unionevaldera@postacert.toscana.it
Unione Valdera

Bientina | Buti | Calcinaia | Capannoli | Casciana Terme Lari | Chianni | Fauglia | Palaia | Pontedera


Username:[]
Password:[]
[]

Coronavirus. Aiuti COVID. Prossime scadenze

03-11-2020   

Il 13 novembre 2020 scade il termine per richiedere l’indennità Covid-19 onnicomprensiva per alcune categorie di lavoratori (stagionali o somministrati del turismo, intermittenti, occasionali ecc.), prevista dal Decreto Agosto (articolo 9, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104).

Questo termine è stato introdotto dal Decreto Ristori (art. 15, comma 9, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137), entrato in vigore il 29 ottobre 2020. Dal 14 novembre 2020, pertanto, non sarà più possibile inviare le domande.

L’indennità deve essere richiesta tramite il servizio dedicato.

Le categorie interessate sono:

  • stagionali o lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • stagionali di settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali;
  • intermittenti;
  • autonomi occasionali;
  • incaricati di vendita a domicilio;
  • lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri nel 2019 e con un reddito derivante non superiore a 35.000 euro;
  • lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri nel 2019 e con un reddito derivante non superiore a 50.000 euro;
  • lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
Il 30 Novembre 2020 è la scadenza per

-il Bonus di 1.000 euro introdotto dal Decreto Ristori per supportare i lavoratori del mondo dello spettacolo, i lavoratori dipendenti e stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, in generale quelli che risultano particolarmente colpiti dall’emergenza coronavirus.

Ma non tutti i lavoratori devono segnare la scadenza in calendario. Infatti sono tenuti a presentare domanda solo coloro che non hanno mai richiesto i benefici previsti dai decreti emergenziali. Chi ha già avuto accesso ad altre indennità riceve le somme automaticamente da parte dell’INPS.

- per i lavoratori sportivi che, però, ricevono il bonus 800 euro dalla Società Sport e Salute (con sulta il relativo link con le faq) )e non dall’INPS.

Entro il 30 novembre  richiesta per il  Reddito di emergenza (REM) tramite modello di domanda predisposto dall'INPS 

ll decreto Ristori ha previsto che per i mesi di novembre e dicembre vengono erogate due nuove tranche del Reddito di Emergenza, a partire da 400 euro, a tutti coloro che ne avevano già diritto e a chi, nel mese di settembre, ha avuto un valore del reddito familiare inferiore all’importo del beneficio.

30 Novembre 2020 prima scadenza per richiedere la Cassa Integrazione  da parte delle Aziende dei settori interessai dalle estrizioni dell'ultimo DPCM del 24 ottobre

Il decreto Ristori ha previsto la proroga della cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e dell’assegno ordinario, per ulteriori 6 settimane da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021 da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di Cassa integrazione previste dal Decreto Agosto e da parte di quelle soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati nell’ambito del Decreto Agosto, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020, sono imputati, ove autorizzati alle 6 settimane previste da questo Decreto.

È prevista un’aliquota contributiva addizionale differenziata sulla base della riduzione di fatturato del primo semestre 2020 rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019, pari:

  • al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
  • al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

La Cassa è gratuita per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%, per chi ha avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 e per le imprese interessate dalle restrizioni del Dpcm 24 ottobre 2020.

Presentazione delle domande

Il datore di lavoro deve presentare all'Inps domanda di concessione, nella quale autocertifica la sussistenza dell'eventuale riduzione di fatturato. L'Inps autorizza i trattamenti e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l'aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota del 18%.

Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del Decreto Ristori (30 novembre 2020)

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.
In sede di prima applicazione, entro il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del Decreto (29 ottobre 2020), se tale ultima data è posteriore.
Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.


 


Tags: -