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Unione Valdera

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Commercio al dettaglio su aree pubbliche su posteggio fisso

Individuazione contrai/espandi

Descrizione regionale

Per commercio su aree pubbliche, si intende l'attività' di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità.

Per aree pubbliche si intendono le strade, le piazze, i canali comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

Per mercato, l'area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività comerciale, nei giorni stabiliti dai paini comunali per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande.

Per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi, salvo quanto eventualmente disposto dai regolamenti comunali.

Per fiera, la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

Per fiera promozionale, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonchè attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.

 Per fiera specializzata nel settore dell’antiquariato, la manifestazione commerciale volta a promuovere l’esposizione e la vendita di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d’epoca provenienti dal mondo della cultura, dell’arte e dell’artigianato artistico e tradizionale;


Per manifestazione commerciale a carattere straordinario, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;

Per posteggio, si intende la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività' commerciale. L’abilitazione all'esercizio dell’attività e la concessione del posteggio sono rilasciate contestualmente dal comune in cui ha sede il posteggio.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente .

Uno stesso soggetto non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare, nel caso in cui il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, sia inferiore o uguale a cento.Qualora il numero complessivo dei posteggi sia superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di un numero massimo di tre concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio abilita anche:

-all'esercizio nell'ambito del territorio regionale dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato;

-alla partecipazione alle fiere.

Nelle aree demaniali non comunali l’autorizzazione è rilasciata dal Comune previo nulla osta delle competenti autorità che stabiliscono modalità e condizioni di utilizzo delle aree medesime.

Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione qualora il titolare sia in possesso dei requisiti prescritti per tale attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo abilitativo.

L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.

Il Comune può rilasciare concessioni temporanee di posteggio per consentire la partecipazione a fiere promozionali e a manifestazioni commerciali a carattere straordinario.

Requisiti contrai/espandi

1. Requisiti oggettivi

  • aver partecipato ad apposito bando indetto dal Comune ed essere risultato assegnatario del posteggio.Aver presentato contestualmente alla richiesta di autorizzazione su posteggio, la concessione di occupazione suolo pubblico
  • Requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti dall’Allegato II, Cap. I dei Regolamento C.E. n.852/2004 / 853/2004(nel caso di vendita e/o somministrazione  alimentare)
  • Rispetto di eventuali regolamenti comunali sul commercio aree pubbliche, di polizia urbana, di polizia annonaria, etc

2. Requisiti soggettivi morali

Non sussistenza nei propri confronti, le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs. 6.09.2011 n.159

L'accesso e l'esercizio delle attività di vendita è subordinato al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art.71 commi da 1 a 5 del D.Lgs. 59/2010:

1. Non possono esercitare l'attivita' commerciale di'  vendita  e  di
somministrazione:
a)  coloro  che   sono   stati   dichiarati   delinquenti   abituali,
professionali  o  per  tendenza,  salvo  che  abbiano   ottenuto   la
riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza  passata  in
giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena
detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che  sia  stata
applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna a pena detentiva per uno dei delitti di  cui  al  libro  II,
Titolo VIII, capo II del  codice  penale,  ovvero  per  ricettazione,
riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta  fraudolenta,  usura,
rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna per reati contro l'igiene e la sanita' pubblica, compresi  i
delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due
o piu' condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio
dell'attivita',  per  delitti  di  frode  nella  preparazione  e  nel
commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure  di  prevenzione  di
cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o  nei  cui  confronti  sia
stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965,
n. 575, ovvero a misure di sicurezza ((. . .))

((5. In caso di societa',  associazioni  od  organismi  collettivi  i
requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono  essere  posseduti  dal
legale  rappresentante,  da  altra  persona  preposta   all'attivita'
commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2,  comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
In caso di impresa individuale i requisiti di cui  ai  commi  1  e  2
devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale  altra  persona
preposta all'attivita' commerciale.))

- mancanza delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)

 

-non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 11, 92 e 131 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) nel caso di annotazione nel titolo abilitativo della somministrazione.

3. Requisiti professionali (nel caso di vendita alimentare)

-L'accesso e l'esercizio delle attività di vendita nel settore merceologico alimentare è subordinato al possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art.71, commi da 6 e 6 bis del D.Lgs. 26 marzo 2010 n.59:

((6.   L'esercizio,    in    qualsiasi    forma    e    limitatamente
all'alimentazione umana, di un'attivita' di  commercio  al  dettaglio
relativa al settore merceologico  alimentare  o  di  un'attivita'  di
somministrazione di alimenti e bevande e'  consentito  a  chi  e'  in
possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:))

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il
commercio, la preparazione  o  la  somministrazione  degli  alimenti,
istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province  autonome  di
Trento e di Bolzano;
((b)  avere,  per  almeno  due  anni,  anche  non  continuativi,  nel
quinquennio precedente, esercitato in proprio attivita' d'impresa nel
settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e
bevande o avere prestato la propria opera, presso  tali  imprese,  in
qualita'  di  dipendente  qualificato,   addetto   alla   vendita   o
all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualita'
di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o,  se  trattasi
di   coniuge,   parente   o   affine,   entro   il    terzo    grado,
dell'imprenditore, in qualita' di  coadiutore  familiare,  comprovata
dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;))

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore  o
di  laurea,  anche  triennale,  o  di  altra  scuola   ad   indirizzo
professionale, almeno triennale, purche' nel  corso  di  studi  siano
previste materie attinenti al commercio,  alla  preparazione  o  alla
somministrazione degli alimenti.
((6-bis. Sia per le imprese individuali  che  in  caso  di  societa',
associazioni od organismi collettivi, i  requisiti  professionali  di
cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o  rappresentante
legale,  ovvero,  in  alternativa,  dall'eventuale  persona  preposta
all'attivita' commerciale.))

 

Costituisce requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di cui al comma 1, anche l'iscrizione al registro esercenti il commercio (REC), di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per le tabelle rientranti nel settore alimentare, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per la sezione speciale imprese turistiche oppure il superamento dell'esame di idoneità o la frequenza con esito positivo del corso abilitante per l'iscrizione al REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro.

   I requisiti professionali di cui al comma 1 non sono richiesti per la vendita di pastigliaggi e bevande non alcoliche preconfezionate, esclusi il latte e i suoi derivati, qualora tale vendita abbia carattere residuale rispetto all’attività prevalente, determinata in relazione al volume di affari, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relative ai locali e alle attrezzature utilizzate e la corretta conservazione dei prodotti.


 

4. Requisiti per i cittadini extracomunitari

I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative. I permessi di soggiorno validi a tale fine sono i seguenti:> permesso di soggiorno per lavoro autonomo > permesso di soggiorno per lavoro subordinato > permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro > permesso di soggiorno per motivi familiari o ricongiungimento familiare > permesso di soggiorno per integrazione nei confronti dei minori che si trovino in particolari condizioni (art. 32 c. 1 bis e 1 ter del T.U. in materia di immigrazione, D.Lgs. n. 286/1998) con parere favorevole del Comitato dei minori stranieri > permesso di soggiorno per ingresso al seguito del lavoratore > permesso di soggiorno per motivi umanitari > permesso di soggiorno per attesa occupazione > permesso di soggiorno per motivi straordinari (art. 5 c. 6 L. n. 40/1998)

 

-Obbligo di regolarità contributiva

  

 

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all’art.35 e nell’ambito dei controlli sulle SCIA presentate ai sensi dell'articolo 38, i comuni verificano con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS e dell'INAIL

Riferimenti normativi:

1. Requisiti oggettivi
lr n.62/2018
2. Requisiti soggettivi morali
dlgs 26/03/2010 n. 59
3. Requisiti soggettivi professionali
dlgs 26/03/2010 n. 59 Decreto dirigenziale n. 3088/2009
4. Requisiti per i cittadini extracomunitari
l 06.03.98, n°40, art. 5, comma 6, dlgs 25.07.98, n°286, art. 32, comma 1 bis e 1 ter

Cosa serve contrai/espandi

Come si avvia l'attività: Richiesta autorizzazione e concessione per l'esercizio attivtà

Modalità di presentazione: le pratiche SUAP possonno essere presentate solo attraverso la piattaforma telematica SU@PWEB.

 

Documentazione da presentare

Per l'inizio attività si commercio su aree pubbliche su posto fisso occorre presentare la domanda di autorizzazione amministrativa con i seguenti allegati:

-copia valido documento di riconoscimento;

-notifica sanitaria ai sensi dell'art.6 del Regolamento CE n.852/2004 (n. 3 copie ) nel caso di vendita e/o somministrazione alimentare  (nel caso di variazione: legale rappresentante, denominazione/ragione sociale, preposto alla vendita e/o somministrazione)
Il modello deve essere compilato in triplice originali con i relativi allegati di pertinenza; tutti e tre i modelli saranno timbrati con la data di arrivo.
Due esemplari saranno trattenuti dall’Amministrazione, uno sarà riconsegnato all’esercente.

 Quando si può iniziare l'attività: dopo aver ottenuto l'aurorizzazione amministrativa/concessione di posteggio.

Marche da bollo: 0.0 euro

  • Contributi/Oneri: 0.0 euro
  • Diritti di segreteria: 0.0 euro
  • Diritti di istruttoria SUAP: 

Quanto e come si deve pagare

  • Marche da bollo: 0.0 euro
  • Contributi/Oneri: 0.0 euro
  • Diritti di istruttoria SUAP: 0,00 euro
Allegato L. 6.03.1998 n.40.Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (145,97 KB)
Allegato Commercio ambulante su posteggio.Inizio attività (62,66 KB)
Allegato D.L .59 del 26 marzo 2010 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativia ai servizi nel mercato interno (166,15 KB)