DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) 
 
 Vigente al: 22-10-2012  
 

LIBRO I

Le misure di prevenzione


Titolo I

LE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI


Capo I

Le misure di prevenzione personali applicate dal questore

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visti gli articoli 1 e 2  della  legge  13  agosto  2010,  n.  136,
recante piano  straordinario  contro  le  mafie,  nonche'  delega  al
Governo in materia di normativa antimafia; 
  Ritenuto di procedere all'esercizio di entrambe le deleghe  con  un
unico decreto legislativo; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 9 giugno 2011; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 agosto 2011; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  giustizia  e  del   Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e  con  il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione   e
l'innovazione; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Soggetti destinatari 
 
  1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a: 
    a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto,
abitualmente dediti a traffici delittuosi; 
    b) coloro che  per  la  condotta  ed  il  tenore  di  vita  debba
ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono  abitualmente,
anche in parte, con i proventi di attivita' delittuose; 
    c) coloro che per il loro comportamento  debba  ritenersi,  sulla
base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di  reati
che offendono o mettono in pericolo l'integrita' fisica o morale  dei
minorenni, la sanita', la sicurezza o la tranquillita' pubblica. 
                               Art. 2 
 
 
                     Foglio di via obbligatorio 
 
  1. Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per
la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza,  il
questore puo' rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di
via  obbligatorio,  inibendo  loro  di  ritornare,  senza  preventiva
autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a  tre  anni,  nel
comune dal quale sono allontanate. 
                               Art. 3 
 
 
                            Avviso orale 
 
  1. Il questore nella cui provincia la persona dimora puo'  avvisare
oralmente i soggetti di cui all'articolo 1 che esistono indizi a loro
carico, indicando i motivi che li giustificano. 
  2. Il questore invita la persona a  tenere  una  condotta  conforme
alla legge e redige il processo verbale dell'avviso al solo  fine  di
dare allo stesso data certa. 
  3. La persona alla quale e' stato fatto l'avviso puo' in  qualsiasi
momento chiederne la revoca al questore  che  provvede  nei  sessanta
giorni successivi. Decorso detto termine senza che il questore  abbia
provveduto, la richiesta si intende accettata. Entro sessanta  giorni
dalla comunicazione del provvedimento di rigetto e'  ammesso  ricorso
gerarchico al prefetto. 
  4. Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono  le  condizioni
di  cui  al  comma  3,  puo'  imporre  alle  persone  che   risultino
definitivamente condannate per delitti  non  colposi  il  divieto  di
possedere o utilizzare, in tutto o in parte,  qualsiasi  apparato  di
comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e
accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto
blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacita'
offensiva, ovvero  comunque  predisposti  al  fine  di  sottrarsi  ai
controlli  di  polizia,   armi   a   modesta   capacita'   offensiva,
riproduzioni  di  armi  di  qualsiasi  tipo,  compresi  i  giocattoli
riproducenti armi, altre armi o  strumenti,  in  libera  vendita,  in
grado di nebulizzare  liquidi  o  miscele  irritanti  non  idonei  ad
arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo,
nonche'  sostanze  infiammabili  e  altri  mezzi  comunque  idonei  a
provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonche' programmi informatici
ed altri strumenti di cifratura  o  crittazione  di  conversazioni  e
messaggi. 
  5. Il questore puo', altresi', imporre il divieto di cui al comma 4
ai soggetti  sottoposti  alla  misura  della  sorveglianza  speciale,
quando la persona risulti definitivamente condannata per delitto  non
colposo. 
  6. Il divieto di cui ai commi  4  e  5  e'  opponibile  davanti  al
tribunale in composizione monocratica. 

Capo II

Le misure di prevenzione personali applicate
dall'autorita'
giudiziaria


Sezione I

Il procedimento
applicativo


                               Art. 4 
 
 
                        Soggetti destinatari 
 
  1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano: 
    a)  agli  indiziati  di  appartenere  alle  associazioni  di  cui
all'articolo 416-bis c.p.; 
    b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti  dall'articolo
51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di
cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del  decreto-legge  8  giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
1992, n. 356; 
    c) ai soggetti di cui all'articolo 1; 
    d) a coloro che, operanti in gruppi o  isolatamente,  pongano  in
essere  atti  preparatori,  obiettivamente   rilevanti,   diretti   a
sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di  uno  dei
reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice  penale
o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso
codice nonche' alla commissione dei reati con finalita' di terrorismo
anche internazionale; 
    e) a coloro che abbiano fatto  parte  di  associazioni  politiche
disciolte ai sensi  della  legge  20  giugno  1952,  n.  645,  e  nei
confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo,
che continuino a svolgere una attivita' analoga a quella precedente; 
    f)  a  coloro  che  compiano  atti  preparatori,   obiettivamente
rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista ai  sensi
dell'articolo 1 della legge n.  645  del  1952,  in  particolare  con
l'esaltazione o la pratica della violenza; 
    g) fuori dei casi indicati nelle lettere  d),  e)  ed  f),  siano
stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge  2  ottobre
1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della  legge  14  ottobre
1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per
il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere  un
reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d); 
    h) agli istigatori, ai  mandanti  e  ai  finanziatori  dei  reati
indicati nelle lettere precedenti. E'  finanziatore  colui  il  quale
fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo  cui  sono
destinati; 
    i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che
hanno preso parte attiva, in piu' occasioni, alle  manifestazioni  di
violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401. 
                               Art. 5 
 
 
               Titolarita' della proposta. Competenza 
 
  1. Nei confronti delle  persone  indicate  all'articolo  4  possono
essere proposte dal questore, dal  procuratore  nazionale  antimafia,
dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di
distretto ove dimora la  persona  e  dal  direttore  della  Direzione
investigativa antimafia le misure di prevenzione  della  sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune
di residenza o di dimora abituale. 
  2. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera c) e lettera
i), le funzioni  e  le  competenze  spettanti  al  procuratore  della
Repubblica presso il  tribunale  del  capoluogo  del  distretto  sono
attribuite al procuratore della Repubblica presso  il  tribunale  nel
cui circondario dimora la persona; nei medesimi casi,  nelle  udienze
relative  ai  procedimenti  per  l'applicazione   delle   misure   di
prevenzione  le  funzioni  di  pubblico  ministero   possono   essere
esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale
competente. 
  3. Salvo quanto previsto al comma  2,  nelle  udienze  relative  ai
procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione richieste
ai sensi del presente decreto, le funzioni di pubblico ministero sono
esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1. 
  4. La proposta di cui al comma 1 e' presentata  al  presidente  del
Tribunale del capoluogo della provincia in cui la persona dimora. 
                               Art. 6 
 
 
              Tipologia delle misure e loro presupposti 
 
  1. Alle persone indicate nell'articolo 4, quando  siano  pericolose
per la sicurezza pubblica, puo' essere applicata, nei modi  stabiliti
negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della  sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza. 
  2. Salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere  a)  e  b),
alla sorveglianza speciale puo' essere aggiunto, ove  le  circostanze
del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni,
diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una  o  piu'
Province. 
  3. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute
idonee alla tutela  della  sicurezza  pubblica  puo'  essere  imposto
l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale. 
                               Art. 7 
 
 
                      Procedimento applicativo 
 
  1. Il tribunale provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni
dalla proposta. L'udienza si svolge senza la presenza  del  pubblico.
Il presidente dispone che  il  procedimento  si  svolga  in  pubblica
udienza quando l'interessato ne faccia richiesta. 
  2. Il presidente del collegio fissa la data dell'udienza  e  ne  fa
dare  avviso  alle  parti,  alle  altre  persone  interessate  e   ai
difensori. L'avviso e' comunicato o notificato  almeno  dieci  giorni
prima della data predetta. Se l'interessato e'  privo  di  difensore,
l'avviso e' dato a quello di ufficio. 
  3.  Fino  a  cinque  giorni  prima  dell'udienza   possono   essere
presentate memorie in cancelleria. 
  4.  L'udienza  si  svolge  con  la  partecipazione  necessaria  del
difensore e del pubblico ministero. Gli altri destinatari dell'avviso
sono sentiti se compaiono. Se l'interessato e' detenuto  o  internato
in luogo posto  fuori  della  circoscrizione  del  giudice  e  ne  fa
tempestiva  richiesta,  deve  essere   sentito   prima   del   giorno
dell'udienza, dal magistrato di sorveglianza  del  luogo.  Ove  siano
disponibili strumenti tecnici idonei, il presidente del collegio puo'
disporre  che  l'interessato  sia   sentito   mediante   collegamento
audiovisivo ai sensi dell'articolo 146-bis, commi 3,  4,  5,  6  e  7
disp. att. c.p.p. 
  5. L'udienza e'  rinviata  se  sussiste  un  legittimo  impedimento
dell'interessato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che
non sia detenuto o internato in luogo diverso da  quello  in  cui  ha
sede il giudice. 
  6. Ove l'interessato non intervenga ed occorra la sua presenza  per
essere interrogato, il presidente del tribunale lo invita a comparire
e, se egli non ottempera all'invito, puo' ordinare  l'accompagnamento
a mezzo di forza pubblica. 
  7. Le disposizioni dei commi 2, 4, primo, secondo e terzo  periodo,
e 5, sono previste a pena di nullita'. 
  8. L'esame a  distanza  dei  testimoni  puo'  essere  disposto  dal
presidente del collegio nei casi e  nei  modi  indicati  all'articolo
147-bis, comma 2, disp. att. c.p.p. 
  9. Per quanto non espressamente previsto dal presente  decreto,  si
applicano,  in  quanto   compatibili,   le   disposizioni   contenute
nell'articolo 666 del codice di procedura penale. 
  10. Le comunicazioni di  cui  al  presente  titolo  possono  essere
effettuate con le modalita' previste dal decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82. 
                               Art. 8 
 
 
                              Decisione 
 
  1. Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura
di prevenzione che non puo' essere inferiore ad un anno ne' superiore
a cinque. 
  2. Qualora il tribunale disponga l'applicazione di una delle misure
di  prevenzione  di  cui  all'articolo  6,  nel  provvedimento   sono
determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a  tale  misura
deve osservare. 
  3. A tale scopo, qualora  la  misura  applicata  sia  quella  della
sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e si  tratti  di  persona
indiziata di vivere con il provento di reati, il tribunale  prescrive
di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca  di  un  lavoro,  di
fissare la propria dimora, di  farla  conoscere  nel  termine  stesso
all'autorita' di pubblica sicurezza e  di  non  allontanarsene  senza
preventivo avviso all'autorita' medesima. 
  4. In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare  le
leggi, e di non allontanarsi dalla  dimora  senza  preventivo  avviso
all'autorita' locale di pubblica sicurezza; prescrive,  altresi',  di
non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne  e
sono sottoposte a misure  di  prevenzione  o  di  sicurezza,  di  non
rincasare la sera piu' tardi e di non uscire la mattina  piu'  presto
di una data ora e senza  comprovata  necessita'  e,  comunque,  senza
averne data  tempestiva  notizia  all'autorita'  locale  di  pubblica
sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non  partecipare  a
pubbliche riunioni. 
  5. Inoltre, puo' imporre  tutte  quelle  prescrizioni  che  ravvisi
necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa  sociale;  ed,  in
particolare, il divieto di soggiorno in uno o piu' Comuni, o in una o
piu' Province. 
  6. Qualora sia applicata la misura dell'obbligo  di  soggiorno  nel
comune di residenza o di dimora abituale o del divieto di  soggiorno,
puo' essere inoltre prescritto: 
    1) di non andare lontano dall'abitazione scelta senza  preventivo
avviso all'autorita' preposta alla sorveglianza; 
    2) di presentarsi all'autorita' di  pubblica  sicurezza  preposta
alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa. 
  7. Alle persone di cui al  comma  6  e'  consegnata  una  carta  di
permanenza da portare con se' e da esibire ad  ogni  richiesta  degli
ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. 
  8. Il provvedimento e' comunicato al procuratore della  Repubblica,
al   procuratore   generale   presso   la   Corte   di   appello   ed
all'interessato. 
                               Art. 9 
 
 
                       Provvedimenti d'urgenza 
 
  1. Se la proposta riguarda la misura  della  sorveglianza  speciale
con l'obbligo o il divieto di soggiorno, il presidente del tribunale,
con decreto, nella pendenza del procedimento di cui  all'articolo  7,
puo' disporre il temporaneo ritiro del passaporto  e  la  sospensione
della  validita'  ai  fini  dell'espatrio  di  ogni  altro  documento
equipollente. 
  2. Nel caso in cui sussistano motivi di particolare gravita',  puo'
altresi' disporre che alla persona denunciata  sia  imposto,  in  via
provvisoria, l'obbligo o il divieto di soggiorno fino  a  quando  non
sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione. 

Sezione II

Le impugnazioni

                               Art. 10 
 
 
                            Impugnazioni 
 
  1. Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale  presso
la corte di  appello  e  l'interessato  hanno  facolta'  di  proporre
ricorso alla corte d'appello, anche per il merito. 
  2. Il ricorso non ha effetto  sospensivo  e  deve  essere  proposto
entro dieci giorni dalla comunicazione del  provvedimento.  La  corte
d'appello provvede, con decreto motivato, entro trenta  giorni  dalla
proposizione del ricorso. L'udienza si svolge senza la  presenza  del
pubblico. Il presidente dispone che  il  procedimento  si  svolga  in
pubblica udienza quando l'interessato ne faccia richiesta. 
  3. Avverso il decreto della corte d'appello, e' ammesso ricorso  in
cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e
dell'interessato,  entro  dieci  giorni.  La  Corte   di   cassazione
provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il
ricorso non ha effetto sospensivo. 
  4.  Salvo  quando  e'  stabilito  nel  presente  decreto,  per   la
proposizione e la decisione  dei  ricorsi,  si  osservano  in  quanto
applicabili, le norme del codice di procedura penale  riguardanti  la
proposizione e la decisione  dei  ricorsi  relativi  all'applicazione
delle misure di sicurezza. 

Sezione III

L'esecuzione

                               Art. 11 
 
 
                             Esecuzione 
 
  1. Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione  e'
comunicato al questore per l'esecuzione. 
  2. Il provvedimento stesso, su istanza dell'interessato  e  sentita
l'autorita'  di  pubblica  sicurezza  che  lo  propose,  puo'  essere
revocato o modificato dall'organo dal quale fu  emanato,  quando  sia
cessata o mutata la causa che lo  ha  determinato.  Il  provvedimento
puo' essere altresi' modificato, anche per l'applicazione del divieto
o dell'obbligo di soggiorno, su richiesta dell'autorita'  proponente,
quando ricorrono gravi esigenze di  ordine  e  sicurezza  pubblica  o
quando  la  persona  sottoposta  alla  sorveglianza  speciale   abbia
ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura. 
  3. Il ricorso contro il provvedimento di revoca o di  modifica  non
ha effetto sospensivo. 
  4. Nel caso di modificazione del provvedimento o  di  taluna  delle
prescrizioni per gravi  esigenze  di  ordine  e  sicurezza  pubblica,
ovvero per  violazione  degli  obblighi  inerenti  alla  sorveglianza
speciale, il  presidente  del  tribunale  puo',  nella  pendenza  del
procedimento, disporre con decreto l'applicazione  provvisoria  della
misura,  delle  prescrizioni  o  degli  obblighi  richiesti  con   la
proposta. 
                               Art. 12 
 
 
              Autorizzazione ad allontanarsi dal comune 
                   di residenza o dimora abituale 
 
  1. Quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute, le persone
sottoposte all'obbligo di  soggiorno  possono  essere  autorizzate  a
recarsi in un luogo determinato fuori del comune di  residenza  o  di
dimora abituale, ai fini degli accertamenti  sanitari  e  delle  cure
indispensabili, allontanandosi per un periodo non superiore ai  dieci
giorni, oltre al tempo necessario per  il  viaggio.  L'autorizzazione
puo' essere concessa, nel medesimo  limite  temporale,  anche  quando
ricorrono  gravi  e  comprovati  motivi  di  famiglia   che   rendano
assolutamente necessario ed urgente  l'allontanamento  dal  luogo  di
soggiorno coatto. 
  2. La domanda dell'interessato deve essere proposta  al  presidente
del tribunale competente ai sensi dell'articolo 5. 
  3.  Il  tribunale,  dopo  aver  accertato  la   veridicita'   delle
circostanze  allegate  dall'interessato,  provvede   in   camera   di
consiglio con decreto motivato. 
  4. Nei casi di assoluta urgenza la richiesta puo' essere presentata
al presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo  5,  il
quale puo' autorizzare il richiedente ad allontanarsi per un  periodo
non superiore a tre giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio. 
  5. Il decreto previsto dai commi 3 e 4 e' comunicato al procuratore
della Repubblica ed all'interessato che possono proporre ricorso  per
cassazione per  violazione  di  legge.  Il  ricorso  non  ha  effetto
sospensivo. 
  6. Del decreto e' altresi' data notizia all'autorita'  di  pubblica
sicurezza che esercita la vigilanza sul  soggiornante  obbligato,  la
quale provvede ad informare quella del luogo dove l'interessato  deve
recarsi e a disporre le modalita' e l'itinerario del viaggio. 
                               Art. 13 
 
 
         Rapporti della sorveglianza speciale con le misure 
                 di sicurezza e la liberta' vigilata 
 
  1. Quando sia stata applicata una misura di sicurezza  detentiva  o
la liberta' vigilata, durante la loro  esecuzione  non  si  puo'  far
luogo alla sorveglianza speciale; se questa sia stata pronunciata, ne
cessano gli effetti. 
                               Art. 14 
 
 
         Decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale 
 
  1. La sorveglianza speciale comincia a decorrere dal giorno in  cui
il decreto e' comunicato all'interessato  e  cessa  di  diritto  allo
scadere del termine nel decreto stesso stabilito, se  il  sorvegliato
speciale non abbia, nel frattempo, commesso un reato. 
  2. Se nel corso del termine stabilito il  sorvegliato  commette  un
reato per il quale riporti successivamente condanna e la sorveglianza
speciale non debba cessare, il tribunale  verifica  d'ufficio  se  la
commissione di tale reato possa costituire indice  della  persistente
pericolosita' dell'agente; in  tale  caso  il  termine  ricomincia  a
decorrere dal giorno nel quale e' scontata la pena. 
                               Art. 15 
 
 
        Rapporti dell'obbligo di soggiorno con la detenzione, 
            le misure di sicurezza e la liberta' vigilata 
 
  1. Il tempo trascorso in custodia cautelare seguita da  condanna  o
in espiazione di pena detentiva, anche se per effetto di  conversione
di pena pecuniaria, non e' computato nella  durata  dell'obbligo  del
soggiorno. 
  2. L'obbligo del soggiorno cessa di diritto se la persona obbligata
e' sottoposta a  misura  di  sicurezza  detentiva.  Se  alla  persona
obbligata a soggiornare e' applicata la liberta' vigilata, la persona
stessa  vi  e'  sottoposta  dopo  la  cessazione   dell'obbligo   del
soggiorno. 

Titolo II

LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI


Capo I

Il procedimento applicativo

                               Art. 16 
 
 
                        Soggetti destinatari 
 
  1. Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano: 
    a) ai soggetti di cui all'articolo 4; 
    b) alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le
sanzioni delle Nazioni Unite, o  ad  altro  organismo  internazionale
competente per  disporre  il  congelamento  di  fondi  o  di  risorse
economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i  fondi
o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati  per  il
finanziamento di  organizzazioni  o  attivita'  terroristiche,  anche
internazionali. 
  2. Nei confronti dei soggetti  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
lettera i), la misura di prevenzione patrimoniale della confisca puo'
essere applicata relativamente  ai  beni,  nella  disponibilita'  dei
medesimi soggetti, che  possono  agevolare,  in  qualsiasi  modo,  le
attivita' di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione
o a causa di manifestazioni sportive.  Il  sequestro  effettuato  nel
corso  di  operazioni  di  polizia  dirette  alla  prevenzione  delle
predette  manifestazioni  di  violenza   e'   convalidato   a   norma
dell'articolo 22, comma 2. 
                               Art. 17 
 
 
                     Titolarita' della proposta 
 
  1. Nei confronti delle persone  indicate  all'articolo  16  possono
essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il  tribunale
del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal questore o  dal
direttore  della  Direzione  investigativa  antimafia  le  misure  di
prevenzione patrimoniali di cui al presente titolo. 
  2. Quando le misure di prevenzione patrimoniali sono richieste  nei
confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), le
funzioni e le competenze spettanti al  procuratore  della  Repubblica
presso il tribunale del capoluogo del distretto  sono  attribuite  al
procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui  circondario
dimora la persona; nei  medesimi  casi,  nelle  udienze  relative  ai
procedimenti  per  l'applicazione  delle  misure  di  prevenzione  le
funzioni di pubblico ministero possono essere  esercitate  anche  dal
procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. 
  3. Salvo quanto previsto al comma  2,  nelle  udienze  relative  ai
procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione richieste
ai sensi del presente decreto, le funzioni di pubblico ministero sono
esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1. 
                               Art. 18 
 
 
Applicazione delle misure  di  prevenzione  patrimoniali.  Morte  del
                              proposto 
 
  1. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere
richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di  prevenzione
patrimoniali,  indipendentemente  dalla  pericolosita'  sociale   del
soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta
della misura di prevenzione. 
  2. Le misure di prevenzione patrimoniali  possono  essere  disposte
anche  in  caso  di  morte  del  soggetto  proposto   per   la   loro
applicazione. In tal caso  il  procedimento  prosegue  nei  confronti
degli eredi o comunque degli aventi causa. 
  3. Il procedimento di prevenzione patrimoniale puo' essere iniziato
anche in caso di morte del soggetto nei confronti del quale  potrebbe
essere disposta la confisca; in tal caso la richiesta di applicazione
della misura di prevenzione puo' essere  proposta  nei  riguardi  dei
successori a titolo universale o  particolare  entro  il  termine  di
cinque anni dal decesso. 
  4. Il procedimento di prevenzione patrimoniale puo' essere iniziato
o proseguito anche in caso di assenza, residenza o dimora  all'estero
della  persona  alla  quale  potrebbe   applicarsi   la   misura   di
prevenzione,  su  proposta  dei  soggetti  di  cui  all'articolo   17
competenti  per  il  luogo   di   ultima   dimora   dell'interessato,
relativamente ai beni che si ha  motivo  di  ritenere  che  siano  il
frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego. 
  5.  Agli  stessi  fini  il  procedimento  puo'  essere  iniziato  o
proseguito allorche' la  persona  e'  sottoposta  ad  una  misura  di
sicurezza detentiva o alla liberta' vigilata. 
                               Art. 19 
 
 
                        Indagini patrimoniali 
 
  1. I soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, procedono, anche
a mezzo della guardia di finanza  o  della  polizia  giudiziaria,  ad
indagini sul tenore di vita, sulle disponibilita' finanziarie  e  sul
patrimonio dei soggetti indicati all'articolo 16  nei  cui  confronti
possa essere proposta la misura  di  prevenzione  della  sorveglianza
speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od  obbligo  di
soggiorno, nonche', avvalendosi della  guardia  di  finanza  o  della
polizia giudiziaria, ad  indagini  sull'attivita'  economica  facente
capo agli stessi soggetti allo scopo anche di individuare le fonti di
reddito. 
  2. I soggetti di cui al comma 1 accertano, in particolare, se dette
persone siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di  concessioni
o  di  abilitazioni  all'esercizio  di  attivita'  imprenditoriali  e
commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e  pubblici
registri,  se  beneficiano  di  contributi,  finanziamenti  o   mutui
agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,
concesse o erogate da  parte  dello  Stato,  degli  enti  pubblici  o
dell'Unione europea. 
  3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei
figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con  i
soggetti indicati al comma 1  nonche'  nei  confronti  delle  persone
fisiche o giuridiche, societa', consorzi  od  associazioni,  del  cui
patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in
parte, direttamente o indirettamente. 
  4. I soggetti  di  cui  all'articolo  17,  commi  1  e  2,  possono
richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti  di  polizia
giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad  ogni
ente creditizio nonche' alle imprese, societa' ed enti di  ogni  tipo
informazioni e copia della  documentazione  ritenuta  utile  ai  fini
delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1, 2  e  3.
Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del  giudice
procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al
sequestro della documentazione con le modalita' di cui agli  articoli
253, 254, e 255 del codice di procedura penale. 
  5. Nel corso del  procedimento  per  l'applicazione  di  una  delle
misure di prevenzione iniziato nei confronti delle  persone  indicate
nell'articolo 16, il tribunale, ove  necessario,  puo'  procedere  ad
ulteriori indagini oltre quelle gia' compiute a norma dei  commi  che
precedono. 
                               Art. 20 
 
 
                              Sequestro 
 
  1. Il tribunale, anche d'ufficio, ordina con  decreto  motivato  il
sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti e' iniziato
il   procedimento   risulta   poter    disporre,    direttamente    o
indirettamente, quando  il  loro  valore  risulta  sproporzionato  al
reddito dichiarato o all'attivita' economica  svolta  ovvero  quando,
sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di  ritenere  che  gli
stessi siano il frutto di attivita' illecite o  ne  costituiscano  il
reimpiego. 
  2. Il sequestro e' revocato dal tribunale  quando  e'  respinta  la
proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando risulta
che esso ha per oggetto beni di legittima  provenienza  o  dei  quali
l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente. 
  3.   L'eventuale   revoca   del    provvedimento    non    preclude
l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi  acquisiti  nel  corso
degli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 19. 
                               Art. 21 
 
 
                      Esecuzione del sequestro 
 
  1. Il sequestro e' eseguito con le modalita' previste dall'articolo
104 del decreto legislativo  28  luglio  1989,  n.  271.  L'ufficiale
giudiziario,   eseguite   le   formalita'   ivi   previste,   procede
all'apprensione    materiale    dei     beni     e     all'immissione
dell'amministratore giudiziario nel possesso degli stessi,  anche  se
gravati da diritti reali o personali di godimento,  con  l'assistenza
obbligatoria della polizia giudiziaria. 
  2.  Il   tribunale,   ove   gli   occupanti   non   vi   provvedano
spontaneamente, ordina lo  sgombero  degli  immobili  occupati  senza
titolo ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al
sequestro mediante l'ausilio della forza pubblica. 
  3. Il rimborso delle spese postali e dell'indennita'  di  trasferta
spettante  all'ufficiale  giudiziario  e'  regolato  dalla  legge   7
febbraio 1979, n. 59. 
                               Art. 22 
 
 
                       Provvedimenti d'urgenza 
 
  1. Quando vi sia concreto pericolo che i beni  di  cui  si  prevede
debba essere disposta la  confisca  vengano  dispersi,  sottratti  od
alienati, i soggetti di cui all'articolo 17, commi  1  e  2  possono,
unitamente alla proposta,  richiedere  al  presidente  del  tribunale
competente per l'applicazione della misura di prevenzione di disporre
anticipatamente  il  sequestro  dei  beni  prima   della   fissazione
dell'udienza.  Il  presidente  del  tribunale  provvede  con  decreto
motivato  entro  cinque  giorni   dalla   richiesta.   Il   sequestro
eventualmente  disposto  perde  efficacia  se  non  convalidato   dal
tribunale entro trenta giorni dalla proposta. 
  2. Nel corso del procedimento, a richiesta dei soggetti di  cui  al
comma 1 o degli organi incaricati di svolgere  ulteriori  indagini  a
norma dell'articolo 19, comma 5, nei casi di particolare  urgenza  il
sequestro e'  disposto  dal  presidente  del  tribunale  con  decreto
motivato e perde efficacia se non e' convalidato  dal  tribunale  nei
dieci giorni successivi. Analogamente si procede se,  nel  corso  del
procedimento, anche su segnalazione dell'amministratore  giudiziario,
emerge l'esistenza di altri beni che potrebbero  formare  oggetto  di
confisca. 
                               Art. 23 
 
 
                      Procedimento applicativo 
 
  1.  Salvo  che  sia  diversamente  disposto,  al  procedimento  per
l'applicazione  di  una  misura  di   prevenzione   patrimoniale   si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal  titolo
I, capo II, sezione I. 
  2. I terzi che risultino  proprietari  o  comproprietari  dei  beni
sequestrati,  nei  trenta  giorni   successivi   all'esecuzione   del
sequestro,  sono  chiamati   dal   tribunale   ad   intervenire   nel
procedimento  con  decreto  motivato  che  contiene   la   fissazione
dell'udienza in camera di consiglio. 
  3. All'udienza gli interessati possono svolgere le  loro  deduzioni
con l'assistenza di un difensore, nonche' chiedere l'acquisizione  di
ogni elemento utile ai fini della decisione sulla  confisca.  Se  non
ricorre l'ipotesi di cui  all'articolo  24  il  tribunale  ordina  la
restituzione dei beni ai proprietari. 
  4. Il comma 2 si applica anche nei confronti dei terzi che  vantano
diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro. Se  non
ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 26,  per  la  liquidazione  dei
relativi diritti si applicano le disposizioni di cui al titolo IV. 
                               Art. 24 
 
 
                              Confisca 
 
  1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui  la
persona nei cui confronti e' instaurato  il  procedimento  non  possa
giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per  interposta
persona fisica o  giuridica,  risulti  essere  titolare  o  avere  la
disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio
reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria
attivita' economica, nonche' dei beni che risultino essere frutto  di
attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego. 
  2. Il decreto di confisca puo' essere emanato entro un anno  e  sei
mesi  dalla  data  di  immissione  in  possesso  dei  beni  da  parte
dell'amministratore giudiziario. Nel caso  di  indagini  complesse  o
compendi patrimoniali rilevanti, tale termine puo'  essere  prorogato
con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per  non
piu' di due volte. Ai fini del computo  dei  termini  suddetti  e  di
quello previsto dall'articolo 22, comma 1, si tiene conto delle cause
di sospensione  dei  termini  di  durata  della  custodia  cautelare,
previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili. 
  3. Il sequestro e la confisca possono essere adottati, su richiesta
dei soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, quando ne ricorrano
le condizioni, anche dopo l'applicazione di una misura di prevenzione
personale. Sulla  richiesta  provvede  lo  stesso  tribunale  che  ha
disposto la misura di prevenzione personale, con  le  forme  previste
per il  relativo  procedimento  e  rispettando  le  disposizioni  del
presente titolo. 
                               Art. 25 
 
 
                Sequestro o confisca per equivalente 
 
  1. Se la persona  nei  cui  confronti  e'  proposta  la  misura  di
prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni  al  fine  di
eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca  su
di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro  o  altri
beni di valore equivalente. Analogamente si procede quando i beni non
possono essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente,  prima
dell'esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede. 
                               Art. 26 
 
 
                        Intestazione fittizia 
 
  1.  Quando  accerta  che  taluni  beni  sono  stati   fittiziamente
intestati o trasferiti  a  terzi,  con  il  decreto  che  dispone  la
confisca il  giudice  dichiara  la  nullita'  dei  relativi  atti  di
disposizione. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, fino a prova contraria  si  presumono
fittizi: 
    a) i trasferimenti e le intestazioni,  anche  a  titolo  oneroso,
effettuati nei due anni  antecedenti  la  proposta  della  misura  di
prevenzione  nei  confronti  dell'ascendente,  del  discendente,  del
coniuge o della persona stabilmente convivente, nonche'  dei  parenti
entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado; 
    b) i  trasferimenti  e  le  intestazioni,  a  titolo  gratuito  o
fiduciario, effettuati nei due anni  antecedenti  la  proposta  della
misura di prevenzione. 

Capo II

Le impugnazioni

                               Art. 27 
 
 
                    Comunicazioni e impugnazioni 
 
  1. I provvedimenti con i quali il tribunale dispone la confisca dei
beni sequestrati, la revoca  del  sequestro  ovvero  la  restituzione
della cauzione o la liberazione delle garanzie o  la  confisca  della
cauzione o  la  esecuzione  sui  beni  costituiti  in  garanzia  sono
comunicati senza indugio al procuratore generale presso la  corte  di
appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati. 
  2. Per le impugnazioni contro detti provvedimenti si  applicano  le
disposizioni  previste  dall'articolo   10.   I   provvedimenti   che
dispongono la  confisca  dei  beni  sequestrati,  la  confisca  della
cauzione o l'esecuzione sui beni  costituiti  in  garanzia  diventano
esecutivi con la definitivita' delle relative pronunce. 
  3. I provvedimenti del  tribunale  che  dispongono  la  revoca  del
sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle
parti, salvo che il pubblico ministero, entro tale termine, ne chieda
la sospensione alla corte di appello. In tal caso, se la corte  entro
dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie  la  richiesta,  il
provvedimento diventa esecutivo;  altrimenti  la  esecutivita'  resta
sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta
pronuncia definitiva in ordine al sequestro.  Il  provvedimento  che,
accogliendo   la   richiesta   del   pubblico   ministero,   sospende
l'esecutivita' puo' essere in ogni momento revocato dal  giudice  che
procede. 
  4. In caso  di  impugnazione,  il  cancelliere  presso  il  giudice
investito del gravame da'  immediata  notizia  al  tribunale  che  ha
emesso il provvedimento della definitivita' della pronuncia. 
  5. Dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione, e  comunque  quando
il  pubblico  ministero  lo  autorizza,  gli  esiti  delle   indagini
patrimoniali  sono  trasmessi  al  competente   nucleo   di   polizia
tributaria della Guardia di Finanza a fini fiscali. 
  6. In caso di appello, il provvedimento di confisca perde efficacia
se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei  mesi  dal
deposito del ricorso. Si applica l'articolo 24, comma 2. 

Capo III

La revocazione della confisca

                               Art. 28 
 
 
                     Revocazione della confisca 
 
  1. La revocazione della  decisione  definitiva  sulla  confisca  di
prevenzione puo' essere richiesta, nelle forme previste dall'articolo
630 del codice di procedura penale: 
    a) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla
conclusione del procedimento; 
    b) quando i  fatti  accertati  con  sentenze  penali  definitive,
sopravvenute o conosciute in epoca successiva  alla  conclusione  del
procedimento di prevenzione, escludano in modo  assoluto  l'esistenza
dei presupposti di applicazione della confisca; 
    c)  quando  la  decisione  sulla  confisca  sia  stata  motivata,
unicamente o in modo determinante, sulla base  di  atti  riconosciuti
falsi, di falsita' nel giudizio ovvero di  un  fatto  previsto  dalla
legge come reato. 
  2. In ogni caso, la revocazione puo' essere richiesta solo al  fine
di   dimostrare   il   difetto   originario   dei   presupposti   per
l'applicazione della misura. 
  3.  La  richiesta  di  revocazione   e'   proposta,   a   pena   di
inammissibilita', entro sei mesi dalla data in cui  si  verifica  uno
dei casi di cui al comma 1, salvo che l'interessato dimostri  di  non
averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile. 
  4. Quando accoglie la richiesta di revocazione, la corte  d'appello
trasmette gli atti al tribunale che ha disposto la confisca affinche'
provveda, ove del caso, ai sensi dell'articolo 46. 

Capo IV

Rapporti con i procedimenti penali

                               Art. 29 
 
 
           Indipendenza dall'esercizio dell'azione penale 
 
  1.  L'azione  di   prevenzione   puo'   essere   esercitata   anche
indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale. 
                               Art. 30 
 
 
                  Rapporti con sequestro e confisca 
               disposti in seno a procedimenti penali 
 
  1. Il  sequestro  e  la  confisca  di  prevenzione  possono  essere
disposti anche in relazione a beni gia' sottoposti a sequestro in  un
procedimento penale. In tal caso  la  custodia  giudiziale  dei  beni
sequestrati nel processo  penale  viene  affidata  all'amministratore
giudiziario, il quale provvede alla gestione dei beni stessi ai sensi
del titolo III. Questi comunica al giudice del  procedimento  penale,
previa autorizzazione del tribunale che  ha  disposto  la  misura  di
prevenzione, copia delle relazioni periodiche. In caso di revoca  del
sequestro  o  della  confisca  di   prevenzione,   il   giudice   del
procedimento penale provvede alla nomina di un nuovo  custode,  salvo
che  ritenga  di  confermare  l'amministratore.  Nel  caso   previsto
dall'articolo 104-bis disp. att. c.p.p., l'amministratore giudiziario
nominato nel procedimento penale prosegue la  propria  attivita'  nel
procedimento di prevenzione, salvo  che  il  tribunale,  con  decreto
motivato e sentita l'Agenzia nazionale  per  l'amministrazione  e  la
destinazione dei beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'
organizzata, di seguito denominata «Agenzia», non provveda  alla  sua
revoca e sostituzione. 
  2. Nel caso previsto dal comma 1, primo  periodo,  se  la  confisca
definitiva   di   prevenzione   interviene   prima   della   sentenza
irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei medesimi beni in
sede  penale,  si  procede  in  ogni  caso  alla  gestione,  vendita,
assegnazione o destinazione ai sensi del titolo III. Il giudice,  ove
successivamente disponga la confisca  in  sede  penale,  dichiara  la
stessa gia' eseguita in sede di prevenzione. 
  3. Se la sentenza irrevocabile di condanna che dispone la  confisca
interviene  prima  della  confisca  definitiva  di  prevenzione,   il
tribunale, ove successivamente disponga la confisca  di  prevenzione,
dichiara la stessa gia' eseguita in sede penale. 
  4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, in ogni  caso  la  successiva
confisca viene trascritta, iscritta o annotata ai sensi dell'articolo
21. 
  5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2  si  applicano  anche  nel
caso in cui il sequestro disposto nel corso  di  un  giudizio  penale
sopravvenga al sequestro o alla confisca di prevenzione. 

Capo V

Le misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla confisca

                               Art. 31 
 
 
                      Cauzione. Garanzie reali 
 
  1. Il tribunale, con l'applicazione della  misura  di  prevenzione,
dispone che la persona sottoposta a tale misura versi presso la cassa
delle ammende una somma, a titolo di cauzione, di entita' che, tenuto
conto anche delle  sue  condizioni  economiche  e  dei  provvedimenti
adottati a norma dell'articolo  22,  costituisca  un'efficace  remora
alla violazione delle prescrizioni imposte. 
  2. Fuori dei casi  previsti  dall'articolo  9,  il  tribunale  puo'
imporre alla persona denunciata, in  via  provvisoria  e  qualora  ne
ravvisi l'opportunita', le  prescrizioni  previste  dall'articolo  8,
commi 3 e 4. Con il  provvedimento,  il  tribunale  puo'  imporre  la
cauzione di cui al comma 1. 
  3. Il deposito puo' essere sostituito, su istanza dell'interessato,
dalla presentazione di idonee garanzie reali. Il  tribunale  provvede
circa i modi di custodia dei beni dati in pegno e  dispone,  riguardo
ai beni immobili, che il decreto con il quale  accogliendo  l'istanza
dell'interessato e' disposta l'ipoteca legale sia  trascritto  presso
l'ufficio delle conservatorie dei registri immobiliari del  luogo  in
cui i beni medesimi si trovano. Le spese relative alle garanzie reali
previste dal presente comma sono anticipate dall'interessato ai sensi
dell'articolo 39 delle  disposizioni  di  attuazione  del  codice  di
procedura civile approvate con R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368. 
  4. Quando sia cessata l'esecuzione della misura  di  prevenzione  o
sia rigettata la  proposta,  il  tribunale  dispone  con  decreto  la
restituzione del deposito o la liberazione della garanzia. 
  5. Le misure patrimoniali cautelari previste dal presente  articolo
mantengono la loro efficacia per tutta  la  durata  della  misura  di
prevenzione e non possono essere revocate, neppure in parte,  se  non
per comprovate gravi necessita' personali o familiari. 
                               Art. 32 
 
 
                       Confisca della cauzione 
 
  1. In caso di violazione degli obblighi  o  dei  divieti  derivanti
dall'applicazione della misura di prevenzione, il  tribunale  dispone
la confisca della cauzione oppure che si proceda  ad  esecuzione  sui
beni costituiti in garanzia, sino a concorrenza dell'ammontare  della
cauzione. Per l'esecuzione, a cura del cancelliere, si  osservano  le
disposizioni dei primi due titoli  del  libro  terzo  del  codice  di
procedura civile in quanto applicabili, ed escluse, riguardo ai  beni
costituiti in garanzia, le formalita' del pignoramento. 
  2. Qualora, emesso il provvedimento di cui al comma  1,  permangano
le condizioni  che  giustificarono  la  cauzione,  il  tribunale,  su
richiesta del procuratore della Repubblica o del questore  e  con  le
forme previste per il procedimento di  prevenzione,  dispone  che  la
cauzione  sia  rinnovata,  anche  per  somma   superiore   a   quella
originaria. 
  3. Le spese relative  all'esecuzione  prevista  dal  comma  1  sono
anticipate dallo Stato. 
                               Art. 33 
 
 
          L'amministrazione giudiziaria dei beni personali 
 
  1. Nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo  4,  comma  1,
lettere c), d), e), f), g) ed h) il tribunale puo' aggiungere ad  una
delle  misure  di  prevenzione  previste  dall'articolo   6,   quella
dell'amministrazione giudiziaria dei beni personali,  esclusi  quelli
destinati all'attivita' professionale o produttiva, quando  ricorrono
sufficienti indizi che la libera disponibilita' dei medesimi  agevoli
comunque la condotta,  il  comportamento  o  l'attivita'  socialmente
pericolosa. 
  2.  Il  tribunale   puo'   applicare   soltanto   l'amministrazione
giudiziaria se ritiene che essa sia sufficiente ai fini della  tutela
della collettivita'. 
  3. L'amministrazione giudiziaria puo' essere imposta per un periodo
non eccedente i 5  anni.  Alla  scadenza  puo'  essere  rinnovata  se
permangono le condizioni in base alle quali e' stata applicata. 
  4.  Con  il  provvedimento  con   cui   applica   l'amministrazione
giudiziaria dei beni il giudice nomina  l'amministratore  giudiziario
di cui all'articolo 35. 
                               Art. 34 
 
 
           L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi 
                       ad attivita' economiche 
 
  1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 o di
quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione  da  parte
della delinquenza di tipo mafioso, ricorrono sufficienti  indizi  per
ritenere  che  l'esercizio  di  determinate   attivita'   economiche,
comprese quelle imprenditoriali, sia  direttamente  o  indirettamente
sottoposto alle condizioni  di  intimidazione  o  di  assoggettamento
previste dall'articolo 416-bis c.p. o che possa, comunque,  agevolare
l'attivita' delle persone nei confronti delle quali e' stata proposta
o applicata una misura di prevenzione, ovvero di persone sottoposte a
procedimento penale per taluno dei delitti  di  cui  all'articolo  4,
comma 1,  lettere  a)  e  b),  e  non  ricorrono  i  presupposti  per
l'applicazione delle misure  di  prevenzione,  il  procuratore  della
Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove  dimora
la persona, il questore o il direttore della Direzione  investigativa
antimafia   possono   richiedere   al   tribunale   competente    per
l'applicazione  delle  misure  di  prevenzione  nei  confronti  delle
persone sopraindicate, di disporre ulteriori indagini e verifiche, da
compiersi anche a mezzo della Guardia  di  finanza  o  della  polizia
giudiziaria,  sulle  predette  attivita',  nonche'   l'obbligo,   nei
confronti di chi ha la proprieta' o la  disponibilita',  a  qualsiasi
titolo, di beni o altre  utilita'  di  valore  non  proporzionato  al
proprio reddito o alla propria capacita' economica, di  giustificarne
la legittima provenienza. 
  2. Quando ricorrono sufficienti elementi per ritenere che il libero
esercizio delle attivita'  economiche  di  cui  al  comma  1  agevoli
l'attivita' delle persone nei confronti delle quali e' stata proposta
o applicata una misura di prevenzione, ovvero di persone sottoposte a
procedimento penale per taluno dei delitti  previsti  dagli  articoli
416-bis, 629, 630, 644, 648-bis  e  648-ter  del  codice  penale,  il
tribunale   dispone   l'amministrazione    giudiziaria    dei    beni
utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle
predette attivita'. 
  3. L'amministrazione  giudiziaria  dei  beni  e'  adottata  per  un
periodo non superiore a sei mesi e  puo'  essere  rinnovata,  per  un
periodo non superiore complessivamente a  dodici  mesi,  a  richiesta
dell'autorita' proponente,  del  pubblico  ministero  o  del  giudice
delegato, se permangono le condizioni in base  alle  quali  e'  stata
applicata. 
  4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il tribunale  nomina  il
giudice delegato e l'amministratore giudiziario. 
  5. Qualora tra i beni siano compresi beni  immobili  o  altri  beni
soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 2
deve  essere  trascritto  presso   i   pubblici   registri   a   cura
dell'amministratore giudiziario nominato entro il termine  di  trenta
giorni dall'adozione del provvedimento. 
  6. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di  relazione
e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche  nei  confronti
del pubblico ministero. 
  7.  Entro  i  quindici  giorni  antecedenti  la  data  di  scadenza
dell'amministrazione  giudiziaria  dei  beni  o  del  sequestro,   il
tribunale,  qualora  non  disponga  il  rinnovo  del   provvedimento,
delibera in camera di consiglio, alla quale puo'  essere  chiamato  a
partecipare il giudice delegato, la  revoca  della  misura  disposta,
ovvero la confisca dei beni che si ha motivo  di  ritenere  siano  il
frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego. 
  8. Con il provvedimento che dispone  la  revoca  della  misura,  il
tribunale puo'  disporre  il  controllo  giudiziario,  con  il  quale
stabilisce l'obbligo nei confronti di chi ha la proprieta',  l'uso  o
l'amministrazione dei beni, o di parte di essi, di comunicare, per un
periodo non inferiore a tre anni, al questore ed al nucleo di polizia
tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in  cui  si
trovano i beni se si tratta di  residenti  all'estero,  gli  atti  di
disposizione, di acquisto o di  pagamento  effettuati,  gli  atti  di
pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o
di gestione  fiduciaria  ricevuti,  e  gli  altri  atti  o  contratti
indicati dal tribunale, di valore non inferiore a  euro  25.822,84  o
del  valore  superiore  stabilito  dal  tribunale  in  relazione   al
patrimonio e al reddito della persona. Detto obbligo va assolto entro
dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31  gennaio
di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente. 
  9. Quando vi  sia  concreto  pericolo  che  i  beni  sottoposti  al
provvedimento di  cui  al  comma  2  vengano  dispersi,  sottratti  o
alienati,  il  procuratore  della  Repubblica,  il  Direttore   della
Direzione investigativa antimafia o il questore possono richiedere al
tribunale di disporne il sequestro, osservate, in quanto applicabili,
le  disposizioni  previste  dal  presente  titolo.  Il  sequestro  e'
disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma  del  comma
3. 

Titolo III

L'AMMINISTRAZIONE, LA GESTIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI
E CONFISCATI


Capo I

L'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati

                               Art. 35 
 
 
           Nomina e revoca dell'amministratore giudiziario 
 
  1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro  previsto
dal capo I del titolo II il tribunale nomina il giudice delegato alla
procedura e un amministratore giudiziario. 
  2.  L'amministratore  giudiziario  e'  scelto  tra   gli   iscritti
nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. 
  3. Non possono essere nominate le  persone  nei  cui  confronti  il
provvedimento e' stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini  e
le persone con esse conviventi, ne' le persone condannate ad una pena
che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici  uffici  o
coloro cui sia stata irrogata una misura di  prevenzione.  Le  stesse
persone non possono, altresi', svolgere le funzioni di  ausiliario  o
di collaboratore dell'amministratore giudiziario. 
  4.  Il   giudice   delegato   puo'   autorizzare   l'amministratore
giudiziario a farsi coadiuvare,  sotto  la  sua  responsabilita',  da
tecnici o da altri soggetti qualificati.  A  costoro  si  applica  il
divieto di cui al comma 3. 
  5. L'amministratore giudiziario riveste la  qualifica  di  pubblico
ufficiale e deve adempiere  con  diligenza  ai  compiti  del  proprio
ufficio. Egli  ha  il  compito  di  provvedere  alla  custodia,  alla
conservazione e all'amministrazione dei beni  sequestrati  nel  corso
dell'intero  procedimento,  anche  al  fine   di   incrementare,   se
possibile, la redditivita' dei beni medesimi. 
  6. L'amministratore giudiziario deve segnalare al giudice  delegato
l'esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di sequestro
di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione. 
  7. In caso di grave irregolarita' o di incapacita' il tribunale, su
proposta  del  giudice  delegato,  dell'Agenzia  o  d'ufficio,   puo'
disporre in ogni tempo  la  revoca  dell'amministratore  giudiziario,
previa  audizione  dello  stesso.  Nei   confronti   dei   coadiutori
dell'Agenzia la revoca e' disposta dalla medesima Agenzia. 
  8.  L'amministratore  giudiziario  che,  anche  nel   corso   della
procedura, cessa dal  suo  incarico,  deve  rendere  il  conto  della
gestione. 
  9.   Nel   caso   di   trasferimento   fuori    della    residenza,
all'amministratore giudiziario spetta il trattamento  previsto  dalle
disposizioni vigenti per i dirigenti di seconda fascia dello Stato. 
                               Art. 36 
 
 
              Relazione dell'amministratore giudiziario 
 
  1. L'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato, entro
trenta giorni dalla nomina, una relazione particolareggiata dei  beni
sequestrati. La relazione contiene: 
  a) l'indicazione, lo stato e la consistenza dei singoli beni ovvero
delle singole aziende; 
  b)  il  presumibile  valore  di  mercato  dei  beni  quale  stimato
dall'amministratore stesso; 
  c) gli eventuali diritti di terzi sui beni sequestrati; 
  d)  in  caso  di  sequestro  di  beni   organizzati   in   azienda,
l'indicazione  della   documentazione   reperita   e   le   eventuali
difformita' tra gli elementi dell'inventario e quelli delle scritture
contabili; 
  e) l'indicazione delle forme di gestione piu' idonee  e  redditizie
dei beni. In particolare, nel caso di sequestro di  beni  organizzati
in  azienda  o  di  partecipazioni  societarie  che   assicurino   le
maggioranze  previste  dall'articolo  2359  del  codice  civile,   la
relazione contiene  una  dettagliata  analisi  sulla  sussistenza  di
concrete possibilita' di prosecuzione o  di  ripresa  dell'attivita',
tenuto conto del grado  di  caratterizzazione  della  stessa  con  il
proposto ed i suoi familiari, della natura dell'attivita' esercitata,
delle modalita' e dell'ambiente in cui e' svolta, della forza  lavoro
occupata, della capacita' produttiva e del mercato di riferimento. 
  2. La relazione di  cui  al  comma  1  indica  anche  le  eventuali
difformita' tra quanto oggetto della misura e quanto appreso, nonche'
l'esistenza di altri beni che potrebbero essere oggetto di sequestro,
di cui l'amministratore giudiziario sia venuto a conoscenza. 
  3. Ove ricorrano giustificati motivi, il termine  per  il  deposito
della relazione puo' essere prorogato dal giudice  delegato  per  non
piu' di novanta giorni. Successivamente l'amministratore  giudiziario
redige,  con  la  frequenza  stabilita  dal  giudice,  una  relazione
periodica  sull'amministrazione,  che  trasmette  anche  all'Agenzia,
esibendo, ove richiesto, i relativi documenti giustificativi. 
  4. In caso di  contestazioni  sulla  stima  dei  beni,  il  giudice
delegato nomina un  perito,  che  procede  alla  stima  dei  beni  in
contraddittorio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dettate dal codice di procedura penale in materia di perizia. 
                               Art. 37 
 
 
               Compiti dell'amministratore giudiziario 
 
  1. L'amministratore giudiziario,  fermo  restando  quanto  previsto
dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile, tiene un  registro,
preventivamente vidimato dal giudice  delegato  alla  procedura,  sul
quale  annota  tempestivamente  le  operazioni  relative   alla   sua
amministrazione secondo i criteri stabiliti al comma 6.  Con  decreto
emanato dal Ministro della giustizia, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le norme per la  tenuta
del registro. 
  2. Nel caso di sequestro  di  azienda  l'amministratore  prende  in
consegna le scritture contabili e i libri sociali, sui  quali  devono
essere annotati gli estremi del provvedimento di sequestro. 
  3. Le  somme  apprese,  riscosse  o  ricevute  a  qualsiasi  titolo
dall'amministratore giudiziario  in  tale  qualita',  escluse  quelle
derivanti dalla gestione  di  aziende,  affluiscono  al  Fondo  unico
giustizia di cui all'articolo 61,  comma  23,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133. 
  4. Le somme di cui al comma 3 sono intestate  alla  procedura  e  i
relativi prelievi possono essere  effettuati  nei  limiti  e  con  le
modalita' stabilite dal giudice delegato. 
  5. L'amministratore  giudiziario  tiene  contabilita'  separata  in
relazione  ai  vari  soggetti  o   enti   proposti;   tiene   inoltre
contabilita' separata della gestione e delle  eventuali  vendite  dei
singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale ed ipoteca e dei
singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e  privilegio
speciale. Egli annota analiticamente in ciascun conto le entrate e le
uscite di carattere specifico e  la  quota  di  quelle  di  carattere
generale imputabili a ciascun  bene  o  gruppo  di  beni  secondo  un
criterio proporzionale. Conserva altresi' i documenti comprovanti  le
operazioni effettuate e riporta analiticamente le operazioni medesime
nelle relazioni periodiche presentate ai sensi dell'articolo 36. 
                               Art. 38 
 
 
                        Compiti dell'Agenzia 
 
  1. Fino al decreto di confisca di primo  grado  l'Agenzia  coadiuva
l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato.
A tal fine l'Agenzia propone  al  tribunale  l'adozione  di  tutti  i
provvedimenti necessari per la migliore  utilizzazione  del  bene  in
vista della sua destinazione o assegnazione. L'Agenzia puo'  chiedere
al  tribunale  la  revoca  o  la  modifica   dei   provvedimenti   di
amministrazione adottati dal giudice delegato quando ritenga che essi
possono recare pregiudizio alla destinazione o  all'assegnazione  del
bene. 
  2. All'Agenzia sono comunicati per via telematica  i  provvedimenti
di modifica o revoca del sequestro  e  quelli  di  autorizzazione  al
compimento di atti di amministrazione straordinaria. 
  3. Dopo il decreto di confisca di  primo  grado,  l'amministrazione
dei beni e' conferita all'Agenzia, la quale  puo'  farsi  coadiuvare,
sotto la propria responsabilita', da  tecnici  o  da  altri  soggetti
qualificati,   retribuiti   secondo   le   modalita'   previste   per
l'amministratore giudiziario.  L'Agenzia  comunica  al  tribunale  il
provvedimento di conferimento  dell'incarico.  L'incarico  ha  durata
annuale, salvo che non intervenga revoca espressa, ed e'  rinnovabile
tacitamente.  L'incarico  puo'  essere  conferito  all'amministratore
giudiziario gia' nominato dal tribunale. 
  4. In caso di mancato conferimento dell'incarico all'amministratore
giudiziario gia' nominato, il tribunale provvede agli adempimenti  di
cui all'articolo 42 e all'approvazione del rendiconto della gestione. 
  5. Entro sei mesi dal decreto di confisca di primo grado,  al  fine
di facilitare le richieste di utilizzo da parte degli aventi diritto,
l'Agenzia pubblica  nel  proprio  sito  internet  l'elenco  dei  beni
immobili oggetto del provvedimento. 
  6. L'Agenzia promuove le intese  con  l'autorita'  giudiziaria  per
assicurare, attraverso criteri di  trasparenza,  la  rotazione  degli
incarichi degli  amministratori,  la  corrispondenza  tra  i  profili
professionali e  i  beni  sequestrati,  nonche'  la  pubblicita'  dei
compensi percepiti, secondo modalita' stabilite con  decreto  emanato
dal Ministro dell'interno e dal Ministro della giustizia. 
  7. Salvo  che  sia  diversamente  stabilito,  le  disposizioni  del
presente decreto relative all'amministratore giudiziario si applicano
anche all'Agenzia, nei limiti delle competenze alla stessa attribuite
ai sensi del comma 3. 
                               Art. 39 
 
 
                  Assistenza legale alla procedura 
 
  1.  Nelle  controversie,  anche  in  corso,  concernenti   rapporti
relativi  ai  beni   sequestrati   o   confiscati,   l'amministratore
giudiziario  puo'   avvalersi   dell'Avvocatura   dello   Stato   per
l'assistenza legale. 

Capo II

La gestione dei beni sequestrati e confiscati

                               Art. 40 
 
 
                    Gestione dei beni sequestrati 
 
  1. Il giudice  delegato  impartisce  le  direttive  generali  della
gestione dei beni sequestrati, anche tenuto conto degli  indirizzi  e
delle linee  guida  adottati  dal  Consiglio  direttivo  dell'Agenzia
medesima ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera a). 
  2. Il giudice delegato puo' adottare, nei confronti  della  persona
sottoposta alla procedura  e  della  sua  famiglia,  i  provvedimenti
indicati nell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  e
successive  modificazioni,  quando  ricorrano   le   condizioni   ivi
previste. Nel caso previsto dal secondo comma del citato articolo 47,
il beneficiario provvede a sue cure alle spese e agli oneri  inerenti
l'unita' immobiliare ed e' esclusa ogni azione di regresso. 
  3. L'amministratore giudiziario non puo'  stare  in  giudizio,  ne'
contrarre mutui, stipulare  transazioni,  compromessi,  fideiussioni,
concedere ipoteche,  alienare  immobili  e  compiere  altri  atti  di
straordinaria amministrazione anche a tutela dei  diritti  dei  terzi
senza autorizzazione scritta del giudice delegato. 
  4. Avverso gli atti  dell'amministratore  giudiziario  compiuti  in
violazione del presente decreto, il pubblico ministero, il proposto e
ogni  altro  interessato  possono  avanzare  reclamo,   nel   termine
perentorio di dieci giorni, al giudice delegato che,  entro  i  dieci
giorni successivi, provvede ai sensi degli articoli  737  e  seguenti
del codice di procedura civile. 
  5.  In  caso  di  sequestro  di   beni   in   comunione   indivisa,
l'amministratore  giudiziario,  previa  autorizzazione  del   giudice
delegato,  puo'  chiedere  al  giudice  civile  di  essere   nominato
amministratore della comunione. 
                               Art. 41 
 
 
                 Gestione delle aziende sequestrate 
 
  1.  Nel  caso  in  cui  il  sequestro  abbia  ad  oggetto  aziende,
costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile,
l'amministratore giudiziario e' scelto nella sezione  di  esperti  in
gestione   aziendale   dell'Albo   nazionale   degli   amministratori
giudiziari. In tal caso, la relazione di  cui  all'articolo  36  deve
essere presentata entro sei mesi dalla nomina. La relazione contiene,
oltre agli  elementi  di  cui  al  comma  1  del  predetto  articolo,
indicazioni particolareggiate sullo stato dell'attivita' aziendale  e
sulle  sue  prospettive  di  prosecuzione.  Il   tribunale,   sentiti
l'amministratore giudiziario e  il  pubblico  ministero,  ove  rilevi
concrete  prospettive  di  prosecuzione  dell'impresa,   approva   il
programma con decreto motivato  e  impartisce  le  direttive  per  la
gestione dell'impresa. 
  2. L'amministratore giudiziario provvede  agli  atti  di  ordinaria
amministrazione funzionali all'attivita' economica  dell'azienda.  Il
giudice  delegato,  tenuto  conto  dell'attivita'  economica   svolta
dall'azienda,  della  forza  lavoro  da  essa  occupata,  della   sua
capacita' produttiva e del  suo  mercato  di  riferimento,  puo'  con
decreto motivato indicare il limite di valore entro il quale gli atti
si   ritengono   di   ordinaria   amministrazione.   L'amministratore
giudiziario non puo' frazionare artatamente le operazioni  economiche
al fine di evitare il superamento di detta soglia. 
  3. Si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni di cui
all'articolo 42, in quanto applicabili. 
  4. I rapporti giuridici connessi  all'amministrazione  dell'azienda
sono regolati dalle norme del codice civile,  ove  non  espressamente
altrimenti disposto. 
  5. Se mancano concrete possibilita' di prosecuzione  o  di  ripresa
dell'attivita',  il  tribunale,  acquisito  il  parere  del  pubblico
ministero e dell'amministratore  giudiziario,  dispone  la  messa  in
liquidazione  dell'impresa.  In  caso  di  insolvenza,   si   applica
l'articolo 63, comma 1. 
  6.  Nel  caso  di  sequestro  di  partecipazioni   societarie   che
assicurino le  maggioranze  necessarie  per  legge,  l'amministratore
giudiziario puo', previa autorizzazione del giudice delegato: 
  a) convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori; 
  b) impugnare le delibere societarie  di  trasferimento  della  sede
sociale, di  trasformazione,  fusione,  incorporazione  o  estinzione
della societa', nonche' di ogni  altra  modifica  dello  statuto  che
possa  arrecare  pregiudizio  agli   interessi   dell'amministrazione
giudiziaria. 
                               Art. 42 
 
 
         Disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi 
 
  1.  Le  spese  necessarie  o   utili   per   la   conservazione   e
l'amministrazione  dei  beni   sono   sostenute   dall'amministratore
giudiziario mediante prelevamento dalle somme  riscosse  a  qualunque
titolo ovvero sequestrate, confiscate o comunque nella disponibilita'
del procedimento. 
  2. Se dalla gestione dei  beni  sequestrati  o  confiscati  non  e'
ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui  al
comma 1, le stesse  sono  anticipate  dallo  Stato,  con  diritto  al
recupero nei confronti del titolare del bene in caso  di  revoca  del
sequestro o della confisca. 
  3. Nel caso sia disposta la confisca dei  beni,  le  somme  per  il
pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario,  per
il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e  quelle  di  cui
all'articolo 35, comma 9, sono inserite  nel  conto  della  gestione;
qualora la confisca non venga disposta, ovvero le disponibilita'  del
predetto conto non siano  sufficienti  per  provvedere  al  pagamento
delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in  tutto
o in parte, dallo Stato, senza diritto al recupero. Se il sequestro o
la confisca sono revocati, le somme  suddette  sono  poste  a  carico
dello Stato. 
  4. La determinazione dell'ammontare del compenso,  la  liquidazione
dello stesso e del trattamento  di  cui  all'articolo  35,  comma  8,
nonche' il rimborso delle spese  sostenute  per  i  coadiutori,  sono
disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice
delegato. Il compenso degli amministratori  giudiziari  e'  liquidato
sulla base delle tabelle allegate al decreto di  cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. 
  5. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti  prima
della  redazione  del  conto  finale.  In   relazione   alla   durata
dell'amministrazione e per gli altri giustificati motivi il tribunale
concede, su richiesta dell'amministratore giudiziario  e  sentito  il
giudice delegato, acconti sul compenso finale. Il  tribunale  dispone
in  merito  agli  adempimenti  richiesti  entro  cinque  giorni   dal
ricevimento della richiesta. 
  6. I provvedimenti di liquidazione o di  rimborso  sono  comunicati
all'amministratore  giudiziario  mediante  avviso  di  deposito   del
decreto in cancelleria e all'Agenzia per via telematica. 
  7.   Entro   venti   giorni   dalla   comunicazione    dell'avviso,
l'amministratore  giudiziario  puo'  proporre  ricorso   avverso   il
provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La corte
d'appello decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizione
del ricorrente, entro quindici giorni dal deposito del ricorso. Se il
provvedimento impugnato e' stato emesso dalla  corte  d'appello,  sul
ricorso decide la medesima corte in diversa composizione. 
                               Art. 43 
 
 
                       Rendiconto di gestione 
 
  1. All'esito della procedura e comunque dopo la confisca  di  primo
grado, l'amministratore giudiziario presenta al giudice  delegato  il
conto della gestione. 
  2. Il conto della gestione espone in modo completo e  analitico  le
modalita' e i risultati  della  gestione  e  contiene,  tra  l'altro,
l'indicazione delle somme pagate e riscosse, la descrizione analitica
dei cespiti e il saldo  finale.  Al  conto  sono  essere  allegati  i
documenti      giustificativi,      le      relazioni      periodiche
sull'amministrazione e il registro delle  operazioni  effettuate.  In
caso di irregolarita' o di incompletezza, il giudice delegato  invita
l'amministratore  giudiziario  ad  effettuare,   entro   il   termine
indicato, le opportune integrazioni o modifiche. 
  3. Verificata la regolarita' del  conto,  il  giudice  delegato  ne
ordina il deposito in cancelleria, unitamente ai documenti  allegati,
assegnando in calce allo  stesso  termine  per  la  presentazione  di
eventuali  osservazioni  e  contestazioni.  Del  deposito   e'   data
immediata comunicazione agli interessati,  al  pubblico  ministero  e
all'Agenzia. 
  4. Se non sorgono o non permangono  contestazioni,  che  debbono  a
pena di inammissibilita' essere specifiche e riferite a singole  voci
contabili e non possono in ogni caso avere ad oggetto i criteri  e  i
risultati di gestione, il giudice  delegato  lo  approva;  altrimenti
fissa l'udienza di comparizione dinanzi al collegio, che in  esito  a
procedimento in  camera  di  consiglio  approva  il  conto  o  invita
l'amministratore giudiziario a sanarne le irregolarita' con ordinanza
esecutiva,  notificata  all'interessato  e  comunicata  al   pubblico
ministero. 
  5. Avverso l'ordinanza di cui al comma 4  e'  ammesso  ricorso  per
cassazione entro i dieci giorni dalla notificazione o comunicazione. 
                               Art. 44 
 
 
                    Gestione dei beni confiscati 
 
  1. L'Agenzia gestisce i beni confiscati anche in via non definitiva
ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 e,  in
quanto  applicabile,  dell'articolo  40,  nonche'  sulla  base  degli
indirizzi e  delle  linee  guida  adottati  dal  Consiglio  direttivo
dell'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 112,  comma  4,  lettera
a). Essa provvede  al  rimborso  ed  all'anticipazione  delle  spese,
nonche' alla liquidazione dei  compensi  che  non  trovino  copertura
nelle risorse della gestione, anche avvalendosi di apposite  aperture
di credito disposte, a proprio  favore,  sui  fondi  dello  specifico
capitolo  istituito  nello  stato  di  previsione  della  spesa   del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  salva,  in  ogni  caso,
l'applicazione della normativa di contabilita' generale dello Stato e
del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. 
  2.  L'Agenzia  richiede  al  giudice  delegato  il  nulla  osta  al
compimento degli atti di cui all'articolo 40, comma 3. 

Capo III

La destinazione dei beni confiscati

                               Art. 45 
 
 
             Confisca definitiva. Devoluzione allo Stato 
 
  1. A seguito della confisca definitiva di prevenzione i  beni  sono
acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi. La tutela
dei diritti dei terzi e' garantita entro i limiti e  nelle  forme  di
cui al titolo IV. 
  2. Il provvedimento definitivo di  confisca  e'  comunicato,  dalla
cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il  provvedimento,
all'Agenzia, nonche'  al  prefetto  e  all'ufficio  dell'Agenzia  del
demanio competenti per  territorio  in  relazione  al  luogo  ove  si
trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata. 
                               Art. 46 
 
 
                    Restituzione per equivalente 
 
  1. La restituzione dei  beni  confiscati,  ad  eccezione  dei  beni
culturali di cui all'articolo  10,  comma  3,  del  codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni, e  degli  immobili  e  delle
aree  dichiarati  di  notevole  interesse  pubblico  ai  sensi  degli
articoli  136  e  seguenti  del   medesimo   codice,   e   successive
modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili  a  legislazione
vigente,  puo'  avvenire  anche  per  equivalente,  al  netto   delle
migliorie, quando i beni medesimi sono stati assegnati per  finalita'
istituzionali  e  la  restituzione  possa  pregiudicare   l'interesse
pubblico. In  tal  caso  l'interessato  nei  cui  confronti  venga  a
qualunque titolo dichiarato il diritto alla restituzione del bene  ha
diritto alla restituzione di una somma equivalente al valore del bene
confiscato quale risultante dal  rendiconto  di  gestione,  al  netto
delle migliorie, rivalutato sulla base del tasso di inflazione annua.
In caso di beni immobili, si tiene conto dell'eventuale rivalutazione
delle rendite catastali. 
  2. Il comma 1 si applica altresi' quando il bene sia stato  venduto
anche  prima  della  confisca  definitiva,  nel  caso  in  cui  venga
successivamente disposta la revoca della misura. 
  3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il tribunale determina il valore
del bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico: 
  a) del Fondo Unico Giustizia, nel caso in cui  il  bene  sia  stato
venduto; 
  b) dell'amministrazione assegnataria, in tutti gli altri casi. 
                               Art. 47 
 
 
                    Procedimento di destinazione 
 
  1. La destinazione dei  beni  immobili  e  dei  beni  aziendali  e'
effettuata con delibera del Consiglio direttivo  dell'Agenzia,  sulla
base della  stima  del  valore  risultante  dalla  relazione  di  cui
all'articolo 36, e da altri atti giudiziari, salvo che  sia  ritenuta
necessaria dall'Agenzia una nuova stima. 
  2.   L'Agenzia   provvede   all'adozione   del   provvedimento   di
destinazione entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione
di cui all'articolo 45, comma 2,  prorogabili  di  ulteriori  novanta
giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Nel  caso  di
applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV, il provvedimento
di destinazione e' adottato entro  30  giorni  dall'approvazione  del
progetto di riparto. Anche prima dell'adozione del  provvedimento  di
destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo
comma dell'articolo 823 del codice civile. 
                               Art. 48 
 
 
                 Destinazione dei beni e delle somme 
 
  1. L'Agenzia versa al Fondo unico giustizia: 
  a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere  utilizzate
per la gestione di altri beni confiscati o  che  non  debbano  essere
utilizzate per il  risarcimento  delle  vittime  dei  reati  di  tipo
mafioso; 
  b) le somme  ricavate  dalla  vendita,  anche  mediante  trattativa
privata, dei beni mobili, anche registrati,  confiscati,  compresi  i
titoli e le partecipazioni societarie, al netto  del  ricavato  della
vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei  reati
di  tipo  mafioso.  Se  la  procedura  di  vendita  e'  antieconomica
l'Agenzia dispone la cessione gratuita o la distruzione del bene; 
  c) le somme derivanti dal recupero dei  crediti  personali.  Se  la
procedura di recupero e'  antieconomica,  ovvero,  dopo  accertamenti
sulla solvibilita' del debitore svolti anche attraverso gli organi di
polizia, il debitore risulti insolvibile, il credito e' annullato con
provvedimento del direttore dell'Agenzia. 
  2. La disposizione del comma 1 non si applica alle somme di  denaro
e ai  proventi  derivanti  o  comunque  connessi  ai  beni  aziendali
confiscati. 
  3. I beni immobili sono: 
  a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalita' di  giustizia,
di ordine pubblico e di protezione civile e, ove  idonei,  anche  per
altri usi governativi o  pubblici  connessi  allo  svolgimento  delle
attivita' istituzionali di amministrazioni statali, agenzie  fiscali,
universita'  statali,  enti  pubblici  e  istituzioni  culturali   di
rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita  degli
stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei  reati  di  tipo
mafioso; 
  b) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del
Ministro  dell'interno,   utilizzati   dall'Agenzia   per   finalita'
economiche; 
  c)  trasferiti  per  finalita'  istituzionali  o  sociali,  in  via
prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile e' sito,  ovvero
al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti  territoriali
provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati  ad  essi
trasferiti,  che  viene  periodicamente  aggiornato.  L'elenco,  reso
pubblico con adeguate forme e in modo permanente,  deve  contenere  i
dati concernenti la consistenza, la  destinazione  e  l'utilizzazione
dei  beni  nonche',  in  caso  di  assegnazione  a  terzi,   i   dati
identificativi del concessionario  e  gli  estremi,  l'oggetto  e  la
durata  dell'atto  di  concessione.  Gli  enti  territoriali,   anche
consorziandosi  o  attraverso  associazioni,   possono   amministrare
direttamente  il  bene  o,  sulla  base  di   apposita   convenzione,
assegnarlo in concessione, a  titolo  gratuito  e  nel  rispetto  dei
principi  di  trasparenza,  adeguata   pubblicita'   e   parita'   di
trattamento, a comunita', anche giovanili, ad enti,  ad  associazioni
maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni  di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a  cooperative
sociali di cui alla legge 8 novembre 1991,  n.  381,  o  a  comunita'
terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di  cui
al  testo  unico  delle  leggi  in  materia   di   disciplina   degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,
nonche' alle associazioni di protezione  ambientale  riconosciute  ai
sensi  dell'articolo  13  della  legge  8  luglio  1986,  n.  349,  e
successive modificazioni. La convenzione disciplina la durata,  l'uso
del bene, le modalita' di controllo sulla sua utilizzazione, le cause
di risoluzione del rapporto e le modalita' del rinnovo.  I  beni  non
assegnati possono  essere  utilizzati  dagli  enti  territoriali  per
finalita' di lucro e i relativi proventi  devono  essere  reimpiegati
esclusivamente  per  finalita'  sociali.  Se  entro  un  anno  l'ente
territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene,  l'Agenzia
dispone  la  revoca  del  trasferimento  ovvero  la  nomina   di   un
commissario con poteri sostitutivi. Alla  scadenza  di  sei  mesi  il
sindaco invia al Direttore dell'Agenzia  una  relazione  sullo  stato
della procedura; 
  d) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile e'  sito,  se
confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309. Il comune puo'  amministrare  direttamente  il  bene  oppure,
preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo  gratuito,
secondo i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo  testo  unico,
ad   associazioni,   comunita'   o   enti   per   il   recupero    di
tossicodipendenti operanti nel territorio ove e' sito l'immobile.  Se
entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione
del bene, l'Agenzia dispone la revoca  del  trasferimento  ovvero  la
nomina di un commissario con poteri sostitutivi. 
  4. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui al  comma  3,
lettera b), affluiscono, al netto delle  spese  di  conservazione  ed
amministrazione,  al  Fondo  unico  giustizia,  per  essere   versati
all'apposito  capitolo  di  entrata  del  bilancio  dello   Stato   e
riassegnati allo stato di previsione del  Ministero  dell'interno  al
fine di assicurare il potenziamento dell'Agenzia. 
  5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile effettuare la
destinazione  o  il  trasferimento  per  le  finalita'  di   pubblico
interesse  ivi  contemplate,   sono   destinati   con   provvedimento
dell'Agenzia alla  vendita,  osservate,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni del codice di procedura civile. L'avviso di  vendita  e'
pubblicato  nel   sito   internet   dell'Agenzia,   e   dell'avvenuta
pubblicazione  viene  data  altresi'  notizia   nei   siti   internet
dell'Agenzia del demanio e della prefettura-ufficio territoriale  del
Governo della provincia interessata. La vendita e' effettuata per  un
corrispettivo  non  inferiore  a  quello  determinato   dalla   stima
formulata ai sensi dell'articolo 47. Qualora,  entro  novanta  giorni
dalla data di pubblicazione dell'avviso di  vendita,  non  pervengano
all'Agenzia proposte di acquisto per  il  corrispettivo  indicato  al
terzo periodo, il prezzo minimo della  vendita  non  puo',  comunque,
essere determinato in misura inferiore all'80 per  cento  del  valore
della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi  6  e  7  del
presente articolo, la vendita e' effettuata agli enti pubblici aventi
tra le altre finalita' istituzionali anche  quella  dell'investimento
nel  settore  immobiliare,  alle  associazioni   di   categoria   che
assicurano  maggiori  garanzie  e  utilita'  per   il   perseguimento
dell'interesse pubblico e alle fondazioni bancarie. I  beni  immobili
acquistati non possono essere  alienati,  nemmeno  parzialmente,  per
cinque anni dalla data di trascrizione del  contratto  di  vendita  e
quelli  diversi  dai  fabbricati  sono   assoggettati   alla   stessa
disciplina  prevista  per  questi   ultimi   dall'articolo   12   del
decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. L'Agenzia  richiede  al  prefetto
della provincia interessata  un  parere  obbligatorio,  da  esprimere
sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica,
e ogni informazione utile affinche'  i  beni  non  siano  acquistati,
anche  per  interposta  persona,  dai  soggetti   ai   quali   furono
confiscati, da soggetti altrimenti  riconducibili  alla  criminalita'
organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita. 
  6. Il personale delle Forze armate e il personale  delle  Forze  di
polizia  possono  costituire  cooperative  edilizie  alle  quali   e'
riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei beni
destinati alla vendita di cui al comma 5. 
  7.  Gli  enti  territoriali  possono   esercitare   la   prelazione
all'acquisto dei beni di cui al comma 5. Con regolamento adottato  ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
e successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalita'
e le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione del  presente
comma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento e'  comunque
possibile procedere alla vendita dei beni. 
  8. I beni aziendali sono mantenuti  al  patrimonio  dello  Stato  e
destinati,  con  provvedimento  dell'Agenzia  che  ne  disciplina  le
modalita' operative: 
  a)  all'affitto,   quando   vi   siano   fondate   prospettive   di
continuazione  o  di  ripresa  dell'attivita'  produttiva,  a  titolo
oneroso, a societa' e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo
gratuito,  senza  oneri  a  carico  dello  Stato,  a  cooperative  di
lavoratori   dipendenti   dell'impresa   confiscata.   Nella   scelta
dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che  garantiscono  il
mantenimento dei livelli occupazionali. I  beni  non  possono  essere
destinati  all'affitto  alle  cooperative  di  lavoratori  dipendenti
dell'impresa confiscata se  taluno  dei  relativi  soci  e'  parente,
coniuge, affine o convivente  con  il  destinatario  della  confisca,
ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato  adottato  taluno
dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge
19 marzo 1990, n. 55; 
  b) alla vendita,  per  un  corrispettivo  non  inferiore  a  quello
determinato dalla stima eseguita  dall'Agenzia,  a  soggetti  che  ne
abbiano fatto richiesta, qualora vi sia  una  maggiore  utilita'  per
l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al
risarcimento delle vittime dei reati di tipo  mafioso.  Nel  caso  di
vendita disposta alla scadenza del contratto  di  affitto  dei  beni,
l'affittuario puo' esercitare il diritto di prelazione  entro  trenta
giorni  dalla  comunicazione  della  vendita  del   bene   da   parte
dell'Agenzia; 
  c) alla liquidazione, qualora vi  sia  una  maggiore  utilita'  per
l'interesse  pubblico  o  qualora  la   liquidazione   medesima   sia
finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo  mafioso,
con le medesime modalita' di cui alla lettera b). 
  9.  I  proventi  derivanti  dall'affitto,  dalla  vendita  o  dalla
liquidazione dei beni di cui al comma 8 affluiscono, al  netto  delle
spese  sostenute,  al  Fondo  unico  giustizia  per  essere   versati
all'apposito  capitolo  di  entrata  del  bilancio  dello   Stato   e
riassegnati per le finalita' previste dall'articolo 2, comma  7,  del
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito  dalla  legge  13
novembre 2008, n. 181. 
  10. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 5,  al
netto delle  spese  per  la  gestione  e  la  vendita  degli  stessi,
affluiscono al Fondo unico giustizia per essere  riassegnati,  previo
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del  50
per cento al Ministero dell'interno per  la  tutela  della  sicurezza
pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50  per
cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il  funzionamento
e il potenziamento degli uffici  giudiziari  e  degli  altri  servizi
istituzionali, in coerenza con  gli  obiettivi  di  stabilita'  della
finanza pubblica. 
  11. Nella  scelta  del  cessionario  o  dell'affittuario  dei  beni
aziendali l'Agenzia  procede  mediante  licitazione  privata  ovvero,
qualora ragioni di  necessita'  o  di  convenienza,  specificatamente
indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata.  Sui
relativi contratti e' richiesto il parere di organi  consultivi  solo
per importi eccedenti  euro  1.032.913,80  nel  caso  di  licitazione
privata euro 516.456,90 nel caso di trattativa privata. 
  12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, le navi, le
imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili  sequestrati  sono  affidati
dall'autorita' giudiziaria in  custodia  giudiziale  agli  organi  di
polizia, anche per le esigenze di polizia  giudiziaria,  i  quali  ne
facciano richiesta per l'impiego  in  attivita'  di  polizia,  ovvero
possono essere affidati all'Agenzia o ad altri organi dello  Stato  o
ad altri enti pubblici non economici, per finalita' di giustizia,  di
protezione civile o di tutela ambientale. 
  13. I provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 47 e dei commi 3
e 8 del presente articolo sono immediatamente esecutivi. 
  14. I trasferimenti e le cessioni  di  cui  al  presente  articolo,
disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta. 
  15. Quando risulti che i beni confiscati dopo l'assegnazione  o  la
destinazione sono rientrati,  anche  per  interposta  persona,  nella
disponibilita' o  sotto  il  controllo  del  soggetto  sottoposto  al
provvedimento   di   confisca,   si   puo'   disporre    la    revoca
dell'assegnazione o della destinazione da parte dello  stesso  organo
che ha disposto il relativo provvedimento. 
                               Art. 49 
 
 
                             Regolamento 
 
  1. Con decreto del Ministro della  giustizia,  di  concerto  con  i
Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e della  difesa,
e' adottato, ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, un regolamento per disciplinare la raccolta  dei
dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati  concernenti
lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e  dei  dati
concernenti la consistenza, la destinazione e  la  utilizzazione  dei
beni sequestrati e confiscati, nonche' la trasmissione  dei  medesimi
dati all'Agenzia. Il Governo trasmette ogni sei  mesi  al  Parlamento
una relazione concernente i dati suddetti. 
  2. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sullo schema  di
regolamento di cui al comma 1 entro trenta  giorni  dalla  richiesta,
decorsi i quali il regolamento puo' comunque essere adottato. 
  3. Le disposizioni di cui agli articoli 45, 47, 48, nonche' di  cui
al presente articolo si applicano anche ai beni per i quali non siano
state esaurite le procedure di liquidazione o non sia  stato  emanato
il provvedimento di cui al comma 1 del citato articolo 47. 

Capo IV

Regime fiscale dei beni sequestrati o confiscati

                               Art. 50 
 
 
                Procedure esecutive dei concessionari 
                       di riscossione pubblica 
 
  1.  Le  procedure  esecutive,  gli  atti  di   pignoramento   e   i
provvedimenti cautelari in corso da parte  della  societa'  Equitalia
Spa o di altri concessionari di  riscossione  pubblica  sono  sospesi
nelle ipotesi di sequestro di  aziende  o  partecipazioni  societarie
disposto ai sensi del presente decreto. E'  conseguentemente  sospeso
il decorso dei relativi termini di prescrizione. 
  2. Nelle ipotesi di confisca dei  beni,  aziende  o  partecipazioni
societarie  sequestrati,  i  crediti  erariali  si   estinguono   per
confusione ai sensi dell'articolo 1253 del  codice  civile.  Entro  i
limiti degli importi dei debiti che si estinguono per confusione, non
si applicano le disposizioni di cui all'articolo  31,  comma  1,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
                               Art. 51 
 
 
                           Regime fiscale 
 
  1. I redditi derivanti dai beni sequestrati  continuano  ad  essere
assoggettati a tassazione con riferimento alle categorie  di  reddito
previste dall'articolo 6 del testo unico delle  Imposte  sui  Redditi
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917 con le medesime modalita' applicate prima del sequestro. 
  2. Se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui  ha
avuto inizio, il reddito derivante  dai  beni  sequestrati,  relativo
alla residua frazione di tale periodo e a ciascun successivo  periodo
intermedio  e'  tassato  in   via   provvisoria   dall'amministratore
giudiziario, che e' tenuto, nei termini ordinari, al versamento delle
relative  imposte,  nonche'  agli  adempimenti  dichiarativi  e,  ove
ricorrano, agli obblighi contabili e quelli a  carico  del  sostituto
d'imposta di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600. 
  3. In caso di confisca la tassazione operata in via provvisoria  si
considera definitiva. In caso di revoca del sequestro l'Agenzia delle
Entrate effettua la liquidazione definitiva delle imposte sui redditi
calcolate in via provvisoria nei confronti  del  soggetto  sottoposto
alla misura cautelare. 

Titolo IV

LA TUTELA DEI TERZI E I RAPPORTI CON LE PROCEDURE CONCORSUALI


Capo I

Disposizioni generali

                               Art. 52 
 
 
                          Diritti dei terzi 
 
  1. La confisca non pregiudica i diritti di credito  dei  terzi  che
risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonche' i
diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro,
ove ricorrano le seguenti condizioni: 
  a) che  l'escussione  del  restante  patrimonio  del  proposto  sia
risultata insufficiente al soddisfacimento del credito, salvo  per  i
crediti  assistiti  da  cause  legittime  di   prelazione   su   beni
sequestrati; 
  b) che il credito non sia strumentale all'attivita'  illecita  o  a
quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego,  a  meno  che  il
creditore dimostri di avere  ignorato  in  buona  fede  il  nesso  di
strumentalita'; 
  c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione  di  debito,
che sia provato il rapporto fondamentale; 
  d) nel caso di  titoli  di  credito,  che  il  portatore  provi  il
rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso. 
  2. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati  secondo  le
disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59. 
  3. Nella valutazione della buona fede,  il  tribunale  tiene  conto
delle condizioni delle parti, dei rapporti personali  e  patrimoniali
tra le stesse e del tipo di attivita' svolta dal creditore, anche con
riferimento al ramo di attivita',  alla  sussistenza  di  particolari
obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonche', in caso  di
enti, alle dimensioni degli stessi. 
  4. La confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento  dei
contratti aventi  ad  oggetto  un  diritto  personale  di  godimento,
nonche' l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi. 
  5.  Ai  titolari  dei  diritti  di  cui  al  comma  4,  spetta   in
prededuzione un equo indennizzo commisurato alla durata  residua  del
contratto o alla durata del diritto reale. Se  il  diritto  reale  si
estingue con la morte del titolare, la durata residua del diritto  e'
calcolata alla stregua della  durata  media  della  vita  determinata
sulla  base  di  parametri  statistici.  Le  modalita'   di   calcolo
dell'indennizzo sono stabilite con decreto da emanarsi  dal  Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro  della  giustizia  entro
centoottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  6. Se sono confiscati beni di cui viene dichiarata l'intestazione o
il trasferimento fittizio, i creditori del proposto sono preferiti ai
creditori chirografari in buona fede dell'intestatario  fittizio,  se
il loro credito e' anteriore all'atto di intestazione fittizia. 
  7. In caso di  confisca  di  beni  in  comunione,  se  il  bene  e'
indivisibile, ai partecipanti in buona fede e'  concesso  diritto  di
prelazione  per  l'acquisto  della  quota  confiscata  al  valore  di
mercato, salvo che sussista la possibilita' che il bene,  in  ragione
del livello di  infiltrazione  criminale,  possa  tornare  anche  per
interposta persona nella disponibilita'  del  sottoposto,  di  taluna
delle associazioni di cui  all'articolo  416-bis  c.p.,  o  dei  suoi
appartenenti. Si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  48,
comma 5, sesto e settimo periodo. 
  8. Se i soggetti di cui al comma 7 non  esercitano  il  diritto  di
prelazione o non si possa procedere alla vendita, il bene puo' essere
acquisito per intero al patrimonio dello Stato al fine di  soddisfare
un concreto interesse pubblico e i partecipanti  hanno  diritto  alla
corresponsione di una  somma  equivalente  al  valore  attuale  della
propria quota di proprieta', nell'ambito delle risorse disponibili  a
legislazione vigente. 
  9. Per i beni appartenenti al demanio  culturale,  ai  sensi  degli
articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.
42, la vendita non puo' essere disposta senza  previa  autorizzazione
del Ministero per i beni e le attivita' culturali. 
                               Art. 53 
 
 
                 Limite della garanzia patrimoniale 
 
  1. I crediti per titolo anteriore al sequestro, verificati ai sensi
delle disposizioni di cui al capo II, sono  soddisfatti  dallo  Stato
nel limite del 70  per  cento  del  valore  dei  beni  sequestrati  o
confiscati, risultante  dalla  stima  redatta  dall'amministratore  o
dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi. 
                               Art. 54 
 
 
                 Pagamento di crediti prededucibili 
 
  1. I crediti prededucibili sorti  nel  corso  del  procedimento  di
prevenzione che sono liquidi, esigibili e non contestati, non debbono
essere accertati secondo le modalita' previste dagli articoli 57,  58
e 59, e possono essere soddisfatti, in tutto o in parte, al di  fuori
del piano di riparto, previa autorizzazione del giudice delegato. 
  2. Se l'attivo e' sufficiente e il  pagamento  non  compromette  la
gestione, al pagamento di cui al comma  1  provvede  l'amministratore
giudiziario  mediante  prelievo  dalle  somme  disponibili.  In  caso
contrario, il pagamento e' anticipato dallo Stato.  Tuttavia,  se  la
confisca ha ad oggetto beni organizzati in azienda e il tribunale  ha
autorizzato la prosecuzione dell'attivita', la distribuzione  avviene
mediante  prelievo  delle  somme  disponibili  secondo   criteri   di
graduazione e proporzionalita',  conformemente  all'ordine  assegnato
dalla legge. 
  3. Il giudice delegato, con il decreto di autorizzazione di cui  al
comma  1,  indica  il  soggetto  tenuto  al  pagamento  del   credito
prededucibile. 
                               Art. 55 
 
 
                          Azioni esecutive 
 
  1. A seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite
azioni esecutive. I beni gia' oggetto di  esecuzione  sono  presi  in
consegna dall'amministratore giudiziario. 
  2.  Le  esecuzioni  sono  riassunte  entro  un  anno  dalla  revoca
definitiva del sequestro  o  della  confisca.  In  caso  di  confisca
definitiva, esse si estinguono. 
  3. Se il sequestro riguarda  beni  oggetto  di  domande  giudiziali
precedentemente  trascritte,  aventi  ad  oggetto   il   diritto   di
proprieta' ovvero diritti reali o personali di godimento sul bene, il
terzo, che sia parte del giudizio, e'  chiamato  ad  intervenire  nel
procedimento di prevenzione ai sensi degli articoli 23 e 57. 
  4. In caso di revoca definitiva del sequestro o della confisca  per
motivi diversi dalla pretesa originariamente  fatta  valere  in  sede
civile dal terzo chiamato ad intervenire,  il  giudizio  civile  deve
essere riassunto entro un anno dalla revoca. 
                               Art. 56 
 
 
                          Rapporti pendenti 
 
  1.  Se  al  momento  dell'esecuzione  del  sequestro  un  contratto
relativo al bene o all'azienda sequestrata e' ancora ineseguito o non
compiutamente  eseguito  da  entrambe  le  parti,  l'esecuzione   del
contratto rimane sospesa fino a quando l'amministratore  giudiziario,
previa autorizzazione del giudice delegato,  dichiara  di  subentrare
nel contratto in luogo  del  proposto,  assumendo  tutti  i  relativi
obblighi, ovvero di risolvere il contratto, salvo che, nei  contratti
ad effetti reali, sia gia' avvenuto il trasferimento del diritto. 
  2. Il contraente puo' mettere in mora l'amministratore giudiziario,
facendosi assegnare dal giudice delegato un termine non  superiore  a
sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende risolto. 
  3. Se dalla sospensione di cui al comma 1 puo'  derivare  un  danno
grave al bene o all'azienda, il  giudice  delegato  autorizza,  entro
trenta  giorni  dall'esecuzione   del   sequestro,   la   provvisoria
esecuzione dei rapporti pendenti. L'autorizzazione perde efficacia  a
seguito della dichiarazione prevista dal comma 1. 
  4. In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far  valere
nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento secondo  le
disposizioni previste al capo II del presente titolo.  Si  applicano,
in quanto compatibili, gli articoli da 72 a 83 del regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267. 
  5. In caso di scioglimento del  contratto  preliminare  di  vendita
immobiliare, trascritto ai sensi dell'articolo  2645-bis  del  codice
civile, l'acquirente ha diritto di  far  valere  il  proprio  credito
secondo le disposizioni del capo II del presente titolo  e  gode  del
privilegio  previsto  nell'articolo  2775-bis  del  codice  civile  a
condizione  che  gli  effetti  della   trascrizione   del   contratto
preliminare non siano cessati anteriormente alla data del  sequestro.
Al  promissario  acquirente  non  e'  dovuto  alcun  risarcimento   o
indennizzo. 

Capo II

Accertamento dei diritti dei terzi

                               Art. 57 
 
 
                         Elenco dei crediti. 
           Fissazione dell'udienza di verifica dei crediti 
 
  1. L'amministratore giudiziario allega alle relazioni da presentare
al  giudice  delegato   l'elenco   nominativo   dei   creditori   con
l'indicazione dei crediti e  delle  rispettive  scadenze  e  l'elenco
nominativo di coloro che vantano diritti reali o personali sui  beni,
con l'indicazione delle cose stesse e del  titolo  da  cui  sorge  il
diritto. 
  2. Il giudice delegato, anche  prima  della  confisca,  assegna  ai
creditori un termine perentorio, non superiore a novanta giorni,  per
il deposito delle istanze di accertamento dei  rispettivi  diritti  e
fissa la data dell'udienza di verifica dei  crediti  entro  i  trenta
giorni successivi.  Il  decreto  e'  immediatamente  notificato  agli
interessati, a cura dell'amministratore giudiziario. 
  3. Il giudice delegato fissa per l'esame delle domande  tardive  di
cui all'articolo 58, comma 6, un'udienza ogni  sei  mesi,  salvo  che
sussistano motivi d'urgenza. 
                               Art. 58 
 
 
                        Domanda del creditore 
 
  1. I creditori di cui all'articolo 52 presentano al giudice domanda
di ammissione del credito. 
  2. La domanda di cui al comma 1 contiene: 
  a) le generalita' del creditore; 
  b) la determinazione del credito di cui si chiede l'ammissione allo
stato passivo ovvero la  descrizione  del  bene  su  cui  si  vantano
diritti; 
  c)  l'esposizione  dei  fatti  e  degli  elementi  di  diritto  che
costituiscono la ragione della  domanda,  con  i  relativi  documenti
giustificativi; 
  d) l'eventuale indicazione del titolo  di  prelazione,  nonche'  la
descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita,  se  questa
ha carattere speciale. 
  3. Il creditore elegge domicilio nel  comune  in  cui  ha  sede  il
tribunale procedente.  E'  facolta'  del  creditore  indicare,  quale
modalita' di notificazione e di comunicazione,  la  trasmissione  per
posta elettronica o per telefax ed e' onere dello  stesso  comunicare
alla  procedura  ogni  variazione  del  domicilio  o  delle  predette
modalita'; in difetto, tutte le notificazioni e le comunicazioni sono
eseguite mediante deposito in cancelleria. 
  4. La domanda non  interrompe  la  prescrizione  ne'  impedisce  la
maturazione di termini di decadenza nei rapporti tra il  creditore  e
l'indiziato o il terzo intestatario dei beni. 
  5. La domanda e' depositata, a pena di decadenza, entro il  termine
di cui all'articolo 57, comma  2.  Successivamente,  e  comunque  non
oltre il termine di un anno dalla definitivita' del provvedimento  di
confisca, le domande relative ad ulteriori crediti sono ammesse  solo
ove il creditore provi, a pena di inammissibilita'  della  richiesta,
di non aver potuto presentare la domanda tempestivamente per causa  a
lui non imputabile. 
                               Art. 59 
 
 
                        Verifica dei crediti. 
                  Composizione dello stato passivo 
 
  1.   All'udienza   il   giudice    delegato,    con    l'assistenza
dell'amministratore giudiziario e con la  partecipazione  facoltativa
del  pubblico  ministero,  assunte  anche  d'ufficio   le   opportune
informazioni, verifica le domande, indicando distintamente i  crediti
che ritiene di ammettere, con indicazione delle  eventuali  cause  di
prelazione, e quelli che ritiene di non  ammettere,  in  tutto  o  in
parte, esponendo sommariamente i motivi della esclusione. 
  2. All'udienza di verifica gli interessati possono farsi  assistere
da un difensore. L'Agenzia puo' sempre partecipare per il tramite  di
un proprio rappresentante, nonche' depositare atti e documenti. 
  3. Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma
lo stato passivo e lo  rende  esecutivo  con  decreto  depositato  in
cancelleria e comunicato all'Agenzia. Del  deposito  l'amministratore
giudiziario da' notizia agli interessati  non  presenti  a  mezzo  di
raccomandata  con  avviso   di   ricevimento.   Nel   caso   previsto
dall'articolo 58, comma 3, secondo  periodo,  la  comunicazione  puo'
essere eseguita per posta elettronica o per telefax. 
  4. I provvedimenti  di  ammissione  e  di  esclusione  dei  crediti
producono effetti solo nei confronti dell'Erario. 
  5. Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti
con decreto  del  giudice  delegato  su  istanza  dell'amministratore
giudiziario  o  del  creditore,  sentito   il   pubblico   ministero,
l'amministratore giudiziario e la parte interessata. 
  6. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui  al  comma  3,  i
creditori esclusi possono proporre opposizione  mediante  ricorso  al
tribunale  che  ha  applicato  la  misura  di  prevenzione.   Ciascun
creditore puo'  impugnare  nello  stesso  termine  e  con  le  stesse
modalita' i crediti ammessi. 
  7. Il tribunale tratta  in  modo  congiunto  le  opposizioni  e  le
impugnazioni fissando un'apposita udienza  in  camera  di  consiglio,
della  quale  l'amministratore  giudiziario  da'  comunicazione  agli
interessati. 
  8. All'udienza ciascuna parte puo' svolgere, con  l'assistenza  del
difensore, le proprie  deduzioni,  chiedere  l'acquisizione  di  ogni
elemento utile e proporre mezzi di prova.  Nel  caso  siano  disposti
d'ufficio accertamenti istruttori, ciascuna parte puo' dedurre, entro
un termine perentorio fissato dal giudice, i mezzi di  prova  che  si
rendono necessari. 
  9. Esaurita l'istruzione, il tribunale fissa un termine  perentorio
entro il quale le parti possono depositare memorie  e,  nei  sessanta
giorni successivi, decide con decreto ricorribile per cassazione  nel
termine di trenta giorni dalla sua notificazione. 
  10. Anche dopo la confisca definitiva,  se  sono  state  presentate
domande di ammissione del  credito  ai  sensi  dell'articolo  57,  il
procedimento giurisdizionale per la verifica e il riparto dei crediti
prosegue  dianzi  al  tribunale  che  ha  applicato  la   misura   di
prevenzione. 
                               Art. 60 
 
 
                        Liquidazione dei beni 
 
  1. Conclusa l'udienza  di  verifica,  l'amministratore  giudiziario
effettua la liquidazione  dei  beni  mobili,  delle  aziende  o  rami
d'azienda e degli immobili ove le somme apprese, riscosse o  comunque
ricevute non siano sufficienti a  soddisfare  i  creditori  utilmente
collocati al passivo. 
  2. Le  vendite  sono  effettuate  dall'amministratore  giudiziario,
previa  autorizzazione  del  giudice  delegato,  adottando  procedure
competitive,  sulla  base  del  valore  di  stima  risultante   dalla
relazione di cui all'articolo 36 o utilizzando  stime  effettuate  da
parte di esperti. 
  3.  Con   adeguate   forme   di   pubblicita',   sono   assicurate,
nell'individuazione  dell'acquirente,  la  massima   informazione   e
partecipazione degli  interessati.  La  vendita  e'  conclusa  previa
acquisizione  del  parere  ed  assunte   le   informazioni   di   cui
all'articolo 48, comma 5, ultimo periodo. 
  4. L'amministratore giudiziario  puo'  sospendere  la  vendita  non
ancora  conclusa  ove  pervenga   offerta   irrevocabile   d'acquisto
migliorativa per un importo non inferiore  al  dieci  per  cento  del
prezzo offerto. 
  5.  L'amministratore  giudiziario  informa  il   giudice   delegato
dell'esito della vendita, depositando la relativa documentazione. 
                               Art. 61 
 
 
              Progetto e piano di pagamento dei crediti 
 
  1. Nei sessanta  giorni  successivi  alla  formazione  dello  stato
passivo, ovvero  nei  dieci  giorni  successivi  all'ultima  vendita,
l'amministratore giudiziario redige  un  progetto  di  pagamento  dei
crediti.  Il  progetto  contiene  l'elenco  dei   crediti   utilmente
collocati al passivo, con le relative cause  di  prelazione,  nonche'
l'indicazione degli importi da corrispondere a ciascun creditore. 
  2.  I  crediti,  nei  limiti  previsti   dall'articolo   53,   sono
soddisfatti nel seguente ordine: 
  1) pagamento dei crediti prededucibili; 
  2)  pagamento  dei  crediti  ammessi  con   prelazione   sui   beni
confiscati, secondo l'ordine assegnato dalla legge; 
  3)   pagamento   dei   creditori   chirografari,   in   proporzione
dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi e' stato ammesso,
compresi i creditori indicati al n. 2), per la  parte  per  cui  sono
rimasti insoddisfatti sul valore dei beni oggetto della garanzia. 
  3. Sono considerati debiti prededucibili quelli  cosi'  qualificati
da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o
in  funzione  del  procedimento  di  prevenzione,  incluse  le  somme
anticipate dallo Stato ai sensi dell'articolo 42. 
  4. Il giudice  delegato  apporta  al  progetto  le  variazioni  che
ritiene  necessarie  od  opportune  e  ne  ordina  il   deposito   in
cancelleria, disponendo che dello stesso  sia  data  comunicazione  a
tutti i creditori. 
  5. Entro dieci giorni dalla comunicazione  di  cui  al  comma  4  i
creditori possono presentare osservazioni sulla graduazione  e  sulla
collocazione dei crediti, nonche' sul valore dei beni o delle aziende
confiscati. 
  6. Decorso il termine di cui  al  comma  5,  il  giudice  delegato,
tenuto conto delle osservazioni pervenute,  sentito  l'amministratore
giudiziario, il pubblico ministero e l'Agenzia, determina il piano di
pagamento. 
  7. Entro dieci giorni dalla comunicazione del piano di pagamento, i
creditori possono proporre opposizione avverso il decreto dinanzi  al
tribunale della prevenzione. Si applica l'articolo 59, commi 6, 7,  8
e 9. 
  8. Divenuto definitivo  il  piano  di  pagamento,  l'amministratore
giudiziario procede  ai  pagamenti  dovuti  entro  i  limiti  di  cui
all'articolo 53. 
  9. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di pagamento  non
possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento  di  domande
di revocazione. 
  10. I creditori che hanno percepito pagamenti  non  dovuti,  devono
restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento
del  pagamento  effettuato  a  loro  favore.  In  caso   di   mancata
restituzione, le somme sono pignorate secondo le forme stabilite  per
i beni mobili dal codice di procedura civile. 
                               Art. 62 
 
 
                             Revocazione 
 
  1. Il pubblico ministero, l'amministratore giudiziario e  l'Agenzia
possono in ogni tempo chiedere la revocazione  del  provvedimento  di
ammissione del credito al passivo quando emerga  che  esso  e'  stato
determinato da falsita', dolo, errore essenziale  di  fatto  o  dalla
mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati  prodotti
tempestivamente  per  causa  non   imputabile   al   ricorrente.   La
revocazione e' proposta dinanzi al tribunale  della  prevenzione  nei
confronti del creditore la  cui  domanda  e'  stata  accolta.  Se  la
domanda e' accolta, si applica l'articolo 61, comma 10. 

Capo III

Rapporti con le procedure concorsuali

                               Art. 63 
 
 
         Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro 
 
  1. Salva l'iniziativa per la dichiarazione  di  fallimento  assunta
dal debitore o da uno o piu' creditori, il pubblico ministero,  anche
su segnalazione  dell'amministratore  giudiziario  che  ne  rilevi  i
presupposti, chiede al tribunale competente che venga  dichiarato  il
fallimento dell'imprenditore i cui beni aziendali siano sottoposti  a
sequestro o a confisca. 
  2. Nel caso in cui l'imprenditore di cui al comma  1  sia  soggetto
alla procedura di liquidazione coatta amministrativa  con  esclusione
del fallimento, il pubblico ministero chiede al tribunale  competente
l'emissione del provvedimento  di  cui  all'articolo  195  del  regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni. 
  3. Il pubblico ministero segnala alla Banca d'Italia la sussistenza
del procedimento di prevenzione  su  beni  appartenenti  ad  istituti
bancari o creditizi ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al
titolo IV del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
  4. Quando viene dichiarato il fallimento,  i  beni  assoggettati  a
sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare. 
  5. Nel caso di cui al comma 4, il giudice  delegato  al  fallimento
provvede all'accertamento del passivo e dei diritti dei  terzi  nelle
forme degli articoli 92 e seguenti del regio decreto 16  marzo  1942,
n. 267, verificando  altresi',  anche  con  riferimento  ai  rapporti
relativi  ai  beni  sottoposti  a  sequestro,  la  sussistenza  delle
condizioni di cui all'articolo 52, comma 1, lettere b),  c)  e  d)  e
comma 3 del presente decreto. 
  6.  Se  nella  massa  attiva   del   fallimento   sono   ricompresi
esclusivamente  beni  gia'  sottoposti  a  sequestro,  il  tribunale,
sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara chiuso  il
fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del  regio  decreto
16 marzo 1942, n. 267. Si applicano in tal caso le disposizioni degli
articoli 52 e seguenti del presente decreto. 
  7. In caso di revoca del sequestro o della  confisca,  il  curatore
procede all'apprensione dei beni ai sensi del capo IV del  titolo  II
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Se la revoca interviene dopo
la  chiusura  del  fallimento,  il  tribunale   provvede   ai   sensi
dell'articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267  anche  su
iniziativa del pubblico ministero. 
  8. L'amministratore  giudiziario  propone  le  azioni  disciplinate
dalla sezione III del capo III del titolo II  del  regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267, con  gli  effetti  di  cui  all'articolo  70  del
medesimo decreto, ove siano relative ad atti,  pagamenti  o  garanzie
concernenti i beni oggetto di sequestro. Gli effetti del sequestro  e
della confisca si estendono  ai  beni  oggetto  dell'atto  dichiarato
inefficace. 
                               Art. 64 
 
 
        Sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento 
 
  1. Ove sui beni compresi nel fallimento ai sensi  dell'articolo  42
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sia  disposto  sequestro,  il
giudice delegato al fallimento, sentito il curatore  ed  il  comitato
dei creditori, dispone con decreto non reclamabile la separazione  di
tali beni dalla massa  attiva  del  fallimento  e  la  loro  consegna
all'amministratore giudiziario. 
  2. Salvo quanto previsto dal  comma  7,  i  crediti  ed  i  diritti
vantati nei confronti del  fallimento,  compresi  quelli  inerenti  i
rapporti relativi ai beni sottoposti a  sequestro,  sono  sottoposti,
nelle forme degli articoli 92 e seguenti del regio decreto  16  marzo
1942, n. 267, alla verifica delle condizioni di cui all'articolo  52,
comma 1, lettere b), c) e d), e comma  3  del  presente  decreto.  Il
giudice delegato al fallimento fissa una nuova  udienza  per  l'esame
dello stato passivo  nel  termine  di  novanta  giorni  dal  disposto
sequestro. Sono esclusi dalla verifica di  cui  al  primo  periodo  i
crediti e i diritti che non siano stati ammessi al passivo. 
  3. Alla stessa verifica  sono  soggetti  i  crediti  ed  i  diritti
insinuati  nel  fallimento  dopo  il  deposito  della  richiesta   di
applicazione di una misura di prevenzione. 
  4. Se sono pendenti i giudizi di impugnazione di  cui  all'articolo
98 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e viene disposto sequestro, il
tribunale fallimentare provvede d'ufficio alla  verifica  di  cui  al
comma 2, assegnando alle parti termine perentorio per  l'integrazione
degli atti introduttivi. 
  5. Alle ripartizioni dell'attivo fallimentare  concorrono,  secondo
la disciplina del capo VII del titolo II del regio decreto  16  marzo
1942, n. 267, i soli creditori ammessi  al  passivo  fallimentare  ai
sensi delle disposizioni che precedono. 
  6. Nei limiti di cui all'articolo 53, i creditori di cui al comma 5
sono soddisfatti sui beni oggetto di confisca  secondo  il  piano  di
pagamento di cui all'articolo 61. Il progetto  di  pagamento  redatto
dall'amministratore giudiziario tiene conto del  soddisfacimento  dei
crediti in sede fallimentare. 
  7. Se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno  per  oggetto
l'intera massa attiva fallimentare ovvero, nel caso  di  societa'  di
persone,  l'intero  patrimonio  personale  dei  soci  illimitatamente
responsabili, il tribunale, sentito il curatore ed  il  comitato  dei
creditori, dichiara la chiusura del fallimento con decreto  ai  sensi
dell'articolo 119 del regio decreto  16  marzo  1942,  n.  267  e  si
applicano le disposizioni degli articoli 52 e seguenti  del  presente
decreto. 
  8. Se il sequestro o la confisca intervengono dopo la chiusura  del
fallimento, essi si eseguono su quanto  eventualmente  residua  dalla
liquidazione. 
  9. Si applica l'articolo 63, comma 8, ed ove le azioni siano  state
proposte dal curatore, l'amministratore lo sostituisce  nei  processi
in corso. 
  10. Se il  sequestro  o  la  confisca  sono  revocati  prima  della
chiusura del fallimento, i  beni  sono  nuovamente  ricompresi  nella
massa attiva. L'amministratore  giudiziario  provvede  alla  consegna
degli stessi al curatore, il quale prosegue i giudizi di cui al comma
9. 
  11. Se il sequestro o la confisca sono revocati  dopo  la  chiusura
del fallimento, si provvede ai sensi dell'articolo 63, comma 7. 
                               Art. 65 
 
 
                 Rapporti del controllo giudiziario 
        e dell'amministrazione giudiziaria con il fallimento 
 
  1. Il controllo e l'amministrazione giudiziaria non possono  essere
disposti su beni compresi nel fallimento. 
  2.  Quando   la   dichiarazione   di   fallimento   e'   successiva
all'applicazione delle misure di  prevenzione  del  controllo  ovvero
dell'amministrazione giudiziaria, la misura di prevenzione cessa  sui
beni  compresi  nel  fallimento.  La  cessazione  e'  dichiarata  dal
tribunale con ordinanza. 
  3. Nel caso previsto al comma 2, se alla  chiusura  del  fallimento
residuano beni gia' sottoposti alle anzidette misure di  prevenzione,
il tribunale della prevenzione  dispone  con  decreto  l'applicazione
della misura  sui  beni  medesimi,  ove  persistano  le  esigenze  di
prevenzione. 

Titolo V

EFFETTI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI


Capo I

Effetti delle misure di prevenzione

                               Art. 66 
 
 
                          Principi generali 
 
  1. L'applicazione delle misure di prevenzione di cui  al  libro  I,
titolo I, importa gli effetti previsti dal presente capo, nonche' gli
effetti dalla legge espressamente indicati. 
  2. L'applicazione delle misure di prevenzione di cui  al  libro  I,
titolo II, importa gli effetti dalla legge espressamente indicati. 
                               Art. 67 
 
 
                 Effetti delle misure di prevenzione 
 
  1. Le persone alle quali  sia  stata  applicata  con  provvedimento
definitivo una delle misure di  prevenzione  previste  dal  libro  I,
titolo I, capo II non possono ottenere: 
  a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; 
  b) concessioni di  acque  pubbliche  e  diritti  ad  esse  inerenti
nonche' concessioni di beni demaniali allorche' siano  richieste  per
l'esercizio di attivita' imprenditoriali; 
  c) concessioni di costruzione e gestione di  opere  riguardanti  la
pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici; 
  d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere,
beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei  registri
della camera di commercio per l'esercizio del commercio  all'ingrosso
e nei registri di commissionari astatori presso  i  mercati  annonari
all'ingrosso; 
  e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici; 
  f) altre iscrizioni o  provvedimenti  a  contenuto  autorizzatorio,
concessorio,  o  abilitativo  per   lo   svolgimento   di   attivita'
imprenditoriali, comunque denominati; 
  g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre  erogazioni
dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati  da  parte
dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee, per lo
svolgimento di attivita' imprenditoriali; 
  h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione,  deposito,
vendita e trasporto di materie esplodenti. 
  2. Il provvedimento definitivo  di  applicazione  della  misura  di
prevenzione  determina  la  decadenza  di  diritto   dalle   licenze,
autorizzazioni, concessioni, iscrizioni,  attestazioni,  abilitazioni
ed erogazioni di cui al comma 1, nonche'  il  divieto  di  concludere
contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture,  di  cottimo
fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi  i  cottimi
di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa  in  opera.
Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni  sono  ritirate  e  le
iscrizioni  sono  cancellate  ed  e'  disposta  la  decadenza   delle
attestazioni a cura degli organi competenti. 
  3. Nel corso del procedimento  di  prevenzione,  il  tribunale,  se
sussistono motivi di  particolare  gravita',  puo'  disporre  in  via
provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere  l'efficacia
delle iscrizioni, delle erogazioni e  degli  altri  provvedimenti  ed
atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento  del  tribunale  puo'
essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente  e  perde
efficacia se non e' confermato con il decreto che applica  la  misura
di prevenzione. 
  4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che
i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino  anche  nei
confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta  alla  misura
di  prevenzione  nonche'  nei  confronti  di  imprese,  associazioni,
societa' e  consorzi  di  cui  la  persona  sottoposta  a  misura  di
prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e
indirizzi. In tal caso i divieti sono  efficaci  per  un  periodo  di
cinque anni. 
  5. Per le licenze ed autorizzazioni di  polizia,  ad  eccezione  di
quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e  per  gli  altri
provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal
presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in  cui
per  effetto  degli  stessi  verrebbero  a   mancare   i   mezzi   di
sostentamento all'interessato e alla famiglia. 
  6. Salvo che si tratti di provvedimenti  di  rinnovo,  attuativi  o
comunque  conseguenti  a  provvedimenti  gia'  disposti,  ovvero   di
contratti  derivati  da   altri   gia'   stipulati   dalla   pubblica
amministrazione, le licenze, le autorizzazioni,  le  concessioni,  le
erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1  non
possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti
o subcontratti indicati nel comma 2  non  puo'  essere  consentita  a
favore di persone nei cui confronti e' in corso  il  procedimento  di
prevenzione senza che sia data preventiva  comunicazione  al  giudice
competente, il quale puo' disporre,  ricorrendone  i  presupposti,  i
divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine,  i
relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il
giudice non provvede e, comunque, per  un  periodo  non  superiore  a
venti giorni  dalla  data  in  cui  la  pubblica  amministrazione  ha
proceduto alla comunicazione. 
  7. Dal termine stabilito per la presentazione  delle  liste  e  dei
candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone
sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla  misura  della
sorveglianza speciale di  pubblica  sicurezza  e'  fatto  divieto  di
svolgere le attivita' di propaganda elettorale previste dalla legge 4
aprile 1956,  n.  212,  in  favore  o  in  pregiudizio  di  candidati
partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale. 
  8. Le disposizioni dei commi 1,  2  e  4  si  applicano  anche  nei
confronti  delle  persone  condannate  con  sentenza  definitiva   o,
ancorche' non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei
delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di  procedura
penale. 
                               Art. 68 
 
 
          Divieti e decadenze nei confronti dei conviventi 
 
  1. Il tribunale, prima di adottare alcuno dei provvedimenti di  cui
al comma  4  dell'articolo  67,  chiama,  con  decreto  motivato,  ad
intervenire nel procedimento le parti interessate, le quali  possono,
anche con  l'assistenza  di  un  difensore,  svolgere  in  camera  di
consiglio  le  loro  deduzioni  e  chiedere  l'acquisizione  di  ogni
elemento  utile  ai  fini  della  decisione.  Ai  fini  dei  relativi
accertamenti si applicano le disposizioni dell'articolo 19. 
  2. I provvedimenti previsti dal comma 4  dell'articolo  67  possono
essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica di cui
all'articolo  17,  commi  1  e  2,  del  direttore  della   Direzione
investigativa antimafia, o  del  questore,  quando  ne  ricorrano  le
condizioni, anche dopo l'applicazione della  misura  di  prevenzione.
Sulla richiesta provvede lo  stesso  tribunale  che  ha  disposto  la
misura  di  prevenzione,  con  le  forme  previste  per  il  relativo
procedimento e rispettando  la  disposizione  di  cui  al  precedente
comma. 
  3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, commi  1  e
2. 
                               Art. 69 
 
 
         Elenco generale degli enti e delle amministrazioni 
 
  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  d'intesa
con tutti i Ministri interessati, e' costituito  un  elenco  generale
degli enti e delle amministrazioni legittimati a disporre le licenze,
le  concessioni  e  le  iscrizioni  e  le  attestazioni,  nonche'  le
autorizzazioni,   le   abilitazioni   e   le   erogazioni    indicate
nell'articolo 67, comma 1. Con le stesse modalita' saranno effettuati
gli aggiornamenti eventualmente necessari. 
  2. Le cancellerie dei tribunali,  delle  corti  d'appello  e  della
Corte di  cassazione  debbono  comunicare  alla  questura  nella  cui
circoscrizione hanno sede, non oltre i cinque giorni dal deposito  o,
nel caso di  atto  impugnabile,  non  oltre  i  cinque  giorni  dalla
scadenza del termine  per  l'impugnazione,  copia  dei  provvedimenti
emanati ai sensi degli articoli 7 e 10, nonche' dei provvedimenti  di
cui ai commi 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 67, e all'articolo  68,  comma
2. Nella comunicazione deve essere specificato  se  il  provvedimento
sia divenuto definitivo. 
  3. I procuratori della Repubblica, nel presentare al  tribunale  le
proposte per l'applicazione  di  una  delle  misure  di  prevenzione,
provvedono a darne contestuale comunicazione, in copia, alla questura
nella cui circoscrizione ha sede il tribunale stesso. 
  4.  I  questori  dispongono  l'immediata  immissione   nel   centro
elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1°  aprile  1981,
n. 121, sia delle comunicazioni previste nei commi 2 e 3,  sia  delle
proposte che essi stessi abbiano presentato per l'applicazione di una
delle misure di prevenzione indicate nel capoverso  che  precede.  Le
informazioni predette sono contestualmente trasmesse alle  prefetture
attraverso   i   terminali   installati   nei    rispettivi    centri
telecomunicazione. 
  5. Le prefetture comunicano tempestivamente  agli  organi  ed  enti
indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
al comma 1 e dai successivi decreti  di  aggiornamento,  che  abbiano
sede nelle rispettive province, i provvedimenti esecutivi concernenti
i divieti, le decadenze e le sospensioni previste  nell'articolo  67.
Per  i  provvedimenti  di  cui  al  comma  5  dell'articolo   67   la
comunicazione, su motivata richiesta  dell'interessato,  puo'  essere
inviata  anche  ad  organi  o  enti  specificamente  indicati   nella
medesima. 
  6.  Ai  fini  dell'applicazione   delle   norme   in   materia   di
qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, la  comunicazione
va, comunque, fatta dalla  prefettura  di  Roma  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti e all'Autorita' per la  vigilanza  sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, entro e non  oltre
cinque giorni dalla  ricezione  del  dato;  dell'informativa  debbono
costituire oggetto anche le proposte indicate nei commi 3 e 4. 

Capo II

La riabilitazione

                               Art. 70 
 
 
                           Riabilitazione 
 
  1. Dopo tre anni  dalla  cessazione  della  misura  di  prevenzione
personale,  l'interessato  puo'  chiedere   la   riabilitazione.   La
riabilitazione e' concessa, se il soggetto ha dato prova costante  ed
effettiva di buona condotta, dalla corte di appello nel cui distretto
ha sede l'autorita'  giudiziaria  che  dispone  l'applicazione  della
misura di prevenzione o dell'ultima misura di prevenzione. 
  2. La riabilitazione comporta la cessazione di  tutti  gli  effetti
pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a  misure
di  prevenzione  nonche'   la   cessazione   dei   divieti   previsti
dall'articolo 67. 
  3. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del  codice
di procedura penale riguardanti la riabilitazione. 
  4. Quando e' stata applicata una misura  di  prevenzione  personale
nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a)
e b), la riabilitazione puo' essere richiesta dopo cinque anni  dalla
cessazione della misura di prevenzione personale. 

Capo III

Le sanzioni

                               Art. 71 
 
 
                       Circostanza aggravante 
 
  1. Le pene stabilite per i delitti  previsti  dagli  articoli  336,
338, 353, 377,  terzo  comma,  378,  379,  416,  416-bis,  424,  435,
513-bis, 575, 600, 601, 602, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630,  632,
633, 634, 635, 636, 637, 638, 640-bis, 648-bis, 648-ter,  del  codice
penale, sono aumentate da un terzo alla meta' e quelle stabilite  per
le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma,  696,  697,
698, 699 del codice penale sono aumentate  nella  misura  di  cui  al
secondo comma dell'articolo 99 del  codice  penale  se  il  fatto  e'
commesso da persona sottoposta con provvedimento  definitivo  ad  una
misura di  prevenzione  personale  durante  il  periodo  previsto  di
applicazione e sino a tre anni dal  momento  in  cui  ne  e'  cessata
l'esecuzione. 
  2. In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di  cui  al
comma 1, per i quali  e'  consentito  l'arresto  in  flagranza,  sono
commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia
giudiziaria puo'  procedere  all'arresto  anche  fuori  dei  casi  di
flagranza. 
  3. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva. 
                               Art. 72 
 
 
              Reati concernenti le armi e gli esplosivi 
 
  1. Le pene stabilite per  i  reati  concernenti  le  armi  alterate
nonche' le armi e le munizioni di cui all'articolo 1 della  legge  18
aprile 1975, n. 110, sono triplicate e quelle stabilite per  i  reati
concernenti le armi e le munizioni di cui all'articolo 2, commi primo
e secondo, della stessa legge sono aumentate nella misura in  cui  al
terzo comma dell'articolo 99 del  codice  penale,  se  i  fatti  sono
commessi da persona sottoposta con provvedimento  definitivo  ad  una
misura di  prevenzione  personale  durante  il  periodo  previsto  di
applicazione e sino a tre anni dal  momento  in  cui  ne  e'  cessata
l'esecuzione. 
                               Art. 73 
 
 
                  Violazioni al codice della strada 
 
  1. Nel caso  di  guida  di  un  autoveicolo  o  motoveicolo,  senza
patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o  revocata,
la pena e' dell'arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti  di
persona gia' sottoposta, con provvedimento definitivo, a  una  misura
di prevenzione personale. 
                               Art. 74 
 
 
                    Reati del pubblico ufficiale 
 
  1. Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente  che,
intervenuta la decadenza o la sospensione di cui all'articolo 67, non
dispone, entro trenta giorni dalla  comunicazione,  il  ritiro  delle
licenze,  autorizzazioni,  abilitazioni   o   la   cessazione   delle
erogazioni o concessioni ovvero la cancellazione  dagli  elenchi,  e'
punito con la reclusione da due a quattro anni. 
  2. Le stesse pene si applicano in  caso  di  rilascio  di  licenze,
concessioni, autorizzazioni o abilitazioni ovvero di iscrizioni e  di
attestazioni di qualificazione nonche' di concessione  di  erogazioni
in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 67. 
  3. Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello
Stato o di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di
servizi pubblici nonche' il contraente  generale  che  consente  alla
conclusione di contratti o subcontratti  in  violazione  dei  divieti
previsti dall'articolo 67, e' punito  con  la  reclusione  da  due  a
quattro anni. 
  4. Se il fatto di cui ai commi 1, 2 e 3 e' commesso per  colpa,  la
pena e' della reclusione da tre mesi ad un anno. 
                               Art. 75 
 
 
                 Violazione degli obblighi inerenti 
                     alla sorveglianza speciale 
 
  1. Il  contravventore  agli  obblighi  inerenti  alla  sorveglianza
speciale e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno. 
  2. Se  l'inosservanza  riguarda  gli  obblighi  e  le  prescrizioni
inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo  o  il  divieto  di
soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a  cinque  anni
ed e' consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. 
  3. Nell'ipotesi indicata nel comma 2 gli  ufficiali  ed  agenti  di
polizia giudiziaria possono procedere  all'arresto  anche  fuori  dei
casi di flagranza. 
  4. Salvo quanto e' prescritto da altre disposizioni  di  legge,  il
sorvegliato speciale che, per un reato commesso dopo  il  decreto  di
sorveglianza speciale, abbia riportato condanna a pena detentiva  non
inferiore a sei mesi, puo' essere sottoposto a liberta' vigilata  per
un tempo non inferiore a due anni. 
                               Art. 76 
 
 
                        Altre sanzioni penali 
 
  1.  La  persona  che,  avendo  ottenuto  l'autorizzazione  di   cui
all'articolo 12, non rientri nel  termine  stabilito  nel  comune  di
soggiorno obbligato, o non osservi le  prescrizioni  fissate  per  il
viaggio, ovvero si allontani dal comune ove ha chiesto di recarsi, e'
punita con  la  reclusione  da  due  a  cinque  anni;  e'  consentito
l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. 
  2. Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, e'
punito con la reclusione da uno a tre anni e con  la  multa  da  euro
1.549 a euro  5.164.  Gli  strumenti,  gli  apparati,  i  mezzi  e  i
programmi posseduti o utilizzati sono confiscati  ed  assegnati  alle
Forze di polizia, se ne fanno richiesta,  per  essere  impiegati  nei
compiti di istituto. 
  3. Il contravventore alle disposizioni di cui  all'articolo  2,  e'
punito con l'arresto da uno a sei mesi. Nella  sentenza  di  condanna
viene disposto che, scontata la pena, il contravventore sia  tradotto
al luogo del rimpatrio. 
  4. Chi non ottempera, nel termine fissato dal tribunale, all'ordine
di deposito della cauzione di cui all'articolo 31, ovvero  omette  di
offrire le garanzie sostitutive di cui  al  comma  3  della  medesima
disposizione, e' punito con la pena dell'arresto da sei  mesi  a  due
anni. 
  5.  La  persona  a  cui  e'   stata   applicata   l'amministrazione
giudiziaria dei beni personali, la quale con qualsiasi  mezzo,  anche
simulato, elude o tenta di eludere l'esecuzione del provvedimento  e'
punita con la reclusione da tre a cinque  anni.  La  stessa  pena  si
applica a chiunque anche fuori dei casi di concorso nel reato,  aiuta
la persona indicata a sottrarsi all'esecuzione del provvedimento. Per
il reato di cui al comma precedente  si  procede  in  ogni  caso  con
giudizio direttissimo. 
  6.  Chi  omette  di  effettuare  entro  i   termini   indicati   le
comunicazioni previste per l'amministrazione giudiziaria all'articolo
34, comma 8, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.  Alla
condanna segue la  confisca  dei  beni  acquistati  e  dei  pagamenti
ricevuti per i quali e' stata omessa la comunicazione. 
  7. Chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini
stabiliti   dalla   legge   le   variazioni   patrimoniali   indicate
nell'articolo 80 e' punito con la reclusione da due a sei anni e  con
la multa da euro  10.329  a  euro  20.658.  Alla  condanna  segue  la
confisca  dei  beni  a  qualunque  titolo  acquistati   nonche'   del
corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati. Nei casi  in  cui
non sia possibile procedere alla confisca dei beni acquistati  ovvero
del corrispettivo dei beni alienati, il giudice ordina  la  confisca,
per un valore equivalente, di somme di denaro, beni o altre  utilita'
dei quali i soggetti di  cui  all'articolo  80,  comma  1,  hanno  la
disponibilita'. 
  8.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   piu'   grave   reato,   il
contravventore al divieto di cui all'articolo 67, comma 7  e'  punito
con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica  al
candidato  che,  avendo  diretta  conoscenza  della   condizione   di
sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza  speciale
di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le  attivita'
di propaganda elettorale previste all'articolo 67, comma 7  e  se  ne
avvale concretamente. L'esistenza del fatto deve risultare  anche  da
prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misura
di prevenzione. 
  9. La condanna alla pena della  reclusione,  anche  se  conseguente
all'applicazione  della  pena  su  richiesta  delle  parti  a   norma
dell'articolo 444 del codice di  procedura  penale,  per  il  delitto
previsto dal comma 8, comporta l'interdizione dai pubblici uffici per
la durata della pena detentiva. A tal fine la cancelleria del giudice
che  ha  pronunciato  la  sentenza  trasmette   copia   dell'estratto
esecutivo, chiusa  in  piego  sigillato,  all'organo  o  all'ente  di
appartenenza per l'adozione degli atti di competenza. Nel caso in cui
il condannato sia un membro del Parlamento, la Camera di appartenenza
adotta le conseguenti determinazioni secondo  le  norme  del  proprio
regolamento.   Dall'interdizione   dai   pubblici   uffici   consegue
l'ineleggibilita' del condannato per  la  stessa  durata  della  pena
detentiva. La sospensione condizionale della pena non ha  effetto  ai
fini dell'interdizione dai pubblici uffici. 

Capo IV

Disposizioni finali

                               Art. 77 
 
 
                    Fermo di indiziato di delitto 
 
  1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo  4  il  fermo  di
indiziato di delitto e' consentito anche al di fuori  dei  limiti  di
cui all'articolo 384 del  codice  di  procedura  penale,  purche'  si
tratti di reato per il quale e' consentito l'arresto  facoltativo  in
flagranza ai sensi dell'articolo 381 del medesimo codice. 
                               Art. 78 
 
 
                     Intercettazioni telefoniche 
 
  1. Il procuratore della Repubblica del  luogo  dove  le  operazioni
debbono essere eseguite, puo' autorizzare gli  ufficiali  di  polizia
giudiziaria ad intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche
o telegrafiche o quelle indicate  nell'articolo  623-bis  del  codice
penale, quando lo ritenga necessario al fine  di  controllare  che  i
soggetti nei cui confronti sia stata applicata una  delle  misure  di
prevenzione di cui al libro I, titolo I, capo  II  non  continuino  a
porre in essere attivita' o comportamenti analoghi a quelli che hanno
dato luogo all'applicazione della misura di prevenzione. 
  2. Si osservano,  in  quanto  compatibili,  le  modalita'  previste
dall'articolo 268 del codice di procedura penale. 
  3. Gli elementi acquisiti  attraverso  le  intercettazioni  possono
essere utilizzati esclusivamente per la prosecuzione delle indagini e
sono privi di ogni valore ai fini processuali. 
  4. Le registrazioni debbono essere trasmesse al  procuratore  della
Repubblica che ha autorizzato le  operazioni,  il  quale  dispone  la
distruzione delle registrazioni stesse e di ogni  loro  trascrizione,
sia pure parziale. 
                               Art. 79 
 
 
            Verifiche fiscali, economiche e patrimoniali 
       a carico di soggetti sottoposti a misure di prevenzione 
 
  1. Salvo quanto previsto dagli articoli 25  e  26  della  legge  13
settembre 1982, n. 646, a carico delle persone nei cui confronti  sia
stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di
prevenzione, il nucleo di polizia tributaria del Corpo della  guardia
di finanza, competente in relazione al luogo di dimora  abituale  del
soggetto, puo'  procedere  alla  verifica  della  relativa  posizione
fiscale,  economica  e  patrimoniale  ai  fini  dell'accertamento  di
illeciti valutari e societari  e  comunque  in  materia  economica  e
finanziaria,  anche  allo  scopo  di  verificare  l'osservanza  della
disciplina dei divieti autorizzatori, concessori o abilitativi di cui
all'articolo 67. 
  2. Le indagini  di  cui  al  comma  1  sono  effettuate  anche  nei
confronti  dei  soggetti  di  cui  all'articolo  19,   comma   3,   e
all'articolo 67, comma 4. Nei casi in cui il  domicilio  fiscale,  il
luogo di effettivo  esercizio  dell'attivita',  ovvero  il  luogo  di
dimora abituale dei soggetti da sottoporre a verifica sia diverso  da
quello delle persone  di  cui  al  comma  1,  il  nucleo  di  polizia
tributaria puo' delegare l'esecuzione degli accertamenti  di  cui  al
presente  comma  ai  reparti  del  Corpo  della  guardia  di  finanza
competenti per territorio. 
  3.  Copia  del  provvedimento  di  applicazione  della  misura   di
prevenzione e' trasmessa, a cura  della  cancelleria  competente,  al
nucleo di polizia tributaria indicato al comma 1. 
  4. Per l'espletamento delle indagini di cui al presente articolo, i
militari del Corpo della guardia di finanza, oltre ai poteri  e  alle
facolta' previsti dall'articolo 2 del decreto  legislativo  19  marzo
2001, n. 68, si avvalgono dei poteri di cui all'articolo 19, comma 4,
nonche' dei poteri attribuiti agli appartenenti al nucleo speciale di
polizia valutaria ai sensi del decreto legislativo 21 novembre  2007,
n. 231. 
  5. La revoca del provvedimento con il quale e' stata  disposta  una
misura di prevenzione non preclude l'utilizzazione  ai  fini  fiscali
degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi
del comma 1. 
  6.  Ai  fini  dell'accertamento  delle  imposte   sui   redditi   e
dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  ai  dati,  alle  notizie  e  ai
documenti acquisiti ai sensi del comma 4 si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 51, secondo comma, numero  2),  secondo  periodo,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
e successive modificazioni, e all'articolo 32,  primo  comma,  numero
2), secondo periodo, del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. 
  7. Tutti gli elementi acquisiti in occasione delle indagini di  cui
al presente articolo, e comunque le variazioni patrimoniali superiori
a euro 10.329,14 intervenute negli ultimi tre anni, con riguardo  sia
ai conferenti sia ai beneficiari, devono essere comunicati  anche  ai
sensi dell'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121. 
                               Art. 80 
 
 
                      Obbligo di comunicazione 
 
  1. Salvo quanto previsto dall'articolo 30 della legge 13  settembre
1982,  n.  646,  le  persone  gia'  sottoposte,   con   provvedimento
definitivo, ad una misura di prevenzione, sono  tenute  a  comunicare
per dieci anni, ed entro  trenta  giorni  dal  fatto,  al  nucleo  di
polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le  variazioni
nell'entita' e nella composizione del patrimonio concernenti elementi
di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro  il  31  gennaio  di
ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente  sono  altresi'
tenuti a comunicare le variazioni intervenute  nell'anno  precedente,
quando concernono complessivamente elementi di valore  non  inferiore
ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati  al  soddisfacimento
dei bisogni quotidiani. 
  2. Il termine di dieci anni decorre dalla data del  decreto  ovvero
dalla data della sentenza definitiva di condanna. 
  3. Gli obblighi previsti nel comma 1 cessano quando  la  misura  di
prevenzione e' a qualunque titolo revocata. 
                               Art. 81 
 
 
                Registro delle misure di prevenzione 
 
  1. Presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso  le
cancellerie dei tribunali sono  istituiti  appositi  registri,  anche
informatici,  per  le  annotazioni  relative   ai   procedimenti   di
prevenzione.  Nei  registri  viene  curata  l'immediata   annotazione
nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti  sono
disposti gli accertamenti  personali  o  patrimoniali  da  parte  dei
soggetti   titolari   del   potere   di   proposta.    Il    questore
territorialmente  competente   e   il   direttore   della   Direzione
investigativa antimafia provvedono  a  dare  immediata  comunicazione
alla  procura  della  Repubblica  competente  per  territorio   della
proposta  di  misura  personale  e  patrimoniale  da  presentare   al
tribunale competente. Le modalita' di tenuta, i tipi dei registri, le
annotazioni che vi devono essere operate, sono  fissati  con  decreto
del Ministro della giustizia. 
  2. Non possono essere rilasciate a privati certificazioni  relative
alle annotazioni operate nei registri. 
  3. I provvedimenti definitivi con i quali  l'autorita'  giudiziaria
applica misure di prevenzione o  concede  la  riabilitazione  di  cui
all'articolo 70, sono iscritti nel casellario giudiziale  secondo  le
modalita' e con le  forme  stabilite  per  le  condanne  penali.  Nei
certificati rilasciati a richiesta di privati non e'  fatta  menzione
delle suddette iscrizioni. I  provvedimenti  di  riabilitazione  sono
altresi' comunicati alla questura competente con  l'osservanza  delle
disposizioni di cui all'articolo 69. 
 

LIBRO II

Nuove disposizioni
in materia di documentazione antimafia


Capo I

Disposizioni di carattere generale

                               Art. 82 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente Libro disciplina la documentazione  antimafia  ed  i
suoi  effetti,  istituisce  la  banca  dati  nazionale  unica   della
documentazione antimafia,  di  seguito  denominata  «banca  dati»,  e
introduce disposizioni relative agli enti locali i  cui  organi  sono
stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267. 
                               Art. 83 
 
 
        Ambito di applicazione della documentazione antimafia 
 
  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  e  gli  enti  pubblici,   anche
costituiti in stazioni uniche  appaltanti,  gli  enti  e  le  aziende
vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le societa' o imprese
comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico  nonche'  i
concessionari di opere pubbliche, devono acquisire la  documentazione
antimafia di cui all'articolo 84  prima  di  stipulare,  approvare  o
autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori,  servizi  e
forniture  pubblici,  ovvero  prima  di  rilasciare  o  consentire  i
provvedimenti indicati nell'articolo 67. 
  2. La disposizione di cui al  comma  1  si  applica  ai  contraenti
generali di cui all'articolo 176 del decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163, di seguito denominati «contraente generale». 
  3. La documentazione di cui al comma 1 non e' comunque richiesta: 
  a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1; 
  b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed
altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e  quelli
aventi funzioni di amministrazione e di  controllo  sono  sottoposti,
per  disposizione  di  legge  o  di  regolamento,  alla  verifica  di
particolari  requisiti  di  onorabilita'   tali   da   escludere   la
sussistenza di una delle cause di  sospensione,  di  decadenza  o  di
divieto di cui all'articolo 67; 
  c) per il rilascio o rinnovo  delle  autorizzazioni  o  licenze  di
polizia di competenza delle  autorita'  nazionali  e  provinciali  di
pubblica sicurezza; 
  d) per la  stipulazione  o  approvazione  di  contratti  e  per  la
concessione di erogazioni a favore di chi esercita attivita' agricole
o professionali, non organizzate  in  forma  di  impresa,  nonche'  a
favore di chi  esercita  attivita'  artigiana  in  forma  di  impresa
individuale e attivita' di lavoro  autonomo  anche  intellettuale  in
forma individuale; 
  e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui
valore complessivo non supera i 150.000 euro. 

Capo II

Documentazione antimafia

                               Art. 84 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. La documentazione antimafia e'  costituita  dalla  comunicazione
antimafia e dall'informazione antimafia. 
  2. La  comunicazione  antimafia  consiste  nell'attestazione  della
sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione  o
di divieto di cui all'articolo 67. 
  3.  L'informazione  antimafia  consiste   nell'attestazione   della
sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione  o
di divieto di  cui  all'articolo  67,  nonche',  fatto  salvo  quanto
previsto  dall'articolo  91,   comma   7,   nell'attestazione   della
sussistenza o meno di eventuali tentativi  di  infiltrazione  mafiosa
tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi  delle  societa'  o
imprese interessate indicati nel comma 4. 
  4. Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che
danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva  di
cui al comma 3 sono desunte: 
  a) dai provvedimenti che  dispongono  una  misura  cautelare  o  il
giudizio, ovvero che recano una condanna  anche  non  definitiva  per
taluni dei delitti di cui agli articoli 353, 353-bis,  629,  640-bis,
644,  648-bis,  648-ter  del  codice  penale,  dei  delitti  di   cui
all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e di cui
all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8  giugno  1992,  n.  306
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356; 
  b) dalla proposta o dal provvedimento  di  applicazione  di  taluna
delle misure di prevenzione; 
  c) salvo che ricorra l'esimente di cui all'articolo 4  della  legge
24  novembre  1981,  n.  689,  dall'omessa   denuncia   all'autorita'
giudiziaria dei reati di cui agli  articoli  317  e  629  del  codice
penale, aggravati ai  sensi  dell'articolo  7  del  decreto-legge  13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12
luglio 1991, n. 203, da parte dei soggetti indicati nella lettera  b)
dell'articolo 38 del decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,
anche  in  assenza  nei  loro  confronti  di  un   procedimento   per
l'applicazione di una misura di prevenzione o di una  causa  ostativa
ivi previste; 
  d) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche  avvalendosi  dei
poteri  di  accesso  e  di   accertamento   delegati   dal   Ministro
dell'interno ai sensi del decreto-legge 6  settembre  1982,  n.  629,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982,  n.  726,
ovvero di quelli di cui all'articolo 93 del presente decreto; 
  e) dagli accertamenti da effettuarsi in altra provincia a cura  dei
prefetti competenti su richiesta del  prefetto  procedente  ai  sensi
della lettera d); 
  f) dalle sostituzioni negli organi  sociali,  nella  rappresentanza
legale  della  societa'  nonche'  nella  titolarita'  delle   imprese
individuali ovvero delle quote  societarie,  effettuate  da  chiunque
conviva stabilmente con i soggetti destinatari dei  provvedimenti  di
cui alle lettere a) e b), con modalita'  che,  per  i  tempi  in  cui
vengono realizzati, il valore economico delle transazioni, il reddito
dei  soggetti  coinvolti  nonche'  le  qualita'   professionali   dei
subentranti,  denotino  l'intento  di  eludere  la  normativa   sulla
documentazione antimafia. 
                               Art. 85 
 
 
             Soggetti sottoposti alla verifica antimafia 
 
  1.  La  documentazione  antimafia,  se   si   tratta   di   imprese
individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico,  ove
previsto. 
  2. La documentazione  antimafia,  se  si  tratta  di  associazioni,
imprese, societa', consorzi e raggruppamenti temporanei  di  imprese,
deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto: 
  a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza; 
  b)  per  le  societa'  di  capitali  anche  consortili   ai   sensi
dell'articolo  2615-ter  del   codice   civile,   per   le   societa'
cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al  libro
V, titolo X, capo II,  sezione  II,  del  codice  civile,  al  legale
rappresentante  e  agli  eventuali  altri  componenti   l'organo   di
amministrazione, nonche' a ciascuno dei consorziati che nei  consorzi
e nelle societa' consortili detenga una partecipazione  superiore  al
10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore  al  10  per
cento e che abbia stipulato un patto  parasociale  riferibile  a  una
partecipazione pari o superiore  al  10  per  cento,  ed  ai  soci  o
consorziati per conto dei quali le societa' consortili o  i  consorzi
operino   in   modo   esclusivo   nei   confronti   della    pubblica
amministrazione; 
  c) per le societa' di capitali, anche al socio  di  maggioranza  in
caso di societa' con un numero di soci pari o  inferiore  a  quattro,
ovvero al socio in caso di societa' con socio unico; 
  d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi
ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o societa' consorziate; 
  e) per le societa' semplice e in nome collettivo, a tutti i soci; 
  f) per le societa' in accomandita semplice, ai soci accomandatari; 
  g) per le societa' di cui all'articolo 2508 del  codice  civile,  a
coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato; 
  h)  per  i  raggruppamenti  temporanei  di  imprese,  alle  imprese
costituenti  il  raggruppamento  anche  se  aventi  sede  all'estero,
secondo le modalita' indicate nelle lettere precedenti; 
  i) per le societa' personali ai soci persone fisiche delle societa'
personali o di capitali che ne siano socie. 
  3. L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui ai  commi
1 e 2, deve riferirsi anche ai familiari conviventi. 
                               Art. 86 
 
 
              Validita' della documentazione antimafia 
 
  1. La comunicazione antimafia e' utilizzabile per un periodo di sei
mesi  dalla  data  del  rilascio,  anche   per   altri   procedimenti
riguardanti i medesimi soggetti.  E'  consentito  all'interessato  di
utilizzare la comunicazione, in corso  di  validita'  conseguita  per
altro procedimento, anche in copia autentica. 
  2. L'informazione antimafia  e'  utilizzabile  per  un  periodo  di
dodici mesi dalla data del rilascio, qualora  non  siano  intervenuti
mutamenti nell'assetto societario e gestionale  dell'impresa  oggetto
dell'informazione. Essa e' utilizzabile anche per altri  procedimenti
riguardanti i medesimi soggetti.  E'  consentito  all'interessato  di
utilizzare l'informazione antimafia, in corso di validita' conseguita
per altro procedimento, anche in copia autentica. 
  3. I legali rappresentanti degli organismi societari,  nel  termine
di  trenta   giorni   dall'intervenuta   modificazione   dell'assetto
societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di  trasmettere
al prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia  degli
atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione  relativamente  ai
soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'articolo 85. 
  4. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 e'  punita  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro.  Per
il procedimento di accertamento e di  contestazione  dell'infrazione,
nonche' per  quello  di  applicazione  della  relativa  sanzione,  si
applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni  della  legge  24
novembre 1981, n. 689. La sanzione e' irrogata dal prefetto. 
  5. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che acquisiscono
la comunicazione antimafia, di data  non  anteriore  a  sei  mesi,  o
l'informazione antimafia,  di  data  non  anteriore  a  dodici  mesi,
adottano  il  provvedimento  richiesto  e  gli  atti  conseguenti   o
esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti
sono perfezionati o eseguiti in  data  successiva  alla  scadenza  di
validita' della predetta documentazione antimafia. 

Capo III

Comunicazioni antimafia

                               Art. 87 
 
 
        Competenza al rilascio della comunicazione antimafia 
 
  1. La comunicazione antimafia  e'  rilasciata  dal  prefetto  della
provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi
1 e 2, hanno sede, ovvero, se richiesta da persone fisiche,  imprese,
associazioni o consorzi, dal prefetto  della  provincia  in  cui  gli
stessi  risiedono  o  hanno   sede,   ed   e'   conseguita   mediante
consultazione della banca dati nazionale da parte dei soggetti di cui
all'articolo 97, comma 1, debitamente autorizzati.  La  richiesta  da
parte dei soggetti privati interessati deve  essere  corredata  della
documentazione di cui all'articolo 91, comma 4, lettera b). 
  2. Nei confronti dei soggetti aventi residenza o  sede  all'estero,
la comunicazione antimafia e' rilasciata dal prefetto della provincia
dove ha inizio l'esecuzione dei contratti e dei subcontratti pubblici
nonche'  delle   attivita'   oggetto   dei   provvedimenti   indicati
nell'articolo 67. 
  3. Ai fini del rilascio della comunicazione antimafia le prefetture
usufruiscono del collegamento alla banca dati di  cui  al  successivo
capo V. 
                               Art. 88 
 
 
        Termini per il rilascio della comunicazione antimafia 
 
  1. Il rilascio  della  comunicazione  antimafia  e'  immediatamente
conseguente alla consultazione della banca dati quando non emerge  la
sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all'articolo 67. In tali casi, la comunicazione antimafia liberatoria
attesta che la stessa e'  emessa  utilizzando  il  collegamento  alla
banca dati. 
  2.  Quando  dalla  consultazione  della  banca   dati   emerge   la
sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all'articolo 67, il  prefetto  effettua  le  necessarie  verifiche  e
accerta  la  corrispondenza  dei   motivi   ostativi   emersi   dalla
consultazione  della  banca  dati  alla  situazione  aggiornata   del
soggetto sottoposto agli accertamenti. 
  3. Qualora le verifiche effettuate ai sensi del comma 2 diano esito
positivo,   il   prefetto   rilascia   la   comunicazione   antimafia
interdittiva ovvero, nel caso in  cui  le  verifiche  medesime  diano
esito negativo,  il  prefetto  rilascia  la  comunicazione  antimafia
liberatoria  attestando  che  la  stessa  e'  emessa  utilizzando  il
collegamento alla banca dati. 
  4. Nei casi previsti dai commi 2  e  3,  il  prefetto  rilascia  la
comunicazione antimafia entro quarantacinque giorni  dal  ricevimento
della richiesta. Quando le verifiche disposte  siano  di  particolare
complessita', il prefetto  ne  da'  comunicazione  senza  ritardo  ai
soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, e  fornisce
la comunicazione antimafia entro ulteriori trenta giorni. 
                               Art. 89 
 
 
                         Autocertificazione 
 
  1. Fuori dei casi in cui e' richiesta l'informazione  antimafia,  i
contratti e subcontratti  relativi  a  lavori,  servizi  o  forniture
dichiarati urgenti  ed  i  provvedimenti  di  rinnovo  conseguenti  a
provvedimenti gia' disposti, sono stipulati, autorizzati  o  adottati
previa  acquisizione  di  apposita   dichiarazione   con   la   quale
l'interessato attesti che nei  propri  confronti  non  sussistono  le
cause di divieto, di decadenza o di sospensione di  cui  all'articolo
67. La dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalita' di cui
all'articolo 38  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
  2. La predetta dichiarazione e' resa dall'interessato anche  quando
gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano: 
  a) attivita'  private,  sottoposte  a  regime  autorizzatorio,  che
possono essere  intraprese  su  segnalazione  certificata  di  inizio
attivita'  da  parte  del  privato  alla   pubblica   amministrazione
competente; 
  b)   attivita'   private    sottoposte    alla    disciplina    del
silenzio-assenso, indicate nella tabella  C  annessa  al  regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992,
n. 300, e successive modificazioni. 

Capo IV

Informazioni antimafia

                               Art. 90 
 
 
         Competenza al rilascio dell'informazione antimafia 
 
  1.  L'informazione  antimafia  e'  rilasciata  dal  prefetto  della
provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi
1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno residenza  o  sede  le  persone
fisiche, le imprese,  le  associazioni,  le  societa'  o  i  consorzi
interessati ai contratti e subcontratti di cui all'articolo 91, comma
1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di  concessione
o erogazione di cui alla lettera  b)  dello  stesso  comma  1  ed  e'
conseguita mediante consultazione della banca dati nazionale da parte
dei  soggetti  di  cui  all'articolo   97,   comma   1,   debitamente
autorizzati. 
  2. Nei confronti dei soggetti aventi residenza o  sede  all'estero,
l'informazione antimafia e' rilasciata dal prefetto  della  provincia
dove ha inizio l'esecuzione  dei  contratti  e  dei  subcontratti  di
lavori, servizi o forniture pubblici nonche' delle attivita'  oggetto
dei provvedimenti indicati nell'articolo 67. 
  3. Ai fini del rilascio dell'informazione antimafia  le  prefetture
usufruiscono del collegamento alla banca dati di cui al capo V. 
                               Art. 91 
 
 
                       Informazione antimafia 
 
  1. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, devono acquisire
l'informazione di cui all'articolo 84, comma 3, prima  di  stipulare,
approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero  prima  di
rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67, il
cui valore sia: 
  a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in  attuazione
delle direttive comunitarie in materia di opere  e  lavori  pubblici,
servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di
esclusione ivi indicati; 
  b) superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque pubbliche o
di beni demaniali per lo svolgimento  di  attivita'  imprenditoriali,
ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni
su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo  svolgimento  di
attivita' imprenditoriali; 
  c) superiore a 150.000 euro per l'autorizzazione  di  subcontratti,
cessioni, cottimi, concernenti la realizzazione  di  opere  o  lavori
pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche. 
  2. E' vietato, a pena di nullita', il frazionamento dei  contratti,
delle concessioni o delle erogazioni compiuto allo scopo  di  eludere
l'applicazione del presente articolo. 
  3. La richiesta dell'informazione antimafia deve essere  effettuata
attraverso la banca dati al momento dell'aggiudicazione del contratto
ovvero trenta giorni prima della stipula del subcontratto. 
  4. L'informazione antimafia e' richiesta dai  soggetti  interessati
di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che devono indicare: 
  a) la denominazione dell'amministrazione, ente, azienda, societa' o
impresa che procede all'appalto, concessione o erogazione  o  che  e'
tenuta ad autorizzare il subcontratto, la cessione o il cottimo; 
  b) l'oggetto e il valore del contratto, subcontratto, concessione o
erogazione; 
  c) gli estremi della deliberazione dell'appalto o della concessione
ovvero del titolo che legittima l'erogazione; 
  d) le complete generalita' dell'interessato e,  ove  previsto,  del
direttore tecnico o, se trattasi di societa', impresa, associazione o
consorzio,  la  denominazione  e  la  sede,   nonche'   le   complete
generalita' degli altri soggetti di cui all'articolo 85; 
  e) nel caso di societa'  consortili  o  di  consorzi,  le  complete
generalita' dei consorziati che detengono una quota superiore  al  10
per cento del capitale o del fondo consortile e quelli che  detengono
una partecipazione inferiore al 10 per cento e che hanno stipulato un
patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al
10 per cento, nonche' dei consorziati per conto dei quali la societa'
consortile  o  il  consorzio  opera  nei  confronti  della   pubblica
amministrazione. 
  5. Il prefetto competente estende gli accertamenti pure ai soggetti
che risultano poter determinare in qualsiasi modo  le  scelte  o  gli
indirizzi  dell'impresa.  Il  prefetto,   anche   sulla   documentata
richiesta dell'interessato,  aggiorna  l'esito  dell'informazione  al
venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento  dei
tentativi di infiltrazione mafiosa. 
  6.  Il  prefetto  puo',  altresi',   desumere   il   tentativo   di
infiltrazione  mafiosa  da  provvedimenti  di  condanna   anche   non
definitiva per reati strumentali all'attivita'  delle  organizzazioni
criminali  unitamente  a  concreti  elementi  da  cui   risulti   che
l'attivita' d'impresa possa, anche in modo  indiretto,  agevolare  le
attivita' criminose o esserne in qualche modo condizionata.  In  tali
casi,  entro  il   termine   di   cui   all'articolo   92,   rilascia
l'informazione antimafia interdittiva. 
  7. Con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro della giustizia, con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti  e  con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del
1988, sono individuate le diverse tipologie di attivita' suscettibili
di infiltrazione mafiosa nell'attivita' di impresa per le  quali,  in
relazione  allo  specifico  settore  d'impiego  e   alle   situazioni
ambientali che  determinano  un  maggiore  rischio  di  infiltrazione
mafiosa, e' sempre obbligatoria l'acquisizione  della  documentazione
indipendentemente   dal   valore   del    contratto,    subcontratto,
concessione, erogazione o provvedimento di cui all'articolo 67. 
                               Art. 92 
 
 
             Termini per il rilascio delle informazioni 
 
  1.  Il  rilascio  dell'informazione  antimafia  e'   immediatamente
conseguente alla consultazione della banca dati quando non emerge  la
sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all'articolo 67 o di un tentativo di  infiltrazione  mafiosa  di  cui
all'articolo 84, comma  4.  In  tali  casi  l'informazione  antimafia
liberatoria  attesta  che  la  stessa  e'   emessa   utilizzando   il
collegamento alla banca dati. 
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 7, quando
dalla consultazione della banca dati emerge la sussistenza  di  cause
di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di
un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo  84,  comma
4, il prefetto rilascia l'informazione antimafia  interdittiva  entro
quarantacinque giorni dal  ricevimento  della  richiesta.  Quando  le
verifiche disposte siano di particolare complessita', il prefetto  ne
da' comunicazione senza  ritardo  all'amministrazione  interessata  e
fornisce le informazioni acquisite entro i successivi trenta giorni. 
  3. Decorso il termine di cui  al  comma  2,  ovvero,  nei  casi  di
urgenza, decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione  della
richiesta, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2,  procedono
anche  in  assenza  dell'informazione  antimafia.  In  tale  caso,  i
contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di
cui al comma 1 sono  corrisposti  sotto  condizione  risolutiva  e  i
soggetti  di  cui  all'articolo  83,  commi  1  e  2,   revocano   le
autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo
il pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle
spese sostenute per l'esecuzione  del  rimanente,  nei  limiti  delle
utilita' conseguite. 
  4. La revoca e il recesso di cui al  comma  3  si  applicano  anche
quando gli elementi relativi a  tentativi  di  infiltrazione  mafiosa
siano accertati successivamente  alla  stipula  del  contratto,  alla
concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto. 
  5.  Il  versamento  delle  erogazioni  di  cui  alla   lettera   f)
dell'articolo 67 puo' essere in  ogni  caso  sospeso  fino  a  quando
pervengono le informazioni che non sussistono le cause di  divieto  o
di sospensione di cui al medesimo articolo ovvero elementi relativi a
tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4. 
                               Art. 93 
 
 
            Poteri di accesso e accertamento del prefetto 
 
  1.  Per   l'espletamento   delle   funzioni   volte   a   prevenire
infiltrazioni mafiose  nei  pubblici  appalti,  il  prefetto  dispone
accessi  ed  accertamenti  nei  cantieri  delle  imprese  interessate
all'esecuzione di lavori  pubblici,  avvalendosi,  a  tal  fine,  dei
gruppi interforze di cui all'articolo 5, comma  3,  del  decreto  del
Ministro  dell'interno  14  marzo  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004. 
  2.  Ai  fini  di  cui  al  comma   1   sono   imprese   interessate
all'esecuzione di lavori pubblici tutti i soggetti che intervengono a
qualunque titolo nel ciclo di  realizzazione  dell'opera,  anche  con
noli e forniture di beni  e  prestazioni  di  servizi,  ivi  compresi
quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei  relativi
contratti o dei subcontratti. 
  3. Al termine degli accessi ed accertamenti disposti dal  prefetto,
il gruppo  interforze  redige,  entro  trenta  giorni,  la  relazione
contenente i dati  e  le  informazioni  acquisite  nello  svolgimento
dell'attivita' ispettiva, trasmettendola al prefetto che ha  disposto
l'accesso. 
  4. Il prefetto, acquisita la relazione di cui  al  comma  3,  fatta
salva l'ipotesi di cui al  comma  5,  valuta  se  dai  dati  raccolti
possano desumersi, in relazione all'impresa oggetto di accertamento e
nei  confronti  dei  soggetti  che  risultano  poter  determinare  in
qualsiasi  modo  le  scelte  o  gli  indirizzi  dell'impresa  stessa,
elementi  relativi  a  tentativi  di  infiltrazione  mafiosa  di  cui
all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91, comma 7. In tal caso, il
prefetto  emette,  entro  quindici  giorni  dall'acquisizione   della
relazione del gruppo interforze, l'informazione interdittiva,  previa
eventuale audizione dell'interessato secondo le modalita' individuate
dal successivo comma 7. 
  5. Qualora si tratti di impresa avente sede in altra provincia,  il
prefetto che ha disposto l'accesso trasmette senza ritardo  gli  atti
corredati dalla relativa documentazione al prefetto  competente,  che
provvede secondo le modalita' stabilite nel comma 4. 
  6.  Ai  fini  dell'adozione  degli   ulteriori   provvedimenti   di
competenza  di  altre  amministrazioni,  dell'informazione  e'   data
tempestiva  comunicazione,  anche  in  via  telematica,  a  cura  del
prefetto, ai seguenti soggetti: 
  a) stazione appaltante; 
  b) Camera di commercio del luogo ove ha sede l'impresa  oggetto  di
accertamento; 
  c) prefetto che ha disposto l'accesso; 
  d) Osservatorio centrale  appalti  pubblici,  presso  la  direzione
investigativa antimafia; 
  e) Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture istituito presso l'Autorita'  di  vigilanza  sui  contratti
pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di  cui
all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
163; 
  f) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
  g) Ministero dello sviluppo economico. 
  7. Il prefetto competente al  rilascio  dell'informazione,  ove  lo
ritenga utile, sulla base della documentazione e  delle  informazioni
acquisite  invita,  in  sede  di  audizione  personale,  i   soggetti
interessati a produrre, anche allegando  elementi  documentali,  ogni
informazione ritenuta utile. 
  8.  All'audizione  di  cui  al  comma  7,  si   provvede   mediante
comunicazione   formale   da   inviarsi   al   responsabile    legale
dell'impresa,  contenente  l'indicazione  della  data  e  dell'ora  e
dell'Ufficio della prefettura ove dovra' essere sentito l'interessato
ovvero persona da lui delegata. 
  9.  Dell'audizione  viene  redatto  apposito  verbale  in   duplice
originale, di cui uno consegnato nelle mani dell'interessato. 
  10. I dati acquisiti nel corso degli accessi  di  cui  al  presente
articolo  devono  essere  inseriti  a  cura  della  Prefettura  della
provincia  in  cui  e'  stato  effettuato  l'accesso,   nel   sistema
informatico, costituito presso la Direzione investigativa  antimafia,
previsto dall'articolo 5, comma 4, del citato  decreto  del  Ministro
dell'interno in data 14 marzo 2003. 
  11. Al fine di rendere omogenea la raccolta  dei  dati  di  cui  al
precedente comma su  tutto  il  territorio  nazionale,  il  personale
incaricato di effettuare le attivita' di accesso e  accertamento  nei
cantieri si avvale di apposite schede informative  predisposte  dalla
Direzione  investigativa  antimafia  e  da  questa  rese  disponibili
attraverso il collegamento telematico di  interconnessione  esistente
con le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo. 
                               Art. 94 
 
 
               Effetti delle informazioni del prefetto 
 
  1.  Quando  emerge  la  sussistenza  di  cause  di  decadenza,   di
sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo  di
infiltrazione  mafiosa,  di  cui  all'articolo   84,   comma   4   ed
all'articolo 91, comma 7, nelle societa'  o  imprese  interessate,  i
soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e  2  cui  sono  fornite  le
informazioni  antimafia,   non   possono   stipulare,   approvare   o
autorizzare i contratti o subcontratti, ne' autorizzare, rilasciare o
comunque consentire le concessioni e le erogazioni. 
  2. Qualora il  prefetto  non  rilasci  l'informazione  interdittiva
entro i termini previsti, ovvero nel caso di lavori  o  forniture  di
somma urgenza di cui all'articolo 92, comma 3 qualora la  sussistenza
di una causa di divieto indicata  nell'articolo  67  o  gli  elementi
relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84,
comma 4, ed all'articolo 91 comma 7, siano accertati  successivamente
alla stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 83,  commi
1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni e
le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento  del
valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese  sostenute
per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite. 
  3. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e  2,  non  procedono
alle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso in  cui
l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di  fornitura  di
beni   e   servizi   ritenuta   essenziale   per   il   perseguimento
dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non  sia
sostituibile in tempi rapidi. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3  si  applicano  anche  nel
caso in cui emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione. 
                               Art. 95 
 
 
             Disposizioni relative ai contratti pubblici 
 
  1. Se taluna  delle  situazioni  da  cui  emerge  un  tentativo  di
infiltrazione  mafiosa,  di  cui  all'articolo  84,   comma   4,   ed
all'articolo 91, comma 7,  interessa  un'impresa  diversa  da  quella
mandataria  che  partecipa  ad   un'associazione   o   raggruppamento
temporaneo di imprese, le cause di divieto o di  sospensione  di  cui
all'articolo  67  non  operano  nei  confronti  delle  altre  imprese
partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa  o  sostituita
anteriormente alla stipulazione del contratto. La  sostituzione  puo'
essere effettuata  entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione  delle
informazioni del prefetto  qualora  esse  pervengano  successivamente
alla stipulazione del contratto. 
  2. Le disposizioni del comma 1  si  applicano  anche  nel  caso  di
consorzi non obbligatori. 
  3. Il  prefetto  della  provincia  interessata  all'esecuzione  dei
contratti  di  cui  all'articolo  91,  comma   1,   lettera   a)   e'
tempestivamente   informato   dalla   stazione    appaltante    della
pubblicazione del bando di gara e svolge gli accertamenti preliminari
sulle imprese  locali  per  le  quali  il  rischio  di  tentativi  di
infiltrazione  mafiosa,  nel  caso  di  partecipazione,  e'  ritenuto
maggiore. L'accertamento di una delle situazioni  da  cui  emerge  un
tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma  4,
ed all'articolo 91, comma 7, comporta il divieto  della  stipula  del
contratto, nonche' del subappalto, degli  altri  subcontratti,  delle
cessioni o dei cottimi, comunque  denominati,  indipendentemente  dal
valore. 

Capo V

Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia

                               Art. 96 
 
 
            Istituzione della banca dati nazionale unica 
                   della documentazione antimafia 
 
  1. Presso il Ministero dell'interno, Dipartimento per le  politiche
del  personale  dell'amministrazione  civile   e   per   le   risorse
strumentali e finanziarie e' istituita la banca dati nazionale  unica
della documentazione antimafia, di seguito denominata «banca dati». 
  2. Al fine di verificare la  sussistenza  di  una  delle  cause  di
decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84,  comma  4,
la banca dati e' collegata telematicamente con il Centro elaborazione
dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121. 
                               Art. 97 
 
 
                   Consultazione della banca dati 
 
  1. Ai fini del rilascio della documentazione  antimafia,  la  banca
dati  puo'  essere  consultata,  secondo  le  modalita'  di  cui   al
regolamento previsto dall'articolo 99, da: 
  a) i soggetti indicati dall'articolo 83, commi 1 e 2, del  presente
decreto; 
  b) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
  c) gli ordini professionali. 
                               Art. 98 
 
 
                     Contenuto della banca dati 
 
  1.  Nella  banca  dati  sono  contenute  le  comunicazioni   e   le
informazioni antimafia, liberatorie ed interdittive. 
  2. La banca dati, tramite il collegamento  al  sistema  informatico
costituito  presso  la  Direzione  investigativa  antimafia  di   cui
all'articolo 5, comma 4, del decreto  del  Ministro  dell'interno  in
data 14 marzo 2003, consente la consultazione dei dati acquisiti  nel
corso  degli  accessi  nei   cantieri   delle   imprese   interessate
all'esecuzione di lavori pubblici disposti dal prefetto. 
  3. La banca dati, tramite il collegamento  ad  altre  banche  dati,
puo' contenere ulteriori dati anche provenienti dall'estero. 
                               Art. 99 
 
 
             Modalita' di funzionamento della banca dati 
 
  1. Con uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400,  da  adottarsi,  entro  sei  mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto  con  i  Ministri  della  pubblica
amministrazione e dell'innovazione, della giustizia,  dello  sviluppo
economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il  Garante
per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalita': 
  a) di funzionamento della banca dati; 
  b) di  autenticazione,  autorizzazione  e  di  registrazione  degli
accessi e delle operazioni effettuate sulla banca dati; 
  c) di accesso da parte del  personale  delle  Forze  di  polizia  e
dell'Amministrazione civile dell'interno; 
  d) di accesso da parte della Direzione nazionale antimafia  per  lo
svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 371-bis del codice  di
procedura penale; 
  e) di consultazione da parte dei soggetti di cui  all'articolo  97,
comma 1; 
  f)  di  collegamento  con  il  Centro  Elaborazione  Dati  di   cui
all'articolo 96. 
  2. Il sistema informatico,  comunque,  garantisce  l'individuazione
del soggetto che  effettua  ciascuna  interrogazione  e  conserva  la
traccia di ciascun accesso. 
  ((2-bis. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al  comma  1,  le
amministrazioni acquisiscono d'ufficio la certificazione antimafia  e
la certificazione camerale con la dicitura antimafia)). 

Capo VI

Disposizioni concernenti gli enti locali sciolti ai sensi
dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

                              Art. 100 
 
Obbligo  di   acquisizione   della   documentazione   antimafia   nel
  quinquennio successivo allo scioglimento ai sensi dell'articolo 143
  del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
  1. L'ente locale, sciolto ai sensi dell'articolo  143  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive  modificazioni,  deve
acquisire,   nei   cinque   anni   successivi   allo    scioglimento,
l'informazione   antimafia   precedentemente    alla    stipulazione,
all'approvazione  o  all'autorizzazione  di  qualsiasi  contratto   o
subcontratto,  ovvero  precedentemente  al  rilascio   di   qualsiasi
concessione o erogazione indicati nell'articolo 67  indipendentemente
dal valore economico degli stessi. 
                              Art. 101 
 
 
        Facolta' di avvalersi della Stazione unica appaltante 
 
  1. L'ente  locale,  i  cui  organi  sono  stati  sciolti  ai  sensi
dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267  e
successive  modificazioni,  puo'  deliberare  di  avvalersi,  per  un
periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica del
commissario  nominato,  della  stazione  unica  appaltante   per   lo
svolgimento delle procedure di evidenza pubblica  di  competenza  del
medesimo ente locale. 
  2.  Gli  organi  eletti  in  seguito  allo  scioglimento   di   cui
all'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267  e
successive modificazioni, possono deliberare  di  avvalersi,  per  un
periodo determinato, comunque non superiore  alla  durata  in  carica
degli stessi organi elettivi, della stazione unica appaltante per  lo
svolgimento delle procedure di evidenza pubblica  di  competenza  del
medesimo ente locale. 
 
 

LIBRO III

Attivita' informative ed investigative nella lotta contro la
criminalita' organizzata. Agenzia nazionale per l'amministrazione e
la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita'
organizzata.


Titolo I

ATTIVITA' INFORMATIVE ED INVESTIGATIVE NELLA LOTTA CONTRO LA
CRIMINALITA' ORGANIZZATA


Capo I

Direzione distrettuale antimafia e Direzione nazionale antimafia

                              Art. 102 
 
 
                  Direzione distrettuale antimafia 
 
  1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai  reati  indicati
nell'articolo 51, comma 3-bis, del  codice  di  procedura  penale  il
procuratore della Repubblica presso il tribunale  del  capoluogo  del
distretto costituisce, nell'ambito del  suo  ufficio,  una  direzione
distrettuale antimafia designando i magistrati che devono farne parte
per la durata non inferiore a  due  anni.  Per  la  designazione,  il
procuratore distrettuale tiene conto delle  specifiche  attitudini  e
delle esperienze  professionali.  Della  direzione  distrettuale  non
possono fare parte magistrati in  tirocinio.  La  composizione  e  le
variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio
superiore della magistratura. 
  2. Il procuratore  distrettuale  o  un  suo  delegato  e'  preposto
all'attivita'  della  direzione  e  cura,  in  particolare,   che   i
magistrati  addetti  ottemperino   all'obbligo   di   assicurare   la
completezza  e  la   tempestivita'   della   reciproca   informazione
sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite  per
il coordinamento  delle  investigazioni  e  l'impiego  della  polizia
giudiziaria. 
  3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa  per
l'esercizio delle funzioni di pubblico  ministero,  nei  procedimenti
riguardanti i reati  indicati  nell'articolo  51,  comma  3-bis,  del
codice di procedura penale, i magistrati addetti alla direzione. 
  4. Salvo che nell'ipotesi di  prima  costituzione  della  direzione
distrettuale antimafia la designazione dei magistrati avviene sentito
il procuratore nazionale antimafia. Delle eventuali variazioni  nella
composizione della direzione,  il  procuratore  distrettuale  informa
preventivamente il procuratore nazionale antimafia. 
                              Art. 103 
 
 
                    Direzione nazionale antimafia 
 
  1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione
e' istituita la Direzione nazionale antimafia. 
  2. Alla Direzione e' preposto un magistrato che abbia conseguito la
quinta valutazione di professionalita', scelto tra coloro  che  hanno
svolto anche non continuativamente, per un periodo  non  inferiore  a
dieci anni, funzioni di  pubblico  ministero  o  giudice  istruttore,
sulla base  di  specifiche  attitudini,  capacita'  organizzative  ed
esperienze  nella   trattazione   di   procedimenti   relativi   alla
criminalita' organizzata. L'anzianita' nel ruolo puo' essere valutata
solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali. 
  3. Alla nomina del procuratore nazionale antimafia si provvede  con
la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della  legge  24
marzo 1958, n. 195. L'incarico ha  durata  di  quattro  anni  e  puo'
essere rinnovato una sola volta. 
  4. Alla Direzione sono addetti,  quali  sostituti,  magistrati  che
abbiano conseguito la terza valutazione di professionalita', nominati
sulla base di specifiche attitudini ed esperienze  nella  trattazione
di procedimenti relativi alla criminalita' organizzata.  Alle  nomine
provvede  il  Consiglio  superiore  della  magistratura,  sentito  il
procuratore nazionale antimafia. Il procuratore  nazionale  antimafia
designa uno o piu' dei sostituti procuratori ad assumere le  funzioni
di procuratore nazionale antimafia aggiunto. 
  5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianita' nel ruolo puo'  essere
valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali. 
  6. Al procuratore nazionale antimafia sono attribuite  le  funzioni
previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale. 
  7. Prima  della  nomina  disposta  dal  Consiglio  superiore  della
magistratura, il procuratore generale presso la Corte  di  cassazione
applica, quale procuratore nazionale  antimafia,  un  magistrato  che
possegga, all'epoca dell'applicazione, i requisiti previsti dal comma
2. 
                              Art. 104 
 
Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte  di  cassazione
  in relazione all'attivita' di coordinamento investigativo 
  1. Il procuratore generale presso la Corte di  cassazione  esercita
la sorveglianza sul procuratore nazionale antimafia e sulla  relativa
Direzione nazionale. 
                              Art. 105 
 
 
          Applicazione di magistrati del pubblico ministero 
                         in casi particolari 
 
  1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati
nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice  di  procedura  penale,  il
procuratore  nazionale  antimafia   puo',   quando   si   tratta   di
procedimenti di particolare complessita' o che richiedono  specifiche
esperienze e competenze professionali, applicare temporaneamente alle
procure  distrettuali  i  magistrati  appartenenti   alla   Direzione
nazionale antimafia e quelli appartenenti alle direzioni distrettuali
antimafia nonche', con il loro consenso, magistrati di altre  procure
della Repubblica presso i tribunali. L'applicazione e' disposta anche
quando  sussistono  protratte  vacanze  di  organico,  inerzia  nella
conduzione delle indagini, ovvero specifiche e  contingenti  esigenze
investigative o processuali. L'applicazione e' disposta  con  decreto
motivato. Il decreto e' emesso sentiti i  procuratori  generali  e  i
procuratori  della  Repubblica  interessati.  Quando  si  tratta   di
applicazioni alla procura distrettuale avente sede nel capoluogo  del
medesimo distretto, il decreto e'  emesso  dal  procuratore  generale
presso  la  corte  di  appello.  In  tal  caso  il  provvedimento  e'
comunicato al procuratore nazionale antimafia. 
  2. L'applicazione non puo' superare la durata di un anno. Nei  casi
di necessita' dell'ufficio al quale il magistrato e' applicato,  puo'
essere rinnovata per un periodo non superiore a un anno. 
  3. Il decreto di applicazione e'  immediatamente  esecutivo  ed  e'
trasmesso senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura per
l'approvazione, nonche' al Ministro della giustizia. 
  4. Il capo dell'ufficio al quale il  magistrato  e'  applicato  non
puo' designare il medesimo per la trattazione di  affari  diversi  da
quelli indicati nel decreto di applicazione. 
                              Art. 106 
 
 
                Applicazione di magistrati in materia 
                      di misure di prevenzione 
 
  1. Il procuratore nazionale antimafia  puo'  disporre,  nell'ambito
dei  poteri  attribuitigli  dall'articolo  371-bis  del   codice   di
procedura penale e sentito il  competente  procuratore  distrettuale,
l'applicazione temporanea di  magistrati  della  Direzione  nazionale
antimafia alle procure distrettuali per  la  trattazione  di  singoli
procedimenti di  prevenzione  patrimoniale.  Si  applica,  in  quanto
compatibile, l'articolo 105. 
  2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale,  il  Procuratore
generale presso la Corte d'appello  puo',  per  giustificati  motivi,
disporre che le funzioni di pubblico  ministero  per  la  trattazione
delle  misure  di  prevenzione  siano  esercitate  da  un  magistrato
designato  dal  Procuratore  della  Repubblica  presso   il   giudice
competente. 

Capo II

Consiglio generale per la lotta alla criminalita' organizzata e
Direzione investigativa antimafia

                              Art. 107 
 
 
    Consiglio generale per la lotta alla criminalita' organizzata 
 
  1. Presso il  Ministero  dell'interno  e'  istituito  il  Consiglio
generale per la lotta alla criminalita' organizzata,  presieduto  dal
Ministro dell'interno quale responsabile dell'alta  direzione  e  del
coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica. Il Consiglio
e' composto: 
  a) dal Capo della  polizia  -  Direttore  generale  della  pubblica
sicurezza; 
  b) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; 
  c) dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza; 
  d) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna; 
  e) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna; 
  f) dal Direttore della Direzione investigativa antimafia. 
  2. Il Consiglio generale per la lotta alla criminalita' organizzata
provvede, per lo specifico settore della criminalita' organizzata, a: 
  a) definire e adeguare gli indirizzi per le  linee  di  prevenzione
anticrimine  e  per  le  attivita'  investigative,  determinando   la
ripartizione dei compiti tra le forze di polizia per aree, settori di
attivita' e  tipologia  dei  fenomeni  criminali,  tenuto  conto  dei
servizi affidati ai relativi uffici e strutture, e in primo  luogo  a
quelli  a  carattere  interforze,  operanti  a  livello  centrale   e
territoriale; 
  b) individuare le risorse, i mezzi e le attrezzature occorrenti  al
funzionamento dei servizi e a fissarne i criteri per  razionalizzarne
l'impiego; 
  c) verificare periodicamente i risultati  conseguiti  in  relazione
agli obiettivi  strategici  delineati  e  alle  direttive  impartite,
proponendo,  ove  occorra,  l'adozione  dei  provvedimenti   atti   a
rimuovere carenze e disfunzioni  e  ad  accertare  responsabilita'  e
inadempienze; 
  d) concorrere a determinare le direttive per lo  svolgimento  delle
attivita' di coordinamento e di controllo da parte dei  prefetti  dei
capoluoghi di regione, nell'ambito dei poteri delegati agli stessi. 
  3. Il Consiglio generale emana apposite  direttive  da  attuarsi  a
cura degli uffici  e  servizi  appartenenti  alle  singole  forze  di
polizia, nonche' della Direzione investigativa antimafia. 
  4. All'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze
di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza sono  attribuite
le funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria  del
Consiglio. 
                              Art. 108 
 
 
                  Direzione investigativa antimafia 
 
  1.  E'  istituita,  nell'ambito  del  Dipartimento  della  pubblica
sicurezza, una Direzione  investigativa  antimafia  (D.I.A.)  con  il
compito di assicurare lo  svolgimento,  in  forma  coordinata,  delle
attivita' di investigazione preventiva  attinenti  alla  criminalita'
organizzata, nonche' di effettuare indagini  di  polizia  giudiziaria
relative esclusivamente a delitti di associazione di tipo  mafioso  o
comunque ricollegabili all'associazione medesima. 
  2. Formano oggetto delle  attivita'  di  investigazione  preventiva
della Direzione investigativa antimafia le connotazioni  strutturali,
le articolazioni e i collegamenti  interni  ed  internazionali  delle
organizzazioni criminali, gli obiettivi e le modalita'  operative  di
dette organizzazioni, nonche'  ogni  altra  forma  di  manifestazione
delittuosa alle stesse riconducibile ivi compreso il  fenomeno  delle
estorsioni. 
  3. La Direzione investigativa antimafia nell'assolvimento dei  suoi
compiti opera in stretto collegamento con gli uffici e  le  strutture
delle forze di polizia esistenti a livello centrale e periferico. 
  4. Tutti gli ufficiali ed agenti  di  polizia  giudiziaria  debbono
fornire ogni possibile cooperazione al personale investigativo  della
D.I.A. Gli ufficiali ed agenti di  polizia  giudiziaria  dei  servizi
centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del  decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991,  n.  203,
devono  costantemente  informare  il  personale  investigativo  della
D.I.A., incaricato di effettuare indagini  collegate,  di  tutti  gli
elementi informativi ed investigativi di cui siano venuti comunque in
possesso e sono tenuti a svolgere,  congiuntamente  con  il  predetto
personale,   gli   accertamenti   e   le   attivita'    investigative
eventualmente richiesti. Il predetto personale dei servizi centrali e
interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri  e
del Corpo della guardia di finanza, a decorrere dal 1° gennaio  1993,
e' assegnato alla D.I.A., nei  contingenti  e  con  i  criteri  e  le
modalita' determinati  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con i Ministri della difesa e delle finanze. 
  5.  Al  Direttore  della  Direzione  Investigativa   Antimafia   e'
attribuita la responsabilita' generale delle attivita'  svolte  dalla
D.I.A., delle quali riferisce periodicamente al Consiglio generale di
cui all'articolo 107, e  competono  i  provvedimenti  occorrenti  per
l'attuazione, da parte della D.I.A., delle direttive emanate a  norma
del medesimo articolo 107. 
  6. Alla D.I.A. e' preposto un  direttore  tecnico-operativo  scelto
fra funzionari appartenenti ai ruoli  della  Polizia  di  Stato,  con
qualifica non inferiore a dirigente superiore, e ufficiali  di  grado
non inferiore a generale di brigata dell'Arma dei carabinieri  e  del
Corpo della  guardia  di  finanza,  che  abbiano  maturato  specifica
esperienza nel settore della lotta alla criminalita' organizzata.  Il
direttore  della  D.I.A.  riferisce  al  Consiglio  generale  di  cui
all'articolo  107  sul  funzionamento  dei  servizi  posti  alle  sue
dipendenze e sui risultati conseguiti. 
  7. Con gli stessi criteri indicati al comma  6  e'  assegnato  alla
D.I.A. un vice direttore con funzioni vicarie. 
  8. La D.I.A. si avvale di personale  dei  ruoli  della  Polizia  di
Stato, dell'Arma  dei  carabinieri  e  del  Corpo  della  guardia  di
finanza. 
  9. Il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio generale  di  cui
all'articolo 107, determina  l'organizzazione  della  D.I.A.  secondo
moduli rispondenti alla diversificazione dei settori d'investigazione
e  alla  specificita'  degli  ordinamenti  delle  forze  di   polizia
interessate, fermo restando che  in  ogni  caso,  nella  prima  fase,
l'organizzazione e' articolata come segue: 
  a) reparto investigazioni preventive; 
  b) reparto investigazioni giudiziarie; 
  c) reparto relazioni internazionali ai fini investigativi. 
  10.  Alla  determinazione  del  numero  e  delle  competenze  delle
divisioni in cui si articolano  i  reparti  di  cui  al  comma  9  si
provvede con le  modalita'  e  procedure  indicate  nell'articolo  5,
settimo comma, della legge 1°  aprile  1981,  n.  121,  e  successive
modificazioni e integrazioni. Con le stesse modalita' e procedure  si
provvede alla preposizione ed assegnazione del personale ai reparti e
alle divisioni, secondo principi di competenza  tecnico-professionale
e con l'obiettivo di realizzare  nei  confronti  dei  titolari  degli
uffici  predetti  di  pari  livello  una   sostanziale   parita'   ed
equiordinazione di funzioni, anche mediante il  ricorso  al  criterio
della rotazione degli incarichi. 
                              Art. 109 
 
 
                       Relazione al Parlamento 
 
  1. Il Ministro dell'interno riferisce, ogni sei mesi, al Parlamento
sull'attivita' svolta e  sui  risultati  conseguiti  dalla  Direzione
investigativa antimafia e presenta, unitamente con  la  relazione  di
cui all'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121, un  rapporto
annuale sul fenomeno della criminalita' organizzata. 

Titolo II

L'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI
SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

                              Art. 110 
 
L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei  beni
  sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata 
  1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione  dei
beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'  organizzata  ha
personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di  autonomia
organizzativa e contabile, ha la sede principale in  Reggio  Calabria
ed e' posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno. 
  2. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti: 
  a) acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e  confiscati
alla criminalita' organizzata nel corso dei procedimenti penali e  di
prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato  dei
procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato  dei  beni
nei medesimi  procedimenti;  accertamento  della  consistenza,  della
destinazione    e    dell'utilizzo    dei    beni;     programmazione
dell'assegnazione e della destinazione dei beni  confiscati;  analisi
dei dati acquisiti, nonche' delle criticita' relative  alla  fase  di
assegnazione e destinazione; 
  b)  ausilio  dell'autorita'  giudiziaria   nell'amministrazione   e
custodia  dei  beni  sequestrati  nel  corso  del   procedimento   di
prevenzione di cui al libro I, titolo III; 
  c)  ausilio  dell'autorita'  giudiziaria   nell'amministrazione   e
custodia dei beni sequestrati, anche ai sensi dell'articolo 12-sexies
del  decreto-legge  8  giugno   1992,   n.   306,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  1992,  n.  356,  e  successive
modificazioni, nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui
all'articolo 51, comma 3-bis,  del  codice  di  procedura  penale,  e
amministrazione dei  predetti  beni  a  decorrere  dalla  conclusione
dell'udienza preliminare; 
  d) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito  del
procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III; 
  e) amministrazione e destinazione dei  beni  confiscati,  anche  ai
sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge  8  giugno  1992,  n.
306, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  agosto  1992,  n.
356, e successive modificazioni, in esito ai procedimenti penali  per
i delitti  di  cui  all'articolo  51,  comma  3-bis,  del  codice  di
procedura penale; 
  f) adozione di iniziative  e  di  provvedimenti  necessari  per  la
tempestiva assegnazione e destinazione  dei  beni  confiscati,  anche
attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta. 
  3. L'Agenzia e' sottoposta al controllo della Corte  dei  conti  ai
sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni. 
                              Art. 111 
 
 
                         Organi dell'Agenzia 
 
  1. Sono organi dell'Agenzia e restano in carica  per  quattro  anni
rinnovabili per una sola volta: 
  a) il Direttore; 
  b) il Consiglio direttivo; 
  c) il Collegio dei revisori. 
  2. Il Direttore, scelto tra i prefetti, e' nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del  Ministro  dell'interno,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed  e'  collocato  a
disposizione  ai  sensi  dell'articolo  3-bis  del  decreto-legge  29
ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30
dicembre 1991, n. 410. 
  3. Il Consiglio direttivo e' presieduto dal Direttore  dell'Agenzia
ed e' composto: 
  a) da un rappresentante del Ministero dell'interno; 
  b) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia; 
  c) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia; 
  d) dal Direttore dell'Agenzia del demanio o da un suo delegato. 
  4. Il Ministro dell'interno propone al Presidente del Consiglio dei
Ministri il decreto di nomina dei componenti del Consiglio direttivo,
designati ai sensi del comma 3. 
  5. Il collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi
e da due supplenti, e' nominato con decreto del Ministro dell'interno
fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.  Un  componente
effettivo e un  componente  supplente  sono  designati  dal  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  6. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, e posti a carico del bilancio dell'Agenzia. 
                              Art. 112 
 
 
               Attribuzioni degli organi dell'Agenzia 
 
  1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume  la  rappresentanza  legale,
puo' nominare uno o piu' delegati anche con poteri di rappresentanza,
convoca il Consiglio direttivo e stabilisce l'ordine del giorno delle
sedute. Provvede, altresi', all'attuazione degli  indirizzi  e  delle
linee  guida  fissate  dal  Consiglio   direttivo   in   materia   di
amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni  sequestrati  e
confiscati e presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e
il  conto  consuntivo.  Il  Direttore  riferisce  periodicamente   ai
Ministri dell'interno e della  giustizia  e  presenta  una  relazione
semestrale sull'attivita' svolta dall'Agenzia, fermo restando  quanto
previsto dall'articolo 49, comma 1, ultimo periodo. 
  2. L'Agenzia provvede all'amministrazione dei beni confiscati anche
in via non definitiva e adotta i provvedimenti  di  destinazione  dei
beni confiscati per le prioritarie finalita' istituzionali e sociali,
secondo le modalita' indicate dal libro  I,  titolo  III,  capo  III.
Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale  e
di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo,  oggettivamente
inutilizzabile, non destinabile  o  non  alienabile,  l'Agenzia,  con
delibera  del  Consiglio  direttivo,  adotta   i   provvedimenti   di
distruzione o di demolizione. 
  3. L'Agenzia per le attivita' connesse all'amministrazione  e  alla
destinazione dei beni sequestrati  e  confiscati  anche  in  via  non
definitiva puo' avvalersi,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica delle  prefetture  territorialmente  competenti.  In
tali casi i prefetti costituiscono senza nuovi o maggiori  oneri  per
la finanza pubblica, un nucleo di supporto  cui  possono  partecipare
anche rappresentanti di altre amministrazioni, enti o associazioni. 
  4. L'Agenzia con delibera del Consiglio direttivo: 
  a) adotta gli atti di indirizzo e le  linee  guida  in  materia  di
amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni  sequestrati  e
confiscati; 
  b)  programma  l'assegnazione  e  la  destinazione  dei   beni   in
previsione della confisca; 
  c) approva piani generali di destinazione dei beni confiscati; 
  d) richiede all'autorita' di vigilanza  di  cui  all'articolo  110,
comma 1, l'autorizzazione  ad  utilizzare  i  beni  immobili  di  cui
all'articolo 48, comma 3, lettera b); 
  e)  richiede  la  modifica  della  destinazione  d'uso   del   bene
confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o  del  suo
utilizzo per finalita' istituzionali o sociali, anche in deroga  agli
strumenti urbanistici; 
  f) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; 
  g) verifica l'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli  enti
pubblici,  conformemente  ai  provvedimenti  di  assegnazione  e   di
destinazione; 
  h) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel  caso
di mancato o difforme  utilizzo  del  bene  rispetto  alle  finalita'
indicate nonche' negli altri casi stabiliti dalla legge; 
  i)   sottoscrive   convenzioni   e   protocolli    con    pubbliche
amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti  ed
associazioni per le finalita' del presente decreto; 
  l) provvede all'istituzione, in relazione a  particolari  esigenze,
di sedi secondarie nelle  regioni  ove  sono  presenti  in  quantita'
significativa  beni  sequestrati  e  confiscati   alla   criminalita'
organizzata; 
  m) adotta un regolamento di organizzazione interna. 
  5. Alle riunioni del Consiglio direttivo possono essere chiamati  a
partecipare  i  rappresentanti   delle   amministrazioni   pubbliche,
centrali  e  locali,  di  enti  e  associazioni  di  volta  in  volta
interessati e l'autorita' giudiziaria. 
  6. Il collegio dei revisori provvede: 
  a) al riscontro degli atti di gestione; 
  b) alla verifica del bilancio di previsione e del conto consuntivo,
redigendo apposite relazioni; 
  c) alle verifiche di cassa con frequenza almeno trimestrale. 
                              Art. 113 
 
 
             Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia 
 
  1. Con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo  17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'interno,  di  concerto   con   i   Ministri   della   giustizia,
dell'economia e delle finanze e per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione, sono disciplinati, entro il limite  di  spesa  di  cui
all'articolo 118: 
  a)  l'organizzazione  e  la  dotazione  delle   risorse   umane   e
strumentali per il funzionamento dell'Agenzia; 
  b) la contabilita' finanziaria ed economico  patrimoniale  relativa
alla gestione dell'Agenzia, assicurandone la separazione  finanziaria
e contabile dalle attivita' di amministrazione e  custodia  dei  beni
sequestrati e confiscati; 
  c) i flussi  informativi  necessari  per  l'esercizio  dei  compiti
attribuiti all'Agenzia nonche' le modalita' delle  comunicazioni,  da
effettuarsi  per  via  telematica,  tra   l'Agenzia   e   l'autorita'
giudiziaria. 
  2.  Ai  fini  dell'amministrazione  e  della  custodia   dei   beni
confiscati di cui all'articolo 110, comma 2,  lettere  d)  ed  e),  i
rapporti tra l'Agenzia e  l'Agenzia  del  demanio  sono  disciplinati
mediante apposita convenzione  non  onerosa  avente  ad  oggetto,  in
particolare, la stima e la manutenzione dei beni  custoditi,  nonche'
l'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio. 
  3. Successivamente alla data di entrata in vigore del  regolamento,
ovvero, quando piu' di uno, dell'ultimo dei  regolamenti  di  cui  al
comma 1, l'Agenzia per l'assolvimento dei suoi compiti puo' avvalersi
di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, ivi incluse le Agenzie
fiscali, sulla base di apposite convenzioni non onerose. 
  4. L'Agenzia e' inserita nella Tabella A  allegata  alla  legge  29
ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni. 
                              Art. 114 
 
 
                           Foro esclusivo 
 
((1. Per tutte le controversie attribuite alla cognizione del giudice
amministrativo derivanti dall'applicazione del  presente  titolo,  la
competenza e'  determinata  ai  sensi  dell'articolo  135,  comma  1,
lettera p), del codice del processo amministrativo)). 
  2. Nelle controversie di cui al comma 1, l'Agenzia  e'  domiciliata
presso l'Avvocatura generale dello Stato. 

LIBRO IV

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla
legislazione penale complementare. Abrogazioni. Disposizioni
transitorie e di coordinamento

                              Art. 115 
 
 
                    Modifiche all'articolo 23-bis 
                della legge 13 settembre 1982, n. 646 
 
  1. All'articolo 23-bis, comma 1, della legge 13 settembre 1982,  n.
646, le parole: «territorialmente competente» sono  sostituite  dalle
seguenti: «presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora
la persona». 
                              Art. 116 
 
 
                    Disposizioni di coordinamento 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami
alle disposizioni contenute nella legge 27 dicembre  1956,  n.  1423,
ovunque  presenti,  si   intendono   riferiti   alle   corrispondenti
disposizioni contenute nel presente decreto. 
  2. Dalla data di cui al  comma  1,  i  richiami  alle  disposizioni
contenute nella legge 31 maggio 1965, n. 575,  ovunque  presenti,  si
intendono riferiti alle  corrispondenti  disposizioni  contenute  nel
presente decreto. 
  3. Dalla data di cui al  comma  1,  i  richiami  alle  disposizioni
contenute negli articoli 1, 3 e 5 del decreto-legge 29 ottobre  1991,
n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre  1991,
n. 410, ovunque presenti, si intendono riferiti  alle  corrispondenti
disposizioni contenute nel presente decreto. 
  4. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del libro II,
capi I, II,  III  e  IV,  i  richiami  agli  articoli  1-septies  del
decreto-legge   6   settembre   1982,   n.   629,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e 4 e  5-bis  del
decreto legislativo  8  agosto  1994,  n.  490  nonche'  quelli  alle
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica  3
giugno 1998, n. 252 e nel decreto del Presidente della  Repubblica  2
agosto 2010, n. 150, ovunque presenti,  si  intendono  riferiti  alle
corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto. 
                              Art. 117 
 
 
                       Disciplina transitoria 
 
  1. Le disposizioni contenute  nel  libro  I  non  si  applicano  ai
procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto, sia gia' stata  formulata  proposta  di  applicazione  della
misura di prevenzione. In tali  casi,  continuano  ad  applicarsi  le
norme previgenti. 
  2. Nella fase di prima applicazione delle  disposizioni  del  libro
III, titolo II: 
  a)  la  dotazione  organica  dell'Agenzia   e'   determinata,   con
provvedimento del Direttore, in trenta unita', ripartite tra le varie
qualifiche,  ivi   comprese   quelle   dirigenziali.   Il   personale
proveniente dalle pubbliche  amministrazioni,  dalle  Agenzie,  dagli
enti territoriali, e' assegnato all'Agenzia, anche  in  posizione  di
comando  o  di  distacco,  secondo  quanto  previsto  dai  rispettivi
ordinamenti,  conservando  lo  stato  giuridico  e   il   trattamento
economico in godimento con oneri  a  carico  dell'amministrazione  di
appartenenza; 
  b) il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione  organica,
e' autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine  di
assicurare la piena operativita' dell'Agenzia. 
  3.  Al  fine   di   garantire   il   potenziamento   dell'attivita'
istituzionale e lo sviluppo organizzativo delle strutture, l'Agenzia,
previa autorizzazione del Ministro dell'interno, di concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e  l'innovazione,  si  avvale  di  personale
proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie,  compresa
l'Agenzia  del  demanio,  e  dagli   enti   territoriali,   assegnato
all'Agenzia medesima anche in posizione di comando o di distacco, ove
consentito dai rispettivi ordinamenti, ovvero  stipula  contratti  di
lavoro a tempo determinato, anche ricorrendo alle modalita' di cui al
decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276.  Tali  rapporti  di
lavoro sono instaurati in  deroga  alle  disposizioni  del  comma  1,
lettere a) e b), nonche' nei limiti stabiliti dall'autorizzazione  di
cui al primo periodo del presente comma  e  delle  risorse  assegnate
all'Agenzia ai sensi del terzo periodo  del  presente  comma,  e  non
possono avere durata superiore al 31 dicembre 2012.  Per  tali  fini,
all'Agenzia sono assegnati 2 milioni di euro  per  l'anno  2011  e  4
milioni di euro per l'anno 2012. 
  4. A decorrere dalla nomina di cui all'articolo 111, comma 2, cessa
l'attivita' del  Commissario  straordinario  per  la  gestione  e  la
destinazione  dei  beni  confiscati  ad  organizzazioni  criminali  e
vengono  contestualmente  trasferite  le  funzioni   e   le   risorse
strumentali e finanziarie gia' attribuite  allo  stesso  Commissario,
nonche', nell'ambito del contingente indicato al comma 1, lettera a),
le risorse umane, che restano nella medesima posizione gia'  occupata
presso il Commissario.  L'Agenzia  subentra  nelle  convenzioni,  nei
protocolli  e  nei  contratti   di   collaborazione   stipulati   dal
Commissario straordinario. L'Agenzia, nei limiti  degli  stanziamenti
di cui all'articolo  118,  comma  1,  puo'  avvalersi  di  esperti  e
collaboratori esterni. 
  5. Fino alla data di entrata  in  vigore  del  regolamento  ovvero,
quando  piu'   di   uno,   dell'ultimo   dei   regolamenti   previsti
dall'articolo 113, ai procedimenti di cui all'articolo 110, comma  2,
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti  anteriormente  alla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Le   predette
disposizioni si applicano anche ai procedimenti, di cui  al  medesimo
articolo 110, comma 2, lettere b) e c), pendenti alla stessa data. 
  6. Al fine di programmare l'assegnazione e la destinazione dei beni
oggetto dei procedimenti di cui  al  comma  5,  il  giudice  delegato
ovvero il giudice che procede comunica tempestivamente all'Agenzia  i
dati relativi ai detti procedimenti e  impartisce  all'amministratore
giudiziario  le  disposizioni  necessarie.  L'Agenzia  puo'  avanzare
proposte al giudice per la migliore utilizzazione del  bene  ai  fini
della sua successiva destinazione. 
  7. Qualora gli enti territoriali in cui ricadono i beni confiscati,
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente  decreto,  abbiano  gia'   presentato   una   manifestazione
d'interesse al prefetto per le  finalita'  di  cui  all'articolo  48,
comma  3,  lettera  c),  l'Agenzia  procede  alla  definizione  e  al
compimento del trasferimento di tali beni  immobili  a  favore  degli
stessi enti  richiedenti.  Qualora  non  sia  rilevata  possibile  la
cessione dell'intera azienda  e  gli  enti  territoriali  manifestino
interesse all'assegnazione dei soli beni immobili dell'azienda  e  ne
facciano richiesta, l'Agenzia  puo'  procedere,  valutati  i  profili
occupazionali,   alla   liquidazione    della    stessa    prevedendo
l'estromissione  dei  beni  immobili  a  favore  degli  stessi   enti
richiedenti. Le spese necessarie alla liquidazione dei beni aziendali
residui rispetto all'estromissione dei beni immobili  assegnati  agli
enti territoriali sono poste a carico degli stessi enti  richiedenti.
Qualora dalla  liquidazione  derivi  un  attivo,  questo  e'  versato
direttamente allo Stato. 
  8. L'Agenzia puo', altresi', disporre, con delibera  del  Consiglio
direttivo, l'estromissione  di  singoli  beni  immobili  dall'azienda
confiscata non in liquidazione e il loro trasferimento al  patrimonio
degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si  tratti
di  beni  che  gli  enti  territoriali  medesimi  gia'  utilizzano  a
qualsiasi  titolo  per  finalita'  istituzionali.  La  delibera   del
Consiglio direttivo e' adottata fatti salvi i diritti  dei  creditori
dell'azienda confiscata. 
                              Art. 118 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Alla copertura degli  oneri  derivanti  dall'istituzione  e  dal
funzionamento dell'Agenzia, ivi compresi quelli relativi  alle  spese
di personale di cui all'articolo 117, commi 2 e 4, pari a 3,4 milioni
di euro per l'anno 2010 e pari a 4,2  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2011, si provvede, quanto a 3,25 milioni di euro per l'anno
2010 e 4  milioni  di  euro,  a  decorrere  dall'anno  2011  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2010-2012,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2010,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'interno, nonche' quanto a 150 mila euro per l'anno  2010  e  200
mila  euro  a  decorrere  dall'anno  2011,  mediante   corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto  legislativo
30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla Tabella C della  legge
23 dicembre 2009, n. 191. 
  2.  Agli   oneri   derivanti   dal   potenziamento   dell'attivita'
istituzionale e dallo sviluppo organizzativo delle strutture ai sensi
dell'articolo 117, comma 3, pari a 2 milioni di euro per l'anno  2011
e a  4  milioni  di  euro  per  l'anno  2012,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,
relativa al Fondo per interventi strutturali di  politica  economica.
Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  3. All'attuazione delle disposizioni del titolo  III,  capo  V,  si
provvede nei  limiti  delle  risorse  gia'  destinate  allo  scopo  a
legislazione  vigente  nello  stato  di  previsione   del   Ministero
dell'interno. 
                              Art. 119 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV,  entrano  in
vigore decorsi 24 mesi dalla data  di  pubblicazione  sulla  Gazzetta
Ufficiale del regolamento ovvero, quando piu' di uno, dell'ultimo dei
regolamenti di cui all'articolo 99, comma 1. 
                              Art. 120 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 
  a) legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 
  b) legge 31 maggio 1965, n. 575; 
  c) decreto-legge 4 febbraio 2010, n.  4,  convertito  in  legge  31
marzo 2010, n. 50; 
  d) articoli da 18 a 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152; 
  e) articolo 16 della legge 13 settembre 1982, n. 646; 
  f) articoli da 2 ad 11, 13 e 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327; 
  g) articolo 7-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401; 
  h) articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
  i) articoli 1, 3 e 5 del decreto-legge 29  ottobre  1991,  n.  345,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410; 
  l) articoli 70-bis, 76-bis, 76-ter, 110-bis  e  110-ter  del  regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 
  2. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del libro II,
capi I, II, III e IV, sono abrogate le seguenti disposizioni: 
  a) articolo 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982,  n.  629,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726; 
  b) decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490; 
  c) decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252; 
  d) decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 6 settembre 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
                                Palma, Ministro della giustizia 
 
                                Maroni, Ministro dell'interno 
 
                                Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
                                Brunetta, Ministro  per  la  pubblica
                                amministrazione e l'innovazione 
 
Visto, il Guardasigilli: Palma