DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. 223

Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  economico e sociale, per il
contenimento  e  la  razionalizzazione  della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

 
 Vigente al: 9-4-2013  
 

Titolo I

MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO, LA CRESCITA E LA PROMOZIONE DELLA
CONCORRENZA E DELLA COMPETITIVITA', PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E
PER LA LIBERALIZZAZIONE DI SETTORI PRODUTTIVI

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di rafforzare la
libera  scelta  dei  consumatori e di rendere piu' concorrenziali gli
assetti  di  mercato,  favorendo  anche  il  rilancio dell'economia e
dell'occupazione;
  Ritenuta   altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
adottare  interventi intesi a razionalizzare e contenere i livelli di
spesa   pubblica,   nonche'   in  tema  di  entrate  e  di  contrasto
all'evasione ed elusione fiscale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 giugno 2006;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo
economico;
                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
                  Finalita' e ambito di intervento

  1.  Le  norme del presente titolo, adottate ai sensi degli articoli
3,  11,  41  e  117,  commi  primo e secondo, della Costituzione, con
particolare  riferimento  alle  materie  di  competenza statale della
tutela   della   concorrenza,   dell'ordinamento   civile   e   della
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti  civili  e  sociali  che  devono essere garantiti su tutto il
territorio   nazionale,  recano  misure  necessarie  ed  urgenti  per
garantire il rispetto degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato
istitutivo  della  Comunita' europea ed assicurare l'osservanza delle
raccomandazioni    e    dei   pareri   della   Commissione   europea,
dell'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del  mercato  e delle
Autorita'  di  regolazione  e  vigilanza  di  settore,  in  relazione
all'improcrastinabile  esigenza  di  rafforzare la liberta' di scelta
del  cittadino  consumatore  e  la  promozione  di assetti di mercato
maggiormente  concorrenziali,  anche  al fine di favorire il rilancio
dell'economia  e  dell'occupazione, attraverso la liberalizzazione di
attivita' imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro.
  ((1-bis.  Le  disposizioni  di cui al presente decreto si applicano
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
di Bolzano in conformita' agli statuti speciali e alle relative norme
di attuazione.))
                               Art. 2
        Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza
                nel settore dei servizi professionali

  1. In conformita' al principio comunitario di libera concorrenza ed
a  quello  di  liberta'  di circolazione delle persone e dei servizi,
nonche'  al  fine  di assicurare agli utenti un'effettiva facolta' di
scelta  nell'esercizio  dei  propri  diritti  e di comparazione delle
prestazioni  offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del
presente   decreto   sono  abrogate  le  disposizioni  legislative  e
regolamentari  che  prevedono  con  riferimento alle attivita' libero
professionali e intellettuali:
    a)  l'obbligatorieta' di tariffe fisse o minime ovvero il divieto
di  pattuire  compensi  parametrati al raggiungimento degli obiettivi
perseguiti;
    b)   il   divieto,   anche   parziale,  di  svolgere  pubblicita'
informativa  circa  i  titoli e le specializzazioni professionali, le
caratteristiche  del  servizio  offerto,  nonche' il prezzo e i costi
complessivi  delle  prestazioni  secondo  criteri  di  trasparenza  e
veridicita' del messaggio il cui rispetto e' verificato dall'ordine;
    c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo
interdisciplinare  da parte di societa' di persone o associazioni tra
professionisti,   fermo   restando  che  l'oggetto  sociale  relativo
all'attivita'  libero-professionale  deve  essere  esclusivo,  che il
medesimo professionista non puo' partecipare a piu' di una societa' e
che  la  specifica  prestazione  deve  essere resa da uno o piu' soci
professionisti  previamente  indicati,  sotto  la  propria  personale
responsabilita'.
  2.  Sono  fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle
professioni  reso  nell'ambito  del Servizio sanitario nazionale o in
rapporto  convenzionale  con  lo stesso, nonche' le eventuali tariffe
massime  prefissate  in via generale a tutela degli utenti. ((PERIODO
ABROGATO  DAL  D.LGS.  12  APRILE  2006,  N. 163, COME MODIFICATO DAL
D.LGS. 11 SETTEMBRE 2008, N. 152)).
  2-bis.  All'articolo  2233  del  codice  civile,  il terzo comma e'
sostituito dal seguente:
    "Sono  nulli,  se  non redatti in forma scritta, i patti conclusi
tra  gli  avvocati  ed  i praticanti abilitati con i loro clienti che
stabiliscono i compensi professionali".
  3.   Le  disposizioni  deontologiche  e  pattizie  e  i  codici  di
autodisciplina  che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono
adeguate,  anche  con  l'adozione di misure a garanzia della qualita'
delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di
mancato  adeguamento,  a  decorrere  dalla  medesima data le norme in
contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.
                               Art. 3 
Regole di tutela della concorrenza nel  settore  della  distribuzione
                             commerciale 
 
  1. Ai sensi  delle  disposizioni  dell'ordinamento  comunitario  in
materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci
e dei servizi ed al fine di  garantire  la  liberta'  di  concorrenza
secondo condizioni di pari opportunita' ed il  corretto  ed  uniforme
funzionamento del  mercato,  nonche'  di  assicurare  ai  consumatori
finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di  accessibilita'
all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi
dell'articolo  117,  comma  secondo,  lettere   e)   ed   m),   della
Costituzione, le attivita' commerciali, come individuate dal  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di  alimenti
e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: 
    a)  l'iscrizione  a  registri  abilitanti  ovvero   possesso   di
requisiti  professionali  soggettivi  per  l'esercizio  di  attivita'
commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore  alimentare  e
della somministrazione degli alimenti e delle bevande; 
    b) il rispetto di  distanze  minime  obbligatorie  tra  attivita'
commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio; 
    c)  le  limitazioni  quantitative  all'assortimento  merceologico
offerto negli esercizi commerciali, fatta salva  la  distinzione  tra
settore alimentare e non alimentare; 
    d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato  predefinite
o calcolate sul volume  delle  vendite  a  livello  territoriale  sub
regionale; 
    d-bis), ((. . .)), il rispetto  degli  orari  di  apertura  e  di
chiusura, l'obbligo della  chiusura  domenicale  e  festiva,  nonche'
quello   della   mezza   giornata   di   chiusura    infrasettimanale
dell'esercizio ((. . .)); (29) 
    e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a
meno che non siano prescritti dal diritto comunitario; 
    f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di
ordine  temporale  o  quantitativo  allo   svolgimento   di   vendite
promozionali  di  prodotti,  effettuate  all'interno  degli  esercizi
commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi
di fine stagione per i medesimi prodotti; 
  f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive  per
il consumo immediato dei prodotti di gastronomia  presso  l'esercizio
di vicinato, utilizzando i  locali  e  gli  arredi  dell'azienda  con
l'esclusione  del  servizio  assistito  di  somministrazione  e   con
l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. 
  2. Sono fatte salve le disposizioni  che  disciplinano  le  vendite
sottocosto e i saldi di fine stagione. 
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali  di
disciplina del settore della distribuzione commerciale  incompatibili
con le disposizioni di cui al comma 1. 
  4. Le regioni e gli enti locali adeguano  le  proprie  disposizioni
legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al
comma 1 entro il 1° gennaio 2007. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (29) 
  Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 35, comma 7) che  "Le
regioni  e  gli  enti  locali  adeguano   le   proprie   disposizioni
legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma  6
entro la data del 1° gennaio 2012". 
                               Art. 4
            Disposizioni urgenti per la liberalizzazione
                dell'attivita' di produzione di pane

  1.  Al  fine  di  favorire la promozione di un assetto maggiormente
concorrenziale nel settore della panificazione ed assicurare una piu'
ampia   accessibilita'   dei  consumatori  ai  relativi  prodotti,  a
decorrere  dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
abrogate la legge 31 luglio 1956, n. 1002, e la lettera b), del comma
2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
  2.  L'impianto  di  un  nuovo  panificio  ed  il trasferimento o la
trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di
inizio attivita' da presentare al comune competente per territorio ai
sensi  dell'articolo  19  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241. La
dichiarazione   deve   essere   corredata  dall'autorizzazione  della
competente   Azienda   sanitaria   locale   in  merito  ai  requisiti
igienico-sanitari  e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera,
dal  titolo  abilitativo  edilizio  e  dal permesso di agibilita' dei
locali  ((,  nonche' dall'indicazione del nominativo del responsabile
dell'attivita'  produttiva,  che assicura l'utilizzo di materie prime
in   conformita'   alle   norme  vigenti,  l'osservanza  delle  norme
igienico-sanitarie  e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualita'
del prodotto finito.
  2-bis.  E'  comunque  consentita  ai titolari di impianti di cui al
comma 2 l'attivita' di vendita dei prodotti di propria produzione per
il  consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda
con  l'esclusione  del  servizio  assistito di somministrazione e con
l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.
  2-ter.  Entro  dodici  mesi  dalla  data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo
economico,  di  concerto  con  il  Ministro  delle politiche agricole
alimentari  e forestali e con il Ministro della salute, previa intesa
con  la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni
e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano, emana un decreto ai
sensi  dell'articolo  17  della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a
disciplinare, in conformita' al diritto comunitario:
    a)  la denominazione di "panificio" da riservare alle imprese che
svolgono  l'intero  ciclo  di  produzione del pane, dalla lavorazione
delle materie prime alla cottura finale;
    b)  la  denominazione  di  "pane  fresco"  da  riservare  al pane
prodotto  secondo  un  processo  di  produzione  continuo,  privo  di
interruzioni  finalizzate  al  congelamento, alla surgelazione o alla
conservazione  prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi
della  panificazione  e  degli  impasti,  fatto  salvo  l'impiego  di
tecniche   di  lavorazione  finalizzate  al  solo  rallentamento  del
processo  di  lievitazione,  da porre in vendita entro un termine che
tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;
    c)  l'adozione della dicitura "pane conservato" con l'indicazione
dello   stato   o  del  metodo  di  conservazione  utilizzato,  delle
specifiche  modalita'  di confezionamento e di vendita, nonche' delle
eventuali modalita' di conservazione e di consumo.))
  3. I comuni e le autorita' competenti in materia igienico-sanitaria
esercitano le rispettive funzioni di vigilanza.
  4.  Le  violazioni  delle  prescrizioni di cui al presente articolo
sono  punite  ai sensi dell'articolo 22, commi 1, 2, 5, lettera c), e
7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
                               Art. 5
     Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci

  1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
d),  e)  e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono
effettuare attivita' di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di
automedicazione,  di  cui  all'articolo  9-bis  del  decreto-legge 18
settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a
prescrizione medica, ((previa comunicazione al Ministero della salute
e  alla  regione  in cui ha sede l'esercizio e)) secondo le modalita'
previste dal presente articolo. E' abrogata ogni norma incompatibile.
  2.  La  vendita di cui al comma 1 e' consentita durante l'orario di
apertura   dell'esercizio   commerciale   e  deve  essere  effettuata
nell'ambito   di   un   apposito   reparto,  ((alla  presenza  e  con
l'assistenza   personale  e  diretta  al  cliente))  di  uno  o  piu'
farmacisti  abilitati  all'esercizio della professione ed iscritti al
relativo  ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a
premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.
  3.  Ciascun  distributore al dettaglio puo' determinare liberamente
lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla
confezione  del  farmaco ((rientrante nelle categorie di cui al comma
1)),  purche'  lo  sconto  sia  esposto in modo leggibile e chiaro al
consumatore  e  sia  praticato  a tutti gli acquirenti. Ogni clausola
contrattuale contraria e' nulla. Sono abrogati l'articolo 1, comma 4,
del   decreto-legge   27   maggio   2005,   n.  87,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  26  luglio  2005, n. 149, ed ogni altra
norma incompatibile.
((3-bis.  Nella  provincia  di  Bolzano  e'  fatta  salva  la vigente
normativa  in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e
tedesca   per   le   etichette  e  gli  stampati  illustrativi  delle
specialita'  medicinali  e  dei  preparati galenici come previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.))
  4.  Alla  lettera  b)  del  comma  1  dell'articolo 105 del decreto
legislativo  24 aprile 2006, n. 219, e' aggiunto, infine, il seguente
periodo: "L'obbligo di chi commercia all'ingrosso farmaci di detenere
almeno  il 90 per cento delle specialita' in commercio non si applica
ai  medicinali non ammessi a rimborso da parte del servizio sanitario
nazionale,  fatta  salva la possibilita' del rivenditore al dettaglio
di rifornirsi presso altro grossista.".
  5.  Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362,
sono   soppresse   le   seguenti  parole:  "che  gestiscano  farmacie
anteriormente  alla  data di entrata in vigore della presente legge";
al  comma  2 del medesimo articolo sono soppresse le seguenti parole:
"della  provincia in cui ha sede la societa"; al comma 1, lettera a),
dell'articolo   8  della  medesima  legge  e'  soppressa  la  parola:
"distribuzione ((,))".
((6.  Sono  abrogati  i  commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 8
novembre 1991, n. 362.
  6-bis.  I commi 9 e 10 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991,
n. 362, sono sostituiti dai seguenti:
    "9.  A  seguito  di  acquisto  a  titolo  di  successione  di una
partecipazione  in  una  societa'  di cui al comma 1, qualora vengano
meno  i  requisiti  di  cui  al secondo periodo del comma 2, l'avente
causa  cede  la  quota  di  partecipazione  nel  termine  di due anni
dall'acquisto medesimo.
    10.  Il  termine  di cui al comma 9 si applica anche alla vendita
della  farmacia  privata  da  parte  degli  aventi causa ai sensi del
dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475".
  6-ter. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991,
n. 362, e' inserito il seguente:
    "4-bis.  Ciascuna  delle  societa'  di cui al comma 1 puo' essere
titolare dell'esercizio di non piu' di quattro farmacie ubicate nella
provincia dove ha sede legale.".
  7.  Il  comma 2 dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, e' abrogato.))
                               Art. 6
    (( (Interventi per il potenziamento del servizio di taxi) ))

  ((1.  Al  fine  di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo
adeguamento  dei  livelli  essenziali  di  offerta  del servizio taxi
necessari  all'esercizio  del diritto degli utenti alla mobilita', in
conformita'  al  principio  comunitario  di  libera  concorrenza ed a
quello  di  liberta'  di  circolazione  delle  persone e dei servizi,
nonche'   la  funzionalita'  e  1'efficienza  del  medesimo  servizio
adeguati  ai  fini della mobilita' urbana ai sensi degli articoli 43,
49,  81,  82  e  86 del Trattato istitutivo della Comunita' europea e
degli  articoli  3, 11, 16, 32, 41 e 117, comma secondo, lettere e) e
m),  della  Costituzione, i comuni, sentite le commissioni consultive
di  cui  all'articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21,
ove funzionanti, o analogo organo partecipativo, possono:
    a)   disporre   turnazioni   integrative  in  aggiunta  a  quelle
ordinarie,  individuando  idonee forme di controllo sistematico circa
l'effettivo  svolgimento  del  servizio  nei  turni  dichiarati.  Per
l'espletamento del servizio integrativo di cui alla presente lettera,
i  titolari di licenza si avvalgono, in deroga alla disciplina di cui
all'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, di sostituti alla
guida  in  possesso  dei  requisiti  stabiliti  all'articolo  6 della
medesima  legge.  I sostituti alla guida devono espletare l'attivita'
in  conformita'  alla  vigente  normativa ed il titolo di lavoro deve
essere  trasmesso al comune almeno il giorno precedente all'avvio del
servizio;
    b)  bandire  concorsi  straordinari  in  conformita' alla vigente
programmazione  numerica,  ovvero  in  deroga  ove  la programmazione
numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un
livello  di  offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a
titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso
dei  requisiti stabiliti dall'articolo 6 della citata legge n. 21 del
1992,  fissando,  in  caso  di titolo oneroso, il relativo importo ed
individuando,  in caso di eccedenza delle domande, uno o piu' criteri
selettivi  di  valutazione  automatica o immediata, che assicurino la
conclusione  della  procedura  in  tempi celeri. I proventi derivanti
sono  ripartiti  in  misura  non  inferiore  all'80  per  cento tra i
titolari  di  licenza  di taxi del medesimo comune; la restante parte
degli introiti puo' essere utilizzata dal comune per il finanziamento
di  iniziative  volte  al controllo e al miglioramento della qualita'
degli  autoservizi  pubblici  non  di  linea  e  alla  sicurezza  dei
conducenti  e  dei passeggeri, anche mediante l'impiego di tecnologie
satellitari;
    c)  prevedere  il  rilascio ai soggetti in possesso dei requisiti
stabiliti  dall'articolo  6  della  citata legge n. 21 del 1992, e in
prevalenza  ai  soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e
c),  della  medesima  legge,  di  titoli  autorizzatori  temporanei o
stagionali,   non   cedibili,  per  fronteggiare  particolari  eventi
straordinari  o  periodi di prevedibile incremento della domanda e in
numero proporzionato alle esigenze dell'utenza;
    d)  prevedere in via sperimentale l'attribuzione, prevalentemente
a favore di soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c),
della  citata  legge n. 21 del 1992, della possibilita' di utilizzare
veicoli  sostitutivi  ed  aggiuntivi  per  l'espletamento  di servizi
diretti  a  specifiche  categorie di utenti. In tal caso, l'attivita'
dei sostituti alla guida deve svolgersi secondo quanto previsto dalla
lettera a);
    e)  prevedere  in  via  sperimentale forme innovative di servizio
all'utenza,   con  obblighi  di  servizio  e  tariffe  differenziati,
rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni ai titolari di licenza
del  servizio  di  taxi o ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1,
lettere b) e c), della citata legge n. 21 del 1992;
    f) prevedere la possibilita' degli utenti di avvalersi di tariffe
predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti;
    g)  istituire un comitato permanente di monitoraggio del servizio
di   taxi   al   fine  di  favorire  la  regolarita'  e  l'efficienza
dell'espletamento  del  servizio  e  di  orientare  costantemente  le
modalita'  di svolgimento del servizio stesso alla domanda effettiva,
composto  da funzionari comunali competenti in materia di mobilita' e
di  trasporto  pubblico  e  da rappresentanti delle organizzazioni di
categoria  maggiormente rappresentative, degli operatori di radiotaxi
e delle associazioni degli utenti.
  2.  Sono  fatti  salvi  il conferimento di nuove licenze secondo la
vigente  programmazione  numerica  e  il  divieto  di  cumulo di piu'
licenze  al  medesimo  intestatario,  ai sensi della legge 15 gennaio
1992, n. 21, e della disciplina adottata dalle regioni.))
                               Art. 7
                Misure urgenti in materia di passaggi
               di proprieta' di beni mobili registrati

  1.   L'autenticazione  della  sottoscrizione  degli  atti  e  delle
dichiarazioni   aventi   ad  oggetto  l'alienazione  di  beni  mobili
registrati  e  rimorchi  o la costituzione di diritti di garanzia sui
medesimi  puo'  essere  richiesta  anche  agli  uffici comunali ed ai
titolari  ((,  o  dipendenti  da  loro  delegati,))  degli  sportelli
telematici  dell'automobilista  di cui all'articolo 2 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica \19 settembre 2000,
n.  358,  che  sono  tenuti  a  rilasciarla  gratuitamente,  tranne i
previsti  diritti  di  segreteria, nella stessa data della richiesta,
salvo motivato diniego.
  2.  I commi 390 e 391 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, sono abrogati.
                               Art. 8
                   Clausole anticoncorrenziali in
                 tema di responsabilita' civile auto

  1. In conformita' al principio comunitario della concorrenza e alle
regole  sancite  dagli  articoli  81, 82 e 86 del Trattato istitutivo
della Comunita' europea, dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e' fatto divieto alle compagnie assicurative e ai loro agenti
di  vendita di stipulare nuove clausole contrattuali di distribuzione
esclusiva  e  di imposizione di prezzi minimi o di sconti massimi per
l'offerta   ai  consumatori  di  polizze  relative  all'assicurazione
obbligatoria per la responsabilita' civile auto.
  2. Le clausole contrattuali che impegnano, in esclusiva, uno o piu'
agenti  assicurativi  o  altro  distributore  di servizi assicurativi
relativi  al ramo responsabilita' civile auto ad una o piu' compagnie
assicurative  individuate,  o  che  impongono ai medesimi soggetti il
prezzo  minimo o lo sconto massimo praticabili ai consumatori per gli
stessi servizi, sono nulle secondo quanto previsto dall'articolo 1418
del  codice  civile.  Le  clausole  sottoscritte  prima della data di
entrata  in  vigore  del  presente decreto sono fatte salve fino alla
loro naturale scadenza e comunque non oltre il 1° gennaio 2008.
  3.  Fatto  salvo  quanto disposto dal comma 2, costituiscono intesa
restrittiva  ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n.
287,  l'imposizione  di  un  mandato di distribuzione esclusiva o del
rispetto  di  prezzi minimi o di sconti massimi al consumatore finale
nell'adempimento dei contratti che regolano il rapporto di agenzia di
assicurazione   relativamente   all'assicurazione   obbligatoria  per
responsabilita' civile auto.
  3-bis.  All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private, di
cui  al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2
sono inseriti i seguenti:
    "2-bis.  Per  l'offerta  di  contratti relativi all'assicurazione
r.c.   auto,  l'intermediario  rilascia  preventiva  informazione  al
consumatore   sulle   provvigioni   riconosciutegli  dall'impresa  o,
distintamente,  dalle  imprese per conto di cui opera. L'informazione
e'  affissa  nei  locali in cui l'intermediario opera e risulta nella
documentazione rilasciata al contraente.
    2-ter.  I  preventivi e le polizze indicano, in modo evidenziato,
il  premio  di tariffa, la provvigione dell'intermediario, nonche' lo
sconto    complessivamente   riconosciuto   al   sottoscrittore   del
contratto". ((6))
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AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.L.  31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla
L.  2  aprile 2007, n. 40, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "I
divieti  di  cui  all'articolo  8 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto 2006, n.
248,   si  applicano  alle  clausole  contrattuali  di  distribuzione
esclusiva di polizze relative a tutti i rami danni, a decorrere dalla
data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
decreto,  fatta  salva  la  facolta'  di  adeguare  i  contratti gia'
stipulati alla medesima data entro il 1° gennaio 2008".
                               Art. 9
               Prime misure per il sistema informativo
               sui prezzi dei prodotti agro-alimentari

  1.  All'articolo  23  del  decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti:
    "2-quater.  Al  fine  di garantire l'informazione al consumatore,
potenziando  il  sistema della rilevazione dei prezzi all'ingrosso ed
al   dettaglio   dei   prodotti   agro-alimentari   e   migliorandone
l'efficienza ed efficacia, il Ministero dello sviluppo economico e il
Ministero  delle  politiche  agricole  ((...)) alimentari e forestali
mettono  a disposizione delle regioni, delle province e dei comuni il
collegamento   ai   sistemi   informativi  delle  strutture  ad  essi
afferenti,  secondo  le  modalita'  prefissate  d'intesa dai medesimi
Ministeri.
    2-quinquies.  I  dati aggregati raccolti sono resi pubblici anche
mediante   la  pubblicazione  sul  sito  internet  e  la  stipula  di
convenzioni  gratuite  con  testate giornalistiche ed emittenti radio
televisive ((e gestori del servizio di telefonia))".
  2.  All'articolo  2,  comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n.
321,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 8 agosto 1996, n.
421, dopo la lettera c), e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
    "c-bis)  effettuare,  a richiesta delle amministrazioni pubbliche
interessate,   rilevazioni  dei  prezzi  al  dettaglio  dei  prodotti
agro-alimentari."
                               Art. 10
((ARTICOLO   ABROGATO  DAL  D.LGS.  13  AGOSTO  2010,  N.  141,  COME
          MODIFICATO DAL D.LGS. 14 DICEMBRE 2010, N. 218))
                                                               ((27))

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AGGIORNAMENTO (27)
  Il  D.Lgs.  14  dicembre  2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13
agosto  2010,  n.  141,  ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le
disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto
si  applicano  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore dei
corrispondenti  articoli  del  decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141.  I  termini  di  conclusione  dei  procedimenti  amministrativi,
stabiliti  da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del
19  settembre  2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla
data di entrata in vigore del presente decreto".
                               Art. 11
   Disposizioni urgenti in materia di soppressione di commissioni

  1.  Sono  soppresse  le commissioni istituite dall'articolo 6 della
legge  25 agosto 1991, n. 287. Le relative funzioni sono svolte dalle
amministrazioni titolari dei relativi procedimenti amministrativi.
  2.  Sono  soppresse  le  commissioni istituite dagli articoli 4 e 7
della  legge 3 febbraio 1989, n. 39. Le relative funzioni sono svolte
rispettivamente  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  dalle
((camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)).
  3.  Della  commissione  giudicatrice  prevista  dall'articolo 1 del
((regolamento  di  cui  al)) decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato ((21 febbraio 1990, n. 300, e successive
modificazioni)),  non  possono  far parte gli iscritti al ruolo degli
agenti d'affari in mediazione.
  4.  Sono  soppresse  le  commissioni istituite dagli articoli 4 e 8
della  legge  3 maggio 1985, n. 204. Le relative funzioni sono svolte
rispettivamente dalle ((camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura)) e dal Ministero dello sviluppo economico.
  5.  Dei Comitati tecnici istituiti presso le ((camere di commercio,
industria,  artigianato  e agricoltura)) per la rilevazione degli usi
commerciali  non  possono  far  parte  i  rappresentanti di categorie
aventi   interesse   diretto   nella  specifica  materia  oggetto  di
rilevazione.
                               Art. 12
         Disposizioni in materia dicircolazione dei veicoli
               e di trasporto comunale e intercomunale

  1.  Fermi  restando  i principi di universalita', accessibilita' ed
adeguatezza  dei  servizi  pubblici di trasporto locale ed al fine di
assicurare  un  assetto  maggiormente  concorrenziale  delle connesse
attivita' economiche e di favorire il pieno esercizio del diritto dei
cittadini alla mobilita', i comuni possono prevedere che il trasporto
di  linea di passeggeri accessibile al pubblico, in ambito comunale e
intercomunale,  sia  svolto, in tutto il territorio o in tratte e per
tempi  predeterminati,  anche  dai soggetti in possesso dei necessari
requisiti  tecnico-professionali, fermi restando la disciplina di cui
al comma 2 ed il divieto di disporre finanziamenti in qualsiasi forma
a  favore dei predetti soggetti. Il comune sede di scalo ferroviario,
portuale  o  aeroportuale  e'  comunque tenuto a consentire l'accesso
allo scalo da parte degli operatori autorizzati ai sensi del presente
comma da comuni del bacino servito.
  2.  A tutela del diritto alla salute, alla salubrita' ambientale ed
alla sicurezza degli utenti della strada e dell'interesse pubblico ad
una  adeguata  mobilita' urbana, gli enti locali disciplinano secondo
modalita'  non  discriminatorie  tra  gli  operatori  economici ed in
conformita'  ai  principi di sussidiarieta', proporzionalita' e leale
cooperazione,  l'accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree
dei  centri  abitati  di  ciascuna  categoria  di  veicolo,  anche in
relazione  alle  specifiche  modalita'  di  utilizzo  in  particolari
contesti  urbani  e  di  traffico.  Per  ragioni  di  sicurezza della
circolazione,  possono  altresi'  essere  previste zone di divieto di
fermata,  anche limitato a fasce orarie. Le infrazioni possono essere
rilevate  senza  contestazione immediata, anche mediante l'impiego di
mezzi  di  rilevazione fotografica o telematica (( nel rispetto della
normativa  vigente  in  tema di riservatezza del trattamento dei dati
personali.))
                               Art. 13
           Norme per la riduzione dei costi degli apparati
      pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza

  1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e
del  mercato  e  di  assicurare  la  parita'  degli  operatori  ((nel
territorio  nazionale)), le societa', a capitale interamente pubblico
o  misto,  costituite  o  partecipate dalle amministrazioni pubbliche
regionali  e  locali  per la produzione di beni e servizi strumentali
all'attivita'  di  tali  enti  in  funzione della loro attivita', con
esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o
delle  centrali  di  committenza  apprestati  a  livello  regionale a
supporto   di   enti  senza  scopo  di  lucro  e  di  amministrazioni
aggiudicatrici  di  cui  all'articolo  3,  comma  25,  del codice dei
contratti  pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  nonche',  nei casi
consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni
amministrative  di  loro  competenza,  devono operare ((...)) con gli
enti  costituenti  o  partecipanti  o affidanti, non possono svolgere
prestazioni  a  favore  di  altri soggetti pubblici o privati, ne' in
affidamento  diretto ne' con gara, e non possono partecipare ad altre
societa' o enti ((aventi sede nel territorio nazionale)). Le societa'
che  svolgono l'attivita' di intermediazione finanziaria prevista dal
testo  unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre societa' o enti.
  2.  Le societa' di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo
e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.
  3.   Al   fine   di   assicurare  l'effettivita'  delle  precedenti
disposizioni, le societa' di cui al comma 1 cessano entro quarantadue
mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto le
attivita'  non  consentite.  A tale fine possono cedere, nel rispetto
delle  procedure  ad evidenza pubblica, le attivita' non consentite a
terzi  ovvero scorporarle, anche costituendo una separata societa'. I
contratti  relativi  alle  attivita' non cedute o scorporate ai sensi
del  periodo  precedente  perdono efficacia alla scadenza del termine
indicato nel primo periodo del presente comma.
  4.  I  contratti  conclusi,  dopo  la data di entrata in vigore del
presente  decreto,  in  violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2
sono  nulli.  Restano  validi,  fatte salve le prescrizioni di cui al
comma  3,  i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del
presente  decreto,  ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite
prima della predetta data.
                               Art. 14
               Integrazione dei poteri dell'Autorita'
               garante della concorrenza e del mercato

  1.  Al  capo  II  ((del titolo II)) della legge 10 ottobre 1990, n.
287, dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:
    "Art.  14-bis (Misure cautelari). - 1. Nei casi di urgenza dovuta
al  rischio  di  un  danno  grave  e irreparabile per la concorrenza,
l'Autorita'  puo',  d'ufficio,  ove  constati ad un sommario esame la
sussistenza   di   un'infrazione,  deliberare  l'adozione  di  misure
cautelari.
  2.  Le decisioni adottate ai sensi del comma l ((non possono essere
in ogni caso rinnovate o prorogate.))
  3. L'Autorita', quando le imprese non adempiano a una decisione che
dispone  misure  cautelari,  puo'  infliggere sanzioni amministrative
pecuniarie fino al 3 per cento del fatturato.
    (("Art.  14-ter.  (Impegni).  -  1. Entro tre mesi dalla notifica
dell'apertura  di  un'istruttoria per l'accertamento della violazione
degli  articoli  2  o 3 della presente legge o degli articoli 81 o 82
del  Trattato  CE,  le imprese possono presentare impegni tali da far
venire  meno  i  profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria.
L'Autorita',  valutata  l'idoneita' di tali impegni, puo', nei limiti
previsti  dall'ordinamento  comunitario,  renderli obbligatori per le
imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione. ))
  2.  L'Autorita'  in  caso  di  mancato  rispetto degli impegni resi
obbligatori  ai  sensi  del  comma  l  puo' irrogare ((una sanzione))
amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato.
  3. L'Autorita' puo' d'ufficio riaprire il procedimento se:
    a)  si modifica la situazione di fatto rispetto ad un elemento su
cui si fonda la decisione;
    b) le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti;
    c)  la  decisione  si fonda su informazioni trasmesse dalle parti
che sono incomplete inesatte o fuorvianti".
  2.  All'articolo  15  della  legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il
comma 2, e' aggiunto il seguente:
    (("2-bis.))    L'Autorita',    in   conformita'   all'ordinamento
comunitario,  definisce  con proprio provvedimento generale i casi in
cui,  in  virtu'  della  qualificata  collaborazione  prestata  dalle
imprese  nell'accertamento  di infrazioni alle regole di concorrenza,
la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  ((puo' essere non applicata
ovvero ridotta nelle fattispecie previste dal diritto comunitario))".
                             Art. 14-bis
              (((Integrazione dei poteri dell'Autorita'
               per le garanzie nelle comunicazioni)))

  ((1.   Ferme  restando  le  competenze  assegnate  dalla  normativa
comunitaria  e  dalla  legge  10  ottobre 1990, n. 287, all'Autorita'
garante  della concorrenza e del mercato, la presentazione di impegni
da   parte   delle  imprese  interessate  e'  parimenti  ammessa  nei
procedimenti  di  competenza  dell'Autorita'  per  le  garanzie nelle
comunicazioni   in   cui  occorra  promuovere  la  concorrenza  nella
fornitura  delle  reti e servizi di comunicazione elettronica e delle
risorse  e servizi correlati, ai sensi del codice delle comunicazioni
elettroniche  di  cui  al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
salva  la disciplina recata dagli articoli 17 e seguenti del medesimo
codice  per  i  mercati individuati nelle raccomandazioni comunitarie
relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle
comunicazioni elettroniche.
  2. Nei casi previsti dal comma 1, l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni,  qualora  ritenga  gli impegni proposti idonei ai fini
rispettivamente  indicati,  puo' approvarli con l'effetto di renderli
obbligatori  per  l'impresa proponente. In caso di mancata attuazione
degli impegni resi obbligatori dall'Autorita' trovano applicazione le
sanzioni previste dalle discipline di settore. Qualora la proposta di
impegno provenga da un'impresa incorsa in illecito non ancora punito,
l'Autorita'   tiene   conto   dell'attuazione  dell'impegno  da  essa
approvato  ai fini della decisione circa il trattamento sanzionatorio
applicabile al caso concreto.))
                               Art. 15
      Disposizione sulla gestione del servizio idrico integrato

  1.  All'articolo  113,  commi 15-bis e 15-ter, del ((testo unico di
cui  al))  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "31
dicembre  2006"  sono sostituite dalle seguenti: "((31 dicembre 2006,
relativamente  al  solo  servizio  idrico  integrato  al  31 dicembre
2007))".

Titolo II

MISURE PER LA RIPRESA DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI, INTERVENTI
PER IL SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E MISURE DI CONTENIMENTO E
RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA

Capo I

Misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali

                               Art. 16
      Contratto collettivo 2004-2005 trasporto pubblico locale

  1. A parziale modifica di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 2
e  3,  del  decreto-legge  21  febbraio  2005, n. 16, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile  2005,  n.  58,  a decorrere
dall'anno  2006  l'importo di 60 milioni di euro annui e' corrisposto
ai  servizi  di  trasporto pubblico locale direttamente dalle regioni
individuate  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
del  1°  marzo  2006, emanato d'intesa con la Conferenza unificata di
cui  all'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
senza  dover  procedere preliminarmente alla corrispondente riduzione
dei trasferimenti erariali nei confronti delle predette regioni.
  2. All'articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Le  spese in conto
capitale relative agli interventi per il trasporto su ferro ricadenti
nel territorio della Capitale della Repubblica sono escluse dal patto
di stabilita' interno.".
                               Art. 17
                       ANAS e Ferrovie S.p.A.

  1.  Per  la prosecuzione degli interventi relativi al "Sistema alta
velocita' /alta capacita", per l'anno 2006, e' concesso un contributo
in  conto  impianti  nel  limite  massimo  di 1.800 milioni di euro a
favore di Ferrovie dello Stato S.p.A. o a societa' del gruppo.
  2.  All'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
come  modificato  dall'articolo  3 del decreto-legge 6 marzo 2006, n.
68,  convertito, con modificazioni, ((dalla)) legge 24 marzo 2006, n.
127,  le  parole:  "1.913  milioni"  sono  sostituite dalle seguenti:
"2.913  milioni".  ((Le  risorse integrative di cui al presente comma
devono essere utilizzate esclusivamente per i cantieri aperti.))
                             Art. 17-bis
              (( (Modifiche a disposizioni concernenti
                      le Autorita' portuali) ))

  ((1.  All'articolo 34-septies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.
4,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80,
sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 1, le parole: "nei limiti di 30 milioni di euro annui
per ciascuno degli anni 2006 e 2007" sono sostituite dalle seguenti:
      "nei  limiti  di  60  milioni  di  euro per l'anno 2006 e di 90
milioni di euro per l'anno 2007";
    b)  al comma 3, le parole: "30 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2006 e 2007" sono sostituite dalle seguenti: "60 milioni di euro
per l'anno 2006 e 90 milioni di euro per l'anno 2007".))
                               Art. 18
      Integrazione del Fondo nazionale per il servizio civile,
           del Fondo nazionale per le politiche sociali e
                  del Fondo unico per lo spettacolo

  1.  La  dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui
all'articolo  19  della legge 8 luglio 1998, n. 230, come determinata
dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' integrata di
30 milioni di euro per l'anno 2006.
  2. La dotazione del Fondo ((nazionale)) per le politiche sociali di
cui  all'articolo  20,  comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328,
come  determinata  dalla  tabella  C della legge 23 dicembre 2005, n.
266,  e'  integrata  di  300  milioni  di  euro annui per il triennio
2006-2008.
  3. La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge
30  aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge
23  dicembre  2005,  n. 266, e' integrata di 50 milioni di euro annui
per il triennio 2006-2008.
                             Art. 18-bis
    (( (Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi) ))

  ((1.  Per  le  esigenze  operative  del Corpo forestale dello Stato
connesse   alle  attivita'  antincendi  boschivi  di  competenza,  e'
autorizzata  la  spesa  di  4 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10
milioni di euro annui a decorrere dal 2007.
  2.  All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2006-2008,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2006,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando i seguenti accantonamenti: per l'anno 2006,
quanto  a  3.550.000  euro l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro  e  delle politiche sociali, a 250.000 euro quello relativo al
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e a 200.000 euro
quello relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali; per
l'anno  2007,  quanto  a  3.100.000 euro l'accantonamento relativo al
Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali, a 5.000.000 di euro
quello  relativo  al  Ministero  degli  affari esteri, a 500.000 euro
quello relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a
1.400.000  euro quello relativo al Ministero delle politiche agricole
e   forestali;   per   l'anno   2008,   quanto   a   5.650.000   euro
l'accantonamento   relativo  al  Ministero  degli  affari  esteri,  a
1.550.000   euro   quello   relativo  al  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, a 1.900.000 euro quello relativo al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, a 500.000 euro
quello relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a
400.000  euro quello relativo al Ministero delle politiche agricole e
forestali.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare,   con   propri   decreti,   le  occorrenti  variazioni  di
bilancio.))

Capo II

Interventi per le politiche della famiglia, per le politiche
giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita'

                               Art. 19
               Fondi per le politiche della famiglia,
                 per le politiche giovanili e per le
       politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'

  1.  Al  fine  di  promuovere  e realizzare interventi per la tutela
della  famiglia,  in  tutte  le sue componenti e le sue problematiche
generazionali,  nonche' per supportare l'Osservatorio nazionale sulla
famiglia,   presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e'
istituito   un   fondo  denominato  "Fondo  per  le  politiche  della
famiglia",  al  quale  e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per
l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
  2.  Al  fine  di  promuovere il diritto dei giovani alla formazione
culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche
attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto
dei giovani all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito
per  l'acquisto  e l'utilizzo di beni e servizi, presso la Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri e' istituito un fondo denominato "Fondo
per  le  politiche  giovanili",  al  quale e' assegnata la somma di 3
milioni  di  euro  per  l'anno  2006  e  di  dieci  milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007.
  3.  Al  fine  di promuovere le politiche relative ai diritti e alle
pari opportunita', presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
istituito  un  fondo  denominato  "Fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita", al quale e' assegnata la somma di 3
milioni  di  euro  per  l'anno  2006  e  di  dieci  milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007.

Capo III

Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica

                               Art. 20
                Presidenza del Consiglio dei Ministri

  1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n.
67, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n.
266,  e' ridotta di 1 milione di euro per l'anno 2006 e di 50 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2007.
  2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, con apposito decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  sono  rideterminati i
contributi e le provvidenze per l'editoria di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 250.
  3.  La  dotazione  relativa  all'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata
dalla  tabella  C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' ridotta di
39 milioni di euro per l'anno 2006.
  3-bis.  All'articolo 3, comma 2-ter, secondo periodo, della legge 7
agosto  1990,  n.  250,  e  successive modificazioni, le parole: "Gli
stessi  contributi"  sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal
1° gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11".
  3-ter.  Il  requisito  della  rappresentanza  parlamentare indicato
dall'articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non
e'  richiesto  per  le  imprese  e  per  le  testate  di quotidiani o
periodici  che  risultano  essere  giornali  od  organi  di partiti o
movimenti  politici,  che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano gia'
maturato  il  diritto  ai contributi di cui all'articolo 3, comma 10,
della  legge  7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni. (21)
((22))
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AGGIORNAMENTO (21)
  La  L.  23  dicembre 2009, n. 191, ha disposto (con l'art. 2, comma
61) che "L'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248,  e il comma 460 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266,  si  intendono  riferiti  alle imprese e testate ivi indicate in
possesso  dei  requisiti  richiesti  anche  se  abbiano  mutato forma
giuridica."
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AGGIORNAMENTO (22)
  La  L.  23  dicembre  2009,  n.  191,  come  modificata dal D.L. 30
dicembre  2009,  n.  194,  convertito  con  modificazioni dalla L. 26
febbraio  2010,  n.  25,  ha  disposto  (con  l'art. 2, comma 61) che
"L'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e
il comma 460 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si
intendono  riferiti  alle  imprese e testate ivi indicate in possesso
dei  requisiti  richiesti  anche  se abbiano mutato forma giuridica o
vengano editate da altre societa' comunque costituite".
                               Art. 21
                         Spese di giustizia

  ((1.  Per  il  pagamento delle spese di giustizia non e' ammesso il
ricorso  all'anticipazione  da parte degli uffici postali, tranne che
per  gli  atti di notifiche nei procedimenti penali e per gli atti di
notifiche  e di espropriazione forzata nei procedimenti civili quando
i relativi oneri sono a carico dell'erario.))
  2.  Al  pagamento  delle  spese di giustizia si provvede secondo le
ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilita'
generale dello Stato.
  3.  Lo stanziamento previsto in bilancio per le spese di giustizia,
come  integrato  ai  sensi dell'articolo 1, comma 607, della legge 23
dicembre  2005,  n.  266,  iscritto  nell'unita' previsionale di base
2.1.2.1 (capitolo 1360) dello stato di previsione del Ministero della
giustizia,  e'  ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2006, di 100
milioni  di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro a decorrere
dal 2008.
  4. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari  in materia di ((spese di)) giustizia di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115,  sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
    "6-bis.   Per   i   ricorsi   proposti   davanti   ai   Tribunali
amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto
e'  di  euro 500; ((...)) per i ricorsi previsti dall'articolo 21-bis
della  legge  6  dicembre  1971, n. 1034, ((...)) per quelli previsti
dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ((per i
ricorsi  aventi  ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza,
di  soggiorno  e  di  ingresso  nel  territorio dello Stato)) e per i
ricorsi   ((di  esecuzione  della  sentenza  o  di  ottemperanza  del
giudicato))  il  contributo dovuto e' di euro 250. ((L'onere relativo
al  pagamento  dei  suddetti  contributi e' dovuto in ogni caso dalla
parte  soccombente,  anche nel caso di compensazione giudiziale delle
spese  e  anche  se  essa  non  si e' costituita in giudizio. Ai fini
predetti,  la  soccombenza si determina con il passaggio in giudicato
della sentenza. Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti
dall'articolo  25  della  citata  legge  n.  241  del 1990 avverso il
diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19
agosto   2005,  n.  195,  di  attuazione  della  direttiva  2003/4/CE
sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale)).
    6-ter.  Il  maggior  gettito  derivante  dall'applicazione  delle
disposizioni  di  cui  al  comma  6-bis  e' versato al bilancio dello
Stato,  per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze,  per  le  spese  riguardanti  il
funzionamento  del  Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi
regionali.".
  ((4-bis.  All'onere  derivante dall'attuazione del capoverso 6-bis,
introdotto  dal  comma  4,  valutato per il 2006 in 200.000 euro e in
500.000  euro  a  decorrere  dall'anno  2007, si provvede, per l'anno
2006,  mediante  utilizzo  di parte delle maggiori entrate recate dal
presente  decreto,  e per gli anni successivi mediante corrispondente
utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2006-2008, dello stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2006-2008, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,   allo   scopo   parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.))
  5.  All'articolo  16  del  citato testo unico di cui al decreto del
Presidente  della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1,
e' aggiunto il seguente:
    "1-bis.  In  caso  di  omesso o parziale pagamento del contributo
unificato,  si  applica  la sanzione di cui all'articolo 71 del testo
unico  delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26  aprile 1986, n. 131,
esclusa la detrazione ivi prevista. ((...))".
  6. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
dopo  le parole: "degli uffici giudiziari", sono inserite le seguenti
"e  allo  stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle
finanze  per  le  spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di
Stato e dei Tribunali amministrativi regionali".
                               Art. 22
             Riduzione delle spese di funzionamento per
             enti ed organismi pubblici non territoriali

  1.  Gli  stanziamenti  per l'anno 2006 relativi a spese per consumi
intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali,
che  adottano  contabilita'  anche  finanziaria, individuati ai sensi
dell'articolo  1,  commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
con esclusione delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti
di  ricovero  e cura a carattere scientifico, dell'Istituto superiore
di sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del   lavoro,  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,  degli  Istituti
zooprofilattici  sperimentali  , degli enti e degli organismi gestori
delle  aree  naturali  protette e delle istituzioni scolastiche, sono
ridotti  nella  misura  del  10  per cento, comunque nei limiti delle
disponibilita'  non  impegnate  alla  data  di  entrata in vigore del
presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici che adottano una
contabilita'  esclusivamente  civilistica,  i costi della produzione,
individuati all'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 6), 7)
e  8),  del  codice  civile,  previsti  nei  rispettivi  budget 2006,
concernenti  i  beni  di consumo e servizi ed il godimento di beni di
terzi,  sono  ridotti  del  10  per cento. Le somme provenienti dalle
riduzioni  di  cui  al  presente  comma sono versate da ciascun ente,
entro  il mese di ottobre 2006, all'entrata del bilancio dello Stato,
con imputazione al capo X, capitolo 2961.
  2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244)).
                             Art. 22-bis
               (( (Riduzione della spesa per incarichi
                      di funzione dirigenziale.
                Disposizioni in materia di attivita'
                libero-professionale intramuraria) ))

  ((1.  La  spesa  complessiva  derivante dagli incarichi di funzione
dirigenziale di livello generale e' soggetta ad una riduzione globale
non inferiore al 10 per cento.
  2.  Al  comma 10 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo
30  dicembre  1992,  n.  502,  e successive modificazioni, le parole:
"fino  al  31 luglio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla
data,  certificata  dalla  regione  o  dalla  provincia autonoma, del
completamento  da  parte dell'azienda sanitaria di appartenenza degli
interventi    strutturali   necessari   ad   assicurare   l'esercizio
dell'attivita'  libero-professionale intramuraria e comunque entro il
31 luglio 2007".
  3.  L'esercizio  straordinario  dell'attivita' libero-professionale
intramuraria in studi professionali, previa autorizzazione aziendale,
e'  informato  ai  principi  organizzativi  fissati  da  ogni singola
azienda sanitaria, nell'ambito della rispettiva autonomia, secondo le
modalita' stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento
e  di  Bolzano  e  sulla  base  dei  principi  previsti  nell'atto di
indirizzo  e  coordinamento  di  cui  al  decreto  del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  27  marzo  2000,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2000.
  4.  Al  fine  di  garantire  il  corretto  equilibrio tra attivita'
istituzionale e attivita' libero-professionale intramuraria, anche in
riferimento  all'obiettivo  di  ridurre  le  liste  di  attesa,  sono
affidati  alle  regioni  i  controlli  sulle modalita' di svolgimento
dell'attivita'  libero-professionale  della  dirigenza  del  Servizio
sanitario  nazionale  e  l'adozione  di  misure  dirette ad attivare,
previo   congruo  termine  per  provvedere  da  parte  delle  aziende
risultate  inadempienti,  interventi  sostitutivi  anche  sotto forma
della  nomina  di  un  commissario  ad acta. In ogni caso l'attivita'
libero-professionale   non  puo'  superare,  sul  piano  quantitativo
nell'arco     dell'anno,    l'attivita'    istituzionale    dell'anno
precedente.))
                               Art. 23
            Parere del Consiglio Universitario Nazionale

  1.  Al  fine di evitare aggravi di spesa derivanti dall'espressione
di  parere da parte del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) sulle
procedure  preordinate  al  reclutamento  di  professori universitari
ordinari,  associati e dei ricercatori, nonche' alla loro conferma in
ruolo, l'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 6 aprile 2006,
n.  164,  e'  abrogato  ((e  nell'articolo 2, comma 4, della legge 16
gennaio  2006,  n. 18, sono soppresse le parole: ", nonche' alla loro
conferma in ruolo".))
                               Art. 24
       Contenimento spesa per compensi spettanti agli arbitri

  1.  Per  qualsivoglia  arbitrato,  anche  se  disciplinato da leggi
speciali,  la  misura  del compenso spettante agli arbitri, di cui al
punto 9 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del
Ministro   della   giustizia  8  aprile  2004,  n.  127,  si  applica
inderogabilmente  a tutti i componenti dei collegi arbitrali rituali,
anche  se non composti in tutto o in parte da avvocati. La misura del
compenso spettante all'arbitro unico di cui al punto 8 della medesima
tabella D si applica anche all'arbitro non avvocato. ((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
  Il  D.Lgs.  12  aprile  2006, n. 163, come modificato dal D.Lgs. 31
luglio  2007,  n.  113  ha disposto (con l'art. 241, comma 12) che il
presente  articolo  24  si  interpreta  come non applicabile a quanto
disciplinato ai sensi del comma 12 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
                               Art. 25
                     Misure di contenimento con
             responsabilizzazione delle amministrazioni

  1.  Negli  stati  di  previsione  della spesa delle Amministrazioni
centrali,  approvati  con  la  legge  23  dicembre 2005, n. 267, sono
accantonate   e   rese   indisponibili  alla  gestione  le  quote  di
stanziamento delle unita' previsionali di base indicate nell'elenco 1
allegato  al  presente  decreto. Nello stesso elenco sono indicate le
riduzioni  da  apportare  alle  previsioni di bilancio a legislazione
vigente per il triennio 2007-2009.
  2. Gli accantonamenti effettuati, ai sensi del comma 1, nell'ambito
delle  scritture  contabili  registrate nel Sistema informativo della
Ragioneria generale dello Stato sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato entro il 30 novembre 2006.
  3.  Nel corso della gestione 2006, e fino alla data prevista per il
versamento  di  cui al comma 2, per effettive, motivate e documentate
esigenze gestionali, il Ministro competente, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con propri decreti, da comunicare alle
competenti  Commissioni  parlamentari,  alla  Corte  dei conti, ed al
((rispettivo))  Ufficio  centrale  di  bilancio,  puo' modificare gli
accantonamenti  di  cui  al  comma  2, fermo restando il mantenimento
dell'effetto complessivo sul fabbisogno e sull'indebitamento netto.
  4.  Su  richiesta  delle Amministrazioni puo' essere effettuata una
diversa distribuzione delle riduzioni relative al triennio 2007-2009,
indicate  nell'elenco  di  cui  al  comma  1,  in  sede  di ((legge))
finanziaria per il triennio medesimo.
                               Art. 26
    Controlli e sanzioni per il mancato rispetto della regola sul
   contenimento delle spese da parte degli enti inseriti nel conto
        economico consolidato delle pubbliche amministrazioni

  1.  In  caso di mancato rispetto del limite di spesa annuale di cui
all'articolo  1,  comma  57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da
parte  degli  enti  individuati ai sensi dei commi 5 e 6 del medesimo
articolo, fatte salve le esclusioni previste dal predetto comma 57, i
trasferimenti  statali  a  qualsiasi titolo operati a favore di detti
enti  sono  ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti
dai  conti  consuntivi  relativi agli esercizi 2005, 2006 e 2007. Gli
enti  interessati  che  non ricevono contributi a carico del bilancio
dello  Stato  sono  tenuti  a  versare all'entrata del bilancio dello
Stato,  con  imputazione  al  capo  X,  capitolo  2961,  entro  il 30
settembre  rispettivamente  degli  anni 2006, 2007 e 2008, un importo
pari  alle  eccedenze  risultanti  dai  predetti conti consuntivi. Le
amministrazioni  vigilanti sono tenute a dare, rispettivamente, entro
il  31  luglio  degli  anni  2006,  2007  e 2008, comunicazione delle
predette  eccedenze  di  spesa  al  Ministero  dell'economia  e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
                               Art. 27
           Riduzione del limite di spesa annua per studi e
          incarichi di consulenza, per relazioni pubbliche,
          convegni, mostre, pubblicita' e di rappresentanza

  1. Ai commi 9 e 10 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266,  le  parole:  "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40
per cento".
                               Art. 28
                   Diarie per missioni all'estero

  1.  Le  diarie  per  le  missioni  all'estero di cui alla tabella B
allegata  al  decreto  del  Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  in  data  27  agosto  1998,  e  successive
modificazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 202 del 31
agosto  1998, sono ridotte del 20 per cento a decorrere dalla data di
entrata  in  vigore  del presente decreto. La riduzione si applica al
personale  appartenente  alle  amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
  2.  L'articolo  3  del  regio  decreto  3  giugno  1926,  n. 941, e
successive modificazioni e' abrogato.
  3.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1 e 2 non si applicano al
personale  civile  e militare impegnato nelle missioni internazionali
di  pace, finanziate per l'anno 2006 dall'articolo 1, comma 97, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266. ((23))
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AGGIORNAMENTO (23)
  Il  D.L.  31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla
L.  30  luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 6, comma 12) che
"A  decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le
diarie   per   le   missioni   all'estero  di  cui  all'art.  28  del
decreto-legge  4  luglio  2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto
2006,  n.  248, non sono piu' dovute; la predetta disposizione non si
applica  alle  missioni  internazionali  di  pace e a quelle comunque
effettuate  dalle  Forze  di  polizia, dalle Forze armate e dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco".
                               Art. 29
   Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi

  1.  Fermo  restando  il divieto previsto dall'articolo 18, comma 1,
della  legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta
dalle  amministrazioni  pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,  e  successive
modificazioni,   per  organi  collegiali  e  altri  organismi,  anche
monocratici,    comunque    denominati,   operanti   nelle   predette
amministrazioni,  e'  ridotta  del trenta per cento rispetto a quella
sostenuta   nell'anno  2005.  Ai  suddetti  fini  le  amministrazioni
adottano  con  immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  le necessarie misure di
adeguamento  ai  nuovi  limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a
quella  prevista  dall'articolo  1, comma 58, della legge 23 dicembre
2005, n. 266.
  2.  Per  realizzare le finalita' di contenimento delle spese di cui
al  comma  1,  per  le  amministrazioni  statali  si  procede,  entro
centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto,  al  riordino degli organismi, anche mediante soppressione o
accorpamento  delle  strutture,  con  regolamenti da emanare ai sensi
dell'articolo  17,  comma  2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per
gli  organismi  previsti  dalla  legge  o  da  regolamento  e,  per i
restanti,  con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
del  Ministro  competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti
criteri:
    a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
    b)   razionalizzazione   delle  competenze  delle  strutture  che
svolgono funzioni omogenee;
    c)  limitazione  del  numero delle strutture di supporto a quelle
strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;
    d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;
    e)   riduzione   dei   compensi  spettanti  ai  componenti  degli
organismi;
    e-bis)  indicazione  di un termine di durata, non superiore a tre
anni,   con  la  previsione  che  alla  scadenza  l'organismo  e'  da
intendersi automaticamente soppresso;
    e-ter)   previsione  di  una  relazione  di  fine  mandato  sugli
obiettivi     realizzati     dagli     organismi,    da    presentare
all'amministrazione  competente  e  alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
  2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della
scadenza  del  termine  di  durata  degli  organismi  individuati dai
provvedimenti   previsti   dai   commi   2   e  3,  di  concerto  con
l'amministrazione  di  settore  competente,  la  perdurante  utilita'
dell'organismo  proponendo  le conseguenti iniziative per l'eventuale
proroga della durata dello stesso.
  3.  Le  amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro
lo  stesso  termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma
2,   con   atti  di  natura  regolamentare  previsti  dai  rispettivi
ordinamenti,  da  sottoporre  alla  verifica  degli organi interni di
controllo  e  all'approvazione  dell'amministrazione  vigilante,  ove
prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse
amministrazioni  assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al
comma 1 entro il termine ivi previsto.
((4.  Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di
spesa   di  cui  al  comma  1,  gli  organismi  non  individuati  dai
provvedimenti  previsti  dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono
soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2,
nonche'  gli  atti  di natura regolamentare di cui al comma 3, devono
essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per
la  verifica  da  parte  degli  organi  interni  di  controllo  e per
l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista,
entro il 28 febbraio 2007.))
  5.  Scaduti  i  termini  di  cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia
provveduto  agli  adempimenti  ivi  previsti  e'  fatto  divieto alle
amministrazioni   di   corrispondere  compensi  ai  componenti  degli
organismi di cui al comma 1.
  6.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  trovano diretta
applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e
agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono
disposizioni  di  principio  ai  fini del coordinamento della finanza
pubblica.
  7.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si applicano ai
commissari  straordinari  del  Governo  di  cui all'articolo 11 della
legge   23   agosto  1988,  n.  400,  e  agli  organi  di  direzione,
amministrazione e controllo.
                               Art. 30
                 Verifica delle economie in materia
               di personale per regioni ed enti locali

  1.  Il  comma  204 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e' sostituito dai seguenti:
    "204.  Per  le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui
al  comma  198,  in  caso di mancato conseguimento degli obiettivi di
risparmio  di  spesa  ivi  previsti, e' fatto divieto di procedere ad
assunzioni  di personale a qualsiasi titolo. Ai fini del monitoraggio
e  della  verifica  degli adempimenti di cui al citato comma 198, con
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare previo
accordo  tra  Governo,  regioni  ed autonomie locali da concludere in
sede  di  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 settembre 2006, viene
costituito  un  tavolo  tecnico  con rappresentanti del sistema delle
autonomie  designati  dai  relativi  enti esponenziali, del Ministero
dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria
generale  dello  Stato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento  della funzione pubblica, della Presidenza del Consiglio
dei  Ministri - Dipartimento degli affari regionali ((e del Ministero
dell'interno)), con l'obiettivo di:
      a)  acquisire,  per  il  tramite  del Ministero dell'economia e
delle  finanze,  la  documentazione  da  parte degli enti destinatari
della  norma,  certificata  dall'organo di revisione contabile, delle
misure adottate e dei risultati conseguiti;
      b)  fissare  specifici  criteri  e  modalita'  operative, anche
campionarie  per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti
e  per  le  comunita'  montane  con  popolazione  inferiore  a 50.000
abitanti,   per   il   monitoraggio   e  la  verifica  dell'effettivo
conseguimento, da parte degli enti, dei previsti risparmi di spesa;
      c)  verificare,  sulla  base  dei  criteri  e  delle  modalita'
operative  di cui alla lettera b) e della documentazione ricevuta, la
puntuale  applicazione  della  disposizione  ed  i  casi  di  mancato
adempimento;
      d)   elaborare   analisi   e   proposte  operative  dirette  al
contenimento  strutturale  della  spesa  di  personale  per  gli enti
destinatari del comma 198.
    204-bis.  Le  risultanze  delle operazioni di verifica del tavolo
tecnico  di cui al comma 204 sono trasmesse con cadenza annuale, alla
Corte  dei  conti,  anche  ai  fini  del referto sul costo del lavoro
pubblico di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Il mancato invio della documentazione di cui alla lettera a) del
comma  204  da parte degli enti comporta, in ogni caso, il divieto di
assunzione a qualsiasi titolo.
  ((204-ter.  Ai  fini  dell'attuazione dei commi 198, 204 e 204-bis,
limitatamente  agli  enti  locali in condizione di avanzo di bilancio
negli  ultimi  tre  esercizi,  sono  escluse  dal computo le spese di
personale  riferite  a contratti di lavoro a tempo determinato, anche
in  forma  di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati nel
corso dell'anno 2005))".
                               Art. 31
         Riorganizzazione del servizio di controllo interno

  1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.  286,  le  parole: "anche ad un organo collegiale" sono sostituite
dalle   seguenti:  "ad  un  organo  monocratico  o  composto  da  tre
componenti.  In  caso  di  previsione di un organo con tre componenti
viene nominato un presidente.".
  2.  Il  contingente  di  personale  addetto  agli  uffici  preposti
all'attivita'   di  valutazione  e  controllo  strategico,  ai  sensi
dell'articolo  14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ((...)) non puo' superare il numero massimo di unita' pari al 10
per cento di quello complessivamente assegnato agli uffici di diretta
collaborazione degli organi di indirizzo politico.
                               Art. 32
                     Contratti di collaborazione

  1.  Ai  fini del contenimento della spesa e del coordinamento della
finanza  pubblica,  all'articolo  7  del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ((il comma 6 e' sostituito)) dai seguenti:
    "6.  Per  esigenze  cui  non  possono far fronte con personale in
servizio,  le  amministrazioni  pubbliche possono conferire incarichi
individuali,  con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale
o  coordinata  e  continuativa,  ad esperti di provata competenza, in
presenza dei seguenti presupposti:
      a)   l'oggetto   della   prestazione  deve  corrispondere  alle
competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente
e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
      b)   l'amministrazione  deve  avere  preliminarmente  accertato
l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili
al suo interno;
      c)  la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente
qualificata;
      d)  devono  essere  preventivamente  determinati durata, luogo,
oggetto e compenso della collaborazione.
    6-bis.   Le  amministrazioni  pubbliche  disciplinano  e  rendono
pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il
conferimento degli incarichi di collaborazione.
    6-ter.  I  regolamenti  di  cui  all'articolo  110,  comma 6, del
((testo unico di cui al)) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
si adeguano ai principi di cui al comma 6.".
                               Art. 33
          Trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici

  1.  Il  secondo,  terzo,  quarto e quinto periodo dell'articolo 16,
comma  1,  del  decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 503, sono
soppressi.
  2. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1,  comma  2,  del  decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165, con
esclusione   degli   appartenenti   alla   carriera   diplomatica   e
prefettizia,  del  personale  delle  forze  armate  e  delle forze di
polizia   ad  ordinamento  militare  e  ad  ordinamento  civile,  del
personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei confronti dei
quali  alla  data di entrata in vigore del presente decreto sia stata
accolta  e autorizzata la richiesta di trattenimento in servizio sino
al  settantesimo  anno  di  eta',  possono permanere in servizio alle
stesse  condizioni  giuridiche  ed  economiche,  anche  ai  fini  del
trattamento   pensionistico,  previste  dalla  normativa  vigente  al
momento dell'accoglimento della richiesta.
  3.  I  limiti  di  eta' per il collocamento a riposo dei dipendenti
pubblici  risultanti  anche dall'applicazione dell'articolo 16, comma
1,  del  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 503, si applicano
anche  ai  fini dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui
all'articolo  19,  comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del
2001.
                               Art. 34
             Criteri per i trattamenti accessori massimi
             e pubblicita' degli incarichi di consulenza

  1. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.  165,  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia   e   delle   finanze  sono  stabiliti  i  criteri  per
l'individuazione  dei trattamenti accessori massimi, secondo principi
di contenimento della spesa e di uniformita' e perequazione.".
  2.  All'articolo  53,  comma  14,  del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165,  dopo  l'ultimo  periodo e' aggiunto il seguente: "Le
amministrazioni  rendono  noti,  mediante  inserimento  nelle proprie
banche  dati  accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi
dei  propri  consulenti  indicando l'oggetto, la durata e il compenso
dell'incarico.".
  3.  All'articolo  53,  comma  16,  del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165,  dopo  le  parole:  "dati  raccolti" sono inserite le
seguenti:  ",  adotta le relative misure di pubblicita' e trasparenza
((...))".
                             Art. 34-bis
            (( (Autofinanziamento dei servizi anagrafici
informatizzati del Ministero dell'interno) ))

  ((1.  All'articolo  7-vicies  quater, comma 2, del decreto-legge 31
gennaio  2005,  n.  7,  convertito, con modificazioni, dalla legge 31
marzo  2005,  n. 43, sono aggiunti i seguenti periodi: "Con i decreti
indicati  nel  comma 1 e' determinata, altresi', annualmente e con le
modalita'   stabilite   dal   presente   comma,  la  quota  parte  da
riassegnare, anche per le esigenze dei comuni, alle competenti unita'
previsionali   di  base  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno  quali  proventi specificamente destinati alla copertura
dei  costi  del  servizio.  Alle riassegnazioni previste dal presente
comma non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 46, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266".))
                             Art. 34-ter
       (( (Deroghe ai limiti all'acquisizione di immobili) ))

  ((1.  All'articolo  1,  comma  23, della legge 23 dicembre 2005, n.
266,  dopo  le parole: "enti territoriali" sono inserite le seguenti:
"e   degli   enti   previdenziali  destinatari  delle  operazioni  di
dismissione disciplinate dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 57, della legge
30 dicembre 2004, n. 311".))
                           Art. 34-quater
               (( (Controllo del costo del lavoro) ))

  ((1. All'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
al   comma   2  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Le
comunicazioni  previste dal presente comma sono trasmesse, a cura del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  anche  all'Unione delle
province   d'Italia  (UPI),  all'Associazione  nazionale  dei  comuni
italiani  (ANCI)  e  all'Unione  nazionale  comuni,  comunita',  enti
montani (UNCEM), per via telematica.))
                          Art. 34-quinquies
                 Proroga dei trasferimenti ai sensi
            del decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 112

  1.  All'articolo  6,  comma  1, del decreto legislativo 18 febbraio
2000, n. 56, e successive modificazioni, le parole: "1° gennaio 2006"
sono   sostituite  dalle  seguenti:  "1°  gennaio  del  secondo  anno
successivo all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'articolo
119 della Costituzione".((...)).

Titolo III

MISURE IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE, DI
RECUPERO DELLA BASE IMPONIBILE, DI POTENZIAMENTO DEI POTERI DI
CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI
ADEMPIMENTI TRIBUTARI E IN MATERIA DI GIOCHI

                               Art. 35 
      Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale 
 
  1.  All'articolo  74-quater  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 6 e'  aggiunto,  in
fine, il seguente: "6-bis. Ai  fini  dell'applicazione  dell'aliquota
IVA, le consumazioni obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo si
considerano  accessorie  alle  attivita'  di  intrattenimento  o   di
spettacolo ivi svolte.". 
  2. Nel terzo comma dell'articolo  54  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo  l'ultimo  periodo  e'
aggiunto il  seguente:  "Per  le  cessioni  aventi  ad  oggetto  beni
immobili e relative pertinenze, la prova di cui al precedente periodo
s'intende integrata anche se l'esistenza delle operazioni  imponibili
o l'inesattezza delle  indicazioni  di  cui  al  secondo  comma  sono
desunte sulla base del valore normale dei predetti beni,  determinato
ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto.". 
  3. Nel primo comma dell'articolo  39  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  alla  lettera  d),  dopo
l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "Per le cessioni aventi  ad
oggetto beni immobili ovvero la costituzione o  il  trasferimento  di
diritti reali di godimento sui medesimi beni,  la  prova  di  cui  al
precedente periodo s'intende  integrata  anche  se  l'infedelta'  dei
relativi ricavi viene desunta  sulla  base  del  valore  normale  dei
predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo  9,  comma  3,  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917". 
  4. L'articolo  15  del  decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.  85,  e'
abrogato. 
  5. All'articolo 17 del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    "Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano  anche  alle
prestazioni di servizi, compresa la prestazione di  manodopera,  rese
nel settore edile da  soggetti  subappaltatori  nei  confronti  delle
imprese che svolgono l'attivita' di costruzione o ristrutturazione di
immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore  principale  o  di  un
altro subappaltatore.". 
  6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle  prestazioni
effettuate successivamente alla data di autorizzazione  della  misura
ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE  del  Consiglio,
del 17 maggio 1977. 
  6-bis. All'articolo 30, secondo comma, lettera a), del decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la  parola:
"quinto" sono inserite le seguenti: "e sesto". 
  6-ter. Per i soggetti subappaltatori ai quali si applica l'articolo
17, sesto comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, resta ferma la possibilita'  di  effettuare  la
compensazione infrannuale ai sensi  dell'articolo  8,  comma  3,  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni. Qualora  il  volume
di affari registrato dai predetti soggetti nell'anno  precedente  sia
costituito  per  almeno  l'80  per  cento  da  prestazioni  rese   in
esecuzione di contratti di subappalto, il limite di cui  all'articolo
34, comma 1, della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  e'  elevato  a
1.000.000 di euro. 
  7. Al decreto legislativo 10 marzo 2000,  n.  74,  dopo  l'articolo
10-bis sono inseriti i seguenti: 
    "Articolo 10-ter (Omesso versamento di IVA). - 1. La disposizione
di cui all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche
a chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto,  dovuta  in  base
alla dichiarazione  annuale,  entro  il  termine  per  il  versamento
dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo. 
    Articolo 10-quater (Indebita compensazione). - 1. La disposizione
di cui all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche
a chiunque non versa le somme dovute, utilizzando  in  compensazione,
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
241, crediti non spettanti o inesistenti.". 
  8. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 10, primo comma: 
      1) i numeri 8) e 8-bis) sono sostituiti dai seguenti: 
        "8)  le  locazioni  e   gli   affitti,   relative   cessioni,
risoluzioni e proroghe,  di  terreni  e  aziende  agricole,  di  aree
diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli
strumenti urbanistici non prevedono la destinazione  edificatoria,  e
di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere  i  beni
mobili destinati durevolmente al servizio  degli  immobili  locati  e
affittati, escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per  le
loro caratteristiche non sono suscettibili di  diversa  utilizzazione
senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti  dei  soggetti
indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per  le  quali
nel  relativo  atto  il  locatore  abbia  espressamente   manifestato
l'opzione per l'imposizione; 
        8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di  fabbricato
diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate,
entro quattro anni dalla data  di  ultimazione  della  costruzione  o
dell'intervento, dalle imprese  costruttrici  degli  stessi  o  dalle
imprese che vi hanno eseguito, anche  tramite  imprese  appaltatrici,
gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed
e), della legge 5 agosto 1978, n. 457"; 
    2) dopo il numero 8-bis) e' inserito il seguente: 
      "8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni  di  fabbricato
strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili  di
diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse: 
        a) quelle  effettuate,  entro  quattro  anni  dalla  data  di
ultimazione  della  costruzione  o  dell'intervento,  dalle   imprese
costruttrici degli stessi o dalle  imprese  che  vi  hanno  eseguito,
anche  tramite  imprese   appaltatrici,   gli   interventi   di   cui
all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed  e),  della  legge  5
agosto 1978, n. 457; 
        b) quelle effettuate nei  confronti  di  cessionari  soggetti
passivi  d'imposta  che  svolgono  in  via  esclusiva  o   prevalente
attivita' che conferiscono il diritto alla  detrazione  d'imposta  in
percentuale pari o inferiore al 25 per cento; 
        c) quelle effettuate nei  confronti  di  cessionari  che  non
agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni; 
        d) quelle per le quali nel relativo  atto  il  cedente  abbia
espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione"; 
    b) all'articolo 19-bis1, comma 1, lettera i), primo  periodo,  le
parole "o la rivendita" sono soppresse; 
    c) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248; 
    d) nell'allegata Tabella A, parte III, la voce di cui  al  numero
127-ter) e' soppressa. 
  9. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma
8 in relazione al mutato  regime  disposto  dall'articolo  10,  primo
comma,  numeri  8)  e  8-bis),  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  non  si  effettua  la  rettifica
della detrazione  dell'imposta  prevista  dall'articolo  19-bis2  del
citato decreto n. 633 del 1972, limitatamente ai  fabbricati  diversi
da quelli strumentali  che  per  le  loro  caratteristiche  non  sono
suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali  trasformazioni,
posseduti alla data del 4 luglio 2006, e, per le imprese costruttrici
degli stessi e per le imprese che vi hanno  eseguito,  anche  tramite
imprese appaltatrici, gli interventi di cui  all'articolo  31,  primo
comma, lettere c), d) ed e), della  legge  5  agosto  1978,  n.  457,
limitatamente ai fabbricati o porzioni di fabbricato per i  quali  il
termine dei quattro anni dalla data di ultimazione della  costruzione
o dell'intervento scade entro la predetta data. Per i  beni  immobili
strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili  di
diversa utilizzazione  senza  radicali  trasformazioni,  la  predetta
rettifica della detrazione dell'imposta si effettua esclusivamente se
nel primo atto stipulato successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione  del  presente  decreto  non  viene
esercitata l'opzione per la imposizione  prevista  dall'articolo  10,
primo comma, numeri 8) e 8-ter), del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  10. Al testo unico  delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 5, comma 2,  le  parole:  "operazioni  esenti  ai
sensi dell'articolo 10, numeri  8),  8-bis)"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "operazioni esenti e imponibili ai sensi dell'articolo  10,
primo comma, numeri 8), 8-bis), 8-ter),"; 
    b) all'articolo 40, dopo il comma  1  e'  inserito  il  seguente:
"1-bis.  Sono  soggette  all'imposta  proporzionale  di  registro  le
locazioni di immobili strumentali, ancorche' assoggettate all'imposta
sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero  8),
del decreto del Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.
633."; 
    c) nella Tariffa, parte prima, all'articolo 5, comma 1,  dopo  la
lettera a) e' inserita la seguente: "a-bis) quando hanno per  oggetto
immobili strumentali, ancorche' assoggettati all'imposta  sul  valore
aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto
del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633:  1  per
cento". 
  10-bis. Al testo unico delle disposizioni  concernenti  le  imposte
ipotecaria e catastale, di cui  al  decreto  legislativo  31  ottobre
1990, n. 347, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti
modifiche: 
    a)  all'articolo  10,  comma  1,  dopo  le   parole:   "a   norma
dell'articolo 2" sono aggiunte le seguenti: ", anche  se  relative  a
immobili strumentali, ancorche' assoggettati all'imposta  sul  valore
aggiunto, di cui all'articolo 10, primo  comma,  numero  8-ter),  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"; 
    b) dopo l'articolo 1  della  Tariffa  e'  inserito  il  seguente:
"1-bis. Trascrizioni di atti e sentenze che  importano  trasferimento
di proprieta' di beni immobili strumentali, di cui  all'articolo  10,
primo  comma,  numero  8-ter),  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta
sul valore  aggiunto,  o  costituzione  o  trasferimenti  di  diritti
immobiliari sugli stessi: 3 per cento". 
10-ter. Per le volture catastali  e  le  trascrizioni  relative  alle
cessioni di beni immobili strumentali di cui all'articolo  10,  primo
comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati  all'imposta  sul  valore
aggiunto, di cui siano parte fondi  immobiliari  chiusi  disciplinati
dall'articolo 37 del testo unico delle  disposizioni  in  materia  di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, e  successive  modificazioni,  e  dall'articolo
14-bis  della  legge  25  gennaio   1994,   n.   86,   e   successive
modificazioni, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale, come
modificate dal comma 10-bis del presente articolo, sono ridotte della
meta'. 
10-ter.1. Alle cessioni, effettuate dalle banche e dagli intermediari
finanziari autorizzati di cui all'articolo 106 del testo unico  delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni,  nel  caso  di
esercizio,  da  parte  dell'utilizzatore,  dell'opzione  di  acquisto
dell'immobile concesso in locazione finanziaria, ovvero nel  caso  di
immobile riveniente da contratti di locazione finanziaria risolti per
inadempienza dell'utilizzatore, le imposte di registro, ipotecaria  e
catastale sono dovute in misura fissa. 
  10-quater. Le disposizioni in materia di imposte indirette previste
per la locazione di fabbricati  si  applicano,  se  meno  favorevoli,
anche  per  l'affitto  di  aziende  il  cui  valore  complessivo  sia
costituito, per  piu'  del  50  per  cento,  dal  valore  normale  di
fabbricati, determinato ai sensi dell'articolo  14  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  10-quinquies. Ai fini dell'applicazione delle imposte proporzionali
di cui all'articolo 5 della Tariffa, parte  prima,  del  testo  unico
delle disposizioni concernenti  l'imposta  di  registro,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile  1986,  n.  131,  e
successive modificazioni, per i contratti di locazione o  di  affitto
assoggettati  ad  imposta  sul  valore  aggiunto,  sulla  base  delle
disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente
decreto ed in corso di esecuzione alla medesima data, le parti devono
presentare per la registrazione  una  apposita  dichiarazione,  nella
quale puo' essere esercitata, ove la locazione abbia ad oggetto  beni
immobili strumentali di cui all'articolo 5, comma 1,  lettera  a-bis)
della Tariffa, parte prima, del predetto decreto  n.  131  del  1986,
l'opzione per la imposizione prevista dall'articolo 10, primo  comma,
numero 8), del decreto del Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
1972, n. 633, con effetto dal 4 luglio 2006.  Con  provvedimento  del
direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,  da  emanare  entro  il   15
settembre 2006,  sono  stabiliti  le  modalita'  e  i  termini  degli
adempimenti e del versamento dell'imposta. 
    10-sexies. COMMA ABROGATO DALLA L. 13 DICEMBRE 2010, N. 220. 
  11. Al fine di contrastare gli  abusi  delle  disposizioni  fiscali
disciplinanti il settore dei veicoli, con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento per  i  trasporti
terrestri del Ministero dei trasporti,  sono  individuati  i  veicoli
che, a prescindere dalla  categoria  di  omologazione,  risultano  da
adattamenti che  non  ne  impediscono  l'utilizzo  per  il  trasporto
privato di persone. I suddetti veicoli devono essere assoggettati  al
regime proprio degli autoveicoli di  cui  al  comma  1,  lettera  b),
dell'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,
ai  fini  delle  imposte  dirette,  e  al  comma   1,   lettera   c),
dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
633 del 1972, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. 
  12. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. 
  12-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. 
  13. Dopo il comma 5 dell'articolo 73 del testo unico delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti: 
    "5-bis.  Salvo  prova  contraria,  si  considera  esistente   nel
territorio dello Stato la sede dell'amministrazione  di  societa'  ed
enti,  che  detengono   partecipazioni   di   controllo,   ai   sensi
dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei  soggetti  di
cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa: 
      a)   sono   controllati,   anche   indirettamente,   ai   sensi
dell'articolo 2359, primo  comma,  del  codice  civile,  da  soggetti
residenti nel territorio dello Stato; 
      b) sono amministrati da  un  consiglio  di  amministrazione,  o
altro organo equivalente  di  gestione,  composto  in  prevalenza  di
consiglieri residenti nel territorio dello Stato. 
    5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo  di
cui al comma 5-bis, rileva  la  situazione  esistente  alla  data  di
chiusura dell'esercizio o periodo di  gestione  del  soggetto  estero
controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene  conto
anche dei voti spettanti ai familiari di cui  all'articolo  5,  comma
5.". 
  14. La disposizione di cui al comma 13 ha effetto a  decorrere  dal
periodo d'imposta in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  15. All'articolo 30 della legge 23  dicembre  1994,  n.  724,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      "1. Agli effetti del presente articolo le societa' per  azioni,
in accomandita  per  azioni,  a  responsabilita'  limitata,  in  nome
collettivo e in accomandita semplice, nonche' le societa' e gli  enti
di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio
dello Stato, si considerano, salvo prova contraria, non operativi  se
l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle  rimanenze
e dei proventi, esclusi quelli  straordinari,  risultanti  dal  conto
economico, ove prescritto, e' inferiore alla somma degli importi  che
risultano applicando le seguenti percentuali: a) il 2  per  cento  al
valore dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera  c),  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  anche  se
costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore  dei
crediti;  b)  il  6  per  cento  al  valore  delle   immobilizzazioni
costituite da beni immobili e da beni indicati  nell'articolo  8-bis,
primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della  Repubblica
26 ottobre  1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni,  anche  in
locazione finanziaria; c) il 15  per  cento  al  valore  delle  altre
immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. Le disposizioni del
primo periodo non si applicano: 1)  ai  soggetti  ai  quali,  per  la
particolare attivita' svolta, e' fatto obbligo di  costituirsi  sotto
forma di societa' di capitali; 2) ai  soggetti  che  si  trovano  nel
primo  periodo  di  imposta;  3)  alle  societa'  in  amministrazione
controllata o straordinaria; 4) alle societa' ed enti  i  cui  titoli
sono negoziati in mercati regolamentati italiani;  5)  alle  societa'
esercenti pubblici servizi di trasporto;  6)  alle  societa'  con  un
numero di soci non inferiore a 100."; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      "3.  Fermo  l'ordinario  potere  di   accertamento,   ai   fini
dell'imposta personale sul reddito per le societa' e per gli enti non
operativi indicati nel comma 1 si presume che il reddito del  periodo
di imposta non sia inferiore all'ammontare della somma degli  importi
derivanti   dall'applicazione,   ai   valori   dei   beni   posseduti
nell'esercizio, delle seguenti percentuali: a) l'1,50 per  cento  sul
valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1; b) il 4,75 per
cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e
da beni indicati nell'articolo 8-bis, primo comma,  lettera  a),  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
successive modificazioni, anche in locazione finanziaria;  c)  il  12
per cento sul valore complessivo delle altre  immobilizzazioni  anche
in locazione finanziaria. Le perdite di esercizi  precedenti  possono
essere computate soltanto  in  diminuzione  della  parte  di  reddito
eccedente quello minimo di cui al presente comma."; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:u' 
      "4. Per le societa' e gli enti non  operativi,  l'eccedenza  di
credito   risultante   dalla   dichiarazione   presentata   ai   fini
dell'imposta sul valore aggiunto non e' ammessa al rimborso ne'  puo'
costituire oggetto di compensazione ai  sensi  dell'articolo  17  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o  di  cessione  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio  1988,  n.  154.
Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la societa'  o  l'ente
non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini  dell'imposta
sul valore aggiunto  non  inferiore  all'importo  che  risulta  dalla
applicazione delle percentuali di cui  al  comma  1,  l'eccedenza  di
credito non e' ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a debito
relativa ai periodi di imposta successivi."; 
    d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis.  In  presenza
di oggettive situazioni di carattere  straordinario  che  hanno  reso
impossibile  il  conseguimento  dei  ricavi,  degli   incrementi   di
rimanenze e dei proventi nonche' del reddito determinati ai sensi del
presente articolo, ovvero  non  hanno  consentito  di  effettuare  le
operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di  cui
al  comma   4,   la   societa'   interessata   puo'   richiedere   la
disapplicazione delle  relative  disposizioni  antielusive  ai  sensi
dell'articolo 37-bis, comma  8,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.". 
  16. Le disposizioni del comma  15  si  applicano  a  decorrere  dal
periodo di imposta in corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  17. All'articolo 172, comma 7, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
    "In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione ai
sensi del comma 9, le limitazioni del  presente  comma  si  applicano
anche al  risultato  negativo,  determinabile  applicando  le  regole
ordinarie, che si sarebbe  generato  in  modo  autonomo  in  capo  ai
soggetti che partecipano alla fusione in  relazione  al  periodo  che
intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a
quella di efficacia giuridica della fusione.". 
  18. Le disposizioni del comma 17 si applicano  alle  operazioni  di
scissione  e  fusione  deliberate  dalle  assemblee  delle   societa'
partecipanti  dalla  data  di  entrata   in   vigore   del   presente
decreto-legge.  Per  le  operazioni  deliberate  anteriormente   alla
predetta data resta ferma l'applicazione delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 37-bis del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600. 
  19. Nell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  dopo  il
comma 121 e' inserito il seguente: "121-bis. Le agevolazioni  di  cui
al comma 121 spettano  a  condizione  che  il  costo  della  relativa
manodopera sia evidenziato in fattura.". 
  20. La disposizione del comma 19 si applica in relazione alle spese
sostenute a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto. 
  21. All'articolo 1 della legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 497: 
      1) dopo il primo periodo, e' inserito il  seguente:  "Le  parti
hanno comunque  l'obbligo  di  indicare  nell'atto  il  corrispettivo
pattuito."; 
      2) nel secondo periodo, le parole:  "del  20  per  cento"  sono
sostituite dalle seguenti: "del 30 per cento"; 
    b) al comma 498, in fine, e' aggiunto il  seguente  periodo:  "Se
viene occultato,  anche  in  parte,  il  corrispettivo  pattuito,  le
imposte sono dovute sull'intero importo di quest'ultimo e si  applica
la sanzione amministrativa dal cinquanta al  cento  per  cento  della
differenza tra l'imposta dovuta e quella gia' applicata  in  base  al
corrispettivo   dichiarato,   detratto   l'importo   della   sanzione
eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto
del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.". 
  22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad
IVA, le parti  hanno  l'obbligo  di  rendere  apposita  dichiarazione
sostitutiva di atto di  notorieta'  recante  l'indicazione  analitica
delle modalita' di  pagamento  del  corrispettivo.  Con  le  medesime
modalita', ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare: 
    a) se si e' avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi  affermativa,
di fornire i dati identificativi del titolare, se persona  fisica,  o
la denominazione, la ragione sociale ed  i  dati  identificativi  del
legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica,  ovvero
del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la  stessa
societa'; 
    b) il codice fiscale o la partita I.V.A.; 
    c) il numero di iscrizione al ruolo degli  agenti  di  affari  in
mediazione e della camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura di riferimento per  il  titolare  ovvero  per  il  legale
rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa societa'; 
    d) l'ammontare della spesa sostenuta  per  tale  attivita'  e  le
analitiche modalita' di pagamento della stessa. 
  22.1. In caso di assenza dell'iscrizione  al  ruolo  di  agenti  di
affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n.  39,  e
successive  modificazioni,  il  notaio  e'  obbligato  ad  effettuare
specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate  di  competenza.  In
caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di  cui  al
comma 22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a  10.000
euro e, ai fini dell'imposta di  registro,  i  beni  trasferiti  sono
assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell'articolo  52,  comma
1, del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, e successive modificazioni. 
  22-bis. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 15  del  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, e' inserita la seguente: 
    "b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati
a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto
dell'unita' immobiliare da adibire ad abitazione  principale  per  un
importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita'". 
  23. I commi 21 e 22 si applicano agli atti pubblici formati ed alle
scritture  private  autenticate  a  decorrere  dal   secondo   giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  del  presente
decreto. 
  23-bis. Per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA  finanziati
mediante mutui  fondiari  o  finanziamenti  bancari,  ai  fini  delle
disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, terzo comma, ultimo  periodo,  il
valore normale non puo' essere inferiore all'ammontare  del  mutuo  o
finanziamento erogato. 
  23-ter.  All'articolo  52  del  testo  unico   delle   disposizioni
concernenti l'imposta di registro di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 5, e' aggiunto
il seguente: 
    "5-bis. Le  disposizioni  dei  commi  4  e  5  non  si  applicano
relativamente alle cessioni di immobili e relative pertinenze diverse
da quelle disciplinate dall'articolo 1, comma  497,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni". 
  24. Al testo unico  delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di
registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26  aprile
1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 53  e'  inserito  il  seguente:  "Art.  53-bis
(Attribuzioni e poteri degli uffici). - 1. Le attribuzioni e i poteri
di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  e  successive  modificazioni,
possono essere esercitati anche ai  fini  dell'imposta  di  registro,
nonche' delle imposte ipotecaria e catastale previste dal testo unico
di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;". 
    b) all'articolo 74, dopo il comma  1  e'  aggiunto  il  seguente:
"1-bis.  Per  le  violazioni  conseguenti  alle  richieste   di   cui
all'articolo 53-bis, si applicano le disposizioni di cui  al  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.". 
  25. I dipendenti della Riscossione s.p.a. o  delle  societa'  dalla
stessa  partecipate  ai  sensi  dell'articolo   3,   comma   7,   del
decreto-legge  30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  2  dicembre  2005,  n.  248,  di  seguito
denominate "agenti della riscossione", ai soli fini della riscossione
mediante ruolo  e  previa  autorizzazione  rilasciata  dai  direttori
generali degli agenti della riscossione, possono utilizzare i dati di
cui l'Agenzia delle entrate dispone ai sensi dell'articolo  7,  comma
6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
605. 
  25-bis. In caso di morosita' nel pagamento di importi da riscuotere
mediante ruolo complessivamente superiori a venticinquemila euro, gli
agenti  della  riscossione,  previa  autorizzazione   del   direttore
generale ed al fine di acquisire copia  di  tutta  la  documentazione
utile all'individua- zione dell'importo dei crediti di cui i debitori
morosi  sono  titolari  nei  confronti  di  soggetti  terzi,  possono
esercitare le facolta' ed i poteri previsti  dagli  articoli  33  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
52 del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.
633. 
  26. Ai medesimi fini  previsti  dal  comma  25,  gli  agenti  della
riscossione  possono  altresi'  accedere  a  tutti  i  restanti  dati
rilevanti, presentando apposita richiesta, anche in  via  telematica,
ai soggetti pubblici o privati che  li  detengono,  con  facolta'  di
prendere visione  e  di  estrarre  copia  degli  atti  riguardanti  i
predetti dati, nonche' di ottenere,  in  carta  libera,  le  relative
certificazioni. 
  26-bis. Ai fini dell'attuazione dei commi 25 e 26  l'Agenzia  delle
entrate individua in modo selettivo i dipendenti degli  agenti  della
riscossione che possono utilizzare ed accedere ai dati. 
  26-ter. Ai fini di cui all'articolo 1, commi 426 e  426-bis,  della
legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  sono  considerati  efficaci   i
versamenti effettuati, a titolo di prima e seconda rata, entro il  10
luglio 2006, se comprensivi degli interessi legali,  calcolati  dalla
data di scadenza della rata a quella del pagamento. 
  26-quater. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi  426  e
426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  si  interpretano  nel
senso che  la  sanatoria  ivi  prevista  non  produce  effetti  sulle
responsabilita'  amministrative  delle  societa'  concessionarie  del
servizio nazionale della riscossione  o  dei  commissari  governativi
provvisoriamente delegati alla riscossione relative: 
    a) ai provvedimenti sanzionatori e  di  diniego  del  diritto  al
rimborso o al discarico per inesigibilita' per i quali, alla data del
30  giugno  2005,  non  era  pendente  un  ricorso  amministrativo  o
giurisdizionale; 
    b) alle irregolarita' consistenti in falsita' di atti redatti dai
dipendenti, se definitivamente dichiarata in sede penale prima  della
data del 1° gennaio 2005,  con  esclusione  degli  atti  redatti  dai
dipendenti  gia'  soggetti  alla  specifica   sorveglianza   di   cui
all'articolo  100,  comma  1,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 
  26-quinquies. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo  31
dicembre 1992, n. 546, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti: 
    "e-bis)  l'iscrizione  di   ipoteca   sugli   immobili   di   cui
all'articolo 77  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; 
    e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo  86
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
602, e successive modificazioni". 
  27. All'articolo 7 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 605, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
    "Le imprese, gli intermediari e tutti  gli  altri  operatori  del
settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti  di
assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a  qualsiasi  titolo
nei  confronti  dei  danneggiati,  comunicano   in   via   telematica
all'anagrafe tributaria, anche in  deroga  a  contrarie  disposizioni
legislative, l'ammontare delle somme liquidate, il codice  fiscale  o
la partita IVA del beneficiario e dei  soggetti  le  cui  prestazioni
sono  state  valutate  ai  fini  della  quantificazione  della  somma
liquidata. La presente disposizione si applica con  riferimento  alle
somme erogate a decorrere dal 1° ottobre 2006. I  dati  acquisiti  ai
sensi   del   presente   comma   sono   utilizzati   prioritariamente
nell'attivita' di accertamento effettuata nei confronti dei  soggetti
le cui prestazioni sono state valutate ai fini della  quantificazione
della somma liquidata. 
    Il contenuto,  le  modalita'  ed  i  termini  delle  trasmissioni
mediante  posta  elettronica  certificata,  nonche'   le   specifiche
tecniche del formato, sono definite con provvedimento  del  Direttore
dell'Agenzia delle entrate.". 
  ((28. In caso di appalto  di  opere  o  di  servizi,  l'appaltatore
risponde in solido con il subappaltatore, nei  limiti  dell'ammontare
del corrispettivo dovuto, del versamento  all'erario  delle  ritenute
fiscali  sui  redditi  di  lavoro   dipendente   e   del   versamento
dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario
in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto  di
subappalto. La responsabilita' solidale viene meno  se  l'appaltatore
verifica, acquisendo  la  documentazione  prima  del  versamento  del
corrispettivo, che gli adempimenti  di  cui  al  periodo  precedente,
scaduti alla data del versamento, sono stati  correttamente  eseguiti
dal subappaltatore. L'attestazione  dell'avvenuto  adempimento  degli
obblighi di  cui  al  primo  periodo  puo'  essere  rilasciata  anche
attraverso un'asseverazione dei  soggetti  di  cui  all'articolo  35,
comma  1,  del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.   241,   e
all'articolo 3, comma 3,  lettera  a),  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322.
L'appaltatore puo' sospendere il  pagamento  del  corrispettivo  fino
all'esibizione   della   predetta   documentazione   da   parte   del
subappaltatore. Gli  atti  che  devono  essere  notificati  entro  un
termine di decadenza  al  subappaltatore  sono  notificati  entro  lo
stesso termine anche al responsabile in solido. 
  28-bis. Il committente  provvede  al  pagamento  del  corrispettivo
dovuto all'appaltatore previa esibizione  da  parte  di  quest'ultimo
della documentazione attestante che gli adempimenti di cui  al  comma
28, scaduti alla data del pagamento  del  corrispettivo,  sono  stati
correttamente   eseguiti   dall'appaltatore   e    dagli    eventuali
subappaltatori. Il  committente  puo'  sospendere  il  pagamento  del
corrispettivo fino all'esibizione della  predetta  documentazione  da
parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalita'  di  pagamento
previste  a  carico  del  committente  e'  punita  con  la   sanzione
amministrativa pecuniaria  da  euro  5.000  a  euro  200.000  se  gli
adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente  eseguiti
dall'appaltatore  e  dal  subappaltatore.  Ai  fini  della   predetta
sanzione si applicano le  disposizioni  previste  per  la  violazione
commessa dall'appaltatore. 
  28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in
relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture  e
servizi conclusi da  soggetti  che  stipulano  i  predetti  contratti
nell'ambito di attivita' rilevanti ai fini  dell'imposta  sul  valore
aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73  e  74
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni.  Sono   escluse   dall'applicazione   delle   predette
disposizioni le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma  33,
del codice dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)). 
  29. COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 GIUGNO 2008, N.  97,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 2 AGOSTO 2008, N. 129. 
  30. COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 GIUGNO 2008, N.  97,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 2 AGOSTO 2008, N. 129. 
  31. COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 GIUGNO 2008, N.  97,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 2 AGOSTO 2008, N. 129. 
  32. COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 GIUGNO 2008, N.  97,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 2 AGOSTO 2008, N. 129. 
  33. COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 GIUGNO 2008, N.  97,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 2 AGOSTO 2008, N. 129. 
  34. COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 GIUGNO 2008, N.  97,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 2 AGOSTO 2008, N. 129. 
  35. L'Agenzia  delle  dogane,  nelle  attivita'  di  prevenzione  e
contrasto delle violazioni  tributarie  connesse  alla  dichiarazione
fraudolenta  del  valore  in  dogana  e  degli  altri  elementi   che
determinano l'accertamento doganale ai sensi del decreto  legislativo
8 novembre 1990, n. 374, ha facolta' di procedere, con  le  modalita'
previste dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, all'acquisizione dei dati  e  dei  documenti
relativi ai costi di trasporto, assicurazione, nolo e di  ogni  altro
elemento di costo che forma il valore dichiarato per  l'importazione,
l'esportazione, l'introduzione in  deposito  doganale  o  IVA  ed  il
transito. Per le finalita' di cui al presente comma, la richiesta  di
informazioni e di documenti puo' essere  rivolta  dall'Agenzia  delle
dogane, agli importatori, agli esportatori, alle societa' di  servizi
aeroportuali, alle compagnie di navigazione,  alle  societa'  e  alle
persone fisiche esercenti le attivita' di  movimentazione,  deposito,
trasporto e rappresentanza in  dogana  delle  merci.  La  raccolta  e
l'elaborazione dei dati per le finalita' di cui al presente comma  e'
considerata di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 53
del codice in materia di protezione dei dati  personali,  di  cui  al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In caso di inottemperanza
agli inviti a comparire ed alle richieste di informazioni di  cui  al
presente comma, l'Agenzia delle dogane procede all'applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro  ad  un
massimo di 10.000 euro, oltre alle misure  di  sospensione  e  revoca
delle  autorizzazioni  e  delle  facolta'  concesse  agli   operatori
inadempienti. 
  35-bis. Al fine di contrastare l'evasione e l'elusione fiscale,  le
societa' di calcio professionistiche sono obbligate a inviare per via
telematica  all'Agenzia  delle  entrate  copia   dei   contratti   di
acquisizione   delle   prestazioni   professionali    degli    atleti
professionisti, nonche' dei contratti riguardanti i compensi per tali
prestazioni e  dei  contratti  di  sponsorizzazione  stipulati  dagli
atleti medesimi in relazione ai quali la  societa'  percepisce  somme
per  il  diritto   di   sfruttamento   dell'immagine.   Il   Ministro
dell'economia e delle  finanze  e'  delegato  ad  acquisire  analoghe
informazioni dalle Federazioni calcistiche estere per  le  operazioni
effettuate da societa' sportive professionistiche residenti in Italia
anche indirettamente con analoghe societa' estere. Con  provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto,
le modalita' ed i termini delle trasmissioni telematiche. 
  35-ter.  E'  prorogata  per  l'anno  2006,  nella  misura  e   alle
condizioni ivi previste,  l'agevolazione  tributaria  in  materia  di
recupero del patrimonio edilizio relativa  alle  prestazioni  di  cui
all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 
488, fatturate dal 1° ottobre 2006. 
  35-quater. All'articolo 1 della legge 23  dicembre  2005,  n.  266,
dopo il comma 121-bis e' inserito il seguente: 
    "121-ter. Per il periodo dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre  2006
la quota di cui al comma 121 e' pari al 36 per cento  nei  limiti  di
48.000 euro per abitazione". 
  35-quinquies. Gli enti previdenziali provvedono al pagamento  delle
somme dovute a titolo di spese, competenze e altri compensi in favore
dei  procuratori  legalmente  costituiti  esclusivamente   attraverso
l'accredito delle medesime sul conto corrente  degli  stessi.  A  tal
fine il procuratore della parte e' tenuto a  formulare  richiesta  di
pagamento delle somme di cui al  periodo  precedente  alla  struttura
territoriale  dell'Ente  competente  alla   liquidazione,   a   mezzo
raccomandata  con  avviso  di   ricevimento   o   posta   elettronica
certificata, comunicando  contestualmente  gli  estremi  del  proprio
conto corrente bancario e non puo' procedere alla  notificazione  del
titolo esecutivo ed  alla  promozione  di  azioni  esecutive  per  il
recupero  delle  medesime  somme  se  non  decorsi  120  giorni   dal
ricevimento di tale comunicazione. (31) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (31) 
  Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 38, comma 4)  che  la
modifica disposta al presente articolo si applica  anche  ai  giudizi
pendenti in primo grado "alla data di entrata in vigore del  presente
decreto". 
                               Art. 36
                     Recupero di base imponibile

  1.  Nella  Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente
della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  concernente i beni e
servizi  soggetti all'aliquota del 10 per cento, e' soppressa la voce
di cui al numero 123-bis.
  2.  Ai  fini  dell'applicazione  del  decreto  del Presidente della
Repubblica   26   ottobre   1972,  n.  633,  del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del testo unico
delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, e del decreto legislativo 30
dicembre  1992,  n.  504,  un'area  e' da considerare fabbricabile se
utilizzabile  a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico
generale  adottato  dal  comune,  indipendentemente dall'approvazione
della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
  3.  All'articolo  47,  comma  4,  del testo unico delle imposte sui
redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
dicembre   1986,   n.  917,  le  parole:  "gli  utili  relativi  alla
partecipazione  al  capitale  o  al  patrimonio,  ai  titoli  e  agli
strumenti  finanziari  di  cui  all'articolo 44, comma 2, lettera a),
corrisposti" sono sostituite dalle seguenti: "gli utili provenienti".
  4. Le disposizioni del comma 3 si applicano a decorrere dal periodo
di  imposta  in  corso  alla  data  di entrata in vigore del presente
decreto.
  4-bis.  All'articolo 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui
redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
dicembre  1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "utili
relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e
agli  strumenti  finanziari  di cui all'articolo 44, comma 2, lettera
a), corrisposti" sono sostituite dalle seguenti: "utili provenienti".
  5.  All'articolo  102,  comma  3, del testo unico delle imposte sui
redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917,  le  parole:  "La misura stessa puo' essere
elevata  fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio
in  cui  i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due
successivi;"  sono  sostituite dalle seguenti: "Fatta eccezione per i
beni  di  cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la misura stessa
puo'  essere  elevata  fino  a  due volte per ammortamento anticipato
nell'esercizio  in  cui  i  beni  sono  entrati in funzione e nei due
successivi;".
  6.  Le  disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dal
periodo  di  imposta  in  corso  alla  data  di entrata in vigore del
presente  decreto  anche per i beni di cui all'articolo 164, comma 1,
lettera  b),  del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica n. 917 del 1986, acquistati nel corso di precedenti
periodi di imposta.
  6-bis.  Nell'articolo  102,  comma 7, del testo unico delle imposte
sui  redditi,  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
"Per  i  beni  di  cui  all'articolo  164,  comma  1,  lettera b), la
deducibilita'  dei  canoni  di  locazione  finanziaria  e'  ammessa a
condizione  che  la durata del contratto non sia inferiore al periodo
di  ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del
comma 2".
  6-ter.  La  disposizione del comma 6-bis si applica con riferimento
ai  canoni  relativi a contratti di locazione finanziaria stipulati a
decorrere  dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
  7.  Ai  fini  del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il
costo  complessivo dei fabbricati strumentali e' assunto al netto del
costo  delle  aree  occupate  dalla  costruzione  e  di quelle che ne
costituiscono  pertinenza. Il costo da attribuire alle predette aree,
ove  non  autonomamente  acquistate in precedenza, e' quantificato in
misura  pari  al  maggior  valore  tra  quello  esposto  in  bilancio
nell'anno  di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e, per
i  fabbricati  industriali,  al  30  per  cento del costo complessivo
stesso. Per fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla
produzione o trasformazione di beni.
  7-bis.  Le disposizioni del comma 7 si applicano, con riguardo alla
quota  capitale  dei  canoni,  anche  ai  fabbricati  strumentali  in
locazione  finanziaria.  Per la determinazione dell'acconto dovuto ai
sensi  del comma 34 non si tiene conto della disposizione del periodo
precedente.
  8.  In  deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000,
n.  212,  recante  disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente,  le  norme  di  cui  ai  precedenti  commi 7 e 7-bis si
applicano  a  decorrere  dal  periodo d'imposta in corso alla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto  anche  per  le  quote di
ammortamento  e i canoni di leasing relativi ai fabbricati acquistati
o  acquisiti  a partire da periodi d'imposta precedenti. In tal caso,
ai  fini della individuazione del maggior valore indicato al comma 7,
si  tiene  conto  del  valore delle aree esposto nell'ultimo bilancio
approvato prima della entrata in vigore della presente disposizione e
del  valore risultante applicando le percentuali di cui al comma 7 al
costo  complessivo  del fabbricato, risultante dal medesimo bilancio,
assunto  al  netto  dei  costi  incrementativi  capitalizzati e delle
rivalutazioni  effettuate.  Per  ciascun fabbricato il residuo valore
ammortizzabile  e' pari alla quota di costo riferibile allo stesso al
netto  delle  quote  di  ammortamento  dedotte  nei periodi d'imposta
precedenti calcolate sul costo complessivo".((10))
  9.  All'articolo  115,  comma  3, del testo unico delle imposte sui
redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le
perdite  fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all'inizio
della  tassazione  per  trasparenza non possono essere utilizzate per
compensare i redditi imputati dalle societa' partecipate.".
  10.  All'articolo  116,  comma  2, del citato testo unico di cui al
decreto n. 917 del 1986, dopo le parole: "del terzo" sono inserite le
seguenti: "e del quarto".
  11.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  9 e 10 hanno effetto con
riferimento  ai redditi delle societa' partecipate relativi a periodi
d'imposta che iniziano successivamente alla data di entrata in vigore
del  presente  decreto.  Per  i  redditi  delle  societa' partecipate
relativi  a  periodi  d'imposta  precedenti  alla predetta data resta
ferma  l'applicazione  delle  disposizioni di cui all'articolo 37-bis
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600.
  12.  All'articolo  84 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2:
      1)  dopo  le parole "primi tre periodi d'imposta" sono inserite
le seguenti "dalla data di costituzione";
      2) in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "a condizione che
si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva";
    b) al comma 3, la lettera a) e' abrogata.
  13. Le disposizioni della lettera a) del comma 12 si applicano alle
perdite relative ai primi tre periodi d'imposta formatesi a decorrere
dal  periodo  d'imposta  in  corso alla data di entrata in vigore del
presente  decreto.  Per  le  perdite  relative  ai  primi tre periodi
d'imposta  formatesi  in  periodi  anteriori alla predetta data resta
ferma  l'applicazione  dell'art.  37-bis  del  decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  14.  Le  disposizioni della lettera b) del comma 12 si applicano ai
soggetti  le  cui  partecipazioni sono acquisite da terzi a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  15. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244)).
  16.  All'articolo 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il secondo periodo del comma 1 e' soppresso;
    b) al comma 2 e' aggiunto il seguente periodo: "Le plusvalenze di
cui  all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3,
concorrono  a  formare  il  reddito imponibile nella misura indicata,
rispettivamente, nell'articolo 58, comma 2, e nell'articolo 59.".
  17.  Le  disposizioni  del  comma  16  si applicano a decorrere dal
periodo  di  imposta  in  corso  alla  data  di entrata in vigore del
presente decreto.
  18.  All'articolo  101,  comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917,  le  parole:  "lettere  a),  b) e c)," sono
sostituite dalle seguenti: "lettere a) e b),".
  19.  Le  disposizioni  del  comma  18  si applicano a decorrere dal
periodo  di  imposta  in  corso  alla  data  di entrata in vigore del
presente decreto.
  20.  All'articolo  93  del testo unico delle imposte sui redditi di
cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, il comma 3 e' abrogato.
  21.  Le  disposizioni  del  comma  21  si applicano a decorrere dal
periodo  di  imposta  in  corso  alla  data  di entrata in vigore del
presente decreto.
  22.  Nel  testo  unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a)  all'articolo  3,  il  comma 1 e' sostituito dal seguente: "1.
L'imposta  si  applica  sul reddito complessivo del soggetto, formato
per  i  residenti  da  tutti i redditi posseduti al netto degli oneri
deducibili   indicati   nell'articolo  10,  nonche'  delle  deduzioni
effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12, e per i non
residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.";
    b) nell'articolo 24, comma 3, e' soppresso l'ultimo periodo.
  23.  Nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917,  il  comma  4-bis  e' abrogato. La disciplina di cui al predetto
comma  4-bis  continua  ad  applicarsi  con  riferimento  alle  somme
corrisposte  in  relazione  a  rapporti di lavoro cessati prima della
data   di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  nonche'  con
riferimento  alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro
cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  24.  All'articolo  25,  primo comma, primo periodo, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600, dopo le
parole: "o nell'interesse di terzi" sono inserite le seguenti: "o per
l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere".
  25. All'articolo 51, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui
redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917,  sono  aggiunti  i  seguenti  periodi:  "La
disposizione  di  cui  alla  lettera  g-bis)  del  comma  2  si rende
applicabile  a  condizione  che  le azioni offerte non siano comunque
cedute  ne'  costituite  in garanzia prima che siano trascorsi cinque
anni  dalla  data  dell'assegnazione  e  che  il  valore delle azioni
assegnate  non  sia  superiore complessivamente nel periodo d'imposta
alla  retribuzione  lorda  annua  del  dipendente relativa al periodo
d'imposta  precedente.  Qualora  le  azioni  siano  cedute  o date in
garanzia  prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a
formare il reddito al momento dell'assegnazione concorre a formare il
reddito  ed e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui
avviene  la  cessione  ovvero  la  costituzione della garanzia. Se il
valore  delle  azioni  assegnate  e' superiore al predetto limite, la
differenza  tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e
l'ammontare   corrisposto   dal  dipendente  concorre  a  formare  il
reddito".
  25-bis.  Il reddito derivante dall'applicazione del comma 25 rileva
anche   ai   fini   contributivi   con   esclusivo  riferimento  alle
assegnazioni   effettuate   in  virtu'  di  piani  di  incentivazione
deliberati  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto  e  con  esclusivo riferimento, ai fini del calcolo
delle  prestazioni,  alle anzianita' maturate in data successiva alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
  26.  La  disposizione  di cui al comma 25 si applica alle azioni la
cui  assegnazione ai dipendenti si effettua successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
  27.  L'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e' sostituito dal seguente:
    "Art. 8 (Determinazione del reddito complessivo). -
1.  Il  reddito  complessivo  si determina sommando i redditi di ogni
categoria  che  concorrono  a  formarlo.  Non concorrono a formare il
reddito  complessivo  dei  percipienti  i  compensi  non  ammessi  in
deduzione ai sensi dell'articolo 60.
2.  Le  perdite  delle  societa' in nome collettivo ed in accomandita
semplice  di  cui  all'articolo  5,  nonche'  quelle  delle  societa'
semplici  e  delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti
dall'esercizio  di  arti e professioni, si imputano a ciascun socio o
associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite
della  societa'  in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del
capitale  sociale  la  presente  disposizione  si  applica  nei  soli
confronti dei soci accomandatari.
3.  Le  perdite  derivanti  dall'esercizio  di  imprese commerciali e
quelle  derivanti dalla partecipazione in societa' in nome collettivo
e  in accomandita semplice nonche' quelle derivanti dall'esercizio di
arti  e  professioni, anche esercitate attraverso societa' semplici e
associazioni di cui all'articolo 5, sono computate in diminuzione dai
relativi   redditi  conseguiti  nei  periodi  di  imposta  e  per  la
differenza  nei  successivi,  ma  non  oltre  il quinto, per l'intero
importo  che trova capienza in essi. Si applicano le disposizioni del
comma  2  dell'articolo  84  e,  limitatamente  alle societa' in nome
collettivo  ed  in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del
citato articolo 84.".
  28.  Le  disposizioni  del  comma 27 si applicano ai redditi e alle
perdite  realizzati  dal  periodo  di  imposta  in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
  29.  Nel  testo  unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) nell'articolo 54:
      1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
        "1-bis.  Concorrono  a formare il reddito le plusvalenze e le
minusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti
d'arte, di antiquariato o da collezione, se:
          a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
          b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma
assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
          c)   i  beni  vengono  destinati  al  consumo  personale  o
familiare  dell'esercente  l'arte  o  la  professione  o  a finalita'
estranee all'arte o professione.
        1-ter.   Si   considerano   plusvalenza   o  minusvalenza  la
differenza,  positiva o negativa, tra il corrispettivo o l'indennita'
percepiti   e  il  costo  non  ammortizzato  ovvero,  in  assenza  di
corrispettivo,  la  differenza  tra  il  valore normale del bene e il
costo non ammortizzato.
        1-quater.  Concorrono  a  formare  il reddito i corrispettivi
percepiti  a  seguito  di  cessione  della  clientela  o  di elementi
immateriali    comunque    riferibili   all'attivita'   artistica   o
professionale.";
      2)  nel comma 5, dopo il primo periodo, e' inserito l seguente:
"Le  predette  spese  sono  integralmente deducibili se sostenute dal
committente per conto del professionista e da questi addebitate nella
fattura.";
    b)  nell'articolo 17, comma 1, dopo la lettera g-bis) e' inserita
la  seguente:  "g-ter)  corrispettivi  di  cui all'articolo 54, comma
1-quater, se percepiti in unica soluzione;".
  30. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni  di  cui  al  comma 10 dell'articolo 165 del testo unico
delle  imposte  sui  redditi  di  cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi riferite anche
ai  crediti  d'imposta  relativi  ai  redditi  di  cui al comma 8-bis
dell'articolo 51 del medesimo testo unico.
  31.  COMMA  ABROGATO DAL D.L. 3 OTTOBRE 2006, N. 262 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2006, N. 286
  32.  Nei  periodi  di  imposta  in  cui  i termini di versamento di
contributi  deducibili  dal  reddito  o che non concorrono a formarlo
sono  sospesi  in  conseguenza di calamita' pubbliche, resta ferma la
deducibilita'  degli  stessi,  se  prevista da disposizioni di legge;
detti contributi non sono ulteriormente dedotti o esclusi dal reddito
nel  periodo di imposta in cui sono versati. In via transitoria detti
contributi  sono dedotti o esclusi dal reddito nei periodi di imposta
in cui sono versati solo se la deduzione o esclusione dal reddito non
e' stata gia' effettuata nei periodi di imposta, antecedenti a quello
di entrata in vigore della presente norma, in cui il versamento degli
stessi e' stato sospeso in conseguenza di calamita' pubbliche.
  33.  Sono abrogati: l'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre
1997,  n.  449;  l'articolo  11  della legge 18 febbraio 1999, n. 28;
l'articolo 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133; l'articolo 3, comma
2-bis,  del  decreto-legge  30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46.
  34.  In  deroga  all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
nella   determinazione   dell'acconto  dovuto  dai  soggetti  di  cui
all'articolo  73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive  modificazioni,  ai  fini  dell'imposta  sul reddito delle
societa'  e  dell'imposta regionale sulle attivita' produttive per il
periodo  di  imposta  in  corso  alla  data  di entrata in vigore del
presente  decreto,  si  assume, quale imposta del periodo precedente,
quella  che  si  sarebbe  determinata  applicando le disposizioni del
presente  decreto;  eventuali  conguagli  sono  versati  insieme alla
seconda ovvero unica rata dell'acconto.
  34-bis.  In  deroga  all'articolo  3 della legge 27 luglio 2000, n.
212,  la  disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge
24  dicembre  1993,  n.  537,  si interpreta nel senso che i proventi
illeciti   ivi  indicati,  qualora  non  siano  classificabili  nelle
categorie  di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico
delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, sono comunque considerati come
redditi diversi.
--------------
AGGIORNAMENTO (10)
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 81)
che  "La  disposizione  contenuta  nel  terzo  periodo  del  comma  8
dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive
modificazioni,  si  interpreta  nel  senso  che  per ciascun immobile
strumentale  le  quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta
precedenti  al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate
sul  costo  complessivo  sono  riferite  proporzionalmente  al  costo
dell'area e al costo del fabbricato".
                             Art. 36-bis
         (Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e
       per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro)

  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81.
  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81.
  3.  Nell'ambito  dei  cantieri  edili  i  datori  di lavoro debbono
munire,  a  decorrere  dal  1° ottobre 2006, il personale occupato di
apposita   tessera   di   riconoscimento   corredata  di  fotografia,
contenente  le  generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore
di  lavoro.  I  lavoratori  sono  tenuti  ad esporre detta tessera di
riconoscimento.  Tale  obbligo  grava  anche  in  capo  ai lavoratori
autonomi   che  esercitano  direttamente  la  propria  attivita'  nei
cantieri,  i  quali  sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei
casi  in  cui  siano  presenti  contemporaneamente  nel cantiere piu'
datori  di  lavoro  o  lavoratori  autonomi, dell'obbligo risponde in
solido il committente dell'opera.
  4.  I  datori  di  lavoro  con  meno  di  dieci  dipendenti possono
assolvere  all'obbligo  di  cui  al  comma 3 mediante annotazione, su
apposito  registro  di  cantiere vidimato dalla Direzione provinciale
del  lavoro  territorialmente  competente  da  tenersi  sul  luogo di
lavoro,  degli  estremi  del  personale  giornalmente  impiegato  nei
lavori.  Ai  fini  del  presente  comma,  nel  computo  delle  unita'
lavorative   si  tiene  conto  di  tutti  i  lavoratori  impiegati  a
prescindere  dalla  tipologia  dei rapporti di lavoro instaurati, ivi
compresi  quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di
cui al comma 3.
  5.  La  violazione  delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 comporta
l'applicazione,   in   capo  al  datore  di  lavoro,  della  sanzione
amministrativa  da  euro  100  ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il
lavoratore  munito  della tessera di riconoscimento di cui al comma 3
che  non provvede ad esporla e' punito con la sanzione amministrativa
da  euro  50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non e'
ammessa  la  procedura  di diffida di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
  6.   L'articolo  86,  comma  10-bis,  del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente:
"10-bis.  Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore
edile,  i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui
all'articolo  9-bis,  comma  2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608,  e  successive  modificazioni, il giorno antecedente a quello di
instaurazione  dei  relativi rapporti, mediante documentazione avente
data certa".
  7.  All'articolo  3  del  decreto-legge  22  febbraio  2002, n. 12,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 23 aprile 2002, n. 73,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  il  comma  3  e'  sostituito dal seguente: "3. Ferma restando
l'applicazione  delle  sanzioni  gia'  previste  dalla  normativa  in
vigore,  l'impiego  di lavoratori non risultanti dalle scritture o da
altra  documentazione obbligatoria e' altresi' punito con la sanzione
amministrativa  da  euro  1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore,
maggiorata  di  euro  150  per ciascuna giornata di lavoro effettivo.
L'importo  delle  sanzioni  civili connesse all'omesso versamento dei
contributi  e  premi  riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo
precedente  non puo' essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente
dalla durata della prestazione lavorativa accertata.";
    b)  il  comma  5 e' sostituito dal seguente: "5. Alla irrogazione
della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvede la Direzione
provinciale  del  lavoro  territorialmente  competente. Nei confronti
della  sanzione  non  e'  ammessa  la  procedura  di  diffida  di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124".
  7-bis.  L'adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di
cui  all'articolo  3  del  decreto-legge  22  febbraio  2002,  n. 12,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 23 aprile 2002, n. 73,
relativi  alle violazioni ((commesse)) prima della data di entrata in
vigore  del  presente decreto, resta di competenza dell'Agenzia delle
entrate  ed  e' soggetta alle disposizioni del decreto legislativo 18
dicembre  1997,  n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione del
comma 2 dell'articolo 16.
  8.  Le  agevolazioni  di  cui  all'articolo 29 del decreto-legge 23
giugno  1995,  n.  244,  convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto   1995,   n.  341,  trovano  applicazione  esclusivamente  nei
confronti  dei  datori  di  lavoro  del settore edile in possesso dei
requisiti   per  il  rilascio  della  certificazione  di  regolarita'
contributiva   anche   da   parte  delle  Casse  edili.  Le  predette
agevolazioni  non  trovano  applicazione  nei confronti dei datori di
lavoro  che  abbiano  riportato  condanne passate in giudicato per la
violazione  della  normativa  in  materia  di  sicurezza e salute nei
luoghi  di  lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della
sentenza.
  9.  Al  comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n.  266,  e'  aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo: "Le predette
disposizioni  non  si  applicano, inoltre, al personale ispettivo del
lavoro   del   Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,
dell'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale   (INPS)   e
dell'Istituto  nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL)".
  10.  All'articolo  10,  comma  1, del decreto legislativo 23 aprile
2004,  n.  124,  dopo  le parole: "Centro nazionale per l'informatica
nella  pubblica amministrazione" sono inserite le seguenti: ", previa
intesa  con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,".
  11.  Il  termine  di  prescrizione  di cui all'articolo 3, comma 9,
lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo ai periodi di
contribuzione  per  l'anno  1996, di pertinenza della gestione di cui
all'articolo  2,  comma  26, della predetta legge n. 335 del 1995, e'
prorogato fino al 31 dicembre 2007.
  12.  Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma  7,  del  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1993,  n.  236,  le risorse
destinate  alla  finalita'  di  cui  all'articolo 1, comma 410, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte da 480 milioni di euro a
456  milioni  di  euro  e  sono  corrispondentemente  aumentate da 63
milioni  di  euro  a  87  milioni  di  euro le risorse destinate alla
finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre
2004,  n.  249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre
2004, n. 291, e successive modificazioni.
                               Art. 37 
Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre  misure
                      di carattere finanziario 
  
  1. All'articolo 23, comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo  le  parole:  "le  persone
fisiche  che  esercitano  arti  o  professioni,"  sono  inserite   le
seguenti: "il curatore fallimentare, il commissario liquidatore". 
  2. Con effetto dal periodo d'imposta per il  quale  il  termine  di
presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data  di
entrata in vigore del presente decreto, all'articolo 10 della legge 8
maggio 1998, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 2 e 3 sono abrogati; 
    b) nel comma 3-bis le parole "ai commi 2  e  3"  sono  sostituite
dalle seguenti: "al comma 1"; 
    c) al comma 4 le parole "dei commi 1, 2 e  3  "  sono  sostituite
dalle seguenti: "del comma 1". 
  3. Relativamente al primo periodo d'imposta per il quale il termine
di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla  data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  l'adeguamento  alle
risultanze degli studi di  settore,  ai  sensi  dell'articolo  2  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
maggio 1999,  n.  195,  puo'  essere  effettuato  entro  il  predetto
termine, alle condizioni e con le modalita' ivi previste. 
  4. All'articolo 7 del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al sesto comma, dopo le parole: "1.500 euro" sono aggiunte  le
seguenti: "; l'esistenza dei rapporti, nonche' la natura degli stessi
sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed  archiviate  in  apposita
sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari, compreso
il codice fiscale"; 
    b) all'undicesimo comma,  terzo  periodo,  dopo  le  parole:  "Le
rilevazioni e  le  evidenziazioni"  sono  inserite  le  seguenti:  ",
nonche' le comunicazioni"  ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: "Le informazioni comunicate sono altresi'  utilizzabili  per
le attivita' connesse alla riscossione mediante  ruolo,  nonche'  dai
soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b),  c)  ed  e),
del regolamento di cui  al  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n.  269,  ai
fini dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca  e
all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso  di  un
procedimento penale, sia in fase di indagini preliminari,  sia  nelle
fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti  di  carattere
patrimoniale per le finalita' di prevenzione previste  da  specifiche
disposizioni  di  legge  e  per  l'applicazione   delle   misure   di
prevenzione. ". 
  5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
emanare ai sensi dell'articolo 7, undicesimo comma, del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono  definite
le  specifiche  tecniche,  le  modalita'  ed   i   termini   per   la
comunicazione delle informazioni di cui al sesto comma  dell'articolo
7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.
605 , relative ai rapporti posti in essere a decorrere dal 1° gennaio
2005, ancorche' cessati, nonche' per l'aggiornamento periodico  delle
medesime informazioni. 
  6. All'articolo 10 del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.
471, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1: 
      1. dopo le parole:  "Se  viene  omessa  la  trasmissione"  sono
inserite le seguenti: "dei dati, delle notizie e"; 
      2. le parole: "alle banche" sono sostituite dalle seguenti: "ai
sensi dell'articolo 32,  primo  comma,  numero  7,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29   settembre   1973,   n.   600,   e
dell'articolo 51, secondo comma, numero 7, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis.  La  sanzione
prevista al comma 1 si applica nel caso di violazione degli  obblighi
di comunicazione previsti dall'articolo 7, sesto comma,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.". 
  7. All'articolo 8, primo comma, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dopo le parole  "individuazione
del soggetto" e' inserita la seguente: "ovvero". 
  8. In attesa dell'introduzione della normativa  sulla  fatturazione
informatica, all'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) dopo il  comma  4  e'  inserito  il  seguente:  "4-bis.  Entro
sessanta giorni dal  termine  previsto  per  la  presentazione  della
comunicazione di cui ai precedenti commi,  il  contribuente  presenta
l'elenco dei soggetti nei cui confronti  sono  state  emesse  fatture
nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonche', in relazione  al
medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di  partita  IVA  da
cui sono effettuati  acquisti  rilevanti  ai  fini  dell'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto. Per ciascun soggetto sono  indicati
il  codice  fiscale  e   l'importo   complessivo   delle   operazioni
effettuate, al netto  delle  relative  note  di  variazione,  con  la
evidenziazione dell'imponibile,  dell'imposta,  nonche'  dell'importo
delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento
del  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,  da  pubblicare   nella
Gazzetta Ufficiale: 
      a) sono individuati gli elementi informativi da indicare  negli
elenchi previsti dal presente comma,  nonche'  le  modalita'  per  la
presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi; 
      b) il termine di cui al primo periodo del presente  comma  puo'
essere differito  per  esigenze  di  natura  esclusivamente  tecnica,
ovvero relativamente a particolari tipologie di  contribuenti,  anche
in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere."; 
    b) il comma 6 e' sostituito dal  seguente:  "6.  Per  l'omissione
della comunicazione ovvero degli elenchi, nonche' per  l'invio  degli
stessi  con  dati  incompleti  o  non  veritieri,  si  applicano   le
disposizioni previste dall'articolo 11  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 471.". 
  9. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto l'elenco dei soggetti  nei  cui  confronti  sono
state emesse fatture comprende i soli titolari di partita IVA. 
  10.  Al  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22  luglio  1998,  n.  322,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo  1,  comma  1,  primo  periodo,  le  parole:  "15
febbraio" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio"; inoltre, dopo
le parole "non coincidente  con  l'anno  solare,"  sono  inserite  le
seguenti: "relativamente ai soggetti di  cui  all'articolo  2,  comma
2,"; 
    b) all'articolo 2: 
      1. al comma 1 le parole: "tra il 1°  maggio  ed  il  31  luglio
ovvero in via telematica entro il 31 ottobre" sono  sostituite  dalle
seguenti: "tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via  telematica
entro il 31 luglio"; 
      2. al comma 2  le  parole  :  "di  cui  all'articolo  3:"  sono
sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 3 in via  telematica,
entro l'ultimo  giorno  del  settimo  mese  successivo  a  quello  di
chiusura del periodo d'imposta."; inoltre sono abrogate le lettere a)
e b); 
    c) all'articolo 3: 
      1. al comma 1 il terzo periodo e' soppresso; 
      2. al comma 2, primo periodo, sono soppresse  le  parole:  "con
esclusione delle persone fisiche che hanno  realizzato  nel  medesimo
periodo un volume di affari inferiore o uguale ad  euro  10.000";  in
fine al medesimo periodo sono aggiunte le  seguenti  parole:  "e  dei
parametri"; 
      3.  al  comma  7  le  parole:  "entro  cinque  mesi",   ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "entro quattro mesi"; 
    d) all'articolo 4: 
      1. al comma 3-bis le  parole:  "entro  il  30  settembre"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo"; 
      2. al comma  4-bis  le  parole:  "entro  il  31  ottobre"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo"; 
      3. al comma 6-quater  le  parole:  "entro  il  15  marzo"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio"; 
    e) all'articolo 5: 
      1. al comma 1 le parole: ", per il tramite di una  banca  o  un
ufficio  postale,  ovvero  entro  l'ultimo  giorno  del  decimo  mese
successivo", ovunque ricorrano, sono soppresse; 
      2. al comma 4 le parole: "del  decimo"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "del settimo"; 
    f) all'articolo 5-bis "per il tramite di una banca o  un  ufficio
postale, ovvero entro  l'ultimo  giorno  del  decimo  mese",  ovunque
ricorrano, sono soppresse; 
    g) all'articolo 8, comma  1,  le  parole:  "ovvero,  in  caso  di
presentazione in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno"
sono sostituite dalle seguenti: ", in via telematica". 
  11. All'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, il numero  "20",
ovunque ricorra, e' sostituito dal seguente: "16". 
  ((11-bis. Gli adempimenti fiscali e il versamento  delle  somme  di
cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9  luglio
1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto  di  ogni  anno,
possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza
alcuna maggiorazione)). 
  12. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze  31
maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 13, comma 1, lettera b) le  parole:  "15  giugno"
sono sostituite dalle seguenti: "mese di maggio"; 
    b) all'articolo 16, comma 1, lettera c), le parole: "entro il  20
ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio"; 
    c) all'articolo 17, comma 1, lettera c), le parole: "entro il  20
ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio". 
  13. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo  30  dicembre
1992, n. 504, le  parole:  "30  giugno",  ovunque  ricorrano,  e  "20
dicembre"  sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle  seguenti:  "16
giugno" e "16 dicembre". 
  14. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a  13  decorrono  dal  1°
maggio 2007. 
  14-bis. Resta ferma la disposizione  di  cui  all'articolo  40  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente la adozione di
regolamenti ministeriali nella materia ivi  indicata.  I  regolamenti
previsti dal citato articolo 40 del decreto legislativo  n.  241  del
1997  possono   comunque   essere   adottati   qualora   disposizioni
legislative  successive  a  quelle  contenute  dal  presente  decreto
regolino la materia, a meno che la legge successiva  non  lo  escluda
espressamente. 
  15. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.
633, dopo l'articolo 32 e' inserito il seguente: 
    "Art.  32-bis  (Contribuenti  minimi  in  franchigia).  -  1.   I
contribuenti  persone  fisiche   esercenti   attivita'   commerciali,
agricole e professionali  che,  nell'anno  solare  precedente,  hanno
realizzato o, in caso di inizio di attivita', prevedono di realizzare
un volume  di  affari  non  superiore  a  7.000  euro,  e  non  hanno
effettuato o prevedono di non effettuare  cessioni  all'esportazione,
sono esonerati dal versamento  dell'imposta  e  da  tutti  gli  altri
obblighi previsti dal presente decreto, ad eccezione  degli  obblighi
di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto  e  delle
bollette doganali e di certificazione e comunicazione telematica  dei
corrispettivi. 
  2. I soggetti di cui al comma 1 non possono addebitare l'imposta  a
titolo di rivalsa e non hanno diritto  alla  detrazione  dell'imposta
assolta sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni. 
  3. Sono esclusi dal regime della franchigia i soggetti passivi  che
si avvalgono di regimi speciali di determinazione  dell'imposta  e  i
soggetti non residenti. 
  4. Le disposizioni  del  presente  articolo  non  si  applicano  ai
soggetti che in via esclusiva o  prevalente  effettuano  cessioni  di
fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni  edificabili  di  cui
all'articolo 10, n. 8) , del presente decreto e di mezzi di trasporto
nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del  decreto-legge  30  agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  ottobre
1993, n. 427. 
  5. A seguito della  prima  comunicazione  dei  dati,  prevista  dal
decreto direttoriale di cui al comma  15,  l'ufficio  attribuisce  un
numero speciale di partita IVA. 
  6. I soggetti che, nell'intraprendere l'esercizio di imprese,  arti
o professioni, ritengono di versare nelle condizioni del comma  1  ne
fanno comunicazione all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione di
inizio attivita' di cui all'articolo 35. 
  7. I soggetti che rientrano nel regime di cui al presente  articolo
possono optare per l'applicazione  dell'imposta  nei  modi  ordinari.
L'opzione, valida per almeno un triennio, e' comunicata con la  prima
dichiarazione  annuale  da  presentare  successivamente  alla  scelta
operata.  Trascorso  il  periodo  minimo  di  permanenza  nel  regime
normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo,  fino  a
quando permane la concreta  applicazione  della  scelta  operata.  La
revoca e' comunicata con  le  stesse  modalita'  dell'opzione  ed  ha
effetto dall'anno in corso. 
  8. L'applicazione del regime di franchigia  comporta  la  rettifica
della detrazione ai sensi dell'articolo 19-bis2. La stessa  rettifica
si applica se il contribuente transita, anche per opzione, al  regime
ordinario dell'imposta. In relazione al mutato regime  fiscale  delle
stesse,  l'imposta  dovuta  per  effetto  della  rettifica   di   cui
all'articolo 19-bis2 e' versata in tre rate annuali da  corrispondere
entro il termine previsto per il versamento  del  saldo  a  decorrere
dall'anno nel quale e' intervenuta la  modifica.  La  prima  rata  e'
versata entro il 27 dicembre 2006.  Il  debito  puo'  essere  estinto
anche mediante compensazione ai sensi dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero con l'utilizzo di eventuali
crediti  risultanti  dalle  liquidazioni   periodiche.   Il   mancato
versamento di ogni singola rata comporta l'applicazione dell'articolo
13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  471,  e  costituisce
titolo per la riscossione coattiva. 
  9. Nell'ultima dichiarazione annuale in cui l'imposta e'  applicata
nei modi ordinari si tiene conto anche dell'imposta  dovuta  relativa
alle operazioni indicate nell'ultimo comma  dell'articolo  6  per  le
quali non si e' ancora verificata l'esigibilita'. 
  10. Ferme restando le ipotesi di  rimborso  previste  dall'articolo
30,  l'eccedenza  detraibile  emergente   dall'ultima   dichiarazione
annuale IVA presentata dai soggetti di cui al comma 1  e'  utilizzata
in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo  9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 
  11. I soggetti di cui al comma 1, per gli acquisti  intracomunitari
e  per  le  altre  operazioni  per  le   quali   risultano   debitori
dell'imposta, integrano la fattura con l'indicazione dell'aliquota  e
della relativa imposta, che versano  entro  il  giorno  16  del  mese
successivo a quello di effettuazione delle operazioni. 
  12. I soggetti ai quali si applica il  regime  fiscale  di  cui  al
presente  articolo  trasmettono  telematicamente  all'Agenzia   delle
entrate l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate. 
  13. I contribuenti in regime di franchigia possono farsi  assistere
negli adempimenti tributari dall'ufficio  locale  dell'Agenzia  delle
entrate competente in ragione del  domicilio  fiscale.  In  tal  caso
devono munirsi  di  una  apparecchiatura  informatica,  corredata  di
accessori idonei, da utilizzare per la  connessione  con  il  sistema
informativo dell'Agenzia delle entrate. 
  14. Il regime di cui al presente articolo cessa di avere  efficacia
ed il contribuente e' assoggettato alla disciplina di  determinazione
dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari: 
    a) a decorrere  dall'anno  solare  successivo  a  quello  in  cui
risulta superato uno dei limiti di cui al comma 1; 
    b) a decorrere dallo stesso anno solare in cui il volume d'affari
dichiarato dal contribuente  o  rettificato  dall'ufficio  supera  il
limite di cui al comma 1 del cinquanta per cento del  limite  stesso;
in tal caso sara' dovuta l'imposta relativa  ai  corrispettivi  delle
operazioni imponibili effettuate nell'intero anno  solare,  salvo  il
diritto alla  detrazione  dell'imposta  sugli  acquisti  relativi  al
medesimo periodo. 
  15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le modalita' da osservare in occasione dell'opzione per  il
regime ordinario, i termini e  le  procedure  di  applicazione  delle
disposizioni del presente articolo.". 
  16. All'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1993,
n. 427, dopo le parole "Stato  membro",  sono  aggiunte  le  seguenti
"nonche' le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano il
regime di franchigia di  cui  all'articolo  32-bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.". 
  17. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano a  partire
dal periodo di imposta successivo a quello  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  18. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15  sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti commi: 
    "15-bis. L'attribuzione del numero di partita  IVA  determina  la
esecuzione  di  riscontri  automatizzati  per  la  individuazione  di
elementi  di  rischio  connessi  al  rilascio  dello  stesso  nonche'
l'eventuale  effettuazione  di  accessi  nel   luogo   di   esercizio
dell'attivita', avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto. 
    15-ter.  Con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia   delle
entrate sono individuate: 
      a)  specifiche  informazioni  da  richiedere   all'atto   della
dichiarazione di inizio di attivita'; 
      b) tipologie di contribuenti per  i  quali  l'attribuzione  del
numero di partita IVA determina la  possibilita'  di  effettuare  gli
acquisti di cui all'articolo 38 del decreto-legge 30 agosto 1993,  n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre  1993,  n.
427, e successive modificazioni,  a  condizione  che  sia  rilasciata
polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per  la  durata  di  tre
anni dalla data del rilascio e per un importo  rapportato  al  volume
d'affari presunto e comunque non inferiore a 50.000 euro; 
      c) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248. 
  19. Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano alle  richieste
di attribuzione del numero di partita IVA effettuate a decorrere  dal
1° novembre 2006. 
  20. L'Agenzia delle entrate e la  Guardia  di  finanza  programmano
specifici controlli mirati, relativi  ai  contribuenti  ai  quali  e'
attribuito il numero di partita IVA,  anche  in  data  antecedente  a
quella di decorrenza della disposizione di cui al comma 18. 
  21. In attuazione delle disposizioni di  cui  all'articolo  50  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal  decreto
legislativo 4 aprile  2006,  n.  159,  ed  al  fine  di  ridurre  gli
adempimenti dei contribuenti,  le  camere  di  commercio,  industria,
artigianato ed agricoltura comunicano all'anagrafe tributaria,  senza
oneri per lo Stato, in formato elettronico elaborabile, i dati  e  le
notizie  contenuti  nelle  domande  di   iscrizione,   variazione   e
cancellazione, di cui alla lettera f) del primo comma dell'articolo 6
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
605, anche se relative a singole unita' locali, nonche'  i  dati  dei
bilanci di esercizio depositati. 
  21-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  da
emanare, ai sensi dell'articolo 71  del  codice  dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive modificazioni, di concerto con il Ministro dello  sviluppo
economico, sentita l'Agenzia delle  entrate,  entro  il  31  dicembre
2007, sono stabilite le specifiche tecniche del  formato  elettronico
elaborabile per la presentazione dei bilanci  di  esercizio  e  degli
altri atti al registro delle imprese ed e' fissata la data,  comunque
non successiva al 31 marzo 2008,  a  decorrere  dalla  quale  diventa
obbligatoria l'adozione di tale modalita' di presentazione. 
  22. Fino alla realizzazione delle modalita'  tecniche  di  deposito
degli  atti  in  formato  elettronico  elaborabile,  le   camere   di
commercio,  industria,  artigianato  ed  agricoltura  forniranno   le
informazioni di cui al comma  21,  senza  oneri  per  lo  Stato,  nel
formato elettronico disponibile. 
  23. Con decreto interdirigenziale dell'Agenzia delle entrate e  del
Ministero dello sviluppo economico sono  stabiliti  i  termini  e  le
modalita' delle  trasmissioni  nonche'  le  specifiche  tecniche  del
formato dei dati. La prima trasmissione e'  effettuata  entro  il  31
ottobre 2006. 
  24. All'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica  29
settembre 1973,  n.  600,  dopo  il  secondo  comma  e'  inserito  il
seguente: 
    "In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai  sensi
dell'articolo 331 del codice di procedura penale per  uno  dei  reati
previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i  termini  di
cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo  di
imposta in cui e' stata commessa la violazione.". 
  25. All'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, dopo il secondo comma e' inserito il seguente: 
    "In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai  sensi
dell'articolo 331 del codice di procedura penale per  uno  dei  reati
previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i  termini  di
cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo  di
imposta in cui e' stata commessa la violazione.". 
  26. Le disposizioni di  cui  ai  commi  24  e  25  si  applicano  a
decorrere dal periodo d'imposta per il quale alla data di entrata  in
vigore del presente decreto sono ancora pendenti i termini di cui  al
primo e secondo comma dell'articolo 43  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600  e  dell'articolo  57  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  27. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo la lettera b) del primo comma e' inserita la seguente: 
      "b-bis) se il consegnatario non e' il destinatario dell'atto  o
dell'avviso, il messo consegna  o  deposita  la  copia  dell'atto  da
notificare in busta che provvede a sigillare e su  cui  trascrive  il
numero cronologico della notificazione, dandone atto nella  relazione
in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non
sono apposti  segni  o  indicazioni  dai  quali  possa  desumersi  il
contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta
e il  messo  da'  notizia  dell'avvenuta  notificazione  dell'atto  o
dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;"; 
    b) nella lettera e) del primo comma, dopo  le  parole:  "l'avviso
del deposito prescritto dall'articolo 140  del  codice  di  procedura
civile" sono inserite le seguenti: ", in busta chiusa e sigillata,"; 
    c) dopo la lettera e) del primo comma e'  inserita  la  seguente:
"e-bis) e' facolta' del contribuente che non ha  la  residenza  nello
Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d),  o  che
non  abbia  costituito  un  rappresentante  fiscale,  comunicare   al
competente ufficio locale,  con  le  modalita'  di  cui  alla  stessa
lettera d), l'indirizzo estero per la notificazione  degli  avvisi  e
degli altri atti  che  lo  riguardano;  salvo  il  caso  di  consegna
dell'atto o dell'avviso  in  mani  proprie,  la  notificazione  degli
avvisi o degli atti  e'  eseguita  mediante  spedizione  a  mezzo  di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento;"; 
    d) il secondo comma e' sostituito dal  seguente:  "L'elezione  di
domicilio non risultante dalla dichiarazione annuale ha  effetto  dal
trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle
comunicazioni previste alla lettera d) ed  alla  lettera  e-bis)  del
comma precedente."; 
    e) al terzo comma le parole: "dal sessantesimo giorno  successivo
a quello dell'avvenuta variazione anagrafica" sono  sostituite  dalle
seguenti: "dal trentesimo giorno successivo  a  quello  dell'avvenuta
variazione anagrafica"; 
    f) dopo il  terzo  comma  e'  aggiunto  il  seguente:  "Qualunque
notificazione a mezzo del servizio postale si considera  fatta  nella
data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione
decorrono dalla data in cui l'atto e' ricevuto.". 
  28. Nell'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre  1992,  n.
546, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, dopo le parole: "con avviso di  ricevimento"  sono
inserite  le  seguenti:  ",  sul  quale  non  sono  apposti  segni  o
indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'avviso."; 
    b) al comma 3, dopo le parole: "con avviso di  ricevimento"  sono
inserite  le  seguenti:  ",  sul  quale  non  sono  apposti  segni  o
indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto,". 
  29. Fuori dai casi previsti all'articolo 11, comma 1, lettere a)  e
b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono punite con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 258  euro  a  2065  euro  la
mancata  restituzione  dei  questionari  inviati  nell'esercizio  dei
poteri di cui all'articolo 2, comma 4,  del  decreto  legislativo  19
marzo 2001, n. 68, o la loro restituzione con risposte  incomplete  o
non veritiere, nonche' l'inottemperanza all'invito a comparire  fatto
sulla base dei medesimi poteri. 
  30. Per la constatazione e l'irrogazione della sanzione di  cui  al
comma 29 si applicano le disposizioni di cui alla legge  24  novembre
1981, n. 689. 
  31. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, le parole "nonche' gli organi giurisdizionali
civili e amministrativi" sono sostituite dalle seguenti: "nonche' gli
organi giurisdizionali, requirenti e  giudicanti,  penali,  civili  e
amministrativi  e,  previa  autorizzazione,  gli  organi  di  polizia
giudiziaria". 
  32. All'articolo 32, primo comma, del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al numero 4),  dopo  le  parole:  "nei  loro  confronti"  sono
inserite le seguenti: "nonche' nei confronti  di  altri  contribuenti
con i quali abbiano intrattenuto rapporti"; 
    b) al numero 8), le parole: "nei confronti di clienti,  fornitori
e prestatori  di  lavoro  autonomo,  nominativamente  indicati"  sono
sostituite dalle seguenti: ", rilevanti  ai  fini  dell'accertamento,
nei confronti di loro  clienti,  fornitori  e  prestatori  di  lavoro
autonomo". 
  33. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008,  N.  185,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2. 
  34. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008,  N.  185,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2. 
  35. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008,  N.  185,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2. 
  36. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008,  N.  185,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2. 
  37. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008,  N.  185,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2. 
  37-bis.  COMMA  ABROGATO  DAL  D.L.  29  NOVEMBRE  2008,  N.   185,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2. 
  37-ter COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2. 
  38. All'articolo 67, comma 1, lettera b),  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 29 dicembre 1986,  n.  917,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) le parole "o donazione" sono soppresse; 
    b) in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "In caso di cessione
a titolo oneroso di immobili  ricevuti  per  donazione,  il  predetto
periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto  da  parte  del
donante". 
  39. Nell'articolo 68, comma 1, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
dicembre 1986,  n.  917,  dopo  il  primo  periodo,  e'  aggiunto  il
seguente: "Per gli immobili di  cui  alla  lettera  b)  del  comma  1
dell'articolo 67 acquisiti per donazione si  assume  come  prezzo  di
acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.". 
  40. La lettera a)  dell'articolo  25,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'  sostituita
dalla  seguente:  "a)  del  terzo  anno  successivo   a   quello   di
presentazione della dichiarazione, ovvero a quello  di  scadenza  del
versamento dell'unica o ultima rata se il termine per  il  versamento
delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre
dell'anno in cui la dichiarazione e' presentata,  per  le  somme  che
risultano dovute a seguito dell'attivita'  di  liquidazione  prevista
dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, nonche' del quarto anno successivo  a  quello
di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta  per  le
somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917;". 
  41. Nel comma 1 degli articoli  19  e  20  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "iscrivendo a ruolo  o
rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre  del
terzo anno successivo a quello di presentazione  della  dichiarazione
del sostituto d'imposta" sono sostituite dalle seguenti "iscrivendo a
ruolo  le  maggiori  imposte   dovute   ovvero   rimborsando   quelle
spettanti". 
  42. All'articolo 2 del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.
462: 
    a) al comma 1 le parole ", entro il 31 dicembre del secondo  anno
successivo  a  quello  di  presentazione  della  dichiarazione"  sono
soppresse; 
    b) e' abrogato il comma 1-bis. 
  43.  Per  gli  emolumenti  arretrati  per  prestazioni  di   lavoro
dipendente di cui all'articolo 17, comma 1,  lettera  b),  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  corrisposti  a  decorrere
dal 1 gennaio 2004, per le indennita' di fine rapporto, per le  altre
indennita'  e  somme  e  per  le  indennita'  equipollenti   di   cui
all'articolo 19 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere  dal  1
gennaio 2003,  nonche'  per  le  prestazioni  pensionistiche  di  cui
all'articolo 20 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere  dal  1
gennaio  2003,  non  si  procede  all'iscrizione  a  ruolo  ed   alla
comunicazione di cui  all'articolo  1,  comma  412,  della  legge  30
dicembre  2004,  n.  311,  ne'  all'effettuazione  di  rimborsi,   se
l'imposta rispettivamente a debito o a credito  e'  inferiore  a  100
euro. La disposizione del periodo  precedente  si  applica  anche  ai
redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettere  c)  e  c-bis),  del
citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del
Presidente delle Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2004. 
  44. La  notifica  delle  cartelle  di  pagamento  conseguenti  alle
iscrizioni a ruolo previste dagli articoli 7, 8, 9, 14, 15 e 16 della
legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  e  successive  modificazioni,  e'
eseguita, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre  2008.  Entro  il
medesimo termine e' eseguita la notifica delle cartelle di  pagamento
relativa alle dichiarazioni di cui all'articolo 36, comma 2,  lettere
a) e b)  del  decreto  legislativo  26  febbraio  1999,  n.  46,  nei
confronti dei  contribuenti  che  hanno  presentato  dichiarazioni  o
effettuato versamenti ai sensi dell'articolo 9-bis della citata legge
n. 289 del 2002. 
  45. All'articolo 103, comma 1, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel primo periodo, le parole  "a  un  terzo  del  costo"  sono
sostituite dalle parole "al 50 per cento del costo"; 
    b) nel secondo periodo, le parole  "un  decimo  del  costo"  sono
sostituite dalle seguenti: "un diciottesimo del costo". 
  46. Le disposizioni del comma  45  si  applicano  a  decorrere  dal
periodo d'imposta in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto anche per le quote di ammortamento relative ai costi
sostenuti nel corso dei periodi di imposta precedenti. In riferimento
ai brevetti industriali, la disposizione del comma 45, lettera a), si
applica limitatamente ai brevetti registrati dalla data di entrata in
vigore del presente decreto ovvero nei cinque anni precedenti. 
  47. All'articolo 109, comma 4, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n.  917,  il  secondo  periodo  della  lettera  b)  e'
sostituito dal seguente:  "Gli  ammortamenti  dei  beni  materiali  e
immateriali, le altre rettifiche di valore,  gli  accantonamenti,  le
spese relative a studi e ricerche di sviluppo e le differenze  tra  i
canoni di locazione finanziaria di cui all'articolo 102, comma  7,  e
la  somma  degli  ammortamenti  dei  beni  acquisiti   in   locazione
finanziaria e degli  interessi  passivi  che  derivano  dai  relativi
contratti imputati  a  conto  economico  sono  deducibili  se  in  un
apposito prospetto della dichiarazione dei  redditi  e'  indicato  il
loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei  beni,  delle
spese di cui all'articolo 108, comma 1, e dei fondi.". 
  48. Le disposizioni del comma 47 si applicano alle spese relative a
studi e ricerche di sviluppo sostenute a  decorrere  dal  periodo  di
imposta successivo alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  49. A partire dal 1° ottobre 2006, i soggetti titolari  di  partita
IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari,  modalita'
di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di
cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio  1997,
n.  241,  e  delle  entrate  spettanti  agli  enti  ed   alle   casse
previdenziali di cui all'articolo 28, comma 1, dello  stesso  decreto
legislativo n. 241 del 1997. 
  49-bis. I soggetti di cui al comma 49, che intendono effettuare  la
compensazione prevista dall'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n.  241,  del  credito  annuale  o  relativo  a  periodi
inferiori all'anno  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  per  importi
superiori  a  ((5.000  euro  annui)),  sono  tenuti   ad   utilizzare
esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia
delle entrate secondo modalita' tecniche definite  con  provvedimento
del direttore della medesima Agenzia  delle  entrate  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma. 
  50. Gli interessi previsti per il rimborso di tributi non producono
in nessun caso interessi  ai  sensi  dell'articolo  1283  del  codice
civile. 
  51. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1,  commi  da
499 a 518, nonche' del comma 519, secondo  periodo,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266. 
  52. Alla lettera b)  del  comma  1  dell'articolo  67  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole "un numero massimo  di"
sono soppresse. 
  53.  A  decorrere  dall'anno  2007,  e'  soppresso   l'obbligo   di
presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli
immobili  (ICI),  di  cui  all'articolo  10,  comma  4,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992,  n.  504,  ovvero  della  comunicazione
prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n.  1),  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Restano fermi  gli  adempimenti
attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta. Fino  alla
data  di  effettiva  operativita'  del  sistema  di  circolazione   e
fruizione dei dati catastali,  da  accertare  con  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia del territorio, rimane in vigore l'obbligo  di
presentazione  della  dichiarazione  ai   fini   dell'ICI,   di   cui
all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articolo  59,  comma
1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.
446. Resta fermo l'obbligo di presentazione della  dichiarazione  nei
casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano  da
atti per i  quali  non  sono  applicabili  le  procedure  telematiche
previste dall'articolo 3-bis  del  decreto  legislativo  18  dicembre
1997,  n.  463,  concernente  la   disciplina   del   modello   unico
informatico. 
  54. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59,  comma
7-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  come  modificato
dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, la circolazione  e  la
fruizione della base dei  dati  catastali  gestita  dall'Agenzia  del
territorio  deve  essere  assicurata  entro  il  31  dicembre   2006.
Relativamente alle regioni, alle province e ai comuni i costi a  loro
carico per la circolazione e fruizione della base dei dati  catastali
sono unicamente quelli di connessione. 
  55. L'imposta comunale sugli immobili puo' essere liquidata in sede
di dichiarazione ai fini delle imposte  sui  redditi  e  puo'  essere
versata con le modalita' del  Capo  III  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241. Con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia
delle entrate, da emanare  entro  centoventi  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sentita  la  conferenza
Stato-citta' ed autonomie  locali,  sono  definiti  i  termini  e  le
modalita' per l'attuazione delle disposizioni contenute nel  presente
comma. 
  56. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio  2004,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2004,  n.
104, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 
    "Qualora le offerte in opzione siano inviate dagli  enti  gestori
agli aventi diritto, dopo un intervallo di tempo superiore a sei mesi
rispetto alla valutazione dell'Agenzia del territorio, i coefficienti
di abbattimento da applicare dovranno  essere  quelli  pubblicati  in
epoca immediatamente successiva alla data della  valutazione  stessa,
al fine di garantire che il prezzo delle unita'  immobiliari  offerte
in opzione sia effettivamente  corrispondente  in  termini  reali  ai
valori di mercato  del  mese  di  ottobre  2001.  I  coefficienti  di
abbattimento sono calcolati e pubblicati fino a  quelli  relativi  al
secondo semestre 2005.". 
  57. Per la copertura delle minori entrate derivanti dall'emanazione
dei decreti legislativi di recepimento  della  direttiva  2003/123/CE
del Consiglio del 22 dicembre 2003, recante modifica  alla  direttiva
90/435/CEE, concernente il regime  fiscale  comune  applicabile  alle
societa' madri e figlie di Stati membri diversi, pari a 16 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, a 13 milioni  di  euro  per
l'anno 2008, ed a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno  2009,  si
provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo delle  risorse  relative
all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183,
che, a tal  fine,  sono  versate  nell'anno  stesso  all'entrata  del
bilancio  dello  Stato,  per  gli  anni   2007   e   2008,   mediante
corrispondente riduzione della predetta autorizzazione  di  spesa  di
cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183,  e  per  gli  anni  successivi
mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente
decreto. 
                               Art. 38 
               Misure di contrasto del gioco illegale 
 
  1. Al fine di contrastare la diffusione  del  gioco  irregolare  ed
illegale, l'evasione e l'elusione  fiscale  nel  settore  del  gioco,
nonche' di  assicurare  la  tutela  del  giocatore,  con  regolamenti
emanati ai sensi dell'articolo 16, comma 1,  della  legge  13  maggio
1999, n. 133, sono disciplinati, entro il 31 dicembre 2006: 
    a) le scommesse  a  distanza  a  quota  fissa  con  modalita'  di
interazione diretta tra i singoli giocatori; 
    b) i giochi di abilita' a distanza con  vincita  in  denaro,  nei
quali  il  risultato   dipende,   in   misura   prevalente   rispetto
all'elemento  aleatorio,  dall'abilita'  dei  giocatori.   L'aliquota
d'imposta unica di cui al decreto legislativo 23  dicembre  1998,  n.
504, e' stabilita in misura pari al 3 per cento della somma giocata i
giochi di carte di qualsiasi tipo, qualora  siano  organizzati  sotto
forma di torneo e nel caso in cui la posta di  gioco  sia  costituita
esclusivamente dalla  sola  quota  di  iscrizione,  sono  considerati
giochi di abilita'. 
    c) le caratteristiche dei punti di vendita aventi come  attivita'
principale la commercializzazione dei  prodotti  di  gioco  pubblici.
Sono  punti  di  vendita  aventi   come   attivita'   principale   la
commercializzazione dei prodotti di  gioco  pubblici  le  agenzie  di
scommessa, le sale pubbliche da gioco, le  sale  destinate  al  gioco
disciplinato dal regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  delle
finanze 31 gennaio 2000,  n.  29,  nonche'  gli  ulteriori  punti  di
vendita aventi come attivita' principale la  commercializzazione  dei
prodotti di gioco pubblici di cui ai commi 2 e 4. 
  2. L'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,
e' sostituito dal seguente: 
    "287. Con  provvedimenti  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  -  Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  sono
stabilite le nuove modalita' di distribuzione  del  gioco  su  eventi
diversi dalle corse dei cavalli, nel rispetto dei seguenti criteri: 
      a) inclusione, tra i giochi su eventi diversi dalle  corse  dei
cavalli, delle scommesse a totalizzatore e a quota  fissa  su  eventi
diversi dalle corse dei cavalli,  dei  concorsi  pronostici  su  base
sportiva, del concorso pronostici denominato totip,  delle  scommesse
ippiche di  cui  al  comma  498,  nonche'  di  ogni  ulteriore  gioco
pubblico, basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli; 
      b) possibilita' di raccolta del gioco su eventi  diversi  dalle
corse dei cavalli da parte degli operatori che esercitano la raccolta
di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli operatori
di Stati membri dell'Associazione europea per  il  libero  scambio  e
anche degli operatori  di  altri  Stati,  solo  se  in  possesso  dei
requisiti di affidabilita' definiti dall'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato; 
      c) esercizio della raccolta tramite  punti  di  vendita  aventi
come attivita' principale  la  commercializzazione  dei  prodotti  di
gioco pubblici e punti di vendita aventi come attivita' accessoria la
commercializzazione dei prodotti  di  gioco  pubblici;  ai  punti  di
vendita aventi come attivita' principale la  commercializzazione  dei
prodotti  di  gioco  pubblici  puo'  essere  riservata  in  esclusiva
l'offerta di alcune tipologie di scommessa; 
      d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi  punti  di
vendita non inferiore a 7.000, di cui almeno il 30 per  cento  aventi
come attivita' principale  la  commercializzazione  dei  prodotti  di
gioco pubblici; 
      e) determinazione del numero massimo dei punti di  vendita  per
comune in proporzione agli abitanti e in considerazione dei punti  di
vendita gia' assegnati; 
      f) localizzazione dei punti di vendita  aventi  come  attivita'
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei
comuni con piu' di 200.000 abitanti a una distanza non  inferiore  ad
800 metri dai punti di vendita gia' assegnati e nei comuni  con  meno
di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a  1.600  metri  dai
punti di vendita gia' assegnati; 
      g) localizzazione dei punti di vendita  aventi  come  attivita'
accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei
comuni con piu' di 200.000 abitanti a una distanza  non  inferiore  a
400 metri dai punti di vendita gia' assegnati e nei comuni  con  meno
di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore  ad  800  metri  dai
punti di vendita gia'  assegnati,  senza  pregiudizio  dei  punti  di
vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta
dei concorsi pronostici su base sportiva; 
      h) aggiudicazione dei punti di vendita previa effettuazione  di
una o piu' procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta
non puo' essere inferiore ad euro venticinquemila per ogni  punto  di
vendita avente come attivita' principale la  commercializzazione  dei
prodotti di gioco pubblici e ad euro  settemilacinquecento  per  ogni
punto   di   vendita   avente   come    attivita'    accessoria    la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; 
      i) acquisizione della possibilita' di raccogliere  il  gioco  a
distanza, ivi inclusi i giochi di abilita'  con  vincita  in  denaro,
previo  versamento  di  un  corrispettivo  non   inferiore   a   euro
duecentomila; 
      l)   definizione   delle   modalita'   di   salvaguardia    dei
concessionari della raccolta di scommesse a  quota  fissa  su  eventi
diversi dalle corse dei cavalli disciplinate dal regolamento  di  cui
al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo  2006,
n. 111". 
  3. All'articolo 4, comma 1, del  decreto  legislativo  23  dicembre
1998, n. 504, e successive modificazioni, il numero 3  della  lettera
b), con effetti dal 1° gennaio 2007, e' sostituito dal seguente: 
    "3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle  corse
dei cavalli e per le scommesse con modalita' di  interazione  diretta
tra i singoli giocatori: 
    3.1)  nel  caso  in  cui  il  movimento  netto  dei  dodici  mesi
precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi  diversi
dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro,  nella
misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino  a  sette
eventi e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra  i
singoli  giocatori;  nella  misura  dell'8  per  cento  per  ciascuna
scommessa composta da piu' di sette eventi; 
    3.2)  nel  caso  in  cui  il  movimento  netto  dei  dodici  mesi
precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi  diversi
dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.150 milioni di euro,  nella
misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino  a  sette
eventi e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra  i
singoli giocatori; nella  misura  del  6,8  per  cento  per  ciascuna
scommessa composta da piu' di sette eventi; 
    3.3)  nel  caso  in  cui  il  movimento  netto  dei  dodici  mesi
precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi  diversi
dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.500 milioni di euro,  nella
misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino  a  sette
eventi e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra  i
singoli  giocatori;  nella  misura  del  6  per  cento  per  ciascuna
scommessa composta da piu' di sette eventi; 
    3.4)  nel  caso  in  cui  il  movimento  netto  dei  dodici  mesi
precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi  diversi
dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.000 milioni di euro,  nella
misura del 2,5 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette
eventi e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra  i
singoli giocatori; nella  misura  del  5,5  per  cento  per  ciascuna
scommessa composta da piu' di sette eventi; 
    3.5)  nel  caso  in  cui  il  movimento  netto  dei  dodici  mesi
precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi  diversi
dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.500 milioni di euro,  nella
misura del 2 per cento per ciascuna scommessa composta fino  a  sette
eventi e per quelle  con  modalita'  di  interazione  diretta  tra  i
singoli  giocatori;  nella  misura  del  5  per  cento  per  ciascuna
scommessa composta da piu' di sette eventi;". 
  4. Al fine di contrastare la diffusione  del  gioco  irregolare  ed
illegale, l'evasione e l'elusione  fiscale  nel  settore  del  gioco,
nonche' di assicurare la tutela del giocatore, con provvedimenti  del
Ministero dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
dei  monopoli  di  Stato,  sono  stabilite  le  nuove  modalita'   di
distribuzione del gioco su base ippica,  nel  rispetto  dei  seguenti
criteri: 
    a) inclusione, tra i giochi su base  ippica,  delle  scommesse  a
totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli, dei  concorsi
pronostici su  base  sportiva,  del  concorso  pronostici  denominato
totip, delle scommesse ippiche di  cui  all'articolo  1,  comma  498,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' di ogni ulteriore gioco
pubblico; 
    b) possibilita' di raccolta del gioco su  base  ippica  da  parte
degli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno  Stato
membro  dell'Unione  europea,  degli  operatori   di   Stati   membri
dell'Associazione europea  per  il  libero  scambio,  e  anche  degli
operatori di altri Stati,  solo  se  in  possesso  dei  requisiti  di
affidabilita' definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli  di
Stato; 
    c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi  come
attivita' principale la commercializzazione  dei  prodotti  di  gioco
pubblici e punti di  vendita  aventi  come  attivita'  accessoria  la
commercializzazione dei prodotti  di  gioco  pubblici;  ai  punti  di
vendita aventi come attivita' principale la  commercializzazione  dei
prodotti  di  gioco  pubblici  puo'  essere  riservata  in  esclusiva
l'offerta di alcune tipologie di scommessa; 
    d) previsione dell'attivazione di un numero  di  nuovi  punti  di
vendita non inferiore a 10.000, di cui almeno il 5 per  cento  aventi
come attivita' principale  la  commercializzazione  dei  prodotti  di
gioco pubblici; 
    e) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 2 MARZO 2012,  N.  16,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 APRILE 2012, N. 44)); 
    f)  LETTERA  ABROGATA  DAL  D.L.  25  SETTEMBRE  2008,  N.   149,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 NOVEMBRE 2008, N. 184; 
    g)  LETTERA  ABROGATA  DAL  D.L.  25  SETTEMBRE  2008,  N.   149,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 NOVEMBRE 2008, N. 184; 
    h) aggiudicazione dei punti di vendita, previa  effettuazione  di
una o piu' procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta
non puo' essere inferiore  ad  euro  trentamila  per  ogni  punto  di
vendita avente come attivita' principale la  commercializzazione  dei
prodotti di gioco pubblici e ad euro  settemilacinquecento  per  ogni
punto   di   vendita   avente   come    attivita'    accessoria    la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; 
      i) acquisizione della possibilita' di raccogliere  il  gioco  a
distanza, ivi inclusi i giochi di abilita' con vincita in denaro; 
      l) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 2 MARZO 2012, N. 16, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 APRILE 2012, N. 44)). 
  5. L'articolo 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e'
sostituito dal seguente: 
    "6. Il numero massimo di apparecchi  da  intrattenimento  di  cui
all'articolo 110, commi 6  e  7,  del  testo  unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive  modificazioni,  che  possono  essere  installati   presso
pubblici esercizi o punti di raccolta  di  altri  giochi  autorizzati
nonche' le prescrizioni da osservare ai fini dell'installazione  sono
definiti con decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Per i punti
di vendita aventi come attivita'  accessoria  la  commercializzazione
dei prodotti  di  gioco  pubblici,  i  decreti  sono  predisposti  di
concerto  con  il  Ministero  dell'interno,  sentita  la   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. Costituiscono criteri direttivi per
la determinazione del numero massimo di  apparecchi  installabili  la
natura dell'attivita'  prevalente  svolta  presso  l'esercizio  o  il
locale e la superficie degli stessi.". 
  6. Nei casi di reiterazione previsti dall'articolo 110,  comma  10,
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di  cui  al  regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,  decadono
le autorizzazioni alla  raccolta  di  giochi,  concorsi  o  scommesse
rilasciate  dal   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   -
Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato,  dalla  data  di
notifica  del  provvedimento  di   sospensione   delle   licenze   od
autorizzazioni stesse. Negli stessi casi si interrompono gli  effetti
dei contratti in ragione dei quali i  soggetti  raccolgono  gioco  su
incarico  di  concessionari  affidatari  della  raccolta  di  giochi,
concorsi o scommesse. 
  7. All'articolo 110, comma 6, lettera a),  del  testo  unico  delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931,
n. 773, e successive modificazioni, le parole "in monete  metalliche"
sono soppresse. 
  8. All'articolo 1 della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 530: 
      1. alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"a decorrere dal 1° gennaio 2007"; 
      2. alla lettera c), dopo le parole: "l'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato" sono aggiunte le seguenti: ", a decorrere  dal
1° gennaio 2007,"; 
    b) al comma 531, le parole:  "1°  luglio  2006"  sono  sostituite
dalle seguenti: "1° gennaio 2007". 

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

                               Art. 39
           Modifica della disciplina di esenzione dall'ICI

  1.  All'articolo  7  del  decreto-legge  30 settembre 2005, n. 203,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
    "2-bis.  L'esenzione  disposta  dall'articolo 7, comma 1, lettera
i),  del  decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 504, si intende
applicabile  alle  attivita'  indicate nella medesima lettera che non
abbiano esclusivamente natura commerciale.".
                             Art. 39-bis
       (( (Disposizioni in materia di rimborsi elettorali) ))

  ((1.  All'articolo  1  della  legge  3  giugno  1999,  n. 157, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a)  dopo  il  comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Specifiche
disposizioni  sono  previste  dal  comma  5-bis  per  il  rimborso da
attribuire  ai  movimenti  o partiti politici in relazione alle spese
sostenute  per le campagne elettorali nella circoscrizione Estero, di
cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere";
    b)  al  comma  4,  le  parole: "lire mille" sono sostituite dalle
seguenti:  "un  euro"  e  le  parole:  "lire  5  miliardi annue" sono
sostituite dalle seguenti: "euro 2.582.285 annui";
    c)  dopo  il  comma  5  e'  inserito  il seguente: "5-bis. Per il
rimborso  previsto dal comma 1-bis, in relazione alle spese sostenute
per  le elezioni nella circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma
5 relativi, rispettivamente, al Senato della Repubblica e alla Camera
dei  deputati,  sono incrementati nella misura dell'1,5 per cento del
loro  ammontare.  Ciascuno  dei  due  importi  aggiuntivi  di  cui al
precedente   periodo   e'   suddiviso   tra   le  ripartizioni  della
circoscrizione  Estero in proporzione alla rispettiva popolazione. La
quota  spettante a ciascuna ripartizione e' suddivisa tra le liste di
candidati   in  proporzione  ai  voti  conseguiti  nell'ambito  della
ripartizione.  Partecipano alla ripartizione della quota le liste che
abbiano  ottenuto almeno un candidato eletto nella ripartizione o che
abbiano  conseguito  almeno  il  4  per  cento  dei  voti validamente
espressi  nell'ambito  della  ripartizione  stessa.  Si  applicano le
disposizioni  di  cui  al  comma  13  dell'articolo 15 della legge 10
dicembre 1993, n. 515.";
    d)  al  comma  6,  le parole: "commi 1 e 4" sono sostituite dalle
seguenti:  "commi 1 e 1-bis" e dopo le parole: "entro il 31 luglio di
ciascun  anno" sono inserite le seguenti: "I rimborsi di cui al comma
4  sono  corrisposti  in  un'unica  soluzione,  entro  il  31  luglio
dell'anno in cui si e' svolta la consultazione referendaria".
  2. All'articolo 2, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, dopo
le  parole:  "fondi  medesimi"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  ad
eccezione  degli  importi di cui al comma 5-bis dello stesso articolo
1,".
  3.  All'articolo  9  della  legge  10  dicembre  1993, n. 515, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' abrogato;
    b)  al  comma  3,  le  parole: "per l'attribuzione della quota di
seggi da assegnare in ragione proporzionale" sono soppresse.
  4.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente articolo si applicano a
partire  dai rimborsi delle spese elettorali sostenute per il rinnovo
del  Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei  deputati nelle
elezioni dell'aprile 2006.
  5.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato  in  1,5  milioni  di  euro  a  decorrere dall'anno 2006, si
provvede   per   l'anno   2006,   mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per gli anni
successivi   mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2006-2008, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo  al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia
e  delle  finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.))
                               Art. 40
                    (( (Copertura finanziaria) ))

  ((1. Agli oneri recati dal presente decreto, ad eccezione di quelli
relativi  agli  articoli  18-bis,  21  e  39-bis,  pari a complessivi
4.384,4  milioni  di  euro per l'anno 2006, a 2.066,6 milioni di euro
per  l'anno  2007  e  a  3.013,7  milioni di euro per l'anno 2008, si
provvede  mediante  utilizzo delle maggiori entrate e delle riduzioni
di spesa recate dal medesimo decreto.
  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare,   con   propri   decreti,   le  occorrenti  variazioni  di
bilancio.))
                             Art. 40-bis
                      (( (Norma transitoria) ))

  ((1.  Gli  atti  ed  i  contratti,  pubblici  e  privati,  emanati,
stipulati  o  comunque  posti  in  essere  nello  stesso giorno della
pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  in
applicazione  ed osservanza della disciplina normativa previgente non
costituiscono  in  nessun caso ipotesi di violazione della disciplina
recata  dal decreto stesso. In tali casi, le disposizioni del decreto
si  considerano  entrate  in  vigore il giorno successivo a quello di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.))
                               Art. 41
                          Entrata in vigore

  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 4 luglio 2006
                             NAPOLITANO

                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
                              e delle finanze
                              Bersani,    Ministro   dello   sviluppo
                              economico
Visto, il Guardasigilli: Mastella
                                                          Elenco n. 1 
                                     (previsto dall'art. 25, comma 1) 
 

            ((Parte di provvedimento in formato grafico))