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Legge regionale 29 novembre 2011, n. 64

Disciplina del servizio fitosanitario regionale.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 2 dicembre 2011





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali);


Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 12 novembre 2009 (Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio dell’attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali);


Visto il parere istituzionale favorevole della Prima commissione consiliare espresso nella seduta del 20 ottobre 2011.


Considerato quanto segue:


1. La materia fitosanitaria è disciplinata in modo puntuale, sia nei contenuti che nelle procedure, a livello statale dal Sito esternod.lgs. 214/2005 e dal d.m. politiche agricole 12 novembre 2009. Il decreto legislativo detta le norme autorizzatorie, di controllo e sanzionatorie per la produzione e il commercio di vegetali e prodotti vegetali e disciplina i compiti e le funzioni del servizio fitosanitario nazionale costituito dal servizio fitosanitario centrale e dai servizi fitosanitari regionali. Il decreto ministeriale, dettagliatamente, specifica le procedure amministrative e i termini di conclusione delle stesse.


2. A livello regionale la materia era stata disciplinata dalla legge regionale 6 aprile 2000, n. 57 (Disciplina della produzione e della commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali), il cui contenuto è ormai superato, sia dalla sopravvenuta normativa nazionale, sia dalla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011) che, all’articolo 22, ha stabilito che dal 1° marzo 2011 le funzioni del servizio fitosanitario regionale sono esercitate dalla Regione che si avvale anche di personale distaccato dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) per il tempo necessario alla riorganizzazione del servizio e comunque non oltre il 31 dicembre 2011. Si precisa che, ai sensi dell’articolo 22 della l.r. 65/2010 , la tariffa fitosanitaria continua ad essere incamerata dall’ARPAT per tutta la durata del distacco del personale ARPAT presso la Regione e che, a partire dal 1° gennaio 2012, la stessa sarà incamerata dalla Regione.


3. E’ necessario riorganizzare e potenziare il servizio fitosanitario regionale, poiché un malfunzionamento dello stesso, oltre ad accrescere rischi di diffusione nella nostra regione di agenti patogeni finora sconosciuti e potenzialmente molto dannosi per l’agricoltura toscana, porterebbe anche a limitazioni, se non divieti, di esportazione delle nostre produzioni, perché non rispondenti alle norme sanitarie vigenti. Tutto questo, tenendo presente che la Toscana è una delle regioni con le più ampie superfici agricole e boschive, con tre punti di entrata strategici (l’aeroporto di Pisa e i porti di Livorno e Carrara), oltre a un considerevole numero di imprese vivaistiche (circa quattromila) e una crescente attività commerciale di import-export di materiale vegetale, che sono oggetto di autorizzazioni e controlli fitosanitari. Il servizio fitosanitario regionale è una garanzia di “fitosanità” per il commercio, in particolare export, delle piante, come forma di prevenzione dell’introduzione e diffusione di nuove malattie, che determinano un costo sia economico che ambientale.


4. Al fine di riorganizzare e potenziare il servizio fitosanitario regionale si introduce la figura del tecnico fitosanitario e si prevede la possibilità di reperire personale qualificato avviando convenzioni con le amministrazioni degli enti locali, le università, i laboratori diagnostici e gli istituti di ricerca.


Approva la presente legge

Art. 1
- Oggetto
1. La presente legge disciplina, in applicazione del Sito esternodecreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali), l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni del Servizio fitosanitario regionale, istituito presso la Regione Toscana a decorrere dal 1° marzo 2011 ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011).
Art. 2
- Funzioni del servizio fitosanitario regionale
1. Il servizio fitosanitario regionale:
a) rilascia le autorizzazioni previste dalla normativa nazionale e regionale;
b) esercita il controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché sui prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare la presenza di organismi nocivi, anche attraverso l’esecuzione di analisi fitosanitarie specialistiche;
c) accerta le violazioni alla normativa in materia fitosanitaria e alle altre normative espressamente affidate;
d) rilascia la certificazione fitosanitaria per i vegetali e i prodotti vegetali destinati all’esportazione verso paesi terzi;
e) effettua i controlli documentali, d’identità e fitosanitari sui vegetali, sui prodotti vegetali e sugli altri materiali regolamentati provenienti da paesi terzi;
f) prescrive sul territorio regionale ogni misura ufficiale ritenuta necessaria, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant’altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, in applicazione delle normative vigenti;
g) esercita il controllo e la vigilanza sull’applicazione dei provvedimenti di lotta obbligatoria;
h) istituisce le zone caratterizzate da uno specifico status sanitario e prescrive per tali zone tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l’estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;
i) mette a punto, definisce e divulga le strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria;
j) raccoglie e divulga i dati relativi alla presenza e alla diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, anche attraverso l’effettuazione di indagini sistematiche;
k) monitora lo stato fitosanitario delle colture agrarie e forestali anche con l’ausilio dei dati meteoclimatici;
l) comunica al servizio fitosanitario centrale la presenza di organismi nocivi, regolamentati e non, precedentemente non presenti nel territorio regionale;
m) dà supporto tecnico specialistico agli enti pubblici in materia fitosanitaria;
n) esercita il controllo e la certificazione sulle colture e sul materiale di moltiplicazione della vite;
o) compie attività di informazione agli operatori in materia fitosanitaria;
p) predispone relazioni periodiche sullo stato fitosanitario del territorio regionale o su singole colture da inviare al servizio fitosanitario centrale, secondo termini da questo stabiliti;
q) gestisce, tramite l’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), di cui alla legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura “ARTEA”), il registro ufficiale dei produttori e ogni altro registro previsto dalla normativa di settore;
r) gestisce il laboratorio di diagnostica fitopatologica e di biologia molecolare;
s) accredita i laboratori allo svolgimento di analisi fitosanitarie e di rispondenza varietale, previste dalla normativa;
t) gestisce il centro di saggio per i fitofarmaci, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti);
u) procede alla formazione degli ispettori fitosanitari e dei tecnici fitosanitari;
v) collabora con le istituzioni scientifiche per gli approfondimenti tecnici in materia fitosanitaria;
w) svolge ogni altra attività a questo demandata dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.
Art. 3
- Autorizzazione fitosanitaria e registro ufficiale dei produttori
1. La richiesta di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali e le variazioni della stessa sono presentate mediante la dichiarazione unica aziendale (DUA) di cui all'articolo 11 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), al servizio fitosanitario regionale.(2)
2. Abrogato (3)
3. Il registro ufficiale dei produttori (RUP) di cui all’Sito esternoarticolo 20 del d.lgs. 214/2005 è gestito da ARTEA.
Art. 4
- Personale
1. Il servizio fitosanitario regionale, in conformità agli articoli 34 e 35 Sito esternodel d.lgs. 214/2005 , svolge le funzioni di cui all’articolo 2 con le seguenti tipologie di personale:
a) ispettori fitosanitari;
b) tecnici fitosanitari in possesso di specifiche conoscenze in materia fitosanitaria.
2. Gli ispettori fitosanitari e i tecnici fitosanitari sono abilitati mediante la frequenza di specifici corsi di formazione teorico-pratici.
3. I tecnici fitosanitari supportano gli ispettori fitosanitari nell’espletamento delle loro funzioni e inoltre, nell’ambito delle funzioni non riservate in via esclusiva dalla normativa vigente agli ispettori fitosanitari, svolgono compiti di monitoraggio, azioni di vigilanza, prelievo campioni e accertamenti.
4. Agli ispettori fitosanitari e ai tecnici fitosanitari è rilasciato dalla Giunta regionale apposito documento di riconoscimento di validità quinquennale.
5. Gli ispettori fitosanitari, come stabilito dall’Sito esternoarticolo 35, comma 6, del d.lgs. 214/2005 , svolgono funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 57 del codice di procedura penale.
6. I nominativi degli ispettori fitosanitari sono comunicati al servizio fitosanitario centrale per l’iscrizione nel registro nazionale di cui all’Sito esternoarticolo 34 del d.lgs. 214/2005 .
7. I nominativi del personale tecnico di cui al comma 1, lettera b), e comma 9, sono inseriti in un elenco regionale.
8. Il personale di cui ai commi 1 e 9, è periodicamente aggiornato mediante specifici corsi di formazione.
9. La Regione può stipulare convenzioni con gli enti locali, le università, i laboratori diagnostici e gli istituti di ricerca pubblici, al fine di reperire e destinare personale qualificato per le attività di sorveglianza fitosanitaria, informazione agli operatori e monitoraggio.
Art. 5
- Tariffa fitosanitaria
1. Gli operatori sono tenuti al versamento alla Regione Toscana della tariffa fitosanitaria prevista nell’allegato XX del Sito esternod.lgs. 214/2005 , nonché delle altre tariffe previste dalla normativa nazionale vigente.
2. La Regione stabilisce, tramite specifico tariffario approvato dalla Giunta regionale, ulteriori tariffe destinate a coprire spese sostenute per particolari attività comunque connesse ai controlli.
3. La Regione destina annualmente al funzionamento del servizio fitosanitario regionale un importo equivalente alla previsione del gettito relativo alle somme di cui ai commi 1 e 2.
4. La tariffa fitosanitaria è gestita mediante il sistema informativo regionale (SIR) di cui all’articolo 15 della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza).
Art. 6
- Emergenza fitosanitaria
1. Per impedire la diffusione di malattie pericolose e diffusibili, il Presidente della Giunta regionale, con ordinanza, su proposta del servizio fitosanitario regionale, istituisce la quarantena fitosanitaria indicando la modalità della messa a dimora dei vegetali, il tempo di permanenza, i tempi e le modalità dei controlli, nonché le direttive tecniche per la conduzione della quarantena stessa.
2. L’ordinanza indica il soggetto a carico del quale sono poste le spese per le operazioni, comprese le cure colturali.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno il servizio fitosanitario regionale trasmette al servizio fitosanitario centrale le informazioni relative ai casi di quarantena fitosanitaria accertati nell’anno precedente.
Art. 7
Sanzioni
1. Chiunque non esegue, in tutto o in parte, o esegue oltre la scadenza, il versamento della tariffa fitosanitaria di cui all’articolo 5, comma 1, è soggetto al pagamento della sanzione prevista dall’articolo 10 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali).
2. Le somme di cui al comma 1, sono destinate al potenziamento del servizio fitosanitario regionale.
3. Alle violazioni in materia fitosanitaria il cui accertamento compete al servizio fitosanitario regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), si applicano le sanzioni previste dalla normativa nazionale vigente.
4. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le disposizioni della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
Art. 8
- Norme transitorie per il personale e per la destinazione delle risorse derivanti dalle attività ispettive
1. Il personale distaccato, ai sensi dell’articolo 22 della l.r. 65/2010 , dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) può chiedere di essere trasferito alla Regione Toscana.
2. Il personale che presenta domanda ai sensi del comma 1, viene inquadrato nella corrispondente categoria giuridica prevista per il comparto regioni-autonomie locali sulla base delle relative tabelle di equiparazione vigenti. Al personale trasferito è riconosciuta a tutti gli effetti la continuità del rapporto di lavoro e l’anzianità maturata presso ARPAT.
3. All’atto dell’inquadramento di cui al comma 2, l’importo complessivo del trattamento fisso e continuativo in godimento presso ARPAT determina l’attribuzione al dipendente della corrispondente posizione di sviluppo economico nella categoria di inquadramento ovvero, in mancanza di corrispondenza, della posizione di sviluppo economico immediatamente inferiore. Qualora l’importo complessivo del trattamento fisso e continuativo in godimento presso ARPAT sia superiore a quello derivante dall’inquadramento presso la Regione Toscana la differenza viene retribuita a titolo di assegno “ad personam” riassorbibile.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2012 le risorse di ARPAT previste dagli articoli 8, 9 e 10, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto del servizio sanitario regionale quadriennio normativo 2006 – 2009 e biennio economico 2008 – 2009, relative ai commi 2, 3 e 5, confluiscono per l’intero importo tra le risorse della Regione Toscana destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro 1° aprile 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 1998 – 2001 e al biennio economico 1998 – 1999 del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali).
5. Le risorse necessarie per le retribuzioni spettanti al personale trasferito ai sensi dei commi precedenti, vengono detratte dal contributo regionale ordinario annuale di cui all’articolo 30, comma 1, lettera a), della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”) e confluiscono nella competente unità previsionale di base (UPB) del bilancio regionale annuale.
6. In via straordinaria, gli accertamenti per il mancato pagamento della tariffa fitosanitaria riferiti agli anni dal 2006 al 2011, effettuati dalla Regione Toscana nell’anno 2011, nonché le maggiori entrate, in relazione alla posta del bilancio preventivo 2011 di ARPAT, derivanti dallo svolgimento delle attività nel 2011 del servizio fitosanitario regionale, rimangono nella disponibilità del bilancio ARPAT. Dal 1° gennaio 2012 le entrate a qualsiasi titolo inerenti il servizio fitosanitario sono di competenza del bilancio regionale.
Art. 9
- Norma finanziaria
1. Gli oneri di cui alla presente legge, a partire dal 2012, sono stimati in euro 600.000,00 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti“ del bilancio pluriennale vigente, annualità 2012 e 2013.
2. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 5, sono stimate in euro 600.000,00 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e sono iscritte rispettivamente per euro 535.000,00 alla UPB di entrata 111 “Imposte e tasse” e per euro 65.000,00 alla UPB di entrata 322 “Proventi diversi”.
3. Al bilancio pluriennale vigente 2011 – 2013, annualità 2012 e 2013, sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza di uguale importo:
- anno 2012
in aumento, UPB 111 di entrata “Imposte e tasse“, euro 535.000,00
in aumento, UPB 322 di entrata “Proventi diversi”, euro 65.000,00
in aumento, UPB 711 di spesa “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti”, euro 600.000,00
- anno 2013
in aumento, UPB 111 di entrata “Imposte e tasse“, euro 535.000,00
in aumento, UPB 322 di entrata “proventi diversi”, euro 65.000,00
in aumento, UPB 711 di spesa “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti”, euro 600.000,00.
3 bis. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio. (4)
Art. 10
- Norme finali e transitorie
1. Le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge conservano la loro validità a condizione che, nel periodo 1° gennaio – 15 marzo 2012, (1) siano comunicate al servizio fitosanitario regionale mediante la dichiarazione unica aziendale (DUA) di cui all’articolo 11 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola). Decorso inutilmente il termine predetto le autorizzazioni decadono.
2. Le attività di controllo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera n), sono effettuate a partire dal 1° gennaio 2012.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 5 si applicano a partire dal 1° gennaio 2012.
Art. 11
- Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi o disposizioni:
a) legge regionale 6 aprile 2000, n. 57 (Disciplina fitosanitaria della produzione e della commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali);
b) articoli 47, 48, 49, 50, 51 e 52 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 40 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2007).

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2012, n. 2 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 6 giugno 2012, n. 25 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 6 giugno 2012, n. 25 , art. 1

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 6 giugno 2012, n. 25 , art. 2