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Decreto CURA ITALIA SOSTEGNO ECONOMICO PER LAVORATORI E IMPRESE

19-03-2020   

 

 

SOSTEGNO ECONOMICO PER, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID –19

-Sospeso fino al al 30 giugno 2020 il versamento delle quote per le ASSOCIAZIONI SPORTIVE e SOCIETA' SPORTIVE, professionistiche e dilettantistiche, nonché per i SOGGETTI CHE GESTISCONO STADI, IMPIANTI SPORTIVI, PALESTRE, CLUB E STRUTTURE PER DANZA, FITNESS e CULTURISMO, CENTRI SPORTIVI, PISCINE E CENTRI NATATARI .

E' prevista la restituzione rateale dei versamenti sospesi, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020 (art.61 comma 5)

- Sospesi fino al 31 maggio 2020 i sotto indicati versamenti che scadono tra l’8 e il 20 marzo 2020 per le PICCOLE E e MEDIE IMPRESE e le DITTE INDIVIDUALI con sede in Italia e con compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019:

 
a) ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 (redditi da lavoro dipendente) e 24 (redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente) del DPR n. 600/1973 trattenute per addizionali regionale e comunale, in qualità di sostituti di imposta
b) IVA
c) contributi previdenziali, assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria.
E' possibile rateizzazione tra maggio e settembre  Quanto già versato non è suscettibile di rimborso.

Le MICROIMPRESE con sede in Italia (ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel 2019), sono esentate  dall’effettuazione di ritenute d’acconto (artt. 25 e 25-bis del DPR n. 600/1973), sui ricavi o compensi percepiti tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 marzo 2020, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Per avvalersi di tale opzione, i soggetti interessati devono rilasciareapposita dichiarazione e versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o con rateazione di 5 rate mensili di pari importo, a partire dal mese di maggio, senza applicazione di sanzioni o interessi.

E' prevista una Indennità per i LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI TERMALI di 600 euro per il mese di marzo che non sono titolari di pensione né titolari di rapporto di lavoro dipendente e che che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 18 marzo. L’indennità non concorre alla formazione del reddito Il limite di spesa complessivo è di 103,8 milioni

E' prevista una ndennità di 600 euro per il mese di marzo per i LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO non titolari di pensione. L’indennità non concorre alla formazione del reddito ed è riservata ai soggetti che abbiano svolto nel 2019 almeno 50 giornate di lavoro. Il limite di spesa complessivo è di 396 milioni.

Le indennità non sono cumulabili né sono riconosciute a chi percepisce il reddito di cittadinanza

E' prevista una indennità LAVORATORI DELLO SPETTACOLO di 600 euro per il mese di marzo per i lavoratori dello spettacolo non titolari di pensione. L’indennità è riservata ai lavoratori con almeno 30 giornate nel 2019.

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