DECRETO-LEGGE 12 novembre 2010, n. 187

Misure urgenti in materia di sicurezza. (10G0211) 
 
 Vigente al: 24-8-2012  
 

Capo I

MISURE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di garantire la
sicurezza   dei  luoghi  ove  si  svolgono  manifestazioni  sportive,
prevedendo  misure  idonee  a  prevenire  e reprimere i comportamenti
particolarmente pericolosi;
  Considerata  altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di
adottare  mirati interventi per rafforzare l'azione di contrasto alla
criminalita'   organizzata  e  alla  cooperazione  internazionale  di
polizia;
  Ritenuta   inoltre,  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
adottare  ulteriori  misure  in  materia di tracciabilita' dei flussi
finanziari,  di sicurezza urbana e per la funzionalita' del Ministero
dell'interno;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 novembre 2010;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'interno,  di  concerto con i Ministri della giustizia,
dell'economia  e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti,
dello   sviluppo  economico  e  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione;

                                Emana
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

Disposizioni urgenti  per  garantire  la  sicurezza dei luoghi ove si
                  svolgono manifestazioni sportive

((1.  All'articolo  8  della  legge  13  dicembre  1989,  n.  401,  e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-quinquies.  Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater hanno
efficacia a decorrere dal 13 novembre 2010 fino al 30 giugno 2013")).
  2.  All'articolo  1  del  decreto-legge  8  febbraio  2007,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, dopo
il comma 3-quinquies, e' aggiunto, in fine, il seguente: "3-sexies. A
garanzia   della   sicurezza,  fruibilita'  ed  accessibilita'  degli
impianti  sportivi la sanzione di cui al comma 3-quinquies si applica
anche   alle   societa'  sportive  che  impiegano  personale  di  cui
all'articolo  2-ter,  in numero inferiore a quello previsto nel piano
approvato  dal Gruppo operativo sicurezza di cui al decreto attuativo
del medesimo articolo 2-ter.".
                               Art. 2

Disposizioni urgenti per il personale addetto agli impianti sportivi

  1.  All'articolo  2-ter  del  decreto-legge  8 febbraio 2007, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, dopo
il  comma  1  e'  inserito  il  seguente:  "1-bis.  Ferme restando le
attribuzioni  e  i  compiti  dell'autorita' di pubblica sicurezza, al
personale  di  cui al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai
compiti  previsti  in  attuazione  del medesimo comma, altri servizi,
ausiliari   dell'attivita'   di   polizia,   relativi   ai  controlli
nell'ambito  dell'impianto  sportivo,  per il cui espletamento non e'
richiesto  l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego operativo di
appartenenti alle Forze di polizia.".
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  da  adottare  entro
((quarantacinque giorni)) dalla data di entrata in vigore della legge
di  conversione  del  presente  decreto,  ((sono  definiti i servizi,
ausiliari   dell'attivita'   di   polizia,  di  cui  al  comma  1-bis
dell'articolo   2-ter  del  decreto-legge  8  febbraio  2007,  n.  8,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4 aprile 2007, n. 41,
introdotto  dal  comma  1 del presente articolo, e le condizioni e le
modalita'  per  il loro espletamento)), attraverso l'integrazione del
decreto  del  Ministro dell'interno in data 8 agosto 2007, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  195  del  23 agosto 2007, adottato in
attuazione dell'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio
2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007,
n.   41.  ((Lo  schema  di  decreto  e'  trasmesso  alle  Camere  per
l'espressione  del  parere  delle Commissioni parlamentari competenti
per  materia,  che  si  esprimono  entro  venti  giorni dalla data di
trasmissione)).   Decorso   tale  termine,  il  decreto  puo'  essere
egualmente adottato.
  3. All'articolo 6-quater, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n.
401, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Si applicano le
disposizioni  di  cui  all'articolo  339,  terzo  comma,  del  codice
penale.".
  4.  Dopo  l'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401,
e'  inserito  il  seguente:  "Art.  6-quinquies. - (Lesioni personali
gravi  o  gravissime  nei  confronti  degli  addetti ai controlli dei
luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive). 1. Chiunque commette
uno  dei  fatti  previsti  dall'art. 583-quater del codice penale nei
confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-ter del decreto-legge
8  febbraio  2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile  2007,  n.  41,  ((nell'espletamento  delle mansioni svolte in
occasione  delle  manifestazioni  sportive)), e' punito con le stesse
pene previste dal medesimo articolo 583-quater.".
                             Art. 2-bis.
                 (( (Fondo di solidarieta' civile).

  1.  A favore delle vittime di reati commessi in occasione o a causa
di  manifestazioni  sportive  ovvero  di  manifestazioni  di  diversa
natura,  e'  istituito, presso il Ministero dell'interno, il Fondo di
solidarieta'  civile,  di  seguito  denominato  "Fondo".  Il Fondo e'
alimentato:
    a) da una quota del Fondo unico giustizia in misura non superiore
ad  un  quinto  delle  risorse  di  cui  all'articolo 2, comma 7, del
decreto-legge   16   settembre   2008,   n.   143,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  13  novembre 2008, n. 181, e successive
modificazioni, riassegnate al Ministero dell'interno con le modalita'
ivi previste;
    b)   dall'ammontare   delle   somme   riscosse  per  le  sanzioni
amministrative pecuniarie, previste dal presente decreto;
    c)  da  contribuzioni  volontarie,  da  donazioni e da lasciti da
chiunque effettuati.
  2.  Il  Fondo,  nell'ambito  delle risorse annualmente disponibili,
provvede:
    a) nella misura del 30 per cento, all'elargizione di una somma di
denaro,  a titolo di contributo al ristoro del danno subito, a favore
delle vittime di reati commessi con l'uso della violenza su persone o
cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive e dei soggetti
danneggiati  dagli  stessi  reati,  nel  caso  di lesioni che abbiano
comportato  la  morte o un'invalidita' permanente superiore al 10 per
cento,   secondo   la   tabellazione   dell'Istituto   nazionale  per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), a condizione
che  il  soggetto danneggiato non abbia concorso alla commissione dei
reati   medesimi   ovvero   di  reati  a  questi  connessi  ai  sensi
dell'articolo 12 del codice di procedura penale;
    b)  nella  misura del 70 per cento, ad interventi di solidarieta'
civile  nei  confronti delle vittime di azioni delittuose avvenute in
occasione  o  a causa di manifestazioni diverse da quelle di cui alla
lettera  a),  per  le  quali  la  vigente normativa non prevede altre
provvidenze,  comunque denominate, a carico del bilancio dello Stato,
compresi  il concorso economico ad iniziative di riduzione del danno,
finalizzato anche alla definizione transattiva di liti concernenti il
risarcimento  dei  danni  alla  persona e l'eventuale pagamento delle
somme disposte dal giudice.
  3. All'elargizione delle somme e agli interventi di cui al comma 2,
nonche' all'individuazione delle modalita' relative all'esercizio del
diritto  di  rivalsa  o  all'eventuale  rinuncia ad esso, provvede il
Ministero  dell'interno,  previo parere di un collegio, presieduto da
un  prefetto,  la  cui  composizione  e'  stabilita  con  decreto del
Ministro  dell'interno  da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Al funzionamento e alla gestione del Fondo provvede il Ministero
dell'interno   nell'ambito   delle   risorse   umane,  strumentali  e
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  5.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto con il
Ministro  della  giustizia  e  con  il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono emanate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della   legge   di   conversione   del  presente  decreto,  ai  sensi
dell'articolo  17,  comma  3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, le
norme  regolamentari  necessarie  per l'attuazione di quanto previsto
dal  presente  articolo,  comprese  quelle  relative  ai  limiti e ai
criteri per la destinazione delle risorse annualmente disponibili del
Fondo  e  per  l'individuazione  degli aventi diritto, nonche' per la
procedura  e la modalita' di surrogazione del Fondo nei diritti della
parte   civile   o   dell'attore  verso  il  soggetto  condannato  al
risarcimento     del     danno    e    per    l'eventuale    rinuncia
dell'amministrazione,  in tutto o in parte, al diritto di rivalsa nei
confronti del medesimo soggetto)).

Capo II

POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA'
ORGANIZZATA E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI POLIZIA

                               Art. 3

Interventi urgenti a sostegno dell'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
                    alla criminalita' organizzata

  1.  Alla  legge  31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 2-undecies:
      1)  al  comma  2,  dopo la lettera a), e' inserita la seguente:
"a-bis)  mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione
del  Ministro  dell'interno,  utilizzati  dall'Agenzia  per finalita'
economiche (( . . . ));";
    ((1-bis)  al  comma  2,  alla lettera b) e' aggiunto, in fine, il
seguente  periodo:  "Alla  scadenza  di  sei mesi il sindaco invia al
Direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura"));
      2)  dopo  il comma 2, e' inserito il seguente: "2.1. I proventi
derivanti  dall'utilizzo  dei beni di cui al comma 2, lettera a-bis),
affluiscono,    al    netto   delle   spese   di   conservazione   ed
amministrazione,   al  Fondo  unico  giustizia,  per  essere  versati
all'apposito   capitolo   di  entrata  del  bilancio  dello  Stato  e
riassegnati  allo  stato  di previsione del Ministero dell'interno al
fine di assicurare il potenziamento dell'Agenzia.";
    b)  all'articolo  2-sexies,  comma  15,  e' aggiunto, in fine, il
seguente  periodo:  "((Entro i limiti degli importi dei debiti che si
estinguono  per  confusione,  non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo  31, comma 1, del)) decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.".
  2.  Al  decreto-legge  4  febbraio  2010,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  31 marzo 2010, n. 50, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a)  all'articolo  3,  comma 4, dopo la lettera c), e' inserita la
seguente:   "c-bis)   richiede  all'autorita'  di  vigilanza  di  cui
all'articolo  1,  comma  2,  l'autorizzazione  ad  utilizzare  i beni
immobili  di  cui  all'articolo  2-undecies, comma 2, lettera a-bis),
della legge 31 maggio 1965, n. 575, per le finalita' ivi indicate;";
  ((a-bis) all'articolo 3, comma 4, la lettera i) e' sostituita dalla
seguente:
  "i)  provvede all'istituzione, in relazione a particolari esigenze,
di  sedi  secondarie  nelle  regioni  ove  sono presenti in quantita'
significativa   beni   sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'
organizzata"));
    b)  all'articolo  7, dopo il comma 3-ter e' aggiunto, in fine, il
seguente: "3-quater. L'Agenzia puo', altresi', disporre, con delibera
del  Consiglio  direttivo,  l'estromissione  di singoli beni immobili
dall'azienda   non   in  liquidazione  e  il  loro  trasferimento  al
patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora
si  tratti di beni che gli enti territoriali medesimi gia' utilizzano
a  qualsiasi  titolo  per  finalita'  istituzionali.  La delibera del
Consiglio  direttivo  e' adottata fatti salvi i diritti dei creditori
dell'azienda confiscata.".
((3.   Al   fine   di   garantire   il  potenziamento  dell'attivita'
istituzionale  e lo sviluppo organizzativo delle strutture, l'Agenzia
nazionale   per   l'amministrazione   e   la  destinazione  dei  beni
sequestrati   e  confiscati  alla  criminalita'  organizzata,  previa
autorizzazione del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il Ministro per la pubblica
amministrazione  e  l'innovazione, si avvale di personale proveniente
dalle  pubbliche  amministrazioni,  dalle Agenzie, compresa l'Agenzia
del   demanio,  e  dagli  enti  territoriali,  assegnato  all'Agenzia
medesima  anche in posizione di comando o di distacco, ove consentito
dai  rispettivi  ordinamenti,  ovvero  stipula  contratti di lavoro a
tempo  determinato, anche ricorrendo alle modalita' di cui al decreto
legislativo  10  settembre 2003, n. 276. Tali rapporti di lavoro sono
instaurati  in  deroga  all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del
decreto-legge  4  febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla   legge   31   marzo   2010,   n.   50,  nei  limiti  stabiliti
dall'autorizzazione  di  cui  al  primo  periodo del presente comma e
delle  risorse  assegnate,  ai  sensi  del terzo periodo del presente
comma,  all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione
dei  beni  sequestrati  e confiscati alla criminalita' organizzata, e
non  possono  avere  durata  superiore  al 31 dicembre 2012. Per tali
fini,  all'Agenzia  nazionale per l'amministrazione e la destinazione
dei  beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata sono
assegnati  2  milioni di euro per l'anno 2011 e 4 milioni di euro per
l'anno 2012)).
((4.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma 3, pari a 2
milioni  di  euro  per  l'anno  2011 e a 4 milioni di euro per l'anno
2012,     si     provvede     mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004, n. 307, relativa al
Fondo per interventi strutturali di politica economica)).
  5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 4

Integrazione  della  Commissione  centrale  consultiva per l'adozione
                 delle misure di sicurezza personale

  1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, e'
aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Per  le  questioni  di
sicurezza  relative  a  magistrati  la Commissione e' integrata da un
magistrato  designato  dal Ministro della giustizia ((tra quelli gia'
collocati   fuori  ruolo  con  incarico  presso  il  Ministero  della
giustizia.   Ai   componenti   della  Commissione  non  spetta  alcun
emolumento, compenso o rimborso di spese)).".
                               Art. 5

     Potenziamento della cooperazione internazionale di polizia

  1.  Al  fine di potenziare l'azione di contrasto della criminalita'
organizzata  e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali ad
essa  riconducibili,  nonche' al fine di incrementare la cooperazione
internazionale   di   polizia,  anche  in  attuazione  degli  impegni
derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  all'Unione  europea  o  in
esecuzione  degli  accordi di collaborazione con i Paesi interessati,
sono  ((predisposte,  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, urgenti linee
di  indirizzo  strategico,  aggiornate  annualmente,)) per rafforzare
l'attivita' del personale delle Forze di polizia dislocato all'estero
attraverso  la  massima  valorizzazione  del  patrimonio  informativo
disponibile e dello scambio info-operativo. A tale scopo, nell'ambito
del  Dipartimento  della  pubblica sicurezza-Direzione centrale della
polizia  criminale,  e'  istituito,  senza  nuovi  o maggiori oneri a
carico  della  finanza  pubblica,  il  Comitato per la programmazione
strategica  per  la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP),
presieduto    dal    vice    direttore    generale   della   pubblica
sicurezza-direttore  centrale della polizia criminale ((e composto da
membri  di  comprovata  esperienza e professionalita' nello specifico
settore,  individuati  con  successivo  atto del presidente)). Per la
partecipazione  al  Comitato  non  e'  prevista  la corresponsione di
compensi o rimborsi spese di alcun genere.

Capo III

DISPOSIZIONI SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

                               Art. 6

Disposizioni  interpretative  e attuative delle norme dell'articolo 3
della  legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilita' dei
                          flussi finanziari

  1.  L'articolo  3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta
nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti
indicati  nello  stesso  articolo 3 sottoscritti successivamente alla
data  di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e
ai subcontratti da essi derivanti.
  2.  I contratti stipulati precedentemente alla data di ((entrata in
vigore  della  legge  13  agosto  2010,  n.  136,)) ed i contratti di
subappalto  e  i  subcontratti  da  essi derivanti sono adeguati alle
disposizioni  di cui all'articolo 3 ((della medesima legge n. 136 del
2010,  come  modificato  dal comma 1, lettera a), dell'articolo 7 del
presente decreto,)) entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore  ((della  legge  di  conversione  del presente decreto)). ((Ai
sensi  dell'articolo  1374  del  codice  civile,  tali  contratti  si
intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilita'
previste dai commi 8 e 9 del citato articolo 3 della legge n. 136 del
2010, e successive modificazioni)).
  3.  L'espressione:  "filiera  delle  imprese" di cui ai commi 1 e 9
dell'articolo  3  della  legge  13  agosto  2010,  n. 136, si intende
riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 118, comma 11, del
decreto  legislativo  12 aprile 2006, n. 163, nonche' ai subcontratti
stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.
  4.  L'espressione:  "anche  in via non esclusiva" di cui al comma 1
dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel
senso  che  ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche
deve  essere  realizzata  tramite uno o piu' conti correnti bancari o
postali,  utilizzati  anche promiscuamente per piu' commesse, purche'
per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al comma
7  del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel
senso  che  sui  medesimi  conti  possono essere effettuati movimenti
finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.
  5. L'espressione: "eseguiti ((sistemi diversi))" di cui al comma 3,
primo  periodo, dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e
l'espressione: "possono essere utilizzati anche strumenti diversi" di
cui  al  comma  3,  secondo  periodo,  dello  stesso  articolo  3, si
interpretano  nel  senso che e' consentita l'adozione di strumenti di
pagamento  differenti  dal bonifico bancario o postale, purche' siano
idonei  ad  assicurare  la  piena  tracciabilita'  della  transazione
finanziaria.
                               Art. 7

Modifiche alla legge   13   agosto   2010,  n.  136,  in  materia  di
                tracciabilita' dei flussi finanziari

  1.  Alla  legge  13 agosto 2010, n. 136, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 3,
    ((1) al comma 1, le parole: "bonifico bancario o postale" sono
sostituite  dalle  seguenti: "bonifico bancario o postale, ovvero con
altri  strumenti  di  incasso  o  di pagamento idonei a consentire la
piena tracciabilita' delle operazioni"));
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2.  I  pagamenti  destinati  a dipendenti, consulenti e fornitori di
beni  e  servizi  rientranti  tra  le  spese  generali nonche' quelli
destinati  alla  provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti
tramite  conto  corrente  dedicato  di  cui  al  comma  1,  anche con
strumenti  diversi  dal  bonifico bancario o postale purche' idonei a
garantire  la  piena  tracciabilita'  delle  operazioni  per l'intero
importo  dovuto,  anche  se questo non e' riferibile in via esclusiva
alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.";
    ((2-bis)  al comma 3, le parole: "500 euro" sono sostituite dalle
seguenti:  "1.500 euro" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"L'eventuale  costituzione  di un fondo cassa cui attingere per spese
giornaliere,   salvo   l'obbligo   di  rendicontazione,  deve  essere
effettuata  tramite  bonifico bancario o postale o altro strumento di
pagamento  idoneo a consentire la tracciabilita' delle operazioni, in
favore di uno o piu' dipendenti"));
    ((3)  al  comma  4, le parole: "bonifico bancario o postale" sono
sostituite  dalle  seguenti: "bonifico bancario o postale, ovvero con
altri  strumenti  di  incasso  o  di pagamento idonei a consentire la
piena tracciabilita' delle operazioni"));
      4) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari, gli strumenti
di  pagamento  devono  riportare, in relazione a ciascuna transazione
posta  in  essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di
cui  al  comma  1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito
dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e   forniture   su   richiesta   della  stazione  appaltante  e,  ove
obbligatorio  ai  sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003,
n.  3,  il  codice  unico di progetto (CUP). ((In regime transitorio,
sino  all'adeguamento  dei  sistemi  telematici  delle banche e della
societa' Poste italiane Spa, il CUP puo' essere inserito nello spazio
destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento))";
      5) il comma 6 e' abrogato;
      6) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7.  I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante
o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti
correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla
loro  accensione  o, nel caso di conti correnti gia' esistenti, dalla
loro  prima  utilizzazione  in operazioni finanziarie relative ad una
commessa pubblica, nonche', nello stesso termine, le generalita' e il
codice  fiscale  delle  persone  delegate  ad operare su di essi. Gli
stessi  soggetti  provvedono,  altresi',  a  comunicare ogni modifica
relativa ai dati trasmessi.";
      7) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8.  La  stazione  appaltante,  nei  contratti  sottoscritti  con gli
appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al
comma 1, inserisce, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola
con  la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilita' dei flussi
finanziari   di   cui   alla   presente   legge.   L'appaltatore,  il
subappaltatore  o  il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento
della propria controparte agli obblighi di tracciabilita' finanziaria
di  cui  al  presente  articolo  ne  da' immediata comunicazione alla
stazione   appaltante  e  alla  prefettura-ufficio  territoriale  del
Governo  della  provincia  ove  ha  sede  la  stazione  appaltante  o
l'amministrazione concedente.";
      8) dopo il comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"9-bis.  Il  mancato  utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero
degli  altri  strumenti  idonei  a consentire la piena tracciabilita'
delle   operazioni   ((costituisce   causa   di   risoluzione))   del
contratto.".
    b) all'articolo 6,
    ((01) al comma 1, le parole: "della clausola risolutiva espressa
di  cui  all'articolo  3,  comma  8"  sono sostituite dalle seguenti:
"dell'articolo 3, comma 9-bis";
      02)  al  comma  2,  primo  periodo,  dopo  le parole: "bonifico
bancario  o postale" sono inserite le seguenti: "o altri strumenti di
incasso  o  di  pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita'
delle operazioni";
      03)  al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"La  medesima  sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico
bancario  o  postale,  ovvero  in  altri  strumenti  di  incasso o di
pagamento   idonei   a   consentire  la  piena  tracciabilita'  delle
operazioni,  venga  omessa  l'indicazione  del  CUP  o del CIG di cui
all'articolo 3, comma 5";
      04) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3.  Il  reintegro dei conti correnti di cui all'articolo 3, comma 1,
effettuato  con  modalita' diverse da quelle indicate all'articolo 3,
comma 4, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione
di  una  sanzione  amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del
valore di ciascun accredito"));
      1) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"In  deroga  a  quanto previsto dall'articolo 17, quinto comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative pecuniarie
per  le  violazioni  di  cui  ai  precedenti commi sono applicate dal
prefetto  della  provincia  ove  ha  sede  la  stazione  appaltante o
l'amministrazione   concedente   e,   in  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo  22,  primo  comma, della citata legge n. 689 del 1981,
l'opposizione  e'  proposta  davanti al giudice del luogo ove ha sede
l'autorita' che ha applicato la sanzione."
      2) dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"5-bis.    L'autorita'   giudiziaria,   fatte   salve   le   esigenze
investigative,  comunica  al  prefetto  territorialmente competente i
fatti  di cui e' venuta a conoscenza che determinano violazione degli
obblighi di tracciabilita' previsti dall'articolo 3.".

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA

                               Art. 8

((Attuazione   dell'articolo   54   del   testo   unico  delle  leggi
sull'ordinamento  degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
                        agosto 2000, n. 267))

  1.  All'articolo  54  del  testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli  enti  locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dai
sindaci  ai  sensi  del  presente  articolo,  il  prefetto ((, ove le
ritenga  necessarie,  dispone,  fermo  restando  quanto  previsto dal
secondo  periodo  del comma 4, le misure adeguate per assicurare)) il
concorso delle Forze di polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui al
presente  articolo,  il prefetto puo' altresi' disporre ispezioni per
accertare  il  regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per
l'acquisizione  di  dati  e  notizie  interessanti  altri  servizi di
carattere generale.".
                               Art. 9

Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di confisca

  1.  All'articolo  20  della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il
terzo comma e' inserito il seguente: "In presenza di violazioni gravi
o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di
lavoro  e  di  prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro,  e' sempre
disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono
destinate  a  commettere  la  violazione  e delle cose che ne sono il
prodotto,  anche  se  non  venga  emessa l'ordinanza - ingiunzione di
pagamento.  La  disposizione  non  si applica se la cosa appartiene a
persona  estranea  alla  violazione amministrativa ((ovvero quando in
relazione  ad  essa  e'  consentita  la  messa a norma e quest'ultima
risulta effettuata secondo le disposizioni vigenti)).".

Capo V

DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITA' DEL MINISTERO DELL'INTERNO

                               Art. 10

Disposizioni  per  assicurare le gestioni commissariali straordinarie
               (( . . . )) e altri incarichi speciali

  1.  All'articolo 12 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis.  Per l'espletamento degli incarichi di gestione commissariale
straordinaria, nonche' per specifici incarichi connessi a particolari
esigenze  di  servizio o a situazioni di emergenza, ((i prefetti,)) i
viceprefetti  ed  i viceprefetti aggiunti, entro l'aliquota del 3 per
cento  ((della  dotazione  organica,  possono  essere  collocati)) in
posizione di disponibilita' per un periodo non superiore al triennio,
prorogabile  con  provvedimento motivato per un periodo non superiore
ad  un anno. ((I prefetti,)) I viceprefetti e i viceprefetti aggiunti
sono  collocati  in  posizione  di  disponibilita'  con  decreto  del
Ministro  dell'interno  su  proposta  del Capo del Dipartimento delle
Politiche  del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse
Strumentali  e  Finanziarie  del Ministero dell'interno. I funzionari
collocati  in  posizione  di  disponibilita' non occupano posto nella
qualifica  cui  appartengono. Nella qualifica iniziale della carriera
prefettizia  ((e'  reso indisponibile un numero di posti, per ciascun
funzionario  collocato  in disponibilita', equivalente)) dal punto di
vista  finanziario.  Con  il procedimento negoziale di cui al Capo II
puo'  essere  stabilito il trattamento economico accessorio spettante
ai   funzionari   in   disponibilita',  in  relazione  alle  funzioni
esercitate.".
                               Art. 11 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 12 novembre 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
                                Maroni, Ministro dell'interno 
 
                                Alfano, Ministro della giustizia 
 
                                Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
                                Matteoli,       Ministro        delle
                                infrastrutture e dei trasporti 
 
                                Romani,   Ministro   dello   sviluppo
                                economico 
 
                                Brunetta, Ministro  per  la  pubblica
                                amministrazione e l'innovazione 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano