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Terzo Settore. Superbonus 110% applicabile a tutti gli immobili

10-02-2021   

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che Onlus, OdV o Aps potranno richiedere il superbonus non solo per gli immobili destinati a civile abitazione ma anche per qualsiasi altro edificio da loro occupato a prescindere dalla categoria catastale e dalla destinazione d’uso urbanistica dello stesso, rispettando comunque le altre indicazioni richieste dalla legge

 

 

Con il decreto rilancio (DL 34/2020 convertito nella L. 77/2020, legge di bilancio 2021 L. 178/2020) è stato introdotto il superbonus 110% che offre anche ad Onlus, OdV e Aps, la possibilità di godere di detrazioni del 110% per lavori edili di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico e installazione di impianti fotovoltaici sempreché rispettino precise indicazioni (si veda sia il sito dedicato www.governo.it/superbonus che la guida dell’Agenzia delle entrate).

Finora non era chiaro se gli Ets dovessero o meno limitare i loro interventi agli immobili residenziali, così come previsto per gli altri soggetti ammessi a tale beneficio. L’Agenzia delle Entrate nello scorso mese di gennaio con le risposte agli interpelli n. 14 e 64 ha provveduto a chiarire che “Per detti soggetti (Onlus, OdV e Aps), non essendo prevista alcuna limitazione espressa, il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell'immobile oggetto degli interventi medesimi, ferma restando la necessità che gli interventi ammessi al Superbonus siano effettuati sull'intero edificio o sulle singole unità immobiliari.

Onlus, OdV o Aps potranno quindi richiedere il superbonus non solo per gli immobili destinati a civile abitazione ma anche per qualsiasi altro edificio da loro occupato (ad esempio palestre, scuole, residenze collettive, sedi di associazioni, ambulatori e così via) a prescindere dalla categoria catastale e dalla destinazione d’uso urbanistica dello stesso, rispettando comunque le altre indicazioni richieste dalla legge.

E' possibile applicare il superbonus non solo agli immobili di proprietà ma anche a quelli detenuti grazie ad altro titolo, incluso affitto o comodato, circostanza diffusa tra Onlus, OdV e Aps che spesso occupano immobili di cui non sono proprietarie.

 

Per quanto riguarda il limite temporale la legge di bilancio ha prorogato la scadenza al 30 giugno 2022 - con l’eccezione per i lavori che a tale data avranno raggiunto almeno il 60% del compimento che potranno essere prorogati fino al 31 dicembre 2022 -.

Per quanto riguarda l’aspetto economico “i limiti di spesa restano invariati anche per gli Ets al pari di ogni altro destinatario dell'agevolazione, applicando le regole contenute nel medesimo articolo 119, ovvero, tenendo conto della natura degli immobili (edificio in condominio, ecc.) e del tipo di intervento da realizzare (isolamento termico, sostituzioni impianto di riscaldamento, ecc.)”.  Ovvero il tetto massimo previsto dal superbonus e calcolato per una unità immobiliare ad uso abitativo potrebbe risultare esiguo per un bene in uso ad un ETS spesso di dimensioni superiori a quelle di una abitazione.

 

 


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