DECRETO LEGISLATIVO 8 agosto 1994, n. 490
Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia ((, nonche' disposizioni concernenti i poteri del prefetto in materia di contrasto alla criminalita' organizzata)).
Vigente al: 22-10-2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 17 gennaio 1994, n. 47, recante delega al Governo
per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di comunicazioni e
certificazioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 agosto 1994;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano
alle pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici, agli enti e alle
aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e alle societa'
o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico.
((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha disposto (con l'art. 120,
comma 2, lettera b)) che dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni del libro II,capi I, II, III e IV del medesimo decreto,
e' abrogato il D.lgs. 8 agosto 1994, n. 490.
Art. 2.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 GIUGNO 1998, N. 252. ((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha disposto (con l'art. 120,
comma 2, lettera b)) che dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni del libro II,capi I, II, III e IV del medesimo decreto,
e' abrogato il D.lgs. 8 agosto 1994, n. 490.
Art. 3.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 GIUGNO 1998, N. 252. ((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha disposto (con l'art. 120,
comma 2, lettera b)) che dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni del libro II,capi I, II, III e IV del medesimo decreto,
e' abrogato il D.lgs. 8 agosto 1994, n. 490.
Art. 4.
Informazioni del prefetto - lettera d) dell'art. 1 comma 1, della
legge 17 gennaio 1994, n. 47
1. Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli altri
soggetti di cui all'art. 1, devono acquisire le informazioni di cui
al comma 4 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e
subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire le concessioni
o erogazioni indicati nell'allegato 3, il cui valore sia:
a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in
attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori
pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente
dai casi di esclusione ivi indicati;
b) superiore a 300 milioni di lire per le concessioni di acque
pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attivita'
imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi,
finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso
tipo per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali;
c) superiore a 200 milioni di lire per l'autorizzazione di
subcontratti, cessioni o cottimi, concernenti la realizzazione di
opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture
pubbliche.
2. E' vietato, a pena di nullita', il frazionamento dei contratti,
delle concessioni o delle erogazioni compiuto allo scopo di eludere
l'applicazione del presente articolo.
3. Ai fini di cui al comma 1, la richiesta di informazioni e'
inoltrata al prefetto della provincia nella quale hanno residenza o
sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le societa' o i
consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui al comma1,
lettere a) e c), o che siano destinatari degli atti di concessione o
erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1. Tale
richiesta deve contenere gli elementi di cui all'allegato 4.
4. Il prefetto trasmette alle amministrazioni richiedenti, nel
termine massimo di quindici giorni dalla ricezione della richiesta,
le informazioni concernenti la sussistenza o meno, a carico di uno
dei soggetti indicati nelle lettere d) ed e) dell'allegato 4, delle
cause di divieto o di sospensione dei procedimenti indicate
nell'allegato 1, nonche' le informazioni relative ad eventuali
tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte
e gli indirizzi delle societa' o imprese interessate. A tal fine il
prefetto, anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento
delegati dal Ministro dell'interno, dispone le necessarie verifiche
nell'ambito della provincia e, ove occorra, richiede ai prefetti
competenti che le stesse siano effettuate nelle rispettive province.
5. Quando le verifiche disposte a norma del comma 4 siano di
particolare complessita', il prefetto ne da' comunicazione senza
ritardo all'amministrazione interessata e fornisce le informazioni
acquisite entro i successivi trenta giorni. Nel caso di lavori o
forniture di somma urgenza, fatto salvo quanto previsto dal comma 6,
le amministrazioni possono procedere dopo aver inoltrato al prefetto
la richiesta di informazioni di cui al comma 3. Anche fuori del caso
di lavori o forniture di somma urgenza, le amministrazioni possono
procedere qualora le informazioni non pervengano nei termini
previsti. In tal caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni
e le altre erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti sotto
condizione risolutiva.
6. Quando, a seguito delle verifiche disposte a norma del comma 4,
emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle
societa' o imprese interessate, le amministrazioni cui sono fornite
le relative informazioni dal prefetto, non possono stipulare,
approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, ne' autorizzare,
rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni. Nel
caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui al comma 5,
qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'allegato
1 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano
accertati successivamente alla stipula del contratto, alla
concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto,
l'amministrazione interessata puo' revocare le autorizzazioni e le
concessioni o recedere dai contratti, fatto salvo il pagamento del
valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese sostenute
per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita'
conseguite.(3) ((5))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 ha disposto (con l'art. 10, comma
1) che "Salvo quanto previsto dall'articolo 1, ed in deroga alle
disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994,
n. 490, fatto salvo il divieto di frazionamento di cui al comma 2 del
predetto articolo, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e
gli altri soggetti di cui all'articolo 1, devono acquisire le
informazioni di cui al comma 2 del presente articolo, prima di
stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero
prima di rilasciare o consentire le concessioni o erogazioni indicati
nell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, il cui valore
sia:
a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in
attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori
pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente
dai casi di esclusione ivi indicati;
b) superiore a 300 milioni di lire per le concessioni di acque
pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attivita'
imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi,
finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso
tipo per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali;
c) superiore a 300 milioni di lire per l'autorizzazione di
subcontratti, cessioni o cottimi, concernenti la realizzazione di
opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture
pubbliche".
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha disposto (con l'art. 120,
comma 2, lettera b)) che dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni del libro II,capi I, II, III e IV del medesimo decreto,
e' abrogato il D.lgs. 8 agosto 1994, n. 490.
Ha inoltre disposto (con l'art. 116, comma 4) che "Dalla data di
entrata in vigore delle disposizioni del libro II, capi I, II, III e
IV, i richiami agli articoli 1-septies del decreto-legge 6 settembre
1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre
1982, n. 726, e 4 e 5-bis del decreto legislativo 8 agosto 1994, n.
490 nonche' quelli alle disposizioni contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 e nel decreto del
Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150, ovunque presenti,
si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel
presente decreto".
Art. 5.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 GIUGNO 1998, N. 252. ((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha disposto (con l'art. 120,
comma 2, lettera b)) che dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni del libro II,capi I, II, III e IV del medesimo decreto,
e' abrogato il D.lgs. 8 agosto 1994, n. 490.
Art. 5-bis
(Poteri di accesso e accertamento del prefetto).
1. Per l'espletamento delle funzioni volte a prevenire
infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il prefetto puo' dispone
accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate
all'esecuzione di lavori pubblici, avvalendosi, a tal fine, dei
gruppi interforze di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del
Ministro dell'interno 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004.
2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro
dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro dello sviluppo
economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono
definite, nel quadro delle norme previste dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, le
modalita' di rilascio delle comunicazioni e delle informazioni
riguardanti gli accessi e gli accertamenti effettuati presso i
cantieri di cui al comma 1. ((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha disposto (con l'art. 120,
comma 2, lettera b)) che dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni del libro II,capi I, II, III e IV del medesimo decreto,
e' abrogato il D.lgs. 8 agosto 1994, n. 490.
Ha inoltre disposto (con l'art. 116, comma 4) che "Dalla data di
entrata in vigore delle disposizioni del libro II, capi I, II, III e
IV, i richiami agli articoli 1-septies del decreto-legge 6 settembre
1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre
1982, n. 726, e 4 e 5-bis del decreto legislativo 8 agosto 1994, n.
490 nonche' quelli alle disposizioni contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 e nel decreto del
Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150, ovunque presenti,
si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel
presente decreto".
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
((5))
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 8 agosto 1994
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
MARONI, Ministro dell'interno
BIONDI, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha disposto (con l'art. 120,
comma 2, lettera b)) che dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni del libro II,capi I, II, III e IV del medesimo decreto,
e' abrogato il D.lgs. 8 agosto 1994, n. 490.
ALLEGATO 1
I) Cause di divieto ad ottenere le licenze, le concessioni, le
iscrizioni, le erogazioni e gli altri provvedimenti ed atti, nonche'
a concludere i contratti e subcontratti indicati nell'art. 10, commi
1 e 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575:
a) provvedimento definitivo di applicazione di una misura di
prevenzione (art. 10, comma 2, legge n. 575/1965);
b) sentenza definitiva di condanna, o sentenza di primo grado
confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art.
51, comma 3-bis, del codice di procedura penale (art. 10, comma
5-ter, legge n. 575/1965);
c) provvedimento del tribunale che dispone in via provvisoria i
divieti nel corso del procedimento di prevenzione, se sussistono
motivi di particolare gravita' (art. 10, commi 3 e 5-bis, legge n.
575/1965);
d) provvedimento del tribunale che dispone che i divieti operino
anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta a
misura di prevenzione, nonche' nei confronti di imprese,
associazioni, societa' e consorzi di cui la persona sottoposta a
misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi
modo scelte e indirizzi (art. 10, comma 4, legge n. 575/1965).
II) Causa di sospensione dell'efficacia delle iscrizioni, delle
erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui all'art. 10,
commi 1 e 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575:
a) provvedimento del tribunale che in via provvisoria sospende
l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri
provvedimenti ed atti di cui all'art. 10, commi 1 e 2, della legge n.
575/1965 (art. 10, commi 3 e 5-bis, legge n. 575/1965).
III) Cause di decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni,
concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui all'art.
10, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575:
a) provvedimento definitivo di applicazione di una misura di
prevenzione (art. 10, comma 2, legge n. 575/1965);
b) sentenza definitiva di condanna, o sentenza di primo grado
confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art.
51, comma 3-bis, del codice di procedura penale (art. 10, comma
5-ter, legge n. 575/1965);
c) provvedimento del tribunale che dispone che le decadenze
operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona
sottoposta a misura di prevenzione, nonche' nei confronti di imprese,
associazioni, societa' e consorzi di cui la persona sottoposta a
misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi
modo scelte e indirizzi (art. 10, comma 4, legge n. 575/1965).
IV) Causa di sospensione del procedimento amministrativo
concernente i provvedimenti, gli atti, i contratti e subcontratti di
cui all'art. 10, commi 1 e 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575:
a) procedimento di prevenzione in corso e preventiva
comunicazione al giudice competente da parte della pubblica
amministrazione interessata (art. 10, comma 5-bis, seconda parte,
legge n. 575/1965). ((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha disposto (con l'art. 120,
comma 2, lettera b)) che dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni del libro II,capi I, II, III e IV del medesimo decreto,
e' abrogato il D.lgs. 8 agosto 1994, n. 490.
ALLEGATO 2
a) Attivita' private, sottoposte a regime autorizzatorio, che
possono essere intraprese su denuncia di inizio da parte del privato
alla pubblica amministrazione competente (casi e condizioni indicati
nell'art. 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come
sostituito dall'art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n.
537).
b) Attivita' private sottoposte alla disciplina del
silenzio-assenso (art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241),
indicate nella tabella C annessa al regolamento governativo approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300.
((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha disposto (con l'art. 120,
comma 2, lettera b)) che dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni del libro II,capi I, II, III e IV del medesimo decreto,
e' abrogato il D.lgs. 8 agosto 1994, n. 490.
ALLEGATO 3
a) Licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio.
b) Concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti
nonche' concessioni di beni demaniali allorche' siano richieste per
l'esercizio di attivita' imprenditoriali.
c) Concessioni di costruzione, nonche' di costruzione e gestione
di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di
servizi pubblici.
d) Iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere,
beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo
nazionale dei costruttori, nei registri della Camera di commercio per
l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di
commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso.
e) Altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio,
concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attivita'
imprenditoriali, comunque denominati.
f) Contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre
erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati
da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita'
europee, per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali.
g) Contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di
opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e
relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a
caldo e le forniture con posa in opera. ((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha disposto (con l'art. 120,
comma 2, lettera b)) che dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni del libro II,capi I, II, III e IV del medesimo decreto,
e' abrogato il D.lgs. 8 agosto 1994, n. 490.
ALLEGATO 4
a) Denominazione dell'amministrazione, ente, azienda, societa' o
impresa che procede all'appalto, concessione o erogazione o che e'
tenuta ad autorizzare il subcontratto, la cessione o il cottimo.
b) Oggetto e valore del contratto, subcontratto, concessione o
erogazione.
c) Estremi della deliberazione dell'appalto o della concessione
ovvero del titolo che legittima l'erogazione.
d) Complete generalita' dell'interessato o, se trattasi di
societa' impresa associazione o consorzio, denominazione e sede,
nonche' complete generalita' degli altri soggetti di cui all'art. 5
del decreto e del direttore tecnico dell'impresa.
e) Complete generalita', in relazione ai soggetti indicati nella
lettera d), dei familiari, anche di fatto, conviventi nel territorio
dello Stato. ((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha disposto (con l'art. 120,
comma 2, lettera b)) che dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni del libro II,capi I, II, III e IV del medesimo decreto,
e' abrogato il D.lgs. 8 agosto 1994, n. 490.
ALLEGATO 5
a) Le societa'.
b) Per le societa' di capitali anche consortili ai sensi
dell'art. 2615-ter del codice civile, per le societa' cooperative, di
consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X,
capo II, sezione II, del codice civile, il legale rappresentante e
gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonche'
ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle societa' consortili
detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed i soci o
consorziati per conto dei quali le societa' consortili o i consorzi
operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica
amministrazione.
c) Per i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile, chi ne
ha la rappresentanza e gli imprenditori o societa' consorziate.
d) Per le societa' in nome collettivo, tutti i soci.
e) Per le societa' in accomandita semplice, i soci accomandatari.
f) Per le societa' di cui all'art. 2506 del codice civile, coloro
che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.
((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha disposto (con l'art. 120,
comma 2, lettera b)) che dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni del libro II,capi I, II, III e IV del medesimo decreto,
e' abrogato il D.lgs. 8 agosto 1994, n. 490.