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CANTIERI

Il DPCM 03 Dicembre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19, in vigore dal 06 novembre fino al 3 dicembre contiene tra gli Allegati anche n.13: Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri

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Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 22 Aprile 2020

In Regione Toscana è valida fino al 3 maggio l' Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 22 Aprile 2020   “COVID-- Disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati”, in cui sono disposte le seguenti misure di contenimento per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati ed è obbligatorio il rispetto di quanto prescritto nell’ Allegato 1 della stessa ordinanza

I cantieri in corso devono adeguarsi alle disposizioni dell’ordinanza entro sette giorni dalla pubblicazione della stessa.

I cantieri sospesi e i cantieri la cui consegna dei lavori avverrà durante lo stato di emergenza si adeguano alle presenti disposizioni prima dell’apertura al momento in cui sarà consentita la ripresa della relativa attività

 Di seguito sommariamente il dispositivo:

 - Il datore di lavoro dovrà garantire spazi e informazioni ai dipendenti e collaboratori dell’impresa che intendano volontariamente sottoporsi allo screening sierologico, secondo le modalità definite dalle specifiche Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Toscana. Gestione degli spazi e delle procedure di lavoro

 -è obbligatorio l'uso della mascherina negli ambienti di lavoro pubblici e privati:

a) in spazi chiusi in presenza di più persone;

b) in spazi aperti quando, in presenza di più persone, non è garantito il mantenimento

della distanza interpersonale;

 -per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, sui mezzi pubblici è fatto obbligo di usare la mascherina ed è raccomandato l’uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l’utilizzo degli stessi. Ove possibile, è consigliato anche l’uso dei mezzi della mobilità sostenibile individuale o di coppia (bicicletta e mezzi elettrici). Nel caso dell’auto privata con due persone si raccomanda l’utilizzo della mascherina.

 -la distanza di sicurezza interpersonale nei luoghi di lavoro è di norma determinata in 1,8 metri, salvo le specificazioni indicate in Allegato 1 della stessa ordinanza.

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Segnaliamo, in materia edilizia e cantieristica, i seguenti aspetti:

  • il protocollo del MIT che prevede una serie di precauzioni: misurazione della temperatura prima dell'accesso al cantiere, accesso contingentato a mense e spogliatoi, pulizia giornaliera e sanificazione periodica delle aree comuni;
  • i modelli di istanza ANCE - uno per i lavori pubblici e uno per i lavori privati - che contengono le principali tematiche sulle quali le imprese potranno aprire un confronto con le committenze, allo scopo di conseguire il riequilibrio dei rapporti contrattuali in essere;
  • il documento ANCE con l'elenco dei costi della sicurezza che devono essere riportati, dai coordinatori in fase di esecuzione, nelle integrazioni dei piani di sicurezza e coordinamento;
  • l' elenco Inail dei dispositivi di protezione individuale (occhi, vie respiratorie, corpo, mani, arti inferiori) autorizzati con la procedura di validazione in deroga. Tra questi, le varie mascherine per l'edilizia (nel DPCM, come sotto segnalato, si calmierano i prezzi di quelle chirurgiche

 

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