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Unione Valdera

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Somministrazione non soggetta ai requisiti comunali. Inizio attività

Individuazione contrai/espandi

Per somministrazione di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità dell'esercizio.

Per superficie di somministrazione di intende la superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione. Rientra in essa l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonchè lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi.

Non sono soggette al possesso dei requisiti di cui all’articolo 49 della L.R. 62/2019 le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:

a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività prevalente di:
- spettacolo, trattenimento e svago, esclusa la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
- sale da ballo, sale da gioco, locali notturni;
- stabilimenti balneari, impianti sportivi;
- cinema, teatri, musei, librerie, gallerie d'arte;
- alberghi con ristorante

L'attività prevalente si ha quando al superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno tre quarti della superficie complessivamente a disposizione per l'esercizio dell'attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi.

Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago, la semplice musica di accompagnamento e compagnia.

 

 
 

Requisiti contrai/espandi

1. Requisiti oggettivi

L'attività di somministrazione e preparazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza, di destinazione d'uso dei locali e di impatto ambientale.
Devono essere osservate in ogni caso, le norme del Regolamento di attuazione dell'art. 1 della l 09.01.89 n.13: Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata il d.p.g.r. 29.07.2009 n.41 e le disposizioni applicative in materia di abbattimento barriere architettoniche in edifici sedi di imprese turistiche, dei regolamenti edilizi comunali

2. Requisiti soggettivi morali

Il titolare, il legale rappresentante della società e tutti i soggetti con potere di rappresentanza non devono essere sottoposti ad una delle cause di divieto, decadenza e di sospensione previste dal D.Lgs. 6.09.2011 n.159
 .
L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è inoltre subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art.71 del D.Lgs. 59/2010:
"
1. Non possono esercitare l'attivita' commerciale di'  vendita  e  di
somministrazione: 
a)  coloro  che   sono   stati   dichiarati   delinquenti   abituali,
professionali  o  per  tendenza,  salvo  che  abbiano   ottenuto   la
riabilitazione; 
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza  passata  in
giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena
detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che  sia  stata
applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna a pena detentiva per uno dei delitti di  cui  al  libro  II,
Titolo VIII, capo II del  codice  penale,  ovvero  per  ricettazione,
riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta  fraudolenta,  usura,
rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; 
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna per reati contro l'igiene e la sanita' pubblica, compresi  i
delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; 
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due
o piu' condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio
dell'attivita',  per  delitti  di  frode  nella  preparazione  e  nel
commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; 
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure  di  prevenzione  di
cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o  nei  cui  confronti  sia
stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965,
n. 575, ovvero a misure di sicurezza ((. . .)); 
2. Non possono esercitare l'attivita' di somministrazione di alimenti
e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o
hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna  per
reati contro la moralita' pubblica e il  buon  costume,  per  delitti
commessi in stato di ubriachezza o  in  stato  di  intossicazione  da
stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le
sostanze  stupefacenti  o  psicotrope,  ((il  gioco   d'azzardo,   le
scommesse clandestine, nonche' per reati relativi ad infrazioni  alle
norme sui giochi)). 
((3. Il divieto di esercizio dell'attivita', ai sensi  del  comma  1,
lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per  la
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e'  stata
scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di
cinque anni decorre dal  giorno  del  passaggio  in  giudicato  della
sentenza, salvo riabilitazione.)) 
4. Il divieto di esercizio dell'attivita' non si applica qualora, con
sentenza passata in  giudicato  sia  stata  concessa  la  sospensione
condizionale della  pena  sempre  che  non  intervengano  circostanze
idonee a incidere sulla revoca della sospensione. 
((5. In caso di societa',  associazioni  od  organismi  collettivi  i
requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono  essere  posseduti  dal
legale  rappresentante,  da  altra  persona  preposta   all'attivita'
commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2,  comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
In caso di impresa individuale i requisiti di cui  ai  commi  1  e  2
devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale  altra  persona
preposta all'attivita' commerciale.)) 
mancanza delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)

 

-non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 11, 92 e 131 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

 
3. Requisiti soggettivi professionali
L'esercizio, in qualsiasi forma, dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, , è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali (Art.71  commi 6 e 5 bis D.Lgs.59/2010):
((6.   L'esercizio,    in    qualsiasi    forma    e    limitatamente
all'alimentazione umana, di un'attivita' di  commercio  al  dettaglio
relativa al settore merceologico  alimentare  o  di  un'attivita'  di
somministrazione di alimenti e bevande e'  consentito  a  chi  e'  in
possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:)) 
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il
commercio, la preparazione  o  la  somministrazione  degli  alimenti,
istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province  autonome  di
Trento e di Bolzano; 
((b)  avere,  per  almeno  due  anni,  anche  non  continuativi,  nel
quinquennio precedente, esercitato in proprio attivita' d'impresa nel
settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e
bevande o avere prestato la propria opera, presso  tali  imprese,  in
qualita'  di  dipendente  qualificato,   addetto   alla   vendita   o
all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualita'
di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o,  se  trattasi
di   coniuge,   parente   o   affine,   entro   il    terzo    grado,
dell'imprenditore, in qualita' di  coadiutore  familiare,  comprovata
dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;)) 
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore  o
di  laurea,  anche  triennale,  o  di  altra  scuola   ad   indirizzo
professionale, almeno triennale, purche' nel  corso  di  studi  siano
previste materie attinenti al commercio,  alla  preparazione  o  alla
somministrazione degli alimenti. 
((6-bis. Sia per le imprese individuali  che  in  caso  di  societa',
associazioni od organismi collettivi, i  requisiti  professionali  di
cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o  rappresentante
legale,  ovvero,  in  alternativa,  dall'eventuale  persona  preposta
all'attivita' commerciale.)) 
Costituisce requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale anche 
l'iscrizione al egistro esercenti il commercio (REC) di cui alla L. 11.06.1971 n. 426 (Disciplina del commercio)
per le tabelle rientranti nel settore alimentare, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per la
sezione speciale imprese turistiche oppure il superamento dell'esame di idoneità o la frequenza con esito
positivo del corso abilitante per l'iscrizione al REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro.

I requisiti professionali di cui al comma 1 non sono richiesti per la vendita di pastigliaggi e bevande non
alcoliche preconfezionate esclusi il latte e i suoi derivati qualora tale vandita abbia carattere residuale rispetto
all'attività prevalente, determinata in relazione al volume di affari, fermo restando il rispetto delle norme
igienico-sanitarie relative ai locali e alle attrezzature utilizzate e la orretta conservazione dei prodotti


Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande,  è prevista la possibilità di nominare uno o più delegati alla somministrazione stessa, purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare, sia in caso di società che di impresa individuale.(D.Lgs.59/2010).

La preposizione all’attività commerciale deve essere effettiva, con i conseguenti poteri e le connesse responsabilità e non solo nominalistica e limitata strumentalmente alla fase di dimostrazione dei requisiti.

Non è più obbligatorio il possesso di uno dei requisiti professionali elencati alle lett. a), b) e c) del comma 6 dell’art.71 nel caso di somministrazione di alimenti e bevande, effettuate non al pubblico, ma nei confronti di una cerchia determinata di soggetti (es. vendita effettuata con modalità o spazi nei quali l’accesso non è consentito liberamente: ossia ad es. con un titolo di ingresso o l’ingresso è riservato a determinati soggetti).

In particolare per la vendita di prodotti alimentari, il requisito in particolare non può più essere chiesto per gli spacci interni.

In particolare per l’attività di somministrazione alimenti e bevande il requisito professionale non può essere richiesto nel caso delle attività elencate alle lett. b), e), f) g) ed h) del comma 6 dell’art.3 della L.25.08.1991 n.287, come modificato dal D.Lgs. 59/2010, purchè siano rispettate le limitazioni di accesso ai locali o agli ambiti spaziali.

 

-Non è più necessario il possesso dei requisiti professionali in caso di attività di somministrazione alimenti e bevande nei circoli privati.

Pertanto risultano inapplicabili tutte le disposizioni di cui al DPR n.235 del 2001 che prevedono i requisiti professionali nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati, sia nel caso di circoli aderenti che non aderenti, sia nel caso in cui i medesimi non rispondono alle caratteristiche degli artt. 111 e 11-bis del TUIR, nonché, infine, nel caso in cui l’attività di somministrazione sia affidata in gestione a terzi.

Resta fermo per tutte le tipologie di associazioni e circoli il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art.71.

4. Requisiti per i cittadini extracomunitari
I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l?esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative. I permessi di soggiorno validi a tale fine sono i seguenti:- permesso di soggiorno per lavoro autonomo - permesso di soggiorno per lavoro subordinato - permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro - permesso di soggiorno per motivi familiari o ricongiungimento familiare - permesso di soggiorno per integrazione nei confronti dei minori che si trovino in particolari condizioni (art. 32 c. 1 bis e 1 ter del T.U. in materia di immigrazione, dlgs 25.07.98 n. 286) con parere favorevole del Comitato dei minori stranieri - permesso di soggiorno per ingresso al seguito del lavoratore - permesso di soggiorno per motivi umanitari - permesso di soggiorno per attesa occupazione - permesso di soggiorno per motivi straordinari (L.06.03.98 n. 40 art. 5 c.6) .

Riferimenti normativi:

1. Requisiti oggettivi:

L.R. 62/2018

 
2. Requisiti soggettivi morali
D.Lgs. 26.03.10 n. 59
D.Lgs. 6.09.2011 n.159
 
3. Requisiti soggettivi professionali
D.Lgs. 26.03.10 n. 59
4. Requisiti per i cittadini extracomunitari

l 06.03.98, n°40, art. 5, comma 6, dlgs 25.07.98, n°286, art. 32, comma 1 bis e 1 ter


Cosa serve contrai/espandi

Come si avvia l'attività: Segnalazione certificata di inizio attività e Scia Somministrazione e preparazione di alimenti e bevande riservate ai soli soci nelle sedi ove svolgono le attività istituzionali delle associazioni e dei circoli

Cosa si deve fare per presentare la documentazione

  • Modalità di presentazione della pratica: le pratiche SUAP possonno essere presentate solo attraverso la piattaforma telematica SU@PWEB. 
  • Documentazione da presentare

Per l'inizio dell’attività di di sommnistrazione alimeti e bevande occorre presentare la scia amministrativa con i seguenti allegati:

-Estratto di Prg;

-conformità urbanistica-edilizia;

-comunicazone art.6 Reg. Ce 852/2004 e relativi allegati;

-valutazione di impatto acustico (in caso di sorgenti rumorose e di superamento limiti);

-copia del doc. di riconoscimento;

-copia permesso di soggiorno (in caso di cittadino esxtracomunitario)

 

  • Quando si può iniziare l'attività: immediatamente dopo aver ottenuto dal sistema di accettazione telematico la ricevuta di avvenuta consegna
  • Comunicazioni da effettuare prima di iniziare l’attività: comunicazione relativa alla tariffa/tassa smaltimento rifiuti
  • Tempi previsti per la conclusione del procedimento: - 60 giorni dalla data della ricevuta di avvenuta consegna. - Procedimento di controllo (verifica dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale per l'esercizio dell'attività): il Suap verifica la completezza formale della segnalazione ed invia ricevuta di verifica positiva; entro 60 giorni dalla data di ricevuta di avvenuta consegna il Suap, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, puo' trasmettere all'interessato, per via telematica, eventuali richieste istruttorie; l'eventuale richiesta istruttoria sospende il termine previsto per la conclusione del procedimento di controllo; il Suap assegna all'interessato un termine massimo, non superiore a 30 giorni, per la presentazione di quanto richiesto.

Quanto e come si deve pagare

  • Marche da bollo: 0.0 euro
  • Contributi/Oneri: 0.0 euro
  • Diritti di segreteria: 0.0 euro
  • Diritti di istruttoria SUAP: 0,0 euro
Allegato D.Lgs 25.07.1998 n.286.Testo unico delle disposizioni cncernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (73,93 KB)
Allegato Somministrazione non soggetta a programmazione.Inizio attività-trasferimento di sede-modifiche (480,50 KB)
Allegato Cirolare Del Ministero n.3656/C del 12 settembre 2012. D.lgs. 147 del 6.08.2012 (683,33 KB)
Allegato D.Lgs. 26.03.2010 n.59 di attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi del mercato interno (166,15 KB)
Allegato Somministrazione-preparazione alimenti e bevande in circoli-associaz con Dich Sorvegliabilità Inizio attività-trasferimento-modifiche-cambio presidente-cambio affiliazione (310,50 KB)
Allegato Autocertificazione conformità urbanistico-edilizia (117,00 KB)
Allegato L. 6.03.1998 n.40.Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (145,97 KB)
Allegato Circolare del Ministero dell'Interno n.557/PAS/U/021836/1200D del 14.12.2012 (2,92 MB)