LEGGE 2 aprile 2007, n. 40

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio
2007,  n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la
promozione  della  concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e
la nascita di nuove imprese.
 
 Vigente al: 24-10-2012  
 
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1. Il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti
per  la  tutela  dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo
sviluppo  di  attivita'  economiche e la nascita di nuove imprese, e'
convertito  in  legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
    2.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 2 aprile 2007
                             NAPOLITANO
                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Bersani,    Ministro   dello   sviluppo
                              economico
                              Rutelli,  Vice Presidente del Consiglio
                              dei Ministri
                              Bonino,   Ministro   per  le  politiche
                              europee
Visto, il Guardasigilli: Mastella
                                                             Allegato 
 
          MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL 
                 DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 2007, N. 7 
 
   All'articolo 1: 
   al comma 1: 
   al primo periodo, la parola: "costi" e' sostituita dalla seguente:
"prezzi"; le parole: "della telefonia mobile," sono sostituite  dalle
seguenti': "di telefonia,  di  reti  televisive  e  di  comunicazioni
elettroniche,";  dopo  le  parole:  "del  traffico  telefonico"  sono
inserite le seguenti: "o del servizio"; la  parola:  ",  nonche'"  e'
sostituita dalle seguenti: ". E' altresi' vietata" e dopo le  parole:
"di  utilizzo  del  traffico"  sono  inserite  le  seguenti:  "o  del
servizio"; 
   al secondo periodo, le parole: "ai sensi  dell'articolo  1418  del
codice civile" sono sostituite dalle seguenti:  "e  non  comporta  la
nullita' del contratto, fatti salvi i vincoli di durata di  eventuali
offerte  promozionali  comportanti  prezzi  piu'  favorevoli  per  il
consumatore"; 
   al terzo periodo, dopo le parole: "Gli operatori" sono inserite le
seguenti: "di telefonia mobile"; 
   il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
   "2. L'offerta commerciale  dei  prezzi  dei  differenti  operatori
della  telefonia  deve  evidenziare  tutte  le  voci  che  compongono
l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori  un  adeguato
confronto"; 
   dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
   "2-bis. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  determina
le modalita' per consentire all'utente, a sua richiesta,  al  momento
della chiamata da un numero fisso o cellulare e senza alcun addebito,
di conoscere l'indicazione  dell'operatore  che  gestisce  il  numero
chiamato"; 
   al comma 3: 
   al primo periodo, la parola:  "trasferirlo"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "trasferire le utenze" e le parole: "da esigenze tecniche""
sono soppresse; 
   al secondo periodo, la  parola:  "articolo"  e'  sostituita  dalla
seguente: "comma"; 
   il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
   4.  L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle   comunicazioni   vigila
sull'attuazione delle disposizioni di  cui  al  presente  articolo  e
stabilisce le modalita' attuative delle disposizioni di cui al  comma
2. La violazione delle disposizioni di cui ai  commi  1,  2  e  3  e'
sanzionata  dall'Autorita'  per  le  garanzie   nelle   comunicazioni
applicando l'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche,
di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato
dall'articolo 2, comma.136, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286". 
   Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
   "Art. 1-bis. - (Misure per il mercato delle telecomunicazioni).  -
1.  All'articolo  25,  comma  6,  del  codice   delle   comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,
dopo il primo periodo sono inseriti  i  seguenti:  "Con  decreto  del
Ministro  delle  comunicazioni,   di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  le  autorizzazioni  possono  essere
prorogate, nel corso della loro durata, per un periodo non  superiore
a quindici anni, previa presentazione di un dettagliato piano tecnico
finanziario da parte degli operatori. La congruita' del  piano  viene
valutata d'intesa dal Ministero delle comunicazioni e  dall'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle  vigenti
disposizioni comunitarie e all'esigenza  di  garantire  l'omogeneita'
dei regimi autorizzatori"". 
   All'articolo 2: al comma 1: 
   dopo le parole: "rete stradale" sono  inserite  le  seguenti:  "di
interesse nazionale" e  le  parole:  "di  primaria  importanza"  sono
sostituite dalle seguenti: "extraurbane principali"; 
   e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "La violazione  di  tale
obbligo  comporta  l'applicazione  delle  sanzioni   previste   dalla
disciplina del commercio per la mancata esposizione dei prezzi"; 
   al comma 2, dopo le  parole:  "rete  stradale"  sono  inserite  le
seguenti: "di interesse nazionale"; 
   al comma 3, dopo la parola: "sottopone" sono inserite le seguenti:
", entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del  presente  decreto,"  e  la  parola:  "emittenti"  e'
sostituita dalle seguenti: "organi di informazione". 
   All'articolo 4: 
   al comma 1, capoverso 2-bis, le  parole  da:  "secondo  modalita'"
fino a: "del prodotto ed" sono sostituite dalla seguente: "e"; 
   al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I prodotti
confezionati in data antecedente  a  quella  dell'entrata  in  vigore
della legge  di  conversione  del  presente  decreto  possono  essere
immessi nel mercato fino allo smaltimento delle scorte". 
   All'articolo 5: 
   al  comma  1,  le  parole:  "dal  termine  previsto  dal  medesimo
articolo" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  fatta  salva
la facolta' di adeguare i contratti gia' stipulati alla medesima data
entro il 1° gennaio 2008"; 
   dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
   "1-bis. All'articolo 134, comma 3, del codice delle  assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209,  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso  di  cessazione  del
rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo  del
contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo
attestato di rischio conseguito conserva validita' per un periodo  di
cinque anni""; 
   al comma 2: 
   il capoverso 4-bis e' sostituito dal seguente: 
   "4-bis.  L'impresa  di  assicurazione,  in   tutti   i   casi   di
stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un  ulteriore  veicolo
della  medesima  tipologia,  acquistato  dalla  persona  fisica  gia'
titolare di polizza  assicurativa  o  da  un  componente  stabilmente
convivente del suo nucleo familiare, non puo' assegnare al  contratto
una classe di merito piu' sfavorevole rispetto  a  quella  risultante
dall'ultimo  attestato  di  rischio  conseguito  sul   veicolo   gia'
assicurato"; 
   al capoverso 4-ter, secondo periodo, le parole: "la  stessa"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "ovvero,  in  via  provvisoria,   salvo
conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilita'"; 
   al comma 4, sono  aggiunti,  infine,  i  seguenti  periodi:  "Tali
disposizioni entrano in vigore per i contratti stipulati  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
Per i contratti stipulati antecedentemente alla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  la  facolta'
di cui al primo periodo puo' essere esercitata a  condizione  che  il
contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni"; 
   al comma 5, le parole: "ai sensi  dell'articolo  1418  del  codice
civile,"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "e  non  comportano  la
nullita' del contratto," e sono aggiunte,  in  fine,  le  parole:  ",
ovvero, limitatamente al comma  4,  entro  i  successivi  centottanta
giorni". 
   L'articolo 6 e' soppresso. All'articolo 7. 
   al comma 1, le parole: "della prima casa"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "o per la ristrutturazione di unita' immobiliari adibite ad
abitazione ovvero allo svolgimento della propria attivita'  economica
o professionale da parte di persone  fisiche"  e  le  parole:  "della
banca  mutuante"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "del   soggetto
mutuante"; 
   il comma 4 e' soppresso; 
   al comma 6, dopo  le  parole:  "e'  stabilita"  sono  inserite  le
seguenti: "entro trenta giorni"; 
   al comma 7, le parole: "le banche" sono sostituite dalle seguenti:
"i soggetti mutuanti". 
   All'articolo 8: 
   al comma 1, le parole: "mutuo  bancario,"  sono  sostituite  dalla
seguente:  "mutuo,"  e  le  parole:  "finanziamento  bancario,"  sono
sostituite dalle seguenti: "finanziamento da  parte  di  intermediari
bancari e finanziari,"; 
   al comma 3,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "La
nullita' del patto non comporta la nullita' del contratto"; 
   al comma 4, le parole: "previsti per l'acquisto della prima  casa"
sono soppresse; 
   dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
   "4-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 2 non si applicano  l'imposta
sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 29  settembre  1973,  n.  601,  ne'  le  imposte  indicate
nell'articolo 15 del medesimo decreto. 
   4-ter.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma   4-bis,
valutato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007,  si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  2007-2009,  nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente  "Fondo  speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando,  quanto  a  2,5
milioni di euro  per  l'anno  2007  e  a  decorrere  dall'anno  2009,
l'accantonamento relativo al  medesimo  Ministero  e,  quanto  a  2,5
milioni  di  euro  per  l'anno  2008,  l'accantonamento  relativo  al
Ministero della solidarieta' sociale. 
   4-quater. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  provvede  al
monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4-bis,
anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7,  della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e  trasmette
alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli  eventuali  decreti
emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo  comma,  numero  2),  della
citata legge n. 468 del  1978.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio". 
   Dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente: 
   "Art. 8-bis. - (Disposizioni a tutela dei cittadini utenti). -  1.
Nell'ambito dei rapporti assicurativi e  bancari  e'  fatto  assoluto
divieto di addebitare al cliente spese relative alla predisposizione,
produzione, spedizione, o altre spese comunque  denominate,  relative
alle comunicazioni di cui agli articoli  5,  7,  8  e  13,  commi  da
8-sexies a 8-terdecies, del presente decreto". 
   All'articolo 9: 
   al comma 1, le parole: "di norma" sono soppresse e dopo le parole:
"per via telematica"  sono  inserite  le  seguenti:  "o  su  supporto
informatico"; 
   al comma 2, dopo le parole: "del registro delle imprese  ed"  sono
inserite le seguenti:  "ha  effetto,  sussistendo  i  presupposti  di
legge," e dopo le parole: "assistenziali, fiscali" sono  inserite  le
seguenti: "individuati con il decreto di  cui  al  comma  7,  secondo
periodo"; 
   al comma 3, dopo le parole: "dell'attivita' imprenditoriale," sono
inserite le seguenti: "ove sussistano i presupposti di legge,"; 
   al comma 4, la parola: "anche" e' soppressa; 
   al comma 6, primo periodo, le parole: "di norma" sono soppresse; 
   al comma 7, al primo periodo, dopo le parole: "data di entrata  in
vigore" sono inserite le seguenti: "della legge di conversione" e, al
secondo periodo, dopo le parole: "data di  entrata  in  vigore"  sono
inserite le seguenti: "della legge di' conversione"; 
   al comma 8, le parole: "presente decreto"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "decreto di cui al comma 7, primo periodo"; 
   al comma 9, le parole: "comma 7" sono sostituite  dalle  seguenti:
"comma 8"; 
   al comma 10, dopo le parole: "data  di  entrata  in  vigore"  sono
inserite le seguenti: "della legge di conversione". 
   All'articolo 10: 
   al comma 2, primo periodo, dopo le parole:  "da  presentare"  sono
inserite le seguenti:  "allo  sportello  unico  del  comune,  laddove
esiste, o"; 
   al comma 3, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:  "Per
l'esercizio delle sole attivita' di facchinaggio non sono necessari i
requisiti di capacita' economico-finanziaria di cui alla  lettera  b)
del comma 1 dell'articolo 5 del regolamento di  cui  al  decreto  del
Ministro delle attivita' produttive 30 giugno 2003, n. 221"; 
   al comma 4: 
   al primo periodo, le parole: "secondo la  normativa  di  cui  alla
citata legge  n.  135  del  2001"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"previsti dalle normative regionali"; 
   al secondo periodo, le parole  da:  "o  accompagnatore  turistico"
fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "non  puo'
essere negato, ne subordinato allo svolgimento dell'esame  abilitante
o di altre prove selettive, salva la previa verifica delle conoscenze
linguistiche e del territorio di riferimento."; 
   sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "Al fine di  migliorare
la qualita' dell'offerta  del  servizio  in'  relazione  a  specifici
territori o contesti  tematici,  le  regioni  promuovono  sistemi  di
accreditamento, non vincolanti, per le guide turistiche specializzate
in particolari siti, localita' e settori.  Ai  soggetti  titolari  di
laurea  o  diploma  universitario  in  materia  turistica  o   titolo
equipollente non puo' essere  negato  l'esercizio  dell'attivita'  di
accompagnatore  turistico,  fatta  salva  la  previa  verifica  delle
conoscenze specifiche quando non siano state  oggetto  del  corso  di
studi. I soggetti abilitati allo svolgimento dell'attivita' di  guida
turistica   nell'ambito   dell'ordinamento   giuridico   del    Paese
comunitario di appartenenza operano in regime di  libera  prestazione
dei  servizi  senza  necessita'   di   alcuna   autorizzazione,   ne'
abilitazione, sia essa generale o specifica."; 
   al comma 5: 
   il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  "All'articolo  123
del codice della strada, di cui  al  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, il comma 2 e' sostituito dal seguente: '2 Le autoscuole
sono soggette a vigilanza amministrativa e  tecnica  da  parte  delle
province.""; 
   al terzo periodo, le  parole:  "dalla  seguente:  "dichiarazione""
sono sostituite dalle seguenti: "dalle  seguenti:  "dichiarazioni  di
inizio attivita'""; 
   dopo il terzo periodo  e'  inserito  il  seguente:  "Al  comma  11
dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  al
primo periodo, le  parole:  "senza  autorizzazione"  sono  sostituite
dalle seguenti: "senza la  dichiarazione  di  inizio  attivita'  o  i
requisiti prescritti" e le parole: "da euro 742 a  euro  2.970"  sono
sostituite dalle seguenti: "da euro 10.000 a euro 15.000""; 
   dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
   "5-bis. All'articolo 123 del decreto legislativo 30  aprile  1992,
n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al comma 4, le parole da: "Le persone fisiche" fino  a:  "comma
2" sono sostituite dalle seguenti: "Le persone fisiche o  giuridiche,
le societa', gli enti possono presentare l'apposita dichiarazione  di
inizio attivita'. Il titolare"; 
   b) al comma 5, primo  periodo,  le  parole:  "L'autorizzazione  e'
rilasciata a chi" sono sostituite dalle seguenti:  "La  dichiarazione
puo' essere presentata da chi"; 
   c) al comma  6,  le  parole:  "L'autorizzazione  non  puo'  essere
rilasciata ai" sono sostituite dalle seguenti: "La dichiarazione  non
puo' essere presentata dai" e le parole: "e a coloro" sono sostituite
dalle seguenti: "e da coloro"; 
   d) al comma 13, primo periodo, le parole: "per il  rilascio  della
autorizzazione di cui al comma 2"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"per la dichiarazione di inizio attivita'". 
   5-ter. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, al comma 4, secondo periodo,  le  parole:  "gestione  diretta  e
personale dell'esercizio e dei  beni  patrimoniali"  sono  sostituite
dalle seguenti: "proprieta' e gestione diretta, personale,  esclusiva
e permanente dell'esercizio, nonche' la  gestione  diretta  dei  beni
patrimoniali", e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  ";  nel
caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attivita'  di
autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di  tutti
i requisiti prescritti, ad eccezione della capacita' finanziaria  che
deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere  preposto  un
responsabile didattico, in organico quale dipendente o  collaboratore
familiare ovvero  anche,  nel  caso  di  societa'  di  persone  o  di
capitali, quale rispettivamente socio o amministratore,  che  sia  in
possesso dell'idoneita' tecnica" e il terzo periodo e' soppresso:  Le
disposizioni del presente comma si applicano a decorrere  dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto. 
   5-quater. All'articolo 123, comma 5, primo  periodo,  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  le  parole:  "o  istruttore  di
guida" sono sostituite dalle seguenti: "e  istruttore  di  guida  con
almeno un'esperienza biennale". Le disposizioni del presente comma si
applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto. 
   5-quinquies. All'articolo  123,  comma  5,  secondo  periodo,  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "o,  nel  caso
di societa' od enti, alla persona da questi delegata" sono soppresse. 
   5-sexies. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, al  comma  8,  alinea,  le  parole:  "L'autorizzazione"  sono
sostituite dalle seguenti: "L'attivita' dell'autoscuola"; al comma 9,
alinea, le parole: "L'autorizzazione  e'  revocata"  sono  sostituite
dalle seguenti: "L'esercizio  dell'autoscuola  e'  revocato  dopo  il
comma 9 e' inserito il  seguente:  "9-bis.  In  caso  di  revoca  per
sopravvenuta  carenza  dei   requisiti   morali   del   titolare,   a
quest'ultimo e' parimenti revocata l'idoneita' tecnica. L'interessato
potra' conseguire una nuova idoneita'  trascorsi  cinque  anni  dalla
revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione". 
   5-septies. All'articolo 123, comma 10, del decreto legislativo  30
aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "requisiti  di  idoneita'"  sono
inserite le seguenti: ", i corsi di formazione iniziale e  periodica,
con i relativi programmi," e dopo le parole: "idoneita' tecnica degli
insegnanti e degli istruttori" sono inserite le seguenti: ",  cui  si
accede dopo la citata formazione iniziale". Il Ministro dei trasporti
dispone, conseguentemente, in materia con proprio decreto da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione  del  presente  decreto.  Nelle  more  possono   accedere
all'esame di insegnante o istruttore coloro che hanno  presentato  la
relativa domanda antecedentemente alla data di' entrata in vigore del
presente decreto. 
   5-octies. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, dopo il comma 11 e' inserito il seguente: 
   "11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita  in
forma professionale o, comunque, a fine  di  lucro  al  di  fuori  di
quanto  disciplinato  dal  presente  articolo  costituisce  esercizio
abusivo dell'attivita' di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad
esercitare abusivamente l'attivita' di autoscuola  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro  10.000  a
euro 15.000. Si applica inoltre  il  disposto  del  comma  9-bis  del
presente articolo". 
   5-novies. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro dei  trasporti
emana una o piu' direttive di revisione dell'esercizio dell'attivita'
di autoscuola, con riguardo alle prescrizioni su locali e orari. 
   5-decies. Al fine di assicurare la trasparenza e il confronto  dei
corrispettivi richiesti dalle autoscuole per  l'educazione  stradale,
l'istruzione  e  la  formazione  dei  conducenti,  il  Ministro  dei'
trasporti, con proprio decreto,  da  adottare  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, stabilisce un modello unificato nel  quale  ciascun
esercizio riporta le tariffe praticate, depositandone copia presso la
competente  amministrazione  provinciale,  nonche'  le  modalita'  di
esposizione e informazione per l'utenza". 
   All'articolo 11: 
   al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "sul mercato  nazionale
del gas naturale," sono inserite le seguenti: "nonche' di  facilitare
l'accesso dei piccoli e medi operatori,"; 
   al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "del decreto di cui al"
sono inserite le seguenti: "primo periodo del". 
   L'articolo 12 e' soppresso. 
   All'articolo 13: 
   al comma 1, il primo e il  secondo  periodo  sono  sostituiti  dal
seguente:  "Fanno  parte  del  sistema   dell'istruzione   secondaria
superiore di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005,  n.  226,  e
successive  modificazioni,  i  licei,  gli  istituti  tecnici  e  gli
istituti professionali di cui all'articolo 191, comma  2,  del  testo
unico di cui al decreto legislativo 16 aprile  1994,  n.  297,  tutti
finalizzati al conseguimento di un diploma di  istruzione  secondaria
superiore"; 
   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
   "1-bis. Gli istituti tecnici e gli istituti professionali  di  cui
al comma 1 sono riordinati  e  potenziati  come  istituti  tecnici  e
professionali, appartenenti  al  sistema  dell'istruzione  secondaria
superiore, finalizzati istituzionalmente al conseguimento del diploma
di cui al medesimo comma l; gli  istituti  di  istruzione  secondaria
superiore, ai fini di quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8  marzo  1999,  n.
275, attivano ogni opportuno collegamento con il mondo del  lavoro  e
dell'impresa, ivi compresi il volontariato e il privato sociale,  con
la formazione professionale, con l'universita' e la ricerca e con gli
enti locali. 
   1-ter. Nel quadro del riordino e del potenziamento di cui al comma
1-bis, con uno o piu' regolamenti adottati con decreto  del  Ministro
della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma  3,  della
legge  23  agosto  1988,  n.  400,  previo  parere  delle  competenti
Commissioni parlamentari da rendere entro il termine di trenta giorni
dalla data di trasmissione dei relativi schemi, decorso  il  quale  i
regolamenti possono  comunque  essere  adottati,  sono  previsti:  la
riduzione del numero degli attuali indirizzi e il loro ammodernamento
nell'ambito di  ampi  settori  tecnico-professionali,  articolati  in
un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in  aree
di indirizzo; la  scansione  temporale  dei  percorsi  e  i  relativi
risultati di apprendimento; la previsione di  un  monte  ore  annuale
delle lezioni sostenibile per gli allievi nei limiti  del  monte  ore
complessivo annuale gia' previsto per i licei economico e tecnologico
dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.  226,  e  del  monte  ore
complessivo annuale da definire ai sensi dell'articolo 1, comma  605,
lettera f), della legge 27 dicembre  2006,  n.  296;  la  conseguente
riorganizzazione  delle  discipline  di  insegnamento  al   fine   di
potenziare le  attivita'  laboratoriali,  di  stage  e  di  tirocini;
l'orientamento agli studi universitari e al sistema dell'istruzione e
formazione tecnica superiore. 
   1-quater. I regolamenti di cui al comma 1-ter sono adottati  entro
il 31 luglio 2008. Conseguentemente, all'articolo 27, comma 4,  primo
periodo,  del  decreto  legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226,   e
successive  modificazioni,  le   parole:   "a   decorrere   dall'anno
scolastico e formativo 2008-2009," sono sostituite dalle seguenti: "a
decorrere dall'anno scolastico e formativo 2009-2010,". 
   1-quinquies. Sono adottate apposite linee-guida,  predisposte  dal
Ministro della pubblica istruzione d'intesa, ai sensi dell'articolo 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  con  la  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo,  al
fine di realizzate organici raccordi tra i  percorsi  degli  istituti
tecnico-professionali  e  i  percorsi  di  istruzione  e   formazione
professionale finalizzati al conseguimento di  qualifiche  e  diplomi
professionali di competenza delle regioni  compresi  in  un  apposito
repertorio nazionale. 
   1-sexies. All'attuazione dei  commi  da  1-bis  a  1-quinquies  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica"; 
   i commi da 2 a 8 sono sostituiti dai seguenti: 
   "2. Fatta salva l'autonomia delle istituzioni  scolastiche  e  nel
rispetto delle competenze degli enti locali e delle regioni,  possono
essere costituiti, in ambito  provinciale  o  sub-provinciale,  "poli
tecnico-professionali"  tra  gli  istituti  tecnici  e  gli  istituti
professionali,   le   strutture   della   formazione    professionale
accreditate ai sensi dell'articolo  1,  comma  624,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e le strutture  che  operano  nell'ambito  del
sistema dell'istruzione e  formazione  tecnica  superiore  denominate
"istituti tecnici superiori" nel quadro  della  riorganizzazione  di'
cui all'articolo 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2006, n.  296.
I "poli" sono costituiti sulla base della programmazione dell'offerta
formativa, comprensiva  della  formazione  tecnica  superiore,  delle
regioni, che concorrono alla loro  realizzazione  in  relazione  alla
partecipazione delle strutture formative di competenza  regionale.  I
"poli", di natura consortile, sono costituiti  secondo  le  modalita'
previste dall'articolo 7, comma 10, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il fine  di
promuovere in modo stabile e organico  la  diffusione  della  cultura
scientifica e tecnica e  di  sostenere  le  misure  per  la  crescita
sociale, economica e produttiva del Paese. Essi sono dotati di propri
organi da definire nelle  relative  convenzioni.  All'attuazione  del
presente  comma  si  provvede  nell'ambito   delle   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatte  salve  le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di  Bolzano,  in  conformita'  ai  loro  statuti  e  alle
relative norme di attuazione. 
   3. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) all'articolo  15,  comma  1,  dopo  la  lettera  i-septies)  e'
aggiunta la seguente: "i-octies)  le  erogazioni  liberali  a  favore
degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e  paritari
senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di  istruzione
di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e  successive  modificazioni,
finalizzate all'innovazione tecnologica,  all'edilizia  scolastica  e
all'ampliamento  dell'offerta  formativa;  la  detrazione  spetta   a
condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito  tramite
banca  o  ufficio  postale  ovvero  mediante  gli  altri  sistemi  di
pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9  luglio
1997, n. 241."; 
   b) all'articolo 100, comma 2, dopo la lettera o)  e'  aggiunta  la
seguente: "o-bis) le erogazioni  liberali  a  favore  degli  istituti
scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo  di
lucro appartenenti al sistema nazionale di  istruzione  di  cui  alla
legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive  modificazioni,  finalizzate
all'innovazione    tecnologica,     all'edilizia     scolastica     e
all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del  2  per  cento
del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura  massima  di
70.000 euro annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento
di tali erogazioni sia  eseguito  tramite  banca  o  ufficio  postale
ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo
23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241."; 
   c) all'articolo 147,  comma  1,  le  parole:  "e  i-quater)"  sono
sostituite dalle seguenti: ", i-quater) e i-octies)". 
   4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in 54 milioni di euro
per l'anno 2008 e in 31 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2009,
si provvede: 
   a)  per  l'anno  2008,  mediante  utilizzo  delle   disponibilita'
esistenti sulle contabilita' speciali di cui all'articolo  5-ter  del
decreto-legge   28   dicembre   2001,   n.   452,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, che a  tale  fine
sono vincolate per essere  versate  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato nel predetto anno. Con  decreto  del  Ministro  della  pubblica
istruzione,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da emanare entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le  modalita'
per la determinazione delle somme  da  vincolare  su  ciascuna  delle
predette contabilita' speciali ai fini del relativo versamento; 
   b)  a  decorrere  dal  2009  mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
   5. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
   6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   provvede   al
monitoraggio  degli  oneri  di  cui  al  comma  3,  anche   ai   fini
dell'adozione  dei  provvedimenti  correttivi  di  cui   all'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai  sensi  dell'articolo
7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima
della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle  misure  di
cui al presente comma, sono tempestivamente  trasmessi  alle  Camere,
corredati da apposite relazioni illustrative. 
   6-bis. Il Ministro della pubblica istruzione riferisce,  dopo  due
anni  di  applicazione,  alle  competenti  Commissioni   parlamentari
sull'andamento delle erogazioni liberali di cui al comma 3. 
   7. I soggetti che hanno effettuato le donazioni di cui al comma  3
non possono far parte  del  consiglio  di  istituto  e  della  giunta
esecutiva delle istituzioni scolastiche.  Sono  esclusi  dal  divieto
coloro che hanno effettuato una donazione per un valore non superiore
a 2.000 euro in  ciascun  anno  scolastico.  I  dati  concernenti  le
erogazioni liberali di cui  al  comma  3,  e  in  particolare  quelli
concernenti la persona fisica o giuridica che le ha effettuate,  sono
dati personali agli effetti del codice in materia di  protezione  des
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
   8. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal
periodo di imposta in corso dal 1 gennaio 2007. 
   8-bis. Al decreto  legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al comma 1 dell'articolo 1, dopo  le  parole:  "costituito  dal
sistema"  sono  inserite  le  seguenti:  "dell'istruzione  secondaria
superiore" e conseguentemente le parole: "dei licei" sono  soppresse;
al medesimo comma, le parole: "Esso e' il secondo grado in cui"  sono
sostituite dalle seguenti: "Assolto l'obbligo di  istruzione  di  cui
all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  nel
secondo ciclo"; 
   b) all'articolo 2, comma 3, i riferimenti agli allegati C/3 e  C/8
sono soppressi; 
   c) all'articolo 3, comma  2,  ultimo  periodo,  sono  soppressi  i
riferimenti agli articoli 6 e 10; 
   d) all'allegato B, le parole da:  "Liceo  economico"  fino  a:  "i
fenomeni economici e sociali" e da:  "Liceo  tecnologico"  fino  alla
fine sono soppresse. 
   8-ter. Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma  2,  del
decreto  legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226,  sono  escluse  le
disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16  aprile
1994,  n.  297,  che  fanno  riferimento  agli  istituti  tecnici   e
professionali. 
   8-quater. Il contributo concesso dall'articolo 1, comma 224, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il beneficio previsto dal comma 225
del medesimo articolo, al fine  di  favorire  il  contenimento  delle
emissioni  inquinanti  e  il  risparmio  energetico  nell'ambito  del
riordino del regime giuridico dei veicoli, si applicano limitatamente
alla rottamazione senza  sostituzione  e  non  spettano  in  caso  di
acquisto di un altro veicolo nuovo o usato entro tre anni dalla  data
della rottamazione medesima. Il medesimo contributo  e  il  beneficio
predetti sono estesi alle  stesse  condizioni  e  modalita'  indicate
nelle citate disposizioni anche alle autovetture  immatricolate  come
euro 0 o euro 1 consegnate ad un demolitore a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2007. 
   8-quinquies. All'articolo 1, comma 225, della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, dopo  le  parole:  "di  domicilio,"  sono  inserite  le
seguenti: "ovvero del comune dove e' ubicata la sede di lavoro,". 
   8-sexies. Ai fini di cui all'articolo 2878 del codice civile, e in
deroga all'articolo 2847  del  codice  civile,  se  il  creditore  e'
soggetto  esercente  attivita'  bancaria  o  finanziaria,   l'ipoteca
iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto  di  mutuo
si  estingue  automaticamente  alla  data  di   avvenuta   estinzione
dell'obbligazione garantita. 
   8-septies.  Il  creditore  e'  tenuto  a  rilasciare  al  debitore
quietanza attestante la data  di  estinzione  dell'obbligazione  e  a
trasmettere al conservatore la relativa  comunicazione  entro  trenta
giorni dalla stessa data,  secondo  le  modalita'  di  cui  al  comma
8-octies e senza alcun onere per il debitore. 
   8-octies. L'Agenzia del territorio, entro il termine  di  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, con proprio provvedimento determina le modalita' di
trasmissione della comunicazione di' cui al comma 8-septies, anche in
via telematica, tali da assicurare la provenienza  della  stessa  dal
creditore o da persona da  questo  addetta  o  preposta  a  qualsiasi
titolo. 
   8-novies. L'estinzione non si verifica se il creditore, ricorrendo
un giustificato motivo ostativo, comunica all'Agenzia del  territorio
e al debitore, entro il medesimo termine di trenta giorni  successivi
alla scadenza dell'obbligazione, con le modalita' previste dal codice
civile per la rinnovazione dell'ipoteca, che  l'ipoteca  permane.  In
tal caso l'Agenzia, entro il giorno successivo al  ricevimento  della
dichiarazione,  procede  all'annotazione  in  margine  all'iscrizione
dell'ipoteca e fino a tale  momento  rende  comunque  conoscibile  ai
terzi richiedenti la comunicazione di cui al presente comma. 
   8-decies.  Decorso  il  termine  di  cui  al  comma  8-septies  il
conservatore, accertata la presenza della  comunicazione  di  cui  al
medesimo comma secondo modalita' conformi alle previsioni  del  comma
8-octies, e in mancanza della comunicazione di cui al comma 8-novies,
procede d'ufficio alla cancellazione  dell'ipoteca  entro  il  giorno
successivo  e  fino   all'avvenuta   cancellazione   rende   comunque
conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione  di  cui  al  comma
8-septies. 
   8-undecies. Ai fini dei commi da 8-sezies  a  8-terdecies  non  e'
necessaria l'autentica notarile. 
   8-duodecies. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  da  8-sexies  a
8-terdecies trovano applicazione a decorrere dal sessantesimo  giorno
successivo alla data di entrata in vigore della legge di  conversione
dei presente decreto. Dalla medesima data decorrono i termini di  cui
ai commi 8-septies e 8-novies  per  i  mutui  immobiliari  estinti  a
decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  stessa  legge  di
conversione  e  sono   abrogate   le   disposizioni   legislative   e
regolamentari statali incompatibili con le  disposizioni  di  cui  ai
commi da 8-sexies a 8-undecies e le  clausole  in  contrasto  con  le
prescrizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-terdecies sono  nulle  e
non comportano la nullita' del contratto. 
   8-terdecies. Per i mutui di cui ai commi da 8-sexies a 8-duodecies
estinti prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto e  la  cui  ipoteca  non  sia  stata
ancora cancellata alla medesima data, il termine  di'  cui  al  comma
8-septies decorre dalla data della richiesta della quietanza da parte
del debitore, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento. 
   8-quaterdecies. Le disposizioni di cui  ai  commi  da  8-sexies  a
8-terdecies del presente articolo e  di  cui  agli  articoli  7  e  8
trovano applicazione, nei casi e alle condizioni ivi previsti,  anche
per i finanziamenti concessi da enti di  previdenza  obbligatoria  ai
loro iscritti. 
   8-quinquiesdecies. Al fine di consentire che la realizzazione  del
Sistema  alta  velocita'  avvenga  tramite  affidamenti  e  modalita'
competitivi conformi alla normativa vigente  a  livello  nazionale  e
comunitario, nonche' in tempi e con limiti di' spesa compatibili  con
le priorita' e  i  programmi  di  investimento  delle  infrastrutture
ferroviarie, nel rispetto dei vincoli economici e finanziari  imposti
dal  decreto  legislativo  8  luglio  2003,  n.   188,   al   gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale  e  degli  impegni  assunti
dallo  Stato  nei  confronti  dell'Unione  europea  in  merito   alla
riduzione del disavanzo e del debito pubblico: 
   a)  sono  revocate  le  concessioni  rilasciate  alla  TAV  S.p.A.
dall'Ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto  1991  limitatamente  alla
tratta Milano-Verona e  alla  sub-tratta  Verona-Padova,  comprensive
delle relative interconnessioni, e il 16  marzo  1992  relativa  alla
linea Milano-Genova, comprensiva delle relative  interconnessioni,  e
successive loro integrazioni e modificazioni; 
   b)   e'   altresi'   revocata   l'autorizzazione   rilasciata   al
Concessionario della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. all'articolo  5
del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre
2000, n. 138 T, e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  nella
parte in cui consente di proseguire nel rapporto convenzionale con la
societa' TAV S.p.A. relativo alla progettazione e  costruzione  della
linea   Terzo   valico   dei   Giovi/Milano-Genova,   della    tratta
Milano-Verona e della sub-tratta Verona-Padova. 
   8-sexiesdecies.  Gli  effetti  delle  revoche  di  cui  al   comma
8-quinquiesdecies si estendono a tutti i  rapporti  convenzionali  da
esse derivanti o collegati stipulati da  TAV  S.p.A.  con  i  general
contractors in data 15 ottobre 1991 e in data 16 marzo 1992,  incluse
le successive modificazioni e integrazioni. 
   8-septiesdecies.  La  Ferrovie   dello   Stato   S.p.A.   provvede
direttamente o tramite societa'  dei  gruppo  all'accertamento  e  al
rimborso,  anche  in  deroga  alla  normativa  vigente,  secondo   la
disciplina di cui al comma 8-duodevicies, degli oneri delle attivita'
progettuali e preliminari ai lavori di costruzione oggetto di  revoca
nei limiti dei soli  costi  effettivamente  sostenuti,  adeguatamente
documentati e non ancora rimborsati alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto. 
   8-duodevicies. All'articolo  21-quinquies  della  legge  7  agosto
1990, n. 241, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
   '1-bis. Ove la revoca  di  un  atto  amministrativo  ad  efficacia
durevole o istantanea  incida  su  rapporti  negoziali,  l'indennizzo
liquidato dall'amministrazione agli  interessati  e'  parametrato  al
solo danno emergente e tiene conto sia  dell'eventuale  conoscenza  o
conoscibilita' da parte dei contraenti della  contrarieta'  dell'atto
amministrativo  oggetto  di  revoca   all'interesse   pubblico,   sia
dell'eventuale  concorso  dei  contraenti   o   di   altri   soggetti
all'erronea  valutazione  della  compatibilita'  di  tale  atto   con
l'interesse pubblico". 
   8-undevicies. Il Governo trasmette  al  Parlamento,  entro  il  30
giugno   di   ciascun   anno,    una    relazione    sugli    effetti
economico-finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di
cui ai commi da 8-quinquiesdecies a  8-duodevicies,  con  particolare
riferimento  alla  realizzazione  delle  opere   del   Sistema   alta
velocita'. 
   8-vicies. Le disposizioni del presente  decreto  sono  applicabili
nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di  Trento
e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e  le  relative
norme di attuazione, anche  con  riferimento  alle  disposizioni  del
titolo V della parte seconda della Costituzione per le parti  in  cui
prevedono forme di  autonomia  piu'  ampie  rispetto  a  quelle  gia'
attribuite. 
   8-vicies semel. Il presente decreto  entra  in  vigore  il  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana e  sara'  presentato  alle  Camere  per  la
conversione in legge"; 
   la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Disposizioni urgenti  in
materia di'  istruzione  tecnico-professionale  e  di  valorizzazione
dell'autonomia scolastica.  Misure  in  materia  di  rottamazione  di
autoveicoli.  Semplificazione  del  procedimento   di   cancellazione
dell'ipoteca per i mutui immobiliari. Revoca delle concessioni per la
progettazione e la costruzione di linee ad  alta  velocita'  e  nuova
disciplina  degli  affidamenti  contrattuali  nella  revoca  di  atti
amministrativi. Clausola di salvaguardia. Entrata in vigore". 
   Gli articoli 14 e 15 sono soppressi. 
   Nel titolo, le parole:  "e  la  nascita  di  nuove  imprese"  sono
sostituite dalle  seguenti:  ",  la  nascita  di  nuove  imprese,  la
valorizzazione    dell'istruzione    tecnico-professionale    e    la
rottamazione di autoveicoli".