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Strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici

Individuazione contrai/espandi

La nuova legge regionale n. 86 del 20 dicembre 2016 sul turismo: "Testo unico sul sistema turistico regionale" riscrive, introducendo alcune novità, il precedente "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", ossia la legge regionale 23 marzo 2000 n. 42 che è stata oggetto di molteplici modifiche nel corso degli anni. L'operatività della legge regionale sarà completata con un Regolamento regionale di attuazione da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del nuovo testo unico, ossia 180 dal 12 gennaio 2016

Si riportano di seguito le principali novità.

Il Titolo III Imprese turistiche - Capo I "Strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici"
Sono strutture ricettive gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità:

  • alberghi;
  • residenze turistico-alberghiere;
  • alberghi diffusi;
  • condhotel;
  • campeggi;
  • villaggi turistici;
  • marina resort;
  • aree di sosta;
  • parchi di vacanza

La legge regionale n. 86/2016 introduce la definizione di apertura stagionale con la quale si intende un periodo di apertura non inferiore a 3 mesi consecutivi e non superiore complessivamente a 9 mesi nell'arco dell'anno solare.

Per gli alberghi la novità principale è l'ampliamento delle attività per i non alloggiati. In particolare viene disciplinata:
- l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico
- l'attività di vendita al dettaglio al pubblico nei limiti di un esercizio di vicinato;
- l'attività di centro benessere

Per gli alberghi diffusi (di cui alla legge regionale n. 71/2013 "Disciplina dell'attività ricettiva di albergo diffuso" che viene abrogata) il nuovo testo unico introduce un nuovo criterio per l'approvazione: essi dovranno essere localizzati nei centri storici, in nuclei insediativi in ambito costiero e nei borghi rurali, caratterizzati da pregio-ambientale, vitalità e vivibilità dei luoghi, aventi popolazione uguale o inferiore a 5mila abitanti. Inoltre, la classificazione viene abolita. Sarà il futuro Regolamento di attuazione della legge a stabilire gli standard minimi necessari.

Il Condhotel  è stato introdotto a livello nazionale con la legge n. 164/2014. Manca ancora il decreto attuativo del Mibact. Gli esercizi alberghieri aperti al pubblico potranno destinare e vendere il 40% della superficie a unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina.

Per i Campeggi, è superata la definizione di facile / difficile rimozione, rinviando al rispetto delle prescrizioni urbanistico-edilizie e, ove previsto, paesaggistiche. Inoltre le legge toscana consente (oltre al 40% di case mobili) di offrire tende e relativi accessori di proprietà del gestore per un ulteriore  20% delle piazzole.

La legge regionale introduce la categoria dei Camping-Village dove è consentita l'installazione di strutture temporaneamente ancorate al suolo allestite dal titolare o gestore in una percentuale ricompresa tra il 70 e il 30% del numero complessivo delle piazzole.

La legge regionale 86/2016 introduce il Marina Resoirt (introdotto dalla legge 164/2014) cioè strutture ricettive organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da di porto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato.

Importante la novità introdotta all'articolo 31 (così come modificato dalla L.R. 3/2019): Le strutture ricettive di cui al presente capo possono vendere direttamente al cliente i servizi turistici in conformità alle disposizioni di cui all'art 33 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio in materia di ordinamento e mercato del turismo).

In particolare i servizi turistici definiti dall'attuale normativa statale sono:

a) "servizio turistico":

1) il trasporto di passeggeri;

2) l'alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non e' destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo;

3) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 12 luglio 2008, o di motocicli che richiedono una patente di guida di categoria A, a norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2;

4) qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo;

b) "servizio turistico integrativo": servizi accessori quali, tra gli altri, il trasporto del bagaglio fornito nell'ambito del trasporto dei passeggeri; l'uso di parcheggi a pagamento nell'ambito delle stazioni o degli aeroporti; il trasporto passeggeri su brevi distanze in occasione di visite guidate o i trasferimenti tra una struttura ricettiva e una stazione di viaggio con altri mezzi; l'organizzazione di attivita' di intrattenimento o sportive; la fornitura di pasti, di bevande e la pulizia forniti nell'ambito dell'alloggio; la fruizione di biciclette, sci e altre dotazioni della struttura ricettiva ovvero l'accesso a strutture in loco, quali piscine, spiagge, palestre, saune, centri benessere o termali, incluso per i clienti dell'albergo; qualunque altro servizio integrativo tipico anche secondo la prassi locale;


Requisiti contrai/espandi

Cosa serve contrai/espandi