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13-12-2017
Dal 6 dicembre gli atti di cessione d'azienda, la costituzione dell'impresa familiare e le operazioni straordinarie d'impresa (trasformazione, fusione e scissione) si possono redigere senza passare dal notaio. Da questa data, per la sottoscrizione di tali atti è sufficiente la firma digitale e l'intervento del commercialista o anche di altri soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti abilitati a tali adempimenti.
Gli atti per i quali è possibile, in alternativa all'intervento notarile, quello dell'intermediario, sono quelli riportati nel Titolo V - capo X del codice civile (Della trasformazione, della fusione e della scissione).
In particolare, si tratta degli atti relativi a:
- trasformazione di società di persone (art. 2500-ter) e di società di capitali (art. 2500-sexies);
- trasformazione eterogenea da società di capitali (art. 2500-spties) e in società di capitali (art. 2500-octies);
- progetto (art. 2501-ter), deliberazione (artt. 2502-2502-bis) e atto di fusione (art. 2504);
- progetto (art. 2506-bis), deliberazione (art. 2506-quater, comma 2) e atto di scissione (art. 2506-quater).
A questi vanno aggiunti:
- i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda (art. 2556 c.c.);
- la costituzione di impresa familiare (art. 230-bis c.c.).
La sottoscrizione, in linea con quanto previsto per le cessione di quote societarie, implica l'intervento di un intermediario abilitato idoneo a garantire l'assolvimento degli adempimenti relativi:
- al deposito presso l'ufficio del registro delle imprese;
- al versamento delle imposte dovute.
Una volta sottoscritto l'atto, questo dovrà essere trasmesso a cura di un soggetto che risulti iscritto negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, allo scopo incaricato dai legali rappresentanti della società.
APPROFONDIMENTI: