DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2006, n. 219

Attuazione  della  direttiva  2001/83/CE  (e  successive direttive di
modifica)  relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali
per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE.
 
 Vigente al: 9-5-2013  
 

Titolo I
DEFINIZIONI

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  18  aprile  2005, n. 62, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria 2004, ed in particolare
l'articolo 1 e l'allegato A;
  Vista   la  direttiva  2001/83/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  6  novembre  2001,  recante  un  codice  comunitario
relativo ai medicinali per uso umano;
  Vista   la  direttiva  2004/24/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  31  marzo  2004, che modifica, per quanto riguarda i
medicinali vegetali tradizionali, la direttiva 2001/83/CE, recante un
codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano;
  Vista   la  direttiva  2004/27/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/83/CE,
recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano;
  Vista  la  direttiva  2003/94/CE  della Commissione, dell'8 ottobre
2003,  che  stabilisce  i  principi e le linee direttrici delle buone
prassi  di  fabbricazione  relative  ai medicinali per uso umano e ai
medicinali per uso umano in fase di sperimentazione;
  Visto  il  decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive
modificazioni,  recante  recepimento  delle direttive della Comunita'
economica europea in materia di specialita' medicinali;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, e successive
modificazioni,   recante   attuazione   della   direttiva  92/25/CEE,
riguardante  la  distribuzione  all'ingrosso  dei  medicinali per uso
umano;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive
modificazioni,   recante   attuazione   della   direttiva  92/26/CEE,
riguardante la classificazione nella fornitura dei medicinali per uso
umano;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive
modificazioni,   recante   attuazione   della   direttiva  92/27/CEE,
concernente   l'etichettatura   ed   il  foglietto  illustrativo  dei
medicinali per uso umano;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e successive
modificazioni,   recante   attuazione   della   direttiva  92/28/CEE,
concernente la pubblicita' dei medicinali per uso umano;
  Visto  il  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 185, e successive
modificazioni,  recante  attuazione  della  direttiva  92/73/CEE,  in
materia di medicinali omeopatici;
  Visto  il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e successive
modificazioni,  recante  attuazione  della  direttiva  93/39/CEE, che
modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE, relative ai
medicinali;
  Visto  il  decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa
all'applicazione  della  buona  pratica clinica nell'esecuzione delle
sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nella seduta del 9 febbraio 2006;
  Acquisiti  i  pareri  espressi  dalle  competenti Commissioni della
Camera dei deputati;
  Considerato   che   le  competenti  Commissioni  del  Senato  della
Repubblica   non  hanno  espresso  il  parere  nel  termine  previsto
dall'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 aprile 2006;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i  Ministri degli affari
esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                             Art. 1.
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto, valgono le seguenti definizioni:
    a)  prodotto  medicinale o medicinale, di seguito indicato con il
termine "medicinale":
      1)  ogni  sostanza  o  associazione di sostanze presentata come
avente proprieta' curative o profilattiche delle malattie umane;
      2)  ogni  sostanza  o  associazione di sostanze che puo' essere
utilizzata   sull'uomo   o   somministrata  all'uomo  allo  scopo  di
ripristinare,   correggere   o   modificare   funzioni  fisiologiche,
esercitando   un'azione  farmacologica,  immunologica  o  metabolica,
ovvero di stabilire una diagnosi medica;
    b)  sostanza:  ogni materia, indipendentemente dall'origine; tale
origine puo' essere:
      1) umana, come: il sangue umano e suoi derivati;
      2)  animale,  come:  microrganismi,  animali  interi,  parti di
organi,   secrezioni   animali,   tossine,   sostanze   ottenute  per
estrazione, prodotti derivati dal sangue;
      3)  vegetale,  come:  microrganismi,  piante,  parti di piante,
secrezioni vegetali, sostanze ottenute per estrazione;
      4)   chimica,  come:  elementi,  materie  chimiche  naturali  e
prodotti chimici di trasformazione e di sintesi;
    c)   medicinale   immunologico:  ogni  medicinale  costituito  da
vaccini,  tossine,  sieri  o  allergeni.  I  vaccini, tossine o sieri
comprendono  in  particolare:  gli  agenti  impiegati  allo  scopo di
indurre  una  immunita'  attiva  o  un'immunita' passiva e gli agenti
impiegati  allo  scopo  di  diagnosticare  lo  stato d'immunita'. Gli
allergeni sono medicinali che hanno lo scopo di individuare o indurre
una  modificazione  acquisita  specifica  della  risposta immunitaria
verso un agente allergizzante;
    ((c-bis)  medicinale  per  terapia  avanzata:  un  prodotto quale
definito  all'articolo  2  del  regolamento  (CE)  n.  1394/2007  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  13  novembre  2007, sui
medicinali per terapie avanzate.))
    d)  medicinale  omeopatico: ogni medicinale ottenuto a partire da
sostanze   denominate   materiali   di   partenza   per  preparazioni
omeopatiche  o  ceppi  omeopatici,  secondo un processo di produzione
omeopatico  descritto  dalla farmacopea europea o, in assenza di tale
descrizione,  dalle  farmacopee  utilizzate ufficialmente negli Stati
membri   della  Comunita'  europea;  un  medicinale  omeopatico  puo'
contenere piu' sostanze;
    e)  radiofarmaco:  qualsiasi medicinale che, quando e' pronto per
l'uso,   include   uno  o  piu'  radionuclidi  (isotopi  radioattivi)
incorporati a scopo sanitario;
    f)  generatore  di radionuclidi: qualsiasi sistema che include un
radionuclide   progenitore  determinato  da  cui  viene  prodotto  un
radionuclide discendente che viene quindi rimosso per eluizione o con
qualsiasi altro metodo ed usato in un radiofarmaco;
    g)  kit:  qualsiasi  preparazione da ricostituire o combinare con
radionuclidi   nel   radiofarmaco   finale,  di  solito  prima  della
somministrazione;
    h)  precursore  di  radionuclidi:  qualsiasi  altro  radionuclide
prodotto  per essere utilizzato quale tracciante di un'altra sostanza
prima della somministrazione;
    i)  medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani: medicinali
a   base  di  componenti  del  sangue  preparati  industrialmente  in
stabilimenti  pubblici  o  privati;  tali  medicinali  comprendono in
particolare   l'albumina,   i   fattori   della   coagulazione  e  le
immunoglobuline di origine umana;
    l)  reazione  avversa: la reazione, nociva e non intenzionale, ad
un  medicinale impiegato alle dosi normalmente somministrate all'uomo
a  scopi profilattici, diagnostici o terapeutici o per ripristinarne,
correggerne o modificarne le funzioni fisiologiche;
    m)  reazione  avversa  grave:  la reazione avversa che provoca il
decesso  di un individuo, o ne mette in pericolo la vita, ne richiede
o prolunga il ricovero ospedaliero, provoca disabilita' o incapacita'
persistente  o  significativa  o  comporta un'anomalia congenita o un
difetto alla nascita;
    n) reazione avversa inattesa: la reazione avversa di cui non sono
previsti  nel riassunto delle caratteristiche del prodotto la natura,
la gravita' o l'esito;
    o)   rapporti  periodici  di  aggiornamento  sulla  sicurezza:  i
rapporti   periodici   che  contengono  le  informazioni  specificate
nell'articolo 130;
    p)  studio  sulla sicurezza dei medicinali dopo l'autorizzazione:
lo   studio   farmacoepidemiologico   o  la  sperimentazione  clinica
effettuati   conformemente   alle   condizioni   stabilite   all'atto
dell'autorizzazione   all'immissione   in  commercio  allo  scopo  di
identificare o quantificare un rischio per la sicurezza, correlato ad
un    medicinale    per   il   quale   e'   gia'   stata   rilasciata
un'autorizzazione;
    q) abuso di medicinali: l'uso volutamente eccessivo, prolungato o
sporadico,  di  medicinali  correlato  ad  effetti  dannosi sul piano
fisico o psichico;
    r)  distribuzione all'ingrosso di medicinali: qualsiasi attivita'
consistente nel procurarsi, detenere, fornire o esportare medicinali,
salvo  la  fornitura di medicinali al pubblico; queste attivita' sono
svolte con i produttori o i loro depositari, con gli importatori, con
gli  altri distributori all'ingrosso e nei confronti dei farmacisti o
degli altri soggetti autorizzati a fornire medicinali al pubblico;
    s)  obbligo  di  servizio  pubblico: l'obbligo per i grossisti di
garantire  in  permanenza un assortimento di medicinali sufficiente a
rispondere alle esigenze di un territorio geograficamente determinato
e  di  provvedere  alla  consegna  delle forniture richieste in tempi
brevissimi su tutto il territorio in questione;
    t) rappresentante del titolare dell'autorizzazione all'immissione
in  commercio:  la persona designata dal titolare dell'autorizzazione
all'immissione  in  commercio  per  rappresentarlo nello Stato membro
interessato come rappresentante locale;
    u)  prescrizione  medica:  ogni  ricetta  medica rilasciata da un
professionista autorizzato a prescrivere medicinali;
    v) denominazione del medicinale: la denominazione che puo' essere
un  nome  di  fantasia  non  confondibile con la denominazione comune
oppure  una  denominazione  comune  o  scientifica accompagnata da un
marchio o dal nome del titolare dell'autorizzazione all'immissione in
commercio;
    z)  denominazione  comune: la denominazione comune internazionale
raccomandata  dall'Organizzazione  mondiale  della  sanita' (OMS), di
norma  nella  versione  ufficiale italiana o, se questa non e' ancora
disponibile, nella versione inglese; soltanto, in mancanza di questa,
e' utilizzata la denominazione comune consuetudinaria;
    aa)  dosaggio  del  medicinale:  il  contenuto in sostanza attiva
espresso, a seconda della forma farmaceutica, in quantita' per unita'
posologica, per unita' di volume o di peso;
    bb)  confezionamento  primario:  il contenitore o qualunque altra
forma  di  confezionamento  che  si  trova  a diretto contatto con il
medicinale;
    cc)    imballaggio    esterno   o   confezionamento   secondario:
l'imballaggio in cui e' collocato il confezionamento primario;
    dd)  etichettatura:  le  informazioni  riportate sull'imballaggio
esterno o sul confezionamento primario;
    ee)   foglio   illustrativo:  il  foglio  che  reca  informazioni
destinate all'utente e che accompagna il medicinale;
    ff)  EMEA  (European  Medicines  Agency): l'Agenzia europea per i
medicinali  istituita dal regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento
europeo  e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure
comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per
uso  umano  e  veterinario,  e che istituisce l'agenzia europea per i
medicinali, di seguito denominato: "regolamento (CE) n. 726/2004";
    gg) rischi connessi all'utilizzazione del medicinale:
      1)  ogni  rischio  connesso  alla  qualita',  alla  sicurezza o
all'efficacia  del  medicinale per la salute del paziente o la salute
pubblica;
      2) ogni rischio di effetti indesiderabili sull'ambiente;
    hh)  rapporto  rischio/beneficio:  una  valutazione degli effetti
terapeutici  positivi del medicinale rispetto ai rischi definiti alla
lettera gg), numero 1);
    ii)  medicinale  tradizionale  di origine vegetale o fitoterapico
tradizionale:   medicinale   che   risponde   ai   requisiti  di  cui
all'articolo 21, comma 1;
    ll)   medicinale   di   origine  vegetale  o  fitoterapico:  ogni
medicinale  che  contiene  esclusivamente  come sostanze attive una o
piu' sostanze vegetali o una o piu' preparazioni vegetali, oppure una
o  piu'  sostanze vegetali in associazione ad una o piu' preparazioni
vegetali;
    mm)  sostanze  vegetali:  tutte le piante, le parti di piante, le
alghe, i funghi e i licheni, interi, a pezzi o tagliati, in forma non
trattata,  di  solito essiccata, ma talvolta anche allo stato fresco.
Sono  altresi'  considerati  sostanze  vegetali  taluni  essudati non
sottoposti  ad  un  trattamento  specifico. Le sostanze vegetali sono
definite  in  modo  preciso in base alla parte di pianta utilizzata e
alla   denominazione  botanica  secondo  la  denominazione  binomiale
(genere, specie, varieta' e autore);
    nn)  preparazioni vegetali: preparazioni ottenute sottoponendo le
sostanze  vegetali  a  trattamenti  quali  estrazione, distillazione,
spremitura,    frazionamento,    purificazione,    concentrazione   o
fermentazione.  In tale definizione rientrano anche sostanze vegetali
triturate  o polverizzate, tinture, estratti, olii essenziali, succhi
ottenuti per spremitura ed essudati lavorati;
    oo)  gas  medicinale:  ogni  medicinale  costituito da una o piu'
sostanze attive gassose miscelate o meno ad eccipienti gassosi;
    pp)  AIFA:  Agenzia  italiana del farmaco istituita dall'articolo
48, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
    qq) AIC: autorizzazione all'immissione in commercio.

Titolo II
CAMPO DI APPLICAZIONE

                               Art. 2.
Campo di applicazione; prevalenza  della disciplina dei medicinali su
                          altre discipline

  1.  Il  presente  decreto  si  applica ai medicinali per uso umano,
preparati  industrialmente  o  nella  cui  produzione  interviene  un
processo  industriale,  destinati  ad essere immessi in commercio sul
territorio nazionale, fatto salvo il disposto del comma 3.
  2.  In  caso  di  dubbio, se un prodotto, tenuto conto dell'insieme
delle  sue  caratteristiche,  puo' rientrare contemporaneamente nella
definizione  di  "medicinale"  e  nella  definizione  di  un prodotto
disciplinato  da  un'altra  normativa  comunitaria,  si  applicano le
disposizioni del presente decreto.
  3.  I  medicinali  destinati  esclusivamente  all'esportazione  e i
prodotti  intermedi  ((,ivi  compresi  formulati  intermedi, sfusi di
prodotti    medicinali    e    prodotti    medicinali    parzialmente
confezionati,))  sono  soggetti soltanto alle disposizioni del titolo
IV del presente decreto.
  4.  Le  disposizioni  sulla produzione dei medicinali contenute nel
titolo IV, quelle del titolo VII e quelle del titolo XI si estendono,
per quanto applicabili, alle materie prime farmacologicamente attive.
                               Art. 3.
                Fattispecie escluse dalla disciplina

  1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
    a)   ai   medicinali   preparati  in  farmacia  in  base  ad  una
prescrizione  medica  destinata  ad  un  determinato  paziente, detti
"formule  magistrali",  che  restano disciplinati dall'articolo 5 del
decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 aprile 1998, n. 94;
    b)  ai  medicinali preparati in farmacia in base alle indicazioni
della Farmacopea europea o delle Farmacopee nazionali in vigore negli
Stati  membri  dell'Unione  europea,  detti  "formule  officinali", e
destinati  ad essere forniti direttamente ai pazienti serviti da tale
farmacia;
    c)  ai  medicinali  destinati  alle  prove di ricerca e sviluppo,
fatte  salve le disposizioni di cui all'articolo 53, commi 13 e 14, e
quelle  del  capo  II  del  titolo  IV  del  presente decreto e fermo
restando  quanto previsto dal decreto legislativo del 24 giugno 2003,
n.   211,  relativo  all'applicazione  della  buona  pratica  clinica
nell'esecuzione  della  sperimentazione clinica di medicinali per uso
umano;
    d) ai prodotti intermedi destinati ad ulteriore trasformazione da
parte   di   un  produttore  autorizzato,  fatto  salvo  il  disposto
dell'articolo 2, comma 3;
    e) ai radionuclidi utilizzati in forma preconfezionata;
    f)  al sangue intero, al plasma, alle cellule ematiche di origine
umana,  eccettuato  il  plasma  nella  cui  produzione  interviene un
processo industriale;
    ((f-bis)  a  qualsiasi  medicinale  per  terapia  avanzata, quale
definito  nel  regolamento  (CE)n. 1394/2007 del Parlamento europeo e
del   Consiglio,   del  13  novembre  2007,  preparato  su  base  non
ripetitiva,   conformemente  a  specifici  requisiti  di  qualita`  e
utilizzato   in   un   ospedale,  sotto  l'esclusiva  responsabilita`
professionale  di un medico, in esecuzione di una prescrizione medica
individuale  per  un  prodotto  specifico destinato ad un determinato
paziente.  La produzione di questi prodotti e` autorizzata dall'AIFA.
La  stessa Agenzia provvede affinche´ la tracciabilita` nazionale e i
requisiti  di  farmacovigilanza,  nonche´  gli specifici requisiti di
qualita`  di  cui  alla  presente lettera, siano equivalenti a quelli
previsti  a  livello comunitario per quanto riguarda i medicinali per
terapie  avanzate  per  i quali e` richiesta l'autorizzazione a norma
del regolamento (CE) n. 726/2004.))
                               Art. 4.
Salvaguardia   delle  norme  sulla  protezione  radiologica;  materie
                  escluse dal campo di applicazione

  1.   Nessuna   disposizione   del   presente  decreto  puo'  essere
interpretata  come  derogatoria  alle  norme relative alla protezione
radiologica  delle persone sottoposte ad esami o trattamenti medici o
a  quelle  comunitarie  che  fissano  le regole di base relative alla
protezione  sanitaria  della  popolazione  e  dei lavoratori contro i
pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
  2.  Esulano  dal  campo  di  applicazione  del  presente decreto la
disciplina  dei  prezzi dei medicinali e quella dell'inclusione degli
stessi  nelle  classi  dei  medicinali  erogati a carico del Servizio
sanitario nazionale.
                               Art. 5.
               Casi di non applicazione del titolo III

  1.  Le  disposizioni  del titolo III non si applicano ai medicinali
preparati  industrialmente  su  richiesta, scritta e non sollecitata,
del medico, a cio' ritenuto idoneo dalle norme in vigore, il quale si
impegna  ad  utilizzare  i  suddetti  medicinali  su  un  determinato
paziente proprio o della struttura in cui opera, sotto la sua diretta
e  personale  responsabilita';  a  tale ipotesi si applicano, ai fini
della  prescrizione,  le  disposizioni  previste  per le preparazioni
magistrali dall'articolo 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.
  2. In caso di sospetta o confermata dispersione di agenti patogeni,
tossine, agenti chimici o radiazioni nucleari potenzialmente dannosi,
il Ministro della salute puo' autorizzare la temporanea distribuzione
di   un  medicinale  per  cui  non  e'  autorizzata  l'immissione  in
commercio, al fine di fronteggiare tempestivamente l'emergenza.
  3.    Nell'ipotesi    disciplinata    dal   comma 2,   i   titolari
dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio, i produttori e gli
operatori  sanitari  non  sono soggetti alla responsabilita' civile o
amministrativa per le conseguenze derivanti dall'uso di un medicinale
al di fuori delle indicazioni autorizzate o dall'uso di un medicinale
non  autorizzato,  quando  tale  uso e' raccomandato o prescritto dal
Ministro della salute.
  4.  Resta salva la responsabilita' per danno da prodotti difettosi,
prevista dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Titolo III
IMMISSIONE IN COMMERCIO

Capo I

Autorizzazione all'immissione in commercio

                               Art. 6.
              Estensione ed effetti dell'autorizzazione

  ((1.  Nessun  medicinale  puo`  essere  immesso  in  commercio  sul
territorio  nazionale senza aver ottenuto un'autorizzazione dell'AIFA
o  un'autorizzazione  comunitaria  a  norma  del  regolamento (CE) n.
726/2004   in   combinato   disposto   con  il  regolamento  (CE)  n.
1394/2007.))
  2.  Quando  per  un medicinale e' stata rilasciata una AIC ai sensi
del  comma  1,  ogni  ulteriore  dosaggio, forma farmaceutica, via di
somministrazione e presentazione, nonche' le variazioni ed estensioni
sono  ugualmente  soggetti  ad  autorizzazione  ai sensi dello stesso
comma  1;  le  AIC  successive  sono considerate, unitamente a quella
iniziale, come facenti parte della stessa autorizzazione complessiva,
in particolare ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, comma 1.
  3.  Il  titolare dell'AIC e' responsabile della commercializzazione
del  medicinale.  La designazione di un rappresentante non esonera il
titolare dell'AIC dalla sua responsabilita' legale.
  4.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma 1 e' richiesta anche per i
generatori  di  radionuclidi,  i  kit  e i radiofarmaci precursori di
radionuclidi, nonche' per i radiofarmaci preparati industrialmente.
  4-bis.  Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro il
29  febbraio  2008,  su proposta dell'AIFA, sono previste particolari
disposizioni  per  la graduale applicazione del disposto del comma 1,
con  riferimento  all'autorizzazione  all'immissione in commercio dei
gas medicinali.
                               Art. 7.
             Radiofarmaci preparati al momento dell'uso

  1.  L'AIC  non e' richiesta per i radiofarmaci preparati al momento
dell'uso,   secondo  le  istruzioni  del  produttore,  da  persone  o
stabilimenti  autorizzati ad usare tali medicinali, in uno dei centri
di cura autorizzati e purche' il radiofarmaco sia preparato a partire
da  generatori,  kit  o radiofarmaci precursori per i quali sia stata
rilasciata l'AIC.
                               Art. 8.
                      Domanda di autorizzazione

  1.  Per  ottenere  una  AIC  il  richiedente  presenta  una domanda
all'AIFA,  ad eccezione dei casi disciplinati dal regolamento (CE) n.
726/2004.
  2.  Una  AIC  puo'  essere  rilasciata esclusivamente a richiedenti
stabiliti sul territorio comunitario.
  3.  La  domanda  contiene  le  informazioni  e documentazioni sotto
elencate  le  quali  sono  presentate conformemente all'allegato 1 al
presente  decreto,  di  seguito indicato come «allegato tecnico sulla
domanda di AIC»:
    a) nome   o  ragione  sociale  e  domicilio  o  sede  legale  del
richiedente  e  del  produttore,  se  diverso  dal  primo; in caso di
coproduzione,  dovranno  essere  specificate,  oltre  alle sedi degli
stabilimenti, italiani o esteri, le fasi di produzione e di controllo
di pertinenza di ciascuno di essi;
    b) denominazione del medicinale;
    c) composizione   qualitativa   e   quantitativa  del  medicinale
riferita  a tutti i componenti riportati utilizzando la denominazione
comune;
    d) valutazione  dei  rischi che il medicinale puo' comportare per
l'ambiente.  Tale  impatto  deve  essere  studiato  e  devono  essere
previste, caso per caso, misure specifiche per limitarlo;
    e) descrizione del metodo di fabbricazione;
    f) indicazioni   terapeutiche,   controindicazioni   e   reazioni
avverse;
    g) posologia,  forma farmaceutica, modo e via di somministrazione
e durata presunta di stabilita';
    h) motivi  delle misure di precauzione e di sicurezza da adottare
per  la  conservazione del medicinale, per la sua somministrazione ai
pazienti e per l'eliminazione dei residui, unitamente all'indicazione
dei rischi potenziali che il medicinale presenta per l'ambiente;
    i) descrizione dei metodi di controllo utilizzati dal produttore;
    l) risultati:
      1)  delle  prove  farmaceutiche  (chimico-fisiche, biologiche o
microbiologiche);
      2) delle prove precliniche (tossicologiche e farmacologiche);
      3) delle sperimentazioni cliniche;
    m) descrizione  dettagliata del sistema di farmacovigilanza e, se
del caso, del sistema di gestione dei rischi che sara' realizzato dal
richiedente;
    n) una  dichiarazione  che certifica che tutte le sperimentazioni
cliniche  eseguite  al  di fuori dell'Unione europea sono conformi ai
requisiti  etici contenuti nel decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
211;
    o) un  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto redatto a
norma  dell'articolo 14,  un modello dell'imballaggio esterno, con le
indicazioni  di  cui  all'articolo 73, e del confezionamento primario
del medicinale, con le indicazioni di cui all'articolo 74, nonche' il
foglio illustrativo conforme all'articolo 77;
    p) un  idoneo  documento  dal  quale risulta che il produttore ha
ottenuto nel proprio Paese l'autorizzazione a produrre medicinali;
    q) copia  di ogni AIC relativa al medicinale in domanda, ottenuta
in  un altro Stato membro della Comunita' europea o in un Paese terzo
unitamente all'elenco degli Stati membri della Comunita' europea, ove
e'  in corso l'esame di una corrispondente domanda, ed alla copia del
riassunto   delle   caratteristiche   del   prodotto   e  del  foglio
illustrativo,  gia'  approvati dallo Stato membro o solo proposti dal
richiedente, nonche' copia della documentazione dettagliata recante i
motivi di eventuali dinieghi dell'autorizzazione, sia nella Comunita'
europea che in un Paese terzo;
    r) copia  dell'assegnazione  al  medicinale  della  qualifica  di
medicinale  orfano  a  norma  del  regolamento  (CE)  n. 141/2000 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente
i   medicinali   orfani,  unitamente  a  copia  del  relativo  parere
dell'EMEA;
    s) certificazione  che  il richiedente dispone di un responsabile
qualificato per la farmacovigilanza e dei mezzi necessari a segnalare
eventuali reazioni avverse, che si sospetta si siano verificate nella
Comunita' europea o in un Paese terzo.
  4.  Le  informazioni  di  cui  alla  lettera q)  del  comma 3  sono
aggiornate  ogniqualvolta intervengono modifiche nella documentazione
o  nelle  situazioni  di  diritto e di fatto richiamate nella lettera
medesima.
  5.  I documenti e le informazioni relativi ai risultati delle prove
farmaceutiche  e precliniche e delle sperimentazioni cliniche, di cui
al comma 3, lettera l), sono accompagnati da riassunti dettagliati ai
sensi dell'articolo 15.
  6.  Le  disposizioni  del  presente articolo e quelle dell'allegato
tecnico  sulla  domanda  di AIC possono essere modificate e integrate
con  decreto del Ministro della salute, in conformita' alle direttive
e alle raccomandazioni della Comunita' europea.
                               Art. 9.
Informazioni e documenti aggiuntivi a corredo della domanda di AIC di
                     generatori di radionuclidi

  1.  La domanda di AIC di un generatore di radionuclidi e' corredata
anche delle informazioni e dei documenti seguenti:
    a) una  descrizione  generale  del  sistema  con  una dettagliata
descrizione  dei  componenti  dello  stesso  suscettibili di influire
sulla   composizione   o   sulla   qualita'  della  preparazione  del
radionuclide derivato;
    b) le  caratteristiche  qualitative  e quantitative dell'eluato o
del sublimato.
                              Art. 10.
        Domande semplificate di AIC per i medicinali generici

  1.  In deroga all'articolo 8, comma 3, lettera l), e fatta salva la
disciplina  della  tutela della proprieta' industriale e commerciale,
il  richiedente  non  e'  tenuto  a  fornire  i risultati delle prove
precliniche  e  delle sperimentazioni cliniche se puo' dimostrare che
il   medicinale  e'  un  medicinale  generico  di  un  medicinale  di
riferimento  che  e'  autorizzato  o  e'  stato  autorizzato  a norma
dell'articolo 6  da  almeno  otto  anni  in  Italia o nella Comunita'
europea.
  2.  Un  medicinale  generico  autorizzato  ai  sensi  del  presente
articolo non  puo'  essere  immesso  in  commercio,  finche' non sono
trascorsi  dieci  anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di
riferimento.  Un  chiaro  riferimento a tale divieto e' contenuto nel
provvedimento di AIC.
  3.  Se  il  medicinale  di  riferimento non e' stato autorizzato in
Italia  ma  in  un  altro  Stato  membro  della Comunita' europea, il
richiedente indica nella domanda il nome dello Stato membro in cui il
medicinale  di  riferimento  e'  autorizzato  o e' stato autorizzato.
L'AIFA  chiede  all'autorita'  competente  dell'altro Stato membro di
trasmettere,  entro  un  mese,  la  conferma  che  il  medicinale  di
riferimento  e'  autorizzato  o  e'  stato  autorizzato, insieme alla
composizione completa del medicinale di riferimento e, se necessario,
ad  altra documentazione pertinente, con riferimento, in particolare,
alla data dell'AIC rilasciata nello Stato estero.
  4.  Il  periodo  di  dieci  anni  di cui al comma 2 e' esteso ad un
massimo  di undici anni se durante i primi otto anni di tale decennio
il  titolare  dell'AIC  ottiene  un'autorizzazione  per  una  o  piu'
indicazioni  terapeutiche  nuove  che,  dalla valutazione scientifica
preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare
un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.
  5. Ai fini del presente articolo si intende per:
    a) medicinale  di  riferimento: un medicinale autorizzato a norma
dell'articolo 6 nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 8;
    b) medicinale   generico:   un   medicinale   che  ha  la  stessa
composizione  qualitativa  e  quantitativa  di  sostanze  attive e la
stessa  forma  farmaceutica del medicinale di riferimento nonche' una
bioequivalenza  con  il medicinale di riferimento dimostrata da studi
appropriati   di  biodisponibilita'.  I  vari  sali,  esteri,  eteri,
isomeri,  miscele  di  isomeri,  complessi o derivati di una sostanza
attiva  sono considerati la stessa sostanza attiva se non presentano,
in  base  alle  informazioni  supplementari  fornite dal richiedente,
differenze   significative,   ne'   delle  proprieta'  relative  alla
sicurezza,  ne'  di quelle relative all'efficacia. Agli effetti della
presente  lettera,  le  varie  forme  farmaceutiche  orali a rilascio
immediato   sono   considerate  una  stessa  forma  farmaceutica.  Il
richiedente  puo'  non  presentare studi di biodisponibilita' se puo'
provare  che  il  medicinale  generico  soddisfa i criteri pertinenti
definiti  nelle  appropriate  linee  guida. Il medicinale generico e'
definito  equivalente  ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge
27 maggio  2005,  n.  87,  convertito, con modificazioni, dalla legge
26 luglio 2005, n. 149.
  6.  Se  il  medicinale  non rientra nella definizione di medicinale
generico  di  cui  al  comma 5,  lettera b),  o  se  non e' possibile
dimostrare  la  bioequivalenza con studi di biodisponibilita', oppure
in   caso  di  cambiamenti  della  o  delle  sostanze  attive,  delle
indicazioni  terapeutiche,  del  dosaggio, della forma farmaceutica o
della  via  di  somministrazione  rispetto a quelli del medicinale di
riferimento,  il  richiedente  e'  tenuto a fornire i risultati delle
prove precliniche o delle sperimentazioni cliniche appropriate.
  7.  Quando un medicinale biologico simile a un medicinale biologico
di  riferimento  non  soddisfa  le  condizioni  della  definizione di
medicinale  generico a causa, in particolare, di differenze attinenti
alle  materie  prime  o  di differenze nei processi di produzione del
medicinale  biologico  e  del medicinale biologico di riferimento, il
richiedente  e'  tenuto a fornire i risultati delle appropriate prove
precliniche   o  delle  sperimentazioni  cliniche  relative  a  dette
condizioni.  I  dati  supplementari  da  fornire soddisfano i criteri
pertinenti  di  cui  all'allegato  tecnico  sulla domanda di AIC e le
relative  linee  guida.  Non  e' necessario fornire i risultati delle
altre prove e sperimentazioni contenuti nel dossier del medicinale di
riferimento.  Se i risultati presentati non sono ritenuti sufficienti
a  garantire  l'equivalenza  del  biogenerico  o  biosimilare  con il
medicinale  biologico  di  riferimento  e' presentata una domanda nel
rispetto di tutti i requisiti previsti dall'articolo 8.
  8.  In  aggiunta  alle  disposizioni dei commi da 1 a 4, se per una
sostanza di impiego medico ben noto e' presentata una domanda per una
nuova  indicazione,  e'  concesso  per  i relativi dati un periodo di
esclusiva  non  cumulativo  di un anno, a condizione che per la nuova
indicazione  siano  stati  condotti  significativi studi preclinici o
clinici.  Il  periodo  di esclusiva e' riportato nel provvedimento di
AIC.
  9.  L'esecuzione  degli  studi e delle sperimentazioni necessari ai
fini  dell'applicazione  dei  commi 1,  2,  3,  4,  5,  6,  e  7, non
comportano  pregiudizio  alla  tutela  della proprieta' industriale e
commerciale.
  10.  I  periodi  di  protezione  di  cui  ai  commi da 1 a 4 non si
applicano ai medicinali di riferimento per i quali una domanda di AIC
e'  stata  presentata  prima  della  data  di  entrata  in vigore del
presente  decreto.  A  tali  medicinali  continuano  ad applicarsi le
disposizioni  gia' previste dall'articolo 8, commi 5 e 6, del decreto
legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni.
                              Art. 11.
                    Domande bibliografiche di AIC

  1.  In deroga all'articolo 8, comma 3, lettera l), e fatto salvo il
diritto  sulla  tutela della proprieta' industriale e commerciale, il
richiedente   non  e'  tenuto  a  fornire  i  risultati  delle  prove
precliniche  o delle sperimentazioni cliniche, se puo' dimostrare che
le  sostanze  attive  del  medicinale  sono  di  impiego  medico  ben
consolidato nella Comunita' europea da almeno dieci anni e presentano
una  riconosciuta  efficacia  e  un livello accettabile di sicurezza,
secondo  le  condizioni  di cui all'allegato tecnico sulla domanda di
AIC.  In  tale caso i risultati degli studi preclinici e clinici sono
sostituiti   dai   dati   ottenuti   dalla   letteratura  scientifica
appropriata.
                              Art. 12.
                         Associazioni fisse

  1. Nel caso di medicinali contenenti sostanze attive presenti nella
composizione  di  medicinali  autorizzati ma non ancora utilizzati in
associazione  a  fini  terapeutici, sono presentati i risultati delle
nuove  prove  precliniche  e  delle  nuove  sperimentazioni  cliniche
relative   all'associazione   a   norma   dell'articolo 8,   comma 3,
lettera l);  il richiedente non e' tenuto a fornire la documentazione
scientifica relativa a ciascuna singola sostanza attiva.
                              Art. 13.
      Consenso all'utilizzazione del dossier da parte di terzi

  1.  Dopo il rilascio dell'AIC, il titolare dell'autorizzazione puo'
consentire  che  sia  fatto ricorso alla documentazione farmaceutica,
preclinica  e clinica contenuta nel dossier del proprio medicinale al
fine  della successiva presentazione di una domanda relativa ad altri
medicinali   che   hanno  una  identica  composizione  qualitativa  e
quantitativa in sostanze attive e la stessa forma farmaceutica.
                              Art. 14.
            Riassunto delle caratteristiche del prodotto

  1.  Il  riassunto  delle  caratteristiche  del prodotto contiene le
informazioni   riportate   nell'allegato   2   al   presente  decreto
nell'ordine e con la numerazione indicati.
  2.  Per  le  autorizzazioni di cui all'articolo 10 non sono incluse
quelle  parti  del  riassunto  delle caratteristiche del prodotto del
medicinale  di  riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni o a
dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al momento dell'immissione in
commercio del medicinale generico.
  3.  Il  contenuto  del riassunto delle caratteristiche del prodotto
puo'  essere  modificato  con  decreto  del  Ministro  della  salute,
conformemente alle disposizioni comunitarie.
                              Art. 15.
               Esperti che elaborano le documentazioni

  1.   A  cura  del  richiedente,  i  riassunti  dettagliati  di  cui
all'articolo 8,  comma 5, prima di essere presentati all'AIFA, devono
essere  elaborati  e  firmati da esperti in possesso delle necessarie
qualifiche tecniche o professionali, correlate alla materia trattata,
specificate in un breve curriculum vitae.
  2. Le persone in possesso delle qualifiche tecniche e professionali
di  cui  al comma 1 giustificano l'eventuale ricorso alla letteratura
scientifica  di  cui  all'articolo 11,  conformemente alle previsioni
dell'allegato tecnico sulla domanda di AIC.
  3.   I   riassunti  dettagliati  sono  parte  del  dossier  che  il
richiedente presenta all'AIFA.

Capo II
Norme speciali applicabili ai medicinali omeopatici

                              Art. 16.
               Procedura semplificata di registrazione

  1. Un medicinale omeopatico e' soggetto, ai fini dell'immissione in
commercio,  ad  una procedura semplificata di registrazione, soltanto
se il medicinale:
    a) e' destinato ad essere somministrato per via orale od esterna;
    b) non  reca specifiche indicazioni terapeutiche sull'etichetta o
tra le informazioni di qualunque tipo che si riferiscono al prodotto;
    c) ha  un grado di diluizione tale da garantirne la sicurezza; in
ogni  caso  il  medicinale  non  puo' contenere piu' di una parte per
diecimila di tintura madre, ne' piu' di 1/100 della piu' piccola dose
eventualmente utilizzata nell'allopatia per le sostanze attive la cui
presenza in un medicinale allopatico comporta l'obbligo di presentare
una ricetta medica.
  2.  Con  decreto  del Ministro della salute sono adottati eventuali
nuovi parametri concernenti la sicurezza del medicinale omeopatico in
sostituzione o a integrazione di quelli previsti dalla lettera c) del
comma 1, conformemente a quanto stabilito dalla Comunita' europea.
  3.  Al  momento della registrazione, l'AIFA stabilisce il regime di
fornitura del medicinale.
  4.  Le disposizione degli articoli 8, comma 3, 29, comma 1, da 33 a
40,  52,  comma 8,  lettere a), b)  e c),  e  141  si  applicano, per
analogia, alla procedura semplificata di registrazione dei medicinali
omeopatici, ad eccezione delle prove di efficacia terapeutica.
                              Art. 17.
        Contenuto della domanda di registrazione semplificata

  1.  La  domanda  di  registrazione semplificata puo' riguardare una
serie  di  medicinali ottenuti dagli stessi materiali di partenza per
preparazioni omeopatiche o ceppi omeopatici.
  2.  In  ogni  caso  la  domanda  di  registrazione semplificata, da
presentare conformemente ad uno specifico modello stabilito dall'AIFA
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, deve
contenere  ed essere corredata dei seguenti dati e documenti diretti,
in particolare, a dimostrare la qualita' farmaceutica e l'omogeneita'
dei lotti di produzione:
    a) denominazione  scientifica  del  materiale  o dei materiali di
partenza  per  preparazioni  omeopatiche  o  ceppi omeopatici o altra
denominazione  figurante  in  una farmacopea, con l'indicazione delle
diverse  vie  di  somministrazione,  forme  farmaceutiche  e gradi di
diluizione da registrare;
    b) denominazione propria della tradizione omeopatica;
    c) dossier  che  descrive  le  modalita'  con cui si ottiene e si
controlla  ciascun materiale di partenza per preparazioni omeopatiche
o   ceppo   omeopatico   e  ne  dimostra  l'uso  omeopatico  mediante
un'adeguata bibliografia;
    d) documentazione   concernente  i  metodi  di  produzione  e  di
controllo per ogni forma farmaceutica e una descrizione dei metodi di
diluizione e dinamizzazione;
    e) autorizzazione  alla  produzione  dei medicinali oggetto della
domanda;
    f) copia  di  ogni  registrazione  o autorizzazione eventualmente
ottenuta  per  lo  stesso  medicinale  in  altri  Stati  membri della
Comunita' europea;
    g) un  modello  dell'imballaggio  esterno  e  del confezionamento
primario dei medicinali da registrare;
    h) dati concernenti la stabilita' del medicinale.
                              Art. 18.
Medicinali  omeopatici a cui non si applica la procedura semplificata
                          di registrazione

  1.  I  medicinali  omeopatici  diversi da quelli a cui si riferisce
l'articolo 16,  comma 1,  devono  essere  autorizzati  ed etichettati
conformemente  agli  articoli 8,  10,  11,  12, 13 e 14. Nei riguardi
della  documentazione  presentata a sostegno della domanda si applica
il  disposto  dell'articolo 8,  comma 4.  Per  tali  prodotti possono
essere  previste,  con decreto del Ministro della salute, su proposta
dell'AIFA,  norme  specifiche  relative alle prove precliniche e alle
sperimentazioni   cliniche,   in   coerenza   con  i  principi  e  le
caratteristiche della medicina omeopatica praticata in Italia.
  2.  Il  titolo  IX  del  presente  decreto si applica ai medicinali
omeopatici,   ad   eccezione   di   quelli   ai  quali  si  riferisce
l'articolo 16, comma 1.
                              Art. 19.
                 Comunicazioni in ambito comunitario

  1.  L'AIFA comunica agli altri Stati membri della Comunita' europea
ogni  informazione  necessaria a garantire la qualita' e l'innocuita'
dei  medicinali  omeopatici  prodotti  e  immessi  in commercio nella
Comunita' europea.
                               Art. 20 
(( (Disposizioni  sui  medicinali  omeopatici  presenti  sul  mercato
italiano alla data del 6 giugno 1995; estensione della disciplina  ai
                    medicinali antroposofici). )) 
 
  ((1. Per i medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla
data del 6 giugno 1995, resta fermo quanto previsto  dalla  normativa
vigente alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto.  Tali
prodotti sono soggetti alla procedura semplificata  di  registrazione
prevista  agli  articoli  16  e  17,  anche  quando  non  abbiano  le
caratteristiche di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo
16. In alternativa alla documentazione richiesta dal modulo 4 di  cui
all'allegato 1 al presente decreto, per i  medicinali  omeopatici  di
cui al presente comma, le aziende  titolari  possono  presentare  una
dichiarazione    autocertificativa    sottoscritta     dal     legale
rappresentante   dell'azienda   medesima,   recante:   a)    elementi
comprovanti la sicurezza  del  prodotto,  avendo  riguardo  alla  sua
composizione, forma farmaceutica e via di somministrazione; b) i dati
di vendita al consumo degli  ultimi  cinque  anni;  c)  le  eventuali
segnalazioni di farmacovigilanza rese ai sensi delle disposizioni  di
cui al titolo IX del presente  decreto.  La  disposizione  del  terzo
periodo non si applica ai medicinali omeopatici di origine  biologica
o preparati  per  uso  parenterale  o  preparati  con  concentrazione
ponderale di ceppo omeopatico, per i quali resta confermato l'obbligo
di ottemperare alle prescrizioni del modulo 4 di cui  all'allegato  1
al presente decreto. 
  2.  Anche  a   seguito   dell'avvenuta   registrazione   in   forma
semplificata, per i medicinali omeopatici non in possesso di tutti  i
requisiti previsti dal comma  1  dell'articolo  16  si  applicano  le
disposizioni previste dal titolo IX del presente decreto. 
  3. I medicinali antroposofici descritti in una farmacopea ufficiale
e preparati secondo un  metodo  omeopatico  sono  assimilabili,  agli
effetti del presente decreto, ai medicinali omeopatici.)) 

Capo III

Disposizioni speciali relative ai medicinali di origine vegetale
tradizionali

                              Art. 21.
           Registrazione basata sull'impiego tradizionale

  1.   Una   procedura  di  registrazione  semplificata,  di  seguito
denominata:  «registrazione  basata  sull'impiego  tradizionale»,  si
applica,  ai  fini  dell'immissione  in  commercio,  ai medicinali di
origine vegetale che soddisfano tutti i seguenti criteri:
    a) hanno  esclusivamente indicazioni appropriate per i medicinali
di origine vegetale tradizionali i quali, per la loro composizione ed
il loro obiettivo terapeutico, sono concepiti e realizzati per essere
utilizzati  senza  intervento  del  medico  per  la diagnosi o per la
prescrizione o per la sorveglianza nel corso del trattamento;
    b) ne  e'  prevista  la  somministrazione  esclusivamente  ad  un
determinato dosaggio e schema posologico;
    c) sono preparazioni per uso orale, esterno o inalatorio;
    d) sono  stati  oggetto  di  impiego  tradizionale per un periodo
conforme a quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, lettera c);
    e) dispongono  di  sufficienti  dati  di impiego tradizionale; in
particolare,  hanno  dimostrato di non essere nocivi nelle condizioni
d'uso  indicate  e  i  loro effetti farmacologici o la loro efficacia
risultano  verosimili  in  base all'esperienza e all'impiego di lunga
data.
  2.  In deroga al disposto dell'articolo 1, comma 1, lettera ll), la
presenza  nel  medicinale di origine vegetale di vitamine o minerali,
per  la  sicurezza  dei  quali  esistono  prove  ben documentate, non
impedisce  al  prodotto  di  essere ammissibile alla registrazione ai
sensi  del  comma 1,  a  condizione che l'azione delle vitamine o dei
minerali  sia  secondaria  rispetto  a  quella  delle sostanze attive
vegetali per quanto riguarda le indicazioni specifiche richieste.
  3.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  capo non si applicano,
tuttavia,  nei  casi  in cui le autorita' competenti ritengono che un
medicinale  di  origine  vegetale tradizionale soddisfa i criteri per
l'autorizzazione  ai  sensi dell'articolo 6 o per la registrazione in
base all'articolo 16.
                              Art. 22.
Stabilimento  del  richiedente  e  del titolare della registrazione e
              autorita' competente per la registrazione

  1.  Il richiedente e il titolare della registrazione sono stabiliti
nella Comunita' europea.
  2.   La   domanda  diretta  a  ottenere  una  registrazione  basata
sull'impiego tradizionale deve essere presentata all'AIFA.
                              Art. 23.
                       Contenuto della domanda

  1. La domanda e' corredata degli elementi di seguito specificati:
    a) le informazioni e i documenti:
      1)  di  cui  all'articolo 8,  comma 3,  lettere da a) ad i), o)
e p);
      2) i risultati delle prove farmaceutiche di cui all'articolo 8,
comma 3, lettera l), numero 1);
      3)  il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto di cui
all'allegato 2 privo dei dati di cui alla sezione 5;
      4) nel caso di associazioni di sostanze o preparazioni vegetali
come     quelle    descritte    nell'articolo 1,    lettera ll),    o
all'articolo 21,  comma 2,  le  informazioni  di cui all'articolo 21,
comma 1,  lettera e),  si  riferiscono all'associazione di sostanze o
preparazioni  vegetali  in quanto tale; se le singole sostanze attive
non  sono  sufficientemente  note,  i  dati  devono riferirsi anche a
ciascuna sostanza attiva;
    b) ogni  autorizzazione  o registrazione ottenuta dal richiedente
in  un altro Stato membro della Comunita' europea o in un Paese terzo
per   l'immissione   in   commercio  del  medicinale  e  informazioni
particolareggiate  concernenti  eventuali  decisioni  di  rifiuto  di
un'autorizzazione  o  registrazione  nella  Comunita' europea o in un
Paese  terzo,  con indicazione delle motivazioni alla base di ciascun
rifiuto;
    c) la documentazione bibliografica o le certificazioni di esperti
comprovanti   che   il   medicinale   in   questione  o  un  prodotto
corrispondente  ha  avuto  un  impiego tradizionale per un periodo di
almeno  trent'anni  anteriormente  alla  data  di presentazione della
domanda,  di  cui  almeno  quindici anni nella Comunita' europea; ove
necessario l'AIFA puo' chiedere al Comitato dei medicinali di origine
vegetale  istituito dalla direttiva 2004/24/CE del Parlamento europeo
e  del Consiglio, del 31 marzo 2004, di seguito direttiva 2004/24/CE,
di  esprimere un parere sull'adeguatezza della dimostrazione dell'uso
di   lunga   data   del   medicinale  in  questione  o  del  prodotto
corrispondente.  In  tal  caso,  l'AIFA  presenta  la  documentazione
ritenuta pertinente a sostegno della richiesta;
    d) una  rassegna  bibliografica  dei dati inerenti alla sicurezza
unitamente   alla  relazione  dell'esperto.  L'AIFA  puo'  richiedere
ulteriori  dati  per la valutazione della sicurezza del medicinale in
questione.
  2.  L'allegato  tecnico  sulla  domanda  di  AIC  si  applica,  per
analogia,  anche  alle  informazioni  e  ai  documenti  di  cui  alla
lettera a) del comma 1.
  3.   Agli   effetti   del   comma 1,   lettera c),  e'  considerato
corrispondente  un  prodotto che contiene le stesse sostanze attive a
prescindere  dagli  eccipienti utilizzati, ha le stesse indicazioni o
indicazioni  analoghe,  ha un dosaggio e una posologia equivalenti ed
e'  somministrato per la stessa via di somministrazione o per una via
simile a quella del medicinale oggetto della richiesta.
  4.   Il   requisito  dell'impiego  medicinale  per  un  periodo  di
trent'anni,  di  cui  al  comma 1, lettera c), si intende soddisfatto
anche  nel  caso  in  cui  il  prodotto  e' stato commercializzato in
assenza   di   un'autorizzazione   specifica.  Si  intende  parimenti
soddisfatto  nel  caso  in  cui  durante  tale periodo il numero o il
quantitativo delle sostanze attive del medicinale e' stato ridotto.
  5.  Se  il  prodotto  e' stato impiegato nella Comunita' europea da
meno  di quindici anni, ma risulta per ogni altro aspetto ammissibile
alla  registrazione  semplificata,  l'AIFA  consulta  il Comitato dei
medicinali vegetali istituito dalla direttiva 2004/24/CE in merito al
prodotto  in  questione,  presentando  la  documentazione rilevante a
sostegno della richiesta di registrazione. Nell'adottare la decisione
definitiva  l'AIFA tiene conto delle valutazioni del Comitato e della
monografia   comunitaria   sulla   sostanza   vegetale  dallo  stesso
eventualmente  redatta,  pertinente  per  il  prodotto  oggetto della
domanda.
                              Art. 24.
Applicazione  ai  medicinali  di  origine vegetale tradizionali della
   procedura di mutuo riconoscimento e della procedura decentrata.

  1.   Fermo   restando   quanto   previsto  dall'articolo 16-nonies,
paragrafo 1,  della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio,   del  6 novembre  2001,  recante  un  codice  comunitario
relativo  ai medicinali per uso umano, e successive modificazioni, di
seguito  direttiva  2001/83/CE,  il  capo  V  del  presente titolo si
applica,   per   analogia,   alle  registrazioni  concesse  ai  sensi
dell'articolo 21, purche':
    a) sia  stata  redatta  una monografia comunitaria sulle erbe, ai
sensi    dell'articolo 16-nonies,    paragrafo 3,   della   direttiva
2001/83/CE; oppure;
    b) il  medicinale  di origine vegetale sia costituito da sostanze
vegetali,   preparazioni   vegetali  o  loro  associazioni  figuranti
nell'elenco di cui all'articolo 26.
  2.   Per   gli   altri   medicinali  di  origine  vegetale  di  cui
all'articolo 21,  l'AIFA,  nel  valutare una domanda di registrazione
basata  sull'impiego  tradizionale, tiene in debita considerazione le
registrazioni  rilasciate  da  un  altro Stato membro della Comunita'
europea  ai  sensi  del  capo  2-bis  del  titolo III della direttiva
2001/83/CE.
                              Art. 25.
                     Diniego della registrazione

  1.  La  registrazione del prodotto basata sull'impiego tradizionale
e'  negata  se  la  domanda non e' conforme agli articoli 21, 22 o 23
oppure se sussiste almeno una delle seguenti condizioni:
    a) la composizione qualitativa e/o quantitativa non corrisponde a
quella dichiarata;
    b) le  indicazioni  non  sono  conformi  alle  condizioni  di cui
all'articolo 21;
    c) il  prodotto  potrebbe  essere nocivo nelle normali condizioni
d'impiego;
    d) i   dati  sull'impiego  tradizionale  sono  insufficienti,  in
particolare  se  gli  effetti  farmacologici  o  l'efficacia non sono
verosimili in base all'esperienza e all'impiego di lunga data;
    e) la qualita' farmaceutica non e' sufficientemente dimostrata.
  2.  L'AIFA  comunica  al  richiedente, alla Commissione europea e a
qualsiasi  autorita'  competente che ne faccia richiesta le decisioni
di  diniego della registrazione basata sull'impiego tradizionale e le
relative motivazioni.
                              Art. 26.
Domande  relative  a  sostanze  o  preparati compresi nello specifico
                         elenco comunitario

  1.  Se la domanda di registrazione del prodotto basata sull'impiego
tradizionale   si   riferisce   ad  una  sostanza  vegetale,  ad  una
preparazione   vegetale   o   una   loro  associazione  che  figurano
nell'elenco   previsto   dall'articolo 16-septies   della   direttiva
2001/83/CE    non    occorre   fornire   le   informazioni   di   cui
all'articolo 23,  comma 1, lettere b), c) e d), e conseguentemente il
disposto   dell'articolo 25,  comma 1,  lettere c)  e d),  non  trova
applicazione.
  2.  Se  una sostanza vegetale, una preparazione vegetale o una loro
associazione  sono  cancellati  dall'elenco  di  cui  al  comma 1, le
registrazioni  di  medicinali  di  origine  vegetale  contenenti tale
sostanza  o  associazione rilasciate ai sensi dello stesso comma sono
revocate,  salvo  nel  caso  in cui sono presentati entro tre mesi le
informazioni e i documenti di cui all'articolo 23, comma 1.
                              Art. 27.
Altre  disposizioni  applicabili  ai  medicinali  di origine vegetale
                            tradizionali

  1.  Alla registrazione basata sull'impiego tradizionale concessa in
forza  del  presente  capo  si applicano, per analogia, l'articolo 3,
comma 1,   lettera a)  e b),  l'articolo 6,  comma 1,  l'articolo 15,
l'articolo 29,  comma 1, gli articoli 30, 34, 38, 39, gli articoli da
50  a  56,  da  87  a 98, da 129 a 134, da 140 a 148, l'articolo 152,
comma 2,  e  l'articolo 155,  nonche' le norme di buona fabbricazione
relative  ai  medicinali  per  uso  umano  stabilite  dalla Comunita'
europea.
  2.  In  aggiunta  a  quanto  previsto  agli  articoli da  73  a 82,
l'etichettatura  e  il  foglio illustrativo dei medicinali di origine
vegetale tradizionali recano inoltre una dicitura che precisa che:
    a) il  prodotto  e'  un  medicinale  di  origine  vegetale  d'uso
tradizionale   da   utilizzare   per  indicazioni  specifiche  basate
esclusivamente sull'impiego di lunga data; e;
    b) l'utilizzatore  deve  consultare  un  medico  o  un  operatore
sanitario  qualificato  nel  caso  di persistenza dei sintomi durante
l'impiego del medicinale in questione o se insorgono reazioni avverse
non riportate nel foglio illustrativo.
  3.  L'etichettatura e il foglio illustrativo indicano, altresi', il
tipo di impiego tradizionale cui si fa riferimento.
  4.  In  aggiunta  a  quanto  previsto  dagli articoli da 113 a 127,
qualunque  forma  pubblicitaria  di un medicinale registrato ai sensi
del  presente  capo  reca la seguente dicitura: medicinale di origine
vegetale tradizionale (o fitoterapico tradizionale) da utilizzare per
indicazioni  specifiche  basate  esclusivamente sull'impiego di lunga
data.
  5. Al fine di consentire la piena applicazione del presente decreto
entro  il  20 maggio  2011,  il  Ministero  della  salute,  entro  il
20 maggio  2010,  anche  sulla  base  degli  orientamenti  assunti in
materia  dalla  Commissione europea e dalla Corte di giustizia, detta
specifiche  indicazioni volte a chiarire la linea di demarcazione fra
la  disciplina dei medicinali tradizionali di origine vegetale di cui
al  presente capo e quella degli alimenti o di altri tipi di prodotti
oggetto di normativa comunitaria.
                              Art. 28.
Partecipazione   italiana  al  comitato  dei  medicinali  di  origine
                              vegetale

  1.  Il  componente  italiano  titolare  e  il  componente  italiano
supplente  del  Comitato dei medicinali di origine vegetale istituito
dalla  direttiva  2004/24/CE  sono  nominati con decreto del Ministro
della salute, nel rispetto della disciplina comunitaria.

Capo IV

Procedura per il rilascio dell'autorizzazione istruttoria

                              Art. 29.
Durata  del  procedimento;  effetti  indotti da domande presentate in
                         altri Stati membri

  1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma 2,  l'AIFA adotta le
proprie  determinazioni  sulla  domanda  di  AIC, entro il termine di
duecentodieci giorni dalla ricezione di una domanda valida.
  2.  Se  la  domanda di rilascio di un'autorizzazione e' presentata,
oltre  che  in Italia, anche in un altro Stato membro della Comunita'
europea, si applicano gli articoli da 41 a 49.
  3.  L'AIFA,  se  nel  corso  dell'istruttoria  rileva  che un'altra
domanda  di  AIC  per  lo  stesso medicinale e' all'esame in un altro
Stato  membro  della  Comunita' europea, non procede alla valutazione
della   domanda  e  informa  il  richiedente  che  si  applicano  gli
articoli da 41 a 49.
  4.  L'AIFA, quando nel corso dell'istruttoria e' informata, a norma
dell'articolo 8, comma 3, lettera q), che un altro Stato membro della
Comunita'  europea ha autorizzato il medicinale oggetto di domanda di
AIC,  respinge  la  domanda  se non e' stata presentata a norma degli
articoli da 41 a 49.
                              Art. 30.
                      Istruttoria della domanda

  1. Ai fini della istruttoria della domanda presentata a norma degli
articoli 8, 10, 11, 12 e 13, l'AIFA:
    a) verifica la conformita' del fascicolo presentato a norma degli
articoli 8, 10, 11, 12 e 13 e accerta la sussistenza delle condizioni
per il rilascio dell'AIC;
    b) puo'  sottoporre  il  medicinale, le relative materie prime e,
eventualmente,  i  prodotti intermedi o altri componenti al controllo
dell'Istituto  superiore  di  sanita', quale laboratorio ufficiale di
controllo  dei  medicinali,  per  accertare che i metodi di controllo
impiegati   dal   produttore   e   descritti   nella  documentazione,
conformemente     all'articolo 8,     comma 3,    lettera i),    sono
soddisfacenti;  l'AIFA puo' altresi' disporre, riguardo al medicinale
oggetto  della richiesta di autorizzazione, verifiche ispettive volte
ad  accertare  la  veridicita'  dei dati sperimentali, la conformita'
alle  norme  di  buona  fabbricazione  del  processo  di  produzione,
l'eticita' delle sperimentazioni cliniche effettuate e la conformita'
delle sperimentazioni alle norme vigenti;
    c) puo',  se  del  caso,  esigere  che il richiedente completi la
documentazione  a corredo della domanda con riferimento agli elementi
di  cui  all'articolo 8,  comma 3,  e  agli articoli 10, 11, 12 e 13.
Quando  l'AIFA  si  avvale  di  questa  facolta', i termini di cui al
comma 1  dell'articolo 29 sono sospesi finche' non sono stati forniti
i  dati complementari richiesti. Parimenti detti termini sono sospesi
per  il  tempo  eventualmente  concesso  al richiedente per fornire i
chiarimenti richiesti.
  2.  L'AIFA accerta che i produttori e gli importatori di medicinali
provenienti  da paesi terzi sono in grado di realizzare la produzione
nell'osservanza  delle  indicazioni fornite ai sensi dell'articolo 8,
comma 3,  lettera e),  e  di  effettuare i controlli secondo i metodi
descritti   nella   documentazione,   conformemente   all'articolo 8,
comma 3,  lettera i).  Quando  vi  e'  un  giustificato  motivo, puo'
consentire   che   i  produttori  e  gli  importatori  di  medicinali
provenienti  da paesi terzi, facciano effettuare da terzi talune fasi
della  produzione  e  dei  controlli  di  cui sopra; in tale caso, le
verifiche dell'AIFA sono effettuate anche nello stabilimento indicato
dal produttore o dall'importatore.
                              Art. 31.
                        Informazione sull'AIC

  1.  L'AIFA, quando rilascia l'AIC, notifica al titolare la relativa
determinazione  comprendente  il  riassunto delle caratteristiche del
prodotto, il foglio illustrativo e l'etichettatura.
  2.  L'AIFA  adotta  annualmente  un  programma  di  controllo della
conformita'   delle   informazioni   recate   dal   riassunto   delle
caratteristiche  del  prodotto o foglio illustrativo dei medicinali a
quelle  approvate  al  momento del rilascio dell'AIC o con successivo
provvedimento dell'AIFA.
  3.  L'AIFA cura la sollecita pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana, per estratto, del provvedimento di AIC e
provvede  a  rendere  pubblico il riassunto delle caratteristiche del
prodotto e le sue successive modificazioni.
                              Art. 32.
                       Rapporto di valutazione

  1.     L'AIFA,    avvalendosi    della    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica,  istituita ai sensi dell'articolo 19 del decreto
del  Ministro  della  salute  20 settembre  2004,  n.  245, redige un
rapporto  di  valutazione  e  formula  eventuali  osservazioni  sulla
documentazione presentata a corredo della domanda per quanto riguarda
i   risultati   delle   prove   farmaceutiche,  precliniche  e  delle
sperimentazioni  cliniche.  Il  rapporto di valutazione e' aggiornato
ogniqualvolta  si rendano disponibili nuove informazioni rilevanti ai
fini  della  valutazione  della  qualita',  sicurezza o efficacia del
medicinale di cui trattasi.
  2.   L'AIFA   provvede  sollecitamente  a  rendere  accessibile  al
pubblico,  tramite  il  sito  internet,  il  rapporto di valutazione,
unitamente  alle  proprie decisioni motivate, previa cancellazione di
tutte   le   informazioni   commerciali  a  carattere  riservato.  La
motivazione   delle  decisioni  e'  fornita  separatamente  per  ogni
indicazione richiesta.
                              Art. 33.
               Autorizzazione subordinata a condizioni

  1.   In   circostanze   eccezionali   e  previa  consultazione  del
richiedente, l'autorizzazione puo' essere rilasciata a condizione che
il  richiedente  ottemperi  a  determinati  obblighi,  in particolare
attinenti  alla  sicurezza  del medicinale, alla notifica all'AIFA di
qualsiasi  evento  avverso  collegato  all'uso  del  medicinale  e  a
particolari misure da adottare.
  2.  Tale  autorizzazione  puo'  essere  rilasciata solo per ragioni
obiettive  e  verificabili  e deve basarsi su uno dei motivi previsti
nell'allegato tecnico sulla domanda di AIC.
  3.   Il   mantenimento   dell'autorizzazione  e'  subordinato  alla
valutazione  annuale  del rispetto di tali condizioni. La lista delle
condizioni  e'  resa accessibile, senza ritardo, con la pubblicazione
nel  sito  internet  dell'AIFA.  Con  le  stesse  modalita' sono rese
pubbliche  le  scadenze  fissate  per gli adempimenti e la data della
loro realizzazione.
                              Art. 34.
                   Obblighi del titolare dell'AIC

  1. Dopo il rilascio dell'AIC, il titolare tiene conto dei progressi
scientifici  e tecnici nei metodi di produzione e di controllo di cui
all'articolo 8,  comma 3, lettere e) ed i), e introduce le variazioni
necessarie affinche' il medicinale sia prodotto e controllato in base
a metodi scientifici generalmente accettati.
  2.  Le  variazioni  di  cui  al  comma 1  devono  essere  approvate
dall'AIFA.
  3. Il titolare dell'autorizzazione informa immediatamente l'AIFA di
ogni nuovo dato che puo' implicare modifiche delle informazioni o dei
documenti  di  cui  agli articoli 8, comma 3, e 10, 11, 12, 13 e 14 o
all'articolo 32,   paragrafo 5,   della   direttiva   2001/83/CE,   o
all'allegato  tecnico  sulla domanda di AIC. In particolare, all'AIFA
sono  comunicati  immediatamente  i  divieti o le restrizioni imposti
dalle autorita' competenti di qualsiasi paese nel quale il medicinale
e'  immesso  in  commercio  e  qualsiasi  altro  nuovo  dato che puo'
influenzare la valutazione dei benefici e dei rischi del medesimo.
  4.    Ai    fini    della   valutazione   continua   del   rapporto
rischio/beneficio,  l'AIFA  puo'  chiedere  in  qualsiasi  momento al
titolare  dell'AIC  di presentare dati che dimostrano che il rapporto
rischio/beneficio resta favorevole.
  5. Dopo il rilascio dell'autorizzazione, il titolare informa l'AIFA
della  data  di  effettiva  commercializzazione  del  medicinale  nel
territorio  nazionale,  tenendo  conto  delle  diverse  presentazioni
autorizzate.
  6.   Il   titolare   comunica,  inoltre,  all'AIFA  la  cessazione,
temporanea o definitiva, della commercializzazione del medicinale nel
territorio  nazionale.  Detta comunicazione e' effettuata non meno di
due   mesi  prima  dell'interruzione  della  commercializzazione  del
prodotto,  fatto  salvo  il caso di interruzione dovuta a circostanze
imprevedibili   ed  eccezionali.  Il  termine  non  si  applica  alle
sospensioni  della commercializzazione connesse a motivi di sicurezza
del prodotto.
  7.  Quando  adotta un'iniziativa diretta a ritirare il prodotto dal
mercato o a sospenderne la commercializzazione, per ragioni attinenti
all'efficacia del medicinale o alla protezione della salute pubblica,
il  responsabile  dell'immissione  in  commercio  del  medicinale  la
notifica   immediatamente   all'AIFA   e  alle  competenti  autorita'
sanitarie  degli  altri  paesi  della  Comunita' europea interessati;
l'AIFA  comunica  all'EMEA  l'iniziativa  notificata dal responsabile
dell'immissione in commercio del medicinale.
  8.  Il  titolare  dell'AIC  fornisce,  su  richiesta  dell'AIFA, in
particolare nell'ambito della farmacovigilanza, tutti i dati relativi
ai  volumi di vendita del medicinale e qualsiasi dato in suo possesso
relativo al volume delle prescrizioni.
                              Art. 35.
                   Modifiche delle autorizzazioni

  1.  Alle  modifiche  delle  AIC  si  applicano  le disposizioni del
regolamento  (CE)  n. 1084/2003 della Commissione, del 3 giugno 2003,
relativo   all'esame   delle  modifiche  dei  termini  di  un'AIC  di
medicinali  per  uso  umano  o  per  uso  veterinario  rilasciata  da
un'autorita'   competente   di   uno   Stato   membro,  e  successive
modificazioni,  di  seguito  regolamento (CE) n. 1084/2003, anche nel
caso  in cui le autorizzazioni non rientrano nelle specifiche ipotesi
contemplate dall'articolo 1 del predetto regolamento.
  ((1-bis.  In  caso di valutazione positiva della variazione di tipo
IA e di tipo IB, comprovata dalla mancata adozione da parte dell'AIFA
di  un  provvedimento di rifiuto anche solo parziale, il richiedente,
scaduti  i  termini  previsti  dal regolamento (CE) n. 1084/2003, da'
corso  alla  modifica.  L'AIFA  conserva documentazione elettronica o
cartacea  della  valutazione  effettuata.  Per  le procedure di mutuo
riconoscimento e decentrate in cui l'Italia agisce quale Stato membro
di  riferimento  restano  fermi  gli  obblighi  di  informazione alle
autorita'  competenti  interessate  e  al  titolare  previsti  per le
variazioni di tipo IA e IB nei casi disciplinati dagli articoli 4 e 5
del citato regolamento (CE) n. 1084/2003.))
                              Art. 36.
      Provvedimenti restrittivi urgenti per motivi di sicurezza

  1.  Se  il  titolare  di una AIC, rilasciata dall'AIFA ai sensi del
presente  decreto,  prende  misure  restrittive  urgenti  in  caso di
rischio  per  la  salute  pubblica  ivi  comprese  le  modifiche  del
riassunto  delle  caratteristiche  del prodotto, ed eventualmente del
foglio  illustrativo,  a  seguito  dell'acquisizione  di  nuovi  dati
attinenti  alla  sicurezza  ((che incidano negativamente sul rapporto
rischio-beneficio  del  medicinale,))  deve  informare immediatamente
l'AIFA.  Se  l'AIFA  non solleva obiezioni entro ventiquattro ore dal
ricevimento  dell'informazione,  le  misure  restrittive  urgenti  si
considerano approvate.
  2.  La  misura  restrittiva  urgente deve essere applicata entro un
periodo di tempo concordato con l'AIFA.
  3.  La  domanda  di  variazione  riguardante  la misura restrittiva
urgente  deve  essere presentata immediatamente, e in ogni caso entro
quindici  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  misura
restrittiva, all'AIFA, per le conseguenti determinazioni.
  4.   Se   l'AIFA  impone  per  motivi  di  sicurezza  provvedimenti
restrittivi   urgenti   al  titolare,  il  titolare  e'  obbligato  a
presentare   una   domanda   di   variazione   che  tiene  conto  dei
provvedimenti restrittivi imposti da parte dell'AIFA.
  5. Il provvedimento restrittivo urgente deve essere applicato entro
un periodo di tempo concordato con l'AIFA.
  6.   La   domanda   di   variazione  riguardante  il  provvedimento
restrittivo  urgente,  inclusa  la  documentazione  a  sostegno della
modifica,  deve  essere  presentata  immediatamente  e, in ogni caso,
entro   quindici  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
imposizione  del  provvedimento  restrittivo urgente, all'AIFA per le
conseguenti determinazioni.
  7.  Le  disposizioni  dei  commi  4,  5 e 6 lasciano impregiudicato
quanto previsto dall'articolo 47, commi 2 e 3.
                              Art. 37.
Smaltimento scorte o termine per il ritiro delle confezioni a seguito
                   di autorizzazione di modifiche

  1.  ((Nei  casi  di  variazioni  minori di tipo IA e IB, definite a
norma  del  regolamento  (CE)  n.  1084/2003,  autorizzate  ai  sensi
dell'articolo  35,  e'  concesso  lo  smaltimento  delle  scorte  del
medicinale oggetto di modifica salvo che l'AIFA, per motivi di salute
pubblica  o  di trasparenza del mercato, stabilisca un termine per il
ritiro  dal commercio delle confezioni per le quali e' intervenuta la
modifica;  nei  casi  di  variazioni di tipo II, definite a norma del
regolamento (CE) n. 1084/2003, autorizzate ai sensi dell'articolo 35,
l'AIFA  quando  a  cio'  non  ostano  motivi  di salute pubblica o di
trasparenza  del mercato, valutata l'eventuale richiesta dell'azienda
interessata,  puo'  concedere  un termine per il ritiro dal commercio
delle  confezioni  per  le  quali e' intervenuta la modifica. L'AIFA,
sentite  le  associazioni dell'industria farmaceutica, adotta e rende
noti  criteri  generali  per  l'applicazione  delle  disposizioni del
presente comma.))
                              Art. 38.
      Durata, rinnovo, decadenza e rinuncia dell'autorizzazione

  1.  Salvo  il  disposto  dei commi 4 e 5, l'AIC ha una validita' di
cinque anni.
  2. L'AIC, anche se rilasciata anteriormente alla data di entrata in
vigore  del  presente decreto, puo' essere rinnovata dopo cinque anni
sulla  base  di  una nuova valutazione del rapporto rischio/beneficio
effettuata  dall'AIFA.  A  tal  fine,  il  titolare dell'AIC fornisce
all'AIFA,  almeno  sei  mesi  prima  della  data  di  scadenza  della
validita'  dell'autorizzazione  ai  sensi  del  comma 1, una versione
aggiornata  del  dossier  di autorizzazione del medicinale relativa a
tutti   gli   aspetti  attinenti  alla  qualita',  alla  sicurezza  e
all'efficacia,  comprensiva  di tutte le variazioni apportate dopo il
rilascio  dell'AIC.  Eventuali  variazioni del dossier che si rendono
necessarie per l'aggiornamento dello stesso ai fini del rinnovo, sono
presentate  separatamente all'ufficio competente dell'AIFA; esse sono
elencate nella domanda di rinnovo.
  ((2-bis.  Nei  casi in cui non venga presentata domanda di rinnovo,
l'AIFA  ne  da'  sollecita comunicazione al titolare dell'AIC e rende
noto,  con  un  comunicato  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana,   che  il  medicinale  non  puo'  essere  piu'
commercializzato.  Nei  casi  in  cui,  a seguito di presentazione di
domanda di rinnovo, la valutazione del rapporto rischio beneficio sia
risultata  non  favorevole,  l'interessato  puo' presentare all'AIFA,
entro  trenta giorni, opposizione al provvedimento di diniego; l'AIFA
decide  entro  i  successivi  novanta  giorni,  sentito  il Consiglio
superiore  di  sanita'.  Se la decisione non e' favorevole, l'AIFA ne
da'  sollecita comunicazione al titolare dell'AIC e rende noto con un
comunicato  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale che il medicinale non
puo' essere piu' commercializzato. Nei casi in cui la valutazione del
rapporto  rischio  beneficio  sia  risultata favorevole, ma i termini
dell'autorizzazione  debbano  essere  modificati,  l'AIFA  adotta uno
specifico   provvedimento;   negli  altri  casi  l'autorizzazione  e'
automaticamente   rinnovata   alla  data  di  scadenza  di  validita'
dell'autorizzazione originaria.))
  3. Dopo il rinnovo, l'AIC ha validita' illimitata, salvo che l'AIFA
decida,  per motivi giustificati connessi con la farmacovigilanza, di
procedere  a  un ulteriore rinnovo di durata quinquennale a norma del
comma 2.
  4.  I medicinali che al momento dell'entrata in vigore del presente
decreto  hanno  gia' ottenuto uno o piu' rinnovi dell'AIC, presentano
un'ulteriore  domanda ai sensi del comma 2. Dopo tale rinnovo, se non
diversamente disposto dall'AIFA, l'AIC ha validita' illimitata.
  5.  Qualsiasi  AIC  di  un  medicinale  decade  se  non  e' seguita
dall'effettiva  commercializzazione  sul territorio nazionale entro i
tre  anni  successivi al rilascio. Se un medicinale non e' immesso in
commercio  sul  territorio nazionale entro sessanta giorni dalla data
di  inizio  di efficacia dell'autorizzazione rilasciata dall'AIFA, il
responsabile  dell'immissione  in  commercio  e'  tenuto  ad avvisare
l'AIFA  del  ritardo  della  commercializzazione  e, successivamente,
dell'effettivo inizio della stessa. I dati relativi alle AIC decadute
sono  pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a
cura dell'AIFA.
  6.   Il   comma  5  si  applica  anche  ai  medicinali  autorizzati
anteriormente  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto;
per essi il periodo triennale decorre dalla data predetta.
  7. L'autorizzazione decade, altresi', se un medicinale, autorizzato
e  immesso  in  commercio non e' piu' effettivamente commercializzato
per tre anni consecutivi sul territorio nazionale.
  8.  L'AIFA,  in  casi eccezionali e per ragioni di salute pubblica,
puo'  esentare,  con  provvedimento  motivato,  il  medicinale  dalla
decadenza prevista dai commi 5, 6 e 7.
  9.  Quando  il  titolare  rinuncia  all'autorizzazione concessagli,
l'AIFA,  nel  disporre  la revoca dell'autorizzazione puo' concedere,
quando a cio' non ostano motivi di salute pubblica, un termine per il
ritiro dal commercio del medicinale oggetto di revoca.
                              Art. 39.
                     Effetti dell'autorizzazione

  1.  Il  rilascio dell'autorizzazione non esclude la responsabilita'
anche penale del produttore e del titolare dell'AIC.
                              Art. 40.
                     Diniego dell'autorizzazione

  1.  L'AIC  e'  negata  quando, dalla verifica dei documenti e delle
informazioni di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13, risulta che:
    a) il rapporto rischio/beneficio non e' considerato favorevole;
    b) l'efficacia terapeutica del medicinale non e' sufficientemente
documentata dal richiedente;
    c) il  medicinale  non  presenta  la  composizione  qualitativa e
quantitativa dichiarata.
  2.  L'autorizzazione  e'  altresi' negata se la documentazione o le
informazioni  presentate  a  sostegno della domanda non sono conformi
agli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13.
  3.   Il   richiedente   o  il  titolare  dell'AIC  e'  responsabile
dell'esattezza dei documenti e dei dati che ha fornito.
  4.  Il  diniego  dell'autorizzazione,  in  ogni  caso  motivato, e'
notificato  entro  i  termini  di  cui  al  comma 1 dell'articolo 29.
L'interessato puo' presentare opposizione al provvedimento di diniego
all'AIFA, che decide entro novanta giorni.

Capo V

Procedura di mutuo riconoscimento e procedura decentrata

                              Art. 41.
Presentazione della domanda nella procedura di mutuo riconoscimento e
                     nella procedura decentrata

  1. Quando, ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 2001/83/CE, il
richiedente  presenta una domanda basata su un identico dossier anche
in  altri  Stati  membri  della  Comunita'  europea, il dossier della
domanda   comprende  le  informazioni  e  i  documenti  di  cui  agli
articoli 8,  10,  11,  12,  13  e  14  del  presente decreto, nonche'
l'elenco degli Stati membri ai quali e' stata presentata la domanda.
                              Art. 42.
    Ipotesi in cui l'Italia agisce da Stato membro di riferimento

  1. Se il richiedente, che presenta una domanda in piu' Stati membri
della  Comunita'  europea  ai  sensi dell'articolo 28 della direttiva
2001/83/CE,  chiede che lo Stato italiano agisca come Stato membro di
riferimento,  l'AIFA  si attiene alle procedure di cui ai commi 2, 3,
4, 5 e 6.
  2.  Se  al momento della presentazione della domanda in altri Stati
membri,  il  medicinale  ha gia' ottenuto l'AIC in Italia, l'AIFA, su
istanza  del richiedente, prepara, entro novanta giorni dalla data di
ricezione  di  una  domanda  valida,  un  rapporto di valutazione del
medicinale o, se necessario, aggiorna il rapporto di valutazione gia'
esistente.  L'AIFA trasmette il rapporto di valutazione, il riassunto
delle  caratteristiche  del  prodotto,  l'etichettatura  e  il foglio
illustrativo   approvati   agli   Stati   membri   interessati  e  al
richiedente.
  3.  Se  al momento della presentazione della domanda in Italia e in
altri  Stati  membri, il medicinale non ha ottenuto l'AIC, l'AIFA, su
istanza  del richiedente, prepara, entro centoventi giorni dalla data
di  ricezione  della  domanda  riconosciuta come valida, una bozza di
rapporto di valutazione, una bozza di riassunto delle caratteristiche
del  prodotto e una bozza di etichettatura e di foglio illustrativo e
li trasmette agli Stati membri coinvolti e al richiedente.
  4.  Nelle  ipotesi  previste  dai commi 2 e 3, l'AIFA, dopo novanta
giorni  dalla data di comunicazione di avvenuto ricevimento, da parte
degli Stati membri coinvolti, delle documentazioni di cui agli stessi
commi,  acquisite le favorevoli valutazioni degli stessi, constata il
consenso  di  tutte  le  parti,  chiude  la  procedura  e  informa il
richiedente dell'esito.
  5.  Se l'AIFA, riceve, entro il termine di cui al comma 4, da parte
di   uno  Stato  membro  coinvolto  la  comunicazione  di  non  poter
approvare, a causa di un rischio potenziale grave di salute pubblica,
il  rapporto  di  valutazione, il riassunto delle caratteristiche del
prodotto,  l'etichettatura  e  il foglio illustrativo predisposti, si
applica   la   procedura   di  cui  all'articolo 29  della  direttiva
2001/83/CE.
  6.  Nell'ipotesi  prevista  dal  comma 2, entro trenta giorni dalla
constatazione  del  consenso  di  tutte  le  parti di cui al comma 4,
l'AIFA  aggiorna,  se  del  caso,  l'AIC  del  medicinale  nonche' il
riassunto  delle  caratteristiche  del prodotto, l'etichettatura e il
foglio  illustrativo. Nell'ipotesi prevista dal comma 3, entro trenta
giorni  dalla  constatazione  del  consenso,  l'AIFA  rilascia  l'AIC
completa  di rapporto di valutazione, riassunto delle caratteristiche
del prodotto, etichettatura e foglio illustrativo approvati.
                              Art. 43.
        Ipotesi in cui l'Italia agisce come Stato interessato

  1.  Se il richiedente che presenta una domanda in piu' Stati membri
della  Comunita'  europea,  ai sensi dell'articolo 28 della direttiva
2001/83/CE, non chiede che lo Stato italiano agisca come Stato membro
di  riferimento  e  al  momento  della  domanda il medicinale ha gia'
ottenuto un'AIC in un altro Stato membro, l'AIFA, riconosce, entro il
termine   di  novanta  giorni  dalla  ricezione  della  relazione  di
valutazione,   del  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto,
dell'etichettatura  e del foglio illustrativo predisposti dallo Stato
membro interessato, l'AIC rilasciata da detto Stato membro sulla base
del  rapporto  di  valutazione  elaborato  o  aggiornato  dallo Stato
medesimo.  Se  al  momento  della  domanda  il medicinale non ha gia'
ottenuto  un'AIC  in  un  altro Stato membro, l'AIFA approva entro il
termine   di  novanta  giorni  dalla  ricezione  della  relazione  di
valutazione,   del  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto,
dell'etichettatura  e del foglio illustrativo predisposti dallo Stato
membro  interessato,  il  rapporto di valutazione, il riassunto delle
caratteristiche   del   prodotto,   l'etichettatura   e   il   foglio
illustrativo  predisposti dallo Stato membro di riferimento, e, entro
trenta  giorni  dalla  constatazione,  da parte dello Stato membro di
riferimento,   del   consenso  generale,  l'AIFA  adotta,  in  merito
all'autorizzazione  richiesta,  una decisione conforme al rapporto di
valutazione,   al   riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto,
all'etichettatura e al foglio illustrativo approvati.
  2.  Se l'AIFA, a causa di un rischio potenziale grave per la salute
pubblica,  ritiene di non poter approvare il rapporto di valutazione,
il riassunto delle caratteristiche del prodotto, l'etichettatura e il
foglio  illustrativo  predisposti  dallo Stato membro di riferimento,
comunica,  entro  il  termine previsto dall'articolo 28, paragrafo 4,
della direttiva 2001/83/CE, la motivazione approfondita della propria
posizione  allo  Stato membro di riferimento, agli altri Stati membri
interessati e al richiedente.
  3.  Se  l'AIFA riceve, entro il termine di cui al comma 2, da parte
di  uno  Stato  membro  coinvolto,  la  comunicazione  di  non  poter
approvare, a causa di un rischio potenziale grave di salute pubblica,
il   rapporto   di   valutazione,   la   bozza   di  riassunto  delle
caratteristiche   del   prodotto,   l'etichettatura   e   il   foglio
illustrativo  predisposti,  su domanda del richiedente, puo' comunque
autorizzare,  in  via provvisoria, il medicinale in attesa dell'esito
della procedura di cui all'articolo 32 della direttiva 2001/83/CE.
                              Art. 44.
Ipotesi  di  mancato  accordo  fra  gli  Stati membri interessati sul
                    rilascio dell'autorizzazione

  1.  Nelle  ipotesi  previste  dai commi 2 e 3 dell'articolo 43 e in
ogni  altro  caso  di  mancato accordo fra gli Stati membri che hanno
ricevuto  una  domanda  ai  sensi  dell'articolo 28  della  direttiva
2001/83/CE,  si  applicano  le procedure di cui all'articolo 29 della
direttiva  2001/83/CE.  Se sono espletate le procedure comunitarie di
cui  agli  articoli 32, 33 e 34 della stessa direttiva, l'AIFA adotta
un  provvedimento  conforme  alla decisione assunta dalla Commissione
europea entro trenta giorni dalla notifica della decisione stessa.
                              Art. 45.
         Ipotesi di difformi valutazioni degli Stati membri

  1.  Quando  uno  stesso medicinale e' stato oggetto nella Comunita'
europea di due o piu' domande di AIC conformi alle disposizioni della
direttiva  2001/83/CE  e  gli Stati membri interessati hanno adottato
decisioni divergenti in merito all'autorizzazione di detto medicinale
o  alla  sospensione  o  alla  revoca  della stessa, l'AIFA, anche su
richiesta  del Ministero della salute, o il richiedente o il titolare
dell'AIC,  possono  adire il Comitato per i medicinali per uso umano,
di   seguito   indicato   nel  presente  capo  come  «Comitato»,  per
l'applicazione  della  procedura  degli  articoli 32,  33  e 34 della
direttiva  citata.  Dopo  l'espletamento  di  tale  procedura, l'AIFA
adegua,  ove  necessario,  le  proprie  determinazioni alla decisione
della  Commissione,  entro trenta giorni dalla notifica della stessa.
La  disposizione  di  cui al precedente periodo si applica, altresi',
quando il Comitato e' adito dalla Commissione o da altro Stato membro
o dal richiedente o dal titolare dell'AIC in altro Stato membro.
  2.  Allo  scopo di promuovere l'armonizzazione delle autorizzazioni
dei  medicinali nella Comunita' europea, ogni anno l'AIFA propone, ai
sensi  dell'articolo 30,  paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE, un
elenco dei medicinali per i quali, a proprio avviso, appare opportuno
redigere un riassunto armonizzato delle caratteristiche del prodotto.
                              Art. 46.
   Casi particolari di interesse comunitario per adire il Comitato

  1.   In  casi  particolari  che  coinvolgono  gli  interessi  della
Comunita'  europea,  l'AIFA  o  il richiedente o il titolare dell'AIC
possono  adire il Comitato, per l'applicazione della procedura di cui
agli  articoli 32,  33 e 34 della direttiva 2001/83/CE, prima che sia
presa  una  decisione sulla domanda, sulla sospensione o sulla revoca
dell'autorizzazione,    oppure    su    qualsiasi    altra   modifica
dell'autorizzazione  che appare necessaria, in particolare, per tener
conto delle informazioni raccolte a norma del titolo IX.
  2.   L'AIFA  identifica  chiaramente  la  questione  sottoposta  al
Comitato e ne informa il richiedente o il titolare dell'AIC.
  3.  L'AIFA,  il  richiedente  o il titolare dell'AIC trasmettono al
Comitato tutte le informazioni disponibili riguardanti la questione.
  4.  Dopo l'espletamento della procedura di cui agli articoli 32, 33
e   34   della   direttiva   2001/83/CE,  l'AIFA  adotta  le  proprie
determinazioni  o,  ove  necessario,  adegua  le  determinazioni gia'
adottate,  conformandosi  alla  decisione  della Commissione europea,
entro trenta giorni dalla notifica della stessa.
                              Art. 47.
Variazioni delle autorizzazioni di mutuo riconoscimento e decentrate

  1.  Il  titolare  di un'AIC, rilasciata secondo le disposizioni del
presente  capo,  che chiede di apportare modifiche all'autorizzazione
stessa,  deve sottoporre la domanda anche agli altri Stati membri che
hanno  autorizzato  il  medicinale.  Anche  in  questo  caso, se sono
espletate  le  procedure  previste  dagli  articoli 32, 33 e 34 della
direttiva   2001/83/CE,   l'AIFA  adotta  le  proprie  determinazioni
conformandosi  alla decisione della Commissione europea, entro trenta
giorni dalla notifica della stessa.
  2.  Se  l'AIFA  ritiene  necessario,  per  la  tutela  della salute
pubblica,  modificare  un'AIC  rilasciata secondo le disposizioni del
presente capo, oppure sospendere o revocare l'autorizzazione, informa
immediatamente  di tale valutazione l'EMEA, ai fini dell'applicazione
delle  procedure  di  cui  agli  articoli 32, 33 e 34 della direttiva
2001/83/CE.
  3. In casi eccezionali, quando risulta indispensabile l'adozione di
un  provvedimento  urgente  a  tutela  della salute pubblica e fino a
quando  non  e'  stata  presa una decisione definitiva ai sensi della
procedura  richiamata al comma 2, l'AIFA puo' sospendere l'immissione
in  commercio  e  l'uso del medicinale interessato. L'AIFA informa la
Commissione  e gli altri Stati membri, non oltre il giorno lavorativo
successivo  all'adozione  del  provvedimento, dei motivi che la hanno
indotta a prendere tale decisione.
                              Art. 48.
      Medicinali autorizzati ai sensi della direttiva 87/22/CEE

  1.  L'articolo  47  si applica, altresi', ai medicinali autorizzati
dagli  Stati  membri  della  Comunita' europea conformemente a quanto
previsto dall'articolo 4 della direttiva 87/22/CEE.
                              Art. 49.
                        Medicinali omeopatici

  1.  Il  presente  titolo non si applica ai medicinali omeopatici di
cui all'articolo 20.
  2.  Agli  altri medicinali omeopatici il presente titolo si applica
con   le   limitazioni  derivanti  dall'articolo 39  della  direttiva
2001/83/CE.

Titolo IV
PRODUZIONE E IMPORTAZIONE

Capo I

Autorizzazioni alla produzione e all'importazione

                              Art. 50.
            Autorizzazione alla produzione di medicinali

  1.  Nessuno  puo'  produrre  sul territorio nazionale, anche a solo
scopo   di   esportazione,   un   medicinale  senza  l'autorizzazione
dell'AIFA,  la  quale e' rilasciata previa verifica ispettiva diretta
ad accertare che il richiedente dispone di personale qualificato e di
mezzi tecnico-industriali conformi a quanto previsto dalle lettere b)
e c) del comma 2.
  2. Per ottenere l'autorizzazione alla produzione, il richiedente e'
tenuto a:
    a)  specificare i medicinali e le forme farmaceutiche che intende
produrre  o  importare,  nonche'  il  luogo  della  produzione  e dei
controlli;
    b)  disporre,  per  la  produzione  o l'importazione degli stessi
medicinali,   di   locali,   attrezzatura   tecnica   e  strutture  e
possibilita'   di  controllo  adeguati  e  sufficienti,  sia  per  la
produzione e il controllo, sia per la conservazione dei medicinali;
    c)   disporre   di   almeno  una  persona  qualificata  ai  sensi
dell'articolo 52 del presente decreto.
  3.  Entro  novanta  giorni dalla data di ricevimento della domanda,
corredata  di  informazioni  dirette  a  comprovare  il  possesso dei
requisiti  previsti  dal  comma  1  e  il  rispetto  delle condizioni
indicate  al  comma  2,  l'AIFA  adotta  le  proprie  determinazioni.
L'autorizzazione rilasciata puo' essere integrata dall'imposizione di
obblighi  per garantire l'osservanza dei requisiti previsti dal comma
1.    Il   diniego   dell'autorizzazione   deve   essere   notificato
all'interessato, completo di motivazione.
  4.  Il  termine  di  cui  al  comma  3  e' sospeso se l'AIFA chiede
ulteriori informazioni sullo stabilimento o indica all'interessato le
condizioni  necessarie  per rendere i locali e le attrezzature idonei
alla produzione, assegnando un termine per il relativo adempimento.
  5.  Per  ogni modifica delle condizioni ((essenziali)) in base alle
quali  e'  stata  rilasciata  l'autorizzazione deve essere presentata
domanda  all'AIFA,  che  provvede  sulla  stessa  entro il termine di
trenta giorni, prorogabile fino a novanta giorni in casi eccezionali,
fatta salva l'applicazione del comma 4.
  ((5-bis.  Con  apposita  determinazione,  da  adottarsi entro il 29
febbraio  2008,  l'AIFA  individua  le  modifiche,  diverse da quelle
previste  al  comma  5, che l'interessato e' tenuto a comunicare alla
stessa Agenzia.))
  6.   Quando   la   modifica  concerne  l'improvvisa  necessita'  di
sostituire  la persona qualificata, il nuovo incaricato puo' svolgere
le  proprie  mansioni  in  attesa che l'AIFA si pronunci ai sensi del
comma 5.
  7.  In casi giustificati, il titolare dell'autorizzazione di cui al
presente  articolo puo' essere autorizzato dall'AIFA, previo consenso
del  responsabile  dell'immissione  in  commercio  del medicinale, se
diverso  dal  predetto  titolare,  a  effettuare  in  altra  officina
autorizzata  fasi  della produzione e dei controlli. In tali ipotesi,
la  responsabilita'  delle fasi produttive e di controllo interessate
e'  assunta,  oltre  che  dalla  persona qualificata del committente,
dalla   persona   qualificata  dello  stabilimento  che  effettua  le
operazioni richieste.
  8.  L'AIFA  invia all'EMEA copia delle autorizzazioni rilasciate ai
sensi  del  presente  articolo. A cura dell'AIFA e' pubblicato, nella
Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica  italiana,  l'elenco  degli
stabilimenti che risultano autorizzati alla produzione e al controllo
di medicinali alla data del 30 giugno di ogni anno.
                              Art. 51.
Obblighi del produttore Adeguamento alle norme di buona fabbricazione

  1. Il titolare dell'autorizzazione alla produzione e' tenuto a:
    a) disporre  di personale adeguato alla produzione e ai controlli
che effettua;
    b) vendere  i medicinali autorizzati, in conformita' del presente
decreto  e  delle  altre  disposizioni legislative e regolamentari in
vigore;
    c) consentire  in qualsiasi momento l'accesso ai suoi locali agli
ispettori designati dall'AIFA;
    d) mettere  a  disposizione  della  persona  qualificata  di  cui
all'articolo 52  tutti i mezzi necessari per permetterle di espletare
le sue funzioni;
    e) conformarsi  ai  principi  e  alle  linee guida sulle norme di
buona  fabbricazione  dei  medicinali, di cui al capo II del presente
titolo,   e  alle  ulteriori  direttive  al  riguardo  emanate  dalla
Comunita'  europea e utilizzare come materie prime farmacologicamente
attive  solo  sostanze  prodotte  secondo  le linee guida dettagliate
sulle norme di buona fabbricazione delle materie prime.
                              Art. 52.
Personale    qualificato    di   cui   deve   dotarsi   il   titolare
                 dell'autorizzazione alla produzione

  1.  Il  titolare  dell'autorizzazione alla produzione di medicinali
deve  avvalersi  di  almeno  una persona qualificata e dell'ulteriore
personale qualificato di cui al comma 10.
  2.  La  persona  qualificata svolge la sua attivita' con rapporto a
carattere  continuativo  alle  dipendenze  dell'impresa.  Il titolare
dell'autorizzazione  alla  produzione puo' svolgere anche le funzioni
di  persona  qualificata  se  ha  i  requisiti richiesti dal presente
articolo.
  3.  L'AIFA  riconosce  l'idoneita'  della  persona  qualificata che
possiede i seguenti requisiti:
    a) e'  in  possesso  del  diploma  di  laurea  di  cui alla legge
19 novembre 1990, n. 341, o di laurea specialistica di cui al decreto
del   Ministro   dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o di laurea magistrale di cui al
decreto   del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca  22 ottobre  2004, n. 270, in una delle seguenti discipline o
in  uno dei settori scientifico-disciplinari alle cui declaratorie le
discipline   medesime   fanno   riferimento:   chimica  e  tecnologia
farmaceutiche,   farmacia,   chimica,  chimica  industriale,  scienze
biologiche, medicina e chirurgia, medicina veterinaria; la formazione
a  livello  universitario deve comprendere gli insegnamenti teorici e
pratici  delle  seguenti  discipline  di  base  e  il superamento dei
relativi  esami: fisica sperimentale, chimica generale ed inorganica,
chimica  organica,  chimica analitica, chimica farmaceutica, compresa
l'analisi   dei   medicinali,   biochimica   generale   e  applicata,
fisiologia,  microbiologia,  farmacologia,  tecnologia  farmaceutica,
tossicologia, farmacognosia;
    b) ha svolto attivita' pratica concernente analisi qualitativa di
medicinali,   analisi   quantitativa  di  sostanze  attive,  prove  e
verifiche necessarie per garantire la qualita' dei medicinali, per un
periodo  di almeno due anni in aziende autorizzate alla produzione di
medicinali;  nei  casi di preparazione o produzione di medicinali per
terapie  avanzate,  l'attivita'  pratica  di  due  anni  deve  essere
compiuta nella stessa tipologia di produzione per la quale la persona
qualificata  deve  svolgere le sue funzioni; in quest'ultimo caso non
si applica la riduzione di cui al comma 4;
    c) e'  provvista  di abilitazione all'esercizio della professione
ed e' iscritta all'albo professionale.
  4.  Il  periodo di cui alla lettera b) del comma 3 e' ridotto di un
anno   quando   l'interessato   ha  svolto  un  ciclo  di  formazione
universitaria  della  durata  di  almeno  cinque  anni;  e ridotto di
diciotto  mesi  ove il ciclo stesso ha avuto una durata di almeno sei
anni.
  5.  Ai  fini del presente articolo, i diplomi di laurea di cui alla
lettera a) del comma 3, conseguiti in base ad insegnamenti diversi da
quelli   ivi  indicati,  sono  dichiarati  validi,  in  relazione  ai
requisiti richiesti, dall'AIFA, previo parere favorevole espresso dal
Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito
il  Consiglio  universitario nazionale, quando l'interessato dimostra
l'acquisizione,  dopo  il  conseguimento  del  diploma  di laurea, di
sufficienti cognizioni nelle materie non incluse nel corso di studi.
  6. I direttori tecnici di officine di produzione, gia' riconosciuti
dall'AIFA  o  dal  Ministero  della salute al momento dell'entrata in
vigore  del  presente  decreto,  possono  continuare ad esercitare la
medesima attivita' con la funzione di persona qualificata.
  7.  Coloro  che alla data di entrata in vigore del presente decreto
esercitano, sulla base della previgente normativa, l'attivita' di cui
al  presente articolo, possono continuare l'attivita' medesima presso
officine  della stessa tipologia di produzione, anche in mancanza dei
requisiti previsti dal comma 3.
  8. La persona qualificata:
    a) vigila che ogni lotto di medicinali sia prodotto e controllato
con  l'osservanza  delle norme di legge e delle condizioni imposte in
sede di autorizzazione alla immissione in commercio del medicinale;
    b) controlla  che, nel caso di medicinali di provenienza da paesi
non  appartenenti  alla  Comunita'  economica  europea, ogni lotto di
produzione  importato  e' oggetto di un'analisi qualitativa completa,
di  un'analisi  quantitativa  di almeno tutte le sostanze attive e di
qualsiasi  altra  prova e verifica necessaria a garantire la qualita'
dei  medicinali  nell'osservanza delle condizioni previste per l'AIC,
fatto   salvo   quanto   stabilito  da  eventuali  accordi  di  mutuo
riconoscimento;
    c) attesta  su  apposita documentazione le operazioni di cui alle
lettere a) e b);
    d) e'  responsabile  secondo  quanto  previsto  dal  capo  II del
presente  titolo  della  tenuta  della  documentazione  di  cui  alla
lettera c),  ed  e'  obbligato ad esibirla a richiesta dell'autorita'
sanitaria;
    e) comunica    immediatamente    all'AIFA   e   al   responsabile
dell'azienda  dalla  quale  dipende  ogni  sostanziale  irregolarita'
rilevata nel medicinale che e' gia' stato immesso in commercio;
    f) collabora attivamente alle ispezioni effettuate dall'autorita'
sanitaria  ai  sensi  del  presente decreto ed effettua le operazioni
richieste dalla stessa;
    g) vigila  sulle  condizioni generali di igiene dei locali di cui
e' responsabile.
  9.  La  persona qualificata non puo' svolgere la stessa funzione in
piu'  officine,  a meno che si tratti di officina costituente reparto
distaccato dell'officina principale.
  10.  La  persona  qualificata  e'  coadiuvata  almeno dal personale
qualificato previsto dal capo II del presente titolo e dalle norme di
buona fabbricazione.
                              Art. 53.
             Accertamenti sulla produzione di medicinali

  1. L'AIFA puo':
    a) procedere,  in  qualsiasi  momento, anche senza preavviso, ove
necessario  ai fini di verificare l'osservanza delle prescrizioni del
presente decreto e, in particolare di quelle del capo II del presente
titolo,  ad  ispezioni  degli  stabilimenti  e  dei  locali  dove  si
effettuano  la  produzione,  il  controllo  e  l'immagazzinamento dei
medicinali  e  delle  sostanze  attive  utilizzate come materie prime
nella produzione di medicinali;
    b) prelevare  campioni  di  medicinali  e,  se del caso, di altre
sostanze necessarie alle analisi;
    c) prendere conoscenza e, se necessario, acquisire copia di tutti
i documenti relativi all'oggetto delle ispezioni.
  2.  Nel  corso di ispezioni ad officine di produzione di medicinali
immunologici,   l'AIFA   verifica   che   i  processi  di  produzione
utilizzati,  sono  debitamente convalidati e consentono di assicurare
in modo continuativo la conformita' dei lotti.
  3.  Le ispezioni agli stabilimenti di produzione e ai laboratori di
controllo di cui al comma 1 sono rinnovate periodicamente.
  4.  Tali  ispezioni  possono  svolgersi  anche  a  richiesta  della
Commissione europea, dell'EMEA o di altro Stato membro.
  5.  L'AIFA puo' procedere all'ispezione di un produttore di materie
prime anche su richiesta specifica del medesimo.
  6.  Fatti salvi gli accordi eventualmente conclusi tra la Comunita'
europea  e  Paesi terzi, l'AIFA puo' chiedere al produttore stabilito
in un Paese terzo di sottoporsi all'ispezione di cui al comma 1.
  7.  A  conclusione  di  ogni  ispezione,  e'  redatta una relazione
sull'osservanza,  da parte del produttore, dei principi e delle linee
guida  delle  norme  di  buona fabbricazione dei medicinali di cui al
capo  II  del  presente titolo e alle ulteriori direttive al riguardo
emanate  dalla  Comunita'  europea.  Il  contenuto della relazione e'
comunicato al produttore e a ogni competente autorita' di altro Stato
membro della Comunita' europea che ne faccia richiesta motivata.
  8.  Nei  novanta giorni successivi all'ispezione di cui al comma 1,
se  l'ispezione  accerta  l'osservanza  da  parte  del produttore dei
principi  e  delle  linee  guida  delle  norme di buona fabbricazione
previsti  dalla normativa comunitaria, al produttore e' rilasciato un
certificato di conformita' alle norme di buona fabbricazione.
  9.  L'AIFA  inserisce  i  certificati  di conformita' alle norme di
buona  fabbricazione  dalla  stessa  rilasciati  in  una  banca  dati
comunitaria tenuta dall'EMEA per conto della Comunita' europea.
  10.  Se  l'ispezione  di  cui  al comma 1 accerta l'inosservanza da
parte  del produttore dei principi e delle linee guida delle norme di
buona   fabbricazione  previsti  dalla  normativa  comunitaria,  tale
informazione  e'  iscritta  nella  banca  dati  comunitaria di cui al
comma 9.
  11.  Ai fini degli accertamenti di cui al presente articolo, l'AIFA
puo'  avvalersi  di  proprio  personale,  dell'Istituto  superiore di
sanita',  dell'Istituto  superiore  per la prevenzione e la sicurezza
sul  lavoro,  delle  unita'  sanitarie  locali,  e di altre strutture
pubbliche  riconosciute  idonee  dall'AIFA,  purche'  in possesso dei
requisiti   professionali   stabiliti  dall'AIFA  stessa,  attraverso
convenzioni con altri istituti.
  12.  Alle  ispezioni  delle  aziende  o  laboratori di produzione o
preparazione  di medicinali per terapia genica, terapia cellulare, di
medicinali   contenenti   organismi   geneticamente   modificati,  di
medicinali  derivati  dal  sangue  o  dal plasma umani, di medicinali
immunologici,    nonche'   di   radiofarmaci,   partecipano   tecnici
dell'Istituto   superiore   di   sanita'  in  possesso  di  specifica
esperienza nel settore.
  13.  Le  spese  occorrenti  per le attivita' ispettive alle aziende
farmaceutiche,  sia  antecedenti  che  successive  al  rilascio delle
autorizzazioni  alla  produzione,  dirette  a  verificare il rispetto
delle  disposizioni del presente decreto, sono a carico delle aziende
ispezionate.
  14.  Al  personale  che  svolge gli accertamenti di cui al presente
articolo e'   dovuto   un  compenso  comprensivo  dell'indennita'  di
missione,  da  stabilirsi  con  decreto del Ministro della salute, di
concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi
entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
  15.   L'AIFA,   sentito   l'Istituto  superiore  di  sanita'  e  la
Commissione  consultiva  tecnico-scientifica, stabilisce il programma
annuale di controllo delle composizioni dei medicinali le cui analisi
sono effettuate dall'Istituto superiore di sanita'.
                               Art. 54 
Specificazione dell'ambito di applicazione della disciplina  relativa
              all'autorizzazione a produrre medicinali 
 
  1. Le disposizioni degli articoli 50,  51,  52  e  53  disciplinano
anche  l'esecuzione  di  operazioni  parziali  di  preparazione,   di
divisione e di confezionamento e presentazione di medicinali, nonche'
l'esecuzione di controlli di qualita' di medicinali nei casi previsti
dalla legge. 
  2. Il  presente  titolo  si  applica  altresi'  alle  attivita'  di
produzione di sostanze attive utilizzate come materie  prime  per  la
produzione di medicinali, con riferimento sia alle fasi di produzione
totale o parziale sia all'importazione di una sostanza attiva,  anche
utilizzata essa  stessa  come  materia  prima  per  la  produzione  o
estrazione di altre sostanze attive, come definito  nell'allegato  I,
parte I, punto 3.2.1.1.b), sia alle varie  operazioni  di  divisione,
confezionamento o presentazione che precedono l'incorporazione  della
materia prima nel medicinale,  compresi  il  riconfezionamento  e  la
rietichettatura effettuati da un distributore all'ingrosso di materie
prime. 
  3. Per le materie prime anche importate da Stati terzi deve  essere
disponibile  un  certificato  di  conformita'  alle  norme  di  buona
fabbricazione rilasciato all'officina di produzione  dalle  Autorita'
competenti di uno Stato dell'Unione europea. Per le  domande  di  AIC
presentate ai sensi del capo V, titolo III del presente decreto e  ai
sensi del regolamento (CE) n. 726/2004, la messa a  disposizione  del
certificato non e' obbligatoria, fatto salvo  quanto  previsto  dalle
relative linee guida. Sono fatti salvi  eventuali  accordi  di  mutuo
riconoscimento dei sistemi ispettivi  stipulati  dall'Unione  europea
con Paesi terzi. Per le modalita' operative verra' fatto  riferimento
a quanto disposto dal testo di tali accordi.  Le  attivita'  previste
dal presente comma vengono svolte nei limiti delle  risorse  umane  e
strumentali disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  3-bis. Il disposto del primo periodo del comma 3 si applica  dal  3
luglio 2013.  Fino  a  tale  data  le  materie  prime  devono  essere
corredate  di  una  certificazione  di  qualita'   che   attesti   la
conformita'  alle  norme  di  buona  fabbricazione  rilasciata  dalla
persona qualificata responsabile della produzione del medicinale  che
utilizza le materie prime. Resta ferma la possibilita',  per  l'AIFA,
di effettuare ispezioni dirette a  verificare  la  conformita'  delle
materie prime alla certificazione resa. 
  4. Il possesso da parte del  produttore  di  materie  prime  di  un
certificato  di  conformita'  alle  norme  di   buona   fabbricazione
rilasciato da un'Autorita'  competente  nell'ambito  della  Comunita'
europea non esonera l'importatore  o  il  produttore  del  medicinale
finito  dalla  responsabilita'  dell'esecuzione  di  controlli  sulla
materia prima e dalle verifiche sul produttore. 
  ((4-bis.   La   produzione   di   una   specifica   materia   prima
farmacologicamente attiva destinata esclusivamente alla produzione di
medicinali sperimentali da utilizzare in sperimentazioni cliniche  di
fase I non necessita di specifica autorizzazione, se, previa notifica
all'AIFA da parte  del  titolare  dell'officina,  e'  effettuata  nel
rispetto  delle  norme  di   buona   fabbricazione   in   un'officina
autorizzata  alla  produzione  di  materie  prime  farmacologicamente
attive. Entro il 31 dicembre 2014 l'AIFA trasmette al Ministro  della
salute e pubblica nel suo sito internet una relazione  sugli  effetti
derivanti dall'applicazione della disposizione  di  cui  al  presente
comma e sui possibili effetti della estensione di tale disciplina  ai
medicinali sperimentali impiegati nelle sperimentazioni  cliniche  di
fase  II.  La  relazione  tiene  adeguatamente  conto   anche   degli
interventi ispettivi  effettuati  dall'AIFA  presso  le  officine  di
produzione delle materie prime farmacologicamente attive.)) 
                              Art. 55.
            Autorizzazione all'importazione di medicinali

  1.  Le  disposizioni  degli  articoli 50,  51, 52 e 53 del presente
decreto  si  applicano  anche  alle  importazioni  di  medicinali  in
provenienza da Paesi terzi.
  2.  Gli  articoli 50,  51 e 52 non si applicano quando si tratta di
medicinali  che  provengono da Paesi con i quali la Comunita' europea
ha  concluso accordi atti a garantire che il produttore applica norme
di  buona  fabbricazione  almeno  equivalenti a quelle previste dalla
Comunita'   e  che  i  controlli  di  cui  all'articolo 52,  comma 8,
lettera b),  sono  stati  eseguiti  nel  paese di esportazione, fatto
salvo quanto disposto dagli accordi di mutuo riconoscimento.
                              Art. 56.
  Casi particolari di medicinali provenienti da altri Stati membri

  1.  Quando  i  medicinali  provenienti  da  altro Stato membro sono
prodotti  da  Paesi  terzi,  ciascun  lotto di medicinale deve essere
accompagnato  da  attestazione del responsabile dei controlli secondo
la legislazione dello Stato comunitario di provenienza.
  2.  L'obbligo  di  cui al comma 1 si applica anche nelle ipotesi in
cui  il  medicinale  e'  stato  prodotto  in  uno  Stato membro della
Comunita'  europea,  ma poi esportato e reimportato nello stesso o in
altro Stato membro.
                              Art. 57.
                        Medicinali omeopatici

  1.  Le  disposizioni  del  presente  titolo  si  applicano anche ai
medicinali omeopatici.

Capo II

Linee guida sulle norme di buona fabbricazione

                              Art. 58.
                        Campo d'applicazione

  1. Il presente capo fissa i principi e le linee guida relative alle
norme  di  buona  fabbricazione  dei  medicinali per uso umano la cui
produzione  e'  soggetta  all'autorizzazione di cui all'articolo 50 e
dei  medicinali  sperimentali  per  uso  umano  la  cui produzione e'
soggetta   all'autorizzazione  di  cui  all'articolo 13  del  decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 211.
                              Art. 59.
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente capo valgono le seguenti definizioni:
    a) medicinale   sperimentale:   una   forma  farmaceutica  di  un
principio   attivo   o   di   un  placebo  saggiato  come  medicinale
sperimentale   o  come  controllo  in  una  sperimentazione  clinica,
compresi  i  medicinali  che  hanno  gia' ottenuto un'AIC ma che sono
utilizzati o preparati (secondo formula magistrale o confezionati) in
forme   diverse   da   quella  autorizzata,  o  sono  utilizzati  per
indicazioni  non  autorizzate  o  per ottenere ulteriori informazioni
sulla forma autorizzata;
    b) assicurazione  della  qualita' farmaceutica: la somma di tutte
le  precauzioni  messe  in  atto  per  garantire che i medicinali o i
medicinali  sperimentali  abbiano la qualita' richiesta per l'uso cui
sono destinati;
    c) norme  di  buona  fabbricazione:  le  regole tecniche relative
all'assicurazione  della  qualita'  che garantiscono che i medicinali
sono  prodotti  e  controllati  secondo  norme  di  qualita' adeguate
all'uso cui sono destinati;
    d) mascheramento:  oscuramento  intenzionale dell'identita' di un
medicinale  sperimentale  secondo  le  istruzioni del promotore della
sperimentazione,   cosi'   come   definito  al  comma 1,  lettera e),
dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211;
    e) smascheramento:  rivelazione  dell'identita'  di un medicinale
mascherato.
  2.  Nel  presente  capo  con  il termine medicinale senza ulteriori
specificazioni  si  intende  il  medicinale  diverso  dal  medicinale
sperimentale, come definito al comma 1, lettera a).
                              Art. 60.
                       Linee guida comunitarie

  1.  Per  interpretare  i  principi  e le linee guida delle norme di
buona  fabbricazione,  i produttori e le autorita' competenti tengono
conto  delle  linee guida dettagliate di cui all'articolo 47, secondo
paragrafo,  della  direttiva 2001/83/CE, pubblicate dalla Commissione
nella  «Guida alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali e dei
medicinali in fase di sperimentazione».
                              Art. 61.
            Conformita' alle norme di buona fabbricazione

  1.  Il  produttore  fa  si'  che  le  operazioni di produzione sono
conformi  alle norme di buona fabbricazione e all'autorizzazione alla
produzione.  Questa  disposizione  si  applica  anche  ai  medicinali
destinati esclusivamente all'esportazione.
  2.  Per i medicinali e i medicinali sperimentali importati da Paesi
terzi,   l'importatore  ne  garantisce  la  rispondenza  a  norme  di
produzione  almeno  equivalenti  a  quelle in vigore nella Comunita'.
L'importatore  di  medicinali  garantisce inoltre che tali medicinali
sono  prodotti  da  fabbricanti  debitamente  autorizzati allo scopo.
L'importatore   di   medicinali   sperimentali  garantisce  che  tali
medicinali  sono  prodotti  da  fabbricanti notificati alle autorita'
competenti e da queste abilitati allo scopo.
                              Art. 62.
     Conformita' all'autorizzazione all'immissione in commercio

  1.  Il  produttore si accerta che tutte le operazioni di produzione
dei  medicinali  soggetti  a un'AIC sono eseguite in conformita' alle
informazioni   fornite   nella  relativa  domanda  di  autorizzazione
approvata  dall'AIFA. Per i medicinali sperimentali, il produttore si
accerta  che  tutte  le  operazioni  di  produzione  rispondono  alle
informazioni  fornite  dal  promotore  della sperimentazione ai sensi
dell'articolo 9,  comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
211, e accettate dalle competenti autorita'.
  2. Il produttore riesamina a intervalli regolari i propri metodi di
produzione  alla  luce  del  progresso  tecnico e scientifico e dello
sviluppo  dei  medicinali  sperimentali.  Quando  e'  necessaria  una
modifica  del fascicolo di AIC o della domanda di cui all'articolo 9,
comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, la richiesta
di modifica e' presentata all'AIFA.
                              Art. 63.
                 Sistema di garanzia della qualita'

  1. Il produttore istituisce e mette in opera un efficace sistema di
garanzia   della   qualita'   farmaceutica,   che   implica  l'attiva
partecipazione  del  personale  direttivo  e degli addetti a tutte le
diverse attivita' di produzione, documentazione e controllo.
                              Art. 64.
                              Personale

  1.  In  ogni  sito  produttivo il produttore dispone di sufficiente
personale  dotato  di  competenza  e qualifiche idonee per realizzare
l'obiettivo di garantire la qualita' farmaceutica.
  2.  I  compiti  del personale direttivo e di controllo, compresa la
persona  qualificata  responsabile dell'applicazione e della messa in
opera  delle  norme  di  buona  fabbricazione,  sono  specificati  in
appositi mansionari. I livelli di responsabilita' sono definiti in un
organigramma. Organigrammi e mansionari sono approvati ai sensi delle
procedure interne del produttore.
  3. Al personale di cui al comma 2 sono conferiti i poteri necessari
per il corretto esercizio delle sue funzioni.
  4. Il personale riceve una formazione iniziale e permanente, di cui
e'  verificata l'efficacia, vertente in particolare sulla teoria e la
pratica  dell'assicurazione  della  qualita'  e  delle norme di buona
fabbricazione   ed   eventualmente   su   specifici  requisiti  della
produzione dei medicinali sperimentali.
  5.  Sono  organizzati  e  seguiti  corsi  di  igiene  adeguati alle
attivita'   da  svolgere.  Essi  riguardano  soprattutto  la  salute,
l'igiene e l'abbigliamento del personale.
                              Art. 65.
                       Stabilimenti e impianti

  1.   Nel   rispetto,  comunque,  delle  norme  vigenti  in  materia
urbanistica,  ambientale,  di sicurezza e sanitaria, l'ubicazione, la
progettazione,  la  costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e
la  manutenzione  degli  stabilimenti  e degli impianti di produzione
sono adeguati alle attivita' che vi dovranno essere svolte.
  2.  Gli stabilimenti e gli impianti di produzione sono organizzati,
progettati  e  fatti  funzionare  in  modo da minimizzare i rischi di
errore  e  da permettere pulizia e manutenzione efficaci onde evitare
contaminazioni,   contaminazioni   crociate  e,  in  genere,  effetti
deleteri sulla qualita' del prodotto.
  3.  Gli  stabilimenti  e gli impianti da usare in fasi del processo
produttivo  decisive  per  la qualita' dei prodotti sono sottoposti a
qualifica  e  convalida,  cosi' come disciplinate nella pubblicazione
richiamata nell'articolo 60.
                              Art. 66.
                           Documentazione

  1. Il produttore istituisce e aggiorna un sistema di documentazione
basato   su   specifiche,   formule   di  produzione,  istruzioni  di
lavorazione  e  di  imballaggio,  procedure  e registrazioni per ogni
operazione   produttiva   eseguita.   La  documentazione  e'  chiara,
veritiera,  aggiornata.  Il produttore tiene a disposizione procedure
prestabilite  e  condizioni  della  produzione generale e i documenti
specifici alla produzione di ciascun lotto. Tale insieme di documenti
permette  di  ricostruire  l'iter  di  produzione  di ogni lotto e le
modifiche   introdotte   durante   lo   sviluppo   di  un  medicinale
sperimentale.  La  documentazione  sui  lotti  di  un  medicinale  e'
conservata per almeno un anno dalla data di scadenza dei lotti cui si
riferisce  o  per  almeno cinque anni dal rilascio degli attestati di
cui  all'articolo 52,  comma 8, lettera c), se questo termine e' piu'
lungo.  Per i medicinali sperimentali, la documentazione dei lotti e'
conservata   per   almeno  cinque  anni  dal  completamento  o  dalla
sospensione  formale  dell'ultima  sperimentazione  clinica in cui il
lotto  e'  stato  usato.  Il promotore della sperimentazione o, se e'
diverso, il titolare dell'AIC e' responsabile della conservazione dei
documenti  necessari  a  tale autorizzazione ai sensi dell'allegato I
del presente decreto se necessari a un'autorizzazione successiva.
  2.  Se,  in  luogo  di  documenti scritti, si utilizzano sistemi di
documentazione  fotografica,  di  elaborazione  elettronica o d'altro
tipo, il produttore convalida preventivamente i sistemi, provando che
i  dati verranno adeguatamente memorizzati per il periodo previsto. I
dati  memorizzati  da  tali  sistemi  sono  resi disponibili in forma
semplice  e  leggibile  e  forniti  alle autorita' competenti su loro
richiesta.  I  dati  memorizzati  in  forma elettronica sono protetti
contro perdite o danneggiamenti, per esempio mediante metodi quali la
duplicazione  o la produzione di copie di riserva trasferite su altri
sistemi   di   stoccaggio;  e',  inoltre,  conservata  traccia  delle
modifiche apportate ai dati.
                              Art. 67.
                             Produzione

  1.  Le  varie  operazioni  di  produzione  sono  effettuate secondo
istruzioni  e  procedure  prestabilite  e in base alle norme di buona
fabbricazione.  Risorse  adeguate  e  sufficienti  sono  destinate ai
controlli durante la produzione. Deviazioni dalle procedure e difetti
di produzione sono documentati e accuratamente investigati.
  2.  Adeguati  provvedimenti  tecnico-organizzativi  sono  presi per
evitare  contaminazioni crociate e frammischiamenti. Per i medicinali
sperimentali  particolare  attenzione  e' prestata alla manipolazione
dei prodotti durante e dopo ogni operazione di mascheramento.
  3.  Per  i  medicinali, ogni nuova produzione o modifica importante
alla  produzione  di  un medicinale e' convalidata. Fasi critiche dei
processi produttivi formano regolarmente oggetto di nuova convalida.
  4.  Per  i  medicinali  sperimentali  e'  eventualmente convalidato
l'intero  processo di produzione tenendo conto della fase di sviluppo
del  prodotto.  Sono  convalidate almeno le fasi piu' importanti, per
esempio la sterilizzazione. Tutte le fasi di progettazione e sviluppo
del processo produttivo sono minuziosamente documentate.
                              Art. 68.
                        Controllo di qualita'

  1.  Il  produttore  istituisce  e  mantiene un sistema di controllo
della   qualita'  posto  sotto  la  responsabilita'  di  una  persona
adeguatamente  qualificata  e  indipendente  dalla  produzione.  Tale
persona  dispone o puo' accedere a uno o piu' laboratori di controllo
della  qualita' dotati di personale adeguato e di strumenti idonei ad
analizzare e testare le materie prime, i materiali da imballaggio e i
prodotti intermedi e finali.
  2. Per i medicinali, compresi quelli importati da Paesi terzi, puo'
essere    fatto    ricorso    a    laboratori   esterni,   ai   sensi
dell'articolo successivo   e   del   secondo   periodo   del  comma 2
dell'articolo 30.
  3.    Per   i   medicinali   sperimentali,   il   promotore   della
sperimentazione  fa  si'  che  il laboratorio esterno sia conforme ai
requisiti   descritti   nella   domanda   di   autorizzazione   della
sperimentazione,   di   cui   all'articolo 9,  comma 2,  del  decreto
legislativo  24 giugno 2003, n. 211. Quando i prodotti sono importati
da  paesi  terzi, le analisi non sono obbligatorie, ferma restando la
responsabilita'   dell'importatore   di  verificare  che  essi  siano
prodotti  e  controllati secondo standard almeno equivalenti a quelli
previsti dalle normative comunitarie.
  4.  Durante  il  controllo  finale del prodotto finito, prima della
distribuzione o dell'immissione in commercio o dell'utilizzazione per
sperimentazione clinica, il sistema di controllo della qualita' tiene
conto,  oltre  che dei risultati delle analisi, anche di informazioni
essenziali  come  le  condizioni di produzione, i controlli nel corso
del processo, l'esame dei documenti di produzione, la conformita' del
prodotto alle specifiche e dell'imballaggio definitivo.
  5.  I  campioni  di ogni lotto di medicinale finito sono conservati
per  almeno  un  anno  dalla  data  di  scadenza.  Per  i  medicinali
sperimentali,  campioni sufficienti di ogni lotto di prodotto sfuso e
delle  principali  componenti  d'imballaggio  usate per ogni lotto di
prodotto   finito   sono   conservati,   per   almeno  due  anni  dal
completamento o dalla sospensione formale dell'ultima sperimentazione
clinica in cui il lotto e' stato usato, qualunque sia il periodo piu'
lungo.   I  campioni  delle  materie  prime  usate  nel  processo  di
produzione, esclusi solventi, gas o acqua, sono conservati per almeno
due  anni  dal  rilascio  del lotto del medicinale. Tale periodo puo'
essere  abbreviato  se  il periodo di stabilita' della materia prima,
indicato  nella  specifica  che  la  riguarda, e' piu' breve. Tutti i
campioni  sono  tenuti a disposizione delle autorita' competenti. Con
l'approvazione  dell'AIFA possono essere definite altre condizioni di
campionamento  e  di  conservazione  delle  materie prime e di taluni
medicinali quando sono prodotti singolarmente o in piccola quantita',
o il loro immagazzinamento solleva particolari problemi.
                              Art. 69.
                        Appalto di operazioni

  1.  Ogni  operazione di produzione o operazione collegata, affidata
contrattualmente a terzi, forma oggetto di un contratto scritto.
  2.  Il  contratto  definisce  chiaramente  le responsabilita' delle
parti  e  in  particolare l'obbligo dell'appaltatore di rispettare le
norme di buona fabbricazione e il modo in cui la persona qualificata,
responsabile  della  certificazione di ciascun lotto, deve esercitare
le proprie funzioni.
  3.  L'appaltatore  non  puo'  subappaltare alcun lavoro affidatogli
senza una autorizzazione scritta del committente.
  4.  L'appaltatore  rispetta i principi e le linee guida delle norme
di buona fabbricazione e si sottopone alle ispezioni effettuate dalle
autorita'  competenti  di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), e
all'articolo 15 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211.
                              Art. 70.
     Reclami, ritiri del medicinale e smascheramento d'emergenza

  1.  Per  i  medicinali, il produttore mette in opera un sistema che
registra ed esamina i reclami e un sistema efficace di ritiro rapido,
in   qualunque   momento,   dei   medicinali   gia'   nella  rete  di
distribuzione.  Egli  registra  ed  esamina  ogni  reclamo relativo a
difetti  e  informa l'AIFA di tutti i difetti che possono dar luogo a
ritiri  dal  mercato,  ad anormali limitazioni delle forniture e, nei
limiti  del  possibile,  indica i Paesi di destinazione. I ritiri dal
mercato  sono  effettuati  in  conformita'  alle  disposizioni di cui
all'articolo 34, comma 7.
  2. Per i medicinali sperimentali, il produttore istituisce, insieme
al  promotore  della  sperimentazione,  un  sistema  che  registra ed
esamina  i  reclami  e  un  sistema  efficace  di  ritiro  rapido, in
qualunque momento, dei medicinali sperimentali gia' distribuiti. Egli
registra ed esamina ogni reclamo riguardante difetti e informa l'AIFA
di  tutti  i  difetti  che  possono  dar luogo a ritiri o ad anormali
limitazioni  delle  forniture.  Per  i  medicinali  sperimentali sono
indicati  tutti  i  centri  di  sperimentazione  e,  nei  limiti  del
possibile,  anche  i  Paesi  di  destinazione.  In caso di medicinale
sperimentale di cui sia stata rilasciata l'AIC, il produttore di tale
medicinale,  insieme  al  promotore della sperimentazione, informa il
titolare   dell'AIC   di   ogni   possibile  difetto  del  medicinale
autorizzato.
  3.  Se  necessario  ad  accelerare  un ritiro di cui al comma 2, il
promotore  della  sperimentazione  predispone  una  procedura  per lo
smascheramento   urgente   di  medicinali  mascherati.  La  procedura
garantisce  che  l'identita'  del  medicinale mascherato sia rivelata
solo nella misura del necessario.
                              Art. 71.
                            Autoispezione

  1.   In  seno  al  sistema  di  assicurazione  della  qualita',  il
produttore    effettua   ripetute   autoispezioni   per   controllare
l'applicazione  e  il  rispetto  delle norme di buona fabbricazione e
proporre  i  necessari  correttivi.  Le autoispezioni sono registrate
come pure tutti i successivi correttivi.
                              Art. 72.
                            Etichettatura

  1.  L'etichettatura di un medicinale sperimentale deve garantire la
tutela   del   soggetto   e   la   tracciabilita',   deve  consentire
l'identificazione  del medicinale e dello studio clinico e permettere
l'uso adeguato del medicinale sperimentale.

Titolo V
ETICHETTATURA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

                              Art. 73. 
                            Etichettatura 
 
  1.  L'imballaggio  esterno  o,  in  mancanza   dello   stesso,   il
confezionamento primario dei medicinali reca le indicazioni seguenti: 
    a) la denominazione del medicinale, seguita dal dosaggio e  dalla
forma farmaceutica, aggiungendo  se  appropriato  il  termine  "prima
infanzia", "bambini" o "adulti"; quando il medicinale contiene fino a
tre sostanze attive, e solo quando la denominazione  e'  un  nome  di
fantasia, esso e' seguito dalla denominazione comune; 
    b) la composizione  qualitativa  e  quantitativa  in  termini  di
sostanze attive per unita' posologica  o,  in  relazione  alla  forma
farmaceutica, per un dato volume o  peso,  riportata  utilizzando  le
denominazioni comuni; 
    c) la forma farmaceutica e il contenuto della confezione espresso
in peso, volume o unita' posologiche; 
     d) un elenco  degli  eccipienti,  con  azione  o  effetto  noti,
inclusi nelle linee guida pubblicate a norma dell'articolo  65  della
direttiva  2001/83/CE;  tuttavia,  se  si  tratta  di   un   prodotto
iniettabile o di una preparazione topica o per uso oculare, tutti gli
eccipienti devono essere riportati; 
    e) la modalita' di somministrazione e, se necessario, la  via  di
somministrazione; in corrispondenza di tale indicazione  deve  essere
riservato uno spazio su cui riportare  la  posologia  prescritta  dal
medico; 
    f) l'avvertenza: "Tenere il  medicinale  fuori  dalla  portata  e
dalla vista dei bambini"; 
    g)  le  avvertenze  speciali  eventualmente  necessarie  per   il
medicinale   in   questione   con   particolare   riferimento    alle
controindicazioni provocate  dalla  interazione  del  medicinale  con
bevande alcoliche e superalcoliche, nonche' l'eventuale pericolosita'
per la guida derivante dall'assunzione dello stesso medicinale; 
    h) il mese e l'anno di scadenza, indicati con parole o numeri; 
    i) le speciali precauzioni di conservazione, se previste; 
    l) se necessarie, le precauzioni particolari da prendere  per  lo
smaltimento del medicinale non  utilizzato  o  dei  rifiuti  derivati
dallo  stesso,  nonche'  un  riferimento  agli  appositi  sistemi  di
raccolta esistenti; 
    m)  il  nome  e  l'indirizzo  del  titolare  dell'AIC,  preceduti
dall'espressione "Titolare AIC"; 
    n) il numero dell'AIC; 
    o) il numero del lotto di produzione; 
    p) per i medicinali non soggetti a prescrizione,  le  indicazioni
terapeutiche e le principali istruzioni per l'uso del medicinale; 
    q) il regime di fornitura secondo le disposizioni del  titolo  VI
del presente decreto; 
    r) il prezzo al pubblico del medicinale,  che,  limitatamente  ai
medicinali  di  cui  all'articolo  96,  deve   essere   indicato   in
conformita'  a  quanto  stabilito  dall'articolo  1,  comma  5,   del
decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 luglio 2005, n. 149; 
    s) l'indicazione  delle  condizioni  di  rimborso  da  parte  del
Servizio sanitario nazionale. 
  2.  In  aggiunta  alle  indicazioni  previste  dal  comma  1,  sono
riportati, previa notifica all'AIFA, il nome e l'indirizzo di chi, in
base a uno specifico  accordo  con  il  titolare  dell'AIC,  provvede
all'effettiva  commercializzazione  del  medicinale   su   tutto   il
territorio nazionale. Tali indicazioni, nonche' eventuali simboli  ed
emblemi relativi allo stesso distributore,  non  devono  impedire  la
chiara  lettura  delle  indicazioni,  dei  simboli  e  degli  emblemi
concernenti il titolare AIC. 
  3. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate le
disposizioni  vigenti  concernenti  l'adozione  di  sistemi  atti   a
garantire l'autenticita' e la tracciabilita' dei medicinali di cui al
decreto del Ministro della sanita'  in  data  ministeriali  2  agosto
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 20 novembre 2001, n. 270 e al decreto del Ministro  della  salute
in data 15 luglio 2004, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  del  4  gennaio  2005,  n.  2,  nonche'  quelle
riguardanti l'etichettatura dei medicinali dispensati  a  carico  del
Servizio  sanitario  nazionale.  Il  Ministro  della  salute   adotta
opportune iniziative dirette  ad  evitare  che  l'applicazione  delle
norme concernenti la bollinatura e la tracciabilita'  dei  medicinali
comporti oneri  eccessivi  per  i  medicinali  a  basso  costo.  ((In
considerazione delle loro caratteristiche  tecniche,  i  radiofarmaci
sono esentati dall'obbligo di apposizione del  bollino  farmaceutico,
disciplinato dal decreto del Ministro della sanita' in data 2  agosto
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 270 del 20 novembre 2001.)) 
  4.  L'AIFA  assicura  il  rispetto  delle  indicazioni  dettagliate
previste dall'articolo 65 della direttiva  2001/83/CE,  anche  per  i
medicinali autorizzati secondo le disposizioni del  regolamento  (CE)
n. 726/2004. 
                              Art. 74.
Etichettatura  per  blister  e  confezionamento  primario  di piccole
                             dimensioni

  1.  I confezionamenti primari diversi da quelli previsti ai commi 2
e 3 recano le indicazioni di cui all'articolo 73.
  2.  Purche'  contenuti  in un imballaggio esterno conforme a quanto
prescritto  dagli  articoli 73 e 79, i confezionamenti primari che si
presentano  sotto  forma  di  blister,  possono limitarsi a recare le
indicazioni seguenti:
    a) la  denominazione  del  medicinale  a  norma dell'articolo 73,
lettera a);
    b) il nome del titolare dell'AIC;
    c) il mese e l'anno di scadenza indicati con parole o numeri;
    d) il numero del lotto di produzione.
  3.  I  confezionamenti  primari di piccole dimensioni, sui quali e'
impossibile  menzionare le informazioni di cui agli articoli 73 e 79,
recano almeno le indicazioni seguenti:
    a) la  denominazione  del  medicinale,  a norma dell'articolo 73,
lettera a), e, se necessario, la via di somministrazione;
    b) la modalita' di somministrazione;
    c) il mese e l'anno di scadenza indicati con parole o numeri;
    d) il numero del lotto di produzione;
    e) il contenuto in peso, in volume o in unita' posologiche.
                              Art. 75.
    Disposizioni particolari a favore di non vedenti e ipovedenti

  1.  Ad  esclusione  dei  medicinali  di  cui agli articoli 92 e 94,
nonche'   di   altre  ipotesi  eventualmente  individuate  a  livello
comunitario,  la  denominazione del medicinale seguita dal dosaggio e
dalla  forma  farmaceutica ed eventuali altre informazioni essenziali
figurano  anche  in  caratteri  Braille  sull'imballaggio esterno. Il
titolare  dell'AIC  garantisce  che il foglio illustrativo e' messo a
disposizione,  su  richiesta  delle  associazioni  dei  pazienti,  in
formati adeguati per i non vedenti e per gli ipovedenti.
  2.  Il  Ministero  della  salute,  d'intesa  con  le rappresentanze
dell'industria  farmaceutica e dei soggetti non vedenti e ipovedenti,
definisce  entro  il  31 dicembre  2006  le modalita' per informare i
soggetti  non  vedenti  e  ipovedenti sul mese e anno di scadenza del
prodotto e eventuali segnali convenzionali per particolari condizioni
d'uso  o di conservazione, da riportare sull'imballaggio esterno o in
un   cartoncino   pieghevole,   o   da  rendere  comunque  facilmente
accessibile ai non vedenti o ipovedenti con altra modalita', inserito
nella confezione.
  3.  Con  decreto del Ministro della salute, con la procedura di cui
al  comma 2,  sono  stabilite  le modalita' di attuazione del secondo
periodo  del  comma 1,  anche  tenendo conto di esperienze volontarie
gia'  poste  in  essere su parte del territorio nazionale. Nelle more
dell'emanazione  del  decreto  ministeriale,  sono osservate le linee
guida emanate dalla Commissione europea.
                              Art. 76.
                   Obbligo del foglio illustrativo

  1.   E'   obbligatorio   includere,  nell'imballaggio  esterno  dei
medicinali,  un  foglio  illustrativo,  salvo il caso in cui tutte le
informazioni  richieste  dagli articoli 74 e 77 figurano direttamente
sull'imballaggio esterno o sul confezionamento primario.
                               Art. 77.
                   Contenuto del foglio illustrativo

    1.  Il foglio illustrativo e' redatto in conformita' al riassunto
  delle  caratteristiche  del  prodotto;  esso  contiene, nell'ordine
  seguente:
      a) per l'identificazione del medicinale:
        1)  la  denominazione  del medicinale, seguita dal dosaggio e
  dalla  forma farmaceutica, ed eventualmente se esso e' indicato per
  prima  infanzia,  bambini  o  adulti; quando il medicinale contiene
  un'unica sostanza attiva e porta un nome di fantasia, deve figurare
  la denominazione comune;
        2)  la  categoria  farmacoterapeutica o il tipo di attivita',
  redatte in termini facilmente comprensibili per il paziente;
      b) le indicazioni terapeutiche;
      c)  una lista delle informazioni da conoscere prima di assumere
  il medicinale:
        1) controindicazioni;
        2) appropriate precauzioni d'uso;
        3)   interazioni  con  altri  medicinali  e  altre  forme  di
  interazione (ad esempio con alcool, tabacco, alimenti), che possono
  influire sull'azione del medicinale;
        4) avvertenze speciali;
      d)  le  istruzioni necessarie e consuete per un uso corretto e,
  in particolare:
        1) posologia;
        2) modo e, se necessario, via di somministrazione;
        3)   frequenza   della   somministrazione,   precisando,   se
  necessario, il momento appropriato in cui il medicinale puo' o deve
  essere  somministrato,  e  all'occorrenza, in relazione alla natura
  del prodotto;
        4) durata del trattamento, se deve essere limitata;
        5)  azioni da compiere in caso di dose eccessiva (ad esempio:
  descrizione  dei  sintomi  di  riconoscimento  e dell'intervento di
  primo soccorso);
        6)  condotta  da  seguire  nel  caso  in cui sia stata omessa
  l'assunzione di una o piu' dosi;
        7)   indicazione,  se  necessario,  del  rischio  di  effetti
  conseguenti alla sospensione del medicinale;
        8)  specifica  raccomandazione  a  rivolgersi  al medico o al
  farmacista   per   ottenere   opportuni  chiarimenti  sull'uso  del
  medicinale;
      e)  una  descrizione  degli effetti indesiderati che si possono
  verificare  con  il  normale  uso  del medicinale e, se necessario,
  delle misure da adottare; il paziente dovrebbe essere espressamente
  invitato  a  comunicare  al  proprio  medico o farmacista qualsiasi
  effetto indesiderato non descritto nel foglio illustrativo;
      f)   un   riferimento   alla   data   di  scadenza  che  figura
  sull'etichetta, seguito dagli elementi sottospecificati:
        1)  un'avvertenza contro l'uso del medicinale successivamente
  a tale data;
        2) all'occorrenza, le precauzioni speciali da prendere per la
  conservazione del medicinale;
        3) all'occorrenza, un'avvertenza relativa a particolari segni
  visibili di deterioramento;
        4)  la  composizione  qualitativa  completa,  in  termini  di
  sostanze attive ed eccipienti, nonche' la composizione quantitativa
  in  termini di sostanze attive, fornite impiegando le denominazioni
  comuni, per ogni presentazione del medicinale;
        5)  la forma farmaceutica e il contenuto in peso, in volume o
  in unita' posologiche, per ogni presentazione del medicinale;
        6) il nome e l'indirizzo del titolare dell'AIC;
        7)  il  nome  e l'indirizzo del produttore ((responsabile del
  rilascio dei lotti));
      g)  quando il medicinale e' autorizzato ai sensi del capo V del
  titolo  III  con  nomi  diversi  negli Stati membri della Comunita'
  europea  interessati, un elenco con il nome autorizzato in ciascuno
  degli Stati membri;
      h)  la  data in cui il foglio illustrativo e' stato revisionato
  l'ultima volta.
    2.  In  aggiunta alle indicazioni previste dal comma 1, e' lecito
  riportare,  ((previa notifica all'AIFA)) , il nome e l'indirizzo di
  chi,  in  base  a  uno  specifico accordo con il titolare dell'AIC,
  provvede  all'effettiva commercializzazione del medicinale su tutto
  il   territorio  nazionale.  Tali  indicazioni,  nonche'  eventuali
  simboli  ed emblemi relativi allo stesso distributore, devono avere
  dimensioni   inferiori   alle   indicazioni,   simboli  ed  emblemi
  concernenti il titolare AIC.
    3. La lista prevista al comma 1, lettera c):
      a)  tiene  conto  della  situazione  particolare di determinate
  categorie  di utilizzatori (bambini, donne in stato di gravidanza o
  che   allattano,   anziani,  pazienti  con  determinate  condizioni
  patologiche);
      b)  menziona all'occorrenza i possibili effetti sulla capacita'
  di guidare un veicolo o di azionare macchinari;
      c)  contiene  l'elenco  di  almeno  tutti gli eccipienti che e'
  importante  conoscere per un uso efficace e sicuro del medicinale e
  che   sono   previsti   nelle   linee   guida  pubblicate  a  norma
  dell'articolo 65 della direttiva 2001/83/CE.
    4.  Il  foglio  illustrativo  riflette  il  risultato di indagini
  compiute  su  gruppi  mirati di pazienti, al fine di assicurare che
  esso e' leggibile, chiaro e di facile impiego.
    5.  L'AIFA  verifica  il  rispetto  della disposizione recata dal
  comma  4  in  occasione del rilascio dell'AIC, nonche' in occasione
  delle   successive  variazioni  che  comportano  una  significativa
  modifica del foglio illustrativo ((,secondo i criteri stabiliti con
  apposita determinazione dell'AIFA)).
                              Art. 78.
Modifiche  dell'etichettatura  e  del foglio illustrativo compatibili
        con il riassunto delle caratteristiche del prodotto.

  1.   Qualunque   proposta  di  modifica  di  un  elemento  relativo
all'etichettatura  o  al  foglio  illustrativo che non presuppone una
variazione  del  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto, si
intende  approvata  se  l'AIFA non si pronuncia in senso contrario al
progetto di modifica entro novanta giorni dalla data di presentazione
della  domanda. La mancata pronuncia dell'AIFA non esclude, comunque,
la  responsabilita'  anche  penale  del  produttore  e  del  titolare
dell'AIC.
  2.  Il  Ministero  della  salute, su proposta dell'AIFA, sentite le
categorie interessate, individua modalita' per rendere immediatamente
disponibili   al   consumatore  le  modifiche  approvate  del  foglio
illustrativo nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili
a  legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
                              Art. 79.
                         Segni o pittogrammi

  1.  L'imballaggio  esterno e il foglio illustrativo possono, previa
autorizzazione dell'AIFA, riportare segni o pittogrammi finalizzati a
rendere  piu' esplicite alcune informazioni di cui agli articoli 73 e
77,  comma 1, nonche' altre informazioni compatibili con il riassunto
delle  caratteristiche  del  prodotto,  utili  per  il  paziente,  ad
esclusione di qualsiasi elemento di carattere promozionale.
                               Art. 80.
                           Lingua utilizzata

    1.  Almeno  le  indicazioni  di cui agli articoli 73, 77, 79 sono
  redatte  in  lingua  italiana  e,  limitatamente  ai  medicinali in
  commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Esse
  debbono   essere   comunque  compatibili  con  il  riassunto  delle
  caratteristiche  del  prodotto. La versione del foglio illustrativo
  in  lingua  tedesca  puo' essere resa disponibile all'acquirente in
  farmacia  ((e  nei  punti  vendita  previsti  dall'articolo  5  del
  decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
  dalla  legge  4  agosto  2006, n. 248,)) all'atto della vendita del
  medicinale  secondo modalita' da stabilire con decreto del Ministro
  della  salute,  anche  tenendo  conto di esperienze volontarie gia'
  poste in essere su parte del territorio nazionale.
    2.   Per  alcuni  medicinali  orfani,  su  domanda  motivata  del
  richiedente,  l'AIFA  puo'  autorizzare  che  le indicazioni di cui
  all'articolo   73  siano  redatte  soltanto  in  una  delle  lingue
  ufficiali della Comunita'.
    3.  L'uso  complementare  di  lingue  estere e' ammesso purche' i
  relativi  testi siano esattamente corrispondenti a quelli in lingua
  italiana. Il titolare dell'AIC del medicinale che intende avvalersi
  di  tale  facolta'  deve  darne preventiva comunicazione all'AIFA e
  tenere  a disposizione dello stesso la traduzione giurata dei testi
  in lingue estere.
    4.   Se   il  medicinale  non  e'  destinato  ad  essere  fornito
  direttamente  al  paziente,  l'AIFA puo' dispensare dall'obbligo di
  far  figurare  determinate  indicazioni  sull'etichettatura  e  sul
  foglio  illustrativo e di redigere il foglio illustrativo in lingua
  italiana  e,  per  i  medicinali  in  commercio  nella provincia di
  Bolzano, anche in lingua tedesca.
                              Art. 81.
Caratteristiche  generali  delle  informazioni  riportate  nel foglio
                 illustrativo e nelle etichettature

  1. Le informazioni di cui al presente titolo sono riportate in modo
da   risultare  facilmente  leggibili,  chiaramente  comprensibili  e
indelebili.
  2.   Il   foglio  illustrativo,  in  particolare,  deve  consentire
all'utilizzatore  di usare correttamente il medicinale, se necessario
ricorrendo all'ausilio di operatori sanitari.
                              Art. 82.
Conseguenze    in    caso    di   inosservanza   delle   disposizioni
            sull'etichettatura e sul foglio illustrativo

  1.  In  caso d'inosservanza delle disposizioni del presente titolo,
l'AIFA,  con  provvedimento  motivato,  intima  al  titolare dell'AIC
l'adeguamento   dell'etichettatura   o   del   foglio   illustrativo,
stabilendo   un   termine  per  l'adempimento.  In  caso  di  mancata
ottemperanza  entro il termine indicato, l'AIFA puo' sospendere l'AIC
del  medicinale  fino  all'adempimento.  La sospensione e' notificata
all'interessato con l'indicazione dei mezzi di ricorso previsti dalla
legislazione  vigente  e  del  termine  entro cui essi possono essere
proposti.
  2. Fermo restando l'obbligo di adeguare l'etichettatura e il foglio
illustrativo  dei  nuovi  lotti  di  produzione alle prescrizioni del
presente  decreto,  le  confezioni  gia'  in  commercio conformi alle
previgenti  disposizioni  possono  essere  vendute  fino alla data di
scadenza,  fatti salvi i provvedimenti adottati a tutela della salute
pubblica.
                              Art. 83.
Disposizioni   particolari   per   l'etichettatura   dei   medicinali
                       contenenti radionuclidi

  1.   L'imballaggio   esterno   ed  il  contenitore  dei  medicinali
contenenti  radionuclidi  sono etichettati in conformita' delle norme
sulla  sicurezza  del  trasporto  dei  materiali  radioattivi emanate
dall'Agenzia    internazionale    dell'energia    atomica.   Inoltre,
l'etichettatura e' conforme ai commi 2 e 3.
  2.  L'etichettatura  del  contenitore  blindato  di protezione deve
riportare   le   indicazioni   richieste   all'articolo 73.   Inoltre
l'etichettatura   del   contenitore   di   protezione  deve  spiegare
chiaramente  tutti  i  codici  usati  sul  flaconcino,  indicando, se
occorre,  per  una  determinata  ora  e  data,  la quantita' totale o
unitaria  di radioattivita' ed il numero di capsule o, per i liquidi,
il numero di millilitri contenuti nel contenitore.
  3.  L'etichettatura  del contenitore deve riportare le informazioni
seguenti:
    a) il  nome  o  il  codice  del medicinale, compreso il nome o il
simbolo chimico del radionuclide;
    b) l'identificazione del lotto e la data di scadenza;
    c) il simbolo internazionale della radioattivita';
    d) il nome e l'indirizzo del produttore;
    e) la quantita' di radioattivita' come specificato al comma 2.
                              Art. 84.
Foglio  illustrativo di radiofarmaci, generatori di radionuclidi, kit
            di radionuclidi, precursori di radionuclidi.

  1.   L'autorita'   competente  verifica  che  nell'imballaggio  dei
radiofarmaci   e   dei  generatori,  dei  kit  e  dei  precursori  di
radionuclidi   sia   allegato   un   foglio  illustrativo  contenente
istruzioni  dettagliate.  Il  testo  di questo foglio illustrativo e'
redatto  in  conformita'  dell'articolo 77.  Esso  riporta inoltre le
precauzioni  che l'operatore e il paziente devono prendere durante la
preparazione   e  la  somministrazione  del  medicinale,  nonche'  le
particolari   precauzioni   da  prendere  per  lo  smaltimento  della
confezione e del contenuto non utilizzato.
                              Art. 85.
Disposizioni particolari per l'etichettatura e il foglio illustrativo
                      di medicinali omeopatici

  1.  Senza  pregiudizio delle disposizioni del comma 2, i medicinali
omeopatici  sono  etichettati  in  conformita'  al  presente titolo e
contraddistinti dall'indicazione della loro natura omeopatica apposta
in caratteri chiari e leggibili.
  2.  L'etichettatura  ed  eventualmente  il  foglio illustrativo dei
medicinali   omeopatici   di   cui   agli  articoli 16  e  20  recano
obbligatoriamente ed esclusivamente le indicazioni seguenti:
    a) Dicitura:  «medicinale omeopatico» in grande evidenza, seguita
dalla frase: «senza indicazioni terapeutiche approvate»;
    b) denominazione  scientifica del ceppo o dei ceppi omeopatici o,
in  mancanza  di questa, la denominazione scientifica del materiale o
dei  materiali  di  partenza  per  preparazioni  omeopatiche  o altra
denominazione   figurante   in  una  farmacopea,  accompagnata  dalla
denominazione  propria  della tradizione omeopatica seguita dal grado
di  diluizione,  espressa con i simboli della farmacopea utilizzata a
norma   dell'articolo 1,   comma 1,   lettera d);  se  il  medicinale
omeopatico   e'   composto   da   due   o   piu'   ceppi  omeopatici,
nell'etichettatura  la  loro  denominazione  scientifica  puo' essere
completata da un nome di fantasia;
    c) nome  e  indirizzo  del  titolare  della  registrazione  e, se
diverso, del produttore;
    d) modalita'   di  somministrazione  e,  se  necessario,  via  di
somministrazione;
    e) mese e anno di scadenza indicati con parole o numeri;
    f) forma farmaceutica;
    g) contenuto  della  confezione,  in  peso, volume o in unita' di
somministrazione;
    h) eventuali   precauzioni   particolari   da   prendere  per  la
conservazione del medicinale;
    i) avvertenza speciale, se il medicinale lo richiede;
    l) numero del lotto di produzione;
    m) numero di registrazione;
    n) un'avvertenza  all'utilizzatore  di  consultare un medico se i
sintomi persistono;
    o) prezzo del medicinale;
    p) dicitura:  «medicinale  non  a  carico  del Servizio sanitario
nazionale».
                              Art. 86.
Aggiornamento  delle  disposizioni  sull'etichettatura  e  sul foglio
                            illustrativo

  1.  Le  disposizioni  del  presente  titolo riguardanti i contenuti
dell'etichettatura  e  del foglio illustrativo dei medicinali possono
essere  aggiornati  su proposta o previa consultazione dell'AIFA, con
decreto  del  Ministro della salute, in conformita' alle disposizioni
comunitarie.

Titolo VI
CLASSIFICAZIONE DEI MEDICINALI AI FINI DELLA FORNITURA

                              Art. 87.
            Classi dei medicinali ai fini della fornitura

  1.  All'atto  del rilascio dell'AIC o successivamente, previa nuova
valutazione dell'AIFA, anche su istanza del richiedente, i medicinali
sono classificati in una o piu' delle seguenti categorie:
    a) medicinali soggetti a prescrizione medica;
    b) medicinali  soggetti  a prescrizione medica da rinnovare volta
per volta;
    c) medicinali soggetti a prescrizione medica speciale;
    d) medicinali   soggetti   a   prescrizione   medica  limitativa,
comprendenti:
      1)  medicinali  vendibili al pubblico su prescrizione di centri
ospedalieri o di specialisti;
      2)   medicinali   utilizzabili   esclusivamente   in   ambiente
ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile;
      3) medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista;
    e) medicinali non soggetti a prescrizione medica comprendenti:
      1) medicinali da banco o di automedicazione;
      2) restanti medicinali non soggetti a prescrizione medica.
                               Art. 88.
               Medicinali soggetti a prescrizione medica

    1. I medicinali sono soggetti a prescrizione medica quando:
      a)    possono    presentare   un   pericolo,   direttamente   o
  indirettamente,  anche  in  condizioni normali di utilizzazione, se
  sono usati senza controllo medico;
      b) sono utilizzati spesso, e in larghissima misura, in modo non
  corretto  e,  di  conseguenza, con rischio di un pericolo diretto o
  indiretto per la salute;
      c)  contengono  sostanze  o  preparazioni  di  sostanze  la cui
  attivita' o le cui reazioni avverse richiedono ulteriori indagini;
      d)  sono destinati ad essere somministrati per via parenterale,
  fatte  salve  le eccezioni stabilite dal Ministero della salute, su
  proposta o previa consultazione dell'AIFA.
    2.  I  medicinali  di  cui  al  comma  1,  quando  non  hanno  le
  caratteristiche dei medicinali previsti dagli articoli 89, 92 e 94,
  devono recare sull'imballaggio esterno o, in mancanza dello stesso,
  sul   confezionamento   primario  la  frase:  "Da  vendersi  dietro
  presentazione di ricetta medica".
    ((2-bis.  Il  Ministro  della  salute,  con  proprio  decreto  da
  adottarsi   entro  il  29  febbraio  2008,  previa  intesa  con  la
  Conferenza  permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le
  province  autonome  di  Trento e di Bolzano, sentite le Federazioni
  degli  ordini professionali dei farmacisti e dei medici, nonche' le
  organizzazioni   sindacali  delle  farmacie  pubbliche  e  private,
  individua  le  condizioni  che consentono al farmacista, in caso di
  estrema  necessita'  e  urgenza,  di  consegnare  al cliente che ne
  faccia  richiesta, in assenza di prescrizione medica, un medicinale
  disciplinato dal comma 2 o dall'articolo 89.))
    3. La ripetibilita' della vendita di medicinali di cui al comma 2
  e'  consentita,  salvo diversa indicazione del medico prescrivente,
  per  un periodo non superiore a sei mesi a partire dalla data della
  compilazione  della ricetta e comunque per non piu' di dieci volte.
  L'indicazione  da  parte  del  medico  di  un  numero di confezioni
  superiori  all'unita'  esclude la ripetibilita' della vendita. Sono
  in  ogni  caso  fatte  salve le diverse prescrizioni stabilite, con
  riferimento  a particolari tipologie di medicinali, con decreto del
  Ministro della salute.
                              Art. 89.
Medicinali  soggetti  a  prescrizione  medica  da rinnovare volta per
                                volta

  1. Sono soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta
i  medicinali  che,  presentando  una  o  piu'  delle caratteristiche
previste  dall'articolo 88,  comma 1,  possono determinare, con l'uso
continuato,  stati  tossici  o  possono  comportare, comunque, rischi
particolarmente elevati per la salute.
  2.  I  medicinali  di cui al comma 1 devono recare sull'imballaggio
esterno  o, in mancanza dello stesso, sul confezionamento primario la
frase   «Da   vendersi   dietro   presentazione   di  ricetta  medica
utilizzabile una sola volta».
  3.  Le  ricette  mediche  relative  ai medicinali di cui al comma 1
hanno validita' limitata a trenta giorni; esse devono essere ritirate
dal  farmacista,  che e' tenuto a conservarle per sei mesi, se non le
consegna all'autorita' competente per il rimborso del prezzo a carico
del  Servizio sanitario nazionale. Decorso tale periodo il farmacista
distrugge  le  ricette  con  modalita' atte ad escludere l'accesso di
terzi ai dati in esse contenuti.
  4.  Il  medico  e'  tenuto  ad  indicare  sulla  ricetta relativa a
medicinali  disciplinati  dal presente articolo il codice fiscale del
paziente;  nei casi in cui disposizioni di carattere speciale esigono
la riservatezza dei trattamenti, si applicano le relative procedure.
  5.  La ricetta, che deve comunque contenere, stampata o apposta con
timbro,  la  chiara  indicazione  del  medico  prescrivente  e  della
struttura  da  cui  lo stesso dipende, non ha validita' ove sia priva
degli  elementi  di cui al comma 4 ovvero della data, della firma del
medico e dei dati relativi alla esenzione.
                              Art. 90.
         Medicinali soggetti a prescrizione medica speciale

  1.  I  medicinali  soggetti  a  prescrizione medica speciale sono i
medicinali  per  i  quali  il  testo  unico delle leggi in materia di
disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione,
cura  e  riabilitazione  dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n.  309,  e successive modificazioni, prevede specifiche modalita' di
distribuzione e prescrizione.
  2.  Ferma  restando  la  disciplina  del  testo unico richiamato al
comma 1, i medicinali soggetti a prescrizione medica speciale possono
essere  sottoposti  anche  ad altre limitazioni previste dal presente
decreto e dalle disposizioni che ne assicurano l'attuazione.
                              Art. 91.
        Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa

  1.  I  medicinali  soggetti a prescrizione medica limitativa sono i
medicinali  la  cui prescrizione o la cui utilizzazione e' limitata a
taluni   medici  o  a  taluni  ambienti,  in  conformita'  di  quanto
disciplinato dagli articoli 92, 93 e 94.
                              Art. 92.
Medicinali  utilizzabili  esclusivamente in ambiente ospedaliero o in
                   strutture ad esso assimilabili

  1. I medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero
sono  i  medicinali che, per le caratteristiche farmacologiche, o per
innovativita',  per  modalita' di somministrazione o per altri motivi
di  tutela  della  salute  pubblica, non possono essere utilizzati in
condizioni   di  sufficiente  sicurezza  al  di  fuori  di  strutture
ospedaliere.
  2.  Tenuto  conto delle caratteristiche dei medicinali, l'AIFA puo'
stabilire che l'uso dei medicinali previsti dal comma 1 e' limitato a
taluni centri ospedalieri o, invece, e' ammesso anche nelle strutture
di ricovero a carattere privato.
  3.  I  medicinali  disciplinati dal presente articolo devono recare
sull'imballaggio    esterno   o,   in   mancanza   di   questo,   sul
confezionamento  primario  le  frasi:  «Uso  riservato agli ospedali.
Vietata  la  vendita al pubblico». Nelle ipotesi previste dal comma 2
la  prima frase e' modificata in rapporto all'impiego autorizzato del
medicinale.
  4. I medicinali disciplinati dal presente articolo sono forniti dai
produttori  e dai grossisti direttamente alle strutture autorizzate a
impiegarli o agli enti da cui queste dipendono.
                              Art. 93.
Medicinali   vendibili   al   pubblico   su  prescrizione  di  centri
                    ospedalieri o di specialisti

  1.  I  medicinali  vendibili  al pubblico su prescrizione di centri
ospedalieri   o   di  specialisti  sono  i  medicinali  che,  sebbene
utilizzabili  anche  in  trattamenti  domiciliari,  richiedono che la
diagnosi  sia  effettuata  in  ambienti  ospedalieri  o in centri che
dispongono di mezzi di diagnosi adeguati, o che la diagnosi stessa e,
eventualmente,  il  controllo  in corso di trattamento sono riservati
allo specialista.
  2.  I  medicinali  di cui al comma 1 devono recare sull'imballaggio
esterno  o, in mancanza di questo, sul confezionamento primario, dopo
le frasi: «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica», o «Da
vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola
volta»,  la  specificazione  del  tipo  di struttura o di specialista
autorizzato alla prescrizione.
                              Art. 94.
      Medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista

  1.  I  medicinali  utilizzabili esclusivamente dallo specialista in
ambulatorio   sono   i   medicinali  che,  per  loro  caratteristiche
farmacologiche  e  modalita'  di  impiego,  sono  destinati ad essere
utilizzati   direttamente   dallo   specialista   durante  la  visita
ambulatoriale.
  2.  Lo  specialista puo' utilizzare un medicinale di cui al comma 1
presso  il  domicilio  del  paziente, soltanto se la somministrazione
dello stesso non necessita di particolari attrezzature ambulatoriali.
  3.  I  medicinali  disciplinati dal presente articolo devono recare
sull'imballaggio    esterno   o,   in   mancanza   di   questo,   sul
confezionamento   primario   le  frasi:  «Uso  riservato  a...»,  con
specificazione   dello   specialista   autorizzato   all'impiego  del
medicinale, e «Vietata la vendita al pubblico».
  4.  I  medicinali disciplinati dal presente articolo possono essere
forniti  dai produttori e dai grossisti direttamente agli specialisti
autorizzati ad impiegarli.
                              Art. 95.
Accertamenti   sull'osservanza   delle  disposizioni  in  materia  di
                           classificazione

  1. Le ASL verificano a campione il rispetto da parte dei farmacisti
delle  disposizioni  del presente titolo, informando dell'esito della
verifica il Ministero della salute e l'AIFA.
                              Art. 96.
               Medicinali non soggetti a prescrizione

      1. I medicinali non soggetti a prescrizione sono quelli che non
rispondono ai criteri di cui agli articoli da 88 a 94.
      2.  Il  farmacista  puo' dare consigli al cliente ((. . .)) sui
medicinali  di  cui  al comma 1. Gli stessi medicinali possono essere
oggetto  di  pubblicita'  presso  il  pubblico  se  hanno i requisiti
stabiliti dalle norme vigenti in materia e purche' siano rispettati i
limiti e le condizioni previsti dalle stesse norme.
      3.  Se  il medicinale e' classificato nella classe c-bis di cui
all'articolo  8,  comma  10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in
etichetta   deve   essere   riportata   la  dicitura  "medicinale  di
automedicazione".   Nei  rimanenti  casi  deve  essere  riportata  la
dicitura   "medicinale  non  soggetto  a  prescrizione  medica".  ((I
medicinali  di automedicazione di cui al primo periodo possono essere
oggetto  di  accesso  diretto  da parte dei clienti in farmacia e nei
punti  vendita  previsti  dall'articolo  5 del decreto-legge 4 luglio
2006,  n.  223,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248.))
      4.  L'imballaggio  esterno dei medicinali previsti dal presente
articolo, reca un bollino di riconoscimento che ne permette la chiara
individuazione  da  parte  del  consumatore,  conforme al decreto del
Ministro  della  salute  in  data  1° febbraio 2002, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 33 dell'8 febbraio
2002.
                              Art. 97.
Pubblicazione  dell'elenco  dei medicinali secondo la classificazione
                       ai fini della fornitura

  1.  Entro  il  mese  di febbraio  di ogni anno, l'AIFA procede alla
pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana di
tutti   i   medicinali  dei  quali  e'  autorizzata  l'immissione  in
commercio, con la specificazione per ciascuno di essi della classe di
appartenenza prevista dal presente titolo.
  2.  Ogni anno l'AIFA comunica alla Commissione europea e agli altri
Stati   membri   della   Comunita'  europea  le  modifiche  apportate
all'elenco  di  cui  al  comma 1,  limitatamente ai medicinali la cui
fornitura   e'   soggetta   all'obbligo   di   prescrizione   medica,
precisandone la classificazione.
                              Art. 98.
    Tutela delle prove e delle sperimentazioni finalizzate ad una
                   modifica della classificazione

  1.  Quando  una  modifica della classificazione di un medicinale e'
stata  autorizzata  in  base  a  prove  precliniche o sperimentazioni
cliniche  significative,  l'AIFA,  per  un  anno  dalla  data di tale
autorizzazione,   non   tiene  conto  di  tali  prove  precliniche  o
sperimentali  ai  fini dell'esame della domanda di classificazione di
un  altro  medicinale  a  base  della  stessa  sostanza presentata da
diverso richiedente o titolare.
                             Art. 98-bis
   (( (Sperimentazioni sulle modalita' di fornitura dei medicinali)

    1. Il Ministero della salute puo' autorizzare, previo parere
  favorevole   della   regione   interessata,  sperimentazioni  sulle
modalita'  di fornitura di medicinali in deroga alle disposizioni del
presente   titolo,   stabilendo   comunque  condizioni  e  limiti  da
rispettare  ai  fini  della  tutela  della salute pubblica. Il parere
favorevole  delle  regioni  si  intende  comunque acquisito trascorsi
trenta giorni dalla richiesta del Ministero della salute.))

Titolo VII
DISTRIBUZIONE ALL'INGROSSO DI MEDICINALI

                              Art. 99.
                       Ambito di applicazione

  1.  Il presente titolo disciplina la distribuzione all'ingrosso dei
medicinali    per    uso   umano,   nonche'   delle   materie   prime
farmacologicamente attive.
  2.   L'attivita'   di  distribuzione  all'ingrosso  sul  territorio
nazionale di medicinali puo' riguardare unicamente medicinali per cui
e'  stata  rilasciata  una  AIC  ai  sensi del presente decreto o del
regolamento (CE) n. 726/2004.
  3.  Qualsiasi  distributore,  che  non sia il titolare dell'AIC, il
quale intende importare un medicinale da un altro Stato membro ne da'
comunicazione  al  titolare  dell'AIC,  al  Ministero  della salute e
all'AIFA  almeno  quarantacinque  giorni  prima  di  provvedere  alla
distribuzione di detto medicinale.
                              Art. 100
    Autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali

      1.  La  distribuzione all'ingrosso di medicinali e' subordinata
al  possesso  di  un'autorizzazione  rilasciata dalla regione o dalla
provincia   autonoma   ovvero   dalle   altre  autorita'  competenti,
individuate   dalla  legislazione  delle  regioni  o  delle  province
autonome.
      1-bis.  I  farmacisti  e le societa' di farmacisti, titolari di
farmacia  ai  sensi  dell'articolo  7 della legge 8 novembre 1991, n.
362,  nonche'  le  societa'  che gestiscono farmacie comunali possono
svolgere  attivita' di distribuzione all'ingrosso dei medicinali, nel
rispetto   delle  disposizioni  del  presente  titolo.  Parimenti  le
societa'  che  svolgono  attivita'  di  distribuzione all'ingrosso di
medicinali  possono  svolgere  attivita'  di  vendita  al pubblico di
medicinali attraverso la gestione di farmacie comunali.
      1-ter.  E'  fatto  divieto  al  produttore  e  al  distributore
all'ingrosso  di  praticare, senza giustificazione, nei confronti dei
dettaglianti  condizioni  diverse  da quelle preventivamente indicate
nelle condizioni generali di contratto.
      2.  COMMA  ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248.
      3.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma  1 non e' richiesta se
l'interessato  e'  in  possesso  dell'autorizzazione  alla produzione
prevista   dall'articolo   50   a  condizione  che  la  distribuzione
all'ingrosso  e'  limitata  ai  medicinali, comprese le materie prime
farmacologicamente attive, oggetto di tale autorizzazione.
      4. Il possesso dell'autorizzazione ad esercitare l'attivita' di
grossista  di  medicinali  non  dispensa  dall'obbligo  di  possedere
l'autorizzazione  alla  produzione  ottenuta in conformita' al titolo
IV, e di rispettare le condizioni stabilite al riguardo, anche quando
l'attivita' di produzione o di importazione e' esercitata a titolo di
attivita' collaterale.
      ((4-bis.  Sono  fatti salvi gli effetti degli affidamenti della
gestione delle farmacie comunali a societa' che svolgono attivita' di
distribuzione  all'ingrosso  di medicinali, nonche' dell'acquisizione
da  parte  di tali societa' di partecipazioni in societa' affidatarie
della  gestione  di farmacie comunali, effettuati prima della data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo)).
      5.  E'  esclusa dall'ambito di applicazione del presente titolo
l'attivita'  di  intermediazione  del  commercio all'ingrosso che non
comporta acquisto o cessione di medicinali all'ingrosso.
      6.   Le  bombole  e  gli  altri  contenitori  di  ossigeno,  ed
eventualmente di altri gas medicinali da individuarsi con decreto del
Ministro   della  salute,  possono  essere  forniti  direttamente  al
domicilio  dei pazienti, alle condizioni stabilite dalle disposizioni
regionali.
                               Art. 101. 
       Requisiti richiesti per l'ottenimento dell'autorizzazione 
 
  1. Per ottenere l'autorizzazione, il richiedente deve soddisfare le
condizioni seguenti: 
    a) disporre di locali, di installazioni e di attrezzature idonei,
sufficienti  a  garantire  una  buona  conservazione  e   una   buona
distribuzione dei medicinali; 
    b)  disporre  di  adeguato  personale  nonche'  di  una   persona
responsabile, in possesso del diploma di  laurea  in  farmacia  o  in
chimica  o  in  chimica  e  tecnologia  farmaceutiche  o  in  chimica
industriale, che non abbia riportato condanne penali per reati contro
il patrimonio o comunque connessi  al  commercio  di  medicinali  non
conforme alle disposizioni del presente decreto, ne' condanne  penali
definitive di almeno due anni per delitti non colposi; 
    c) impegnarsi a rispettare gli obblighi cui e' soggetto  a  norma
dell'articolo 104. 
  2. La persona responsabile di cui alla lettera b) del comma  1  ((e
di cui  al  comma  2-bis))  deve  svolgere  la  propria  attivita'  a
carattere continuativo nella sede indicata nell'autorizzazione con un
orario compatibile  con  le  necessita'  derivanti  dalle  dimensioni
dell'attivita'  di  distribuzione  espletata.   ((Con   decreto   del
Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministero
della  salute,  sentita  l'AIFA,  possono  essere  stabilite,  per  i
depositi che  trattano  esclusivamente  gas  medicinali,  deroghe  al
disposto di cui al primo periodo.)) 
  ((2-bis. In deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2,  le  funzioni
di persona responsabile di depositi che trattano  esclusivamente  gas
medicinali possono essere svolte dal soggetto che possieda almeno uno
dei seguenti requisiti: 
    a) abbia conseguito una laurea specialistica, di cui  al  decreto
del  Ministro  dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o una laurea magistrale, di  cui
al decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle  classi  di
seguito specificate: 
      I. classe  LM-8  Classe  dei  corsi  di  laurea  magistrale  in
biotecnologie industriali; 
      II. classe LM-9  Classe  dei  corsi  di  laurea  magistrale  in
biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; 
      III. classe LM-21 Classe dei  corsi  di  laurea  magistrale  in
ingegneria chimica; 
    b) abbia conseguito una laurea di cui  al  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999,  n.  509,  e   al   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  22   ottobre   2004,   n.   270,
appartenente a una delle classi di seguito specificate, a  condizione
che siano stati superati gli  esami  di  chimica  farmaceutica  e  di
legislazione farmaceutica: 
      I. classe L-2 Classe dei corsi di laurea in biotecnologie; 
      II. classe  L-9  Classe  dei  corsi  di  laurea  in  ingegneria
industriale; 
      III. classe L-27 Classe  dei  corsi  di  laurea  in  scienze  e
tecnologie chimiche; 
      IV. classe L-29  Classe  dei  corsi  di  laurea  in  scienze  e
tecnologie farmaceutiche; 
    c) abbia svolto, per almeno cinque anni, anche non  continuativi,
successivamente all'entrata in  vigore  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 538, funzioni di direttore tecnico di magazzino  di
distribuzione all'ingrosso o di deposito di gas medicinali; 
  2-ter. Sono comunque fatte salve le situazioni regolarmente in atto
alla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche  in
mancanza dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b), e dal  comma
2-bis). )) 
  3. La responsabilita' di piu' magazzini  appartenenti  allo  stesso
titolare  puo'  essere  affidata  a  una  stessa   persona,   purche'
l'attivita' da questa svolta in ciascun magazzino sia compatibile con
quanto previsto al comma 2. 
                              Art. 102.
       Distribuzione all'ingrosso esercitata in piu' magazzini

  1.  Per  esercitare  la  distribuzione  all'ingrosso  mediante piu'
magazzini,   dislocati  in  differenti  regioni,  l'interessato  deve
ottenere  distinte  autorizzazioni,  inoltrando  domanda  a  ciascuna
autorita' competente.
                              Art. 103.
                     Procedura di autorizzazione

  1.  Entro  novanta  giorni  dalla  presentazione  della  domanda di
autorizzazione,   l'autorita'   competente  comunica  all'interessato
l'esito  della  stessa.  Se  i dati forniti dall'interessato non sono
sufficienti  a  dimostrare  il  rispetto  delle  condizioni  previste
dall'articolo 101,  la stessa autorita' puo' richiedere le necessarie
integrazioni;  in  tale  caso il termine di novanta giorni e' sospeso
fino alla presentazione dei dati complementari richiesti.
  2. L'autorizzazione, da rilasciarsi previa ispezione del magazzino,
deve specificare:
    a) la sede del magazzino;
    b) le   generalita'   della   persona   responsabile,   ai  sensi
dell'articolo 101;
    c) i  medicinali  o  il  tipo  di  medicinali  che possono essere
oggetto  dell'attivita'  di  distribuzione all'ingrosso, in relazione
alle attrezzature di cui dispone il magazzino;
    d) il  territorio  geografico  entro  il  quale  il  grossista ha
dichiarato  di  essere  in grado di operare nel rispetto del disposto
del comma 2 dell'articolo 105.
  3.  Contemporaneamente  alla  notifica all'interessato, l'autorita'
competente provvede ad inviare copia dell'autorizzazione al Ministero
della salute.
  4.  In caso di diniego dell'autorizzazione, che deve essere in ogni
caso  motivato,  sono  comunicati agli interessati i mezzi di ricorso
previsti  dalla  legislazione  in  vigore  e  il termine entro cui il
ricorso puo' essere proposto.
                              Art. 104.
        Obblighi e facolta' del titolare dell'autorizzazione

  1.  Il titolare dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso
dei medicinali e' tenuto a:
    a) rendere  i  locali,  le installazioni e le attrezzature di cui
all'articolo 101,  comma 1,  lettera a),  accessibili in ogni momento
agli agenti incaricati di ispezionarli;
    b) approvvigionarsi   di   medicinali  unicamente  da  persone  o
societa'  che  possiedono  esse  stesse  l'autorizzazione ovvero sono
esonerate  dall'obbligo  di  possederla  ai  sensi dell'articolo 100,
comma 3;  tale  obbligo  riguarda  anche  le forniture provenienti da
altri   Paesi   della   Comunita'  europea,  compatibilmente  con  le
legislazioni ivi vigenti;
    c) fornire  medicinali  unicamente a persone, societa' o enti che
possiedono    essi   stessi   l'autorizzazione   alla   distribuzione
all'ingrosso  di  medicinali,  ovvero sono autorizzati o abilitati ad
altro titolo ad approvvigionarsi di medicinali;
    d) possedere   un  piano  d'emergenza  che  assicura  l'effettiva
applicazione  di  qualsiasi  azione  di  ritiro  dal mercato disposta
dall'AIFA  o  avviata in cooperazione con il produttore o il titolare
dell'AIC del medicinale in questione;
    e) conservare  una documentazione, sotto forma di fatture, oppure
sotto  forma computerizzata o sotto qualsiasi altra forma idonea, che
riporta,  per  ogni  operazione  di  entrata  e  di uscita, almeno le
informazioni seguenti:
      1) data;
      2) denominazione del medicinale;
      3) quantitativo ricevuto o fornito;
      4) numero di lotto per ogni operazione di entrata; detto numero
deve  essere  indicato nella bolla di consegna della merce fornita al
grossista;
      5) nome e indirizzo del fornitore o del destinatario, a seconda
dei casi;
    f) tenere la documentazione di cui alla lettera e) a disposizione
delle  autorita'  competenti, ai fini di ispezione, per un periodo di
cinque anni;
    g) avvalersi,  sia  in fase di approvvigionamento, sia in fase di
distribuzione dei medicinali, di mezzi idonei a garantire la corretta
conservazione  degli  stessi  durante  il  trasporto, nell'osservanza
delle  norme  tecniche  eventualmente  adottate  dal  Ministero della
salute, assicurandone l'osservanza anche da parte di terzi;
    h) rispondere  ai principi e alle linee guida in materia di buona
pratica  di  distribuzione  dei  medicinali  di  cui  al  decreto del
Ministro  della  sanita'  in  data  6 luglio  1999,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 190 del 14 agosto
1999;
    i) assolvere agli obblighi previsti dall'articolo 105.
                              Art. 105
             Dotazioni minime e fornitura dei medicinali

  1.   Fatta   eccezione   per  chi  importa  medicinali  e  per  chi
distribuisce esclusivamente materie prime farmacologicamente attive o
gas  medicinali  o  medicinali  disciplinati  dagli  articoli 92 e 94
((ovvero  dall'articolo 96)) , o medicinali di cui detiene l'AIC o la
concessione   di   vendita,   il  titolare  dell'autorizzazione  alla
distribuzione all'ingrosso e' tenuto a detenere almeno:
    a)  i  medicinali  di cui alla tabella 2 allegata alla farmacopea
ufficiale della Repubblica italiana;
    b)  il  novanta  per  cento dei medicinali in possesso di un'AIC,
inclusi  i  medicinali  omeopatici autorizzati ai sensi dell'articolo
18;  tale  percentuale  deve  essere rispettata anche nell'ambito dei
soli  medicinali  generici.  L'obbligo  di chi commercia all'ingrosso
farmaci  di  detenere  almeno  il  90  per cento delle specialita' in
commercio  non  si  applica  ai  medicinali non ammessi a rimborso da
parte  del  servizio sanitario nazionale, fatta salva la possibilita'
del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso altro grossista.
  2.  Il titolare di un'AIC di un medicinale e i distributori di tale
medicinale  immesso effettivamente sul mercato assicurano, nei limiti
delle  loro responsabilita', forniture appropriate e continue di tale
medicinale  alle  farmacie  e  alle  persone autorizzate a consegnare
medicinali in modo da soddisfare le esigenze dei pazienti.
  3.  La  fornitura  alle  farmacie,  anche ospedaliere, o agli altri
soggetti  autorizzati  a  fornire  medicinali  al  pubblico  ((,  ivi
compresi  i  punti vendita di medicinali previsti dall'articolo 5 del
decreto-legge  4  luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248,))  dei  medicinali di cui il
distributore  e' provvisto deve avvenire con la massima sollecitudine
e,   comunque,   entro  le  dodici  ore  lavorative  successive  alla
richiesta,  nell'ambito  territoriale indicato nella dichiarazione di
cui all'articolo 103, comma 2, lettera d).
  4. Il titolare dell'AIC e' obbligato a fornire entro le quarantotto
ore,  su  richiesta  delle farmacie, anche ospedaliere, ((o dei punti
vendita  di  medicinali  previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 4
luglio  2006,  n.  223,  convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248,)) un medicinale che non e' reperibile nella rete
di distribuzione regionale.
  5.   Per   ogni   operazione,  il  distributore  all'ingrosso  deve
consegnare  al  destinatario  un documento da cui risultano, oltre al
proprio  nome  e  indirizzo  ((e  al  codice  identificativo  univoco
assegnato  dal Ministero della salute ai sensi dell'articolo 3, comma
1,  del  decreto  del  Ministro  della salute in data 15 luglio 2004,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 2
del 4 gennaio 2005,)) :
    a) la data;
    ((  b)  la  denominazione,  la  forma  farmaceutica  e  il numero
dell'AIC del medicinale;))
    c) il quantitativo fornito al destinatario;
    d) il nome e l'indirizzo del destinatario.
                              Art. 106.
           Disposizioni concernenti medicinali particolari

  1.  I  radiofarmaci possono essere ceduti da produttori e grossisti
soltanto  a  grossisti  in  possesso  di  autorizzazione  a  detenere
sostanze radioattive, a istituti universitari o a reparti ospedalieri
di medicina nucleare.
  2.  Ove  medicinali  immunologici  o medicinali derivati dal sangue
risultano  prodotti e posti in commercio in quantita' insufficienti a
soddisfare  in  modo  ottimale le esigenze terapeutiche, il Ministero
della  salute,  sentita l'AIFA, puo' adottare disposizioni dirette ad
assicurare la migliore utilizzazione dei quantitativi disponibili.
  3.   Restano  ferme  le  disposizioni  sul  commercio  all'ingrosso
contenute  nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni.
                              Art. 107.
      Individuazione dei canali di distribuzione dei medicinali

  1.  Le farmacie aperte al pubblico, ((i punti vendita di medicinali
previsti  dall'articolo  5  del  decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,))
le farmacie ospedaliere e le altre strutture che detengono medicinali
direttamente  destinati alla utilizzazione sul paziente devono essere
in  grado  di comunicare sollecitamente alle autorita' competenti che
ne  fanno  richiesta le informazioni che consentono di individuare il
canale di distribuzione di ciascun medicinale.
                              Art. 108.
                      Depositari di medicinali

  1.  Le  disposizioni del presente titolo ad eccezione dell'articolo
105,  comma  1  e  3,  disciplinano,  per  quanto  applicabili, anche
l'attivita' di coloro che detengono, per la successiva distribuzione,
medicinali  per  uso  umano  sulla  base  di  contratti  di  deposito
stipulati   con  i  titolari  dell'AIC  dei  medicinali  o  con  loro
rappresentanti.
  ((1-bis.   Il  farmacista  che  esplica  l'attivita'  professionale
prevista  dall'articolo  5  del  decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e'
responsabile,  oltre  che della gestione del reparto e dell'attivita'
di  vendita al pubblico dei medicinali, anche del connesso stoccaggio
dei   medicinali  nel  magazzino  annesso,  funzionale  all'esercizio
commerciale.
  1-ter. Nell'ipotesi prevista dal comma 1-bis, quando al reparto per
la  vendita di medicinali sono assegnati piu' farmacisti, il titolare
dell'esercizio  commerciale  individua il farmacista responsabile, il
quale deve risultare identificabile dall'utente.))
                              Art. 109.
             Ispezioni del Ministero della salute e AIFA

  1.  Ferme restando le competenze affidate dal presente decreto alle
regioni  e alle province autonome, il Ministero della salute e l'AIFA
possono  effettuare in qualsiasi momento ispezioni presso i magazzini
e   le   altre   sedi  in  cui  vengono  conservati  medicinali,  per
accertamenti attinenti a profili di propria competenza.
  2. Su richiesta del Ministero della salute e dell'AIFA le ispezioni
di  cui  al  comma 1  possono essere effettuate dalle regioni e dalle
province autonome.
                              Art. 110.
      Linee guida in materia di buona pratica di distribuzione

  1.  Con  decreto  del  Ministro  della  salute  sono aggiornate, in
conformita'  di  nuove disposizioni comunitarie, le buone pratiche di
distribuzione   dei  medicinali  di  cui  all'articolo 104,  comma 1,
lettera h).
                              Art. 111.
                      Obblighi di comunicazione

  1.  L'autorita'  competente che ha concesso l'autorizzazione di cui
al  comma 1  dell'articolo 100,  se  modifica,  sospende  o revoca la
stessa,  in  quanto sono venuti meno i requisiti sulla cui base detta
autorizzazione e' stata concessa, informa immediatamente il Ministero
della  salute  inviando  copia  del  provvedimento  di  sospensione o
revoca.
  2.  Il Ministero della salute, acquisita copia dei provvedimenti di
sospensione  o  revoca  di  cui  al comma 1, adottati dalle regioni e
dalle  province  autonome  o  dalle  autorita'  da  loro delegate, ne
informa la Commissione europea e gli altri Stati membri.
  3. Su richiesta della Commissione europea o di uno Stato membro, il
Ministero della salute fornisce qualunque informazione utile relativa
all'autorizzazione di cui all'articolo 100.
                              Art. 112.
                        Medicinali omeopatici

  1.  Le  disposizioni  del  presente  titolo  si  applicano anche ai
distributori di medicinali omeopatici.

Titolo VIII
PUBBLICITA'

                              Art. 113.
 Definizione di pubblicita' dei medicinali e ambito di applicazione

  1.  Ai  fini  del  presente  titolo si intende per «pubblicita' dei
medicinali»   qualsiasi   azione  d'informazione,  di  ricerca  della
clientela  o  di esortazione, intesa a promuovere la prescrizione, la
fornitura,  la  vendita o il consumo di medicinali; essa comprende in
particolare quanto segue:
    a) la pubblicita' dei medicinali presso il pubblico;
    b) la  pubblicita'  dei  medicinali  presso persone autorizzate a
prescriverli o a dispensarli, compresi gli aspetti seguenti:
      1)   la   visita  di  informatori  scientifici  presso  persone
autorizzate a prescrivere o a fornire medicinali;
      2) la fornitura di campioni di medicinali;
      3)  l'incitamento a prescrivere o a fornire medicinali mediante
la  concessione,  l'offerta  o la promessa di vantaggi pecuniari o in
natura, ad eccezione di oggetti di valore intrinseco trascurabile;
      4) il patrocinio di riunioni promozionali cui assistono persone
autorizzate a prescrivere o a fornire medicinali;
      5)  il  patrocinio  dei  congressi  scientifici cui partecipano
persone   autorizzate  a  prescrivere  o  a  fornire  medicinali,  in
particolare  il  pagamento  delle  spese di viaggio e di soggiorno di
queste ultime in tale occasione.
  2. Non forma oggetto del presente titolo quanto segue:
    a) l'etichettatura   e  il  foglio  illustrativo,  soggetti  alle
disposizioni del titolo V;
    b) la  corrispondenza  necessaria  per rispondere a una richiesta
precisa   e   non  sollecitata  di  informazioni  su  un  determinato
medicinale;
    c) le   informazioni   concrete  e  i  documenti  di  riferimento
riguardanti,   ad   esempio,   i  cambiamenti  degli  imballaggi,  le
avvertenze    sugli    effetti    indesiderati    nell'ambito   della
farmacovigilanza,  i  cataloghi  di vendita e gli elenchi dei prezzi,
purche' non vi figurino informazioni sul medicinale;
    d) le  informazioni  relative  alla  salute umana o alle malattie
umane, purche' non contengano alcun riferimento, neppure indiretto, a
un medicinale.
                              Art. 114.
               Principi fondamentali della disciplina

  1. E' vietata qualsiasi pubblicita' di un medicinale per cui non e'
stata rilasciata un'AIC, conforme al presente decreto, al regolamento
(CE) n. 726/2004 o ad altre disposizioni comunitarie vincolanti.
  2.  Tutti  gli  elementi  della pubblicita' di un medicinale devono
essere  conformi  alle  informazioni che figurano nel riassunto delle
caratteristiche del prodotto.
  3. La pubblicita' di un medicinale:
    a) deve favorire l'uso razionale del medicinale, presentandolo in
modo obiettivo e senza esagerarne le proprieta';
    b) non puo' essere ingannevole.
                              Art. 115.
             Limiti della pubblicita' presso il pubblico

  1.  Possono  essere  oggetto  di  pubblicita'  presso  il  pubblico
medicinali  che,  per  la  loro  composizione  e  il  loro  obiettivo
terapeutico,  sono concepiti e realizzati per essere utilizzati senza
intervento  di  un  medico  per  la  diagnosi,  la  prescrizione o la
sorveglianza  nel  corso  del  trattamento  e,  se necessario, con il
consiglio del farmacista.
  2.  E' vietata la pubblicita' presso il pubblico dei medicinali che
possono  essere  forniti  soltanto  dietro  presentazione  di ricetta
medica o che contengono sostanze psicotrope o stupefacenti; in deroga
a tale divieto il Ministero della salute puo' autorizzare campagne di
vaccinazione promosse da imprese farmaceutiche.
  3.  E'  vietata  la distribuzione al pubblico di medicinali a scopo
promozionale.
  4.  Fatto salvo quanto previsto nella seconda parte del comma 2 del
presente  articolo,  e'  vietata la pubblicita' presso il pubblico di
medicinali,  la cui dispensazione grava, anche se non totalmente, sul
Servizio  sanitario  nazionale,  nonche'  dei  medicinali di cui alle
lettere a), b) e c) dell'articolo 3, comma 1, e all'articolo 5.
  5.  In  pubblicazioni  a stampa, trasmissioni radio-televisive e in
messaggi  non a carattere pubblicitario comunque diffusi al pubblico,
e'  vietato mostrare in immagini un medicinale o la sua denominazione
in un contesto che puo' favorire il consumo del prodotto.
                              Art. 116.
Caratteristiche  e  contenuto  minimo  della  pubblicita'  presso  il
                              pubblico

  1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 115, la pubblicita' di
un medicinale presso il pubblico:
    a) e'   realizzata  in  modo  che  la  natura  pubblicitaria  del
messaggio  e' evidente e il prodotto e' chiaramente identificato come
medicinale;
    b) comprende almeno:
      1)  la  denominazione  del medicinale e la denominazione comune
della   sostanza   attiva;   l'indicazione  di  quest'ultima  non  e'
obbligatoria se il medicinale e' costituito da piu' sostanze attive;
      2)  le  informazioni  indispensabili  per  un  uso corretto del
medicinale;
      3)  un  invito  esplicito  e  chiaro  a leggere attentamente le
avvertenze  figuranti,  a seconda dei casi, nel foglio illustrativo o
sull'imballaggio  esterno;  nella  pubblicita'  scritta l'invito deve
risultare  facilmente  leggibile  dal  normale  punto d'osservazione;
nella  pubblicita'  sulla  stampa quotidiana e periodica deve essere,
comunque,  scritto con caratteri di dimensioni non inferiori al corpo
nove.
                              Art. 117.
                Contenuti pubblicitari non consentiti

  1.  La  pubblicita'  presso  il  pubblico di un medicinale non puo'
contenere alcun elemento che:
    a) fa   apparire  superflui  la  consultazione  di  un  medico  o
l'intervento  chirurgico,  in  particolare  offrendo  una  diagnosi o
proponendo una cura per corrispondenza;
    b) induce  a ritenere l'efficacia del medicinale priva di effetti
indesiderati o superiore o pari ad un altro trattamento o ad un altro
medicinale;
    c) induce  a  ritenere  che  il  medicinale  possa  migliorare il
normale stato di buona salute del soggetto;
    d) induce  a  ritenere  che  il  mancato uso del medicinale possa
avere  effetti  pregiudizievoli sul normale stato di buona salute del
soggetto;  tale  divieto non si applica alle campagne di vaccinazione
di cui all'articolo 115, comma 2;
    e) si rivolge esclusivamente o prevalentemente ai bambini;
    f) comprende  una  raccomandazione  di  scienziati,  di operatori
sanitari o di persone largamente note al pubblico;
    g) assimila  il  medicinale  ad  un  prodotto  alimentare,  ad un
prodotto cosmetico o ad un altro prodotto di consumo;
    h) induce   a   ritenere  che  la  sicurezza  o  l'efficacia  del
medicinale  sia  dovuta  al  fatto  che  si  tratta  di  una sostanza
«naturale»;
    i) puo' indurre ad una errata autodiagnosi;
    l) fa riferimento in modo improprio, impressionante o ingannevole
a attestazioni di guarigione;
    m) utilizza  in  modo  improprio,  impressionante  o  ingannevole
rappresentazioni  visive  delle  alterazioni del corpo umano dovute a
malattie  o  a lesioni, oppure dell'azione di un medicinale sul corpo
umano o su una sua parte.
  2.  Parimenti,  in  coerenza con quanto previsto dall'articolo 116,
comma 1,  lettera a), non e' consentita la divulgazione di messaggi e
di  testi  il cui intento pubblicitario e' occultato dalla ridondanza
di altre informazioni.
  3.  Con decreto del Ministro della salute puo' essere stabilito che
i   messaggi  pubblicitari  autorizzati  ai  sensi  dell'articolo 118
contengono il numero di AIC del medicinale.
                              Art. 118 
         Autorizzazione della pubblicita' presso il pubblico 
 
  1. Nessuna pubblicita' di medicinali presso il pubblico puo' essere
effettuata  senza  autorizzazione  del  Ministero  della  salute,  ad
eccezione: 
    a) delle  inserzioni  pubblicitarie  sulla  stampa  quotidiana  o
periodica che, ferme  restando  le  disposizioni  dell'articolo  116,
comma 1, si limitano a riprodurre integralmente e senza modifiche  le
indicazioni,   le   controindicazioni,   le   opportune   precauzioni
d'impiego,  le  interazioni,  le  avvertenze  speciali,  gli  effetti
indesiderati  descritti  nel  foglio  illustrativo,  con  l'eventuale
aggiunta  di  una  fotografia  o  di  una  rappresentazione   grafica
dell'imballaggio  esterno  o   del   confezionamento   primario   del
medicinale; 
    b) delle fotografie o rappresentazioni grafiche  dell'imballaggio
esterno o del confezionamento primario  dei  medicinali  apposte  sui
cartelli dei prezzi di vendita al pubblico e degli  eventuali  sconti
praticati esposti da coloro che svolgono attivita'  di  fornitura  al
pubblico,  limitatamente  ai  farmaci  di  cui  all'articolo  5   del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 
  2. L'autorizzazione  e'  rilasciata  dal  Ministero  della  salute,
sentita la Commissione di  esperti  prevista  dall'articolo  201  del
testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto  27  luglio
1934, n. 1265, e successive modificazioni. 
  3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 86. 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 86. 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 86. 
  6. Il parere della Commissione non  e'  obbligatorio  nei  seguenti
casi: 
    a) se il messaggio pubblicitario  non  puo'  essere  autorizzato,
risultando in evidente contrasto con le disposizioni  degli  articoli
114, 115 e 116, comma 1, lettera b), e dell'articolo  117,  comma  1,
lettere c) ed f); 
    b) se il messaggio e' destinato ad essere pubblicato sulla stampa
quotidiana o periodica, o ad essere diffuso a mezzo  radiofonico,  ed
e' stato approvato da un istituto  di  autodisciplina  formato  dalle
associazioni maggiormente rappresentative interessate alla diffusione
della pubblicita' dei medicinali di automedicazione riconosciuto  dal
Ministero della salute; 
    c) se il messaggio costituisce parte di altro gia' autorizzato su
parere della Commissione. 
  7. Il  Ministro  della  salute,  verificata  la  correttezza  delle
valutazioni dell'Istituto di cui al comma 6, lettera b), con  decreto
da pubblicare nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana
estende la procedura di cui al  predetto  comma  6,  lettera  b),  ai
messaggi pubblicitari televisivi e cinematografici. 
  8. Decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della  domanda
diretta  ad  ottenere  l'autorizzazione  alla   pubblicita'   di   un
medicinale, la mancata comunicazione al  richiedente,  da  parte  del
Ministero  della  salute,  della  non  accoglibilita'  della  domanda
costituisce,  a  tutti  gli  effetti,  rilascio   dell'autorizzazione
richiesta. Nel messaggio pubblicitario deve, conseguentemente, essere
riportata l'indicazione: "autorizzazione su domanda del ..."  seguita
dalla data in cui  la  domanda  di  autorizzazione  e'  pervenuta  al
Ministero della salute. 
  9. Se, entro i quarantacinque  giorni  previsti  dal  comma  8,  il
Ministero della salute comunica al  richiedente  che  la  pubblicita'
sanitaria oggetto della domanda puo' essere accolta soltanto  con  le
modifiche   specificate   nella   comunicazione   ministeriale,    il
richiedente e' autorizzato a  divulgare  un  messaggio  pubblicitario
conforme alle modifiche  indicate  dall'Ufficio.  In  tale  caso  nel
messaggio deve essere  riportata  l'indicazione  "autorizzazione  del
..." seguita dalla data della comunicazione ministeriale.  Se,  entro
il  termine  di  quarantacinque  giorni  previsto  dal  comma  8,  il
Ministero della salute comunica al richiedente  che  la  domanda  non
puo'  essere  accolta,   la   domanda   stessa   e'   da   intendersi
definitivamente   respinta   qualora   l'interessato   non   presenti
osservazioni entro il  termine  di  dieci  giorni;  se  l'interessato
presenta osservazioni finalizzate ad ottenere modifiche al messaggio,
diverse da  quelle  previste  nella  comunicazione  ministeriale,  il
relativo atto e' considerato, a tutti  gli  effetti,  ((  come  nuova
domanda di autorizzazione; se  le  osservazioni  dell'interessato  si
limitano a ribadire, con l'eventuale supporto di  documentazione,  il
contenuto della domanda iniziale, su di essa  si  pronuncia,  in  via
definitiva, il competente ufficio  del  Ministero  della  salute,  ))
senza necessita' di una nuova consultazione della commissione di  cui
al comma 2. 
  10. Eventuali provvedimenti del  Ministero  della  salute  volti  a
richiedere la modifica dei messaggi autorizzati ai sensi dei commi  8
e 9 devono essere adeguatamente motivati. 
  11.  I  messaggi  diffusi  per  via   radiofonica   sono   esentati
dall'obbligo di  riferire  gli  estremi  dell'autorizzazione  secondo
quanto previsto dai commi 8 e 9. 
  12. Le autorizzazioni alla  pubblicita'  sanitaria  dei  medicinali
hanno validita' di ventiquattro mesi, fatta salva la possibilita' del
Ministero della salute di stabilire,  motivatamente,  un  periodo  di
validita' piu' breve, in relazione alle caratteristiche del messaggio
divulgato. Il periodo di validita' decorre dalla  data,  comunque  di
non oltre sei mesi posteriore a quella della  domanda,  indicata  dal
richiedente per l'inizio della campagna pubblicitaria; in mancanza di
tale  indicazione,  il  periodo  di  validita'  decorre  dalla   data
dell'autorizzazione. Le autorizzazioni in  corso  di  validita'  alla
data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non  sia
stato stabilito un termine di validita', decadono decorsi 24 mesi  da
tale data. 
  13.  Se  la  pubblicita'  presso  il  pubblico  e'  effettuata   in
violazione delle disposizioni  del  presente  decreto,  il  Ministero
della salute: 
    a) ordina l'immediata cessazione della pubblicita'; 
    b)  ordina  la  diffusione,  a  spese  del  trasgressore,  di  un
comunicato  di  rettifica  e  di  precisazione,   secondo   modalita'
stabilite dallo stesso Ministero, fatto comunque  salvo  il  disposto
dell'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 175. 
  14. Le disposizioni dei commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13, si  applicano,
altresi', ai dispositivi medici, ivi compresi i diagnostici in  vitro
utilizzabili senza prescrizione o assistenza del medico  o  di  altro
professionista sanitario, nonche' agli  altri  prodotti  diversi  dai
medicinali  per  uso  umano,  soggetti   alla   disciplina   prevista
dall'articolo 201, terzo comma, del testo unico delle leggi sanitarie
di cui al regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265,  e  successive
modificazioni. 
                              Art. 119.
              Pubblicita' presso gli operatori sanitari

  1.   Gli  operatori  sanitari  ai  quali  puo'  essere  rivolta  la
pubblicita' di un medicinale sono esclusivamente quelli autorizzati a
prescriverlo o a dispensarlo.
  2.   Fermo   restando   quanto   previsto   dal   presente  titolo,
l'informazione  scientifica presso gli operatori sanitari deve essere
realizzata  nel  rispetto  dei  criteri  e delle linee guida adottate
dall'AIFA,  previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano sentite le associazioni dell'industria farmaceutica.
  3.  La  pubblicita'  di un medicinale presso gli operatori sanitari
deve sempre includere il riassunto delle caratteristiche del prodotto
che   risulta   autorizzato   al   momento   della  diffusione  della
pubblicita',  specificare  la  classificazione del medicinale ai fini
della  fornitura  e  indicare  il  prezzo  di vendita e le condizioni
dell'eventuale  dispensazione  del  medicinale con onere a carico del
Servizio sanitario nazionale.
  4.  In  deroga  al  disposto  del  comma  3,  la  pubblicita' di un
medicinale  presso  gli  operatori  sanitari puo' limitarsi alla sola
denominazione   del   medicinale,   con   la   specificazione   della
denominazione  comune  della  sostanza o delle sostanze attive che lo
compongono.  A tali indicazioni puo' aggiungersi il nome del titolare
dell'AIC  seguito, nell'ipotesi prevista dal comma 5, dal nome di chi
provvede all'effettiva commercializzazione del prodotto.
  5.  L'attuazione  della  pubblicita'  presso gli operatori sanitari
puo'  essere  realizzata,  anche  in  forma congiunta con il titolare
dell'AIC del medicinale, ma comunque in base ad uno specifico accordo
con  questo,  da  altra  impresa  ((.  . .)). In tali ipotesi restano
fermi,  peraltro,  sia gli obblighi e le responsabilita' dell'impresa
titolare  AIC del medicinale, in ordine all'attivita' di informazione
svolta  dall'altra  impresa,  sia  l'obbligo di cui all'articolo 122,
comma 3.
  6.  Se l'informazione promozionale presso gli operatori sanitari e'
effettuata  in  violazione  delle  disposizioni e dei criteri e delle
direttive adottate dall'AIFA ai sensi del comma 2, l'Agenzia stessa:
    a)  ordina l'immediata cessazione o sospensione dell'informazione
promozionale;
    b)  ordina  la  diffusione,  a  spese  del  trasgressore,  di  un
comunicato  di  rettifica  e  di precisazione, la cui redazione sara'
curata  secondo  le  modalita'  stabilite  dall'AIFA. Tale comunicato
potra'   essere   inserito   a   cura  dell'AIFA  sul  Bollettino  di
informazione  sui  farmaci  e  sul  sito internet istituzionale della
medesima  e,  a  cura  e  a  spese dell'Azienda, sul sito internet di
quest'ultima o anche su quotidiani a tiratura nazionale.
  7.  Le  disposizioni  dei commi 1, 3, 4 e 5 e le disposizioni degli
articoli   121  e  125  si  applicano  senza  pregiudizio  di  quanto
disciplinato dalle regioni ai sensi del comma 21 dell'articolo 48 del
decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
                              Art. 120.
     Disposizioni particolari sulla pubblicita' presso i medici

  1.  La  documentazione  sul  medicinale, ad eccezione del riassunto
delle  caratteristiche del prodotto, approvato ai sensi dell'articolo
8,  comma  3, lettera o), deve essere depositata presso l'AIFA, prima
dell'inizio  della  campagna  pubblicitaria  e puo' essere fornita al
medico dall'impresa farmaceutica se sono trascorsi dieci giorni dalla
data  di  deposito.  La  data  di  deposito  deve essere indicata nel
materiale divulgato.
  ((1-bis.   Per   i  medicinali  omeopatici  o  antroposofici  senza
indicazioni   terapeutiche,  al  medico  puo'  essere  consegnata  la
documentazione  utile  a  ricordare posologia e campi di applicazione
mediante pubblicazioni tratte da una delle farmacopee europee o dalla
letteratura  omeopatica  o  antroposofica. In quest'ultimo caso, deve
essere  stampigliato in modo visibile che trattasi di indicazioni per
cui  non  vi  e', allo stato, evidenza scientificamente provata della
efficacia del medicinale omeopatico o antroposofico.))
  2.  L'AIFA  puo', in qualsiasi momento, con provvedimento motivato,
anche  tenuto conto delle linee guida di cui al comma 2 dell'articolo
119, vietare o sospendere la divulgazione della documentazione di cui
al  comma  1,  se  la  ritiene  in  contrasto con le disposizioni e i
principi del presente decreto.
  3.  Tutte  le informazioni contenute nella documentazione di cui al
comma   1   devono   essere   esatte,   aggiornate,   verificabili  e
sufficientemente  complete  per  permettere al destinatario di essere
adeguatamente    informato    sull'effetto    terapeutico   e   sulle
caratteristiche  del medicinale. Le informazioni stesse devono essere
conformi alla documentazione presentata ai fini del rilascio dell'AIC
del medicinale o ai suoi aggiornamenti.
  4.  Gli  articoli,  le  tabelle  e le altre illustrazioni tratte da
riviste  mediche  o  da  opere  scientifiche devono essere riprodotti
integralmente e fedelmente, con l'indicazione esatta della fonte. Non
sono  consentite  citazioni  che,  avulse  dal  contesto  da cui sono
tratte, possono risultare parziali o distorsive.
  5.  La  pubblicita'  rivolta ai medici puo' essere realizzata anche
attraverso  visite  dei medesimi ai laboratori e ai centri di ricerca
delle  imprese  farmaceutiche,  purche' siano orientate allo sviluppo
delle  conoscenze  nei  settori  della chimica, tecnica farmaceutica,
farmacologia, tossicologia, biotecnologie e biochimica.
                              Art. 121.
   Disposizioni particolari sulla pubblicita' presso i farmacisti

  1.  La  pubblicita'  presso  i  farmacisti dei medicinali vendibili
dietro  presentazione di ricetta medica e' limitata alle informazioni
contenute  nel  riassunto  delle  caratteristiche  del medicinale. La
limitazione non si applica ai farmacisti ospedalieri.
  2.   Per  i  medicinali  vendibili  senza  prescrizione  medica  la
pubblicita'  puo' comprendere altra documentazione utile a consentire
al  farmacista  di fornire al cliente, all'occorrenza, consigli sulla
utilizzazione del prodotto.
  3.  La  documentazione che non consiste nella semplice riproduzione
del  riassunto  delle caratteristiche del prodotto e' sottoposta alle
disposizioni dell'articolo 120.
  4.  La  disciplina  richiamata  nel  comma 3  non  si  applica alle
informazioni di contenuto esclusivamente commerciale.
                              Art. 122.
         Requisiti e attivita' degli informatori scientifici

  1. L'informazione sui medicinali puo' essere fornita al medico e al
farmacista dagli informatori scientifici. Nel mese di gennaio di ogni
anno   ciascuna   impresa   farmaceutica  deve  comunicare,  su  base
regionale,  all'AIFA  il  numero  dei  sanitari  visitati  dai propri
informatori  scientifici nell'anno precedente, specificando il numero
medio  di visite effettuate. A tale fine, entro il mese di gennaio di
ogni  anno,  ciascuna  impresa  farmaceutica deve comunicare all'AIFA
l'elenco  degli informatori scientifici impiegati nel corso dell'anno
precedente,  con l'indicazione del titolo di studio e della tipologia
di contratto di lavoro con l'azienda farmaceutica.
  2.  Fatte  salve  le  situazioni  regolarmente in atto alla data di
entrata  in  vigore del presente decreto, gli informatori scientifici
devono  essere  in  possesso  del diploma di laurea di cui alla legge
19 novembre 1990, n. 341, o di laurea specialistica di cui al decreto
del   Ministro   dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o di laurea magistrale di cui al
decreto   del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca  22 ottobre  2004, n. 270, in una delle seguenti discipline o
in  uno dei settori scientifico-disciplinari alle cui declaratorie le
discipline  medesime fanno riferimento: medicina e chirurgia, scienze
biologiche,  chimica  con  indirizzo  organico o biologico, farmacia,
chimica   e  tecnologia  farmaceutiche  o  medicina  veterinaria.  In
alternativa gli informatori scientifici devono essere in possesso del
diploma  universitario in informazione scientifica sul farmaco di cui
al  decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e  tecnologica  30 giugno  1993,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica  italiana  n.  87  del  15 aprile  1994,  o  della
corrispondente   laurea   di   cui  ai  citati  decreti  ministeriali
3 novembre 1999, n. 509, e 22 ottobre 2004, n. 270. Il Ministro della
salute puo', sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  con  decreto,  riconoscere  come idonee, ai fini del
presente   articolo,   altre  lauree  specificando  gli  insegnamenti
essenziali  ai fini della formazione. In tutti i casi gli informatori
scientifici  devono  ricevere  una formazione adeguata da parte delle
imprese   da  cui  dipendono,  cosi'  da  risultare  in  possesso  di
sufficienti  conoscenze scientifiche per fornire informazioni precise
e quanto piu' complete sui medicinali presentati. Le aziende titolari
di  AIC assicurano il costante aggiornamento della formazione tecnica
e scientifica degli informatori scientifici.
  3.  L'attivita'  degli informatori scientifici e' svolta sulla base
di   un   rapporto   di   lavoro   instaurato  con  un'unica  impresa
farmaceutica.  Con  decreto  del  Ministro  della salute, su proposta
dell'AIFA,  possono  essere  previste,  in ragione delle dimensioni e
delle   caratteristiche  delle  imprese,  deroghe  alle  disposizioni
previste dal precedente periodo.
  4. Ad ogni visita, gli informatori devono consegnare al medico, per
ciascun medicinale presentato, il riassunto delle caratteristiche del
prodotto,  completo  delle  informazioni  sul  prezzo e, se del caso,
delle  condizioni alle quali il medicinale puo' essere prescritto con
onere a carico del Servizio sanitario nazionale.
  5.  L'adempimento  di cui al comma 4 non e' necessario se il medico
e'  in  possesso  di  una  pubblicazione  che  riproduce  i testi dei
riassunti  delle caratteristiche dei prodotti autorizzati dall'AIFA e
se,  per  il  medicinale  presentato dall'informatore scientifico, il
riassunto delle caratteristiche del prodotto non ha subito variazioni
rispetto al testo incluso nella pubblicazione predetta.
  6.   Gli   informatori  scientifici  devono  riferire  al  servizio
scientifico  di cui all'articolo 126, dal quale essi dipendono, ed al
responsabile  del  servizio  di  farmacovigilanza  di  cui al comma 4
dell'articolo 130,  tutte  le informazioni sugli effetti indesiderati
dei  medicinali,  allegando,  ove  possibile,  copia  delle schede di
segnalazione utilizzate dal medico ai sensi del titolo IX.
                              Art. 123.
  Concessione o promessa di premi o vantaggi pecuniari o in natura

  1.  Nel  quadro  dell'attivita' di informazione e presentazione dei
medicinali  svolta  presso  medici o farmacisti e' vietato concedere,
offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura, salvo che
siano   di   valore   trascurabile   e   siano  comunque  collegabili
all'attivita' espletata dal medico e dal farmacista.
  ((2.  Il  materiale  informativo  di consultazione scientifica o di
lavoro,  non  specificamente  attinente  al  medicinale,  puo' essere
ceduto  a  titolo gratuito, nel rispetto delle prescrizioni stabilite
con  decreto  del  Ministro  della  salute  da  adottarsi entro il 29
febbraio  2008  su  proposta  dell'Agenzia italiana del farmaco. Fino
all'adozione  del  predetto  decreto,  il  materiale  informativo  di
consultazione  scientifica  o di lavoro, non specificamente attinente
al  medicinale,  puo'  essere  ceduto  a  titolo  gratuito  solo alle
strutture sanitarie pubbliche.))
  3.  I  medici  e  i  farmacisti non possono sollecitare o accettare
alcun incentivo vietato a norma del comma 1.
                              Art. 124.
   Convegni o congressi e altri incontri riguardanti i medicinali

  1.  Ogni  impresa  farmaceutica  in  possesso  delle autorizzazioni
previste  dal  titolo III o dal titolo IV, ovvero che, in base ad uno
specifico  accordo  con  il titolare dell'AIC, provvede all'effettiva
commercializzazione  di  medicinali,  che  organizza o contribuisce a
realizzare,  mediante  finanziamenti  o  erogazione di altre utilita'
anche  indiretti, in Italia o all'estero, un congresso, un convegno o
una   riunione   su   tematiche  comunque  attinenti  all'impiego  di
medicinali  dalla  stessa  impresa  prodotti o commercializzati, deve
trasmettere  al  competente ufficio dell'AIFA, almeno sessanta giorni
prima   della   data   dell'inizio  del  congresso  o  incontro,  una
comunicazione, con firma autenticata, contenente i seguenti elementi:
    a) propria  denominazione  o  ragione  sociale,  codice fiscale e
sede;
    b) sede e data della manifestazione;
    c) destinatari dell'iniziativa;
    d) oggetto  della  tematica  trattata, correlazione esistente fra
questa  e  i  medicinali  di  cui  l'impresa e' titolare, programma e
razionale scientifico della manifestazione;
    e) qualificazione professionale e scientifica dei relatori;
    f) preventivo analitico delle spese; quando l'impresa si limita a
fornire  un  contributo  agli  organizzatori,  devono essere indicati
l'entita'  e  le  modalita' dello stesso, nonche' eventuali diritti o
facolta' concessi dagli organizzatori come corrispettivo.
  2.  Quando  alla  realizzazione di uno stesso congresso, convegno o
riunione  contribuiscono piu' imprese farmaceutiche, le comunicazioni
di  cui  al  comma 1  devono pervenire congiuntamente, per il tramite
degli  organizzatori,  con  un  prospetto riepilogativo delle imprese
partecipanti.  Le  comunicazioni  inviate  in  difformita'  da quanto
stabilito dal presente comma sono prive di efficacia.
  3.  Le  manifestazioni  di  cui  ai  commi 1 e 2 devono attenersi a
criteri  di  stretta natura tecnica ed essere orientate allo sviluppo
delle  conoscenze  nei  settori  della chimica, tecnica farmaceutica,
biochimica,  fisiologia, patologia e clinica e devono realizzarsi nel
rispetto  di  quanto  previsto  dal  presente decreto e dei criteri e
delle   linee   guida   stabilite  dall'AIFA  ai  sensi  del  comma 2
dell'articolo 119.   E'   vietata   la   partecipazione   di  imprese
farmaceutiche a convegni o riunioni di carattere sindacale.
  4.  Nell'ambito  delle  manifestazioni  di  cui  ai  commi 1  e  2,
eventuali  oneri per spese di viaggio o per ospitalita' devono essere
limitati  agli operatori del settore qualificati e non possono essere
estesi  ad eventuali accompagnatori. L'ospitalita' non puo', inoltre,
eccedere  il  periodo  di tempo compreso tra le dodici ore precedenti
l'inizio  del  congresso  e le dodici ore successive alla conclusione
del  medesimo, ne' presentare caratteristiche tali da prevalere sulle
finalita' tecnico-scientifiche della manifestazione. E' consentita ai
medici  di  medicina  generale  ed  ai  pediatri  di libera scelta la
partecipazione  a convegni e congressi con accreditamento ECM di tipo
educazionale  su  temi pertinenti, previa segnalazione alla struttura
sanitaria  di  competenza.  Presso  tale  struttura  e' depositato un
registro  con i dati relativi alle partecipazioni alle manifestazioni
in  questione;  tali  dati  devono  essere accessibili alle Regioni e
all'AIFA.
  5.   L'impresa   farmaceutica   puo'  realizzare  o  contribuire  a
realizzare  il  congresso,  il  convegno  o  la  riunione  se,  entro
quarantacinque  giorni  dalla comunicazione di cui al comma 1, l'AIFA
comunica  il  proprio  parere  favorevole, sentita la Regione dove ha
sede  l'evento.  L'impresa  farmaceutica o, nell'ipotesi disciplinata
dal  comma 2,  gli organizzatori dell'evento, devono inviare all'AIFA
il consuntivo analitico delle spese.
  6.  Per  le  manifestazioni che si svolgono all'estero e per quelle
che  comportano,  per  l'impresa  farmaceutica,  un onere superiore a
25.822,85    euro,    l'impresa   stessa   deve   ottenere   espressa
autorizzazione  dall'AIFA, che adotta le proprie determinazioni entro
quarantacinque   giorni   dalla  comunicazione  di  cui  al  comma 1,
corredata  dell'attestazione  del  pagamento  della  tariffa  di  cui
all'articolo 158,  comma 8,  lettera b). Alle manifestazioni predette
si applica il disposto del secondo periodo del comma 5.
  7.   In   ogni  caso,  in  seno  al  congresso  o  al  convegno,  o
collateralmente  allo stesso, non puo' essere effettuata alcuna forma
di  distribuzione  o  esposizione  di  campioni  di  medicinali  o di
materiale  illustrativo  di  medicinali,  ad  eccezione del riassunto
delle  caratteristiche  del  prodotto,  degli  atti congressuali e di
lavori  scientifici,  purche'  integrali  e  regolarmente  depositati
presso  l'AIFA  ai sensi dell'articolo 120, comma 1. Limitatamente ai
congressi internazionali, e' consentita la divulgazione, nelle lingue
originali,  di materiale informativo conforme alle AIC del medicinale
rilasciate  in  altri  Paesi,  purche'  medici  provenienti da questi
ultimi risultino presenti alla manifestazione.
  8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai congressi,
convegni  e riunioni di farmacisti su tematiche comunque attinenti ai
medicinali.
  9.  Le  imprese  farmaceutiche  di cui al comma 1 che organizzano o
contribuiscono  a  realizzare mediante finanziamenti anche indiretti,
in  Italia  o  all'estero un congresso, un convegno o una riunione su
tematiche  che  non  attengono  a  medicinali dalle stesse prodotti o
commercializzati  non  sono  soggette  alle disposizioni del presente
articolo,  fermo  restando,  per  esse  il  divieto  di  svolgere  in
occasione  delle  manifestazioni,  qualsiasi  pubblicita'  presso gli
operatori sanitari dei propri medicinali.
  10.   Se  le  manifestazioni  di  cui  al  presente  articolo  sono
effettuate  in  violazione  delle disposizioni del presente decreto e
dei criteri e delle direttive stabilite dall'AIFA, l'Agenzia medesima
puo' vietare lo svolgimento della manifestazione.
                              Art. 125.
                          Campioni gratuiti

  1.  I  campioni  gratuiti  di  un  medicinale per uso umano possono
essere  rimessi  solo  ai  medici autorizzati a prescriverlo e devono
essere consegnati soltanto per il tramite di informatori scientifici.
I  medici  devono  assicurare  la conservazione secondo le istruzioni
indicate sulla confezione o sul foglio illustrativo.
  2.  I  campioni  non  possono essere consegnati senza una richiesta
scritta, recante data, timbro e firma del destinatario.
  3.   Gli  informatori  scientifici  possono  consegnare  a  ciascun
sanitario   due   campioni   a  visita  per  ogni  dosaggio  o  forma
farmaceutica  di  un  medicinale  esclusivamente  nei  diciotto  mesi
successivi  alla  data  di  prima commercializzazione del prodotto ed
entro  il  limite  massimo di otto campioni annui per ogni dosaggio o
forma.
  4.  Fermo  restando  il  disposto  del  comma  2,  gli  informatori
scientifici  possono inoltre consegnare al medico non piu' di quattro
campioni  a  visita, entro il limite massimo di dieci campioni annui,
scelti  nell'ambito del listino aziendale dei medicinali in commercio
da piu' di diciotto mesi.
  5.  I  limiti  quantitativi  dei  commi 3 e 4 si applicano anche ai
medicinali vendibili al pubblico in farmacia non dispensati con onere
a carico del Servizio sanitario nazionale.
  6.  Ogni campione deve essere graficamente identico alla confezione
piu'  piccola  messa  in  commercio.  Il  suo  contenuto  puo' essere
inferiore,  in  numero  di  unita'  posologiche o in volume, a quello
della  confezione  in  commercio,  purche'  risulti  terapeuticamente
idoneo;  la  non  corrispondenza  del contenuto e, eventualmente, del
confezionamento  primario  alla  confezione  autorizzata  deve essere
espressamente richiamata in etichetta.
  7.   Unitamente  ai  campioni  deve  essere  sempre  consegnato  il
riassunto delle caratteristiche del prodotto, tranne che nell'ipotesi
prevista dal comma 5 dell'articolo 122.
  8.   Tranne   che   nel  caso  di  evidenti  difficolta'  tecniche,
sull'imballaggio  esterno,  sul  confezionamento  primario  e, se del
caso,  sul  bollino  autoadesivo  utilizzato per la dispensazione del
medicinale  con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, deve
essere  riportata in modo indelebile l'indicazione "campione gratuito
- vietata la vendita" o altra analoga espressione.
  9.   Non   puo'   essere  fornito  alcun  campione  dei  medicinali
disciplinati  dal  testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
  10. Le imprese farmaceutiche sono tenute a curare che le condizioni
di  conservazione  eventualmente riportate sull'imballaggio esterno o
sul  confezionamento  primario  del  medicinale siano rispettate fino
alla  consegna  del  campione  al  medico.  In particolare le imprese
dovranno   fornire   ai   propri  informatori  scientifici  tutte  le
informazioni   necessarie   relative   alle   modalita'  di  corretta
conservazione e distribuzione dei medicinali previste dalla normativa
vigente,  dotare gli stessi degli appositi strumenti di stivaggio dei
campioni gratuiti per il loro trasporto. Agli informatori scientifici
devono essere consegnati campioni gratuiti in quantita' proporzionale
al  numero  di visite previste per un determinato periodo, di massima
ogni quindici giorni ((, comunque non superiore al mese)).
  11.  La consegna di campioni al medico ospedaliero e' soggetta alle
disposizioni del presente articolo.
  12.   Le   imprese  farmaceutiche  sono  tenute  a  ritirare  dagli
informatori  scientifici  ogni  richiesta  medica di cui al comma 2 e
conservare, per diciotto mesi, documentazione idonea a comprovare che
la  consegna  di campioni e' avvenuta nel rispetto delle disposizioni
del presente decreto.
  13.  Il  Ministro della salute, su proposta dell'AIFA, tenuto conto
dell'andamento dei consumi dei medicinali, puo', con decreto, ridurre
il   numero   dei   campioni  che  possono  essere  consegnati  dagli
informatori  scientifici  ai  sensi del presente articolo o prevedere
specifiche   ulteriori   limitazioni  per  determinate  categorie  di
medicinali.
                              Art. 126.
                        Servizio scientifico

  1.  Ogni impresa titolare dell'AIC di medicinali deve essere dotata
di   un   servizio   scientifico   incaricato  dell'informazione  sui
medicinali  che  immette  sul  mercato.  Il servizio e' diretto da un
laureato  in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia o
in  farmacia  o  in chimica e tecnologia farmaceutiche ai sensi della
legge 19 novembre 1990, n. 341, o in possesso di laurea specialistica
o  magistrale  appartenente  alle  classi  di  laurea specialistica o
magistrale  cui  fanno riferimento i settori scientifico-disciplinari
dei diplomi di laurea sopra indicati, medicina e chirurgia, farmacia,
chimica  e  tecnologia  farmaceutiche.  Il  Servizio scientifico deve
essere indipendente dal Servizio marketing dell'impresa farmaceutica.
  2.  Per  i  medicinali  il  cui titolare di AIC ha sede all'estero,
l'adempimento   previsto   dal   comma 1   deve   essere  soddisfatto
dall'impresa     che    rappresenta    in    Italia    il    titolare
dell'autorizzazione  o  che,  comunque,  provvede alla importazione e
distribuzione dei medicinali.
  3. Il titolare dell'AIC e i soggetti previsti dal comma 2:
    a) si  assicurano  che  la pubblicita' farmaceutica della propria
impresa e' conforme alle prescrizioni del presente decreto;
    b) verificano   che  gli  informatori  scientifici  alle  proprie
dipendenze  sono  in possesso di una formazione adeguata e rispettino
gli obblighi imposti dal presente decreto;
    c) forniscono     all'AIFA    l'informazione    e    l'assistenza
eventualmente   richiesta  per  l'esercizio  delle  competenze  della
stessa;
    d) curano che i provvedimenti adottati dal Ministero della salute
e   dall'AIFA   ai   sensi   del  presente  decreto  sono  rispettati
immediatamente e integralmente.
  4.   Gli  adempimenti  indicati  nei  commi 1  e  3  devono  essere
soddisfatti   sia   dal   titolare  dell'AIC,  sia  da  chi  provvede
all'effettiva  commercializzazione del medicinale, nel rispetto delle
condizioni previste dal comma 5 dell'articolo 119.
                              Art. 127.
   Pubblicita' presso gli operatori sanitari svolta irregolarmente

  1.  In  caso  di pubblicita' irregolare svolta presso gli operatori
sanitari,  l'AIFA  adotta,  se  del  caso,  i  provvedimenti indicati
all'articolo 118, comma 13.
                              Art. 128.
Disposizioni particolari per la pubblicita' sui medicinali omeopatici

  1. La pubblicita' dei medicinali omeopatici di cui all'articolo 16,
comma 1,  e'  soggetta  alle  disposizioni  del  presente  titolo, ad
eccezione  dell'articolo 114, comma 1; tuttavia, nella pubblicita' di
tali medicinali possono essere utilizzate soltanto le informazioni di
cui all'articolo 85.
  2.  E'  vietata  qualsiasi  forma  di  pubblicita'  al pubblico dei
medicinali omeopatici di cui all'articolo 20, comma 1.

Titolo IX
FARMACOVIGILANZA

                              Art. 129. 
                Sistema nazionale di farmacovigilanza 
 
  1. Il sistema nazionale di farmacovigilanza fa capo all'AIFA. 
  2.  L'AIFA  conformemente  alle  modalita'  concordate  a   livello
comunitario e  definite  dall'EMEA,  nonche'  alle  linee  direttrici
elaborate dalla  Commissione  europea  ai  sensi  dell'articolo  106,
paragrafo 1, della direttiva n. 2001/83/CE: 
    a) raccoglie e valuta informazioni utili per la sorveglianza  dei
medicinali con particolare  riguardo  allereazioni  avverse,  all'uso
improprio, nonche' all'abuso degli stessi  tenendo  conto  anche  dei
dati relativi ai consumi dei medesimi; 
    b) promuove il processo di informatizzazione di tutti i flussi di
dati necessari  alla  farmacovigilanza  gestendo  e  coordinando,  in
particolare, la rete telematica nazionale  di  farmacovigilanza,  che
collega  le  strutture   sanitarie,   le   regioni   e   le   aziende
farmaceutiche;  collabora  altresi'  con  l'EMEA,  con  i  competenti
organismi degli  Stati  membri  della  Comunita'  europea  e  con  la
Commissione europea alla costituzione ed alla gestione  di  una  rete
informatizzata europea per agevolare lo  scambio  delle  informazioni
inerenti alla farmacovigilanza dei medicinali commercializzati  nella
Comunita' europea per consentire a tutte le autorita'  competenti  di
condividere le informazioni simultaneamente; 
    c) promuove e coordina, anche in  collaborazione  con  l'Istituto
superiore di  sanita',  studi  e  ricerche  di  farmacoutilizzazione,
farmacovigilanza attiva e farmacoepidemiologia; 
    d) adotta, coadiuvata dalle regioni, iniziative atte a promuovere
le segnalazioni spontanee da parte degli operatori sanitari; 
    e) promuove iniziative idonee per la corretta comunicazione delle
informazioni relative alla  farmacovigilanza  ai  cittadini  ed  agli
operatori sanitari; 
    f) provvede, avvalendosi della Commissione tecnico scientifica  e
in  collaborazione  con  il  Consiglio  superiore   di   sanita',   a
predisporre   la    relazione    annuale    al    Parlamento    sulla
farmacovigilanza. 
  3. Le regioni, singolarmente o di intesa fra loro, collaborano  con
l'AIFA  nell'attivita'  di  farmacovigilanza,  fornendo  elementi  di
conoscenza e valutazione ad  integrazione  dei  dati  che  pervengono
all'AIFA  ai  sensi  dell'articolo  131.   Le   regioni   provvedono,
nell'ambito  delle  proprie   competenze,   alla   diffusione   delle
informazioni  al  personale  sanitario  ed  alla   formazione   degli
operatori nel campo della farmacovigilanza.  Le  regioni  collaborano
inoltre  a  fornire  i  dati  sui  consumi  dei  medicinali  mediante
programmi di monitoraggio sulle prescrizioni dei medicinali a livello
regionale. Le regioni si possono avvalere per la loro attivita' anche
di appositi Centri di farmacovigilanza. 
  4. L'AIFA organizza, con la partecipazione dell'Istituto  superiore
di   sanita',   riunioni   periodiche   con   i    responsabili    di
farmacovigilanza  presso  le  regioni  per  concordare  le  modalita'
operative relative alla gestione della farmacovigilanza. 
  5. Su proposta dell'AIFA, previa consultazione  delle  Associazioni
dell'industria farmaceutica, sentito l'Istituto superiore di sanita',
con decreto del Ministro della salute,  d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, possono essere elaborate  ulteriori,
specifiche linee guida sulla farmacovigilanza, rivolte agli operatori
del settore, e comunque conformi alle linee guida comunitarie. 
                                                               ((12)) 
 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (12) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
345) che "Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
344, sono abrogate le disposizioni di cui al Titolo  IX  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni." 
                              Art. 130. 
            Disposizioni concernenti il titolare dell'AIC 
 
  1. Il titolare dell'AIC e' tenuto a registrare in modo  dettagliato
tutte le sospette reazioni avverse da medicinali osservate in Italia,
nell'Unione europea o in un Paese  terzo.  Il  titolare  dell'AIC  e'
tenuto, altresi', a registrare e a notificare con la massima urgenza,
e comunque entro quindici giorni  da  quando  ne  ha  avuto  notizia,
qualunque sospetta reazione avversa grave da medicinali  verificatasi
in Italia e  segnalatagli  da  personale  sanitario,  alla  struttura
sanitaria di appartenenza del segnalatore e, ove non fosse  possibile
identificare  tale  struttura,  all'AIFA.  Il  titolare  dell'AIC  e'
tenuto, altresi', a notificare all'AIFA con  la  massima  urgenza,  e
comunque entro  quindici  giorni  da  quando  ne  ha  avuto  notizia,
qualunque altra sospetta reazione avversa grave da medicinali di  cui
e' venuto a conoscenza. 
  2. Il titolare dell'AIC provvede a che tutte le  sospette  reazioni
avverse gravi ed  inattese  e  la  presunta  trasmissione  di  agenti
infettanti attraverso un medicinale verificatesi nel territorio di un
Paese terzo e segnalate da personale sanitario, siano con la  massima
urgenza e comunque entro quindici giorni solari da quando ne ha avuto
notizia, notificate all'AIFA secondo  le  modalita',  previste  dalle
linee  direttrici  elaborate  dalla  Commissione  europea  ai   sensi
dell'articolo 106, paragrafo 1, della direttiva n. 2001/83/CE. 
  3. Per i medicinali ai quali sono state applicate le  procedure  di
mutuo riconoscimento e decentrata e per i quali l'Italia e' il  Paese
membro di  riferimento,  il  titolare  dell'AIC  provvede  inoltre  a
segnalare all'AIFA, secondo le modalita'  ed  i  tempi  stabiliti  in
accordo  con  essa,  qualunque  sospetta   reazione   avversa   grave
verificatasi nella Comunita' europea. All'AIFA competono l'analisi  e
il controllo di tali reazioni avverse. 
  4. Il titolare dell'AIC  di  medicinali  deve  disporre,  a  titolo
stabile  e  continuativo,  di  un  responsabile   del   servizio   di
farmacovigilanza, in possesso, fatte salve le situazioni regolarmente
in atto alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  della
laurea in medicina  e  chirurgia  o  in  farmacia,  o  in  chimica  e
tecnologia farmaceutiche, ai sensi della legge 19 novembre  1990,  n.
341, o rispettive lauree specialistiche  di  cui  al  citato  decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o lauree magistrali di  cui  al
citato decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.  270.  Sono  altresi'
ritenuti validi i diplomi di laurea di cui  alla  legge  19  novembre
1990, n. 341, la laurea  specialistica  e  la  laurea  magistrale  in
scienze biologiche  o  in  chimica  ad  indirizzo  organico-biologico
purche' il piano di studi abbia compreso almeno un esame  annuale  di
farmacologia  o   12   crediti   formativi   nel   relativo   settore
scientifico-disciplinare.   Il   responsabile   del    servizio    di
farmacovigilanza deve essere persona  diversa  dal  responsabile  del
servizio scientifico previsto dall'articolo 111 del presente decreto,
e deve essere posto in condizione di usufruire di  tutti  i  dati  di
tale servizio. Le competenze del responsabile si estendono a tutti  i
medicinali della cui AIC e' titolare l'azienda da cui  egli  dipende,
anche se commercializzati da altre aziende. 
  5. Fatte salve eventuali altre  prescrizioni  che  condizionano  il
rilascio dell'autorizzazione, e' fatto obbligo al  titolare  dell'AIC
di  presentare  alle  autorita'  competenti  le  informazioni   sulle
sospette  reazioni  avverse  in  forma  di  rapporti   periodici   di
aggiornamento sulla sicurezza (PSUR). Tali  rapporti  periodici  sono
inviati  all'AIFA  almeno  ogni  sei  mesi  a  partire  dal  rilascio
dell'autorizzazione e fino al momento dell'immissione in commercio. I
rapporti periodici di aggiornamento  sulla  sicurezza  sono  altresi'
presentati immediatamente su richiesta ovvero almeno  ogni  sei  mesi
nei primi due anni successivi alla prima immissione  in  commercio  e
quindi una volta all'anno per i due anni seguenti. Successivamente, i
rapporti sono presentati ogni  tre  anni,  oppure  immediatamente  su
richiesta. I rapporti  periodici  di  aggiornamento  sulla  sicurezza
devono includere una valutazione scientifica  del  rapporto  rischio/
beneficio del medicinale. 
  6. Dopo il rilascio dell'AIC il titolare puo' chiedere una modifica
dei tempi specificati nel presente articolo, presentando una  domanda
di variazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003. 
  7. I rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza -  PSUR  -
sono presentati secondo la scadenza prevista,  in  base  a  modalita'
operative stabilite dall'AIFA. 
  8. Conformemente alle linee direttrici elaborate dalla  Commissione
europea ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 1, della  direttiva  n.
2001/83/CE, i titolari dell'AIC  utilizzano  la  terminologia  medica
concordata a livello internazionale per le segnalazioni  di  reazioni
avverse. 
  9.  Il  titolare  dell'AIC  non   puo'   comunicare   al   pubblico
informazioni su problemi di  farmacovigilanza  relativamente  al  suo
medicinale autorizzato senza preventivamente o contestualmente  darne
notifica alle autorita' competenti.  Il  titolare  dell'AIC  assicura
comunque che tali informazioni siano presentate in modo  obiettivo  e
non fuorviante. 
  10. E' fatto obbligo al titolare dell'AIC di diffondere  ai  medici
prescrittori le note informative e gli aggiornamenti sulla  sicurezza
dei medicinali, secondo  indicazioni,  tempi  e  modalita'  stabilite
dall'AIFA, ogni qualvolta emergono  nuove  informazioni  relative  al
profilo di tollerabilita' del medicinale. 
  11. Le aziende titolari di AIC  e  le  aziende  responsabili  della
commercializzazione dei medicinali sono tenute alla trasmissione  dei
dati di  vendita  secondo  le  modalita'  previste  dal  decreto  del
Ministro della salute  15  luglio  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  2  del  4  gennaio  2005,
concernente l'istituzione di una banca dati  centrale  finalizzata  a
monitorare le  confezioni  dei  medicinali  all'interno  del  sistema
distributivo. 
  12. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 SETTEMBRE 2012, N.  158,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 NOVEMBRE 2012, N. 189. 
                                                               ((12)) 
 
----------------- 
AGGIORNAMENTO (12) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
345) che "Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
344, sono abrogate le disposizioni di cui al Titolo  IX  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni." 
                              Art. 131. 
            Responsabile del servizio di farmacovigilanza 
 
  1. Il responsabile del servizio di farmacovigilanza di cui al comma
4 dell'articolo 130, risiede  in  un  Paese  membro  della  Comunita'
europea; egli assicura: 
    a) l'istituzione  ed  il  funzionamento  di  un  sistema  atto  a
garantire che le informazioni su tutte le presunte  reazioni  avverse
comunicate   al   personale   dell'azienda   ed   agli    informatori
medico-scientifici, sono raccolte, ordinate e accessibili in un unico
luogo; 
    b)  che  tutte  le  informazioni  relative  alla  sicurezza   dei
medicinali, successive all'atto  dell'autorizzazione,  siano  portate
rapidamente a conoscenza del  personale  sanitario  anche  tramite  i
contatti del  servizio  di  informazione  scientifica  della  propria
azienda; 
    c) l'elaborazione dei rapporti di cui al  comma  5  dell'articolo
130, da sottoporre alle autorita'  competenti  secondo  le  modalita'
stabilite dall'AIFA, che tiene conto delle indicazioni dei competenti
organismi internazionali e comunitari; 
    d) la trasmissione alla struttura sanitaria di  pertinenza  delle
segnalazioni di sospette reazioni avverse gravi o  inattese  avvenute
sul territorio nazionale ricevute direttamente dal segnalatore e  non
tramite la rete nazionale di farmacovigilanza; 
    e) la trasmissione, in maniera  rapida  ed  esauriente,  ad  ogni
richiesta dell'AIFA, di  informazioni  supplementari  ai  fini  della
valutazione dei benefici e dei rischi di un medicinale,  comprese  le
informazioni riguardanti i volumi di vendita o di prescrizione  dello
stesso; 
    f) la presentazione  all'AIFA  di  qualunque  altra  informazione
rilevante ai  fini  della  valutazione  dei  benefici  e  dei  rischi
relativi ad un medicinale, incluse  le  appropriate  informazioni  su
studi di sicurezza post-autorizzativi. 
                                                               ((12)) 
 
----------------- 
AGGIORNAMENTO (12) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
345) che "Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
344, sono abrogate le disposizioni di cui al Titolo  IX  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni." 
                              Art. 132. 
Obblighi a carico  delle  strutture  e  degli  operatori  sanitari  e
                  successivi adempimenti dell'AIFA 
 
    1. Le aziende  sanitarie  locali,  le  aziende  ospedaliere,  gli
istituti di ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico  pubblici  e
privati, i policlinici universitari pubblici e  privati  e  le  altre
analoghe strutture sanitarie,  devono  nominare  un  responsabile  di
farmacovigilanza della struttura, che  provvede  a  registrarsi  alla
rete  nazionale  di  farmacovigilanza   al   fine   dell'abilitazione
necessaria per la gestione delle  segnalazioni.  Il  responsabile  di
farmacovigilanza della struttura deve avere i  requisiti  di  cui  al
comma 4 dell'articolo 130. Le strutture sanitarie private, diverse da
quelle richiamate nel primo periodo, al fine di assolvere ai  compiti
di   farmacovigilanza,   fanno   riferimento   al   responsabile   di
farmacovigilanza  della  azienda  sanitaria  locale  competente   per
territorio. 
    2. I medici,  i  farmacisti  anche  operanti  nei  punti  vendita
previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.  248,  e
gli altri  operatori  sanitari  sono  tenuti  a  segnalare  tutte  le
sospette  reazioni  avverse  gravi  o  inattese  di  cui  vengono   a
conoscenza  nell'ambito  della  propria  attivita'.  Vanno   comunque
segnalate tutte le sospette reazioni avverse  osservate,  gravi,  non
gravi, attese ed inattese da tutti i vaccini e dai  medicinali  posti
sotto  monitoraggio  intensivo  ed  inclusi  in  elenchi   pubblicati
periodicamente dall'AIFA. 
    3. Alle segnalazioni di reazioni avverse verificatesi in corso di
sperimentazione clinica, si applicano  le  disposizioni  del  decreto
legislativo del 24 giungo 2003, n. 211. 
    4. I medici e gli altri operatori sanitari devono trasmettere  le
segnalazioni di sospette reazioni avverse, tramite l'apposita scheda,
tempestivamente, al responsabile di farmacovigilanza della  struttura
sanitaria di appartenenza. I medici e gli  altri  operatori  sanitari
operanti  in  strutture  sanitarie  private  devono  trasmettere   le
segnalazioni di sospette reazioni avverse, tramite l'apposita scheda,
tempestivamente,  al  responsabile  di  farmacovigilanza  della   ASL
competente per territorio, direttamente o, qualora prevista,  tramite
la  Direzione   sanitaria.   I   responsabili   di   farmacovigilanza
provvedono, previa verifica della completezza e della congruita'  dei
dati, all'inserimento della segnalazione, entro  e  non  oltre  sette
giorni dalla data del ricevimento  della  stessa,  nella  banca  dati
della  rete   di   farmacovigilanza   nazionale   e   alla   verifica
dell'effettivo inoltro del messaggio, relativo all'inserimento,  alla
regione  ed  alla  azienda  farmaceutica  interessata.  In  caso   di
impossibilita' di trasmissione del messaggio, le strutture  sanitarie
invieranno ai destinatari, che non e' stato possibile raggiungere per
via  telematica,  copia  della  segnalazione  riportante  il   codice
numerico rilasciato dal sistema. I responsabili  di  farmacovigilanza
agevolano la ricerca attiva da parte dei responsabili del servizio di
farmacovigilanza  delle   aziende   farmaceutiche   di   informazioni
aggiuntive sulle segnalazioni. 
    5. Le schede originali di segnalazione saranno conservate  presso
la struttura sanitaria che le  ha  ricevute  ed  inoltrate  in  copia
all'AIFA,   alla   regione   di   appartenenza   o   al   Centro   di
farmacovigilanza  individuato  dalla   regione   ove   dagli   stessi
richiesto. 
    6. Gli aggiornamenti  delle  sospette  reazioni  avverse  possono
essere richiesti al segnalatore dal responsabile di  farmacovigilanza
della struttura sanitaria di appartenenza o da un suo delegato, o  da
personale dell'AIFA,  in  tutti  i  casi  in  cui  cio'  e'  ritenuto
necessario. Gli aggiornamenti devono  comunque  essere  richiesti  in
caso di reazioni avverse gravi, salvo che la segnalazione  originaria
non sia gia' completa di informazioni aggiornate o non  ulteriormente
aggiornabile. Il richiedente provvede ad  inserire  in  rete  i  dati
acquisiti  aggiornando  la  scheda  inserita.  Il   responsabile   di
farmacovigilanza e' comunque tenuto ad acquisire dal segnalatore  una
relazione clinica dettagliata, da trasmettere all'AIFA entro quindici
giorni solari, per tutti i casi di reazioni avverse ad esito fatale. 
    7. Eventuali  integrazioni  alle  modalita'  operative  circa  la
gestione e l'aggiornamento delle segnalazioni  di  sospette  reazioni
avverse, di cui ai commi 4, 5 e  6,  potranno  essere  incluse  nelle
linee guida di cui al comma 5 dell'articolo 129. 
    8. L'AIFA provvede affinche' tutte le  segnalazioni  di  sospette
reazioni avverse gravi  da  medicinali  verificatesi  sul  territorio
nazionale e le informazioni successivamente acquisite a tal  riguardo
siano immediatamente messe a disposizione  del  titolare  dell'AIC  e
comunque entro quindici giorni solari dalla data di ricevimento della
comunicazione. 
    9. L'AIFA provvede affinche' tutte le  segnalazioni  di  sospette
reazioni avverse gravi  da  medicinali  verificatesi  nel  territorio
nazionale siano messe a disposizione dell'EMEA e  degli  altri  Stati
membri della Comunita' europea entro  quindici  giorni  solari  dalla
data di ricevimento della loro comunicazione. L'AIFA  da',  altresi',
tempestiva notizia  al  pubblico,  mediante  il  sito  internet,  del
contenuto di tali segnalazioni. 
                                                               ((12)) 
 
----------------- 
AGGIORNAMENTO (12) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
345) che "Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
344, sono abrogate le disposizioni di cui al Titolo  IX  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni." 
                              Art. 133. 
Sospensione,  revoca  o  modifica  di  una   AIC   per   ragioni   di
                          farmacovigilanza 
 
  1. Se, a seguito della valutazione dei  dati  di  farmacovigilanza,
l'AIFA ritiene necessario sospendere, revocare o modificare  una  AIC
conformemente  alle  linee  direttrici  elaborate  dalla  Commissione
europea ai sensi dell' articolo 106,  paragrafo  1,  della  direttiva
2001/83/CE, ne informa immediatamente l'EMEA, gli altri Stati  membri
della Comunita' europea e il titolare dell'AIC. 
  2. Quando e' necessaria un'azione urgente per  tutelare  la  salute
pubblica, l'AIFA puo' sospendere l'AIC di un medicinale, a condizione
che ne informi l'EMEA, la  Commissione  europea  e  gli  altri  Stati
membri della Comunita'  europea  entro  il  primo  giorno  lavorativo
seguente. 
  3. L'AIFA revoca o modifica, se del caso, il proprio  provvedimento
nel rispetto di quanto deciso  dalla  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo 107 della  direttiva  2001/83/CE.  4.  L'AIFA  porta  a
conoscenza del pubblico, con i mezzi  piu'  opportuni,  le  decisioni
assunte ai sensi del presente articolo. 
                                                               ((12)) 
 
----------------- 
AGGIORNAMENTO (12) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
345) che "Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
344, sono abrogate le disposizioni di cui al Titolo  IX  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni." 
                              Art. 134. 
    Accertamenti sull'osservanza delle norme di farmacovigilanza 
 
  1. L'AIFA assicura l'osservanza  delle  disposizioni  del  presente
titolo ispezionando i locali, le  registrazioni  e  i  documenti  dei
titolari di AIC relativamente  alle  attivita'  di  cui  al  presente
titolo. 
  2. A conclusione  di  ogni  ispezione,  e'  redatta  una  relazione
sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente titolo. 
  3. Alle ispezioni previste dal presente articolo, si applica quanto
disposto dai commi 13 e 14 dell'articolo 53. 
                                                               ((12)) 
 
----------------- 
AGGIORNAMENTO (12) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
345) che "Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
344, sono abrogate le disposizioni di cui al Titolo  IX  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni." 

Titolo X
DISPOSIZIONI SPECIALI SUI MEDICINALI DERIVATI DAL SANGUE O DAL PLASMA
UMANI E SUI MEDICINALI IMMUNOLOGICI

                              Art. 135.
         Raccolta e controllo del sangue e del plasma umani

  1.  Alla  raccolta  e al controllo del sangue e del plasma umani si
applicano  le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
191,  di  recepimento della direttiva 2002/98/CE del 27 gennaio 2003,
che  stabilisce  norme di qualita' e di sicurezza per la raccolta, il
controllo,  la  lavorazione,  la conservazione e la distribuzione del
sangue  umano  e  dei  suoi  componenti  e  che modifica la direttiva
2001/83/CE.
  2.  I provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo n. 191
del  2005 devono prevedere, per la raccolta e il controllo del sangue
umano e dei suoi componenti destinati alla produzione di emoderivati,
requisiti e criteri equivalenti a quelli previsti per il sangue e gli
emocomponenti  destinati  alla  trasfusione;  la  valutazione di tale
equivalenza  deve,  peraltro,  tener conto delle garanzie che possono
essere   ottenute   attraverso   i   processi   di  produzione  degli
emoderivati.
                              Art. 136.
   Autosufficienza comunitaria in materia di sangue e plasma umani

  1.   Il   Ministero   della   salute  e  l'AIFA  prendono  tutti  i
provvedimenti   necessari  per  raggiungere  l'autosufficienza  della
Comunita'  europea  in  materia di sangue e di plasma umani. A questo
fine  incoraggiano  le  donazioni,  volontarie  e  non remunerate, di
sangue  o  suoi componenti e prendono tutti i provvedimenti necessari
per  lo  sviluppo  della produzione e dell'utilizzazione dei prodotti
derivati  dal  sangue  o  dal  plasma  umani provenienti da donazioni
volontarie  e  non  remunerate. I provvedimenti presi sono notificati
alla Commissione europea.
                              Art. 137.
                 Resoconti dei controlli di analisi

  1.  L'AIFA puo' esigere dai produttori di medicinali immunologici o
di  medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani la trasmissione
di copia di tutti i resoconti di controllo sottoscritti dalla persona
qualificata, conformemente all'articolo 52, comma 8.
                              Art. 138.
           Controllo di stato dei medicinali immunologici

  1.  Prima  della loro distribuzione, sono sottoposti a controllo di
stato, lotto per lotto:
    a) i vaccini vivi;
    b) i  medicinali  immunologici  utilizzati  per  l'immunizzazione
attiva dei bambini o di altri gruppi a rischio;
    c) i   medicinali   immunologici   utilizzati   in  programmi  di
immunizzazione attiva collettiva;
    d) limitatamente  ad  un  periodo transitorio, di norma stabilito
nell'AIC,  i  medicinali immunologici nuovi o preparati con l'ausilio
di  tecniche  nuove  o  modificate,  ovvero  che presentano carattere
innovativo per il produttore.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  della  salute,  sentiti l'Istituto
superiore  di sanita' ed il Consiglio superiore di sanita', entro sei
mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto, sono
dettate  prescrizioni  e  procedure  tecniche  per  l'esecuzione  dei
controlli   previsti   dal  comma 1,  che,  effettuati  dall'Istituto
superiore  di sanita', devono essere completati entro sessanta giorni
dalla ricezione dei campioni.
  3. Con le modalita' indicate nel comma 2:
    a) possono  essere  sottoposti a controllo di stato, tenuto conto
delle  direttive  della  Comunita'  europea,  medicinali immunologici
diversi   da   quelli  indicati  nel  comma 1  quando  lo  richiedano
particolari esigenze di tutela della salute pubblica;
    b) puo'  essere  stabilito  che,  per  determinati  prodotti,  il
controllo   di   stato   e'  effettuato,  anziche'  su  campioni  dei
medicinali,  sulla  documentazione relativa ai controlli eseguiti dal
produttore;
    c) possono  essere  esentati  dal  controllo  di stato medicinali
immunologici   che   offrono  sufficienti  garanzie  di  sicurezza  e
uniformita'.
  4.  Il controllo di stato non e' richiesto quando il lotto e' stato
gia'   sottoposto   ad  analogo  controllo  da  parte  dell'autorita'
sanitaria  di  altro  Stato  membro  della Comunita' europea o di uno
Stato con il quale esistono accordi bilaterali.
                              Art. 139.
Controllo  di  stato  dei medicinali derivati dal sangue o dal plasma
                                umani

  1.  Il  Ministro  della  salute,  sentiti  l'Istituto  superiore di
sanita'  e  il  Consiglio  superiore  di  sanita',  puo' sottoporre a
controllo  di  stato,  anche  limitatamente  a  singole  tipologie, i
medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani, allo stato sfuso o
gia'   pronti  per  l'uso;  con  la  stessa  procedura  sono  dettate
prescrizioni  e  modalita' per l'effettuazione di tale controllo, che
deve  essere  completato  entro  sessanta  giorni dalla ricezione dei
campioni.
                              Art. 140.
Eliminazione  di  virus  patogeni  suscettibili di trasmissione con i
          medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani

  1.  Ai fini del rilascio dell'AIC di medicinali derivati dal sangue
o  dal  plasma umani, il produttore deve dimostrare che i processi di
produzione  e  di purificazione adottati, opportunamente convalidati,
consentono  di  ottenere  costantemente  lotti  omogenei,  nonche' di
garantire,  per  quanto  consentito  dagli  sviluppi  della  tecnica,
l'assenza  di  contaminanti  virali,  specifici,  nonche' di patogeni
suscettibili  di  essere trasmessi; la documentazione sui processi di
produzione   e   purificazione,  unitamente  alla  documentazione  di
convalida,   deve  essere  sottoposta  all'AIFA,  che  acquisisce  al
riguardo il giudizio tecnico dell'Istituto superiore di sanita'.

Titolo XI
VIGILANZA E SANZIONI

                              Art. 141. 
         Sospensione, revoca e modifica d'ufficio di una AIC 
 
  1. L'AIC  di  un  medicinale,  rilasciata  dall'AIFA,  puo'  essere
revocata. 
  2. La revoca, che comporta il definitivo ritiro dal  commercio  del
medicinale, e' disposta quando, a motivato giudizio dell'AIFA: 
    a) il medicinale e' nocivo nelle normali condizioni di impiego; 
    b) il medicinale non permette di ottenere l'effetto terapeutico o
l'effetto per il quale e' stato autorizzato; 
    c) il rapporto rischio/beneficio non e' favorevole nelle  normali
condizioni d'impiego; 
    d)  il  medicinale  non  ha   la   composizione   qualitativa   e
quantitativa dichiarata. 
  3. L'autorizzazione puo' essere revocata anche nel caso in  cui  si
riscontra  che  le  informazioni  presenti  nel  fascicolo  a   norma
dell'articolo 8 o degli articoli 10, 11, 12, 13 e 14  sono  errate  o
non sono state modificate a norma dell'articolo 33, o quando non sono
stati eseguiti i controlli sul prodotto finito, o  sui  componenti  e
sui prodotti intermedi della produzione, in base ai  metodi  adottati
per l'AIC, nonche' nei casi in cui le  sperimentazioni  presentate  a
supporto della richiesta di AIC siano state condotte senza rispettare
i principi e le linee guida delle  norme  di  buona  pratica  clinica
fissati dalla normativa comunitaria. 
  4. La revoca e' disposta previa contestazione dei fatti al titolare
dell'AIC, il quale ha facolta' di presentare le proprie osservazioni,
per iscritto o in sede di apposita audizione, entro  quindici  giorni
dalla contestazione stessa. Il provvedimento e'  adottato  dall'AIFA.
Contro il provvedimento di  revoca  adottato  dall'AIFA  puo'  essere
proposta opposizione sulla quale l'AIFA decide, sentito il  Consiglio
superiore di sanita'. 
  5. Se, nei casi  previsti  dal  comma  2,  e'  opportuno  acquisire
ulteriori  elementi  sulle  caratteristiche  del  medicinale,  l'AIFA
sospende l'autorizzazione. ((La sospensione  e'  disposta,  altresi',
quando le irregolarita' di cui ai commi 2  e  3  risultano  di  lieve
entita')), sanabili in un congruo periodo di  tempo.  La  sospensione
comporta, comunque, il divieto di vendita per tutto  il  tempo  della
sua durata. 
  6. In luogo della revoca o della sospensione, l'AIFA provvede,  nei
casi previsti dal comma 2, a modificare l'AIC. 
  7. Con il provvedimento di modifica dell'AIC di  cui  al  comma  6,
l'AIFA stabilisce il termine entro il quale  devono  essere  ritirate
dal commercio le confezioni non modificate. 
                              Art. 142.
Divieto  di  vendita  e  di  utilizzazione  ritiro  dal  commercio  e
                      sequestro del medicinale

  1.  L'AIFA  vieta  la  vendita  e la utilizzazione del medicinale e
dispone  il  ritiro dal commercio dello stesso, anche limitatamente a
singoli lotti, se a giudizio motivato della stessa, ricorre una delle
condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 141 ovvero risulta che non
sono  stati  effettuati  i  controlli  sul  prodotto  finito,  o  sui
componenti  e sui prodotti intermedi della produzione, o che non sono
stati  osservati  gli  obblighi  e le condizioni imposti all'atto del
rilascio  dell'autorizzazione alla produzione o successivamente, o il
medicinale presenta difetti di qualita' potenzialmente pericolosi per
la salute pubblica.
  2. L'AIFA puo' disporre altresi' il sequestro del medicinale, anche
limitatamente   a  singoli  lotti,  quando  sussistono  elementi  per
ritenere  che  solo la sottrazione della materiale disponibilita' del
medicinale puo' assicurare una efficace tutela della salute pubblica.
  3.  Le  disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si estendono, per quanto
applicabili, anche alle materie prime farmacologicamente attive.
                              Art. 143.
      Prescrizioni di carattere generale relative ai medicinali

  1.   L'AIFA   puo'   stabilire,  nel  rispetto  delle  direttive  e
raccomandazioni della Comunita' europea, condizioni e prescrizioni di
carattere  generale  relative  a  tutti  i medicinali o a particolari
gruppi  di  essi,  ivi comprese disposizioni sull'etichettatura e sul
confezionamento dei medicinali e sulle modalita' di prescrizione e di
impiego.
                              Art. 144.
Provvedimenti dell'autorita' amministrativa in caso di irregolarita'
                    nel commercio dei medicinali

  1.  In  caso  di vendita di un medicinale per il quale l'AIC non e'
stata  rilasciata  o confermata ovvero e' stata sospesa o revocata, o
di un medicinale avente una composizione dichiarata diversa da quella
autorizzata,  l'AIFA  ne  dispone  l'immediato ritiro dal commercio e
puo',  ove  sussiste responsabilita' anche del produttore, provvedere
alla immediata chiusura, parziale o totale, dello stabilimento in cui
risulta  prodotto  il medicinale. L'ordine di ritiro dal commercio e'
facoltativo se la modifica di composizione non appare rilevante sotto
il profilo sanitario.
  2. L'AIFA puo' altresi' disporre il sequestro del medicinale quando
sussistono  elementi  per  ritenere  che  solo  la  sottrazione della
materiale  disponibilita' del medicinale puo' assicurare una efficace
tutela della salute pubblica.
  3.  Nelle  ipotesi  di  cui  al comma 1, l'autorita' amministrativa
competente  ai  sensi  della legislazione regionale, puo' ordinare la
chiusura,  per un periodo di tempo da quindici a trenta giorni, della
farmacia   ((o  dell'apposito  reparto  del  punto  vendita  previsto
dall'articolo  5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  4 agosto 2006, n. 248,)) presso la
quale  i  medicinali  sono  stati  posti in vendita o detenuti per la
vendita, nonostante il divieto imposto dall'AIFA.
  ((4.  Se  successivamente  si  ripetono,  almeno due volte, i fatti
previsti  dal  comma  1  presso  la stessa farmacia o lo stesso punto
vendita,  l'autorita'  amministrativa competente dispone la decadenza
della farmacia o, nel caso previsto dall'articolo 5 del decreto-legge
4  luglio  2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, la chiusura del reparto.))
                              Art. 145.
           Pubblicazione e notificazione dei provvedimenti

  1. I provvedimenti di revoca, ivi compresa la revoca su rinuncia ai
sensi   dell'articolo 38,  comma 9,  di  sospensione  o  di  modifica
d'ufficio,  nonche'  il  divieto di vendita e di utilizzazione di cui
all'articolo 142,  sono pubblicati per estratto o mediante comunicato
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana entro tre giorni
dall'emanazione.   Gli   stessi  provvedimenti,  sono  notificati  ai
titolari delle autorizzazioni.
                              Art. 146.
      Sospensione e revoca dell'autorizzazione alla produzione

  1.  L'AIFA  sospende  o revoca l'autorizzazione alla produzione per
una  categoria  di  preparazioni  o per l'insieme di queste quando e'
venuta   meno   l'osservanza   di   una   delle  condizioni  previste
dall'articolo 50, commi 1 e 2.
  2.  L'AIFA, fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 142,
nel  caso  in  cui  non  sono  stati  osservati  gli  obblighi  degli
articoli 50,  51 e 52, comma 8, ovvero nei casi in cui non sono stati
osservati gli obblighi e le condizioni imposti dall'AIFA all'atto del
rilascio  dell'autorizzazione  o  successivamente  o  non  sono stati
rispettati  i  principi  e  le  linee  guida  delle  norme  di  buona
fabbricazione  dei  medicinali fissati dalla normativa comunitaria, o
infine  nel  caso  in  cui  il  titolare  dell'AIC e, se del caso, il
titolare  dell'autorizzazione alla produzione non forniscono la prova
dell'avvenuta  esecuzione dei controlli effettuati sul medicinale e/o
sui  componenti,  nonche' sui prodotti intermedi della produzione, in
base  ai  metodi  adottati per l'AIC, puo' sospendere la produzione o
l'importazione  di medicinali provenienti da paesi terzi o sospendere
o  revocare  l'autorizzazione  alla  produzione  per una categoria di
preparazioni o per l'insieme di queste.
  3.  Tranne  che  nei  casi  di assoluta urgenza, i provvedimenti di
sospensione e di revoca dell'autorizzazione prevista dall'articolo 50
sono  emanati  previa  contestazione  dei  fatti  al titolare, che ha
facolta' di presentare entro quindici giorni le proprie osservazioni;
i   provvedimenti   stessi   sono   notificati   ai   titolari  delle
autorizzazioni  e  pubblicati  per  estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
  4.  L'AIFA  puo'  provvedere  alla  chiusura  dell'officina  in via
definitiva o per la durata della sospensione dell'autorizzazione.
  5.  I titolari delle autorizzazioni alla produzione hanno l'obbligo
di  comunicare  all'AIFA la temporanea o definitiva chiusura del sito
produttivo.
                              Art. 147.
                           Sanzioni penali

  1.  Il  titolare o il legale rappresentante dell'impresa che inizia
l'attivita'   di   produzione   di   medicinali   o   materie   prime
farmacologicamente  attive  senza  munirsi dell'autorizzazione di cui
all'articolo   50,  ovvero  la  prosegue  malgrado  la  revoca  o  la
sospensione  dell'autorizzazione  stessa,  e' punito con l'arresto da
sei  mesi  ad  un  anno  e  con  l'ammenda  da  euro diecimila a euro
centomila.  Le  medesime  pene  si applicano, altresi', a chi importa
medicinali  o  materie  prime  farmacologicamente  attive  in assenza
dell'autorizzazione  prevista  dall'articolo 55 ovvero non effettua o
non  fa  effettuare  sui  medicinali  i  controlli di qualita' di cui
all'articolo  52, comma 8, lettera b). Tali pene si applicano anche a
chi  prosegue  l'attivita'  autorizzata  pur  essendo  intervenuta la
mancanza  della  persona qualificata di cui all'articolo 50, comma 2,
lettera   c),   o  la  sopravvenuta  inidoneita'  delle  attrezzature
essenziali  a produrre e controllare medicinali alle condizioni e con
i requisiti autorizzati.
  2.  Salvo  che  il  fatto  non costituisca reato, chiunque mette in
commercio medicinali per i quali l'autorizzazione di cui all'articolo
6  non  e'  stata  rilasciata  o confermata ovvero e' stata sospesa o
revocata,  o medicinali aventi una composizione dichiarata diversa da
quella  autorizzata,  e'  punito  con  l'arresto  sino  a  un  anno e
conl'ammenda  da  duemila euro a diecimila euro. Le pene sono ridotte
della  meta'  quando  la  difformita'  della  composizione dichiarata
rispetto  a quella autorizzata riguarda esclusivamente gli eccipienti
e non ha rilevanza tossicologica.
  3.  Il farmacista che ha messo in vendita o che detiene per vendere
medicinali  per i quali l'autorizzazione di cui all'articolo 6 non e'
stata   rilasciata   o   confermata,  ((ovvero  e'  stata  sospesa  o
revocata,)) o medicinali di cui e' stata comunque vietata la vendita,
in  quanto  aventi  una  composizione  dichiarata  diversa  da quella
autorizzata,   e'   punito   con   l'ammenda   da  ottocento  euro  a
duemilaquattrocento   euro   e   con  la  sospensione  dall'esercizio
professionale fino ad un mese. In caso di recidiva specifica, la pena
e'  dell'arresto  da  due  a otto mesi, dell'ammenda da milleseicento
euro   a   quattromila   euro   e  della  sospensione  dall'esercizio
professionale  per un periodo da due a sei mesi. Le pene sono ridotte
della  meta'  quando  la  difformita'  della  composizione dichiarata
rispetto  a quella autorizzata riguarda esclusivamente gli eccipienti
e non ha rilevanza tossicologica.
  4.  Il  titolare o il legale rappresentante dell'impresa che inizia
l'attivita' di distribuzione all'ingrosso di medicinali senza munirsi
dell'autorizzazione  di  cui  all'articolo  100,  ovvero  la prosegue
malgrado  la  revoca  o la sospensione dell'autorizzazione stessa, e'
punito  con  l'arresto  da  sei  mesi  ad  un anno e con l'ammenda da
diecimila  euro  a centomila euro. Tali pene si applicano anche a chi
prosegue   l'attivita'   autorizzata  senza  disporre  della  persona
responsabile di cui all'articolo 101.
  5.  Chiunque,  in  violazione  dell'articolo 123, comma 1, concede,
offre o promette premi, vantaggi pecuniari o in natura, e' punito con
l'arresto  fino  ad  un  anno  e con l'ammenda da quattrocento euro a
mille  euro.  Le  stesse  pene si applicano al medico e al farmacista
che,   in  violazione  dell'articolo  123,  comma  3,  sollecitano  o
accettano  incentivi  vietati.  La  condanna  importa  la sospensione
dall'esercizio  della  professione  per un periodo di tempo pari alla
durata  della  pena  inflitta.  In  caso  di  violazione  del comma 2
dell'articolo   123,   si   applica   la   sanzione  dell'ammenda  da
quattrocento euro a mille euro.
  6.  Le  pene di cui ai commi 2, primo periodo, e 3, primo e secondo
periodo,   si   applicano   altresi'   in   caso  di  violazione  dei
provvedimenti  adottati  dall'AIFA ai sensi del comma 1 dell'articolo
142.
  7. Il produttore di medicinali o il titolare dell'AIC che immettono
in  commercio  medicinali privi del requisito della sterilita' quando
prescritto  ovvero medicinali di cui al titolo X in cui sono presenti
agenti  patogeni  suscettibili  di essere trasmessi, e' soggetto alle
pene  previste  dall'articolo  443  del codice penale aumentate di un
terzo.
                              Art. 148. 
                       Sanzioni amministrative 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca  reato,  in  caso  di  violazione
delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 7,  il  responsabile
dell'immissione in commercio del medicinale e' soggetto alla sanzione
amministrativa da euro  tremila  a  euro  diciottomila.  Alla  stessa
sanzione amministrativa e' soggetto il titolare dell'AIC che  apporta
una modifica ad un medicinale, o al relativo confezionamento  o  agli
stampati senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 35. 
  2. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  il  produttore  che,  a
seguito della notifica da parte dell'AIFA della relazione di  cui  al
comma 7 dell'articolo 53, non ottempera alle  prescrizioni  contenute
nel provvedimento di  notifica  nei  tempi  in  questo  stabiliti  e'
soggetto  alla  sanzione   amministrativa   da   diecimila   euro   a
cinquantamila euro. 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di  inottemperanza
agli  obblighi  previsti  dall'articolo  52,  comma  8,  la   persona
qualificata soggiace alla sanzione amministrativa da duecento euro  a
milleduecento euro. La sanzione e' raddoppiata in caso di  violazione
dell'obbligo di cui alla lettera e) del comma citato. 
  4. Salvo che il fatto costituisca reato,  si  applica  la  sanzione
amministrativa da diecimila euro a cinquantamila euro al titolare  di
AIC che  non  provvede  a  richiedere  le  variazioni  necessarie  ad
inserire nel riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto  e  nel
foglio  illustrativo  dei  propri  medicinali  le   informazioni   di
sicurezza di cui all'articolo 34, comma 3. 
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, se un medicinale e'  posto
o mantenuto in commercio  con  etichettatura  o  foglio  illustrativo
difformi da quelli approvati dall'AIFA, ovvero con etichetta o foglio
illustrativo non modificati secondo le disposizioni  impartite  dalla
stessa Agenzia, ovvero sia privo del  bollino  farmaceutico  previsto
dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540,
il titolare dell'AIC e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  da
diecimila euro a sessantamila euro. 
  6. Nell'ipotesi prevista dal comma  5,  l'AIFA,  con  provvedimento
motivato,    intima    al     titolare     dell'AIC     l'adeguamento
dell'etichettatura o del foglio illustrativo, stabilendo  un  termine
per l'adempimento. In caso di mancata ottemperanza entro  il  termine
indicato,  l'AIFA  puo'  sospendere   l'AIC   del   medicinale   fino
all'adempimento. La sospensione  e'  notificata  all'interessato  con
l'indicazione  dei  mezzi  di  ricorso  previsti  dalla  legislazione
vigente e del termine entro cui essi possono essere proposti. 
  7. Salvo che il fatto costituisca reato, il farmacista che vende un
medicinale di cui al comma 2 dell'articolo 88 senza presentazione  di
ricetta medica e' soggetto alla sanzione amministrativa  da  trecento
euro a milleottocento euro. Il farmacista che viola il  disposto  del
comma 3 dell'articolo  88  o  non  appone  sulle  ricette  il  timbro
attestante  la  vendita   del   prodotto   soggiace   alla   sanzione
amministrativa da duecento euro a milleduecento euro. 
  8. Salvo che il fatto costituisca reato, il farmacista che vende un
medicinale  disciplinato  dall'articolo  89  senza  presentazione  di
ricetta medica o su presentazione di ricetta priva  di  validita'  e'
soggetto alla sanzione amministrativa da cinquecento euro  a  tremila
euro. L'autorita' amministrativa competente puo' ordinare la chiusura
della farmacia per un periodo di tempo da quindici a trenta giorni. 
  9. Salvo che il fatto costituisca reato, il medico che prescrive un
medicinale di cui al comma 1 dell'articolo 89  senza  attenersi  alle
modalita' di cui al comma 4 del medesimo articolo  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa da trecento euro a milleottocento euro. 
  10. Salvo che il fatto costituisca reato, il farmacista  che  vende
al  pubblico  o  a  una  struttura  non  autorizzata  un   medicinale
disciplinato dall'articolo  92  e'  soggetto  alle  sanzioni  e  alle
conseguenze amministrative previste dal comma 11. 
  11. Salvo che il fatto costituisca reato, il farmacista  che  vende
un medicinale disciplinato dall'articolo 93  senza  presentazione  di
ricetta di un centro medico autorizzato alla prescrizione e' soggetto
alla sanzione amministrativa da  cinquecento  euro  a  tremila  euro.
L'autorita' amministrativa competente puo' ordinare la chiusura della
farmacia per un periodo di tempo da quindici a trenta giorni. 
  12. Salvo che il fatto costituisca reato, il farmacista  che  vende
al pubblico o a un medico non autorizzato all'impiego  un  medicinale
disciplinato dall'articolo  94  e'  soggetto  alle  sanzioni  e  alle
conseguenze amministrative previste dal comma 11. 
  13. Chiunque viola le disposizioni del titolo VII diverse da quelle
previste  al  comma  4  dell'articolo  147  soggiace  alla   sanzione
amministrativa da tremila euro a diciottomila euro, senza pregiudizio
delle sanzioni penali eventualmente applicabili. 
  13-bis. Il distributore all'ingrosso che  non  osserva  il  divieto
previsto dall'articolo 100, comma 1-ter, e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da trentamila a centomila euro. 
  14. Chiunque viola il divieto di cui al comma 5  dell'articolo  115
e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  da  diecimila  euro   a
sessantamila euro. 
  15. Chiunque effettua pubblicita' presso il pubblico in  violazione
delle disposizioni del presente decreto  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa da duemilaseicento euro a quindicimilaseicento euro. 
  16. Chiunque viola  il  disposto  del  comma  8  dell'articolo  125
soggiace alla sanzione amministrativa da cinquemila euro a trentamila
euro. In caso di violazione delle restanti disposizioni dello  stesso
articolo 125 si applica il disposto dell'articolo 127. 
  17. Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 126 soggiace  alla
sanzione amministrativa da cinquantamila euro a trecentomila euro. 
  18. La violazione delle disposizioni  del  presente  decreto  sulla
pubblicita' presso gli  operatori  sanitari  comporta  l'applicazione
della   sanzione   amministrativa   da   duemilaseicento    euro    a
quindicimilaseicento euro. 
  19. Per i medicinali inclusi nell'elenco dei medicinali che possono
essere dispensati  a  carico  del  Servizio  sanitario  nazionale  la
violazione  di  cui  al  comma  18  puo'  comportare,  altresi',   la
sospensione del medicinale dal predetto  elenco  per  un  periodo  di
tempo da dieci giorni a due anni, tenuto  conto  della  gravita'  del
fatto.  Il  provvedimento   di   sospensione   e'   adottato   previa
contestazione del fatto al  titolare  dell'AIC,  il  quale  puo'  far
pervenire  controdeduzioni  all'AIFA  entro  quindici  giorni   dalla
contestazione stessa. 
  20. Il titolare dell'AIC  di  medicinali  che  viola  gli  obblighi
previsti dall'articolo 130 e' soggetto alla sanzione del pagamento da
trentamila euro a centottantamila euro. L'importo della  sanzione  e'
incrementato di una quota variabile dallo 0,1  per  cento  all'1  per
cento del fatturato del medicinale per il quale e' stata  riscontrata
la violazione. 
  21. Il titolare dell'AIC  di  medicinali  che  viola  gli  obblighi
previsti dall'articolo 130, e' altresi' obbligato, in caso di notizie
di rilevante interesse per i pazienti, a pubblicare, a proprie spese,
per  tre  giorni  consecutivi  sui  principali  quotidiani  nazionali
rettifiche, concordate con l'AIFA,  di  informazioni  precedentemente
diffuse. 
  22. Il responsabile di farmacovigilanza dell'azienda  farmaceutica,
che viola gli obblighi dell'articolo 131, e' soggetto  alla  sanzione
del pagamento della somma da ventimila euro a centoventimila euro. 
  23. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 SETTEMBRE 2012, N. 158, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 NOVEMBRE 2012, N. 189)). 
  24. L'inosservanza delle disposizioni previste per  i  responsabili
di   farmacovigilanza    delle    strutture    sanitarie,    comporta
l'instaurazione   nelle   sedi   competenti   di   procedimenti   per
l'erogazione di sanzioni disciplinari, secondo le norme legislative e
convenzionali. 
                              Art. 149.
Estensione  delle norme del presente titolo ai medicinali autorizzati
                     con procedura centralizzata

  1.  Ad eccezione del potere di revoca dell'AIC, le disposizioni del
presente titolo si applicano anche ai medicinali autorizzati ai sensi
del  regolamento  (CE)  n.  726/2004.  In tale ipotesi l'AIFA, quando
adotta provvedimenti cautelativi effettua le comunicazioni e provvede
agli altri adempimenti previsti dal citato regolamento.
                              Art. 150.
  Estensione delle disposizioni del titolo ai medicinali omeopatici

  1.  Le  disposizioni  del  presente  titolo  si  applicano anche ai
medicinali omeopatici.

Titolo XII
ULTERIORI DISPOSIZIONI

                              Art. 151.
Osservanza   degli   obblighi   di  comunicazione  all'interno  della
                              comunita'

  1.  Il  Ministero  della  salute  verifica  l'osservanza,  da parte
dell'AIFA,   di   tutti  gli  obblighi  di  comunicazione  in  ambito
comunitario previsti dal presente decreto.
  2.  L'AIFA  accetta,  di  norma,  le  conclusioni  di una ispezione
effettuata  in  altro Stato membro, ai sensi delle disposizioni della
direttiva 2001/83/CE, che interessano medicinali commercializzati sul
territorio italiano. In circostanze eccezionali, tuttavia, quando per
motivi di salute pubblica l'AIFA non puo' accettare le conclusioni di
un'ispezione,  ne  informa immediatamente la Commissione, l'EMEA e il
Ministero della salute.
                              Art. 152.
Obblighi  di comunicazione nei confronti dell'Organizzazione mondiale
                            della sanita'

  1. L'AIFA comunica immediatamente all'Organizzazione mondiale della
sanita'  informazioni adeguate sulle decisioni concernenti medicinali
in  commercio  che  possono  incidere sulla tutela sanitaria in Paesi
terzi.
  2.  Copia della comunicazione di cui al comma 1 e' inviata all'EMEA
e al Ministero della salute.
                              Art. 153.
 Tassativita' delle fattispecie relative a provvedimenti restrittivi

  1. L'AIFA puo' rifiutare, sospendere o revocare l'AIC solamente per
i motivi specificati nel presente decreto.
  2.    Le    decisioni    di   sospensione   della   produzione,   o
dell'importazione  di  medicinali  provenienti  da  Paesi  terzi,  di
divieto di vendita e di ritiro dal commercio di un medicinale possono
essere  prese, rispettivamente, solamente per i motivi indicati negli
articoli 146 e 142.
                              Art. 154.
      Estensione di alcune disposizioni sulla farmacovigilanza

  1.  Le  disposizioni  del titolo IX che prevedono obblighi a carico
degli  operatori  e delle strutture sanitarie e le correlate sanzioni
previste  nel titolo XI trovano applicazione anche nei riguardi delle
reazioni   avverse  conseguenti  all'impiego  di  un  medicinale  per
un'indicazione  o  una  via  di  somministrazione  o una modalita' di
somministrazione  o  di  utilizzazione diversa da quella autorizzata,
secondo  quanto  previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge
17 febbraio  1998,  n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 aprile 1998, n. 94.
  2.  Il  Ministro  della  salute  puo'  vietare  la utilizzazione di
medicinali,  anche  preparati in farmacia, ritenuti pericolosi per la
salute pubblica.
                              Art. 155.
Misure  dirette  ad  assicurare l'indipendenza e la trasparenza delle
valutazioni  e  un miglior coordinamento fra le attivita' dell'AIFA e
                     del Ministero della salute.

  1.  L'AIFA  e, per quanto di competenza, il Ministero della salute,
le  regioni  e  le autorita' dalle stesse delegate, adottano adeguate
misure  affinche'  il  proprio  personale,  i  relatori e gli esperti
incaricati  di valutazioni concernenti le autorizzazioni previste dal
presente  decreto  e la sorveglianza dei medicinali non abbiano alcun
interesse  finanziario  o  personale  nell'industria farmaceutica che
puo'   incidere   sulla   loro  imparzialita'.  I  soggetti  predetti
rilasciano ogni anno una dichiarazione sui loro interessi finanziari.
Le dichiarazioni non veritiere che occultano interessi ricompresi nel
primo    periodo    del    presente    comma comportano   l'immediato
allontanamento  del  soggetto  dalle  attivita' previste dal presente
decreto, fatta salva ogni altra conseguenza di legge.
  2.   L'AIFA   rende  accessibili  al  pubblico,  con  modalita'  da
pubblicare  sul  sito internet, i propri regolamenti interni e quelli
dei   propri   organi   collegiali  che  intervengono  nelle  materie
disciplinate  dal  presente  decreto,  nonche'  gli ordini del giorno
delle  relative  riunioni.  Su  richiesta,  fornisce  i verbali delle
predette  riunioni,  accompagnati  dalle  decisioni  adottate e dalle
informazioni concernenti le votazioni e le loro motivazioni, compresi
i pareri della minoranza.
  3.  Un  rappresentante  della  competente  Direzione  generale  del
Ministero   della  salute  partecipa,  con  facolta'  di  esporre  la
posizione  del  Ministero della salute su particolari questioni, alle
riunioni   degli   organi  collegiali  dell'AIFA  disciplinati  dagli
articoli 19  e  20  del  decreto  del  Ministro  della salute in data
20 settembre  2004,  n.  245.  La  partecipazione alle riunioni degli
organi  collegiali  dell'AIFA  non da' diritto alla corresponsione di
alcun emolumento, indennita', compenso o rimborso spese.
                              Art. 156.
       Certificazioni concernenti la produzione di medicinali

  1. L'AIFA certifica, a richiesta del produttore, dell'esportatore o
delle  autorita'  di un paese terzo importatore, il possesso da parte
del  produttore  dell'autorizzazione  alla produzione di medicinali e
materie   prime   farmacologicamente   attive.   Nel   rilasciare  il
certificato, l'AIFA:
    a) tiene  conto  delle  disposizioni dell'Organizzazione mondiale
della sanita';
    b) fornisce,  per  i  medicinali  gia'  autorizzati  e  destinati
all'esportazione, il riassunto delle caratteristiche del prodotto.
  2.  Il  produttore  che  non  sia in possesso di un'AIC e' tenuto a
fornire  all'AIFA,  ai  fini  del  rilascio del certificato di cui al
comma 1,  i  motivi  della  mancanza  di tale autorizzazione, nonche'
copia   dell'AIC   nel   Paese  di  destinazione,  o  la  domanda  di
autorizzazione presentata alle autorita' di tale Paese.
                              Art. 157.
      Sistemi di raccolta di medicinali inutilizzati o scaduti

  1.  Fatto  salvo quanto previsto in materia di gestione dei rifiuti
sanitari  dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003,
n.  254,  con  decreto  del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro  dell'ambiente  e  tutela del territorio e il Ministro delle
attivita' produttive, previo parere della Conferenza permanente per i
rapporti  fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano, sono stabiliti con oneri a carico degli operatori idonei
sistemi  di  raccolta  per  i medicinali inutilizzati o scaduti. Tali
sistemi  possono  basarsi  anche  su  accordi,  a livello nazionale o
territoriale,  fra  le parti interessate alla raccolta. Con lo stesso
decreto    sono   individuate   modalita'   che   rendono   possibile
l'utilizzazione,  da  parte di organizzazioni senza fini di lucro, di
medicinali  non  utilizzati,  correttamente  conservati  e ancora nel
periodo di validita'.

Titolo XIII
DISPOSIZIONI FINALI

                              Art. 158. 
Abrogazioni; effetti delle autorizzazioni adottate sulla  base  delle
     disposizioni abrogate; conferma di disposizioni specifiche. 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo  10,  comma  10,  sono
abrogati i decreti legislativi 29 maggio 1991, n.  178,  30  dicembre
1992, n. 538, 30 dicembre 1992, n. 539,  ad  eccezione  dell'articolo
12, 30 dicembre 1992, n. 540, ad eccezione  dell'articolo  5-bis,  30
dicembre 1992, n. 541, 17 marzo 1995, n. 185, 18  febbraio  1997,  n.
44, 8 aprile 2003, n. 95, e loro  successive  modificazioni.  Restano
ferme  le  disposizioni  sui  medicinali  contenute  nella  legge  14
dicembre 2000,  n.  376,  e  relativi  provvedimenti  di  attuazione,
nonche' ogni altra  disposizione  in  vigore  che  impone  vincoli  e
condizioni per il commercio di medicinali per specifiche esigenze  di
tutela della salute pubblica. Sono abrogati l'articolo  3,  comma  9,
del  decreto-legge  15  aprile   2002,   n.   63,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, l'articolo 4 della
legge 14 ottobre 1999, n. 362, e l'articolo 2, comma 3,  del  decreto
del Ministro della salute in data 27  gennaio  2000,  pubblicato  nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 125  del  31  maggio
2000. 
  2. Le  competenze  attribuite  all'AIFA  dal  presente  decreto  si
applicano anche ai rapporti e alle situazioni giuridiche pregresse  e
ancora in essere, instauratesi sotto la  vigenza  delle  disposizioni
dei decreti legislativi abrogati che  attribuivano  corrispondenti  o
analoghe competenze al Ministero della sanita' o della salute. 
  3. Quando nella  normativa  vigente  sono  richiamate  disposizioni
contenute  nei  decreti  legislativi  abrogati,  tali   richiami   si
intendono riferiti alle  corrispondenti  disposizioni  contenute  nel
presente decreto. 
  4. I titolari delle autorizzazioni rilasciate dai competenti organi
previsti dalla legislazione regionale in conformita' di  quanto  gia'
disciplinato dal decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  538,  i
quali, sulla base della previgente normativa eseguivano operazioni di
importazione di materie prime  farmacologicamente  attive  ovvero  di
divisione, riconfezionamento e rietichettatura delle  stesse  per  le
quali e' oggi richiesta un'autorizzazione ai  sensi  del  titolo  IV,
possono continuare le stesse operazioni a  condizione  che  ottengano
entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto l'autorizzazione da esso prevista. 
  5. Per consentire la predisposizione della documentazione richiesta
dal capo IV del titolo III, per i medicinali la cui data di  scadenza
dell'autorizzazione cada nei sei mesi successivi alla data di entrata
in vigore del presente decreto, il termine per la presentazione delle
domande di rinnovo o per  l'aggiornamento  delle  domande  ancora  in
corso, e' prorogato di tre mesi. 
  6. Restano ferme le disposizioni del  decreto  del  Ministro  della
sanita' in data 11 febbraio 1997, recanti modalita'  di  importazione
di specialita' medicinali  registrate  all'estero,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 27 marzo 1997,
e  successive  modificazioni.   Tali   medicinali   sono   utilizzati
esclusivamente per indicazioni approvate nel paese di  provenienza  e
in accordo  con  il  relativo  riassunto  delle  caratteristiche  del
prodotto. Gli uffici di sanita' marittima, aerea,  di  confine  e  di
dogana interna del  Ministero  della  salute,  trasmettono  all'AIFA,
dandone  comunicazione  alla  Direzione  generale   dei   farmaci   e
dispositivi medici  del  Ministero  della  salute,  i  dati  indicati
all'articolo 4 del citato decreto ministeriale. 
  7. Restano ferme le disposizioni del  decreto  del  Ministro  della
sanita'  in  data  29  agosto  1997,  concernente  le  procedure   di
autorizzazione all'importazione parallela di  specialita'  medicinali
per uso umano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 235  dell'8  ottobre  1997,  fatta  salva  l'attribuzione
all'AIFA delle competenze ivi riferite al Ministero della salute. 
  8. Il viaggiatore ha  facolta'  di  portare  con  se',  al  momento
dell'ingresso nel  territorio  nazionale,  medicinali  registrati  in
altri Paesi, purche' destinati  ad  un  trattamento  terapeutico  non
superiore  a  trenta  giorni,   fatte   salve,   limitatamente   agli
stupefacenti e sostanze psicotrope di cui al testo unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,  e
successive modificazioni, le condizioni e le  procedure  che  possono
essere stabilite con decreto del Ministro della salute. 
  9. Le disposizioni di cui ai  decreti  ministeriali  richiamati  ai
commi 6 e 7, possono essere modificate con decreto del Ministro della
salute, su proposta dell'AIFA o previa  consultazione  della  stessa.
Resta  in  ogni  caso   ferma   la   necessita'   dell'autorizzazione
ministeriale  per  l'introduzione  nel  territorio  nazionale,  nelle
ipotesi previste dai commi 6  e  7,  di  medicinali  sottoposti  alla
disciplina del testo unico di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. 
  10. Con decreto del  Ministro  della  salute,  da  adottarsi  entro
centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  tenuto  conto  anche  delle  linee  guida  EMEA  per  l'uso
compassionevole  dei  medicinali,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le
modalita' per l'uso di medicinali privi di  AIC  in  Italia,  incluso
l'utilizzo al  di  fuori  del  riassunto  delle  caratteristiche  del
prodotto autorizzato nel paese di provenienza e l'uso compassionevole
di medicinali non ancora registrati. Fino alla  data  di  entrata  in
vigore del predetto decreto ministeriale, resta in vigore il  decreto
ministeriale 8 maggio 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 173 del 28 luglio 2003. 
  11. Sono confermate: 
    a) le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, concernenti le prestazioni rese dal Ministero della salute a
richiesta ed utilita' dei soggetti interessati, sulla base di  quanto
previsto dall'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990,  n.
407; 
    b) le tariffe  gia'  previste  dall'articolo  12,  comma  7,  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541. 
    c) le  tariffe  stabilite  per  l'esame  di  domande  di  AIC  di
medicinali  e  per  le  domande  di  modifica  e  di  rinnovo   delle
autorizzazioni stesse, in applicazione dell'articolo 5, comma 1,  del
decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44. 
  12. ((Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del decreto-legge 13  settembre  2012,  n.  158,  sono
aggiornate con decreto del Ministro della salute, da  adottare  entro
il 30 novembre 2012, con un incremento del 10 per cento dei  relativi
importi, applicabile dal 1º gennaio 2013. Con lo stesso decreto  sono
individuate, in  misura  che  tiene  conto  delle  affinita'  tra  le
prestazioni rese,  le  tariffe  relative  a  prestazioni  non  ancora
tariffate ed e' stabilito, nella misura del 20 per cento dell'importo
dovuto per ciascuna autorizzazione all'immissione  in  commercio,  il
diritto annuale dovuto per ciascuna registrazione  di  un  medicinale
omeopatico e per ciascuna registrazione di un medicinale  di  origine
vegetale basata sull'impiego  tradizionale.  A  decorrere  dal  2014,
entro il mese di marzo di ogni anno, le tariffe e il diritto  annuale
sono aggiornati, con le stesse modalita', sulla base delle variazioni
annuali dell'indice ISTAT del costo della vita riferite  al  mese  di
dicembre)).  Il  Ministro  della  salute,  su   proposta   dell'AIFA,
identifica le variazioni di AIC tra loro collegate da un rapporto  di
consequenzialita' o  correlazione,  alle  quali  non  si  applica  la
tariffa in quanto non comportano una prestazione aggiuntiva da  parte
dell'AIFA. 
  13. In caso di mancata corresponsione delle tariffe dovute, se  per
effetto di procedure di silenzio assenso,  l'azienda  interessata  ha
acquisito   l'autorizzazione    richiesta,    nessun'altra    domanda
concernente   il   medesimo   medicinale   puo'   essere   presa   in
considerazione se non previo pagamento della tariffa inizialmente non
corrisposta. 
                              Art. 159.
                      Disposizioni finanziarie

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2.   Le   Amministrazioni   pubbliche   interessate   svolgono  gli
adempimenti  previsti  dal  presente decreto nei limiti delle risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
                              Art. 160.
                       Clausola di cedevolezza

  1.  In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della  Costituzione,  gli  articoli 102,  119 e 125 si applicano fino
alla  data  di  entrata in vigore della normativa di attuazione della
direttiva   2001/83/CE,   e  successive  modificazioni,  adottata  da
ciascuna  regione  e  provincia  autonoma,  nel  rispetto dei vincoli
derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e dei principi fondamentali
desumibili dal presente decreto.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto abbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 24 aprile 2006

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
                              comunitarie
                              Berlusconi,  Ministro  della salute (ad
                              interim)
                              Fini, Ministro degli affari esteri
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Tremonti,   Ministro  del-l'economia  e
                              delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Mastella
                                                           Allegato I 
 
NORME E PROTOCOLLI  ANALITICI,  TOSSICO-FARMACOLOGICI  E  CLINICI  IN
             MATERIA DI PROVE EFFETTUATE SUI MEDICINALI 
 
                               INDICE 
 
Introduzione e principi generali 
 
                               Parte I 
 
Requisiti relativi al dossier standardizzato di autorizzazione 
all'immissione in commercio 
 
  1. Modulo 1: Informazioni amministrative 
  1.1. Indice 
  1.2. Modulo di domanda 
  1.3. Riassunto delle caratteristiche del prodotto, etichettatura e 
foglietto illustrativo 
  1.3.1. Riassunto delle caratteristiche del prodotto 
  1.3.2. Etichettatura e foglietto illustrativo 
  1.3.3. Esemplari e campioni 
  1.3.4. Riassunti delle caratteristiche del prodotto gia' approvati 
negli Stati membri 
  1.4. Informazioni riguardanti gli esperti 
  1.5. Requisiti specifici per tipi diversi di domande 
  1.6. Valutazione del rischio ambientale 
  2. Modulo 2: Riassunti 
  2.1. Indice generale 
  2.2. Introduzione 
  2.3. Riassunto generale relativo alla qualita' 
  2.4. Rassegna relativa alla parte non clinica 
  2.5. Rassegna relativa alla parte clinica 
  2.6. Riassunto relativo alla parte non clinica 
  2.7. Riassunto relativo alla parte clinica 
  3. Modulo 3: Informazioni chimiche, farmaceutiche e biologiche per 
medicinali contenenti sostanze attive chimiche e/o biologiche 
  3.1. Formato e presentazione 
  3.2. Contenuto: principi e requisiti fondamentali 
  3.2.1. Sostanza/e attiva/e 
  3.2.1.1. Informazioni generali e relative alle materie prime e ai 
materiali sussidiari 
  3.2.1.2. Processo di fabbricazione della/e sostanza/e attiva/e 
  3.2.1.3. Caratterizzazione della/e sostanza/e attiva/e 
  3.2.1.4. Controllo della/e sostanza/e attiva/e 
  3.2.1.5. Standard o materiali di riferimento 
  3.2.1.6. Contenitori e sistema di chiusura della sostanza attiva 
  3.2.1.7. Stabilita' della/e sostanza/e attiva/e 
  3.2.2. Medicinale finito 
  3.2.2.1. Descrizione e composizione del medicinale finito 
  3.2.2.2. Sviluppo farmaceutico 
  3.2.2.3. Processo di fabbricazione del medicinale finito 
  3.2.2.4. Controllo degli eccipienti 
  3.2.2.5. Controllo del medicinale finito 
  3.2.2.6. Standard o materiali di riferimento 
  3.2.2.7. Contenitore e chiusura del medicinale finito 
  3.2.2.8. Stabilita' del medicinale finito 
  4. Modulo 4: Relazioni non cliniche 
  4.1. Formato e presentazione 
  4.2. Contenuto: principi e requisiti fondamentali 
  4.2.1. Farmacologia 
  4.2.2. Farmacocinetica 
  4.2.3. Tossicologia 
  5. Modulo 5: Relazioni sugli studi clinici 
  5.1. Formato e presentazione 
  5.2. Contenuto: principi e requisiti fondamentali 
  5.2.1. Relazioni sugli studi biofarmaceutici 
  5.2.2. Relazioni sugli studi effettuati in campo farmacocinetico 
con uso di biomateriali umani 
  5.2.3. Relazioni sugli studi farmacocinetici sull'uomo 
  5.2.4. Relazioni sugli studi farmacodinamici sull'uomo 
  5.2.5. Relazioni sugli studi sull'efficacia e la sicurezza 
  5.2.5.1. Relazioni di studi clinici controllati concernenti 
l'indicazione richiesta 
  5.2.5.2. Relazioni di studi clinici non controllati,  relazioni  di
analisi di dati relativi a piu' di uno studio e altre relazioni di 
studi clinici 
  5.2.6. Relazioni sull'esperienza successiva all'immissione in 
commercio 
  5.2.7. Moduli per i «case reports» la relazione delle prove ed 
elenchi dei singoli pazienti 
 
                              Parte II 
 
Dossier specifici di autorizzazione all'immissione in commercio 
  1. Impiego medico ben noto 
  2. Medicinali essenzialmente simili 
  3. Dati complementari richiesti in situazioni specifiche 
  4. Medicinali di origine biologica simili 
  5. Medicinali ad associazione fissa 
  6. Documentazione per domande in circostanze eccezionali 
  7. Domande miste di autorizzazione all'immissione in commercio 
 
                              Parte III 
 
Medicinali particolari 
  1. Medicinali di origine biologica 
  1.1. Medicinali derivati dal plasma 
  1.2. Vaccini 
  2. Radiofarmaci e precursori 
  2.1. Radiofarmaci 
  2.2. Precursori radiofarmaceutici a scopo di radiomarcatura 
  3. Medicinali omeopatici 
  4. Medicinali a base di erbe 
  5. Medicinali orfani 
 
                              Parte IV 
 
Medicinali per terapie avanzate 
  1. Medicinali per terapia genica (umani e xenogenici) 
  1.1. Diversita' dei medicinali per terapia genica 
  1.2. Requisiti specifici relativi al modulo 3 
  2. Medicinali per terapia cellulare somatica (umani e xenogenici) 
  3. Requisiti specifici  per  i  medicinali  per  terapia  genica  e
terapia cellulare somatica (umana e xenogenica) relativi ai moduli 4 
e 5 
  3.1. Modulo 4 
  3.2. Modulo 5 
  3.2.1. Studi di farmacologia umana e di efficacia 
  3.2.2. Sicurezza 
  4. Dichiarazione specifica sui medicinali per xenotrapianti 
 
Introduzione e principi generali* 
 
                *Di norma, il presente allegato cita sia la direttiva 
              comunitaria sia la corrispondente normativa italiana di 
                    recepimento. Solo nel caso in cui le direttive si 
                riferiscano a materia non esclusivamente afferente al 
          settore farmaceutico (es. OGM, coloranti ecc.) viene omessa 
          la citazione della corrispondente normativa nazionale. 
 
  (1)  Le  informazioni  e  i  documenti  allegati  alla  domanda  di
autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi dell'articolo 8 e
10, comma 1 del presente decreto (articoli 8 e 10, paragrafo 1  della
direttiva  2001/83/CE),  devono  essere  presentati  conformemente  a
quanto stabilito in questo allegato e  devono  attenersi  alla  guida
pubblicata dalla Commissione nella raccolta «La  disciplina  relativa
ai medicinali della Comunita' europea», volume 2 B, guida ad uso  dei
richiedenti, medicinali per uso umano, presentazione e contenuto  del
dossier, Documento Tecnico Comune (Common Technical Document - CTD). 
  (2)  La  presentazione  delle  informazioni  e  dei  documenti   va
effettuata  mediante  cinque  moduli:  il  modulo  1  fornisce   dati
amministrativi specifici  per  la  Comunita'  europea;  il  modulo  2
riassunti relativi alla parte di qualita', alla parte non  clinica  e
alla parte clinica; il modulo 3 informazioni chimiche,  farmaceutiche
e biologiche; il modulo 4, relazioni non  cliniche  e  il  modulo  5,
relazioni  di   studi   clinici.   Tale   presentazione   costituisce
l'attuazione di un formato comune a  tutte  le  aree  ICH  (Comunita'
europea, USA, Giappone). I cinque moduli devono essere presentati  in
modo rigorosamente conforme al formato, al contenuto e al sistema  di
numerazione specificati nel volume 2 B, guida ad uso dei richiedenti,
precedentemente citato. 
  (3) La presentazione in formato  CTD  della  Comunita'  europea  si
applica a tutti i tipi di domande di autorizzazione all'immissione in
commercio, indipendentemente dalla procedura prevista (centralizzata,
di mutuo riconoscimento o nazionale) e dal fatto che la  domanda  sia
completa o semplificata. E' anche  applicabile  a  tutti  i  tipi  di
prodotti, incluse le  nuove  sostanze  chimiche  (NCE:  New  Chemical
Entities), i radiofarmaci,  i  derivati  del  plasma,  i  vaccini,  i
medicinali a base di erbe, ecc. 
  (4) Nella preparazione del dossier  di  domanda  di  autorizzazione
all'immissione in commercio i richiedenti devono  anche  tener  conto
degli orientamenti/linee guida scientifici in  materia  di  qualita',
sicurezza ed efficacia dei medicinali per  uso  umano,  adottati  dal
comitato  per  le  specialita'  medicinali   (CPMP:   Committee   for
Proprietary Medicinal Products) e pubblicati dall'Agenzia europea  di
valutazione  dei  medicinali  (EMEA:  European  Medicine   Evaluation
Agency) e degli altri orientamenti/linee guida in campo  farmaceutico
stabiliti dalla Comunita', pubblicati dalla Commissione  nei  diversi
volumi della raccolta «La disciplina  relativa  ai  medicinali  nella
Comunita' europea». 
  (5) Per quanto attiene alla parte di qualita' del dossier (chimica,
farmaceutica e biologica), si applicano tutte le monografie, comprese
quelle generali, e i capitoli generali della Farmacopea europea. 
  (6) Il processo di fabbricazione deve essere conforme ai  requisiti
della direttiva 2003/94/CE della Commissione (Capo II del  titolo  IV
del  presente  decreto),  che  stabilisce  i  principi  e  le   linee
direttrici  delle  buone   prassi   di   fabbricazione   (GMP:   Good
Manufacturing Practices) relative ai medicinali per uso  umano  e  ai
medicinali per uso umano in fase di sperimentazione, e ai principi  e
agli orientamenti/linee guida in  materia  di  GMP  pubblicati  dalla
Commissione nella raccolta  «La  disciplina  relativa  ai  medicinali
nella Comunita' europea» volume 4. 
  (7) La domanda deve contenere tutte le informazioni  necessarie  ai
fini della  valutazione  del  medicinale  in  questione,  siano  esse
favorevoli o sfavorevoli al medicinale. In particolare essa conterra'
tutte  le   informazioni   relative   a   prove   o   sperimentazioni
farmaco-tossicologiche o cliniche incomplete o  abbandonate  relative
al medicinale/i, e/o a sperimentazioni portate a termine  concernenti
indicazioni terapeutiche non considerate nella domanda. 
  (8) Tutte le  sperimentazioni  cliniche  eseguite  nella  Comunita'
europea devono essere conformi ai requisiti del  decreto  legislativo
24 giugno 2003, n. 211 (direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e
del  Consiglio,  concernente  il  ravvicinamento  delle  disposizioni
legislative,  regolamentari  ed  amministrative  degli  Stati  membri
relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione
della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano). Per essere
prese in considerazione durante la valutazione  di  una  domanda,  le
sperimentazioni cliniche eseguite fuori  dalla  Comunita'  europea  -
concernenti medicinali destinati ad essere utilizzati nella Comunita'
europea - devono essere predisposte, attuate e descritte  secondo  la
buona pratica clinica ed i principi etici pertinenti, sulla  base  di
principi equivalenti alle disposizioni del citato decreto legislativo
n. 211/2003 (direttiva 2001/20/CE). Le sperimentazioni devono  essere
eseguite conformemente ai principi etici contenuti ad  esempio  nella
dichiarazione di Helsinki. 
  (9) Gli studi non  clinici  (farmaco-tossicologici)  devono  essere
eseguiti conformemente alle disposizioni relative alle  buone  prassi
di  laboratorio  di  cui  alla  direttiva  87/18/CEE  del   Consiglio
concernente  il  ravvicinamento   delle   disposizioni   legislative,
regolamentari  ed  amministrative   relative   all'applicazione   dei
principi di buone prassi di laboratorio e  al  controllo  della  loro
applicazione per le prove  sulle  sostanze  chimiche,  e  al  decreto
legislativo 27  gennaio  1992,  n.  120,  e  successive  integrazioni
(direttiva  2004/9/CE  del  Parlamento  europeo   e   del   Consiglio
concernente  l'ispezione  e  la  verifica  della  buona   prassi   di
laboratorio - BPL). 
  (10)  Tutti  i  test  sugli  animali  si  svolgono  secondo  quanto
stabilito dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116  (direttiva
86/609/CEE del Consiglio,  del  24  novembre  1986),  concernente  il
ravvicinamento  delle  disposizioni  legislative,   regolamentari   e
amministrative degli Stati  membri  relative  alla  protezione  degli
animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici. 
  (11)   Ai   fini   del   costante   controllo   della   valutazione
rischio/beneficio, tutte le nuove informazioni  non  contenute  nella
domanda originale e tutte le informazioni di farmacovigilanza  devono
essere  presentate  alle  autorita'  competenti.  Dopo  il   rilascio
dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ogni variazione  dei
dati del dossier deve essere presentato alle autorita' competenti  ai
sensi dei requisiti dei regolamenti (CE) n.  1084/  2003  e  (CE)  n.
1085/2003 della Commissione  o,  eventualmente,  ai  sensi  di  norme
nazionali nonche' dei requisiti del volume  9  della  raccolta  della
Commissione «La disciplina relativa  ai  medicinali  nella  Comunita'
europea». 
  Il presente allegato e' diviso in quattro parti: 
  - La parte I descrive il formato della domanda, il riassunto  delle
caratteristiche   del   prodotto,   l'etichettatura,   il   foglietto
illustrativo e i requisiti di presentazione per le  domande  standard
(moduli da 1 a 5). 
  - La parte II prevede una deroga per le «Domande specifiche», cioe'
relative all'impiego medico  ben  noto,  ai  prodotti  essenzialmente
simili, alle associazioni fisse, ai prodotti biologici  simili,  alle
circostanze eccezionali e alle domande miste (in parte bibliografiche
e in parte su studi propri). 
  - La parte III tratta dei «Requisiti per  le  domande  particolari»
relativi ai medicinali di origine biologica (master file del  plasma;
master file  dell'antigene  del  vaccino),  radiofarmaci,  medicinali
omeopatici, medicinali a base di erbe e medicinali orfani. 
  - La parte IV  tratta  dei  «Medicinali  per  terapie  avanzate»  e
riguarda in particolare i requisiti specifici relativi ai  medicinali
per terapia genica (che usano il sistema umano autologo o allogenico,
o il sistema xenogenico) e ai medicinali  per  terapie  cellulari  di
origine umana o  animale,  nonche'  ai  medicinali  per  i  trapianti
xenogenici. 
 
                               Parte I 
 
REQUISITI  RELATIVI  AL  DOSSIER  STANDARDIZZATO  DI   AUTORIZZAZIONE
                    ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO. 
 
1. Modulo 1: Informazioni amministrative 
1.1. Indice 
  Deve essere presentato un indice completo dei moduli da 1 a  5  del
dossier di domanda di autorizzazione all'immissione in commercio. 
1.2. Modulo di domanda 
  Il  medicinale  oggetto  della  domanda  deve  essere  identificato
mediante il nome, il nome della o delle  sostanze  attive,  la  forma
farmaceutica,  la  via  di  somministrazione,  il   dosaggio   e   la
presentazione finale, compresa la confezione. 
  Occorre inoltre fornire nome e indirizzo del richiedente,  nome  ed
indirizzo del  o  dei  fabbricanti  e  siti  delle  diverse  fasi  di
fabbricazione (compreso il  fabbricante  del  prodotto  finito,  il/i
fabbricante/i della/e sostanza/e attiva/e) e, se  del  caso,  nome  e
indirizzo dell'importatore. 
  Il richiedente deve  inoltre  specificare  il  tipo  di  domanda  e
indicare eventuali campioni presentati. Ai dati amministrativi devono
essere allegate copie delle autorizzazioni di  fabbricazione  secondo
il disposto dell'articolo 50, comma 1 del presente decreto  (articolo
40 della direttiva 2001/83/CE), unitamente all'elenco dei paesi per i
quali  e'  stata  rilasciata  l'autorizzazione,  copie  di  tutti   i
riassunti delle caratteristiche  del  prodotto  secondo  il  disposto
dell'articolo 14 del presente decreto (articolo  11  della  direttiva
2001/83/CE) approvati dagli Stati membri ed infine l'elenco dei paesi
nei quali e' stata presentata una  domanda  di  autorizzazione.  Come
indicato nel modulo di domanda,  i  richiedenti  devono  tra  l'altro
fornire  informazioni  dettagliate  sul  medicinale   oggetto   della
domanda,   sulla   base   legale   della   domanda,   sul    titolare
dell'autorizzazione  all'immissione  in   commercio   e   sullo/sugli
stabilimento/i  di  fabbricazione  proposto/i,  nonche'  informazioni
sulla situazione di medicinale orfano, pareri scientifici e programmi
di sviluppo pediatrico. 
1.3. Riassunto delle caratteristiche del prodotto, etichettatura e 
foglietto illustrativo 
1.3.1. Riassunto delle caratteristiche del prodotto 
  Il richiedente  propone  un  riassunto  delle  caratteristiche  del
prodotto come previsto dall'articolo  8,  comma  3,  lettera  o)  del
presente decreto e dall'articolo  11  della  direttiva  2001/83/CE  e
successive modifiche. 
1.3.2. Etichettatura e foglietto illustrativo 
  Deve essere presentato il testo proposto  per  l'etichettatura  del
confezionamento primario e dell'imballaggio esterno, nonche'  per  il
foglietto illustrativo. I testi devono essere  conformi  a  tutte  le
voci obbligatorie elencate, per l'etichettatura  dei  medicinali  per
uso umano, degli articoli 73 e 74 del  presente  decreto  (titolo  V,
articolo  63  della  direttiva  2001/83/CE)  e   per   il   foglietto
illustrativo dall'articolo 77 del presente decreto (articolo 59 della
direttiva 2001/83/CE). 
1.3.3. Esemplari e campioni 
  Il   richiedente   deve   presentare   campioni   e   modelli   del
confezionamento primario, dell'imballaggio esterno, delle etichette e
dei foglietti illustrativi del medicinale in questione. 
1.3.4. Riassunti delle caratteristiche del prodotto gia' approvati 
negli Stati membri 
  Ai  dati  amministrativi  del  modulo  di  domanda  devono   essere
eventualmente   allegate   copie   di   tutti   i   riassunti   delle
caratteristiche del prodotto - ai sensi dell'articolo 8, comma 3  del
presente decreto e dell'articolo  11  della  direttiva  2001/83/CE  e
successive modifiche e dell'articolo 31, comma 1 del presente decreto
(articolo 21 della direttiva 2001/83/CEE)  -  approvati  dagli  Stati
membri, nonche' un elenco  dei  paesi  in  cui  e'  stata  presentata
domanda. 
1.4. Informazioni riguardanti gli esperti 
  Ai sensi dell'articolo 15, comma 1 del presente  decreto  (articolo
12, paragrafo 2 della  direttiva  2001/83/CEE),  gli  esperti  devono
fornire relazioni particolareggiate delle loro constatazioni relative
ai documenti e alle informazioni  che  costituiscono  il  dossier  di
autorizzazione  all'immissione  in  commercio,  ed   in   particolare
relative ai moduli 3, 4 e 5 (rispettivamente documentazione  chimica,
farmaceutica e biologica, documentazione non clinica e documentazione
clinica).  Gli  esperti  devono  affrontare   gli   aspetti   critici
concernenti la qualita' del prodotto e  gli  studi  effettuati  sugli
animali  e  sull'uomo,  riportando  tutti  i  dati   utili   ad   una
valutazione. 
  Per  soddisfare  tali  requisiti  occorre  fornire   un   riassunto
complessivo della qualita', una rassegna non clinica (dati  di  studi
effettuati su animali) e una rassegna clinica, che  trovano  la  loro
collocazione nel modulo 2 del dossier di  domanda  di  autorizzazione
all'immissione in  commercio.  Nel  modulo  1  viene  presentata  una
dichiarazione  firmata  dagli  esperti  unitamente   ad   una   breve
descrizione  della   loro   formazione,   qualifiche   ed   attivita'
professionali. Gli  esperti  devono  essere  in  possesso  di  idonee
qualifiche tecniche o professionali. Deve essere inoltre indicato  il
rapporto professionale esistente tra l'esperto e il richiedente. 
1.5. Requisiti specifici per tipi diversi di domande 
  I requisiti specifici per tipi diversi di domande vengono  trattati
nella parte II del presente allegato. 
1.6. Valutazione del rischio ambientale 
  All'occorrenza, le  domande  di  autorizzazione  all'immissione  in
commercio  devono  includere  una   valutazione   complessiva   degli
eventuali  rischi  per  l'ambiente  connessi  all'impiego  e/o   allo
smaltimento  del  medicinale,  e  formulare  eventuali  proposte  per
un'etichettatura  adeguata.  Devono  essere   affrontati   i   rischi
ambientali connessi all'emissione  di  medicinali  che  contengono  o
consistono  in  OGM  (organismi  geneticamente  modificati)  a  norma
dell'articolo 2 della direttiva 2001/18/CE del Parlamento  europeo  e
del  Consiglio  del   12   marzo   2001   sull'emissione   deliberata
nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che  abroga  la
direttiva 90/220/CEE  del  Consiglio.  Le  informazioni  sul  rischio
ambientale  sono  presentate  in  un'appendice  al   modulo   1.   La
presentazione  delle   informazioni   deve   essere   conforme   alle
disposizioni  della  direttiva  2001/18/CE,   tenendo   conto   degli
eventuali documenti di orientamento pubblicati dalla  Commissione  in
riferimento all'attuazione di tale direttiva. 
  Le informazioni conterranno: 
    - un'introduzione; 
    -  una  copia  del  consenso  scritto  o  dei  consensi   scritti
all'emissione deliberata nell'ambiente di OGM a scopi  di  ricerca  e
sviluppo, ai sensi della parte B della direttiva 2001/18/CE; 
    - le informazioni richieste negli  allegati  da  II  a  IV  della
direttiva  2001/18/CE,  come   i   metodi   di   rilevazione   e   di
individuazione nonche' il codice unico  dell'OGM  e  qualsiasi  altra
ulteriore informazione sugli  OGM  o  sul  prodotto,  concernente  la
valutazione del rischio ambientale; 
    - una relazione  di  valutazione  del  rischio  ambientale  (VRA)
redatta in base alle informazioni di cui agli allegati III e IV della
direttiva 2001/18/CE e  ai  sensi  dell'allegato  II  della  medesima
direttiva; 
    - una conclusione, che, sulla base di tali informazioni  e  della
VRA,  proponga  un'adeguata  strategia  di   gestione   dei   rischi,
comprendente  un  piano  di  controllo  relativo  al   periodo   post
commercializzazione, tutte le precisazioni che  dovrebbero  comparire
nel riassunto delle caratteristiche del prodotto,  nell'etichettatura
e nel foglietto illustrativo, per la loro importanza per  gli  OGM  e
per il prodotto in questione; 
    - adeguati provvedimenti di informazione del pubblico. 
  Sono  inoltre  necessarie  la  data  e  la  firma  dell'autore,  la
descrizione della sua formazione, delle sue qualifiche  e  della  sua
esperienza professionale, nonche' una dichiarazione sul suo  rapporto
professionale con il richiedente. 
2. Modulo 2: Riassunti 
  Il  presente  modulo  riassume  i  dati  chimici,  farmaceutici   e
biologici, i dati non clinici ed i dati clinici presentati nei moduli
3, 4 e 5 del dossier di domanda di autorizzazione  all'immissione  in
commercio, e fornisce le relazioni/rassegne di cui  all'articolo  15,
comma  1  del  presente  decreto   (articolo   12   della   direttiva
2001/83/CE).  Vengono  analizzati  e  trattati  i  punti  critici   e
presentati riassunti fattuali,  comprendenti  formati  tabellari.  Le
relazioni devono contenere riferimenti a  formati  tabellari  o  alle
informazioni contenute nella documentazione principale presentata nel
modulo 3 (documentazione  chimica,  farmaceutica  e  biologica),  nel
modulo 4 (documentazione non clinica) e nel modulo 5  (documentazione
clinica). 
  Le informazioni contenute nel modulo  2  devono  essere  presentate
conformemente al formato, al contenuto e al  sistema  di  numerazione
specificati nel volume 2, Guida ad uso dei richiedenti. Le rassegne e
i  riassunti  devono  attenersi  ai  seguenti  principi  e  requisiti
fondamentali: 
2.1. Indice generale 
  Il  modulo  2  deve  includere  un  indice   della   documentazione
scientifica presentata nei moduli da 2 a 5. 
2.2. Introduzione 
  Devono essere fornite informazioni sulla classe  farmacologica,  le
modalita' d'azione e l'uso clinico proposto del  medicinale  per  cui
viene richiesta l'autorizzazione all'immissione in commercio. 
2.3. Riassunto generale sulla parte di qualita' 
  Un  riassunto  complessivo   della   qualita'   deve   fornire   le
informazioni concernenti i dati chimici, farmaceutici e biologici. 
  Vanno evidenziati i parametri critici fondamentali e  le  questioni
relative alla qualita', nonche' le motivazioni nei casi in cui non si
sono seguiti gli orientamenti/linee  guida  pertinenti.  Il  presente
documento deve essere  conforme  all'ambito  e  all'impostazione  dei
corrispondenti dati particolareggiati presentati nel modulo 3. 
2.4. Rassegna relativa alla parte non clinica 
  Viene  richiesta  una  valutazione  integrata   e   critica   della
valutazione non clinica del medicinale su animali/ in  vitro.  Devono
essere incluse la discussione e la  motivazione  della  strategia  di
analisi e dell'eventuale deviazione  dagli  orientamenti/linee  guida
pertinenti. 
  Fatta eccezione per i medicinali di origine biologica, deve  essere
inclusa  una  valutazione  delle  impurezze   e   dei   prodotti   di
degradazione,  con  relativi  potenziali  effetti   farmacologici   o
tossicologici. Devono essere discusse  le  conseguenze  di  qualsiasi
differenza sulla chiralita', forma chimica e profilo di impurezza tra
il composto impiegato per gli studi non  clinici  e  il  prodotto  da
immettere in commercio. Per i medicinali di  origine  biologica  deve
essere valutata la comparabilita' tra le materie utilizzate  per  gli
studi non clinici e clinici e il medicinale da commercializzare. 
  Ogni nuovo eccipiente  deve  essere  sottoposto  ad  una  specifica
valutazione  di  sicurezza.  Le   caratteristiche   del   medicinale,
dimostrate dagli studi non clinici, vanno definite, e vanno  discusse
le conseguenze di tali risultati per la sicurezza del  medicinale  in
riferimento all'uso clinico proposto. 
2.5. Rassegna relativa alla parte clinica 
  La rassegna  clinica  deve  fornire  un'analisi  critica  dei  dati
clinici inclusi nel riassunto clinico e nel  modulo  5.  Deve  essere
esplicitata l'impostazione dello  sviluppo  clinico  del  medicinale,
compresi  progetto  di  studio  critico,   decisioni   collegate   ed
esecuzione degli studi. 
  Deve essere fornita  una  breve  rassegna  dei  risultati  clinici,
comprese le limitazioni significative, nonche'  una  valutazione  dei
vantaggi e rischi basata sulle conclusioni degli studi clinici.  Deve
essere interpretato il modo in cui i risultati relativi all'efficacia
e alla sicurezza confermano la dose e le indicazioni proposte, ed  e'
richiesta una valutazione di come il riassunto delle  caratteristiche
del prodotto e altre misure ottimizzino i vantaggi  e  controllino  i
rischi. 
  Devono essere  spiegati  i  punti  relativi  all'efficacia  e  alla
sicurezza emersi durante lo sviluppo, nonche' le questioni irrisolte. 
2.6. Riassunto relativo alla parte non clinica 
  I  risultati   degli   studi   farmacologici,   farmacocinetici   e
tossicologici effettuati su animali/in vitro devono essere presentati
come riassunti fattuali in forma scritta e tabulata secondo  l'ordine
seguente: 
    - Introduzione 
    - Riassunto scritto di farmacologia 
    - Riassunto tabellare di farmacologia 
    - Riassunto scritto di farmacocinetica 
    - Riassunto tabellare di farmacocinetica 
    - Riassunto scritto di tossicologia 
    - Riassunto tabellare di tossicologia. 
2.7. Riassunto relativo alla parte clinica 
  Deve essere fornito un riassunto fattuale  particolareggiato  delle
informazioni cliniche sul medicinale contenute  nel  modulo  5.  Sono
compresi i risultati di tutti  gli  studi  di  biofarmaceutica  e  di
farmacologia  clinica,  nonche'  degli  studi  sull'efficacia  e   la
sicurezza cliniche. E' richiesta una sintesi dei singoli studi. 
  Le  informazioni  cliniche  riassunte  devono   essere   presentate
nell'ordine seguente: 
    - Riassunto di biofarmaceutica e relativi metodi analitici 
    - Riassunto degli studi di farmacologia clinica 
    - Riassunto dell'efficacia clinica 
    - Riassunto della sicurezza clinica 
    - Sintesi dei singoli studi. 
3. Modulo 3: Informazioni chimiche, farmaceutiche e biologiche per 
medicinali contenenti sostanze attive chimiche e/o biologiche 
3.1. Formato e presentazione 
  L'impostazione generale del modulo 3 e' la seguente: 
    - Indice 
    - Insieme dei dati 
    - Sostanza attiva 
  Informazioni generali 
    - Nomenclatura 
    - Struttura 
    - Proprieta' generali 
  Fabbricazione 
    - Fabbricante/i 
    - Descrizione del processo di fabbricazione e dei controlli cui 
e' soggetto 
    - Controllo dei materiali 
    - Controllo delle fasi critiche e dei prodotti intermedi 
    - Convalida e/o valutazione del processo 
    - Sviluppo del processo di fabbricazione 
  Caratterizzazione 
    - Spiegazione della struttura e di altre caratteristiche 
    - Impurezze 
  Controllo della sostanza attiva 
    - Specifiche 
    - Procedure analitiche 
    - Convalida delle procedure analitiche 
    - Analisi dei lotti 
    - Giustificazione delle specifiche 
    - Norme o materie di riferimento 
    - Sistema di chiusura del contenitore 
    - Stabilita' 
    - Riassunto relativo alla stabilita' e conclusioni 
    - Protocollo di stabilita' e impegni assunti in merito alla 
stabilita' successivamente all'approvazione 
    - Dati di stabilita' 
    - Medicinale finito 
    - Descrizione e composizione del medicinale 
    - Sviluppo farmaceutico 
    - Componenti del medicinale 
    - Sostanza attiva 
    - Eccipienti 
    - Medicinale 
    - Sviluppo della formulazione 
    - Sovradosaggi 
    - Proprieta' fisico-chimiche e biologiche 
    - Sviluppo del processo di fabbricazione 
    - Sistema di chiusura del contenitore 
    - Caratteristiche microbiologiche 
    - Compatibilita' 
  Fabbricazione 
    - Fabbricante/i 
    - Formula dei lotti 
    - Descrizione del processo di fabbricazione e dei controlli cui 
e' soggetto 
    - Controllo delle fasi critiche e dei prodotti intermedi 
    - Convalida e/o valutazione del processo 
  Controllo degli eccipienti 
    - Specifiche 
    - Procedure analitiche 
    - Convalida delle procedure analitiche 
    - Giustificazione delle specifiche 
    - Eccipienti di origine umana o animale 
    - Nuovi eccipienti 
  Controllo del medicinale finito 
    - Specifica/e 
    - Procedura analitica 
    - Convalida delle procedure analitiche 
    - Analisi dei lotti 
    - Caratterizzazione delle impurezze 
    - Giustificazione della/e specifica/he 
 Standard o materiali di riferimento 
 Sistema di chiusura del contenitore 
 Stabilita' 
    - Riassunto relativo alla stabilita' e conclusione 
    - Protocollo di stabilita' e impegni assunti in merito alla 
stabilita' successivamente all'approvazione 
    - Dati di stabilita' 
    - Appendici 
    - Impianti e attrezzature  (solo  per  i  medicinali  di  origine
biologica) 
    - Valutazione di sicurezza degli agenti avventizi 
    - Eccipienti 
    - Ulteriori informazioni per la Comunita' europea 
    - Programma di convalida del processo per il medicinale 
    - Dispositivo medico 
    - Certificato/i di idoneita' 
    -  Medicinali  che  contengano  o  impieghino  nel  processo   di
fabbricazione materiali di origine animale e/o umana (procedura  EST:
encefalopatia spongiforme trasmissibile) 
    - Bibliografia 
3.2. Contenuto: principi e requisiti fondamentali 
  (1) Per la/e sostanza/e attiva/e e  il  medicinale  finito  i  dati
chimici, farmaceutici e biologici da fornire devono  includere  tutte
le informazioni pertinenti che riguardano: lo sviluppo,  il  processo
di fabbricazione, la caratterizzazione e le proprieta', le operazioni
e i requisiti per il controllo della qualita', la stabilita', nonche'
una  descrizione  della  composizione  e  della   presentazione   del
medicinale finito. 
  (2) Devono essere fornite due  serie  principali  di  informazioni,
rispettivamente sulla/e sostanza/e attiva/e sul prodotto finito. 
  (3)  Il  presente  modulo   deve   inoltre   fornire   informazioni
particolareggiate sulle materie prime impiegate nelle  operazioni  di
fabbricazione  della/e  sostanza/e  attiva/e   e   sugli   eccipienti
incorporati nella formulazione del medicinale finito. 
  (4) Tutte le procedure e  i  metodi  utilizzati  per  fabbricare  e
controllare la sostanza attiva e il medicinale finito  devono  essere
descritti  in  modo  particolareggiato,   affinche'   sia   possibile
riprodurli  in  test  di  controllo,  su  richiesta  delle  autorita'
competenti. Tutte le procedure  seguite  per  i  test  devono  essere
conformi agli sviluppi  piu'  recenti  del  progresso  scientifico  e
devono essere convalidati. Devono essere presentati i risultati degli
studi di convalida. Qualora le procedure per l'effettuazione dei test
siano gia' incluse nella  farmacopea  europea,  la  descrizione  puo'
essere sostituita  da  idonei  riferimenti  particolareggiati  alla/e
monografia/e e al/ai capitolo/i generale/i. 
  (5) Le monografie della farmacopea europea sono applicabili a tutte
le sostanze, i preparati e le forme farmaceutiche che figurano  nella
farmacopea stessa. Per le altre  sostanze,  ogni  Stato  membro  puo'
imporre il rispetto della farmacopea nazionale. 
  Tuttavia, se un materiale, presente nella farmacopea europea  o  in
quella di uno Stato membro, e' stato  preparato  con  un  metodo  che
lascia impurezze non controllate nella monografia  della  farmacopea,
tali impurezze e i loro limiti massimi di tolleranza vanno dichiarati
e va descritto un'adeguata procedura per l'effettuazione di test. Nei
casi  in  cui  una  specifica  contenuta  in  una  monografia   della
farmacopea europea o nella farmacopea nazionale di uno  Stato  membro
fosse insufficiente  a  garantire  la  qualita'  della  sostanza,  le
autorita' competenti possono chiedere al titolare dell'autorizzazione
all'immissione in commercio specifiche piu' appropriate. Le autorita'
competenti informeranno le autorita' responsabili della farmacopea in
questione.  Il   titolare   dell'autorizzazione   all'immissione   in
commercio fornira' alle autorita' di tale  farmacopea  i  particolari
della  presunta  insufficienza  e  delle   specifiche   supplementari
applicate. 
  Qualora le procedure d'analisi siano gia' incluse nella  farmacopea
europea, in ognuna  delle  sezioni  pertinenti  la  descrizione  puo'
essere sostituita  da  idonei  riferimenti  particolareggiati  alla/e
monografia/e e al/ai capitolo/i generale/i. 
  (6) Qualora  le  materie  prime  e  i  materiali  sussidiari,  la/e
sostanza/e attiva/e o l'/gli eccipiente/i  non  siano  descritti  ne'
nella farmacopea europea,  ne'  in  una  farmacopea  nazionale,  puo'
essere autorizzato il riferimento alla monografia della farmacopea di
un paese terzo. In tali casi  il  richiedente  presenta  copia  della
monografia corredata, se del caso, dalla  convalida  delle  procedure
d'analisi contenute nella monografia e dalla traduzione. 
  (7) Qualora la sostanza attiva e/o una materia prima e un materiale
sussidiario o lo /gli eccipiente/i siano oggetto  di  una  monografia
della farmacopea europea, il richiedente puo' chiedere un certificato
d'idoneita', che, se viene rilasciato dalla Direzione  europea  della
qualita'  dei  medicinali,  deve  essere  presentato  nella   sezione
pertinente del presente modulo. Tali certificati di  idoneita'  della
monografia  della  farmacopea  europea  possono  sostituire  i   dati
pertinenti  delle  sezioni  corrispondenti  descritte  nel   presente
modulo. Il produttore garantira' per iscritto al richiedente  che  il
processo di produzione non e' stato modificato dopo il  rilascio  del
certificato di idoneita'  da  parte  della  Direzione  europea  della
qualita' dei medicinali. 
  (8) Nel caso di una sostanza attiva ben definita, il fabbricante 
della stessa o il richiedente possono stabilire che 
    (i) la descrizione dettagliata del processo di fabbricazione, 
    (ii) il controllo di qualita' nel corso della fabbricazione, e 
    (iii) la convalida del processo 
siano forniti  in  documento  separato  direttamente  alle  autorita'
competenti dal fabbricante della sostanza  attiva  come  master  file
della sostanza attiva. 
  In questo caso tuttavia  il  fabbricante  comunica  al  richiedente
tutti  i  dati  rilevanti  affinche'  quest'ultimo   si   assuma   la
responsabilita' del medicinale. Il fabbricante conferma per  iscritto
al richiedente che garantisce la conformita' tra i vari lotti  e  che
non procedera' a nessuna modifica del  processo  di  fabbricazione  o
delle specifiche senza informarne il richiedente. Tutti i documenti e
le precisazioni riguardanti l'eventuale domanda  di  modifica  devono
essere  sottoposti  alle  autorita'  competenti;  tali  documenti   e
precisazioni vengono anche forniti al richiedente se essi  riguardano
la parte aperta del master file. 
  (9) Misure specifiche a  fini  di  prevenzione  della  trasmissione
delle  encefalopatie  spongiformi  di  origine   animale   (materiali
ottenuti  da  ruminanti):  in   ciascuna   fase   del   processo   di
fabbricazione il richiedente deve dimostrare che le materie impiegate
sono conformi ai principi informatori  per  gli  interventi  volti  a
minimizzare  il  rischio  di   trasmettere   agenti   eziologici   di
encefalopatie  spongiformi  animali  tramite  medicinali  e  relativi
aggiornamenti, pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea. La conformita' di tali principi informatori puo'
essere  dimostrata  presentando  preferibilmente  un  certificato  di
conformita'  alla  monografia  pertinente  della  farmacopea  europea
rilasciato dalla Direzione europea  della  qualita'  dei  medicinali,
oppure dati scientifici che dimostrino tale idoneita'. 
  (10) Quanto agli agenti avventizi, occorre presentare  informazioni
sulla valutazione dei rischi relativi al potenziale di contaminazione
da parte di agenti avventizi, non virali o virali, in accordo con  le
indicazioni riportate nei  corrispondenti  orientamenti/linee  guida,
nonche' nella monografia generale e nel capitolo generale  pertinenti
della farmacopea europea. 
  (11) Tutti gli impianti e le  attrezzature  speciali,  che  possono
essere impiegati in qualsiasi fase del processo  di  fabbricazione  e
delle operazioni di controllo del medicinale, devono formare  oggetto
di una descrizione adeguata. 
  (12) All'occorrenza, deve essere presentata  l'eventuale  marcatura
CE prescritta dalla legislazione comunitaria sui dispositivi medici. 
  Occorre prestare particolare attenzione agli  elementi  individuati
di seguito. 
3.2.1. Sostanza/e attiva/e 
3.2.1.1. Informazioni generali e relative alle materie prime e ai 
materiali sussidiari 
    a) Occorre fornire informazioni sulla nomenclatura della sostanza
attiva, compresa la denominazione comune internazionale  raccomandata
(INN = International Non-proprietary Name), il nome della  farmacopea
europea se pertinente e il/i nome/i chimico/i. 
  Devono  essere  fornite  la  formula  di  struttura,  compresa   la
stereochimica relativa ed assoluta, la formula molecolare e la  massa
molecolare relativa. Se opportuno, per  i  medicinali  biotecnologici
occorre fornire la rappresentazione schematica della  sequenza  degli
aminoacidi e la massa molecolare relativa. 
  Deve essere fornito  un  elenco  delle  proprieta'  fisico-chimiche
della sostanza attiva, nonche'  di  altre  proprieta'  significative,
compresa l'attivita' biologica per i medicinali di origine biologica. 
    b) Ai fini del presente allegato,  per  materie  prime  (starting
materials) si devono  intendere  tutte  le  materie  dalle  quali  la
sostanza attiva viene fabbricata o estratta. 
  Quanto ai  medicinali  di  origine  biologica,  per  materie  prime
s'intendono  tutte  le   sostanze   di   origine   biologica,   quali
microrganismi, organi  e  tessuti  di  origine  vegetale  o  animali,
cellule o liquidi biologici (compreso  il  sangue  o  il  plasma)  di
origine  umana  o  animale  e  costrutti   cellulari   biotecnologici
(substrati  cellulari,  ricombinanti  o  meno,  incluse  le   cellule
primarie). 
  Un medicinale biologico e' un prodotto il cui principio  attivo  e'
una sostanza  biologica.  Una  sostanza  biologica  e'  una  sostanza
prodotta, o estratta, da una fonte biologica e che  richiede  per  la
sua caratterizzazione e per la determinazione della sua qualita'  una
serie di esami fisico-chimico-biologici, nonche' le  indicazioni  sul
processo di produzione e il suo controllo. Si considerano  medicinali
biologici: i medicinali immunologici  e  i  medicinali  derivati  dal
sangue  umano  e   dal   plasma   umano,   definiti   rispettivamente
all'articolo 1, comma 1, lettera c) e lettera i) del presente decreto
(paragrafi (4) e (10) dell'articolo 1 della direttiva 2001/83/CE);  i
medicinali  che  rientrano  nel  campo  d'applicazione  del  comma  1
dell'allegato al regolamento (CEE)  n.  726/2004;  i  medicinali  per
terapie avanzate, definiti alla Parte IV del presente allegato. Tutte
le altre sostanze nonche' qualunque  altro  materiale  impiegati  per
fabbricare o estrarre la/le sostanza/e attiva/e, ma dalle  quali  non
si ricava direttamente la sostanza attiva, come i reagenti, i terreni
di coltura, il siero fetale  di  vitello,  gli  additivi,  i  tamponi
utilizzati  nella  cromatografia,  ecc.,  sono  note  come  materiali
sussidiari (raw materials). 
3.2.1.2. Processo di fabbricazione della/e sostanza/e attiva /e 
    a) La descrizione del processo di  fabbricazione  della  sostanza
attiva costituisce l'impegno da parte del richiedente  riguardo  alla
fabbricazione della sostanza stessa. Per descrivere adeguatamente  il
processo di fabbricazione e i controlli cui e' soggetto devono essere
fornite idonee  informazioni  conformemente  agli  orientamenti/linee
guida pubblicati dall'Agenzia. 
    b)  Devono  essere  elencate  tutte  le  materie  impiegate   per
fabbricare la/e sostanza/e attiva/e, indicando  con  precisione  dove
viene usata nel processo ciascuna materia. Vanno fornite informazioni
sulla qualita' e il controllo di tali materie,  nonche'  informazioni
che dimostrino che esse sono conformi  a  standard  adeguati  all'uso
previsto. 
  I materiali sussidiari vanno elencati, e devono essere  documentati
la loro qualita' ed i controlli cui sono sottoposti. 
  Vanno  indicati  nome,  indirizzo  e  responsabilita'  di   ciascun
fabbricante, appaltatori compresi, nonche' tutti i siti di produzione
o impianti coinvolti nella fabbricazione e nei test. 
    c) Per i medicinali di origine biologica sono previsti i seguenti
requisiti aggiuntivi. 
  L'origine e la storia delle materie prime devono essere descritte e
documentate. Riguardo alla prevenzione specifica  della  trasmissione
delle  encefalopatie  spongiformi  animali,   il   richiedente   deve
dimostrare che la sostanza attiva e' conforme alla  nota  esplicativa
relativa alla riduzione del  rischio  di  trasmissione  degli  agenti
delle encefalopatie spongiformi animali attraverso medicinali  a  uso
umano  e  veterinario  e  i  suoi  aggiornamenti   pubblicati   dalla
Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. 
  In caso di utilizzazione di banche di cellule,  occorre  dimostrare
che le caratteristiche cellulari non si sono modificate nel corso dei
passaggi effettuati in  fase  di  produzione  e  successivamente.  E'
necessario effettuare prove per  accertarsi  dell'assenza  di  agenti
avventizi nelle materie prime,  quali  semenza,  banche  di  cellule,
miscele di siero o plasma e altre materie di origine biologica e,  se
possibile, nei materiali dai quali sono stati derivati. 
  Se la presenza  di  agenti  avventizi  potenzialmente  patogeni  e'
inevitabile, il materiale corrispondente puo' essere utilizzato  solo
se la lavorazione successiva  garantisce  la  loro  eliminazione  e/o
inattivazione.  L'eliminazione  e/o  l'inattivazione  devono   essere
convalidate. La produzione di vaccini deve basarsi, ogni  qual  volta
possibile, su un sistema di lotti di sementi (seed lot) e  su  banche
di cellule prestabilite. Nel caso di vaccini batterici e  virali,  le
caratteristiche dell'agente infettivo devono essere dimostrate  nella
semenza. Inoltre, nel caso  di  vaccini  vivi,  la  stabilita'  delle
caratteristiche di attenuazione deve essere dimostrata sulla semenza,
se questa dimostrazione non e'  sufficiente,  le  caratteristiche  di
attenuazione degli agenti infettivi devono essere dimostrate in  fase
di produzione. 
  Nel caso di medicinali derivati  dal  sangue  o  plasma  umano,  e'
necessario descrivere e documentare la fonte, i criteri e i metodi di
raccolta, di trasporto e di conservazione del materiale di  partenza,
ai sensi in accordo con le prescrizioni di cui  alla  parte  III  del
presente allegato. 
  Devono  essere  descritti  gli  impianti  e  le   attrezzature   di
fabbricazione. 
    d)  Vanno  opportunamente   comunicati   prove   e   criteri   di
accettazione utilizzati in tutte le fasi critiche, informazioni sulla
qualita' e il controllo dei prodotti intermedi,  sulla  convalida  di
processo e/o sugli studi di valutazione. 
    e) Se la presenza di agenti avventizi potenzialmente patogeni  e'
inevitabile, il materiale corrispondente puo' essere utilizzato  solo
se la lavorazione successiva  garantisce  la  loro  eliminazione  e/o
inattivazione. L'eliminazione e/o l'inattivazione  vanno  convalidate
nella sezione che tratta di valutazione della sicurezza virale. 
    f) Occorre presentare  una  descrizione  e  una  discussione  dei
cambiamenti significativi  apportati  al  processo  di  fabbricazione
durante lo sviluppo e/o sul sito di produzione della sostanza attiva. 
3.2.1.3. Caratterizzazione della/e sostanza/e attiva/e 
  Vanno  forniti  dati  che   evidenzino   la   struttura   e   altre
caratteristiche della/e sostanza/e attiva/e. 
  Deve  essere  data  conferma  della  struttura  della/e  sostanza/e
attiva/e in  base  a  metodi  fisico-chimici  e/o  immunochimici  e/o
biologici, e vanno fornite informazioni sulle impurezze. 
3.2.1.4. Controllo della/e sostanza/e attiva/e 
  Vanno presentate informazioni  particolareggiate  sulle  specifiche
utilizzate per il controllo routinario della/e  sostanza/e  attiva/e,
la giustificazione della scelta  di  tali  specifiche,  i  metodi  di
analisi e la loro convalida. 
  Vanno presentati i risultati del controllo effettuato  sui  singoli
lotti fabbricati durante lo sviluppo. 
3.2.1.5. Standard o materiali di riferimento 
  Le  preparazioni  e  i  materiali  di  riferimento  devono   essere
identificati e  descritti  dettagliatamente.  Se  pertinente,  devono
essere usati materiali di riferimento  chimiche  e  biologiche  della
Farmacopea europea. 
3.2.1.6. Contenitori e sistema di chiusura della sostanza attiva 
  Deve essere fornita  una  descrizione  del  contenitore  e  del/dei
sistema/i di chiusura e loro specifiche. 
3.2.1.7. Stabilita' della/e sostanza/e attiva/e 
    a) Occorre riassumere i tipi  di  studi  eseguiti,  i  protocolli
utilizzati e i risultati ottenuti. 
    b)   Vanno   presentati   in   formato   idoneo    i    risultati
particolareggiati degli studi di stabilita', comprese le informazioni
sulle procedure analitiche utilizzate per elaborare i  dati  e  sulla
convalida di tali procedure. 
    c) Vanno presentati il protocollo di stabilita'  e  l'impegno  di
stabilita' successivi all'approvazione. 
3.2.2. Medicinale finito 
3.2.2.1. Descrizione e composizione del medicinale finito 
  Deve essere presentata una  descrizione  del  medicinale  finito  e
della  sua  composizione.  Le  informazioni  devono  comprendere   la
descrizione della forma farmaceutica e della composizione  con  tutti
gli elementi costitutivi del medicinale finito, la loro quantita' per
unita', la funzione dei componenti: 
    - della/e sostanza/e attiva/e, 
    -  degli  eccipienti,  qualunque  sia  la  loro   natura   o   il
quantitativo impiegato, compresi  i  coloranti,  i  conservanti,  gli
adiuvanti, gli stabilizzanti, gli  ispessenti,  gli  emulsionanti,  i
correttori del gusto, gli aromatizzanti, ecc., 
    -  dei  componenti  del  rivestimento  esterno   dei   medicinali
destinati ad essere ingeriti o altrimenti somministrati  al  paziente
(capsule  rigide  e  molli,  capsule  rettali,  compresse  rivestite,
compresse rivestite con film, ecc.), 
    - tali indicazioni vanno completate con ogni  utile  precisazione
circa il tipo di contenitore e, se del caso, circa il suo sistema  di
chiusura, unitamente alla specifica  dei  dispositivi  impiegati  per
l'utilizzazione o la somministrazione forniti insieme al medicinale. 
  Per «termini usuali»  impiegati  per  designare  i  componenti  del
medicinale  bisogna  intendere,  salva  l'applicazione  delle   altre
indicazioni di cui all'articolo 8, comma 3 lettera  c)  del  presente
decreto  (articolo  8,  paragrafo  3,  lettera  c   della   direttiva
2001/83/CE) 
    - per le sostanze elencate nella Farmacopea  europea  o,  se  non
presenti nella Farmacopea europea, nella Farmacopea nazionale di  uno
Stato  membro,  soltanto  la  denominazione  principale  usata  nella
relativa monografia, con riferimento alla Farmacopea in questione, 
    - per le altre sostanze la  denominazione  comune  internazionale
(INN:    International     non-proprietary     name)     raccomandata
dall'Organizzazione mondiale della sanita' o, in mancanza di essa, la
denominazione  scientifica  esatta;  per   le   sostanze   prive   di
denominazione comune internazionale o  di  denominazione  scientifica
esatta, si dovra' indicare  l'origine  e  il  metodo  di  produzione,
fornendo all'occorrenza ogni altra utile precisazione, 
    - per le sostanze coloranti, la designazione mediante  il  codice
«E» attribuito loro nella direttiva 78/25/ CEE del Consiglio, del  12
dicembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni  degli  Stati
membri  relative  alle  sostanze  che  possono  essere  aggiunte   ai
medicinali  ai  fini  della  loro  colorazione  e/o  nella  direttiva
94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno  1994,
sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei  prodotti
alimentari. 
  Per indicare  la  «composizione  quantitativa»  della/e  sostanza/e
attiva/e del medicinale finito si deve, secondo la forma farmaceutica
interessata, precisare per ogni sostanza attiva il peso o  il  numero
di unita' di attivita' biologica, o per unita' di dose, o per  unita'
di peso o di volume. 
  Le quantita' delle sostanze attive presenti in forma di composti  o
derivati vanno designate quantitativamente dalla massa totale  e,  se
necessario e pertinente, dalla massa  della/e  entita'  attive  della
molecola. 
  Per i medicinali che contengono una sostanza attiva, oggetto per la
prima volta, di una richiesta  di  autorizzazione  all'immissione  in
commercio in uno Stato membro, la dichiarazione  delle  quantita'  di
una sostanza attiva che sia un sale o un idrato va sempre espressa in
termini di massa della/e  entita'  nella  molecola.  La  composizione
quantitativa di tutti i medicinali autorizzati successivamente  negli
Stati membri va dichiarata allo stesso modo della sostanza attiva. 
  Le unita' di attivita' biologica vanno utilizzate per  le  sostanze
molecolarmente non  definibili.  Nei  casi  in  cui  l'Organizzazione
mondiale  della  sanita'  ha  definito  un'unita'  internazionale  di
attivita' biologica, ci si atterra'  a  tale  unita'  internazionale.
Laddove invece non sia stata definita alcuna  unita'  internazionale,
le unita' di attivita' biologica vanno espresse in  modo  da  fornire
un'informazione  chiara  e  univoca  sull'attivita'  delle  sostanze,
ricorrendo ove possibile alle unita' della Farmacopea europea. 
3.2.2.2. Sviluppo farmaceutico 
  Il presente capitolo  tratta  delle  informazioni  sugli  studi  di
sviluppo effettuati per stabilire che la forma  di  somministrazione,
la formula, il processo di fabbricazione, il sistema di chiusura  del
contenitore, le caratteristiche microbiologiche e le istruzioni d'uso
sono adeguate all'impiego previsto, indicato nel dossier  di  domanda
d'autorizzazione all'immissione in commercio. 
  Gli studi  del  presente  capitolo  si  distinguono  dai  controlli
routinari  eseguiti  conformemente  alle  specifiche.  Devono  essere
identificati e descritti i parametri critici della formulazione e  le
caratteristiche   del   processo   che   possono    influire    sulla
riproducibilita' per lotti, nonche' sull'efficacia e  sulla  qualita'
del medicinale.  Se  opportuno,  ulteriori  dati  di  supporto  vanno
presentati  in  riferimento  ai  capitoli  pertinenti  del  modulo  4
(Relazioni di studi non clinici) e del modulo 5 (Relazioni  di  studi
clinici) del dossier di domanda  d'autorizzazione  all'immissione  in
commercio. 
    a) Occorre documentare la compatibilita'  della  sostanza  attiva
con gli eccipienti, le caratteristiche  fisico-chimiche  fondamentali
della  sostanza  attiva  che  possono  influire  sull'attivita'   del
prodotto finito, o la reciproca compatibilita'  di  diverse  sostanze
attive in caso di prodotti di associazione. 
    b) Occorre documentare la scelta degli eccipienti, soprattutto in
relazione alle loro rispettive funzioni e concentrazioni. 
    c) Deve essere presentata  una  descrizione  dello  sviluppo  del
prodotto finito, tenendo conto dei modi di somministrazione  e  d'uso
proposti. 
    d)  Gli  eventuali  sovradosaggi  nella/e  formulazione/i  devono
essere giustificati. 
    e) Quanto alle proprieta' fisico-chimiche e  biologiche,  occorre
trattare  e   documentare   tutti   i   parametri   che   influiscono
sull'attivita' del prodotto finito. 
    f) Devono essere presentate la selezione e  l'ottimizzazione  del
processo di fabbricazione, nonche' le differenze tra il/i  processo/i
di fabbricazione utilizzato/i per produrre lotti clinici pilota e  il
processo utilizzato per fabbricare il medicinale finito proposto. 
    g) Deve essere documentata l'idoneita'  del  contenitoree  e  del
sistema di chiusura utilizzati per conservare,  spedire  e  usare  il
prodotto finito. Si dovra' tener conto  della  possibile  interazione
tra medicinale contenitore. 
    h)   Le   caratteristiche   microbiologiche   della   forma    di
somministrazione in relazione  ai  prodotti  non  sterili  e  sterili
devono essere conformi alla Farmacopea europea e documentati  secondo
i suoi requisiti. 
    i)  Al  fine  di  fornire  informazioni  utili  ed  adeguate  per
l'etichettatura, va documentata la compatibilita' del prodotto finito
con  il/i  diluente/i  di   ricostituzione   o   i   dispositivi   di
somministrazione. 
3.2.2.3. Processo di fabbricazione del medicinale finito 
    a) La descrizione del  metodo  di  fabbricazione,  da  presentare
unitamente alla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio
ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera e)  del  presente  decreto
(articolo 8, paragrafo 3, lettera  d)  della  direttiva  2001/83/CE),
deve essere redatta in maniera tale da fornire una  sintesi  adeguata
della natura delle operazioni compiute. 
  A tal fine essa deve contenere almeno: 
    - un'indicazione delle varie fasi di fabbricazione,  comprese  le
procedure di controllo e i relativi criteri  di  accettabilita',  che
consenta di valutare se i procedimenti impiegati  per  realizzare  la
forma farmaceutica  abbiano  potuto  dar  luogo  ad  alterazioni  dei
componenti, 
    - in caso  di  fabbricazione  continua,  ogni  indicazione  sulle
precauzioni adottate per garantire l'omogeneita' del prodotto finito,
- studi sperimentali per dimostrare  la  validita'  del  processo  di
produzione nei casi in cui il metodo di produzione utilizzato non sia
standard o risulti critico per il prodotto, 
    - nel caso di medicinali sterili, precisazioni  sul  processo  di
sterilizzazione e/o sui processi condotti in condizioni asettiche, 
    - una formula dettagliata del lotto. 
  Vanno  indicati  nome,  indirizzo  e  responsabilita'  di   ciascun
fabbricante, appaltatori compresi, nonche' tutti i siti di produzione
o impianti proposti coinvolti nella fabbricazione e nei test. 
    b)  Vanno  presentate  le  informazioni  che  si  riferiscono  ai
controlli del prodotto  che  possono  essere  effettuati  nelle  fasi
intermedie della fabbricazione, allo scopo di accertare  la  coerenza
del processo produttivo. 
  Tali prove sono indispensabili per consentire  il  controllo  della
conformita' del medicinale alla formula,  quando  il  richiedente  ha
presentato in via  eccezionale  un  metodo  di  prova  analitica  del
prodotto finito che non comporta il dosaggio  di  tutte  le  sostanze
attive (o dei componenti dell'eccipiente  che  devono  possedere  gli
stessi requisiti fissati per le sostanze attive). 
  Cio' vale anche quando  i  controlli  effettuati  nel  corso  della
fabbricazione condizionano il  controllo  di  qualita'  del  prodotto
finito, soprattutto nel caso in cui il medicinale  e'  essenzialmente
definito dal suo processo di fabbricazione. 
    c) Devono essere presentati la descrizione, la documentazione e i
risultati degli studi di convalida relativi alle fasi critiche  o  ai
dosaggi critici adottati durante il processo di fabbricazione. 
3.2.2.4. Controllo degli eccipienti 
    a)  Devono  essere  elencate  tutte  le  materie  impiegate   nel
fabbricare l'/gli eccipiente/i, indicando con precisione  dove  viene
usata nel processo ciascuna materia. Vanno fornite informazioni sulla
qualita' ed il controllo di tali materie,  nonche'  informazioni  che
dimostrino  che  esse  sono  conformi  a  standard  adeguati  all'uso
previsto. 
  Le  sostanze  coloranti  devono  comunque  soddisfare  i  requisiti
fissati dalle direttive 78/25/CEE o 94/36/CEE.  I  coloranti  inoltre
devono soddisfare  i  criteri  di  purezza  fissati  nella  direttiva
95/45/CE emendata. 
    b) Per ogni eccipiente devono essere precisate  le  specifiche  e
relative giustificazioni. Le procedure analitiche vanno  descritte  e
debitamente convalidate. 
    c) Occorre prestare particolare  attenzione  agli  eccipienti  di
origine umana o animale. 
  Quanto ai provvedimenti specifici  ai  fini  di  prevenzione  della
trasmissione delle  encefalopatie  spongiformi  di  origine  animale,
anche per gli  eccipienti  il  richiedente  deve  dimostrare  che  il
medicinale e'  fabbricato  conformemente  alle  linea  guida/principi
informatori  per  interventi  volti  a  minimizzare  il  rischio   di
trasmettere agenti eziologici di  encefalopatie  spongiformi  animali
tramite  medicinali  e  relativi  aggiornamenti,   pubblicati   dalla
Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. 
  La conformita' a tali linee guida/principi informatori puo'  essere
dimostrata presentando preferibilmente un certificato di idoneita' in
relazione alla monografia pertinente della Farmacopea europea, oppure
dati scientifici che dimostrino tale conformita'. 
    d) Nuovi eccipienti. 
  Per l'/gli eccipiente/i utilizzato/i  per  la  prima  volta  in  un
medicinale, o per una nuova via di somministrazione, occorre  fornire
- in base al formato della sostanza attiva precedentemente  descritto
- informazioni complete sulla fabbricazione, la caratterizzazione e i
controlli, con riferimenti ai dati d'appoggio  sulla  sicurezza,  sia
non  clinici  che  clinici.  Deve  essere  presentato  un   documento
contenente  informazioni   chimiche,   farmaceutiche   e   biologiche
particolareggiate, disposte in  un  formato  conforme  a  quello  del
capitolo sulla/e sostanza/e attiva/e del modulo 3. 
  Le  informazioni  sul/sui  nuovo/i  eccipiente/i   possono   essere
presentate come documento  a  se'  stante  conformemente  al  formato
descritto al paragrafo precedente. Se il richiedente e'  diverso  dal
fabbricante del nuovo eccipiente, tale documento a  se'  stante  deve
essere messo a disposizione del  richiedente  affinche'  lo  presenti
alle autorita' competenti. 
  Ulteriori informazioni sugli studi di tossicita' relativi al  nuovo
eccipiente vanno presentati nel modulo 4 del dossier. 
  Gli studi clinici vanno presentati nel modulo 5. 
3.2.2.5. Controllo del medicinale finito 
  Ai  fini  del  controllo  del  medicinale  finito,  per  lotto   di
fabbricazione di un medicinale si intende l'insieme delle  unita'  di
una  forma  farmaceutica  che  provengono  da  una  stessa  quantita'
iniziale e sono state sottoposte alla stessa serie di  operazioni  di
fabbricazione e/o di sterilizzazione o, nel caso di  un  processo  di
produzione continuo, l'insieme delle unita' fabbricante in un periodo
di tempo determinato. 
  Salvo debita  motivazione,  le  tolleranze  massime  in  tenore  di
sostanza attiva nel prodotto finito non possono  superare  il  5%  al
momento della fabbricazione. 
  Devono essere fornite informazioni  dettagliate  sulle  specifiche,
sulle giustificazioni (rilascio e durata di validita)  della  scelta,
metodi di analisi e loro convalida. 
3.2.2.6. Standard o materiali di riferimento 
  Se non si e' provveduto in precedenza nella sezione riguardante  la
sostanza attiva,  le  preparazioni  e  gli  standard  di  riferimento
utilizzati  per  le  prove  sul  medicinale  finito   devono   essere
identificati e dettagliatamente descritti. 
3.2.2.7. Contenitore e chiusura del medicinale finito. 
  Deve essere fornita  una  descrizione  del  contenitore  e  del/dei
sistema/i di chiusura, compresa l'identita' di tutti i  materiali  di
confezionamento  primario  e  loro  specificazioni,  a   loro   volta
corredate di descrizione  e  identificazione.  Se  necessario,  vanno
esposti i metodi non inerenti alla farmacopea (con convalida). 
  Per i materiali d'imballaggio esterno non funzionale va  presentata
solo una breve descrizione,  mentre  per  i  materiali  d'imballaggio
esterno funzionale occorrono informazioni aggiuntive. 
3.2.2.8. Stabilita' del medicinale finito 
    a) Occorre riassumere i tipi  di  studi  eseguiti,  i  protocolli
utilizzati e i risultati ottenuti; 
    b)   Vanno   presentati   in   idoneo   formato    i    risultati
particolareggiati degli studi di stabilita', comprese le informazioni
sulle procedure analitiche utilizzate per elaborare i  dati  e  sulla
convalida  di  tali  procedure;   nel   caso   dei   vaccini,   vanno
eventualmente fornite informazioni sulla stabilita' cumulativa; 
    c) Vanno presentati il protocollo di  stabilita'  e  gli  impegni
assunti in merito alla  stabilita'  cui  ottemperare  successivamente
all'approvazione. 
4. Modulo 4: Relazioni non cliniche 
4.1. Formato e presentazione. 
  L'impostazione generale del modulo 4 e' la seguente: 
    - Indice 
    - Relazioni di studi 
    - Farmacologia 
    - Farmacodinamica primaria 
    - Farmacodinamica secondaria 
    - Farmacologia della sicurezza 
    - Interazioni farmacodinamiche 
    - Farmacocinetica 
    - Metodi analitici e relazioni di convalida 
    - Assorbimento 
    - Distribuzione 
    - Metabolismo 
    - Escrezione 
    - Interazioni farmacocinetiche (non cliniche) 
    - Altri studi farmacocinetici 
    - Tossicologia 
    - Tossicita' per somministrazione unica 
    - Tossicita' per somministrazioni ripetute 
    - Genotossicita' 
    - In vitro 
    - In vivo (comprese le valutazioni tossicocinetiche di supporto) 
    - Cancerogenicita' 
    - Studi a lungo termine 
    - Studi a breve o medio termine 
    - Altri studi 
    - Tossicita' riproduttiva e dello sviluppo 
    - Fertilita' e primo sviluppo embrionale 
    - Sviluppo embrio-fetale 
    - Sviluppo prenatale e postnatale 
    - Studi in cui si somministrano dosi alla progenie (animali 
giovani) e/o la si valuta 
    - Tolleranza locale 
    - Altri studi tossicologici 
    - Antigenicita' 
    - Immunotossicita' 
    - Studi dei meccanismi 
    - Dipendenza 
    - Metaboliti 
    - Impurezze 
    - Altro 
    - Bibliografia 
4.2. Contenuto:principi e requisiti fondamentali 
  Occorre prestare particolare attenzione agli elementi che seguono. 
  (1) Le prove tossicologiche  e  farmacologiche  devono  mettere  in
evidenza: 
    a) la  potenziale  tossicita'  del  prodotto,  i  suoi  eventuali
effetti tossici dannosi  o  indesiderati  alle  condizioni  d'impiego
previste nell'uomo, che devono  essere  valutati  in  funzione  dello
stato patologico; 
    b) le proprieta' farmacologiche  del  prodotto  in  rapporto  con
l'impiego  proposto  per  l'uomo  sotto  l'aspetto   quantitativo   e
qualitativo. Tutti i risultati devono essere attendibili e idonei  ad
essere  generalizzati.  A  questo  scopo,  ove   opportuno,   saranno
applicati procedimenti matematici e statistici, sia nell'elaborazione
di metodi sperimentali,  sia  nella  valutazione  dei  risultati.  E'
inoltre necessario che al  clinico  venga  illustrato  il  potenziale
terapeutico e tossicologico del prodotto. 
  (2) Nel caso di medicinali di origine biologica, quali i medicinali
immunologici e i medicinali derivati dal sangue  o  plasma  umano,  i
requisiti del presente modulo possono richiedere  un  adattamento  ai
singoli prodotti; per tale motivo il  richiedente  deve  motivare  il
programma delle prove eseguite. 
  Nella definizione di tale programma si terra' conto degli  elementi
seguenti: 
    tutte le prove per le  quali  e'  prevista  una  somministrazione
ripetuta del prodotto devono tener conto dell'eventuale induzione  di
anticorpi e interferenza da anticorpi; 
    valutazione   dell'opportunita'   di   esaminare   la    funzione
riproduttiva, la tossicita' embrio-fetale e perinatale, il potenziale
mutageno e cancerogeno. Qualora i componenti incriminati non  fossero
la/ e sostanza/e attiva/e, lo studio  puo'  essere  sostituito  dalla
convalida dell'eliminazione dei componenti in questione. 
  (3) Occorre esaminare la tossicita'  e  la  farmacocinetica  di  un
eccipiente utilizzato per la prima volta in campo farmaceutico. 
  (4)  Qualora  sussista  la   possibilita'   di   una   degradazione
significativa  del  medicinale  durante  la  conservazione,   occorre
esaminare la tossicologia dei prodotti di degradazione. 
4.2.1. Farmacologia 
  Lo  studio  di  farmacologia  deve  essere  condotto  seguendo  due
impostazioni distinte. 
  - Nella prima devono essere indagate e descritte  adeguatamente  le
azioni relative  all'impiego  terapeutico  proposto.  Ove  possibile,
vanno usate determinazioni riconosciuti e convalidati,  sia  in  vivo
che in vitro. Le nuove tecniche sperimentali devono essere  descritte
in dettaglio, in modo che si  possano  ripetere.  I  risultati  vanno
presentati  in  forma  quantitativa,  utilizzando  ad  esempio  curve
dose-effetto, tempo-effetto, ecc. Confronti con dati relativi ad  una
o piu' sostanze  con  azione  terapeutica  analoga  vanno  effettuati
ogniqualvolta sia possibile. 
  - Nella seconda il richiedente deve indagare i  potenziali  effetti
farmacodinamici   indesiderati   della   sostanza   sulle    funzioni
fisiologiche. Le indagini vanno  eseguite  con  esposizioni  entro  i
limiti terapeutici previsti e  al  di  sopra  di  essi.  Le  tecniche
sperimentali, ove non siano  quelle  abitualmente  impiegate,  devono
essere descritte in dettaglio in modo che si possano  ripetere  e  lo
sperimentatore deve  dare  la  dimostrazione  della  loro  validita'.
Qualsiasi sospetta modifica  delle  risposte  derivante  da  ripetute
somministrazioni della sostanza deve essere indagata. 
  Quanto all'interazione farmacodinamica di medicinali, i test  sulle
associazioni  di  sostanze  attive  possono  scaturire  da   premesse
farmacologiche o da indicazioni dell'effetto terapeutico.  Nel  primo
caso lo studio farmacodinamico deve mettere in  luce  le  interazioni
che  rendono   l'associazione   stessa   raccomandabile   per   l'uso
terapeutico. Nel secondo caso,  poiche'  la  motivazione  scientifica
dell'associazione   deve   essere   fornita   dalla   sperimentazione
terapeutica, si deve verificare  se  gli  effetti  che  si  attendono
dall'associazione  siano  verificabili  sull'animale,  e  controllare
almeno l'importanza degli effetti collaterali. 
4.2.2.1. Farmacocinetica 
  S'intende per farmacocinetica lo studio della sorte che la sostanza
attiva e i suoi metaboliti subiscono negli organismi. Essa  comprende
lo studio dell'assorbimento,  della  distribuzione,  del  metabolismo
(biotrasformazione) e dell'escrezione di tali sostanze. 
  Lo studio di queste diverse fasi puo' essere effettuato soprattutto
con  metodi  fisici,  chimici  o  eventualmente  biologici,   nonche'
mediante  la  rilevazione  dell'effettiva  attivita'  farmacodinamica
della sostanza stessa. 
  Le informazioni  relative  alla  distribuzione  e  all'eliminazione
occorrono in tutti i casi in cui tali indicazioni sono indispensabili
per  stabilire  la  dose  per  l'uomo,  nonche'   per   le   sostanze
chemioterapiche (antibiotici, ecc.) e per quei prodotti il cui uso e'
basato su effetti non  farmacodinamici  (ad  esempio  numerosi  mezzi
diagnostici, ecc.). 
  Gli studi in vitro possono essere favoriti  dalla  possibilita'  di
utilizzare  materiale  umano  per  confrontarlo  con  quello  animale
(legame  proteico,  metabolismo,  interazione  farmaco-farmaco).  Per
tutte le sostanze farmacologicamente  attive  e'  necessario  l'esame
farmacocinetico. Nel caso di nuove associazioni di  sostanze  note  e
studiate  secondo  le  disposizioni  della  presente  direttiva,   le
indagini farmacocinetiche possono non essere  richieste,  qualora  le
prove   tossicologiche   e   le   sperimentazioni   terapeutiche   lo
giustifichino. 
  Il programma farmacocinetico  deve  essere  concepito  in  modo  da
consentire il confronto e l'estrapolazione tra l'uomo e l'animale. 
4.2.3. Tossicologia 
    a) Tossicita' per somministrazione unica 
  Una prova di tossicita' per somministrazione unica  e'  uno  studio
qualitativo  e  quantitativo  delle  reazioni  tossiche  che  possono
risultare da  una  somministrazione  unica  della  sostanza  o  delle
sostanze attive contenute nel medicinale, nelle proporzioni  e  nello
stato chimico-fisico in cui sono presenti nel prodotto stesso. 
  La prova di  tossicita'  per  somministrazione  unica  deve  essere
eseguita  conformemente  ai   pertinenti   orientamenti/linee   guida
pubblicati dall'Agenzia. 
    b) Tossicita' per somministrazioni ripetute 
  Le prove di tossicita'  per  somministrazioni  ripetute  servono  a
mettere in evidenza le alterazioni funzionali e/o anatomo-patologiche
conseguenti  alla  somministrazione   ripetuta   della   sostanza   o
dell'associazione delle sostanze attive sotto esame, e a stabilire la
relazione di tali alterazioni con la posologia. 
  In linea generale e' utile che vangano fatte due prove, una a breve
termine, di durata compresa tra due e  quattro  settimane,  e  una  a
lungo termine, di durata dipendente dalle condizioni di uso  clinico.
Quest'ultima prova serve  a  descrivere  gli  effetti  potenzialmente
avversi cui occorre  prestare  attenzione  negli  studi  clinici.  La
durata  e'  stabilita   nei   pertinenti   orientamenti/linee   guida
pubblicati dall'Agenzia. 
    c) Genotossicita' 
  Lo studio del potenziale mutageno  e  clastogeno  ha  lo  scopo  di
rivelare eventuali cambiamenti prodotti da una sostanza sul materiale
genetico di individui o di  cellule.  Le  sostanze  mutagene  possono
costituire un pericolo per la salute, perche' l'esposizione  ad  esse
puo' indurre mutazioni di linea germinale,  con  la  possibilita'  di
disfunzioni congenite e il rischio di mutazioni  somatiche,  comprese
quelle cancerogene. Questi studi  sono  obbligatori  per  ogni  nuova
sostanza. 
    d)    Cancerogenicita'     Abitualmente     vengono     richieste
sperimentazioni atte a rivelare effetti cancerogeni: 
      1. Tali studi devono essere eseguiti per ogni medicinale di cui
si prevede un uso  clinico  per  un  lungo  periodo  della  vita  del
paziente, costante oppure ripetuto in modo intermittente. 
      2.  Questi  studi  sono  raccomandati  per  alcuni  medicinali,
qualora  sussistano  timori  di  effetti  cancerogeni,   ad   esempio
risalenti a prodotti della stessa classe o di struttura analoga, o  a
riscontri di studi sulla tossicita' per somministrazioni ripetute. 
      3. Non sono  necessari  studi  di  composti  inequivocabilmente
genotossici, perche'  vengono  ritenuti  cancerogeni  trasversalmente
alle  specie  e  fattori  di  rischio  per  l'uomo.   Se   si   vuole
somministrare all'uomo in modo cronico un medicinale di questo  tipo,
puo' essere necessario uno studio  cronico  per  individuare  effetti
cancerogeni precoci. 
    e) Tossicita' riproduttiva e dello sviluppo 
  Le  indagini  sugli  eventuali  effetti  nocivi  sulla   fertilita'
maschile e femminile nonche' sulla prole vanno  effettuate  con  test
adeguati. 
  Esse comprendono studi degli effetti sulla  fertilita'  maschile  o
femminile adulta, studi degli effetti tossici e teratogeni  in  tutte
le fasi dello sviluppo, dal  concepimento  alla  maturita'  sessuale,
nonche' studi degli effetti latenti, quando il  medicinale  in  esame
viene somministrato alla femmina durante la gravidanza. 
  La  non  realizzazione  di  tali  prove  deve  essere   debitamente
motivata. 
  A seconda  delle  indicazioni  d'uso  del  medicinale,  si  possono
autorizzare ulteriori studi sullo sviluppo quando si  somministra  il
medicinale alla progenie. 
  Gli studi di tossicita' embrio-fetale vanno di  norma  condotti  su
due specie di mammiferi, una delle quali  non  roditrice.  Gli  studi
peri- e postnatali devono  essere  condotti  su  almeno  una  specie.
Laddove una determinata specie presenta per  un  dato  medicinale  un
metabolismo analogo a quello dell'uomo,  sarebbe  opportuno  inserire
tale specie nella prova. Una delle specie utilizzate dovrebbe inoltre
corrispondere alla specie utilizzata per gli studi di tossicita'  per
somministrazione ripetuta. 
  Il disegno dello studio e' determinato tenendo  conto  dello  stato
delle conoscenze scientifiche al momento  in  cui  la  domanda  viene
presentata. 
    f) Tolleranza locale 
  Gli  studi  della  tolleranza  locale  devono  individuare   se   i
medicinali (sia le sostanze attive che gli eccipienti) sono tollerati
nei punti del corpo che possono entrare in contatto con il medicinale
a seguito della  sua  somministrazione  nell'uso  clinico.  Le  prove
effettuate devono garantire una distinzione tra gli effetti meccanici
della somministrazione, oppure un'azione meramente fisico-chimica del
prodotto, e gli effetti tossicologici o farmacodinamici. 
  Le prove  di  tolleranza  locale  devono  essere  eseguite  con  il
preparato sviluppato per l'uso umano, utilizzando il veicolo e/o  gli
eccipienti per trattare il/i gruppo/i  di  controllo.  All'occorrenza
vanno inclusi i controlli positivi e le sostanze di riferimento. 
  Le  prove  di  tolleranza  locale  (scelta  delle  specie,  durata,
frequenza, via di somministrazione, dosi)  devono  essere  progettate
tenendo  conto  del  problema  da  indagare  e  delle  condizioni  di
somministrazione proposte per l'uso clinico.  Se  rilevante,  occorre
controllare la reversibilita' delle lesioni locali. 
  Gli studi sull'animale possono essere sostituiti con prove in vitro
convalidate, a condizione  che  i  risultati  delle  prove  siano  di
qualita' e utilita' equivalenti per la valutazione di sicurezza. 
  Per i prodotti chimici applicati alla pelle  (ad  esempio  cutanei,
rettali, vaginali) il potenziale sensibilizzante deve essere valutato
con almeno uno dei metodi  attualmente  disponibili  (il  test  sulle
cavie o il test sui linfonodi locali). 
5. Modulo 5: Relazioni sugli studi clinici 
5.1. Formato e presentazione 
  L'impostazione generale del modulo 5 e' la seguente: 
    - Indice delle relazioni di studi clinici 
    - Elenco sotto forma di tabelle di tutti gli studi clinici 
  Relazioni di studi clinici 
    - Relazioni di studi biofarmaceutici 
    - Relazioni di studi di biodisponibilita' 
    - Relazioni di studi comparativi di biodisponibilita' e di 
bioequivalenza 
    - Relazioni di studi di correlazione in vitro-in vivo 
    - Relazioni di metodi bioanalitici e analitici 
  Relazioni di studi in campo farmacocinetico con uso di biomateriali 
umani 
    - Relazioni di studi di legame alle proteine plasmatiche 
    - Relazioni di studi di metabolismo epatico e di interazione 
    - Relazioni di studi con uso di altri biomateriali umani 
  Relazioni di studi farmacocinetici sull'uomo 
    - Relazioni di studi farmacocinetici e di tollerabilita' iniziale 
su soggetti sani 
    - Relazioni di studi farmacocinetici e di tollerabilita' iniziale 
su pazienti 
    - Relazioni di studi farmacocinetici sul fattore intrinseco 
    - Relazioni di studi farmacocinetici sul fattore estrinseco 
    - Relazioni di studi farmacocinetici di popolazione 
  Relazioni di studi farmacodinamici sull'uomo 
    - Relazioni di studi farmacodinamici e 
farmacocinetici/farmacodinamici su soggetti sani 
    - Relazioni di studi farmacodinamici e 
farmacocinetici/farmacodinamici su pazienti 
  Relazioni di studi sull'efficacia e la sicurezza 
    - Relazioni di studi clinici controllati concernenti 
l'indicazione asserita 
    - Relazioni di studi clinici non controllati 
    - Relazioni di analisi di dati relativi a  piu'  di  uno  studio,
comprese analisi formali integrate, metanalisi ed analisi di 
collegamento 
    - Altre relazioni di studi 
  Relazioni di esperienze successive all'immissione in commercio 
    - Bibliografia 
5.2. Contenuto: principi e requisiti fondamentali 
  Occorre prestare particolare attenzione agli elementi che seguono. 
    a) Le informazioni cliniche da fornire ai sensi dell'articolo  8,
comma 3 lettera l),  numero  3  del  presente  decreto  (articolo  8,
paragrafo 3, lettera i) della direttiva 2001/83/CE)  e  dell'articolo
10, comma 1 del presente decreto (articolo  10,  paragrafo  1,  della
direttiva 2001/83/CE) devono consentire  il  formarsi  di  un  parere
sufficientemente fondato e scientificamente valido sulla  rispondenza
del   medicinale   ai    criteri    previsti    per    il    rilascio
dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Per questo motivo e'
fondamentale  che  siano  comunicati  i   risultati   di   tutte   le
sperimentazioni   cliniche   effettuate,   tanto    favorevoli    che
sfavorevoli. 
    b) Le sperimentazioni cliniche devono sempre essere precedute  da
sufficienti   prove   tossicologiche   e   farmacologiche    eseguite
sull'animale secondo  le  disposizioni  del  modulo  4  del  presente
allegato. L'investigatore deve prendere conoscenza delle  conclusioni
dell'esame farmacologico e tossicologico e  pertanto  il  richiedente
deve  quanto  meno   fornirgli   il   fascicolo   dell'investigatore,
comprendente   tutte   le   pertinenti   informazioni   note    prima
dell'esecuzione della  sperimentazione  clinica,  compresi  eventuali
dati chimici, farmacologici e biologici, nonche' dati  tossicologici,
farmacocinetici  e  farmacodinamici  derivati  dagli  animali,  e   i
risultati di precedenti sperimentazioni cliniche con dati in grado di
giustificare il tipo, le dimensioni e la durata della prova proposta; 
le relazioni farmacologiche e tossicologiche complete  devono  essere
fornite su richiesta. Nel  caso  di  materiale  di  origine  umana  o
animale occorre utilizzare tutti i mezzi necessari per accertarsi che
prima dell'inizio della sperimentazione il materiale sia esente dalla
trasmissione di agenti infettivi. 
    c) I  titolari  di  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio
devono garantire  che  i  documenti  delle  sperimentazioni  cliniche
importanti (soprattutto i moduli per i «case reports»), diversi dalla
documentazione medica sui soggetti, siano conservati dai  proprietari
dei dati: 
      - per almeno 15 anni dopo  il  completamento  o  l'interruzione
della sperimentazione, 
      - per almeno 2 anni  dopo  la  concessione  dell'autorizzazione
all'immissione in commercio piu' recente nella Comunita' europea e se
non sono  in  corso  ne'  sono  previste  domande  di  immissione  in
commercio nella Comunita' europea, 
      -  per  almeno  2  anni  dopo  l'interruzione  ufficiale  dello
sviluppo clinico del prodotto sperimentale. 
    La documentazione medica dei soggetti andra' conservata ai  sensi
della legislazione applicabile e  per  il  periodo  massimo  previsto
dall'ospedale, l'istituto o il laboratorio privato. 
    I documenti possono essere tuttavia conservati per  periodi  piu'
lunghi,  qualora  sia  previsto  dalle   prescrizioni   regolamentari
applicabili o da un accordo con lo sponsor, che ha la responsabilita'
di avvertire l'ospedale, l'istituto o il laboratorio  quando  non  e'
piu' necessario conservare i documenti. 
  Lo  sponsor  o  altro  proprietario  dei  dati  conserva  tutta  la
documentazione relativa alla  sperimentazione  per  tutta  la  durata
dell'autorizzazione del prodotto. Questa documentazione comprende: il
protocollo,  compreso  il  razionale,  gli  obiettivi  e  il  modello
statistico,   nonche'   la   metodologia    di    esecuzione    della
sperimentazione, con le condizioni in  cui  essa  e'  stata  eseguita
unitamente ad indicazioni particolareggiate in merito a: il  prodotto
oggetto di sperimentazione,  il  medicinale  di  riferimento  e/o  il
placebo utilizzati; le procedure operative standard; tutti  i  pareri
scritti   sul   protocollo   e   sulle   procedure;   il    fascicolo
dell'investigatore; i moduli per i «case reports» per  ogni  soggetto
sottoposto  a  sperimentazione;  la  relazione  finale;   eventuale/i
certificato/i di verifica dello studio. Lo sponsor o il  proprietario
successivo deve conservare la relazione  finale  per  un  periodo  di
cinque anni dopo la scadenza dell'autorizzazione del medicinale. 
  Per le sperimentazioni effettuate nella Comunita'  europea  inoltre
il titolare  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  deve
prendere ulteriori provvedimenti  per  archiviare  la  documentazione
conformemente alle disposizioni del D.lg.vo 24 giugno  2003,  n.  211
(direttiva   2001/20/CE   e   relativi    orientamenti/linee    guida
particolareggiati d'attuazione). 
  Vanno documentati tutti i cambiamenti di proprieta' dei dati. 
  Tutti i dati e documenti devono essere  immediatamente  disponibili
su richiesta delle autorita' competenti. 
    d) Le  informazioni  relative  ad  ogni  sperimentazione  clinica
devono contenere sufficienti particolari per consentire la formazione
di un giudizio obiettivo, come: 
      - il protocollo, compreso il  razionale,  gli  obiettivi  e  il
modello statistico, nonche' la metodologia della sperimentazione,  le
condizioni in cui e' stata eseguita, unitamente ad indicazioni 
particolareggiate in merito al prodotto oggetto di prova 
      - eventuale/i certificato/i di verifica dello studio 
      - elenco dell'/degli investigatore/i; per ciascun investigatore
occorre  fornire  nome,  indirizzo,  titoli,  qualifiche  e   compiti
clinici,  nonche'  indicare  dove  e'  stata  eseguita  la  prova   e
presentare  le  informazioni  separate  per  ogni  singolo  paziente,
compreso il modulo per i «case reports» per ogni soggetto sottoposto 
a prova 
      - la relazione finale firmata dall'investigatore e, nel caso di
sperimentazioni  multicentriche,  da  tutti   gli   investigatori   o
dall'investigatore (principale) di coordinamento. 
    e) I dati particolareggiati delle sperimentazioni cliniche di cui
sopra devono essere trasmessi alle  autorita'  competenti.  Tuttavia,
d'accordo con queste ultime, il richiedente potra' tralasciare  parte
delle  informazioni  suddette.  La  documentazione   completa   sara'
comunque fornita immediatamente su richiesta. 
  L'investigatore  dovra'  infine  trarre  le   proprie   conclusioni
pronunciandosi, nel quadro della sperimentazione, sulla sicurezza del
prodotto   in   condizioni   normali   d'uso,    sulla    tolleranza,
sull'efficacia,  con  ogni  precisazione   utile   in   merito   alle
indicazioni e controindicazioni, alla posologia e  durata  media  del
trattamento,  nonche'  eventualmente  alle  particolari   precauzioni
d'impiego e ai sintomi  clinici  per  sovradosaggio.  L'investigatore
principale che presenta i risultati di uno studio multicentrico  deve
formulare nelle sue conclusioni un parere a nome di tutti i centri in
merito alla sicurezza e all'efficacia del  medicinale  oggetto  dello
studio. 
    f) Le osservazioni cliniche  devono  essere  riassunte  per  ogni
sperimentazione indicando: 
      1) il numero dei soggetti trattati, ripartiti per sesso; 
      2) la scelta e la composizione per eta' dei gruppi di  pazienti
sottoposti a sperimentazione e le prove comparative; 
      3)  il  numero   dei   pazienti   che   hanno   interrotto   la
sperimentazione    prima    del    termine,    nonche'    i    motivi
dell'interruzione; 
      4)  in  caso  di  sperimentazioni  controllate,  svolte   nelle
condizioni sopraindicate, se il gruppo di controllo: 
        - non sia stato sottoposto ad alcun trattamento terapeutico 
        - abbia ricevuto un placebo 
        - abbia ricevuto un altro medicinale di effetto noto 
        - abbia ricevuto un trattamento non farmacologico 
      5) la frequenza degli effetti collaterali negativi constatati; 
      6) precisazioni sui soggetti a rischio  maggiore,  per  esempio
anziani, bambini, donne gestanti o in periodo mestruale,  o  soggetti
il cui particolare stato fisiologico o patologico deve essere  tenuto
in considerazione; 
      7) parametri  o  criteri  di  valutazione  dell'efficacia  e  i
risultati espressi secondo tali parametri; 
      8)  la  valutazione  statistica  dei   risultati,   quando   e'
conseguente  alla  programmazione  delle  prove,   e   le   variabili
intervenute. 
    g) L'investigatore inoltre deve sempre segnalare le  osservazioni
fatte su: 
      1) Gli eventuali fenomeni di assuefazione, di farmacodipendenza
o di sindrome da astinenza; 
      2) le interazioni accertate  con  altri  farmaci  somministrati
contemporaneamente; 
      3) i criteri in base ai quali determinati pazienti  sono  stati
esclusi dalle sperimentazioni; 
      4)  eventuali  casi  di   decesso   verificatisi   durante   la
sperimentazione o nel periodo susseguente. 
    h) Le informazioni relative ad una nuova associazione di sostanze
medicinali devono essere identiche a quelle prescritte per  un  nuovo
medicinale  e  giustificare  l'associazione  sotto  l'aspetto   della
sicurezza ed efficacia. 
    i)  La  mancanza  totale  o  parziale   di   dati   deve   essere
giustificata. Quando nel corso  delle  sperimentazioni  si  producono
effetti imprevisti, occorre eseguire ed  analizzare  ulteriori  prove
precliniche, tossicologiche e farmacologiche. 
    j) Nel caso  di  medicinali  destinati  ad  una  somministrazione
prolungata  occorre  fornire  ragguagli  sulle  eventuali   modifiche
intervenute nell'azione farmacologica dopo somministrazione ripetuta,
nonche' sulla fissazione della posologia a lungo termine. 
5.2.1. Relazioni sugli studi biofarmaceutici 
  Occorre   presentare   relazioni   sugli   studi   comparativi   di
biodisponibilita', di bioequivalenza, nonche' relazioni di  studi  di
correlazione in vitro e in vivo e di metodi bioanalitici e analitici. 
  All'occorrenza  va  inoltre  effettuata   una   valutazione   della
biodisponibilita' per dimostrare la bioequivalenza tra  i  medicinali
di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a). 
5.2.2. Relazioni sugli studi effettuati in campo farmacocinetico con 
uso di biomateriali umani 
  Ai fini del presente allegato per  biomateriali  umani  s'intendono
proteine, cellule, tessuti e materiali  correlati  di  origine  umana
usati in vitro o ex vivo per valutare le proprieta'  farmacocinetiche
delle sostanze farmaceutiche. 
  Sotto questo profilo occorre presentare relazioni  sugli  studi  di
legame  alle  proteine  plasmatiche,  di  metabolismo  epatico  e  di
interazione delle sostanze attive, nonche' di studi con uso di  altri
biomateriali umani. 
5.2.3. Relazioni di studi farmacocinetici sull'uomo 
    a)    Occorre    descrivere    le    seguenti     caratteristiche
farmacocinetiche: 
      - assorbimento (velocita' e quantita), 
      - distribuzione, 
      - metabolismo, 
      - escrezione. 
  Occorre descrivere le caratteristiche  clinicamente  significative,
comprese le implicazioni dei dati cinetici sul regime posologico,  in
particolare per i pazienti  a  rischio,  nonche'  le  differenze  tra
l'uomo  e  le  specie  animali  utilizzate  nel  corso  degli   studi
preclinici. 
  Oltre ai normali studi  farmacocinetici  a  campionatura  multipla,
anche  le  analisi  farmacocinetiche   di   popolazione   basate   su
campionamento ridotto durante gli studi clinici  possono  servire  ad
affrontare  i  problemi  del  contributo  di  fattori  intrinseci  ed
estrinseci alla  variabilita'  nella  relazione  posologia/  risposta
farmacocinetica. Vanno presentate relazioni di studi  farmacocinetici
e  di  tollerabilita'  iniziale  su  soggetti  sani  e  su  pazienti,
relazioni  di  studi  farmacocinetici  di  valutazione  dei   fattori
intrinseci ed estrinseci, nonche' relazioni di studi  farmacocinetici
sulla popolazione. 
    b)  Se  il  medicinale  deve   essere   correttamente   impiegato
simultaneamente con altri medicinali, si devono fornire  informazioni
sulle prove di somministrazione congiunta effettuate per  mettere  in
evidenza eventuali modifiche dell'azione farmacologica. 
  Devono essere  studiate  le  interazioni  farmacocinetiche  tra  la
sostanza attiva e altri medicinali o sostanze. 
5.2.4. Relazioni sugli studi farmacodinamici sull'uomo 
    a) Occorre  dimostrare  l'azione  farmacodinamica  correlata  con
l'efficacia, comprendendo: 
      - la relazione dose-risposta e il suo sviluppo nel tempo, 
      -  la  motivazione  della  posologia  e  delle  condizioni   di
somministrazione, 
      - se possibile, le modalita' d'azione. 
  Occorre  descrivere  l'azione  farmacodinamica  non  correlata  con
l'efficacia. 
  L'accertamento di effetti farmacodinamici nell'uomo non e'  di  per
se' sufficiente per trarre conclusioni circa un  particolare  effetto
terapeutico potenziale. 
    b)  Se  il  medicinale  deve  essere  normalmente  impiegato   in
concomitanza con altri medicinali,  si  devono  fornire  informazioni
sulle prove di somministrazione congiunta effettuate per  mettere  in
evidenza eventuali modifiche dell'azione farmacologica. 
  Devono essere  indagate  le  interazioni  farmacodinamiche  tra  la
sostanza attiva e altri medicinali o sostanze. 
5.2.5. Relazioni sugli studi sull'efficacia e la sicurezza 
5.2.5.1. Relazioni di studi clinici controllati concernenti 
l'indicazione richiesta 
  In generale, le sperimentazioni  cliniche  vanno  effettuate  sotto
forma di «prove cliniche controllate» se possibile, randomizzate e se
opportuno contro placebo e contro un medicinale noto di  riconosciuto
valore terapeutico;  ogni  diverso  disegno  di  studio  deve  essere
giustificata. Il trattamento dei gruppi di controllo varia  caso  per
caso e dipende anche da considerazioni di carattere etico e dall'area
terapeutica; cosi' a volte puo' essere piu' interessante  confrontare
l'efficacia di un  nuovo  medicinale  con  quella  di  un  medicinale
affermato  di  comprovato  valore  terapeutico,  piuttosto  che   con
l'effetto di un placebo. 
  (1) Nella misura del possibile, ma soprattutto quando si tratta  di
sperimentazioni in cui l'effetto del medicinale non e' obiettivamente
misurabile, si devono porre in atto i  mezzi  necessari  per  evitare
bias, ricorrendo anche alla randomizzazione e ai metodi in ceco. 
  (2)  Il  protocollo  della  sperimentazione  deve  comprendere  una
descrizione completa dei metodi statistici da utilizzare, il numero e
i motivi che  giustificano  l'inclusione  dei  pazienti  (compresi  i
calcoli sulla potenza dello studio), il livello  di  significativita'
da  utilizzare  e  la  descrizione  dell'unita'  statistica.  Occorre
documentare le misure adottate per evitare  bias,  in  particolare  i
metodi di randomizzazione. La partecipazione di  un  gran  numero  di
pazienti ad una  sperimentazione  non  deve  in  nessun  caso  essere
considerata atta a sostituire uno studio adeguatamente controllato. 
  I dati di sicurezza devono essere verificati  tenendo  conto  degli
orientamenti/linee  guida  pubblicati  dalla  Commissione,  prestando
particolare attenzione ad eventi  che  hanno  prodotto  modifiche  di
posologia o necessita' di somministrazione simultanea di  medicinali,
eventi avversi gravi, eventi che causano interruzioni  e  decessi.  I
pazienti o gruppi di pazienti a maggior rischio vanno identificati  e
occorre prestare particolare  attenzione  a  pazienti  potenzialmente
vulnerabili che possono essere presenti in numero ridotto, ad esempio
bambini,  donne  in  gravidanza,  anziani  vulnerabili  con  evidenti
anomalie del metabolismo o dell'escrezione, ecc. L'implicazione della
valutazione di sicurezza sugli  eventuali  usi  del  medicinale  deve
essere descritta. 
5.2.5.2. Relazioni sugli studi clinici non controllati, relazioni  di
analisi di dati relativi a piu' di uno studio e  altre  relazioni  di
studi clinici. 
  Occorre fornire queste relazioni. 
5.2.6. Relazioni sull'esperienza successiva all'immissione in 
commercio 
  Se il medicinale  e'  gia'  autorizzato  in  paesi  terzi,  occorre
fornire le  informazioni  riguardanti  le  reazioni  avverse  a  tale
medicinale e ad altri medicinali contenenti la/e stessa/e  sostanza/e
attiva/e, eventualmente con riferimento ai tassi di utilizzo. 
5.2.7. Moduli per i «case reports» la relazione delle prove ed 
elenchi dei singoli pazienti 
  Quando    vengono    trasmessi    conformemente    ai    pertinenti
orientamenti/linee guida pubblicati  dall'Agenzia,  i  moduli  per  i
«case reports» e gli elenchi dei  dati  sui  singoli  pazienti  vanno
forniti e presentati nello stesso ordine  delle  relazioni  di  studi
clinici e classificati per studio. 
 
                              Parte II 
 
DOSSIER SPECIFICI DI AUTORIZZAZIONE  ALL'IMMISSIONE  IN  COMMERCIO  -
                         REQUISITI SPECIFICI 
 
  Alcuni medicinali presentano caratteristiche  specifiche  tali  che
tutti  i  requisiti   relativi   alla   domanda   di   autorizzazione
all'immissione in  commercio,  di  cui  alla  parte  I  del  presente
allegato, vanno adattati.  Per  tener  conto  di  queste  particolari
situazioni  i  richiedenti  devono  attenersi  ad  una  presentazione
adeguata ed adattata del dossier. 
1. Impiego medico ben noto 
  Per i medicinali la/e cui sostanza/e  attiva/e  ha/hanno  avuto  un
«impiego medico ben noto» ai  sensi  dell'articolo  11  del  presente
decreto (articolo 10 bis della direttiva 2004/27/CE che  modifica  la
direttiva  2001/83)  e  presentano  un'efficacia  riconosciuta  e  un
livello accettabile di sicurezza, si  applicano  le  seguenti  regole
specifiche. 
  Il richiedente presenta i moduli 1, 2 e 3 descritti nella  parte  I
del presente allegato. 
  Quanto  ai   moduli   4   e   5,   una   bibliografia   scientifica
particolareggiata deve affrontare le caratteristiche cliniche  e  non
cliniche. 
  Per dimostrare  l'impiego  medico  ben  noto,  vanno  applicate  le
seguenti regole: 
    a) I fattori da considerare per stabilire che i componenti di  un
medicinale sono d'impiego medico ben noto sono: 
      - l'arco di tempo  durante  il  quale  una  sostanza  e'  stata
utilizzata, 
      - gli aspetti quantitativi dell'uso della sostanza, 
      - il grado di interesse scientifico nell'uso della sostanza (in 
base alla letteratura scientifica pubblicata), e 
      - la coerenza delle valutazioni scientifiche. 
  Pertanto possono  essere  necessari  tempi  diversi  per  stabilire
l'impiego medico ben noto di sostanze differenti. In ogni caso  pero'
il periodo minimo necessario per stabilire se  un  componente  di  un
medicinale sia d'impiego medico ben noto e' di  almeno  10  anni  dal
primo uso sistematico e documentato nella Comunita' della sostanza in
questione come medicinale. 
    b) La documentazione presentata dal richiedente deve coprire ogni
aspetto  della  valutazione  di  sicurezza  e/o  efficacia   e   deve
contenere, o rifarsi ad, un'analisi della letteratura pertinente, ivi
compresi studi precedenti e successivi all'immissione in commercio  e
contributi scientifici pubblicati relativi a studi epidemiologici, in
particolare  di  tipo  comparativo.  Si  deve  presentare  tutta   la
documentazione  esistente,  sia  questa  favorevole  o   sfavorevole.
Riguardo alle norme sull'«impiego medico ben noto», e' in particolare
necessario chiarire che i «riferimenti bibliografici» ad altre  fonti
probanti   (studi   posteriori   alla   commercializzazione,    studi
epidemiologici, ecc.) e non solo a  dati  relativi  ai  test  e  alle
sperimentazioni possano costituire prove  valide  della  sicurezza  e
dell'efficacia di un prodotto se una domanda spiega e  giustifica  in
modo soddisfacente l'uso di tali fonti d'informazione. 
    c) Occorre prestare particolare attenzione alle eventuali  lacune
nelle informazioni e spiegare perche'  l'efficacia  del  prodotto  si
possa considerare accettabile sotto il profilo  della  sicurezza  e/o
dell'efficacia nonostante l'assenza di alcuni studi. 
    d) Le rassegne non  cliniche  e/o  cliniche  devono  spiegare  la
rilevanza di tutti i dati presentati concernenti un prodotto  diverso
da quello che s'intende mettere in commercio. Si  deve  giudicare  se
tale prodotto possa essere considerato simile a quello da autorizzare
nonostante le differenze esistenti. 
    e) L'esperienza successiva all'immissione in commercio  acquisita
con  altri  prodotti  contenenti   gli   stessi   componenti   assume
particolare rilievo e i richiedenti  devono  attribuirle  particolare
importanza. 
2. Medicinali essenzialmente simili 
    a) Le domande ai sensi  dell'articolo  13  del  presente  decreto
(articolo 10 quater della direttiva 2001/83/CE come modificata  dalla
direttiva 2004/27/CE) devono contenere i dati di cui ai moduli 1, 2 e
3 della parte I del presente allegato, a condizione che  il  titolare
dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  originale   abbia
consentito al richiedente di fare riferimento al contenuto  dei  suoi
moduli 4 e 5. 
    b) Le domande ai sensi  dell'articolo  10  del  presente  decreto
(articolo  10  della  direttiva  2001/83/CE  come  modificata   dalla
direttiva 2004/27/CE medicinali generici) devono contenere i dati  di
cui ai moduli  1,  2  e  3  della  parte  I  del  presente  allegato,
unitamente  ai  dati  che  dimostrano  la  biodisponibilita'   e   la
bioequivalenza  con  il  medicinale  originale,  a   condizione   che
quest'ultimo non sia un medicinale di origine biologica (v. parte II,
modulo 4, medicinali simili di origine biologica). 
  Per questi prodotti le rassegne e i riassunti clinici e non clinici
devono evidenziare in particolare i seguenti elementi: 
    - i motivi per cui si asserisce la natura essenzialmente simile; 
    -  un  riassunto  delle  impurezze  presenti  in  lotti   della/e
sostanza/e attiva/e e nel medicinale  finito  (e,  se  pertinente,  i
prodotti di degradazione che si formano durante la conservazione), di
cui si propone l'uso nel prodotto da commercializzare insieme  a  una
valutazione di tali impurezze; 
    - una valutazione degli studi di bioequivalenza o il  motivo  per
cui  tali  studi  non  sono  stati  eseguiti  con  riferimento   agli
orientamenti/linee   guida    «Studio    di    biodisponibilita'    e
bioequivalenza»; 
    - un aggiornamento sulle letteratura pubblicata  che  interessano
la sostanza e la domanda  in  oggetto.  A  questo  scopo  si  possono
commentare articoli di riviste di livello riconosciuto; 
    - ogni affermazione riportata nel riassunto delle caratteristiche
del prodotto non nota o non dedotta dalle proprieta'  del  medicinale
e/o della  sua  categoria  terapeutica  deve  essere  discussa  nelle
rassegne/ sommari non clinici/clinici e deve essere comprovata  dalla
letteratura pubblicita' e/o da studi complementari; 
    - eventualmente, ulteriori dati atti a  dimostrare  l'equivalenza
sotto il profilo della sicurezza e dell'efficacia  di  diversi  sali,
esteri o derivati di una sostanza attiva autorizzata, che deve essere
fornita dal richiedente che sostiene la natura essenzialmente  simile
alla sostanza attiva esistente. 
3. Dati complementari richiesti in situazioni specifiche 
  Qualora la sostanza attiva di un medicinale  essenzialmente  simile
contenga la  stessa  parte  terapeuticamente  attiva  del  medicinale
originale   autorizzato   associata   ad   un   diverso   sale/estere
composto/derivato, occorre comprovare che  non  vi  sono  cambiamenti
della farmacocinetica della parte attiva, della  farmacodinamica  e/o
della   tossicita'   che   potrebbero   mutarne   il    profilo    di
sicurezza/efficacia. Se cio' non si verifica,  tale  associazione  va
considerata come nuova sostanza attiva. 
  Qualora un medicinale sia destinato ad un diverso uso  terapeutico,
o presentato in una forma farmaceutica diversa, o  somministrato  per
vie diverse o in dosi diverse o con una  posologia  diversa,  occorre
fornire  i   risultati   delle   pertinenti   prove   tossicologiche,
farmacologiche e/o sperimentazioni cliniche. 
4. Medicinali di origine biologica simili 
  Le disposizioni di  cui  all'articolo  10,  commi  7  del  presente
decreto (articolo 10, paragrafo 4  della  direttiva  2001/83/CE  come
modificata dalla direttiva 2004/27/CE) possono non essere sufficienti
nel caso di medicinali  di  origine  biologica.  Se  le  informazioni
richieste nel caso  di  prodotti  essenzialmente  simili  (medicinali
generici) non consentono di dimostrare che due medicinali di  origine
biologica sono simili, occorre fornire dati complementari,  attinenti
in particolare al profilo tossicologico e clinico. 
  Se un medicinale biologico, definito nella parte I,  paragrafo  3.2
di questo allegato, che fa riferimento a un medicinale originale  che
aveva ottenuto un'autorizzazione all'immissione  in  commercio  nella
Comunita', e' oggetto di domanda di autorizzazione all'immissione  in
commercio da un richiedente indipendente dopo la scadenza del periodo
di protezione dei dati, occorre seguire la seguente impostazione. 
    - Le informazioni da fornire non devono limitarsi ai moduli 1,  2
e 3 (dati farmaceutici, chimici e biologici), integrati  da  dati  di
bioequivalenza e biodisponibilita'. Il tipo e la quantita' di dati da
aggiungere (tossicologici, altri dati  non  clinici  e  dati  clinici
adeguati) devono essere stabiliti caso per caso ai sensi dei relativi
orientamenti/linee guida scientifici/e. 
    - Vista la diversita' dei medicinali  di  origine  biologica,  la
necessita' di determinati studi di cui ai moduli 4 e 5  va  stabilita
dall'autorita'  competente,  tenendo  conto   delle   caratteristiche
specifiche di ogni singolo medicinale. 
  I   principi   generali   da   applicare    sono    contenuti    in
orientamenti/linee guida pubblicati dall'Agenzia, che  tengono  conto
delle   caratteristiche   del   medicinale   di   origine   biologica
interessato. Se il medicinale originariamente autorizzato ha piu'  di
un'indicazione, l'efficacia e la  sicurezza  del  medicinale  che  si
sostiene essere simile devono essere  confermate  o,  se  necessario,
dimostrate separatamente per ciascuna delle indicazioni asserite. 
5. Medicinali ad associazione fissa 
  Le domande ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto (articolo
10 ter della direttiva 2001/83/CE  come  modificata  dalla  direttiva
2004/27/CE) devono riferirsi a nuovi medicinali  composti  da  almeno
due sostanze attive non precedentemente autorizzate  come  medicinale
ad associazione fissa.  Per  queste  domande  occorre  presentare  un
dossier completo (moduli da 1 a 5) per i medicinali  ad  associazione
fissa. Se possibile, occorre presentare informazioni relative ai siti
di fabbricazione e alla  valutazione  di  sicurezza  per  gli  agenti
avventizi. 
6. Documentazione per domande in circostanze eccezionali 
  Quando, come dispone l'articolo 33 del presente  decreto  (articolo
22 della direttiva 2001/83/CE) il richiedente puo' dimostrare di  non
essere  in  grado  di  fornire  dati  completi  sull'efficacia  e  la
sicurezza  del  medicinale  nelle  normali  condizioni  d'impiego  in
quanto: 
    - i casi per i quali sono indicati i medicinali in questione sono
tanto rari che non si puo' ragionevolmente pretendere dal richiedente 
che fornisca riscontri completi, oppure 
    - l'attuale grado di sviluppo delle conoscenze scientifiche non 
consente di raccogliere informazioni complete, oppure 
    - i principi di deontologia medica generalmente  ammessi  vietano
di raccogliere tali informazioni, 
  l'autorizzazione all'immissione in commercio puo' essere rilasciata
ad alcune specifiche condizioni: 
    - il richiedente deve portare a termine un determinato  programma
di  studi  entro  un  periodo  di  tempo   stabilito   dall'autorita'
competente; in base ai risultati ottenuti si  procede  ad  una  nuova
valutazione del profilo rischi/beneficio, 
    -  il  medicinale  considerato  deve  essere  venduto   solo   su
prescrizione medica e in taluni casi  la  sua  somministrazione  puo'
avvenire soltanto sotto stretto controllo  medico,  possibilmente  in
ambiente ospedaliero e, in  caso  di  radiofarmaci,  da  una  persona
autorizzata, 
    - il foglietto illustrativo e tutte le altre informazioni mediche
devono richiamare l'attenzione del medico curante sul  fatto  che  le
conoscenze disponibili sul medicinale considerato  sotto  determinati
aspetti non sono ancora sufficienti. 
7. Domande miste di autorizzazione all'immissione in commercio 
  Per domande miste di  autorizzazione  all'immissione  in  commercio
s'intendono domande di autorizzazione all'immissione i cui  moduli  4
e/o 5 consistono di  una  combinazione  di  relazioni  di  studi  non
clinici  e/o  clinici  limitati  eseguiti  dal  richiedente,   e   di
riferimenti bibliografici. La composizione di tutti gli altri  moduli
e' conforme alle indicazioni della parte  I  del  presente  allegato.
L'autorita' competente decide caso per caso se accettare  il  formato
presentato dal richiedente. 
 
Parte III 
 
                       MEDICINALI PARTICOLARI 
 
  Questa parte  riporta  le  disposizioni  specifiche  relative  alla
natura dei medicinali propriamente identificati. 
1. Medicinali di origine biologica 
1.1. Medicinali derivati dal plasma 
  Per i medicinali derivati dal sangue o plasma  umano  e  in  deroga
alle disposizioni del modulo 3, i requisiti di cui alle «Informazioni
relative alle materie  prime  e  ai  materiali  sussidiari»,  per  le
materie  prime  composte  da  sangue/plasma  umano   possono   essere
sostituite da un master file del plasma certificato  ai  sensi  della
presente parte. 
    a) Principi 
  Ai fini del presente allegato: 
    - Per master file del plasma s'intende una documentazione  a  se'
stante separata  dal  dossier  di  autorizzazione  all'immissione  in
commercio, che fornisce ogni dettagliata informazione pertinente alle
caratteristiche di tutto il  plasma  umano  utilizzato  come  materia
prima e/o sussidiaria per la fabbricazione  di  frazioni  intermedie/
sottofrazioni  componenti  dell'eccipiente   e   della/e   sostanza/e
attiva/e, che sono parte dei medicinali o dei dispositivi  medici  di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.  46  come  modificato
dal D.lg.vo  31  ottobre  2002,  n.  271  (direttiva  2000/70/CE  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  16  novembre  2000,  che
modifica la direttiva 93/42/CEE del Consiglio per quanto  riguarda  i
dispositivi medici che incorporano derivati stabili del sangue o  del
plasma     umano).     Ogni     centro     o     stabilimento      di
frazionamento/lavorazione di plasma umano deve predisporre  e  tenere
aggiornate il complesso di informazioni dettagliate e pertinenti  cui
si riferisce il master file del plasma. 
    - Il master file del plasma va presentato all'Agenzia  europea  o
all'autorita' competente nazionale -  Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA) - secondo le modalita' dalla stessa eventualmente indicate  da
chi chiede l'autorizzazione a commercializzare o dal titolare di tale
autorizzazione.  Se  il  richiedente  e  il  titolare   di   siffatta
autorizzazione non coincidono con il titolare  del  master  file  del
plasma, il master  file  del  plasma  va  messo  a  disposizione  del
richiedente o del titolare dell'autorizzazione affinche' lo  presenti
all'autorita'   competente.   Il   richiedente    o    il    titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio si assumono  comunque
la responsabilita' del medicinale. 
    -   L'autorita'   competente    che    valuta    l'autorizzazione
all'immissione in commercio attende che l'Agenzia europea rilasci  il
certificato prima di prendere una decisione sulla domanda. 
    - Ogni dossier di autorizzazione all'immissione in commercio, tra
i cui componenti vi e'  un  derivato  del  plasma  umano,  deve  fare
riferimento al  master  file  del  plasma  corrispondente  al  plasma
utilizzato come materia prima/sussidiaria. 
    b) Contenuto 
  Ai sensi di  quanto  disposto  dall'articolo  109  della  direttiva
2001/83/CE,  emendato  dalla  direttiva  2002/98/CE  per  quanto   si
riferisce ai requisiti dei donatori e agli esami delle donazioni,  il
master  file  del  plasma  deve  contenere  informazioni  sul  plasma
utilizzato come materia prima/sussidiaria,  trattando  specificamente
di: 
    (1) Origine del plasma 
      (i) informazioni sui centri  o  stabilimenti  di  raccolta  del
sangue/plasma,  con  relative  ispezioni  e  autorizzazioni,  e  dati
epidemiologici sulle infezioni trasmissibili per via ematica. 
      (ii) informazioni sui centri o stabilimenti in cui si  eseguono
prove sulle donazioni e sui «plasma pool», con relative  ispezioni  e
autorizzazioni. 
      (iii)  criteri  di   selezione/esclusione   dei   donatori   di
sangue/plasma. 
      (iv) sistema operante che consente di individuare  il  percorso
di ogni donazione dallo stabilimento di  raccolta  del  sangue/plasma
fino ai prodotti finiti e viceversa. 
    (2) Qualita' e sicurezza del plasma 
      (i) conformita' alle monografie della farmacopea europea. 
      (ii) prove sulle donazioni di sangue/plasma e sulle miscele per
individuare  agenti  infettivi,  con  relative   informazioni   sulla
metodica di analisi e, in caso di «plasma pool»,  dati  di  convalida
dei test utilizzati. 
      (iii) caratteristiche tecniche delle  sacche  di  raccolta  del
sangue  e  plasma,  con   relative   informazioni   sulle   soluzioni
anticoagulanti impiegate. 
      (iv) condizioni di conservazione e di trasporto del plasma. 
      (v) procedure  relative  alla  tenuta  dell'inventario  e/o  al
periodo di quarantena. 
      (vi) caratterizzazione del «plasma pool». 
    (3) Sistema operante tra il fabbricante  di  medicinali  derivati
dal plasma e/o chi frazione/ lavora il plasma da un lato, e i  centri
o stabilimenti di raccolta e analisi  del  sangue/plasma  dall'altro,
che  definisce  le  condizioni  delle  reciproche  interazioni  e  le
specificazioni stabilite. 
  Il master file del  plasma  deve  inoltre  fornire  un  elenco  dei
medicinali  ad  esso   afferenti   -   sia   che   abbiano   ottenuto
l'autorizzazione all'immissione in commercio,  sia  che  il  processo
d'autorizzazione sia in corso -, compresi  i  medicinali  di  cui  al
D.lg.vo 24  giugno  2003,  n.  211,  articolo  2  (articolo  2  della
direttiva  2001/20/CE  del  Parlamento  europeo   e   del   Consiglio
concernente    l'applicazione    della    buona    pratica    clinica
nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali  ad  uso
umano). 
    c) Valutazione e certificazione 
      -  Per  i  medicinali  non  ancora  autorizzati,  chi  richiede
l'autorizzazione  all'immissione  in  commercio   presenta   ad   una
autorita' competente nazionale, secondo  le  modalita'  dalla  stessa
eventualmente indicate, un dossier completo,  cui  allega  un  master
file del plasma separato, se non esiste gia'. 
      - L'Agenzia europea sottopone il master file del plasma ad  una
valutazione scientifica e tecnica. Una valutazione positiva  comporta
il rilascio  di  un  certificato  di  conformita'  alla  legislazione
comunitaria del  master  file  del  plasma,  cui  sara'  allegata  la
relazione di valutazione. Tale certificato si  applica  in  tutta  la
Comunita'. Per la procedura di certificazione  del  master  file  del
plasma si fa riferimento alla linea  guida  CPMP/BWP/4463/03  del  26
febbraio 2004. 
      - Il master file del plasma sara'  aggiornato  e  ricertificato
ogni anno. 
      - Le modifiche  dei  termini  di  un  master  file  del  plasma
introdotte successivamente devono seguire la procedura di valutazione
di cui al regolamento (CE) n. 542/95  della  Commissione  concernente
l'esame   delle   modifiche   dei   termini   di    un'autorizzazione
all'immissione sul mercato che rientra  nell'ambito  del  regolamento
(CEE) n.  726/2004.  Le  condizioni  per  la  valutazione  di  queste
modifiche sono stabilite dal regolamento (CE) n. 1085/2003. 
      - In una seconda fase rispetto  a  quanto  disposto  al  primo,
secondo,  terzo  e  quarto  trattino,  l'autorita'   competente   che
rilascera'  o  ha  rilasciato  l'autorizzazione   all'immissione   in
commercio  tiene  conto  della  certificazione,  ricertificazione   o
modifica del master  file  del  plasma  relativo  al/ai  medicinale/i
interessato/i. 
      - In  deroga  alle  disposizioni  del  secondo  trattino  della
presente lettera (valutazione e certificazione),  qualora  un  master
file  del  plasma  corrisponda  solo   a   medicinali   derivati   da
sangue/plasma la cui autorizzazione all'immissione  in  commercio  e'
limitata ad un unico  Stato  membro,  la  valutazione  scientifica  e
tecnica  di  tale  master  file  del  plasma  viene  eseguita   dalla
competente autorita' nazionale di tale Stato membro. 
1.2. Vaccini 
  Per i vaccini per uso umano, in deroga alle disposizioni del modulo
3  sulla/e  «Sostanza/e   attiva/e»,   si   applicano   le   seguenti
prescrizioni  se  basate  sull'uso  di  un  sistema  di  master  file
dell'antigene del vaccino. 
  Il dossier di domanda di autorizzazione all'immissione in commercio
di un vaccino diverso da quello antinfluenzale umano  deve  contenere
un  master  file  dell'antigene  del  vaccino  per  ciascun  antigene
costituente una sostanza attiva del vaccino stesso. 
    a) Principi. 
  Ai fini del presente allegato: 
    - Per master file dell'antigene del vaccino s'intende una parte a
se' stante del dossier di domanda d'autorizzazione all'immissione  in
commercio  per  un  vaccino,  che  contiene   tutte   le   pertinenti
informazioni biologiche, farmaceutiche e chimiche relative a ciascuna
sostanza attiva che fa parte del medicinale. La parte  a  se'  stante
puo' essere comune a uno o piu' vaccini monovalenti  e/o  polivalenti
presentati dallo stesso richiedente  o  titolare  dell'autorizzazione
all'immissione in commercio. 
    - Un vaccino puo' contenere uno o piu' antigeni distinti.  In  un
vaccino vi sono tante sostanze attive quanti antigeni del vaccino. 
    - Un vaccino polivalente contiene almeno  due  antigeni  distinti
volti a prevenire una o piu' malattie infettive. 
    - Un vaccino monovalente  contiene  un  unico  antigene  volto  a
prevenire un'unica malattia infettiva. 
    b) Contenuto. 
  Il master file  dell'antigene  del  vaccino  contiene  le  seguenti
informazioni ricavate dalla parte  corrispondente  (sostanza  attiva)
del modulo 3 sui «Dati  di  qualita»  descritto  nella  parte  I  del
presente allegato: 
Sostanza attiva 
  1. Informazioni generali, compresa  la  rispondenza  alla  relativa
monografia della Farmacopea europea. 
  2. Informazioni sulla fabbricazione della  sostanza  attiva:  sotto
questa intestazione vanno compresi il processo di  fabbricazione,  le
informazioni sulle materie  prime  e  sui  materiali  sussidiari,  le
misure specifiche sulle valutazioni di sicurezza per  le  EST  e  gli
agenti avventizi, gli impianti e le attrezzature. 
  3. Caratterizzazione della sostanza attiva 
  4. Controllo di qualita' della sostanza attiva 
  5. Standard e materiali di riferimento 
  6. Contenitore e sistema di chiusura della sostanza attiva 
  7. Stabilita' della sostanza attiva. 
    c) Valutazione e certificazione. 
      - Per  i  nuovi  vaccini,  contenenti  un  nuovo  antigene,  il
richiedente deve presentare  all'autorita'  nazionale  competente  un
dossier completo  di  domanda  di  autorizzazione  all'immissione  in
commercio comprendente tutti i master file dell'antigene del  vaccino
corrispondenti ad ogni  singolo  antigene  che  fa  parte  del  nuovo
vaccino, se ancora non esistono master file per il  singolo  antigene
di vaccino. L'Agenzia europea effettuera' una valutazione scientifica
e tecnica di ogni master file di antigene  di  vaccino.  In  caso  di
valutazione positiva, essa rilascera' un certificato  di  conformita'
alla legislazione  europea  per  ogni  master  file  di  antigene  di
vaccino,  cui  sara'  allegata  la  relazione  di  valutazione.  Tale
certificato e' valido in tutta la  Comunita'.  Per  la  procedura  di
certificazione del  master  file  dell'antigene  del  vaccino  si  fa
riferimento alla linea guida EMEA/CPMP/4548/03/Final del 26  febbraio
2004. 
      - Le disposizioni del primo trattino si applicano anche a tutti
i vaccini consistenti in  una  nuova  combinazione  di  antigeni  del
vaccino, indipendentemente dal fatto che uno o piu' di tali  antigeni
siano o meno parte di vaccini gia' autorizzati nella Comunita'. 
      - Le modifiche al contenuto di un master file dell'antigene del
vaccino per un vaccino autorizzato nella Comunita' sono soggette alla
valutazione scientifica e tecnica da parte dell'Agenzia conformemente
alla  procedura  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.  1085/2003  della
Commissione. In caso di valutazione positiva  l'Agenzia  rilascia  un
certificato di conformita' alla legislazione comunitaria relativo  al
master file dell'antigene del vaccino. Tale certificato e' valido  in
tutta la Comunita'. 
      - In deroga  alle  disposizioni  del  primo,  secondo  e  terzo
trattino  della  presente  lettera  (valutazione  e  certificazione),
qualora un master file dell'antigene del vaccino corrisponda solo  ad
un vaccino la cui autorizzazione all'immissione in commercio  non  e'
stata/non   sara'   rilasciata   conformemente   ad   una   procedura
comunitaria, e il vaccino autorizzato inoltre  includa  antigeni  del
vaccino non valutati conformemente ad una procedura  comunitaria,  la
valutazione scientifica e tecnica di tale master  file  dell'antigene
del vaccino e delle sue successive  modifiche  viene  eseguita  dalla
competente autorita' nazionale  che  ha  rilasciato  l'autorizzazione
all'immissione in commercio. 
    - In una seconda  fase  rispetto  a  quanto  disposto  al  primo,
secondo,  terzo  e  quarto  trattino,  l'autorita'   competente   che
rilascera'  o  ha  rilasciato  l'autorizzazione   all'immissione   in
commercio, terra'  conto  della  certificazione,  ricertificazione  o
modifica del master file dell'antigene  del  vaccino  relativo  al/ai
medicinale/i interessato/i. 
2. Radiofarmaci e precursori 
2.1. Radiofarmaci 
  Ai fini del presente capitolo, le domande per  i  farmaci  previsti
agli articoli 6, comma 4  e  9  del  presente  decreto  (articolo  6,
paragrafo  2,  e  articolo  9  della  direttiva  2001/83/CE)   devono
consistere in un dossier completo, che deve comprendere le specifiche
precisazioni che seguono: 
  Modulo 3 
    a)  Nel  caso  di  un  kit  radiofarmaceutico  che  deve   essere
radio-marcato dopo la fornitura da parte del produttore, la  sostanza
attiva e' la parte della formulazione destinata a portare o legare il
radionuclide. La descrizione del  metodo  di  fabbricazione  del  kit
radiofarmaceutico conterra' informazioni sulla fabbricazione del  kit
e del suo trattamento  finale  che  si  raccomanda  per  produrre  il
medicinale radioattivo. Se opportuno,  le  necessarie  specificazioni
del  radionuclide  devono   essere   descritte   conformemente   alla
monografia generale o alle  monografie  specifiche  della  farmacopea
europea.  Vanno  inoltre   specificati   eventuali   altri   composti
essenziali ai fini della radio-marcatura e la struttura del  composto
radiomarcato. 
  Per  i  radionuclidi,  vanno  discusse   le   radiazioni   nucleari
coinvolte. 
  Nel caso di un generatore, per sostanze attive si intende tanto  il
radionuclide progenitore che il radionuclide discendente. 
    b) Vanno fornite  precisazioni  sulla  natura  del  radionuclide,
l'identita'  dell'isotopo,   le   probabili   impurezze,   l'elemento
portante, nonche' l'uso e l'attivita' specifica. 
    c)  Le  materie  prime  comprendono  i  materiali  bersaglio   di
radiazioni. 
    d)    Vanno    presentate    considerazioni     sulla     purezza
chimica/radiochimica e sulla sua relazione con la biodistribuzione. 
    e) E' necessario  descrivere  la  purezza  dei  radionuclidi,  la
purezza radiochimica e l'attivita' specifica. 
    f) In caso di generatori occorre fornire particolari sulle  prove
dei  radionuclidi  progenitori  e  discendenti.  In  caso  di  eluiti
generatori  e'   necessario   effettuare   prove   del   radionuclide
progenitore e degli altri componenti del sistema generatore. 
    g) Il requisito di esprimere il contenuto di sostanze  attive  in
termini di  peso  delle  frazioni  attive  si  applica  solo  ai  kit
radiofarmaceutici. Nel caso  di  radionuclidi  la  radioattivita'  va
espressa in Becquerel ad una determinata data e, se del caso, ora con
riferimento al fuso orario. Va indicato il tipo di radiazione. 
    h) Le specifiche del prodotto finito comprendono,  nel  caso  dei
kit, prove di efficienza del prodotto dopo la  radio-marcatura.  Tali
prove   devono   comprendere   adeguati   controlli   della   purezza
radiochimica   e   radio-nuclidica   del   composto   sottoposto    a
radio-marcatura. Occorre identificare  e  dosare  tutti  i  materiali
necessari alla radio-marcatura. 
    i) Vanno fornite informazioni sulla stabilita' dei generatori  di
radionuclidi, dei kit di radionuclidi e dei  prodotti  radio-marcati.
Va documentata  la  stabilita'  durante  l'uso  dei  radiofarmaci  in
flaconi multidosi. 
  Modulo 4 
  E' noto che la tossicita' puo' essere associata ad una  determinata
dose di radiazioni. Nella  diagnosi  si  tratta  di  una  conseguenza
dell'utilizzazione dei radiofarmaci; nella terapia si  tratta  invece
di  una  proprieta'  ricercata.  La  valutazione  della  sicurezza  e
dell'efficacia dei radiofarmaci deve  pertanto  riguardare  le  norme
concernenti il medicinale e gli aspetti dosimetrici della radiazione. 
Occorre documentare l'esposizione alle radiazioni di  organi/tessuti.
Le stime della dose di radiazione assorbita devono  essere  calcolate
secondo un sistema specifico, internazionalmente riconosciuto per una
determinata via di somministrazione. 
  Modulo 5 
  Se possibile, occorre fornire  i  risultati  delle  sperimentazioni
cliniche, che altrimenti devono essere  giustificate  nelle  rassegne
relative alla parte clinica. 
2.2. Precursori radiofarmaceutici a scopo di radio-marcatura 
  Nel caso specifico di  un  precursore  radiofarmaceutico  destinato
esclusivamente  a  scopi  di   radio-marcatura,   si   deve   tendere
essenzialmente a presentare informazioni sulle possibili  conseguenze
della scarsa efficienza della radio-marcatura o  della  dissociazione
in vivo del coniugato radio-marcato, cioe' sui problemi degli effetti
prodotti sul paziente da radionuclidi liberi. E'  inoltre  necessario
presentare   le   pertinenti   informazioni   relative   ai    rischi
professionali, cioe'  l'esposizione  alle  radiazioni  del  personale
ospedaliero e dell'ambiente. 
  Occorre, se applicabile, fornire le seguenti informazioni: 
  Modulo 3 
  Le disposizioni del modulo 3 - definite alle precedenti lettere  da
a) a i)  -  si  applicano,  se  applicabile,  alla  registrazione  di
precursori radiofarmaceutici. 
  Modulo 4 
  Quanto  alla  tossicita'   per   somministrazione   unica   o   per
somministrazioni ripetute, salvo giustificati motivi,  devono  essere
presentati i  risultati  degli  studi  eseguiti  in  conformita'  dei
principi delle buone prassi di  laboratorio  di  cui  alla  direttiva
87/18/CEE  del  Consiglio   concernente   il   ravvicinamento   delle
disposizioni legislative, regolamentari  ed  amministrative  relative
all'applicazione dei principi di buone prassi  di  laboratorio  e  al
controllo  della  loro  applicazione  per  le  prove  sulle  sostanze
chimiche, e al  decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  120,  e
successive integrazioni (direttiva 2004/9/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio). 
  In questo caso specifico non  sono  ritenuti  utili  gli  studi  di
mutagenicita' sul  radionuclide.  Vanno  presentate  le  informazioni
concernenti la tossicita' chimica e la  disposizione  del  pertinente
nuclide «freddo». 
  Modulo 5 
  Le informazioni cliniche derivanti da  studi  clinici  relativi  al
precursore  stesso  non  sono  considerate  significative  nel   caso
specifico di un precursore radiofarmaceutico destinato esclusivamente
a scopi di radio-marcatura. 
  Vanno tuttavia presentate  eventuali  informazioni  che  dimostrino
l'utilita' clinica dei precursori radiofarmaceutici se collegati alle
pertinenti molecole portanti. 
3. Medicinali omeopatici 
  La    presente    sezione    contiene    specifiche    disposizioni
sull'applicazione dei moduli 3 e 4 ai medicinali  omeopatici  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera d) del presente decreto (articolo 1,
n. 5 della direttiva 2001/83/CE). 
  Modulo 3 
  Le disposizioni del modulo 3 si applicano ai  documenti  presentati
ai sensi dell'articolo 17 del presente  decreto  (articolo  15  della
direttiva 2001/83/CE) nella registrazione semplificata di  medicinali
omeopatici di cui all'articolo 16 del presente decreto (articolo  14,
paragrafo  1  della  direttiva  2001/83/CE),  nonche'  ai   documenti
relativi  all'autorizzazione  di  medicinali  omeopatici  diversi  da
quelli di cui all'articolo 18  del  presente  decreto  (articolo  16,
paragrafo 1 direttiva 2001/83/CE) con le seguenti modifiche. 
    a) Terminologia. 
  Il nome latino del materiale di partenza omeopatico  riportato  nel
dossier di domanda di autorizzazione all'immissione in commercio deve
essere conforme al titolo latino della farmacopea europea o,  in  sua
assenza, di una farmacopea ufficiale di uno  Stato  membro.  Indicare
eventualmente il/i  nome/i  tradizionale/i  utilizzato/i  in  ciascun
Stato membro. 
    b) Controllo delle materie prime. 
  Le informazioni e i documenti sulle materie prime - cioe' su  tutto
cio'  che  viene  utilizzato  comprese  i  materiali   sussidiari   e
intermedi, fino alla diluizione finale da incorporare nel  medicinale
finito - allegati  alla  domanda  devono  essere  integrati  da  dati
complementari sul materiale di partenza. 
  I requisiti generali di qualita' si applicano a  tutte  le  materie
prime e ai materiali sussidiari, nonche'  alle  fasi  intermedie  del
processo di fabbricazione, fino alla diluizione finale da incorporare
nel medicinali  finito.  Se  possibile,  va  effettuato  un  test  in
presenza di componenti tossiche e se l'elevato  grado  di  diluizione
impedisce di controllare la qualita' nella diluizione  finale.  Vanno
esaurientemente   descritte   tutte   le   fasi   del   processo   di
fabbricazione, dalle materie prime fino  alla  diluizione  finale  da
incorporare nel medicinale finito. 
  Se sono necessarie diluizioni, occorre eseguirle  conformemente  ai
metodi  di  fabbricazione  omeopatici  contenute   nella   pertinente
monografia della  farmacopea  europea,  o  in  sua  assenza,  in  una
farmacopea ufficiale di uno Stato membro. 
    c) Controlli del medicinale finito. 
  I medicinali omeopatici finiti devono essere conformi ai  requisiti
generali di qualita'. Eventuali eccezioni vanno debitamente  motivate
dal richiedente. 
  Vanno identificate e testate tutte le componenti tossicologicamente
rilevanti.  Se  si  dimostra  l'impossibilita'  di  identificare  e/o
testare tutti i componenti tossicologicamente rilevanti, ad esempio a
causa della loro diluizione nel medicinale finito, occorre dimostrare
la  qualita'  mediante  una  convalida  completa  del   processo   di
fabbricazione e di diluizione. 
    d) Prove di stabilita'. 
  Occorre dimostrare la stabilita' del medicinale finito. I  dati  di
stabilita'  dei  materiali  di  partenza  omeopatici  sono  di  norma
trasmissibili  alle  diluizioni/triturazioni  da  essi  ottenute.  Se
l'identificazione  e  il  dosaggio  della  sostanza  attiva  non   e'
possibile a causa del grado di diluizione, si possono usare i dati di
stabilita' della forma farmaceutica. 
  Modulo 4 
  Le disposizioni  del  modulo  4  si  applicano  alla  registrazione
semplificata dei medicinali omeopatici di  cui  all'articolo  16  del
presente  decreto  (articolo  14,   paragrafo   1   della   direttiva
2001/83/CE) con le seguenti precisazioni. 
  Ogni informazione mancante va giustificata: p. es. occorre spiegare
perche' si accetta la dimostrazione  di  un  livello  accettabile  di
sicurezza anche in assenza di alcuni studi. 
4. Medicinali a base di erbe 
  Nel caso di domande  per  i  medicinali  a  base  di  erbe  occorre
presentare un dossier completo, nel quale devono  essere  incluse  le
seguenti precisazioni. 
  Modulo 3 
  Le disposizioni  del  modulo  3,  compresa  la  rispondenza  alla/e
monografia/e della Farmacopea  europea  e/o  nazionale  si  applicano
all'autorizzazione dei medicinali a base di erbe. Occorre tener conto
dello stato delle  conoscenze  scientifiche  al  momento  in  cui  la
domanda viene presentata. 
  Vanno considerati i seguenti aspetti caratteristici dei  medicinali
a base di erbe: 
    (1) Sostanze e preparati a base di erbe 
  Ai fini del presente allegato, i termini «sostanze  e  preparati  a
base di erbe» sono equivalenti ai termini «farmaci a  base  di  erbe»
definiti nella farmacopea europea. 
  Quanto alla nomenclatura della sostanza a  base  di  erbe,  occorre
fornire il nome scientifico binomiale della pianta  (genere,  specie,
varieta' e autore), il chemotipo (se  applicabile),  le  parti  della
pianta, la definizione della sostanza a base di erbe, gli altri  nomi
(sinonimi riportati nelle farmacopee) e il codice di laboratorio. 
  Quanto alla nomenclatura del preparato  a  base  di  erbe,  occorre
fornire il nome scientifico binomiale della pianta  (genere,  specie,
varieta' e autore), il chemotipo (se  applicabile),  le  parti  della
pianta, la definizione del preparato a base  di  erbe,  la  quota  di
sostanza a base di erbe nel preparato, il/i solvente/i di estrazione,
gli altri nomi (sinonimi riportati in altre farmacopee) e  il  codice
di laboratorio. 
  Per documentare la sezione  sulla  struttura  della/e  sostanze  od
eventualmente  del/i  preparato/i  erbaceo/i,  occorre  fornire,  ove
applicabile, la forma  fisica,  la  descrizione  dei  componenti  con
riconosciute  proprieta'  terapeutiche  o  dei   marcatori   (formula
molecolare, massa molecolare relativa, formula di struttura, compresa
la stereochimica relativa e assoluta,  la  formula  molecolare  e  la
massa molecolare relativa), nonche' di altro/i componente/i. 
  Per documentare la sezione sul fabbricante della sostanza a base di
erbe, occorre fornire nome, indirizzo e  responsabilita'  di  ciascun
fornitore, appaltatori compresi, nonche' tutti i siti di produzione o
impianti   di    cui    si    propone    la    partecipazione    alla
fabbricazione/raccolta e alle prove della sostanza a  base  di  erbe,
ove opportuno. 
  Per documentare la sezione sul fabbricante del preparato a base  di
erbe, occorre fornire nome, indirizzo e  responsabilita'  di  ciascun
fabbricante, appaltatori compresi, nonche' tutti i siti di produzione
o impianti di cui si propone la partecipazione alla  fabbricazione  e
alle prove del preparato a base di erbe, ove opportuno. 
  Quanto  alla  descrizione  del  processo  di  fabbricazione   della
sostanza a base di erbe e dei  controlli  cui  e'  soggetto,  occorre
fornire informazioni che presentino in modo adeguato la produzione  e
la raccolta della pianta, compresi il luogo  d'origine  della  pianta
medicinale e le condizioni di coltivazione, raccolta, essiccazione  e
conservazione. 
  Quanto alla descrizione del processo di fabbricazione del preparato
a base di erbe e dei  controlli  cui  e'  soggetto,  occorre  fornire
informazioni  che  presentino  in  modo  adeguato  il   processo   di
fabbricazione del preparato a base di erbe,  inclusa  la  descrizione
della  lavorazione,  dei  solventi  e   reagenti,   delle   fasi   di
purificazione e della standardizzazione. 
  Quanto allo sviluppo del processo di fabbricazione,  ove  possibile
occorre fornire un breve riassunto dello sviluppo della/e  sostanza/e
e del/i preparato/i a base  di  erbe,  tenendo  conto  delle  vie  di
somministrazione e d'uso proposti. Se del caso,  vengono  discussi  i
risultati del  confronto  tra  la  composizione  fitochimica  della/e
sostanza/e ed eventualmente del/i preparato/i a base  di  erbe  usati
nei dati bibliografici di supporto, e la sostanza/e ed  eventualmente
il/i preparato/i a base di erbe contenuti  come  sostanza/e  attiva/e
nel medicinale a base di erbe oggetto della domanda. 
  Quanto alla spiegazione della struttura e di altri caratteri  della
sostanza a  base  di  erbe,  occorre  presentare  informazioni  sulla
caratterizzazione botanica, macroscopica, microscopica e  fitochimica
e sull'attivita' biologica, ove necessario. 
  Quanto alla spiegazione della struttura e di  altri  caratteri  del
preparato a base  di  erbe,  occorre  presentare  informazioni  sulla
caratterizzazione    fitochimica    e     fisico-chimica,     nonche'
sull'attivita' biologica, ove necessario. 
  Devono essere  fornite  le  specificazioni  della/e  sostanza/e  ed
eventualmente del/i preparato/i a base di erbe. 
  Devono essere presentate le procedure analitiche utilizzate per  le
prove sulla/e sostanza/e ed eventualmente sul/i preparato/i a base di
erbe. 
  Quanto  alla  convalida   delle   procedure   analitiche,   occorre
presentare informazioni sulla convalida analitica,  compresi  i  dati
sperimentali relativi alle procedure  analitiche  utilizzate  per  le
prove sulla/e sostanza/e ed eventualmente sul/i preparato/i a base di
erbe. 
  Quanto alle analisi dei lotti, occorre fornire una descrizione  dei
lotti e dei risultati delle analisi dei lotti per la/e sostanza/e  ed
eventualmente il/i preparato/i a base di erbe, inclusi quelle per  le
sostanze della farmacopea. 
  Occorre fornire, se applicabile, la  motivazione  delle  specifiche
della/e sostanza/e ed eventualmente del/i preparato/i a base di erbe. 
  Occorre fornire, se applicabile, informazioni sulle norme o materie
di  riferimento  utilizzate  per  le  prove  sulla/e  sostanza/e   ed
eventualmente il/i preparato/i a base di erbe. 
  Se la sostanza o il medicinale a base di erbe  e'  oggetto  di  una
monografia  della  Farmacopea,  il  richiedente  puo'  domandare   un
certificato di idoneita' rilasciato dalla Direzione  europea  per  la
qualita' dei medicinali. 
    (2) Medicinali a base di erbe 
  Quanto allo sviluppo della formula,  occorre  presentare  un  breve
riassunto che descriva lo sviluppo del medicinale  a  base  di  erbe,
tenendo conto delle vie di somministrazione e d'uso proposti. Se  del
caso, vengono discussi i risultati del confronto tra la  composizione
fitochimica dei prodotti usati nei dati bibliografici di supporto,  e
il medicinale a base di erbe oggetto della domanda. 
5. Medicinali orfani 
    - Ad un medicinale  orfano  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.
141/2000, e' possibile applicare le disposizioni generali di cui alla
parte  II,  modulo  6  (circostanze  eccezionali).   Il   richiedente
spieghera' poi nei riassunti clinici e non le ragioni per cui non  e'
possibile fornire informazioni complete e spieghera' l'equilibrio tra
rischi e vantaggi del medicinale orfano interessato. 
    -  Se  il  richiedente  di  un'autorizzazione  all'immissione  in
commercio per un medicinale orfano si appella  ai  requisiti  di  cui
all'articolo 11 del presente decreto (articolo 10-bis della direttiva
2001/83/CE come modificata dalla direttiva 2004/27) e alla parte  II,
paragrafo 1 del presente allegato (impiego  medico  ben  noto)  l'uso
sistematico e documentato della sostanza interessata puo' riferirsi -
a titolo derogatorio - all'uso di tale sostanza ai  sensi  di  quanto
disposto dall'articolo 5, comma 1 del presente decreto  (articolo  5,
paragrafo  1  della  direttiva  2001/83/CE  come   modificata   dalla
direttiva 2004/27/CE). 
 
Parte IV 
 
                   MEDICINALI PER TERAPIE AVANZATE 
 
  I medicinali per terapie avanzate si basano su processi  produttivi
centrati su varie biomolecole prodotte mediante trasferimento di geni
e/o su cellule biologicamente modificate per  terapie  avanzate  come
sostanze attive o parte di sostanze attive. 
  Per questi medicinali la presentazione del dossier  di  domanda  di
autorizzazione  all'immissione  in  commercio   deve   attenersi   ai
requisiti di formato contenuti nella parte I del presente allegato. 
  Si applicano i moduli da 1 a 5.  Per  gli  organismi  geneticamente
modificati, deliberatamente scaricati  nell'ambiente,  occorre  tener
conto della persistenza dell'OGM  nel  recettore  e  della  possibile
replicazione/o modifica dell'OGM una  volta  liberato  nell'ambiente.
L'informazione sui rischi  ambientali  va  inserita  all'allegato  al
modulo 1. 
1. Medicinali per terapia genica (umani e xenogenici) 
  Ai fini del presente allegato per  medicinale  per  terapia  genica
s'intende il prodotto di una serie di processi produttivi  mirati  al
trasferimento di un gene  (cioe'  una  frazione  di  acido  nucleico)
profilattico, diagnostico o terapeutico - da eseguire in  vivo  o  ex
vivo - a cellule umane/animali e la  sua  successiva  espressione  in
vivo. Il trasferimento del gene comporta un  sistema  di  espressione
che e' contenuto in un sistema di trasmissione noto come vettore  che
puo' essere di origine sia virale che non  virale.  Il  vettore  puo'
anche essere incluso in una cellula umana o animale. 
1.1. Diversita' dei medicinali per terapia genica 
    a) Medicinali per terapia genica basati su cellule allogeniche  o
xenogeniche. 
  Il  vettore  viene  predisposto  e  conservato  per  il  successivo
trasferimento nelle cellule ospiti. 
  Le cellule sono state  ottenute  in  precedenza  e  possono  essere
trattate come  una  banca  di  cellule  (raccolta  bancaria  o  banca
istituita  per  l'approvvigionamento   di   cellule   primarie)   con
agibilita' limitata. 
  Le cellule geneticamente modificate dal vettore  costituiscono  una
sostanza attiva. 
  Possono  essere  eseguite  ulteriori  operazioni  per  ottenere  il
medicinale finito. Un medicinale di questo tipo  e'  per  definizione
destinato ad essere somministrato a un certo numero di pazienti. 
    b)  Medicinali  per  terapia  genica  che  usano  cellule   umane
autologhe. 
  La  sostanza  attiva  e'   un   lotto   di   vettori   predisposti,
immagazzinato prima del suo trasferimento nelle cellule autologhe. 
  Possono  essere  eseguite  ulteriori  operazioni  per  ottenere  il
medicinale finito. 
  Questi medicinali sono prodotti con cellule ottenute da un  singolo
paziente. Le cellule sono poi geneticamente modificate usando vettori
predisposti contenenti il gene idoneo, che sono stati preventivamente
approntati e costituiscono la sostanza  attiva.  Il  preparato  viene
reiniettato nel paziente ed e' per definizione destinato ad un  unico
paziente. L'intero processo produttivo - dalla raccolta delle cellule
presso  il  paziente  fino  alla  reiniezione  nel  paziente   -   va
considerato un unico intervento. 
    c) Somministrazione di vettori predisposti con materiale genetico
inserito (profilattico, diagnostico o terapeutico). 
  La sostanza attiva e' un lotto di vettori predisposti. 
  Possono  essere  eseguite  ulteriori  operazioni  per  ottenere  il
medicinale finito. Questo tipo di medicinale e' destinato  ad  essere
somministrato a vari pazienti. 
  Il trasferimento del materiale genetico puo' essere effettuato  con
iniezione diretta nei destinatari del vettore predisposto. 
1.2. Requisiti specifici relativi al modulo 3 
  I medicinali per terapia genica comprendono: 
    - l'acido nucleico nudo 
    - l'acido nucleico complessato o i vettori non virali 
    - i vettori virali 
    - le cellule geneticamente modificate. 
  Quanto  agli  altri  medicinali,  si  possono  identificare  i  tre
principali elementi del processo di fabbricazione, cioe': 
    - materie prime: materie dalle quali viene fabbricata la sostanza
attiva, come il gene di riferimento, i plasmidi  di  espressione,  le
banche di cellule e le riserve di virus o i vettori non virali; 
    - sostanza attiva: i vettori ricombinanti, i  virus,  i  plasmidi
nudi  o  complessi,  le  cellule  che  producono  virus,  le  cellule
geneticamente modificate in vitro; 
    -  medicinale  finito:  sostanza   attiva   formulata   nel   suo
contenitore primario definitivo per l'uso medico previsto. A  seconda
del tipo di  medicinale  per  terapia  genica,  protocollala  via  di
somministrazione  e  le  condizioni  d'uso  possono   richiedere   un
trattamento ex vivo delle cellule del paziente. 
  Occorre prestare particolare attenzione ai seguenti punti: 
    a) Vanno fornite informazioni  sulle  pertinenti  caratteristiche
del medicinale di terapia genica, inclusa la  sua  espressione  nella
popolazione di cellule bersaglio. Vanno fornite informazioni relative
all'origine, alla costruzione, alle caratteristiche e  alla  verifica
della sequenza genetica di codifica,  inclusa  la  sua  integrita'  e
stabilita'.  Oltre  al  gene  terapeutico,  va  fornita  la  sequenza
completa di altri geni, elementi regolatori e del vettore backbone. 
    b) Vanno fornite informazioni relative alla caratterizzazione del
vettore utilizzato per trasferire e rilasciare il gene. Devono essere
comprese    la    sua    caratterizzazione     fisico-chimica     e/o
biologica/immunologica. 
  Quanto ai medicinali che usano microrganismi come  i  batteri  o  i
virus  per  facilitare  il  trasferimento  di   geni   (trasferimento
biologico di geni), vanno presentati dati sulla patogenesi del  ceppo
parentale e del suo tropismo per specifici tipi di tessuti e cellule,
nonche' sulla dipendenza dal ciclo delle cellule dell'interazione. 
  Per i medicinali che usano mezzi non  biologici  per  agevolare  il
trasferimento di geni, vanno riferite le  proprieta'  fisico-chimiche
dei componenti singoli e associati. 
    c)  I  principi  che  si  applicano  alle  banche  di  cellule  o
all'istituzione e caratterizzazione dei lotti di semi  devono  essere
eventualmente applicati ai medicinali di trasferimento genico. 
    d) Occorre indicare  l'origine  delle  cellule  che  ospitano  il
vettore ricombinante. 
  Le caratteristiche della fonte umana, come eta',  sesso,  risultati
di prove microbiologiche e virali, criteri di esclusione e  paese  di
origine vanno documentate. 
  Per le cellule di  origine  animale  occorre  fornire  informazioni
particolareggiate sui seguenti punti: 
    - Origine degli animali 
    - Allevamento e cura degli animali 
    - Animali transgenici  (metodi  di  creazione,  caratterizzazione
delle cellule transgeniche, nature del gene inserito) 
    - Misure per prevenire e controllare le infezioni degli animali 
fonte/donatori 
    - Prove per agenti infettivi 
    - Impianti 
    - Controllo delle materie prime e dei materiali sussidiari. 
  Va descritto il metodo  di  raccolta  delle  cellule,  comprendente
localizzazione,  tipo  di  tessuto,  processo  operativo,  trasporto,
conservazione e rintracciabilita',  nonche'  dei  controlli  eseguiti
durante l'operazione di raccolta. 
    e) La valutazione della sicurezza virale e  la  rintracciabilita'
dei prodotti  dal  donatore  al  medicinale  finito  sono  una  parte
essenziale della documentazione da presentare. Va, p. es., esclusa la
presenza di virus in grado di replicarsi in ceppi di  vettori  virali
non in grado di replicarsi. 
2. Medicinali per terapia cellulare somatica (umani e xenogenici) 
  Ai fini del presente allegato, per medicinale per terapia cellulare
somatica s'intende  l'uso  nell'uomo  di  cellule  somatiche  viventi
autologhe (provenienti dal paziente stesso), allogeniche (provenienti
da un altro essere umano) o xenogeniche (provenienti da animali),  le
cui caratteristiche biologiche sono state sostanzialmente  modificate
in seguito a una manipolazione per ottenere un  effetto  terapeutico,
diagnostico  o  preventivo  con  mezzi  metabolici,  farmacologici  e
immunologici. La manipolazione comprende l'espansione o l'attivazione
di popolazioni di cellule autologhe ex vivo (immunoterapia adottiva),
l'uso di cellule allogeniche e xenogeniche  combinate  a  dispositivi
medici per uso ex vivo o in vivo (microcapsule, strutture  a  matrice
intrinseche, biodegradabili o no). 
Requisiti specifici per medicinali per terapia cellulare relativi al 
modulo 3 
  I medicinali per terapia cellulare somatica comprendono: 
    - Cellule manipolate per modificarne le proprieta' immunologiche,
metaboliche o altre di tipo funzionale sotto l'aspetto qualitativo  o
quantitativo; 
    - Cellule separate,  selezionate,  manipolate  e  successivamente
sottoposte a processo  di  lavorazione  per  ottenere  il  medicinale
finito; 
    - Cellule manipolate e associate a componenti non  cellulari  (ad
esempio  matrici  biologiche  o  inerti  o  dispositivi  medici)  che
esercitano l'azione essenziale prevista nel prodotto finito; 
    - Derivati di cellule autologhe espressi in vitro  in  specifiche
condizioni di coltura; 
    - Cellule geneticamente modificate o  altrimenti  manipolate  per
esprimere   proprieta'   funzionali   omologhe   o    non    omologhe
precedentemente non espresse. 
  L'intero processo di fabbricazione - dalla raccolta  delle  cellule
dal il paziente (situazione autologa) alla reiniezione al paziente  -
va considerato un unico intervento. 
  Quanto agli altri  medicinali,  i  tre  elementi  del  processo  di
fabbricazione: 
    - materie prime: materie dalle quali viene fabbricata la sostanza
attiva, cioe' organi, tessuti, liquidi corporei o cellule; 
    - sostanza attiva: cellule manipolate, lisati di cellule, cellule
in  proliferazione  usate  in  associazione  con  matrici  inerti   e
dispositivi medici; 
    -  medicinali  finiti:  sostanza   attiva   formulata   nel   suo
contenitore primario definitivo per l'uso medico previsto. 
    a) Informazioni generali sulla/e sostanza/e attiva/e 
  Le sostanze attive dei medicinali per terapia cellulare  consistono
in  cellule  che  a  seguito  di  trattamento  in  vitro   presentano
proprieta' profilattiche,  diagnostiche  o  terapeutiche  diverse  da
quelle fisiologiche e biologiche d'origine. 
  Nella presente sezione sono descritti  il  tipo  di  cellule  e  di
coltura interessati. Devono essere documentati i tessuti, gli  organi
o i liquidi biologici dai quali sono derivate le cellule, nonche'  la
natura autologa, allogenica o xenogenica della  donazione  e  la  sua
origine geografica.  Va  descritta  la  raccolta  delle  cellule,  il
campionamento    e    l'immagazzinamento    precedente    l'ulteriore
trattamento.  Per  le  cellule  allogene,  va  prestata   particolare
attenzione alle primissime fasi del processo, relativa alla selezione
dei donatori. Occorre spiegare il  tipo  di  manipolazione  eseguita,
nonche' la funzione fisiologica delle  cellule  usate  come  sostanza
attiva. 
    b) Informazioni concernenti le materie prime della/e sostanza/e 
attiva/e 
1. Cellule somatiche umane 
  I medicinali per terapia cellulare somatica umana sono composti  da
un numero definito (pool) di cellule vitali, che mediante un processo
di fabbricazione vengono ottenute da organi o tessuti prelevati da un
essere umano, oppure da un ben definito sistema di banca di  cellule,
in cui il pool di cellule puo' contare su linee di cellule  continue.
Ai fini del presente capitolo, per sostanza attiva s'intende il  pool
di semi di cellule umane e per medicinale finito s'intende il pool di
semi di cellule umane formulata per l'uso medico previsto. 
  Le materie prime e ogni  fase  del  processo  di  fabbricazione  va
accuratamente  documentato,  mettendo  in  rilievo  gli  aspetti   di
sicurezza virale. 
  (1) Organi, tessuti, liquidi corporei e cellule di origine umana 
  Le caratteristiche della  fonte  umana,  come  eta',  sesso,  stato
microbiologico e virale, criteri di  esclusione  e  paese  d'origine,
vanno documentate. 
  Va  presentata  una   descrizione   del   prelievo   di   campioni,
comprendente sito, tipo, processo operativo, miscelatura,  trasporto,
conservazione e rintracciabilita', nonche' dei controlli eseguiti sul
prelievo di campioni. 
  (2) Sistemi di banche di cellule 
  Per la preparazione e il  controllo  di  qualita'  dei  sistemi  di
banche di cellule si applicano i requisiti di cui alla parte I. E' il
caso essenzialmente delle cellule allogene e xenogene. 
  (3) Materiali o dispositivi medici ausiliari 
  Vanno fornite informazioni  sull'uso  di  tutte  le  materie  prime
(citochine, fattori di crescita, mezzi di  coltura)  o  su  possibili
prodotti  o  dispositivi  medici  ausiliari  (come   dispositivi   di
separazione delle cellule, polimeri biocompatibili,  matrici,  fibre,
beads di biocompatibilita' e funzionalita' nonche' sui  rischi  degli
agenti infettanti). 
2. Cellule somatiche animali (xenogeniche) 
  Occorre fornire informazioni particolareggiate sui seguenti punti: 
    - Origine degli animali 
    - Allevamento e cura degli animali 
    -  Animali  geneticamente  modificati   (metodi   di   creazione,
caratterizzazione  delle  cellule  transgeniche,  natura   del   gene
inserito o escluso (knock-out) 
    - Misure per prevenire e controllare le infezioni degli animali 
fonte/donatori 
    - Prove per agenti infettivi, compresi  microorganismi  trasmessi
verticalmente (anche retrovirus endogeni) 
    - Impianti 
    - Sistemi di banche di cellule 
    - Controllo delle materie prime e dei materiali sussidiari. 
    a) Informazioni sul processo di fabbricazione della/e  sostanza/e
attiva/e e del medicinale finito. 
  Devono  essere  documentate  le  diverse  fasi  del   processo   di
fabbricazione   (dissociazione   organo/tessuto;   selezione    della
pertinente  popolazione  di  cellule;  coltura  cellulare  in  vitro;
trasformazione  delle  cellule  mediante  agenti   fisico-chimici   o
trasferimento di geni). 
    b) Caratterizzazione della/e sostanza/e attiva/e. 
  Vanno   fornite   tutte   le   informazioni   significative   sulla
caratterizzazione della pertinente popolazione di  cellule  sotto  il
profilo  dell'identita'   (specie   di   origine,   citogenetica   di
raggruppamento, analisi morfologica), della purezza (agenti microbici
avventizi  e  contaminanti  cellulari),   dell'efficacia   (attivita'
biologica  definita)   e   d'idoneita'   (cariologia   e   prove   di
cancerogenicita) per l'uso medicinale previsto. 
    c) Sviluppo farmaceutico del medicinale finito. 
  Oltre allo specifico metodo di  somministrazione  usato  (iniezione
endovena, iniezione in loco, trapianto chirurgico),  occorre  fornire
informazioni  sull'uso  di  eventuali  dispositivi  medici  ausiliari
(matrice, polimeri biocompatibili, fibre, granuli) sotto  il  profilo
della biocompatibilita' e della durata. 
    d) Rintracciabilita'. 
  Occorre  presentare  un  diagramma  dettagliato  dei  flussi,   che
garantisca  la  rintracciabilita'  dei  prodotti  dal   donatore   al
medicinale finito. 
3. Requisiti specifici per i medicinali per terapia genica e terapia 
cellulare somatica (umana e xenogenica) relativi ai moduli 4 e 5 
3.1. Modulo 4 
  Si ammette che per i medicinali per  terapie  geniche  e  cellulari
somatiche le requisiti convenzionali contenute nel modulo  4  per  le
prove non cliniche di medicinali possono non essere sempre  adeguate,
a causa delle proprieta' strutturali e biologiche  uniche  e  diverse
dei prodotti in questione, compresi il grado elevato di  specificita'
di specie, di specificita' di soggetto, le barriere  immunologiche  e
le differenze di risposta pleiotropica. 
  Alla logica sottostante lo sviluppo non clinico e ai criteri  usati
per scegliere le specie e  i  modelli  pertinenti  verranno  dedicati
spazi adeguati nel modulo 2. 
  Puo' essere necessario  identificare  o  sviluppare  nuovi  modelli
animali  che  servano  a  favorire  l'estrapolazione   di   risultati
specifici  relativi  punti  agli  «end-point»   funzionali   e   alla
tossicita' nell'attivita' in vivo  del  prodotto  sull'uomo.  Occorre
fornire la giustificazione scientifica  dell'uso  di  questi  modelli
animali di malattia a  sostegno  della  sicurezza  e  della  verifica
teorica dell'efficacia. 
3.2. Modulo 5 
  L'efficacia  dei  medicinali  per  terapie  avanzate  deve   essere
dimostrata secondo le indicazioni del modulo 5. Tuttavia  per  alcuni
prodotti  e  per  alcune   indicazioni   terapeutiche   puo'   essere
impossibile effettuare prove cliniche convenzionali. Ogni  deviazione
dagli orientamenti/linee guida in vigore  deve  essere  motivata  nel
modulo 2. 
  Lo sviluppo clinico di medicinali avanzati  per  terapie  cellulari
presenta alcune caratteristiche speciali dovute alla natura complessa
e labile delle sostanze attive.  Richiedono  ulteriori  attenzioni  i
temi  relativi   alla   vitalita',   proliferazione,   migrazione   e
differenziazione  delle  cellule  (terapia  cellulare  somatica),  le
speciali circostanze cliniche in cui i medicinali  sono  usati  o  lo
speciale  modo  d'azione  attraverso  l'espressione  genica  (terapia
genica somatica). 
  Nella domanda per l'autorizzazione all'immissione in  commercio  di
medicinali per terapie  avanzate  occorre  trattare  dei  particolari
rischi  connessi  a  tali  prodotti,  che  derivano  dalla  possibile
contaminazione da parte di agenti  infettivi.  Da  un  lato,  occorre
prestare particolare  attenzione  alle  prime  fasi  dello  sviluppo,
inclusa la scelta dei donatori nel caso dei  medicinali  per  terapia
cellulare  e,  dall'altro,   all'intervento   terapeutico   nel   suo
complesso,   compresa   l'idoneita'    di    manipolazione    e    di
somministrazione del prodotto.  Se  necessario,  il  modulo  5  della
domanda deve inoltre contenere dati sulle misure  di  osservazione  e
controllo delle funzioni e dello sviluppo delle cellule  viventi  nel
destinatario, per prevenire la trasmissione di  agenti  infettivi  al
destinatario stesso e per minimizzare gli  eventuali  rischi  per  la
salute pubblica. 
3.2.1. Studi di farmacologia umana e di efficacia 
  Gli studi di farmacologia umana  devono  fornire  informazioni  sul
modo d'azione  atteso,  la  efficacia  attesa  punti  sulla  base  di
«end-point» motivati, sulla biodistribuzione,  sulla  dose  adeguata,
sui tempi e sui metodi di somministrazione o sulla  modalita'  d'uso,
che sono significativi per gli studi di efficacia. 
  Gli  studi  farmacocinetici  convenzionali   possono   non   essere
significativi per alcuni medicinali per  terapie  avanzate.  Talvolta
gli studi su volontari sani non  sono  fattibili  e  sara'  difficile
fissare dosi e cinetica in prove  cliniche.  E'  comunque  necessario
studiare la distribuzione e il comportamento in  vivo  del  prodotto,
compresa la proliferazione  delle  cellule  e  la  funzione  a  lungo
termine, nonche' la quantita', e la distribuzione del prodotto genico
e la durata dell'espressione genica desiderata. Occorre usare,  e  se
necessario sviluppare, prove adeguate per  rintracciare  il  prodotto
cellulare o la cellula che esprime il gene voluto nel corpo umano,  e
per  sorvegliare  il  funzionamento  delle  cellule  somministrate  o
transfettate. 
  La valutazione dell'efficacia e della sicurezza  di  un  medicinale
per  terapia  avanzata  deve  includere  un'accurata  descrizione   e
valutazione della procedura terapeutica nel suo complesso, compresi i
modi speciali di somministrazione (come la transfezione di cellule ex
vivo, la manipolazione  in  vitro  o  l'uso  di  tecniche  invasive),
nonche'  le  prove  di  possibili  regimi   associati   (compresi   i
trattamenti immunosoppressivi, antivirali e citotossici). 
  Tutto il procedimento deve essere verificato con prove  cliniche  e
descritto nelle informazioni sul prodotto. 
3.2.2. Sicurezza 
  Vanno presi in  esame  i  problemi  di  sicurezza  derivanti  dalla
risposta immunitaria ai medicinali  o  alle  proteine  espresse,  dal
rigetto  immunitario,  dall'immunosoppressione  e  dal  cedimento  di
dispositivi di isolamento immunitario. 
  Taluni medicinali avanzati per terapie geniche e terapie  cellulari
somatiche (come terapia cellulare xenogenica e  alcuni  prodotti  per
trasferimento  di  geni)  possono  contenere  particelle  capaci   di
replicazione e/o agenti infettivi. E' possibile che il paziente debba
essere monitorato per lo sviluppo di possibili infezioni e/o le  loro
conseguenze patologiche durante le  fasi  precedenti  e/o  successive
all'autorizzazione; tale  sorveglianza  dovra'  poter  essere  estesa
anche a soggetti  a  stretto  contatto  del  paziente,  compresi  gli
operatori sanitari. 
  Nell'uso di taluni medicinali per terapie cellulari somatiche e  di
taluni  prodotti  per   trasferimento   di   geni   il   rischio   di
contaminazione  con  agenti  potenzialmente  trasmissibili  non  puo'
essere completamente eliminato, ma puo' essere  comunque  minimizzato
con le misure idonee descritte nel modulo 3. 
  Le misure che fanno parte  del  processo  di  fabbricazione  devono
essere integrate con metodi di prova ausiliari, processi di controllo
di qualita' ed adeguati mezzi di sorveglianza,  che  vanno  descritti
nel modulo 5. 
  L'uso di taluni medicinali avanzati per terapie cellulari somatiche
puo' essere limitato, temporaneamente o permanentemente, a centri che
dispongano di ben documentata competenza e di strutture per garantire
un controllo  specifico  della  sicurezza  del  paziente.  Un  simile
approccio puo' essere pertinente  anche  per  alcuni  medicinali  per
terapia genica soggetti a  rischio  potenziale  di  agenti  infettivi
capaci di replicazione. Se del caso, nella  domanda  vanno  presi  in
esame  e  trattati  i  problemi  di   monitoraggio   concernenti   il
manifestarsi di complicanze tardive. 
  Se opportuno, il richiedente deve presentare un  piano  dettagliato
di gestione dei rischi comprendente i dati clinici e  di  laboratorio
del  paziente,  i  dati  epidemiologici   che   si   manifestano   ed
eventualmente i dati d'archivio di campioni di tessuti del donatore e
del destinatario. Tale sistema deve  garantire  la  rintracciabilita'
del medicinale e la risposta rapida  a  segnali  sospetti  di  eventi
negativi. 
4. Dichiarazione specifica sui medicinali per xenotrapianti 
  Ai fini del presente allegato,  per  xenotrapianto  s'intende  ogni
procedimento che comporta il trapianto, l'impianto o  l'infusione  in
un destinatario  umano  di  tessuti  vivi  o  organi  provenienti  da
animali, oppure di liquidi, cellule, tessuti o organi del corpo umano
sottoposti ex vivo a contatti con cellule, tessuti od organi  animali
vivi del genere non umano. 
  Occorre prestare particolare attenzione alle materie prime. 
  A questo proposito vanno fornite informazioni dettagliate  relative
ai seguenti punti, ai sensi di precisi orientamenti/linee guida: 
    - Origine degli animali 
    - Allevamento e cura degli animali 
    -  Animali  modificati  geneticamente   (metodi   di   creazione,
caratterizzazione  delle  cellule  transgeniche,  natura   del   gene
inserito o espunto (knock out) 
    - Misure per prevenire e controllare le infezioni degli animali 
fonte/donatori 
    - Prove per agenti infettivi 
    - Impianti 
    - Controllo delle materie prime e materiali sussidiari 
    - Rintracciabilita'. 
                                                           Allegato 2 
                                   Previsto dall'articolo 14, comma 1 
 
            RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 
 
   1. Denominazione del medicinale seguita dal dosaggio e dalla forma
farmaceutica. 
   2. Composizione qualitativa e quantitativa in termini di  sostanze
attive ed  eccipienti  la  cui  conoscenza  sia  necessaria  per  una
corretta  somministrazione  del  medicinale.   Sono   utilizzate   la
denominazione comune usuale o la descrizione chimica. 
   3. Forma farmaceutica: 
   4. Informazioni cliniche: 
    4.1 Indicazioni terapeutiche; 
    4.2 Posologia e modo di somministrazione per  adulti  e,  qualora
necessario, per bambini; 
    4.3 Controindicazioni; 
    4.4 Avvertenze speciali e opportune precauzioni d'impiego e,  per
i medicinali immunologici, precauzioni speciali per  le  persone  che
manipolano detti medicinali  e  che  li  somministrano  ai  pazienti,
nonche' eventuali precauzioni che devono essere prese dal paziente; 
    4.5  Interazioni  con  altri  medicinali   e   altre   forme   di
interazione; 
    4.6 Gravidanza ed allattamento; 
    4.7 Effetti sulla capacita' di  guidare  veicoli  e  sull'uso  di
macchinari; 
    4.8 Effetti indesiderati; 
    4.9  Sovradosaggio  (sintomi,  procedure  di  primo   intervento,
antidoti). 
   5. Proprieta' farmacologiche: 
    5.1 Proprieta' farmacodinamiche; 
    5.2 Proprieta' farmacocinetiche; 
    5.3 Dati preclinici di sicurezza. 
   6. Informazioni farmaceutiche: 
    6.1 Elenco degli eccipienti; 
    6.2 Incompatibilita'; 
    6.3 Periodo di validita', all'occorrenza specificare  il  periodo
di validita' dopo la ricostituzione del  medicinale  o  dopo  che  il
confezionamento primario sia stato aperto per la prima volta; 
    6.4 Speciali precauzioni per la conservazione; 
    6.5  Natura  del  confezionamento  primario  e  contenuto   della
confezione; 
    6.6   Eventuali   precauzioni   particolari   da   prendere   per
l'eliminazione del medicinale utilizzato e dei  rifiuti  derivati  da
tale medicinale. 
   7. Titolare dell'AIC. 
   8. Numero dell'AIC o numeri delle AIC. 
   9.   Data   della   prima    autorizzazione    o    del    rinnovo
dell'autorizzazione. 
   10. Data di revisione del testo. 
   11. Per i radiofarmaci, dati  completi  sulla  dosimetria  interna
della radiazione. 
   12. Per i radiofarmaci,  ulteriori  istruzioni  dettagliate  sulla
preparazione  estemporanea  e  sul  controllo   di   qualita'   della
preparazione e, se  occorre,  il  periodo  massimo  di  conservazione
durante il quale qualsiasi preparazione intermedia, come un eluato, o
il radiofarmaco pronto per l'uso si mantiene conforme alle specifiche
previste.