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Coronavirus. BONUS AFFITTO accessibile retroattivamente. Riscontro Agenzia delle Entrate del 2 novembre

03-11-2020   

 

Bonus Affitto

Coloro che hanno aperto una partita IVA dal 1° gennaio 2019 maturano il diritto al credito di imposta sulle locazioni anche in maniera retroattiva, ma solo una volta soddisfatto il requisito della destinazione d’uso con l’avvio effettivo dell’attività.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 509 del 2 novembre 2020 (in allegato)

L’agevolazione consiste in un credito di imposta pari al 60% % delle spese sostenute per i canoni di locazione di marzo, aprile, maggio e giugno. E solo per alcuni settori anche per ottobre, novembre e dicembre 2020 (Decreto Ristori)

Il caso affrontato dall'Agenza delle Entrate riguarda un contribuente che ha aperto la partiva IVA nel 2020 ed è titolare di una ditta individuale classicata tra i bar e gli esercizi simili senza cucina e sempre nel 2020 ha stipluato un contratto di locazione ad uso commerciale.

A causa dell'emergenza Covid non ha mai avviato l'attività e l'impresa risulta ancora inattiva

Con la risposta all’interpello numero 509 del 2 novembre 2020, l’Agenzia delle Entrate sottolinea l’evoluzione del credito di imposta sui canoni di locazione introdotto dal DL Cura Italia e modificato dal Decreto Rilancio:

  • il contribuente rientra tra i soggetti potenzialmente beneficiari, in quanto fa parte di coloro che “hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019” e che, di conseguenza, in linea di principio, possono fruire dell’agevolazione anche in assenza della riduzione del fatturato;
  • alla luce della situazione descritta, non risulta integrato l’ulteriore requisito che riguarda la destinazione all’uso “commerciale” dell’immobile locato.

Quest’ultima considerazione, però, non determina una esclusione totale dal bonus affitto:

"“Pertanto, la fruizione del credito - nel rispetto della ratio legis della disposizione agevolativa - è rinviata al momento successivo a quello in cui si realizzerà lo svolgimento effettivo dell’attività dichiarata, momento in cui sarà dimostrabile la specifica destinazione dell’immobile, anche se posteriore a giugno 2020.

Tuttavia, in ogni caso, l’istante maturerà il diritto al credito in relazione alle quote riferibili ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno".

Il contribuente dovrà quindi dimostrare che l’immobile oggetto di locazione, o almeno uno degli immobili in ipotesi di affitto d’azienda o contratto misto, indipendentemente dalla categoria catastale, deve essere destinato allo svolgimento effettivo delle seguenti attività:

  • industriale;
  • commerciale;
  • artigianale;
  • agricola;
  • di interesse turistico.

Solo in questo modo si potrà recuperare il diritto all’agevolazione che può essere utilizzata in diversi modi:

  • in compensazione;
  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  • tramite cessione al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
Allegato agenzia_delle_entrate_risposta_n._509_del_2020 (192,18 KB)

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