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AUTORIZZAZIONI DI CARATTERE GENERALE D.Lgs 152/2006 art. 272 comma 3

Individuazione contrai/espandi

ADESIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI CARATTERE GENERALE D.Lgs 152/2006 art. 272 comma 3 Procedura istruttoria per la verifica dei requisiti ISTRUZIONI OPERATIVE

Premessa

L’art. 272 comma 3 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 definisce le modalità di gestione delle comunicazioni di adesione alle autorizzazioni generali presentate dalle imprese rimandando all’Autorità che riceve la domanda la possibilità di adottare il provvedimento di diniego nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall’autorizzazione generale a cui si intende aderire nonché nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dai piani comunali/strumenti urbanistici o dai programmi o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, la cui verifica ricade nelle competenze degli uffici dell’Amministrazione comunale. L'istanza è presentata dall’impresa, tramite SUAP, con utilizzo della modulistica regionale appositamente predisposta, almeno 45 giorni prima prima dell’installazione degli impianti. Il procedimento si conclude il 45° giorno successivo alla data di presentazione fatta salva la sospensione dei termini per richiesta documentazione integrativa. A tale riguardo è opportuno evidenziare che la norma statale prevede, nel caso non siano rispettati i requisiti sopra descritti, l’adozione dell’atto di diniego all’adesione, conseguentemente dopo il 45° giorno, in assenza di esplicite comunicazioni all’impresa, vale il silenzio assenso e l'impresa può procedere all'installazione degli impianti. Con la presente Istruzione operativa vengono precisate modalità e tempistiche per la gestione istruttoria del procedimento

Autorizzazioni di carattere generale vigenti alle quali può essere presentata domanda di adesione In seguito al riordino delle competenze autorizzative introdotte dalla L.R. n. 22 del 3/03/2015, le autorizzazioni di carattere generale a cui è possibile aderire sono:

1) elencate nell’Allegato I al DPR 59/2013, fatte salve quelle esplicitamente sostituite da autorizzazioni di carattere generale adottate da Regione Toscana, richiamate nel seguito;

2) elencata nell’Allegato III Parte VII Sezione 1 alla parte quinta del D.Lgs 152/2006 (impianti a ciclo chiuso per la pulizia di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso);

3) elencate nel Decreto Dirigenziale n. 6959 del 14/05/2020 – Allegato A) Lavorazioni inerti – Allegato B) Lavorazione materiali lapidei ornamentali

4) elencate nel Decreto Dirigenziale n. 10156 del 16/06/2021 Attività di preparazione e verniciatura a rullo e pennello di imbarcazioni per esclusiva finalità manutentiva con consumo di solvente inferiore a 2500 Kg/anno, che ha sostituito l’autorizzazione generale di cui al decreto Dirigenziale n. 9197 del 27/05/2021, che aveva a sua volta sostituito l’autorizzazione generale di cui al decreto Dirigenziale n. 5733 del 22/04/2020;

5) elencate nel Decreto Dirigenziale n. 18466 del 08/08/2024 della Regione Toscana. In particolare:

• Allegato A) - Impianti di combustione industriali di potenza inferiore a 10 MW, compresi gruppi elettrogeni e motori di emergenza; Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW;

• Allegato B) - Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno; Attività di pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche. Sostituisce l’autorizzazione generale di cui alla lettera oo) dell’Allegato I al DPR 59/2013;

• Allegato C) - Lavorazioni esclusivamente meccaniche e cappe pesatura prodotti del settore conciario;

• Allegato D) - Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso giornaliero non superiore a 20 kg. Sostituisce l’autorizzazione generale di cui alla lettera A) dell’Allegato I al DPR 59/2013;

• Allegato E) - Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso non superiore a 50 kg/giorno; Verniciatura di oggetti vari in vetroresina e materiali plastici con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso non superiore a 50 kg/giorno. Sostituisce l’autorizzazione generale di cui alla lettera G) dell’Allegato I al DPR 59/2013;

Si ricorda che:

Adesione alle autorizzazioni di carattere generale precedenti dell’entrata in vigore della L.R. n. 22 del 3/03/2015 di riordino delle competenze provinciali Le adesioni alle autorizzazioni generali adottate dalle Amministrazioni provinciali mantengono la loro validità naturale (15 anni dalla data di adesione). Nel periodo di vigenza potranno essere richieste unicamente modifiche che riguardano un diverso lay-out impiantistico in assenza di nuove emissioni. Nel caso, invece, si intenda aderire a nuove fasi lavorative o attivare nuove emissioni si dovrà procedere con una nuova adesione che andrà a sostituire la precedente. Adesione alle autorizzazioni di carattere generale precedenti all’entrata in vigore del Decreto Dirigenziale n. 10156 del 16/06/2021 Le adesioni alle autorizzazioni generali sostituite con il citato Decreto Dirigenziale n. 10156/2021 mantengono la loro validità naturale (15 anni dalla data di adesione). Nel periodo di vigenza potranno essere richieste unicamente modifiche che riguardano un diverso lay-out impiantistico in assenza di nuove emissioni. Nel caso, invece, si intenda aderire a nuove fasi lavorative o attivare nuove emissioni si dovrà procedere con una nuova adesione che andrà a sostituire la precedente

Adesione alle autorizzazioni di carattere generale precedenti all’entrata in vigore del Decreto Dirigenziale n. 18466/2024 Le adesioni alle autorizzazioni generali sostituite con il citato Decreto Dirigenziale n. 18466/2024 mantengono la loro validità naturale (15 anni dalla data di adesione). Nel periodo di vigenza potranno essere richieste unicamente modifiche che riguardano un diverso lay-out impiantistico in assenza di nuove emissioni. Nel caso, invece, si intenda aderire a nuove fasi lavorative o attivare nuove emissioni si dovrà procedere con una nuova adesione che andrà a sostituire la precedente.

Presentazione della comunicazione di adesione all’autorizzazione generale e iter procedurale

Al ricevimento della domanda di adesione, presentata con compilazione automatica tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (proc. AMB 5.1), nel rispetto di quanto previsto in allegato E1 al decreto Dirigenziale n. 20577 del 12/09/2024, il SUAP inoltra, con tempestività, alla Regione Toscana e all’Amministrazione Comunale, la domanda di adesione all’autorizzazione generale, corredata dai documenti ivi previsti (in particolare attestazione dell’avvenuto pagamento dei diritti istruttori, relazione tecnica semplificata individuando impianti e attività a cui fare riferimento). Gli uffici regionali, per quanto di competenza, procedono con la verifica del rispetto dei requisiti previsti dall’autorizzazione generale mentre l’Amministrazione comunale verifica il rispetto dei requisiti previsti dai piani/strumenti urbanistici e dai programmi di competenza o di presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, informando la Regione Toscana, nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di adesione con parere circostanziato e motivato, delle risultanze per le quali l’attività non possa avvalersi della autorizzazione in via generale. Decorsi i termini, in mancanza di riscontro viene considerata acquisita l’assenza di motivi ostativi all'adesione. Resta inteso che eventuali rilievi di carattere edilizio dovranno essere gestiti direttamente e con specifico e autonomo procedimento dall’Amministrazione comunale competente. Il procedimento istruttorio si conclude entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di presentazione della domanda di adesione al netto di eventuali sospensioni per richiesta integrazione documentale. Nel caso l’impresa non dia seguito alla richiesta integrativa nei termini assegnati (30 gg), verrà dato avvio al procedimento di “Preavviso di diniego” richiedendo al SUAP di comunicare al proponente, secondo quanto previsto dall’art. 10 bis Legge 241/1990, il diniego dell’istanza. In maniera analoga, qualora sia accertato il non rispetto dei requisiti indicati dall’art. 272 comma 3 del D.Lgs 152/2006, verrà dato avvio al procedimento di “Preavviso di rigetto” richiedendo al SUAP di comunicare al proponente, secondo quanto previsto dall’art. 10 bis Legge 241/1990, il diniego dell’istanza, comunicando alla Regione Toscana e ai soggetti intervenuti nel procedimento la data di notifica. Qualora il procedimento istruttorio si concluda positivamente, l’adesione alla autorizzazione di carattere generale viene formalizzata mediante “Presa d’atto” nella quale vengono riepilogate le autorizzazioni generali a cui si intende aderire ed eventualmente specificando le fasi lavorative. La nota di presa d’atto sarà inviata al SUAP che procederà con la trasmissione formale della stessa alla ditta, comunicando alla Regione Toscana, al Dipartimento ARPAT competente e agli eventuali soggetti intervenuti nel procedimento la data di notifica.

Requisiti contrai/espandi

Cosa serve contrai/espandi