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STRUTTURE RICETTIVE, INTRODUZIONE DEL CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE (CIN) DAL 1 SETTEMBRE 2024

06-08-2024   

A partire dal primo settembre, in ottemperanza alla legge n. 191 del 15 dicembre 2023, è entrato in vigore anche per la Regione Toscana l’obbligo di acquisizione del Codice Identificativo Nazionale (Cin) per tutte le strutture ricettive turistiche e le locazioni turistiche. Il Cin, un codice univoco, sarà essenziale per l'identificazione e la promozione di ogni alloggio destinato a finalità turistiche. Il codice sarà ottenibile attraverso la piattaforma digitale della Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive (Bdsr), realizzata dal Ministero del turismo in collaborazione con le regioni.

La richiesta del Cin dovrà essere effettuata tramite il portale del Ministero del turismo, accedendo con Spid o carta d'identità elettronica del titolare e/o legale rappresentante della struttura ricettiva. Il portale guiderà l'utente attraverso una procedura che include un form precompilato con dati già a disposizione degli enti territoriali.

Per accedere al sito del Ministero, sarà necessario, prima, comunicare il codice fiscale del titolare/rappresentante legale nella banca dati inserendolo all’interno dell’apposita pagina predisposta nel RICESTAT (piattaforma per la comunicazione mensile ISTAT), che si aprirà automaticamente dopo il login nella stessa piattaforma Ricestat.

L’utente dovrebbe già trovare nella banca dati i riferimenti sulla propria struttura se in precedenza segnalata a livello regionale. In caso contrario può inserirli. All’immobile turistico viene abbinato un CIN da esporre e pubblicare negli annunci.

Per non incorrere nel rischio di multe, bisogna necessariamente richiederlo almeno entro fine ottobre, ossia 60 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso sulla BDSR prevista il primo settembre.
Anche le strutture che hanno già un CIN regionale devono adeguarsi, ma per questi immobili c’è più tempo, come chiariscono le FAQ ministeriali FAQ Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR) (ministeroturismo.gov.it)
Se hai già ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale prima dell’applicazione delle disposizioni sul CIN, hai ulteriori 60 giorni di tempo per ottenere il CIN. Quindi, hai complessivamente 120 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso. Una volta decorsi questi termini, sarai suscettibile di sanzione.
Come ottenere il CIN

Ad assegnare il CIN è il Ministero del Turismo attraverso una procedura automatizzata su richiesta del locatore, in relazione ad immobili destinati ad attività turistico-ricettiva e agli affitti brevi. Ricordiamo che vengono considerati "affitti brevi" le locazioni per periodi fino a 30 giorni.
A tal fine, si deve presentare una dichiarazione sostitutiva che attesti i dati catastali dell’unità immobiliare. Gli attuali CIR regionali dovranno essere convertiti in CIN nazionali.
Come ottenere assistenza

Per informazioni generali sul CIN è possibile utilizzare i seguenti contatti, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18:00:
  • Numero dedicato BDSR (attivo fino a venerdì 6 settembre 2024) – Tel. 06.170179245
  • Contact Center del Ministero del Turismo – Tel. 06.164169910
  • Email: info.bdsr@ministeroturismo.gov.it – urp@ministeroturismo.gov.it
Per assistenza nella procedura telematica di richiesta del CIN bisogna invece rivolgersi direttamente ai canali di assistenza disponibili sulla piattaforma BDSR  Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR) (ministeroturismo.gov.it)
Requisiti degli immobili per il rilascio del CIN
Per quanto riguarda i requisiti degli immobili da affittare ai turisti per brevi soggiorni, in base al testo di legge devono essere rispettate una serie di disposizioni e adottati specifici dispositivi, come ad esempio quelli per la rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio (funzionanti).
All’interno dei locali, inoltre, devono anche essere presenti estintori portatili a norma di legge.
Sanzioni per inadempienti

Il parametro della multa inflitta è di norma la dimensione dell’immobile o della struttura affittata.
  • I locatori privi di CIN sono punibili con sanzione pecuniaria da 800 a 8.000 euro.
  • È punibile con sanzioni da 500 a 5.000 euro la mancata esposizione del CIN da parte dei soggetti obbligati.
  • Per i gestori di strutture senza i requisiti di sicurezza, la sanzione va da 600 a 6mila euro.
  • Per chi affitta casa ai turisti per più di 4 immobili senza prima aver presentato la segnalazione certificata di inizio attività, la sanzione va da 2mila a 10mila euro.
Controlli

L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza hanno il compito di effettuare analisi di rischio fiscale, per individuare i soggetti che affittano casa con contratti brevi da inserire nelle liste di coloro i quali saranno sottoposti a controlli incrociati sulla corretta esposizione del CIN.


Tags: cin, codice identificativo nazionale, strutture ricettive, locazioni turistiche