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Unione Valdera

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Rilascio numero di matricola a ascensore-montacarichi-piattaforma elevatrice

Individuazione contrai/espandi

AGGIORNAMENTO: AGOSTO 2015

Le principali definizioni che la norma (DPR 162/1999) fornisce all'articolo 2, in tale ambito sono, tra le altre:

a)  ascensore:  un  apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico e che si sposta lungo guide rigide  e  la  cui  inclinazione  sull'orizzontale  e' superiore a 15 gradi, destinato al trasporto:

      1) di persone,

      2) di persone e cose,

      3) soltanto di cose, se il supporto del carico e' accessibile, ossia se una persona puo' entrarvi senza difficolta', ed e' munito di comandi  situati  all'interno  del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico;

     b) montacarichi:  un  apparecchio  di  sollevamento a motore, di portata non inferiore a 25 kg, che collega piani definiti mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide, o che si sposta lungo  un  percorso  perfettamente  definito  nello  spazio, e la cui inclinazione  sull'orizzontale  e' superiore a 15 gradi, destinato al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico.

    i) ascensore modello: un ascensore rappresentativo la cui documentazione tecnica indica come  saranno rispettati i requisiti essenziali di sicurezza negli ascensori derivati dall'ascensore modello, definito in  base a  parametri oggettivi e che utilizza componenti di sicurezza identici. Nella documentazione tecnica sono chiaramente specificate, con indicazione dei valori massimi e minimi, tutte le varianti consentite tra l'ascensore modello e quelli derivati dallo stesso. E' permesso dimostrare con calcoli o in base a schemi di progettazione la similarita' di una serie di dispositivi o disposizioni rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza;

    l) messa in esercizio: la prima utilizzazione dell'ascensore o del componente di sicurezza;

    m) modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione, in particolare:

      1) il cambiamento della velocita';

      2) il cambiamento della portata;

      3) il cambiamento della corsa;

      4) il  cambiamento del tipo di  azionamento, quali quello idraulico o elettrico;

      5) la sostituzione del macchinario, del supporto del carico con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali.

 

Nel dettaglio, si riporta l'articolo 12 del DPR:

                               Art. 12

 (Messa in esercizio degli ascensori e  montacarichi in servizio privato).

   1. La messa in esercizio degli ascensori, montacarichi e apparecchi di  sollevamento  rispondenti  alla  definizione  di ascensore la cui velocita'  di  spostamento  non  supera 0,15 m/s, non destinati ad un servizio pubblico di trasporto, e' soggetta a comunicazione, da parte del   proprietario   o  del  suo  legale  rappresentante,  al  comune competente  per  territorio  o  alla  provincia  autonoma  competente secondo il proprio statuto.

  2.  La  comunicazione di cui al comma 1, da effettuarsi entro dieci giorni dalla data della dichiarazione di conformita' dell'impianto di cui all'articolo  6,  comma  5,  del  presente  regolamento  ovvero all'articolo  3,  comma  3,  lettera  e),  del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, contiene:

    a) l'indirizzo dello stabile ove e' installato l'impianto;

    b)  la velocita', la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;

    c)   il   nominativo   o  la  ragione  sociale  dell'installatore dell'ascensore  o del fabbricante del montacarichi o dell'apparecchio di  sollevamento  rispondente  alla  definizione  di ascensore la cui velocita'  di spostamento non supera 0,15 m/s, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17;

    d)   la   copia   della   dichiarazione  di  conformita'  di  cui all'articolo 6, comma 5, del presente regolamento ovvero all'articolo 3,  comma  3, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17;

    e)  l'indicazione della ditta, abilitata ai sensi del decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  22  gennaio 2008, n. 37, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto;

    f)   l'indicazione  del  soggetto  incaricato  di  effettuare  le ispezioni  periodiche sull'impianto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, che abbia accettato l'incarico.

  3.  L'ufficio  competente  del  comune  assegna all'impianto, entro trenta giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al  suo  legale  rappresentante  dandone  contestualmente  notizia al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.

  4. Quando si apportano le modifiche costruttive di cui all'articolo 2,   comma   1,  lettera  m),  il  proprietario,  previo  adeguamento dell'impianto,  per  la  parte modificata o sostituita nonche' per le altre  parti  interessate alle disposizioni del presente regolamento, invia  la  comunicazione  di  cui al comma 1 al comune competente per territorio nonche'  al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.

  5.  E' fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per i  quali  non  siano state effettuate, ovvero aggiornate a seguito di eventuali modifiche, le comunicazioni di cui al presente articolo.

  6.  Ferme  restando  in  capo agli organi competenti le funzioni di controllo  ad  essi attribuite dalla normativa vigente, e fatto salvo l'eventuale  accertamento di responsabilita' civile, nonche' penale a carico  del  proprietario dell'immobile e/o dell'installatore e/o del fabbricante, il comune ordina l'immediata sospensione del servizio in caso di inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento.

  7.  Gli organi deputati al controllo sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al comune territorialmente competente dell'inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento  rilevata nell'esercizio delle loro funzioni.

Requisiti contrai/espandi

Requisiti soggettivi:

- Essere proprietario o titolare/legale rappresentante

Requisiti per i cittadini extracomunitari

I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative.I permessi di soggiorno validi a tal fine sono i seguenti: permesso di soggiorno per lavoro autonomo;>permesso di soggiorno per lavoro subordinato; permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro; permesso di soggiorno per motivi familiari o ricongiungimento familiare; permesso di soggiorno per integrazione nei confronti dei minori che si trovino in particolari condizioni (art. 32 c. 1 bis e ter del T.U. in materia di immigrazione, D. Lgs. N. 286/1998) con parere favorevole del Comitato dei minori stranieri; permesso di soggiorno per ingresso al seguito del lavoratore;permesso di soggiorno per motivi umanitari;permesso di soggiorno per attesa occupazione;  permesso di soggiorno per motivi straordinari (art. 5 c. 6 L. n. 40/1998).

Riferimenti normativi:

- DPR 162/1999 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonche' della relativa licenza di esercizio"

- dpr 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge n. 122 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008"

Cosa serve contrai/espandi

Come si avvia l'attività: link alla corrispondente sezione della Modulistica di riferimento

Modalità di presentazione della pratica: le pratiche SUAP possono essere presentate solo attraverso la piattaforma telematica SU@PWEB.

Documentazione da presentare: tutti i documenti devono essere trasformati in files per la trasmissione telematica, oltre alle indicazioni che saranno disponibili sul procedimento telematico SU@PWEB.

Quando si può iniziare l'attività: 30 gg (Art. 12 DPR 162/2009)

  • Termine previsto per la conclusione del procedimento: entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta del numero di matricola, il SUAP ha 30 giorni di tempo per rilasciare la matricola.

Termine di conclusione del procedimento in caso di intervento del Responsabile del potere sostitutivo: la metà di quello previsto all’interno del “Termine di conclusione del procedimento”

 Quanto e come si deve pagare

  • Marche da bollo: 0.0 euro
  • Contributi/Oneri: 0.00 euro
  • Diritti di segreteria: 0.0 euro
  • Diritti di istruttoria SUAP: 0,0 euro

Servizio responsabile del procedimento: SUAP, Servizi alle Imprese e Turismo - Assegnazione: Territoriale

 Responsabile del Procedimento: Dirigente SUAP Samuela Cintoli per il Comune di: Bientina, Buti, Calcinaia, Casciana Terme Lari, Fauglia, Pontedera. Fausto Casati per i Comuni di: Capannoli, Chianni, Lajatico, Palaia, Peccioli, Terricciola. Giuliano Nardini per il Comune di Ponsacco.

Responsabile del Potere sostitutivo: Direttore Generale Giovanni Forte

Intervento nel procedimento e diritti dei partecipanti al procedimento: attivabile con la richiesta di accesso agli atti prevista dalla Legge 241/1990. Istruzioni

Ricorso avverso il provvedimento finale:  Impugnabile con ricordo giurisdizionale al TAR entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Ricorso in caso di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione: ricorso secondo il processo amministrativo (Ex art. 117 del codice del processo amministrativo di cui all’allegato 1 del Dlgs. 2/7/2010 n. 104 oppure ex art. 118 dello stesso decreto).