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17-06-2026
Le nuove FAQ ministeriali chiariscono quando è possibile utilizzare riferimenti all’artigianato e all’artigianalità nella denominazione dell’impresa e nella promozione di prodotti e servizi.
L’articolo 16 della Legge 11 marzo 2026, n. 34, cosiddetta “Legge PMI”, ha modificato l’articolo 5 della legge-quadro per l’artigianato. Dal 7 aprile 2026, data di entrata in vigore della legge, i riferimenti all’artigianato e all’artigianalità nella ditta, nell’insegna, nel marchio o nella promozione di prodotti e servizi sono riservati alle imprese iscritte all’Albo delle imprese artigiane che realizzano direttamente quanto pubblicizzato o posto in vendita come artigianale.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato specifiche FAQ per chiarire l’ambito di applicazione della nuova disciplina.
In particolare, un’impresa non iscritta all’Albo non può definire “artigianali” prodotti o servizi realizzati direttamente, anche quando utilizzi metodi manuali oppure processi produttivi tradizionali o di qualità. Può tuttavia impiegare espressioni descrittive come “fatto a mano”, “di produzione propria”, “realizzato con strumenti tradizionali”, “sartoriale” o “su misura”, purché il messaggio non risulti ingannevole.
Resta consentito commercializzare e promuovere come artigianali prodotti realizzati da imprese artigiane. Ad esempio, un bar può definire “artigianale” il gelato fornito da un produttore regolarmente iscritto all’Albo, ma non il gelato prodotto direttamente dal bar se l’impresa non possiede tale qualifica. È inoltre possibile segnalare la presenza di componenti o ingredienti artigianali, indicandoli con chiarezza senza estendere la qualifica all’intero prodotto.
La violazione comporta una sanzione amministrativa pari all’1% del fatturato dell’impresa e comunque non inferiore a 25.000 euro per ogni violazione. Secondo le FAQ, l’applicazione delle sanzioni è rimessa alla legislazione regionale e alle relative tempistiche di adeguamento.
Le scorte di merci e le etichette delle quali sia dimostrabile l’immissione in commercio prima della pubblicazione della Legge n. 34/2026 possono essere smaltite senza incorrere nelle nuove sanzioni.
Per maggiori informazioni è possibile consultare le FAQ pubblicate dal MIMIT e il testo dell’articolo 16 della Legge n. 34/2026