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Modifica artt. 40-quinquies e 104 della LR n. 28/2005 DURC

11-04-2014   

La regione Toscana pubblica sul BURT la LR n. 19/2014 con la quale vengono modificati gli articoli 40-quinquies e 104 della LR n. 28/2005.

I provvedimenti comunali di sospensione attività previsti in caso di verifica negativa sulla regolarità contributiva non possono essere applicati per 365 giorni a partire dal 10/04/2014.
Le sospensioni già avviate cessano di avere efficacia ex lege. In partica, se non è giunta la revoca allora il procedimento di sospensione decade.

Sospesa anche l'applicazione per le eventuali sanzioni pecuniarie di cui all'art. 104 (ipotesi sanzionatorie, come più volte sottolineato, praticamente inapplicabili)

Si allega la nota esplicativa trasmessa ai SUAP dalla Regione Toscana

Si riporta il testo coordinato dei due articoli modificati della LR n. 28/2005:

Art. 40 quinquies - Sospensione e revoca

1. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio sono sospesi per centottanta giorni oppure sino al giorno della regolarizzazione se antecedente:
   a) in caso di esito negativo della verifica annuale di cui all'articolo 40 bis, comma 2;
   b) in caso di esito negativo delle verifiche di cui all'articolo 77, commi 2 bis e 2 ter.
b-bis) in caso di mancata presentazione delle informazioni di cui all'articolo 40 bis, comma 6 bis, e all’articolo 77, comma 2 quater, entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dal comune.

2. Le assenze maturate durante il periodo di sospensione non si computano ai fini della decadenza di cui all'articolo 108.

3. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio sono revocati:
a) qualora l´interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione di cui al comma 1;
b) in caso di esito negativo della verifica di cui all'articolo 40 bis, comma 3.

3 bis. Il comma 1 si applica decorsi trecentosessantacinque giorni dall’entrata in vigore del presente comma (ndr. entra in vigore il 10/04/2014)

3 ter. I provvedimenti di sospensione del titolo abilitativo e della concessione di posteggio di cui al comma 1, adottati prima dell’entrata in vigore del presente comma, cessano i propri effetti qualora il periodo di sospensione da essi previsto sia in corso alla medesima data (ndr. entra in vigore il 10/04/2014)

Art. 104 – Sanzioni per l’attività del commercio su area pubblica
[...]
3. Per ogni altra violazione delle disposizioni del titolo II, capi V, V bis, IX e XI si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 250 a euro 1500.

3 bis. Nel caso di violazione di ogni altra disposizione di cui al titolo II, capo V bis, il comma 3 si applica decorsi trecentosessantacinque giorni dall’entrata in vigore del presente comma (ndr. entra in vigore il 10/04/2014).

E' stata aggiornata la corrispondente scheda procedurale.

Allegato 2883_sospensione sansioni regolarità durc (90,92 KB)

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