DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 17

Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine  e  che
modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. (10G0031) 
 
 Vigente al: 22-10-2012  
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
   Vista  la  direttiva  2006/42/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che  modifica
la direttiva 95/16/CE; 
   Vista la legge 7 luglio 2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
l’adempimento di  obblighi  derivanti  dall’appartenenza  dell’Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l’articolo 1, l’allegato B, e gli articoli 2, 3 e 4; 
   Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1994,  ed  in  particolare
l’articolo 47 che disciplina gli  aspetti  finanziari  relativi  alle
attivita' amministrative finalizzate alla marcatura CE; 
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30  aprile  1999,
n. 162, concernente regolamento recante norme per l'attuazione  della
direttiva  95/16/CE  sugli  ascensori  e   di   semplificazione   dei
procedimenti per la  concessione  del  nulla  osta  per  ascensori  e
montacarichi, nonche' della relativa licenza di esercizio; 
   Vista la preliminare deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 15 ottobre 2009; 
   Preso atto che la Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, non ha reso parere; 
   Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  nella
riunione del 22 gennaio 2010; 
   Sulla proposta  del  Ministro  per  le  politiche  europee  e  del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  i  Ministri  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  degli  affari  esteri,   della
giustizia e dell’economia e delle finanze; 
 
                              E M A N A 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               ART. 1 
                       (Campo d'applicazione) 
 
   1. Le norme del  presente  decreto  legislativo  si  applicano  ai
seguenti prodotti, cosi' come definiti all'articolo 2: 
   a) macchine; 
   b) attrezzature intercambiabili; 
   c) componenti di sicurezza; 
   d) accessori di sollevamento; 
   e) catene, funi e cinghie; 
   f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica; 
   g) quasi-macchine. 
   2. Sono esclusi dal campo di  applicazione  del  presente  decreto
legislativo: 
   a) i componenti di sicurezza, destinati ad essere utilizzati  come
pezzi di ricambio in sostituzione di componenti  identici  e  forniti
dal fabbricante della macchina originaria; 
   b)  le  attrezzature  specifiche  per   parchi   giochi   e/o   di
divertimento; 
   c) le macchine specificamente  progettate  o  utilizzate  per  uso
nucleare che, in caso di guasto, possono provocare una  emissione  di
radioattivita'; 
   d) le armi, incluse le armi da fuoco; 
   e) i seguenti mezzi di trasporto: 
   1) trattori agricoli e forestali per i rischi oggetto del  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 19 novembre
2004, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile
2005, di recepimento della direttiva  n.  2003/37/CE,  ad  esclusione
delle macchine installate su tali veicoli; 
   2) veicoli a  motore  e  loro  rimorchi  oggetto  della  legge  27
dicembre 1973, n. 942, e  successive  modificazioni,  di  recepimento
della direttiva 70/156/CEE, ad esclusione delle  macchine  installate
su tali veicoli; 
   3) veicoli oggetto del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti in data 31  gennaio  2003,  pubblicato  nel  S.O.  alla
Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003,  di  recepimento  della
direttiva 2002/24/CE, ad esclusione delle macchine installate su tali
veicoli; 
   4) veicoli a motore esclusivamente da competizione; 
   5) mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su  rete
ferroviaria, escluse le macchine installate su tali veicoli. 
   f) le navi marittime e le  unita'  mobili  off-shore,  nonche'  le
macchine installate a bordo di tali navi e/o unita'; 
   g)  le  macchine  appositamente  progettate  e  costruite  a  fini
militari o di mantenimento dell'ordine; 
   h) le macchine appositamente progettate  e  costruite  a  fini  di
ricerca per essere temporaneamente utilizzate nei laboratori; 
   i) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere; 
   l) le macchine adibite allo  spostamento  di  artisti  durante  le
rappresentazioni; 
   m)  i  prodotti  elettrici  ed  elettronici  che  rientrano  nelle
categorie seguenti, oggetto della direttiva 2006/95/CE in materia  di
bassa tensione: 
   1) elettrodomestici destinati a uso domestico; 
   2) apparecchiature audio e video; 
   3) apparecchiature nel settore delle tecnologie dell'informazione; 
   4) macchine ordinarie da ufficio; 
   5)  apparecchiature  di  collegamento  e  di  controllo  a   bassa
tensione; 
   6) motori elettrici; 
   n) le seguenti apparecchiature elettriche ad alta tensione: 
   1) apparecchiature di collegamento e di comando; 
   2) trasformatori. 
   3. Quando per una macchina i pericoli di cui all'allegato  1  sono
interamente o parzialmente disciplinati in  modo  piu'  specifico  da
altri provvedimenti  di  recepimento  di  direttive  comunitarie,  il
presente decreto non si applica a tale macchina e per tali pericoli. 
                               ART. 2 
                            (Definizioni) 
 
  1. Ai  fini  del  presente  decreto  legislativo  si  intende  per:
"macchina" uno dei prodotti elencati all'articolo 1, comma 1, lettere
da a) ad f). 
  2. Si applicano le definizioni seguenti: 
    a) «macchina » propriamente detta: 
      1) insieme equipaggiato o destinato ad essere  equipaggiato  di
un sistema  di  azionamento  diverso  dalla  forza  umana  o  animale
diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile,
collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata; 
      2) insieme di cui al numero  1),  al  quale  mancano  solamente
elementi di collegamento al sito di impiego o di  allacciamento  alle
fonti di energia e di movimento; 
      3) insieme di  cui  ai  numeri  1)  e  2),  pronto  per  essere
installato e che puo' funzionare solo dopo essere stato montato su un
mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione; 
      4) insiemi di macchine, di cui ai numeri 1),  2)  e  3),  o  di
quasi-macchine, di cui alla  lettera  g),  che  per  raggiungere  uno
stesso risultato sono disposti  e  comandati  in  modo  da  avere  un
funzionamento solidale; 
      5) insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno  mobile,
collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e
la cui unica fonte di energia e' la forza umana diretta; 
    b) «attrezzatura intercambiabile»: dispositivo che, dopo la messa
in servizio di una macchina o di  un  trattore,  e'  assemblato  alla
macchina o al trattore dall'operatore stesso al fine  di  modificarne
la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura in cui  tale
attrezzatura non e' un utensile; 
    c) «componente di sicurezza»: componente: 
      1) destinato ad espletare una funzione di sicurezza; 
      2) immesso sul mercato separatamente; 
      3) il cui guasto ovvero malfunzionamento, mette  a  repentaglio
la sicurezza delle persone; 
      4) che non e' indispensabile per lo  scopo  per  cui  e'  stata
progettata la macchina o che per tale funzione puo' essere sostituito
con altri componenti. 
    d) «accessori di sollevamento»:  componenti  o  attrezzature  non
collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la  presa
del carico, disposti tra la macchina e il carico  oppure  sul  carico
stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e  ad
essere immessi sul mercato separatamente; anche le imbracature  e  le
loro componenti sono considerate accessori di sollevamento; 
    e) «catene, funi e cinghie»: catene, funi e cinghie progettate  e
costruite a fini di sollevamento come parte  integrante  di  macchine
per il sollevamento o di accessori di sollevamento; 
    f) «dispositivi amovibili di trasmissione meccanica»:  componenti
amovibili destinati alla trasmissione di  potenza  tra  una  macchina
semovente  o  un  trattore  e   una   macchina   azionata,   mediante
collegamento  al  primo  supporto   fisso   di   quest'ultima;   tali
dispositivi,  ove  immessi  sul  mercato  muniti  di   ripari,   sono
considerati come un singolo prodotto; 
    g)  «quasi-macchine»:  insiemi  che   costituiscono   quasi   una
macchina,  ma  che,  da  soli,  non  sono  in  grado   di   garantire
un'applicazione ben determinata; un sistema  di  azionamento  e'  una
quasi-macchina; le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere
incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre  quasi-macchine
o apparecchi per costituire una macchina  disciplinata  dal  presente
decreto; 
    h)  «immissione  sul  mercato»:  prima  messa   a   disposizione,
all'interno della Comunita', a titolo  oneroso  o  gratuito,  di  una
macchina o di  una  quasi-macchina  a  fini  di  distribuzione  o  di
utilizzazione; 
    i) «fabbricante»: persona fisica o  giuridica  che  progetta  e/o
realizza una macchina  o  una  quasi-macchina  oggetto  del  presente
decreto, ed e' responsabile della conformita' della macchina o  della
quasi-macchina con il presente decreto ai  fini  dell'immissione  sul
mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero  per  uso
personale; in mancanza di un fabbricante  quale  definito  sopra,  e'
considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul
mercato o mette in servizio una macchina o una quasi-macchina oggetto
del presente decreto legislativo; 
    l) «mandatario»: qualsiasi persona fisica o  giuridica  stabilita
all'interno della Comunita' che abbia ricevuto  mandato  scritto  dal
fabbricante per eseguire a  suo  nome,  in  tutto  o  in  parte,  gli
obblighi  e  le  formalita'  connesse   con   il   presente   decreto
legislativo; 
    m)  «messa  in  servizio»:  primo  utilizzo,  conforme  alla  sua
destinazione, all'interno della Comunita', di  una  macchina  oggetto
del presente decreto legislativo; 
    n)  «norma  armonizzata»:  specifica  tecnica  adottata   da   un
organismo  di  normalizzazione,  ovvero  il   Comitato   europeo   di
normalizzazione  (CEN),  il  Comitato  europeo   di   normalizzazione
elettrotecnica  (CENELEC)  o  l'Istituto  europeo  per  le  norme  di
telecomunicazione (ETSI), nel quadro di un mandato  rilasciato  dalla
Commissione europea  conformemente  alle  procedure  istituite  dalla
direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  22
giugno 1998, che prevede  un  procedura  d'informazione  nel  settore
delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative
ai servizi della societa' dell'informazione, e non  avente  carattere
vincolante. 
    ((n-bis) "requisiti essenziali di sicurezza  e  di  tutela  della
salute": disposizioni obbligatorie relative alla progettazione e alla
fabbricazione dei prodotti soggetti al presente  decreto  legislativo
intese ad assicurare un elevato livello di protezione della salute  e
della sicurezza delle persone e, se del caso, degli animali domestici
e dei beni nonche', qualora applicabile, dell'ambiente;  i  requisiti
essenziali di sicurezza e  di  tutela  della  salute  sono  stabiliti
nell'allegato I; i requisiti essenziali  di  sicurezza  e  di  tutela
della salute per la protezione dell'ambiente si applicano  unicamente
alle macchine di cui al punto 2.3 di detto allegato.)) 
                               ART. 3 
            (Immissione sul mercato e messa in servizio) 
 
  ((1. Possono essere immesse sul mercato ovvero  messe  in  servizio
unicamente le macchine che soddisfano le pertinenti disposizioni  del
presente decreto legislativo e se non pregiudicano la sicurezza e  la
salute delle persone o, se del caso, degli animali  domestici  e  dei
beni,  nonche',  qualora  applicabile,  dell'ambiente   quando   sono
debitamente  installate,  mantenute  in   efficienza   e   utilizzate
conformemente alla loro destinazione o in condizioni  ragionevolmente
prevedibili.)) 
  2. Possono essere immesse sul mercato unicamente le  quasi-macchine
che  rispettano  le  pertinenti  disposizioni  del  presente  decreto
legislativo. 
  3. Il fabbricante o il  suo  mandatario,  prima  di  immettere  sul
mercato ovvero mettere in servizio una macchina: 
    a) si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti  essenziali  di
sicurezza e di tutela della salute indicati nell'allegato I; 
    b) si accerta che il fascicolo tecnico di cui  all'allegato  VII,
parte A, sia disponibile; 
    c) fornisce in particolare le informazioni necessarie,  quali  ad
esempio le istruzioni; 
    d)  espleta  le  appropriate  procedure  di   valutazione   della
conformita' ai sensi dell'articolo 9; 
    e)  redige  la  dichiarazione  CE   di   conformita'   ai   sensi
dell'allegato II, parte 1, sezione A, e  si  accerta  che  la  stessa
accompagni la macchina; 
    f) appone la marcatura 'CE' ai sensi dell'articolo 12. 
  4. Il fabbricante o il  suo  mandatario,  prima  di  immettere  sul
mercato una quasi-macchina, si accerta che  sia  stata  espletata  la
procedura di cui all'articolo 10. 
  5. Il fabbricante o il suo mandatario, ai fini delle  procedure  di
cui all'articolo 9, dispone o puo' usufruire dei mezzi  necessari  ad
accertare la conformita' della macchina ai  requisiti  essenziali  di
sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I. 
  6.  Qualora  le  macchine  siano  disciplinate   anche   da   altri
provvedimenti di recepimento di  direttive  comunitarie  relative  ad
aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della  marcatura  'CE',
questa marcatura indica ugualmente che le macchine sono conformi alle
disposizioni di questi provvedimenti. Tuttavia, nel caso in cui uno o
piu'  di  detti  provvedimenti  lascino  al  fabbricante  o  al   suo
mandatario la facolta' di scegliere il regime da applicare durante un
periodo transitorio, la marcatura 'CE' indica la conformita' soltanto
alle direttive applicate dal fabbricante  o  dal  suo  mandatario.  I
riferimenti degli atti normativi applicati  devono  essere  indicati,
conformemente a come riportato nell'allegato II, parte 1, sezione  A,
punto 4, nella dichiarazione CE di conformita'. 
  7. In occasione  di  fiere,  di  esposizioni,  di  dimostrazioni  e
simili,  e'  consentita   la   presentazione   di   macchine   o   di
quasi-macchine non conformi alle disposizioni  del  presente  decreto
legislativo, purche' un cartello visibile indichi chiaramente la  non
conformita'  di  dette  macchine  o   di   dette   quasi-macchine   e
l'impossibilita' di disporre delle  medesime  prima  che  siano  rese
conformi. Inoltre, al momento delle dimostrazioni di tali macchine  o
quasi-macchine non  conformi,  sono  prese  le  misure  di  sicurezza
adeguate per assicurare la protezione delle persone. 
 
                               ART. 4 
          (Presunzione di conformita' e norme armonizzate) 
 
   1. Le macchine provviste della marcatura ‘CE' e accompagnate dalla
dichiarazione  CE  di  conformita',  i  cui  elementi  sono  previsti
dall'allegato II, parte 1 sezione A, sono ritenute  rispondenti  alle
disposizioni del presente decreto legislativo. 
   2. Le macchine costruite in conformita' di una norma  armonizzata,
il cui riferimento  e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea, si presumono conformi ai requisiti essenziali di
sicurezza e di tutela della salute coperti da tale norma armonizzata. 
   3. I riferimenti delle norme nazionali che  traspongono  le  norme
armonizzate sono pubblicati, con decreto del Ministro dello  sviluppo
economico, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
   4. Gli enti di normazione italiani di cui  alla  legge  21  giugno
1986, n. 317, adottano le procedure necessarie  per  permettere  alle
parti sociali di partecipare, a livello  nazionale,  al  processo  di
elaborazione e di controllo delle norme  armonizzate  in  materia  di
macchine. 
 
                               ART. 5 
        (Procedura di contestazione di una norma armonizzata) 
 
   1. Il Ministero dello sviluppo economico, qualora ritiene, anche a
seguito di segnalazione di altri Ministeri o  di  parti  interessate,
che  una  norma  armonizzata  non  soddisfi  pienamente  i  requisiti
essenziali di  sicurezza  e  di  tutela  della  salute  ai  quali  fa
riferimento e che sono enunciati nell'allegato I, presenta un atto di
contestazione  al  comitato  istituito  dalla   direttiva   98/34/CE,
esponendone i motivi. 
                               ART. 6 
                     (Sorveglianza del mercato) 
 
   1. Riguardo alle macchine e alle quasi-macchine, gia' immesse  sul
mercato, le funzioni di autorita' di sorveglianza  per  il  controllo
della conformita' alle disposizioni del presente decreto legislativo,
sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico  e  dal  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, che operano attraverso i propri
organi ispettivi in coordinamento permanente  fra  loro  al  fine  di
evitare duplicazioni dei controlli. 
   2. Le amministrazioni di cui al  comma  1  si  avvalgono  per  gli
accertamenti di carattere tecnico, in conformita'  alla  legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio  dello  Stato,
dell'Istituto  superiore  di  prevenzione  e  sicurezza  del   lavoro
(ISPESL). 
   3. Qualora gli organi di vigilanza sui luoghi  di  lavoro  e  loro
pertinenze,  nell'espletamento  delle  loro  funzioni  ispettive   in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, rilevino che  una  macchina
marcata CE o  una  quasi-macchina,  sia  in  tutto  o  in  parte  non
rispondente a uno  o  piu'  requisiti  essenziali  di  sicurezza,  ne
informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico  e  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
   ((4. Qualora sia  constatato  che  una  macchina  provvista  della
marcatura «CE», accompagnata dalla dichiarazione CE di conformita'  e
utilizzata  conformemente  alla  sua  destinazione  o  in  condizioni
ragionevolmente prevedibili rischia di compromettere la salute  o  la
sicurezza delle persone o, se del caso, degli animali domestici o dei
beni, o,  qualora  applicabile,  dell'ambiente,  il  Ministero  dello
sviluppo  economico,  con   provvedimento   motivato   e   notificato
all'interessato, previa verifica dell'esistenza dei rischi segnalati,
ordina il ritiro della macchina dal mercato,  ne  vieta  l'immissione
sul mercato ovvero la  messa  in  servizio  o  ne  limita  la  libera
circolazione,  indicando  i   mezzi   di   impugnativa   avverso   il
provvedimento stesso ed il termine entro cui e' possibile  ricorrere;
gli oneri relativi al ritiro dal mercato delle macchine  o  ad  altra
limitazione alla loro circolazione sono a carico  del  fabbricante  o
del suo mandatario.)) 
   5. Qualora sia constatato, nel corso degli accertamenti di cui  al
comma 3, che una quasi-macchina, accompagnata dalla dichiarazione  di
incorporazione, gia' immessa  sul  mercato,  non  sia  conforme  alle
disposizioni di cui al presente  decreto  legislativo,  il  Ministero
dello sviluppo economico  ne  vieta  l'immissione  sul  mercato,  con
provvedimento   motivato   e    notificato    all'interessato,    con
l'indicazione dei  mezzi  di  impugnativa  avverso  il  provvedimento
stesso e del termine entro cui e' possibile ricorrere. 
   6. Qualora le misure di cui ai commi 4 e 5 sono  motivate  da  una
lacuna  delle  norme  armonizzate,  il   Ministero   dello   sviluppo
economico, ove intenda mantenerle anche all'esito delle consultazioni
di  cui  all'articolo  7,  comma  2,  avvia  la  procedura   di   cui
all'articolo 5. 
   7. Il Ministero dello sviluppo economico comunica i  provvedimenti
di cui al presente articolo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ed agli organi segnalanti la presunta  non  conformita'.  Nel
caso in cui  la  segnalazione  pervenga  da  Organismi  di  vigilanza
locali, quali ASL o ARPA, i provvedimenti sono  comunicati  anche  ai
competenti uffici regionali eventualmente  tramite  il  coordinamento
regionale  di  settore  costituito  nell'ambito  di  attivita'  della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano. 
   8. Il Ministero dello  sviluppo  economico  coopera,  secondo  gli
indirizzi  dati  dalla  Commissione  europea,  con  le  autorita'  di
sorveglianza del mercato degli altri Stati membri. 
 
                               ART. 7 
                     (Clausola di salvaguardia) 
 
   1. Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente la
Commissione europea e gli altri Stati membri delle misure restrittive
adottate  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  4,  con  le   relative
motivazioni e precisando in particolare se la mancata conformita'  e'
dovuta: 
   a)  al  mancato  rispetto  dei   requisiti   essenziali   di   cui
all'articolo 3, comma 3, lettera a); 
   b) ad  un'errata  applicazione  delle  norme  armonizzate  di  cui
all'articolo 4, comma 2; 
   c)  ad  una  lacuna  delle  medesime  norme  armonizzate  di   cui
all'articolo 4, comma 2. 
   2. A seguito delle conclusioni delle consultazioni  avviate  dalla
Commissione europea, i provvedimenti di cui all'articolo 6, comma  4,
possono essere definitivamente confermati, modificati o revocati. 
   3. Quando la Commissione europea comunica  che  una  macchina  non
conforme e' stata immessa sul mercato provvista della  marcatura  CE,
il Ministero dello sviluppo economico ordina immediatamente il ritiro
dal mercato o il divieto di immissione sul mercato della macchina non
conforme, con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Per quanto attiene agli oneri relativi al ritiro
dal mercato resta fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4. 
                               ART. 8 
(Misure specifiche riguardanti categorie di  macchine  potenzialmente
                             pericolose) 
 
   1. Sono considerate macchine potenzialmente pericolose le macchine
con caratteristiche tecniche che presentano rischi dovuti a lacune di
norme  armonizzate  che  la  Commissione  europea  ha  ritenuto   non
soddisfare pienamente i requisiti essenziali di  sicurezza  e  tutela
della salute  dell'Allegato  I  a  seguito  della  procedura  di  cui
all'articolo 5. Sono, altresi', considerate  macchine  potenzialmente
pericolose le  macchine  che,  a  causa  delle  loro  caratteristiche
tecniche, presentano lo stesso rischio di macchine per le  quali  uno
Stato  membro  ha  adottato  misure  di  limitazione   della   libera
circolazione ritenute giustificate dalla Commissione europea. 
   ((2. Qualora la Commissione europea, secondo le procedure  di  cui
all'articolo  9,  paragrafo  3,  della  direttiva  2006/42/CE,   come
modificata dalla direttiva 2009/127/CE, adotta misure che  richiedono
agli Stati membri di vietare o limitare l'immissione sul  mercato  di
macchine di cui  al  comma  1  o  di  assoggettare  tali  macchine  a
particolari  condizioni,  il  Ministero  dello   sviluppo   economico
provvede sulla  base  delle  indicazioni  fornite  dalla  Commissione
europea.)) 
   3. Il Ministero dello  sviluppo  economico  puo'  richiedere  alla
Commissione europea di esaminare la necessita' di adottare le  misure
di cui al comma 2. 
 
                               ART. 9 
           (Valutazione della conformita' delle macchine) 
 
   1. Ai fini dell'attestazione di conformita'  della  macchina  alle
disposizioni del presente decreto legislativo, il  fabbricante  o  il
suo mandatario applica  una  delle  procedure  di  valutazione  della
conformita' di cui ai commi 2, 3 e 4. 
   2.  Se  la  macchina  non  e'  contemplata  dall'allegato  IV,  il
fabbricante o il suo mandatario applica la procedura  di  valutazione
della conformita' con controllo  interno  sulla  fabbricazione  della
macchina di cui all'allegato VIII. 
   3. Se la macchina e' contemplata dall'allegato IV ed e' fabbricata
conformemente alle norme armonizzate di cui all'articolo 4, comma  2,
e nella misura in cui tali norme coprono tutti i pertinenti requisiti
di sicurezza e di tutela  della  salute,  il  fabbricante  o  il  suo
mandatario applica una delle procedure seguenti: 
   a) la procedura di valutazione  della  conformita'  con  controllo
interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII; 
   b) la procedura di esame per la certificazione CE del tipo di  cui
all'allegato IX, piu' controllo  interno  sulla  fabbricazione  della
macchina di cui all'allegato VIII, punto 3; 
   c) la procedura di garanzia qualita' totale di cui all'allegato X. 
   4. Se la macchina e' contemplata dall'allegato  IV,  ma  e'  stata
fabbricata non rispettando o rispettando solo parzialmente  le  norme
armonizzate di cui all'articolo  4,  comma  2,  ovvero  se  le  norme
armonizzate non coprono tutti i pertinenti requisiti di  sicurezza  e
di tutela della salute  o  non  esistono  norme  armonizzate  per  la
macchina in questione, il fabbricante o il suo mandatario applica una
delle procedure seguenti: 
   a) la procedura di esame per la certificazione CE del tipo di  cui
all'allegato IX, nonche' controllo interno sulla fabbricazione  della
macchina di cui all'allegato VIII, punto 3; 
   b) la procedura di garanzia qualita' totale di cui all'allegato X. 
 
                               ART. 10 
  (Procedure di valutazione della conformita' delle quasi macchine) 
 
   1. Il fabbricante di una  quasi-macchina,  o  il  suo  mandatario,
prima dell'immissione sul mercato, si accertano che: 
   a) sia preparata  la  documentazione  tecnica  pertinente  di  cui
all'allegato VII, parte B; 
   b)  siano  preparate  le  istruzioni  per  l'assemblaggio  di  cui
all'allegato VI; 
   c) sia stata redatta la dichiarazione  di  incorporazione  di  cui
all'allegato II, parte 1, sezione B. 
   2.  Le  istruzioni  per  l'assemblaggio  e  la  dichiarazione   di
incorporazione accompagnano la quasi-macchina fino all'incorporazione
e fanno parte del fascicolo tecnico della macchina finale. 
 
                               ART. 11 
                       (Organismi notificati) 
 
   1. Le attivita' di certificazione relative alla procedura di esame
per la certificazione CE del tipo di  cui  all'allegato  IX  ed  alla
procedura di garanzia qualita' totale di  cui  all'allegato  X,  sono
effettuate  da  organismi  autorizzati  e  notificati  ai  sensi  del
presente articolo ovvero da organismi autorizzati e  notificati  alla
Commissione europea dagli altri Stati membri. 
   2. Possono essere autorizzati organismi in possesso dei  requisiti
di cui all'allegato XI, come precisati con il decreto ministeriale di
cui al comma 4. Si presume che gli organismi che soddisfano i criteri
di valutazione previsti dalle norme  armonizzate  pertinenti,  i  cui
riferimenti sono  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea a titolo della direttiva 2006/42/CE,  rispondano  ai  criteri
pertinenti. 
   3. La pronuncia sull'autorizzazione e' rilasciata entro centoventi
giorni; in caso di  richiesta  di  chiarimenti  o  di  documenti,  il
termine  e'  sospeso  fino  al  ricevimento  di  questi  ultimi.   Il
provvedimento di autorizzazione e' adottato con decreto del Ministero
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del  lavoro  e
delle politiche sociali e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana; il provvedimento di  diniego  e'  notificato  al
richiedente. 
   4. Con successivo decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  da
emanarsi entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono individuati  i  requisiti  che  devono  essere
posseduti dagli organismi  e  le  modalita'  di  presentazione  della
domanda di autorizzazione. 
   5.   Alle   spese    concernenti    le    procedure    finalizzate
all'autorizzazione degli organismi, alla notifica provvisoria  ed  ai
successivi rinnovi della notifica provvisoria degli organismi di  cui
al comma 3 dell'articolo 19 ed ai successivi controlli sugli  stessi,
si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6  febbraio
1996, n. 52. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  e  con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
rideterminate, fino a concorrenza del costo effettivo  del  servizio,
le tariffe di cui al decreto del Ministro delle attivita'  produttive
in data 27 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  84
del 9 aprile 2004, e le relative modalita' di versamento. Le predette
tariffe sono aggiornate, sulla base del costo effettivo del  servizio
e con le stesse modalita', almeno ogni due anni. 
   6. Le somme derivanti  dalle  tariffe  di  cui  al  comma  5  sono
riattribuite agli stati di previsione del  Ministero  dello  sviluppo
economico e del Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
quest'ultimo per la parte di  competenza  relativa  all'attivita'  di
sorveglianza  di  cui  all'articolo  6,   secondo   quanto   previsto
dall'articolo 2, commi da 615 a 617, della legge 24 dicembre 2007, n.
244 - legge finanziaria 2008. 
   7. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali determina gli indirizzi volti ad assicurare
la necessaria omogeneita' dell'attivita'  di  certificazione,  vigila
sull'attivita' degli organismi autorizzati e procede ad  ispezioni  e
verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti ed  il
regolare svolgimento delle procedure previste  dal  presente  decreto
legislativo. L'organismo autorizzato fornisce, a richiesta, tutte  le
informazioni pertinenti, per consentire al Ministero  dello  sviluppo
economico ed al Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  di
assicurare che i requisiti di cui all'allegato XI siano soddisfatti. 
   8. Il Ministero dello sviluppo economico notifica  tempestivamente
alla  Commissione  europea  e  agli  Stati   membri   gli   organismi
autorizzati, nonche' le procedure specifiche per la valutazione delle
conformita' e le categorie di macchine per le  quali  tali  organismi
sono stati designati e, se del caso, i numeri di identificazione  che
sono stati loro attribuiti in precedenza dalla  Commissione  europea.
Il Ministero  dello  sviluppo  economico  notifica  alla  Commissione
europea e agli altri Stati membri qualsiasi modifica successiva. 
   9. Il Ministero dello  sviluppo  economico  revoca  immediatamente
l'autorizzazione rilasciata all'organismo qualora constati che: 
   a) l'organismo non soddisfa piu' i criteri di cui all'allegato XI;
oppure 
   b)  l'organismo  e'  responsabile  della   violazione   grave   di
disposizioni che ne disciplinano l'attivita'. 
   10.   Il   Ministero    dello    sviluppo    economico    sospende
l'autorizzazione  all'organismo,  per  un  periodo  di   durata   non
superiore a sei mesi, in tutti i casi in cui le non conformita' nelle
quali e' in corso l'organismo sono eliminabili in tempi brevi  ovvero
non sono gravi e  necessitino  di  una  verifica  per  garantire  che
l'organismo sia in possesso dei requisiti tecnici  ed  amministrativi
funzionali ai compiti ad esso assegnati. 
   11. I provvedimenti restrittivi di cui ai commi 9 e 10, motivati e
recanti mezzi e termini di ricorso,  sono  immediatamente  comunicati
dal Ministero dello sviluppo economico alla Commissione europea, agli
altri Stati membri e  al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali. 
   12. Se  un  organismo  notificato  constata  che  le  disposizioni
pertinenti del presente decreto legislativo non sono state rispettate
o non sono piu' rispettate dal fabbricante o che l'attestato di esame
CE del tipo o l'approvazione del sistema di garanzia qualita'  totale
non avrebbero dovuto  essere  rilasciati,  esso,  tenendo  conto  del
principio della proporzionalita', sospende  o  ritira  l'attestato  o
l'approvazione rilasciato o lo sottopone a limitazioni,  indicando  i
motivi dettagliati, a meno che il  rispetto  delle  disposizioni  sia
assicurato mediante l'attuazione delle misure correttive  appropriate
da parte del fabbricante. 
   13. Le sospensioni, i ritiri, le limitazioni  degli  attestati  di
esame CE del tipo  e  delle  approvazioni  del  sistema  di  garanzia
qualita' totale da parte degli organismi  che  li  hanno  rilasciati,
devono essere motivati e devono contenere l'indicazione dei  mezzi  e
dei termini di impugnativa. Essi sono comunicati immediatamente  agli
interessati e ai Ministeri dello sviluppo economico e  del  lavoro  e
delle  politiche  sociali.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico
informa tempestivamente la Commissione  europea  e  gli  altri  Stati
membri di tali sospensioni, revoche o limitazioni. 
 
                               ART. 12 
                          (Marcatura «CE») 
 
   1. La marcatura di conformita': "CE" e' costituita dalle iniziali:
"CE", conformemente al modello fornito nell'allegato III. 
   2.  La  marcatura  ‘CE'  viene  apposta  sulla  macchina  in  modo
visibile, leggibile e indelebile, conformemente all'allegato III. 
   3. E' vietato apporre sulle macchine marcature, segni e iscrizioni
che possano indurre in errore i  terzi  circa  il  significato  o  il
simbolo grafico, o entrambi, della marcatura ‘CE'. 
   4. Sulle  macchine  puo'  essere  apposta  ogni  altra  marcatura,
purche' questa non comprometta la visibilita', la leggibilita' ed  il
significato della marcatura ‘CE'. 
 
                               ART. 13 
                  (Non conformita' della marcatura) 
 
   1. Costituisce marcatura non conforme: 
   a) l'apposizione  della  marcatura  ‘CE'  ai  sensi  del  presente
decreto su prodotti non rientranti nel campo di applicazione  di  cui
all'articolo 1; 
   b) l'assenza della marcatura ‘CE', conforme all'articolo 12, commi
1 e 2, ovvero l'assenza della dichiarazione CE di conformita' per una
macchina; 
   c) l'apposizione, su una macchina, di una marcatura diversa  dalla
marcatura ‘CE' vietata ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4. 
   2. Qualora sia constatata la non conformita' della marcatura  alle
disposizioni  del  presente  decreto,  il  Ministero  dello  sviluppo
economico ordina al fabbricante, o al  suo  mandatario  di  adottare,
entro un termine, le misure idonee a rendere il prodotto conforme. 
   3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 ovvero qualora
le misure adottate siano ritenute  non  idonee,  il  Ministero  dello
sviluppo economico provvede ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 6,  e
dell'articolo 7, comma 1. 
                               ART. 14 
                      (Obbligo di riservatezza) 
 
  ((1. Ferme restando le disposizioni di cui al  decreto  legislativo
30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei  dati  personali
ed al decreto legislativo 10 febbraio 2005,  n.  30,  recante  codice
della proprieta' industriale, tutte le parti e le  persone  coinvolte
nell'applicazione del presente decreto legislativo sono  obbligate  a
mantenere riservate le informazioni ricevute nello svolgimento  delle
loro funzioni. In particolare i segreti  aziendali,  professionali  e
commerciali sono considerati  come  informazioni  riservate,  eccetto
quando la loro divulgazione sia necessaria al  fine  di  tutelare  la
salute o la sicurezza delle persone o, se  del  caso,  degli  animali
domestici o dei beni, o, qualora applicabile, dell'ambiente.)) 
  2. La disposizione di cui al comma 1 si  applica  fatti  salvi  gli
obblighi degli Stati membri e degli organismi notificati  riguardanti
l'informazione reciproca e la diffusione degli avvertimenti. 
 
                               ART. 15 
                             (Sanzioni) 
 
   1. Salvo che il fatto non costituisce reato, il fabbricante  o  il
suo mandatario che immette  sul  mercato  ovvero  mette  in  servizio
macchine non conformi ai requisiti di cui all'allegato I del presente
decreto e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da  4.000
euro a 24.000 euro. Alla stessa  sanzione  e'  assoggettato  chiunque
apporta  modifiche  ad  apparecchiature   dotate   della   prescritta
marcatura  CE,  che  comportano  la  non  conformita'   ai   medesimi
requisiti. 
   2. Salvo che il fatto non costituisce reato, il fabbricante di una
quasi-macchina o il suo mandatario che contravviene alle prescrizioni
di cui all'articolo 10 del presente decreto e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro. 
   3. Ferma restando l'applicazione dei commi 1 e 2, il fabbricante o
il suo mandatario che a richiesta dell'autorita' di  sorveglianza  di
cui all'articolo 6,  omette  di  esibire  la  documentazione  di  cui
all'allegato VII del presente  decreto  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. 
   4. Il fabbricante o il suo  mandatario  che  immette  sul  mercato
ovvero mette in servizio macchine che, seppure conformi ai  requisiti
di  cui  all'allegato  I,  sono  sprovviste  della  dichiarazione  di
conformita'  di  cui  all'allegato  II  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. 
   5. Salvo che il fatto non costituisce reato, chiunque appone o  fa
apporre marcature, segni ed iscrizioni che possono indurre in  errore
i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi,  della
marcatura CE ovvero ne limitano la visibilita' e la  leggibilita'  e'
punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  1.000  euro  a
6.000 euro. 
   6. Chiunque promuove pubblicita' per macchine che  non  rispettano
le prescrizioni del presente decreto legislativo  e'  punito  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. 
   7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano se  il  10
per cento del fatturato connesso a tutte le macchine o quasi-macchine
per le quali la violazione e' accertata e' compreso tra il minimo  ed
il massimo della sanzione da applicare ovvero e' inferiore al minimo.
Se il 10 per cento di tale fatturato e' superiore  al  massimo  della
sanzione da applicare, i  relativi  importi  minimo  e  massimo  sono
rideterminati moltiplicandoli per cifre intere crescenti fino  a  che
sia verificata  la  condizione  di  cui  al  periodo  precedente.  La
sanzione e' determinata secondo i  criteri  di  cui  all'articolo  11
della legge 24 novembre 1981, n. 689, tenendo conto, in  particolare,
della pericolosita' connessa alla non conformita' rilevata.  In  ogni
caso la sanzione applicata non puo'  superare  l'importo  massimo  di
150.000 euro. 
   8. Il responsabile delle violazioni di cui  ai  commi  1  e  2  e'
tenuto  a  rifondere  le  spese  sostenute  per  l'attuazione   delle
procedure di verifica sulle macchine o quasi-macchine. Con successivo
decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato  di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  emanarsi  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
sono definiti i criteri di determinazione dei relativi  importi  che,
versati all'entrata del bilancio dello  Stato,  sono  riassegnati  ai
pertinenti capitoli di spesa finalizzati a sostenere tali oneri. 
   9. Le sanzioni di cui al presente  articolo  sono  irrogate  dalla
competente Direzione generale del Ministero dello sviluppo economico.
Le somme derivanti da tali  sanzioni  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti  previsti
dall'articolo 2, comma 1, lettera c), ultimo periodo, della  legge  7
luglio 2009, n. 88, con decreti del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa
del medesimo Ministero dello sviluppo economico. 
 
                               ART. 16 
                     (Ascensori e montacarichi) 
 
   1. Le disposizioni di attuazione della direttiva  2006/42/CE,  per
la parte relativa alle modifiche della direttiva 95/16/CE in  materia
di ascensori, sono adottate con regolamento, ai  sensi  dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  di  modifica  del
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 4  febbraio  2005,
n. 11. 
 
                               ART. 17 
                              (Deroga) 
 
   1. Fino al 29 giugno 2011 e' consentita l'immissione sul mercato e
la messa in servizio di apparecchi portatili a carica  esplosiva  per
il fissaggio e altre macchine ad impatto a carica esplosiva che  sono
conformi alle disposizioni vigenti al 17 maggio 2006. 
 
                               ART. 18 
                            (Abrogazioni) 
 
   1. E' abrogato il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio 1996, n. 459, fatta  salva  la  residua  applicabilita'  delle
disposizioni transitorie di cui all'articolo 11, commi  1  e  3,  del
medesimo decreto. 
 
                               ART. 19 
                    (Norme finali e transitorie) 
 
   1.  L'elenco  indicativo  dei  componenti  di  sicurezza  di   cui
all'allegato V e' aggiornato con decreto di natura non  regolamentare
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, in attuazione  degli  eventuali
aggiornamenti  dell'elenco  di  tali  componenti   da   parte   dalla
Commissione europea in base all'articolo 8, paragrafo 1, lettera  a),
della direttiva 2006/42/CE. 
   2.  Gli  organismi  gia'  notificati  ai  sensi  della   direttiva
89/392/CEE e successive  modificazioni,  codificata  dalla  direttiva
98/37/CE, recepite con il decreto del Presidente della Repubblica  24
luglio 1996, n. 459, devono  chiedere  al  Ministero  dello  sviluppo
economico la  conferma  della  validita'  della  loro  notifica,  nel
rispetto  di  quanto  contenuto  nell'articolo  11,  nel  termine  di
sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico di cui  al  comma  4  del  medesimo  articolo  11.
Decorso tale termine, in  mancanza  della  domanda  di  conferma,  le
autorizzazioni si intendono decadute. Alla decisione sulla domanda di
conferma  della  notifica  si  applicano  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 11, comma 3. 
   3. E' data facolta' al  Ministero  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,  di
concedere notifica provvisoria, di durata pari  a  quattro  mesi,  ad
organismi in relazione alle attivita' di certificazione CE del  tipo.
Tale notifica provvisoria potra'  essere  successivamente  rinnovata,
per lo stesso periodo di tempo, fino ad un massimo di due  volte.  Si
applicano le disposizioni di cui al comma 5, dell'articolo 11. 
   4. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare  nuovi
o maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  I  soggetti  pubblici
interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane
e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
   Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
 
   Dato a Roma, addi' 27 gennaio 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
                              BERLUSCONI,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri 
                              RONCHI,  Ministro  per   le   politiche
                              europee 
                              SCAJOLA,   Ministro   dello    sviluppo
                              economico 
                              SACCONI, Ministro del  lavoro  e  delle
                              politiche sociali 
                              FRATTINI, Ministro degli affari esteri 
                              ALFANO, Ministro della giustizia 
                              TREMONTI,  Ministro   dell'economia   e
                              delle finanze 
 
   Visto, il Guardasigilli: ALFANO 
                                                           ALLEGATO I 
                          (previsto dall'art. 3, comma 3, lettera a)) 
 
Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della  salute  relativi
alla progettazione e alla costruzione delle macchine 
 
   PRINCIPI GENERALI 
   1. Il fabbricante di una  macchina,  o  il  suo  mandatario,  deve
garantire che sia effettuata una valutazione dei rischi per stabilire
i requisiti di sicurezza e di tutela della salute che  concernono  la
macchina. La macchina deve  inoltre  essere  progettata  e  costruita
tenendo conto dei risultati della valutazione dei rischi. 
   Con il processo iterativo della valutazione  dei  rischi  e  della
riduzione  dei  rischi  di  cui  sopra,  il  fabbricante  o  il   suo
mandatario: 
   - stabilisce i limiti  della  macchina,  il  che  comprende  l'uso
previsto e l'uso scorretto ragionevolmente prevedibile, 
   - individua i pericoli cui puo' dare  origine  la  macchina  e  le
situazioni pericolose che ne derivano, 
   - stima i rischi,  tenendo  conto  della  gravita'  dell'eventuale
lesione o danno alla salute e della probabilita' che si verifichi, 
   - valuta i rischi al  fine  di  stabilire  se  sia  richiesta  una
riduzione  del  rischio  conformemente  all'obiettivo  del   presente
decreto legislativo, 
   - elimina i pericoli o riduce i rischi che ne derivano, applicando
le misure di protezione nell'ordine indicato nel punto 1.1.2, lettera
b). 
   2. Gli obblighi previsti dai requisiti essenziali di  sicurezza  e
di tutela della salute si applicano soltanto se  esiste  il  pericolo
corrispondente  per  la  macchina  in  questione,   allorche'   viene
utilizzata nelle condizioni  previste  dal  fabbricante,  o  dal  suo
mandatario, o nelle condizioni anormali prevedibili. Il principio  di
integrazione della sicurezza di cui al punto  1.1.2  e  gli  obblighi
relativi alla marcatura e alle istruzioni di cui  ai  punti  1.7.3  e
1.7.4 si applicano comunque. 
   3. I requisiti essenziali di sicurezza e di  tutela  della  salute
elencati nel presente allegato sono  inderogabili.  Tuttavia,  tenuto
conto dello stato dell'arte, gli obiettivi da essi  prefissi  possono
non essere raggiunti. In  tal  caso  la  macchina  deve,  per  quanto
possibile, essere progettata e costruita  per  tendere  verso  questi
obiettivi. 
   ((4. Il presente allegato si articola in varie parti. La prima  ha
una portata generale e si applica a tutti  i  tipi  di  macchine.  Le
altre parti si riferiscono a taluni tipi di pericoli piu'  specifici.
Tuttavia e' indispensabile esaminare il presente allegato in tutte le
sue parti, al fine di essere certi di soddisfare  tutti  i  requisiti
essenziali pertinenti. Nel progettare la macchina, si tiene conto dei
requisiti contenuti nella parte generale e di quelli elencati in  una
o piu' delle altre parti, in funzione dei risultati della valutazione
dei rischi di condotta di  cui  al  punto  1  dei  presenti  principi
generali. I requisiti essenziali  di  sicurezza  e  di  tutela  della
salute per la protezione dell'ambiente  sono  applicabili  unicamente
alle macchine di cui al punto 2.3.)) 
 
   1. REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE 
   1.1. CONSIDERAZIONI GENERALI 
   1.1.1. Definizioni 
   Ai fini del presente allegato si intende per: 
   a) "pericolo", una  potenziale  fonte  di  lesione  o  danno  alla
salute; 
   b)  "zona  pericolosa",  qualsiasi   zona   all'interno   e/o   in
prossimita' di una  macchina  in  cui  la  presenza  di  una  persona
costituisca un rischio per la sicurezza e la salute di detta persona; 
   c) "persona esposta", qualsiasi persona che si trovi interamente o
in parte in una zona pericolosa; 
   d) "operatore", la o le persone incaricate di installare,  di  far
funzionare, di regolare, di pulire, di riparare  e  di  spostare  una
macchina o di eseguirne la manutenzione; 
   e) "rischio", combinazione della probabilita' e della gravita'  di
una lesione o di un danno per la salute che possano insorgere in  una
situazione pericolosa; 
   f) "riparo", elemento della macchina utilizzato specificamente per
garantire la protezione tramite una barriera materiale; 
   g) "dispositivo di protezione", dispositivo (diverso da un riparo)
che riduce il rischio, da solo o associato ad un riparo; 
   h)  "uso  previsto",  l'uso  della  macchina  conformemente   alle
informazioni fornite nelle istruzioni per l'uso; 
   i)  "uso  scorretto  ragionevolmente  prevedibile",  l'uso   della
macchina in un modo diverso da quello indicato nelle  istruzioni  per
l'uso, ma  che  puo'  derivare  dal  comportamento  umano  facilmente
prevedibile. 
   1.1.2. Principi d'integrazione della sicurezza 
   a) Per progettazione e costruzione, le macchine devono essere atte
a funzionare, ad essere azionate, ad essere regolate e  a  subire  la
manutenzione senza che tali operazioni espongano a rischi le persone,
se effettuate nelle condizioni previste tenendo anche conto  dell'uso
scorretto ragionevolmente prevedibile. 
   Le misure adottate devono avere lo scopo di eliminare ogni rischio
durante l'esistenza prevedibile della macchina, comprese le  fasi  di
trasporto,  montaggio,  smontaggio,   smantellamento   (messa   fuori
servizio) e rottamazione. 
   b) Per la scelta delle soluzioni piu' opportune il  fabbricante  o
il suo mandatario deve applicare  i  seguenti  principi,  nell'ordine
indicato: 
   -  eliminare  o  ridurre  i  rischi  nella  misura  del  possibile
(integrazione della sicurezza nella progettazione e nella costruzione
della macchina), 
   - adottare le misure di protezione necessarie  nei  confronti  dei
rischi che non possono essere eliminati, 
   -  informare  gli   utilizzatori   dei   rischi   residui   dovuti
all'incompleta  efficacia  delle  misure  di   protezione   adottate,
indicare se e' richiesta una formazione particolare e segnalare se e'
necessario prevedere un dispositivo di protezione individuale. 
   c) In sede di  progettazione  e  di  costruzione  della  macchina,
nonche' all'atto della redazione delle istruzioni il  fabbricante,  o
il suo mandatario, deve prendere in  considerazione  non  solo  l'uso
previsto della macchina, ma  anche  l'uso  scorretto  ragionevolmente
prevedibile. 
   La macchina deve essere progettata e costruita in modo da  evitare
che sia utilizzata in modo  anormale,  se  cio'  puo'  comportare  un
rischio.  Negli  altri   casi   le   istruzioni   devono   richiamare
l'attenzione dell'utilizzatore sulle controindicazioni nell'uso della
macchina che potrebbero, in base all'esperienza, presentarsi. 
   d) La macchina deve essere progettata e  costruita  tenendo  conto
delle  limitazioni  imposte  all'operatore  dall'uso   necessario   o
prevedibile delle attrezzature di protezione individuale. 
   e)  La  macchina  deve  essere  fornita  completa  di   tutte   le
attrezzature  e  gli  accessori  speciali  essenziali   per   poterla
regolare, eseguirne la manutenzione e utilizzarla  in  condizioni  di
sicurezza. 
   1.1.3. Materiali e prodotti 
   I materiali utilizzati per  la  costruzione  della  macchina  o  i
prodotti utilizzati od originati durante  la  sua  utilizzazione  non
devono presentare rischi per la sicurezza e la salute delle persone. 
   In particolare, se vengono usati  dei  fluidi,  la  macchina  deve
essere progettata e costruita in modo da prevenire rischi  dovuti  al
riempimento, all'utilizzazione, al recupero e all'evacuazione. 
   1.1.4. Illuminazione 
   La macchina deve essere fornita  di  un'illuminazione  incorporata
adeguata alle operazioni laddove, malgrado un'illuminazione  ambiente
avente un valore normale, la mancanza di  tale  dispositivo  potrebbe
determinare rischi. 
   La macchina deve essere progettata e costruita in modo che non  vi
siano zone d'ombra  che  possano  causare  disturbo,  ne'  fastidiosi
abbagliamenti, ne' effetti stroboscopici  pericolosi  sugli  elementi
mobili dovuti all'illuminazione. 
   Gli organi  interni  che  devono  essere  ispezionati  e  regolati
frequentemente devono  essere  muniti  di  opportuni  dispositivi  di
illuminazione; lo stesso dicasi per le zone di manutenzione. 
   1.1.5. Progettazione della macchina ai fini della movimentazione 
   La macchina, o ciascuno dei suoi diversi elementi, deve: 
   - poter essere movimentata e trasportata in modo sicuro, 
   - essere imballata o progettata per essere immagazzinata  in  modo
sicuro e senza deterioramenti. 
   Durante il trasporto della macchina e/o  dei  suoi  elementi,  non
devono  potersi  verificare  spostamenti  intempestivi  ne'  pericoli
dovuti all'instabilita' se la  macchina  e/o  i  suoi  elementi  sono
sottoposti a movimentazione secondo le istruzioni. 
   Se la massa, le dimensioni o la forma della macchina  o  dei  suoi
vari elementi non ne consentono lo spostamento a mano, la macchina  o
ciascuno dei suoi vari elementi deve essere: 
   - munita di accessori che consentano di afferrarla con un mezzo di
sollevamento, oppure 
   -  progettata  in  modo  da  consentire  il  fissaggio  di   detti
accessori, oppure 
   - di forma tale  che  i  normali  mezzi  di  sollevamento  possano
adattarvisi facilmente. 
   Se la macchina o uno dei suoi  elementi  deve  essere  spostato  a
mano, deve essere: 
   - facilmente spostabile, oppure 
   -  munito  di  dispositivi  di  presa   che   ne   consentano   la
movimentazione in modo sicuro. 
   Sono necessarie disposizioni speciali per il trasporto di utensili
e/o di parti di macchine, anche leggeri, potenzialmente pericolosi. 
   1.1.6. Ergonomia 
   Nelle condizioni d'uso previste devono essere  ridotti  al  minimo
possibile il disagio, la fatica e le  tensioni  psichiche  e  fisiche
(stress)  dell'operatore,  tenuto   conto   dei   principi   seguenti
dell'ergonomia: 
   - tener conto della variabilita' delle dimensioni  fisiche,  della
forza e della resistenza dell'operatore, 
   - offrire lo spazio necessario per i  movimenti  delle  parti  del
corpo dell'operatore, 
   - evitare un ritmo di lavoro condizionato dalla macchina, 
   - evitare un controllo che richiede una concentrazione prolungata, 
   -  adattare  l'interfaccia  uomo/macchina   alle   caratteristiche
prevedibili dell'operatore. 
   1.1.7. Posti di lavoro 
   Il posto di lavoro deve essere progettato e costruito in  modo  da
evitare ogni rischio derivante dai gas di scarico e/o dalla  mancanza
di ossigeno. 
   Se la macchina e' destinata ad essere utilizzata  in  un  ambiente
pericoloso  che  presenta  rischi  per  la  salute  e  la   sicurezza
dell'operatore o se la macchina stessa genera un ambiente pericoloso,
devono essere previsti i mezzi adeguati ad assicurare che l'operatore
lavori  in  buone  condizioni  e  sia  protetto  da   ogni   pericolo
prevedibile. 
   Se del caso, il posto di lavoro deve essere dotato di  una  cabina
adeguata, progettata, costruita e/o attrezzata in modo da  soddisfare
i suddetti requisiti. L'uscita deve consentire  un  rapido  abbandono
della macchina. Si deve inoltre, se del caso, prevedere un'uscita  di
sicurezza in una direzione diversa dall'uscita normale. 
   1.1.8. Sedili 
   Ove appropriato e se le condizioni di lavoro  lo  consentono,  nel
posto  di  lavoro  integrato  alla  macchina  deve  essere   prevista
l'installazione di sedili. 
   Se l'operatore e' destinato a lavorare seduto e il posto e'  parte
integrante della macchina, il sedile deve essere fornito unitamente a
quest'ultima. 
   Il sedile dell'operatore deve renderlo  capace  di  mantenere  una
posizione  stabile.  Inoltre  il  sedile  e  la  sua   distanza   dai
dispositivi di comando devono potersi adattare all'operatore. 
   Se la macchina e' sottoposta a vibrazioni, il sedile  deve  essere
progettato e costruito in modo  da  ridurre  al  livello  piu'  basso
ragionevolmente possibile le vibrazioni trasmesse  all'operatore.  Il
sedile  deve  essere  ancorato  in  modo  da  resistere  a  tutte  le
sollecitazioni che puo' subire. Se sotto i piedi  dell'operatore  non
esiste  alcun  piano  di  appoggio,  egli  dovra'  disporre   di   un
poggiapiedi antisdrucciolo. 
 
   1.2. SISTEMI DI COMANDO 
   1.2.1. Sicurezza ed affidabilita' dei sistemi di comando 
   I sistemi di comando devono essere progettati e costruiti in  modo
da evitare l'insorgere di situazioni pericolose. In  ogni  caso  essi
devono essere progettati e costruiti in modo tale che: 
   - resistano  alle  previste  sollecitazioni  di  servizio  e  agli
influssi esterni, 
   - un'avaria nell'hardware o nel software del  sistema  di  comando
non crei situazioni pericolose, 
   - errori della logica del sistema di comando non creino situazioni
pericolose, 
   - errori  umani  ragionevolmente  prevedibili  nelle  manovre  non
creino situazioni pericolose. 
   Particolare attenzione richiede quanto segue: 
   - la macchina non deve avviarsi in modo inatteso, 
   -  i  parametri  della  macchina  non  devono  cambiare  in   modo
incontrollato, quando tale  cambiamento  puo'  portare  a  situazioni
pericolose, 
   - non deve essere impedito l'arresto della macchina,  se  l'ordine
di arresto e' gia' stato dato, 
   - nessun elemento mobile della macchina o pezzo  trattenuto  dalla
macchina deve cadere o essere espulso, 
   -  l'arresto  manuale  o  automatico  degli  elementi  mobili   di
qualsiasi tipo non deve essere impedito, 
   - i dispositivi di protezione devono rimanere pienamente  efficaci
o dare un comando di arresto, 
   - le parti del sistema  di  controllo  legate  alla  sicurezza  si
devono applicare in modo coerente  all'interezza  di  un  insieme  di
macchine e/o di quasi macchine. 
   In caso di comando senza cavo  deve  essere  attivato  un  arresto
automatico quando non si ricevono  i  segnali  di  comando  corretti,
anche quando si interrompe la comunicazione. 
   1.2.2. Dispositivi di comando 
   I dispositivi di comando devono essere: 
   - chiaramente visibili e individuabili utilizzando, se  del  caso,
pittogrammi, 
   - disposti in modo da garantire  una  manovra  sicura,  univoca  e
rapida, 
   - progettati in modo tale che il  movimento  del  dispositivo  del
comando sia coerente con l'azione del comando, 
   -  situati  fuori  delle   zone   pericolose   tranne   il   caso,
all'occorrenza, di taluni dispositivi di comando, come un arresto  di
emergenza o una pulsantiera pensile, 
   -  sistemati  in  modo  che  la  loro  manovra  non  causi  rischi
supplementari, 
   - progettati  o  protetti  in  modo  che  l'azione  comandata,  se
comporta un pericolo, possa avvenire soltanto in seguito ad un'azione
deliberata, 
   - fabbricati in modo da resistere alle sollecitazioni prevedibili.
Particolare attenzione  sara'  data  ai  dispositivi  di  arresto  di
emergenza che possono essere soggetti a grosse sollecitazioni. 
   Se un  dispositivo  di  comando  e'  progettato  e  costruito  per
consentire varie azioni differenti, vale a dire se la sua azione  non
e' univoca, l'azione comandata deve essere  chiaramente  indicata  e,
all'occorrenza, confermata. 
   La posizione e la corsa dei dispositivi  di  comando,  nonche'  lo
sforzo richiesto devono essere compatibili  con  l'azione  comandata,
tenendo conto dei principi ergonomici. 
   La macchina deve essere munita  di  indicatori  necessari  per  un
funzionamento sicuro. Dal posto di  comando  l'operatore  deve  poter
leggere i suddetti indicatori. 
   Da ogni posto di comando l'operatore deve poter essere in grado di
assicurarsi dell'assenza di persone nelle zone pericolose  oppure  il
sistema di comando deve essere progettato e  costruito  in  modo  che
l'avviamento sia impedito fintanto che  qualsiasi  persona  si  trova
nella zona pericolosa. 
   Qualora  nessuna  di  tali  possibilita'  sia  applicabile,  prima
dell'avviamento della macchina  deve  essere  emesso  un  segnale  di
avvertimento sonoro e/o visivo. La  persona  esposta  deve  avere  il
tempo di abbandonare la zona pericolosa o impedire l'avviamento della
macchina. 
   Se  necessario,  vanno  previsti  mezzi  per  assicurarsi  che  la
macchina possa essere comandata solo dai posti di comando situati  in
una o piu' zone o posti prestabiliti. 
   Quando vi sono piu' posti di comando, il sistema di  comando  deve
essere progettato  in  modo  che  l'impiego  di  uno  di  essi  renda
impossibile l'uso degli altri, ad eccezione dei comandi di arresto  e
degli arresti di emergenza. 
   Quando la macchina e' munita di piu' posti di manovra,  ognuno  di
essi deve disporre di tutti i dispositivi di comando necessari, senza
ostacolare  ne'  mettere  in  situazione  pericolosa  mutuamente  gli
operatori. 
   1.2.3. Avviamento 
   L'avviamento  di  una  macchina  deve  essere  possibile  soltanto
tramite un'azione volontaria su un dispositivo di comando previsto  a
tal fine. 
   Lo stesso dicasi: 
   - per la rimessa in  marcia  dopo  un  arresto,  indipendentemente
dall'origine, 
   - per l'effettuazione di una modifica rilevante  delle  condizioni
di funzionamento. 
   Tuttavia,  purche'  cio'  non  generi  situazioni  pericolose,  la
rimessa in marcia o la modifica  delle  condizioni  di  funzionamento
puo' essere effettuata tramite un'azione volontaria su un dispositivo
diverso dal dispositivo di comando previsto a tal fine. 
   Per le macchine a  funzionamento  automatico,  l'avviamento  della
macchina, la rimessa in marcia dopo un arresto o  la  modifica  delle
condizioni  di  funzionamento   possono   essere   effettuati   senza
intervento esterno, se cio' non produce situazioni pericolose. 
   Quando la macchina  e'  munita  di  vari  dispositivi  di  comando
dell'avviamento e gli operatori possono pertanto mettersi  mutuamente
in pericolo, devono essere installati dispositivi  supplementari  per
eliminare tali rischi. Se per ragioni di sicurezza  l'avviamento  e/o
l'arresto  devono  essere  effettuati  in  una  sequenza   specifica,
opportuni dispositivi devono garantire che  queste  operazioni  siano
eseguite nell'ordine corretto. 
   1.2.4. Arresto 
   1.2.4.1. Arresto normale 
   La macchina deve essere munita di un dispositivo  di  comando  che
consenta l'arresto generale in condizioni di sicurezza. 
   Ogni posto di lavoro deve  essere  munito  di  un  dispositivo  di
comando  che  consenta  di  arrestare,  in  funzione   dei   pericoli
esistenti, tutte le funzioni della macchina o unicamente una di esse,
in modo che la macchina sia portata in condizioni di sicurezza. 
   Il comando di  arresto  della  macchina  deve  essere  prioritario
rispetto ai comandi di avviamento. 
   Ottenuto l'arresto della macchina o delle sue funzioni pericolose,
si deve interrompere l'alimentazione dei relativi azionatori. 
   1.2.4.2. Arresto operativo 
   Se, per motivi operativi, e' necessario un comando di arresto  che
non interrompe l'alimentazione degli  azionatori,  la  condizione  di
arresto deve essere monitorata e mantenuta. 
   1.2.4.3. Arresto di emergenza 
   La macchina deve essere  munita  di  uno  o  piu'  dispositivi  di
arresto  di  emergenza,  che  consentano  di  evitare  situazioni  di
pericolo che rischino di prodursi  nell'imminenza  o  che  si  stiano
producendo. 
   Sono escluse da quest'obbligo: 
   - le macchine per le quali il dispositivo di arresto di  emergenza
non puo' ridurre il rischio, perche' non riduce il tempo per ottenere
l'arresto normale oppure perche' non permette di prendere  le  misure
specifiche che il rischio richiede, 
   - le macchine portatili tenute e/o condotte a mano. 
   Il dispositivo deve: 
   - comprendere dispositivi di  comando  chiaramente  individuabili,
ben visibili e rapidamente accessibili, 
   - provocare l'arresto del processo pericoloso nel tempo piu' breve
possibile, senza creare rischi supplementari, 
   - quando necessario  avviare,  o  permettere  di  avviare,  alcuni
movimenti di salvaguardia. 
   Quando  si  smette  di  azionare  il  dispositivo  di  arresto  di
emergenza dopo  un  ordine  di  arresto,  detto  ordine  deve  essere
mantenuto da un blocco del dispositivo di arresto di emergenza,  sino
al suo sblocco; non deve essere  possibile  ottenere  il  blocco  del
dispositivo senza che quest'ultimo generi un ordine  di  arresto;  lo
sblocco del  dispositivo  deve  essere  possibile  soltanto  con  una
apposita manovra e  non  deve  riavviare  la  macchina,  ma  soltanto
autorizzarne la rimessa in funzione. 
   La funzione di arresto di emergenza deve essere sempre disponibile
e operativa a prescindere dalla modalita' di funzionamento. 
   I dispositivi di arresto di emergenza devono offrire soluzioni  di
riserva ad altre misure di protezione e non sostituirsi ad esse. 
   1.2.4.4. Assemblaggi di macchine 
   Nel caso di macchine o di  elementi  di  macchine  progettati  per
lavorare assemblati, le macchine devono essere progettate e costruite
in modo tale che i comandi di  arresto,  compresi  i  dispositivi  di
arresto di emergenza,  possano  bloccare  non  soltanto  le  macchine
stesse ma anche tutte le  attrezzature  collegate,  qualora  il  loro
mantenimento in funzione possa costituire un pericolo. 
   1.2.5. Selezione del modo di comando o di funzionamento 
   Il modo di comando o di funzionamento selezionato  deve  avere  la
priorita' su tutti gli altri modi  di  comando  o  di  funzionamento,
salvo l'arresto di emergenza. 
   Se la macchina e' stata  progettata  e  costruita  per  consentire
diversi modi di comando o di funzionamento che necessitano di  misure
di protezione e/o di procedure di lavoro diverse,  essa  deve  essere
munita di un selettore di modo di  comando  o  di  funzionamento  che
possa essere bloccato in ogni posizione.  A  ciascuna  posizione  del
selettore,  che   deve   essere   chiaramente   individuabile,   deve
corrispondere un solo modo di comando o di funzionamento. 
   Il selettore puo' essere sostituito da altri  mezzi  di  selezione
che limitino l'utilizzo di talune funzioni della  macchina  a  talune
categorie di operatori. 
   Se per alcune operazioni la macchina deve poter funzionare con  un
riparo spostato o  rimosso  e/o  con  il  dispositivo  di  protezione
neutralizzato, il selettore del modo di comando  o  di  funzionamento
deve simultaneamente: 
   - escludere tutti gli altri modi di comando o di funzionamento, 
   - autorizzare l'attivazione  delle  funzioni  pericolose  soltanto
mediante  dispositivi  di  comando  che  necessitano   di   un'azione
continuata, 
   - autorizzare l'attivazione delle funzioni pericolose soltanto  in
condizioni di  minor  rischio,  evitando  i  pericoli  derivanti  dal
succedersi delle sequenze, 
   -  impedire  qualsiasi  attivazione  delle   funzioni   pericolose
mediante  un'azione  volontaria  o  involontaria  sui  sensori  della
macchina. 
   Se  queste  quattro  condizioni  non  possono  essere  soddisfatte
simultaneamente, il selettore del modo di comando o di  funzionamento
deve attivare altre misure di protezione progettate e  costruite  per
garantire una zona di intervento sicura. 
   Inoltre, al posto di manovra l'operatore deve avere la  padronanza
del funzionamento degli elementi sui quali agisce. 
   1.2.6. Guasto del circuito di alimentazione di energia 
   L'interruzione,  il   ripristino   dopo   un'interruzione   o   la
variazione, di qualsiasi tipo, dell'alimentazione  di  energia  della
macchina non deve creare situazioni pericolose. 
   Particolare attenzione richiede quanto segue: 
   - la macchina non deve avviarsi in modo inatteso, 
   -  i  parametri  della  macchina  non  devono  cambiare  in   modo
incontrollato, quando tale  cambiamento  puo'  portare  a  situazioni
pericolose, 
   - non deve essere impedito l'arresto della macchina,  se  l'ordine
di arresto e' gia' stato dato, 
   - nessun elemento mobile della macchina o pezzo  trattenuto  dalla
macchina deve cadere o essere espulso, 
   -  l'arresto  manuale  o  automatico  degli  elementi  mobili   di
qualsiasi tipo non deve essere impedito, 
   - i dispositivi di protezione devono rimanere pienamente  efficaci
o dare un comando di arresto. 
 
   1.3. MISURE DI PROTEZIONE CONTRO I PERICOLI MECCANICI 
   1.3.1. Rischio di perdita di stabilita' 
   La macchina, elementi ed attrezzature  compresi,  deve  avere  una
stabilita'  tale  da  evitare  il  rovesciamento,  la  caduta  o  gli
spostamenti non comandati durante  il  trasporto,  il  montaggio,  lo
smontaggio e tutte le altre azioni che interessano la macchina. 
   Se la forma stessa della macchina o la sua installazione  prevista
non garantiscono sufficiente stabilita', devono  essere  previsti  ed
indicati nelle istruzioni appositi mezzi di fissaggio. 
   1.3.2. Rischio di rottura durante il funzionamento 
   Gli  elementi  della  macchina,   nonche'   i   loro   organi   di
collegamento,  devono  resistere  agli  sforzi  cui   devono   essere
sottoposti durante l'utilizzazione. 
   I  materiali  utilizzati  devono  presentare  caratteristiche   di
resistenza sufficienti ed  adeguate  all'ambiente  di  utilizzazione,
previsto dal fabbricante o dal suo  mandatario,  in  particolare  per
quanto riguarda i fenomeni di fatica,  invecchiamento,  corrosione  e
abrasione. 
   Nelle istruzioni devono essere indicati  i  tipi  e  le  frequenze
delle ispezioni e manutenzioni necessarie per  motivi  di  sicurezza.
Devono essere indicati dove  appropriato  gli  elementi  soggetti  ad
usura, nonche' i criteri di sostituzione. 
   Se  nonostante  le  precauzioni   prese   sussistono   rischi   di
disintegrazione o di rottura, gli elementi in questione devono essere
montati, disposti e/o protetti in modo che i loro eventuali frammenti
vengano trattenuti evitando situazioni pericolose. 
   Le tubazioni rigide o elastiche contenenti fluidi, in  particolare
ad alta pressione, devono poter sopportare le sollecitazioni  interne
ed esterne previste e devono essere solidamente fissate e/o  protette
affinche', in caso di rottura, esse non presentino rischi. 
   In caso di alimentazione  automatica  del  materiale  da  lavorare
verso l'utensile, devono essere soddisfatte  le  seguenti  condizioni
per evitare rischi per le persone: 
   - al momento del contatto  utensili/pezzo,  l'utensile  deve  aver
raggiunto le sue normali condizioni di lavoro, 
   -  al  momento  dell'avviamento  e/o  dell'arresto   dell'utensile
(volontario o  accidentale),  il  movimento  di  alimentazione  e  il
movimento dell'utensile debbono essere coordinati. 
   1.3.3. Rischi dovuti alla caduta o alla proiezione di oggetti 
   Devono essere prese precauzioni per  evitare  i  rischi  derivanti
dalla caduta o dalla proiezione di oggetti. 
   1.3.4. Rischi dovuti a superfici, spigoli od angoli 
   Gli elementi accessibili della macchina devono essere privi, entro
i limiti consentiti dalle loro funzioni, di angoli acuti e di spigoli
vivi, nonche' di superfici rugose che possono causare lesioni. 
   1.3.5. Rischi dovuti alle macchine combinate 
   Quando la macchina e' prevista per poter eseguire diversi tipi  di
operazioni  con  ripresa  manuale  del  pezzo  fra  ogni   operazione
(macchina combinata), essa deve essere progettata e costruita in modo
che ciascun elemento possa essere utilizzato separatamente senza  che
gli altri elementi costituiscano un rischio per le persone esposte. 
   A tal fine gli elementi che non siano protetti devono poter essere
messi in moto o arrestati individualmente. 
   1.3.6.  Rischi  connessi  alle  variazioni  delle  condizioni   di
funzionamento 
   Quando la macchina e'  progettata  per  effettuare  operazioni  in
condizioni di impiego diverse, deve essere progettata e costruita  in
modo che la scelta e la regolazione di tali condizioni possano essere
effettuate in modo sicuro e affidabile. 
   1.3.7. Rischi dovuti agli elementi mobili 
   Gli elementi mobili della  macchina  devono  essere  progettati  e
costruiti per evitare i rischi  di  contatto  che  possono  provocare
infortuni oppure, se i rischi persistono, essere muniti di  ripari  o
dispositivi di protezione. 
   Devono essere prese tutte le disposizioni necessarie per  impedire
un bloccaggio improvviso degli elementi mobili di lavoro. 
   Nei casi in cui, malgrado le precauzioni prese, possa  verificarsi
un bloccaggio, dovranno essere previsti, ove opportuno, i dispositivi
di protezione  specifici  e  gli  utensili  specifici  necessari  per
permettere di sbloccare la macchina in modo sicuro. 
   Le istruzioni e,  ove  possibile,  un'indicazione  sulla  macchina
devono individuare tali dispositivi  di  protezione  specifici  e  la
modalita' di impiego. 
   1.3.8. Scelta di  una  protezione  contro  i  rischi  dovuti  agli
elementi mobili 
   I ripari o i dispositivi di protezione progettati contro i  rischi
dovuti agli elementi mobili devono essere scelti in funzione del tipo
di  rischio.  Per  la  scelta  si  deve  ricorrere  alle  indicazioni
seguenti. 
   1.3.8.1. Elementi mobili di trasmissione 
   I ripari progettati per proteggere le persone dai pericoli  creati
dagli elementi mobili di trasmissione devono essere: 
   - ripari fissi di cui al punto 1.4.2.1, oppure 
   - ripari mobili interbloccati, di cui al punto 1.4.2.2. 
   Se si  prevedono  interventi  frequenti,  dovrebbe  essere  scelta
quest'ultima soluzione. 
   1.3.8.2. Elementi mobili che partecipano alla lavorazione 
   I ripari o i dispositivi di protezione progettati  per  proteggere
le persone dai pericoli creati dagli elementi mobili che  partecipano
alla lavorazione devono essere: 
   - ripari fissi di cui al punto 1.4.2.1, oppure 
   - ripari mobili interbloccati, di cui al punto 1.4.2.2, oppure 
   - dispositivi di protezione di cui al punto 1.4.3, oppure 
   - una combinazione di quanto sopra. 
   Tuttavia, se taluni elementi mobili che  partecipano  direttamente
alla lavorazione non possono essere  resi  interamente  inaccessibili
durante il loro funzionamento a causa di  operazioni  che  richiedono
l'intervento dell'operatore, detti elementi devono essere muniti di: 
   - ripari fissi o di ripari mobili interbloccati,  che  impediscano
l'accesso  alle  parti  degli  elementi   non   utilizzate   per   la
lavorazione, e 
   -  ripari  regolabili  di  cui  al  punto  1.4.2.3,  che  limitino
l'accesso  alle  parti  degli  elementi  mobili  cui  e'   necessario
accedere. 
   1.3.9. Rischi di movimenti incontrollati 
   Quando un elemento della  macchina  e'  stato  arrestato,  la  sua
deriva dalla posizione di arresto, per qualsiasi causa  che  non  sia
l'azionamento di dispositivi  di  comando,  deve  essere  impedita  o
essere tale da non costituire un pericolo. 
 
   1.4. CARATTERISTICHE RICHIESTE PER I RIPARI ED  I  DISPOSITIVI  DI
PROTEZIONE 
   1.4.1. Requisiti generali 
   I ripari e i dispositivi di protezione: 
   - devono essere di costruzione robusta, 
   - devono essere fissati solidamente 
   - non devono provocare pericoli supplementari, 
   - non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci, 
   - devono essere situati ad una  distanza  sufficiente  dalla  zona
pericolosa, 
   - non devono limitare piu' del necessario l'osservazione del ciclo
di lavoro, e 
   -   devono   permettere   gli   interventi   indispensabili    per
l'installazione e/o la sostituzione degli utensili e per i lavori  di
manutenzione, limitando pero' l'accesso soltanto al  settore  in  cui
deve essere effettuato il lavoro e, se possibile, senza  smontare  il
riparo o senza disattivare il dispositivo di protezione. 
   Inoltre, se possibile, i ripari devono proteggere dalla  caduta  e
dalla proiezione di materiali od oggetti e dalle emissioni  provocate
dalla macchina. 
   1.4.2. Requisiti particolari per i ripari 
   1.4.2.1. Ripari fissi 
   Il fissaggio dei ripari fissi deve essere ottenuto con sistemi che
richiedono l'uso di utensili per la loro apertura o smontaggio. 
   I sistemi di fissaggio devono rimanere attaccati ai ripari o  alla
macchina quando i ripari sono rimossi. 
   Se possibile, i ripari non devono poter rimanere al loro posto  in
mancanza dei loro mezzi di fissaggio. 
   1.4.2.2. Ripari mobili interbloccati 
   I ripari mobili interbloccati devono: 
   - per quanto possibile restare uniti alla  macchina  quando  siano
aperti, 
   - essere progettati e costruiti in modo che  la  loro  regolazione
richieda un intervento  volontario.  I  ripari  mobili  interbloccati
devono essere associati ad un dispositivo di interblocco che: 
   - impedisca l'avviamento di funzioni pericolose della macchina fin
quando i ripari non siano chiusi, 
   e 
   - dia un comando di arresto non appena essi non sono piu' chiusi. 
   Se un operatore puo' raggiungere la zona pericolosa prima che  sia
cessato il rischio dovuto alle funzioni pericolose della macchina,  i
ripari mobili devono essere associati ad un dispositivo di bloccaggio
del riparo, oltre che ad un dispositivo di interblocco che: 
   - impedisca l'avviamento delle funzioni pericolose della  macchina
fin quando il riparo non e' chiuso e bloccato, e 
   - tenga il riparo chiuso e bloccato fin quando non e'  cessato  il
rischio di lesioni dovuto alle funzioni pericolose della macchina. 
   I ripari mobili interbloccati devono essere progettati in modo che
la  mancanza  o  il  guasto  di  uno  dei  loro  elementi   impedisca
l'avviamento o provochi l'arresto  delle  funzioni  pericolose  della
macchina. 
   1.4.2.3. Ripari regolabili che limitano l'accesso 
   I ripari  regolabili  che  limitano  l'accesso  alle  parti  degli
elementi mobili indispensabili alla lavorazione devono: 
   - potersi regolare manualmente o  automaticamente  a  seconda  del
tipo di lavorazione da eseguire, e 
   - potersi regolare facilmente senza l'uso di un attrezzo. 
   1.4.3. Requisiti particolari per i dispositivi di protezione 
   I dispositivi di protezione devono essere progettati e incorporati
nel sistema di comando in modo tale che: 
   - la messa  in  moto  degli  elementi  mobili  non  sia  possibile
fintantoche' l'operatore puo' raggiungerli, 
   -  le  persone  non  possano  accedere  agli  elementi  mobili  in
movimento, e 
   - la mancanza o il guasto  di  uno  dei  loro  elementi  impedisca
l'avviamento o provochi l'arresto degli elementi mobili. 
   La loro regolazione deve richiedere un intervento volontario. 
 
   1.5. RISCHI DOVUTI AD ALTRI PERICOLI 
   1.5.1. Energia elettrica 
   Se la macchina e' alimentata  con  energia  elettrica,  essa  deve
essere progettata, costruita ed equipaggiata in modo da  prevenire  o
da consentire  di  prevenire  tutti  i  pericoli  dovuti  all'energia
elettrica. 
   Gli obiettivi di sicurezza fissati dalla direttiva  2006/95/CE  si
applicano  alle  macchine.  Tuttavia  gli  obblighi  concernenti   la
valutazione della conformita' e l'immissione sul mercato e/o la messa
in servizio di macchine in relazione ai pericoli  dovuti  all'energia
elettrica  sono  disciplinati  esclusivamente  dal  presente  decreto
legislativo. 
   1.5.2. Elettricita' statica 
   La macchina deve essere progettata e costruita in modo da  evitare
o da ridurre la formazione di cariche elettrostatiche  potenzialmente
pericolose  e/o  deve  essere  munita  di  mezzi  che  consentano  di
scaricarle. 
   1.5.3. Energie diverse dall'energia elettrica 
   Se la macchina e' alimentata da fonti di energia diverse da quella
elettrica, essa deve essere progettata, costruita ed equipaggiata  in
modo da prevenire tutti i rischi che possono derivare da  tali  fonti
di energia. 
   1.5.4. Errori di montaggio 
   Gli errori commessi al montaggio o al rimontaggio di taluni pezzi,
che potrebbero essere  all'origine  di  rischi,  devono  essere  resi
impossibili dalla progettazione  e  dalla  costruzione  degli  stessi
oppure mediante indicazioni figuranti sui pezzi e/o sui loro  carter.
Le stesse indicazioni devono figurare sui pezzi mobili e/o  sui  loro
carter, qualora occorra conoscere  il  senso  del  moto  per  evitare
rischi. 
   Se  del  caso,  nelle  istruzioni  devono  figurare   informazioni
supplementari su tali rischi. 
   Se l'origine dei rischi puo'  essere  dovuta  ad  un  collegamento
difettoso, la progettazione o le indicazioni figuranti sugli elementi
da collegare e, se del caso, sui mezzi di collegamento devono rendere
impossibili i raccordi errati. 
   1.5.5. Temperature estreme 
   Devono essere prese opportune disposizioni per  evitare  qualsiasi
rischio di lesioni causate dal contatto o dalla vicinanza  con  parti
della macchina o materiali a temperatura elevata o molto bassa. 
   Devono inoltre essere prese le disposizioni necessarie per evitare
i rischi di proiezione di materiali molto caldi o molto freddi o  per
proteggere da tali rischi. 
   1.5.6. Incendio 
   La macchina deve essere progettata e costruita in modo da  evitare
qualsiasi rischio d'incendio o di  surriscaldamento  provocato  dalla
macchina stessa o da gas, liquidi, polveri, vapori od altre sostanze,
prodotti o utilizzati dalla macchina. 
   1.5.7. Esplosione 
   La macchina deve essere progettata e costruita in modo da  evitare
qualsiasi rischio di esplosione provocato dalla macchina stessa o  da
gas, liquidi, polveri, vapori od altre sostanze prodotti o utilizzati
dalla macchina. 
   La  macchina  deve  essere,  per  quanto  riguarda  i  rischi   di
esplosione dovuti all'utilizzo in atmosfera potenzialmente esplosiva,
conforme alle specifiche direttive comunitarie. 
   1.5.8. Rumore 
   La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che  i
rischi dovuti all'emissione di rumore aereo siano ridotti al  livello
minimo, tenuto conto del progresso tecnico e  della  possibilita'  di
disporre di mezzi atti a limitare  il  rumore,  in  particolare  alla
fonte. 
   Il livello  dell'emissione  di  rumore  puo'  essere  valutato  in
riferimento ai dati comparativi di emissione di macchine simili. 
   1.5.9. Vibrazioni 
   La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che  i
rischi dovuti alle vibrazioni trasmesse dalla macchina siano  ridotti
al livello  minimo,  tenuto  conto  del  progresso  tecnico  e  della
disponibilita' di mezzi atti a ridurre le vibrazioni, in  particolare
alla fonte. 
   Il livello dell'emissione di vibrazioni puo'  essere  valutato  in
riferimento ai dati comparativi di emissione di macchine simili. 
   1.5.10. Radiazioni 
   Le emissioni indesiderabili di radiazioni da parte della  macchina
devono essere eliminate o essere ridotte a livelli che non  producono
effetti negativi sulle persone. 
   Ogni emissione di radiazioni  ionizzanti  funzionali  deve  essere
ridotta al livello minimo sufficiente per il  corretto  funzionamento
della  macchina  durante  la  regolazione,  il  funzionamento  e   la
pulitura. Qualora sussistano rischi si devono prendere le  necessarie
misure di protezione. 
   Ogni emissione di radiazioni non ionizzanti funzionali durante  la
regolazione, il funzionamento e la pulitura  deve  essere  ridotta  a
livelli che non producono effetti negativi sulle persone. 
   1.5.11. Radiazione esterne 
   La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che il
suo funzionamento non sia perturbato dalle radiazioni esterne. 
   1.5.12. Radiazioni laser 
   In caso di impiego di dispositivi  laser  va  tenuto  conto  delle
seguenti disposizioni: 
   - i dispositivi laser montati su macchine devono essere progettati
e costruiti in modo da evitare qualsiasi radiazione involontaria, 
   - i  dispositivi  laser  montati  sulle  macchine  debbono  essere
protetti in modo tale che ne' le radiazioni utili, ne' le  radiazioni
prodotte da riflessione o da diffusione e  le  radiazioni  secondarie
possano nuocere alla salute, 
   - i dispositivi ottici per  l'osservazione  o  la  regolazione  di
dispositivi laser montati sulle macchine devono essere  tali  che  le
radiazioni laser non creino alcun rischio per la salute. 
   1.5.13. Emissioni di materie e sostanze pericolose 
   La macchina deve essere progettata e costruita  in  modo  tale  da
evitare i rischi di inalazione, ingestione, contatto  con  la  pelle,
gli occhi e le mucose e di penetrazione  attraverso  la  pelle  delle
materie e sostanze pericolose prodotte. 
   Se il pericolo non puo' essere eliminato, la macchina deve  essere
equipaggiata in modo che le materie  e  sostanze  pericolose  possano
essere captate,  aspirate,  precipitate  mediante  vaporizzazione  di
acqua, filtrate o trattate con un altro metodo altrettanto efficace. 
   Qualora il processo non sia totalmente chiuso durante  il  normale
funzionamento della macchina, i  dispositivi  di  captazione  e/o  di
aspirazione devono essere situati in  modo  da  produrre  il  massimo
effetto. 
   1.5.14. Rischio di restare imprigionati in una macchina 
   La macchina deve essere progettata, costruita o  dotata  di  mezzi
che consentano di evitare che una persona resti chiusa all'interno o,
se cio' non fosse possibile, deve essere dotata di mezzi per chiedere
aiuto. 
   1.5.15. Rischio di scivolamento, inciampo o caduta 
   Le parti della macchina sulle quali e' previsto lo  spostamento  o
lo stazionamento delle persone devono essere progettate  e  costruite
in modo da evitare che esse scivolino, inciampino o  cadano  su  tali
parti o fuori di esse. 
   Se opportuno, dette parti devono essere dotate di mezzi  di  presa
fissi rispetto all'utilizzatore che gli consentano  di  mantenere  la
stabilita'. 
   1.5.16. Fulmine 
   Le macchine  che  necessitano  di  protezione  dagli  effetti  del
fulmine durante l'uso devono essere equipaggiate in modo da scaricare
al suolo le eventuali scariche elettriche. 
 
   1.6. MANUTENZIONE 
   1.6.1. Manutenzione della macchina 
   I punti di regolazione e di  manutenzione  devono  essere  situati
fuori dalle  zone  pericolose.  Gli  interventi  di  regolazione,  di
manutenzione, di riparazione e  di  pulitura  della  macchina  devono
poter essere eseguiti sulla macchina ferma. 
   Se per motivi  tecnici  non  e'  possibile  soddisfare  una  delle
precedenti condizioni, devono essere prese disposizioni per garantire
che  dette  operazioni  possano  essere  eseguite  in  condizioni  di
sicurezza (cfr. punto 1.2.5). 
   Per le macchine automatizzate e, se del caso, per altre  macchine,
deve essere previsto un dispositivo di connessione  che  consenta  di
montare un dispositivo di diagnosi di ricerca delle avarie. 
   Gli  elementi  delle  macchine  automatizzate  che  devono  essere
sostituiti  frequentemente  devono  essere  facilmente  smontabili  e
rimontabili in condizioni di sicurezza. L'accesso a  questi  elementi
deve consentire di  svolgere  questi  compiti  con  i  mezzi  tecnici
necessari secondo il metodo operativo previsto. 
   1.6.2.  Accesso  ai  posti  di  lavoro  e  ai  punti  d'intervento
utilizzati per la manutenzione 
   La  macchina  deve  essere  progettata  e  costruita  in  modo  da
permettere l'accesso in condizioni di sicurezza a tutte  le  zone  in
cui  e'  necessario  intervenire   durante   il   funzionamento,   la
regolazione e la manutenzione della macchina. 
   1.6.3. Isolamento dalle fonti di alimentazione di energia 
   La macchina deve essere munita di dispositivi  che  consentono  di
isolarla da ciascuna delle sue fonti  di  alimentazione  di  energia.
Tali dispositivi devono essere identificati chiaramente. Devono poter
essere bloccati, qualora la riconnessione  rischi  di  presentare  un
pericolo per le persone. I dispositivi devono  inoltre  poter  essere
bloccati nel caso in cui l'operatore non possa verificare l'effettivo
costante isolamento da tutte le posizioni cui ha accesso. 
   Nel caso di macchine che  possono  essere  alimentate  ad  energia
elettrica  mediante  una  spina  ad  innesto,   e'   sufficiente   la
separazione della spina, a patto che l'operatore possa verificare  da
tutte le posizioni cui ha accesso, che la spina resti disinserita. 
   L'eventuale energia  residua  o  immagazzinata  dopo  l'isolamento
della macchina deve poter  essere  dissipata  senza  rischio  per  le
persone. 
   In deroga al  requisito  dei  commi  precedenti,  taluni  circuiti
possono  non  essere  separati  dalla  loro  fonte  di  energia  onde
consentire,  ad  esempio,  il  supporto  di  pezzi,  la   tutela   di
informazioni, l'illuminazione delle parti  interne,  ecc.  In  questo
caso devono essere prese disposizioni particolari  per  garantire  la
sicurezza degli operatori. 
   1.6.4. Intervento dell'operatore 
   La macchina deve essere progettata, costruita ed  equipaggiata  in
modo tale da limitare la  necessita'  d'intervento  degli  operatori.
L'intervento di un operatore, ogniqualvolta non possa essere evitato,
dovra'  poter  essere  effettuato  facilmente  e  in  condizioni   di
sicurezza. 
   1.6.5. Pulitura delle parti interne 
   La macchina deve essere progettata e  costruita  in  modo  che  la
pulitura delle parti interne della macchina che ha contenuto sostanze
o preparazioni pericolose sia possibile senza penetrare in tali parti
interne; lo stesso dicasi per l'eventuale svuotamento  completo,  che
deve poter essere fatto dall'esterno. Se e'  impossibile  evitare  di
penetrarvi, la macchina deve essere progettata e costruita in modo da
consentire di effettuare la pulitura in condizioni di sicurezza. 
 
   1.7. INFORMAZIONI 
   1.7.1. Informazioni e avvertenze sulla macchina 
   Le informazioni e le avvertenze sulla macchina  dovrebbero  essere
fornite preferibilmente in forma di simboli o pittogrammi  facilmente
comprensibili. Qualsiasi informazione o avvertenza scritta  od  orale
deve essere espressa nella o nelle lingue ufficiali della  Comunita',
che possono essere  determinate,  conformemente  al  trattato,  dallo
Stato membro in cui e' immessa sul mercato e/o messa in  servizio  la
macchina e  puo'  essere  corredata,  su  richiesta,  della  o  delle
versioni linguistiche comprese dagli operatori. 
   1.7.1.1. Informazioni e dispositivi di informazione 
   Le informazioni necessarie  alla  guida  di  una  macchina  devono
essere fornite in forma chiara e facilmente comprensibile. Non devono
essere in quantita' tale da accavallarsi nella mente dell'operatore. 
   Le  unita'  di  visualizzazione  o  qualsiasi   altro   mezzo   di
comunicazione interattiva tra operatore e macchina devono  essere  di
facile comprensione e impiego. 
   1.7.1.2. Dispositivi di allarme 
   Quando la sicurezza e la salute delle persone possono essere messe
in  pericolo  da  un'avaria  di  una  macchina  che  funziona   senza
sorveglianza, la macchina deve essere attrezzata in modo da  emettere
un segnale di avvertenza sonoro o luminoso adeguato. 
   Se la macchina e' munita di dispositivi di avvertenza, essi devono
poter essere compresi senza ambiguita' e facilmente percepiti. Devono
essere  prese  misure  opportune  per  consentire  all'operatore   di
verificare  la  costante  efficienza   di   questi   dispositivi   di
avvertenza. 
   Devono essere applicate le disposizioni delle specifiche direttive
comunitarie concernenti i colori ed i segnali di sicurezza. 
   1.7.2. Avvertenze in merito ai rischi residui 
   Nel caso in  cui  permangano  dei  rischi,  malgrado  siano  state
adottate le misure di protezione integrate  nella  progettazione,  le
protezioni e le misure di  protezione  complementari,  devono  essere
previste  le  necessarie  avvertenze,  compresi  i   dispositivi   di
avvertenza. 
   1.7.3. Marcatura delle macchine 
   Ogni  macchina  deve  recare,  in  modo  visibile,   leggibile   e
indelebile, almeno le seguenti indicazioni: 
   - ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e,  se  del
caso, del suo mandatario, 
   - designazione della macchina, 
   - marcatura "CE" (cfr. allegato III), 
   - designazione della serie o del tipo, 
   - eventualmente, numero di serie, 
   - anno di costruzione, cioe' l'anno  in  cui  si  e'  concluso  il
processo di fabbricazione. 
   E'  vietato  antedatare  o  postdatare  la  macchina  al   momento
dell'apposizione della marcatura CE. 
   Inoltre, la macchina progettata  e  costruita  per  l'utilizzo  in
atmosfera esplosiva deve recare l'apposita marcatura. 
   La macchina deve anche recare indicazioni complete riguardanti  il
tipo  di  macchina,  nonche'  le  indicazioni   indispensabili   alla
sicurezza di utilizzo. Dette informazioni sono soggette ai  requisiti
di cui al punto 1.7.1. 
   Se un elemento della  macchina  deve  essere  movimentato  durante
l'utilizzazione con mezzi di sollevamento, la sua massa  deve  essere
indicata in modo leggibile, indelebile e non ambiguo. 
   1.7.4. Istruzioni 
   Ogni macchina deve essere accompagnata  da  istruzioni  per  l'uso
nella o nelle lingue comunitarie ufficiali dello Stato membro in  cui
la macchina e' immessa sul mercato e/o messa in servizio. 
   Le  istruzioni  che  accompagnano  la   macchina   devono   essere
"Istruzioni originali" o una "Traduzione delle istruzioni originali";
in tal caso alla traduzione deve  essere  allegata  una  copia  delle
istruzioni originali. 
   In deroga a  quanto  sopra,  le  istruzioni  per  la  manutenzione
destinate ad essere usate da un  personale  specializzato  incaricato
dal fabbricante o dal suo mandatario possono essere  fornite  in  una
sola lingua comunitaria compresa da detto personale. 
   Le istruzioni devono essere elaborate secondo i principi  elencati
qui di seguito. 
   1.7.4.1. Principi generali di redazione 
   a) Le istruzioni devono  essere  redatte  in  una  o  piu'  lingue
ufficiali della Comunita'. Il fabbricante  o  il  suo  mandatario  si
assume la responsabilita' di tali istruzioni apponendovi la  dicitura
"Istruzioni originali". 
   b) Qualora non  esistano  "Istruzioni  originali"  nella  o  nelle
lingue ufficiali del paese di utilizzo della macchina, il fabbricante
o il suo mandatario o chi immette la macchina nella zona  linguistica
in questione deve fornire la traduzione nella o nelle lingue di  tale
zona. Tali traduzioni devono recare  la  dicitura  "Traduzione  delle
istruzioni originali". 
   c) Il contenuto delle  istruzioni  non  deve  riguardare  soltanto
l'uso previsto della macchina, ma deve  tener  conto  anche  dell'uso
scorretto ragionevolmente prevedibile. 
   d) In caso di macchine destinate  all'utilizzazione  da  parte  di
operatori non professionali, la redazione e  la  presentazione  delle
istruzioni per l'uso devono tenere conto del  livello  di  formazione
generale e della perspicacia che ci si puo' ragionevolmente aspettare
da questi operatori. 
   1.7.4.2. Contenuto delle istruzioni 
   Ciascun manuale di istruzioni deve contenere, se del caso,  almeno
le informazioni seguenti: 
   a) la ragione sociale e l'indirizzo completo del fabbricante e del
suo mandatario; 
   b) la designazione della macchina, come  indicato  sulla  macchina
stessa, eccetto il numero di serie (cfr. punto 1.7.3); 
   c) la dichiarazione di conformita' CE o un documento  che  riporta
il contenuto della dichiarazione di conformita' CE, i  dati  relativi
alla macchina ma non necessariamente il numero di serie e la firma; 
   d) una descrizione generale della macchina; 
   e) i  disegni,  i  diagrammi,  le  descrizioni  e  le  spiegazioni
necessari per l'uso, la manutenzione e la riparazione della  macchina
e per verificarne il corretto funzionamento; 
   f) una descrizione del o dei posti di lavoro  che  possono  essere
occupati dagli operatori; 
   g) una descrizione dell'uso previsto della macchina; 
   h) le avvertenze concernenti i modi nei quali la macchina non deve
essere usata e che potrebbero, in base all'esperienza, presentarsi; 
   i)  le  istruzioni  per  il  montaggio,   l'installazione   e   il
collegamento, inclusi  i  disegni  e  i  diagrammi  e  i  sistemi  di
fissaggio e la designazione del telaio o dell'installazione su cui la
macchina deve essere montata; 
   j) le istruzioni  per  l'installazione  e  il  montaggio  volte  a
ridurre il rumore e le vibrazioni prodotti; 
   k) le istruzioni per la messa in servizio e l'uso  della  macchina
e, se necessario, le istruzioni per la formazione degli operatori; 
   l) le informazioni in merito ai  rischi  residui  che  permangono,
malgrado siano state adottate le misure di protezione integrate nella
progettazione della macchina e malgrado le protezioni e le misure  di
protezione complementari adottate; 
   m) le istruzioni sulle misure  di  protezione  che  devono  essere
prese dall'utilizzatore, incluse, se del  caso,  le  attrezzature  di
protezione individuale che devono essere fornite; 
   n) le caratteristiche essenziali degli utensili che possono essere
montati sulla macchina; 
   o) le condizioni in  cui  la  macchina  soddisfa  i  requisiti  di
stabilita'  durante  l'utilizzo,  il  trasporto,  il  montaggio,   lo
smontaggio, in condizioni di fuori servizio, durante le  prove  o  le
avarie prevedibili; 
   p) le istruzioni per effettuare  in  condizioni  di  sicurezza  le
operazioni di trasporto, movimentazione e  stoccaggio,  indicanti  la
massa della macchina e dei suoi vari elementi allorche' devono essere
regolarmente trasportati separatamente; 
   q) il metodo operativo da  rispettare  in  caso  di  infortunio  o
avaria; se si puo' verificare  un  blocco,  il  metodo  operativo  da
rispettare per permettere di sbloccare la macchina in  condizioni  di
sicurezza; 
   r) la descrizione delle operazioni di regolazione  e  manutenzione
che devono essere effettuate dall'utilizzatore nonche' le  misure  di
manutenzione preventiva da rispettare; 
   s) le istruzioni per effettuare  in  condizioni  di  sicurezza  la
regolazione e la manutenzione, incluse le misure  di  protezione  che
dovrebbero essere prese durante tali operazioni; 
   t) le specifiche dei pezzi di ricambio da utilizzare, se  incidono
sulla salute e la sicurezza degli operatori; 
   u) le  seguenti  informazioni  relative  all'emissione  di  rumore
aereo: 
   - il livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A  nei
posti di lavoro, se supera 70 dB(A); se tale livello  non  supera  70
dB(A), deve essere indicato, 
   - il valore massimo della pressione acustica istantanea  ponderata
C nei posti di lavoro, se supera 63 Pa (130 dB rispetto a 20 µPa), 
   -  il  livello  di  potenza  acustica  ponderato  A  emesso  dalla
macchina,  se  il  livello  di  pressione   acustica   dell'emissione
ponderato A nei posti di lavoro supera 80 dB(A). 
   I suddetti valori devono essere o quelli  misurati  effettivamente
sulla macchina in questione, oppure quelli stabiliti  sulla  base  di
misurazioni effettuate su una  macchina  tecnicamente  comparabile  e
rappresentativa della macchina da produrre. 
   Quando si tratta di una macchina di grandissime dimensioni, invece
del livello di potenza acustica ponderato A possono  essere  indicati
livelli di pressione acustica dell'emissione ponderati A in  appositi
punti intorno alla macchina. 
   Allorche' non sono applicate le norme armonizzate, i dati acustici
devono essere misurati utilizzando  il  codice  di  misurazione  piu'
appropriato adeguato alla macchina.  Ogniqualvolta  sono  indicati  i
valori  dell'emissione  acustica,  devono   essere   specificate   le
incertezze  relative  a  tali  valori.  Devono  essere  descritte  le
condizioni di funzionamento della macchina durante la misurazione e i
metodi utilizzati per effettuarla. 
   Se il posto o i posti di lavoro non  sono  o  non  possono  essere
definiti, i livelli di pressione acustica ponderati A  devono  essere
misurati a 1 m dalla superficie della macchina e a 1,60 m di  altezza
dal suolo o dalla piattaforma di accesso. Devono essere  indicati  la
posizione e il valore della pressione acustica massima. 
   Qualora vi siano specifiche direttive  comunitarie  che  prevedono
altre  indicazioni  per  la  misurazione  del  livello  di  pressione
acustica o del livello di potenza acustica, esse  vanno  applicate  e
non si applicano le prescrizioni corrispondenti del presente punto; 
   v) se la macchina puo'  emettere  radiazioni  non  ionizzanti  che
potrebbero nuocere alle persone,  in  particolare  se  portatrici  di
dispositivi medici impiantabili attivi o non attivi, le  informazioni
riguardanti  le  radiazioni  emesse  per  l'operatore  e  le  persone
esposte. 
   1.7.4.3. Pubblicazioni illustrative o promozionali 
   Le pubblicazioni illustrative o  promozionali  che  descrivono  la
macchina non possono essere in contraddizione con le  istruzioni  per
quanto concerne gli aspetti relativi alla salute e alla sicurezza. Le
pubblicazioni  illustrative  o   promozionali   che   descrivono   le
caratteristiche delle prestazioni della macchina devono contenere  le
stesse  informazioni  delle  istruzioni  per   quanto   concerne   le
emissioni. 
 
   2. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI  SICUREZZA  E  DI  TUTELA
DELLA SALUTE PER TALUNE CATEGORIE DI MACCHINE 
   ((Le macchine alimentari, le macchine  per  prodotti  cosmetici  o
farmaceutici, le macchine tenute ovvero condotte a mano, le  macchine
portatili per il fissaggio e altre macchine ad impatto,  le  macchine
per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche
simili  e  le  macchine  per  l'applicazione  di   pesticidi   devono
soddisfare tutti i requisiti essenziali  di  sicurezza  e  di  tutela
della salute descritti nel presente capitolo (come previsto al  punto
4 dei "Principi generali" del presente allegato).)) 
 
   2.1. MACCHINE ALIMENTARI  E  MACCHINE  PER  PRODOTTI  COSMETICI  O
FARMACEUTICI 
   2.1.1. Considerazioni generali 
   Le macchine destinate ad essere utilizzate per prodotti alimentari
o per prodotti cosmetici o farmaceutici devono  essere  progettate  e
costruite in modo da  evitare  qualsiasi  rischio  di  infezione,  di
malattia e di contagio. 
   Vanno osservati i seguenti requisiti: 
   a) i materiali a contatto o che  possono  venire  a  contatto  con
prodotti alimentari, cosmetici o farmaceutici devono essere  conformi
alle direttive in materia.  La  macchina  deve  essere  progettata  e
costruita in modo tale che  detti  materiali  possano  essere  puliti
prima di ogni utilizzazione; se questo non e' possibile devono essere
utilizzati elementi monouso; 
   b) tutte le  superfici  a  contatto  con  i  prodotti  alimentari,
cosmetici o  farmaceutici  ad  eccezione  di  quelle  degli  elementi
monouso devono: 
   - essere lisce e  prive  di  rugosita'  o  spazi  in  cui  possono
fermarsi materie organiche. Lo stesso requisito va rispettato  per  i
collegamenti fra le superfici, 
   - essere progettate e costruite in modo da ridurre  al  minimo  le
sporgenze, i bordi e gli angoli, 
   - poter essere pulite e disinfettate facilmente, se del caso, dopo
aver asportato le parti facilmente  smontabili;  gli  angoli  interni
devono essere raccordati con raggi tali  da  consentire  una  pulizia
completa; 
   c) i liquidi e i gas aerosol provenienti da  prodotti  alimentari,
cosmetici o farmaceutici e dai prodotti di pulizia, di disinfezione e
di risciacquatura devono poter defluire completamente verso l'esterno
della macchina (se possibile in una posizione "pulizia"); 
   d) la macchina deve essere  progettata  e  costruita  al  fine  di
evitare l'ingresso di sostanze  o  di  esseri  vivi,  in  particolare
insetti o accumuli di  materie  organiche,  in  zone  impossibili  da
pulire; 
   e) la macchina deve essere progettata e costruita in  modo  che  i
prodotti ausiliari pericolosi per la salute, inclusi i  lubrificanti,
non possano entrare in contatto con i prodotti alimentari,  cosmetici
o farmaceutici. All'occorrenza, la macchina deve essere progettata  e
costruita per permettere di verificare regolarmente  il  rispetto  di
questo requisito. 
   2.1.2. Istruzioni 
   Le istruzioni delle macchine alimentari e delle macchine destinate
ad essere utilizzate per prodotti  cosmetici  o  farmaceutici  devono
indicare i prodotti e  i  metodi  raccomandati  per  la  pulizia,  la
disinfezione e la risciacquatura  non  solo  delle  parti  facilmente
accessibili  ma  anche  delle  parti  alle  quali  e'  impossibile  o
sconsigliato accedere. 
 
   2.2. MACCHINE PORTATILI TENUTE E/O CONDOTTE A MANO 
   2.2.1. Considerazioni generali 
   Le macchine portatili tenute e/o condotte a mano devono: 
   - a seconda del tipo, avere una superficie di appoggio sufficiente
e disporre in numero sufficiente di mezzi di presa e di  mantenimento
correttamente  dimensionati,  sistemati  in  modo  da  garantire   la
stabilita' della macchina nelle condizioni di funzionamento previste, 
   - tranne quando sia tecnicamente impossibile o  quando  esista  un
dispositivo di comando indipendente, se le  impugnature  non  possono
essere abbandonate in tutta sicurezza, essere munite  di  dispositivi
di comando manuali per l'avviamento e/o l'arresto  disposti  in  modo
tale che l'operatore non debba  abbandonare  i  mezzi  di  presa  per
azionarli, 
   - essere esenti dai rischi dovuti all'avviamento intempestivo  e/o
al mantenimento in funzione dopo che  l'operatore  ha  abbandonato  i
mezzi di presa. Se questo requisito non e' tecnicamente realizzabile,
occorre prendere disposizioni compensative, 
   - consentire, all'occorrenza,  l'osservazione  visiva  delle  zone
pericolose e dell'azione dell'utensile sul materiale lavorato. 
   Le impugnature delle macchine portatili devono essere progettate e
costruite in modo tale che l'avvio e l'arresto delle  macchine  siano
facili e agevoli. 
   2.2.1.1. Istruzioni 
   Le istruzioni devono fornire le seguenti indicazioni relative alle
vibrazioni emesse dalle macchine portatili tenute e condotte a mano: 
   - il valore  totale  di  vibrazioni  cui  e'  esposto  il  sistema
mano-braccia quando superi i 2,5 m/s². Se tale valore non supera  2,5
m/s², occorre segnalarlo, 
   - l'incertezza della misurazione. 
   I suddetti valori devono  essere  quelli  misurati  effettivamente
sulla macchina in questione, oppure quelli stabiliti  sulla  base  di
misurazioni  effettuate  su  una  macchina  tecnicamente  comparabile
rappresentativa della macchina da produrre. 
   Allorche' non sono applicate le norme armonizzate,  i  dati  sulle
vibrazioni devono essere misurati usando  il  codice  di  misurazione
piu' appropriato adeguato alla macchina. 
   Devono essere specificati le  condizioni  di  funzionamento  della
macchina durante la misurazione e i metodi utilizzati per effettuarla
oppure il riferimento alla norma armonizzata applicata. 
   2.2.2. Macchine portatili per il fissaggio  e  altre  macchine  ad
impatto 
   2.2.2.1. Considerazioni generali 
   Le macchine portatili per il fissaggio  o  le  altre  macchine  ad
impatto devono essere progettate e costruite in modo da: 
   -  effettuare  la  trasmissione  dell'energia  al  pezzo  propulso
tramite un componente intermedio che non si separa dal dispositivo, 
   - impedire l'impatto, tramite un dispositivo di  consenso,  se  la
macchina non e' posizionata correttamente con una pressione  adeguata
sul materiale di base, 
   - impedire l'azionamento involontario; se del caso,  per  azionare
l'impatto deve essere necessaria una sequenza appropriata  di  azioni
sul dispositivo di consenso e sul dispositivo di comando, 
   - impedire l'azionamento intempestivo durante la movimentazione  o
in caso di urto, 
   - poter effettuare le operazioni di carico e scarico facilmente  e
in condizioni di sicurezza. 
   Se necessario, deve essere possibile dotare il dispositivo di  uno
o piu' ripari paraschegge  ed  i  ripari  appropriati  devono  essere
forniti dal fabbricante della macchina. 
   2.2.2.2. Istruzioni 
   Le   istruzioni   devono   fornire   le   indicazioni   necessarie
riguardanti: 
   - gli accessori e  le  attrezzature  intercambiabili  che  possono
essere impiegati con la macchina, 
   - gli elementi appropriati per il fissaggio  o  altro  impatto  da
utilizzare con la macchina, 
   - se del caso, le cartucce appropriate da utilizzare. 
 
   2.3. MACCHINE PER LA  LAVORAZIONE  DEL  LEGNO  E  DI  MATERIE  CON
CARATTERISTICHE FISICHE SIMILI 
   Le macchine  per  la  lavorazione  del  legno  e  di  materie  con
caratteristiche  fisiche  simili   devono   rispettare   i   seguenti
requisiti: 
   a) la macchina deve essere progettata, costruita o  attrezzata  in
modo che il pezzo da lavorare possa essere posizionato e  guidato  in
condizioni di sicurezza; quando il pezzo e' tenuto manualmente su  un
banco  di  lavoro,  quest'ultimo  deve   garantire   una   stabilita'
sufficiente  durante  la  lavorazione  e  non  deve   ostacolare   lo
spostamento del pezzo; 
   b) se  la  macchina  puo'  essere  utilizzata  in  condizioni  che
comportano un rischio di proiezione di pezzi lavorati o  loro  parti,
essa deve essere  progettata,  costruita  o  attrezzata  in  modo  da
impedire tale proiezione o, qualora cio' non sia possibile,  in  modo
che la proiezione non produca danni per l'operatore  e/o  le  persone
esposte; 
   c) la macchina deve essere equipaggiata di  freno  automatico  che
arresti l'utensile in tempo sufficientemente breve in caso di rischio
di contatto con l'utensile in fase di rallentamento; 
   d)  quando  l'utensile  e'   integrato   in   una   macchina   non
completamente  automatizzata,  questa  deve   essere   progettata   e
costruita in modo tale da eliminare o ridurre i rischi  di  infortuni
alle persone. 
 
   ((2.3-bis. Macchine per l'applicazione di pesticidi 
   2.3.1. Definizione 
   Per «macchine per  l'applicazione  di  pesticidi»  s'intendono  le
macchine specificamente utilizzate  per  l'applicazione  di  prodotti
fitosanitari ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1,  del  regolamento
(CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  21
ottobre  2009,  relativo  alla   commercializzazione   dei   prodotti
fitosanitari. 
   2.3.2. Considerazioni generali 
   Il fabbricante di una macchina per l'applicazione di pesticidi,  o
il suo mandatario, deve garantire che sia effettuata una  valutazione
dei  rischi  di  esposizione  non   intenzionale   dell'ambiente   ai
pesticidi, in conformita' della procedura di valutazione dei rischi e
di riduzione dei rischi di cui ai Principi generali, punto 1. 
   Le  macchine  per  l'applicazione  di  pesticidi   devono   essere
progettate e costruite tenendo in considerazione  i  risultati  della
valutazione dei rischi di cui al primo comma in modo da poter  essere
utilizzate,  regolate  e  sottoposte  a  manutenzione  senza  causare
un'esposizione non intenzionale dell'ambiente ai pesticidi. 
   Devono sempre essere evitate fuoriuscite. 
   2.3.3. Comando e controllo 
   Devono essere possibili, con facilita' e accuratezza, il  comando,
il controllo e l'arresto  immediato  dell'applicazione  di  pesticidi
dalle postazioni operative. 
   2.3.4. Riempimento e svuotamento 
   Le macchine devono essere progettate e costruite in modo  tale  da
facilitare il riempimento preciso  con  la  quantita'  necessaria  di
pesticida e assicurare lo svuotamento agevole e completo,  prevenendo
ogni  dispersione  accidentale  di   pesticidi   ed   evitando   ogni
contaminazione di fonti idriche nel corso di tali operazioni. 
   2.3.5. Applicazione di pesticidi 
   2.3.5.1. Tasso di applicazione 
   Le macchine devono essere munite di dispositivi che permettano  di
regolare  in  modo  facile,  preciso  e  affidabile   il   tasso   di
applicazione. 
   2.3.5.2. Distribuzione, deposizione e dispersione di pesticidi 
   Le macchine devono  essere  progettate  e  costruite  in  modo  da
assicurare che il pesticida sia depositato nelle zone  bersaglio,  da
ridurre al minimo le  perdite  nelle  altre  zone  e  da  evitare  la
dispersione di pesticidi nell'ambiente.  Se  del  caso,  deve  essere
garantita una distribuzione uniforme e una deposizione omogenea. 
   2.3.5.3. Prove 
   Per accertare se le componenti corrispondenti della macchina  sono
conformi ai requisiti stabiliti  nei  punti  2.3.5.1  e  2.3.5.2,  il
fabbricante o il suo rappresentante autorizzato devono effettuare,  o
far effettuare, prove adeguate per ogni tipo di macchina. 
   2.3.5.4. Dispersione durante la disattivazione 
   Le macchine devono essere progettate e costruite in modo  tale  da
prevenire la dispersione in fase di disattivazione della funzione  di
applicazione dei pesticidi. 
   2.3.6. Manutenzione 
   2.3.6.1. Lavaggio 
   Le macchine devono  essere  progettate  e  costruite  in  modo  da
consentire  un  lavaggio  agevole  e  completo  senza  contaminazione
dell'ambiente. 
   2.3.6.2. Riparazione 
   Le macchine devono  essere  progettate  e  costruite  in  modo  da
facilitare la sostituzione delle parti usurate  senza  contaminazione
dell'ambiente. 
   2.3.7. Ispezioni 
   Deve essere possibile collegare con facilita'  alle  macchine  gli
strumenti di misura necessari per verificare  il  buon  funzionamento
delle stesse. 
   2.3.8. Marcatura di ugelli, filtri a cestello e altri filtri 
   Ugelli,  filtri  a  cestello  e   altri   filtri   devono   essere
contrassegnati in modo che il loro tipo e la loro dimensione  possano
essere identificati chiaramente. 
   2.3.9. Indicazione del pesticida in uso 
   Se del caso, le macchine devono essere  munite  di  uno  specifico
supporto su cui l'operatore possa apporre il nome  del  pesticida  in
uso. 
   2.3.10. Istruzioni 
   Nelle  istruzioni  per  l'uso  devono  figurare   le   indicazioni
seguenti: 
   a)  le  precauzioni  da  prendere   durante   le   operazioni   di
miscelazione,   carico,    applicazione,    svuotamento,    lavaggio,
riparazione e trasporto per evitare la contaminazione dell'ambiente; 
   b)  le  condizioni  dettagliate  d'uso  per  i  diversi   ambienti
operativi previsti,  comprese  le  corrispondenti  predisposizioni  e
regolazioni richieste per assicurare  la  deposizione  dei  pesticidi
nelle zone bersaglio, riducendo al minimo le perdite nelle altre zone
e, se del  caso,  per  assicurare  la  distribuzione  uniforme  e  la
deposizione omogenea dei pesticidi; 
   c) la gamma dei tipi e delle dimensioni degli ugelli, dei filtri a
cestello e degli altri filtri che possono essere  utilizzati  con  la
macchina; 
   d) la frequenza dei controlli e  i  criteri  e  i  metodi  per  la
sostituzione  delle  parti  soggette  a  usura  che  influiscono  sul
corretto funzionamento della macchina, come gli ugelli,  i  filtri  a
cestello e gli altri filtri; 
   e) le specifiche della taratura, della  manutenzione  giornaliera,
della preparazione per l'inverno e degli  altri  controlli  necessari
per assicurare il corretto funzionamento della macchina; 
   f)  i  tipi  di  pesticida  che  possono  provocare  anomalie  nel
funzionamento della macchina; 
   g) l'indicazione che l'operatore deve tenere  aggiornato  il  nome
del pesticida in uso nel supporto specifico di cui al punto 2.3.9; 
   h) il collegamento e l'uso di attrezzature e di accessori speciali
e le necessarie precauzioni da prendere; 
   i) l'indicazione che la macchina puo' essere soggetta ai requisiti
nazionali in materia di controlli  regolari  da  parte  degli  organi
designati, come previsto nella direttiva 2009/128/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del  21  ottobre  2009,  che  istituisce  un
quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei
pesticidi; 
   l) le caratteristiche delle macchine che devono essere  sottoposte
a controllo per assicurarne il corretto funzionamento; 
   m) le istruzioni per il collegamento dei  necessari  strumenti  di
misurazione.)) 
 
   3. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI  SICUREZZA  E  DI  TUTELA
DELLA SALUTE PER OVVIARE AI  PERICOLI  DOVUTI  ALLA  MOBILITA'  DELLE
MACCHINE 
   Le macchine che presentano pericoli dovuti alla  mobilita'  devono
soddisfare tutti i requisiti essenziali  di  sicurezza  e  di  tutela
della salute descritti dal presente capitolo (cfr. Principi generali,
punto 4). 
 
   3.1. CONSIDERAZIONI GENERALI 
   3.1.1. Definizioni 
   a) "Macchina che presenta pericoli dovuti alla mobilita'": 
   - macchina il cui lavoro richiede la mobilita' durante  il  lavoro
oppure  uno  spostamento  continuo   o   semicontinuo   secondo   una
successione di stazioni di lavoro fisse, o 
   - macchina il cui lavoro si effettua  senza  spostamenti,  ma  che
puo'  essere  munita  di  mezzi  che  consentano  di  spostarla  piu'
facilmente da un luogo all'altro. 
   b) "Conducente": operatore competente incaricato dello spostamento
di una macchina. Il conducente puo' essere trasportato dalla macchina
oppure accompagnarla a piedi, o azionarla mediante telecomando. 
 
   3.2. POSTI DI LAVORO 
   3.2.1. Posto di guida 
   La visibilita' dal posto di guida deve essere tale  da  consentire
al conducente di far muovere la macchina  e  i  suoi  utensili  nelle
condizioni di impiego prevedibili, in tutta sicurezza per se'  stesso
e per le persone esposte. In caso di necessita', adeguati dispositivi
devono rimediare ai  pericoli  dovuti  ad  insufficiente  visibilita'
diretta. 
   La macchina su  cui  e'  trasportato  il  conducente  deve  essere
progettata e  costruita  in  modo  che  ai  posti  di  guida  non  si
presentino per il conducente rischi dovuti al  contatto  involontario
con le ruote o con i cingoli. 
   Se le  dimensioni  lo  consentono  e  se  i  rischi  non  ne  sono
accresciuti, il posto di guida del conducente trasportato deve essere
progettato e costruito in modo da poter essere dotato di  cabina.  La
cabina deve comportare un luogo  destinato  alla  sistemazione  delle
istruzioni necessarie al conducente. 
   3.2.2. Sedili 
   Se c'e' il rischio che gli operatori o altre  persone  trasportati
dalla macchina possano essere schiacciati tra elementi della macchina
e il suolo in caso  di  ribaltamento  o  rovesciamento  laterale,  in
particolare per le macchine munite di una struttura di protezione  di
cui ai punti 3.4.3 o 3.4.4,  i  sedili  devono  essere  progettati  o
muniti di un sistema di ritenuta in modo da mantenere le persone  sui
loro sedili, senza opporsi ai movimenti necessari alle operazioni ne'
ai  movimenti  dovuti  alla  sospensione  dei  sedili  rispetto  alla
struttura. Detti sistemi di ritenuta non  devono  essere  montati  se
accrescono i rischi. 
   3.2.3. Posti per altre persone 
   Se  le  condizioni  di  utilizzazione  prevedono  che,  oltre   al
conducente, siano saltuariamente  o  regolarmente  trasportate  sulla
macchina o vi lavorino altre persone, devono  essere  previsti  posti
adeguati affinche' il loro trasporto o lavoro avvenga senza rischi. 
   Il punto 3.2.1, secondo e terzo comma, si applica anche  ai  posti
delle persone diverse dal conducente. 
 
   3.3. SISTEMI DI COMANDO 
   Se necessario, vanno previsti sistemi atti ad impedire  l'uso  non
autorizzato dei comandi. 
   Nelle macchine dotate di telecomando, ogni unita' di comando  deve
indicare chiaramente quali siano le macchine che essa e' destinata  a
comandare. 
   Il sistema di telecomando deve essere progettato  e  costruito  in
modo da influenzare soltanto: 
   - la macchina in questione, 
   - le funzioni in questione. 
   Le macchine dotate  di  telecomando  devono  essere  progettate  e
costruite in modo da rispondere unicamente ai segnali delle unita' di
comando previste. 
   3.3.1. Dispositivi di comando 
   Dal posto di manovra il conducente deve  poter  azionare  tutti  i
dispositivi di comando necessari  al  funzionamento  della  macchina,
tranne per quanto riguarda le funzioni che possono essere  esercitate
in condizioni di  sicurezza  solo  mediante  dispositivi  di  comando
collocati altrove. Dette funzioni includono, in  particolare,  quelle
di cui sono responsabili operatori diversi dal conducente  o  per  le
quali e' necessario che il conducente lasci il posto di  manovra  per
comandarle in condizioni di sicurezza. 
   I pedali eventuali devono essere progettati, costruiti e  disposti
in modo che possano essere azionati da un conducente in  modo  sicuro
con il  minimo  rischio  di  azionamento  errato.  Devono  avere  una
superficie antisdrucciolo ed essere facili da pulire. 
   Quando  il  loro  azionamento   puo'   comportare   pericoli,   in
particolare  movimenti  pericolosi,  i  dispositivi  di  comando,  ad
esclusione di quelli a posizioni predeterminate, devono ritornare  in
posizione neutra non appena l'operatore li lascia liberi. 
   Nel caso di una macchina a ruote, il  meccanismo  di  sterzo  deve
essere progettato e  costruito  in  modo  da  ridurre  la  forza  dei
movimenti bruschi del volante o della leva di sterzo, dovuti ai colpi
subiti dalle ruote sterzanti. 
   Il comando di blocco del differenziale deve  essere  progettato  e
disposto in modo da permettere di sbloccare il  differenziale  quando
la macchina e' in movimento. 
   Il  sesto  comma  del  punto  1.2.2,  concernente  i  segnali   di
avviamento avvertimento sonori e/o visivi, si applica  unicamente  in
caso di retromarcia. 
   3.3.2. Avviamento/spostamento 
   Qualsiasi spostamento comandato  di  una  macchina  semovente  con
conducente  trasportato  deve  essere  possibile   soltanto   se   il
conducente si trova al posto di comando. 
   Quando,  per  il  suo  lavoro,  una  macchina  e'  attrezzata  con
dispositivi  che  superano  la  sua  sagoma   normale   (ad   esempio
stabilizzatore, freccia), e' necessario che il conducente disponga di
mezzi che gli consentano di verificare facilmente, prima di  spostare
la macchina, che detti dispositivi sono in una posizione che consente
uno spostamento sicuro. 
   La stessa cosa deve verificarsi per  la  posizione  di  tutti  gli
altri elementi che, per consentire  uno  spostamento  sicuro,  devono
occupare una posizione definita, se necessario bloccata. 
   Quando cio' non genera altri rischi, lo spostamento della macchina
deve essere subordinato alla posizione sicura  degli  elementi  sopra
indicati. 
   Uno  spostamento  involontario  della  macchina  non  deve  essere
possibile all'atto dell'avviamento del motore. 
   3.3.3. Funzione di spostamento 
   Fatte salve le prescrizioni  da  rispettare  per  la  circolazione
stradale, le macchine semoventi e i loro rimorchi devono rispettare i
requisiti in materia di rallentamento, di arresto, di frenatura e  di
immobilizzazione che garantiscano la sicurezza in tutte le condizioni
di funzionamento, di carico, di  velocita',  di  caratteristiche  del
suolo e di pendenza previste. 
   Il rallentamento e l'arresto della macchina semovente devono poter
essere ottenuti dal conducente attraverso un dispositivo  principale.
Se  la  sicurezza  lo  esige,  in  caso  di  guasto  del  dispositivo
principale o in mancanza di energia per azionare tale dispositivo, un
dispositivo d'emergenza con un  dispositivo  di  comando  interamente
indipendente   e   facilmente   accessibile   deve   consentire    il
rallentamento e l'arresto. 
   Se la sicurezza lo esige, l'immobilizzazione della  macchina  deve
essere mantenuta con un dispositivo di sosta. Questo dispositivo puo'
essere combinato con uno dei dispositivi di cui al secondo  comma,  a
condizione che sia ad azione puramente meccanica. 
   Le macchine dotate di telecomando devono disporre di sistemi  atti
ad azionare automaticamente e immediatamente l'arresto e a  prevenire
il funzionamento potenzialmente pericoloso nelle situazioni seguenti: 
   - quando il conducente ne ha perso il controllo, 
   - quando viene ricevuto un segnale di arresto, 
   - quando viene individuata un'avaria in un elemento del sistema di
controllo legato alla sicurezza, 
   - quando un segnale di convalida non e' stato  rilevato  entro  un
termine specificato. Il punto 1.2.4  non  si  applica  alla  funzione
spostamento. 
   3.3.4. Spostamento delle macchine con conducente a piedi 
   Ogni spostamento di una macchina semovente con conducente a  piedi
deve  essere  possibile  solo  se  quest'ultimo  esercita   un'azione
continua sul dispositivo di comando corrispondente.  In  particolare,
nessuno spostamento deve essere possibile all'atto  d'avviamento  del
motore. 
   Il sistema di comando delle macchine con conducente a  piedi  deve
essere progettato in modo da ridurre al minimo i rischi connessi allo
spostamento  inopinato  della  macchina  verso  il   conducente,   in
particolare i rischi: 
   - di schiacciamento, 
   - di lesioni provocate da utensili rotanti. 
   La velocita' di spostamento della macchina deve essere compatibile
con l'andatura del conducente. 
   Sulle macchine che possono essere munite di un  utensile  rotante,
quest'ultimo non deve potere essere azionato  quando  il  comando  di
retromarcia e' inserito, salvo  che  lo  spostamento  della  macchina
risulti  dal  movimento  dell'utensile.  In  quest'ultimo   caso   la
velocita' in retromarcia deve  essere  sufficientemente  ridotta,  in
modo da non presentare rischi per il conducente. 
   3.3.5. Guasto del circuito di comando 
   In caso di guasto dell'alimentazione del servosterzo, la  macchina
deve poter essere guidata per il tempo necessario ad arrestarla. 
 
   3.4. MISURE DI PROTEZIONE CONTRO I PERICOLI MECCANICI 
   3.4.1. Movimenti incontrollati 
   La macchina deve essere  progettata,  costruita  ed  eventualmente
montata sul  suo  supporto  mobile  in  modo  che  al  momento  dello
spostamento le oscillazioni incontrollate del suo baricentro  non  ne
pregiudichino la stabilita' ne' comportino sforzi  eccessivi  per  la
sua struttura. 
   3.4.2. Elementi mobili di trasmissione 
   In deroga al punto 1.3.8.1, nel caso dei motori, i  ripari  mobili
che impediscono l'accesso alle parti mobili del compartimento  motore
possono  non  essere  provviste  di  dispositivi  di  interblocco,  a
condizione che la loro apertura sia possibile soltanto con  l'impiego
di un utensile o di una chiave, oppure dopo aver azionato un  comando
situato sul posto di guida, se quest'ultimo si trova  in  una  cabina
completamente chiusa con una serratura  per  impedire  l'accesso  non
autorizzato. 
   3.4.3. Ribaltamento o rovesciamento laterale 
   Quando per una macchina semovente con  conducente,  operatore/i  o
altra/e persona/e trasportati esiste il  rischio  di  ribaltamento  o
rovesciamento laterale, essa deve essere munita di una  struttura  di
protezione appropriata, a meno che cio' non accresca il rischio. 
   Detta struttura deve essere tale che, in caso  di  ribaltamento  o
rovesciamento  laterale,  garantisca  alle  persone  trasportate   un
adeguato volume limite di deformazione. 
   Al fine di verificare che la struttura soddisfi  il  requisito  di
cui al secondo  comma,  il  fabbricante  o  il  suo  mandatario  deve
effettuare, o far effettuare, prove appropriate per ciascun  tipo  di
struttura. 
   3.4.4. Caduta di oggetti 
   Quando per una  macchina  semovente  con  conducente,  operatore/i
altra/e o persona/e trasportati esistono rischi connessi  con  cadute
di oggetti o di materiali, essa deve essere progettata e costruita in
modo da tenere conto di tali rischi; essa deve inoltre essere munita,
se le sue dimensioni lo consentono, di una  struttura  di  protezione
appropriata. 
   Detta struttura deve esser tale che in caso di cadute di oggetti o
di materiali sia garantito alla persona o alle persone trasportate un
adeguato volume limite di deformazione. 
   Al fine di verificare che la struttura soddisfi  il  requisito  di
cui al secondo  comma,  il  fabbricante  o  il  suo  mandatario  deve
effettuare, o far effettuare, prove appropriate per ciascun  tipo  di
struttura. 
   3.4.5. Mezzi di accesso 
   Mezzi  di  appoggio  o  di  sostegno  devono  essere   progettati,
costruiti  e  disposti  in  modo  che  gli  operatori  li  utilizzino
istintivamente  e  non  ricorrano  ai  dispositivi  di  comando   per
facilitare l'accesso. 
   3.4.6. Dispositivi di traino 
   Ogni macchina  utilizzata  per  trainare  o  destinata  ad  essere
trainata deve essere munita di dispositivi di rimorchio o  di  traino
progettati,  costruiti  e  disposti  in  modo  da  garantire  che  il
collegamento e lo sganciamento possano essere  effettuati  facilmente
ed in modo sicuro e da impedire uno sganciamento accidentale  durante
l'utilizzazione. 
   Qualora il carico sul timone lo richieda, queste  macchine  devono
essere munite di un supporto con una superficie  d'appoggio  adattata
al carico e al terreno. 
   3.4.7. Trasmissione di potenza tra la  macchina  semovente  (o  il
trattore) e la macchina azionata 
   I dispositivi amovibili di trasmissione  meccanica  che  collegano
una macchina semovente (o un trattore) al primo supporto fisso di una
macchina azionata devono essere progettati e costruiti  in  modo  che
tutte le parti in movimento durante il funzionamento  siano  protette
per tutta la lunghezza. 
   Sul lato della macchina semovente o  del  trattore,  la  presa  di
forza  alla  quale  e'  collegato   il   dispositivo   amovibile   di
trasmissione meccanica  deve  essere  protetta  da  un  riparo  fisso
collegato alla macchina semovente (o trattore)  oppure  da  qualsiasi
altro dispositivo che garantisca una protezione equivalente. 
   Deve  essere  possibile  aprire  questo  riparo  per  accedere  al
dispositivo amovibile di  trasmissione.  Una  volta  collocata,  deve
esservi  abbastanza  spazio  per  impedire   all'albero   motore   di
danneggiare il riparo quando  la  macchina  (o  il  trattore)  e'  in
movimento. 
   Sul lato della macchina azionata, l'albero comandato  deve  essere
chiuso in un carter di protezione fissato sulla macchina. 
   La presenza di un limitatore di coppia o di una  ruota  libera  e'
autorizzata per la trasmissione cardanica soltanto sul  lato  in  cui
avviene il collegamento con la  macchina  azionata.  In  questo  caso
occorre indicare sul dispositivo amovibile di trasmissione  meccanica
il senso del montaggio. 
   Ogni macchina azionata, il cui funzionamento implica  la  presenza
di un dispositivo amovibile di trasmissione meccanica che la colleghi
ad una macchina semovente  (o  a  un  trattore),  deve  possedere  un
sistema  di  aggancio  del  dispositivo  amovibile  di   trasmissione
meccanica tale che, quando la macchina e'  staccata,  il  dispositivo
amovibile di trasmissione meccanica  e  il  suo  riparo  non  vengano
danneggiati dal contatto  con  il  suolo  o  con  un  elemento  della
macchina. 
   Gli  elementi  esterni  del  riparo  devono   essere   progettati,
costruiti e disposti in modo da non poter ruotare con il  dispositivo
amovibile di trasmissione meccanica. Il riparo deve coprire  l'albero
di trasmissione fino alle estremita' delle ganasce interne  nel  caso
di giunti cardanici semplici e almeno fino al centro del giunto o dei
giunti esterni nel caso di cardani detti a grandangolo. 
   Se sono previsti accessi ai posti di  lavoro  in  prossimita'  del
dispositivo amovibile di trasmissione meccanica, essi  devono  essere
progettati e costruiti in modo da evitare che i ripari di tali alberi
possano servire da predellini, a meno  che  non  siano  progettati  e
costruiti a tal fine. 
 
   3.5. MISURE DI PROTEZIONE CONTRO ALTRI PERICOLI 
   3.5. 1. Batteria d'accumulatori 
   L'alloggiamento della batteria deve essere progettato e  costruito
in modo da impedire la proiezione dell'elettrolita sull'operatore  in
caso di ribaltamento o rovesciamento laterale e da evitare l'accumulo
di vapori vicino ai posti occupati dagli operatori. 
   La macchina deve essere progettata e  costruita  in  modo  che  la
batteria possa  essere  disinserita  con  un  dispositivo  facilmente
accessibile previsto a tal fine. 
   3.5.2. Incendio 
   A seconda dei pericoli previsti dal fabbricante la macchina  deve,
qualora le dimensioni lo consentano: 
   - permettere l'installazione di estintori facilmente  accessibili,
oppure 
   -  essere  munita  di  sistemi  di  estinzione  che  siano   parte
integrante della macchina. 
   3.5.3. Emissioni di sostanze pericolose 
   Il punto 1.5.13, secondo e terzo comma, non si applica  quando  la
funzione principale della macchina e' la polverizzazione di prodotti.
Tuttavia l'operatore deve essere protetto dal rischio di  esposizione
a tali emissioni pericolose. 
 
   3.6. INFORMAZIONI ED INDICAZIONI 
   3.6.1. Iscrizioni, segnalazioni e avvertimenti 
   Le macchine devono essere provviste di iscrizioni  e/o  di  targhe
con le istruzioni  per  l'uso,  la  regolazione  e  la  manutenzione,
ovunque necessario, per garantire la  sicurezza  e  la  tutela  della
salute delle persone. Tali mezzi devono essere scelti,  progettati  e
realizzati in modo da essere chiaramente visibili e indelebili. 
   Fatte salve le prescrizioni  da  rispettare  per  la  circolazione
stradale, le macchine con conducente trasportato devono essere dotate
della seguente attrezzatura: 
   - un avvertitore acustico che consenta di avvertire le persone, 
   - un sistema  di  segnalazione  luminosa  che  tenga  conto  delle
condizioni  di  impiego  previste;  quest'ultima  condizione  non  si
applica alle macchine destinate esclusivamente ai lavori  sotterranei
e sprovviste di alimentazione elettrica, 
   -  all'occorrenza,  deve  esserci  un   appropriato   sistema   di
collegamento tra il rimorchio e la  macchina  per  l'azionamento  dei
segnali. 
   Le macchine dotate di telecomando, le cui  condizioni  di  impiego
normali espongono le persone a rischi di urto  o  di  schiacciamento,
devono  essere  munite  di  mezzi  adeguati  per  segnalare  i   loro
spostamenti o di mezzi per proteggere le persone contro tali  rischi.
Lo stesso vale per  le  macchine  la  cui  utilizzazione  implica  la
ripetizione sistematica  di  avanzamento  e  arretramento  lungo  uno
stesso asse  e  il  cui  conducente  non  ha  visibilita'  posteriore
diretta. 
   Il disinserimento involontario dei dispositivi di  avvertimento  e
di  segnalazione  deve   essere   reso   impossibile   in   sede   di
fabbricazione. Ogni volta che cio' sia indispensabile alla sicurezza,
questi dispositivi devono essere muniti di  mezzi  di  controllo  del
buon funzionamento e  un  loro  guasto  deve  essere  reso  apparente
all'operatore. 
   Quando  il  movimento  delle  macchine  o  dei  loro  utensili  e'
particolarmente pericoloso, devono essere previste indicazioni  sulle
macchine stesse  che  avvertano  di  non  avvicinarsi  alle  macchine
durante il lavoro; tali iscrizioni devono essere leggibili a distanza
sufficiente per garantire la sicurezza delle persone che operano  nei
pressi delle macchine. 
   3.6.2. Marcatura 
   Ogni macchina deve recare, in  modo  leggibile  e  indelebile,  le
seguenti indicazioni: 
   - la potenza nominale espressa in chilowatt (kW), 
   - la massa, nella configurazione piu' usuale, in chilogrammi (kg), 
   e se del caso: 
   - lo sforzo massimo di trazione previsto dal fabbricante al gancio
di traino in newton (N), 
   - lo sforzo verticale massimo previsto sul  gancio  di  traino  in
newton (N). 
   3.6.3. Istruzioni 
   3.6.3.1. Vibrazioni 
   Le istruzioni devono fornire le seguenti indicazioni relative alle
vibrazioni trasmesse dalla macchina al sistema mano-braccio o a tutto
il corpo: 
   - il valore  totale  di  vibrazioni  cui  e'  esposto  il  sistema
mano-braccio, quando superi 2,5 m/s². Se tale livello e' inferiore  o
pari a 2,5 m/s², deve essere indicato, 
   - il valore quadratico medio massimo dell'accelerazione  ponderata
cui e' esposto tutto il  corpo,  quando  superi  0,5  m/s².  Se  tale
livello e' inferiore o pari a 0,5 m/s², deve essere indicato, 
   - l'incertezza della misurazione. 
   I suddetti valori devono  essere  quelli  misurati  effettivamente
sulla macchina in questione, oppure quelli stabiliti  sulla  base  di
misurazioni  effettuate  su  una  macchina  tecnicamente  comparabile
rappresentativa della macchina da produrre. 
   Allorche' non sono applicate le norme armonizzate,  i  dati  sulle
vibrazioni devono essere misurati usando  il  codice  di  misurazione
piu' appropriato adeguato alla macchina. 
   Devono essere  descritte  le  condizioni  di  funzionamento  della
macchina durante la misurazione e il codice di misurazione utilizzato
per effettuarla. 
   3.6.3.2. Usi molteplici 
   Le istruzioni di  macchine  che  consentono  vari  usi  a  seconda
dell'attrezzatura  impiegata  e  le  istruzioni  delle   attrezzature
intercambiabili  devono  contenere  le  informazioni   necessarie   a
consentire il montaggio e l'impiego in sicurezza  della  macchina  di
base  e  delle  attrezzature  intercambiabili  che  possono   esservi
montate. 
 
   4. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI  SICUREZZA  E  DI  TUTELA
DELLA SALUTE  PER  PREVENIRE  I  PERICOLI  DOVUTI  AD  OPERAZIONI  DI
SOLLEVAMENTO 
   Le macchine  che  presentano  pericoli  dovuti  ad  operazioni  di
sollevamento  devono  soddisfare   tutti   i   pertinenti   requisiti
essenziali di sicurezza  e  di  tutela  della  salute  descritti  dal
presente capitolo (cfr. Principi generali,punto 4). 
 
   4.1. CONSIDERAZIONI GENERALI 
   4.1.1. Definizioni 
   a) "Operazione di  sollevamento":  operazione  di  spostamento  di
unita' di carico costituite da cose e/o persone che  necessitano,  in
un determinato momento, di un cambiamento di livello. 
   b) "Carico guidato": carico di cui  l'intero  spostamento  avviene
lungo guide rigide o flessibili, la cui  posizione  nello  spazio  e'
determinata da punti fissi. 
   c) "Coefficiente di utilizzazione":  rapporto  aritmetico  tra  il
carico garantito dal fabbricante o dal suo mandatario, fino al  quale
un componente e' in grado di trattenere tale  carico,  ed  il  carico
massimo di esercizio marcato sul componente. 
   d) "Coefficiente di prova":  rapporto  aritmetico  tra  il  carico
utilizzato  per  effettuare  le  prove  statiche  o  dinamiche  della
macchina di sollevamento o di un accessorio  di  sollevamento  ed  il
carico massimo di esercizio marcato sulla macchina di sollevamento  o
sull'accessorio di sollevamento. 
   e) "Prova statica":  verifica  che  consiste  nel  controllare  la
macchina  di  sollevamento  o  un  accessorio   di   sollevamento   e
nell'applicargli successivamente una forza corrispondente  al  carico
massimo di  esercizio  moltiplicato  per  un  coefficiente  di  prova
statica  appropriato;  quindi,  dopo  aver   soppresso   il   carico,
nell'eseguire di nuovo un'ispezione della macchina o  dell'accessorio
di sollevamento per controllare  che  non  si  sia  verificato  alcun
danno. 
   f) "Prova dinamica": verifica che consiste nel far  funzionare  la
macchina di sollevamento in  tutte  le  possibili  configurazioni  al
carico massimo di esercizio moltiplicato per il coefficiente di prova
dinamica appropriato, tenendo conto del comportamento dinamico  della
macchina di sollevamento onde verificarne il buon funzionamento. 
   g) "Supporto del carico": parte della macchina sulla quale o nella
quale le persone e/o le cose sono sorrette per essere sollevate. 
   4.1.2. Misure di protezione contro i pericoli meccanici 
   4.1.2.1. Rischi dovuti alla mancanza di stabilita' 
   La macchina deve essere progettata e  costruita  in  modo  che  la
stabilita' prescritta al punto 1.3.1 sia mantenuta  sia  in  servizio
che fuori servizio, incluse tutte le fasi di trasporto,  montaggio  e
smontaggio, 
   in caso di guasti prevedibili di componenti  e  durante  le  prove
effettuate in conformita' del manuale di istruzioni. A  tal  fine  il
fabbricante o il suo mandatario deve utilizzare i metodi di  verifica
appropriati. 
   4.1.2.2.  Macchina  che  si  sposta  lungo  guide  o  su  vie   di
scorrimento 
   La macchina deve essere munita di dispositivi che  agiscono  sulle
guide o vie di scorrimento in modo da evitare i deragliamenti. 
   Se, nonostante la  presenza  di  simili  dispositivi,  permane  un
rischio di deragliamento o di guasto di  un  organo  di  guida  o  di
scorrimento, si  devono  prevedere  dispositivi  che  impediscano  la
caduta di attrezzature,  di  componenti  o  del  carico,  nonche'  il
ribaltamento della macchina. 
   4.1.2.3. Resistenza meccanica 
   La macchina, gli accessori di sollevamento e i relativi componenti
devono poter resistere alle sollecitazioni cui sono soggetti  durante
il funzionamento e, se del caso, anche quando  sono  fuori  servizio,
nelle condizioni di installazione e di esercizio previste e in  tutte
le relative configurazioni, tenendo conto eventualmente degli effetti
degli agenti atmosferici e degli  sforzi  esercitati  dalle  persone.
Questo requisito deve essere soddisfatto anche durante il  trasporto,
il montaggio e lo smontaggio. 
   La  macchina  e  gli  accessori  di  sollevamento  devono   essere
progettati e costruiti in modo tale da  evitare  guasti  dovuti  alla
fatica e all'usura tenuto conto dell'uso previsto. 
   I materiali utilizzati devono essere scelti  tenendo  conto  degli
ambienti di esercizio previsti, soprattutto per  quanto  riguarda  la
corrosione, l'abrasione, gli urti, le temperature estreme, la fatica,
la fragilita' e l'invecchiamento. 
   La  macchina  e  gli  accessori  di  sollevamento  devono   essere
progettati e costruiti in modo tale  da  sopportare  i  sovraccarichi
applicati  nelle  prove  statiche   senza   presentare   deformazioni
permanenti ne' disfunzioni manifeste.  Il  calcolo  della  resistenza
deve tenere conto del valore del coefficiente di prova statica che e'
scelto in modo tale da garantire un livello adeguato di sicurezza; in
generale, questo coefficiente ha i seguenti valori: 
   a) macchine mosse dalla forza umana e accessori  di  sollevamento:
1,5, 
   b) altre macchine: 1,25. 
   La macchina deve essere progettata e costruita  in  modo  tale  da
sopportare perfettamente le prove dinamiche effettuate con il  carico
massimo di utilizzazione moltiplicato per il  coefficiente  di  prova
dinamica. Il coefficiente di prova dinamica  e'  scelto  in  modo  da
garantire un livello di sicurezza adeguato; questo  coefficiente  e',
in generale, pari a 1,1. Le prove  sono  generalmente  eseguite  alle
velocita' nominali previste. Qualora il  circuito  di  comando  della
macchina autorizzi piu' movimenti simultanei le prove  devono  essere
effettuate nelle condizioni piu' sfavorevoli, in generale  combinando
i relativi movimenti. 
   4.1.2.4. Pulegge, tamburi, rulli, funi e catene 
   I diametri delle pulegge, dei tamburi e dei  rulli  devono  essere
compatibili con le dimensioni  delle  funi  o  delle  catene  di  cui
possono essere muniti. 
   I tamburi  e  i  rulli  devono  essere  progettati,  costruiti  ed
installati in modo che le funi o le catene di cui sono muniti possano
avvolgersi senza lasciare lateralmente l'alloggiamento previsto. 
   Le funi utilizzate direttamente per il sollevamento o il  supporto
del carico non devono comportare alcuna impiombatura a  parte  quelle
alle loro estremita'. Le impiombature sono tuttavia  tollerate  negli
impianti   destinati   per   progettazione   ad   essere   modificati
regolarmente in funzione delle esigenze di utilizzazione. 
   Il coefficiente di utilizzazione dell'insieme fune e terminale  e'
scelto in modo tale da garantire un livello  adeguato  di  sicurezza.
Questo coefficiente e', in generale, pari a 5. 
   Il coefficiente di utilizzazione delle catene di  sollevamento  e'
scelto in modo tale da garantire un livello  adeguato  di  sicurezza.
Questo coefficiente e', in generale, pari a 4. 
   Al fine di verificare che sia stato raggiunto il  coefficiente  di
utilizzazione adeguato, il  fabbricante  o  il  suo  mandatario  deve
effettuare o fare effettuare le prove appropriate per ciascun tipo di
catena e di fune utilizzato  direttamente  per  il  sollevamento  del
carico e per ciascun tipo di terminale di fune. 
   4.1.2.5. Accessori di sollevamento e relativi componenti 
   Gli accessori di  sollevamento  e  i  relativi  componenti  devono
essere dimensionati  tenendo  conto  dei  fenomeni  di  fatica  e  di
invecchiamento per un numero di cicli di funzionamento conforme  alla
durata di vita prevista alle condizioni di funzionamento  specificate
per l'applicazione prevista. 
   Inoltre: 
   a) il coefficiente di utilizzazione degli insiemi fune metallico e
terminale deve essere scelto in modo tale  da  garantire  un  livello
adeguato di sicurezza; questo coefficiente e', in generale, pari a 5.
Le funi non devono comportare nessun intreccio o  anello  diverso  da
quelli delle estremita'; 
   b) allorche' sono  utilizzate  catene  a  maglie  saldate,  queste
devono  essere  del  tipo  a  maglie  corte.   Il   coefficiente   di
utilizzazione delle  catene  deve  essere  scelto  in  modo  tale  da
garantire un livello adeguato di sicurezza; questo  coefficiente  e',
in generale, pari a 4; 
   c) il coefficiente d'utilizzazione delle funi o cinghie  di  fibre
tessili dipende dal materiale, dal processo di  fabbricazione,  dalle
dimensioni e  dall'utilizzazione.  Questo  coefficiente  deve  essere
scelto in modo da garantire un livello di  sicurezza  adeguato;  esso
e', in generale, pari a 7, a condizione che  i  materiali  utilizzati
siano  di  ottima  qualita'  controllata  e  che   il   processo   di
fabbricazione sia adeguato all'uso previsto. In  caso  contrario,  il
coefficiente e' in generale piu' elevato per garantire un livello  di
sicurezza equivalente. Le funi o cinghie di fibre tessili non  devono
presentare alcun nodo, impiombatura o collegamento,  a  parte  quelli
dell'estremita' dell'imbracatura o della chiusura  di  un'imbracatura
senza estremita'; 
   d) il coefficiente d'utilizzazione di tutti i componenti metallici
di un'imbracatura o utilizzati con un'imbracatura e' scelto  in  modo
da garantire un livello adeguato di  sicurezza;  questo  coefficiente
e', in generale, pari a 4; 
   e) il carico massimo di utilizzazione di una braca  a  trefoli  e'
stabilito tenendo conto del coefficiente di utilizzazione del trefolo
piu' debole, del numero di trefoli e di un fattore di  riduzione  che
dipende dal tipo di imbracatura; 
   f) al fine di verificare che sia stato raggiunto  il  coefficiente
di utilizzazione adeguato, il fabbricante o il  suo  mandatario  deve
effettuare o fare effettuare le prove appropriate per ciascun tipo di
componente di cui alle lettere a), b), c) e d). 
   4.1.2.6. Controllo dei movimenti 
   I dispositivi di controllo dei movimenti devono agire in  modo  da
mantenere  in  condizioni  di  sicurezza  la  macchina  su  cui  sono
installati. 
   a) La macchina deve essere progettata, costruita o attrezzata  con
dispositivi  che  mantengono  l'ampiezza  dei  movimenti   dei   loro
componenti entro i limiti previsti. L'attivita' di questi dispositivi
deve essere preceduta eventualmente da un segnale. 
   b) Se piu' macchine fisse o traslanti su rotaie  possono  compiere
evoluzioni simultanee con rischio  di  urti,  dette  macchine  devono
essere progettate  e  costruite  per  poter  essere  equipaggiate  di
sistemi che consentano di evitare tali rischi. 
   c) La macchina deve essere progettata e costruita in  modo  che  i
carichi non possano derivare pericolosamente o cadere improvvisamente
in caduta libera anche in caso di interruzione parziale o  totale  di
energia o quando cessa l'azione dell'operatore. 
   d) Tranne che per le macchine il cui lavoro richieda una  siffatta
applicazione, nelle normali condizioni di esercizio non  deve  essere
possibile abbassare il carico soltanto sotto il controllo di un freno
a frizione. 
   e) Gli organi di presa devono essere  progettati  e  costruiti  in
modo da evitare la caduta improvvisa dei carichi. 
   4.1.2.7. Movimenti di carichi durante la movimentazione 
   Il posto di manovra della macchina deve essere posizionato in modo
tale da assicurare la piu' ampia visuale possibile delle  traiettorie
degli elementi in movimento, per evitare la  possibilita'  di  urtare
persone,  materiali  o  altre   macchine   che   possono   funzionare
simultaneamente e quindi presentare un pericolo. 
   Le macchine a carico guidato devono essere progettate e  costruite
in modo tale da prevenire lesioni alle persone  dovute  ai  movimenti
del carico, del supporto del carico o degli eventuali contrappesi. 
   4.1.2.8. Macchine che collegano piani definiti 
   4.1.2.8.1. Movimenti del supporto del carico 
   Il movimento del supporto del carico delle macchine che  collegano
piani definiti deve essere a guida rigida verso e ai piani.  Anche  i
sistemi a forbice sono considerati a guida rigida. 
   4.1.2.8.2. Accesso del supporto del carico 
   Se al supporto del carico hanno accesso persone, la macchina  deve
essere progettata e costruita in modo da garantire  che  il  supporto
del carico  resti  immobile  durante  l'accesso,  in  particolare  al
momento del carico o dello scarico. 
   La  macchina  deve  essere  progettata  e  costruita  in  modo  da
garantire che il dislivello tra il supporto del  carico  e  il  piano
servito non crei rischi di inciampo. 
   4.1.2.8.3. Rischi dovuti al contatto con il supporto del carico in
movimento 
   Se necessario, per soddisfare i requisiti di cui al punto 4.1.2.7,
secondo comma, il percorso del supporto del carico deve  essere  reso
inaccessibile durante il funzionamento normale. 
   Se, durante l'ispezione o la manutenzione c'e' il rischio  che  le
persone situate al di sotto o al di sopra  del  supporto  del  carico
siano schiacciate tra il supporto del carico e le parti  fisse,  deve
essere lasciato spazio libero sufficiente tramite volumi di rifugio o
dispositivi meccanici  di  blocco  del  movimento  del  supporto  del
carico. 
   4.1.2.8.4. Rischio di caduta del carico dal supporto del carico 
   Se c'e' il rischio di caduta del carico dal supporto  del  carico,
la macchina deve essere progettata e costruita in modo  da  prevenire
tale rischio. 
   4.1.2.8.5. Piani 
   Devono essere prevenuti i rischi dovuti al contatto delle  persone
ai piani con il supporto  del  carico  in  movimento  o  altre  parti
mobili. 
   Se c'e' il rischio di caduta di persone nel percorso del  supporto
del carico quando quest'ultimo  non  e'  presente  ai  piani,  devono
essere installati ripari per evitare tale rischio. Detti  ripari  non
devono aprirsi in direzione del percorso  del  supporto  del  carico.
Devono essere montati con un dispositivo di  interblocco  controllato
dalla posizione del supporto del carico che impedisce: 
   - movimenti pericolosi del supporto del carico  finche'  i  ripari
non sono chiusi e bloccati, 
   - l'apertura pericolosa di  un  riparo  finche'  il  supporto  del
carico non si sia arrestato al piano corrispondente. 
   4.1.3. Idoneita' all'impiego 
   Il  fabbricante  o  il  suo  mandatario   si   accerta,   all'atto
dell'immissione sul mercato o della prima  messa  in  servizio  delle
macchine di sollevamento  o  degli  accessori  di  sollevamento,  con
adeguate misure che egli prende o fa prendere, che gli  accessori  di
sollevamento  e  le  macchine  di  sollevamento  pronti   ad   essere
utilizzati, a operazione manuale o a operazione motorizzata,  possano
compiere le funzioni previste in condizioni di sicurezza. 
   Le prove statiche e dinamiche  di  cui  al  punto  4.1.2.3  devono
essere eseguite su tutte  le  macchine  di  sollevamento  pronte  per
essere messe in servizio. 
   Se  le  macchine  non  possono  essere  montate  nei  locali   del
fabbricante o del suo mandatario, le misure appropriate devono essere
prese sul luogo dell'utilizzazione. In caso contrario,  esse  possono
essere prese tanto  nei  locali  del  fabbricante  quanto  sul  luogo
dell'utilizzazione. 
 
   4.2. REQUISITI PER LE MACCHINE MOSSE DA ENERGIA DIVERSA DA  QUELLA
UMANA 
   4.2. 1. Comando dei movimenti 
   Devono  essere  utilizzati  dispositivi  di  comando   ad   azione
mantenuta per il comando della macchina o delle sue attrezzature. Per
i movimenti, parziali o totali, per i quali non si corre  il  rischio
di urto da parte del carico o della macchina, si  possono  sostituire
detti comandi con dispositivi di comando che consentono movimenti con
arresti automatici a posizioni preselezionate senza  dover  mantenere
l'azionamento da parte dell'operatore. 
   4.2.2. Controllo delle sollecitazioni 
   Le macchine con un carico massimo di utilizzazione pari  almeno  a
1.000 kg o il cui momento di rovesciamento e' pari almeno a 40.000 Nm
devono essere dotate di dispositivi che  avvertano  il  conducente  e
impediscano i movimenti pericolosi in caso: 
   -  di  sovraccarico  sia  per  eccesso  di   carico   massimo   di
utilizzazione,  sia  per   superamento   del   momento   massimo   di
utilizzazione dovuto a tale carico, o 
   - di superamento del momento di rovesciamento. 
   4.2.3. Impianti guidati da funi 
   Le funi portanti, traenti o portanti e traenti devono essere  tese
da contrappesi o da un dispositivo che  consente  di  controllare  in
permanenza la tensione. 
 
   4.3. INFORMAZIONI E MARCATURA 
   4.3. 1. Catene, funi e cinghie 
   Ogni lunghezza di catena, fune o cinghia di sollevamento  che  non
faccia parte di un insieme deve recare una marcatura o, se  cio'  non
e' possibile, una targa o un anello inamovibile con i riferimenti del
fabbricante o del suo mandatario e l'identificazione  della  relativa
attestazione. 
   L'attestazione sopra menzionata deve contenere almeno le  seguenti
indicazioni: 
   a) nome e indirizzo del  fabbricante  e,  se  del  caso,  del  suo
mandatario; 
   b) descrizione della catena o della fune comprendente: 
   - dimensioni nominali, 
   - costruzione, 
   - materiale di fabbricazione, e 
   -  qualsiasi  trattamento   metallurgico   speciale   subito   dal
materiale; 
   c) metodo di prova impiegato; 
   d)  carico  massimo  che  deve  essere  sopportato,   durante   il
funzionamento, dalla catena o dalla fune. Una forcella di valori puo'
essere indicata in funzione delle applicazioni previste. 
   4.3.2. Accessori di sollevamento 
   Gli  accessori  di  sollevamento   devono   recare   le   seguenti
indicazioni: 
   - identificazione del materiale,  qualora  tale  informazione  sia
necessaria per la sicurezza di utilizzo, 
   - carico massimo di utilizzazione. 
   Per gli accessori  di  sollevamento  sui  quali  la  marcatura  e'
materialmente impossibile, le  indicazioni  di  cui  al  primo  comma
devono essere riportate su una targa o  un  altro  mezzo  equivalente
fissato saldamente all'accessorio. 
   Le indicazioni devono essere leggibili e situate in  un  punto  in
cui  non  rischino  di  scomparire  per  effetto  dell'usura  ne'  di
compromettere la resistenza dell'accessorio. 
   4.3.3. Macchine di sollevamento 
   Il carico massimo di utilizzazione deve essere marcato in modo ben
visibile sulla macchina.  Questa  marcatura  deve  essere  leggibile,
indelebile e chiara. 
   Se il carico massimo di utilizzazione dipende dalla configurazione
della macchina, ogni posto di lavoro sara' munito di  una  targa  dei
carichi che indichi sotto forma di tabelle o di diagrammi  i  carichi
di utilizzazione consentiti per ogni singola configurazione. 
   Le macchine destinate al sollevamento di sole cose, munite  di  un
supporto  del  carico  accessibile  alle   persone,   devono   recare
un'avvertenza chiara ed  indelebile  che  vieti  il  sollevamento  di
persone. Detta avvertenza deve essere visibile da  ciascun  posto  da
cui e' possibile l'accesso. 
 
   4.4. ISTRUZIONI 
   4.4.1. Accessori di sollevamento 
   Ogni accessorio di sollevamento, o ciascuna partita  di  accessori
di   sollevamento   commercialmente   indivisibile,    deve    essere
accompagnato  da  istruzioni  che  forniscano  almeno   le   seguenti
indicazioni: 
   a) uso previsto; 
   b) limiti di utilizzazione [in particolare per  gli  accessori  di
sollevamento quali ventose magnetiche o a vuoto  che  non  soddisfano
pienamente le disposizioni del punto 4.1.2.6, lettera e)]; 
   c) istruzioni per il montaggio, l'uso e la manutenzione; 
   d) coefficiente di prova statica utilizzato. 
   4.4.2. Macchine di sollevamento 
   Le  macchine  di  sollevamento  devono  essere   accompagnate   da
istruzioni che forniscano le informazioni seguenti: 
   a) caratteristiche tecniche, in particolare: 
   - il carico massimo di utilizzazione ed eventualmente un  richiamo
alla targa dei carichi o alla tabella dei carichi  di  cui  al  punto
4.3.3, secondo comma, 
   - le reazioni sugli appoggi o sugli incastri e, se  del  caso,  le
caratteristiche delle guide, 
   - eventualmente la definizione ed i mezzi di  installazione  delle
zavorre; 
   b) contenuto del registro di controllo della macchina, se  non  e'
fornito insieme a quest'ultima; 
   c) raccomandazioni per l'uso,  in  particolare  per  ovviare  alle
insufficienze   della   visione   diretta   del   carico   da   parte
dell'operatore; 
   d) se del caso, un rapporto di prova che descriva dettagliatamente
le prove statiche e dinamiche effettuate dal fabbricante  o  dal  suo
mandatario, o per suo conto; 
   e) per le macchine che non sono montate,  presso  il  fabbricante,
nella loro configurazione di utilizzazione, le istruzioni  necessarie
per attuare le disposizioni di cui al punto 4.1.3  prima  della  loro
prima messa in servizio. 
 
   5. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI  SICUREZZA  E  DI  TUTELA
DELLA SALUTE PER LE  MACCHINE  DESTINATE  AD  ESSERE  UTILIZZATE  NEI
LAVORI SOTTERRANEI 
   Le macchine destinate ad essere utilizzate nei lavori  sotterranei
devono soddisfare tutti i requisiti  essenziali  di  sicurezza  e  di
tutela della salute descritti dal presente  capitolo  (cfr.  Principi
generali, punto 4). 
 
   5.1. RISCHI DOVUTI ALLA MANCANZA DI STABILITA' 
   Le armature semoventi devono essere progettate e costruite in modo
da permettere un adeguato orientamento, quando  vengono  spostate,  e
non devono ribaltarsi prima e durante la messa sotto pressione e dopo
la decompressione. Devono disporre di ancoraggi  per  la  piastra  di
testa dei raccordi idraulici individuali. 
 
   5.2. CIRCOLAZIONE 
   Le armature semoventi devono permettere alle persone di  circolare
senza intralci. 
 
   5.3. DISPOSITIVI DI COMANDO 
   I  dispositivi  di  comando  dell'acceleratore  e  dei  freni  che
consentono di spostare le macchine  che  scorrono  su  rotaia  devono
essere azionati a mano. Tuttavia i dispositivi  di  consenso  possono
essere a pedale. 
   I dispositivi di comando delle armature  semoventi  devono  essere
progettati, costruiti e disposti in modo da permettere  che,  durante
l'operazione  di  avanzamento,  gli  operatori  siano   protetti   da
un'armatura fissa. I dispositivi di comando devono essere protetti da
qualsiasi azionamento involontario. 
 
   5.4. ARRESTO DELLO SPOSTAMENTO 
   Le locomotive destinate ad essere impiegate nei lavori sotterranei
devono essere munite di un dispositivo di  consenso  che  agisca  sul
circuito di comando dello spostamento della macchina di modo  che  si
arresti, se il conducente non e' piu' in grado di comandarlo. 
 
   5.5. INCENDIO 
   Il secondo  trattino  del  punto  3.5.2  e'  obbligatorio  per  le
macchine comprendenti parti ad alto rischio di infiammabilita'. 
   Il  sistema  di  frenatura  delle  macchine  destinate  ad  essere
impiegate nei lavori sotterranei deve essere progettato  e  costruito
in modo da non produrre scintille o essere causa di incendio. 
   Le macchine a motore a combustione  interna  destinate  ad  essere
impiegate in lavori sotterranei devono essere  dotate  esclusivamente
di motore che utilizzi un combustibile a bassa tensione di vapore che
escluda qualsiasi scintilla di origine elettrica. 
 
   5.6. EMISSIONI DI GAS DI SCARICO 
   I gas di scarico emessi da motori a combustione interna non devono
essere evacuati verso l'alto. 
 
   6. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI  SICUREZZA  E  DI  TUTELA
DELLA SALUTE PER LE  MACCHINE  CHE  PRESENTANO  PARTICOLARI  PERICOLI
DOVUTI AL SOLLEVAMENTO DI PERSONE 
   Le macchine che presentano  pericoli  dovuti  al  sollevamento  di
persone devono soddisfare tutti i pertinenti requisiti essenziali  di
sicurezza e di tutela della salute descritti  dal  presente  capitolo
(cfr. Principi generali, punto 4). 
 
   6.1. CONSIDERAZIONI GENERALI 
   6.1.1. Resistenza meccanica 
   Il supporto del carico,  incluse  eventuali  botole,  deve  essere
progettato e costruito in modo da offrire lo spazio e  la  resistenza
corrispondenti al numero massimo di persone consentito  nel  supporto
del carico e al carico massimo di utilizzazione. 
   I coefficienti di utilizzazione dei componenti  di  cui  ai  punti
4.1.2.4 e 4.1.2.5 non sono sufficienti per le macchine  destinate  al
sollevamento di  persone  e  devono,  come  regola  generale,  essere
raddoppiati. Le macchine destinate al sollevamento di  persone  o  di
persone e cose devono essere munite di un sistema di sospensione o di
sostegno del supporto del carico, progettato e costruito in modo tale
da garantire un adeguato livello globale di sicurezza e di evitare il
rischio di caduta del supporto del carico. 
   Se per sospendere il supporto del carico sono  utilizzate  funi  o
catene, come regola generale sono richieste almeno due funi o  catene
indipendenti, ciascuna con il proprio ancoraggio. 
   6.1.2. Controllo delle sollecitazioni per  le  macchine  mosse  da
un'energia diversa dalla forza umana 
   I requisiti di cui al punto 4.2.2 si applicano a  prescindere  dal
carico massimo di utilizzazione e dal  momento  di  rovesciamento,  a
meno che il fabbricante possa dimostrare che non ci  sono  rischi  di
sovraccarico o di rovesciamento. 
 
   6.2. DISPOSITIVI DI COMANDO 
   Se i requisiti di sicurezza non impongono  altre  soluzioni,  come
regola generale il supporto  del  carico  deve  essere  progettato  e
costruito in modo che le persone che  vi  si  trovano  dispongano  di
dispositivi di comando dei movimenti di salita e discesa  e,  se  del
caso, di altri movimenti del supporto del carico. 
   Tali dispositivi di comando devono avere la precedenza sugli altri
dispositivi di comando dello stesso movimento salvo  sui  dispositivi
di arresto di emergenza. 
   I dispositivi di comando di tali movimenti devono essere del  tipo
ad azione mantenuta, tranne quando lo stesso supporto del  carico  e'
completamente chiuso. 
 
   6.3. RISCHI PER LE PERSONE CHE SI TROVANO NEL SUPPORTO DEL  CARICO
O SOPRA DI ESSO 
   6.3.1. Rischi dovuti ai movimenti del supporto del carico 
   Le  macchine  per  il  sollevamento  di  persone   devono   essere
progettate, costruite e attrezzate in modo tale che le  accelerazioni
o le decelerazioni del supporto del carico non generino rischi per le
persone. 
   6.3.2. Rischio di caduta delle persone dal supporto del carico 
   Il supporto del carico non deve inclinarsi tanto da comportare  un
rischio di caduta per i suoi occupanti,  anche  durante  i  movimenti
della macchina e del supporto del carico. 
   Se il supporto del carico e' progettato per fungere  da  posto  di
lavoro, devono essere prese disposizioni per garantirne la stabilita'
e impedire movimenti pericolosi. 
   Se le misure di cui  al  punto  1.5.15  non  sono  sufficienti,  i
supporti del carico devono essere muniti di ancoraggi appropriati  in
numero adeguato al numero di  persone  consentito  nel  supporto  del
carico.  I  punti  di  ancoraggio  devono   essere   sufficientemente
resistenti per l'uso di attrezzature per  la  protezione  individuale
contro le cadute dall'alto. 
   Eventuali botole nel pavimento o nel soffitto o portelli  laterali
devono essere progettati e costruiti in modo da  impedire  l'apertura
involontaria e devono aprirsi in senso contrario al rischio di caduta
in caso di apertura inopinata. 
   6.3.3. Rischio dovuto alla caduta  di  oggetto  sul  supporto  del
carico 
   Se c'e' il rischio di caduta di oggetti sul  supporto  del  carico
con conseguente pericolo per le persone, il supporto del carico  deve
essere munito di una copertura di protezione. 
 
   6.4. MACCHINE CHE COLLEGANO PIANI DEFINITI 
   6.4.1. Rischi per le persone  che  si  trovano  nel  supporto  del
carico o sopra di esso 
   Il supporto del carico deve essere progettato e costruito in  modo
da prevenire i rischi dovuti al contatto tra le persone e/o le  cose,
che si trovano nel supporto del carico o sopra di esso, con  elementi
fissi o mobili. Se necessario, per soddisfare  questo  requisito,  il
supporto del carico stesso deve essere  completamente  chiuso  e  con
porte munite di un dispositivo di interblocco che impedisca movimenti
pericolosi del supporto del carico, se le porte non sono  chiuse.  Le
porte devono restare chiuse se il supporto del carico si arresta  tra
i piani, qualora vi sia il rischio di caduta dal supporto del carico. 
   La macchina deve essere progettata, costruita  e,  se  necessario,
munita di dispositivi in modo da impedire movimenti incontrollati  in
salita o in discesa del supporto del carico. Detti dispositivi devono
essere in grado di arrestare il supporto del carico in condizioni  di
carico di utilizzazione massimo e di velocita' massima prevedibile. 
   L'azione di arresto non deve causare decelerazioni dannose per gli
occupanti, in qualsiasi condizione di carico. 
   6.4.2. Comandi ai piani 
   I comandi ai piani, ad  eccezione  di  quelli  di  emergenza,  non
devono avviare movimenti del supporto del carico quando: 
   - i dispositivi di comando nel supporto del carico sono azionati, 
   - il supporto del carico non si trova a un piano. 
   6.4.3. Accesso al supporto del carico 
   I ripari  ai  piani  e  sul  supporto  del  carico  devono  essere
progettati e costruiti in  modo  da  garantire  il  trasferimento  in
condizioni di sicurezza verso il supporto  del  carico  e  viceversa,
tenuto conto della gamma prevedibile di cose e persone da sollevare. 
 
   6.5. MARCATURE 
   Nel supporto del carico devono figurare le informazioni necessarie
per garantire la sicurezza, inclusi: 
   - il numero di persone consentito nel supporto del carico, 
   - il carico di utilizzazione massimo. 
                                                          ALLEGATO II 
(previsto dall'articolo 3, comma 3, lettera e), dall'articolo 4, 
                    comma 1, e dall'articolo 10, comma 1, lettera c)) 
 
   Dichiarazioni 
 
   1. CONTENUTO 
 
   A. DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' DI UNA MACCHINA 
   La dichiarazione e le relative traduzioni  devono  essere  redatte
alle stesse condizioni previste per le istruzioni [cfr.  allegato  I,
punto 1.7.4.1, lettere a) e b)] e devono essere dattiloscritte oppure
scritte a mano in caratteri maiuscoli. 
   Tale dichiarazione riguarda esclusivamente la macchina nello stato
in cui e' stata immessa sul mercato, escludendo i componenti aggiunti
e/o le operazioni effettuate successivamente dall'utente finale. 
   La dichiarazione CE di conformita'  deve  contenere  gli  elementi
seguenti: 
   1. ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, se  del
caso, del suo mandatario; 
   2. nome e indirizzo della  persona  autorizzata  a  costituire  il
fascicolo tecnico, che deve essere stabilita nella Comunita'; 
   3. descrizione e identificazione della macchina, con denominazione
generica, funzione, modello, tipo,  numero  di  serie,  denominazione
commerciale; 
   4. un'indicazione con la quale si dichiara esplicitamente  che  la
macchina  e'  conforme  a  tutte  le  disposizioni  pertinenti  della
direttiva 2006/42/CE e, se del caso, un'indicazione  analoga  con  la
quale si dichiara la conformita' alle altre direttive comunitarie e/o
disposizioni pertinenti alle  quali  la  macchina  ottempera.  Questi
riferimenti devono essere quelli dei testi pubblicati nella  Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea; 
   5. all'occorrenza, nome, indirizzo  e  numero  di  identificazione
dell'organismo notificato che ha effettuato l'esame CE  del  tipo  di
cui all'allegato IX e il  numero  dell'attestato  dell'esame  CE  del
tipo; 
   6. all'occorrenza, nome, indirizzo  e  numero  di  identificazione
dell'organismo notificato che ha approvato  il  sistema  di  garanzia
qualita' totale di cui all'allegato X; 
   7. all'occorrenza,  riferimento  alle  norme  armonizzate  di  cui
all'articolo 4 che sono state applicate; 
   8.  all'occorrenza,  riferimento  ad  altre  norme  e   specifiche
tecniche applicate; 
   9. luogo e data della dichiarazione; 
   10. identificazione e firma della persona autorizzata  a  redigere
la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario. 
 
   B. DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE DI QUASI-MACCHINE 
   La dichiarazione e le relative traduzioni  devono  essere  redatte
alle stesse condizioni previste per le istruzioni [cfr.  allegato  I,
punto 1.7.4.1, lettere a)  e  b)],  e  devono  essere  dattiloscritte
oppure scritte a mano in caratteri maiuscoli. 
   La dichiarazione di incorporazione  deve  contenere  gli  elementi
seguenti: 
   1. ragione sociale e  indirizzo  completo  del  fabbricante  della
quasi-macchina e, se del caso, del suo mandatario; 
   2. nome e indirizzo della  persona  autorizzata  a  costituire  la
documentazione tecnica pertinente, che deve  essere  stabilita  nella
Comunita'; 
   3.  descrizione  e  identificazione  della   quasi-macchina,   con
denominazione generica, funzione, modello,  tipo,  numero  di  serie,
denominazione commerciale; 
   4. un'indicazione con la quale si  dichiara  esplicitamente  quali
requisiti essenziali della  direttiva  2006/42/CE  sono  applicati  e
rispettati e  che  la  documentazione  tecnica  pertinente  e'  stata
compilata  in  conformita'  dell'allegato  VII  B  e,  se  del  caso,
un'indicazione con la quale si  dichiara  che  la  quasi-macchina  e'
conforme  ad   altre   direttive   comunitarie   pertinenti.   Questi
riferimenti devono essere quelli dei testi pubblicati nella  Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea; 
   5.  un  impegno  a  trasmettere,  in  risposta  a  una   richiesta
adeguatamente  motivata  delle  autorita'   nazionali,   informazioni
pertinenti sulle quasi-macchine. L'impegno comprende le modalita'  di
trasmissione  e  lascia  impregiudicati  i  diritti   di   proprieta'
intellettuale del fabbricante della quasi-macchina; 
   6. una dichiarazione secondo cui la quasi-macchina non deve essere
messa in servizio finche' la  macchina  finale  in  cui  deve  essere
incorporata non e' stata  dichiarata  conforme,  se  del  caso,  alle
disposizioni della direttiva 2006/42/CE; 
   7. luogo e data della dichiarazione; 
   8. identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la
dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario. 
 
   2. CUSTODIA 
   Il fabbricante della  macchina  o  il  suo  mandatario  custodisce
l'originale della dichiarazione CE di conformita' per un  periodo  di
almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione della macchina. 
   Il fabbricante della quasi-macchina o il suo mandatario custodisce
l'originale della dichiarazione di incorporazione per un  periodo  di
almeno  dieci  anni   dall'ultima   data   di   fabbricazione   della
quasi-macchina. 
                                                         ALLEGATO III 
                             (previsto dall'articolo 12, commi 1 e 2) 
 
   Marcatura "CE" 
   La marcatura "CE" di conformita' e' costituita dalle iniziali "CE"
secondo il simbolo grafico che segue: 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
   In caso di riduzione o  di  ingrandimento  della  marcatura  "CE",
devono essere rispettate le proporzioni del simbolo di cui sopra. 
   I   diversi   elementi   della   marcatura   "CE"   devono   avere
sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non  puo'  essere
inferiore a 5 mm. Per le  macchine  di  piccole  dimensioni  si  puo'
derogare a detta dimensione minima. 
   La marcatura "CE" deve essere apposta  nelle  immediate  vicinanze
del nome del fabbricante  o  del  suo  mandatario  usando  la  stessa
tecnica. 
   Se e' stata applicata la procedura di garanzia qualita' totale  di
cui all'articolo 9 la marcatura "CE" deve essere seguita  dal  numero
di identificazione dell'organismo notificato. 
                                                          ALLEGATO IV 
                           (previsto dall'articolo 9, commi 2, 3 e 4) 
 
   Categorie  di  macchine  per  le  quali  va  applicata  una  delle
procedure di cui all'articolo 9, commi 3 e 4 
   1. Seghe circolari (monolama e multilame) per la  lavorazione  del
legno e di materie  con  caratteristiche  fisiche  simili  o  per  la
lavorazione della carne e  di  materie  con  caratteristiche  fisiche
simili, dei tipi seguenti: 
   1.1. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio,  con
tavola o supporto del pezzo fissi, con avanzamento manuale del  pezzo
o con dispositivo di trascinamento amovibile; 
   1.2. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso  del  taglio,  a
tavola cavalletto o carrello a  movimento  alternato,  a  spostamento
manuale; 
   1.3. seghe a lama(e) in posizione  fissa  nel  corso  del  taglio,
dotate di un dispositivo di avanzamento integrato dei pezzi da segare
a carico e/o scarico manuale; 
   1.4. seghe a lama(e) mobile(i) durante il taglio, a dispositivo di
avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale. 
   2. Spianatrici ad  avanzamento  manuale  per  la  lavorazione  del
legno. 
   3. Piallatrici su una faccia, ad avanzamento integrato,  a  carico
e/o scarico manuale per la lavorazione del legno. 
   4. Seghe a nastro a carico e/o scarico manuale per la  lavorazione
del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili  o  per  la
lavorazione della carne e  di  materie  con  caratteristiche  fisiche
simili, dei tipi seguenti: 
   4.1. seghe a lama(e) in posizione fissa  durante  il  taglio,  con
tavola o supporto del pezzo fissi o a movimento alternato; 
   4.2. seghe  a  lama(e)  montata(e)  su  un  carrello  a  movimento
alternato. 
   5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto
7 per la lavorazione del  legno  e  di  materie  con  caratteristiche
fisiche simili. 
   6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale  per  la
lavorazione del legno. 
   7. Fresatrici ad asse verticale, "toupies" ad avanzamento  manuale
per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche
simili. 
   8. Seghe a catena portatili da legno. 
   9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei
metalli, a carico e/o scarico  manuale,  i  cui  elementi  mobili  di
lavoro possono avere una corsa superiore  a  6  mm  e  una  velocita'
superiore a 30 mm/s. 
   10.  Formatrici  delle   materie   plastiche   per   iniezione   o
compressione a carico o scarico manuale. 
   11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico  o
scarico manuale. 
   12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi: 
   12.1. locomotive e benne di frenatura; 
   12.2. armatura semovente idraulica. 
   13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate
di un meccanismo di compressione. 
   14. Dispositivi amovibili di trasmissione  meccanica,  compresi  i
loro ripari. 
   15. Ripari per dispositivi amovibili di trasmissione meccanica. 
   16. Ponti elevatori per veicoli. 
   17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose,
con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri. 
   18. Apparecchi portatili a carica esplosiva  per  il  fissaggio  e
altre macchine ad impatto. 
   19. Dispositivi di protezione progettati per il rilevamento  delle
persone. 
   20. Ripari mobili automatici interbloccati progettati  per  essere
utilizzati come mezzi di protezione nelle macchine di cui ai punti 9,
10 e 11. 
   21. Blocchi logici per funzioni di sicurezza. 
   22. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS). 
   23. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS). 
                                                           ALLEGATO V 
                      (previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera c)) 
 
   Elenco indicativo dei componenti di sicurezza di cui  all'articolo
2, comma 2, lettera c) 
   1. Ripari dei dispositivi amovibili di trasmissione meccanica. 
   2. Dispositivi di protezione per rilevare la presenza di persone. 
   3. Ripari mobili automatici interbloccati  progettati  per  essere
utilizzati come mezzi di sicurezza nelle macchine di cui ai punti  9,
10 e 11 dell'allegato IV. 
   4. Blocchi logici per assicurare funzioni di sicurezza. 
   5. Valvole dotate di mezzi ausiliari per il rilevamento di  guasti
destinate  ad  essere  utilizzate  per  il  comando   dei   movimenti
pericolosi delle macchine. 
   6. Sistemi di estrazione per le emissioni delle macchine. 
   7. Ripari e dispositivi di protezione destinati  a  proteggere  le
persone esposte contro le parti  mobili  coinvolte  nel  processo  di
lavorazione delle macchine. 
   8. Dispositivi di controllo  del  carico  e  dei  movimenti  delle
macchine per il sollevamento. 
   9. Sistemi di ritenzione per mantenere le persone sul sedile. 
   10. Dispositivi di arresto di emergenza. 
   11. Sistemi di  scarico  per  evitare  la  formazione  di  cariche
elettrostatiche potenzialmente pericolose. 
   12. Limitatori di energia e dispositivi  di  sicurezza  citati  ai
punti 1.5.7, 3.4.7 e 4.1.2.6 dell'allegato I. 
   13. Sistemi e  dispositivi  destinati  a  ridurre  l'emissione  di
rumore e di vibrazioni. 
   14. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS). 
   15. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS). 
   16. Dispositivi di comando a due mani. 
   17. I componenti per macchine progettate  per  la  salita  e/o  la
discesa di persone da un  piano  all'altro  e  inclusi  nel  seguente
elenco: 
   a) dispositivi di bloccaggio delle porte di piano; 
   b) dispositivi che impediscono la caduta dell'unita' di  carico  o
movimenti ascendenti incontrollati; 
   c) dispositivi di limitazione di velocita' eccessiva; 
   d) ammortizzatori ad accumulazione di energia: 
   - a caratteristica non lineare, o 
   - con smorzamento del movimento di ritorno; 
   e) ammortizzatori a dissipazione di energia; 
   f) dispositivi di sicurezza su martinetti dei  circuiti  idraulici
di potenza quando sono utilizzati come dispositivi paracadute; 
   g) dispositivi elettrici di sicurezza con funzione di interruttori
di sicurezza con componenti elettronici. 
                                                          ALLEGATO VI 
                     (previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera b)) 
 
   Istruzioni per l'assemblaggio delle quasi-macchine 
   Le  istruzioni  per  l'assemblaggio  delle  quasi-macchine  devono
contenere  una  descrizione  delle  condizioni  da   rispettare   per
effettuare una corretta incorporazione nella macchina finale, al fine
di non compromettere la sicurezza e la salute. 
   Le istruzioni per l'assemblaggio  devono  essere  redatte  in  una
delle lingue ufficiali della  Comunita',  accettata  dal  fabbricante
della macchina in cui tale quasi-macchina sara' incorporata o dal suo
mandatario. 
                                                         ALLEGATO VII 
(previsto dall'articolo 3, comma 3, lettera b), e dall'articolo 10, 
                                                 comma 1, lettera a)) 
 
   A. Fascicolo tecnico per le macchine 
   La parte  A  del  presente  allegato  descrive  la  procedura  per
l'elaborazione del  fascicolo  tecnico.  Il  fascicolo  tecnico  deve
dimostrare la conformita' della macchina ai requisiti della direttiva
2006/42/CE. Esso deve  riguardare,  nella  misura  in  cui  cio'  sia
necessario a tale valutazione, la progettazione, la fabbricazione  ed
il funzionamento della macchina. Il  fascicolo  tecnico  deve  essere
redatto in una o  in  varie  lingue  ufficiali  della  Comunita';  le
istruzioni della macchina costituiscono un'eccezione a tale norma; ad
esse vanno infatti applicate  le  disposizioni  particolari  previste
dall'allegato I, punto 1.7.4.1. 
   1. Il fascicolo tecnico comprende gli elementi seguenti: 
   a) un fascicolo di costruzione composto: 
   - da una descrizione generale della macchina, 
   - da un disegno complessivo della  macchina  e  dagli  schemi  dei
circuiti di comando, nonche' dalle relative descrizioni e spiegazioni
necessarie per capire il funzionamento della macchina, 
   - dai disegni dettagliati e completi,  eventualmente  accompagnati
da note di  calcolo,  risultati  di  prove,  certificati,  ecc.,  che
consentano la verifica della conformita' della macchina ai  requisiti
essenziali di sicurezza e di tutela della salute, 
   - dalla documentazione relativa alla valutazione  dei  rischi  che
deve dimostrare la procedura seguita, inclusi: 
   i) un elenco dei requisiti essenziali di  sicurezza  e  di  tutela
della salute applicabili alla macchina, 
   ii) le misure di  protezione  attuate  per  eliminare  i  pericoli
identificati o per ridurre i rischi e, se del caso, l'indicazione dei
rischi residui connessi con la macchina, 
   - dalle norme e dalle altre  specifiche  tecniche  applicate,  che
indichino i requisiti essenziali  di  sicurezza  e  di  tutela  della
salute coperti da tali norme, 
   - da qualsiasi relazione tecnica che fornisca  i  risultati  delle
prove svolte dal fabbricante stesso o  da  un  organismo  scelto  dal
fabbricante o dal suo mandatario, 
   - da un esemplare delle istruzioni della macchina, 
   - se del  caso,  dalla  dichiarazione  di  incorporazione  per  le
quasi-macchine incluse e dalle relative istruzioni di assemblaggio, 
   - se del caso, da copia  della  dichiarazione  CE  di  conformita'
delle macchine o di altri prodotti incorporati nella macchina, 
   - da una copia della dichiarazione CE di conformita'; 
   b) nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che
saranno applicate per mantenere la conformita'  delle  macchine  alle
disposizioni del presente decreto legislativo. 
   Il fabbricante deve effettuare le ricerche e le  prove  necessarie
sui componenti e sugli accessori o sull'intera macchina per stabilire
se essa, in conseguenza della sua progettazione o costruzione, possa 
   essere montata e messa in servizio in condizioni di sicurezza. Nel
fascicolo tecnico devono essere inclusi le relazioni  e  i  risultati
pertinenti. 
   2. Il fascicolo tecnico di cui al punto  1  deve  essere  messo  a
disposizione delle autorita' competenti degli Stati membri per almeno
10 anni a decorrere dalla data  di  fabbricazione  della  macchina  o
dell'ultima unita' prodotta nel caso di fabbricazione in serie. 
   Tale fascicolo  tecnico  non  deve  necessariamente  trovarsi  nel
territorio  della  Comunita',   ne'   essere   sempre   materialmente
disponibile. Il fascicolo tecnico deve tuttavia poter essere  riunito
e reso disponibile in tempi compatibili  con  la  sua  importanza  da
parte della persona nominata nella dichiarazione CE di conformita'. 
   Il fascicolo tecnico  non  deve  necessariamente  includere  piani
dettagliati o altre  eventuali  informazioni  specifiche  per  quanto
riguarda sottounita' utilizzate dal  fabbricante  della  macchina,  a
meno che la loro conoscenza sia  essenziale  per  la  verifica  della
conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza e  di  tutela  della
salute. 
   3. La mancata presentazione del fascicolo tecnico in seguito a una
domanda debitamente motivata  delle  autorita'  nazionali  competenti
puo' costituire un motivo sufficiente per dubitare della  conformita'
della macchina in questione ai requisiti essenziali di sicurezza e di
tutela della salute. 
   B. Documentazione tecnica pertinente per le quasi-macchine 
   Questa   parte   dell'allegato   descrive   la    procedura    per
l'elaborazione  di  una   documentazione   tecnica   pertinente.   La
documentazione  deve  dimostrare  quali  requisiti  della   direttiva
2006/42/CE siano applicati e soddisfatti.  Essa  deve  riguardare  la
progettazione,   la   fabbricazione   ed   il   funzionamento   della
quasi-macchina, nella misura in cui cio' sia necessario per  valutare
la sua conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza e  di  tutela
della salute applicati. La documentazione deve essere redatta in  una
o piu' delle lingue ufficiali della Comunita'. 
   Essa comprende gli elementi seguenti: 
   a) un fascicolo di costruzione composto: 
   - da un disegno complessivo della quasi-macchina  e  dagli  schemi
dei circuiti di comando, 
   - dai disegni dettagliati e completi,  eventualmente  accompagnati
da note di  calcolo,  risultati  di  prove,  certificati,  ecc.,  che
consentano la verifica  della  conformita'  della  quasi-macchina  ai
requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati, 
   - dalla documentazione relativa alla valutazione  dei  rischi  che
deve dimostrare la procedura seguita, inclusi: 
   i) un elenco dei requisiti essenziali di  sicurezza  e  di  tutela
della salute che sono applicati e soddisfatti, 
   ii) le misure di  protezione  attuate  per  eliminare  i  pericoli
identificati o per ridurre i rischi e, se del caso, l'indicazione dei
rischi residui, 
   iii) le norme  e  le  altre  specifiche  tecniche  applicate,  che
indichino i requisiti essenziali  di  sicurezza  e  di  tutela  della
salute coperti da tali norme, 
   iv) qualsiasi relazione tecnica che  fornisca  i  risultati  delle
prove svolte dal fabbricante stesso o  da  un  organismo  scelto  dal
fabbricante o dal suo mandatario, 
   v)  un  esemplare   delle   istruzioni   di   assemblaggio   della
quasi-macchina; 
   b) nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che
saranno applicate per mantenere la conformita'  della  quasi-macchina
ai requisiti  essenziali  di  sicurezza  e  di  tutela  della  salute
applicati. 
   Il fabbricante deve effettuare le ricerche e le  prove  necessarie
sui componenti, sugli accessori o sulla quasi-macchina per  stabilire
se essa, in conseguenza della sua progettazione e costruzione,  possa
essere  montata  e  utilizzata  in  condizioni  di  sicurezza.  Nella
documentazione tecnica pertinente devono essere inclusi le  relazioni
e i risultati pertinenti. 
   La  documentazione  tecnica  pertinente  deve  essere   tenuta   a
disposizione  per  almeno  10  anni  a  decorrere   dalla   data   di
fabbricazione della quasi-macchina o dell'ultima unita' prodotta, nel
caso della fabbricazione in serie, e  su  richiesta  presentata  alle
autorita' competenti degli Stati  membri.  Non  deve  necessariamente
trovarsi  nel  territorio  della   Comunita',   ne'   essere   sempre
materialmente  disponibile.  La  documentazione  tecnica  deve  poter
essere riunita e presentata all'autorita'  competente  dalla  persona
nominata nella dichiarazione di incorporazione. 
   La mancata presentazione della documentazione  tecnica  pertinente
in  seguito  a  una  domanda  debitamente  motivata  delle  autorita'
nazionali  competenti  puo'  costituire  un  motivo  sufficiente  per
dubitare  della  conformita'  della   quasi-macchina   ai   requisiti
essenziali di  sicurezza  e  di  tutela  della  salute  applicati  ed
attestati. 
                                                        ALLEGATO VIII 
            (previsto dall'articolo 9, comma 2 e comma 3, lettera a)) 
 
   Valutazione  della  conformita'  con   controllo   interno   sulla
fabbricazione delle macchine 
   1. Il presente allegato descrive la procedura secondo la quale  il
fabbricante o il suo mandatario, che ottempera agli obblighi  di  cui
ai punti 2 e 3, assicura e dichiara  che  la  macchina  in  questione
soddisfa i pertinenti requisiti della direttiva 2006/42/CE. 
   2. Per ogni tipo  rappresentativo  della  serie  in  questione  il
fabbricante o il suo mandatario elabora il fascicolo tecnico  di  cui
all'allegato VII, parte A. 
   3.  Il  fabbricante  deve  prendere  tutte  le  misure  necessarie
affinche' il processo di fabbricazione assicuri la conformita'  della
macchina fabbricata al fascicolo tecnico  di  cui  all'allegato  VII,
parte A, e ai requisiti della direttiva 2006/42/CE. 
                                                          ALLEGATO IX 
(previsto dall'articolo 9, comma 3, lettera b), e comma 4, lettera 
                                                                  a)) 
 
   Esame CE del tipo 
   L'esame CE del tipo e' la procedura secondo la quale un  organismo
notificato verifica e attesta che un modello rappresentativo  di  una
macchina di cui  all'allegato  IV  (di  seguito  "tipo")  soddisfa  i
requisiti della direttiva 2006/42/CE. 
   1. Il fabbricante o il suo mandatario  deve  elaborare,  per  ogni
tipo, il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A. 
   2. Per ogni tipo, la domanda d'esame CE del tipo e' presentata dal
fabbricante o dal suo mandatario ad un organismo  notificato  di  sua
scelta. 
   La domanda contiene: 
   - il nome e l'indirizzo del fabbricante e, se del  caso,  del  suo
mandatario, 
   - una dichiarazione scritta che specifichi che la  stessa  domanda
non e' stata presentata a un altro organismo notificato, 
   - il fascicolo tecnico. 
   Inoltre  il  richiedente  mette  a   disposizione   dell'organismo
notificato un campione del tipo. L'organismo notificato puo' chiedere
altri campioni, se il programma delle prove lo richiede. 
   3. L'organismo notificato: 
   3.1. esamina il fascicolo tecnico, verifica che il tipo sia  stato
fabbricato conformemente a tale fascicolo e  individua  gli  elementi
che sono stati progettati conformemente alle disposizioni applicabili
delle norme di cui all'articolo 4, comma 2, nonche' gli  elementi  la
cui progettazione non si basa sulle  disposizioni  applicabili  delle
suddette norme; 
   3.2. effettua o fa effettuare i controlli,  le  misurazioni  e  le
prove necessarie per verificare se le soluzioni adottate soddisfano i
requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della  salute  previsti
dalla direttiva 2006/42/CE, qualora  non  siano  state  applicate  le
norme di cui all'articolo 4, comma 2; 
   3.3. effettua o fa effettuare i controlli,  le  misurazioni  e  le
prove necessarie per verificare se, qualora siano state applicate  le
norme armonizzate di cui all'articolo 4, comma 2, l'applicazione  sia
effettiva; 
   3.4. si accorda con il richiedente sul luogo in cui verificare che
il tipo  e'  stato  fabbricato  conformemente  al  fascicolo  tecnico
esaminato ed effettuare  i  controlli,  le  misurazioni  e  le  prove
necessari. 
   4. Se il  tipo  e'  conforme  alle  disposizioni  della  direttiva
2006/42/CE,  l'organismo  notificato  rilascia  al   richiedente   un
attestato di esame CE  del  tipo.  L'attestato  contiene  il  nome  e
l'indirizzo del fabbricante e del suo mandatario,  i  dati  necessari
all'identificazione del tipo approvato, le conclusioni  dell'esame  e
le condizioni di validita' dell'attestato. 
   Il fabbricante e l'organismo notificato  conservano  per  quindici
anni dal rilascio dell'attestato una copia del medesimo, il fascicolo
tecnico e tutti i documenti significativi che lo riguardano. 
   5. Qualora il tipo non soddisfi le  prescrizioni  della  direttiva
2006/42/CE, l'organismo notificato rifiuta il rilascio al richiedente
dell'attestato di esame CE del tipo e motiva  tale  rifiuto  fornendo
tutti i dettagli. Esso ne informa il richiedente, gli altri organismi
notificati e lo Stato membro che l'ha  notificato.  Va  prevista  una
procedura di ricorso. 
   6. Il richiedente informa l'organismo notificato  che  detiene  il
fascicolo tecnico relativo all'attestato di  esame  CE  del  tipo  di
tutte  le  modifiche  apportate  al   tipo   approvato.   L'organismo
notificato esamina tali modifiche e deve o  confermare  la  validita'
dell'attestato di esame CE del tipo esistente o emetterne uno  nuovo,
se le modifiche sono tali da rimettere in questione la conformita' ai
requisiti essenziali di sicurezza e di tutela  della  salute  o  alle
condizioni di utilizzo previste del tipo. 
   7.  La  Commissione,  gli  Stati  membri  e  gli  altri  organismi
notificati possono ottenere, su richiesta, una copia degli  attestati
di esame CE del tipo. Su richiesta motivata,  la  Commissione  e  gli
Stati membri possono ottenere una copia del fascicolo tecnico  e  dei
risultati degli esami effettuati dall'organismo notificato. 
   8. I fascicoli e la corrispondenza  riguardanti  le  procedure  di
esame CE del tipo  sono  redatti  nella(e)  lingua(e)  comunitaria(e)
ufficiale(i) dello Stato  membro  in  cui  e'  stabilito  l'organismo
notificato o in ogni altra lingua comunitaria ufficiale che esso puo'
accettare. 
   9. Validita' dell'attestato di esame CE del tipo 
   9.1. L'organismo notificato ha la  responsabilita'  permanente  di
assicurare che l'attestato di esame CE del tipo rimanga valido.  Esso
informa il fabbricante di ogni eventuale cambiamento di  rilievo  che
avesse un'implicazione sulla  validita'  dell'attestato.  L'organismo
notificato revoca gli attestati non piu' validi. 
   9.2.  Il  fabbricante  della   macchina   in   questione   ha   la
responsabilita' permanente  di  assicurare  che  detta  macchina  sia
conforme al corrispondente stato dell'arte. 
   9.3. Il fabbricante chiede all'organismo notificato di riesaminare
la validita' dell'attestato di esame CE del tipo ogni cinque anni. 
   Se considera che l'attestato  rimane  valido  tenuto  conto  dello
stato dell'arte, l'organismo notificato ne proroga la  validita'  per
altri cinque anni. 
   Il fabbricante e l'organismo notificato conservano  una  copia  di
tale  attestato,  del  fascicolo  tecnico  e  di  tutti  i  documenti
pertinenti per un periodo di  15  anni  a  decorrere  dalla  data  di
rilascio dell'attestato in questione. 
   9.4. Qualora la validita' dell'attestato di esame CE del tipo  non
sia prorogata, il fabbricante  cessa  di  immettere  sul  mercato  la
macchina in questione. 
                                                           ALLEGATO X 
(previsto dall'articolo 9, comma 3, lettera c), e comma 4, lettera 
                                                                  b)) 
 
   Garanzia qualita' totale 
   Il presente allegato descrive la valutazione della conformita'  di
una macchina di cui all'allegato IV, fabbricata applicando un sistema
di garanzia qualita' totale, e descrive la  procedura  in  base  alla
quale un organismo notificato valuta e approva il sistema qualita'  e
ne controlla l'applicazione. 
   1. Il fabbricante applica un sistema  qualita'  approvato  per  la
progettazione, la fabbricazione, l'ispezione finale  e  il  collaudo,
come specificato al punto 2, ed e' soggetto alla sorveglianza di  cui
al punto 3. 
   2. Sistema qualita' 
   2.1. Il fabbricante o il suo mandatario presenta  una  domanda  di
valutazione del suo sistema qualita' ad un  organismo  notificato  di
sua scelta. 
   La domanda contiene: 
   - il nome e l'indirizzo del fabbricante e, se del  caso,  del  suo
mandatario, 
   - i luoghi di progettazione,  fabbricazione,  ispezione,  prove  e
deposito delle macchine, 
   - il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte  A,  per  un
modello di ciascuna categoria di macchina di cui all'allegato IV  che
intende fabbricare, 
   - la documentazione relativa al sistema qualita', 
   - una dichiarazione scritta che precisa che la stessa domanda  non
e' stata presentata presso un altro organismo notificato. 
   2.2. Il sistema  qualita'  deve  garantire  la  conformita'  delle
macchine  alle  disposizioni  della  direttiva  200/42/CE.  Tutti   i
criteri, i requisiti  e  le  disposizioni  adottati  dal  fabbricante
devono essere documentati in modo sistematico e ordinato, sotto forma
di misure, procedure e istruzioni scritte. La documentazione relativa
al sistema qualita' deve permettere un'interpretazione uniforme delle
misure riguardanti le  procedure  e  la  qualita',  quali  programmi,
schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualita'. 
   Detta documentazione deve  includere  in  particolare  un'adeguata
descrizione: 
   - degli obiettivi  di  qualita',  della  struttura  organizzativa,
delle responsabilita'  di  gestione  in  materia  di  qualita'  della
progettazione e di qualita' delle macchine, 
   - delle specifiche tecniche di progettazione, incluse le norme che
saranno applicate e, qualora  non  vengano  applicate  pienamente  le
norme  di  cui  all'articolo  4,  comma  2,   degli   strumenti   che
permetteranno  di  garantire  che  siano  soddisfatti   i   requisiti
essenziali di sicurezza e  di  tutela  della  salute  previsti  dalla
direttiva 2006/42/CE, 
   - delle tecniche, dei processi e degli interventi  sistematici  in
materia di controllo e  verifica  della  progettazione  che  verranno
applicati nella progettazione della macchina oggetto della  direttiva
2006/42/CE, 
   - delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici  che
si intende applicare nella fabbricazione, nel controllo di qualita' e
nella garanzia della qualita', 
   - dei controlli  e  delle  prove  che  saranno  effettuati  prima,
durante e dopo la fabbricazione, con  l'indicazione  della  frequenza
con cui si intende effettuarli, 
   - della documentazione in materia di qualita',  quali  i  rapporti
ispettivi e i  dati  sulle  prove,  le  tarature,  i  rapporti  sulle
qualifiche del personale coinvolto, 
   - dei mezzi di controllo dell'ottenimento della qualita' richiesta
in materia di progettazione della macchina, nonche' dell'efficacia di
funzionamento del sistema qualita'. 
   2.3.  L'organismo  notificato  valuta  il  sistema  qualita'   per
determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 2.2. 
   Gli elementi del sistema qualita' conformi alla norma  armonizzata
pertinente sono presunti conformi ai requisiti corrispondenti di  cui
al punto 2.2. 
   Nel gruppo  incaricato  della  valutazione  deve  essere  presente
almeno un esperto nella tecnologia della macchina.  La  procedura  di
valutazione  deve  comprendere  un'ispezione   negli   impianti   del
fabbricante. Nel  quadro  della  valutazione  il  gruppo  di  esperti
procede alla verifica dei fascicoli tecnici di cui  al  punto  2.  1,
secondo comma, terzo trattino, onde garantire la loro conformita'  ai
requisiti pertinenti in  materia  di  sicurezza  e  di  tutela  della
salute. 
   La decisione e' notificata al fabbricante o al suo mandatario.  La
notifica  contiene  le  conclusioni  dell'esame  e   la   motivazione
circostanziata della decisione. Va prevista una procedura di ricorso. 
   2.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti
dal sistema qualita' approvato e a fare  in  modo  che  esso  rimanga
adeguato ed efficace. 
   Il fabbricante o il suo mandatario informa l'organismo  notificato
che ha approvato il sistema qualita' in merito a  qualsiasi  progetto
di adeguamento del sistema. 
   L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il
sistema qualita' modificato continua a soddisfare i requisiti di  cui
al punto 2.2 o se e' necessaria una nuova valutazione. 
   L'organismo notificato comunica la sua decisione  al  fabbricante.
La notifica contiene  le  conclusioni  dell'esame  e  la  motivazione
circostanziata della decisione. 
   3. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato 
   3.1. La sorveglianza deve garantire che  il  fabbricante  soddisfi
tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualita' approvato. 
   3.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere,
a  fini  ispettivi,  ai  locali  di   progettazione,   fabbricazione,
ispezione, prova e deposito e  gli  fornisce  tutte  le  informazioni
necessarie, in particolare: 
   - la documentazione relativa al sistema qualita', 
   - la documentazione prevista  nella  parte  del  sistema  qualita'
riservata alla progettazione del sistema qualita', quali risultati di
analisi, calcoli, prove, ecc., 
   - la documentazione prevista  nella  sezione  "Fabbricazione"  del
sistema qualita', quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le
tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale coinvolto, ecc. 
   3.3.  L'organismo  notificato  svolge   periodicamente   verifiche
ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga e  utilizzi  il
sistema qualita'; esso fornisce  al  fabbricante  un  rapporto  sulle
verifiche  effettuate.  La  frequenza   delle   verifiche   ispettive
periodiche e' tale da consentire una rivalutazione completa ogni  tre
anni. 
   3.4. L'organismo notificato puo'  anche  effettuare  visite  senza
preavviso  presso  il  fabbricante.  La  necessita'  di  tali  visite
aggiuntive e la loro frequenza sono determinate in base ad un sistema
di controllo sulle  visite  gestito  dall'organismo  notificato.  Nel
sistema di controllo sulle visite saranno presi in considerazione  in
particolare gli elementi seguenti: 
   - i risultati delle visite di sorveglianza precedenti, 
   - la necessita' di garantire il controllo delle misure correttive, 
   -    all'occorrenza,    le    condizioni    speciali     collegate
all'approvazione del sistema, 
   - modifiche significative nell'organizzazione della fabbricazione,
riguardanti le misure o le tecniche. 
   Nel corso di tali visite l'organismo  notificato,  se  necessario,
puo' svolgere o far svolgere prove  atte  a  verificare  il  corretto
funzionamento del sistema qualita'. Esso trasmette al fabbricante  un
rapporto sulla visita e, se sono  state  svolte  prove,  un  rapporto
sulla prova stessa. 
   4. Il fabbricante o il suo mandatario tiene a  disposizione  delle
autorita' nazionali per dieci anni dall'ultima data di fabbricazione: 
   - la documentazione di cui al punto 2. 1, 
   - le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui  al
punto 2.4, terzo e quarto comma, nonche' ai punti 3.3 e 3.4. 
                                                          ALLEGATO XI 
                                 (previsto dall'articolo 11, comma 2) 
 
   Criteri minimi che devono essere osservati dagli Stati membri  per
la notifica degli organismi 
   1. L'organismo, il suo direttore ed  il  personale  incaricato  di
eseguire  le  operazioni  di  verifica  non  possono  essere  ne'  il
progettista, ne' il fabbricante, ne' il fornitore, ne' l'installatore
delle macchine che controllano, ne' il mandatario di  una  di  queste
persone. Essi non possono intervenire ne' direttamente ne'  in  veste
di mandatari nella progettazione, fabbricazione,  commercializzazione
o manutenzione di tali macchine. Cio' non esclude la possibilita'  di
uno  scambio  di  informazioni  tecniche   fra   il   fabbricante   e
l'organismo. 
   2. L'organismo e il suo personale devono eseguire le operazioni di
verifica  con  la  massima  integrita'  professionale  e  la  massima
competenza tecnica e devono essere liberi da  qualsiasi  pressione  e
incentivo, soprattutto di natura finanziaria, che possano influenzare
il loro giudizio o i  risultati  del  controllo,  in  particolare  se
provenienti da persone o gruppi di persone interessati  ai  risultati
delle verifiche. 
   3. L'organismo deve disporre, per ogni categoria di  macchine  per
la quale e' notificato, del personale avente le conoscenze tecniche e
l'esperienza  sufficiente  e  adeguata  per   poter   effettuare   la
valutazione della conformita'. L'organismo  deve  possedere  i  mezzi
necessari  per  svolgere  adeguatamente  le  operazioni  tecniche  ed
amministrative connesse all'esecuzione  delle  verifiche;  esso  deve
poter anche  disporre  del  materiale  necessario  per  le  verifiche
eccezionali. 
   4. Il personale incaricato del controllo deve possedere: 
   - una buona formazione tecnica e professionale, 
   - una conoscenza soddisfacente delle  prescrizioni  relative  alle
prove che esso effettua ed una pratica sufficiente di tali prove, 
   - le  capacita'  necessarie  per  redigere  le  certificazioni,  i
verbali e le relazioni  richieste  per  stabilire  la  validita'  dei
risultati delle prove. 
   5. L'indipendenza del  personale  incaricato  del  controllo  deve
essere garantita. La retribuzione di ciascun addetto non deve  essere
commisurata ne' al numero di controlli effettuati, ne'  ai  risultati
di tali controlli. 
   6. L'organismo deve sottoscrivere un  contratto  di  assicurazione
"responsabilita' civile", a meno che detta responsabilita' civile non
sia direttamente coperta dallo Stato a norma del diritto nazionale  o
che i controlli non siano effettuati direttamente dallo Stato membro. 
   7.  Il  personale   dell'organismo   e'   vincolato   al   segreto
professionale in ordine a  tutto  cio'  di  cui  venga  a  conoscenza
nell'esercizio delle sue funzioni  (salvo  che  nei  confronti  delle
autorita' amministrative competenti dello Stato in  cui  esercita  le
sue attivita') nel quadro della direttiva 2006/42/CE o  di  qualsiasi
disposizione di esecuzione di diritto interno. 
   8.  Gli  organismi  notificati  partecipano  alle   attivita'   di
coordinamento.   Essi   partecipano   inoltre    direttamente    alla
normalizzazione europea, o vi sono  rappresentati,  o  assicurano  di
conoscere la situazione delle norme pertinenti. 
   9. Il Ministero dello sviluppo economico adotta  tutte  le  misure
che ritiene necessarie per assicurare  che,  in  caso  di  cessazione
delle attivita' di un organismo  notificato,  i  fascicoli  dei  loro
clienti siano  inviati  ad  un  altro  organismo  o  siano  tenuti  a
disposizione dello stesso Ministero.