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Coronavius. Nuovo decreto legge per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19

21-03-2022   

 

Il 24 marzo, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge con le disposizioni per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza prevista per il 31 marzo 2022.

Consulta il decreto legge in Gazzetta Ufficiale

Sinteticamente il decreto stabilisce:



Pur cessando lo stato di emergenza il 31 marzo 2022, Il decreto preserva fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell’ordinario [art. 1 ]. 

 

Unità per il completamento vaccinale [ Art. 2 ] 

 

Al fine di continuare a disporre, anche successivamente alla data del 31 marzo 2022, di una struttura con adeguate capacità di risposta a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale in ragione della epidemia da COVID-19, dal 1° aprile 2022, è temporaneamente istituita un’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, operante fino al 31 dicembre 2022

 

Ingressi nazionali e protocolli [ Art. 3 ] 

 

- A decorrere dal 1° aprile 2022, e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all'andamento epidemiologico, il Ministro della salute, con propria ordinanza: 

 

a) di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali; 

 

b) sentiti i Ministri competenti per materia, può introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti

 

Isolamento e autosorveglianza [ Art. 4 ] 

 

– Per i contagiati, a decorrere dal 1° aprile 2022, è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione. 

 

Dalla medesima data, in caso di contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19 è applicato il regime dell'autosorveglianza , consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione del virus, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. 

 

DPI per le vie respiratorie [art. 5

 

- Fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi: 

 

a) per l'accesso ai seguenti mezzi di traporto e per il loro utilizzo ;

 

b) per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;

 

c) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi

 

Inoltre fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli di cui sopra e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull'intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Stesso obbligo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso ad eccezione del momento del ballo


Green pass base e rafforzato [art. 6] 


Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti servizi e attività:


mense e catering continuativo su base contrattuale;

servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;

concorsi pubblici;

corsi di formazione pubblici e privati;

colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all'aperto.


Le stesse certificazioni sono richieste per l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici.

 

 

Comunicato stampa sul sito del Governo

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