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DECRETO CURA ITALIA

 

Decreto Cura Italia: ecco cosa prevede

 

CASSA INTEGRAZIONE ordinaria e ASSEGNO ORDINARIO del fondo di integrazione salariale

Il decreto Cura Italia ha introdotto norme speciali, estese a tutto il territorio nazionale, per la concessione della cassa integrazione guadagni ordinaria e dell’assegno ordinario del fondo di integrazione salariale, esteso alle aziende che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Il ricorso alla Cassa integrazione guadagni ordinaria non prevede il versamento di alcuna contribuzione aggiuntiva per i datori di lavoro

 

Chi sono i Destinatari

Le aziende che rientrano nella tutela della cassa integrazione ordinaria, i datori di lavoro che versano la contribuzione al fondo di integrazione salariale e le aziende con trattamenti in corso di cassa integrazione straordinaria o del fondo di integrazione salariale

 

Chi sono i Beneficiari

Le misure per la cassa integrazione ordinaria (CIGO) e l'assegno ordinario, ai sensi degli articoli 19 e 22 del Cura Italia, si applicano ai lavoratori (operai, impiegati, quadri e assunti in apprendistato professionalizzante, con esclusione dei dirigenti) anche assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020, a prescindere dall’anzianità di servizio maturata. Secondo le norme precedenti, invece, tali misure di sostegno al reddito erano destinate solamente ai lavoratori che risultavano alle dipendenze dell'azienda alla data del 23 febbraio 2020

In relazione agli ammortizzatori sociali, la modifica più interessante introdotta con la legge di conversione risulta sicuramente quella disposta all'articolo 19-bis, secondo il quale – anche in caso di cassa integrazione o di interventi di mobilità collettiva– le aziende potranno rinnovare o prorogare i contratti a termine e i contratti di somministrazione, in deroga pertanto all'articolo 20 e all'articolo 32, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 15 giugno 2015, n.81. Inoltre, sempre al fine di favorire proroghe e riassunzioni a tempo determinato, si deroga anche all'articolo 21 comma 2 del medesimo decreto legislativo, il quale prevede che qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato.

Per quanto può essere richiesta la Cassa integrazione guadagni ordinaria e l’assegno ordinario

Per una durata massima di 9 settimane dal 23 febbraio 2020 e comunque entro il mese di agosto 2020

 

A chi e come richiedere l’anticipo

Agli istituti di credito. l’anticipo è dato su quanto verserà successivamente l‘Inps

La richiesta di anticipo può essere presentata anche per via telematica, purchè la banca abbia aderito alla convenzione siglata il 20 marzo scorso fra l’Associazione bancaria, imprenditori e i sindacati Cgil, Cisl, Ugl e Uil. La domanda dovrà essere corredata di tutte le informazioni relative all’azienda che ha fatto richiesta degli ammortizzatori sociali per i quali si domanda l’anticipo.

 

Istruttoria della domanda

la banca valuta la pratica. Se l’esito dell’istruttoria è positivo, la banca avvisa “tempestivamente” il lavoratore.

 

Come avviene l’anticipo

Con l’apertura di credito in un conto corrente apposito, se richiesto dalla banca. L’importo forfettario complessivo sarà “pari a 1.400 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale” come spiega la convenzione.

Il denaro dovrebbe arrivare nel giro di 30 giorni dalla ricezione della domanda.

 

Commissioni e spese

Non sono previste commissioni per l’anticipo bancario.

Come precisa l’accordo siglato dall’Abi, “in riferimento all’apertura dell’apposito conto corrente e alla correlata apertura di credito, le banche che applicano la convenzione adotteranno condizioni di massimo favore al fine di evitare costi, in coerenza alla finalità ed alla valenza sociale dell’iniziativa”

 

L’apertura del credito termina con il versamento da parte dell’Inps del trattamento di integrazione salariale che estinguerà il debito e, comunque, non potrà avere durata superiore a sette mesi.

 

Si segnala inoltre

  • accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” esteso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti;

  • indennizzo di 600 euro, su base mensile, non tassabile, per i lavoratori autonomi e le partite IVA. L’indennizzo va a: professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli;

  • Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini;

  • misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio: riconoscimento di un contributo economico mensile pari a 600 euro per un massimo di tre mesi e parametrato al periodo effettivo di sospensione dell’attività. Il contributo non spetta ai magistrati onorari dipendenti pubblici o privati, anche se in quiescenza, e non è cumulabile con altri contributi o indennità comunque denominati erogati a norma del decreto;

  • equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19, per il settore privato (per il settore pubblico l’equiparazione era già stata inserita nel DL del 9 marzo 2020);

  • a sostegno dei genitori lavoratori, a seguito della sospensione del servizio scolastico, è prevista la possibilità di usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata, del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% del trattamento retributivo. In alternativa un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio sanitario nazionale e le Forze dell’ordine;

  • il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in caso di handicap grave è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate;

  • iincremento della dotazione dei contratti di sviluppo, per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese;

  • misure in favore del settore agricolo e della pesca, come la possibilità di aumentare dal 50 al 70% la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC e la costituzione di un fondo presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, per la copertura degli interessi passivi su finanziamenti bancari e dei costi sostenuti per interessi maturati sui mutui, nonché per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca

 

Sostegno alla liquidità delle famiglie e delle imprese

  • moratoria dei finanziamenti a micro, piccole e medie imprese (che riguarda mutui, leasing, aperture di credito e finanziamenti a breve in scadenza);

  • potenziamento del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti.

 

Le modifiche riguardano nel dettaglio:

  • la gratuità della garanzia del fondo, con la sospensione dell’obbligo di versamento delle previste commissioni per l’accesso al fondo stesso;

  • l’ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, per consentire di venire incontro a prevedibili, immediate esigenze di liquidità di imprese ritenute affidabili dal sistema bancario;

  • l’allungamento automatico della garanzia nell’ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento correlata all’emergenza Coronavirus;

  • la previsione, per le operazioni di importo fino a 100.000 euro, di procedure di valutazione per l’accesso al fondo ristrette ai soli profili economico-finanziari al fine di ammettere alla garanzia anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all’epidemia;

  • eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni non perfezionate;

  • la possibilità di cumulare la garanzia del fondo con altre forme di garanzia acquisite per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari;

  • la possibilità di accrescere lo spessore della tranche junior garantita dal Fondo a fronte di portafogli destinati ad imprese/settori/filiere maggiormente danneggiati dall’epidemia;

  • la possibilità di istituire sezioni speciali del fondo per sostenere l’accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delle Amministrazioni di settore anche unitamente alle associazioni ed enti di riferimento

  • la sospensione dei termini operativi del fondo;

  • estensione del limite per la concessione della garanzia da 2,5 milioni a 5 milioni di finanziamento;

  • estensione a soggetti privati della facoltà di contribuire a incrementare la dotazione del fondo p.m.i. (oggi riconosciuta a banche, Regioni e altri enti e organismi pubblici, con l’intervento di Cassa depositi e prestiti e di Sace);

  • facilitazione per l’erogazione di garanzie per finanziamenti a lavoratori autonomi, liberi professionisti e imprenditori individuali;

  • estensione dell’impiego delle risorse del Fondo;

  • rafforzamento dei Confidi per le microimprese, attraverso misure di semplificazione;

  • estensione ai lavoratori autonomi e semplificazione dell’utilizzo del fondo per mutui prima casa;

  • misure per l’incremento dell’indennità dei collaboratori sportivi;

  • la costituzione presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di un Fondo per la promozione integrata, finalizzato a sostenere l’internazionalizzazione del sistema Paese;

  • immediata entrata in vigore del “volatility adjustment” per le assicurazioni;

  • possibilità di corrispondere agli azionisti e agli obbligazionisti danneggiati dalle banche un anticipo pari al 40 per cento dell’importo dell’indennizzo spettante a valere sul Fondo indennizzo risparmiatori (FIR);

  • introduzione di un meccanismo di controgaranzia per le banche, da parte di Cassa depositi e prestiti, con cui consentire l’espansione del credito anche alle imprese medio-grandi impattate dalla crisi. L’obiettivo è di liberare così circa 10 miliardi di ulteriori investimenti;

  • incentivo alla cessione dei crediti deteriorati (NPL) mediante conversione delle attività fiscali differite (DTA) in crediti di imposta per imprese finanziarie ed industriali;

  • norme sul rimborso dei contratti di soggiorno e sulla risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura, con la previsione del diritto al rimborso per le prestazioni non fruite sotto forma di voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione;

  • l’istituzione di un fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo e ulteriori disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura;

  • l’aumento delle anticipazioni del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 nell’ambito dei Piani Operativi delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo, con la possibilità di richiedere il venti per cento delle risorse assegnate ai singoli interventi, qualora questi ultimi siano dotati di progetto esecutivo approvato o definitivo approvato in caso di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori.

     

Misure in campo fiscale

Sospensione, senza limiti di fatturato, per i settori più colpiti, dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo.

 I settori interessati sono:

  • turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse;

  • sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro (versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo);

  • differimento scadenze – per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione, il termine per i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 16 marzo viene posticipato al 20 marzo;

  • disapplicazione della ritenuta d’acconto per professionisti senza dipendenti, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente, sulle fatture di marzo e aprile;

  • sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell’Agenzia delle entrate;

  • sospensione dei termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, sospensione dell’invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi;

  • premi ai lavoratori: ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working) viene riconosciuto un premio di 100 euro, non tassabile (in proporzione ai giorni lavorati);

  • l’introduzione di incentivi e contributi per la sanificazione e sicurezza sul lavoro: per le imprese vengono introdotti incentivi per gli interventi di sanificazione e di aumento della sicurezza sul lavoro, attraverso la concessione di un credito d’ imposta, nonché contributi attraverso la costituzione di un fondo INAIL; analoghi contributi sono previsti anche per gli enti locali attraverso uno specifico fondo;

  • donazioni COVID-19 – la deducibilità delle donazioni effettuate dalle imprese ai sensi dell’articolo 27 L. 133/99 viene estesa; inoltra viene introdotta una detrazione per le donazioni delle persone fisiche fino a un beneficio massimo di 30.000 euro;

  • affitti commerciali – a negozi e botteghe viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo;

  • disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone, per contrastare gli effetti derivanti dalla diffusione del Covid-19 sugli operatori di servizio di trasporto pubblico regionale e locale e sui gestori di servizi di trasporto scolastico, nonché di trasporto navale, come l’esenzione temporanea dal pagamento della tassa di ancoraggio delle operazioni commerciali effettuate nell’ambito di porti, rade o spiagge dello Stato e la sospensione dei canoni per le operazioni portuali fino al 31 luglio 2020;

  • disposizioni di sostegno agli autoservizi pubblici non di linea, con un contributo in favore dei soggetti che dotano i veicoli di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela;

  • la sospensione fino al 31 maggio 2020 dei versamenti dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali per le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull’intero territorio nazionale;

  • misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa.