DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.
 
 Vigente al: 29-9-2012  
 

PARTE PRIMA

((DISPOSIZIONI COMUNI E PRINCIPI GENERALI))

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; 
  Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al  Governo
per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione
in materia ambientale e misure di diretta applicazione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
1conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Viste  le  direttive  2001/42/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 27  giugno  2001,  concernente  la  valutazione  degli
effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e  85/337/CEE
del Consiglio, del 27 giugno 1985, come  modificata  dalle  direttive
97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  26  maggio  2003,  concernente   la
valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici  e
privati, nonche' riordino e  coordinamento  delle  procedure  per  la
valutazione  di  impatto  ambientale  (VIA),   per   la   valutazione
ambientale  strategica  (VAS)  e  per  la  prevenzione  e   riduzione
integrate dell'inquinamento (IPPC); 
  Vista la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24  settembre  1996,
sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento; 
  Vista  la  direttiva  2000/60/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque; 
  Vista la direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, che
modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti; 
  Vista la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre  1991,
relativa ai rifiuti pericolosi; 
  Vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio; 
  Vista la direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del  28  giugno  1984,
concernente la  lotta  contro  l'inquinamento  atmosferico  provocato
dagli impianti industriali; 
  Vista la direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 dicembre 1994,  sul  controllo  delle  emissioni  di  composti
organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e  dalla
sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio; 
  Vista la direttiva 1999/13/CE del Consiglio,  dell'11  marzo  1999,
concernente la  limitazione  delle  emissioni  di  composti  organici
volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attivita' e in
taluni impianti; 
  Vista la direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del  26  aprile  1999,
relativa alla riduzione del tenore di zolfo  di  alcuni  combustibili
liquidi e recante modifica della direttiva 93/12/CEE; 
  Vista  la  direttiva  2001/80/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 23 ottobre  2001,  concernente  la  limitazione  delle
emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti  originati  dai  grandi
impianti di combustione; 
  Vista  la  direttiva  2004/35/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla  responsabilita'  ambientale  in
materia di prevenzione e riparazione del danno  ambientale,  che,  in
vista  di  questa   finalita',   "istituisce   un   quadro   per   la
responsabilita' ambientale" basato sul principio "chi inquina paga"; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 18 novembre 2005; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 19 gennaio 2006; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,  adottate  nelle
riunioni del 10 febbraio e del 29 marzo 2006; 
  Sulla proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio, di concerto con i Ministri per le politiche  comunitarie,
per la funzione pubblica, per  gli  affari  regionali,  dell'interno,
della giustizia, della difesa, dell'economia e delle  finanze,  delle
attivita'  produttive,  della  salute,  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e delle politiche agricole e forestali; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               ART. 1 
                      (ambito di applicazione) 
 
 
  1. Il presente decreto legislativo disciplina, in attuazione  della
legge 15 dicembre 2004, n. 308, le materie seguenti: 
    a)  nella  parte  seconda,  le  procedure  per   la   valutazione
ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto  ambientale
(VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC); 
    b) nella parte terza,  la  difesa  del  suolo  e  la  lotta  alla
desertificazione,  la  tutela  delle  acque  dall'inquinamento  e  la
gestione delle risorse idriche; 
    c) nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica  dei
siti contaminati; 
    d) nella parte quinta, la tutela dell'aria e la  riduzione  delle
emissioni in atmosfera; 
    e) nella parte sesta,  la  tutela  risarcitoria  contro  i  danni
all'ambiente. 
                               ART. 2
                             (finalita')

   1.  Il  presente decreto legislativo ha come obiettivo primario la
promozione  dei  livelli  di qualita' della vita umana, da realizzare
attraverso  la  salvaguardia  ed  il  miglioramento  delle condizioni
dell'ambiente  e  l'utilizzazione  accorta  e razionale delle risorse
naturali.
   2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1, il presente decreto
provvede  al  riordino,  al  coordinamento  e  all'integrazione delle
disposizioni  legislative  nelle  materie  di  cui all'articolo 1, in
conformita'  ai  principi  e  criteri direttivi di cui ai commi 8 e 9
dell'articolo  1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, e nel rispetto
((degli   obblighi  internazionali,))  dell'ordinamento  comunitario,
delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali.
   3.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  decreto  sono attuate
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione  vigente  e  senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
                               ART. 3
        (criteri per l'adozione dei provvedimenti successivi)

   1. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128)).
   2. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128)).
   ((3.   Per   la  modifica  e  l'integrazione  dei  regolamenti  di
attuazione   ed   esecuzione   in  materia  ambientale,  il  Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio acquisisce, entro 30
giorni  dalla  richiesta,  il parere delle rappresentanze qualificate
degli  interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico
e sociale per le politiche ambientali (CESPA), senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.)) ((40))
   4. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128)).
   5. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128)).
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.Lgs.  29 giugno 2010, n. 128 ha disposto (con l'art. 4, comma
2)  che  "Nel  decreto  legislativo  3  aprile  2006, n. 152, ovunque
ricorrano,  le  parole  "Ministero  dell'ambiente  e della tutela del
territorio", sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del mare", le parole: "Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela del territorio" sono sostituite dalle
seguenti: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare",  le  parole  "Agenzia  per la protezione dell'ambiente e per i
servizi  tecnici" sono sostituite dalle seguenti: "Istituto superiore
per  la  protezione  e  la ricerca ambientale", e la parola "APAT" e'
sostituita dalla seguente: "ISPRA"".
                             ART. 3-bis
          Principi sulla produzione del diritto ambientale

  1. I principi posti ((dalla presente Parte prima)) e dagli articoli
seguenti   costituiscono  i  principi  generali  in  tema  di  tutela
dell'ambiente, adottati in attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32, 41,
42  e  44,  117 commi 1 e 3 della Costituzione e nel rispetto ((degli
obblighi internazionali e del diritto comunitario)).
  2.  I  principi  previsti  dalla presente Parte Prima costituiscono
regole  generali  della  materia  ambientale nell'adozione degli atti
normativi,  di  indirizzo  e  di  coordinamento e nell'emanazione dei
provvedimenti di natura contingibile ed urgente.
((3.  Le  norme  di  cui al presente decreto possono essere derogate,
modificate  o  abrogate solo per dichiarazione espressa da successive
leggi  della  Repubblica,  purche'  sia  comunque sempre garantito il
rispetto  del  diritto europeo, degli obblighi internazionali e delle
competenze delle Regioni e degli Enti locali.))
                             ART. 3-ter
                ((Principio dell'azione ambientale))
  ((1.  La  tutela  dell'ambiente  e  degli ecosistemi naturali e del
patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici
e  privati  e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private,
mediante  una  adeguata  azione  che  sia informata ai principi della
precauzione,   dell'azione   preventiva,  della  correzione,  in  via
prioritaria  alla  fonte,  dei danni causati all'ambiente, nonche' al
principio  "chi  inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma
2,  del  Trattato  delle  unioni  europee, regolano la politica della
comunita' in materia ambientale.))
                            ART. 3-quater
              ((Principio dello sviluppo sostenibile))
  ((1.  Ogni  attivita'  umana  giuridicamente rilevante ai sensi del
presente   codice   deve  conformarsi  al  principio  dello  sviluppo
sostenibile,  al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni
delle  generazioni  attuali non possa compromettere la qualita' della
vita e le possibilita' delle generazioni future.
  2.  Anche  l'attivita'  della  pubblica amministrazione deve essere
finalizzata   a  consentire  la  migliore  attuazione  possibile  del
principio  dello  sviluppo  sostenibile,  per  cui  nell'ambito della
scelta  comparativa  di  interessi  pubblici  e  privati connotata da
discrezionalita'  gli  interessi  alla  tutela  dell'ambiente  e  del
patrimonio   culturale   devono   essere   oggetto   di   prioritaria
considerazione.
  3.  Data  la  complessita' delle relazioni e delle interferenze tra
natura  e  attivita'  umane,  il principio dello sviluppo sostenibile
deve  consentire  di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito
delle  risorse  ereditate,  tra  quelle  da  risparmiare  e quelle da
trasmettere, affinche' nell'ambito delle dinamiche della produzione e
del  consumo  si  inserisca altresi' il principio di solidarieta' per
salvaguardare  e  per  migliorare  la  qualita'  dell'ambiente  anche
futuro.
  4.  La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali
deve  essere  cercata  e  trovata nella prospettiva di garanzia dello
sviluppo   sostenibile,   in   modo   da  salvaguardare  il  corretto
funzionamento   e   l'evoluzione   degli  ecosistemi  naturali  dalle
modificazioni  negative  che  possono essere prodotte dalle attivita'
umane.))
                          ART. 3-quinquies
        Principi di sussidiarieta' e di leale collaborazione

  1.  I  principi  ((contenuti  nel  presente))  decreto  legislativo
costituiscono  le  condizioni  minime ed essenziali per assicurare la
tutela dell'ambiente su tutto il territorio nazionale;
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
adottare  forme  di  tutela giuridica dell'ambiente piu' restrittive,
qualora  lo  richiedano  situazioni  particolari del loro territorio,
purche'   cio'  non  comporti  un'arbitraria  discriminazione,  anche
attraverso ingiustificati aggravi procedimentali.
  3. Lo Stato interviene in questioni involgenti interessi ambientali
ove  gli  obiettivi  dell'azione  prevista,  in  considerazione delle
dimensioni  di  essa e dell'entita' dei relativi effetti, non possano
essere sufficientemente realizzati dai livelli territoriali inferiori
di governo o non siano stati comunque effettivamente realizzati.
  4. Il principio di sussidiarieta' di cui al comma 3 opera anche nei
rapporti  tra  regioni  ed enti locali minori. ((Qualora sussistano i
presupposti  per  l'esercizio  del potere sostitutivo del Governo nei
confronti  di  un ente locale, nelle materie di propria competenza la
Regione puo' esercitare il suo potere sostitutivo)).
                            ART. 3-sexies
((Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione
                        a scopo collaborativo
  1.  In  attuazione  della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni,  e  delle  previsioni  della  Convenzione  di  Aarhus,
ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi
del  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n. 195, chiunque, senza
essere   tenuto   a   dimostrare   la  sussistenza  di  un  interesse
giuridicamente  rilevante,  puo'  accedere alle informazioni relative
allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale.))

((PARTE SECONDA
PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC)

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI PER LE PROCEDURE DI VIA, DI VAS E PER LA VALUTAZIONE D'INCIDENZA E L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA).))


                               ART. 4
                              Finalita'

  1.  Le  norme  del  presente  decreto  costituiscono recepimento ed
attuazione:
    a)  della  direttiva  2001/42/CE  del  Parlamento  europeo  e del
Consiglio,  del  27  giugno  2001,  concernente  la valutazione degli
impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
    b)  della  direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985,
concernente  la  valutazione  di  impatto  ambientale  di determinati
progetti  pubblici  e  privati,  come  modificata ed integrata con la
direttiva  97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la direttiva
2003/35/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 26 maggio
2003.
  ((c)  della  direttiva  2008/1/CE  del  Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio  del  15  gennaio  2008,  concernente  la  prevenzione e la
riduzione integrate dell'inquinamento.))
  2.  Il  presente  decreto individua, nell'ambito della procedura di
Valutazione  dell'impatto  ambientale  modalita' di semplificazione e
coordinamento  delle procedure autorizzative in campo ambientale, ivi
comprese  le  procedure ((di cui al Titolo III-bis, Parte Seconda del
presente decreto)).
  3.  La  valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la
finalita' di assicurare che l'attivita' antropica sia compatibile con
le  condizioni  per  uno  sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto
della  capacita' rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della
salvaguardia  della  biodiversita'  e  di  un'equa  distribuzione dei
vantaggi  connessi all'attivita' economica. Per mezzo della stessa si
affronta  la  determinazione  della  valutazione preventiva integrata
degli  impatti ambientali nello svolgimento delle attivita' normative
e  amministrative,  di  informazione  ambientale, di pianificazione e
programmazione.
  4. In tale ambito:
    a)  la  valutazione  ambientale  di piani e programmi che possono
avere  un  impatto  significativo  sull'ambiente  ha  la finalita' di
garantire   un   elevato   livello   di  protezione  dell'ambiente  e
contribuire  all'integrazione  di  considerazioni ambientali all'atto
dell'elaborazione,  dell'adozione  e  approvazione  di  detti piani e
programmi  assicurando  che  siano  coerenti  e  contribuiscano  alle
condizioni per uno sviluppo sostenibile.
    b)  la  valutazione  ambientale  dei  progetti ha la finalita' di
proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla
qualita'  della  vita,  provvedere  al  mantenimento  delle  specie e
conservare  la  capacita'  di  riproduzione dell'ecosistema in quanto
risorsa  essenziale  per  la  vita.  A  questo scopo, essa individua,
descrive  e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare
e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti diretti e
indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
      1) l'uomo, la fauna e la flora;
      2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;
      3) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
      4) l'interazione tra i fattori di cui sopra.
  ((c)  l'autorizzazione  integrata  ambientale  ha  per  oggetto  la
prevenzione  e  la  riduzione integrate dell'inquinamento proveniente
dalle  attivita'  di  cui all'allegato VIII e prevede misure intese a
evitare,   ove   possibile,  o  a  ridurre  le  emissioni  nell'aria,
nell'acqua  e  nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per
conseguire  un  livello  elevato di protezione dell'ambiente salve le
disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale.))
                               ART. 5
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a)  valutazione  ambientale  di  piani  e  programmi, nel seguito
valutazione  ambientale  strategica,  di seguito VAS: il processo che
comprende,  secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda
parte  del  presente  decreto,  lo  svolgimento  di  una  verifica di
assoggettabilita',   l'elaborazione   del   rapporto  ambientale,  lo
svolgimento   di  consultazioni,  la  valutazione  del  piano  o  del
programma,   del   rapporto   e   degli  esiti  delle  consultazioni,
l'espressione  di  un parere motivato, l'informazione sulla decisione
ed il monitoraggio;
    ((b) valutazione ambientale dei progetti, nel seguito valutazione
d'impatto  ambientale,  di  seguito  VIA: il procedimento mediante il
quale  vengono  preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente
di  un  progetto,  secondo le disposizioni di cui al titolo III della
seconda parte del presente decreto, ai fini dell'individuazione delle
soluzioni  piu'  idonee  al  perseguimento  degli  obiettivi  di  cui
all'articolo 4, commi 3 e 4, lettera b);))
    c)    impatto    ambientale:    l'alterazione   qualitativa   e/o
quantitativa,  diretta  ed  indiretta,  a  breve  e  a lungo termine,
permanente  e  temporanea,  singola e cumulativa, positiva e negativa
dell'ambiente,  inteso  come  sistema  di  relazioni  fra  i  fattori
antropici,  naturalistici,  chimico-fisici, climatici, paesaggistici,
architettonici,  culturali,  agricoli  ed  economici,  in conseguenza
dell'attuazione  sul  territorio  di  piani o programmi o di progetti
nelle  diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione,
nonche' di eventuali malfunzionamenti;
    d)  patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni culturali
e   dai   beni  paesaggistici  in  conformita'  al  disposto  di  cui
all'articolo  2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42;
    e)  piani e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione
e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati
dalla Comunita' europea, nonche' le loro modifiche:
      1)  che  sono  elaborati e/o adottati da un'autorita' a livello
nazionale,  regionale o locale oppure predisposti da un'autorita' per
essere  approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa
o negoziale e
      2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari
o amministrative;
    f)  rapporto  ambientale:  il documento del piano o del programma
redatto in conformita' alle previsioni di cui all'articolo 13;
    g) progetto preliminare: gli elaborati progettuali predisposti in
conformita'  all'articolo  93 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n.  163,  nel  caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto
che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente
ai fini della valutazione ambientale;
    h)  progetto definitivo: gli elaborati progettuali predisposti in
conformita'  all'articolo  93 del decreto n. 163 del 2006 nel caso di
opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un
livello   informativo  e  di  dettaglio  equivalente  ai  fini  della
valutazione ambientale;
    i)  studio  di  impatto  ambientale:  elaborato  che  integra  il
progetto  definitivo,  redatto  in conformita' alle previsioni di cui
all'articolo 22;
    ((i-bis)  sostanze: gli elementi chimici e loro composti, escluse
le  sostanze radioattive di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995,
n.  230,  e gli organismi geneticamente modificati di cui ali decreti
legislativi del 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92;
    i-ter)   inquinamento:  l'introduzione  diretta  o  indiretta,  a
seguito  di attivita' umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore
o  piu' in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua
o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualita'
dell'ambiente,  causare  il deterioramento dei beni materiali, oppure
danni  o  perturbazioni  a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri
suoi legittimi usi;
    i-quater)  impianto:  l'unita'  tecnica  permanente  in  cui sono
svolte  una  o piu' attivita' elencate nell'allegato VIII e qualsiasi
altra  attivita'  accessoria,  che siano tecnicamente connesse con le
attivita'   svolte  nel  luogo  suddetto  e  possano  influire  sulle
emissioni e sull'inquinamento;
    i-quinquies)  impianto esistente: un impianto che, al 10 novembre
1999,  aveva  ottenuto  tutte le autorizzazioni ambientali necessarie
all'esercizio,   o   il   provvedimento  positivo  di  compatibilita'
ambientale,  o  per  il  quale  a  tale  data  erano state presentate
richieste  complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie
per  il  suo esercizio, a condizione che esso sia entrato in funzione
entro il 10 novembre 2000;
    i-sexies)  impianto  nuovo:  un  impianto  che  non  ricade nella
definizione di impianto esistente;
    i-septies)  emissione:  lo  scarico diretto o indiretto, da fonti
puntiformi  o  diffuse  dell'impianto,  opera  o  infrastruttura , di
sostanze,  vibrazioni,  calore  o  rumore,  agenti  fisici o chimici,
radiazioni, nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo;
    i-octies)  valori  limite  di  emissione:  la  massa  espressa in
rapporto  a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero
il  livello  di un'emissione che non possono essere superati in uno o
piu'  periodi  di  tempo. I valori limite di emissione possono essere
fissati  anche  per  determinati  gruppi,  famiglie  o  categorie  di
sostanze, indicate nel allegato X. I valori limite di emissione delle
sostanze  si  applicano,  tranne  i  casi diversamente previsti dalla
legge,  nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella
loro   determinazione   non   devono   essere  considerate  eventuali
diluizioni.  Per  quanto  concerne  gli  scarichi indiretti in acqua,
l'effetto  di  una  stazione  di  depurazione  puo'  essere  preso in
considerazione  nella  determinazione  dei valori limite di emissione
dall'impianto,  a  condizione  di garantire un livello equivalente di
protezione  dell'ambiente  nel suo insieme e di non portare a carichi
inquinanti  maggiori  nell'ambiente,  fatto  salvo  il rispetto delle
disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto;
    i-nonies)  norma  di  qualita' ambientale: la serie di requisiti,
inclusi  gli obiettivi di qualita', che sussistono in un dato momento
in  un  determinato  ambiente  o in una specifica parte di esso, come
stabilito nella normativa vigente in materia ambientale;))
    ((l)  modifica:  la variazione di un piano, programma, impianto o
progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti,
le  variazioni  delle  loro caratteristiche o del loro funzionamento,
ovvero   un   loro   potenziamento,   che  possano  produrre  effetti
sull'ambiente;
    l-bis)  modifica  sostanziale  di  un  progetto,  opera  o  di un
impianto:  la  variazione  delle  caratteristiche o del funzionamento
ovvero     un     potenziamento     dell'impianto,    dell'opera    o
dell'infrastruttura   o   del   progetto   che,  secondo  l'autorita'
competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.
In  particolare,  con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione
integrata  ambientale, per ciascuna attivita' per la quale l'allegato
VIII  indica  valori  di  soglia, e' sostanziale una modifica che dia
luogo  ad  un  incremento  del valore di una delle grandezze, oggetto
della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;
    l-ter)  migliori  tecniche  disponibili:  la  piu'  efficiente  e
avanzata fase di sviluppo di attivita' e relativi metodi di esercizio
indicanti  l'idoneita'  pratica di determinate tecniche a costituire,
in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad
evitare  oppure,  ove  cio'  si riveli impossibile, a ridurre in modo
generale  le  emissioni  e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.
Nel  determinare  le  migliori  tecniche  disponibili, occorre tenere
conto  in  particolare  degli  elementi  di  cui  all'allegato XI. Si
intende per:
      1)  tecniche:  sia  le  tecniche  impiegate sia le modalita' di
progettazione,   costruzione,   manutenzione,  esercizio  e  chiusura
dell'impianto;
      2)  disponibili:  le  tecniche  sviluppate  su una scala che ne
consenta  l'applicazione  in condizioni economicamente e tecnicamente
idonee  nell'ambito  del  relativo comparto industriale, prendendo in
considerazione  i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che
siano  o  meno  applicate  o prodotte in ambito nazionale, purche' il
gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;
      3)  migliori: le tecniche piu' efficaci per ottenere un elevato
livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;))
    m) verifica di assoggettabilita': la verifica attivata allo scopo
di  valutare,  ove previsto, se ((. . .)) progetti ((possono avere un
impatto  significativo  e  negativo  sull'ambiente))  e devono essere
sottoposti  alla  fase  di  valutazione  secondo  le disposizioni del
presente decreto;
    ((m-bis)  verifica  di assoggettabilita' di un piano o programma:
la  verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani,
programmi   ovvero   le   loro   modifiche,   possano   aver  effetti
significativi  sull'ambiente  e devono essere sottoposti alla fase di
valutazione  secondo le disposizioni del presente decreto considerato
il diverso livello di sensibilita' ambientale delle aree interessate;
    m-ter)   parere   motivato:  il  provvedimento  obbligatorio  con
eventuali   osservazioni   e  condizioni  che  conclude  la  fase  di
valutazione  di  VAS,  espresso  dall'autorita' competente sulla base
dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni;))
    n)  provvedimento  di  verifica:  il provvedimento obbligatorio e
vincolante  dell'autorita'  competente  che  conclude  la verifica di
assoggettabilita';
    o)  provvedimento  di  valutazione  dell'impatto  ambientale:  il
provvedimento  dell'autorita'  competente  che  conclude  la  fase di
valutazione  del  processo di VIA. E' un provvedimento obbligatorio e
vincolante  che  sostituisce  o coordina, tutte le autorizzazioni, le
intese,  le  concessioni,  le  licenze,  i pareri, i nulla osta e gli
assensi  comunque  denominati  in  materia ambientale e di patrimonio
culturale ((secondo le previsioni di cui all'articolo 26));
    ((o-bis)  autorizzazione  integrata  ambientale: il provvedimento
che autorizza l'esercizio di un impianto rientrante fra quelli di cui
all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di esso a determinate
condizioni  che  devono  garantire  che  l'impianto  sia  conforme ai
requisiti  di  cui  al  titolo  III  bis del presente decreto ai fini
dell'individuazione  delle  soluzioni  piu'  idonee  al perseguimento
degli   obiettivi  di  cui  all'articolo  4,  comma  4,  lettera  c).
Un'autorizzazione  integrata  ambientale  puo'  valere per uno o piu'
impianti  o  parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e
gestiti dal medesimo gestore;))
    p)  autorita' competente: la pubblica amministrazione cui compete
l'adozione   del  provvedimento  di  verifica  di  assoggettabilita',
l'elaborazione  del parere motivato, nel caso di valutazione di piani
e  programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di
VIA,  nel  caso  di progetti ((ovvero il rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale, nel caso di impianti));
    q)  autorita' procedente: la pubblica amministrazione che elabora
il  piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto,
ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma
sia   un   diverso   soggetto   pubblico   o   privato,  la  pubblica
amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma;
    r)  proponente:  il  soggetto  pubblico  o privato che elabora il
piano,  programma  o progetto soggetto alle disposizioni del presente
decreto;
    ((r-bis)  gestore:  qualsiasi  persona  fisica  o  giuridica  che
detiene  o  gestisce  l'impianto  oppure  che  dispone  di  un potere
economico determinante sull'esercizio tecnico dell'impianto stesso;))
    s)  soggetti  competenti  in  materia  ambientale:  le  pubbliche
amministrazioni  e  gli  enti  pubblici  che,  per le loro specifiche
competenze  o  responsabilita'  in  campo  ambientale, possono essere
interessate  agli  impatti  sull'ambiente  dovuti  all'attuazione dei
piani, programmi o progetti;
    t)   consultazione:  l'insieme  delle  forme  di  informazione  e
partecipazione,  anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e
del  pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione
dei piani, programmi e progetti;
    u)  pubblico: una o piu' persone fisiche o giuridiche nonche', ai
sensi  della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni
o i gruppi di tali persone;
    v)  pubblico  interessato:  il pubblico che subisce o puo' subire
gli  effetti  delle procedure decisionali in materia ambientale o che
ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione
le  organizzazioni  non  governative  che  promuovono  la  protezione
dell'ambiente  e  che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa
statale  vigente,  nonche'  le  organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, sono considerate come aventi interesse.
                               Art. 6 
                      Oggetto della disciplina 
 
  1. La valutazione  ambientale  strategica  riguarda  i  piani  e  i
programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul
patrimonio culturale. 
  2. Fatto salvo quanto disposto al comma  3,  viene  effettuata  una
valutazione per tutti i piani e i programmi: 
    a) che  sono  elaborati  per  la  valutazione  e  gestione  della
qualita' dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della
pesca, energetico, industriale, dei  trasporti,  della  gestione  dei
rifiuti e delle  acque,  delle  telecomunicazioni,  turistico,  della
pianificazione territoriale o della destinazione  dei  suoli,  e  che
definiscono   il   quadro   di   riferimento   per    l'approvazione,
l'autorizzazione,   l'area   di   localizzazione   o   comunque    la
realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e  IV  del
presente decreto; 
    b) per i quali, in considerazione  dei  possibili  impatti  sulle
finalita' di conservazione dei siti designati come zone di protezione
speciale per  la  conservazione  degli  uccelli  selvatici  e  quelli
classificati come siti di importanza comunitaria  per  la  protezione
degli habitat naturali e della flora  e  della  fauna  selvatica,  si
ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 8  settembre  1997,  n.
357, e successive modificazioni. 
  3. Per i piani e i programmi di cui  al  comma  2  che  determinano
l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori  dei
piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale e'
necessaria  qualora  l'autorita'  competente  valuti  che   producano
impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni  di  cui
all'articolo 12 e tenuto conto del diverso  livello  di  sensibilita'
ambientale dell'area oggetto di intervento. 
  3-bis. L'autorita' competente valuta, secondo  le  disposizioni  di
cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da  quelli  di
cui al  comma  2,  che  definiscono  il  quadro  di  riferimento  per
l'autorizzazione  dei  progetti,  producano   impatti   significativi
sull'ambiente. 
  3-ter.  Per  progetti  di  opere  e   interventi   da   realizzarsi
nell'ambito del Piano regolatore portuale,  gia'  sottoposti  ad  una
valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra  le  categorie
per le quali  e'  prevista  la  Valutazione  di  impatto  ambientale,
costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in  sede  di
VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale.  Qualora  il
Piano regolatore  Portuale  ovvero  le  rispettive  varianti  abbiano
contenuti  tali  da  essere  sottoposti  a  valutazione  di   impatto
ambientale nella loro interezza secondo le  norme  comunitarie,  tale
valutazione e'  effettuata  secondo  le  modalita'  e  le  competenze
previste dalla Parte Seconda del presente  decreto  ed  e'  integrata
dalla valutazione ambientale strategica per gli  eventuali  contenuti
di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento. 
  4. Sono comunque esclusi dal campo  di  applicazione  del  presente
decreto: 
    a) i piani e i programmi  destinati  esclusivamente  a  scopi  di
difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza  o  ricadenti  nella
disciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo  12  aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni; 
    b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio; 
    c)  i  piani  di  protezione  civile  in  caso  di  pericolo  per
l'incolumita' pubblica; 
    c-bis) i piani di gestione  forestale  o  strumenti  equivalenti,
riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale  di  livello  locale,
redatti secondo i criteri  della  gestione  forestale  sostenibile  e
approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati. 
  5. La valutazione d'impatto ambientale,  riguarda  i  progetti  che
possono avere impatti significativi e negativi  sull'ambiente  e  sul
patrimonio culturale. 
  6. Fatto  salvo  quanto  disposto  al  comma  7,  viene  effettuata
altresi' una valutazione per: 
    a) i progetti di cui agli allegati II e III al presente decreto; 
    b) i  progetti  di  cui  all'allegato  IV  al  presente  decreto,
relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che  ricadono,
anche  parzialmente,  all'interno  di  aree  naturali  protette  come
definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. 
  7. La valutazione e' inoltre  necessaria,  qualora,  in  base  alle
disposizioni di cui al successivo articolo 20, si ritenga che possano
produrre impatti significativi e negativi sull'ambiente, per: 
    a)   i   progetti   elencati   nell'allegato   II   che   servono
esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo  ed  il  collaudo  di
nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per piu' di due anni; 
    b) le modifiche o estensioni dei progetti elencati  nell'allegato
II che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente; 
    c) i progetti elencati nell'allegato IV; 
  8. Per i  progetti  di  cui  agli  allegati  III  e  IV,  ricadenti
all'interno di aree naturali protette, le  soglie  dimensionali,  ove
previste, sono ridotte del cinquanta per cento. 
  9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
definire,   per   determinate   tipologie    progettuali    o    aree
predeterminate, sulla base degli elementi indicati  nell'allegato  V,
un incremento nella misura massima del trenta per cento o  decremento
delle soglie di cui all'allegato IV. Con riferimento ai  progetti  di
cui all'allegato IV, qualora non ricadenti  neppure  parzialmente  in
aree naturali protette, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano possono determinare, per specifiche categorie  progettuali
o in particolari situazioni ambientali  e  territoriali,  sulla  base
degli elementi  di  cui  all'allegato  V,  criteri  o  condizioni  di
esclusione dalla verifica di assoggettabilita'. 
  10. L'autorita' competente in sede statale valuta caso per  caso  i
progetti relativi ad opere ed interventi destinati  esclusivamente  a
scopo di difesa nazionale non aventi i requisiti di cui al  comma  4,
lettera a). La esclusione di tali progetti dal campo di  applicazione
del decreto, se  cio'  possa  pregiudicare  gli  scopi  della  difesa
nazionale, e' determinata con decreto interministeriale del  Ministro
della  difesa  e  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare. 
  11. Sono esclusi in tutto in parte dal campo  di  applicazione  del
presente decreto, quando non sia possibile in alcun modo svolgere  la
valutazione di impatto ambientale, singoli interventi disposti in via
d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi  2  e  5  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225, al solo scopo di  salvaguardare  l'incolumita'
delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da  un  pericolo
imminente  o  a  seguito  di  calamita'.  In  tale  caso  l'autorita'
competente, sulla base della documentazione immediatamente  trasmessa
dalle autorita' che dispongono tali interventi: 
    a) esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione; 
    b) mette a disposizione del pubblico  coinvolto  le  informazioni
raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le
informazioni relative alla decisione di esenzione e  le  ragioni  per
cui e' stata concessa; 
    c)  informa  la  Commissione  europea,   tramite   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  nel  caso  di
interventi di competenza regionale, prima di consentire  il  rilascio
dell'autorizzazione, delle motivazioni dell'esclusione accludendo  le
informazioni messe a disposizione del pubblico. 
  12. Per le modifiche dei piani e dei  programmi  elaborati  per  la
pianificazione  territoriale   o   della   destinazione   dei   suoli
conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di  opere  singole  che
hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e  programmi,
ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA,  la
valutazione  ambientale  strategica  non   e'   necessaria   per   la
localizzazione delle singole opere. 
  13. L'autorizzazione integrata ambientale e' necessaria per: 
    a) i progetti di cui all'allegato VIII del presente decreto; 
    b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla lettera a)
del presente comma; 
  14.  Per  gli  impianti  ove  e'  svolta  una  attivita'   di   cui
all'allegato VIII del presente decreto, nonche' per le loro modifiche
sostanziali l'autorizzazione integrata ambientale e'  rilasciata  nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo  208,  commi  6  e  7,  del
presente decreto. 
  15. Per gli impianti di cui  alla  lettera  a)  del  comma  12  del
presente  articolo,  nonche'  per  le  loro  modifiche   sostanziali,
l'autorizzazione integrata  ambientale  e'  rilasciata  nel  rispetto
della disciplina di cui al presente decreto  e  dei  termini  di  cui
all'articolo 29-quater, comma 10. 
  16. L'autorita'  competente,  nel  determinare  le  condizioni  per
l'autorizzazione integrata ambientale,  fermo  restando  il  rispetto
delle norme di qualita' ambientale, tiene conto dei seguenti principi
generali: 
    a)  devono  essere  prese  le  opportune  misure  di  prevenzione
dell'inquinamento, applicando in  particolare  le  migliori  tecniche
disponibili; 
    b)  non   si   devono   verificare   fenomeni   di   inquinamento
significativi; 
    c) deve essere evitata la produzione di rifiuti,  a  norma  della
quarta parte del presente decreto; in caso contrario i  rifiuti  sono
recuperati  o,  ove   cio'   sia   tecnicamente   ed   economicamente
impossibile,  sono  eliminati  evitandone  e  riducendone   l'impatto
sull'ambiente, secondo le disposizioni della  medesima  quarta  parte
del presente decreto; 
    d)  l'energia  deve  essere  utilizzata  in  modo   efficace   ed
efficiente; 
    e) devono essere prese le misure  necessarie  per  prevenire  gli
incidenti e limitarne le conseguenze; 
    f) deve essere  evitato  qualsiasi  rischio  di  inquinamento  al
momento della cessazione definitiva delle attivita' e il sito  stesso
deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in  materia
di bonifiche e ripristino ambientale. 
  ((17.  Ai  fini  di   tutela   dell'ambiente   e   dell'ecosistema,
all'interno del perimetro delle aree marine e  costiere  a  qualsiasi
titolo protette per scopi di tutela ambientale, in  virtu'  di  leggi
nazionali,  regionali  o  in  attuazione  di   atti   e   convenzioni
dell'Unione europea e internazionali sono  vietate  le  attivita'  di
ricerca,  di  prospezione  nonche'  di  coltivazione  di  idrocarburi
liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della  legge
9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto e' altresi' stabilito nelle zone  di
mare poste entro dodici miglia dalle linee di  costa  lungo  l'intero
perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno  delle  suddette
aree  marine  e  costiere  protette,  fatti  salvi   i   procedimenti
concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in
corso alla data di entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo  29
giugno 2010 n. 128  ed  i  procedimenti  autorizzatori  e  concessori
conseguenti e connessi, nonche' l'efficacia  dei  titoli  abilitativi
gia' rilasciati alla medesima data, anche ai  fini  della  esecuzione
delle attivita' di ricerca, sviluppo e  coltivazione  da  autorizzare
nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali  relative  proroghe  e
dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti  e  connessi.
Le predette attivita' sono  autorizzate  previa  sottoposizione  alla
procedura di valutazione di impatto ambientale di cui  agli  articoli
21 e seguenti del presente decreto,  sentito  il  parere  degli  enti
locali posti in un raggio  di  dodici  miglia  dalle  aree  marine  e
costiere interessate dalle attivita' di cui al primo  periodo,  fatte
salve le attivita' di cui  all'articolo  1,  comma  82-sexies,  della
legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto  dei  vincoli
ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di  vigilanza
dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse,
che trasmettono copia  delle  relative  autorizzazioni  al  Ministero
dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare. Dall'entrata in vigore delle  disposizioni
di cui al presente comma e' abrogato  il  comma  81  dell'articolo  1
della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, i titolari  delle  concessioni
di coltivazione in  mare  sono  tenuti  a  corrispondere  annualmente
l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma  1  del  decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al  10%  per  il
gas e dal 4% al 7% per l'olio. Il titolare  unico  o  contitolare  di
ciascuna concessione e' tenuto a versare le somme  corrispondenti  al
valore   dell'incremento   dell'aliquota   ad    apposito    capitolo
dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  per  essere   interamente
riassegnate, in parti uguali, ad appositi  capitoli  istituiti  nello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo  economico,  per
assicurare il  pieno  svolgimento  rispettivamente  delle  azioni  di
monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e  delle  attivita'
di vigilanza e  controllo  della  sicurezza  anche  ambientale  degli
impianti di ricerca e coltivazione in mare.)) 
                               ART. 7
                             Competenze

  1. Sono sottoposti a VAS in sede statale i piani e programmi di cui
all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete ad organi
dello Stato.
  2.  Sono  sottoposti  a  VAS  secondo  le  disposizioni delle leggi
regionali, i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4,
la  cui  approvazione compete alle regioni e province autonome o agli
enti locali.
  3.  Sono  sottoposti  a  VIA  in  sede  statale  i  progetti di cui
all'allegato II al presente decreto .
  4.  Sono  sottoposti  a  VIA  secondo  le  disposizioni delle leggi
regionali,  i  progetti  di  cui  agli  allegati III e IV al presente
decreto.
  ((4-bis. Sono sottoposti ad AIA in sede statale i progetti relativi
alle  attivita'  di  cui  all'allegato XII al presente decreto e loro
modifiche sostanziali.
  4-ter.  Sono  sottoposti ad AIA secondo le disposizioni delle leggi
regionali  e  provinciali i progetti di cui all'allegato VIII che non
risultano  ricompresi  anche  nell'allegato XII al presente decreto e
loro modifiche sostanziali.))
  5.   In   sede  statale,  l'autorita'  competente  e'  il  Ministro
dell'ambiente   e   della  tutela  del  territorio  e  del  mare.  Il
provvedimento di viae il parere motivato in sede di VAS sono espressi
di  concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, che
collabora  alla relativa attivita' istruttoria. ((Il provvedimento di
AIA  e'  rilasciato  dal  Ministro  dell'ambiente  e della tutela del
territorio  e  del mare sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro
del  lavoro  e  delle politiche sociali, il Ministro della salute, il
Ministro  dello  sviluppo  economico  e  il  Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali.))
  6.  In  sede  regionale,  l'autorita'  competente  e'  la  pubblica
amministrazione  con  compiti  di tutela, protezione e valorizzazione
ambientale  individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali
o delle province autonome.
  7.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
disciplinano  con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e
quelle degli altri enti locali. Disciplinano inoltre:
    a) i criteri per la individuazione degli enti locali territoriali
interessati;
    b)   i   criteri  specifici  per  l'individuazione  dei  soggetti
competenti in materia ambientale;
    ((c)  fermo  il rispetto della legislazione comunitaria eventuali
ulteriori modalita', rispetto a quelle indicate nel presente decreto,
purche'  con  questo  compatibili,  per  l'individuazione dei piani e
programmi  o  progetti  da  sottoporre  a  VAS,  VIA  ed AIA e per lo
svolgimento della relative consultazione;))
    d)  le  modalita'  di  partecipazione  delle  regioni  e province
autonome  confinanti  al  processo  di  VAS,  in  coerenza con quanto
stabilito dalle disposizioni nazionali in materia.
    ((e)  le  regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti di
VIA  ed  AIA  e  dei  pareri  motivati  in  sede  di  VAS  di propria
competenza,  fermo restando il rispetto dei limiti generali di cui al
presente  decreto  ed  all'articolo  29 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni.))
  8.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
informano,  ogni  dodici  mesi,  il  Ministero  dell'ambiente e della
tutela  del  territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i
procedimenti di valutazione in corso.
  ((9.  Le Regioni e le Province Autonome esercitano la competenza ad
esse  assegnata  dai  commi  2,  4  e  7  nel  rispetto  dei principi
fondamentali dettati dal presente Titolo.))
                               Art. 8
      ((Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale
                            - VIA e VAS))

  ((1.  La Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di
cui  all'articolo  7  del  decreto  legge  23  maggio  2008,  n.  90,
convertito  nella  legge 14 luglio 2008, n. 123, assicura il supporto
tecnico-scientifico per l'attuazione delle norme di cui alla presente
Parte.))
  2.  Nel  caso  di  progetti  per  i quali la valutazione di impatto
ambientale   spetta   allo   Stato,  e  che  ricadano  nel  campo  di
applicazione  ((di  cui  all'allegato  VIII del presente decreto)) il
supporto tecnico-scientifico viene assicurato in coordinamento con la
Commissione  istruttoria  per  l'autorizzazione  ambientale integrata
((di cui all'articolo 8-bis)).
  3.  I  componenti della Commissione sono nominati, nel rispetto del
principio   dell'equilibrio  di  genere,  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente,  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  per un
triennio.
  4.  I componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale   provenienti   dalle  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo  1,  comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  sono posti in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, nel
rispetto  dei  rispettivi  ordinamenti,  conservando  il  diritto  al
trattamento  economico in godimento. Le amministrazioni di rispettiva
provenienza  rendono indisponibile il posto liberato. In alternativa,
ai  componenti  della  Commissione  tecnica  di verifica dell'impatto
ambientale  provenienti  dalle  medesime amministrazioni pubbliche si
applica  quanto  previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30
marzo  2001,  n.  165,  e,  per  il  personale  in  regime di diritto
pubblico,   quanto   stabilito   dai   rispettivi   ordinamenti.   Le
disposizioni   di  cui  al  presente  comma  si  applicano  anche  ai
componenti  della  Commissione  nominati ai sensi dell'articolo 7 del
decreto-legge  23  maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.
                           Articolo 8-bis
           ((Commissione istruttoria per l'autorizzazione
                     integrata ambientale - IPPC

  1.  La  Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'articolo 28,
commi 7, 8 e 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con  modifiche, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, svolge l'attivita'
di supporto scientifico per il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare con specifico riguardo alle norme di cui al
titolo  III-bis del presente decreto. La Commissione svolge i compiti
di  cui  all'articolo  10,  comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.
  2.  I  componenti  della  Commissione  sono  nominati  nel rispetto
dell'articolo  28,  commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8 del presente decreto.))
                               ART. 9
                     Norme procedurali generali

  ((1.  Alle  procedure di verifica e autorizzazione disciplinate dal
presente  decreto si applicano, in quanto compatibili, le norme della
legge  7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente
norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi))
  2.  L'autorita'  competente,  ove ritenuto utile indice, cosi' come
disciplinato  dagli  articoli  che  seguono, una o piu' conferenze di
servizi  ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del
1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle
altre autorita' pubbliche interessate.
  3.  Nel rispetto dei tempi minimi definiti per la consultazione del
pubblico,   nell'ambito  delle  procedure  di  seguito  disciplinate,
l'autorita'   competente   puo'   concludere   con  il  proponente  o
l'autorita'   procedente   e   le   altre  amministrazioni  pubbliche
interessate  accordi  per disciplinare lo svolgimento delle attivita'
di  interesse  comune  ai fini della semplificazione e della maggiore
efficacia dei procedimenti.
  4. Per ragioni di segreto industriale o commerciale e' facolta' del
proponente  presentare all'autorita' competente motivata richiesta di
non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto,
allo   studio   preliminare  ambientale  o  allo  studio  di  impatto
ambientale.   L'autorita'   competente,  verificate  le  ragioni  del
proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta soppesando
l'interesse  alla  riservatezza  con l'interesse pubblico all'accesso
alle  informazioni.  L'autorita'  competente  dispone  comunque della
documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni
vigenti in materia.
                               ART. 10 
  Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti 
 
  1. Il provvedimento di valutazione d'impatto  ambientale  fa  luogo
dell'autorizzazione integrata ambientale per i progetti per  i  quali
la relativa valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel campo di
applicazione dell'allegato  XII  del  presente  decreto.  Qualora  si
tratti di progetti rientranti nella previsione  di  cui  al  comma  7
dell'articolo 6, l'autorizzazione integrata  ambientale  puo'  essere
((rilasciata))  solo  dopo  che,  ad  esito  della  verifica  di  cui
all'articolo 20, l'autorita' competente valuti di non assoggettare  i
progetti a VIA. 
  1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lo studio di impatto  ambientale
e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste
ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 29-ter e il provvedimento  finale  le
condizioni  e  le  misure  supplementari  previste   dagli   articoli
29-sexies   e   29-septies   del   presente   decreto.   Qualora   la
documentazione prodotta risulti incompleta, si  applica  il  comma  4
dell'articolo 23. 
  1-ter. Nei casi di cui al comma 1, il monitoraggio  e  i  controlli
successivi al rilascio del provvedimento di  valutazione  di  impatto
ambientale avviene anche  con  le  modalita'  di  cui  agli  articoli
29-decies e 29-undecies. 
  2. Le regioni e le province autonome assicurano che, per i progetti
per  i  quali  la  valutazione  d'impatto  ambientale  sia  di   loro
attribuzione e che ricadano nel campo di  applicazione  dell'allegato
VIII  del  presente  decreto,  la  procedura  per  il   rilascio   di
autorizzazione integrata ambientale sia  coordinata  nell'ambito  del
procedimento di VIA.  E'  in  ogni  caso  disposta  l'unicita'  della
consultazione del pubblico  per  le  due  procedure.  Se  l'autorita'
competente in materia  di  VIA  coincide  con  quella  competente  al
rilascio dell'autorizzazione integrata  ambientale,  le  disposizioni
regionali  e  delle  province  autonome  possono  prevedere  che   il
provvedimento di valutazione d'impatto ambientale faccia luogo  anche
di quella autorizzazione. In questo caso, si applica il  comma  1-bis
del presente articolo. 
  3. La  VAS  e  la  VIA  comprendono  le  procedure  di  valutazione
d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a  tal
fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale  o  lo
studio  di  impatto  ambientale  contengono  gli  elementi   di   cui
all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la  valutazione
dell'autorita' competente si estende alle finalita' di  conservazione
proprie della valutazione d'incidenza oppure dovra' dare  atto  degli
esiti della valutazione di incidenza. Le  modalita'  di  informazione
del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale. 
  4. La verifica di assoggettabilita' di  cui  all'articolo  20  puo'
essere  condotta,  nel  rispetto  delle  disposizioni  contenute  nel
presente decreto, nell'ambito della VAS. In tal caso le modalita'  di
informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione
procedurale. 
  5. Nella redazione  dello  studio  di  impatto  ambientale  di  cui
all'articolo 22, relativo a progetti previsti da  piani  o  programmi
gia' sottoposti a valutazione ambientale, possono  essere  utilizzate
le informazioni e le analisi contenute nel rapporto  ambientale.  Nel
corso  della  redazione  dei  progetti  e  nella  fase   della   loro
valutazione, sono tenute in considerazione  la  documentazione  e  le
conclusioni della VAS. 

((TITOLO II
LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA))

                               ART. 11
                      Modalita' di svolgimento

  1.  La  valutazione ambientale strategica e' avviata dall'autorita'
procedente  contestualmente  al  processo  di  formazione del piano o
programma  e  comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli
da 12 a 18:
    a)   lo   svolgimento   di   una  verifica  di  assoggettabilita'
((limitatamente  ai piani e ai programmi di cui all'articolo 6, commi
3 e 3 bis));
    b) l'elaborazione del rapporto ambientale;
    c) lo svolgimento di consultazioni;
    d)  la  valutazione  del  rapporto  ambientale  e gli esiti delle
consultazioni;
    e) la decisione;
    f) l'informazione sulla decisione;
    g) il monitoraggio.
  2.  L'autorita'  competente,  al  fine di promuovere l'integrazione
degli   obiettivi   di   sostenibilita'  ambientale  nelle  politiche
settoriali  ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi
ambientali, nazionali ed europei:
    a)   esprime   il  proprio  parere  sull'assoggettabilita'  delle
proposte   di  piano  o  di  programma  alla  valutazione  ambientale
strategica nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 6;
    b)  collabora  con  l'autorita' proponente al fine di definire le
forme   ed   i   soggetti   della   consultazione  pubblica,  nonche'
l'impostazione  ed i contenuti del Rapporto ambientale e le modalita'
di monitoraggio di cui all'articolo 18;.
    c)  esprime,  tenendo  conto  della  consultazione  pubblica, dei
pareri  dei  soggetti  competenti  in  materia ambientale, un proprio
parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto
ambientale  nonche'  sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con
riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie.
  ((3.   La   fase   di   valutazione   e'  effettuata  anteriormente
all'approvazione  del  piano  o del programma, ovvero all'avvio della
relativa  procedura  legislativa,  e  comunque  durante  la  fase  di
predisposizione dello stesso. Essa e' preordinata a garantire che gli
impatti  significativi  sull'ambiente  derivanti  dall'attuazione  di
detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro
elaborazione e prima della loro approvazione.))
  4.  La  VAS  viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo
conto  dell'esigenza  di  razionalizzare  i  procedimenti  ed evitare
duplicazioni nelle valutazioni.
  5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le
disposizioni  del presente decreto, parte integrante del procedimento
di  adozione  ed  approvazione.  I  provvedimenti  amministrativi  di
approvazione   adottati   senza   la  previa  valutazione  ambientale
strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.
                               ART. 12
                    Verifica di assoggettabilita

  1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, ((commi 3 e
3-bis)),  l'autorita'  procedente trasmette all'autorita' competente,
((su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficolta'
di  ordine  tecnico,  anche  su  supporto  cartaceo,)),  un  rapporto
preliminare  comprendente  una descrizione del piano o programma e le
informazioni   e   i  dati  necessari  alla  verifica  degli  impatti
significativi  sull'ambiente  dell'attuazione  del piano o programma,
facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.
  2.   L'autorita'   competente  in  collaborazione  con  l'autorita'
procedente,  individua i soggetti competenti in materia ambientale da
consultare  e  trasmette loro il documento preliminare per acquisirne
il  parere.  Il  parere  e' inviato entro trenta giorni all'autorita'
competente ed all'autorita' procedente.
  3.  Salvo  quanto diversamente concordato dall'autorita' competente
con  l'autorita' procedente, l'autorita' competente, sulla base degli
elementi  di  cui  all'allegato I del presente decreto e tenuto conto
delle  osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa
avere impatti significativi sull'ambiente.
  4.  L'autorita'  competente, sentita l'autorita' procedente, tenuto
conto   dei   contributi   pervenuti,   entro  novanta  giorni  dalla
trasmissione  di  cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica
assoggettando  o escludendo il piano o il programma dalla valutazione
di  cui  agli  articoli  da  13  a  18  e,  se del caso, definendo le
necessarie prescrizioni.
  5.  Il  risultato  della verifica di assoggettabilita', comprese le
motivazioni, deve essere reso pubblico.
  ((6.  La verifica di assoggettabilita' a VAS ovvero la VAS relative
a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani
o   programmi   gia'   sottoposti   positivamente  alla  verifica  di
assoggettabilita'  di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da
12  a  17,  si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che
non   siano   stati   precedentemente   considerati  dagli  strumenti
normativamente sovraordinati)).
                               ART. 13
                  Redazione del rapporto ambientale

  1.  Sulla  base  di  un  rapporto preliminare sui possibili impatti
ambientali  significativi  dell'attuazione  del piano o programma, il
proponente  e/o  l'autorita' procedente entrano in consultazione, sin
dai  momenti  preliminari  dell'attivita'  di elaborazione di piani e
programmi, con l'autorita' competente e gli altri soggetti competenti
in  materia  ambientale, al fine di definire la portata ed il livello
di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.
  2.  La  consultazione,  salvo  quanto  diversamente  concordato, si
conclude  entro  novanta giorni ((dall'invio del rapporto preliminare
di cui al comma 1 del presente articolo)).
  3.  La  redazione  del  rapporto  ambientale spetta al proponente o
all'autorita' procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante
del  piano  o  del  programma  e  ne  accompagna l'intero processo di
elaborazione ed approvazione.
  4.  Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e
valutati  gli  impatti significativi che l'attuazione del piano o del
programma  proposto  potrebbe  avere  sull'ambiente  e sul patrimonio
culturale,  nonche'  le ragionevoli alternative che possono adottarsi
in  considerazione  degli  obiettivi  e  dell'ambito territoriale del
piano  o  del  programma  stesso.  L'allegato  VI al presente decreto
riporta  le  informazioni  da  fornire nel rapporto ambientale a tale
scopo,  nei  limiti  in cui possono essere ragionevolmente richieste,
tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione
correnti,  dei  contenuti  e del livello di dettaglio del piano o del
programma.  ((Il  Rapporto ambientale da' atto della consultazione di
cui al comma 1 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i
contributi  pervenuti.))  Per evitare duplicazioni della valutazione,
possono   essere  utilizzati,  se  pertinenti,  approfondimenti  gia'
effettuati  ed  informazioni  ottenute  nell'ambito  di altri livelli
decisionali   o   altrimenti   acquisite   in   attuazione  di  altre
disposizioni normative.
  5. La proposta di piano o di programma e' comunicata, anche secondo
modalita'  concordate,  all'autorita'  competente.  La  comunicazione
comprende  il  rapporto  ambientale  e  una sintesi non tecnica dello
stesso.  Dalla data pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 14,
comma   1,   decorrono   i   tempi  dell'esame  istruttorio  e  della
valutazione.  La  proposta  di  piano  o  programma  ed  il  rapporto
ambientale sono altresi' messi a disposizione dei soggetti competenti
in  materia  ambientale  e  del pubblico interessato affinche' questi
abbiano l'opportunita' di esprimersi.
  6. La documentazione e' depositata presso gli uffici dell'autorita'
competente  e presso gli uffici delle regioni e delle province il cui
territorio  risulti  anche  solo parzialmente interessato dal piano o
programma o dagli impatti della sua attuazione.
                               ART. 14
                            Consultazione

  1. Contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 13, comma
5,  l'autorita'  procedente  cura la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  italiana  o  nel  Bollettino
Ufficiale  della  regione  o provincia autonoma interessata. L'avviso
deve  contenere: il titolo della proposta di piano o di programma, il
proponente, l'autorita' procedente, l'indicazione delle sedi ove puo'
essere  presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale
e delle sedi dove si puo' consultare la sintesi non tecnica.
  2.   L'autorita'   competente  e  l'autorita'  procedente  mettono,
altresi',  a  disposizione  del  pubblico  la  proposta  di  piano  o
programma  ed  il  rapporto  ambientale mediante il deposito presso i
propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web.
  3.   Entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione
dell'avviso  di  cui al comma 1, chiunque puo' prendere visione della
proposta  di  piano  o programma e del relativo rapporto ambientale e
presentare  proprie osservazioni ((in forma scritta)), anche fornendo
nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
  ((4.   In   attuazione   dei   principi   di   economicita'   e  di
semplificazione,    le   procedure   di   deposito,   pubblicita'   e
partecipazione,  eventualmente  previste  dalle  vigenti disposizioni
anche  regionali  per  specifici piani e programmi, si coordinano con
quelle  di  cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni
ed  assicurare  il  rispetto  dei  termini  previsti  dal comma 3 del
presente  articolo  e  dal  comma  1  dell'articolo 15. Tali forme di
pubblicita'  tengono  luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7
ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241.))
                               ART. 15
          Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti
                   i risultati della Consultazione

  1.   L'autorita'  competente,  in  collaborazione  con  l'autorita'
procedente,  svolge  le  attivita'  tecnico-istruttorie, acquisisce e
valuta  tutta  la documentazione presentata, nonche' le osservazioni,
obiezioni  e  suggerimenti  inoltrati  ai  sensi dell'articolo 14 ((e
dell'articolo   32,   nonche'   i   risultati   delle   consultazioni
transfrontaliere  di  cui  al  medesimo  articolo  32)) ed esprime il
proprio  parere  motivato  entro  il  termine  di  novanta  giorni  a
decorrere  dalla  scadenza di tutti i termini di cui all'articolo 14.
((La  tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione e' disciplinata
dalle disposizioni generali del processo amministrativo)).
  ((2.  L'autorita'  procedente,  in  collaborazione  con l'autorita'
competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma
per  l'approvazione  e  tenendo  conto  delle  risultanze  del parere
motivato  di  cui  al  comma  1  e  dei risultati delle consultazioni
transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o programma)).
                               ART. 16
                              Decisione

  1.  Il  piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il
parere  motivato  e  la  documentazione  acquisita  nell'ambito della
consultazione,  ((sono trasmessi)) all'organo competente all'adozione
o approvazione del piano o programma.
                               ART. 17
                  ((Informazione sulla decisione))
  ((1.  La  decisione finale e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale o
nel  Bollettino  Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede
ove  si  possa  prendere  visione del piano o programma adottato e di
tutta  la  documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese
pubbliche,  anche  attraverso  la  pubblicazione  sui  siti web della
autorita' interessate:
    a) il parere motivato espresso dall'autorita' competente;
    b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le
considerazioni  ambientali sono state integrate nel piano o programma
e come si e' tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle
consultazioni,  nonche'  le  ragioni  per le quali e' stato scelto il
piano  o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili
che erano state individuate;
    c)   le   misure  adottate  in  merito  al  monitoraggio  di  cui
all'articolo 18.))
                               ART. 18
                            Monitoraggio

  1.   Il   monitoraggio   assicura   il   controllo   sugli  impatti
significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei
programmi  approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi
di  sostenibilita'  prefissati,  cosi' da individuare tempestivamente
gli  impatti  negativi  imprevisti  e da adottare le opportune misure
correttive. ((Il monitoraggio e' effettuato dall'Autorita' procedente
in  collaborazione  con  l'Autorita' competente anche avvalendosi del
sistema  delle  Agenzie  ambientali  e dell'Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale.))
  2.   Il  piano  o  programma  individua  le  responsabilita'  e  la
sussistenza  delle  le  risorse  necessarie  per  la  realizzazione e
gestione del monitoraggio.
  3. Delle modalita' di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e
delle  eventuali  misure  correttive adottate ai sensi del comma 1 e'
data  adeguata  informazione  attraverso  i  siti  web dell'autorita'
competente e dell'autorita' procedente e delle Agenzie interessate.
  4.  Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute
in  conto  nel  caso  di  eventuali  modifiche al piano o programma e
comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di
pianificazione o programmazione.

TITOLO III

((LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE))

                               ART. 19
                      Modalita' di svolgimento

  1.  La  valutazione  d'impatto  ambientale  comprende,  secondo  le
disposizioni di cui agli articoli da 20 a 28:
    a)   lo   svolgimento   di   una  verifica  di  assoggettabilita'
((limitatamente alle ipotesi di cui all'art. 6, comma 7));
    b)   la   definizione  dei  contenuti  dello  studio  di  impatto
ambientale;
    c) la presentazione e la pubblicazione del progetto;
    d) lo svolgimento di consultazioni;
    f)  la  valutazione  dello  studio ambientale e degli esiti delle
consultazioni;
    g) la decisione;
    h) l'informazione sulla decisione;
    i) il monitoraggio.
  2.  Per  i progetti inseriti in piani o programmi per i quali si e'
conclusa  positivamente  la  procedura  di  VAS,  il  giudizio di VIA
negativo  ovvero il contrasto di valutazione su elementi gia' oggetto
della VAS e' adeguatamente motivato.
                               ART. 20
                    Verifica di assoggettabilita

  1.  Il  proponente  trasmette  all'autorita' competente il progetto
preliminare,   lo   studio   preliminare   ambientale   ((in  formato
elettronico,  ovvero  nei  casi  di particolare difficolta' di ordine
tecnico, anche su supporto cartaceo,)) nel caso di progetti:
    a)   elencati  nell'allegato  II  che  servono  esclusivamente  o
essenzialmente  per  lo  sviluppo  ed  il  collaudo di nuovi metodi o
prodotti e non sono utilizzati per piu' di due anni;
    ((b)  inerenti  le  modifiche  o estensioni dei progetti elencati
nell'allegato   II   che   possano   produrre   effetti   negativi  e
significativi sull'ambiente;
    c)  elencati  nell'allegato  IV,  secondo  le modalita' stabilite
dalle  Regioni  e  dalle  Province  autonome, tenendo conto dei commi
successivi del presente articolo.))
  2.  Dell'avvenuta trasmissione e' dato sintetico avviso, a cura del
proponente,  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i
progetti  di  competenza  statale,  nel  Bollettino  Ufficiale  della
regione  per  i  progetti  di rispettiva competenza, nonche' all'albo
pretorio   dei  comuni  interessati.  Nell'avviso  sono  indicati  il
proponente,  l'oggetto  e la localizzazione prevista per il progetto,
il  luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza
ed  i  tempi  entro  i quali e' possibile presentare osservazioni. In
ogni  caso  copia  integrale degli atti e' depositata presso i comuni
ove  il  progetto e' localizzato. Nel caso dei progetti di competenza
statale  la  documentazione  e' depositata anche presso la sede delle
regioni e delle province ove il progetto e' localizzato. I principali
elaborati   del   progetto   preliminare   e  lo  studio  preliminare
ambientale, sono pubblicati sul sito web dell'autorita' competente.
  3.  Entro  quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di
cui al comma 2 chiunque abbia interesse puo' far pervenire le proprie
osservazioni.
  ((4.  L'autorita'  competente nei successivi quarantacinque giorni,
sulla  base degli elementi di cui all'allegato V del presente decreto
e  tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il progetto
abbia possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente. Entro
la   scadenza   del  termine  l'autorita'  competente  deve  comunque
esprimersi.   L'autorita'   competente  puo',  per  una  sola  volta,
richiedere  integrazioni  documentali  o  chiarimenti  al proponente,
entro  il  termine  previsto  dal comma 3. In tal caso, il proponente
provvede  a  depositare la documentazione richiesta presso gli uffici
di  cui ai commi 1 e 2 entro trenta giorni dalla scadenza del termine
di  cui  al  comma  3.  L'Autorita'  competente  si  pronuncia  entro
quarantacinque  giorni  dalla  scadenza  del  termine previsto per il
deposito  della  documentazione  da  parte  del proponente. La tutela
avverso   il  silenzio  dell'Amministrazione  e'  disciplinata  dalle
disposizioni generali del processo amministrativo)).
  5.  Se  il  progetto  non  ha  impatti  ((negativi  e significativi
sull'ambiente))  ((...)),  l'autorita'  compente dispone l'esclusione
dalla  procedura di valutazione ambientale e, se del caso, impartisce
le necessarie prescrizioni.
  6.  Se  il progetto ha possibili ((impatti negativi e significativi
sull'ambiente))  ((...))  si applicano le disposizioni degli articoli
da 21 a 28.
  7.  Il provvedimento di assoggettabilita', comprese le motivazioni,
e' pubblico a cura dell'autorita' competente mediante:
    a)  un sintetico avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione o
della provincia autonoma;
    b)  con  la  pubblicazione  integrale sul sito web dell'autorita'
competente.
                               ART. 21
    Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale

  1.  Sulla  base  del progetto preliminare, dello studio preliminare
ambientale   e  di  una  relazione  che,  sulla  base  degli  impatti
ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per la redazione dello
studio  di  impatto  ambientale,  il  proponente  ha  la  facolta' di
richiedere  una  fase di consultazione con l'autorita' competente e i
soggetti  competenti  in  materia  ambientale  al fine di definire la
portata  delle  informazioni  da  includere,  il  relativo livello di
dettaglio  e le metodologie da adottare. La documentazione presentata
dal   proponente   ((in  formato  elettronico,  ovvero  nei  casi  di
particolare   difficolta'   di  ordine  tecnico,  anche  su  supporto
cartaceo,))    include   l'elenco   delle   autorizzazioni,   intese,
concessioni,   licenze,   pareri,   nulla  osta  e  assensi  comunque
denominati necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto.
  2.  L'autorita'  competente  ((all'esito  delle attivita' di cui al
comma 1)):
    a)  si pronuncia sulle condizioni per l'elaborazione del progetto
e dello studio di impatto ambientale;
    b)  esamina  le  principali  alternative,  compresa l'alternativa
zero;
    c)  sulla  base della documentazione disponibile, verifica, anche
con   riferimento   alla   localizzazione   prevista   dal  progetto,
l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita';
    d)  in  carenza  di  tali  elementi,  indica  le  condizioni  per
ottenere,  in  sede  di  presentazione  del  progetto  definitivo,  i
necessari atti di consenso, senza che cio' pregiudichi la definizione
del successivo procedimento.
  3.  Le  informazioni richieste tengono conto della possibilita' per
il  proponente  di  raccogliere i dati richiesti e delle conoscenze e
dei metodi di valutazioni disponibili
  4. La fase di consultazione ((di cui al comma 1)) si conclude entro
sessanta  giorni  e, allo scadere di tale termine, si passa alla fase
successiva.
                               ART. 22
                  ((Studio di impatto ambientale))
  ((1.  La  redazione  dello  studio di impatto ambientale, insieme a
tutti   gli   altri   documenti   elaborati   nelle  varie  fasi  del
procedimento,  ed  i  costi associati sono a carico del proponente il
progetto.
  2.  Lo  studio  di  impatto  ambientale, e' predisposto, secondo le
indicazioni  di  cui  all'allegato  VII  del  presente  decreto e nel
rispetto  degli  esiti  della  fase  di consultazione definizione dei
contenuti di cui all'articolo 21, qualora attivata.
  3.  Lo  studio  di  impatto  ambientale contiene almeno le seguenti
informazioni:
    a)  una  descrizione  del progetto con informazioni relative alle
sue caratteristiche, alla sua localizzazione ed alle sue dimensioni;
    b)  una  descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e
possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti;
    c)  i  dati  necessari  per  individuare  e valutare i principali
impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto puo'
produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio;
    d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in
esame  dal  proponente,  ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con
indicazione  delle  principali ragioni della scelta, sotto il profilo
dell'impatto ambientale;
    e) una descrizione delle misure previste per il monitoraggio.
  4. Ai fini della predisposizione dello studio di impatto ambientale
e  degli  altri  elaborati necessari per l'espletamento della fase di
valutazione,  il  proponente  ha facolta' di accedere ai dati ed alle
informazioni  disponibili presso la pubblica amministrazione, secondo
quanto disposto dalla normativa vigente in materia.
  5.  Allo  studio  di  impatto  ambientale  deve essere allegata una
sintesi  non  tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali
del progetto e dei dati ed informazioni contenuti nello studio stesso
inclusi   elaborati   grafici.   La   documentazione   dovra'  essere
predisposta  al fine consentirne un'agevole comprensione da parte del
pubblico ed un'agevole riproduzione.))
                               ART. 23
                     Presentazione dell'istanza

  1.  L'istanza  e'  presentata dal proponente l'opera o l'intervento
all'autorita'   competente.   Ad   essa  sono  allegati  il  progetto
definitivo, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e
copia  dell'avviso  a mezzo stampa, di cui all'articolo 24, commi 1 e
2.   Dalla   data   della   presentazione  decorrono  i  termini  per
l'informazione e la partecipazione, la valutazione e la decisione.
  2. Alla domanda e' altresi' allegato l'elenco delle autorizzazioni,
intese,  concessioni,  licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque
denominati, gia' acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione
e dell'esercizio dell'opera o intervento, nonche' ((. . .)) una copia
in formato elettronico, su idoneo supporto, degli elaborati, conforme
agli originali presentati.
  3.  La  documentazione  e'  depositata  ((su  supporto  informatico
ovvero,  nei casi di particolare difficolta' di ordine tecnico, anche
su  supporto  cartaceo,))  ((.  . .)), a seconda dei casi, presso gli
uffici dell'autorita' competente, delle regioni, delle province e dei
comuni  il cui territorio sia anche solo parzialmente interessato dal
progetto o dagli impatti della sua attuazione.
  ((4.   Entro  trenta  giorni  l'autorita'  competente  verifica  la
completezza   della   documentazione   e   l'avvenuto  pagamento  del
contributo  dovuto  ai  sensi dell'art. 33. Qualora l'istanza risulti
incompleta,   l'autorita'   competente   richiede  al  proponente  la
documentazione   integrativa  da  presentare  entro  un  termine  non
superiore  a  trenta  giorni  e  comunque correlato alla complessita'
delle  integrazioni richieste. In tal caso i termini del procedimento
si  intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione
integrativa.  Qualora  entro  il  termine stabilito il proponente non
depositi  la  documentazione  completa  degli  elementi  mancanti  e,
l'istanza  si  intende  ritirata.  E'  fatta salva la facolta' per il
proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione
della  documentazione integrativa in ragione della complessita' della
documentazione da presentare)).
                               ART. 24
                            Consultazione

  1. Contestualmente alla presentazione di cui all'articolo 23, comma
1, del progetto deve essere data notizia a mezzo stampa e su sito web
dell'autorita'  competente. ((Tali forme di pubblicita' tengono luogo
delle  comunicazioni  di  cui  all'articolo  7  ed  ai  commi  3  e 4
dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241.))
  2.  Le  pubblicazioni  a mezzo stampa vanno eseguite a cura e spese
del  proponente.  Nel  caso  di  progetti  di  competenza statale, la
pubblicazione  va  eseguita su un quotidiano a diffusione nazionale e
su   un  quotidiano  a  diffusione  regionale  per  ciascuna  regione
direttamente  interessata.  Nel  caso  di  progetti  per  i  quali la
competenza  allo svolgimento della valutazione ambientale spetta alle
regioni,  si  provvedera'  con  la  pubblicazione  su un quotidiano a
diffusione regionale o provinciale.
  3.  La  pubblicazione  di  cui al comma 1 deve contenere, oltre una
breve  descrizione  del  progetto  e  dei  suoi  possibili principali
impatti  ambientali,  l'indicazione  delle  sedi  ove  possono essere
consultati  gli  atti nella loro interezza ed i termini entro i quali
e' possibile presentare osservazioni.
  4.  Entro  il termine di sessanta giorni dalla presentazione di cui
all'articolo  23,  chiunque abbia interesse puo' prendere visione del
progetto   e  del  relativo  studio  ambientale,  presentare  proprie
osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e
valutativi.
  5.  Il  provvedimento  di  valutazione dell'impatto ambientale deve
tenere   in   conto   le   osservazioni   pervenute,   considerandole
contestualmente, singolarmente o per gruppi.
  6.  L'autorita'  competente  puo'  disporre  che  la  consultazione
avvenga  mediante lo svolgimento di-un'inchiesta pubblica per l'esame
dello   studio  di  impatto  ambientale,  dei  pareri  forniti  dalle
pubbliche  amministrazioni  e delle osservazioni dei cittadini. senza
che   cio'  comporti  interruzioni  o  sospensioni  dei  termini  per
l'istruttoria.
  7.  L'inchiesta di cui al comma 6 si conclude con una relazione sui
lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, che sono acquisiti
e  valutati  ai  fini  del  provvedimento di valutazione dell'impatto
ambientale.
  8.  Il  proponente,  qualora  non abbia luogo l'inchiesta di cui al
comma  6,  puo',  anche  su propria richiesta, essere chiamato, prima
della   conclusione  della  fase  di  valutazione,  ad  un  sintetico
contraddittorio   con  i  soggetti  che  hanno  presentato  pareri  o
osservazioni.  Il verbale del contraddittorio e' acquisito e valutato
ai fini del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.
  ((9.  Entro  trenta  giorni successivi alla scadenza del termine di
cui  al  comma  4,  il  proponente  puo'  chiedere  di modificare gli
elaborati,  anche  a  seguito di osservazioni o di rilievi emersi nel
corso  dell'inchiesta  pubblica o del contraddittorio di cui al comma
8.   Se   accoglie   l'istanza,   l'autorita'  competente  fissa  per
l'acquisizione   degli   elaborati   un   termine   non  superiore  a
quarantacinque  giorni,  prorogabili  su  istanza  del proponente per
giustificati  motivi,  ed  emette  il  provvedimento  di  valutazione
dell'impatto  ambientale  entro  novanta  giorni  dalla presentazione
degli elaborati modificati.
  9-bis.   L'autorita'  competente,  ove  ritenga  che  le  modifiche
apportate  siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che
il proponente ne depositi copia ai sensi dell'articolo 23, comma 3 e,
contestualmente,   dia   avviso  dell'avvenuto  deposito  secondo  le
modalita'  di cui ai commi 2 e 3. Entro il termine di sessanta giorni
dalla  pubblicazione  del  progetto,  emendato  ai sensi del comma 9,
chiunque  abbia  interesse  puo'  prendere visione del progetto e del
relativo  studio  ambientale,  presentare proprie osservazioni, anche
fornendo  nuovi  o  ulteriori  elementi  conoscitivi  e valutativi in
relazione  alle  sole modifiche apportate agli elaborati ai sensi del
comma   9.   In   questo  caso,  l'autorita'  competente  esprime  il
provvedimento  di  valutazione  dell'impatto ambientale entro novanta
giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle
osservazioni.
  10.   Sul   suo   sito  web,  l'autorita'  competente  pubblica  la
documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni, le eventuali
controdeduzioni  e  le modifiche eventualmente apportate al progetto,
disciplinate dai commi 4, 8, 9, e 9-bis)).
                               ART. 25
           Valutazione dello studio di impatto ambientale
                  e degli esiti della Consultazione

  1.  Le  attivita'  tecnico-istruttorie per la valutazione d'impatto
ambientale sono svolte dall'autorita' competente.
  2.   L'autorita'   competente   acquisisce   e   valuta   tutta  la
documentazione  presentata, le osservazioni, obiezioni e suggerimenti
inoltrati  ai  sensi dell'articolo 24, nonche', nel caso dei progetti
di  competenza  dello Stato, il parere delle regioni interessate, che
dovra'  essere  reso  entro ((novanta giorni)) dalla presentazione di
cui  all'articolo 23, comma 1. ((L'autorita' competente comunica alla
Regione   interessata   che  il  proponente  ha  apportato  modifiche
sostanziali  al  progetto  e  fissa  il  termine  di sessanta giorni,
decorrente  dalla  comunicazione,  entro  il  quale  la  Regione puo'
esprimere un ulteriore parere.))
  3.  Contestualmente  alla  pubblicazione di cui all'articolo 24, il
proponente,   affinche'   l'autorita'  competente  ne  acquisisca  le
determinazioni,  trasmette l'istanza, completa di allegati, a tutti i
soggetti  competenti  in  materia  ambientale interessati, qualora la
realizzazione    del   progetto   preveda   autorizzazioni,   intese,
concessioni,   licenze,   pareri,   nulla  osta  e  assensi  comunque
denominati  in  materia  ambientale.  Le  amministrazioni  rendono le
proprie  determinazioni  entro  sessanta  giorni  dalla presentazione
dell'istanza  di  cui  all'articolo  23,  comma 1, ovvero nell'ambito
della  ((Conferenza dei servizi istruttoria eventualmente indetta)) a
tal  fine  dall'autorita'  competente.  Entro  il medesimo termine il
Ministero  per  i  beni  e le attivita' culturali si esprime ai sensi
dell'articolo  26  del  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
negli  altri  casi  previsti  dal  medesimo  decreto.  ((A seguito di
modificazioni   ovvero   integrazioni  eventualmente  presentate  dal
proponente,   ovvero   richieste   dall'autorita'   competente,   ove
l'autorita'  competente  ritenga  che  le  modifiche  apportate siano
sostanziali,  sono  concessi  alle Amministrazioni di cui al presente
comma,  ulteriori quarantacinque giorni dal deposito delle stesse per
l'eventuale revisione dei pareri resi.
  3-bis.  Qualora  le  amministrazioni  di  cui  ai  commi  2 e 3 del
presente  articolo  non  si  siano  espresse nei termini ivi previsti
ovvero   abbiano   manifestato   il   proprio  dissenso,  l'autorita'
competente procede comunque a norma dell'articolo 26.))
  4.   L'autorita'   competente   puo'   concludere   con   le  altre
amministrazioni  pubbliche  interessate  accordi  per disciplinare lo
svolgimento  delle  attivita'  di  interesse  comune  ai  fini  della
semplificazione delle procedure.
                               ART. 26
                              Decisione

  1.   ((Salvo   quanto   previsto   dall'articolo  24))  L'autorita'
competente   conclude   con  provvedimento  espresso  e  motivato  il
procedimento    di    valutazione    dell'impatto    ambientale   nei
centocinquanta  giorni  successivi alla presentazione dell'istanza di
cui all'articolo 23, comma 1. Nei casi in cui e' necessario procedere
ad  accertamenti ed indagini di particolare complessita', l'autorita'
competente,   con   atto   motivato,  dispone  il  prolungamento  del
procedimento  di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta
giorni dandone comunicazione al proponente.
  2.  L'inutile  decorso ((dei termini previsti dal presente articolo
ovvero dall'articolo 24)), implica l'esercizio del potere sostitutivo
da  parte  del Consiglio dei Ministri, che provvede, su istanza delle
amministrazioni  o  delle  parti  interessate, entro sessanta giorni,
previa  diffida all'organo competente ad adempire entro il termine di
venti  giorni.  Per  i  progetti  sottoposti a valutazione di impatto
ambientale  in  sede non statale, si applicano le disposizioni di cui
al  periodo  precedente  fino all'entrata in vigore di apposite norme
regionali  e delle province autonome, da adottarsi nel rispetto della
disciplina comunitaria vigente in materia ((e dei principi richiamati
all'articolo 7, comma 7, lettera e) del presente decreto)).
  ((2-bis.  La  tutela  avverso  il  silenzio dell'Amministrazione e'
disciplinata     dalle    disposizioni    generali    del    processo
amministrativo)).
  ((3.  L'autorita'  competente  puo'  richiedere al proponente entro
trenta  giorni  dalla  scadenza  del  termine di cui all'articolo 24,
comma  4,  in  un'unica  soluzione,  integrazioni alla documentazione
presentata,  con  l'indicazione di un termine per la risposta che non
puo'  superare  i  quarantacinque giorni, prorogabili, su istanza del
proponente,  per  un  massimo  di  ulteriori  quarantacinque  giorni.
L'autorita'   competente  esprime  il  provvedimento  di  valutazione
dell'impatto  ambientale  entro  novanta  giorni  dalla presentazione
degli elaborati modificati.
  3-bis.   L'autorita'  competente,  ove  ritenga  che  le  modifiche
apportate  siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che
il  proponente depositi copia delle stesse ai sensi dell'articolo 23,
comma  3,  e,  contestualmente,  dia  avviso  dell'avvenuto  deposito
secondo  le  modalita'  di cui all'articolo 24, commi 2 e 3. Entro il
termine  di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto emendato
ai  sensi  del  presente  articolo,  chiunque  abbia  interesse  puo'
prendere  visione  del  progetto  e  del  relativo  studio di impatto
ambientale,  presentare  proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o
ulteriori  elementi  conoscitivi  e valutativi in relazione alle sole
modifiche  apportate  agli  elaborati ai sensi del comma 3. In questo
caso,  l'autorita' competente esprime il provvedimento di valutazione
dell'impatto  ambientale  entro  novanta  giorni  dalla  scadenza del
termine previsto per la presentazione delle osservazioni.
  3-ter.  Nel  caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste
di  integrazioni  da parte dell'autorita' competente, non presentando
gli  elaborati  modificati,  o  ritiri  la  domanda,  non  si procede
all'ulteriore corso della valutazione.
  4.   Il   provvedimento   di  valutazione  dell'impatto  ambientale
sostituisce  o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni,
licenze,  pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia
ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o
dell'impianto.))
  5.  Il  provvedimento  contiene le condizioni per la realizzazione,
esercizio  e  dismissione  dei  progetti,  nonche' quelle relative ad
eventuali   malfunzionamenti.   In   nessun  caso  puo'  farsi  luogo
all'inizio  dei  lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di
valutazione dell'impatto ambientale.
  6.  I  progetti  sottoposti  alla fase di valutazione devono essere
realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di
valutazione    dell'impatto    ambientale.    Tenuto    conto   delle
caratteristiche  del  progetto  il  provvedimento  puo'  stabilire un
periodo  piu' lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa,
su   istanza   del  proponente,  dall'autorita'  che  ha  emanato  il
provvedimento,  la  procedura  di valutazione dell'impatto ambientale
deve  essere  reiterata.  I  termini  di  cui  al  presente  comma si
applicano  ai  procedimenti  avviati  successivamente  alla  data  di
entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.
                               ART. 27
                  ((Informazione sulla decisione))
  ((1.  Il  provvedimento  di  valutazione dell'impatto ambientale e'
pubblicato  per  estratto, con indicazione dell'opera, dell'esito del
provvedimento  e  dei  luoghi  ove lo stesso potra' essere consultato
nella  sua  interezza, a cura del proponente nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana per i progetti di competenza statale ovvero
nel  Bollettino Ufficiale della regione, per i progetti di rispettiva
competenza.  Dalla  data  di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale
ovvero  dalla  data  di  pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
regione  decorrono  i  termini  per  eventuali  impugnazioni  in sede
giurisdizionale da parte di soggetti interessati.
  2.  Il  provvedimento  di  valutazione dell'impatto ambientale deve
essere  pubblicato per intero e su sito web dell'autorita' competente
indicando  la  sede  ove  si  possa  prendere  visione  di  tutta  la
documentazione   oggetto   dell'istruttoria   e   delle   valutazioni
successive.))
                               ART. 28
                            Monitoraggio

  1. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale contiene
ogni  opportuna  indicazione  per  la  progettazione e lo svolgimento
delle  attivita'  di  controllo  e  monitoraggio  degli  impatti.  Il
monitoraggio  assicura,  anche  avvalendosi del sistema delle Agenzie
ambientali,  il  controllo  sugli  impatti  ambientali  significativi
sull'ambiente   provocati   dalle   opere   approvate,   nonche'   la
corrispondenza   alle   prescrizioni  espresse  sulla  compatibilita'
ambientale  dell'opera, anche, al fine di individuare tempestivamente
gli   impatti  negativi  imprevisti  e  di  consentire  all'autorita'
competente  di  essere  in  grado  di  adottare  le  opportune misure
correttive. ((40))
  ((1-bis.  In particolare, qualora dalle attivita' di cui al comma 1
risultino  impatti  negativi  ulteriori  e diversi, ovvero di entita'
significativamente  superiore,  rispetto a quelli previsti e valutati
nel provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, l'autorita'
competente,  acquisite  informazioni  e  valutati  i pareri resi puo'
modificare  il provvedimento ed apporvi condizioni ulteriori rispetto
a  quelle di cui al comma 5 dell'articolo 26. Qualora dall'esecuzione
dei  lavori  ovvero  dall'esercizio  dell'attivita'  possano derivare
gravi  ripercussioni  negative,  non  preventivamente valutate, sulla
salute pubblica e sull'ambiente, l'autorita' competente puo' ordinare
la  sospensione  dei lavori o delle attivita' autorizzate, nelle more
delle determinazioni correttive da adottare.))
  2. Delle modalita' di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e
delle  eventuali  misure  correttive adottate ai sensi del comma 1 e'
data  adeguata  informazione  attraverso  i  siti  web dell'autorita'
competente e dell'autorita' procedente e delle Agenzie interessate.
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.Lgs.  29 giugno 2010, n. 128 ha disposto (con l'art. 2, comma
23,  lettera  a))  che  "al  comma  1,  primo  periodo, le parole "Il
monitoraggio  assicura,  anche  avvalendosi del sistema delle Agenzie
ambientali"  sono  sostituite dalle parole "Il monitoraggio assicura,
anche  avvalendosi  dell'Istituto  Superiore  per  la Protezione e la
Ricerca Ambientale e del sistema delle Agenzie ambientali,"".
                               ART. 29
                      ((Controlli e sanzioni))

  ((1.  La  valutazione  di  impatto  ambientale  costituisce,  per i
progetti  di  opere  ed interventi a cui si applicano le disposizioni
del presente decreto, presupposto o parte integrante del procedimento
di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o
approvazione   adottati   senza  la  previa  valutazione  di  impatto
ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.
  2.  Fermi  restando  i  compiti  di vigilanza e controllo stabiliti
dalle  norme  vigenti,  l'autorita'  competente esercita il controllo
sull'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo III della parte
seconda   del   presente   decreto   nonche'   sull'osservanza  delle
prescrizioni  impartite in sede di verifica di assoggettabilita' e di
valutazione. Per l'effettuazione dei controlli l'autorita' competente
puo'  avvalersi,  nel quadro delle rispettive competenze, del sistema
agenziale.
  3.  Qualora  si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o
modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze
finali  delle fasi di verifica di assoggettabilita' e di valutazione,
l'autorita'  competente,  previa  eventuale  sospensione  dei lavori,
impone   al   proponente   l'adeguamento   dell'opera  o  intervento,
stabilendone  i  termini  e  le  modalita'. Qualora il proponente non
adempia a quanto imposto, l'autorita' competente provvede d'ufficio a
spese  dell'inadempiente. Il recupero di tali spese e' effettuato con
le modalita' e gli effetti previsti dal regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
  4.  Nel  caso  di  opere  ed  interventi realizzati senza la previa
sottoposizione  alle  fasi  di  verifica  di  assoggettabilita'  o di
valutazione  in  violazione  delle  disposizioni  di  cui al presente
Titolo  III,  nonche'  nel  caso di difformita' sostanziali da quanto
disposto  dai  provvedimenti finali, l'autorita' competente, valutata
l'entita'  del  pregiudizio  ambientale arrecato e quello conseguente
alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e
puo'  disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi
e  della  situazione  ambientale  a  cura  e  spese del responsabile,
definendone  i  termini  e  le  modalita'. In caso di inottemperanza,
l'autorita'  competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente.
Il  recupero  di  tali  spese  e'  effettuato  con le modalita' e gli
effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative
alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con
regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato.
  5.  In caso di annullamento in sede giurisdizionale o di autotutela
di  autorizzazioni  o  concessioni  rilasciate  previa valutazione di
impatto  ambientale  o di annullamento del giudizio di compatibilita'
ambientale,  i  poteri di cui al comma 4 sono esercitati previa nuova
valutazione di impatto ambientale.
  6.  Resta,  in ogni caso, salva l'applicazione di sanzioni previste
dalle norme vigenti.))

((TITOLO III-BIS

L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE))

                           Articolo 29-bis
                     ((Individuazione e utilizzo
                 delle migliori tecniche disponibili

  1.   L'autorizzazione   integrata   ambientale   per  gli  impianti
rientranti  nelle  attivita'  di  cui all'allegato VIII e' rilasciata
tenendo   conto   di   quanto   indicato  nell'allegato  XI  e  delle
informazioni  diffuse  ai sensi dell'articolo 29-terdecies, comma 4 e
dei   documenti  BREF  (BAT  Reference  Documents)  pubblicati  dalla
Commissione   europea,   nel   rispetto   delle   linee   guida   per
l'individuazione  e  l'utilizzo  delle migliori tecniche disponibili,
emanate  con  uno  o  piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e  del  mare,  del  Ministro  dello sviluppo
economico  e  del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali,  sentita  la  Conferenza  unificata  istituita  ai sensi del
decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281. Con la stessa procedura
si  provvede  all'aggiornamento  ed  alla integrazione delle suddette
linee  guida,  anche  sulla base dello scambio di informazioni di cui
all'articolo 29-terdecies, commi 3 e 4.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio  e  del  mare,  di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico,  il  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, il
Ministro  della  salute e d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  possono  essere  determinati  i  requisiti  per  talune
categorie di impianti, che tengano luogo dei corrispondenti requisiti
fissati  per  ogni singola autorizzazione, purche' siano garantiti un
approccio   integrato   ed   una   elevata   protezione   equivalente
dell'ambiente nel suo complesso.
  3.  Per  le  discariche  di  rifiuti  da  autorizzare  ai sensi del
presente  titolo,  si  considerano soddisfatti i requisiti tecnici di
cui al presente titolo se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui
al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.))
                           Articolo 29-ter
                     ((Domanda di autorizzazione
                        integrata ambientale

  1.  Ai  fini  dell'esercizio  di  nuovi  impianti,  della  modifica
sostanziale  e  dell'adeguamento  del  funzionamento  degli  impianti
esistenti  alle  disposizioni  del  presente  decreto, si provvede al
rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo
29-sexies.  Fatto  salvo quanto disposto dal comma 4 e ferme restando
le  informazioni  richieste  dalla normativa concernente aria, acqua,
suolo e rumore, la domanda deve contenere le seguenti informazioni:
    a) l'impianto, il tipo e la portata delle sue attivita';
    b) le materie prime e ausiliarie, le sostanze e l'energia usate o
prodotte dall'impianto;
    c) le fonti di emissione dell'impianto;
    d) lo stato del sito di ubicazione dell'impianto;
    e)  il  tipo  e  l'entita'  delle emissioni dell'impianto in ogni
settore   ambientale,   nonche'   un'identificazione   degli  effetti
significativi delle emissioni sull'ambiente;
    f)  la  tecnologia  utilizzata  e  le  altre  tecniche in uso per
prevenire le emissioni dall'impianto oppure per ridurle;
    g)  le  misure  di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti
dall'impianto;
    h)  le misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente
nonche'  le attivita' di autocontrollo e di controllo programmato che
richiede  l'intervento dell'Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca  Ambientale e Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi  tecnici  e  delle  Agenzie  regionali  e  provinciali per la
protezione dell'ambiente;((40))
    i)  le  eventuali  principali  alternative  prese  in  esame  dal
gestore, in forma sommaria;
    l)  le  altre  misure previste per ottemperare ai principi di cui
all'articolo 6, comma 15, del presente decreto.
  2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere
anche una sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) a l)
del  comma  1  e  l'indicazione  delle informazioni che ad avviso del
gestore  non  devono  essere  diffuse  per  ragioni  di  riservatezza
industriale,  commerciale  o  personale,  di  tutela della proprieta'
intellettuale   e,   tenendo   conto   delle   indicazioni  contenute
nell'articolo  39  della  legge  3  agosto  2007, n. 124, di pubblica
sicurezza o di difesa nazionale. In tale caso il richiedente fornisce
all'autorita' competente anche una versione della domanda priva delle
informazioni riservate, ai fini dell'accessibilita' al pubblico.
  3.  Qualora  le  informazioni  e  le descrizioni fornite secondo un
rapporto  di  sicurezza,  elaborato conformemente alle norme previste
sui  rischi  di  incidente rilevante connessi a determinate attivita'
industriali,  o  secondo  la  norma  UNI  EN ISO 14001, ovvero i dati
prodotti  per  i  siti  registrati  ai  sensi del regolamento (CE) n.
761/2001  e  successive modifiche, nonche' altre informazioni fornite
secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o piu' requisiti di
cui  al  comma  1  del  presente  articolo,  tali dati possono essere
utilizzati ai fini della presentazione della domanda e possono essere
inclusi nella domanda o essere ad essa allegati.
  4.   Entro   trenta   giorni  dalla  presentazione  della  domanda,
l'autorita'  competente  verifica la completezza della stessa e della
documentazione   allegata.   Qualora   queste  risultino  incomplete,
l'autorita'  competente  ovvero,  nel  caso di impianti di competenza
statale,  la  Commissione  di  cui  all'art.  8-bis  potra'  chiedere
apposite  integrazioni,  indicando  un termine non inferiore a trenta
giorni  per la presentazione della documentazione integrativa. In tal
caso  i  termini  del  procedimento si intendono interrotti fino alla
presentazione  della  documentazione  integrativa.  Qualora  entro il
termine   indicato  il  proponente  non  depositi  la  documentazione
completa  degli  elementi mancanti, l'istanza si intende ritirata. E'
fatta  salva  la facolta' per il proponente di richiedere una proroga
del  termine per la presentazione della documentazione integrativa in
ragione della complessita' della documentazione da presentare.))
------------
AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, ha disposto (con l'art. 4, comma
2)  che nel presente decreto, ovunque ricorrano, le parole "Ministero
dell'ambiente  e  della tutela del territorio", sono sostituite dalle
seguenti:  "Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio e
del  mare",  le  parole:  "Ministro  dell'ambiente e della tutela del
territorio" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio e del mare", le parole "Agenzia per la
protezione  dell'ambiente  e  per  i servizi tecnici" sono sostituite
dalle  seguenti:  "Istituto  superiore per la protezione e la ricerca
ambientale",  e  la  parola  "APAT"  e'  sostituita  dalla  seguente:
"ISPRA".
                         Articolo 29-quater
           ((Procedura per il rilascio dell'autorizzazione
                        integrata ambientale

  1.  Per gli impianti di competenza statale la domanda e' presentata
all'autorita'  competente  per mezzo di procedure telematiche, con il
formato  e  le modalita' stabiliti con il decreto di cui all'articolo
29-duodecies, comma 2.
  2.  L'autorita' competente individua gli uffici presso i quali sono
depositati  i  documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine
della consultazione del pubblico.
  3.  L'autorita'  competente,  entro  trenta  giorni dal ricevimento
della  domanda  ovvero,  in  caso  di  riesame ai sensi dell'articolo
29-octies,   comma   4,   contestualmente   all'avvio   del  relativo
procedimento,  comunica  al gestore la data di avvio del procedimento
ai  sensi  dell'art.  7  della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede
degli  uffici  di cui al comma 2. Entro il termine di quindici giorni
dalla  data  di ricevimento della comunicazione il gestore provvede a
sua cura e sue spese alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione
provinciale  o  regionale,  ovvero a diffusione nazionale nel caso di
progetti che ricadono nell'ambito della competenza dello Stato, di un
annuncio  contenente l'indicazione della localizzazione dell'impianto
e del proprio nominativo, nonche' gli uffici individuati ai sensi del
comma 2 ove e' possibile prendere visione degli atti e trasmettere le
osservazioni.   Tali   forme   di  pubblicita'  tengono  luogo  delle
comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8
della  legge  7  agosto  1990, n. 241. Le informazioni pubblicate dal
gestore   ai  sensi  del  presente  comma  sono  altresi'  pubblicate
dall'autorita'  competente  nel  proprio  sito  web.  E' in ogni caso
garantita  l'unicita'  della pubblicazione per gli impianti di cui al
titolo III della parte seconda del presente decreto.
  4. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di
cui  al  comma  3, i soggetti interessati possono presentare in forma
scritta, all'autorita' competente, osservazioni sulla domanda.
  5.  La convocazione da parte dell'autorita' competente, ai fini del
rilascio   dell'autorizzazione   integrata  ambientale,  di  apposita
conferenza  di  servizi,  alla quale sono invitate le amministrazioni
competenti  in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di
competenza  statale,  i  Ministeri  dell'interno,  del lavoro e delle
politiche  sociali, della salute e dello sviluppo economico, oltre al
soggetto  richiedente  l'autorizzazione,  ha  luogo  ai  sensi  degli
articoli  14,  14-ter,  commi  da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
  7.  Nell'ambito  della  Conferenza  dei  servizi di cui al comma 5,
vengono  acquisite  le  prescrizioni del sindaco di cui agli articoli
216  e  217  del  regio  decreto  27 luglio 1934, n. 1265, nonche' il
parere  dell'Istituto  Superiore  per  la  Protezione  e  la  Ricerca
Ambientale  per  gli  impianti  di competenza statale o delle Agenzie
regionali  e  provinciali  per la protezione dell'ambiente per quanto
riguarda  il  monitoraggio  ed  il  controllo  degli impianti e delle
emissioni  nell'ambiente.  In  presenza  di  circostanze  intervenute
successivamente  al  rilascio  dell'autorizzazione di cui al presente
titolo,  il  sindaco,  qualora  lo  ritenga necessario nell'interesse
della  salute  pubblica,  puo'  chiedere  all'autorita' competente di
verificare  la necessita' di riesaminare l'autorizzazione rilasciata,
ai sensi dell'articolo 29-octies.
  8. Nell'ambito della Conferenza dei servizi, l'autorita' competente
puo'  richiedere  integrazioni  alla documentazione, anche al fine di
valutare   la  applicabilita'  di  specifiche  misure  alternative  o
aggiuntive,  indicando  il  termine  massimo  non superiore a novanta
giorni  per la presentazione della documentazione integrativa. In tal
caso,  il  termine  di  cui  al  comma  9  resta  sospeso  fino  alla
presentazione della documentazione integrativa.
  9.  Salvo quanto diversamente concordato, la Conferenza dei servizi
di  cui  al comma 5 deve concludersi entro sessanta giorni dalla data
di  scadenza  del  termine  previsto dal comma 4 per la presentazione
delle osservazioni.
  10.  L'autorita' competente esprime le proprie determinazioni sulla
domanda   di   autorizzazione  integrata  ambientale  comunque  entro
centocinquanta  giorni dalla presentazione della domanda, ovvero, nel
caso  di cui al comma 8, entro centottanta giorni dalla presentazione
della  domanda. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione e'
disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo.
  11. Le autorizzazioni integrate ambientali, rilasciate ai sensi del
presente  decreto,  sostituiscono  ad  ogni effetto le autorizzazioni
riportate  nell'elenco  dell'allegato  IX, secondo le modalita' e gli
effetti  previsti  dalle relative norme settoriali. In particolare le
autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono la comunicazione di
cui  all'articolo  216,  ferma restando la possibilita' di utilizzare
successivamente le procedure semplificate previste dal capo V.
  12.  Ogni  autorizzazione  integrata  ambientale  deve includere le
modalita'   previste   dal   presente   decreto   per  la  protezione
dell'ambiente, nonche' l'indicazione delle autorizzazioni sostituite.
  13.  Copia  dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi
suo  successivo  aggiornamento, e' messa a disposizione del pubblico,
presso  l'ufficio  di cui al comma 2. Presso il medesimo ufficio sono
inoltre  rese  disponibili  informazioni relative alla partecipazione
del pubblico al procedimento.
  14.   L'autorita'   competente   puo'   sottrarre   all'accesso  le
informazioni,  in  particolare quelle relative agli impianti militari
di  produzione  di  esplosivi di cui al punto 4.6 dell'allegato VIII,
qualora  cio'  si renda necessario per l'esigenza di salvaguardare ai
sensi  dell'articolo  24,  comma  6, lettera a), della legge 7 agosto
1990, n. 241, e relative norme di attuazione, la sicurezza pubblica o
la  difesa  nazionale.  L'autorita' competente puo' inoltre sottrarre
all'accesso  informazioni  non riguardanti le emissioni dell'impianto
nell'ambiente, per ragioni di tutela della proprieta' intellettuale o
di riservatezza industriale, commerciale o personale.
  15.   In   considerazione   del  particolare  e  rilevante  impatto
ambientale,  della  complessita' e del preminente interesse nazionale
dell'impianto,  nel rispetto delle disposizioni del presente decreto,
possono  essere  conclusi,  d'intesa  tra  lo  Stato,  le regioni, le
province   e  i  comuni  territorialmente  competenti  e  i  gestori,
specifici  accordi,  al  fine  di  garantire,  in conformita' con gli
interessi  fondamentali  della collettivita', l'armonizzazione tra lo
sviluppo   del   sistema   produttivo  nazionale,  le  politiche  del
territorio  e  le  strategie  aziendali.  In  tali  casi  l'autorita'
competente,  fatto  comunque  salvo  quanto  previsto  al  comma  12,
assicura  il necessario coordinamento tra l'attuazione dell'accordo e
la  procedura  di  rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.
Nei casi disciplinati dal presente comma i termini di cui al comma 10
sono raddoppiati.))
                        Articolo 29-quinquies
                ((Indirizzi per garantire l'uniforme
                applicazione sul territorio nazionale

  1.  Con  uno  o  piu'  decreti  del Presidente della Repubblica, su
proposta  del  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del  mare,  di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del
lavoro,  della  salute  e  delle  politiche sociali e d'intesa con la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, possono essere emanati
indirizzi  per  garantire  l'uniforme applicazione delle disposizioni
del presente titolo da parte delle autorita' competenti.))
                         Articolo 29-sexies
                ((Autorizzazione integrata ambientale

  1.  L'autorizzazione  integrata  ambientale rilasciata ai sensi del
presente  decreto  deve  includere  tutte  le  misure  necessarie per
soddisfare   i  requisiti  di  cui  agli  articoli  6,  comma  15,  e
29-septies,  al  fine  di conseguire un livello elevato di protezione
dell'ambiente   nel   suo   complesso.   L'autorizzazione   integrata
ambientale  di  attivita'  regolamentate  dal  decreto  legislativo 4
aprile  2006, n. 216, contiene valori limite per le emissioni dirette
di gas serra, di cui all'allegato B del medesimo decreto, solo quando
cio'  risulti  indispensabile  per  evitare un rilevante inquinamento
locale.
  2.  In  caso  di  nuovo  impianto  o  di  modifica  sostanziale, se
sottoposti   alla  normativa  in  materia  di  valutazione  d'impatto
ambientale,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui all'art. 10 del
presente decreto.
  3.  L'autorizzazione  integrata  ambientale  deve  includere valori
limite   di   emissione   fissati  per  le  sostanze  inquinanti,  in
particolare  quelle  elencate  nell'allegato  X,  che  possono essere
emesse  dall'impianto  interessato  in  quantita'  significativa,  in
considerazione  della  loro  natura,  e  delle  loro potenzialita' di
trasferimento  dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro,
acqua,  aria  e suolo, nonche' i valori limite ai sensi della vigente
normativa  in  materia  di  inquinamento acustico. I valori limite di
emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque
essere  meno  rigorosi  di quelli fissati dalla normativa vigente nel
territorio   in   cui   e'   ubicato   l'impianto.   Se   necessario,
l'autorizzazione integrata ambientale contiene ulteriori disposizioni
che  garantiscono  la protezione del suolo e delle acque sotterranee,
le  opportune  disposizioni  per  la  gestione  dei  rifiuti prodotti
dall'impianto  e  per la riduzione dell'inquinamento acustico. Se del
caso,  i  valori  limite  di  emissione  possono  essere  integrati o
sostituiti  con  parametri  o  misure  tecniche  equivalenti. Per gli
impianti  di  cui al punto 6.6 dell'allegato VIII, i valori limite di
emissione  o  i  parametri  o  le misure tecniche equivalenti tengono
conto delle modalita' pratiche adatte a tali categorie di impianti.
  4. Fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione,
i  parametri  e  le  misure  tecniche  equivalenti  di  cui  ai commi
precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche
disponibili,   senza  l'obbligo  di  utilizzare  una  tecnica  o  una
tecnologia  specifica,  tenendo  conto delle caratteristiche tecniche
dell'impianto  in  questione, della sua ubicazione geografica e delle
condizioni  locali  dell'ambiente.  In tutti i casi, le condizioni di
autorizzazione   prevedono   disposizioni   per   ridurre  al  minimo
l'inquinamento   a  grande  distanza  o  attraverso  le  frontiere  e
garantiscono  un  elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo
complesso.
  5.   L'autorita'  competente  rilascia  l'autorizzazione  integrata
ambientale  osservando quanto specificato nell'articolo 29-bis, commi
1,  2  e 3. In mancanza delle linee guida di cui all'articolo 29-bis,
comma  1,  l'autorita'  competente rilascia comunque l'autorizzazione
integrata  ambientale  tenendo conto di quanto previsto nell'allegato
XI.
  6.  L'autorizzazione  integrata  ambientale  contiene gli opportuni
requisiti   di   controllo   delle  emissioni,  che  specificano,  in
conformita'  a  quanto  disposto  dalla  vigente normativa in materia
ambientale  e  nel  rispetto  delle  linee  guida di cui all'articolo
29-bis,  comma  1,  la  metodologia e la frequenza di misurazione, la
relativa  procedura  di  valutazione, nonche' l'obbligo di comunicare
all'autorita'   competente   i  dati  necessari  per  verificarne  la
conformita' alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed
all'autorita'  competente  e ai comuni interessati i dati relativi ai
controlli  delle  emissioni  richiesti  dall'autorizzazione integrata
ambientale. Tra i requisiti di controllo, l'autorizzazione stabilisce
in  particolare,  nel  rispetto delle linee guida di cui all'articolo
29-bis,  comma  1,  e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, le
modalita'   e   la   frequenza   dei  controlli  programmati  di  cui
all'articolo 29-decies, comma 3. Per gli impianti di cui al punto 6.6
dell'allegato  VIII,  quanto  previsto dal presente comma puo' tenere
conto dei costi e benefici. Per gli impianti di competenza statale le
comunicazioni  di cui al presente comma sono trasmesse per il tramite
dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
  7.   L'autorizzazione   integrata  ambientale  contiene  le  misure
relative  alle  condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in
particolare  per  le fasi di avvio e di arresto dell'impianto, per le
emissioni   fuggitive,   per  i  malfunzionamenti,  e  per  l'arresto
definitivo dell'impianto.
  8.  Per  gli  impianti  assoggettati  al decreto legislativo del 17
agosto  1999, n. 334, l'autorita' competente ai sensi di tale decreto
trasmette     all'autorita'     competente     per     il    rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale i provvedimenti adottati, le
cui  prescrizioni  ai  fini  della  sicurezza e della prevenzione dei
rischi di incidenti rilevanti sono riportate nella autorizzazione. In
caso  di  decorrenza  dei  termine stabilito dall'articolo 29-quater,
comma  10,  senza  che  le  suddette  prescrizioni  siano  pervenute,
l'autorita' competente rilascia l'autorizzazione integrata ambientale
e  provvede  ad  integrarne  il  contenuto,  una  volta  concluso  il
procedimento  ai sensi del decreto legislativo del 17 agosto 1999, n.
334.
  9.  L'autorizzazione  integrata  ambientale  puo'  contenere  altre
condizioni   specifiche  ai  fini  del  presente  decreto,  giudicate
opportune  dall'autorita'  competente.  Le  disposizioni  di  cui  al
successivo  art. 29-nonies non si applicano alle modifiche necessarie
per  adeguare  la  funzionalita'  degli  impianti  alle  prescrizioni
dell'autorizzazione integrata ambientale.))
                         Articolo 29-septies
                   ((Migliori tecniche disponibili
                   e norme di qualita' ambientale

  1.  Se, a seguito di una valutazione dell'autorita' competente, che
tenga  conto  di  tutte  le  emissioni  coinvolte, risulta necessario
applicare  ad  impianti,  localizzati in una determinata area, misure
piu'   rigorose   di  quelle  ottenibili  con  le  migliori  tecniche
disponibili,  al  fine  di  assicurare in tale area il rispetto delle
norme di qualita' ambientale, l'autorita' competente puo' prescrivere
nelle   autorizzazioni   integrate  ambientali  misure  supplementari
particolari  piu'  rigorose,  fatte salve le altre misure che possono
essere adottate per rispettare le norme di qualita' ambientale.))
                         Articolo 29-octies
                         ((Rinnovo e riesame

  1. L'autorita' competente rinnova ogni cinque anni l'autorizzazione
integrata   ambientale,   o   l'autorizzazione   avente   valore   di
autorizzazione  integrata  ambientale  che  non  prevede  un  rinnovo
periodico,  confermando  o  aggiornando  le  relative  condizioni,  a
partire  dalla data di rilascio dell'autorizzazione. A tale fine, sei
mesi  prima della scadenza, il gestore invia all'autorita' competente
una  domanda  di  rinnovo,  corredata  da una relazione contenente un
aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1.
Alla  domanda  si applica quanto previsto dall'articolo 29-ter, comma
3.  L'autorita'  competente  si esprime nei successivi centocinquanta
giorni  con la procedura prevista dall'articolo 29-quater, commi da 5
a  9.  Fino  alla  pronuncia  dell'autorita'  competente,  il gestore
continua l'attivita' sulla base della precedente autorizzazione.
  2.   Nel   caso   di   un   impianto  che,  all'atto  del  rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti registrato
ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, il rinnovo di cui al comma
1  e'  effettuato  ogni  otto  anni. Se la registrazione ai sensi del
predetto   regolamento   e'   successiva  all'autorizzazione  di  cui
all'articolo   29-quater,  il  rinnovo  di  detta  autorizzazione  e'
effettuato ogni otto anni a partire dal primo successivo rinnovo.
  3.   Nel   caso   di   un   impianto  che,  all'atto  del  rilascio
dell'autorizzazione    di   cui   all'articolo   29-quater,   risulti
certificato  secondo  la norma UNI EN ISO 14001, il rinnovo di cui al
comma  1  e'  effettuato ogni sei anni. Se la certificazione ai sensi
della   predetta   norma  e'  successiva  all'autorizzazione  di  cui
all'articolo   29-quater,  il  rinnovo  di  detta  autorizzazione  e'
effettuato ogni sei anni a partire dal primo successivo rinnovo.
  4.  Il  riesame  e'  effettuato dall'autorita' competente, anche su
proposta  delle  amministrazioni  competenti  in  materia ambientale,
comunque quando:
    a)  l'inquinamento  provocato  dall'impianto  e'  tale da rendere
necessaria  la  revisione  dei  valori  limite  di  emissione fissati
nell'autorizzazione  o  l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori
limite;
    b)  le  migliori  tecniche  disponibili  hanno  subito  modifiche
sostanziali,  che  consentono  una notevole riduzione delle emissioni
senza imporre costi eccessivi;
    c)  la  sicurezza  di  esercizio  del  processo  o dell'attivita'
richiede l'impiego di altre tecniche;
    d)  nuove  disposizioni  legislative  comunitarie  o nazionali lo
esigono.
  5. In caso di rinnovo o di riesame dell'autorizzazione, l'autorita'
competente  puo'  consentire  deroghe  temporanee  ai  requisiti  ivi
fissati  ai  sensi  dell'articolo  29-sexies, comma 4, se un piano di
ammodernamento  da  essa  approvato  assicura  il  rispetto  di detti
requisiti  entro  un  termine di sei mesi, e se il progetto determina
una riduzione dell'inquinamento.
  6.  Per  gli  impianti  di  cui al punto 6.6 dell'allegato VIII, il
rinnovo di cui al comma 1 e' effettuato ogni dieci anni.))
                         Articolo 29-nonies
                      ((Modifica degli impianti
                      o variazione del gestore

  1.  Il  gestore  comunica  all'autorita'  competente  le  modifiche
progettate  dell'impianto,  come  definite  dall'articolo 5, comma 1,
lettera  l).  L'autorita'  competente,  ove  lo  ritenga  necessario,
aggiorna   l'autorizzazione   integrata   ambientale  o  le  relative
condizioni,  ovvero,  se  rileva  che  le  modifiche  progettate sono
sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne da'
notizia  al  gestore  entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento della
comunicazione  ai  fini  degli  adempimenti  di  cui  al  comma 2 del
presente  articolo.  Decorso  tale termine, il gestore puo' procedere
alla realizzazione delle modifiche comunicate.
  2. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o
a   seguito   della  comunicazione  di  cui  al  comma  1,  risultino
sostanziali,  il  gestore  invia  all'autorita'  competente una nuova
domanda  di  autorizzazione  corredata da una relazione contenente un
aggiornamento  delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi 1
e  2. Si applica quanto previsto dagli articoli 29-ter e 29-quater in
quanto compatibile.
  3.   Agli  aggiornamenti  delle  autorizzazioni  o  delle  relative
prescrizioni  di  cui  al comma 1 e alle autorizzazioni rilasciate ai
sensi  del  comma  2  si applica il disposto dell'articolo 29-octies,
comma 5, e dell'articolo 29-quater, comma 15.
  4.  Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarita' della
gestione  dell'impianto,  il  vecchio  gestore  e il nuovo gestore ne
danno  comunicazione  entro  trenta  giorni all'autorita' competente,
anche nelle forme dell'autocertificazione.))
                         Articolo 29-decies 
 Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale 
 
  1.  Il  gestore,  prima  di  dare  attuazione  a  quanto   previsto
dall'autorizzazione  integrata  ambientale,  ne   da'   comunicazione
all'autorita' competente.((Per  gli  impianti  localizzati  in  mare,
l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale esegue
i controlli di cui al  comma  3,  coordinandosi  con  gli  uffici  di
vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.)) 
  2. A far data dal ricevimento della comunicazione di cui  al  comma
1,  il  gestore  trasmette  all'autorita'  competente  e  ai   comuni
interessati i dati relativi ai controlli  delle  emissioni  richiesti
dall'autorizzazione  integrata  ambientale,   secondo   modalita'   e
frequenze   stabilite   nell'autorizzazione    stessa.    L'autorita'
competente provvede a mettere tali dati a disposizione  del  pubblico
tramite gli uffici  individuati  ai  sensi  dell'articolo  29-quater,
comma 3. 
  3. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca  Ambientale,
per  impianti  di  competenza  statale,  o  le  agenzie  regionali  e
provinciali  per  la  protezione  dell'ambiente,  negli  altri  casi,
accertano, secondo quanto previsto e programmato  nell'autorizzazione
ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6 e con oneri  a  carico  del
gestore: 
    a) il rispetto  delle  condizioni  dell'autorizzazione  integrata
ambientale; 
    b) la  regolarita'  dei  controlli  a  carico  del  gestore,  con
particolare  riferimento  alla  regolarita'  delle   misure   e   dei
dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonche' al rispetto  dei
valori limite di emissione; 
    c) che  il  gestore  abbia  ottemperato  ai  propri  obblighi  di
comunicazione  e  in  particolare  che  abbia  informato  l'autorita'
competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o  incidenti  che
influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente  dei
risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto. 
  4. Ferme restando le  misure  di  controllo  di  cui  al  comma  3,
l'autorita' competente, nell'ambito delle disponibilita'  finanziarie
del proprio bilancio destinate allo scopo,  puo'  disporre  ispezioni
straordinarie  sugli  impianti  autorizzati  ai  sensi  del  presente
decreto. 
  5. Al fine di consentire le attivita' di cui ai commi  3  e  4,  il
gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento
di qualsiasi verifica tecnica relativa  all'impianto,  per  prelevare
campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai  fini
del presente decreto. 
  6. Gli esiti  dei  controlli  e  delle  ispezioni  sono  comunicati
all'autorita' competente ed al gestore  indicando  le  situazioni  di
mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3, lettere a), b)
e c), e proponendo le misure da adottare. 
  7. Ogni  organo  che  svolge  attivita'  di  vigilanza,  controllo,
ispezione e monitoraggio su impianti che svolgono  attivita'  di  cui
agli allegati VIII e XII,  e  che  abbia  acquisito  informazioni  in
materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione  del  presente
decreto,  comunica  tali  informazioni,  ivi  comprese  le  eventuali
notizie di reato, anche all'autorita' competente. 
  8. I risultati  del  controllo  delle  emissioni,  richiesti  dalle
condizioni dell'autorizzazione integrata  ambientale  e  in  possesso
dell'autorita' competente, devono essere  messi  a  disposizione  del
pubblico, tramite l'ufficio individuato all'articolo 29-quater, comma
3, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 19  agosto
2005, n. 195. 
  9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o  di
esercizio  in  assenza  di  autorizzazione,  l'autorita'   competente
procede secondo la gravita' delle infrazioni: 
    a) alla diffida, assegnando un  termine  entro  il  quale  devono
essere eliminate le irregolarita'; 
    b)  alla  diffida  e   contestuale   sospensione   dell'attivita'
autorizzata per un tempo determinato, ove si' manifestino  situazioni
di pericolo per l'ambiente; 
    c) alla revoca dell'autorizzazione integrata  ambientale  e  alla
chiusura  dell'impianto,  in  caso  di   mancato   adeguamento   alle
prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni
che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente. 
  10. In caso  di  inosservanza  delle  prescrizioni  autorizzatorie,
l'autorita' competente, ove si manifestino situazioni di  pericolo  o
di danno per la salute, ne  da'  comunicazione  al  sindaco  ai  fini
dell'assunzione delle eventuali misure ai sensi dell'articolo 217 del
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. 
  11. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca  ambientale
esegue i controlli di cui al comma 3 anche avvalendosi delle  agenzie
regionali   e   provinciali   per   la    protezione    dell'ambiente
territorialmente  competenti,  nel  rispetto   di   quanto   disposto
all'articolo 03, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.  496,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. 
                        Articolo 29-undecies
               ((Inventario delle principali emissioni
                            e loro fonti

  1.  I  gestori  degli impianti di cui all'allegato VIII trasmettono
all'autorita'  competente e al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, per il tramite dell'Istituto Superiore per
la  Protezione  e  la  Ricerca Ambientale, entro il 30 aprile di ogni
anno,  i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e
suolo dell'anno precedente.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio  e  del  mare,  in  conformita'  a  quanto  previsto dalla
Commissione  europea,  sentita  la  Conferenza unificata istituita ai
sensi  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono apportate
modifiche  ai dati e al formato della comunicazione di cui al decreto
dello  stesso  Ministro 23 novembre 2001, attuativo dell'articolo 10,
comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372.
  3.  L'Istituto  Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
elabora  i  dati  di  cui  al  comma  1  e li trasmette all'autorita'
competente e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare anche per l'invio alla Commissione europea.
  4.  Il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
assicurano,  nel  rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
195,  l'accesso  del  pubblico  ai  dati  di  cui  al  comma 1 e alle
successive elaborazioni.))
                        Articolo 29-duodecies
                           ((Comunicazioni

  1.  Le autorita' competenti comunicano al Ministero dell'ambiente e
della  tutela  del territorio e del mare, con cadenza annuale, i dati
concernenti  le  domande  ricevute, le autorizzazioni rilasciate ed i
successivi   aggiornamenti,  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata
istituita  ai  sensi  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
nonche'  un  rapporto  sulle  situazioni  di  mancato  rispetto delle
prescrizioni della autorizzazione integrata ambientale.
  2.  Le  domande relative agli impianti di competenza statale di cui
all'articolo  29-quater,  comma  1,  i  dati  di  cui  al comma 1 del
presente  articolo  e  quelli  di  cui  ai  commi 6 e 7 dell'articolo
29-decies,  sono  trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, per il tramite dell'Istituto Superiore per
la  Protezione  e  la  Ricerca  Ambientale,  secondo  il formato e le
modalita' di cui al decreto dello stesso Ministro 7 febbraio 2007.))
                        Articolo 29-terdecies
                      ((Scambio di informazioni

  1. Le autorita' competenti trasmettono al Ministero dell'ambiente e
della  tutela del territorio e del mare, per il tramite dell'Istituto
Superiore  per la Protezione e la Ricerca Ambientale , ogni tre anni,
entro  il  30 aprile, una comunicazione relativa all'applicazione del
presente  titolo,  ed  in  particolare  ai valori limite di emissione
applicati  agli  impianti  di  cui  all'allegato VIII e alle migliori
tecniche  disponibili  su  cui  detti  valori  si  basano, sulla base
dell'apposito   formulario   adottato   con   decreto   del  Ministro
dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare del 24 luglio
2009.
  2.  Il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare  predispone  e  invia  alla  Commissione  europea  una relazione
sull'attuazione  della  direttiva  2008/1/CE  e  sulla  sua efficacia
rispetto  ad  altri strumenti comunitari di protezione dell'ambiente,
sulla  base del questionario, stabilito con decisione 2006/194/UE del
2  marzo  2006 della Commissione europea, e successive modificazioni,
redatto a norma degli articoli 5 e 6 della direttiva 91/692/CEE.
  3.  Il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare,  di  intesa  con  il Ministero dello sviluppo economico, con il
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, con il Ministero
della  salute e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede ad assicurare la
partecipazione  dell'Italia  allo scambio di informazioni organizzato
dalla   Commissione  europea  relativamente  alle  migliori  tecniche
disponibili e al loro sviluppo, nonche' alle relative prescrizioni in
materia  di  controllo,  e  a rendere accessibili i risultati di tale
scambio  di  informazioni.  Le  modalita'  di tale partecipazione, in
particolare,  dovranno  consentire  il coinvolgimento delle autorita'
competenti in tutte le fasi ascendenti dello scambio di informazioni.
Le  attivita'  di  cui al presente comma sono svolte di intesa con il
Ministero   delle   politiche   agricole,   alimentari   e  forestali
limitatamente alle attivita' di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII.
  4.  Il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare,  provvede  a garantire la sistematica informazione del pubblico
sullo  stato  di  avanzamento  dei  lavori  relativi  allo scambio di
informazioni  di  cui  al comma 3 e adotta d'intesa con la Conferenza
unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n.  281  modalita' di scambio di informazioni tra le autorita'
competenti,  al  fine  di  promuovere una piu' ampia conoscenza sulle
migliori tecniche disponibili e sul loro sviluppo.))
                     Articolo 29-quattuordecies
                             ((Sanzioni

  1.  Chiunque  esercita una delle attivita' di cui all'allegato VIII
senza  essere  in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale o
dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e' punito con la pena
dell'arresto  fino  ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000
euro.
  2.  Salvo  che il fatto costituisca piu' grave reato, si applica la
sola  pena  dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di
colui  che  pur  essendo  in  possesso  dell'autorizzazione integrata
ambientale   non   ne   osserva  le  prescrizioni  o  quelle  imposte
dall'autorita' competente.
  3.  Chiunque  esercita una delle attivita' di cui all'allegato VIII
dopo  l'ordine  di  chiusura  dell'impianto  e'  punito  con  la pena
dell'arresto  da  sei mesi a due anni o con l'ammenda da 5.000 euro a
52.000 euro.
  4.  E'  punito  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000
euro a 52.000 euro il gestore che omette di trasmettere all'autorita'
competente  la  comunicazione prevista dall'articolo 29-decies, comma
1.
  5.  E'  punito  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500
euro  a 11.000 euro il gestore che omette di comunicare all'autorita'
competente  e  ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni
delle  emissioni di cui all'articolo 29-decies, comma 2. 6. E' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 26.000 euro
il  gestore  che,  senza giustificato e documentato motivo, omette di
presentare,  nel  termine  stabilito  dall'autorita'  competente,  la
documentazione integrativa prevista dall'articolo 29-quater, comma 8.
  7.  Alle  sanzioni  amministrative pecuniarie previste dal presente
articolo  non  si  applica  il  pagamento  in  misura  ridotta di cui
all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  8.  Le  sanzioni  sono  irrogate  dal  prefetto per gli impianti di
competenza   statale   e  dall'autorita'  competente  per  gli  altri
impianti.
  9.  Le  somme  derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative
previste  dal  presente articolo sono versate all'entrata dei bilanci
delle autorita' competenti.
  10.  Per  gli  impianti  rientranti  nel  campo di applicazione del
presente titolo, dalla data di rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale,  non  si  applicano  le  sanzioni,  previste  da norme di
settore, relative a fattispecie oggetto del presente articolo.))

TITOLO IV

(( VALUTAZIONI AMBIENTALI INTERREGIONALI E TRANSFRONTALIERE))

                               ART. 30
                  Impatti ambientali interregionali

  ((1.  Nel  caso di piani e programmi soggetti a VAS, di progetti di
interventi  e  di  opere  sottoposti a procedura di VIA di competenza
regionale,  nonche'  di  impianti o parti di essi le cui modalita' di
esercizio  necessitano  del provvedimento di autorizzazione integrata
ambientale  con  esclusione  di  quelli previsti dall'allegato XII, i
quali   risultino   localizzati   anche  sul  territorio  di  regioni
confinanti,  le  procedure di valutazione e autorizzazione ambientale
sono effettuate d'intesa tra le autorita' competenti.
  2.  Nel  caso  di  piani e programmi soggetti a VAS, di progetti di
interventi  e  di  opere  sottoposti  a  VIA  di competenza regionale
nonche'  di  impianti  o  parti di essi le cui modalita' di esercizio
necessitano  del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale
con  esclusione di quelli previsti dall'allegato XII, i quali possano
avere impatti ambientali rilevanti ovvero effetti ambientali negativi
e  significativi  su  regioni  confinanti,  l'autorita' competente e'
tenuta  a  darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorita'
competenti  di  tali  regioni, nonche' degli enti locali territoriali
interessati dagli impatti.
  2-bis.  Nei  casi  di  cui al comma 2, ai fini dell'espressione dei
rispettivi  pareri,  l'autorita' competente dispone che il proponente
invii   gli   elaborati   alle   Regioni  nonche'  agli  enti  locali
territoriali  interessati dagli impatti, che si esprimono nei termini
di cui all'art. 25, comma 2.))
                               ART. 31
                     ((Attribuzione competenze))
  ((1.  In  caso  di  piani,  programmi o progetti la cui valutazione
ambientale   e'  rimessa  alla  regione,  qualora  siano  interessati
territori  di  piu'  regioni  e  si  manifesti  un  conflitto  tra le
autorita'  competenti di tali regioni circa gli impatti ambientali di
un  piano,  programma  o  progetto  localizzato sul territorio di una
delle  regioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su conforme
parere  della  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo' disporre
che  si  applichino  le procedure previste dal presente decreto per i
piani, programmi e progetti di competenza statale.))
                               ART. 32
                   Consultazioni transfrontaliere

  1.  In  caso  di  piani,  programmi  ((,  progetti e impianti)) che
possono  avere  impatti  rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, o
qualora  un  altro Stato cosi' richieda, il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero per
i  beni  e  le  attivita'  culturali  e con il Ministero degli affari
esteri   e   per  suo  tramite,  ai  sensi  della  Convenzione  sulla
valutazione  dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero,
fatta  a Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata ai sensi della legge 3
novembre  1994,  n.  640,  ((nell'ambito  delle  fasi  previste dalle
procedure  di  cui  ai  titoli  II,  III  e  III-bis)), provvede alla
notifica  dei  progetti e ((di tutta la documentazione concernente il
piano,  programma,  progetto o impianto)). Nell'ambito della notifica
e'  fissato  il  termine,  non  superiore  ai  sessanta  giorni,  per
esprimere il proprio interesse alla partecipazione alla procedura.
  ((2. Qualora sia espresso l'interesse a partecipare alla procedura,
gli  Stati consultati trasmettono all'autorita' competente i pareri e
le  osservazioni  delle  autorita'  pubbliche  e  del  pubblico entro
novanta  giorni  dalla comunicazione della dichiarazione di interesse
alla  partecipazione  alla procedura ovvero secondo le modalita' ed i
termini  concordati  dagli  Stati  membri  interessati,  in  modo  da
consentire  comunque  che le autorita' pubbliche ed il pubblico degli
Stati   consultati  siano  informati  ed  abbiano  l'opportunita'  di
esprimere  il  loro  parere  entro  termini  ragionevoli. L'Autorita'
competente  ha  l'obbligo di trasmettere agli Stati membri consultati
le  decisioni  finali  e  tutte  le informazioni gia' stabilite dagli
articoli 17, 27 e 29-quater del presente decreto.))
  3.  Fatto  salvo  quanto  previsto dagli accordi internazionali, le
regioni  o  le  province  autonome  ((nel  caso  in  cui  i  piani, i
programmi,  i  progetti  od  anche  le  modalita'  di esercizio di un
impianto  o  di  parte  di  esso,  con  esclusione di quelli previsti
dall'allegato XII, possano avere effetti transfrontalieri)) informano
immediatamente   il   Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare  ((.  . .)) e collaborano per lo svolgimento
delle fasi procedurali di applicazione della convenzione.
  4.  La  predisposizione  e  la  distribuzione  della documentazione
necessaria   sono   a   cura  del  proponente  ((o  del  gestore))  o
dell'autorita'  procedente,  senza  nuovi  o  maggiori oneri a carico
della   finanza  pubblica  ((,  che  deve  provvedervi  su  richiesta
dell'autorita'  competente  secondo  le modalita' previste dai titoli
II,   III   o   III-bis   del   presente  decreto  ovvero  concordate
dall'autorita' competente e gli Stati consultati.)).
  5.  Il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e il Ministero
degli  affari  esteri, d'intesa con le regioni interessate, stipulano
con  i  Paesi  aderenti  alla Convenzione accordi per disciplinare le
varie   fasi   al  fine  di  semplificare  e  rendere  piu'  efficace
l'attuazione della convenzione.
  ((5-bis.  Nel  caso in cui si provveda ai sensi dei commi 1 e 2, il
termine  per l'emissione del provvedimento finale di cui all'art. 26,
comma  1,  e' prorogato di 90 giorni o del diverso termine concordato
ai sensi del comma 2.
  5-ter.   Gli   Stati   membri   interessati  che  partecipano  alle
consultazioni   ai   sensi   del   presente   articolo   ne   fissano
preventivamente la durata in tempi ragionevoli.))
                           Articolo 32-bis
                     ((Effetti transfrontalieri

  1.  Nel  caso  in  cui  il funzionamento di un impianto possa avere
effetti  negativi  e  significativi  sull'ambiente  di un altro Stato
dell'Unione  europea,  il  Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, comunica a
tale  Stato  membro  i  dati  forniti ai sensi degli articoli 29-ter,
29-quater  e  29-octies,  nel  momento  stesso  in  cui  sono messi a
disposizione  del  pubblico. Comunque tali dati devono essere forniti
ad  uno  Stato  dell'Unione  europea che ne faccia richiesta, qualora
ritenga   di   poter   subire   effetti   negativi   e  significativi
sull'ambiente  nel proprio territorio. Nel caso in cui l'impianto non
ricada  nell'ambito delle competenze statali, l'autorita' competente,
qualora  constati  che  il  funzionamento  di un impianto possa avere
effetti  negativi  e  significativi  sull'ambiente  di un altro Stato
dell'Unione  europea,  informa  il  Ministero  dell'ambiente  e della
tutela del territorio che provvede ai predetti adempimenti.
  2.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio
provvede,  d'intesa  con il Ministero degli affari esteri, nel quadro
dei  rapporti  bilaterali  fra  Stati,  affinche', nei casi di cui al
comma  1, le domande siano accessibili anche ai cittadini dello Stato
eventualmente  interessato  per  un  periodo  di  tempo  adeguato che
consenta  una presa di posizione prima della decisione dell'autorita'
competente.)) ((40))
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.Lgs.  29 giugno 2010, n. 128 ha disposto (con l'art. 4, comma
2)  che  "Nel  decreto  legislativo  3  aprile  2006, n. 152, ovunque
ricorrano,  le  parole  "Ministero  dell'ambiente  e della tutela del
territorio", sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del mare", le parole: "Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela del territorio" sono sostituite dalle
seguenti: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare",  le  parole  "Agenzia  per la protezione dell'ambiente e per i
servizi  tecnici" sono sostituite dalle seguenti: "Istituto superiore
per  la  protezione  e  la ricerca ambientale", e la parola "APAT" e'
sostituita dalla seguente: "ISPRA"".

((TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI))

                               ART. 33
                          Oneri istruttori

  1.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio  e  del  mare,  di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico  e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, da
adottarsi  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di pubblicazione del
presente  decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
sono  definite,  sulla  base  di  quanto previsto dall'articolo 9 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, le
tariffe  da  applicare  ai  proponenti  per  la  copertura  dei costi
sopportati   dall'autorita'  competente  per  l'organizzazione  e  lo
svolgimento  delle attivita' istruttorie, di monitoraggio e controllo
previste dal presente decreto.
  2.  Per  le  finalita'  di cui al comma 1, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono definire proprie modalita' di
quantificazione  e  corresponsione  degli  oneri  da porre in capo ai
proponenti.
  3.  Nelle  more  dei  provvedimenti  di  cui  ai  commi  1  e 2, si
continuano ad applicare le norme vigenti in materia.
  ((3-bis.   Le  spese  occorrenti  per  effettuare  i  rilievi,  gli
accertamenti  ed  i  sopralluoghi  necessari  per l'istruttoria delle
domande  di  autorizzazione  integrata  ambientale e per i successivi
controlli  previsti  dall'art.  29-decies, sono a carico del gestore.
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
di  concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico  e con il
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata
in   vigore   della   presente  disposizione,  sono  disciplinate  le
modalita',  anche  contabili,  e le tariffe da applicare in relazione
alle  istruttorie  e  ai  controlli  previsti  dal Titolo III-bis del
presente  decreto,  nonche'  i  compensi  spettanti  ai  membri della
commissione  istruttoria  di  cui  all'articolo  8-bis. Gli oneri per
l'istruttoria  e  per i controlli sono quantificati in relazione alla
complessita', delle attivita' svolte dall'autorita' competente, sulla
base  del numero e della tipologia delle emissioni e delle componenti
ambientali  interessate,  nonche' della eventuale presenza di sistemi
di  gestione  registrati o certificati e delle spese di funzionamento
della  commissione  di cui all'articolo 8-bis. Gli introiti derivanti
dalle  tariffe  corrispondenti  a  tali  oneri,  posti  a  carico del
gestore, sono utilizzati esclusivamente per le predette spese. A tale
fine  gli  importi  delle  tariffe  vengono  versati  all'entrata del
bilancio  dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione
del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio. Con
decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e
del  mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le Regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottare con gli stessi criteri e
modalita', le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.)) ((40))
  ((3-ter.  Nelle more dei decreti di cui al comma 3-bis, resta fermo
quanto  stabilito  dal  DM  24 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale il 22 settembre 2008.))
  4.  Al  fine  di  garantire l'operativita' della Commissione di cui
((all'articolo  8-bis)),  nelle more dell'adozione del decreto di cui
((al  comma  3-bis)),  e  fino  all'entrata  in vigore del decreto di
determinazione delle tariffe di cui al comma 1 del presente articolo,
per  le  spese di funzionamento nonche' per il pagamento dei compensi
spettanti  ai componenti della predetta Commissione e' posto a carico
del richiedente il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di
una  somma forfetaria pari ad euro venticinquemila per ogni richiesta
di  autorizzazione  integrata  ambientale  per impianti di competenza
statale;  la predetta somma e' riassegnata entro sessanta giorni, con
decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, e da apposito
capitolo  dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'ambiente e
della  tutela  del territorio e del mare. Le somme di cui al presente
comma  si  intendono  versate  a  titolo  di  acconto, fermo restando
l'obbligo  del  richiedente  di corrispondere conguaglio in relazione
all'eventuale differenza risultante a quanto stabilito dal decreto di
determinazione  delle tariffe, fissate per la copertura integrale del
costo effettivo del servizio reso.
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.Lgs.  29 giugno 2010, n. 128 ha disposto (con l'art. 4, comma
2)  che  "Nel  decreto  legislativo  3  aprile  2006, n. 152, ovunque
ricorrano,  le  parole  "Ministero  dell'ambiente  e della tutela del
territorio", sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del mare", le parole: "Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela del territorio" sono sostituite dalle
seguenti: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare",  le  parole  "Agenzia  per la protezione dell'ambiente e per i
servizi  tecnici" sono sostituite dalle seguenti: "Istituto superiore
per  la  protezione  e  la ricerca ambientale", e la parola "APAT" e'
sostituita dalla seguente: "ISPRA"".
                               ART. 34
             Norme tecniche, organizzative e integrative

  1.  ((entro  un anno)) dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  con uno o piu' regolamenti da emanarsi, previo parere della
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto   1988,   n.   400,  il  Governo,  su  proposta  del  Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare, di concerto
con  il  Ministro  per i beni e le attivita' culturali, provvede alla
modifica  ed  all'integrazione  delle  norme  tecniche  in materia di
valutazione  ambientale  nel rispetto delle finalita', dei principi e
delle   disposizioni   di   cui  al  presente  decreto.  Resta  ferma
l'applicazione  dell'articolo  13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11,
relativamente  al  recepimento  di direttive comunitarie modificative
delle  modalita'  esecutive e di caratteristiche di ordine tecnico di
direttive  gia'  recepite  nell'ordinamento  nazionale.  Resta  ferma
altresi',  nelle  more dell'emanazione delle norme tecniche di cui al
presente  comma,  l'applicazione  di  quanto previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988.
  2.  Al fine della predisposizione dei provvedimenti di cui al comma
1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
acquisisce   il   parere  delle  associazioni  ambientali  munite  di
requisiti  sostanziali  omologhi  a  quelli previsti dall'articolo 13
della legge 8 luglio 1986, n. 349.
  3.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto    il   Governo,   con   apposita   delibera   del   Comitato
interministeriale  per  la  programmazione economica, su proposta del
Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del mare,
sentita  la  Conferenza  permanente  per  i  rapporti tra lo Stato le
regioni  e  le  province  autonome,  ed  acquisito  il  parere  delle
associazioni  ambientali  munite  di requisiti sostanziali omologhi a
quelli  previsti  dall'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349,
provvede  all'aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo
sostenibile  di  cui alla delibera del Comitato interministeriale per
la programmazione economica del 2 agosto 2002.
  4.   Entro  dodici  mesi  dalla  delibera  di  aggiornamento  della
strategia  nazionale  di  cui  al  comma  3,  le  regioni  si dotano,
attraverso adeguati processi informativi e partecipativi, senza oneri
aggiuntivi  a  carico  dei  bilanci  regionali,  di  una  complessiva
strategia  di  sviluppo  sostenibile  che sia coerente e definisca il
contributo   alla   realizzazione  degli  obiettivi  della  strategia
nazionale.  Le  strategie  regionali  indicano  insieme al contributo
della   regione  agli  obiettivi  nazionali,  la  strumentazione,  le
priorita',  le  azioni che si intendono intraprendere. In tale ambito
le regioni assicurano unitarieta' all'attivita' di pianificazione. Le
regioni  promuovono  l'attivita'  delle  amministrazioni  locali che,
anche  attraverso  i  processi  di  Agenda  21  locale,  si dotano di
strumenti  strategici coerenti e capaci di portare un contributo alla
realizzazione degli obiettivi della strategia regionale.
  5.  Le  strategie  di sviluppo sostenibile definiscono il quadro di
riferimento per le valutazioni ambientali di cui al presente decreto.
Dette   strategie,   definite   coerentemente   ai   diversi  livelli
territoriali, attraverso la partecipazione dei cittadini e delle loro
associazioni,  in rappresentanza delle diverse istanze, assicurano la
dissociazione   fra   la   crescita   economica  ed  il  suo  impatto
sull'ambiente,  il rispetto delle condizioni di stabilita' ecologica,
la   salvaguardia  della  biodiversita'  ed  il  soddisfacimento  dei
requisiti   sociali   connessi   allo  sviluppo  delle  potenzialita'
individuali   quali  presupposti  necessari  per  la  crescita  della
competitivita' e dell'occupazione.
  6.  Il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare,  le  regioni  e  le  province autonome cooperano per assicurare
assetti  organizzativi,  anche  mediante  la costituzione di apposite
unita'  operative,  senza aggravio per la finanza pubblica, e risorse
atti  a  garantire  le  condizioni  per  lo  svolgimento  di funzioni
finalizzate a:
    a)   determinare,   nell'ottica   della   strategia  di  sviluppo
sostenibile,  i requisiti per una piena integrazione della dimensione
ambientale  nella  definizione  e  valutazione  di  politiche, piani,
programmi e progetti;
    b)   garantire   le   funzioni   di   orientamento,  valutazione,
sorveglianza  e  controllo  nei  processi  decisionali della pubblica
amministrazione;
    c)  assicurare  lo  scambio  e  la  condivisione  di esperienze e
contenuti tecnico-scientifici in materia di valutazione ambientale;
    d)  favorire  la  promozione  e  diffusione  della  cultura della
sostenibilita' dell'integrazione ambientale;
    e)  agevolare la partecipazione delle autorita' interessate e del
pubblico  ai  processi  decisionali ed assicurare un'ampia diffusione
delle informazioni ambientali.
  7.  Le norme tecniche assicurano la semplificazione delle procedure
di   valutazione.  In  particolare,  assicurano  che  la  valutazione
ambientale  strategica  e  la  valutazione  d'impatto  ambientale  si
riferiscano  al livello strategico pertinente analizzando la coerenza
ed  il  contributo  di piani, programmi e progetti alla realizzazione
degli  obiettivi  e delle azioni di livello superiore. Il processo di
valutazione  nella  sua  interezza  deve  anche assicurare che piani,
programmi  e  progetti  riducano  il flusso di materia ed energia che
attraversa il sistema economico e la connessa produzione di rifiuti.
  ((8. Il sistema di monitoraggio, effettuato anche avvalendosi delle
Agenzie  ambientali  e dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca   ambientale   (ISPRA),   garantisce  la  raccolta  dei  dati
concernenti   gli   indicatori   strutturali   comunitari   o   altri
appositamente scelti dall'autorita' competente)).
  9.  ((Salvo  quanto disposto dai commi 9-bis e 9-ter)) Le modifiche
agli  allegati alla parte seconda del presente decreto sono apportate
con   regolamenti   da   emanarsi,  previo  parere  della  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome,  ai  sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988,  n.  400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare.
  ((9-bis.  L'elenco  riportato  nell'allegato IX, ove necessario, e'
modificato  con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare,  di  concerto con i Ministri dello sviluppo
economico  e  del  lavoro,  della  salute  e delle politiche sociali,
d'intesa  con  la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto
legislativo  28 agosto 1997, n. 281. Con le stesse modalita', possono
essere introdotte modifiche all'allegato XII, anche per assicurare il
coordinamento   tra  le  procedure  di  rilascio  dell'autorizzazione
integrata  ambientale  e  quelle  in materia di valutazione d'impatto
ambientale.
  9-ter.  Con  decreto  del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare,  previa  comunicazione  ai  Ministri  dello
sviluppo  economico,  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, della
salute  e  delle  politiche  agricole,  alimentari  e  forestali,  si
provvede  al  recepimento  di  direttive  tecniche  di modifica degli
allegati VIII, X e XI e XII emanate dalla Commissione europea)).
                               ART. 35
                  Disposizioni transitorie e finali
  1.  Le  regioni  ((ove necessario)) adeguano il proprio ordinamento
alle   disposizioni   del   presente   decreto,   entro  dodici  mesi
dall'entrata  in  vigore.  In  mancanza  di  norme  vigenti regionali
trovano diretta applicazione le norme di cui al presente decreto.
  2.  Trascorso  il  termine  di  cui  al  comma  1,  trovano diretta
applicazione   le   disposizioni  del  presente  decreto,  ovvero  le
disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili.
  2-bis.  Le  regioni  a  statuto  speciale e le province autonome di
Trento  e  Bolzano  provvedono alle finalita' del presente decreto ai
sensi dei relativi statuti.
  2-ter.  Le procedure di ((VAS, VIA ed AIA)) avviate precedentemente
all'entrata  in  vigore  del  presente decreto sono concluse ai sensi
delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento.
  ((2-quater.   Fino  a  quando  il  gestore  si  sia  adeguato  alle
condizioni    fissate    nell'autorizzazione   integrata   ambientale
rilasciata  ai sensi dell'articolo 29-quater, trovano applicazione le
disposizioni  relative alle autorizzazioni in materia di inquinamento
atmosferico, idrico e del suolo previste dal presente decreto e dalle
altre  normative  vigenti  o  le  prescrizioni precedenti il rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di attuazione.
  2-quinquies.  La sanzione prevista dall'articolo 29-quattuordecies,
comma  1,  non  si  applica  ai  gestori  di  impianti esistenti o di
impianti  nuovi  gia'  dotati di altre autorizzazioni ambientali alla
data  di  entrata in vigore del decreto legislativo 18 febbraio 2005,
n. 59, i quali abbiano presentato domanda di autorizzazione integrata
ambientale   nei   termini   stabiliti   nel   decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio del 19 aprile 2006 ovvero
nei  successivi  provvedimenti  di proroga, fino alla conclusione del
relativo procedimento autorizzatorio.)) ((40))
  ((2-sexies.  Le  amministrazioni  statali,  gli enti territoriali e
locali, gli enti pubblici, ivi compresi le universita' e gli istituti
di  ricerca,  le  societa'  per  azioni  a  prevalente partecipazione
pubblica,  comunicano alle autorita' competenti un elenco dei piani e
un  riepilogo  dei  dati  storici  e  conoscitivi  del  territorio  e
dell'ambiente  in  loro possesso, utili ai fini delle istruttorie per
il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali, segnalando quelli
riservati  e  rendono  disponibili  tali  dati  alle stesse autorita'
competenti in forma riproducibile e senza altri oneri oltre quelli di
copia,   anche   attraverso  le  procedure  e  gli  standard  di  cui
all'articolo  6-quater  del  decreto-legge  12  ottobre 2000, n. 279,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.
I  dati relativi agli impianti di competenza statale sono comunicati,
per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale,   nell'ambito   dei  compiti  istituzionali  allo  stesso
demandati.
  2-septies.  L'autorita'  competente  rende accessibili ai gestori i
dati  storici e conoscitivi del territorio e dell'ambiente in proprio
possesso,   di  interesse  ai  fini  dell'applicazione  del  presente
decreto,  ove non ritenuti riservati, ed in particolare quelli di cui
al  comma  2-sexies,  anche attraverso le procedure e gli standard di
cui  all'articolo 6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.
A  tale  fine  l'autorita'  competente  puo'  avvalersi dell'Istituto
superiore  per la Protezione e la Ricerca ambientale, nell'ambito dei
compiti istituzionali allo stesso demandati.
  2-octies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta  del  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del  mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con
il  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, della salute e
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono
disciplinate  le  modalita'  di  autorizzazione  nel caso in cui piu'
impianti o parti di essi siano localizzati sullo stesso sito, gestiti
dal   medesimo   gestore,  e  soggetti  ad  autorizzazione  integrata
ambientale da rilasciare da piu' di una autorita' competente.
  2-nonies.  Il  rilascio  dell'autorizzazione  di  cui  al  presente
decreto  non  esime i gestori dalla responsabilita' in relazione alle
eventuali  sanzioni  per il mancato raggiungimento degli obiettivi di
riduzione  delle  emissioni  di  cui  al decreto legislativo 4 luglio
2006, n. 216 e successive modifiche ed integrazioni.))
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.Lgs.  29 giugno 2010, n. 128 ha disposto (con l'art. 2, comma
31)  che  "Nel  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole,
"del   decreto   legislativo   18  febbraio  2005,  n.  59",  ovunque
ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "del Titolo III-bis della
parte seconda del presente decreto"".
  Ha  inoltre  disposto  (con  l'art.  4,  comma  2) che "Nel decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  ovunque ricorrano, le parole
"Ministero   dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio",  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e  del  mare",  le parole: "Ministro dell'ambiente e
della   tutela   del  territorio"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare", le
parole  "Agenzia  per  la  protezione  dell'ambiente  e per i servizi
tecnici"  sono  sostituite dalle seguenti: "Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale", e la parola "APAT" e' sostituita
dalla seguente: "ISPRA"".
                               ART. 36
                      (Abrogazioni e modifiche)

  1. Gli articoli da 4 a 52 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono abrogati.
  2.  Gli  allegati da I a V della Parte II del decreto legislativo 3
aprile  2006,  n.  152,  sono  sostituiti  dagli allegati al presente
decreto.
  3.  Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, a decorrere
dalla  data  di  entrata  in  vigore della parte seconda del presente
decreto sono inoltre abrogati:
    a) l'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
    b) l'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
    c) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto
1988, n. 377;
    d) l'articolo 7 della legge 2 maggio 1990, n. 102;
    e)  il  comma 2, dell'articolo 4, ed il comma 2, dell'articolo 5,
della legge 4 agosto 1990, n. 240;
    f)  il comma 2, dell'articolo 1, della legge 29 novembre 1990, n.
366;
    g) l'articolo 3 della legge 29 novembre 1990, n. 380;
    h) l'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
    i)  il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n.
460;
    l) l'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
   m) articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100;
    n) articolo 1 della legge 28 febbraio 1992, n. 220;
    o) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992;
    p)  il  comma 6, dell'articolo 17, della legge 5 gennaio 1994, n.
36;
    q)  il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
526;
    r)  il  comma 1, dell'articolo 2-bis, della legge 31 maggio 1995,
n. 206 (decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96);
    s)  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 12 aprile 1996
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996;
    t) il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998;
    u) il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1998;
    v)  la  Direttiva  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 4
agosto 1999;
    z)  il  decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1999,
n. 348;
    aa)  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 3
settembre  1999,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre
1999, n. 302;
    bb)  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 1°
settembre  2000,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11
ottobre 2000;
    cc) l'articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93;
    dd)  l'articolo 77, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n.
289;
    ee)  gli  articoli  1  e 2 del decreto-legge 14 novembre 2003, n.
315,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 16 gennaio 2004, n.
5;
    ff)  l'articolo  5,  comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59; ((40))
    gg) l'articolo 30 della legge 18 aprile 2005, n. 62.
  4.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto:
    a)  nell'articolo  5, comma 1, lettera h) del decreto legislativo
18  febbraio 2005, n. 59, alla fine sono inserite le seguenti parole:
"nonche' le attivita' di autocontrollo e di controllo programmato che
richiede  l'intervento dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e
per  i servizi tecnici e delle Agenzie regionali e provinciali per la
protezione dell'ambiente";((40))
    b) nell'articolo 5, comma 10, del decreto legislativo 18 febbraio
2005,  n.  59,  le  parole  "convoca" sono sostituite dalle seguenti:
"puo' convocare";((40))
    c) nell'articolo 5, comma 11, del decreto legislativo 18 febbraio
2005,  n.  59,  le parole "Nell'ambito della conferenza di servizi di
cui  al  comma  10  sono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui
agli  articoli  216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265."
Sono  sostituite dalle seguenti: "L'autorita' competente, ai fini del
rilascio  dell'autorizzazione integrata ambientale, acquisisce, entro
sessanta  giorni  dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al
comma   7,   trascorsi   i   quali  l'autorita'  competente  rilascia
l'autorizzazione   anche  in  assenza  di  tali  espressioni,  ovvero
nell'ambito  della  conferenza  di  servizi  di  cui  al comma 10, le
prescrizioni  del  sindaco  di  cui agli articoli 216 e 217 del regio
decreto  27  luglio 1934, n. 1265, nonche' il parere dell'Agenzia per
la  protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici per gli impianti
di  competenza statale o delle Agenzie regionali e provinciali per la
protezione  dell'ambiente  negli  altri  casi  per quanto riguarda il
monitoraggio  ed  il  controllo  degli  impianti  e  delle  emissioni
nell'ambiente."; ((40))
    d)  nell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio
2005,  n.  59,  le parole "L'autorita' ambientale rinnova ogni cinque
anni  le  condizioni  dell'autorizzazione  integrata ambientale, o le
condizioni   dell'autorizzazione   avente  valore  di  autorizzazione
integrata   ambientale   che   non   prevede  un  rinnovo  periodico,
confermandole   o   aggiornandole,   a  partire  dalla  data  di  cui
all'articolo  5,  comma  18, per gli impianti esistenti, e, a partire
dalla  data  di  rilascio dell'autorizzazione negli altri casi, salvo
per  gli  impianti  di  produzione  di  energia  elettrica di potenza
superiore   a  300  MW  termici  ai  quali  si  applica  il  disposto
dell'articolo   17,   comma   4,   per   i  quali  il  primo  rinnovo
dell'autorizzazione  ambientale  e'  effettuato dopo sette anni dalla
data   di   rilascio  dell'autorizzazione.",  sono  sostituite  dalle
seguenti:   "L'autorita'   ambientale   rinnova   ogni   cinque  anni
l'autorizzazione  integrata  ambientale,  o  l'autorizzazione  avente
valore  di  autorizzazione  integrata  ambientale  che non prevede un
rinnovo  periodico, confermando o aggiornando le relative condizioni,
a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione.";((40))
    e) nell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio
2005,  n.  59,  sono  abrogate  le  seguenti  parole:  "Il  Ministero
dell'ambiente  e della tutela del territorio adotta le determinazioni
relative  all'autorizzazione  integrata  ambientale  per  l'esercizio
degli  impianti di competenza statale, in conformita' ai principi del
presente  decreto,  entro  il  termine  perentorio di sessanta giorni
decorrenti  dal rilascio della valutazione di impatto ambientale. Per
gli  impianti  gia'  muniti  di valutazione di impatto ambientale, il
predetto  termine di sessanta giorni decorre dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Nei casi di inutile scadenza del termine
previsto  dal  presente  comma,  o  di  determinazione  negativa  del
Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio, la decisione
definitiva  in  ordine  all'autorizzazione  integrata  ambientale  e'
rimessa al Consiglio dei Ministri.";((40))
    f) nell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 18 febbraio
2005,  n.  59,  sono  soppresse  le  seguenti parole "fino al termine
fissato    nel    calendario"   nonche'   le   parole   "entro   tale
termine"".((40))
  5.   Sono  fatte  salve  le  disposizioni  contenute  nel  presente
articolo,  nel caso in cui dalla loro abrogazione o modifica derivino
effetti diretti o indiretti a carico della finanza pubblica.
---------------
AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.Lgs.  29 giugno 2010, n. 128 ha disposto (con l'art. 2, comma
31)  che  "Nel  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole,
"del   decreto   legislativo   18  febbraio  2005,  n.  59",  ovunque
ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "del Titolo III-bis della
parte seconda del presente decreto"".
                              Art. 37.
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
                              Art. 38.
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
                              Art. 39.
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
                              Art. 40.
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
                              Art. 41.
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
                              Art. 42.
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
                              Art. 43.
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
                              Art. 44.
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
                              Art. 45.
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
                              Art. 46.
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
                              Art. 47.
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
                              Art. 48.
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
                              Art. 49.
  ((IL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
                         PRESENTE ARTICOLO))
                              Art. 50.
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
                              Art. 51.
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
                              Art. 52.
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))

PARTE TERZA

NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA
DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI
GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE


SEZIONE I
NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE



TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE


CAPO I

PRINCIPI GENERALI


                               ART. 53
                             (finalita)

   1.  Le  disposizioni  di  cui  alla presente sezione sono volte ad
assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il
risanamento  idrogeologico  del territorio tramite la prevenzione dei
fenomeni  di  dissesto,  la  messa  in  sicurezza  delle situazioni a
rischio e la lotta alla desertificazione.
   2.  Per  il  conseguimento  delle  finalita' di cui al comma 1, la
pubblica  amministrazione  svolge  ogni opportuna azione di carattere
conoscitivo,  di  programmazione  e  pianificazione degli interventi,
nonche'   preordinata  alla  loro  esecuzione,  in  conformita'  alle
disposizioni che seguono.
   3.   Alla  realizzazione  delle  attivita'  previste  al  comma  1
concorrono,  secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni a
statuto  speciale  ed  ordinario, le province autonome di Trento e di
Bolzano, le province, i comuni e le comunita' montane e i consorzi di
bonifica e di irrigazione.
                               ART. 54
                            (definizioni)

   1. Ai fini della presente sezione si intende per:
    a)  suolo:  il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e
le opere infrastrutturali;
    b)   acque:  le  acque  meteoriche  e  le  acque  superficiali  e
sotterranee come di seguito specificate;
    c)  acque superficiali: le acque interne, ad eccezione delle sole
acque  sotterranee,  le  acque  di  transizione  e le acque costiere,
tranne  per  quanto  riguarda lo stato chimico, in relazione al quale
sono incluse anche le acque territoriali;
    d)  acque  sotterranee:  tutte  le  acque che si trovano sotto la
superficie  del  suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto
con il suolo o il sottosuolo;
    e)   acque  interne:  tutte  le  acque  superficiali  correnti  o
stagnanti  e  tutte  le  acque sotterranee all'interno della linea di
base  che  serve  da  riferimento  per definire il limite delle acque
territoriali;
    f)  fiume:  un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in
superficie, ma che puo' essere parzialmente sotterraneo;
    g) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo;
    h)   acque   di  transizione:  i  corpi  idrici  superficiali  in
prossimita'  della  foce di un fiume, che sono parzialmente di natura
salina   a  causa  della  loro  vicinanza  alle  acque  costiere,  ma
sostanzialmente influenzati dai flussi di acqua dolce;
    i)  acque  costiere:  le  acque  superficiali situate all'interno
rispetto  a  una  retta  immaginaria  distante, in ogni suo punto, un
miglio  nautico sul lato esterno dal punto piu' vicino della linea di
base  che  serve  da  riferimento  per definire il limite delle acque
territoriali, e che si estendono eventualmente fino al limite esterno
delle acque di transizione;
    l)   corpo   idrico   superficiale:   un   elemento   distinto  e
significativo  di  acque  superficiali,  quale  un  lago,  un  bacino
artificiale,  un  torrente,  un fiume o canale, parte di un torrente,
fiume  o canale, nonche' di acque di transizione o un tratto di acque
costiere;
    m)  corpo idrico artificiale: un corpo idrico superficiale creato
da un'attivita' umana;
    n)   corpo   idrico   fortemente   modificato:  un  corpo  idrico
superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a
un'attivita' umana, e' sostanzialmente modificata;
    o)   corpo  idrico  sotterraneo:  un  volume  distinto  di  acque
sotterranee contenute da una o piu' falde acquifere;
    p)  falda  acquifera:  uno  o piu' strati sotterranei di roccia o
altri  strati  geologici  di porosita' e permeabilita' sufficiente da
consentire   un   flusso   significativo   di   acque  sotterranee  o
l'estrazione di quantita' significative di acque sotterranee;
    q)   reticolo   idrografico:   l'insieme   degli   elementi   che
costituiscono il sistema drenante alveato del bacino idrografico;
    r)  bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le
acque  superficiali  attraverso  una  serie  di  torrenti,  fiumi  ed
eventualmente laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a estuario
o delta;
    s)  sottobacino  o  sub-bacino:  il territorio nel quale scorrono
tutte  le  acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi
ed eventualmente laghi per sfociare in un punto specifico di un corso
d'acqua, di solito un lago o la confluenza di un fiume;
    t)  distretto idrografico: area di terra e di mare, costituita da
uno  o  piu'  bacini  idrografici  limitrofi e dalle rispettive acque
sotterranee  e  costiere  che costituisce la principale unita' per la
gestione dei bacini idrografici;
    u)  difesa  del  suolo:  il  complesso  delle azioni ed attivita'
riferibili  alla tutela e salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei
canali  e  collettori,  degli  specchi  lacuali,  delle lagune, della
fascia  costiera,  delle  acque sotterranee, nonche' del territorio a
questi connessi, aventi le finalita' di ridurre il rischio idraulico,
stabilizzare i fenomeni di dissesto geologico, ottimizzare l'uso e la
gestione   del  patrimonio  idrico,  valorizzare  le  caratteristiche
ambientali e paesaggistiche collegate;
    v)  dissesto  idrogeologico:  la condizione che caratterizza aree
ove  processi  naturali o antropici, relativi alla dinamica dei corpi
idrici,  del  suolo o dei versanti, determinano condizioni di rischio
sul territorio;
    z) opera idraulica: l'insieme degli elementi che costituiscono il
sistema drenante alveato del bacino idrografico.
                               ART. 55
                       (attivita' conoscitiva)

   1.  Nell'attivita'  conoscitiva,  svolta  per  le finalita' di cui
all'articolo  53  e  riferita  all'intero  territorio  nazionale,  si
intendono comprese le azioni di:
    a) raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati;
    b) accertamento, sperimentazione, ricerca e studio degli elementi
dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio;
    c)   formazione   ed  aggiornamento  delle  carte  tematiche  del
territorio;
    d) valutazione e studio degli effetti conseguenti alla esecuzione
dei  piani,  dei  programmi  e  dei  progetti di opere previsti dalla
presente sezione;
    e) attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta
necessaria  per  il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo
53.
   2.  L'attivita' conoscitiva di cui al presente articolo e' svolta,
sulla  base  delle  deliberazioni  di  cui  all'articolo 57, comma 1,
secondo  criteri,  metodi  e  standard  di  raccolta,  elaborazione e
consultazione, nonche' modalita' di coordinamento e di collaborazione
tra   i   soggetti   pubblici  comunque  operanti  nel  settore,  che
garantiscano la possibilita' di omogenea elaborazione ed analisi e la
costituzione  e  gestione, ad opera del Servizio geologico d'Italia -
Dipartimento  difesa  del  suolo  dell'((Istituto  superiore  per  la
protezione  e la ricerca ambientale)) (((ISPRA))) di cui all'articolo
38  del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, di un unico
sistema  informativo,  cui  vanno  raccordati  i  sistemi informativi
regionali e quelli delle province autonome.
   3.  E'  fatto  obbligo  alle Amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, nonche' alle istituzioni ed agli enti pubblici,
anche  economici,  che  comunque  raccolgano  dati  nel settore della
difesa  del  suolo,  di  trasmetterli  alla  regione territorialmente
interessata  ed  al Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa
del  suolo  dell' ((Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale))  (((ISPRA))), secondo le modalita' definite ai sensi del
comma 2 del presente articolo.
   4.  L'Associazione  nazionale  Comuni italiani (ANCI) contribuisce
allo  svolgimento  dell'attivita'  conoscitiva  di  cui  al  presente
articolo,  in particolare ai fini dell'attuazione delle iniziative di
cui  al  comma  1,  lettera  e),  nonche'  ai  fini  della diffusione
dell'informazione  ambientale  di cui agli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo  19  agosto  2005, n. 195, di recepimento della direttiva
2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003,
e  in  attuazione  di  quanto previsto dall'articolo 1 della legge 17
maggio 1999, n. 144, e altresi' con riguardo a:
    a) inquinamento dell'aria;
    b)  inquinamento  delle  acque, riqualificazione fluviale e ciclo
idrico integrato;
    c) inquinamento acustico, elettromagnetico e luminoso;
    d) tutela del territorio;
    e) sviluppo sostenibile;
    f) ciclo integrato dei rifiuti;
    g) energie da fonti energetiche rinnovabili;
    h) parchi e aree protette.
   5. L'ANCI provvede all'esercizio delle attivita' di cui al comma 4
attraverso  la  raccolta  e  l'elaborazione  dei  dati  necessari  al
monitoraggio  della  spesa  ambientale  sul  territorio  nazionale in
regime di convenzione con il ((Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare)). Con decreto del ((Ministro dell'ambiente
e  della tutela del territorio e del mare)) sono definiti i criteri e
le   modalita'   di   esercizio  delle  suddette  attivita'.  Per  lo
svolgimento  di  queste  ultime  viene  destinata,  nei  limiti delle
previsioni  di spesa di cui alla convenzione in essere, una somma non
inferiore  all'uno  e  cinquanta per cento dell'ammontare della massa
spendibile  annualmente  delle  spese  d'investimento previste per il
((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)).
Per  l'esercizio finanziario 2006, all'onere di cui sopra si provvede
a  valere  sul fondo da ripartire per la difesa del suolo e la tutela
ambientale.
                               ART. 56
  (attivita' di pianificazione, di programmazione e di attuazione)

   1.   Le  attivita'  di  programmazione,  di  pianificazione  e  di
attuazione  degli  interventi  destinati a realizzare le finalita' di
cui  all'articolo  53  riguardano,  ferme restando le competenze e le
attivita'  istituzionali proprie del Servizio nazionale di protezione
civile, in particolare:
    a) la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei
bacini   idrografici,   con   interventi   idrogeologici,  idraulici,
idraulico-forestali,     idraulico-agrari,     silvo-pastorali,    di
forestazione  e  di  bonifica,  anche attraverso processi di recupero
naturalistico, botanico e faunistico;
    b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua,
dei  rami  terminali  dei  fiumi  e delle loro foci nel mare, nonche'
delle zone umide;
    c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso,
vasche  di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori,
diversivi   o   altro,  per  la  difesa  dalle  inondazioni  e  dagli
allagamenti;
    d)  la  disciplina  delle attivita' estrattive nei corsi d'acqua,
nei  laghi, nelle lagune ed in mare, al fine di prevenire il dissesto
del  territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle
coste;  e)  la  difesa  e il consolidamento dei versanti e delle aree
instabili,  nonche'  la  difesa  degli abitati e delle infrastrutture
contro i movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni di dissesto;
    f)  il  contenimento  dei  fenomeni  di subsidenza dei suoli e di
risalita  delle  acque  marine  lungo  i fiumi e nelle falde idriche,
anche   mediante  operazioni  di  ristabilimento  delle  preesistenti
condizioni di equilibrio e delle falde sotterranee;
    g)  la  protezione  delle  coste e degli abitati dall'invasione e
dall'erosione  delle  acque  marine ed il ripascimento degli arenili,
anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi;
    h)  la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali
e  profonde,  con  una  efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica,
garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi
il  minimo  deflusso  vitale  negli  alvei sottesi nonche' la polizia
delle acque;
    i) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di
navigazione interna, nonche' della gestione dei relativi impianti;
    l)  la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli
impianti nel settore e la conservazione dei beni;
    m) la regolamentazione dei territori interessati dagli interventi
di  cui alle lettere precedenti ai fini della loro tutela ambientale,
anche  mediante la determinazione di criteri per la salvaguardia e la
conservazione  delle  aree  demaniali  e  la  costituzione  di parchi
fluviali e lacuali e di aree protette;
    n) il riordino del vincolo idrogeologico.
   2.  Le  attivita'  di  cui al comma 1 sono svolte secondo criteri,
metodi   e   standard,   nonche'  modalita'  di  coordinamento  e  di
collaborazione   tra   i   soggetti   pubblici  comunque  competenti,
preordinati, tra l'altro, a garantire omogeneita' di:
    a)  condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio,
ivi compresi gli abitati ed i beni;
    b)  modalita'  di  utilizzazione  delle  risorse e dei beni, e di
gestione dei servizi connessi.

CAPO II

COMPETENZE


                               ART. 57
    (Presidente del Consiglio dei Ministri, Comitato dei Ministri
       per gli interventi nel settore della difesa del suolo)

   1.  Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, approva con proprio decreto:
    a)  su  proposta  del ((Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare)):
     1)  le  deliberazioni  concernenti  i metodi ed i criteri, anche
tecnici, per lo svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 55 e
56, nonche' per la verifica ed il controllo dei piani di bacino e dei
programmi di intervento;
     2) i piani di bacino, sentita la Conferenza Stato-regioni;
     3)  gli  atti  volti  a  provvedere  in  via sostitutiva, previa
diffida,  in  caso  di  persistente inattivita' dei soggetti ai quali
sono demandate le funzioni previste dalla presente sezione;
     4)  ogni  altro  atto  di  indirizzo e coordinamento nel settore
disciplinato dalla presente sezione;
    b)  su  proposta  del Comitato dei Ministri di cui al comma 2, il
programma nazionale di intervento. (24)
   2.  Il  Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della
difesa  del  suolo  opera  presso  la  Presidenza  del  Consiglio dei
Ministri.  Il  Comitato  presieduto  dal Presidente del Consiglio dei
Ministri  o,  su  sua  delega,  dal  ((Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare)), e' composto da quest'ultimo e dai
Ministri  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  delle  attivita'
produttive,  delle  politiche  agricole  e  forestali, per gli affari
regionali e per i beni e le attivita' culturali, nonche' dal delegato
del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri in materia di protezione
civile.
   3.  Il  Comitato  dei  Ministri  ha  funzioni di alta vigilanza ed
adotta  gli  atti  di  indirizzo  e di coordinamento delle attivita'.
Propone  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  lo  schema di
programma  nazionale  di  intervento,  che  coordina con quelli delle
regioni   e   degli   altri  enti  pubblici  a  carattere  nazionale,
verificandone l'attuazione.
   4.  Al  fine  di  assicurare  il  necessario  coordinamento tra le
diverse amministrazioni interessate, il Comitato dei Ministri propone
gli    indirizzi    delle   politiche   settoriali   direttamente   o
indirettamente  connesse  con  gli  obiettivi  e  i  contenuti  della
pianificazione  di  distretto e ne verifica la coerenza nella fase di
approvazione dei relativi atti.
   5.  Per  lo  svolgimento  delle funzioni di segreteria tecnica, il
Comitato dei Ministri si avvale delle strutture delle Amministrazioni
statali competenti.
   6.  I  principi  degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al
presente  articolo sono definiti sentita la Conferenza permanente per
i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano.
---------------
AGGIORNAMENTO (24)
  La  Corte  Costituzionale, con sentenza 15 - 23 luglio 2009, n. 232
(in  G.U.  1a  s.s. 29/07/2009, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  del comma 1, lettera b), del presente articolo "nella
parte in cui non prevede che il programma nazionale di intervento sia
approvato con il previo parere della Conferenza unificata".
                               ART. 58
              (competenze del ((Ministro dell'ambiente
             e della tutela del territorio e del mare)))

   1. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare))  esercita  le  funzioni e i compiti spettanti allo Stato nelle
materie  disciplinate  dalla  presente  sezione,  ferme  restando  le
competenze istituzionali del Servizio nazionale di protezione civile.
   2.  In particolare, il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare)):
    a) formula proposte, sentita la Conferenza Stato-regioni, ai fini
dell'adozione,  ai  sensi  dell'articolo  57,  degli  indirizzi e dei
criteri  per  lo  svolgimento  del  servizio di polizia idraulica, di
navigazione  interna  e per la realizzazione, gestione e manutenzione
delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;
    b)  predispone la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni
dell'assetto  idrogeologico,  da  allegare alla relazione sullo stato
dell'ambiente  di  cui  all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio
1986,  n.  349,  nonche'  la  relazione sullo stato di attuazione dei
programmi  triennali  di  intervento  per la difesa del suolo, di cui
all'articolo   69,   da   allegare   alla  relazione  previsionale  e
programmatica.  La  relazione  sull'uso  del suolo e sulle condizioni
dell'assetto  idrogeologico  e la relazione sullo stato dell'ambiente
sono   redatte   avvalendosi   del   Servizio  geologico  d'Italia  -
Dipartimento  difesa  del  suolo  dell'  ((Istituto  superiore per la
protezione e la ricerca ambientale)) (((ISPRA)));
    c)  opera,  ai  sensi dell'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 8
luglio 1986, n. 349, per assicurare il coordinamento, ad ogni livello
di  pianificazione,  delle  funzioni  di  difesa  del  suolo  con gli
interventi  per  la  tutela  e  l'utilizzazione  delle acque e per la
tutela dell'ambiente.
   3. Ai fini di cui al comma 2, il ((Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare ))svolge le seguenti funzioni:
    a)  programmazione, finanziamento e controllo degli interventi in
materia di difesa del suolo;(24)
    b) previsione, prevenzione e difesa del suolo da frane, alluvioni
e  altri  fenomeni  di  dissesto idrogeologico, nel medio e nel lungo
termine  al  fine  di  garantire  condizioni ambientali permanenti ed
omogenee,   ferme  restando  le  competenze  del  Dipartimento  della
protezione civile in merito agli interventi di somma urgenza;
    c)  indirizzo  e  coordinamento dell'attivita' dei rappresentanti
del  Ministero  in  seno alle Autorita' di bacino distrettuale di cui
all'articolo 63;
    d)  identificazione  delle  linee  fondamentali  dell'assetto del
territorio  nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali
e  alla difesa del suolo, nonche' con riguardo all'impatto ambientale
dell'articolazione  territoriale  delle  reti infrastrutturali, delle
opere di competenza statale e delle trasformazioni territoriali;(24)
    e)  determinazione  di  criteri,  metodi  e standard di raccolta,
elaborazione, da parte del Servizio geologico d'Italia - Dipartimento
difesa  del  suolo  dell' ((Istituto superiore per la protezione e la
ricerca  ambientale))  (((ISPRA))),  e  di  consultazione  dei  dati,
definizione  di  modalita' di coordinamento e di collaborazione tra i
soggetti  pubblici  operanti  nel  settore, nonche' definizione degli
indirizzi per l'accertamento e lo studio degli elementi dell'ambiente
fisico e delle condizioni generali di rischio;
    f)  valutazione  degli  effetti  conseguenti  all'esecuzione  dei
piani,  dei  programmi e dei progetti su scala nazionale di opere nel
settore della difesa del suolo;
    g) coordinamento dei sistemi cartografici.
---------------
AGGIORNAMENTO (24)
  La  Corte  Costituzionale, con sentenza 15 - 23 luglio 2009, n. 232
(in  G.U.  1a  s.s. 29/07/2009, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  del  presente  articolo,  comma 3, lettera a), "nella
parte  in  cui  non  prevede  che  le  funzioni  di  programmazione e
finanziamento  degli  interventi in materia di difesa del suolo siano
esercitate  previo  parere  della  Conferenza  unificata";  comma  3,
lettera  d),  "nella parte in cui non prevede che le funzioni in esso
indicate siano esercitate previo parere della Conferenza unificata".
                               ART. 59
             (competenze della Conferenza Stato-regioni)

   1.   La  Conferenza  Stato-regioni  formula  pareri,  proposte  ed
osservazioni,   anche   ai  fini  dell'esercizio  delle  funzioni  di
indirizzo  e  coordinamento  di  cui  all'articolo 57, in ordine alle
attivita'  ed  alle  finalita'  di cui alla presente sezione, ed ogni
qualvolta ne e' richiesta dal ((Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare)). In particolare:
    a)  formula proposte per l'adozione degli indirizzi, dei metodi e
dei criteri di cui al predetto articolo 57;
    b)  formula  proposte  per il costante adeguamento scientifico ed
organizzativo  del  Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa
del  suolo  dell' ((Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale))  (((ISPRA)))  e  per il suo coordinamento con i servizi,
gli  istituti,  gli uffici e gli enti pubblici e privati che svolgono
attivita'  di  rilevazione,  studio e ricerca in materie riguardanti,
direttamente o indirettamente, il settore della difesa del suolo;
    c)  formula  osservazioni sui piani di bacino, ai fini della loro
conformita' agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 57;
    d)   esprime   pareri   sulla   ripartizione  degli  stanziamenti
autorizzati  da  ciascun  programma triennale tra i soggetti preposti
all'attuazione  delle  opere e degli interventi individuati dai piani
di bacino;
    e)  esprime  pareri  sui  programmi  di  intervento di competenza
statale.
                               ART. 60
               (competenze dell' ((Istituto superiore
      per la protezione e la ricerca ambientale)) - ((ISPRA)))

   1.  Ferme  restando  le  competenze  e  le attivita' istituzionali
proprie  del  Servizio  nazionale di protezione civile, l' ((Istituto
superiore  per  la  protezione  e la ricerca ambientale)) (((ISPAR)))
esercita, mediante il Servizio geologico d'Italia Dipartimento difesa
del suolo, le seguenti funzioni:
    a)   svolgere   l'attivita'   conoscitiva,   qual   e'   definita
all'articolo 55;
    b)  realizzare  il  sistema informativo unico e la rete nazionale
integrati di rilevamento e sorveglianza;
    c)  fornire,  a  chiunque  ne  formuli  richiesta, dati, pareri e
consulenze,  secondo  un  tariffario fissato ogni biennio con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del ((Ministro
dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare)) di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  Le tariffe sono
stabilite  in  base  al principio della partecipazione al costo delle
prestazioni da parte di chi ne usufruisca.
                               ART. 61
                     (competenze delle regioni)

   1.  Le  regioni,  ferme  restando  le  attivita'  da queste svolte
nell'ambito  delle  competenze  del  Servizio nazionale di protezione
civile,  ove  occorra  d'intesa  tra loro, esercitano le funzioni e i
compiti    ad    esse   spettanti   nel   quadro   delle   competenze
costituzionalmente  determinate  e  nel  rispetto  delle attribuzioni
statali, ed in particolare:
    a)  collaborano  nel rilevamento e nell'elaborazione dei piani di
bacino  dei  distretti idrografici secondo le direttive assunte dalla
Conferenza  istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4,
ed adottano gli atti di competenza;
    b)  formulano  proposte  per la formazione dei programmi e per la
redazione di studi e di progetti relativi ai distretti idrografici;
    c)   provvedono  alla  elaborazione,  adozione,  approvazione  ed
attuazione dei piani di tutela di cui all'articolo 121;
    d)  per la parte di propria competenza, dispongono la redazione e
provvedono  all'approvazione  e  all'esecuzione  dei  progetti, degli
interventi  e  delle  opere  da realizzare nei distretti idrografici,
istituendo, ove occorra, gestioni comuni;
    e)    provvedono,   per   la   parte   di   propria   competenza,
all'organizzazione   e  al  funzionamento  del  servizio  di  polizia
idraulica ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e
degli impianti e la conservazione dei beni;
    f)   provvedono   all'organizzazione  e  al  funzionamento  della
navigazione  interna,  ferme restando le residue competenze spettanti
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    g)  predispongono  annualmente  la relazione sull'uso del suolo e
sulle   condizioni   dell'assetto  idrogeologico  del  territorio  di
competenza  e  sullo  stato  di attuazione del programma triennale in
corso e la trasmettono al ((Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare)) entro il mese di dicembre;
    h)  assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia
di  conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo
e  di  tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza
ed esercitano ogni altra funzione prevista dalla presente sezione.
   2.  Il  Registro  italiano  dighe (RID) provvede in via esclusiva,
anche  nelle  zone  sismiche, alla identificazione e al controllo dei
progetti  delle  opere  di  sbarramento,  delle  dighe  di ritenuta o
traverse che superano 15 metri di altezza o che determinano un volume
di  invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi. Restano di competenza
del   Ministero   delle   attivita'  produttive  tutte  le  opere  di
sbarramento  che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito
o decantazione o lavaggio di residui industriali.
   3.  Rientrano  nella  competenza  delle  regioni  e delle province
autonome di Trento e di Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  1°  novembre  1959,  n.  1363, per gli
sbarramenti  che non superano i 15 metri di altezza e che determinano
un  invaso  non  superiore  a  1.000.000  di  metri  cubi.  Per  tali
sbarramenti,  ove posti al servizio di grandi derivazioni di acqua di
competenza statale, restano ferme le attribuzioni del Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti.  Il  Registro italiano dighe (RID)
fornisce alle regioni il supporto tecnico richiesto.
   4.  Resta di competenza statale la normativa tecnica relativa alla
progettazione  e  costruzione delle dighe di sbarramento di qualsiasi
altezza e capacita' di invaso.
   5.  Le  funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al regio
decreto-legge  30 dicembre 1923, n. 3267, sono interamente esercitate
dalle regioni.
   6.  Restano  ferme  tutte  le  altre  funzioni amministrative gia'
trasferite o delegate alle regioni.
                               ART. 62
         (competenze degli enti locali e di altri soggetti)

   1.  I  comuni,  le  province,  i  loro consorzi o associazioni, le
comunita'  montane,  i  consorzi  di  bonifica  e  di  irrigazione, i
consorzi  di  bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di
diritto  pubblico  con  sede  nel  distretto  idrografico partecipano
all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo
nei  modi  e  nelle  forme  stabilite  dalle  regioni singolarmente o
d'intesa  tra  loro,  nell'ambito  delle competenze del sistema delle
autonomie locali.
   2.  Gli  enti  di  cui al comma 1 possono avvalersi, sulla base di
apposite  convenzioni, del Servizio geologico d'Italia - Dipartimento
difesa  del  suolo  dell'((Istituto  superiore per la protezione e la
ricerca ambientale)) ( ((ISPRA)) ) e sono tenuti a collaborare con la
stessa.
                               ART. 63
                 (Autorita' di bacino distrettuale)

   1.  In  ciascun  distretto  idrografico  di cui all'articolo 64 e'
istituita l'Autorita' di bacino distrettuale, di seguito Autorita' di
bacino,  ente  pubblico  non  economico che opera in conformita' agli
obiettivi  della  presente sezione ed uniforma la propria attivita' a
criteri di efficienza, efficacia, economicita' e pubblicita'.
   2.   Sono   organi   dell'Autorita'   di   bacino:  la  Conferenza
istituzionale  permanente,  il  Segretario  generale,  la  Segreteria
tecnico-operativa  e  la Conferenza operativa di servizi. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del ((Ministro
dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare)) di concerto
con  il  Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per
la  funzione  pubblica,  da emanarsi sentita la Conferenza permanente
Stato  -  regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della  parte terza del presente decreto, sono definiti i criteri e le
modalita' per l'attribuzione o il trasferimento del personale e delle
risorse   patrimoniali   e   finanziarie,  salvaguardando  i  livelli
occupazionali,  definiti  alla  data  del  31 dicembre 2005, e previa
consultazione dei sindacati.
   3.  Le autorita' di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n.
183,  sono  soppresse  a  far  data  dal 30 aprile 2006 e le relative
funzioni  sono  esercitate  dalle Autorita' di bacino distrettuale di
cui alla parte terza del presente decreto. Il decreto di cui al comma
2  disciplina  il  trasferimento di funzioni e regolamenta il periodo
transitorio.
   4.  Gli  atti  di  indirizzo, coordinamento e pianificazione delle
Autorita'   di   bacino   vengono  adottati  in  sede  di  Conferenza
istituzionale  permanente  presieduta  e convocata, anche su proposta
delle  amministrazioni  partecipanti,  dal ((Ministro dell'ambiente e
della  tutela del territorio e del mare ))su richiesta del Segretario
generale,  che  vi  partecipa  senza diritto di voto. Alla Conferenza
istituzionale permanente partecipano i Ministri dell'ambiente e della
tutela  del  territorio,  delle infrastrutture e dei trasporti, delle
attivita'  produttive,  delle  politiche agricole e forestali, per la
funzione   pubblica,  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  o  i
Sottosegretari  dai  medesimi  delegati,  nonche'  i Presidenti delle
regioni  e  delle  province autonome il cui territorio e' interessato
dal  distretto  idrografico  o  gli  Assessori dai medesimi delegati,
oltre  al  delegato  del  Dipartimento  della protezione civile. Alle
conferenze  istituzionali  permanenti del distretto idrografico della
Sardegna  e  del  distretto  idrografico  della Sicilia partecipa no,
oltre   ai   Presidenti   delle   rispettive   regioni,   altri   due
rappresentanti  per  ciascuna  delle  predette  regioni, nominati dai
Presidenti regionali. La conferenza istituzionale permanente delibera
a maggioranza. Gli atti di pianificazione tengono conto delle risorse
finanziarie previste a legislazione vigente.
   5. La conferenza istituzionale permanente di cui al comma 4:
    a)  adotta  criteri  e  metodi  per  la elaborazione del Piano di
bacino   in   conformita'   agli  indirizzi  ed  ai  criteri  di  cui
all'articolo 57;
    b)  individua  tempi  e  modalita'  per  l'adozione  del Piano di
bacino,  che  potra'  eventualmente  articolarsi  in piani riferiti a
sub-bacini;
    c)  determina  quali componenti del piano costituiscono interesse
esclusivo  delle  singole  regioni  e  quali  costituiscono interessi
comuni a piu' regioni;
    d)  adotta  i  provvedimenti  necessari  per  garantire  comunque
l'elaborazione del Piano di bacino;
    e) adotta il Piano di bacino;
    f)   controlla   l'attuazione   degli   schemi   previsionali   e
programmatici  del  Piano  di  bacino e dei programmi triennali e, in
caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza
statale   rispetto   ai   tempi   fissati   nel   programma,  diffida
l'amministrazione  inadempiente,  fissando  il  termine  massimo  per
l'inizio   dei   lavori.   Decorso   infruttuosamente  tale  termine,
all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori
provvede,  in  via  sostitutiva, il Presidente della Giunta regionale
interessata che, a tal fine, puo' avvalersi degli organi decentrati e
periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    g) nomina il Segretario generale.
   6.   La   Conferenza   operativa   di   servizi  e'  composta  dai
rappresentanti dei Ministeri di cui al comma 4, delle regioni e delle
province  autonome  interessate,  nonche'  da  un  rappresentante del
Dipartimento  della  protezione  civile;  e' convocata dal Segretario
Generale, che la presiede, e provvede all'attuazione ed esecuzione di
quanto  disposto  ai  sensi  del comma 5, nonche' al compimento degli
atti  gestionali.  La  conferenza  operativa  di  servizi  delibera a
maggioranza.
   7.  Le  Autorita' di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse
finanziarie previste a legislazione vigente:
    a)  all'elaborazione  del  Piano  di  bacino  distrettuale di cui
all'articolo 65;
    b) ad esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano
di  bacino  dei  piani e programmi comunitari, nazionali, regionali e
locali   relativi   alla   difesa   del   suolo,   alla   lotta  alla
desertificazione,  alla  tutela  delle  acque  e  alla gestione delle
risorse idriche;
    c)  all'elaborazione, secondo le specifiche tecniche che figurano
negli  allegati  alla parte terza del presente decreto, di un'analisi
delle  caratteristiche  del distretto, di un esame sull'impatto delle
attivita'  umane  sullo  stato delle acque superficiali e sulle acque
sotterranee, nonche' di un'analisi economica dell'utilizzo idrico.
   8.  Fatte  salve  le  discipline  adottate  dalle regioni ai sensi
dell'articolo  62, le Autorita' di bacino coordinano e sovraintendono
le  attivita'  e  le funzioni di titolarita' dei consorzi di bonifica
integrale  di  cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonche'
del  consorzio  del  Ticino  -  Ente  autonomo  per  la  costruzione,
manutenzione  ed  esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore,
del   consorzio  dell'Oglio  -  Ente  autonomo  per  la  costruzione,
manutenzione  ed  esercizio  dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e
del   consorzio   dell'Adda  -  Ente  autonomo  per  la  costruzione,
manutenzione  ed  esercizio  dell'opera regolatrice del lago di Como,
con  particolare  riguardo  all'esecuzione, manutenzione ed esercizio
delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di
salvaguardia  ambientale  e di risanamento delle acque, anche al fine
della  loro  utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi
d'acqua ed alla fitodepurazione.

TITOLO II

I DISTRETTI IDROGRAFICI, GLI STRUMENTI, GLI INTERVENTI


CAPO I

I DISTRETTI IDROGRAFICI


                               ART. 64
                       (distretti idrografici)

   1. L'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, e'
ripartito nei seguenti distretti idrografici:
    a)  distretto idrografico delle Alpi orientali, con superficie di
circa 39.385 Kmq, comprendente i seguenti bacini idrografici:
     1)  Adige,  gia' bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio
1989, n. 183;
     2) Alto Adriatico, gia' bacino nazionale ai sensi della legge n.
183 del 1989;
     3)    Lemene,   Fissaro   Tartaro   Canalbianco,   gia'   bacini
interregionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;
     4)  bacini  del  Friuli-Venezia Giulia e del Veneto, gia' bacini
regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;
    b)   distretto   idrografico  Padano,  con  superficie  di  circa
74.115Kmq,  comprendente  il  bacino del Po, gia' bacino nazionale ai
sensi della legge n. 183 del 1989;
    c)   distretto  idrografico  dell'Appennino  settentrionale,  con
superficie  di  circa  39.000  Kmq,  comprendente  i  seguenti bacini
idrografici:
     1)  Arno,  gia' bacino nazionale ai sensi della legge n. 183 del
1989;
     2) Magra, gia' bacino interregionale ai sensi della legge n. 183
del 1989;
     3) Fiora, gia' bacino interregionale ai sensi della legge n. 183
del 1989;
     4)  Conca  Marecchia,  gia' bacino interregionale ai sensi della
legge n. 183 del 1989;
     5)  Reno, gia' bacino interregionale ai sensi della legge n. 183
del 1989;
     6)  bacini  della  Liguria, gia' bacini regionali ai sensi della
legge n. 183 del 1989;
     7)  bacini  della  Toscana, gia' bacini regionali ai sensi della
legge n. 183 del 1989;
     8)  fiumi  Uniti,  Montone,  Ronco,  Savio, Rubicone e Uso, gia'
bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;
     9) Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone e altri
bacini  minori, gia' bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del
1989;
     10)  Lamone,  gia'  bacino regionale ai sensi della legge n. 183
del 1989;
     11)  bacini  minori  afferenti alla costa Romagnola, gia' bacini
regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;
    d)  distretto  idrografico  pilota del Serchio, con superficie di
circa 1.600 Kmq, comprendente il bacino idrografico del Serchio;
    e)  distretto idrografico dell'Appennino centrale, con superficie
di circa 35.800 Kmq, comprendente i seguenti bacini idrografici:
     1) Tevere, gia' bacino nazionale ai sensi della legge n. 183 del
1989;
     2)  Tronto,  gia'  bacino interregionale ai sensi della legge n.
183 del 1989;
     3)  Sangro,  gia'  bacino interregionale ai sensi della legge n.
183 del 1989;
     4)  bacini  dell'Abruzzo,  gia'  bacini regionali ai sensi della
legge n. 183 del 1989;
     5)  bacini del Lazio, gia' bacini regionali ai sensi della legge
n. 183 del 1989;
     6) Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino e bacini
minori  delle  Marche,  gia' bacini regionali ai sensi della legge n.
183 del 1989;
    f)   distretto   idrografico   dell'Appennino   meridionale,  con
superficie  di  circa  68.200  Kmq,  comprendente  i  seguenti bacini
idrografici:
     1)  Liri-Garigliano,  gia' bacino nazionale ai sensi della legge
n. 183 del 1989;
     2)  Volturno,  gia' bacino nazionale ai sensi della legge n. 183
del 1989;
     3)  Sele, gia' bacino interregionale ai sensi della legge n. 183
del 1989;
     4) Sinni e Noce, gia' bacini interregionali ai sensi della legge
n. 183 del 1989;
     5)  Bradano,  gia' bacino interregionale ai sensi della legge n.
183 del 1989;
     6)  Saccione,  Fortore  e Biferno, gia' bacini interregionali ai
sensi della legge n. 183 del 1989;
     7)  Ofanto,  gia'  bacino interregionale ai sensi della legge n.
183 del 1989;
     8)  Lao,  gia' bacino interregionale ai sensi della legge n. 183
del 1989;
     9)  Trigno,  gia'  bacino interregionale ai sensi della legge n.
183 del 1989;
     10)  bacini della Campania, gia' bacini regionali ai sensi della
legge n. 183 del 1989;
     11)  bacini  della  Puglia, gia' bacini regionali ai sensi della
legge n. 183 del 1989;
     12)  bacini  della  Basilicata,  gia'  bacini regionali ai sensi
della legge n. 183 del 1989;
     13)  bacini della Calabria, gia' bacini regionali ai sensi della
legge n. 183 del 1989;
     14)  bacini  del  Molise,  gia'  bacini regionali ai sensi della
legge n. 183 del 1989;
    g)  distretto idrografico della Sardegna, con superficie di circa
24.000  Kmq,  comprendente  i  bacini  della  Sardegna,  gia'  bacini
regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;
    h)  distretto  idrografico della Sicilia, con superficie di circa
26.000   Kmq,  comprendente  i  bacini  della  Sicilia,  gia'  bacini
regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989.

CAPO II

GLI STRUMENTI


                               ART. 65
  (valore, finalita' e contenuti del piano di bacino distrettuale)

   1. Il Piano di bacino distrettuale, di seguito Piano di bacino, ha
valore   di   piano  territoriale  di  settore  ed  e'  lo  strumento
conoscitivo,  normativo  e  tecnico-operativo  mediante il quale sono
pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla
conservazione,  alla  difesa  e alla valorizzazione del suolo ed alla
corretta  utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche
fisiche ed ambientali del territorio interessato.
   2.  Il Piano di bacino e' redatto dall'Autorita' di bacino in base
agli  indirizzi, metodi e criteri fissati ai sensi del comma 3. Studi
ed  interventi  sono  condotti  con particolare riferimento ai bacini
montani,   ai   torrenti  di  alta  valle  ed  ai  corsi  d'acqua  di
fondo-valle.
   3.  Il Piano di bacino, in conformita' agli indirizzi, ai metodi e
ai criteri stabiliti dalla Conferenza istituzionale permanente di cui
all'articolo 63, comma 4, realizza le finalita' indicate all'articolo
56  e,  in  particolare,  contiene,  unitamente  agli elementi di cui
all'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto:
    a)  il  quadro  conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema
fisico,  delle  utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti
urbanistici  comunali ed intercomunali, nonche' dei vincoli, relativi
al distretto, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
    b)  la  individuazione  e la quantificazione delle situazioni, in
atto  e  potenziali,  di  degrado  del  sistema fisico, nonche' delle
relative cause;
    c)  le  direttive  alle  quali  devono  uniformarsi la difesa del
suolo,  la  sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione
delle acque e dei suoli;
    d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione:
     1)  dei  pericoli  di inondazione e della gravita' ed estensione
del dissesto;
     2) dei pericoli di siccita';
     3) dei pericoli di frane, smottamenti e simili;
     4)  del  perseguimento  degli  obiettivi  di sviluppo sociale ed
economico o di riequilibrio territoriale nonche' del tempo necessario
per assicurare l'efficacia degli interventi;
    e)  la  programmazione  e  l'utilizzazione delle risorse idriche,
agrarie, forestali ed estrattive;
    f)  la  individuazione  delle  prescrizioni,  dei vincoli e delle
opere    idrauliche,   idraulico-agrarie,   idraulico-forestali,   di
forestazione,   di   bonifica   idraulica,   di   stabilizzazione   e
consolidamento  dei  terreni  e  di ogni altra azione o norma d'uso o
vincolo  finalizzati  alla  conservazione  del  suolo  ed alla tutela
dell'ambiente;
    g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla
lettera  f),  qualora  siano  gia'  state intraprese con stanziamenti
disposti  da  leggi  speciali,  da  leggi ordinarie, oppure a seguito
dell'approvazione dei relativi atti di programmazione;
    h)  le  opere  di  protezione,  consolidamento e sistemazione dei
litorali marini che sottendono il distretto idrografico;
    i)  i  meccanismi  premiali  a  favore dei proprietari delle zone
agricole  e  boschive  che  attuano  interventi  idonei  a  prevenire
fenomeni di dissesto idrogeologico;
    l)  la  valutazione  preventiva,  anche  al fine di scegliere tra
ipotesi  di  governo  e  gestione  tra  loro  diverse,  del  rapporto
costi-benefici,  dell'impatto  ambientale e delle risorse finanziarie
per i principali interventi previsti;
    m)  la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione
dei  materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le
relative  fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione
del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico
e geomorfologico dei terreni e dei litorali;
    n)  l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e
prescrizioni  in  rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche,
ai  fini  della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e
della  prevenzione  contro  presumibili effetti dannosi di interventi
antropici;
    o)  le  misure  per  contrastare  i  fenomeni  di subsidenza e di
desertificazione,  anche  mediante  programmi  ed  interventi utili a
garantire  maggiore  disponibilita'  della risorsa idrica ed il riuso
della stessa;
    p)   il   rilievo  conoscitivo  delle  derivazioni  in  atto  con
specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri
e delle portate;
    q)  il  rilievo  delle  utilizzazioni  diverse  per  la pesca, la
navigazione od altre;
    r)  il  piano  delle  possibili  utilizzazioni  future sia per le
derivazioni  che  per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e
secondo le quantita';
    s) le priorita' degli interventi ed il loro organico sviluppo nel
tempo, in relazione alla gravita' del dissesto;
    t)   l'indicazione   delle   risorse   finanziarie   previste   a
legislazione vigente.
   4.  Le  disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere
immediatamente  vincolante  per  le amministrazioni ed enti pubblici,
nonche'   per  i  soggetti  privati,  ove  trattasi  di  prescrizioni
dichiarate  di  tale  efficacia  dallo  stesso  Piano  di  bacino. In
particolare,  i  piani  e  programmi di sviluppo socio-economico e di
assetto  ed  uso  del territorio devono essere coordinati, o comunque
non in contrasto, con il Piano di bacino approvato.
   5.  Ai fini di cui al comma 4, entro dodici mesi dall'approvazione
del  Piano di bacino le autorita' competenti provvedono ad adeguare i
rispettivi   piani  territoriali  e  programmi  regionali  quali,  in
particolare,  quelli relativi alle attivita' agricole, zootecniche ed
agroforestali,  alla tutela della qualita' delle acque, alla gestione
dei rifiuti, alla tutela dei beni ambientali ed alla bonifica.
   6. Fermo il disposto del comma 4, le regioni, entro novanta giorni
dalla  data  di  pubblicazione  del  Piano  di  bacino sui rispettivi
Bollettini   Ufficiali   regionali,   emanano   ove   necessario   le
disposizioni  concernenti  l'attuazione  del piano stesso nel settore
urbanistico.   Decorso   tale   termine,  gli  enti  territorialmente
interessati dal Piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le
prescrizioni  nel  settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non
provvedano  ad  adottare  i  necessari adempimenti relativi ai propri
strumenti  urbanistici  entro  sei  mesi  dalla data di comunicazione
delle  predette  disposizioni,  e  comunque  entro  nove  mesi  dalla
pubblicazione  dell'approvazione del Piano di bacino, all'adeguamento
provvedono d'ufficio le regioni.
   7.  In  attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le Autorita'
di bacino adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento
ai  bacini  montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di
fondo  valle ed ai contenuti di cui alle lettere b), e), f), m) ed n)
del comma 3. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti
e  restano  in  vigore  sino  all'approvazione  del Piano di bacino e
comunque  per un periodo non superiore a tre anni. In caso di mancata
attuazione  o di inosservanza, da parte delle regioni, delle province
e  dei  comuni, delle misure di salvaguardia, e qualora da cio' possa
derivare  un grave danno al territorio, il ((Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare)), previa diffida ad adempiere
entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con
ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia,
anche  con  efficacia  inibitoria  di opere, di lavori o di attivita'
antropiche,  dandone  comunicazione  preventiva  alle amministrazioni
competenti.  Se  la  m  ancata  attuazione o l'inosservanza di cui al
presente  comma  riguarda  un  ufficio  periferico  dello  Stato,  il
((Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare))
informa  senza  indugio  il  Ministro  competente  da  cui  l'ufficio
dipende,   il  quale  assume  le  misure  necessarie  per  assicurare
l'adempimento.  Se  permane  la necessita' di un intervento cautelare
per  evitare un grave danno al territorio, il Ministro competente, di
concerto   con   il  ((Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare)),  adotta  l'ordinanza  cautelare di cui al
presente comma.
   8. I piani di bacino possono essere redatti ed approvati anche per
sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che, in ogni
caso,  devono  costituire  fasi sequenziali e interrelate rispetto ai
contenuti  di  cui  al  comma  3.  Deve  comunque essere garantita la
considerazione  sistemica del territorio e devono essere disposte, ai
sensi  del  comma  7,  le  opportune misure inibitorie e cautelari in
relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati.
   9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
                               ART. 66
           (adozione ed approvazione dei piani di bacino)

   1.  I  piani  di  bacino,  prima  della  loro  approvazione,  sono
sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) in sede statale,
secondo  la  procedura  prevista  dalla  parte  seconda  del presente
decreto.
   2.  Il Piano di bacino, corredato dal relativo rapporto ambientale
ai fini di cui al comma 1, e' adottato a maggioranza dalla Conferenza
istituzionale  permanente  di  cui  all'articolo 63, comma 4 che, con
propria deliberazione, contestualmente stabilisce:
    a)   i   termini  per  l'adozione  da  parte  delle  regioni  dei
provvedimenti conseguenti;
    b)  quali  componenti del piano costituiscono interesse esclusivo
delle  singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a due o
piu' regioni.
   3.  Il Piano di bacino, corredato dal relativo rapporto ambientale
di  cui  al  comma  2,  e'  inviato  ai  componenti  della Conferenza
istituzionale permanente almeno venti giorni prima della data fissata
per la conferenza; in caso di decisione a maggioranza, la delibera di
adozione  deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto
alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.
   4.  In  caso  di  inerzia in ordine agli adempimenti regionali, il
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su proposta del ((Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio e del mare)), previa
diffida  ad  adempiere  entro un congruo termine e sentita la regione
interessata, assume i provvedimenti necessari, ivi compresa la nomina
di  un  commissario  "ad acta", per garantire comunque lo svolgimento
delle  procedure  e l'adozione degli atti necessari per la formazione
del piano.
   5.  Dell'adozione del piano e' data notizia secondo le forme e con
le  modalita'  previste  dalla  parte seconda del presente decreto ai
fini  dell'esperimento  della  procedura  di  valutazione  ambientale
strategica (VAS) in sede statale.
   6.  Conclusa  la  procedura  di  valutazione ambientale strategica
(VAS),  sulla base del giudizio di compatibilita' ambientale espresso
dall'autorita'  competente,  i  piani  di  bacino  sono approvati con
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, con le modalita'
di  cui  all'articolo  57, comma 1, lettera a), numero 2), e sono poi
pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle
regioni territorialmente competenti.
   7.  Le  Autorita' di bacino promuovono la partecipazione attiva di
tutte   le   parti   interessate   all'elaborazione,   al  riesame  e
all'aggiornamento  dei  piani  di  bacino, provvedendo affinche', per
ciascun  distretto  idrografico,  siano pubblicati e resi disponibili
per   eventuali   osservazioni  del  pubblico,  inclusi  gli  utenti,
concedendo  un  periodo  minimo  di  sei mesi per la presentazione di
osservazioni scritte, i seguenti documenti:
    a)  il  calendario  e il programma di lavoro per la presentazione
del  piano,  inclusa  una  dichiarazione  delle misure consultive che
devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui
il piano si riferisce;
    b) una valutazione globale provvisoria dei principali problemi di
gestione  delle acque, identificati nel bacino idrografico almeno due
anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano;
    c)  copie  del progetto del piano di bacino, almeno un anno prima
dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce.
                               ART. 67
      (i piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico
          e le misure di prevenzione per le aree a rischio)

   1.  Nelle more dell'approvazione dei piani di bacino, le Autorita'
di  bacino  adottano,  ai  sensi  dell'articolo  65,  comma  8, piani
stralcio   di   distretto  per  l'assetto  idrogeologico  (PAI),  che
contengano  in  particolare  l'individuazione  delle  aree  a rischio
idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di
salvaguardia e la determinazione delle misure medesime.
   2.  Le  Autorita' di bacino, anche in deroga alle procedure di cui
all'articolo  66,  approvano  altresi'  piani  straordinari diretti a
rimuovere le situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico, redatti
anche  sulla base delle proposte delle regioni e degli enti locali. I
piani  straordinari  devono  ricomprendere prioritariamente le aree a
rischio  idrogeologico  per  le quali e' stato dichiarato lo stato di
emergenza,  ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.
225.  I piani straordinari contengono in particolare l'individuazione
e  la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato
per   l'incolumita'   delle   persone   e   per  la  sicurezza  delle
infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale. Per tali aree
sono  adottate  le  misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 65,
comma  7,  anche  con  riferimento  ai  contenuti  di cui al comma 3,
lettera  d),  del  medesimo  articolo 65. In caso di inerzia da parte
delle  Autorita' di bacino, il Presidente del Consiglio dei Ministri,
su  proposta del Comitato dei Ministri, di cui all'articolo 57, comma
2, adotta gli atti relativi all'individuazione, alla perimetrazione e
alla   salvaguardia   delle  predette  aree.  Qualora  le  misure  di
salvaguardia  siano  adottate in assenza dei piani stralcio di cui al
comma  1,  esse  rimangono  in  vigore sino all'approvazione di detti
piani.  I  piani  straordinari  approvati  possono essere integrati e
modificati  con  le  stesse  modalita'  di  cui al presente comma, in
particolare  con riferimento agli interventi realizzati ai fini della
messa in sicurezza delle aree interessate.
   3.  Il  Comitato  dei  Ministri  di  cui all'articolo 57, comma 2,
tenendo conto dei programmi gia' adottati da parte delle Autorita' di
bacino  e  dei  piani  straordinari  di  cui  al comma 2 del presente
articolo,   definisce,  d'intesa  con  la  Conferenza  Stato-regioni,
programmi   di   interventi   urgenti,  anche  attraverso  azioni  di
manutenzione  dei distretti idrografici, per la riduzione del rischio
idrogeologico  nelle  zone  in  cui  la  maggiore  vulnerabilita' del
territorio  e'  connessa con piu' elevati pericoli per le persone, le
cose  ed  il  patrimonio ambientale, con priorita' per le aree ove e'
stato  dichiarato  lo  stato  di  emergenza, ai sensi dell'articolo 5
della  legge  24  febbraio  1992,  n. 225. Per la realizzazione degli
interventi  possono  essere  adottate,  su  proposta  del  ((Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del mare)) e del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, e d'intesa con le
regioni  interessate,  le  ordinanze  di cui all'articolo 5, comma 2,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
   4. Per l'attivita' istruttoria relativa agli adempimenti di cui ai
commi  1,  2  e  3, i Ministri competenti si avvalgono, senza nuovi o
maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  del  Dipartimento della
protezione  civile,  nonche' della collaborazione del Corpo forestale
dello  Stato,  delle  regioni,  delle Autorita' di bacino, del Gruppo
nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio
nazionale  delle ricerche e, per gli aspetti ambientali, del Servizio
geologico  d'Italia  - Dipartimento difesa del suolo dell' ((Istituto
superiore  per  la  protezione e la ricerca ambientale)) (((ISPRA))),
per quanto di rispettiva competenza.
   5.  Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi
1,   2,  3  e  4,  gli  organi  di  protezione  civile  provvedono  a
predisporre,  per  le  aree  a  rischio  idrogeologico, con priorita'
assegnata  a  quelle in cui la maggiore vulnerabilita' del territorio
e'  connessa  con  piu' elevati pericoli per le persone, le cose e il
patrimonio  ambientale,  piani  urgenti  di  emergenza  contenenti le
misure   per   la  salvaguardia  dell'incolumita'  delle  popolazioni
interessate,  compreso  il  preallertamento,  l'allarme e la messa in
salvo preventiva.
   6.  Nei  piani  stralcio  di  cui  al  comma 1 sono individuati le
infrastrutture   e   i   manufatti   che   determinano   il   rischio
idrogeologico.   Sulla   base  di  tali  individuazioni,  le  regioni
stabiliscono le misure di incentivazione a cui i soggetti proprietari
possono   accedere  al  fine  di  adeguare  le  infrastrutture  e  di
rilocalizzare  fuori dall'area a rischio le attivita' produttive e le
abitazioni private. A tale fine le regioni, acquisito il parere degli
enti  locali  interessati,  predispongono,  con  criteri di priorita'
connessi  al  livello  di  rischio,  un piano per l'adeguamento delle
infrastrutture,  determinandone altresi' un congruo termine, e per la
concessione  di  incentivi  finanziari  per la rilocalizzazione delle
attivita'   produttive  e  delle  abitazioni  private  realizzate  in
conformita'  alla  normativa  urbanistica  edilizia  o condonate. Gli
incentivi  sono  attivati nei limiti della quota dei fondi introitati
ai  sensi dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo
1998,  n.  112,  e riguardano anche gli oneri per la demo lizione dei
manufatti;  il  terreno  di  risulta  viene  acquisito  al patrimonio
indisponibile  dei comuni. All'abbattimento dei manufatti si provvede
con  le  modalita'  previste  dalla normativa vigente. Ove i soggetti
interessati  non  si  avvalgano  della  facolta'  di  usufruire delle
predette incentivazioni, essi decadono da eventuali benefici connessi
ai   danni   derivanti   agli  insediamenti  di  loro  proprieta'  in
conseguenza del verificarsi di calamita' naturali.
   7.  Gli atti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo devono
contenere  l'indicazione  dei mezzi per la loro realizzazione e della
relativa copertura finanziaria.
                               ART. 68
      (procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio)

   1.  I  progetti  di  piano  stralcio  per  la  tutela  dal rischio
idrogeologico, di cui al comma 1 del articolo 67, non sono sottoposti
a  valutazione  ambientale  strategica  (VAS)  e sono adottati con le
modalita' di cui all'articolo 66.
   2.  L'adozione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico deve
avvenire, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non
oltre sei mesi dalla data di adozione del relativo progetto di piano.
   3.  Ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani stralcio e della
necessaria  coerenza tra pianificazione di distretto e pianificazione
territoriale,  le  regioni  convocano  una  conferenza programmatica,
articolata  per  sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale
deliberato  dalle  regioni stesse, alla quale partecipano le province
ed   i   comuni   interessati,   unitamente  alla  regione  e  ad  un
rappresentante dell'Autorita' di bacino.
   4.  La conferenza di cui al comma 3 esprime un parere sul progetto
di  piano  con  particolare  riferimento  alla  integrazione su scala
provinciale  e  comunale  dei  contenuti  del  piano,  prevedendo  le
necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche.

CAPO III

GLI INTERVENTI

                               ART. 69
                      (programmi di intervento)

   1.  I  piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali
di  intervento che sono redatti tenendo conto degli indirizzi e delle
finalita' dei piani medesimi e contengono l'indicazione dei mezzi per
farvi fronte e della relativa copertura finanziaria.
   2. I programmi triennali debbono destinare una quota non inferiore
al quindici per cento degli stanziamenti complessivamente a:
    a)  interventi  di  manutenzione  ordinaria  delle  opere,  degli
impianti  e  dei  beni,  compresi mezzi, attrezzature e materiali dei
cantieri-officina e dei magazzini idraulici;
    b)  svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione
interna, di piena e di pronto intervento idraulico;
    c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, svolgimento
di studi, rilevazioni o altro nelle materie riguardanti la difesa del
suolo,  redazione dei progetti generali, degli studi di fattibilita',
dei  progetti  di  opere  e  degli  studi di valutazione dell'impatto
ambientale delle opere principali.
   3.  Le  regioni,  conseguito il parere favorevole della Conferenza
istituzionale  permanente  di  cui  all'articolo 63, comma 4, possono
provvedere  con  propri stanziamenti alla realizzazione di opere e di
interventi  previsti  dai  piani  di bacino, sotto il controllo della
predetta conferenza.
   4.  Le  province,  i comuni, le comunita' montane e gli altri enti
pubblici,   previa   autorizzazione  della  Conferenza  istituzionale
permanente  di  cui  all'articolo 63, comma 4, possono concorrere con
propri stanziamenti alla realizzazione di opere e interventi previsti
dai piani di bacino.
                               ART. 70
                      (adozione dei programmi)

   1.  I  programmi  di  intervento  sono  adottati  dalla Conferenza
istituzionale  permanente  di  cui  all'articolo  63,  comma  4; tali
programmi  sono  inviati ai componenti della conferenza stessa almeno
venti  giorni  prima della data fissata per la conferenza; in caso di
decisione  a  maggioranza,  la  delibera di adozione deve fornire una
adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti
espresse in seno alla conferenza.
   2.  La  scadenza  di  ogni  programma triennale e' stabilita al 31
dicembre  dell'ultimo  anno  del  triennio e le somme autorizzate per
l'attuazione  del  programma  per  la  parte eventualmente non ancora
impegnata  alla predetta data sono destinate ad incrementare il fondo
del  programma triennale successivo per l'attuazione degli interventi
previsti dal programma triennale in corso o dalla sua revisione.
   3. Entro il 31 dicembre del penultimo anno del programma triennale
in  corso,  i  nuovi  programmi  di  intervento  relativi al triennio
successivo,  adottati  secondo  le  modalita' di cui al comma 1, sono
trasmessi al ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare)), affinche', entro il successivo 3 giugno, sulla base delle
previsioni   contenute   nei   programmi   e  sentita  la  Conferenza
Stato-regioni,  trasmetta  al  Ministro dell'economia e delle finanze
l'indicazione  del fabbisogno finanziario per il successivo triennio,
ai fini della predisposizione del disegno di legge finanziaria.
   4.  Gli  interventi previsti dai programmi triennali sono di norma
attuati  in  forma integrata e coordinata dai soggetti competenti, in
base  ad  accordi  di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
                               ART. 71
                    (attuazione degli interventi)

   1.    Le    funzioni    di    studio    e   di   progettazione   e
tecnico-organizzative  attribuite  alle  Autorita'  di bacino possono
essere   esercitate   anche  mediante  affidamento  di  incarichi  ad
istituzioni  universitarie,  liberi  professionisti  o organizzazioni
tecnico-professionali   specializzate,  in  conformita'  ad  apposite
direttive  impartite dalla Conferenza istituzionale permanente di cui
all'articolo 63, comma 4.
   2. L'esecuzione di opere di pronto intervento puo' avere carattere
definitivo quando l'urgenza del caso lo richiede.
   3. Tutti gli atti di concessione per l'attuazione di interventi ai
sensi  della  presente  sezione sono soggetti a registrazione a tassa
fissa.
                               ART. 72
                           (finanziamento)

   1.   Ferme   restando   le  entrate  connesse  alle  attivita'  di
manutenzione  ed  esercizio  delle opere idrauliche, di bonifica e di
miglioria  fondiaria,  gli interventi previsti dalla presente sezione
sono  a  totale  carico dello Stato e si attuano mediante i programmi
triennali di cui all'articolo 69.
   2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma 1, si provvede ai sensi
dell'articolo  11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.
468.  I predetti stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione
del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze fino all'espletamento
della  procedura  di  ripartizione di cui ai commi 3 e 4 del presente
articolo  sulla  cui  base  il Ministro dell'economia e delle finanze
apporta, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
   3.  Il  Comitato  dei  Ministri di cui all'articolo 57, sentita la
Conferenza Stato-regioni, predispone lo schema di programma nazionale
di  intervento  per  il triennio e la ripartizione degli stanziamenti
tra  le Amministrazioni dello Stato e le regioni, tenendo conto delle
priorita'   indicate   nei  singoli  programmi  ed  assicurando,  ove
necessario,   il  coordinamento  degli  interventi.  A  valere  sullo
stanziamento complessivo autorizzato, lo stesso Comitato dei Ministri
propone   l'ammontare  di  una  quota  di  riserva  da  destinare  al
finanziamento  dei  programmi  per  l'adeguamento ed il potenziamento
funzionale,  tecnico  e scientifico dell' ((Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale)) (((ISPRA))).
   4.  Il  programma  nazionale di intervento e la ripartizione degli
stanziamenti,  ivi  inclusa  la  quota  di  riserva  a  favore  dell'
((Istituto  superiore  per  la  protezione  e la ricerca ambientale))
(((ISPRA))),   sono   approvati  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, ai sensi dell'articolo 57.
   5. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare)), entro trenta giorni dall'approvazione del programma triennale
nazionale,  su proposta della Conferenza Stato-regioni, individua con
proprio  decreto  le  opere  di  competenza  regionale, che rivestono
grande  rilevanza  tecnico-idraulica  per  la  modifica  del reticolo
idrografico  principale  e  del demanio idrico, i cui progetti devono
essere  sottoposti  al  parere  del  Consiglio  superiore  dei lavori
pubblici, da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta.

SEZIONE II

TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO


TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE


                               ART. 73
                             (finalita)

   1.  Le  disposizioni  di  cui alla presente sezione definiscono la
disciplina  generale per la tutela delle acque superficiali, marine e
sotterranee perseguendo i seguenti obiettivi:
    a)  prevenire  e  ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento
dei corpi idrici inquinati;
    b)  conseguire  il  miglioramento  dello  stato  delle  acque  ed
adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;
    c)  perseguire  usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche,
con priorita' per quelle potabili;
    d)  mantenere  la capacita' naturale di autodepurazione dei corpi
idrici,  nonche'  la  capacita'  di  sostenere  comunita'  animali  e
vegetali ampie e ben diversificate;
    e)  mitigare  gli  effetti  delle  inondazioni  e  della siccita'
contribuendo quindi a:
     1)  garantire  una fornitura sufficiente di acque superficiali e
sotterranee  di  buona  qualita'  per un utilizzo idrico sostenibile,
equilibrato ed equo;
     2)  ridurre  in  modo  significativo  l'inquinamento delle acque
sotterranee;
     3)  proteggere  le  acque territoriali e marine e realizzare gli
obiettivi  degliaccordi  internazionali  in  materia, compresi quelli
miranti  a impedire ed eliminare l'inquinamento dell'ambiente marino,
allo  scopo  di  arrestare  o eliminare gradualmente gli scarichi, le
emissioni  e  le  perdite  di sostanze pericolose prioritarie al fine
ultimo di pervenire a concentrazioni, nell'ambiente marino, vicine ai
valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine
allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche;
    f)  impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare
lo  stato  degli  ecosistemi  acquatici, degli ecosistemi terrestri e
delle  zone  umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici
sotto il profilo del fabbisogno idrico.
   2.  Il  raggiungimento  degli  obiettivi  indicati  al  comma 1 si
realizza attraverso i seguenti strumenti:
    a)  l'individuazione  di  obiettivi  di qualita' ambientale e per
specifica destinazione dei corpi idrici;
    b)  la  tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi
nell'ambito  di  ciascun distretto idrografico ed un adeguato sistema
di controlli e di sanzioni;
    c)  il  rispetto  dei  valori  limite agli scarichi fissati dallo
Stato,  nonche'  la  definizione  di  valori limite in relazione agli
obiettivi di qualita' del corpo recettore;
    d)  l'adeguamento  dei  sistemi  di  fognatura,  collettamento  e
depurazione  degli  scarichi  idrici, nell'ambito del servizio idrico
integrato;
    e)  l'individuazione  di misure per la prevenzione e la riduzione
dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili;
    f)   l'individuazione  di  misure  tese  alla  conservazione,  al
risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche;
    g) l'adozione di misure per la graduale riduzione degli scarichi,
delle  emissioni  e  di  ogni  altra  fonte  di  inquinamento diffuso
contenente  sostanze  pericolose o per la graduale eliminazione degli
stessi   allorche'   contenenti   sostanze   pericolose  prioritarie,
contribuendo a raggiungere nell'ambiente marino concentrazioni vicine
ai  valori  del  fondo  naturale per le sostanze presenti in natura e
vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche;
    h)  l'adozione  delle  misure volte al controllo degli scarichi e
delle   emissioni  nelle  acque  superficiali  secondo  un  approccio
combinato.
   3.  Il  perseguimento delle finalita' e l'utilizzo degli strumenti
di cui ai commi 1 e 2, nell'ambito delle risorse finanziarie previste
dalla  legislazione  vigente,  contribuiscono  a  proteggere le acque
territoriali  e  marine  e  a  realizzare gli obiettivi degli accordi
internazionali in materia.
                               Art. 74
                             Definizioni

  1. Ai fini della presente sezione si intende per:
    a) abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente
una  richiesta  biochimica  di  ossigeno  a 5 giorni (BOD5) pari a 60
grammi di ossigeno al giorno;
    b)  acque  ciprinicole:  le  acque in cui vivono o possono vivere
pesci appartenenti ai ciprinidi (Cyprinidae) o a specie come i lucci,
i pesci persici e le anguille;
    c)  acque  costiere:  le  acque  superficiali situate all'interno
rispetto  a  una  retta  immaginaria  distante, in ogni suo punto, un
miglio  nautico sul lato esterno dal punto piu' vicino della linea di
base  che  serve  da  riferimento  per definire il limite delle acque
territoriali  e che si estendono eventualmente fino al limite esterno
delle acque di transizione;
    d)  acque  salmonicole:  le  acque in cui vivono o possono vivere
pesci appartenenti a specie come le trote, i temoli e i coregoni;
    e)  estuario: l'area di transizione tra le acque dolci e le acque
costiere  alla  foce  di un fiume, i cui limiti esterni verso il mare
sono  definiti  con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e  del  mare;  in  via  transitoria tali limiti sono
fissati a cinquecento metri dalla linea di costa;
    f)  acque  dolci:  le  acque  che si presentano in natura con una
concentrazione  di  sali  tale  da essere considerate appropriate per
l'estrazione e il trattamento al fine di produrre acqua potabile;
    g)   acque   reflue   domestiche:  acque  reflue  provenienti  da
insediamenti   di   tipo   residenziale  e  da  servizi  e  derivanti
prevalentemente dal metabolismo umano e da attivita' domestiche;
    h)  "acque  reflue  industriali":  qualsiasi tipo di acque reflue
scaricate  da  edifici  od  impianti  in  cui  si  svolgono attivita'
commerciali  o  di  produzione  di  beni,  diverse dalle acque reflue
domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
    i)  "acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio
di  acque  reflue  domestiche,  di  acque  reflue  industriali ovvero
meteoriche   di  dilavamento  convogliate  in  reti  fognarie,  anche
separate, e provenienti da agglomerato;
    l)  acque  sotterranee: tutte le acque che si trovano al di sotto
della  superficie  del  suolo, nella zona di saturazione e in diretto
contatto con il suolo e il sottosuolo;
    m)  acque termali: le acque minerali naturali di cui all'articolo
2,  comma  1,  lettera  a),  della  legge  24  ottobre  2000, n. 323,
utilizzate per le finalita' consentite dalla stessa legge;
    n) agglomerato: l'area in cui la popolazione, ovvero le attivita'
produttive,  sono  concentrate in misura tale da rendere ammissibile,
sia  tecnicamente  che  economicamente  in rapporto anche ai benefici
ambientali  conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque
reflue  urbane  verso  un  sistema di trattamento o verso un punto di
recapito finale;
    o)  applicazione  al  terreno:  l'apporto di materiale al terreno
mediante  spandimento  e/o  mescolamento con gli strati superficiali,
iniezione, interramento;
    p)   utilizzazione   agronomica:  la  gestione  di  effluenti  di
allevamento,  acque  di vegetazione residuate dalla lavorazione delle
olive, acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende
agro-alimentari,  dalla  loro  produzione  fino  all'applicazione  al
terreno  ovvero  al  loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati
all'utilizzo  delle  sostanze  nutritive  e  ammendanti  nei medesimi
contenute;
    q)  autorita'  d'ambito:  la  forma  di cooperazione tra comuni e
province per l'organizzazione del servizio idrico integrato;
    r)  gestore  del  servizio  idrico  integrato:  il  soggetto  che
gestisce  il  servizio  idrico  integrato  in  un ambito territoriale
ottimale  ovvero  il gestore esistente del servizio pubblico soltanto
fino alla piena operativita' del servizio idrico integrato;
    s) bestiame: tutti gli animali allevati per uso o profitto;
    t) composto azotato: qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso
quello allo stato molecolare gassoso;
    u)  concimi  chimici:  qualsiasi  fertilizzante prodotto mediante
procedimento industriale;
    v)  effluente  di  allevamento:  le  deiezioni del bestiame o una
miscela  di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di
prodotto  trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attivita'
di piscicoltura;
    z)  eutrofizzazione:  arricchimento  delle acque di nutrienti, in
particolare  modo di composti dell'azoto e/o del fosforo, che provoca
una  abnorme  proliferazione  di alghe e/o di forme superiori di vita
vegetale, producendo la perturbazione dell'equilibrio degli organismi
presenti nell'acqua e della qualita' delle acque interessate;
    aa)  fertilizzante: fermo restando quanto disposto dalla legge 19
ottobre  1984,  n.  748,  le  sostanze contenenti uno o piu' composti
azotati,  compresi  gli  effluenti  di  allevamento,  i residui degli
allevamenti  ittici  e  i fanghi, sparse sul terreno per stimolare la
crescita della vegetazione;
    bb)   fanghi:   i   fanghi  residui,  trattati  o  non  trattati,
provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
    cc)  inquinamento:  l'introduzione diretta o indiretta, a seguito
di  attivita'  umana, di sostanze o di calore nell'aria, nell'acqua o
nel  terreno  che  possono  nuocere alla salute umana o alla qualita'
degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri che dipendono
direttamente  da  ecosistemi  acquatici,  perturbando,  deturpando  o
deteriorando i valori ricreativi o altri legittimi usi dell'ambiente;
    dd)  "rete fognaria": un sistema di condotte per la raccolta e il
convogliamento delle acque reflue urbane;
    ee)  fognatura  separata:  la  rete  fognaria  costituita  da due
canalizzazioni,  la  prima  delle  quali  adibita alla raccolta ed al
convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o
meno  di  dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di
prima   pioggia,   e   la   seconda   adibita  alla  raccolta  ed  al
convogliamento  delle  acque  reflue urbane unitamente alle eventuali
acque di prima pioggia;
    ff)   scarico:  qualsiasi  immissione  effettuata  esclusivamente
tramite  un  sistema  stabile  di  collettamento  che  collega  senza
soluzione  di  continuita'  il  ciclo di produzione del refluo con il
corpo  ricettore  acque  superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in
rete  fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche
sottoposte  a  preventivo  trattamento di depurazione. Sono esclusi i
rilasci di acque previsti all'articolo 114;
    gg)  acque  di  scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno
scarico;
    hh)  scarichi  esistenti: gli scarichi di acque reflue urbane che
alla  data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime
autorizzativo previgente e gli scarichi di impianti di trattamento di
acque  reflue  urbane  per  i quali alla stessa data erano gia' state
completate  tutte  le  procedure  relative  alle  gare  di  appalto e
all'affidamento  dei  lavori,  nonche'  gli  scarichi di acque reflue
domestiche  che  alla  data  del  13 giugno 1999 erano in esercizio e
conformi  al  previgente regime autorizzativo e gli scarichi di acque
reflue  industriali  che  alla  data  del  13  giugno  1999  erano in
esercizio e gia' autorizzati;
    ii)  trattamento  appropriato:  il trattamento delle acque reflue
urbane  mediante  un  processo  ovvero un sistema di smaltimento che,
dopo lo scarico, garantisca la conformita' dei corpi idrici recettori
ai   relativi   obiettivi   di  qualita'  ovvero  sia  conforme  alle
disposizioni della parte terza del presente decreto;
    ll)  trattamento  primario: il trattamento delle acque reflue che
comporti  la  sedimentazione  dei  solidi  sospesi  mediante processi
fisici  e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello
scarico  il BOD5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20
per cento ed i solidi sospesi totali almeno del 50 per cento;
    mm)  trattamento  secondario:  il  trattamento delle acque reflue
mediante  un processo che in genere comporta il trattamento biologico
con  sedimentazione  secondaria,  o  mediante  altro  processo in cui
vengano  comunque  rispettati  i  requisiti  di  cui  alla  tabella 1
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;
    nn)   stabilimento   industriale,   stabilimento:   tutta  l'area
sottoposta  al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono
attivita'  commerciali o industriali che comportano la produzione, la
trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato
8  alla  parte  terza  del  presente  decreto, ovvero qualsiasi altro
processo  produttivo  che comporti la presenza di tali sostanze nello
scarico;
    oo)  valore  limite di emissione: limite di accettabilita' di una
sostanza   inquinante   contenuta   in   uno   scarico,  misurata  in
concentrazione,  oppure  in massa per unita' di prodotto o di materia
prima  lavorata,  o  in massa per unita' di tempo. I valori limite di
emissione  possono  essere  fissati  anche  per  determinati  gruppi,
famiglie  o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle
sostanze  si  applicano  di  norma  nel  punto  di  fuoriuscita delle
emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione;
l'effetto  di una stazione di depurazione di acque reflue puo' essere
preso  in  considerazione  nella  determinazione dei valori limite di
emissione   dell'impianto,  a  condizione  di  garantire  un  livello
equivalente  di  protezione  dell'ambiente  nel  suo insieme e di non
portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente;
    pp)   zone   vulnerabili:   zone   di  territorio  che  scaricano
direttamente  o indirettamente composti azotati di origine agricola o
zootecnica  in  acque  gia'  inquinate  o  che  potrebbero esserlo in
conseguenza di tali tipi di scarichi.
  2. Ai fini della presente sezione si intende inoltre per:
    a)  acque  superficiali:  le acque interne ad eccezione di quelle
sotterranee,  le acque di transizione e le acque costiere, tranne per
quanto  riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse
anche le acque territoriali;
    b)   acque  interne:  tutte  le  acque  superficiali  correnti  o
stagnanti,  e  tutte  le acque sotterranee all'interno della linea di
base  che  serve  da  riferimento  per definire il limite delle acque
territoriali;
    c)  fiume:  un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in
superficie ma che puo' essere parzialmente sotterraneo;
    d) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo;
    e)   acque   di  transizione:  i  corpi  idrici  superficiali  in
prossimita'  della  foce di un fiume, che sono parzialmente di natura
salina   a  causa  della  loro  vicinanza  alle  acque  costiere,  ma
sostanzialmente influenzate dai flussi di acqua dolce;
    f)  corpo idrico artificiale: un corpo idrico superficiale creato
da un'attivita' umana;
    g)   corpo   idrico   fortemente   modificato:  un  corpo  idrico
superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a
un'attivita' umana, e' sostanzialmente modificata, come risulta dalla
designazione   fattane   dall'autorita'   competente   in  base  alle
disposizioni degli articoli 118 e 120;
    h)   corpo   idrico   superficiale:   un   elemento   distinto  e
significativo  di  acque  superficiali,  quale  un  lago,  un  bacino
artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume
o canale, acque di transizione o un tratto di acque costiere;
    i)  falda  acquifera:  uno  o piu' strati sotterranei di roccia o
altri  strati  geologici  di porosita' e permeabilita' sufficiente da
consentire   un   flusso   significativo   di   acque  sotterranee  o
l'estrazione di quantita' significative di acque sotterranee; (22)
    l)   corpo  idrico  sotterraneo:  un  volume  distinto  di  acque
sotterranee contenute da una o piu' falde acquifere;
    m)  bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le
acque  superficiali  attraverso  una  serie  di  torrenti,  fiumi  ed
eventualmente laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a estuario
o delta;
    n)  sotto-bacino  idrografico:  il  territorio nel quale scorrono
tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi e
laghi  per  sfociare  in  un  punto specifico di un corso d'acqua, di
solito un lago o la confluenza di un fiume;
    o)  distretto  idrografico: l'area di terra e di mare, costituita
da  uno  o piu' bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque
sotterranee  e  costiere  che costituisce la principale unita' per la
gestione dei bacini idrografici;
    p)  stato  delle  acque  superficiali:  l'espressione complessiva
dello  stato  di un corpo idrico superficiale, determinato dal valore
piu' basso del suo stato ecologico e chimico;
    q) buono stato delle acque superficiali: lo stato raggiunto da un
corpo  idrico  superficiale  qualora  il  suo  stato,  tanto sotto il
profilo  ecologico quanto sotto quello chimico, possa essere definito
almeno "buono";
    r) stato delle acque sotterranee: l'espressione complessiva dello
stato  di  un  corpo  idrico sotterraneo, determinato dal valore piu'
basso del suo stato quantitativo e chimico;
    s)  buono stato delle acque sotterranee: lo stato raggiunto da un
corpo idrico sotterraneo qualora il suo stato, tanto sotto il profilo
quantitativo  quanto  sotto  quello  chimico,  possa  essere definito
almeno "buono";
    t)  stato ecologico: l'espressione della qualita' della struttura
e  del  funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque
superficiali,  classificato  a norma dell'Allegato 1 alla parte terza
del presente decreto;
    u)   buono   stato   ecologico:  lo  stato  di  un  corpo  idrico
superficiale classificato in base all'Allegato 1 alla parte terza del
presente decreto;
    v)  buon  potenziale  ecologico:  lo  stato  di  un  corpo idrico
artificiale  o fortemente modificato, cosi' classificato in base alle
disposizioni pertinenti dell'Allegato 1 alla parte terza del presente
decreto;
  ((z) buono stato chimico delle acque superficiali: lo stato chimico
richiesto  per  conseguire,  entro il 22 dicembre 2015, gli obiettivi
ambientali  per  le acque superficiali fissati dalla presente sezione
ossia lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale nel quale la
concentrazione  degli  inquinanti non superi gli standard di qualita'
ambientali  fissati  per  le sostanze dell'elenco di priorita' di cui
alla  tabella  1/A  della  lettera  A.2.6  dell'allegato 1 alla parte
terza;))
    aa) buono stato chimico delle acque sotterranee: lo stato chimico
di  un corpo idrico sotterraneo che risponde a tutte le condizioni di
cui  alla tabella B.3.2 dell'Allegato 1 alla parte terza del presente
decreto; (22)
    bb)  stato  quantitativo: l'espressione del grado in cui un corpo
idrico sotterraneo e' modificato da estrazioni dirette e indirette;
    cc)  risorse  idriche sotterranee disponibili: il risultato della
velocita'  annua  media  di  ravvenamento globale a lungo termine del
corpo  idrico  sotterraneo  meno  la  velocita'  annua  media a lungo
termine  del  flusso  necessario  per  raggiungere  gli  obiettivi di
qualita'  ecologica  per  le  acque  superficiali  connesse,  di  cui
all'articolo  76,  al  fine di evitare un impoverimento significativo
dello  stato  ecologico  di  tali acque, nonche' danni rilevanti agli
ecosistemi terrestri connessi;
    dd)  buono stato quantitativo: stato definito nella tabella B.1.2
dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto; (22)
    ee)  sostanze  pericolose:  le  sostanze  o  gruppi  di  sostanze
tossiche, persistenti e bio-accumulabili e altre sostanze o gruppi di
sostanze che danno adito a preoccupazioni analoghe;
    ff)  sostanze  prioritarie  e sostanze pericolose prioritarie: le
sostanze   individuate   con   disposizioni   comunitarie   ai  sensi
dell'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE;
    gg)  inquinante:  qualsiasi  sostanza  che  possa  inquinare,  in
particolare  quelle  elencate  nell'Allegato  8  alla parte terza del
presente decreto;
    hh)  immissione  diretta nelle acque sotterranee: l'immissione di
inquinanti  nelle acque sotterranee senza infiltrazione attraverso il
suolo o il sottosuolo;
    ii)  obiettivi  ambientali:  gli  obiettivi fissati dal titolo II
della parte terza del presente decreto;
    ll)  standard  di  qualita'  ambientale:  la concentrazione di un
particolare  inquinante  o  gruppo  di  inquinanti  nelle  acque, nei
sedimenti  e  nel  biota che non deve essere superata per tutelare la
salute umana e l'ambiente;
    mm)  approccio combinato: l'insieme dei controlli, da istituire o
realizzare,  salvo  diversa  indicazione  delle  normative di seguito
citate,  entro  il  22  dicembre 2012, riguardanti tutti gli scarichi
nelle  acque  superficiali,  comprendenti i controlli sulle emissioni
basati  sulle  migliori  tecniche  disponibili, quelli sui pertinenti
valori  limite  di  emissione e, in caso di impatti diffusi, e quelli
comprendenti,  eventualmente,  le  migliori  prassi  ambientali; tali
controlli sono quelli stabiliti:
     1)  nel  decreto  legislativo  18  febbraio  2005,  n. 59, sulla
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
     2)  nella  parte  terza del presente decreto in materia di acque
reflue  urbane,  nitrati  provenienti da fonti agricole, sostanze che
presentano rischi significativi per l'ambiente acquatico o attraverso
l'ambiente  acquatico,  inclusi  i rischi per le acque destinate alla
produzione  di acqua potabile e di scarichi di Hg, Cd, HCH, DDT, PCP,
aldrin,  dieldrin,  endrin,  HCB,  HCBD, cloroformio, tetracloruro di
carbonio, EDC, tricloroetilene, TCB e percloroetilene;
    nn)  acque  destinate al consumo umano: le acque disciplinate dal
decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31;
    oo) servizi idrici: tutti i servizi che forniscono alle famiglie,
agli enti pubblici o a qualsiasi attivita' economica:
     1)    estrazione,   arginamento,   stoccaggio,   trattamento   e
distribuzione, di acque superficiali o sotterranee,
     2)  strutture  per  la  raccolta  e  il  trattamento delle acque
reflue, che successivamente scaricano nelle acque superficiali;
    pp)  utilizzo delle acque: i servizi idrici unitamente agli altri
usi risultanti dall'attivita' conoscitiva di cui all'articolo 118 che
incidono  in modo significativo sullo stato delle acque. Tale nozione
si applica ai fini dell'analisi economica di cui all'Allegato 10 alla
parte terza del presente decreto;
    qq) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4;
    rr)  controlli  delle  emissioni:  i controlli che comportano una
limitazione  specifica  delle  emissioni, ad esempio un valore limite
delle   emissioni,   oppure   che  definiscono  altrimenti  limiti  o
condizioni   in   merito   agli  effetti,  alla  natura  o  ad  altre
caratteristiche   di   un'emissione   o   condizioni   operative  che
influiscono sulle emissioni;
    ss)  costi  ambientali:  i  costi  legati ai danni che l'utilizzo
stesso  delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi e a
coloro che usano l'ambiente;
    tt)  costi  della  risorsa:  i  costi  delle mancate opportunita'
imposte  ad  altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo
delle  risorse  al  di  la' del loro livello di ripristino e ricambio
naturale;
    uu)  impianto: l'unita' tecnica permanente in cui sono svolte una
o piu' attivita' di cui all'Allegato I del Titolo III-bis della parte
seconda del presente decreto, e qualsiasi altra attivita' accessoria,
che  siano  tecnicamente  connesse  con  le  attivita'  svolte in uno
stabilimento  e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento;
nel  caso  di  attivita' non rientranti nel campo di applicazione del
Titolo  III-bis  della parte seconda del presente decreto, l'impianto
si  identifica  nello  stabilimento.  Nel  caso  di  attivita' di cui
all'Allegato  I del predetto decreto, l'impianto si identifica con il
complesso  assoggettato alla disciplina della prevenzione e controllo
integrati dell'inquinamento.
  ((uu-bis) limite di rivelabilita': il segnale in uscita o il valore
di  concentrazione  al  di  sopra del quale si puo' affermare, con un
livello  di fiducia dichiarato, che un dato campione e' diverso da un
bianco che non contiene l'analita;
    uu-ter)  limite  di  quantificazione:  un multiplo dichiarato del
limite  di  rivelabilita'  a una concentrazione dell'analita che puo'
ragionevolmente  essere  determinata  con  accettabile  accuratezza e
precisione.  Il  limite  di  quantificazione  puo'  essere  calcolato
servendosi di un materiale di riferimento o di un campione adeguato e
puo'  essere ottenuto dal punto di taratura piu' basso sulla curva di
taratura, dopo la sottrazione del bianco;
    uu-quater)  incertezza  di  misura: un parametro non negativo che
caratterizza  la  dispersione dei valori quantitativi attribuiti a un
misurando sulla base delle informazioni utilizzate;
    uu-quinquies)     materiale     di     riferimento:     materiale
sufficientemente   omogeneo   e   stabile   rispetto   a   proprieta'
specificate,  che  si  e'  stabilito essere idonee per un determinato
utilizzo in una misurazione o nell'esame di proprieta' nominali.))

-------------
AGGIORNAMENTO (22)
  Il  D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30 ha disposto (con l'art. 9, comma 1,
lettera  a))  che "le lettere i), aa) e dd) del comma 2 dell'articolo
74  sono  rispettivamente  sostituite  dalle  lettere  m),  c)  e  d)
dell'articolo 2 del presente decreto".
                               ART. 75
                            (competenze)

   1  Nelle  materie  disciplinate  dalle disposizioni della presente
sezione:
    a)  lo  Stato  esercita  le  competenze  ad esso spettanti per la
tutela  dell'ambiente  e  dell'ecosistema  attraverso  il  ((Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)), fatte salve
le  competenze  in  materia  igienico-sanitaria spettanti al Ministro
della salute;
    b)  le  regioni  e  gli  enti  locali  esercitano le funzioni e i
compiti    ad    essi   spettanti   nel   quadro   delle   competenze
costituzionalmente  determinate  e  nel  rispetto  delle attribuzioni
statali.
   2.  Con  riferimento  alle  funzioni  e  ai compiti spettanti alle
regioni  e  agli  enti  locali,  in caso di accertata inattivita' che
comporti  inadempimento  agli  obblighi  derivanti  dall'appartenenza
all'Unione  europea,  pericolo  di  grave  pregiudizio  alla salute o
all'ambiente  oppure  inottemperanza  ad obblighi di informazione, il
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su proposta del ((Ministro
dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare))per materia,
assegna  all'ente  inadempiente  un  congruo  termine per provvedere,
decorso  inutilmente  il  quale il Consiglio dei Ministri, sentito il
soggetto  inadempiente,  nomina  un  commissario  che provvede in via
sostitutiva.   Gli   oneri   economici   connessi   all'attivita'  di
sostituzione  sono  a  carico dell'ente inadempiente. Restano fermi i
poteri  di  ordinanza  previsti  dall'ordinamento  in caso di urgente
necessita'  e  le  disposizioni  in  materia  di  poteri  sostitutivi
previste   dalla   legislazione   vigente,  nonche'  quanto  disposto
dall'articolo 132.
   3.  Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione della parte
terza  del  presente decreto sono stabilite negli Allegati al decreto
stesso  e  con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo
17,  comma  3,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
((Ministro   dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del
mare))previa  intesa  con  la  Conferenza Stato-regioni; attraverso i
medesimi  regolamenti possono altresi' essere modificati gli Allegati
alla  parte  terza  del presente decreto per adeguarli a sopravvenute
esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche.
   4.  Con  decreto  dei  Ministri competenti per materia si provvede
alla  modifica  degli  Allegati alla parte terza del presente decreto
per  dare  attuazione  alle direttive che saranno emanate dall'Unione
europea, per le parti in cui queste modifichino modalita' esecutive e
caratteristiche di ordine tecnico delle direttive dell'Unione europea
recepite  dalla  parte  terza  del  presente  decreto, secondo quanto
previsto dall'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
   5.   Le  regioni  assicurano  la  piu'  ampia  divulgazione  delle
informazioni  sullo  stato  di  qualita' delle acque e trasmettono al
Dipartimento  tutela  delle  acque  interne e marine dell' ((Istituto
superiore  per  la protezione e la ricerca ambientale)) (((ISPRA))) i
dati  conoscitivi  e  le  informazioni  relative all'attuazione della
parte  terza  del  presente  decreto, nonche' quelli prescritti dalla
disciplina comunitaria, secondo le modalita' indicate con decreto del
((Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)),
di  concerto  con  i  Ministri competenti, d'intesa con la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento e di Bolzano. Il Dipartimento tutela delle acque
interne  e  marine  dell' ((Istituto superiore per la protezione e la
ricerca   ambientale))   (((ISPRA)))  elabora  a  livello  nazionale,
nell'ambito  del  Sistema informativo nazionale dell'ambiente (SINA),
le informazioni ricevute e le trasmette ai Ministeri interessati e al
((Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))
anche  per  l'invio  alla  Commissione europea. Con lo stesso decreto
sono  individuati e disciplinati i casi in cui le regioni sono tenute
a  trasmettere  al  ((Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare))i  provvedimenti  adottati  ai  fini  delle
comunicazioni   all'Unione   europea  o  in  ragione  degli  obblighi
internazionali assunti.
   6.  Le  regioni  favoriscono  l'attiva  partecipazione di tutte le
parti  interessate  all'attuazione  della  parte  terza  del presente
decreto   in   particolare  in  sede  di  elaborazione,  revisione  e
aggiornamento dei piani di tutela di cui all'articolo 121.
   7.  Le  regioni  provvedono affinche' gli obiettivi di qualita' di
cui  agli  articoli  76  e 77 ed i relativi programmi di misure siano
perseguiti   nei   corpi  idrici  ricadenti  nei  bacini  idrografici
internazionali   in  attuazione  di  accordi  tra  gli  stati  membri
interessati, avvalendosi a tal fine di strutture esistenti risultanti
da accordi internazionali.
   8.  Qualora  il  distretto  idrografico  superi  i  confini  della
Comunita'  europea,  lo  Stato  e  le  regioni  esercitano le proprie
competenze  adoperandosi per instaurare un coordinamento adeguato con
gli  Stati  terzi  coinvolti, al fine realizzare gli obiettivi di cui
alla   parte  terza  del  presente  decreto  in  tutto  il  distretto
idrografico.
   9.  I  consorzi  di  bonifica  e  di irrigazione, anche attraverso
appositi accordi di programma con le competenti autorita', concorrono
alla   realizzazione  di  azioni  di  salvaguardia  ambientale  e  di
risanamento  delle  acque  anche  al  fine  della  loro utilizzazione
irrigua,   della   rinaturalizzazione   dei  corsi  d'acqua  e  della
filodepurazione.

TITOLO II

OBIETTIVI DI QUALITA'


CAPO I
OBIETTIVO DI QUALITA' AMBIENTALE E OBIETTIVO DI QUALITA' PER
SPECIFICA DESTINAZIONE


                               ART. 76
                       (disposizioni generali)

   1. Al fine della tutela e del risanamento delle acque superficiali
e  sotterranee,  la  parte  terza  del presente decreto individua gli
obiettivi   minimi   di   qualita'  ambientale  per  i  corpi  idrici
significativi  e gli obiettivi di qualita' per specifica destinazione
per  i corpi idrici di cui all'articolo 78, da garantirsi su tutto il
territorio nazionale.
   2.  L'obiettivo  di  qualita'  ambientale  e' definito in funzione
della  capacita' dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di
autodepurazione  e di supportare comunita' animali e vegetali ampie e
ben diversificate.
   3. L'obiettivo di qualita' per specifica destinazione individua lo
stato  dei  corpi  idrici  idoneo ad una particolare utilizzazione da
parte dell'uomo, alla vita dei pesci e dei molluschi.
   4.  In  attuazione  della  parte  terza  del presente decreto sono
adottate, mediante il Piano di tutela delle acque di cui all'articolo
121,  misure  atte  a  conseguire  gli obiettivi seguenti entro il 22
dicembre 2015;
    a)  sia  mantenuto  o  raggiunto per i corpi idrici significativi
superficiali   e   sotterranei  l'obiettivo  di  qualita'  ambientale
corrispondente allo stato di "buono";
    b)  sia  mantenuto,  ove  gia'  esistente,  lo  stato di qualita'
ambientale  "elevato"  come definito nell'Allegato 1 alla parte terza
del presente decreto;
    c)  siano  mantenuti  o  raggiunti  altresi' per i corpi idrici a
specifica  destinazione  di  cui  all'articolo  79  gli  obiettivi di
qualita'  per specifica destinazione di cui all'Allegato 2 alla parte
terza  del  presente decreto, salvi i termini di adempimento previsti
dalla normativa previgente.
   5.  Qualora  per  un  corpo  idrico  siano  designati obiettivi di
qualita'  ambientale  e  per specifica destinazione che prevedono per
gli  stessi parametri valori limite diversi, devono essere rispettati
quelli  piu'  cautelativi quando essi si riferiscono al conseguimento
dell'obiettivo  di qualita' ambientale; l'obbligo di rispetto di tali
valori limite decorre dal 22 dicembre 2015.
   6. Il Piano di tutela provvede al coordinamento degli obiettivi di
qualita' ambientale con i diversi obiettivi di qualita' per specifica
destinazione.
   7.  Le  regioni  possono definire obiettivi di qualita' ambientale
piu'  elevati,  nonche'  individuare ulteriori destinazioni dei corpi
idrici e relativi obiettivi di qualita'.
                               ART. 77
                   (individuazione e perseguimento
               dell'obiettivo di qualita' ambientale)

   1.  Entro  dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte
terza  del presente decreto, sulla base dei dati gia' acquisiti e dei
risultati  del  primo  rilevamento effettuato ai sensi degli articoli
118  e 120, le regioni che non vi abbiano provveduto identificano per
ciascun  corpo  idrico  significativo,  o parte di esso, la classe di
qualita'  corrispondente  ad  una  di quelle indicate nell'Allegato 1
alla parte terza del presente decreto.
   2. In relazione alla classificazione di cui al comma 1, le regioni
stabiliscono  e  adottano le misure necessarie al raggiungimento o al
mantenimento   degli   obiettivi   di   qualita'  ambientale  di  cui
all'articolo  76,  comma 4, lettere a) e b), tenendo conto del carico
massimo  ammissibile,  ove fissato sulla base delle indicazioni delle
Autorita'  di  bacino,  e  assicurando in ogni caso per tutti i corpi
idrici l'adozione di misure atte ad impedire un ulteriore degrado.
   3.   Al   fine   di  assicurare  entro  il  22  dicembre  2015  il
raggiungimento  dell'obiettivo  di qualita' ambientale corrispondente
allo  stato  di  "buono", entro il 31 dicembre 2008 ogni corpo idrico
superficiale  classificato  o tratto di esso deve conseguire almeno i
requisiti  dello  stato  di  "sufficiente" di cui all'Allegato 1 alla
parte terza del presente decreto.
   4.  Le  acque ricadenti nelle aree protette devono essere conformi
agli  obiettivi  e  agli standard di qualita' fissati nell'Allegato 1
alla  parte terza del presente decreto, secondo le scadenze temporali
ivi  stabilite, salvo diversa disposizione della normativa di settore
a norma della quale le singole aree sono state istituite.
   5.  La  designazione  di  un corpo idrico artificiale o fortemente
modificato  e  la relativa motivazione sono esplicitamente menzionate
nei  piani  di  bacino  e  sono riesaminate ogni sei anni. Le regioni
possono  definire un corpo idrico artificiale o fortemente modificato
quando:
    a)  le  modifiche  delle caratteristiche idromorfologiche di tale
corpo,  necessarie  al  raggiungimento  di  un buono stato ecologico,
abbiano conseguenze negative rilevanti:
     1) sull'ambiente in senso ampio;
     2) sulla navigazione, comprese le infrastrutture portuali, o sul
diporto;
     3)  sulle attivita' per le quali l'acqua e' accumulata, quali la
fornitura   di   acqua   potabile,   la   produzione   di  energia  o
l'irrigazione;
     4)   sulla   regolazione   delle   acque,  la  protezione  dalle
inondazioni o il drenaggio agricolo;
     5)  su  altre attivita' sostenibili di sviluppo umano ugualmente
importanti;
    b) i vantaggi cui sono finalizzate le caratteristiche artificiali
o modificate del corpo idrico non possano, per motivi di fattibilita'
tecnica  o  a  causa  dei  costi sproporzionati, essere raggiunti con
altri  mezzi che rappresentino un'opzione significativamente migliore
sul piano ambientale.
   ((6.  Le regioni possono motivatamente prorogare il termine del 23
dicembre  2015  per  poter  conseguire gradualmente gli obiettivi dei
corpi  idrici  purche'  non  si verifichi un ulteriore deterioramento
dello   stato  dei  corpi  idrici  e  sussistano  tutte  le  seguenti
condizioni:
    a)  i  miglioramenti  necessari  per  il raggiungimento del buono
stato  di  qualita'  ambientale  non possono essere raggiunti entro i
termini stabiliti almeno per uno dei seguenti motivi:
     1)  i  miglioramenti dello stato dei corpi idrici possono essere
conseguiti  per motivi tecnici solo in fasi successive al 23 dicembre
2015;
     2)  il  completamento  dei miglioramenti entro i termini fissati
sarebbe sproporzionalmente costoso;
     3)  le  condizioni  naturali non consentono il miglioramento del
corpo idrico nei tempi richiesti;
    b)  la  proroga  dei  termini  e  le  relative  motivazioni  sono
espressamente indicate nei piani di cui agli articoli 117 e 121;
    c)  le  proroghe non possono superare il periodo corrispondente a
due  ulteriori  aggiornamenti dei piani di cui alla lettera b), fatta
eccezione  per i casi in cui le condizioni naturali non consentano di
conseguire gli obiettivi entro detto periodo;
    d)  l'elenco  delle  misure,  la  necessita'  delle stesse per il
miglioramento    progressivo    entro   il   termine   previsto,   la
giustificazione   di   ogni  eventuale  significativo  ritardo  nella
attuazione delle misure, nonche' il relativo calendario di attuazione
delle  misure  devono  essere riportati nei piani di cui alla lettera
b). Le informazioni devono essere aggiornate nel riesame dei piani.))
   ((7.  Le  regioni,  per  alcuni corpi idrici, possono stabilire di
conseguire  obiettivi  ambientali  meno rigorosi rispetto a quelli di
cui  al  comma  4,  qualora, a causa delle ripercussioni dell'impatto
antropico rilevato ai sensi dell'articolo 118 o delle loro condizioni
naturali,  non  sia  possibile  o  sia esageratamente oneroso il loro
raggiungimento.   Devono,   in   ogni  caso,  ricorrere  le  seguenti
condizioni:
    a)  la  situazione  ambientale  e  socioeconomica non consente di
prevedere   altre   opzioni  significativamente  migliori  sul  piano
ambientale ed economico;
    b) la garanzia che:
     1)  per le acque superficiali venga conseguito il migliore stato
ecologico  e  chimico  possibile,  tenuto conto degli impatti che non
potevano  ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attivita'
umana o dell'inquinamento;
     2)  per le acque sotterranee siano apportate modifiche minime al
loro  stato  di qualita', tenuto conto degli impatti che non potevano
ragionevolmente  essere  evitati per la natura dell'attivita' umana o
dell'inquinamento;
     c)  per  lo  stato  del  corpo  idrico  non  si  verifichi alcun
ulteriore deterioramento;
     d)   gli  obiettivi  ambientali  meno  rigorosi  e  le  relative
motivazioni  figurano  espressamente nel piano di gestione del bacino
idrografico  e  del  piano di tutela di cui agli articoli 117 e 121 e
tali obiettivi sono rivisti ogni sei anni nell'ambito della revisione
di detti piani.))
   8.   Quando  ricorrono  le  condizioni  di  cui  al  comma  7,  la
definizione di obiettivi meno rigorosi e' consentita purche' essi non
comportino l'ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico e,
fatto  salvo  il  caso  di  cui alla lettera b) del medesimo comma 7,
purche'  non  sia  pregiudicato  il  raggiungimento  degli  obiettivi
fissati  dalla parte terza del presente decreto in altri corpi idrici
compresi nello stesso bacino idrografico.
   9.  Nei  casi  previsti  dai commi 6 e 7, i Piani di tutela devono
comprendere  le  misure  volte  alla  tutela  del  corpo  idrico, ivi
compresi  i  provvedimenti integrativi o restrittivi della disciplina
degli scarichi ovvero degli usi delle acque. I tempi e gli obiettivi,
nonche' le relative misure, sono rivisti almeno ogni sei anni ed ogni
eventuale modifica deve essere inserita come aggiornamento del piano.
   10.  Il  deterioramento  temporaneo  dello  stato del corpo idrico
dovuto  a  circostanze  naturali  o  di  forza maggiore eccezionali e
ragionevolmente  imprevedibili,  come  alluvioni  violente e siccita'
prolungate,  o conseguente a incidenti ragionevolmente imprevedibili,
non da' luogo una violazione delle prescrizioni della parte terza del
presente decreto, purche' ricorrano tutte le seguenti condizioni:
    a)   che  siano  adottate  tutte  le  misure  volte  ad  impedire
l'ulteriore deterioramento dello stato di qualita' dei corpi idrici e
la   compromissione   del   raggiungimento  degli  obiettivi  di  cui
all'articolo  76  ed  al  presente articolo in altri corpi idrici non
interessati alla circostanza;
    b)  che il Piano di tutela preveda espressamente le situazioni in
cui   detti   eventi   possano   essere   dichiarati  ragionevolmente
imprevedibili   o   eccezionali,   anche   adottando  gli  indicatori
appropriati;
    c)   che   siano   previste  ed  adottate  misure  idonee  a  non
compromettere il ripristino della qualita' del corpo idrico una volta
conclusisi gli eventi in questione;
    d) che gli effetti degli eventi eccezionali o imprevedibili siano
sottoposti  a  un  riesame  annuale  e, con riserva dei motivi di cui
all'articolo  76, comma 4, lettera a), venga fatto tutto il possibile
per   ripristinare   nel   corpo   idrico,   non   appena   cio'  sia
ragionevolmente fattibile, lo stato precedente tali eventi;
    e)  che  una  sintesi  degli  effetti degli eventi e delle misure
adottate  o da adottare sia inserita nel successivo aggiornamento del
Piano di tutela.
   ((10-bis.  Le  regioni  non  violano  le disposizioni del presente
decreto nei casi in cui:
    a)   il   mancato  raggiungimento  del  buon  stato  delle  acque
sotterranee,  del  buono  stato ecologico delle acque superficiali o,
ove pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero l'incapacita' di
impedire   il   deterioramento   del   corpo  idrico  superficiale  e
sotterraneo  sono  dovuti  a  nuove  modifiche  delle caratteristiche
fisiche   di   un   corpo   idrico   superficiale  o  ad  alterazioni
idrogeologiche dei corpi idrici sotterranei;
    b)  l'incapacita'  di  impedire  il  deterioramento  da uno stato
elevato  ad un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto
a nuove attivita' sostenibili di sviluppo umano purche' sussistano le
seguenti condizioni:
     1)   siano  state  avviate  le  misure  possibili  per  mitigare
l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;
     2)  siano  indicate  puntualmente ed illustrate nei piani di cui
agli  articoli  117  e  121  le  motivazioni  delle modifiche o delle
alterazioni e gli obiettivi siano rivisti ogni sei anni;
     3)  le  motivazioni  delle  modifiche o delle alterazioni di cui
alla lettera b) siano di prioritario interesse pubblico ed i vantaggi
per  l'ambiente  e  la  societa',  risultanti dal conseguimento degli
obiettivi  di  cui  al  comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi
derivanti  dalle  modifiche  o dalle alterazioni per la salute umana,
per   il  mantenimento  della  sicurezza  umana  o  per  lo  sviluppo
sostenibile;
     4) per motivi di fattibilita' tecnica o di costi sproporzionati,
i  vantaggi  derivanti  dalle modifiche o dalle alterazioni del corpo
idrico non possano essere conseguiti con altri mezzi che garantiscono
soluzioni ambientali migliori.))
                               ART. 78
     ((Standard di qualita' ambientale per le acque superficiali

  1.  Ai  fini  della identificazione del buono stato chimico, di cui
all'articolo  74,  comma  2, lettera z), si applicano ai corpi idrici
superficiali   gli   standard  di  qualita'  ambientale,  di  seguito
denominati:  "SQA",  di  cui  alla lettera A.2.6 dell'allegato 1 alla
parte terza.
  2.  Per  le  finalita'  di cui al comma 1, le regioni e le province
autonome  di  Trento e di Bolzano adottano per la colonna d'acqua gli
SQA  di cui alla tabella 1/A della lettera A.2.6 dell'allegato 1 alla
parte  terza,  secondo  le modalita' riportate alla lettera A.2.8 del
medesimo allegato.
  3.  Le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano, in
alternativa alle disposizioni di cui al comma 2, possono identificare
il  buono  stato chimico delle acque marino-costiere e delle acque di
transizione,  utilizzando  le matrici sedimenti e biota limitatamente
alle  sostanze per le quali sono definiti SQA nelle suddette matrici.
In tal caso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:
    a)  applicano  per  il  biota  gli SQA riportati alla tabella 3/A
della lettera A.2.6. dell'allegato 1 alla parte terza;
    b)  applicano  per i sedimenti gli SQA riportati alla tabella 2/A
della lettera A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza;
    c)  rispettano  le  disposizioni  di  cui  alla  lettera  A.2.6.1
dell'allegato   1   alla   parte   terza   concernenti  modalita'  di
monitoraggio e classificazione;
    d)  trasmettono  al  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del
territorio  e  del  mare,  le  motivazioni  della  scelta, al fine di
fornire elementi di supporto per la notifica alla Commissione europea
e agli altri Stati membri, tramite il comitato di cui all'articolo 21
della direttiva 2000/60/CE, secondo la procedura prevista dalle norme
comunitarie.
  4.  Per  le  sostanze  per  le  quali  non sono definiti SQA per le
matrici  sedimenti  e biota nelle acque marino-costiere e nelle acque
di  transizione,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
Bolzano effettuano il monitoraggio nella colonna d'acqua applicando i
relativi  SQA  di  cui  alla  tabella  1/A dell'allegato 1 alla parte
terza.
  5.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
effettuano   l'analisi   della   tendenza   a   lungo  termine  delle
concentrazioni  delle  sostanze  dell'elenco di priorita' di cui alla
tabella  1/A,  lettera  A.2.6  dell'allegato  1  alla parte terza che
tendono  ad accumularsi nei sedimenti e nel biota, ovvero in una sola
delle  due  matrici,  con  particolare  attenzione  per  le  sostanze
riportate nella citata tabella ai numeri 2, 4, 7, 13, 14, 17, 18, 19,
20, 21, 23, 28, 30 e 34, conformemente al punto A.3.2.4 dell'allegato
1 alla parte terza.
  6.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
adottano   misure  atte  a  garantire  che  tali  concentrazioni  non
aumentino  in  maniera significativamente rilevante nei sedimenti e/o
nel biota.
  7.   Le   disposizioni   del   presente   articolo   concorrono  al
raggiungimento  entro il 20 novembre 2021 dell'obiettivo di eliminare
le  sostanze pericolose prioritarie indicate come PP alla tabella 1/A
della lettera A.2.6. dell'allegato 1 alla parte terza negli scarichi,
nei   rilasci   da   fonte   diffusa  e  nelle  perdite,  nonche'  al
raggiungimento dell'obiettivo di ridurre gradualmente negli stessi le
sostanze  prioritarie  individuate come P nella medesima tabella. Per
le   sostanze   indicate   come   E   l'obiettivo   e'  di  eliminare
l'inquinamento  delle  acque  causato  da  scarichi, rilasci da fonte
diffusa e perdite.))
                            ART. 78-bis.
                       ((Zone di mescolamento

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
designare zone di mescolamento adiacenti ai punti di scarico di acque
reflue  contenenti sostanze dell'elenco di priorita' nel rispetto dei
criteri  tecnici  stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e
della  tutela del territorio e del mare, sulla base delle linee guida
definite  a  livello comunitario, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo
4,  della  direttiva  2008/105/CE.  Le  concentrazioni  di una o piu'
sostanze  di  detto elenco possono superare, nell'ambito di tali zone
di mescolamento, gli SQA applicabili, a condizione che il superamento
non  abbia conseguenze sulla conformita' agli SQA del resto del corpo
idrico superficiale.
  2.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
designano  le  zone  di  mescolamento assicurando che l'estensione di
ciascuna di tali zone:
    a) sia limitata alle vicinanze del punto di scarico;
    b)  sia  calibrata  sulla base delle concentrazioni di inquinanti
nel punto di scarico, dell'applicazione delle disposizioni in materia
di  disciplina  degli  scarichi  di  cui  alla  normativa  vigente  e
dell'adozione  delle  migliori  tecniche disponibili, in funzione del
raggiungimento o mantenimento degli obiettivi ambientali.
  3.  Le  regioni,  le  province autonome di Trento e di Bolzano e le
autorita'  di  distretto  riportano,  rispettivamente,  nei  piani di
tutela  e  nei  piani  di  gestione le zone di mescolamento designate
indicando:
    a) l'ubicazione e l'estensione;
    b)  gli  approcci  e  le  metodologie applicati per definire tali
zone;
    c)   le   misure  adottate  allo  scopo  di  limitare  in  futuro
l'estensione delle zone di mescolamento, quali quelle necessarie alla
riduzione   ed   all'eliminazione   dell'inquinamento   delle   acque
superficiali  causato  dalle  sostanze  dell'elenco di priorita' o le
misure  consistenti  nel  riesame  delle autorizzazioni rilasciate ai
sensi  del  decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e successive
modificazioni,  o delle autorizzazioni preventive rilasciate ai sensi
del presente decreto.
  4.  Le  disposizioni  di  cui al presente articolo non si applicano
nelle  aree  protette  elencate all'allegato 9, alle lettere i), ii),
iii), v).))
                            Art. 78-ter.
  ((Inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle
                               perdite

  1.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
ciascuna  per  la  parte  di  territorio  di  competenza ricadente in
ciascun  distretto  idrografico, mettono a disposizione attraverso il
sistema  SINTAI  le  informazioni  di  cui  alla  lettera A.2.8.-ter,
sezione A "Stato delle acque superficiali", parte 2 "Modalita' per la
classificazione   dello   stato   di   qualita'   dei  corpi  idrici"
dell'allegato  1  alla  parte  terza,  secondo  le scadenze temporali
riportate  nel medesimo allegato. Le informazioni sono ricavate sulla
base  dell'attivita'  di  monitoraggio  e  dell'attivita' conoscitiva
delle pressioni e degli impatti di cui rispettivamente all'allegato 1
e all'allegato 3 - sezione C, alla parte terza.
  2.  L'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale, di
seguito:  ISPRA,  rende  disponibili  attraverso  il sistema SINTAI i
formati standard, aggiornandoli sulla base delle linee guida adottate
a  livello comunitario, nonche' i servizi per la messa a disposizione
delle  informazioni  da parte delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano.
  3. L'ISPRA elabora l'inventario, su scala di distretto, dei rilasci
derivanti  da  fonte  diffusa,  degli  scarichi  e  delle perdite, di
seguito  "l'inventario",  distinto  in  due sezioni: sezione A per le
sostanze  appartenenti  all'elenco  di  priorita'  e sezione B per le
sostanze  non  appartenenti  a  detto  elenco  di  priorita'. L'ISPRA
effettua ulteriori elaborazioni sulla base di specifiche esigenze del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  4.  L'inventario  e'  redatto  sulla  base della elaborazione delle
informazioni  di  cui al comma 1, dei dati raccolti in attuazione del
regolamento  (CE)  n.  166/2006,  nonche'  sulla  base  di altri dati
ufficiali.  Nell'inventario sono altresi' riportate, ove disponibili,
le  carte  topografiche  e,  ove  rilevate, le concentrazioni di tali
sostanze ed inquinanti nei sedimenti e nel biota.
  5.  L'inventario  e'  finalizzato  a  verificare  il raggiungimento
dell'obiettivo  di  cui  ai  commi  1  e  7  dell'articolo  78, ed e'
sottoposto  a riesami sulla base degli aggiornamenti effettuati dalle
regioni  e  dalle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  in
attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 118, comma 2.
  6. L' ISPRA, previa verifica e validazione da parte delle regioni e
delle  province autonome di Trento e di Bolzano, mette a disposizione
di  ciascuna  autorita'  di distretto, tramite il sistema SINTAI, gli
inventari  aggiornati  su scala distrettuale ai fini dell'inserimento
della  sezione A dell'inventario nei piani di gestione riesaminati da
pubblicare.))
                           Art. 78-quater.
                   ((Inquinamento transfrontaliero

  1.  Qualora  si  verifichi  un  superamento  di  un  SQA nei bacini
idrografici  transfrontalieri,  le  regioni e le province autonome di
Trento  e  di  Bolzano  interessate  non si ritengono inadempienti se
possono dimostrare che:
    a) il superamento dell'SQA e' dovuto ad una fonte di inquinamento
al di fuori della giurisdizione nazionale;
    b) a causa di tale inquinamento transfrontaliero si e' verificata
l'impossibilita'  di adottare misure efficaci per rispettare l'SQA in
questione;
    c)   sia   stato   applicato,  per  i  corpi  idrici  colpiti  da
inquinamento  transfrontaliero,  il  meccanismo  di  coordinamento ai
sensi  dei  commi  7  e  8 dell'articolo 75 e, se del caso, sia stato
fatto   ricorso  alle  disposizioni  di  cui  ai  commi  6,  7  e  10
dell'articolo 77.
  2.  Qualora  si  verifichino  le  circostanze di cui al comma 1, le
regioni,  le  province autonome di Trento e di Bolzano e le autorita'
di  distretto  competenti  forniscono  le  informazioni necessarie al
Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per
il  successivo  inoltro  alla Commissione europea e predispongono una
relazione  sintetica  delle misure adottate riguardo all'inquinamento
transfrontaliero  da  inserire  rispettivamente nel piano di tutela e
nel piano di gestione.))
                         Art. 78-quinquies.
                  ((Metodi di analisi per le acque
                     superficiali e sotterranee

  1.  L'ISPRA  assicura che i metodi di analisi, compresi i metodi di
laboratorio,  sul campo e on line, utilizzati dalle agenzie regionali
per la protezione dell'ambiente , di seguito: "ARPA", e dalle agenzie
provinciali  per  la protezione dell'ambiente, di seguito: "APPA", ai
fini   del   programma   di  monitoraggio  chimico  svolto  ai  sensi
dell'allegato  1 alla parte terza, siano convalidati e documentati ai
sensi  della  norma  UNI-EN  ISO/CEI  -  17025:2005  o di altre norme
equivalenti internazionalmente accettate.
  2.  Ai  fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo
78,  commi  1 e 2, e 78-bis, il monitoraggio e' effettuato applicando
le  metodiche  di  campionamento  e di analisi riportati alle lettere
A.2.8, punti 16, 17 e 18, e A.3.10 dell'allegato 1 alla parte terza.
  3.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente articolo, agli articoli
78-sexies,  78-septies  e  78-octies ed alla lettera A.2.8.-bis della
sezione  A  "Stato delle acque superficiali" della parte 2 "Modalita'
per   la   classificazione   dello   stato   di  qualita'  dei  corpi
idrici"dell'allegato  1  alla  parte terza si applicano per l'analisi
chimica e il monitoraggio dello stato dei corpi idrici superficiali e
sotterranei.))
                           Art. 78-sexies.
                  ((Requisiti minimi di prestazione
                       per i metodi di analisi

  1. L'ISPRA verifica che i requisiti minimi di prestazione per tutti
i metodi di analisi siano basati su una incertezza di misura definita
conformemente  ai  criteri tecnici riportati alla lettera A.2.8.-bis,
sezione A "Stato delle acque superficiali", parte 2 "Modalita' per la
classificazione   dello   stato   di   qualita'   dei  corpi  idrici"
dell'allegato 1 alla parte terza.
  2.  In  mancanza  di  standard  di  qualita' ambientali per un dato
parametro  o  di un metodo di analisi che rispetti i requisiti minimi
di prestazione di cui al comma 1, le ARPA e le APPA assicurano che il
monitoraggio sia svolto applicando le migliori tecniche disponibili a
costi sostenibili.))
                          Art. 78-septies.
                      ((Calcolo dei valori medi

  1.  Ai  fini  del  calcolo  dei  valori medi si applicano i criteri
tecnici  riportati  alla  lettera  A.2.8.-bis, sezione A "Stato delle
acque  superficiali", parte 2 "Modalita' per la classificazione dello
stato  di  qualita'  dei  corpi  idrici"  dell'allegato  1 alla parte
terza.))
                           Art. 78-octies.
                 ((Garanzia e controllo di qualita'

  1.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
assicurano  che  i  laboratori delle Agenzie regionali per l'ambiente
(ARPA),  e  delle  agenzie provinciali per l'ambiente (APPA), o degli
enti appaltati da queste ultime applichino pratiche di gestione della
qualita'    conformi   a   quanto   previsto   dalla   norma   UNI-EN
ISO/CEI-17025:2005  e  successive  modificazioni  o  da  altre  norme
equivalenti internazionalmente riconosciute.
  2.  L'ISPRA  assicura la comparabilita' dei risultati analitici dei
laboratori  ARPA, APPA o degli enti appaltati da queste ultime, sulla
base:
    a)  della  promozione  di  programmi  di  prove  valutative delle
competenze  che  comprendono  i metodi di analisi di cui all'articolo
78-quinquies   per   i   misurandi   a   livelli   di  concentrazione
rappresentativi dei programmi di monitoraggio delle sostanze chimiche
svolti ai sensi del presente decreto;
    b)  dell'analisi  di  materiali di riferimento rappresentativi di
campioni  prelevati  nelle attivita' di monitoraggio e che contengono
livelli di concentrazioni adeguati rispetto agli standard di qualita'
ambientali di cui all'articolo 78-sexies, comma 1.
  3.  I  programmi di prove valutative di cui al comma 2, lettera a),
vengono  organizzati  dall'ISPRA  o  da altri organismi accreditati a
livello   nazionale   o  internazionale,  che  rispettano  i  criteri
stabiliti  dalla  norma  UNI  EN  ISO/CEI 17043:2010 o da altre norme
equivalenti   accettate   a  livello  internazionale.  L'esito  della
partecipazione a tali programmi viene valutato sulla base dei sistemi
di  punteggio  definiti  dalla norma UNI EN ISO/CEI 17043:2010, dalla
norma  ISO-13528:2006 o da altre norme equivalenti internazionalmente
accettate.))
                               ART. 79
         (obiettivo di qualita' per specifica destinazione)

   1. Sono acque a specifica destinazione funzionale:
    a) le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua
potabile;
    b) le acque destinate alla balneazione;
    c)  le  acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per
essere idonee alla vita dei pesci;
    d) le acque destinate alla vita dei molluschi.
   2.  Fermo  restando quanto disposto dall'articolo 76, commi 4 e 5,
per  le  acque  indicate  al comma 1, e' perseguito, per ciascun uso,
l'obiettivo   di   qualita'   per  specifica  destinazione  stabilito
nell'Allegato   2  alla  parte  terza  del  presente  decreto,  fatta
eccezione per le acque di balneazione.
   3.  Le regioni, al fine di un costante miglioramento dell'ambiente
idrico,  stabiliscono  programmi,  che  vengono recepiti nel Piano di
tutela,  per  mantenere  o adeguare la qualita' delle acque di cui al
comma  1  all'obiettivo  di  qualita'  per specifica destinazione. Le
regioni predispongono apposito elenco aggiornato periodicamente delle
acque di cui al comma 1.

CAPO II

ACQUE A SPECIFICA DESTINAZIONE


                               ART. 80
  (acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile)

   1.  Le acque dolci superficiali, per essere utilizzate o destinate
alla  produzione  di  acqua potabile, sono classificate dalle regioni
nelle  categorie  Al,  A2  e  A3, secondo le caratteristiche fisiche,
chimiche  e  microbiologiche  di cui alla Tabella 1/A dell'Allegato 2
alla parte terza del presente decreto.
   2.  A  seconda  della  categoria  di  appartenenza, le acque dolci
superficiali  di  cui  al  comma  1  sono  sottoposte  ai trattamenti
seguenti:
    a) Categoria Al: trattamento fisico semplice e disinfezione;
    b)   Categoria   A2:  trattamento  fisico  e  chimico  normale  e
disinfezione;
    c) Categoria A3: trattamento fisico e chimico spinto, affinamento
e disinfezione.
   3.  Le  regioni  inviano  i  dati  relativi al monitoraggio e alla
classificazione  delle acque di cui ai commi 1 e 2 al Ministero della
salute, che provvede al successivo inoltro alla Commissione europea.
   4.  Le  acque  dolci  superficiali  che presentano caratteristiche
fisiche,  chimiche  e  microbiologiche  qualitativamente inferiori ai
valori   limite   imperativi   della   categoria  A3  possono  essere
utilizzate,  in  via  eccezionale,  solo  qualora  non  sia possibile
ricorrere  ad altre fonti di approvvigionamento e a condizione che le
acque  siano  sottoposte  ad  opportuno  trattamento  che consenta di
rispettare  le  norme  di  qualita'  delle acque destinate al consumo
umano.
                               ART. 81
                              (deroghe)

   1.  Per  le  acque superficiali destinate alla produzione di acqua
potabile,  le regioni possono derogare ai valori dei parametri di cui
alla  Tabella  1/A  dell'Allegato  2  alla  parte  terza del presente
decreto:
    a) in caso di inondazioni o di catastrofi naturali;
    b)  limitatamente  ai  parametri  contraddistinti nell'Allegato 2
alla  parte  terza  del presente decreto Tabella 1/A dal simbolo (o),
qualora ricorrano circostanze meteorologiche eccezionali o condizioni
geografiche particolari;
    c)  quando le acque superficiali si arricchiscono naturalmente di
talune  sostanze  con superamento dei valori fissati per le categorie
Al, A2 e A3;
    d) nel caso di laghi che abbiano una profondita' non superiore ai
20  metri, che per rinnovare le loro acque impieghino piu' di un anno
e nel cui specchio non defluiscano acque di scarico, limitatamente ai
parametri  contraddistinti  nell'Allegato  2  alla  parte  terza  del
presente decreto, Tabella 1/A da un asterisco (*).
   2.  Le  deroghe  di  cui  al comma 1 non sono ammesse se ne derivi
concreto pericolo per la salute pubblica.
                               ART. 82
        (acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile)

   1.  Fatte  salve  le  disposizioni per le acque dolci superficiali
destinate  alla produzione di acqua potabile, le regioni, all'interno
del distretto idrografico di appartenenza, individuano:
    a) tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei che forniscono
in media oltre 10 m3 al giorno o servono piu' di 50 persone, e
    b) i corpi idrici destinati a tale uso futuro.
   2.  L'autorita'  competente  provvede  al  monitoraggio,  a  norma
dell'Allegato  1  alla  parte  terza  del presente decreto, dei corpi
idrici che forniscono in media oltre 100 m3 al giorno.
   3.  Per  i  corpi  idrici di cui al comma 1 deve essere conseguito
l'obiettivo ambientale di cui agli articoli 76 e seguenti.
                               ART. 83
                       (acque di balneazione)

   1.  Le  acque  destinate  alla  balneazione  devono  soddisfare  i
requisiti  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
1982, n. 470.
   2.  Per  le acque che risultano ancora non idonee alla balneazione
ai  sensi  del  decreto  di  cui al comma 1, le regioni comunicano al
((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)),
entro  l'inizio  della  stagione  balneare  successiva  alla  data di
entrata   in  vigore  della  parte  terza  del  presente  decreto  e,
successivamente,  con  periodicita'  annuale  prima dell'inizio della
stagione  balneare,  tutte  le informazioni relative alle cause della
non  balneabilita'  ed alle misure che intendono adottare, secondo le
modalita' indicate dal decreto di cui all'articolo 75, comma 6.
                               ART. 84
              (acque dolci idonee alla vita dei pesci)

   1.  Le  regioni  effettuano  la designazione delle acque dolci che
richiedono  protezione o miglioramento per esser idonee alla vita dei
pesci. Ai fini di tale designazione sono privilegiati:
    a)  i  corsi  d'acqua  che  attraversano  il territorio di parchi
nazionali  e riserve naturali dello Stato nonche' di parchi e riserve
naturali regionali;
    b)  i  laghi  naturali  ed artificiali, gli stagni ed altri corpi
idrici, situati nei predetti ambiti territoriali;
    c)   le  acque  dolci  superficiali  comprese  nelle  zone  umide
dichiarate  "di importanza internazionale" ai sensi della convenzione
di  Ramsar  del  2  febbraio  1971, resa esecutiva con il decreto del
Presidente  della  Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, sulla protezione
delle  zone  umide, nonche' quelle comprese nelle "oasi di protezione
della  fauna",  istituite  dalle regioni e province autonome ai sensi
della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
    d)  le acque dolci superficiali che, ancorche' non comprese nelle
precedenti  categorie, presentino un rilevante interesse scientifico,
naturalistico,  ambientale e produttivo in quanto costituenti habitat
di  specie  animali o vegetali rare o in via di estinzione, oppure in
quanto   sede   di   complessi  ecosistemi  acquatici  meritevoli  di
conservazione  o,  altresi',  sede di antiche e tradizionali forme di
produzione  ittica  che presentino un elevato grado di sostenibilita'
ecologica ed economica.
   2.   Le   regioni,   entro   quindici   mesi  dalla  designazione,
classificano  le  acque  dolci superficiali che presentino valori dei
parametri  di  qualita' conformi con quelli imperativi previsti dalla
Tabella  1/B  dell'Allegato  2  alla parte terza del presente decreto
come acque dolci "salmonicole" o "ciprinicole".
   3.  La  designazione  e  la  classificazione di cui ai commi 1 e 2
devono  essere  gradualmente  estese  sino  a  coprire l'intero corpo
idrico,  ferma  restando la possibilita' di designare e classificare,
nell'ambito  del  medesimo,  alcuni tratti come "acqua salmonicola" e
alcuni   tratti  come  "acqua  ciprinicola".  La  designazione  e  la
classificazione  sono sottoposte a revisione in relazione ad elementi
imprevisti o sopravvenuti.
   4.  Qualora  sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessita' di
tutela  della  qualita' delle acque dolci idonee alla vita dei pesci,
il  Presidente  della  Giunta  regionale o il Presidente della Giunta
provinciale,   nell'ambito   delle  rispettive  competenze,  adottano
provvedimenti  specifici  e motivati, integrativi o restrittivi degli
scarichi ovvero degli usi delle acque.
   5.  Sono  escluse  dall'applicazione del presente articolo e degli
articoli  85  e  86 le acque dolci superficiali dei bacini naturali o
artificiali  utilizzati  per  l'allevamento  intensivo  delle  specie
ittiche  nonche' i canali artificiali adibiti a uso plurimo, di scolo
o  irriguo, e quelli appositamente costruiti per l'allontanamento dei
liquami e di acque reflue industriali.
                               ART. 85
(accertamento della qualita' delle acque idonee alla vita dei pesci)

   1.  Le acque designate e classificate ai sensi dell'articolo 84 si
considerano  idonee  alla  vita  dei pesci se rispondono ai requisiti
riportati  nella  Tabella  1/B  dell'Allegato  2 alla parte terza del
presente decreto.
   2. Se dai campionamenti risulta che non sono rispettati uno o piu'
valori dei parametri riportati nella Tabella 1/B dell'Allegato 2 alla
parte   terza  del  presente  decreto,  le  autorita'  competenti  al
controllo accertano se l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali,
a  causa  fortuita,  ad  apporti inquinanti o a eccessivi prelievi, e
propongono all'autorita' competente le misure appropriate.
   3.  Ai  fini di una piu' completa valutazione delle qualita' delle
acque,  le regioni promuovono la realizzazione di idonei programmi di
analisi biologica delle acque designate e classificate.
                               ART. 86
                              (deroghe)

   1.  Per  le  acque dolci superficiali designate o classificate per
essere  idonee  alla  vita  dei pesci, le regioni possono derogare al
rispetto  dei  parametri  indicati  nella Tabella 1/B dell'Allegato 2
alla  parte  terza del presente decreto con il simbolo (o) in caso di
circostanze   meteorologiche   eccezionali   o   speciali  condizioni
geografiche  e,  quanto  al  rispetto  dei  parametri riportati nella
medesima  Tabella, in caso di arricchimento naturale del corpo idrico
da sostanze provenienti dal suolo senza intervento diretto dell'uomo.
                               ART. 87
              (acque destinate alla vita dei molluschi)

   1.  Le regioni, d'intesa con il Ministero della politiche agricole
e  forestali,  designano,  nell'ambito  delle acque marine costiere e
salmastre  che  sono  sede  di  banchi  e  di popolazioni naturali di
molluschi  bivalvi  e  gasteropodi,  quelle  richiedenti protezione e
miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo degli stessi e per
contribuire  alla  buona qualita' dei prodotti della molluschicoltura
direttamente commestibili per l'uomo.
   2.  Le  regioni  possono  procedere  a designazioni complementari,
oppure alla revisione delle designazioni gia' effettuate, in funzione
dell'esistenza di elementi imprevisti al momento della designazione.
   3.  Qualora  sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessita' di
tutela  della qualita' delle acque destinate alla vita dei molluschi,
il  Presidente  della  Giunta  regionale,  il Presidente della Giunta
provinciale  e  il  Sindaco, nell'ambito delle rispettive competenze,
adottano   provvedimenti   specifici   e   motivati,   integrativi  o
restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque.
                               ART. 88
  (accertamento della qualita' delle acque destinate alla vita dei
                             molluschi)

   1.  Le acque designate ai sensi dell'articolo 87 devono rispondere
ai requisiti di qualita' di cui alla Tabella 1/C dell'Allegato 2 alla
parte  terza  del  presente  decreto.  In  caso contrario, le regioni
stabiliscono programmi per ridurne l'inquinamento.
   2.  Se  da  un  campionamento  risulta  che  uno o piu' valori dei
parametri  di  cui  alla Tabella 1/C dell'Allegato 2 alla parte terza
del  presente decreto non sono rispettati, le autorita' competenti al
controllo accertano se l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali,
a  causa  fortuita  o  ad  altri fattori di inquinamento e le regioni
adottano misure appropriate.
                               ART. 89
                              (deroghe)

   1.  Per  le  acque  destinate  alla vita dei molluschi, le regioni
possono derogare ai requisiti di cui alla Tabella 1/C dell'Allegato 2
alla   parte  terza  del  presente  decreto  in  caso  di  condizioni
meteorologiche o geomorfologiche eccezionali.
                               ART. 90
                          (norme sanitarie)

   1.  Le  attivita'  di  cui  agli  articoli  87,  88  e 89 lasciano
impregiudicata  l'attuazione  delle  norme  sanitarie  relative  alla
classificzione  delle  zone  di  produzione  e  di  stabulazione  dei
molluschi  bivalvi  vivi, effettuata ai sensi del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 530.

TITOLO III

TUTELA DEI CORPI IDRICI E DISCIPLINA DEGLI SCARICHI


CAPO I
AREE RICHIEDENTI SPECIFICHE MISURE DI PREVENZIONE
DALL'INQUINAMENTO E DI RISANAMENTO


                               ART. 91
                          (aree sensibili)

   1.   Le   aree   sensibili  sono  individuate  secondo  i  criteri
dell'Allegato  6 alla parte terza del presente decreto. Sono comunque
aree sensibili:
    a)  i  laghi  di cui all'Allegato 6 alla parte terza del presente
decreto, nonche' i corsi d'acqua a esse afferenti per un tratto di 10
chilometri dalla linea di costa;
    b)  le aree lagunari di Orbetello, Ravenna e Piallassa-Baiona, le
Valli di Comacchio, i laghi salmastri e il delta del Po;
    c) le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar
del  2 febbraio 1971, resa esecutiva con decreto del Presidente della
Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
    d)  le  aree  costiere dell'Adriatico-Nord Occidentale dalla foce
dell'Adige  al  confine  meridionale  del  comune di Pesaro e i corsi
d'acqua  ad essi afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea
di costa;
    e) il lago di Garda e il lago d'Idro;
    f)  i fiumi Sarca-Mincio, Oglio, Adda, Lambro-Olona meridionale e
Ticino;
    g) il fiume Amo a valle di Firenze e i relativi affluenti;
    h) il golfo di Castellammare in Sicilia;
    i) le acque costiere dell'Adriatico settentrionale.
   2. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare)), sentita la Conferenza Stato-regioni, entro centottanta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  parte terza del presente
decreto  individua  con  proprio  decreto  ulteriori  aree  sensibili
identificate secondo i criteri di cui all'Allegato 6 alla parte terza
del presente decreto.
   3.   Resta   fermo  quanto  disposto  dalla  legislazione  vigente
relativamente alla tutela di Venezia.
   4.  Le regioni, sulla base dei criteri di cui al comma 1 e sentita
l'Autorita'  di bacino, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della  parte  terza  del presente decreto, e successivamente ogni due
anni,  possono  designare ulteriori aree sensibili ovvero individuare
all'interno  delle  aree  indicate nel comma 2 i corpi idrici che non
costituiscono aree sensibili.
   5.  Le regioni, sulla base dei criteri di cui al comma 1 e sentita
l'Autorita'  di  bacino,  delimitano  i  bacini  drenanti  nelle aree
sensibili che contribuiscono all'inquinamento di tali aree.
   6. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare))  provvede  con  proprio  decreto, da emanare ogni quattro anni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  parte terza del presente
decreto,  sentita la Conferenza Stato-regioni, alla reidentificazione
delle   aree   sensibili   e   dei  rispettivi  bacini  drenanti  che
contribuiscono all'inquinamento delle aree sensibili.
   7. Le nuove aree sensibili identificate ai sensi dei commi 2, 4, e
6  devono  soddisfare  i requisiti dell'articolo 106 entro sette anni
dall'identificazione.
   8.  Gli  scarichi  recapitanti  nei bacini drenanti afferenti alle
aree  sensibili  di  cui  ai  commi  2  e  6  sono  assoggettate alle
disposizioni di cui all'articolo 106.
                               ART. 92
          (zone vulnerabili da nitrati di origine agricola)

   1.  Le  zone vulnerabili sono individuate secondo i criteri di cui
all'Allegato 7/A-I alla parte terza del presente decreto.
   2.   Ai  fini  della  prima  individuazione  sono  designate  zone
vulnerabili  le  aree elencate nell'Allegato 7/A-III alla parte terza
del presente decreto.
   3.  Per  tener conto di cambiamenti e/o di fattori imprevisti alla
data  di  entrata  in  vigore della parte terza del presente decreto,
dopo  quattro  anni  da tale data il ((Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e del mare)) con proprio decreto, sentita la
Conferenza  Stato-regioni,  puo' modificare i criteri di cui al comma
1.
   4.  Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
parte  terza  del presente decreto, sulla base dei dati disponibili e
tenendo  conto  delle  indicazioni stabilite nell'Allegato 7/A-I alla
parte terza del presente decreto, le regioni, sentite le Autorita' di
bacino,   possono  individuare  ulteriori  zone  vulnerabili  oppure,
all'interno  delle  zone  indicate  nell'Allegato  7/A-III alla parte
terza  del  presente  decreto,  le  parti  che non costituiscono zone
vulnerabili.
   5.  Per  tener  conto  di cambiamenti e/o di fattori imprevisti al
momento  della  precedente  designazione, almeno ogni quattro anni le
regioni,   sentite   le  Autorita'  di  bacino,  possono  rivedere  o
completare  le  designazioni  delle  zone  vulnerabili. A tal fine le
regioni  predispongono  e attuano, ogni quattro anni, un programma di
controllo  per  verificare  le concentrazioni dei nitrati nelle acque
dolci  per  il  periodo  di  un  anno, secondo le prescrizioni di cui
all'Allegato  7/A-I  alla  parte  terza del presente decreto, nonche'
riesaminano  lo  stato  eutrofico  causato da azoto delle acque dolci
superficiali,  delle  acque  di  transizione  e  delle  acque  marine
costiere.
   6.  Nelle  zone  individuate  ai  sensi  dei commi 2, 4 e 5 devono
essere  attuati  i  programmi di azione di cui al comma 7, nonche' le
prescrizioni contenute nel codice di buona pratica agricola di cui al
decreto  del Ministro per le politiche agricole e forestali 19 aprile
1999, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
102 del 4 maggio 1999.
   7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza
del  presente decreto per le zone designate ai sensi dei commi 2 e 4,
ed  entro un anno dalla data di designazione per le ulteriori zone di
cui  al  comma  5,  le  regioni, sulla base delle indicazioni e delle
misure  di  cui  all'Allegato  7/A-IV  alla  parte terza del presente
decreto, definiscono, o rivedono se gia' posti in essere, i programmi
d'azione  obbligatori  per  la  tutela  e  il risanamento delle acque
dall'inquinamento   causato   da   nitrati  di  origine  agricola,  e
provvedono  alla  loro  attuazione  nell'anno  successivo per le zone
vulnerabili  di  cui ai commi 2 e 4 e nei successivi quattro anni per
le zone di cui al comma 5.
   8. Le regioni provvedono, inoltre, a:
    a)  integrare, se del caso, in relazione alle esigenze locali, il
codice  di  buona  pratica  agricola,  stabilendone  le  modalita' di
applicazione;
    b)   predisporre   ed  attuare  interventi  di  formazione  e  di
informazione  degli  agricoltori sul programma di azione e sul codice
di buona pratica agricola;
    c)  elaborare  ed applicare, entro quattro anni a decorrere dalla
definizione  o revisione dei programmi di cui al comma 7, i necessari
strumenti di controllo e verifica dell'efficacia dei programmi stessi
sulla  base  dei  risultati  ottenuti;  ove  necessario, modificare o
integrare  tali  programmi  individuando,  tra  le  ulteriori  misure
possibili,  quelle  maggiormente  efficaci, tenuto conto dei costi di
attuazione delle misure stesse.
   9.  Le  variazioni  apportate  alle  designazioni,  i programmi di
azione,  i risultati delle verifiche dell'efficacia degli stessi e le
revisioni  effettuate  sono comunicati al ((Ministero dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  e  del  mare)),  secondo le modalita'
indicate  nel  decreto  di cui all'articolo 75, comma 6. Al Ministero
per  le  politiche  agricole  e  forestali e' data tempestiva notizia
delle  integrazioni  apportate al codice di buona pratica agricola di
cui  al comma 8, lettera a), nonche' degli interventi di formazione e
informazione.
   10.  Al  fine di garantire un generale livello di protezione delle
acque  e'  raccomandata  l'applicazione  del  codice di buona pratica
agricola anche al di fuori delle zone vulnerabili.
                               ART. 93
             (zone vulnerabili da prodotti fitosanitari
              e zone vulnerabili alla desertificazione)

   1.  Con le modalita' previste dall'articolo 92, e sulla base delle
indicazioni contenute nell'Allegato 7/B alla parte terza del presente
decreto,  le  regioni  identificano  le  aree vulnerabili da prodotti
fitosanitari  secondo  i criteri di cui all'articolo 5, comma 21, del
decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, allo scopo di proteggere
le  risorse  idriche  o  altri  comparti ambientali dall'inquinamento
derivante dall'uso di prodotti fitosanitari.
   2.  Le regioni e le Autorita' di bacino verificano la presenza nel
territorio di competenza di aree soggette o minacciate da fenomeni di
siccita',  degrado  del  suolo  e  processi  di desertificazione e le
designano quali aree vulnerabili alla desertificazione.
   3. Per le aree di cui al comma 2, nell'ambito della pianificazione
di  distretto e della sua attuazione, sono adottate specifiche misure
di tutela, secondo i criteri previsti nel Piano d'azione nazionale di
cui  alla  delibera  CIPE  del  22  dicembre  1998,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1999.
                               ART. 94
   (disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali
              e sotterranee destinate al consumo umano)

   1. Su proposta delle Autorita' d'ambito, le regioni, per mantenere
e  migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali
e  sotterranee  destinate  al consumo umano, erogate a terzi mediante
impianto  di  acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse,
nonche'  per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree
di  salvaguardia  distinte  in  zone  di  tutela  assoluta  e zone di
rispetto,  nonche',  all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di
ricarica della falda, le zone di protezione.
   2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1,
le  Autorita' competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni
necessarie  per  la  conservazione e la tutela della risorsa e per il
controllo  delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al
consumo umano.
   3.   La   zona   di   tutela   assoluta  e'  costituita  dall'area
immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso
di  acque  sotterranee  e,  ove possibile, per le acque superficiali,
deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di
captazione,  deve  essere adeguatamente protetta e dev'essere adibita
esclusivamente  a  opere di captazione o presa e ad infrastrutture di
servizio.
   4.  La zona di rispetto e' costituita dalla porzione di territorio
circostante  la  zona  di  tutela  assoluta da sottoporre a vincoli e
destinazioni    d'uso    tali    da   tutelare   qualitativamente   e
quantitativamente  la  risorsa idrica captata e puo' essere suddivisa
in  zona  di  rispetto  ristretta  e  zona  di rispetto allargata, in
relazione  alla  tipologia  dell'opera  di  presa o captazione e alla
situazione  locale  di  vulnerabilita'  e  rischio  della risorsa. In
particolare,  nella  zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei
seguenti   centri   di  pericolo  e  lo  svolgimento  delle  seguenti
attivita':
    a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
    b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
    c)  spandimento  di  concimi  chimici, fertilizzanti o pesticidi,
salvo  che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle
indicazioni  di  uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto
della  natura  dei  suoli,  delle colture compatibili, delle tecniche
agronomiche impiegate e della vulnerabilita' delle risorse idriche;
    d)  dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da
piazzali e strade;
    e) aree cimiteriali;
    f)  apertura  di  cave  che  possono essere in connessione con la
falda;
    g)  apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque
destinate  al  consumo  umano e di quelli finalizzati alla variazione
dell'estrazione    ed    alla    protezione   delle   caratteristiche
quali-quantitative della risorsa idrica;
    h) gestione di rifiuti;
    i)  stoccaggio  di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e
sostanze radioattive;
    l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
    m) pozzi perdenti;
    n)   pascolo   e  stabulazione  di  bestiame  che  ecceda  i  170
chilogrammi  per  ettaro  di azoto presente negli effluenti, al netto
delle  perdite  di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la
stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.
   5.  Per  gli  insediamenti  o  le  attivita'  di  cui  al comma 4,
preesistenti,  ove  possibile,  e  comunque  ad  eccezione delle aree
cimiteriali,  sono  adottate le misure per il loro allontanamento; in
ogni  caso  deve  essere  garantita la loro messa in sicurezza. Entro
centottanta  giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza
del  presente decreto le regioni e le province autonome disciplinano,
all'interno   delle   zone  di  rispetto,  le  seguenti  strutture  o
attivita':
    a) fognature;
    b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
    c)  opere  viarie,  ferroviarie  e  in  genere  infrastrutture di
servizio;
    d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di
cui alla lettera c) del comma 4.
   6.  In  assenza dell'individuazione da parte delle regioni o delle
province  autonome  della  zona  di rispetto ai sensi del comma 1, la
medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di
captazione o di derivazione.
   7.  Le  zone  di  protezione  devono  essere delimitate secondo le
indicazioni delle regioni o delle province autonome per assicurare la
protezione  del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure
relative  alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e
prescrizioni  per  gli  insediamenti  civili,  produttivi, turistici,
agro-forestali  e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici
comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.
   8.  Ai  fini  della  protezione  delle acque sotterranee, anche di
quelle  non  ancora  utilizzate  per  l'uso  umano,  le  regioni e le
province  autonome individuano e disciplinano, all'interno delle zone
di protezione, le seguenti aree:
    a) aree di ricarica della falda;
    b) emergenze naturali ed artificiali della falda;
    c) zone di riserva.

CAPO II

TUTELA QUANTITATIVA DELLA RISORSA E RISPARMIO IDRICO


                               ART. 95
                (pianificazione del bilancio idrico)

   1. La tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento
degli  obiettivi  di  qualita'  attraverso  una  pianificazione delle
utilizzazioni  delle  acque  volta  ad  evitare  ripercussioni  sulla
qualita' delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile.
   2. Nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad assicurare
l'equilibrio  del  bilancio  idrico  come definito dalle Autorita' di
bacino,  nel  rispetto  delle  priorita'  stabilite  dalla  normativa
vigente  e  tenendo  conto  dei fabbisogni, delle disponibilita', del
minimo deflusso vitale, della capacita' di ravvenamento della falda e
delle  destinazioni  d'uso  della risorsa compatibili con le relative
caratteristiche qualitative e quantitative.
   3.  Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
parte  terza del presente decreto, le regioni definiscono, sulla base
delle  linee  guida  adottate  dal  ((Ministro  dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare)) con proprio decreto, previa intesa
con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' sulla base dei
criteri  gia'  adottati  dalle  Autorita'  di bacino, gli obblighi di
installazione  e  manutenzione  in regolare stato di funzionamento di
idonei  dispositivi  per  la  misurazione  delle portate e dei volumi
d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e,
ove presente, di restituzione, nonche' gli obblighi e le modalita' di
trasmissione   dei   risultati   delle   misurazioni   dell'Autorita'
concedente  per  il  loro  successivo  inoltro  alla  regione ed alle
Autorita'  di  bacino competenti. Le Autorita' di bacino provvedono a
trasmettere i dati in proprio possesso al Servizio geologico d'Italia
-  Dipartimento  difesa  del  suolo dell' ((Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale)) (((ISPRA))) secondo le modalita'
di cui all'articolo 75, comma 6.
   4. Salvo quanto previsto al comma 5, tutte le derivazioni di acqua
comunque in atto alla data di entrata in vigore della parte terza del
presente  decreto sono regolate dall'Autorita' concedente mediante la
previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei
corpi idrici, come definito secondo i criteri adottati dal ((Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) con apposito
decreto,  previa  intesa  con  la Conferenza Stato-regioni, senza che
cio' possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della
pubblica  amministrazione,  fatta  salva  la  relativa  riduzione del
canone demaniale di concessione.
   5. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, le Autorita' concedenti
effettuano  il  censimento  di  tutte  le  utilizzazioni  in atto nel
medesimo  corpo idrico sulla base dei criteri adottati dal ((Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare))con proprio
decreto,  previa  intesa  con la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano;   le  medesime  Autorita'  provvedono  successivamente,  ove
necessario,   alla   revisione   di   tale   censimento,   disponendo
prescrizioni  o  limitazioni temporali o quantitative, senza che cio'
possa  dar  luogo  alla  corresponsione  di indennizzi da parte della
pubblica  amministrazione,  fatta  salva  la  relativa  riduzione del
canone demaniale di concessione.
   6.  Nel  provvedimento di concessione preferenziale, rilasciato ai
sensi  dell'articolo  4  del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
sono  contenute le prescrizioni relative ai rilasci volti a garantire
il  minimo  deflusso  vitale nei corpi idrici nonche' le prescrizioni
necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico.
                               Art. 96
        Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775

  1.   Il  secondo  comma  dell'articolo  7  del  testo  unico  delle
disposizioni  sulle  acque  e impianti elettrici, approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' sostituito dal seguente:
"Le  domande  di cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle
piccole  derivazioni sono altresi' trasmesse alle Autorita' di bacino
territorialmente  competenti  che,  entro  il  termine  perentorio di
quaranta  giorni  dalla  data  di  ricezione ove si tratti di domande
relative   a   piccole  derivazioni,  comunicano  il  proprio  parere
vincolante   al   competente   Ufficio   Istruttore  in  ordine  alla
compatibilita'  della  utilizzazione  con  le previsioni del Piano di
tutela,  ai  fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o
idrologico,  anche  in  attesa  di  approvazione del Piano anzidetto.
Qualora  le  domande  siano relative a grandi derivazioni, il termine
per  la comunicazione del suddetto parere e' elevato a novanta giorni
dalla  data  di  ricezione delle domande medesime. Decorsi i predetti
termini  senza  che  sia  intervenuta alcuna pronuncia, il ((Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare))nomina un
Commissario   "ad   acta"  che  provvede  entro  i  medesimi  termini
decorrenti dalla data della nomina.".
  2. I commi 1 e 1-bis. dell'articolo 9 del regio decreto 11 dicembre
1933,  n.  1775,  sono  sostituiti dai seguenti: "1. Tra piu' domande
concorrenti,  completata l'istruttoria di cui agli articoli 7 e 8, e'
preferita  quella  che  da  sola,  o  in connessione con altre utenze
concesse  o richieste, presenta la piu' razionale utilizzazione delle
risorse idriche in relazione ai seguenti criteri:
    a) l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali
dei  concorrenti  anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o
di   irrigazione   e   la   prioritaria  destinazione  delle  risorse
qualificate all'uso potabile;
    b)  le effettive possibilita' di migliore utilizzo delle fonti in
relazione all'uso;
    c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico
oggetto di prelievo;
    d)  la  quantita'  e la qualita' dell'acqua restituita rispetto a
quella prelevata.
  1-bis.  E'  preferita  la  domanda  che, per lo stesso tipo di uso,
garantisce la maggior restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi
di qualita' dei corpi idrici. In caso di piu' domande concorrenti per
usi  produttivi  e'  altresi'  preferita  quella  del richiedente che
aderisce al sistema ISO 14001 ovvero al sistema di cui al regolamento
(CEE)  n.  761/2001  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del 19
marzo  2001,  sull'adesione  volontaria  delle  organizzazioni  a  un
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
  1-ter.  Per  lo  stesso  tipo  di  uso  e' preferita la domanda che
garantisce che i minori prelievi richiesti siano integrati dai volumi
idrici derivati da attivita' di recupero e di riciclo.".
  3.  L'articolo  12-bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
e' sostituito dal seguente:
    "Articolo 12-bis.
    1. Il provvedimento di concessione e' rilasciato se:
      a)  non  pregiudica  il  mantenimento o il raggiungimento degli
obiettivi di qualita' definiti per il corso d'acqua interessato;
      b)  e'  garantito  il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del
bilancio idrico;
      c)  non  sussistono  possibilita' di riutilizzo di acque reflue
depurate  o  provenienti  dalla raccolta di acque piovane ovvero, pur
sussistendo  tali possibilita', il riutilizzo non risulta sostenibile
sotto il profilo economico.
    2.  I  volumi  di  acqua  concessi sono altresi' commisurati alle
possibilita'  di  risparmio,  riutilizzo  o riciclo delle risorse. Il
disciplinare di concessione deve fissare, ove tecnicamente possibile,
la  quantita' e le caratteristiche qualitative dell'acqua restituita.
Analogamente,  nei  casi  di  prelievo da falda deve essere garantito
l'equilibrio   tra   il   prelievo   e   la   capacita'  di  ricarica
dell'acquifero,  anche  al  fine di evitare pericoli di intrusione di
acque  salate  o  inquinate,  e quant'altro sia utile in funzione del
controllo del miglior regime delle acque.
    3.  L'utilizzo  di  risorse  prelevate  da  sorgenti  o  falde, o
comunque  riservate  al  consumo umano, puo' essere assentito per usi
diversi da quello potabile se:
      a)  viene  garantita  la  condizione di equilibrio del bilancio
idrico per ogni singolo fabbisogno;
      b)  non  sussistono  possibilita' di riutilizzo di acque reflue
depurate  o provenienti dalla raccolta di acque piovane, oppure, dove
sussistano  tali  possibilita', il riutilizzo non risulta sostenibile
sotto il profilo economico;
      c) sussiste adeguata disponibilita' delle risorse predette e vi
e'   una  accertata  carenza  qualitativa  e  quantitativa  di  fonti
alternative di approvvigionamento.
    4.  Nei  casi  di  cui  al  comma  3, il canone di utenza per uso
diverso da quello potabile e' triplicato. Sono escluse le concessioni
ad  uso  idroelettrico  i  cui  impianti  sono posti in serie con gli
impianti di acquedotto.".
  4.  L'articolo  17  del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e'
sostituito dal seguente:
    "Articolo 17.
    1.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  93  e dal comma 2, e'
vietato  derivare  o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento
autorizzativo o concessorio dell'autorita' competente.
    2.  La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio
di  fondi  agricoli  o  di  singoli  edifici e' libera e non richiede
licenza  o  concessione di derivazione di acqua; la realizzazione dei
relativi manufatti e' regolata dalle leggi in materia di edilizia, di
costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre
leggi speciali.
    3.  Nel  caso  di  violazione  delle  norme  di  cui  al comma 1,
l'Amministrazione   competente   dispone  la  cessazione  dell'utenza
abusiva  ed  il  contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o
comminatoria  previsti dalle leggi vigenti, e' tenuto al pagamento di
una  sanzione  amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro.
Nei   casi   di   particolare   tenuita'   si   applica  la  sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  300  euro a 1.500 euro. Alla sanzione
prevista  dal presente articolo non si applica il pagamento in misura
ridotta  di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
E'  in  ogni  caso  dovuta  una somma pari ai canoni non corrisposti.
L'autorita'  competente,  con  espresso  provvedimento nel quale sono
stabilite  le  necessarie cautele, puo' eccezionalmente consentire la
continuazione  provvisoria  del  prelievo  in presenza di particolari
ragioni  di  interesse pubblico generale, purche' l'utilizzazione non
risulti  in  palese  contrasto  con  i diritti di terzi e con il buon
regime delle acque.".
  5.  Il secondo comma dell'articolo 54 del regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, gia' abrogato dall'articolo 23 del decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 152, resta abrogato.
  6.  Fatto  salvo  quanto previsto dal comma 7, per le derivazioni o
utilizzazioni  di  acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in
atto  e'  ammessa  la  presentazione  di  domanda  di  concessione in
sanatoria  entro il 30 giugno 2006 previo pagamento della sanzione di
cui  all'articolo  17  del  regio  decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
aumentata di un quinto. Successivamente a tale data, alle derivazioni
o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in
atto si applica l'articolo 17, comma 3, del regio decreto 11 dicembre
1933  n. 1775. La concessione in sanatoria e' rilasciata nel rispetto
della  legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In
pendenza del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria,
l'utilizzazione   puo'   proseguire   fermo  restando  l'obbligo  del
pagamento  del canone per l'uso effettuato e il potere dell'autorita'
concedente di sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora
in  contrasto  con  i  diritti  di terzi o con il raggiungimento o il
mantenimento  deg  li  obiettivi  di  qualita'  e dell'equilibrio del
bilancio  idrico.  Restano  comunque  ferme  le  disposizioni  di cui
all'articolo 95, comma 5.
  7.  I  termini  entro  i  quali far valere, a pena di decadenza, ai
sensi  degli  articoli  3  e 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775,  il  diritto  al riconoscimento o alla concessione di acque che
hanno  assunto natura pubblica a norma dell'articolo 1, comma 1 della
legge  5  gennaio  1994,  n.  36,  nonche' per la presentazione delle
denunce dei pozzi a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 12
luglio  1993,  n.  275,  sono prorogati al 31 dicembre 2007 . In tali
casi   i   canoni   demaniali  decorrono  dal  10  agosto  1999.  Nel
provvedimento   di   concessione   preferenziale  sono  contenute  le
prescrizioni relative ai rilasci volti a garantire il minimo deflusso
vitale   nei   corpi  idrici  e  quelle  prescrizioni  necessarie  ad
assicurare l'equilibrio del bilancio idrico.
  8.  Il  primo  comma dell'articolo 21 del regio decreto 11 dicembre
1933,  n.  1775, e' sostituito dal seguente: "Tutte le concessioni di
derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni, fatto salvo
quanto  disposto  dal  secondo comma, non puo' eccedere i trenta anni
ovvero i quaranta per uso irriguo e per la piscicoltura, ad eccezione
di  quelle  di  grande  derivazione idroelettrica, per le quali resta
ferma  la  disciplina  di  cui  all'articolo  12,  commi 6, 7 e 8 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.".
  9.  Dopo  il  terzo  comma  dell'articolo  21  del regio decreto 11
dicembre  1933,  n.  1775 e' inserito il seguente: "Le concessioni di
derivazioni  per uso irriguo devono tener conto delle tipologie delle
colture  in funzione della disponibilita' della risorsa idrica, della
quantita'  minima  necessaria  alla  coltura  stessa,  prevedendo  se
necessario  specifiche  modalita'  di  irrigazione;  le  stesse  sono
assentite  o  rinnovate solo qualora non risulti possibile soddisfare
la  domanda  d'acqua attraverso le strutture consortili gia' operanti
sul territorio.".
  10.  Fatta salva l'efficacia delle norme piu' restrittive, tutto il
territorio  nazionale e' assoggettato a tutela ai sensi dell'articolo
94 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
  11.  Le  regioni  disciplinano  i  procedimenti  di  rilascio delle
concessioni  di  derivazione  di  acque  pubbliche nel rispetto delle
direttive sulla gestione del demanio idrico nelle quali sono indicate
anche  le  possibilita'  di  libero  utilizzo  di  acque superficiali
scolanti  su  suoli  o  in  fossi di canali di proprieta' privata. Le
regioni,  sentite  le  Autorita'  di  bacino,  disciplinano  forme di
regolazione   dei  prelievi  delle  acque  sotterranee  per  gli  usi
domestici,  come  definiti  dall'articolo  93  del  regio  decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, laddove sia necessario garantire l'equilibrio
del bilancio idrico.
                               ART. 97
               (acque minerali naturali e di sorgenti)

   1. Le concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e
delle  acque  di sorgente sono rilasciate tenuto conto delle esigenze
di  approvvigionamento  e  distribuzione delle acque potabili e delle
previsioni del Piano di tutela di cui all'articolo 121.
                               ART. 98
                         (risparmio idrico)

   1.  Coloro  che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano
le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione
dei  consumi  e  ad  incrementare  il riciclo ed il riutilizzo, anche
mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili.
   2.   Le   regioni,  sentite  le  Autorita'  di  bacino,  approvano
specifiche  norme  sul  risparmio idrico in agricoltura, basato sulla
pianificazione   degli   usi,   sulla   corretta  individuazione  dei
fabbisogni nel settore, e sui controlli degli effettivi emungimenti.
                               ART. 99
                       (riutilizzo dell'acqua)

   1. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare))  con  proprio  decreto,  sentiti  i  Ministri  delle politiche
agricole  e  forestali,  della  salute  e delle attivita' produttive,
detta le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue.
   2.  Le  regioni,  nel  rispetto  dei  principi  della legislazione
statale,  e  sentita l'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e
sui  rifiuti,  adottano  norme  e  misure volte a favorire il riciclo
dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate.

CAPO III

TUTELA QUALITATIVA DELLA RISORSA: DISCIPLINA DEGLI SCARICHI


                              ART. 100
                           (reti fognarie)

   1. Gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore
a  2.000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue
urbane.
   2.  La  progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti
fognarie  si  effettuano adottando le migliori tecniche disponibili e
che  comportino  costi  economicamente ammissibili, tenendo conto, in
particolare:
    a)  della portata media, del volume annuo e delle caratteristiche
delle acque reflue urbane;
    b)  della  prevenzione  di  eventuali  fenomeni  di rigurgito che
comportino la fuoriuscita delle acque reflue dalle sezioni fognarie;
    c)  della limitazione dell'inquinamento dei ricettori, causato da
tracimazioni originate da particolari eventi meteorici.
   3. Per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono
acque reflue domestiche, le regioni individuano sistemi individuali o
altri  sistemi  pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso
livello  di  protezione  ambientale, indicando i tempi di adeguamento
degli scarichi a detti sistemi.
                              ART. 101
         (criteri generali della disciplina degli scarichi)

   1.  Tutti  gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto
degli  obiettivi  di  qualita'  dei  corpi  idrici  e devono comunque
rispettare  i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza
del  presente  decreto.  L'autorizzazione puo' in ogni caso stabilire
specifiche  deroghe  ai  suddetti  limiti e idonee prescrizioni per i
periodi  di  avviamento  e  di arresto e per l'eventualita' di guasti
nonche' per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno
alle condizioni di regime.
   2.  Ai  fini  di  cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio della
loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle
migliori   tecniche   disponibili,  definiscono  i  valori-limite  di
emissione,  diversi  da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte terza
del  presente  decreto, sia in concentrazione massima ammissibile sia
in  quantita'  massima per unita' di tempo in ordine ad ogni sostanza
inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le regioni non
possono  stabilire  valori  limite meno restrittivi di quelli fissati
nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto:
    a)  nella  Tabella  1, relativamente allo scarico di acque reflue
urbane in corpi idrici superficiali;
    b)  nella  Tabella  2, relativamente allo scarico di acque reflue
urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;
    c) nella Tabella 3/A, per i cicli produttivi ivi indicati;
    d)  nelle  Tabelle  3  e  4,  per  quelle sostanze indicate nella
Tabella 5 del medesimo Allegato.
   3.  Tutti  gli  scarichi,  ad  eccezione  di quelli domestici e di
quelli  ad  essi  assimilati ai sensi del comma 7, lettera e), devono
essere  resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorita'
competente  per  il  controllo nel punto assunto a riferimento per il
campionamento, che, salvo quanto previsto dall'articolo 108, comma 4,
va effettuato immediatamente a monte della immissione nel recapito in
tutti  gli  impluvi  naturali,  le  acque superficiali e sotterranee,
interne e marine, le fognature, sul suolo e nel sottosuolo.
   4.  L'autorita'  competente  per  il  controllo  e' autorizzata ad
effettuare   tutte   le   ispezioni   che   ritenga   necessarie  per
l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli
scarichi.  Essa  puo'  richiedere che scarichi parziali contenenti le
sostanze  di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16,
17 e 18 della tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto   subiscano  un  trattamento  particolare  prima  della  loro
confluenza nello scarico generale.
   5.  I  valori limite di emissione non possono in alcun caso essere
conseguiti  mediante  diluizione  con  acque prelevate esclusivamente
allo   scopo.  Non  e'  comunque  consentito  diluire  con  acque  di
raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli
scarichi  parziali  di  cui  al  comma 4, prima del trattamento degli
stessi  per  adeguarli  ai  limiti  previsti  dalla  parte  terza dal
presente  decreto.  L'autorita' competente, in sede di autorizzazione
prescrive  che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio,
ovvero  impiegate  per  la  produzione di energia, sia separato dagli
scarichi terminali contenenti le sostanze di cui al comma 4.
   6.  Qualora  le  acque  prelevate  da un corpo idrico superficiale
presentino   parametri  con  valori  superiori  ai  valori-limite  di
emissione, la disciplina dello scarico e' fissata in base alla natura
delle  alterazioni  e  agli  obiettivi  di  qualita' del corpo idrico
ricettore.  In  ogni  caso  le  acque  devono  essere  restituite con
caratteristiche  qualitative non peggiori di quelle prelevate e senza
maggiorazioni  di  portata  allo  stesso  corpo idrico dal quale sono
state prelevate.
   7.   Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  112,  ai  fini  della
disciplina  degli  scarichi  e  delle autorizzazioni, sono assimilate
alle acque reflue domestiche le acque reflue:
    a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione
del terreno e/o alla silvicoltura;
    b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
    c)  provenienti  da  imprese  dedite  alle  attivita' di cui alle
lettere a) e b) che esercitano anche attivita' di trasformazione o di
valorizzazione  della  produzione agricola, inserita con carattere di
normalita'   e  complementarieta'  funzionale  nel  ciclo  produttivo
aziendale   e  con  materia  prima  lavorata  proveniente  in  misura
prevalente dall'attivita' di coltivazione dei terreni di cui si abbia
a qualunque titolo la disponibilita';
    d)  provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che
diano  luogo  a  scarico  e che si caratterizzino per una densita' di
allevamento  pari  o  inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio
d'acqua  o  in  cui  venga  utilizzata  una  portata  d'acqua  pari o
inferiore a 50 litri al minuto secondo;
    e)   aventi  caratteristiche  qualitative  equivalenti  a  quelle
domestiche e indicate dalla normativa regionale;
    f)  provenienti  da  attivita' termali, fatte salve le discipline
regionali di settore.
   8.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore della parte
terza  del  presente  decreto,  e  successivamente  ogni due anni, le
regioni  trasmettono  al ((Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio   e   del   mare)),   al  Servizio  geologico  d'Italia  -
Dipartimento  difesa  del  suolo  dell'  ((Istituto  superiore per la
protezione  e  la ricerca ambientale)) (((ISPRA))) e all'Autorita' di
vigilanza  sulle  risorse  idriche  e  sui  rifiuti  le  informazioni
relative  alla funzionalita' dei depuratori, nonche' allo smaltimento
dei  relativi  fanghi,  secondo  le modalita' di cui all'articolo 75,
comma 5.
   9.  Al  fine  di  assicurare  la  piu'  ampia  divulgazione  delle
informazioni sullo stato dell'ambiente le regioni pubblicano ogni due
anni,  sui propri Bollettini Ufficiali e siti internet istituzionali,
una  relazione  sulle  attivita'  di  smaltimento  delle acque reflue
urbane  nelle  aree di loro competenza, secondo le modalita' indicate
nel decreto di cui all'articolo 75, comma 5.
   10. Le Autorita' competenti possono promuovere e stipulare accordi
e  contratti di programma con soggetti economici interessati, al fine
di favorire il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di scarico
e  il  recupero  come materia prima dei fanghi di depurazione, con la
possibilita'   di  ricorrere  a  strumenti  economici,  di  stabilire
agevolazioni  in  materia di adempimenti amministrativi e di fissare,
per  le  sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in deroga alla
disciplina  generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie e
delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualita'.
                              ART. 102
                     (scarichi di acque termali)

   1.  Per  le  acque  termali  che  presentano all'origine parametri
chimici con valori superiori a quelli limite di emissione, e' ammessa
la deroga ai valori stessi a condizione che le acque siano restituite
con  caratteristiche  qualitative  non  superiori  rispetto  a quelle
prelevate ovvero che le stesse, nell'ambito massimo del 10 per cento,
rispettino  i  parametri  batteriologici  e  non  siano  presenti  le
sostanze  pericolose di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla
parte terza del presente decreto.
   2.  Gli  scarichi  termali sono ammessi, fatta salva la disciplina
delle  autorizzazioni  adottata  dalle regioni ai sensi dell'articolo
124, comma 5:
    a)  in  corpi idrici superficiali, purche' la loro immissione nel
corpo  ricettore  non comprometta gli usi delle risorse idriche e non
causi danni alla salute ed all'ambiente;
    b)  sul  suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, previa
verifica delle situazioni geologiche;
    c)  in  reti  fognarie,  purche'  vengano osservati i regolamenti
emanati   dal   gestore  del  servizio  idrico  integrato  e  vengano
autorizzati dalle Autorita' di ambito;
    d)  in  reti  fognarie  di  tipo  separato  previste per le acque
meteoriche.
                              ART. 103
                        (scarichi sul suolo)

   1. E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, fatta eccezione:
    a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;
    b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
    c)  per  gli  scarichi di acque reflue urbane e industriali per i
quali   sia   accertata   l'impossibilita'   tecnica   o  l'eccessiva
onerosita',   a   fronte  dei  benefici  ambientali  conseguibili,  a
recapitare  in  corpi  idrici  superficiali, purche' gli stessi siano
conformi  ai  criteri  ed ai valori-limite di emissione fissati a tal
fine  dalle  regioni  ai  sensi  dell'articolo  101,  comma  2.  Sino
all'emanazione  di nuove norme regionali si applicano i valori limite
di  emissione  della  Tabella  4 dell'Allegato 5 alla parte terza del
presente decreto;
    d)  per  gli  scarichi  di acque provenienti dalla lavorazione di
rocce  naturali  nonche'  dagli  impianti  di lavaggio delle sostanze
minerali,  purche'  i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente
da  acqua  e  inerti  naturali  e non comportino danneggiamento delle
falde acquifere o instabilita' dei suoli;
    e)  per  gli  scarichi  di  acque  meteoriche convogliate in reti
fognarie separate;
    f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle
operazioni   di   manutenzione   delle   reti  idropotabili  e  dalla
manutenzione dei pozzi di acquedotto.
   2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul
suolo   esistenti   devono   essere   convogliati   in  corpi  idrici
superficiali,  in  reti  fognarie  ovvero  destinati al riutilizzo in
conformita'   alle   prescrizioni  fissate  con  il  decreto  di  cui
all'articolo  99,  comma  1.  In  caso  di  mancata ottemperanza agli
obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti
gli effetti revocata.
   3.  Gli  scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere
conformi  ai  limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza
del  presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul
suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte
terza del presente decreto.
                              Art. 104 
          Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee 
 
  1. E' vietato lo scarico diretto  nelle  acque  sotterranee  e  nel
sottosuolo. 
  2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorita'  competente,
dopo indagine preventiva, puo' autorizzare gli scarichi nella  stessa
falda delle acque utilizzate per scopi  geotermici,  delle  acque  di
infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate  nel  corso  di
determinati lavori di ingegneria civile, ivi  comprese  quelle  degli
impianti di scambio termico. 
  3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare,
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
d'intesa  con  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e,  per   i
giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero  dello
sviluppo  economico  in  materia  di  ricerca   e   coltivazione   di
idrocarburi liquidi e gassosi,  le  regioni  possono  autorizzare  lo
scarico di acque  risultanti  dall'estrazione  di  idrocarburi  nelle
unita' geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi  sono  stati
estratti ovvero in unita' dotate  delle  stesse  caratteristiche  che
contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le  modalita'
dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o
altre sostanze pericolose  diverse,  per  qualita'  e  quantita',  da
quelle derivanti dalla separazione  degli  idrocarburi.  Le  relative
autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle  precauzioni
tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico  non  possano
raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi. 
  4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorita'  competente,
dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza
di sostanze estranee, puo'  autorizzare  gli  scarichi  nella  stessa
falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la  lavorazione  degli
inerti, purche' i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente  da
acqua  ed  inerti  naturali  ed  il   loro   scarico   non   comporti
danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia  regionale
per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per  territorio,  a
spese  del  soggetto   richiedente   l'autorizzazione,   accerta   le
caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza  di
possibili danni per la  falda,  esprimendosi  con  parere  vincolante
sulla richiesta di autorizzazione allo scarico. 
  5. Per le attivita'  di  prospezione,  ricerca  e  coltivazione  di
idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto
in  mare  avviene  secondo  le  modalita'   previste   dal   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  con  proprio
decreto, purche' la concentrazione di olii minerali sia  inferiore  a
40 mg/l. Lo scarico diretto a  mare  e'  progressivamente  sostituito
dalla iniezione o reiniezione  in  unita'  geologiche  profonde,  non
appena disponibili pozzi non piu' produttivi ed idonei  all'iniezione
o reiniezione, e  deve  avvenire  comunque  nel  rispetto  di  quanto
previsto dai commi 2 e 3. 
((5-bis. In deroga  a  quanto  previsto  al  comma  1  e'  consentita
l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di  carbonio
in formazioni  geologiche  prive  di  scambio  di  fluidi  con  altre
formazioni che per motivi naturali sono definitivamente  inadatte  ad
altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma  del
decreto legislativo di  recepimento  della  direttiva  2009/31/CE  in
materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.)) 
  6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare, in sede di autorizzazione allo  scarico  in  unita'  geologiche
profonde di cui al comma 3, autorizza  anche  lo  scarico  diretto  a
mare, secondo le modalita' previste dai commi 5 e 7, per  i  seguenti
casi: 
    a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la  capacita'  del
pozzo iniettore o reiniettore non  sia  sufficiente  a  garantire  la
ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi; 
    b) per il tempo necessario allo svolgimento  della  manutenzione,
ordinaria  e   straordinaria,   volta   a   garantire   la   corretta
funzionalita'  e  sicurezza  del  sistema  costituito  dal  pozzo   e
dall'impianto di iniezione o di reiniezione. 
  7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6  e'
autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto  a
verificare l'assenza di pericoli per le acque e  per  gli  ecosistemi
acquatici. 
  8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5  e  7,  gli
scarichi nel  sottosuolo  e  nelle  acque  sotterranee,  esistenti  e
debitamente autorizzati, devono essere convogliati  in  corpi  idrici
superficiali  ovvero  destinati,  ove  possibile,  al   riciclo,   al
riutilizzo  o  all'utilizzazione  agronomica.  In  caso  di   mancata
ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico e'
revocata. 
                              ART. 105
                  (scarichi in acque superficiali)

   1.  Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali
devono  rispettare  i  valori-limite  di  emissione  fissati ai sensi
dell'articolo  101,  commi 1 e 2, in funzione del perseguimento degli
obiettivi di qualita'.
   2. Gli scarichi di acque reflue urbane che confluiscono nelle reti
fognarie,  provenienti  da  agglomerati  con  meno  di 2.000 abitanti
equivalenti  e recapitanti in acque dolci ed in acque di transizione,
e gli scarichi provenienti da agglomerati con meno di 10.000 abitanti
equivalenti, recapitanti in acque marino-costiere, sono sottoposti ad
un   trattamento  appropriato,  in  conformita'  con  le  indicazioni
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
   3.  Le  acque  reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello
scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente
in  conformita'  con  le indicazioni dell'Allegato 5 alla parte terza
del presente decreto.
   4. Gli scarichi previsti al comma 3 devono rispettare, altresi', i
valori-limite  di emissione fissati ai sensi dell'articolo 101, commi
1 e 2.
   5.  Le  regioni  dettano  specifica disciplina per gli scarichi di
reti   fognarie  provenienti  da  agglomerati  a  forte  fluttuazione
stagionale degli abitanti, tenuto conto di quanto disposto ai commi 2
e 3 e fermo restando il conseguimento degli obiettivi di qualita'.
   6.  Gli  scarichi  di acque reflue urbane in acque situate in zone
d'alta  montagna,  ossia  al  di sopra dei 1500 metri sul livello del
mare,  dove, a causa delle basse temperature, e' difficile effettuare
un  trattamento  biologico  efficace, possono essere sottoposti ad un
trattamento  meno  spinto  di  quello  previsto  al  comma 3, purche'
appositi  studi  comprovino  che  i  suddetti  scarichi  non  avranno
ripercussioni negative sull'ambiente.
                              ART. 106
                  (scarichi di acque reflue urbane
            in corpi idrici ricadenti in aree sensibili)

   1.  Ferme restando le disposizioni dell'articolo 101, commi 1 e 2,
le  acque  reflue  urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000
abitanti  equivalenti,  che scaricano in acque recipienti individuate
quali aree sensibili, devono essere sottoposte ad un trattamento piu'
spinto  di  quello  previsto  dall'articolo  105,  comma 3, secondo i
requisiti  specifici  indicati  nell'Allegato  5 alla parte terza del
presente decreto.
   2.  Le  disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle aree
sensibili  in cui puo' essere dimostrato che la percentuale minima di
riduzione  del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di
trattamento   delle   acque   reflue   urbane   e'   pari  almeno  al
settantacinque  per  cento per il fosforo totale oppure per almeno il
settantacinque per cento per l'azoto totale.
   3.  Le  regioni  individuano,  tra  gli scarichi provenienti dagli
impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all'interno
dei  bacini  drenanti  afferenti  alle  aree  sensibili,  quelli che,
contribuendo  all'inquinamento  di tali aree, sono da assoggettare al
trattamento  di  cui  ai  commi  1 e 2 in funzione del raggiungimento
dell'obiettivo di qualita' dei corpi idrici ricettori.
                              Art. 107
                      Scarichi in reti fognarie

  1.  Ferma restando l'inderogabilita' dei valori-limite di emissione
di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto  e,  limitatamente  ai  parametri  di  cui  alla nota 2 della
Tabella  5  del  medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di
acque  reflue  industriali  che  recapitano  in  reti  fognarie  sono
sottoposti  alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai
valori-limite  adottati  dall'Autorita'  d'ambito  competente in base
alle  caratteristiche  dell'impianto, e in modo che sia assicurata la
tutela   del   corpo  idrico  ricettore  nonche'  il  rispetto  della
disciplina  degli  scarichi  di acque reflue urbane definita ai sensi
dell'articolo 101, commi 1 e 2.
  2.  Gli  scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti
fognarie  sono sempre ammessi purche' osservino i regolamenti emanati
dal  soggetto  gestore  del  servizio  idrico  integrato ed approvati
dall'Autorita' d'ambito competente.
  ((3. Non e' ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati,
in  fognatura,  ad  eccezione  di  quelli  organici provenienti dagli
scarti  dell'alimentazione  trattati  con  apparecchi  dissipatori di
rifiuti  alimentari  che  ne riducano la massa in particelle sottili,
previo  accertamento  dell'esistenza  di un sistema di depurazione da
parte  dell'ente  gestore del servizio idrico integrato, che assicura
adeguata  informazione  al  pubblico anche in merito alla planimetria
delle   zone   servite   da   tali   sistemi.  L'installazione  delle
apparecchiature e' comunicata da parte del rivenditore al gestore del
servizio idrico, che ne controlla la diffusione sul territorio.))
  4.  Le  regioni,  sentite  le  province,  possono  stabilire  norme
integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili
e   produttivi   allacciati   alle   pubbliche   fognature,   per  la
funzionalita'  degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei
limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.
---------------
AGGIORNAMENTO (10)
  Il  D.Lgs.  16  gennaio 2008, n. 4 ha disposto (con l'art. 2, comma
19)  che,  per  effetto  dell'abrogazione dell'art. 182, commi 6 e 8,
l'art.  107,  comma  3,  e'  cosi'  sostituito  "3. Non e' ammesso lo
smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura.".
                              ART. 108
                  (scarichi di sostanze pericolose)

   1.  Le  disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose
si  applicano  agli  stabilimenti nei quali si svolgono attivita' che
comportano  la  produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle
sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza
del presente decreto, e nei cui scarichi sia accertata la presenza di
tali  sostanze  in  quantita' o concentrazioni superiori ai limiti di
rilevabilita'  consentiti  dalle  metodiche  di rilevamento in essere
alla  data  di  entrata  in  vigore  della  parte  terza del presente
decreto,  o,  successivamente,  superiori  ai limiti di rilevabilita'
consentiti  dagli  aggiornamenti  a  tali  metodiche messi a punto ai
sensi  del  punto  4  dell'Allegato  5  alla parte terza del presente
decreto.
   2.  Tenendo  conto  della  tossicita',  della  persistenza e della
bioaccumulazione  della  sostanza considerata nell'ambiente in cui e'
effettuato  lo  scarico,  l'autorita'  competente in sede di rilascio
dell'autorizzazione  fissa,  nei  casi in cui risulti accertato che i
valori  limite  definiti  ai  sensi  dell'articolo  101, commi 1 e 2,
impediscano  o  pregiudichino  il  conseguimento  degli  obiettivi di
qualita'  previsti nel Piano di tutela di cui all'articolo 121, anche
per  la  compre  senza  di  altri  scarichi  di  sostanze pericolose,
valori-limite  di  emissione  piu'  restrittivi  di quelli fissati ai
sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.
   3.  Ai  fini  dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1
dell'articolo  107  e  del comma 2 del presente articolo, entro il 30
ottobre  2007  devono  essere attuate le prescrizioni concernenti gli
scarichi  delle  imprese  assoggettate alle disposizioni ((del Titolo
III-bis   della   parte   seconda   del   presente  decreto)).  Dette
prescrizioni,  concernenti  valori  limite  di emissione, parametri e
misure tecniche, si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza
obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo
conto  delle  caratteristiche  tecniche  dell'impianto  in questione,
della   sua   ubicazione   geografica   e   delle  condizioni  locali
dell'ambiente.
   4.  Per  le  sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla
parte  terza  del  presente  decreto,  derivanti dai cicli produttivi
indicati  nella  medesima  tabella,  le  autorizzazioni  stabiliscono
altresi'  la  quantita'  massima della sostanza espressa in unita' di
peso  per unita' di elemento caratteristico dell'attivita' inquinante
e  cioe'  per  materia prima o per unita' di prodotto, in conformita'
con  quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le
sostanze  pericolose  di  cui  al  comma  1  sono  assoggettati  alle
prescrizioni  di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza
del presente decreto.
   5.  Per  le  acque reflue industriali contenenti le sostanze della
Tabella  5  dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, il
punto di misurazione dello scarico e' fissato secondo quanto previsto
dall'autorizzazione   integrata   ambientale   di   cui   al  decreto
legislativo  18  febbraio  2005,  n. 59, e, nel caso di attivita' non
rientranti  nel  campo  di  applicazione del suddetto decreto, subito
dopo  l'uscita  dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che
serve   lo   stabilimento   medesimo.   L'autorita'  competente  puo'
richiedere  che  gli  scarichi  parziali contenenti le sostanze della
tabella 5 del medesimo Allegato 5 siano tenuti separati dallo scarico
generale   e  disciplinati  come  rifiuti.  Qualora,  come  nel  caso
dell'articolo   124,   comma   2,   secondo  periodo,  l'impianto  di
trattamento  di  acque  reflue  industriali  che  tratta  le sostanze
pericolose,  di  cui  alla tabella 5 del medesimo allegato 5, riceva,
tramite  condotta,  acque  reflue  provenienti  da altri stabilimenti
industriali  o  acque  reflue urbane, contenenti sostanze diverse non
utili ad un modifica o ad una riduzione delle sostanze pericolose, in
sede di autorizzazione l'autorita' competente ridurra' opportunamente
i  valori  limite di e missione indicati nella tabella 3 del medesimo
Allegato  5  per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate
in   Tabella   5,   tenendo  conto  della  diluizione  operata  dalla
miscelazione delle diverse acque reflue.
   6.  L'autorita'  competente al rilascio dell'autorizzazione per le
sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del
presente  decreto,  derivanti  dai  cicli  produttivi  indicati nella
tabella  medesima,  redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate,
degli  scarichi  esistenti  e  dei  controlli effettuati, ai fini del
successivo inoltro alla Commissione europea.

CAPO IV

ULTERIORI MISURE PER LA TUTELA DEI CORPI IDRICI


                              ART. 109 
(immersione in mare di materiale derivante da attivita' di  escavo  e
            attivita' di posa in mare di cavi e condotte) 
 
   1. Al fine della tutela dell'ambiente marino e in conformita' alle
disposizioni delle convenzioni internazionali vigenti in materia,  e'
consentita l'immersione deliberata in mare da navi ovvero  aeromobili
e da strutture ubicate nelle acque del  mare  o  in  ambiti  ad  esso
contigui, quali spiagge,  lagune  e  stagni  salmastri  e  terrapieni
costieri, dei materiali seguenti: 
    a) materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni
litoranei emersi; 
    b) inerti, materiali geologici inorganici  e  manufatti  al  solo
fine  di  utilizzo,  ove  ne  sia  dimostrata  la  compatibilita'   e
l'innocuita' ambientale; 
    c) materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra,
prodotto durante l'attivita' di pesca effettuata in mare o  laguna  o
stagni salmastri. 
   2. L'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di cui al
comma 1, lettera a), ((e' rilasciata dalla regione,  fatta  eccezione
per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali di  cui  alle
leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, per i quali
e'  rilasciata  dal  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela   del
territorio e del mare,)) in conformita' alle modalita' stabilite  con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare, di concerto con  i  Ministri  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, delle politiche  agricole  e  forestali,  delle  attivita'
produttive previa intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della parte terza del presente decreto. 
   3. L'immersione in mare di materiale di cui al  comma  1,  lettera
b), e' soggetta ad autorizzazione ((regionale)), con  esclusione  dei
nuovi manufatti soggetti alla valutazione di impatto ambientale.  Per
le opere di ripristino, che non  comportino  aumento  della  cubatura
delle  opere  preesistenti,   e'   dovuta   la   sola   comunicazione
all'autorita' competente. 
   4. L'immersione in mare dei materiali di cui al comma  1,  lettera
c), non e' soggetta ad autorizzazione. 
   5. La movimentazione dei fondali marini  derivante  dall'attivita'
di posa in mare di cavi e  condotte  e'  soggetta  ad  autorizzazione
regionale  rilasciata,  in  conformita'   alle   modalita'   tecniche
stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con  i  Ministri  delle  attivita'
produttive, delle infrastrutture e dei trasporti  e  delle  politiche
agricole e forestali, per quanto di  competenza,  da  emanarsi  entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della  parte  terza
del presente decreto. Nel caso di condotte o cavi  facenti  parte  di
reti energetiche di interesse nazionale, o di  connessione  con  reti
energetiche  di  altri  stati,  l'autorizzazione  e'  rilasciata  dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
sentite le regioni interessate, nell'ambito del procedimento unico di
autorizzazione delle stesse reti. 
                              ART. 110
       (trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento
                     delle acque reflue urbane)

   1.  Salvo  quanto  previsto  ai commi 2 e 3, e' vietato l'utilizzo
degli   impianti  di  trattamento  di  acque  reflue  urbane  per  lo
smaltimento di rifiuti.
   2.  In  deroga  al  comma  1, l'autorita' competente, d'intesa con
l'Autorita'  d'ambito,  in  relazione  a  particolari  esigenze e nei
limiti  della  capacita' residua di trattamento, autorizza il gestore
del servizio idrico integrato a smaltire nell'impianto di trattamento
di  acque reflue urbane rifiuti liquidi, limitatamente alle tipologie
compatibili con il processo di depurazione.
   3.  Il gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione
all'autorita'  competente  ai  sensi  dell'articolo  124, e' comunque
autorizzato  ad accettare in impianti con caratteristiche e capacita'
depurative   adeguate,   che   rispettino  i  valori  limite  di  cui
all'articolo  101,  commi  1  e  2,  i  seguenti rifiuti e materiali,
purche'  provenienti  dal proprio Ambito territoriale ottimale oppure
da   altro   Ambito  territoriale  ottimale  sprovvisto  di  impianti
adeguati:
    a)  rifiuti  costituiti  da  acque reflue che rispettino i valori
limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
    b)   rifiuti   costituiti   dal   materiale   proveniente   dalla
manutenzione  ordinaria  di  sistemi  di  trattamento di acque reflue
domestiche previsti ai sensi dell'articolo 100, comma 3;
    c)  materiali  derivanti  dalla manutenzione ordinaria della rete
fognaria  nonche'  quelli  derivanti da altri impianti di trattamento
delle  acque  reflue  urbane,  nei  quali l'ulteriore trattamento dei
medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente.
   4.  L'attivita'  di  cui  ai  commi  2  e 3 puo' essere consentita
purche'  non  sia  compromesso  il  possibile  riutilizzo delle acque
reflue e dei fanghi.
   5. Nella comunicazione prevista al comma 3 il gestore del servizio
idrico  integrato  deve indicare la capacita' residua dell'impianto e
le  caratteristiche  e  quantita'  dei  rifiuti che intende trattare.
L'autorita'  competente  puo' indicare quantita' diverse o vietare il
trattamento   di   specifiche   categorie   di  rifiuti.  L'autorita'
competente  provvede  altresi' all'iscrizione in appositi elenchi dei
gestori   di   impianti   di  trattamento  che  hanno  effettuato  la
comunicazione di cui al comma 3.
   6.  Allo  smaltimento dei rifiuti di cui ai commi 2 e 3 si applica
l'apposita tariffa determinata dall'Autorita' d'ambito.
   7.  Il  produttore  ed il trasportatore dei rifiuti sono tenuti al
rispetto  della  normativa in materia di rifiuti, fatta eccezione per
il  produttore  dei  rifiuti  di  cui  al comma 3, lettera b), che e'
tenuto  al rispetto dei soli obblighi previsti per i produttori dalla
vigente  normativa  in  materia  di  rifiuti. Il gestore del servizio
idrico  integrato  che,  ai  sensi dei commi 3 e 5, tratta rifiuti e'
soggetto  all'obbligo  di  tenuta  del  registro  di carico e scarico
secondo  quanto  previsto  dalla  vigente  normativa  in  materia  di
rifiuti.
                              ART. 111
              (impianti di acquacoltura e piscicoltura)

   1.  Con  decreto  del  ((Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del mare)), di concerto con i Ministri delle politiche
agricole  e  forestali,  delle infrastrutture e dei trasporti e delle
attivita' produttive, e previa intesa con Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  sono  individuati  i  criteri  relativi al contenimento
dell'impatto  sull'ambiente derivante dalle attivita' di acquacoltura
e di piscicoltura.
                              ART. 112
                     (utilizzazione agronomica)

   1.  Fermo  restando  quanto  previsto dall'articolo 92 per le zone
vulnerabili  e  dal  decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per
gli   impianti   di   allevamento  intensivo  di  cui  al  punto  6.6
dell'Allegato 1 al predetto decreto, l'utilizzazione agronomica degli
effluenti  di  allevamento,  delle  acque  di vegetazione dei frantoi
oleari,  sulla  base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996,
n.  574,  nonche' dalle acque reflue provenienti dalle aziende di cui
all'articolo  101, comma 7, lettere a), b) e c), e da piccole aziende
agroalimentari,  cosi'  come  individuate  in  base  al  decreto  del
Ministro  delle  politiche agricole e forestali di cui al comma 2, e'
soggetta   a   comunicazione   all'autorita'   competente   ai  sensi
all'articolo 75 del presente decreto.
   2.   Le   regioni   disciplinano  le  attivita'  di  utilizzazione
agronomica  di  cui  al  comma 1 sulla base dei criteri e delle norme
tecniche  generali  adottati con decreto del Ministro delle politiche
agricole  e  forestali,  di  concerto  con i Ministri dell'ambiente e
della tutela del territorio, delle attivita' produttive, della salute
e  delle  infrastrutture  e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data
di  entrata  in  vigore del predetto decreto ministeriale, garantendo
nel contempo la tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati ed
in particolare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di
qualita' di cui alla parte terza del presente decreto.
   3.   Nell'ambito   della   normativa  di  cui  al  comma  2,  sono
disciplinati in particolare:
    a)  le  modalita'  di attuazione degli articoli 3, 5, 6 e 9 della
legge 11 novembre 1996, n. 574;
    b)  i  tempi e le modalita' di effettuazione della comunicazione,
prevedendo  procedure  semplificate nonche' specifici casi di esonero
dall'obbligo  di  comunicazione  per  le  attivita'  di minor impatto
ambientale;
    c)  le  norme  tecniche  di  effettuazione  delle  operazioni  di
utilizzo agronomico;
    d)  i  criteri  e  le procedure di controllo, ivi comprese quelle
inerenti   l'imposizione  di  prescrizioni  da  parte  dell'autorita'
competente,  il  divieto  di  esercizio ovvero la sospensione a tempo
determinato  dell'attivita'  di  cui  al  comma 1 nel caso di mancata
comunicazione  o  mancato  rispetto  delle  norme  tecniche  e  delle
prescrizioni impartite;
    e)  le  sanzioni  amministrative pecuniarie fermo restando quanto
disposto dall'articolo 137, comma 15.
                              ART. 113
     (acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia)

   1. Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le
regioni,  previo  parere del ((Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare)), disciplinano e attuano:
    a)  le  forme  di controllo degli scarichi di acque meteoriche di
dilavamento provenienti da reti fognarie separate;
    b)  i  casi  in cui puo' essere richiesto che le immissioni delle
acque  meteoriche  di  dilavamento, effettuate tramite altre condotte
separate,  siano  sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa
l'eventuale autorizzazione.
   2.  Le  acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non
sono  soggette  a  vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza
del presente decreto.
   3.  Le  regioni  disciplinano  altresi'  i casi in cui puo' essere
richiesto  che  le  acque  di  prima pioggia e di lavaggio delle aree
esterne  siano  convogliate  e opportunamente trattate in impianti di
depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle
attivita'  svolte,  vi  sia  il  rischio  di dilavamento da superfici
impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano
pregiudizio  per  il  raggiungimento  degli obiettivi di qualita' dei
corpi idrici.
   4.  E' comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque
meteoriche nelle acque sotterranee.
                              ART. 114
                               (dighe)

   1. Le regioni, previo parere del ((Ministero dell'ambiente e della
tutela  del  territorio e del mare)), adottano apposita disciplina in
materia  di  restituzione  delle  acque  utilizzate per la produzione
idroelettrica,  per  scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione,
nonche'  delle  acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da
quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi, al fine di
garantire  il  mantenimento  o  il  raggiungimento degli obiettivi di
qualita' di cui al titolo II della parte terza del presente decreto.
   2. Al fine di assicurare il mantenimento della capacita' di invaso
e  la  salvaguardia  sia  della  qualita' dell'acqua invasata sia del
corpo  ricettore,  le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento
delle  dighe sono effettuate sulla base di un progetto di gestione di
ciascun invaso. Il progetto di gestione e' finalizzato a definire sia
il  quadro previsionale di dette operazioni connesse con le attivita'
di   manutenzione   da  eseguire  sull'impianto,  sia  le  misure  di
prevenzione  e tutela del corpo ricettore, dell'ecosistema acquatico,
delle   attivita'  di  pesca  e  delle  risorse  idriche  invasate  e
rilasciate a valle dell'invaso durante le operazioni stesse.
   3.  Il progetto di gestione individua altresi' eventuali modalita'
di  manovra  degli  organi di scarico, anche al fine di assicurare la
tutela   del   corpo  ricettore.  Restano  valide  in  ogni  caso  le
disposizioni  fissate  dal decreto del Presidente della Repubblica 1°
novembre  1959,  n. 1363, volte a garantire la sicurezza di persone e
cose.
   4.  Il  progetto di gestione e' predisposto dal gestore sulla base
dei  criteri  fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei  trasporti  e  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio di
concerto  con  il  Ministro  delle  attivita' produttive e con quello
delle politiche agricole e forestali, previa intesa con la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  parte terza del presente
decreto.
   5.  Il  progetto  di  gestione  e'  approvato  dalle  regioni, con
eventuali  prescrizioni,  entro  sei  mesi  dalla  sua presentazione,
previo  parere  dell'amministrazione  competente alla vigilanza sulla
sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, ai sensi degli articoli 89
e  91  del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e sentiti, ove
necessario,   gli  enti  gestori  delle  aree  protette  direttamente
interessate;  per  le  dighe di cui al citato articolo 91 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il progetto approvato e' trasmesso
al  Registro  italiano  dighe (RID) per l'inserimento, anche in forma
sintetica,   come   parte   integrante   del  foglio  condizioni  per
l'esercizio  e  la manutenzione di cui all'articolo 6 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  1°  novembre 1959, n. 1363, e relative
disposizioni  di  attuazione.  Il  progetto  di  gestione  si intende
approvato  e  diviene  operativo  trascorsi  sei  mesi  dalla data di
presentazione  senza  che  sia  intervenuta alcuna pronuncia da parte
della  regione  competente, fermo restando il pote re di tali Enti di
dettare eventuali prescrizioni, anche trascorso tale termine.
   6.  Con  l'approvazione  del progetto il gestore e' autorizzato ad
eseguire  le  operazioni  di  svaso,  sghiaiamento  e  sfangamento in
conformita'  ai  limiti  indicati nel progetto stesso e alle relative
prescrizioni.
   7.  Nella  definizione  dei  canoni  di  concessione  di inerti le
amministrazioni  determinano  specifiche  modalita'  ed  importi  per
favorire  lo  sghiaiamento  e  sfangamento  degli  invasi per asporto
meccanico.
   8.  I  gestori  degli  invasi  esistenti,  che  ancora non abbiano
ottemperato   agli  obblighi  previsti  dal  decreto  del  ((Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del mare)) 30 giugno
2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 269 del 16 novembre
2004,  sono  tenuti  a presentare il progetto di cui al comma 2 entro
sei  mesi  dall'emanazione  del  decreto  di  cui  al  comma  4. Fino
all'approvazione  o  alla  operativita'  del  progetto di gestione, e
comunque  non  oltre  dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
predetto  decreto,  le operazioni periodiche di manovre prescritte ai
sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 1°
novembre  1959,  n.  1363, volte a controllare la funzionalita' degli
organi  di scarico, sono svolte in conformita' ai fogli di condizione
per l'esercizio e la manutenzione.
   9. Le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento degli invasi
non  devono  pregiudicare gli usi in atto a valle dell'invaso, ne' il
rispetto  degli obiettivi di qualita' ambientale e degli obiettivi di
qualita' per specifica destinazione.
                              ART. 115
         (tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici)

   1.  Al  fine  di  assicurare il mantenimento o il ripristino della
vegetazione  spontanea  nella fascia immediatamente adiacente i corpi
idrici,  con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti
di   origine   diffusa,   di   stabilizzazione   delle  sponde  e  di
conservazione della biodiversita' da contemperarsi con le esigenze di
funzionalita'  dell'alveo,  entro  un  anno  dalla data di entrata in
vigore della parte terza del presente decreto le regioni disciplinano
gli  interventi  di  trasformazione  e  di  gestione  del suolo e del
soprassuolo  previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di
fiumi,  laghi,  stagni  e  lagune, comunque vietando la copertura dei
corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica
incolumita'  e  la  realizzazione  di  impianti  di  smaltimento  dei
rifiuti.
   2.  Gli  interventi  di  cui  al  comma  1  sono comunque soggetti
all'autorizzazione prevista dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523,
salvo  quanto  previsto  per  gli  interventi  a  salvaguardia  della
pubblica incolumita'.
   3. Per garantire le finalita' di cui al comma 1, le aree demaniali
dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque possono essere
date  in  concessione  allo scopo di destinarle a riserve naturali, a
parchi  fluviali  o  lacuali  o comunque a interventi di ripristino e
recupero ambientale. Qualora le aree demaniali siano gia' comprese in
aree  naturali  protette  statali  o  regionali  inserite nell'elenco
ufficiale   previsto  dalla  vigente  normativa,  la  concessione  e'
gratuita.
   4. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione ai sensi della
legge   5  gennaio  1994,  n.  37,  non  possono  essere  oggetto  di
sdemanializzazione.
                              ART. 116
                        (programmi di misure)

   1.  Le regioni, nell'ambito delle risorse disponibili, integrano i
Piani  di  tutela  di  cui all'articolo 121 con i programmi di misure
costituiti  dalle  misure  di  base di cui all'Allegato 11 alla parte
terza   del   presente   decreto  e,  ove  necessarie,  dalle  misure
supplementari  di  cui al medesimo Allegato; tali programmi di misure
sono  sottoposti  per l'approvazione all'Autorita' di bacino. Qualora
le  misure  non  risultino  sufficienti a garantire il raggiungimento
degli obiettivi previsti, l'Autorita' di bacino ne individua le cause
e  indica  alle  regioni  le  modalita' per il riesame dei programmi,
invitandole  ad  apportare le necessarie modifiche, fermo restando il
limite  costituito  dalle  risorse  disponibili.  Le misure di base e
supplementari  devono  essere  comunque  tali  da  evitare  qualsiasi
aumento  di inquinamento delle acque marine e di quelle superficiali.
I  programmi  sono  approvati  entro il 2009 ed attuati dalle regioni
entro  il  2012;  il successivo riesame deve avvenire entro il 2015 e
dev'essere aggiornato ogni sei anni .

TITOLO IV
STRUMENTI DI TUTELA


CAPO I

PIANI DI GESTIONE E PIANI DI TUTELA DELLE ACQUE


                              ART. 117
         (piani di gestione e registro delle aree protette)

   1.  Per  ciascun  distretto  idrografico  e'  adottato un Piano di
gestione,  che  rappresenta articolazione interna del Piano di bacino
distrettuale di cui all'articolo 65. Il Piano di gestione costituisce
pertanto  piano  stralcio  del  Piano  di  bacino  e viene adottato e
approvato   secondo   le   procedure   stabilite   per   quest'ultimo
dall'articolo   66.   Le   Autorita'   di   bacino,   ai  fini  della
predisposizione   dei   Piani   di   gestione,  devono  garantire  la
partecipazione  di  tutti  i  soggetti istituzionali competenti nello
specifico settore.
   2.  Il Piano di gestione e' composto dagli elementi indicati nella
parte A dell'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto.
   3.  L'Autorita'  di  bacino,  sentite  le  Autorita'  d'ambito del
servizio  idrico integrato, istituisce entro sei mesi dall'entrata in
vigore  della presente norma, sulla base delle informazioni trasmesse
dalle  regioni, un registro delle aree protette di cui all'Allegato 9
alla  parte  terza  del  presente  decreto, designate dalle autorita'
competenti ai sensi della normativa vigente.
                              ART. 118
(rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico ed analisi
          dell'impatto esercitato dall'attivita' antropica)

  1.  Al fine di aggiornare le informazioni necessarie alla redazione
del  Piano  di  tutela  di  cui  all'articolo 121, le regioni attuano
appositi  programmi  di  rilevamento  dei  dati utili a descrivere le
caratteristiche   del  bacino  idrografico  e  a  valutare  l'impatto
antropico  esercitato  sul  medesimo,  nonche' alla raccolta dei dati
necessari  all'analisi  economica  dell'utilizzo delle acque, secondo
quanto  previsto  dall'Allegato  10  alla  parte  terza  del presente
decreto. Le risultanze delle attivita' di cui sopra sono trasmesse al
Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare ed
al  Dipartimento  tutela  delle acque interne e marine dell' Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
  2.  I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformita' alle
indicazioni  di  cui  all'Allegato  3  alla  parte terza del presente
decreto  e di cui alle disposizioni adottate con apposito decreto dal
Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del mare e
((sono  aggiornati  entro  il 22 dicembre 2013 e successivamente ogni
sei anni)).
  3.  Nell'espletamento dell'attivita' conoscitiva di cui al comma 1,
le  regioni  sono  tenute ad utilizzare i dati e le informazioni gia'
acquisite.
                              ART. 119
    (principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici)

   1.  Ai  fini del raggiungimento degli obiettivi di qualita' di cui
al  Capo  I  del titolo II della parte terza del presente decreto, le
Autorita'  competenti  tengono  conto  del principio del recupero dei
costi  dei servizi idrici, compresi quelli ambientali e relativi alla
risorsa,  prendendo  in considerazione l'analisi economica effettuata
in  base  all'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto e, in
particolare, secondo il principio "chi inquina paga".
   2.  Entro  il  2010  le Autorita' competenti provvedono ad attuare
politiche  dei  prezzi dell'acqua idonee ad incentivare adeguatamente
gli  utenti  a  usare  le  risorse  idriche  in  modo efficiente ed a
contribuire  al  raggiungimento ed al mantenimento degli obiettivi di
qualita'  ambientali  di cui alla direttiva 2000/60/CE nonche' di cui
agli  articoli  76 e seguenti del presente decreto, anche mediante un
adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico
dei   vari   settori  di  impiego  dell'acqua,  suddivisi  almeno  in
industria,  famiglie  e  agricoltura.  Al  riguardo dovranno comunque
essere  tenute  in  conto  le  ripercussioni  sociali,  ambientali ed
economiche  del recupero dei suddetti costi, nonche' delle condizioni
geografiche  e climatiche della regione o delle regioni in questione.
In particolare:
    a)  i  canoni  di  concessione  per  le  derivazioni  delle acque
pubbliche  tengono  conto  dei  costi  ambientali  e  dei costi della
risorsa connessi all'utilizzo dell'acqua;
    b)  le  tariffe  dei  servizi idrici a carico dei vari settori di
impiego  dell'acqua,  quali  quelli  civile,  industriale e agricolo,
contribuiscono   adeguatamente  al  recupero  dei  costi  sulla  base
dell'analisi  economica  effettuata  secondo l'Allegato 10 alla parte
terza del presente decreto.
   3.  Nei  Piani di tutela di cui all'articolo 121 sono riportate le
fasi previste per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e
2  necessarie  al  raggiungimento  degli obiettivi di qualita' di cui
alla parte terza del presente decreto.
                              ART. 120
       (rilevamento dello stato di qualita' dei corpi idrici)

   1.  Le  regioni elaborano ed attuano programmi per la conoscenza e
la  verifica  dello  stato  qualitativo  e  quantitativo  delle acque
superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico.
   2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformita' alle
indicazioni  di  cui  all'Allegato  1  alla  parte terza del presente
decreto.  Tali  programmi  devono  essere  integrati  con quelli gia'
esistenti  per  gli  obiettivi  a specifica destinazione stabiliti in
conformita'  all'Allegato  2  alla  parte terza del presente decreto,
nonche'  con  quelli  delle  acque  inserite  nel registro delle aree
protette.  Le  risultanze  delle  attivita'  di  cui  al comma 1 sono
trasmesse  al ((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e  del  mare)) ed al Dipartimento tutela delle acque interne e marine
dell'((Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale))
(((ISPRA))).
   3.  Al  fine  di  evitare sovrapposizioni e di garantire il flusso
delle  informazioni  raccolte e la loro compatibilita' con il Sistema
informativo   nazionale  dell'ambiente  (SINA),  le  regioni  possono
promuovere,  nell'esercizio  delle  rispettive competenze, accordi di
programma  con l' ((Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale))  (((ISPRA))),  le  Agenzie  regionali  per la protezione
dell'ambiente  di  cui  al  decreto-legge  4  dicembre  1993, n. 496,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, le
province,  le  Autorita'  d'ambito,  i  consorzi  di  bonifica  e  di
irrigazione  e  gli  altri  enti  pubblici interessati. Nei programmi
devono essere definite altresi' le modalita' di standardizzazione dei
dati e di interscambio delle informazioni.
                              Art. 121
                     Piani di tutela delle acque

  1.  Il  Piano di tutela delle acque costituisce uno specifico piano
di settore ed e' articolato secondo i contenuti elencati nel presente
articolo,  nonche'  secondo  le  specifiche  indicate  nella  parte B
dell'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto.
  2.  Entro  il 31 dicembre 2006 le Autorita' di bacino, nel contesto
delle  attivita'  di  pianificazione  o  mediante  appositi  atti  di
indirizzo  e  coordinamento,  sentite  le  province  e  le  Autorita'
d'ambito,  definiscono gli obiettivi su scala di distretto cui devono
attenersi  i  piani di tutela delle acque, nonche' le priorita' degli
interventi.  Entro  il  31  dicembre  2007,  le  regioni,  sentite le
province  e  previa  adozione delle eventuali misure di salvaguardia,
adottano  il  Piano  di  tutela  delle  acque  e  lo  trasmettono  al
((Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del
mare))nonche'  alle  competenti Autorita' di bacino, per le verifiche
di competenza.
  3.  Il  Piano  di  tutela  contiene,  oltre agli interventi volti a
garantire  il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui
alla  parte  terza  del  presente  decreto, le misure necessarie alla
tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.
  4.  Per  le finalita' di cui al comma 1 il Piano di tutela contiene
in particolare:
    a) i risultati dell'attivita' conoscitiva;
    b)  l'individuazione degli obiettivi di qualita' ambientale e per
specifica destinazione;
    c)  l'elenco  dei  corpi  idrici a specifica destinazione e delle
aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e
di risanamento;
    d)  le  misure  di  tutela  qualitative  e  quantitative tra loro
integrate e coordinate per bacino idrografico;
    e) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle
relative priorita';
    f)  il  programma  di  verifica  dell'efficacia  degli interventi
previsti;
    g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
    g-bis)  i  dati  in possesso delle autorita' e agenzie competenti
rispetto  al monitoraggio delle acque di falda delle aree interessate
e   delle   acque   potabili   dei  comuni  interessati,  rilevati  e
periodicamente  aggiornati  presso la rete di monitoraggio esistente,
da pubblicare in modo da renderli disponibili per i cittadini;
    h)  l'analisi  economica  di cui all'Allegato 10 alla parte terza
del  presente decreto e le misure previste al fine di dare attuazione
alle disposizioni di cui all'articolo 119 concernenti il recupero dei
costi dei servizi idrici;
    i) le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.
  5.  Entro  centoventi giorni dalla trasmissione del Piano di tutela
le  Autorita' di bacino verificano la conformita' del piano agli atti
di  pianificazione o agli atti di indirizzo e coordinamento di cui al
comma  2,  esprimendo  parere  vincolante.  Il  Piano  di  tutela  e'
approvato  dalle  regioni  entro i successivi sei mesi e comunque non
oltre   il   31   dicembre   2008.  Le  successive  revisioni  e  gli
aggiornamenti devono essere effettuati ogni sei anni.
                              ART. 122
               (informazione e consultazione pubblica)

   1.  Le  regioni  promuovono  la  partecipazione attiva di tutte le
parti  interessate  all'attuazione  della  parte  terza  del presente
decreto,    in    particolare    all'elaborazione,   al   riesame   e
all'aggiornamento  dei  Piani  di  tutela.  Su richiesta motivata, le
regioni  autorizzano  l'accesso  ai  documenti  di riferimento e alle
informazioni  in  base  ai  quali  e' stato elaborato il progetto del
Piano  di  tutela. Le regioni provvedono affinche', per il territorio
di  competenza  ricadente  nel distretto idrografico di appartenenza,
siano  pubblicati  e  resi  disponibili per eventuali osservazioni da
parte del pubblico:
    a)  il  calendario  e il programma di lavoro per la presentazione
del  Piano,  inclusa  una  dichiarazione  delle misure consultive che
devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui
il Piano si riferisce;
    b)  una  valutazione  globale provvisoria dei problemi prioritari
per  la  gestione  delle  acque nell'ambito del bacino idrografico di
appartenenza,  almeno  due  anni prima dell'inizio del periodo cui il
Piano si riferisce;
    c)  copia  del progetto del Piano di tutela, almeno un anno prima
dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce.
   2.  Per  garantire  l'attiva partecipazione e la consultazione, le
regioni  concedono un periodo minimo di sei mesi per la presentazione
di osservazioni scritte sui documenti di cui al comma 1.
   3.  I  commi 1 e 2 si applicano anche agli aggiornamenti dei Piani
di tutela.
                              Art. 123
         (trasmissione delle informazioni e delle relazioni)

   1.  Contestualmente  alla  pubblicazione  dei  Piani  di tutela le
regioni trasmettono copia di detti piani e di tutti gli aggiornamenti
successivi al ((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare)) al fine del successivo inoltro alla Commissione europea.
   2.  Le regioni trasmettono al medesimo Ministero per il successivo
inoltro alla Commissione europea, anche sulla base delle informazioni
dettate,  in  materia di modalita' di trasmissione delle informazioni
sullo  stato  di  qualita'  dei  corpi idrici e sulla classificazione
delle   acque,  dal  ((Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare)) con apposito decreto, relazioni sintetiche
concernenti:
    a)  l'attivita'  conoscitiva di cui all'articolo 118 entro dodici
mesi  dalla  data di entrata in vigore della parte terza del presente
decreto.  I  successivi  aggiornamenti sono trasmessi ogni sei anni a
partire dal febbraio 2010;
    b)   i   programmi   di   monitoraggio  secondo  quanto  previsto
all'articolo  120  entro  dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della  parte terza del presente decreto e successivamente con cadenza
annuale.
   3. Entro tre anni dalla pubblicazione di ciascun Piano di tutela o
dall'aggiornamento di cui all'articolo 121, le regioni trasmettono al
((Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))
una  relazione  sui progressi realizzati nell'attuazione delle misure
di base o supplementari di cui all'articolo 116.

CAPO II
AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI


                              ART. 124
                         (criteri generali)

  1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
   ((2.  L'autorizzazione e' rilasciata al titolare dell'attivita' da
cui  origina  lo  scarico.  Ove uno o piu' stabilimenti conferiscano,
tramite  condotta,  ad  un  terzo  soggetto,  titolare  dello scarico
finale,  le  acque  reflue  provenienti  dalle loro attivita', oppure
qualora  tra  piu'  stabilimenti  sia  costituito  un  consorzio  per
l'effettuazione   in   comune   dello   scarico  delle  acque  reflue
provenienti  dalle  attivita'  dei  consorziati,  l'autorizzazione e'
rilasciata  in  capo  al titolare dello scarico finale o al consorzio
medesimo,  ferme  restando  le  responsabilita'  dei singoli titolari
delle  attivita'  suddette  e  del  gestore  del relativo impianto di
depurazione  in  caso  di  violazione  delle disposizioni della parte
terza del presente decreto.))
   3.  Il  regime  autorizzatorio  degli  scarichi  di  acque  reflue
domestiche  e  di  reti  fognarie,  servite  o  meno  da  impianti di
depurazione  delle  acque  reflue  urbane,  e' definito dalle regioni
nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 101, commi 1 e 2.
   4.  In  deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche
in  reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti
fissati  dal  gestore  del  servizio  idrico  integrato  ed approvati
dall'Autorita' d'ambito.
   5. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue termali
e'  definito  dalle  regioni;  tali  scarichi  sono  ammessi  in reti
fognarie  nell'osservanza  dei  regolamenti  emanati  dal gestore del
servizio   idrico  integrato  ed  in  conformita'  all'autorizzazione
rilasciata dall'Autorita' di ambito.
   6.  Le  regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria
agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il
tempo necessario al loro avvio.
   ((7.   Salvo   diversa   disciplina   regionale,   la  domanda  di
autorizzazione  e'  presentata  alla  provincia  ovvero all'Autorita'
d'ambito   se  lo  scarico  e'  in  pubblica  fognatura.  L'autorita'
competente  provvede  entro  novanta  giorni  dalla  ricezione  della
domanda.))
   8. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005,
n.  59,  l'autorizzazione  e' valida per quattro anni dal momento del
rilascio.  Un  anno  prima  della  scadenza ne deve essere chiesto il
rinnovo.   Lo  scarico  puo'  essere  provvisoriamente  mantenuto  in
funzione  nel  rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente
autorizzazione,  fino  all'adozione  di un nuovo provvedimento, se la
domanda  di  rinnovo  e'  stata  tempestivamente  presentata. Per gli
scarichi  contenenti  sostanze pericolose di cui all'articolo 108, il
rinnovo  deve  essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei
mesi  dalla  data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo
scarico dovra' cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui
al  comma  3  puo'  prevedere per specifiche tipologie di scarichi di
acque  reflue  domestiche,  ove  soggetti ad autorizzazione, forme di
rinnovo tacito della medesima.
   9.  Per  gli  scarichi in un corso d'acqua nel quale sia accertata
una  portata naturale nulla per oltre centoventi giorni annui, oppure
in  un  corpo  idrico non significativo, l'autorizzazione tiene conto
del  periodo  di  portata  nulla  e della capacita' di diluizione del
corpo  idrico negli altri periodi, e stabilisce prescrizioni e limiti
al  fine di garantire le capacita' autodepurative del corpo ricettore
e la difesa delle acque sotterranee.
   10. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla
sua   localizzazione   e   alle   condizioni   locali   dell'ambiente
interessato,  l'autorizzazione  contiene  le  ulteriori  prescrizioni
tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni
ad   esso   funzionalmente  connesse,  avvenga  in  conformita'  alle
disposizioni  della  parte  terza  del  presente  decreto e senza che
consegua  alcun  pregiudizio  per  il  corpo ricettore, per la salute
pubblica e l'ambiente.
   11.   Le   spese   occorrenti   per  l'effettuazione  di  rilievi,
accertamenti,  controlli  e  sopralluoghi necessari per l'istruttoria
delle  domande  di  autorizzazione  allo scarico previste dalla parte
terza del presente decreto sono a carico del richiedente. L'autorita'
competente   determina,  preliminarmente  all'istruttoria  e  in  via
provvisoria,  la  somma  che  il  richiedente  e' tenuto a versare, a
titolo di deposito, quale condizione di procedibilita' della domanda.
La   medesima  Autorita',  completata  l'istruttoria,  provvede  alla
liquidazione  definitiva  delle  spese  sostenute  sulla  base  di un
tariffario dalla stessa approntato.
   12.  Per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attivita' sia
trasferita  in  altro  luogo,  ovvero  per  quelli soggetti a diversa
destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi
uno    scarico    avente    caratteristiche    qualitativamente   e/o
quantitativamente  diverse da quelle dello scarico preesistente, deve
essere   richiesta   una   nuova  autorizzazione  allo  scarico,  ove
quest'ultimo ne risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo scarico non
abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere
data  comunicazione all'autorita' competente, la quale, verificata la
compatibilita'  dello  scarico  con  il  corpo  recettore,  adotta  i
provvedimenti che si rendano eventualmente necessari.
                              ART. 125
(domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali)

   1.  La  domanda  di  autorizzazione  agli scarichi di acque reflue
industriali    deve    essere    corredata   dall'indicazione   delle
caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico e del volume
annuo  di  acqua  da  scaricare, dalla tipologia del ricettore, dalla
individuazione  del  punto  previsto  per  effettuare  i  prelievi di
controllo,  dalla  descrizione  del sistema complessivo dello scarico
ivi   comprese   le   operazioni  ad  esso  funzionalmente  connesse,
dall'eventuale  sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove
richiesto,  e  dalla  indicazione delle apparecchiature impiegate nel
processo  produttivo  e nei sistemi di scarico nonche' dei sistemi di
depurazione  utilizzati  per conseguire il rispetto dei valori limite
di emissione.
   2.  Nel  caso  di  scarichi  di  sostanze  di cui alla tabella 3/A
dell'Allegato  5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai
cicli  produttivi  indicati nella medesima tabella 3/A, la domanda di
cui al comma 1 deve altresi' indicare:
    a)   la   capacita'   di   produzione  del  singolo  stabilimento
industriale   che  comporta  la  produzione  o  la  trasformazione  o
l'utilizzazione  delle  sostanze di cui alla medesima tabella, oppure
la   presenza  di  tali  sostanze  nello  scarico.  La  capacita'  di
produzione dev'essere indicata con riferimento alla massima capacita'
oraria   moltiplicata   per  il  numero  massimo  di  ore  lavorative
giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;
    b)  il  fabbisogno  orario  di  acque per ogni specifico processo
produttivo.
                              ART. 126
              (approvazione dei progetti degli impianti
di trattamento delle acque reflue urbane)

   1.  Le  regioni  disciplinano  le  modalita'  di  approvazione dei
progetti  degli  impianti  di  trattamento delle acque reflue urbane.
Tale  disciplina  deve tenere conto dei criteri di cui all'Allegato 5
alla  parte  terza del presente decreto e della corrispondenza tra la
capacita'  di  trattamento  dell'impianto  e  le  esigenze delle aree
asservite, nonche' delle modalita' della gestione che deve assicurare
il rispetto dei valori limite degli scarichi. Le regioni disciplinano
altresi'   le  modalita'  di  autorizzazione  provvisoria  necessaria
all'avvio  dell'impianto  anche  in  caso  di realizzazione per lotti
funzionali.
                              ART. 127
        (fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue)

   1.  Ferma  restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27
gennaio  1992,  n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque
reflue  sono  sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile
((e  alla  fine  del  complessivo  processo di trattamento effettuato
nell'impianto  di  depurazione)). I fanghi devono essere riutilizzati
ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato.
   2.  E'  vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali
dolci e salmastre.

CAPO III

CONTROLLO DEGLI SCARICHI


                              ART. 128
                   (soggetti tenuti al controllo)

   1.  L'autorita'  competente  effettua  il controllo degli scarichi
sulla  base  di  un  programma  che  assicuri  un periodico, diffuso,
effettivo ed imparziale sistema di controlli.
   2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, per gli scarichi in
pubblica fognatura il gestore del servizio idrico integrato organizza
un adeguato servizio di controllo secondo le modalita' previste nella
convenzione di gestione.
                              ART. 129
                       (accessi ed ispezioni)

   1. L'autorita' competente al controllo e' autorizzata a effettuare
le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del
rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute
nei  provvedimenti  autorizzatori  o regolamentari e delle condizioni
che  danno  luogo  alla  formazione degli scarichi. Il titolare dello
scarico  e' tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire
l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
                              ART. 130
 (inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione allo scarico)

   1.  Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui
al  titolo  V  della  parte  terza  del  presente decreto, in caso di
inosservanza  delle  prescrizioni  dell'autorizzazione  allo  scarico
l'autorita' competente procede, secondo la gravita' dell'infrazione:
    a)  alla  diffida,  stabilendo  un  termine entro il quale devono
essere eliminate le inosservanze;
    b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per
un  tempo  determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per
la salute pubblica e per l'ambiente;
    c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento
alle  prescrizioni  imposte  con  la  diffida  e in caso di reiterate
violazioni  che  determinino  situazione  di  pericolo  per la salute
pubblica e per l'ambiente.
                              ART. 131
          (controllo degli scarichi di sostanze pericolose)

   1.  Per  gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5
dell'Allegato  5  alla  parte terza del presente decreto, l'autorita'
competente al rilascio dell'autorizzazione puo' prescrivere, a carico
del titolare dello scarico, l'installazione di strumenti di controllo
in  automatico,  nonche'  le  modalita' di gestione degli stessi e di
conservazione   dei   relativi   risultati,  che  devono  rimanere  a
disposizione  dell'autorita'  competente  al controllo per un periodo
non  inferiore  a  tre  anni  dalla data di effettuazione dei singoli
controlli.
                              ART. 132
                      (interventi sostitutivi)

   1.  Nel caso di mancata effettuazione dei controlli previsti dalla
parte terza del presente decreto, il ((Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e del mare)) diffida la regione a provvedere
entro  il termine massimo di centottanta giorni ovvero entro il minor
termine  imposto  dalle  esigenze  di  tutela  ambientale. In caso di
persistente  inadempienza provvede, in via sostitutiva, il ((Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio e del mare)), previa
delibera  del  Consiglio  dei  Ministri, con oneri a carico dell'Ente
inadempiente.
   2.  Nell'esercizio  dei  poteri  sostitutivi di cui al comma 1, il
((Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare))
nomina un commissario "ad acta" che pone in essere gli atti necessari
agli  adempimenti  previsti  dalla  normativa  vigente a carico delle
regioni al fine dell'organizzazione del sistema dei controlli.

TITOLO V

SANZIONI


CAPO I

SANZIONI AMMINISTRATIVE


                              ART. 133
                      (sanzioni amministrative)

   1.    Chiunque,    salvo   che   il   fatto   costituisca   reato,
nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione
fissati  nelle  tabelle  di  cui  all'Allegato 5 alla parte terza del
presente  decreto,  oppure  i  diversi  valori limite stabiliti dalle
regioni  a  norma  dell'articolo  101,  comma  2,  o  quelli  fissati
dall'autorita'  competente  a  norma  dell'articolo  107,  comma 1, o
dell'articolo  108, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa
da  tremila  euro  a  trentamila  euro.  Se l'inosservanza dei valori
limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle
risorse  idriche  destinate  al consumo umano di cui all'articolo 94,
oppure  in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente
normativa,  si  applica  la  sanzione  amministrativa non inferiore a
ventimila euro.
   2.  Chiunque  apra  o  comunque  effettui scarichi di acque reflue
domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di
depurazione,  senza  l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure
continui   ad   effettuare   o  mantenere  detti  scarichi  dopo  che
l'autorizzazione  sia  stata  sospesa  o  revocata,  e' punito con la
sanzione   amministrativa   da  seimila  euro  a  sessantamila  euro.
Nell'ipotesi  di  scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso
abitativo la sanzione e' da seicento euro a tremila euro.
   3.  Chiunque,  salvo  che  il fatto costituisca reato, al di fuori
delle  ipotesi  di  cui  al  comma 1, effettui o mantenga uno scarico
senza   osservare  le  prescrizioni  indicate  nel  provvedimento  di
autorizzazione  o  fissate  ai  sensi  dell'articolo 107, comma 1, e'
punito  con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento
euro a quindicimila euro.
   4.  Chiunque,  salvo  che  il  fatto  costituisca  reato, effettui
l'immersione  in  mare dei materiali indicati all'articolo 109, comma
1,  lettere a) e b), ovvero svolga l'attivita' di posa in mare cui al
comma 5 dello stesso articolo, senza autorizzazione, e' punito con la
sanzione   amministrativa   pecuniaria  da  millecinquecento  euro  a
quindicimila euro.
   5. Salvo che il fatto costituisca reato, fino all'emanazione della
disciplina  regionale  di cui all'articolo 112, comma 2, chiunque non
osservi  le  disposizioni di cui all'articolo 170, comma 7, e' punito
con  la sanzione amministrativa pecuniaria da seicento euro a seimila
euro.
   6.  Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, non osservi il
divieto  di  smaltimento dei fanghi previsto dall'articolo 127, comma
2,  e'  punito  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da seimila
euro a sessantamila euro.
   7. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da tremila euro a trentamila euro chiunque:
    a)  nell'effettuazione  delle operazioni di svaso, sghiaiamento o
sfangamento  delle  dighe,  superi  i  limiti  o non osservi le altre
prescrizioni   contenute   nello   specifico   progetto  di  gestione
dell'impianto di cui all'articolo 114, comma 2;
    b)  effettui  le  medesime operazioni prima dell'approvazione del
progetto di gestione.
   8. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la
manutenzione  dei  dispositivi per la misurazione delle portate e dei
volumi,   oppure   l'obbligo  di  trasmissione  dei  risultati  delle
misurazioni  di  cui  all'articolo  95,  comma  3,  e'  punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a seimila
euro.  Nei  casi di particolare tenuita' la sanzione e' ridotta ad un
quinto.
   9. Chiunque non ottemperi alla disciplina dettata dalle regioni ai
sensi  dell'articolo  113,  comma  1,  lettera  b),  e' punito con la
sanzione   amministrativa   pecuniaria  da  millecinquecento  euro  a
quindicimila euro.
                              ART. 134
            (sanzioni in materia di aree di salvaguardia)

   1.  L'inosservanza  delle  disposizioni  relative alle attivita' e
destinazioni  vietate  nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo
94  e'  punita  con la sanzione amministrativa pecuniaria da seicento
euro a seimila euro.
                              ART. 135
                    (competenza e giurisdizione)

   1.  In  materia  di  accertamento  degli  illeciti amministrativi,
all'irrogazione  delle  sanzioni  amministrative pecuniarie provvede,
con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della
legge  24  novembre  1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma
nel  cui  territorio  e'  stata  commessa la violazione, ad eccezione
delle  sanzioni  previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali e'
competente  il  comune,  fatte  salve  le attribuzioni affidate dalla
legge ad altre pubbliche autorita'.
   2.  Fatto  salvo  quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo
1998,  n.  112,  ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli
illeciti  in  violazione delle norme in materia di tutela delle acque
dall'inquinamento  provvede  il  Comando  carabinieri tutela ambiente
(C.C.T.A.);  puo' altresi' intervenire il Corpo forestale dello Stato
e  possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato. Il
Corpo  delle  capitanerie  di  porto, Guardia costiera, provvede alla
sorveglianza  e  all'accertamento  delle violazioni di cui alla parte
terza del presente decreto quando dalle stesse possano derivare danni
o situazioni di pericolo per l'ambiente marino e costiero.
   3.  Per  i procedimenti penali pendenti alla entrata di entrata in
vigore   della   parte   terza   del  presente  decreto,  l'autorita'
giudiziaria,  se  non  deve  pronunziare  decreto  di archiviazione o
sentenza  di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli
enti  indicati  al  comma  1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni
amministrative.
   4.  Alle  sanzioni  amministrative pecuniarie previste dalla parte
terza  del  presente  decreto  non  si applica il pagamento in misura
ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
                              ART. 136
         (proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)

   1.  Le  somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative
previste   dalla  parte  terza  del  presente  decreto  sono  versate
all'entrata del bilancio regionale per essere riassegnate alle unita'
previsionali  di  base  destinate  alle  opere  di  risanamento  e di
riduzione  dell'inquinamento  dei corpi idrici. Le regioni provvedono
alla   ripartizione  delle  somme  riscosse  fra  gli  interventi  di
prevenzione e di risanamento.

CAPO II

SANZIONI PENALI


                              ART. 137
                          (sanzioni penali)

   1.  Chiunque  apra  o  comunque  effettui  nuovi scarichi di acque
reflue   industriali,   senza   autorizzazione,  oppure  continui  ad
effettuare  o  mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia
stata  sospesa  o revocata, e' punito con l'arresto da due mesi a due
anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.
   2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi
di   acque  reflue  industriali  contenenti  le  sostanze  pericolose
comprese  nelle  famiglie  e  nei  gruppi  di sostanze indicate nelle
tabelle  5  e  3/A  dell'Allegato  5  alla  parte  terza del presente
decreto, la pena e' dell'arresto da tre mesi a tre anni.
   3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui
uno  scarico  di  acque  reflue  industriali  contenenti  le sostanze
pericolose  comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate
nelle  tabelle  5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto  senza  osservare  le  prescrizioni dell'autorizzazione, o le
altre  prescrizioni  dell'autorita' competente a norma degli articoli
107,  comma  1,  e  108,  comma 4, e' punito con l'arresto fino a due
anni.
   4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la
gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei
risultati  degli stessi di cui all'articolo 131 e' punito con la pena
di cui al comma 3.
   5. ((Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5
dell'Allegato    5   alla   parte   terza   del   presente   decreto,
nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi
i  valori  limite  fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul
suolo,  nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto,  oppure  i  limiti  piu' restrittivi fissati dalle regioni o
dalle   province   autonome   o  dall'Autorita'  competente  a  norma
dell'articolo 107, comma 1, e' punito con l'arresto fino a due anni e
con  l'ammenda  da tremila euro a trentamila euro)). Se sono superati
anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella
3/A  del  medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre
anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.
   6.  Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresi' al gestore
di   impianti   di   trattamento   delle   acque  reflue  urbane  che
nell'effettuazione  dello  scarico  supera  i  valori-limite previsti
dallo stesso comma.
   7.  Al  gestore  del  servizio  idrico integrato che non ottempera
all'obbligo  di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non
osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5,
si  applica  la  pena  dell'arresto  da  tre  mesi  ad  un anno o con
l'ammenda  da  tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti
non  pericolosi  e  con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e
con  l'ammenda  da  tremila  euro  a  trentamila euro se si tratta di
rifiuti pericolosi.
   8.  Il  titolare  di  uno  scarico che non consente l'accesso agli
insediamenti  da  parte del soggetto incaricato del controllo ai fini
di  cui  all'articolo  101,  commi  3  e  4,  salvo  che il fatto non
costituisca piu' grave reato, e' punito con la pena dell'arresto fino
a  due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti
incaricati  del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge
n.  689  del  1981  e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura
penale.
   9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai
sensi  dell'articolo  113,  comma 3, e' punito con le sanzioni di cui
all'articolo 137, comma 1.
   10.    Chiunque    non   ottempera   al   provvedimento   adottato
dall'autorita'  competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero
dell'articolo   85,   comma   2,   e'   punito   con   l'ammenda   da
millecinquecento euro a quindicimila euro.
   11.  Chiunque  non  osservi  i  divieti  di scarico previsti dagli
articoli 103 e 104 e' punito con l'arresto sino a tre anni.
   12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma
dell'articolo   88,   commi   1   e   2,  dirette  ad  assicurare  il
raggiungimento  o  il  ripristino  degli  obiettivi di qualita' delle
acque  designate  ai  sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai
provvedimenti    adottati    dall'autorita'   competente   ai   sensi
dell'articolo  87, comma 3, e' punito con l'arresto sino a due anni o
con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.
   13.  Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni
se  lo  scarico  nelle  acque del mare da parte di navi od aeromobili
contiene  sostanze  o  materiali  per  i  quali e' imposto il divieto
assoluto  di  sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle
convenzioni   internazionali   vigenti   in   materia   e  ratificate
dall'Italia,  salvo  che  siano  in  quantita'  tali  da  essere resi
rapidamente  innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si
verificano  naturalmente  in mare e purche' in presenza di preventiva
autorizzazione da parte dell'autorita' competente.
   14.  Chiunque  effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di
allevamento,  di  acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonche' di
acque  reflue  provenienti  da  aziende  agricole  e  piccole aziende
agroalimentari  di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle
procedure  ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine
di sospensione dell'attivita' impartito a norma di detto articolo, e'
punito  con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con
l'arresto  fino  ad  un  anno.  La  stessa pena si applica a chiunque
effettui  l'utilizzazione  agronomica  al  di  fuori dei casi e delle
procedure di cui alla normativa vigente.
                              ART. 138
                (ulteriori provvedimenti sanzionatori
per l'attivita' di molluschicoltura)

   1.  Nei  casi previsti dal comma 12 dell'articolo 137, il Ministro
della   salute,  il  ((Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e del mare)) , nonche' la regione e la provincia autonoma
competente, ai quali e' inviata copia delle notizie di reato, possono
disporre, per quanto di competenza e indipendentemente dall'esito del
giudizio  penale,  la  sospensione in via cautelare dell'attivita' di
molluschicoltura;  a  seguito  di sentenza di condanna o di decisione
emessa  ai  sensi  dell'articolo  444  del codice di procedura penale
divenute  definitive,  possono inoltre disporre, valutata la gravita'
dei fatti, la chiusura degli impianti.
                              ART. 139
                      (obblighi del condannato)

   1.  Con  la  sentenza di condanna per i reati previsti nella parte
terza  del  presente  decreto,  o  con  la  decisione emessa ai sensi
dell'articolo  444 del codice di procedura penale, il beneficio della
sospensione  condizionale  della  pena  puo'  essere  subordinato  al
risarcimento  del danno e all'esecuzione degli interventi di messa in
sicurezza, bonifica e ripristino.
                              ART. 140
                      (circostanza attenuante)

   1.   Nei   confronti   di   chi,   prima  del  giudizio  penale  o
dell'ordinanza-ingiunzione,  ha  riparato  interamente  il  danno, le
sanzioni  penali  e  amministrative previste nel presente titolo sono
diminuite dalla meta' a due terzi.

SEZIONE III

GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE


TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE


                              ART. 141
                      (ambito di applicazione)

   1.  Oggetto delle disposizioni contenute nella presente sezione e'
la  disciplina  della  gestione  delle risorse idriche e del servizio
idrico integrato per i profili che concernono la tutela dell'ambiente
e  della concorrenza e la determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni  del  servizio idrico integrato e delle relative funzioni
fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane.
   2.  Il  servizio  idrico  integrato e' costituito dall'insieme dei
servizi  pubblici  +di captazione, adduzione e distribuzione di acqua
ad  usi  civili  di  fognatura e di depurazione delle acque reflue, e
deve  essere  gestito  secondo  principi  di efficienza, efficacia ed
economicita',  nel  rispetto  delle norme nazionali e comunitarie. Le
presenti  disposizioni  si applicano anche agli usi industriali delle
acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato.
                              ART. 142
                            (competenze)

   1.    Nel   quadro   delle   competenze   definite   dalle   norme
costituzionali,   e  fatte  salve  le  competenze  dell'Autorita'  di
vigilanza   sulle  risorse  idriche  e  sui  rifiuti,  il  ((Ministro
dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare ))esercita le
funzioni  e i compiti spettanti allo Stato nelle materie disciplinate
dalla presente sezione.
   2. Le regioni esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti
nel  quadro  delle  competenze  costituzionalmente  determinate e nel
rispetto  delle  attribuzioni  statali  di  cui  al  comma  1,  ed in
particolare  provvedono  a  disciplinare  il  governo  del rispettivo
territorio.
   3.  Gli  enti  locali,  attraverso  l'Autorita'  d'ambito  di  cui
all'articolo 148, comma 1, svolgono le funzioni di organizzazione del
servizio  idrico  integrato,  di  scelta  della forma di gestione, di
determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento
della  gestione  e  relativo controllo, secondo le disposizioni della
parte terza del presente decreto.
                              ART. 143
                  (proprieta' delle infrastrutture)

   1.  Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le
altre infrastrutture idriche di proprieta' pubblica, fino al punto di
consegna  e/o  misurazione,  fanno  parte  del demanio ai sensi degli
articoli  822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non
nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.
   2.  Spetta  anche all'Autorita' d'ambito la tutela dei beni di cui
al  comma  1,  ai  sensi dell'articolo 823, secondo comma, del codice
civile.
                              ART. 144
                (tutela e uso delle risorse idriche)

   1.  Tutte  le  acque  superficiali  e  sotterranee,  ancorche' non
estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato.
   2.   Le  acque  costituiscono  una  risorsa  che  va  tutelata  ed
utilizzata  secondo  criteri  di  solidarieta'; qualsiasi loro uso e'
effettuato   salvaguardando   le   aspettative  ed  i  diritti  delle
generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.
   3.  La  disciplina  degli usi delle acque e' finalizzata alla loro
razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il
rinnovo  delle  risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la
vivibilita' dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e
la  flora  acquatiche,  i  processi  geomorfologici  e  gli equilibri
idrologici. br;
   4.  Gli  usi  diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti
nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non
ne pregiudichino la qualita'.
   5.   Le   acque  termali,  minerali  e  per  uso  geotermico  sono
disciplinate  da  norme  specifiche,  nel  rispetto del riparto delle
competenze costituzionalmente determinato.
                              ART. 145
                  (equilibrio del bilancio idrico)

   1.   L'Autorita'   di  bacino  competente  definisce  ed  aggiorna
periodicamente  il bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio
fra le disponibilita' di risorse reperibili o attivabili nell'area di
riferimento  ed  i  fabbisogni  per  i  diversi usi, nel rispetto dei
criteri e degli obiettivi di cui all'articolo 144.
   2.   Per   assicurare   l'equilibrio  tra  risorse  e  fabbisogni,
l'Autorita' di bacino competente adotta, per quanto di competenza, le
misure  per  la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli
usi cui sono destinate le risorse.
   3. Nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o
da  trasferimenti,  sia  a  valle che oltre la linea di displuvio, le
derivazioni sono regolate in modo da garantire il livello di deflusso
necessario  alla  vita  negli alvei sottesi e tale da non danneggiare
gli equilibri degli ecosistemi interessati.
                              ART. 146
                         (risparmio idrico)

   1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza
del  presente  decreto,  le regioni, sentita l'Autorita' di vigilanza
sulle  risorse idriche e sui rifiuti, nel rispetto dei principi della
legislazione  statale, adottano norme e misure volte a razionalizzare
i consumi e eliminare gli sprechi ed in particolare a:
    a)  migliorare  la  manutenzione  delle  reti  di  adduzione e di
distribuzione  di  acque a qualsiasi uso destinate al fine di ridurre
le perdite;
    b)  prevedere, nella costruzione o sostituzione di nuovi impianti
di  trasporto  e  distribuzione  dell'acqua  sia interni che esterni,
l'obbligo  di  utilizzo  di sistemi anticorrosivi di protezione delle
condotte di materiale metallico;
    c)  realizzare,  in particolare nei nuovi insediamenti abitativi,
commerciali  e  produttivi  di  rilevanti  dimensioni,  reti duali di
adduzione  al  fine  dell'utilizzo  di  acque  meno  pregiate per usi
compatibili;
    d) promuovere l'informazione e la diffusione di metodi e tecniche
di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed
agricolo;
    e)   adottare   sistemi   di   irrigazione   ad  alta  efficienza
accompagnati  da una loro corretta gestione e dalla sostituzione, ove
opportuno, delle reti di canali a pelo libero con reti in pressione;
    f) installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola
unita'  abitativa  nonche'  contatori  differenziati per le attivita'
produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;
    g)  realizzare  nei  nuovi  insediamenti, quando economicamente e
tecnicamente  conveniente  anche  in  relazione  ai  recapiti finali,
sistemi  di  collegamento differenziati per le acque piovane e per le
acque reflue e di prima pioggia;
    h) individuare aree di ricarica delle falde ed adottare misure di
protezione  e  gestione  atte  a  garantire  un  processo di ricarica
quantitativamente e qualitativamente idoneo.
   2.   Gli  strumenti  urbanistici,  compatibilmente  con  l'assetto
urbanistico  e territoriale e con le risorse finanziarie disponibili,
devono  prevedere reti duali al fine di rendere possibili appropriate
utilizzazioni  di  acque anche non potabili. Il rilascio del permesso
di   costruire   e'   subordinato   alla  previsione,  nel  progetto,
dell'installazione  di  contatori  per ogni singola unita' abitativa,
nonche' del collegamento a reti duali, ove gia' disponibili.
   3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza
del  presente decreto, il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare)),  sentita  l'Autorita'  di vigilanza sulle
risorse  idriche  e  sui rifiuti e il Dipartimento tutela delle acque
interne  e  marine  dell' ((Istituto superiore per la protezione e la
ricerca  ambientale))  (((ISPRA))),  adotta  un  regolamento  per  la
definizione  dei  criteri  e  dei metodi in base ai quali valutare le
perdite degli acquedotti e delle fognature. Entro il mese di febbraio
di  ciascun  anno,  i soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono
all'Autorita'  di  vigilanza  sulle  risorse idriche e sui rifiuti ed
all'Autorita'  d'ambito  competente  i  risultati  delle  rilevazioni
eseguite con i predetti metodi.

TITOLO II

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO


                              ART. 147
     (organizzazione territoriale del servizio idrico integrato)

   1.  I  servizi  idrici  sono  organizzati  sulla base degli ambiti
territoriali  ottimali  definiti  dalle  regioni  in attuazione della
legge 5 gennaio 1994, n. 36.
   2.  Le  regioni  possono  modificare le delimitazioni degli ambiti
territoriali  ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico
integrato,  assicurandone  comunque lo svolgimento secondo criteri di
efficienza,  efficacia ed economicita', nel rispetto, in particolare,
dei seguenti principi:
    a)  unita'  del  bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini
idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonche' della
localizzazione  delle  risorse  e  dei  loro vincoli di destinazione,
anche  derivanti  da  consuetudine,  in  favore  dei  centri  abitati
interessati;
    b)  ((unitarieta' della gestione)) e, comunque, superamento della
frammentazione verticale delle gestioni;
    c)  adeguatezza  delle dimensioni gestionali, definita sulla base
di parametri fisici, demografici, tecnici.
   3. Le regioni, sentite le province, stabiliscono norme integrative
per   il   controllo  degli  scarichi  degli  insediamenti  civili  e
produttivi  allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalita'
degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle
prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.
                              ART. 148 
             (autorita' d'ambito territoriale ottimale) 
 
   1. L'Autorita' d'ambito e' una struttura  dotata  di  personalita'
giuridica  costituita  in  ciascun   ambito   territoriale   ottimale
delimitato dalla competente  regione,  alla  quale  gli  enti  locali
partecipano obbligatoriamente ed alla quale e' trasferito l'esercizio
delle competenze ad essi  spettanti  in  materia  di  gestione  delle
risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle  infrastrutture
idriche di cui all'articolo 143, comma 1. 
   2. Le regioni e le province autonome possono disciplinare le forme
ed i modi della  cooperazione  tra  gli  enti  locali  ricadenti  nel
medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano  le
Autorita'  d'ambito  di  cui   al   comma   1,   cui   e'   demandata
l'organizzazione, l'affidamento e il  controllo  della  gestione  del
servizio idrico integrato. 
   3. I bilanci preventivi e  consuntivi  dell'Autorita'  d'ambito  e
loro variazioni sono pubblicati mediante affissione ad apposito albo,
istituito presso la sede dell'ente, e sono trasmessi all'Autorita' di
vigilanza  sulle  risorse  idriche  e  sui  rifiuti  e  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro quindici
giorni dall'adozione delle relative delibere. (25) 
   4.  I   costi   di   funzionamento   della   struttura   operativa
dell'Autorita' d'ambito, determinati annualmente, fanno  carico  agli
enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, in base alle
quote di partecipazione di ciascuno di essi all'Autorita' d'ambito. 
   5. Ferma restando  la  partecipazione  obbligatoria  all'Autorita'
d'ambito di tutti gli enti locali ai sensi del  comma  1,  l'adesione
alla gestione unica del servizio idrico integrato e' facoltativa  per
i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio
delle  comunita'  montane,  a  condizione  che  gestiscano   l'intero
servizio idrico integrato, e previo consenso della Autorita' d'ambito
competente. 
                                                          (35) ((47)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (25) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 24 luglio 2009,  n.  246
(in G.U. 1a s.s. 29/07/2009, n. 30)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del comma 3,del presente articolo, nella parte in  cui
prevede  che  "I  bilanci  preventivi  e  consuntivi   dell'Autorita'
d'ambito e loro variazioni sono  pubblicati  mediante  affissione  ad
apposito albo, istituito presso la sede dell'ente". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (35) 
  La L. 23 dicembre 2009, n. 191, come modificata dal D.L. 25 gennaio
2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 26 marzo  2010,  n.
42, ha disposto (con l'art. 2, comma 186-bis) che  "Decorso  un  anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono  soppresse
le Autorita' d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni  atto  compiuto  dalle
Autorita' d'ambito territoriale e' da considerarsi  nullo.  Entro  un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni
attribuiscono con legge le funzioni gia' esercitate dalle  Autorita',
nel rispetto  dei  principi  di  sussidiarieta',  differenziazione  e
adeguatezza. Le disposizioni di cui  agli  articoli  148  e  201  del
citato decreto legislativo n.152 del 2006 sono efficaci  in  ciascuna
regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale  di
cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati
decorso un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (47) 
  Il D.L. 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, nel modificare la  L.  23  dicembre
2009, n. 191, come  modificata  dal  D.L.  25  gennaio  2010,  n.  2,
convertito con modificazioni dalla  L.  26  marzo  2010,  n.  42,  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1), in relazione ai commi 186-bis e 250
del presente articolo, che "E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di
scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella  1
allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011". 
                              ART. 149
                          (piano d'ambito)

   1.  Entro  dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte
terza  del  presente  decreto,  l'Autorita'  d'ambito  provvede  alla
predisposizione  e/o  aggiornamento  del  piano  d'ambito.  Il  piano
d'ambito e' costituito dai seguenti atti:
    a) ricognizione delle infrastrutture;
    b) programma degli interventi;
    c) modello gestionale ed organizzativo;
    d) piano economico finanziario.
   2.  La  ricognizione,  anche sulla base di informazioni asseverate
dagli   enti  locali  ricadenti  nell'ambito  territoriale  ottimale,
individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al
gestore  del  servizio  idrico  integrato,  precisandone  lo stato di
funzionamento.
   3.   Il   programma   degli   interventi  individua  le  opere  di
manutenzione  straordinaria  e le nuove opere da realizzare, compresi
gli  interventi  di  adeguamento  di  infrastrutture  gia' esistenti,
necessarie  al  raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio,
nonche'  al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza. Il
programma   degli   interventi,   commisurato   all'intera  gestione,
specifica  gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a
tal fine programmate e i tempi di realizzazione.
   4.   Il   piano  economico  finanziario,  articolato  nello  stato
patrimoniale,  nel  conto  economico  e  nel  rendiconto finanziario,
prevede,  con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di
investimento  al  netto  di  eventuali finanziamenti pubblici a fondo
perduto.  Esso  e' integrato dalla previsione annuale dei proventi da
tariffa,  estesa  a  tutto il periodo di affidamento. Il piano, cosi'
come  redatto,  dovra'  garantire  il  raggiungimento dell'equilibrio
economico  finanziario  e,  in ogni caso, il rispetto dei principi di
efficacia,  efficienza  ed  economicita'  della  gestione,  anche  in
relazione agli investimenti programmati.
   5.  Il  modello gestionale ed organizzativo definisce la struttura
operativa   mediante   la  quale  il  gestore  assicura  il  servizio
all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi.
   6.  Il  piano  d'ambito  e'  trasmesso  entro  dieci  giorni dalla
delibera  di  approvazione  alla regione competente, all'Autorita' di
vigilanza  sulle  risorse  idriche  e  sui  rifiuti  e al ((Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)). L'Autorita'
di  vigilanza  sulle  risorse  idriche  e sui rifiuti puo' notificare
all'Autorita'   d'ambito,   entro   novanta   giorni  decorrenti  dal
ricevimento  del  piano,  i propri rilievi od osservazioni, dettando,
ove   necessario,   prescrizioni   concernenti:  il  programma  degli
interventi,   con   particolare   riferimento  all'adeguatezza  degli
investimenti  programmati  in relazione ai livelli minimi di servizio
individuati quali obiettivi della gestione; il piano finanziario, con
particolare  riferimento alla capacita' dell'evoluzione tariffaria di
garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione, anche in
relazione agli investimenti programmati.
                              ART. 150
     (scelta della forma di gestione e procedure di affidamento)

   1.  L'Autorita'  d'ambito,  nel  rispetto del piano d'ambito e del
principio  di unitarieta' della gestione per ciascun ambito, delibera
la forma di gestione fra quelle di cui all'articolo 113, comma 5, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. ((41))
   2.  L'Autorita' d'ambito aggiudica la gestione del servizio idrico
integrato   mediante   gara   disciplinata   dai   principi  e  dalle
disposizioni   comunitarie,   in   conformita'   ai  criteri  di  cui
all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267,  secondo  modalita' e termini stabiliti con decreto del Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare nel rispetto
delle competenze regionali in materia.
   3.   La   gestione   puo'  essere  altresi'  affidata  a  societa'
partecipate  esclusivamente  e  direttamente  da  comuni o altri enti
locali  compresi nell'ambito territoriale ottimale, qualora ricorrano
obiettive  ragioni  tecniche od economiche, secondo la previsione del
comma  5,  lettera  c),  dell'articolo 113 del decreto legislativo 18
agosto  2000,  n.  267, o a societa' solo parzialmente partecipate da
tali   enti,   secondo   la  previsione  del  comma  5,  lettera  b),
dell'articolo  113  del  decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
purche'  il  socio  privato sia stato scelto, prima dell'affidamento,
con gara da espletarsi con le modalita' di cui al comma 2.
   4.  I  soggetti di cui al presente articolo gestiscono il servizio
idrico  integrato  su tutto il territorio degli enti locali ricadenti
nell'ambito    territoriale    ottimale,    salvo   quanto   previsto
dall'articolo 148, comma 5.
-------------
AGGIORNAMENTO (41)
  Il  D.P.R.  7  settembre  2010,  n. 168 ha disposto (con l'art. 12,
comma  1,  lettera  b))  l'abrogazione dell'articolo 150, comma 1 "ad
eccezione  della  parte in cui individua la competenza dell'Autorita'
d'ambito per l'affidamento e l'aggiudicazione".
                              ART. 151
         (rapporti tra autorita' d'ambito e soggetti gestori
                   del servizio idrico integrato)

   1. I rapporti fra Autorita' d'ambito e gestori del servizio idrico
integrato  sono  regolati  da  convenzioni predisposte dall'Autorita'
d'ambito.
   2.  A  tal  fine,  le  regioni  e  le  province  autonome adottano
convenzioni  tipo, con relativi disciplinari, che devono prevedere in
particolare:
    a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
    b)  la  durata  dell'affidamento, non superiore comunque a trenta
anni;
    c)      l'obbligo      del     raggiungimento     dell'equilibrio
economico-finanziario della gestione;
    d)  il  livello  di efficienza e di affidabilita' del servizio da
assicurare  all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli
impianti;
    e)  i  criteri  e  le  modalita'  di  applicazione  delle tariffe
determinate dall'Autorita' d'ambito e del loro aggiornamento annuale,
anche con riferimento alle diverse categorie di utenze;
    f)  l'obbligo  di  adottare la carta di servizio sulla base degli
atti d'indirizzo vigenti;
    g) l'obbligo di provvedere alla realizzazione del Programma degli
interventi;
    h)  le modalita' di controllo del corretto esercizio del servizio
e  l'obbligo  di  predisporre un sistema tecnico adeguato a tal fine,
come previsto dall'articolo 165;
    i) il dovere di prestare ogni collaborazione per l'organizzazione
e  l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Autorita'
d'ambito  ha  facolta'  di  disporre  durante  tutto  il  periodo  di
affidamento;
    l)  l'obbligo  di  dare  tempestiva  comunicazione  all'Autorita'
d'ambito  del  verificarsi  di  eventi  che comportino o che facciano
prevedere   irregolarita'   nell'erogazione   del  servizio,  nonche'
l'obbligo  di  assumere  ogni  iniziativa  per  l'eliminazione  delle
irregolarita',  in  conformita'  con  le  prescrizioni dell'Autorita'
medesima;
    m)  l'obbligo  di  restituzione,  alla scadenza dell'affidamento,
delle  opere,  degli  impianti  e  delle  canalizzazioni del servizio
idrico  integrato  in  condizioni  di efficienza ed in buono stato di
conservazione;
    n)   l'obbligo   di   prestare   idonee  garanzie  finanziarie  e
assicurative;
    o)  le  penali,  le  sanzioni  in  caso  di  inadempimento  e  le
condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile;
    p) le modalita' di rendicontazione delle attivita' del gestore.
   3.  Sulla  base  della  convenzione di cui al comma 2, l'Autorita'
d'ambito   predispone   uno   schema   di  convenzione  con  relativo
disciplinare,  da allegare ai capitolati di gara. Ove la regione o la
provincia   autonoma   non   abbiano  provveduto  all'adozione  delle
convenzioni  e  dei  disciplinari tipo di cui al comma 2, l'Autorita'
predispone   lo   schema  sulla  base  della  normativa  vigente.  Le
convenzioni  esistenti  devono  essere  integrate in conformita' alle
previsioni di cui al comma 2.
   4.  Nel  Disciplinare allegato alla Convenzione di gestione devono
essere  anche definiti, sulla base del programma degli interventi, le
opere e le manutenzioni straordinarie, nonche' il programma temporale
e finanziario di esecuzione.
   5.  L'affidamento  del servizio e' subordinato alla prestazione da
parte del gestore di idonea garanzia fideiussoria. Tale garanzia deve
coprire  gli  interventi  da  realizzare  nei  primi  cinque  anni di
gestione  e deve essere annualmente aggiornata in modo da coprire gli
interventi da realizzare nel successivo quinquennio.
   6. Il gestore cura l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione entro
i termini stabiliti dalla convenzione.
   7.  L'affidatario  del  servizio idrico integrato, previo consenso
dell'Autorita' d'ambito, puo' gestire altri servizi pubblici, oltre a
quello  idrico,  ma  con  questo  compatibili,  anche  se  non estesi
all'intero ambito territoriale ottimale.
   8.  Le  societa'  concessionarie  del  servizio  idrico integrato,
nonche'  le  societa'  miste costituite a seguito dell'individuazione
del  socio  privato  mediante  gara  europea affidatarie del servizio
medesimo,  possono  emettere  prestiti obbligazionari sottoscrivibili
esclusivamente  dagli  utenti  con  facolta' di conversione in azioni
semplici  o  di  risparmio. Nel caso di aumento del capitale sociale,
una   quota   non   inferiore  al  dieci  per  cento  e'  offerta  in
sottoscrizione agli utenti del servizio.
                              ART. 152
                 (poteri di controllo e sostitutivi)

   1.  L'Autorita'  d'ambito  ha  facolta' di accesso e verifica alle
infrastrutture idriche, anche nelle fase di costruzione.
   2.  Nell'ipotesi  di  inadempienze  del  gestore agli obblighi che
derivano  dalla  legge  o  dalla  convenzione, e che compromettano la
risorsa  o l'ambiente ovvero che non consentano il raggiungimento dei
livelli   minimi   di   servizio,   l'Autorita'  d'ambito  interviene
tempestivamente  per  garantire  l'adempimento  da parte del gestore,
esercitando  tutti  i  poteri ad essa conferiti dalle disposizioni di
legge  e  dalla convenzione. Perdurando l'inadempienza del gestore, e
ferme  restando  le  conseguenti  penalita'  a suo carico, nonche' il
potere  di  risoluzione  e  di  revoca,  l'Autorita' d'ambito, previa
diffida,  puo' sostituirsi ad esso provvedendo a far eseguire a terzi
le  opere,  nel  rispetto  delle  vigenti  disposizioni in materia di
appalti pubblici.
   3. Qualora l'Autorita' d'ambito non intervenga, o comunque ritardi
il   proprio   intervento,  la  regione,  previa  diffida  e  sentita
l'Autorita'  di  vigilanza  sulle  risorse  idriche  e  sui  rifiuti,
esercita  i  necessari  poteri  sostitutivi,  mediante  nomina  di un
commissario   "ad   acta".  Qualora  la  regione  non  adempia  entro
quarantacinque giorni, i predetti poteri sostitutivi sono esercitati,
previa  diffida  ad  adempiere  nel  termine  di  venti  giorni,  dal
((Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)),
mediante nomina di un commissario "ad acta".
   4. L'Autorita' d'ambito con cadenza annuale comunica al ((Ministro
dell'ambiente   e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare))  ed
all'Autorita'  di  vigilanza  sulle  risorse  idriche e sui rifiuti i
risultati dei controlli della gestione.
                              ART. 153
   (dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato)

   1.  Le  infrastrutture  idriche di proprieta' degli enti locali ai
sensi  dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita,
per  tutta  la  durata della gestione, al gestore del servizio idrico
integrato,  il  quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti
dalla convenzione e dal relativo disciplinare.
   2.  Le  immobilizzazioni, le attivita' e le passivita' relative al
servizio   idrico   integrato,   ivi   compresi  gli  oneri  connessi
all'ammortamento  dei  mutui  oppure  i  mutui stessi, al netto degli
eventuali  contributi  a fondo perduto in conto capitale e/o in conto
interessi,  sono  trasferite  al  soggetto  gestore, che subentra nei
relativi  obblighi.  Di  tale  trasferimento  si  tiene  conto  nella
determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli
oneri per la finanza pubblica.
                              ART. 154 
               (tariffa del servizio idrico integrato) 
 
   1. La tariffa costituisce il  corrispettivo  del  servizio  idrico
integrato ed  e'  determinata  tenendo  conto  della  qualita'  della
risorsa  idrica  e  del  servizio  fornito,  delle  opere   e   degli
adeguamenti necessari,  dell'entita'  dei  costi  di  gestione  delle
opere,  ((  .  .  .  ))  e  dei  costi  di  gestione  delle  aree  di
salvaguardia, nonche' di una quota parte dei costi  di  funzionamento
dell'Autorita' d'ambito, in modo  che  sia  assicurata  la  copertura
integrale dei  costi  di  investimento  e  di  esercizio  secondo  il
principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi  inquina
paga". Tutte le quote della tariffa  del  servizio  idrico  integrato
hanno natura di corrispettivo. ((51)) 
   2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare, su proposta dell'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e
sui rifiuti, tenuto conto della  necessita'  di  recuperare  i  costi
ambientali anche secondo il principio "chi inquina  paga",  definisce
con decreto le  componenti  di  costo  per  la  determinazione  della
tariffa relativa ai servizi idrici per  i  vari  settori  di  impiego
dell'acqua. 
   3. Al fine di assicurare  un'omogenea  disciplina  sul  territorio
nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, sono stabiliti i criteri generali per la  determinazione,
da parte delle regioni, dei canoni di  concessione  per  l'utenza  di
acqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi  della
risorsa e prevedendo altresi' riduzioni del  canone  nell'ipotesi  in
cui il concessionario attui un  riuso  delle  acque  reimpiegando  le
acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello
stesso o, ancora, restituisca le acque di  scarico  con  le  medesime
caratteristiche qualitative di quelle prelevate. L'aggiornamento  dei
canoni ha cadenza triennale. 
   4. L'Autorita' d'ambito, al fine della predisposizione  del  Piano
finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera  c),  determina
la tariffa di base, nell'osservanza delle disposizioni contenute  nel
decreto di cui al comma 2, comunicandola all'Autorita'  di  vigilanza
sulle risorse idriche e sui rifiuti ed al  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare. 
   5. La tariffa e' applicata  dai  soggetti  gestori,  nel  rispetto
della Convenzione e del relativo disciplinare. 
   6. Nella modulazione della tariffa sono assicurate, anche mediante
compensazioni per altri tipi  di  consumi,  agevolazioni  per  quelli
domestici essenziali, nonche' per i consumi di determinate categorie,
secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi  di
equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di  tariffa
per le residenze secondarie, per gli impianti  ricettivi  stagionali,
nonche' per le aziende artigianali, commerciali e industriali. 
   7. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene  conto
degli investimenti pro capite per  residente  effettuati  dai  comuni
medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio
idrico integrato. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (51) 
  Il D.P.R. 18 luglio 2011, n. 116 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che "In esito al  referendum  di  cui  in  premessa,  il  comma  1
dell'articolo 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  recante  «Norme  in  materia
ambientale», limitatamente  alla  seguente  parte:  «dell'adeguatezza
della remunerazione del capitale investito», e' abrogato". 
                              ART. 155
          (tariffa del servizio di fognatura e depurazione)

   1. Le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e
di  depurazione  sono  dovute  dagli  utenti  anche  nel  caso in cui
manchino  impianti  di  depurazione  o  questi  siano temporaneamente
inattivi.  Il  gestore  e'  tenuto  a  versare  i  relativi proventi,
risultanti   dalla   formulazione   tariffaria   definita   ai  sensi
dell'articolo  154,  a  un  fondo  vincolato  intestato all'Autorita'
d'ambito,  che  lo  mette a disposizione del gestore per l'attuazione
degli  interventi relativi alle reti di fognatura ed agli impianti di
depurazione  previsti dal piano d'ambito. La tariffa non e' dovuta se
l'utente  e'  dotato  di  sistemi  di  collettamento e di depurazione
propri,   sempre   che   tali   sistemi  abbiano  ricevuto  specifica
approvazione da parte dell'Autorita' d'ambito.((15))
   2.  In pendenza dell'affidamento della gestione dei servizi idrici
locali  al  gestore  del  servizio  idrico  integrato,  i comuni gia'
provvisti  di impianti di depurazione funzionanti, che non si trovino
in  condizione di dissesto, destinano i proventi derivanti dal canone
di  depurazione  e fognatura prioritariamente alla manutenzione degli
impianti medesimi.
   3.  Gli  utenti  tenuti  al  versamento  della tariffa riferita al
servizio  di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esentati dal
pagamento  di  qualsivoglia  altra  tariffa  eventualmente  dovuta al
medesimo titolo ad altri enti pubblici.
   4.  Al  fine della determinazione della quota tariffaria di cui al
presente  articolo,  il volume dell'acqua scaricata e' determinato in
misura pari al cento per cento del volume di acqua fornita.
   5.  Per  le  utenze  industriali  la  quota  tariffaria  di cui al
presente  articolo  e'  determinata sulla base della qualita' e della
quantita'  delle  acque  reflue  scaricate e sulla base del principio
"chi inquina paga". E' fatta salva la possibilita' di determinare una
quota  tariffaria  ridotta  per le utenze che provvedono direttamente
alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura, sempre che i
relativi   sistemi   di   depurazione   abbiano   ricevuto  specifica
approvazione da parte dell'Autorita' d'ambito.
   6.  Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o gia'
usata  nel  ciclo produttivo, la tariffa per le utenze industriali e'
ridotta  in  funzione  dell'utilizzo nel processo produttivo di acqua
reflua  o  gia'  usata.  La  riduzione  si  determina applicando alla
tariffa  un  correttivo,  che  tiene  conto  della quantita' di acqua
riutilizzata e della quantita' delle acque primarie impiegate.
---------------
AGGIORNAMENTO (15)
  La  Corte costituzionale con sentenza 8-10 ottobre 2008, n. 335 (in
G.U.  1a  s.s.  15/10/2008,  n.  43)  ha  dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  dell'art. 155, comma 1, primo periodo, nella parte in
cui  prevede  che  la  quota  di  tariffa  riferita  al  servizio  di
depurazione  e'  dovuta  dagli  utenti anche nel caso in cui manchino
impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi.
                              ART. 156
                     (riscossione della tariffa)

   1.  La  tariffa  e'  riscossa  dal  gestore  del  servizio  idrico
integrato.  Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per
effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa
e' riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede
al  successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro trenta
giorni dalla riscossione.
   2.   Con  apposita  convenzione,  sottoposta  al  controllo  della
regione,  sono  definiti  i  rapporti  tra  i  diversi gestori per il
riparto delle spese di riscossione.
   ((3.   La   riscossione   volontaria  della  tariffa  puo'  essere
effettuata   con  le  modalita'  di  cui  al  capo  III  del  decreto
legislativo  9  luglio 1997, n. 241, previa convenzione con l'Agenzia
delle  entrate.  La  riscossione,  sia volontaria sia coattiva, della
tariffa  puo'  altresi' essere affidata ai soggetti iscritti all'albo
previsto  dall'articolo  53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, a seguito di procedimento ad evidenza pubblica.))
                              ART. 157
             (opere di adeguamento del servizio idrico)

   1.   Gli  enti  locali  hanno  facolta'  di  realizzare  le  opere
necessarie  per  provvedere  all'adeguamento  del  servizio idrico in
relazione  ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in
zone  gia'  urbanizzate, previo parere di compatibilita' con il piano
d'ambito  reso dall'Autorita' d'ambito e a seguito di convenzione con
il  soggetto  gestore  del  servizio medesimo, al quale le opere, una
volta realizzate, sono affidate in concessione.
                              ART. 158
         (opere e interventi per il trasferimento di acqua)

   1.  Ai  fini  di  pianificare  l'utilizzo  delle  risorse idriche,
laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di
acqua  tra  regioni  diverse  e  cio'  travalichi  i  comprensori  di
riferimento  dei  distretti  idrografici,  le  Autorita'  di  bacino,
sentite  le  regioni interessate, promuovono accordi di programma tra
le   regioni   medesime,   ai  sensi  dell'articolo  34  del  decreto
legislativo  18  agosto  2000, n. 267, salvaguardando in ogni caso le
finalita' di cui all'articolo 144 del presente decreto. A tal fine il
((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) e
il  Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti, ciascuno per la
parte  di  propria  competenza,  assumono  di  concerto  le opportune
iniziative  anche  su  richiesta  di una Autorita' di bacino o di una
regione  interessata  od  anche  in presenza di istanza presentata da
altri  soggetti  pubblici o da soggetti privati interessati, fissando
un termine per definire gli accordi.
   2.  In  caso di inerzia, di mancato accordo in ordine all'utilizzo
delle  risorse  idriche, o di mancata attuazione dell'accordo stesso,
provvede  in  via  sostitutiva,  previa diffida ad adempiere entro un
congruo termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta
del  ((Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del
mare)).
   3.  Le  opere  e gli impianti necessari per le finalita' di cui al
presente  articolo  sono  dichiarati  di interesse nazionale. La loro
realizzazione  e  gestione, se di iniziativa pubblica, possono essere
poste  anche  a  totale  carico  dello Stato mediante quantificazione
dell'onere e relativa copertura finanziaria, previa deliberazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su
proposta  dei  Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  ciascuno  per  la parte di
rispettiva competenza. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare))  esperisce le procedure per la concessione
d'uso  delle  acque  ai soggetti utilizzatori e definisce la relativa
convenzione  tipo;  al  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
compete   la   determinazione  dei  criteri  e  delle  modalita'  per
l'esecuzione  e  la  gestione degli interventi, nonche' l'affidamento
per la realizzazione e la gestione degli impianti.

TITOLO III

VIGILANZA, CONTROLLI E PARTECIPAZIONE


                              Art. 159
   ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2006, N. 284)) ((2))
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 ha disposto (con l'art. 1, comma
5) che "il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e
l'Osservatorio  nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed esercitano
le relative funzioni."
                              Art. 160
   ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2006, N. 284)) ((2))
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 ha disposto (con l'art. 1, comma
5) che "il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e
l'Osservatorio  nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed esercitano
le relative funzioni".
                              Art. 161 
      Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche 
 
  1. Il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse  idriche  di
cui al decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 284, articolo 1, comma
5, e' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare, al fine di garantire l'osservanza dei principi
di cui all'articolo 141, comma 2 del  presente  decreto  legislativo,
con  particolare  riferimento  alla  regolare  determinazione  ed  al
regolare   adeguamento   delle   tariffe,   nonche'    alla    tutela
dell'interesse degli utenti. 
  2. La Commissione e' composta da cinque membri nominati con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
che durano  in  carica  tre  anni,  due  dei  quali  designati  dalla
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province  autonome  e
tre, di cui  uno  con  funzioni  di  presidente  individuato  con  il
medesimo  decreto,  scelti  tra  persone  di  elevata  qualificazione
giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel settore  pubblico
e privato, nel rispetto del principio dell'equilibrio di  genere.  Il
presidente  e'  scelto  nell'ambito   degli   esperti   con   elevata
qualificazione tecnico-scientifica. Entro trenta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  della   presente   disposizione,   il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  procede,  con
proprio decreto, alla nomina dei cinque componenti della Commissione,
in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni  di
cui al presente comma. Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto  di  nomina  dei  nuovi  componenti,  lo  svolgimento   delle
attivita' e' garantito dai componenti in carica alla data di  entrata
in vigore della presente disposizione. 
  3. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 28 APRILE 2009, N. 39, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI CON L. 24 GIUGNO 2009, N. 77. I componenti non  possono
essere  dipendenti  di  soggetti  di  diritto  privato  operanti  nel
settore,  ne'  possono  avere  interessi  diretti  e  indiretti   nei
medesimi; qualora siano  dipendenti  pubblici,  essi  sono  collocati
fuori  ruolo  o,  se  professori  universitari,  sono  collocati   in
aspettativa  per  l'intera  durata  del  mandato.  Con  decreto   del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  e'  determinato  il
trattamento economico spettante ai membri del Comitato. 
  4. Il Comitato, nell'ambito delle attivita'  previste  all'articolo
6, comma 2, del decreto del Presidente  della  Repubblica  14  maggio
2007, n. 90, in particolare: 
    a)  predispone  con  delibera  il  metodo   tariffario   per   la
determinazione della tariffa di cui all'articolo 154 e  le  modalita'
di revisione periodica, e lo trasmette al  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, che  lo  adotta  con  proprio
decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
    b) verifica la corretta redazione del piano d'ambito,  esprimendo
osservazioni,  rilievi  e  prescrizioni  sugli  elementi  tecnici  ed
economici e sulla necessita' di modificare le clausole contrattuali e
gli atti che regolano il rapporto  tra  le  Autorita'  d'ambito  e  i
gestori in particolare quando cio' sia  richiesto  dalle  ragionevoli
esigenze degli utenti; 
    c) predispone con delibera una o piu'  convenzioni  tipo  di  cui
all'articolo 151, e la trasmette al Ministro per l'ambiente e per  la
tutela del territorio e del mare, che la adotta con  proprio  decreto
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
    d) emana direttive per la trasparenza  della  contabilita'  delle
gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni; 
    e)  definisce  i  livelli  minimi  di  qualita'  dei  servizi  da
prestare, sentite  le  regioni,  i  gestori  e  le  associazioni  dei
consumatori; 
    f) controlla le modalita' di erogazione dei  servizi  richiedendo
informazioni e documentazioni ai gestori operanti nel settore idrico,
anche  al  fine  di  individuare  situazioni  di  criticita'   e   di
irregolarita' funzionali dei servizi idrici; 
    g) tutela e garantisce i  diritti  degli  utenti  emanando  linee
guida che indichino le misure idonee al fine di assicurare la parita'
di  trattamento  degli  utenti,  garantire   la   continuita'   della
prestazione dei servizi e verificare  periodicamente  la  qualita'  e
l'efficacia delle prestazioni; 
    h) predispone periodicamente  rapporti  relativi  allo  stato  di
organizzazione dei servizi al fine di consentire il  confronto  delle
prestazioni dei gestori; 
    i) esprime pareri in ordine a  problemi  specifici  attinenti  la
qualita' dei servizi e la tutela dei consumatori,  su  richiesta  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
delle regioni, degli enti locali,  delle  Autorita'  d'ambito,  delle
associazioni dei consumatori e di singoli utenti del servizio  idrico
integrato; per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma
il Comitato promuove studi e ricerche di settore; 
    l) predispone annualmente una relazione al parlamento sullo stato
dei servizi idrici e sull'attivita' svolta. 
  5. Per l'espletamento dei propri compiti e per  lo  svolgimento  di
funzioni ispettive, il Comitato si avvale della segreteria tecnica di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  17  giugno  2003,  n.
261, articolo 3,  comma  1,  lettera  o).  Esso  puo'  richiedere  di
avvalersi,  altresi',  dell'attivita'   ispettiva   e   di   verifica
dell'Osservatorio di cui al comma 6 e di altre amministrazioni. 
  6. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 28 APRILE 2009, N. 39, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI CON L. 24 GIUGNO 2009, N.  77.  La  Commissione  svolge
funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati  statistici
e conoscitivi, in particolare, in materia di: 
    a) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e  relativi
dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio; 
    b) convenzioni e condizioni generali di contratto per l'esercizio
dei servizi idrici; 
    c) modelli adottati di organizzazione, di gestione, di  controllo
e di programmazione dei servizi e degli impianti; 
    d) livelli di qualita' dei servizi erogati; 
    e) tariffe applicate; 
    f) piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo
sviluppo dei servizi. 
  6-bis.  Le  attivita'  della   Segreteria   tecnica   sono   svolte
nell'ambito delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  gia'
operanti  presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare. 
  7. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono  entro  il  31
dicembre di ogni anno all'Osservatorio, alle regioni e alle  province
autonome di Trento e di Bolzano i dati e le informazioni  di  cui  al
comma  6.  L'Osservatorio  ha,  altresi',   facolta'   di   acquisire
direttamente le notizie relative ai  servizi  idrici  ai  fini  della
proposizione innanzi agli organi giurisdizionali competenti, da parte
del Comitato,  dell'azione  avverso  gli  atti  posti  in  essere  in
violazione del presente decreto legislativo, nonche'  dell'azione  di
responsabilita' nei confronti degli amministratori e di  risarcimento
dei danni a tutela dei diritti dell'utente. 
  8. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato, anche  per  via
informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate  per  la
tutela degli interessi degli utenti. 
                                                          (30) ((46)) 
 
    
-------------
AGGIORNAMENTO (30)
Il D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140, ha disposto (con l'art.  9,  comma
4) che "Gli organismi di cui  all'articolo  7  del  decreto-legge  23
maggio 2008, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
uglio 2008, n. 123, all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, e all'articolo 161 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 28  aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  giugno
2009, n. 77, durano in carica tre anni decorrenti dall'emanazione dei
rispettivi  decreti  di  nomina  dei  nuovi  componenti  adottati  in
attuazione delle norme di cui al presente periodo."
-------------

    
AGGIORNAMENTO (46) 
  Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con  modificazioni  dalla
L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 10, comma 26)  che
"A decorrere dall'entrata in vigore della legge  di  conversione  del
presente decreto,  e'  soppressa  la  Commissione  nazionale  per  la
vigilanza sulle risorse idriche di cui all'articolo 161  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e  il  predetto  articolo  161  e'
abrogato nelle parti incompatibili con  le  disposizioni  di  cui  al
presente articolo". 
                              ART. 162
       (partecipazione, garanzia e informazione degli utenti)

   1.   Il   gestore   del   servizio   idrico   integrato   assicura
l'informazione  agli  utenti,  promuove  iniziative per la diffusione
della  cultura  dell'acqua  e garantisce l'accesso dei cittadini alle
informazioni  inerenti  ai  servizi  gestiti nell'ambito territoriale
ottimale   di  propria  competenza,  alle  tecnologie  impiegate,  al
funzionamento  degli  impianti, alla quantita' e qualita' delle acque
fornite e trattate.
   2. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare)),   le  regioni  e  le  province  autonome,  nell'ambito  delle
rispettive   competenze,   assicurano  la  pubblicita'  dei  progetti
concernenti  opere idrauliche che comportano o presuppongono grandi e
piccole  derivazioni,  opere  di  sbarramento  o  di  canalizzazione,
nonche'  la  perforazione  di  pozzi.  A tal fine, le amministrazioni
competenti  curano  la  pubblicazione  delle  domande di concessione,
contestualmente  all'avvio  del  procedimento,  oltre che nelle forme
previste  dall'articolo 7 del testo unico delle disposizioni di legge
sulle  acque  e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto
11  dicembre  1933,  n.  1775,  su  almeno un quotidiano a diffusione
nazionale  e  su  un  quotidiano  a  diffusione  locale per le grandi
derivazioni di acqua da fiumi transnazionali e di confine.
   3.  Chiunque  puo' prendere visione presso i competenti uffici del
((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)),
delle  regioni  e delle province autonome di tutti i documenti, atti,
studi e progetti inerenti alle domande di concessione di cui al comma
2  del  presente  articolo,  ai  sensi  delle vigenti disposizioni in
materia di pubblicita' degli atti delle amministrazioni pubbliche.
                              ART. 163
                (gestione delle aree di salvaguardia)

   1.  Per  assicurare  la  tutela  delle  aree di salvaguardia delle
risorse  idriche  destinate al consumo umano, il gestore del servizio
idrico integrato puo' stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni,
gli enti locali, le associazioni e le universita' agrarie titolari di
demani  collettivi,  per  la  gestione  diretta dei demani pubblici o
collettivi  ricadenti nel perimetro delle predette aree, nel rispetto
della  protezione  della  natura  e  tenuto  conto dei diritti di uso
civico esercitati.
   2.  La  quota  di  tariffa riferita ai costi per la gestione delle
aree  di salvaguardia, in caso di trasferimenti di acqua da un ambito
territoriale  ottimale  all'altro, e' versata alla comunita' montana,
ove  costituita,  o  agli  enti locali nel cui territorio ricadono le
derivazioni; i relativi proventi sono utilizzati ai fini della tutela
e del recupero delle risorse ambientali.
                              ART. 164
            (disciplina delle acque nelle aree protette)

   1. Nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali,
l'ente  gestore  dell'area  protetta,  sentita l'Autorita' di bacino,
definisce  le  acque  sorgive,  fluenti e sotterranee necessarie alla
conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate.
   2.  Il  riconoscimento  e la concessione preferenziale delle acque
superficiali  o  sorgentizie  che  hanno  assunto natura pubblica per
effetto dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonche' le
concessioni in sanatoria, sono rilasciati su parere dell'ente gestore
dell'area  naturale  protetta.  Gli  enti  gestori  di  aree protette
verificano  le captazioni e le derivazioni gia' assentite all'interno
delle aree medesime e richiedono all'autorita' competente la modifica
delle  quantita'  di  rilascio  qualora riconoscano alterazioni degli
equilibri  biologici  dei  corsi d'acqua oggetto di captazione, senza
che  cio' possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte
della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del
canone demaniale di concessione.
                              ART. 165
                             (controlli)

   1. Per assicurare la fornitura di acqua di buona qualita' e per il
controllo  degli  scarichi  nei  corpi  ricettori, ciascun gestore di
servizio  idrico  si  dota  di  un  adeguato  servizio  di  controllo
territoriale  e  di  un  laboratorio  di  analisi  per i controlli di
qualita'  delle  acque  alla  presa,  nelle  reti  di  adduzione e di
distribuzione,  nei  potabilizzatori e nei depuratori, ovvero stipula
apposita  convenzione  con  altri soggetti gestori di servizi idrici.
Restano ferme le competenze amministrative e le funzioni di controllo
sulla  qualita'  delle  acque  e  sugli  scarichi  nei  corpi  idrici
stabilite  dalla  normativa  vigente e quelle degli organismi tecnici
preposti a tali funzioni.
   2.  Coloro  che si approvvigionano in tutto o in parte di acqua da
fonti  diverse  dal  pubblico  acquedotto  sono  tenuti  a denunciare
annualmente  al  soggetto gestore del servizio idrico il quantitativo
prelevato nei termini e secondo le modalita' previste dalla normativa
per la tutela delle acque dall'inquinamento.
   3. Le sanzioni previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 2
febbraio  2001,  n.  31,  si applicano al responsabile della gestione
dell'acquedotto  soltanto  nel  caso  in  cui,  dopo la comunicazione
dell'esito  delle analisi, egli non abbia tempestivamente adottato le
misure  idonee  ad  adeguare  la qualita' dell'acqua o a prevenire il
consumo o l'erogazione di acqua non idonea.

TITOLO IV

USI PRODUTTIVI DELLE RISORSE IDRICHE


                              ART. 166
               (usi delle acque irrigue e di bonifica)

   1.  I  consorzi di bonifica ed irrigazione, nell'ambito delle loro
competenze,  hanno  facolta'  di  realizzare  e  gestire  le  reti  a
prevalente   scopo  irriguo,  gli  impianti  per  l'utilizzazione  in
agricoltura  di  acque  reflue,  gli  acquedotti  rurali  e gli altri
impianti  funzionali  ai  sistemi  irrigui  e  di  bonifica e, previa
domanda  alle competenti autorita' corredata dal progetto delle opere
da  realizzare,  hanno  facolta'  di  utilizzare le acque fluenti nei
canali  e  nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione
delle  acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi
compresi     la     produzione    di    energia    idroelettrica    e
l'approvvigionamento  di  imprese  produttive.  L'Autorita' di bacino
esprime  entro centoventi giorni la propria determinazione. Trascorso
tale  termine,  la  domanda  si  intende  accettata.  Per  tali usi i
consorzi  sono  obbligati  al  pagamento  dei  relativi canoni per le
quantita' di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi
le  disposizioni  di cui al secondo comma dell'articolo 36 del te sto
unico  delle  disposizioni  di  legge  sulle  acque  e sugli impianti
elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
   2.  I  rapporti  tra  i  consorzi  di bonifica ed irrigazione ed i
soggetti  che praticano gli usi di cui al comma 1 sono regolati dalle
disposizioni  di  cui  al  capo  I  del titolo VI del regio decreto 8
maggio 1904, n. 368.
   3.  Fermo  restando  il  rispetto  della disciplina sulla qualita'
delle acque e degli scarichi stabilita dalla parte terza del presente
decreto,   chiunque,   non  associato  ai  consorzi  di  bonifica  ed
irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito
di  scarichi,  anche  se  depurati  e  compatibili con l'uso irriguo,
provenienti  da  insediamenti  di  qualsiasi natura, deve contribuire
alle  spese  sostenute  dal  consorzio tenendo conto della portata di
acqua scaricata.
   4.  Il  contributo  di cui al comma 3 e' determinato dal consorzio
interessato  e  comunicato  al soggetto utilizzatore, unitamente alle
modalita' di versamento.
                              ART. 167
                     (usi agricoli delle acque)

   1.  Nei  periodi  di  siccita' e comunque nei casi di scarsita' di
risorse  idriche,  durante  i quali si procede alla regolazione delle
derivazioni  in  atto, deve essere assicurata, dopo il consumo umano,
la   priorita'   dell'uso   agricolo   ivi  compresa  l'attivita'  di
acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102.
   2.  Nell'ipotesi  in  cui, ai sensi dell'articolo 145, comma 3, si
proceda   alla   regolazione   delle  derivazioni,  l'amministrazione
competente,   sentiti   i  soggetti  titolari  delle  concessioni  di
derivazione, assume i relativi provvedimenti.
   3.  La  raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio
di fondi agricoli o di singoli edifici e' libera.
   4.  La  raccolta  di  cui  al  comma  3  non  richiede  licenza  o
concessione  di  derivazione  di acque; la realizzazione dei relativi
manufatti  e'  regolata  dalle  leggi  in  materia  di  edilizia,  di
costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre
leggi speciali.
   5.  L'utilizzazione delle acque sotterranee per gli usi domestici,
come  definiti dall'articolo 93, secondo comma, del testo unico delle
disposizioni  di  legge  sulle  acque  e  sugli  impianti  elettrici,
approvato  con  regio  decreto  11  dicembre  1933,  n.  1775,  resta
disciplinata  dalla  medesima  disposizione,  purche' non comprometta
l'equilibrio del bilancio idrico di cui all'articolo 145 del presente
decreto.
                              ART. 168
     (utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico)

   1.  Tenuto conto dei principi di cui alla parte terza del presente
decreto e del piano energetico nazionale, nonche' degli indirizzi per
gli  usi plurimi delle risorse idriche, il ((Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare)), di concerto con il Ministro
delle  attivita'  produttive, sentite le Autorita' di bacino, nonche'
le  regioni  e le province autonome, disciplina, senza che cio' possa
dare  luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica
amministrazione,  fatta  salva la corrispondente riduzione del canone
di concessione:
    a)la  produzione  al  fine  della  cessione  di  acqua  dissalata
conseguita   nei   cicli  di  produzione  delle  centrali  elettriche
costiere;
    b)l'utilizzazione  dell'acqua  invasata a scopi idroelettrici per
fronteggiare situazioni di emergenza idrica;
    c)la  difesa  e la bonifica per la salvaguardia della quantita' e
della qualita' delle acque dei serbatoi ad uso idroelettrico.
                              ART. 169
                      (piani, studi e ricerche)

   1.   I   piani,   gli   studi   e  le  ricerche  realizzati  dalle
Amministrazioni  dello  Stato  e  da  enti pubblici aventi competenza
nelle  materie  disciplinate  dalla  parte terza del presente decreto
sono comunicati alle Autorita' di bacino competenti per territorio ai
fini della predisposizione dei piani ad esse affidati.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


                              Art. 170
                          Norme transitorie

  1.  Ai  fini dell'applicazione dell'articolo 65, limitatamente alle
procedure  di adozione ed approvazione dei piani di bacino, fino alla
data  di  entrata in vigore della parte seconda del presente decreto,
continuano ad applicarsi le procedure di adozione ed approvazione dei
piani di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183.
  2.  Ai  fini dell'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 12
ottobre  2000,  n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
dicembre 2000, n. 365, i riferimenti in esso contenuti all'articolo 1
del   decreto-legge   11   giugno   1998,  n.  180,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 3 agosto 1998, n. 267, devono intendersi
riferiti  all'articolo  66  del  presente decreto; i riferimenti alla
legge 18 maggio 1989, n. 183, devono intendersi riferiti alla sezione
prima della parte terza del presente decreto, ove compatibili.
  2-bis.  Nelle  more della costituzione dei distretti idrografici di
cui  al  Titolo  II  della  Parte  terza del presente decreto e della
eventuale   revisione   della  relativa  disciplina  legislativa,  le
Autorita'  di  bacino  di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono
prorogate,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico della finanza
pubblica,  fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del decreto del
Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri  di  cui  al  comma  2,
dell'articolo 63 del presente decreto. (2)(20)
  3.  Ai  fini  dell'applicazione  della  parte  terza  del  presente
decreto:
    a)  fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 95, commi
4 e 5, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 28 luglio 2004;
    b)  fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 99, comma
1,  continua ad applicarsi il decreto ministeriale 12 giugno 2003, n.
185;
    c) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 104, comma
4, si applica il decreto ministeriale 28 luglio 1994;
    d) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 112, comma
2, si applica il decreto ministeriale 6 luglio 2005;
    e) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 114, comma
4, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 30 giugno 2004;
    f) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 118, comma
2, continuano ad applicarsi il decreto ministeriale 18 settembre 2002
e il decreto ministeriale 19 agosto 2003;
    g) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 123, comma
2, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 19 agosto 2003;
    h) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 146, comma
3,  continua ad applicarsi il decreto ministeriale 8 gennaio 1997, n.
99;
    i) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 150, comma
2,  all'affidamento della concessione di gestione del servizio idrico
integrato  nonche'  all'affidamento  a  societa'  miste continuano ad
applicarsi  il  decreto  ministeriale  22  novembre  2001, nonche' le
circolari  del ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare)) del 6 dicembre 2004;
    l) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 154, comma
2, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 1° agosto 1996.
  4.  La  parte  terza  del  presente  decreto  contiene  le norme di
recepimento delle seguenti direttive comunitarie:
    a)  direttiva  75/440/CEE  relativa  alla  qualita'  delle  acque
superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
    b)  direttiva  76/464/CEE concernente l'inquinamento provocato da
certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico;
    c)  direttiva 78/659/CEE relativa alla qualita' delle acque dolci
che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita
dei pesci;
    d)  direttiva  79/869/CEE  relativa  ai  metodi  di  misura, alla
frequenza  dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali
destinate alla produzione di acqua potabile;
    e)  direttiva  79/923/CEE relativa ai requisiti di qualita' delle
acque destinate alla molluschicoltura;
    f)  direttiva  80/68/CEE  relativa  alla  protezione  delle acque
sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose;
    g) direttiva 82/176/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di
qualita'  per  gli  scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi
dei cloruri alcalini;
    h) direttiva 83/513/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di
qualita' per gli scarichi di cadmio;
    i)  direttiva  84/ 156/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi
di  qualita'  per  gli  scarichi  di  mercurio provenienti da settori
diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini;
    l)  direttiva 84/491/CEE relativa ai valori limite e obiettivi di
qualita' per gli scarichi di esaclorocicloesano;
    m)  direttiva  88/347/CEE relativa alla modifica dell'Allegato 11
della   direttiva  86/280/CEE  concernente  i  valori  limite  e  gli
obiettivi  di qualita' per gli scarichi di talune sostanze pericolose
che figurano nell'elenco 1 dell'Allegato della direttiva 76/464/CEE;
    n)  direttiva  90/415/CEE  relativa alla modifica della direttiva
86/280/CEE  concernente  i  valori limite e gli obiettivi di qualita'
per   gli   scarichi  di  talune  sostanze  pericolose  che  figurano
nell'elenco 1 della direttiva 76/464/CEE;
    o)  direttiva  91/271/CEE  concernente il trattamento delle acque
reflue urbane;
    p)  direttiva  91/676/CEE relativa alla protezione delle acque da
inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
    q) direttiva 98/15/CE recante modifica della direttiva 91/271/CEE
per quanto riguarda alcuni requisiti dell'Allegato 1;
    r)  direttiva  2000/60/CE,  che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque.
  5.  Le  regioni definiscono, in termini non inferiori a due anni, i
tempi  di adeguamento alle prescrizioni, ivi comprese quelle adottate
ai  sensi  dell'articolo  101,  comma 2, contenute nella legislazione
regionale  attuativa  della  parte  terza  del presente decreto e nei
piani di tutela di cui all'articolo 121.
  6.  Resta  fermo  quanto  disposto  dall'articolo 36 della legge 24
aprile  1998,  n.  128, e dai decreti legislativi di attuazione della
direttiva 96/92/CE.
  7.   Fino   all'emanazione   della   disciplina  regionale  di  cui
all'articolo  112,  le  attivita'  di  utilizzazione  agronomica sono
effettuate  secondo  le  disposizioni  regionali vigenti alla data di
entrata in vigore della parte terza del presente decreto.
  8.  Dall'attuazione  della  parte  terza  del  presente decreto non
devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri o minori entrate a carico
della finanza pubblica.
  9.  Una  quota  non inferiore al dieci per cento e non superiore al
quindici  per  cento  degli  stanziamenti  previsti  da  disposizioni
statali  di finanziamento e' riservata alle attivita' di monitoraggio
e  studio  destinati  all'attuazione  della  parte terza del presente
decreto.
  10. Restano ferme le disposizioni in materia di difesa del mare.
  11.   Fino   all'emanazione  di  corrispondenti  atti  adottati  in
attuazione  della parte terza del presente decreto, restano validi ed
efficaci  i  provvedimenti  e  gli  atti  emanati in attuazione delle
disposizioni di legge abrogate dall'articolo 175.
  12.  All'onere  derivante  dalla  costituzione  e dal funzionamento
della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche si
provvede  mediante  utilizzo  delle  risorse  di cui all'articolo 22,
comma 6, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
  13. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4
  14. In sede di prima applicazione, il termine di centottanta giorni
di  cui  all'articolo  112, comma 2, decorre dalla data di entrata in
vigore della parte terza del presente decreto.
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.Lgs.  8 novembre 2006, n. 284 ha disposto che "fino alla data
di  entrata  in  vigore  del decreto legislativo correttivo di cui al
comma 2-bis del presente articolo, sono fatti salvi gli atti posti in
essere dalle autorita' di bacino dal 30 aprile 2006".
---------------
AGGIORNAMENTO (20)
  Il D.L. 30 dicembre 2008, n.208, convertito con modificazioni dalla
L.  27  febbraio 2009, n. 13, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che
"Fino  alla  data di entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  di  cui  all'articolo 170, comma 2-bis, del
decreto  legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma
1,  sono  fatti  salvi  gli  atti  posti in essere dalle Autorita' di
bacino di cui al presente articolo dal 30 aprile 2006".
                              ART. 171
              (canoni per le utenze di acqua pubblica)

   1.  Nelle  more del trasferimento alla regione Sicilia del demanio
idrico,  per  le  grandi  derivazioni  in  corso  di sanatoria di cui
all'articolo  96,  comma 6, ricadenti nel territorio di tale regione,
si  applicano  retroattivamente,  a  decorrere  dal 1 gennaio 2002, i
seguenti canoni annui:
    a)  per  ogni modulo di acqua assentito ad uso irrigazione, 40,00
euro,  ridotte  alla  meta' se le colature ed i residui di acqua sono
restituiti anche in falda;
    b)  per  ogni  ettaro  del  comprensorio  irriguo  assentito, con
derivazione  non  suscettibile  di essere fatta a bocca tassata, 0,40
euro;
    c)  per  ogni  modulo  di  acqua  assentito per il consumo umano,
1.750,00 euro, minimo 300,00 euro;
    d)  per  ogni  modulo  di  acqua  assentito  ad  uso industriale,
12.600,00  euro,  minimo  1.750,00  euro.  Il  canone  e' ridotto del
cinquanta  per  cento se il concessionario attua un riuso delle acque
reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di
una  parte dello stesso o, ancora, se restituisce le acque di scarico
con  le  medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. Le
disposizioni  di cui al comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 27
aprile  1990,  n.  90,  convertito, con modificazioni, dalla legge 26
giugno 1990, n. 1651, non si applicano per l'uso industriale;
    e)  per  ogni  modulo  di  acqua  assentito  per la piscicoltura,
l'irrigazione  di  attrezzature  sportive e di aree destinate a verde
pubblico, 300,00 euro, minimo 100,00 euro;
    f)  per  ogni  kilowatt  di  potenza  nominale  assentita, per le
concessioni  di  derivazione  ad uso idroelettrico 12,00 euro, minimo
100,00 euro;
    g)  per  ogni  modulo  di  acqua  assentita  ad  uso  igienico ed
assimilati,  concernente l'utilizzo dell'acqua per servizi igienici e
servizi   antincendio,  ivi  compreso  quello  relativo  ad  impianti
sportivi, industrie e strutture varie qualora la concessione riguardi
solo  tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio strade e
comunque  per  tutti  gli usi non previsti dalle lettere da a) ad f),
900,00 euro.
   2.  Gli  importi  dei  canoni di cui al comma 1 non possono essere
inferiori  a  250,00  euro  per  derivazioni per il consumo umano e a
1.500,00 euro per derivazioni per uso industriale.
                              ART. 172
                        (gestioni esistenti)

   1.  Le Autorita' d'ambito che alla data di entrata in vigore della
parte  terza  del  presente  decreto  abbiano  gia'  provveduto  alla
redazione  del piano d'ambito, senza aver scelto la forma di gestione
ed  avviato  la  procedura  di affidamento, sono tenute, nei sei mesi
decorrenti da tale data, a deliberare i predetti provvedimenti.
   2.  In  relazione alla scadenza del termine di cui al comma 15-bis
dell'articolo  113  del  decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
l'Autorita'  d'ambito dispone i nuovi affidamenti, nel rispetto della
parte terza del presente decreto, entro i sessanta giorni antecedenti
tale scadenza.
   3.  Qualora  l'Autorita' d'ambito non provveda agli adempimenti di
cui  ai  commi  1  e  2  nei termini ivi stabiliti, la regione, entro
trenta   giorni,   esercita,   dandone  comunicazione  al  ((Ministro
dell'ambiente   e   della  tutela  del  territorio  e  del  mare))  e
all'Autorita'  di  vigilanza  sulle  risorse idriche e sui rifiuti, i
poteri  sostitutivi, nominando un commissario "ad acta", le cui spese
sono  a  carico dell'ente inadempiente, che avvia entro trenta giorni
le  procedure  di  affidamento,  determinando le scadenze dei singoli
adempimenti  procedimentali.  Qualora  il  commissario  regionale non
provveda  nei  termini  cosi'  stabiliti,  spettano al Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del ((Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  e  del  mare)) , i poteri sostitutivi
preordinati al completamento della procedura di affidamento.
   4.  Qualora gli enti locali non aderiscano alle Autorita' d'ambito
ai  sensi  dell'articolo  148  entro  sessanta  giorni  dalla data di
entrata  in vigore della parte terza del presente decreto, la regione
esercita,  previa  diffida  all'ente  locale  ad  adempiere  entro il
termine  di  trenta  giorni  e dandone comunicazione all'Autorita' di
vigilanza  sulle risorse idriche e sui rifiuti, i poteri sostitutivi,
nominando  un  commissario  "ad  acta",  le  cui  spese sono a carico
dell'ente inadempiente.
   5.  Alla  scadenza,  ovvero  alla  anticipata  risoluzione,  delle
gestioni  in essere ai sensi del comma 2, i beni e gli impianti delle
imprese  gia'  concessionarie  sono  trasferiti direttamente all'ente
locale  concedente  nei  limiti e secondo le modalita' previsti dalla
convenzione.
   6. Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai
consorzi  per  le  aree  ed  i  nuclei di sviluppo industriale di cui
all'articolo  50  del  testo  unico  delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno,  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo  1978,  n. 218, da altri consorzi o enti pubblici, nel rispetto
dell'unita' di gestione, entro il 31 dicembre 2006 sono trasferiti in
concessione   d'uso   al   gestore   del  servizio  idrico  integrato
dell'Ambito  territoriale  ottimale nel quale ricadono in tutto o per
la  maggior  parte i territori serviti, secondo un piano adottato con
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta del
((Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)),
sentite le regioni, le province e gli enti interessati.
                              ART. 173
                             (personale)

   1.  Fatta  salva  la  legislazione  regionale  adottata  ai  sensi
dell'articolo  12,  comma  3,  della  legge 5 gennaio 1994, n. 36, il
personale  che,  alla  data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi
prima  dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni
comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese
private,  anche  cooperative,  che  operano  nel  settore dei servizi
idrici  sara' soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di
lavoro,  al  passaggio  diretto  ed  immediato  al  nuovo gestore del
servizio  idrico  integrato,  con  la  salvaguardia  delle condizioni
contrattuali,   collettive  e  individuali,  in  atto.  Nel  caso  di
passaggio   di   dipendenti   di   enti  pubblici  e  di  ex  aziende
municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative,
al  gestore  del  servizio  idrico  integrato,  si  applica, ai sensi
dell'articolo  31  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la
disciplina  del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo
2112 del codice civile.
                              ART. 174
            (disposizioni di attuazione e di esecuzione)

   1. Sino all'adozione da parte del ((Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e  del mare))di nuove disposizioni attuative
della  sezione  terza  della  parte  terza  del  presente decreto, si
applica  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1994.
   2. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare)),  sentita l'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui
rifiuti  e  la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  parte terza del presente
decreto, nell'ambito di apposite intese istituzionali, predispone uno
specifico  programma  per  il raggiungimento, senza ulteriori oneri a
carico del Ministero, dei livelli di depurazione, cosi' come definiti
dalla  direttiva  91/271/CEE,  attivando  i poteri sostitutivi di cui
all'articolo  152  negli ambiti territoriali ottimali in cui vi siano
agglomerati  a  carico  dei quali pendono procedure di infrazione per
violazione della citata direttiva.
                              ART. 175
                       (abrogazione di norme)

   1.  A  decorrere dalla data di entrata in vigore della parte terza
del  presente  decreto  sono  o restano abrogate le norme contrarie o
incompatibili con il medesimo, ed in particolare:
    a)  l'articolo  42,  comma  terzo,  del regio decreto 11 dicembre
1933,   n.   1775,   come  modificato  dall'articolo  8  del  decreto
legislativo 12 luglio 1993, n. 275;
    b) la legge 10 maggio 1976, n. 319;
    c)  la  legge  8  ottobre  1976,  n.  690,  di  conversione,  con
modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544;
    d) la legge 24 dicembre 1979, n. 650;
    e)   la   legge   5  marzo  1982,  n.  62,  di  conversione,  con
modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801;
    f)  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n.
515;
    g)  la  legge  25  luglio  1984,  n.  381,  di  conversione,  con
modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176;
    h)  gli  articoli  5, 6 e 7 della legge 24 gennaio 1986, n. 7, di
conversione,  con  modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1985,
n. 667;
    i)  gli  articoli  4,  5,  6 e 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;
    l) la legge 18 maggio 1989, n. 183;
    m)  gli  articoli  4  e  5  della  legge 5 aprile 1990, n. 71, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 1990, n.
16;
    n) l'articolo 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
    o) il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130;
    p) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 131;
    q) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132;
    r) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133;
    s) l'articolo 12 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275;
    t) l'articolo 2, comma 1, della legge 6 dicembre 1993, n. 502, di
conversione,  con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 1993, n.
408;
    u)  la  legge  5 gennaio 1994, n. 36, ad esclusione dell'articolo
22, comma 6;
    v)  l'articolo  9-bis  della  legge  20 dicembre 1996, n. 642, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
552;
    z)  la  legge  17  maggio  1995,  n.  172,  di  conversione,  con
modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79;
    aa)  l'articolo  1  del  decreto-legge  11  giugno  1998, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;
    bb)  il  decreto  legislativo  11 maggio 1999, n. 152, cosi' come
modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258;
    cc)  l'articolo  1-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 2000, n. 365.
                              ART. 176
                           (norma finale)

   1.  Le  disposizioni  di cui alla parte terza del presente decreto
che  concernono  materie  di  legislazione  concorrente costituiscono
principi  fondamentali  ai  sensi  dell'articolo  117, comma 3, della
Costituzione.
   2.  Le  disposizioni  di cui alla parte terza del presente decreto
sono  applicabili  nelle  regioni a statuto speciale e nelle province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano compatibilmente con le norme dei
rispettivi statuti.
   3.  Per  le  acque  appartenenti  al demanio idrico delle province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  restano  ferme le competenze in
materia di utilizzazione delle acque pubbliche ed in materia di opere
idrauliche    previste   dallo   statuto   speciale   della   regione
Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione.

PARTE QUARTA

NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI
E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI


TITOLO I

GESTIONE DEI RIFIUTI


CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI


                            Articolo 177
               (( (Campo di applicazione e finalita')

    1. La parte quarta del presente decreto  disciplina  la  gestione
dei rifiuti e la bonifica dei siti  inquinati,  anche  in  attuazione
delle  direttive  comunitarie,   in   particolare   della   direttiva
2008/98/CE, prevedendo misure volte  a  proteggere  l'ambiente  e  la
salute umana, prevenendo  o  riducendo  gli  impatti  negativi  della
produzione e  della  gestione  dei  rifiuti,  riducendo  gli  impatti
complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.
    2. La gestione dei  rifiuti  costituisce  attivita'  di  pubblico
interesse.
    3.  Sono  fatte  salve  disposizioni  specifiche,  particolari  o
complementari, conformi ai principi di  cui  alla  parte  quarta  del
presente decreto adottate in attuazione di direttive comunitarie  che
disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.
    4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute  dell'uomo
e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio
all'ambiente e, in particolare:
      a) senza  determinare  rischi per  l'acqua,  l'aria, il  suolo,
nonche' per la fauna e la flora;
      b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
      c) senza  danneggiare  il  paesaggio  e  i siti di  particolare
interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
    5. Per conseguire le finalita' e gli obiettivi di cui ai commi da
1 a 4, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli  enti  locali
esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia
di gestione dei rifiuti in conformita' alle disposizioni di cui  alla
parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna azione ed
avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di  programma
o protocolli d'intesa anche  sperimentali,  di  soggetti  pubblici  o
privati.
    6. I soggetti di cui  al  comma  5  costituiscono,  altresi',  un
sistema compiuto e sinergico che armonizza, in un contesto  unitario,
relativamente agli obiettivi da perseguire, la redazione delle  norme
tecniche, i sistemi di accreditamento e i sistemi  di  certificazione
attinenti direttamente o indirettamente le  materie  ambientali,  con
particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, secondo i  criteri
e con le modalita' di cui all'articolo 195, comma 2,  lettera  a),  e
nel rispetto delle procedure di informazione nel settore delle  norme
e delle regolazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della
societa' dell'informazione, previste dalle  direttive  comunitarie  e
relative norme di attuazione, con particolare riferimento alla  legge
21 giugno 1986, n. 317.
    7. Le regioni  e  le  province  autonome  adeguano  i  rispettivi
ordinamenti   alle   disposizioni   di   tutela    dell'ambiente    e
dell'ecosistema contenute nella parte  quarta  del  presente  decreto
entro un  anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione.
    8.  Ai  fini  dell'attuazione  dei  principi  e  degli  obiettivi
stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte  quarta  del  presente
decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare puo' avvalersi del supporto tecnico dell'Istituto  superiore
per la protezione e la ricerca  ambientale  (ISPRA),  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.))
                            Articolo 178
                            (( (Principi)

    1.  La  gestione  dei  rifiuti  e'  effettuata  conformemente  ai
principi  di  precauzione,  di  prevenzione,  di  sostenibilita',  di
proporzionalita', di responsabilizzazione e di cooperazione di  tutti
i  soggetti  coinvolti   nella   produzione,   nella   distribuzione,
nell'utilizzo e nel consumo di  beni  da  cui  originano  i  rifiuti,
nonche' del principio chi inquina paga. A tale fine la  gestione  dei
rifiuti e'  effettuata  secondo  criteri  di  efficacia,  efficienza,
economicita', trasparenza, fattibilita' tecnica ed economica, nonche'
nel rispetto delle norme vigenti in materia di  partecipazione  e  di
accesso alle informazioni ambientali.))
                          Articolo 178-bis
             (( (Responsabilita' estesa del produttore)

    1. Al fine di rafforzare la prevenzione e  facilitare  l'utilizzo
efficiente delle risorse durante l'intero ciclo di vita, comprese  le
fasi di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti,  evitando  di
compromettere la libera circolazione delle merci sul mercato, possono
essere adottati, previa consultazione delle  parti  interessate,  con
uno o piu' decreti del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare  aventi  natura  regolamentare,  sentita  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, le modalita' e i criteri di  introduzione  della
responsabilita' estesa  del  produttore  del  prodotto,  inteso  come
qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente  sviluppi,
fabbrichi,   trasformi,   tratti,   venda   o    importi    prodotti,
nell'organizzazione  del  sistema  di   gestione   dei   rifiuti,   e
nell'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti  che  restano
dopo il loro utilizzo. Ai medesimi fini possono essere  adottati  con
uno o piu' decreti del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare di concerto con  il  Ministero  dello  sviluppo
economico, le modalita' e i criteri:
     a) di gestione  dei  rifiuti  e  della  relativa responsabilita'
finanziaria dei produttori del prodotto.  I  decreti  della  presente
lettera sono adottati di concerto con il  Ministero  dell'Economia  e
delle Finanze;
     b) di  pubblicizzazione  delle informazioni relative alla misura
in cui il prodotto e' riutilizzabile e riciclabile;
     c) della progettazione dei  prodotti  volta  a  ridurre  i  loro
impatti ambientali;
     d) di progettazione dei prodotti volta a diminuire o eliminare i
rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei  prodotti,
assicurando che il recupero e lo smaltimento dei  prodotti  che  sono
diventati rifiuti avvengano in conformita' ai  criteri  di  cui  agli
articoli 177 e 179;
     e) volti a favorire e incoraggiare lo sviluppo, la produzione  e
la  commercializzazione  di   prodotti   adatti   all'uso   multiplo,
tecnicamente durevoli, e che, dopo  essere  diventati  rifiuti,  sono
adatti  ad  un  recupero  adeguato  e  sicuro  e  a  uno  smaltimento
compatibile con l'ambiente.
    2. La responsabilita'  estesa  del  produttore  del  prodotto  e'
applicabile fatta salva la responsabilita' della gestione dei rifiuti
di cui all'articolo 188, comma  1,  e  fatta  salva  la  legislazione
esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici.
    3. I decreti di cui al comma 1 possono prevedere altresi'  che  i
costi della gestione  dei  rifiuti  siano  sostenuti  parzialmente  o
interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti.  Nel  caso
il produttore del prodotto partecipi  parzialmente,  il  distributore
del prodotto concorre per la differenza fino all'intera copertura  di
tali costi.
    4. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))
                            Articolo 179
        (( (Criteri di priorita' nella gestione dei rifiuti)

    1. La gestione dei rifiuti avviene nel  rispetto  della  seguente
gerarchia:
      a) prevenzione;
      b) preparazione per il riutilizzo;
      c) riciclaggio;
      d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
      e) smaltimento.
    2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine  di  priorita'
di cio' che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel  rispetto
della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate  le  misure
volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto  degli
articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior  risultato  complessivo,
tenendo conto degli  impatti  sanitari,  sociali  ed  economici,  ivi
compresa la fattibilita' tecnica e la praticabilita' economica.
    3. Con riferimento a singoli  flussi  di  rifiuti  e'  consentito
discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorita' di  cui  al
comma 1 qualora cio' sia giustificato, nel rispetto del principio  di
precauzione e sostenibilita', in base ad una specifica analisi  degli
impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti
sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di  ciclo  di
vita, che sotto il profilo sociale  ed  economico,  ivi  compresi  la
fattibilita' tecnica e la protezione delle risorse.
    4. Con uno o piu' decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  della
salute, possono essere individuate, con riferimento a singoli  flussi
di rifiuti specifici, le opzioni che garantiscono, in  conformita'  a
quanto stabilito dai commi da 1 a 3, il miglior risultato in  termini
di protezione della salute umana e dell'ambiente.
    5. Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio  delle
rispettive competenze, iniziative  dirette  a  favorire  il  rispetto
della gerarchia del trattamento dei rifiuti di  cui  al  comma  1  in
particolare mediante:
      a) la promozione  dello  sviluppo  di  tecnologie  pulite,  che
permettano un uso piu' razionale e un maggiore risparmio  di  risorse
naturali;
      b) la promozione della messa a punto tecnica e  dell'immissione
sul mercato di prodotti concepiti in modo da  non  contribuire  o  da
contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso
o il loro smaltimento, ad incrementare la quantita'  o  la  nocivita'
dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
      c) la promozione dello sviluppo  di  tecniche  appropriate  per
l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti  al  fine
di favorirne il recupero;
      d) la determinazione  di condizioni di  appalto  che  prevedano
l'impiego dei materiali  recuperati  dai  rifiuti  e  di  sostanze  e
oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali  recuperati  dai
rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
      e) l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il
successivo utilizzo e, piu' in generale, l'impiego dei  rifiuti  come
altro mezzo per produrre energia.
    6. Nel rispetto della gerarchia del trattamento  dei  rifiuti  le
misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la  preparazione  per
il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero  di
materia sono adottate con priorita' rispetto all'uso dei rifiuti come
fonte di energia.
    7. Le pubbliche amministrazioni promuovono l'analisi del ciclo di
vita dei prodotti sulla base di metodologie  uniformi  per  tutte  le
tipologie di prodotti  stabilite  mediante  linee  guida  dall'ISPRA,
eco-bilanci, la divulgazione  di  informazioni  anche  ai  sensi  del
decreto legislativo 19  agosto  2005,  n.  195,  l'uso  di  strumenti
economici, di criteri in materia di procedure di evidenza pubblica, e
di altre misure necessarie.
    8. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti  di
cui  al  presente  articolo  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))
                              ART. 180 
              (prevenzione della produzione di rifiuti) 
 
  1. Al fine di promuovere in via prioritaria  la  prevenzione  e  la
riduzione  della  produzione  e  della  nocivita'  dei  rifiuti,   le
iniziative di cui all'articolo 179 riguardano in particolare: 
    a) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi  di
certificazione   ambientale,   utilizzo   delle   migliori   tecniche
disponibili, analisi del  ciclo  di  vita  dei  prodotti,  azioni  di
informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi
di qualita', nonche' lo sviluppo del sistema di marchio ecologico  ai
fini  della  corretta  valutazione  dell'impatto  di  uno   specifico
prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di  vita  del  prodotto
medesimo; 
    b) la previsione di clausole di bandi di gara o lettere  d'invito
che valorizzino le capacita' e le competenze tecniche in  materia  di
prevenzione della produzione di rifiuti; 
    c) la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli
d'intesa anche sperimentali  finalizzati  alla  prevenzione  ed  alla
riduzione della quantita' e della pericolosita' dei rifiuti; 
      d) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205. 
1-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare ((adotta entro il 31 dicembre 2012,))  a  norma  degli  articoli
177, 178, 178-bis e 179, un programma nazionale  di  prevenzione  dei
rifiuti ed elabora indicazioni affinche' tale programma sia integrato
nei piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199. In caso di
integrazione nel piano di gestione, sono chiaramente identificate  le
misure di prevenzione dei rifiuti.((Entro  il  31  dicembre  di  ogni
anno, a decorrere dal 2013, il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare presenta alle Camere una relazione  recante
l'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti  e
contenente  anche  l'indicazione  dei  risultati  raggiunti  e  delle
eventuali criticita' registrate nel perseguimento degli obiettivi  di
prevenzione dei rifiuti)). 
  1-ter. I programmi di cui al comma 1-bis fissano gli  obiettivi  di
prevenzione. Il Ministero descrive le misure di prevenzione esistenti
e valuta l'utilita' degli esempi di misure di cui all'allegato L o di
altre misure adeguate. 
  1-quater. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare individua gli appropriati specifici parametri  qualitativi
o quantitativi per le misure di prevenzione dei rifiuti, adottate per
monitorare e valutare i progressi  realizzati  nell'attuazione  delle
misure  di  prevenzione  e  puo'  stabilire  specifici  traguardi   e
indicatori qualitativi o quantitativi. 
  1-quinquies.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare  assicura  la  disponibilita'  di  informazioni
sulle migliori pratiche in materia di prevenzione dei rifiuti  e,  se
del  caso,  elabora  linee  guida  per  assistere  le  regioni  nella
preparazione dei programmi di cui all'articolo 199,  comma  3,  lett.
r). 
  1-sexies.   Le   amministrazioni   interessate   provvedono    agli
adempimenti di  cui  al  presente  articolo  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                          Articolo 180-bis
              (( (Riutilizzo di prodotti e preparazione
                   per il riutilizzo dei rifiuti)

    1. Le pubbliche amministrazioni promuovono, nell'esercizio  delle
rispettive competenze, iniziative dirette a  favorire  il  riutilizzo
dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo  dei  rifiuti.  Tali
iniziative possono consistere anche in:
      a) uso di strumenti economici;
      b) misure logistiche, come la costituzione ed  il  sostegno  di
centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo;
      c) adozione,  nell'ambito  delle  procedure di affidamento  dei
contratti pubblici, di idonei criteri,  ai  sensi  dell'articolo  83,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,
e previsione delle condizioni di  cui  agli  articoli  68,  comma  3,
lettera b), e 69 del  medesimo  decreto;  a  tale  fine  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  adotta  entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente  disposizione
i decreti attuativi di cui all'articolo 2 del Ministro  dell'ambiente
e della trutela del territorio e del mare in  data  11  aprile  2008,
pubblicato nella G.U. n. 107 dell'8 maggio 2008;
      d) definizione di obiettivi quantitativi;
      e) misure educative;
      f) promozione di accordi di programma.
    2. Con uno o piu' decreti del  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero  dello
sviluppo  economico,  sentita  la   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
adottate le ulteriori misure necessarie per promuovere il  riutilizzo
dei prodotti e la preparazione dei rifiuti per il  riutilizzo,  anche
attraverso l'introduzione della responsabilita' estesa del produttore
del prodotto. Con uno o piu' decreti del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela  del  territorio  e  del  mare,  sentita  la  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, adottarsi entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  disposizione,  sono  definite  le  modalita'
operative per  la  costituzione  e  il  sostegno  di  centri  e  reti
accreditati di cui al comma 1, lett. b), ivi compresa la  definizione
di  procedure  autorizzative   semplificate.   e   di   un   catalogo
esemplificativo di prodotti e rifiuti di prodotti che possono  essere
sottoposti, rispettivamente, a riutilizzo o  a  preparazione  per  il
riutilizzo.
    3. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti  di
cui  al  presente  articolo  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))
                            Articolo 181
               (( (Riciclaggio e recupero dei rifiuti)

    1. Al fine di promuovere il riciclaggio di  alta  qualita'  e  di
soddisfare i necessari criteri qualitativi per i diversi settori  del
riciclaggio, sulla  base  delle  indicazioni  fornite  dal  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  le  regioni
stabiliscono i criteri con i quali i comuni provvedono  a  realizzare
la  raccolta  differenziata  in   conformita'   a   quanto   previsto
dall'articolo 205.  Le  autorita'  competenti  realizzano,  altresi',
entro il 2015 la raccolta differenziata almeno per la carta, metalli,
plastica e vetro, e ove possibile, per il legno, nonche' adottano  le
misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:
      a) entro  il  2020, la  preparazione  per  il riutilizzo  e  il
riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e
vetro provenienti dai nuclei  domestici,  e  possibilmente  di  altra
origine, nella misura in cui tali flussi di  rifiuti  sono  simili  a
quelli domestici, sara' aumentata complessivamente almeno al  50%  in
termini di peso;
      b) entro il  2020  la  preparazione  per  il   riutilizzo,   il
riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni
di colmatazione che utilizzano i rifiuti  in  sostituzione  di  altri
materiali, di rifiuti da costruzione e  demolizione  non  pericolosi,
escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05  04
dell'elenco dei rifiuti, sara' aumentata almeno al 70  per  cento  in
termini di peso.
    2. Fino alla definizione, da  parte  della  Commissione  europea,
delle modalita' di attuazione e calcolo degli  obiettivi  di  cui  al
comma 1, il Ministero dell'ambiente, della tutela  del  territorio  e
del mare puo' adottare decreti che determinino tali modalita'.
    3. Con uno o piu' decreti del  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero  dello
sviluppo  economico,  sentita  la   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
adottate misure per promuovere il recupero dei rifiuti in conformita'
ai criteri di priorita' di cui all'articolo 179 e alle  modalita'  di
cui all'articolo 177, comma 4. nonche' misure intese a promuovere  il
riciclaggio   di   alta   qualita',   privilegiando    la    raccolta
differenziata, eventualmente anche monomateriale, dei rifiuti.
    4. Per facilitare  o  migliorare  il  recupero,  i  rifiuti  sono
raccolti separatamente, laddove cio' sia realizzabile  dal  punto  di
vista tecnico, economico e ambientale, e non sono miscelati con altri
rifiuti o altri materiali aventi proprieta' diverse.
    5.  Per  le  frazioni  di  rifiuti  urbani  oggetto  di  raccolta
differenziata destinati al  riciclaggio  ed  al  recupero  e'  sempre
ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite  enti
o imprese  iscritti  nelle  apposite  categorie  dell'Albo  nazionale
gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5,  al  fine  di
favorire  il  piu'  possibile  il  loro  recupero  privilegiando   il
principio di prossimita' agli impianti di recupero.
    6. Al fine di favorire l'educazione ambientale e contribuire alla
raccolta  differenziata  dei   rifiuti,   i   sistemi   di   raccolta
differenziata di carta e  plastica  negli  istituti  scolastici  sono
esentati dall'obbligo di autorizzazione in quanto  presentano  rischi
non elevati e non sono gestiti su base professionale.
    7. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti  di
cui  al  presente  articolo  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))

-------------
AGGIORNAMENTO (18)
  Il  D.L. 6 novembre 2008, n.172, convertito con modificazioni dalla
L.  30  dicembre 2008, n. 210 ha disposto (con l'art. 9-bis, comma 1,
lettera  b))  che "b) fino alla data di entrata in vigore del decreto
di cui all'art. 195, comma 2, lettera s-bis), del decreto legislativo
3  aprile  2006,  n.  152,  gli accordi e i contratti di programma in
materia  di  rifiuti  stipulati  tra le amministrazioni pubbliche e i
soggetti   economici  interessati  o  le  associazioni  di  categoria
rappresentative  dei settori interessati prima della soppressione del
comma 4 dell'articolo 181 del medesimo decreto legislativo n. 152 del
2006,  operata  dal  decreto  legislativo  16  gennaio  2008,  n.  4,
continuano  ad  avere efficacia, con le semplificazioni ivi previste,
anche  in  deroga alle disposizioni della parte IV del citato decreto
legislativo  n. 152 del 2006, e successive modificazioni, purche' nel
rispetto delle norme comunitarie".
                            ART. 181-bis
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205))
                              ART. 182 
                      (smaltimento dei rifiuti) 
 
  1. Lo smaltimento  dei  rifiuti  e'  effettuato  in  condizioni  di
sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti,
previa  verifica,  da  parte  della   competente   autorita',   della
impossibilita' tecnica ed economica  di  esperire  le  operazioni  di
recupero di cui all'articolo 181. A tal fine,  la  predetta  verifica
concerne la disponibilita' di tecniche sviluppate su una scala che ne
consenta l'applicazione in condizioni economicamente  e  tecnicamente
valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo  in
considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto  che
siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purche' vi  si
possa accedere a condizioni ragionevoli. 
  2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale  devono  essere  il
piu' possibile ridotti sia in massa che  in  volume,  potenziando  la
prevenzione e  le  attivita'  di  riutilizzo,  di  riciclaggio  e  di
recupero ((e prevedendo, ove possibile, la priorita' per quei rifiuti
non recuperabili generati nell'ambito di attivita' di  riciclaggio  o
di recupero)). 
((3. E' vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi  in  regioni
diverse  da  quelle  dove  gli  stessi  sono  prodotti,  fatti  salvi
eventuali accordi regionali o  internazionali,  qualora  gli  aspetti
territoriali  e  l'opportunita'  tecnico  economica  di   raggiungere
livelli ottimali di utenza servita lo richiedano.)) 
((4.  Nel  rispetto  delle   prescrizioni   contenute   nel   decreto
legislativo 11 maggio 2005, n. 133, la realizzazione e la gestione di
nuovi  impianti  possono  essere  autorizzate  solo  se  il  relativo
processo di combustione garantisca un  elevato  livello  di  recupero
energetico. 
  5. Le attivita'  di  smaltimento  in  discarica  dei  rifiuti  sono
disciplinate secondo  le  disposizioni  del  decreto  legislativo  13
gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE.)) 
  6.  Lo  smaltimento  dei  rifiuti  in  fognatura  e'   disciplinato
dall'articolo 107, comma 3. 
  7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205)). 
  8. IL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4,  COME  MODIFICATO  DAL  D.L.  6
NOVEMBRE 2008, N. 172,  CONVERTITO  CON  MODIFICAZIONI  DALLA  L.  30
DICEMBRE 2008, N. 210 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA. 
                          Articolo 182-bis
           (( (Principi di autosufficienza e prossimita')

    1. Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei  rifiuti  urbani
non differenziati sono attuati con il ricorso ad una  rete  integrata
ed adeguata  di  impianti,  tenendo  conto  delle  migliori  tecniche
disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici  complessivi,  al
fine di:
      a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento  dei  rifiuti
urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro  trattamento  in  ambiti
territoriali ottimali;
      b) permettere lo smaltimento dei rifiuti  ed  il  recupero  dei
rifiuti urbani indifferenziati in  uno  degli  impianti  idonei  piu'
vicini ai luoghi di produzione o  raccolta,  al  fine  di  ridurre  i
movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o
della necessita' di impianti specializzati per  determinati  tipi  di
rifiuti;
      c) utilizzare i metodi e le tecnologie piu' idonei a  garantire
un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
    2. Sulla base di una motivata richiesta  delle  regioni  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano, con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  puo'  essere
limitato l'ingresso nel territorio nazionale di rifiuti destinati  ad
inceneritori classificati come  impianti  di  recupero,  qualora  sia
accertato che l'ingresso di tali rifiuti avrebbe come conseguenza  la
necessita' di smaltire i rifiuti nazionali o di trattare i rifiuti in
modo non coerente con i piani di gestione dei  rifiuti.  Puo'  essere
altresi' limitato, con le modalita' di  cui  al  periodo  precedente,
l'invio di rifiuti negli altri Stati membri  per  motivi  ambientali,
come stabilito nel regolamento (CE) n. 1013/2006.
    3. I provvedimenti  di  cui  al  comma  2  sono  notificati  alla
Commissione europea.))
                          Articolo 182-ter
                        (( (Rifiuti organici)

    1.  La  raccolta  separata  dei  rifiuti  organici  deve   essere
effettuata  con  contenitori  a  svuotamento  riutilizzabili  o   con
sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002.
    2. Ai fini di quanto previsto  dal  comma  1,  le  regioni  e  le
province autonome, i comuni  e  gli  ATO,  ciascuno  per  le  proprie
competenze e nell'ambito  delle  risorse  disponibili  allo  scopo  a
legislazione vigente, adottano entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della parte  quarta  del  presente  decreto  misure
volte a incoraggiare:
      a) la raccolta separata dei rifiuti organici;
      b) il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un
livello elevato di protezione ambientale;
      c) l'utilizzo di materiali sicuri  per  l'ambiente ottenuti dai
rifiuti organici, cio' al  fine  di  proteggere  la  salute  umana  e
l'ambiente.))
                            Articolo 183 
                            (Definizioni) 
 
  1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le
ulteriori  definizioni  contenute  nelle  disposizioni  speciali,  si
intende per: 
    a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui  il  detentore
si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi; 
    b)  "rifiuto  pericoloso":  rifiuto  che  presenta  una  o   piu'
caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente
decreto; 
    c)  "oli  usati":  qualsiasi  olio  industriale  o  lubrificante,
minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente
destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi
di  trasmissione,  nonche'  gli  oli  usati  per  turbine  e  comandi
idraulici; 
    d)  "rifiuto  organico"  rifiuti  biodegradabili  di  giardini  e
parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei  domestici,
ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita  al  dettaglio  e
rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare  raccolti  in  modo
differenziato; 
    e) "autocompostaggio": compostaggio  degli  scarti  organici  dei
propri rifiuti urbani,  effettuato  da  utenze  domestiche,  ai  fini
dell'utilizzo in sito del materiale prodotto; 
    f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attivita'  produce
rifiuti (produttore  iniziale)  o  chiunque  effettui  operazioni  di
pretrattamento,  di  miscelazione  o  altre  operazioni   che   hanno
modificato la natura o la composizione di detti rifiuti; 
    g):  "produttore  del  prodotto":  qualsiasi  persona  fisica   o
giuridica  che  professionalmente  sviluppi,  fabbrichi,   trasformi,
tratti, venda o importi prodotti; 
    h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona  fisica  o
giuridica che ne e' in possesso; 
    i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce  in  qualita'  di
committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti,
compresi i commercianti che non prendono materialmente  possesso  dei
rifiuti; 
    l) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo
smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari
che non acquisiscono la materiale disponibilita' dei rifiuti; 
    m) "prevenzione": misure adottate  prima  che  una  sostanza,  un
materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: 
      1) la quantita' dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei
prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; 
      2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la
salute umana; 
      3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti; 
    n) "gestione": la  raccolta,  il  trasporto,  il  recupero  e  lo
smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali  operazioni  e
gli interventi successivi alla  chiusura  dei  siti  di  smaltimento,
nonche' le  operazioni  effettuate  in  qualita'  di  commerciante  o
intermediario; 
    o) "raccolta": il  prelievo  dei  rifiuti,  compresi  la  cernita
preliminare e il deposito, ivi compresa la  gestione  dei  centri  di
raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto  in  un
impianto di trattamento; 
    p) "raccolta differenziata": la raccolta  in  cui  un  flusso  di
rifiuti e' tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti
al fine di facilitarne il trattamento specifico; 
    q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di  controllo,
pulizia,  smontaggio  e  riparazione  attraverso   cui   prodotti   o
componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati  in  modo  da
poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento; 
    r)  "riutilizzo":  qualsiasi  operazione  attraverso   la   quale
prodotti o componenti che non sono rifiuti sono  reimpiegati  per  la
stessa finalita' per la quale erano stati concepiti; 
    s) "trattamento": operazioni di recupero o  smaltimento,  inclusa
la preparazione prima del recupero o dello smaltimento; 
    t) "recupero": qualsiasi operazione il cui  principale  risultato
sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile,  sostituendo
altri  materiali  che  sarebbero  stati  altrimenti  utilizzati   per
assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere  tale
funzione, all'interno  dell'impianto  o  nell'economia  in  generale.
L'allegato C della parte IV del presente decreto  riporta  un  elenco
non esaustivo di operazioni di recupero.; 
    u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui
i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali  o  sostanze
da utilizzare per la loro  funzione  originaria  o  per  altri  fini.
Include il trattamento di materiale organico ma non  il  recupero  di
energia ne' il ritrattamento per  ottenere  materiali  da  utilizzare
quali combustibili o in operazioni di riempimento; 
    v)  "rigenerazione  degli  oli  usati"  qualsiasi  operazione  di
riciclaggio che  permetta  di  produrre  oli  di  base  mediante  una
raffinazione  degli  oli  usati,  che  comporti  in  particolare   la
separazione dei contaminanti, dei prodotti  di  ossidazione  e  degli
additivi contenuti in tali oli; 
    z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche
quando l'operazione ha come conseguenza  secondaria  il  recupero  di
sostanze o di energia.  L'Allegato  B  alla  parte  IV  del  presente
decreto  riporta  un  elenco  non  esaustivo  delle   operazioni   di
smaltimento; 
    aa) "stoccaggio": le attivita' di smaltimento  consistenti  nelle
operazioni di deposito preliminare di rifiuti di  cui  al  punto  D15
dell'allegato B alla parte quarta del presente  decreto,  nonche'  le
attivita' di  recupero  consistenti  nelle  operazioni  di  messa  in
riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla  medesima
parte quarta; 
    bb)  "deposito  temporaneo":  il   raggruppamento   dei   rifiuti
effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui  gli  stessi  sono
prodotti o, per gli imprenditori agricoli di  cui  all'articolo  2135
del codice civile,  presso  il  sito  che  sia  nella  disponibilita'
giuridica della cooperativa agricola  ((,  ivi  compresi  i  consorzi
agrari,)) di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni: 
      1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti  di
cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni,  devono
essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che  regolano  lo
stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose
e gestiti conformemente al suddetto regolamento; 
      2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle  operazioni
di recupero o di smaltimento secondo  una  delle  seguenti  modalita'
alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:con  cadenza  almeno
trimestrale, indipendentemente dalle quantita' in deposito; quando il
quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente  i  30
metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.  In
ogni caso,  allorche'  il  quantitativo  di  rifiuti  non  superi  il
predetto limite all'anno,  il  deposito  temporaneo  non  puo'  avere
durata superiore ad un anno; 
      3)  il  "deposito  temporaneo"  deve  essere   effettuato   per
categorie omogenee di rifiuti e nel  rispetto  delle  relative  norme
tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme
che disciplinano  il  deposito  delle  sostanze  pericolose  in  essi
contenute; 
      4)  devono  essere  rispettate  le   norme   che   disciplinano
l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; 
      5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate  le
modalita' di gestione del deposito temporaneo; 
    cc)  "combustibile  solido  secondario  (CSS)":  il  combustibile
solido  prodotto  da  rifiuti  che  rispetta  le  caratteristiche  di
classificazione e di specificazione individuate delle norme  tecniche
UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta  salva
l'applicazione  dell'articolo   184-ter,   il   combustibile   solido
secondario, e' classificato come rifiuto speciale; 
    dd) "rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto  dal  trattamento
biologico aerobico o  anaerobico  dei  rifiuti  indifferenziati,  nel
rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato,
finalizzate a definirne contenuti e usi  compatibili  con  la  tutela
ambientale e sanitaria e, in particolare,  a  definirne  i  gradi  di
qualita'; 
    ee) "compost di qualita'": prodotto, ottenuto dal compostaggio di
rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i  requisiti  e
le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto  legislativo
29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni; 
    ff) "digestato di qualita'": prodotto ottenuto  dalla  digestione
anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i
requisiti contenuti in norme tecniche da  emanarsi  con  decreto  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
concerto con il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali; 
    gg) "emissioni": le emissioni in atmosfera  di  cui  all'articolo
268, comma 1, lettera b); 
    hh) "scarichi idrici": le  immissioni  di  acque  reflue  di  cui
all'articolo 74, comma 1, lettera ff); 
    ii) "inquinamento atmosferico": ogni modifica atmosferica di  cui
all'articolo 268, comma 1, lettera a); 
    ll)  "gestione  integrata  dei  rifiuti":  il   complesso   delle
attivita', ivi compresa  quella  di  spazzamento  delle  strade  come
definita alla lettera oo),  volte  ad  ottimizzare  la  gestione  dei
rifiuti; 
    mm) "centro di raccolta": area  presidiata  ed  allestita,  senza
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,   per
l'attivita' di raccolta  mediante  raggruppamento  differenziato  dei
rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori  per  il
trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina  dei
centri di raccolta e' data con decreto del Ministro  dell'ambiente  e
della tutela  del  territorio  e  del  mare,  sentita  la  Conferenza
unificata , di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
    nn)  "migliori  tecniche  disponibili":  le   migliori   tecniche
disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter)  del
presente decreto; 
    oo) spazzamento delle strade: modalita' di raccolta  dei  rifiuti
mediante operazione di pulizia delle strade, aree  pubbliche  e  aree
private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della  neve
dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate  al  solo  scopo  di
garantire la loro fruibilita' e la sicurezza del transito ; 
    pp) "circuito organizzato di raccolta": sistema  di  raccolta  di
specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi  di  cui  ai
titoli II e III della  parte  quarta  del  presente  decreto  e  alla
normativa settoriale, o organizzato  sulla  base  di  un  accordo  di
programma stipulato tra la pubblica amministrazione  ed  associazioni
imprenditoriali  rappresentative  sul   piano   nazionale,   o   loro
articolazioni   territoriali,    oppure    sulla    base    di    una
convenzione-quadro  stipulata  tra  le  medesime  associazioni  ed  i
responsabili della piattaforma di  conferimento,  o  dell'impresa  di
trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva
dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro  deve
seguire la stipula  di  un  contratto  di  servizio  tra  il  singolo
produttore  ed  il  gestore  della  piattaforma  di  conferimento,  o
dell'impresa di trasporto dei rifiuti,  in  attuazione  del  predetto
accordo o della predetta convenzione; 
    qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto  che  soddisfa
le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta  i
criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (32) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 25 - 28 gennaio 2010 n. 28 (in
G.U.  1a  s.s.  3/2/2010  n.  5)  ha   dichiarato   "l'illegittimita'
costituzionale dell'art.  183,  comma  1,  lettera  n),  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale),  nel
testo antecedente alle modiche introdotte dall'art. 2, comma 20,  del
decreto legislativo 16 gennaio 2008,  n.  4  (Ulteriori  disposizioni
correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n.  152,  recante
norme in materia ambientale), nella parte in cui prevede:  "rientrano
altresi' tra i sottoprodotti non soggetti alle  disposizioni  di  cui
alla parte quarta del presente decreto le ceneri di  pirite,  polveri
di ossido di ferro, provenienti  dal  processo  di  arrostimento  del
minerale noto come pirite o solfuro di ferro  per  la  produzione  di
acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti  di
produzione dismessi, aree industriali e non, anche  se  sottoposte  a
procedimento di bonifica o di ripristino ambientale"". 
                              ART. 184 
                          (classificazione) 
 
   1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto
i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti  urbani  e
rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di  pericolosita',  in
rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. 
   2. Sono rifiuti urbani: 
    a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da  locali
e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; 
    b) i rifiuti  non  pericolosi  provenienti  da  locali  e  luoghi
adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera  a),  assimilati
ai rifiuti urbani per qualita' e quantita',  ai  sensi  dell'articolo
198, comma 2, lettera g); 
    c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; 
    d) i rifiuti di qualunque natura o  provenienza,  giacenti  sulle
strade ed aree pubbliche o sulle  strade  ed  aree  private  comunque
soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e  sulle
rive dei corsi d'acqua; 
    e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali  giardini,
parchi e aree cimiteriali; 
    f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni,  nonche'
gli altri rifiuti provenienti da  attivita'  cimiteriale  diversi  da
quelli di cui alle lettere b), c) ed e). 
   3. Sono rifiuti speciali: 
    a) i rifiuti da attivita' agricole e agro-industriali , ai  sensi
e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.; 
  b) i rifiuti derivanti dalle attivita' di demolizione, costruzione,
nonche' i rifiuti  che  derivano  dalle  attivita'  di  scavo,  fermo
restando quanto disposto dall'articolo 184-bis; 
    c) i rifiuti da lavorazioni industriali,; 
    d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; 
    e) i rifiuti da attivita' commerciali; 
    f) i rifiuti da attivita' di servizio; 
    g) i rifiuti derivanti dalla attivita' di recupero e  smaltimento
di rifiuti, i fanghi  prodotti  dalla  potabilizzazione  e  da  altri
trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue  e  da
abbattimento di fumi; 
    h) i rifiuti derivanti da attivita' sanitarie; 
    i) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205; 
    l) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205; 
    m) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205; 
    n) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4. 
 4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le  caratteristiche  di
cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto. 
 5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta  del
presente  decreto  include  i  rifiuti  pericolosi  e   tiene   conto
dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario,  dei
valori limite di concentrazione delle sostanze  pericolose.  Esso  e'
vincolante per quanto  concerne  la  determinazione  dei  rifiuti  da
considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un  oggetto
nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in  tutti  i  casi,
ferma restando la definizione di cui all'articolo  183.  Con  decreto
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore
dalla presente disposizione, possono essere emanate specifiche  linee
guida per agevolare l'applicazione della classificazione dei  rifiuti
introdotta agli allegati D e I. 
   5-bis. I sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le  infrastrutture
direttamente  destinati  alla  difesa  militare  ed  alla   sicurezza
nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa,  nonche'
la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica  dei  siti  ove
vengono immagazzinati i citati  materiali,  sono  disciplinati  dalla
parte quarta del presente decreto con procedure speciali da definirsi
con decreto del Ministro della difesa, di concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro
della salute, da adottarsi entro il 31 dicembre 2008. I magazzini,  i
depositi e i  siti  di  stoccaggio  nei  quali  vengono  custoditi  i
medesimi materiali e rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni ed  ai
nulla osta previsti dal medesimo decreto interministeriale  ((con  lo
stesso  decreto  interministeriale  sono  determinati  i  criteri  di
individuazione delle concentrazioni soglia di contaminazione  di  cui
all'Allegato 5 alla parte quarta del Presente decreto, applicabili ai
siti appartenenti al Demanio Militare e alle aree  ad  uso  esclusivo
alle  Forze  Armate,  tenuto  conto  delle  attivita'  effettivamente
condotte nei siti stessi o nelle diverse porzioni di essi)). 
 5-ter. La declassificazione da  rifiuto  pericoloso  a  rifiuto  non
pericoloso non puo' essere ottenuta attraverso una diluizione  o  una
miscelazione  del  rifiuto   che   comporti   una   riduzione   delle
concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto  le  soglie  che
definiscono il carattere pericoloso del rifiuto. 
   5-quater. L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui
all'articolo 193 e l'obbligo di tenuta dei registri di  cui  all'art.
190 non si applicano alle frazioni  separate  di  rifiuti  pericolosi
prodotti da nuclei domestici  fino  a  che  siano  accettate  per  la
raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente  o  un'impresa  che
abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate  in  conformita'
agli articoli 208, 212, 214 e 216. 
                          Articolo 184-bis
                         (( (Sottoprodotto)

    1. E' un sottoprodotto e non un rifiuto  ai  sensi  dell'articolo
183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che  soddisfa
tutte le seguenti condizioni:
      a) la sostanza o l'oggetto  e'  originato  da  un  processo  di
produzione, di cui costituisce  parte  integrante,  e  il  cui  scopo
primario non e' la produzione di tale sostanza od oggetto;
      b) e' certo che la sostanza o l'oggetto sara'  utilizzato,  nel
corso dello stesso o di un successivo processo  di  produzione  o  di
utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
      c) la sostanza o l'oggetto puo'  essere utilizzato direttamente
senza alcun  ulteriore  trattamento  diverso  dalla  normale  pratica
industriale;
      d) l'ulteriore   utilizzo  e'   legale,  ossia  la  sostanza  o
l'oggetto  soddisfa,  per l'utilizzo  specifico,  tutti  i  requisiti
pertinenti  riguardanti  i  prodotti  e  la protezione della salute e
dell'ambiente   e   non  portera'  a  impatti  complessivi   negativi
sull'ambiente o la salute umana.
    2. Sulla base delle  condizioni  previste  al  comma  1,  possono
essere  adottate  misure  per   stabilire   criteri   qualitativi   o
quantitativi da soddisfare affinche' specifiche tipologie di sostanze
o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione
di tali criteri si provvede con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  in
conformita' a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.))
                          Articolo 184-ter
             (( (Cessazione della qualifica di rifiuto)

    1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando e' stato sottoposto  a
un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e  la  preparazione
per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici,  da  adottare  nel
rispetto delle seguenti condizioni:
      a) la sostanza o l'oggetto e' comunemente utilizzato per  scopi
specifici;
      b) esiste  un  mercato  o  una  domanda  per  tale  sostanza od
oggetto;
      c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli
scopi specifici e rispetta la  normativa  e  gli  standard  esistenti
applicabili ai prodotti;
      d) l'utilizzo  della  sostanza  o  dell'oggetto non portera'  a
impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
    2. L'operazione di recupero  puo'  consistere  semplicemente  nel
controllare  i  rifiuti  per  verificare  se  soddisfano  i   criteri
elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al
comma 1  sono  adottati  in  conformita'  a  quanto  stabilito  dalla
disciplina comunitaria ovvero, in  mancanza  di  criteri  comunitari,
caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto  attraverso  uno  o
piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori  limite  per
le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i  possibili  effetti
negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.
    3. Nelle more dell'adozione di uno o piu' decreti di cui al comma
2, continuano ad applicarsi le disposizioni di  cui  ai  decreti  del
Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  in  data  5
febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n.  269  e
l'art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6  novembre  2008,  n.
172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008,  n.
210. La circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n
3402/V/MIN si applica fino a sei mesi dall'entrata  in  vigore  della
presente disposizione.
    4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti
del presente articolo e'  da  computarsi  ai  fini  del  calcolo  del
raggiungimento degli obiettivi di recupero  e  riciclaggio  stabiliti
dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n  209,
dal decreto legislativo  25  luglio  2005,  n.  151,  e  dal  decreto
legislativo  120  novembre  2008,  n.  188,  ovvero  dagli  atti   di
recepimento  di  ulteriori  normative  comunitarie,   qualora   e   a
condizione  che  siano  soddisfatti  i  requisiti   in   materia   di
riciclaggio o recupero in essi stabiliti.
    5. La disciplina in materia di gestione dei  rifiuti  si  applica
fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.))
                            Articolo 185 
              (Esclusioni dall'ambito di applicazione) 
 
  1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte  quarta  del
presente decreto: 
    a)  le  emissioni  costituite   da   effluenti   gassosi   emessi
nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e  trasportato  ai
fini dello stoccaggio geologico e stoccato in  formazioni  geologiche
prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma  del  decreto
legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in  materia  di
stoccaggio geologico di biossido di carbonio; 
    b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato
e gli edifici collegati permanentemente al  terreno,  fermo  restando
quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica  di
siti contaminati; ((58)) 
    c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale
escavato nel corso di attivita' di costruzione,  ove  sia  certo  che
esso verra' riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale  e
nello stesso sito in cui e' stato escavato; ((58)) 
    d) i rifiuti radioattivi; 
    e) i materiali esplosivi in disuso; 
    f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b),
paglia,  sfalci  e  potature,  nonche'  altro  materiale  agricolo  o
forestale naturale non pericoloso utilizzati  in  agricoltura,  nella
selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante
processi o metodi che  non  danneggiano  l'ambiente  ne'  mettono  in
pericolo la salute umana. 
  2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta  del
presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni  normative
comunitarie,  ivi  incluse   le   rispettive   norme   nazionali   di
recepimento: 
    a) le acque di scarico; 
    b) i  sottoprodotti  di  origine  animale,  compresi  i  prodotti
trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n.  1774/2002,  eccetto
quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in  discarica  o
all'utilizzo  in  un  impianto  di  produzione   di   biogas   o   di
compostaggio; 
    c)  le  carcasse  di  animali  morti  per  cause  diverse   dalla
macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie,
e smaltite in conformita' del regolamento (CE) n. 1774/2002; 
    d) i rifiuti risultanti dalla prospezione,  dall'estrazione,  dal
trattamento, dall'ammasso di risorse minerali  o  dallo  sfruttamento
delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117; 
  3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle  normative  comunitarie
specifiche, sono esclusi  dall'ambito  di  applicazione  della  Parte
Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque
superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o
della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli  effetti  di
inondazioni o siccita' o ripristino dei suoli se  e'  provato  che  i
sedimenti non sono pericolosi ai sensi  della  decisione  2000/532/CE
della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni. 
  4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale  allo  stato
naturale, utilizzati in siti diversi da  quelli  in  cui  sono  stati
escavati,  devono  essere  valutati  ai  sensi,  nell'ordine,   degli
articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter. ((58)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (58) 
  Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
L. 24 marzo 2012, n. 28 ha disposto  (con  l'art.  3,  comma  1)  che
"Ferma restando la  disciplina  in  materia  di  bonifica  dei  suoli
contaminati, i riferimenti al  "suolo"  contenuti  all'articolo  185,
commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di
riporto di cui all'allegato 2 alla  parte  IV  del  medesimo  decreto
legislativo". 
                              Art. 186 
                       Terre e rocce da scavo 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, le terre e  rocce
da scavo, anche di gallerie, ottenute  quali  sottoprodotti,  possono
essere  utilizzate  per  reinterri,  riempimenti,  rimodellazioni   e
rilevati purche': a)  siano  impiegate  direttamente  nell'ambito  di
opere o interventi preventivamente individuati  e  definiti;  b)  sin
dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale  utilizzo;
c) l'utilizzo  integrale  della  parte  destinata  a  riutilizzo  sia
tecnicamente possibile senza necessita' di preventivo  trattamento  o
di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici
e di qualita' ambientale idonei a garantire che il loro  impiego  non
dia luogo ad emissioni e, piu' in  generale,  ad  impatti  ambientali
qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente
consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate  ad  essere
utilizzate; d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;
e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o  sottoposti
ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V  della  parte  quarta
del  presente  decreto;  f)  le  loro  caratteristiche   chimiche   e
chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non
determini rischi per la  salute  e  per  la  qualita'  delle  matrici
ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di  tutela
delle acque superficiali e sotterranee,  della  flora,  della  fauna,
degli habitat e delle aree naturali  protette.  In  particolare  deve
essere dimostrato che il materiale da utilizzare non  e'  contaminato
con riferimento alla destinazione  d'uso  del  medesimo,  nonche'  la
compatibilita' di detto materiale con il sito di destinazione; g)  la
certezza del loro integrale utilizzo  sia  dimostrata.  L'impiego  di
terre da  scavo  nei  processi  industriali  come  sottoprodotti,  in
sostituzione dei materiali di cava, e' consentito nel rispetto  delle
condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p). 
  2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga  nell'ambito
della realizzazione di opere o attivita' sottoposte a valutazione  di
impatto ambientale  o  ad  autorizzazione  ambientale  integrata,  la
sussistenza dei  requisiti  di  cui  al  comma  1,  nonche'  i  tempi
dell'eventuale deposito  in  attesa  di  utilizzo,  che  non  possono
superare di norma un anno, devono risultare da un  apposito  progetto
che e' approvato dall'autorita' titolare del  relativo  procedimento.
Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e  rocce
da scavo nel  medesimo  progetto,  i  tempi  dell'eventuale  deposito
possono essere quelli della realizzazione  del  progetto  purche'  in
ogni caso non superino i tre anni. 
  3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga  nell'ambito
della realizzazione di opere o attivita' diverse da quelle di cui  al
comma 2 e soggette a permesso di costruire o  a  denuncia  di  inizio
attivita', la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonche'  i
tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non  possono
superare un anno, devono essere dimostrati e  verificati  nell'ambito
della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le
modalita' della dichiarazione di inizio di attivita' (DIA). 
  4. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, ove la
produzione di terre e rocce da scavo  avvenga  nel  corso  di  lavori
pubblici non soggetti ne'  a  VIA  ne'  a  permesso  di  costruire  o
denuncia di inizio di attivita', la sussistenza dei requisiti di  cui
al comma 1, nonche' i tempi  dell'eventuale  deposito  in  attesa  di
utilizzo, che non possono  superare  un  anno,  devono  risultare  da
idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista. 
  5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate  nel  rispetto
delle condizioni di cui al presente articolo,  sono  sottoposte  alle
disposizioni in materia di rifiuti  di  cui  alla  parte  quarta  del
presente decreto. 
  6. La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti
ad interventi di  bonifica  viene  effettuata  secondo  le  modalita'
previste  dal  Titolo  V,  Parte   quarta   del   presente   decreto.
L'accertamento che le terre e rocce  da  scavo  di  cui  al  presente
decreto non provengano da tali siti e' svolto  a  cura  e  spese  del
produttore e accertato dalle autorita' competenti  nell'ambito  delle
procedure previste dai commi 2, 3 e 4. 
  7. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, per  i
progetti di utilizzo gia' autorizzati e  in  corso  di  realizzazione
prima  dell'entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,   gli
interessati possono procedere  al  loro  completamento,  comunicando,
entro novanta giorni, alle  autorita'  competenti,  il  rispetto  dei
requisiti prescritti, nonche' le necessarie informazioni sul sito  di
destinazione, sulle condizioni e sulle modalita' di utilizzo, nonche'
sugli eventuali tempi del deposito in  attesa  di  utilizzo  che  non
possono essere superiori ad  un  anno.  L'autorita'  competente  puo'
disporre indicazioni  o  prescrizioni  entro  i  successivi  sessanta
giorni senza che cio' comporti necessita' di  ripetere  procedure  di
VIA, o di AIA o di permesso di costruire o di DIA. 
  7-bis. Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate  le
caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per  interventi
di miglioramento ambientale e  di  siti  anche  non  degradati.  Tali
interventi devono garantire, nella  loro  realizzazione  finale,  una
delle seguenti condizioni: 
    a) un miglioramento della  qualita'  della  copertura  arborea  o
della funzionalita' per attivita' agro-silvo-pastorali; 
    b) un miglioramento delle condizioni  idrologiche  rispetto  alla
tenuta dei versanti e alla  raccolta  e  regimentazione  delle  acque
piovane; 
    c) un miglioramento della percezione paesaggistica. 
  7-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo,  i  residui
provenienti dall'estrazione di marmi e pietre  sono  equiparati  alla
disciplina dettata per le terre  e  rocce  da  scavo.  Sono  altresi'
equiparati i residui delle attivita' di lavorazione di pietre e marmi
che presentano le caratteristiche di cui all'articolo  184-bis.  Tali
residui,  quando  siano  sottoposti  a  un'operazione   di   recupero
ambientale, devono soddisfare  i  requisiti  tecnici  per  gli  scopi
specifici e  rispettare  i  valori  limite,  per  eventuali  sostanze
inquinanti presenti, previsti  nell'Allegato  5  alla  parte  IV  del
presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi
sull'ambiente derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto. 
                                                          (41) ((56)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (41) 
  Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l'art. 39, comma
4) che "Dalla data di entrata in vigore del decreto  ministeriale  di
cui all'articolo 184-bis, comma 2, e' abrogato l'articolo 186". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (56) 
  Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205,  come  modificato  dal  D.L.  24
gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla  L.  24  marzo
2012, n. 27, ha disposto (con l'art. 39, comma 4) che "Dalla data  di
entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 49 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e' abrogato l'articolo 186". 
                            Articolo 187
         (( (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)

    1. E' vietato  miscelare  rifiuti  pericolosi  aventi  differenti
caratteristiche  di  pericolosita'  ovvero  rifiuti  pericolosi   con
rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende  la  diluizione  di
sostanze pericolose.
    2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei  rifiuti  pericolosi
che non presentino la stessa  caratteristica  di  pericolosita',  tra
loro  o  con  altri  rifiuti,  sostanze  o  materiali,  puo'   essere
autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:
      a) siano  rispettate  le  condizioni  di  cui all'articolo 177,
comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute
umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;
      b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o  da
un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli  articoli
208, 209 e 211;
      c)  l'operazione di miscelazione  sia  conforme  alle  migliori
tecniche disponibili di cui all'articoli 183, comma 1, lettera nn).
    3. Fatta salva l'applicazione delle  sanzioni  specifiche  ed  in
particolare di quelle di cui  all'articolo  256,  comma  5,  chiunque
viola il divieto di cui al comma 1 e' tenuto a  procedere  a  proprie
spese  alla  separazione   dei   rifiuti   miscelati,   qualora   sia
tecnicamente ed economicamente possibile e  nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'articolo 177, comma 4.))
                            Articolo 188
           (( (Responsabilita' della gestione dei rifiuti)

    1. Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono
direttamente  al  loro  trattamento,  oppure  li  consegnano  ad   un
intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che  effettua
le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o
privato addetto  alla  raccolta  dei  rifiuti,  in  conformita'  agli
articoli 177 e 179. Fatto salvo quanto previsto ai  successivi  commi
del presente articolo,  il  produttore  iniziale  o  altro  detentore
conserva la  responsabilita'  per  l'intera  catena  di  trattamento,
restando inteso che qualora il produttore  iniziale  o  il  detentore
trasferisca i rifiuti  per  il  trattamento  preliminare  a  uno  dei
soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilita',
di regola, comunque sussiste.
    2. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito
e di quanto previsto  dal  golamento  (CE)  n.1013/2006,  qualora  il
produttore iniziale, il produttore e il detentore siano  iscritti  ed
abbiano adempiuto  agli  obblighi  del  sistema  di  controllo  della
tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all'articolo  188-bis,
comma 2, lett. a), la responsabilita' di ciascuno di tali soggetti e'
limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita  dal  predetto
sistema.
    3. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito
e  di  quanto  previsto  dal   regolamento   (CE)   n.1013/2006,   la
responsabilita' dei soggetti non iscritti  al  sistema  di  controllo
della  tracciabilita'  dei  rifiuti  (SISTRI)  di  cui   all'articolo
188-bis, comma 2, lett. a), che, ai sensi  dell'art.  212,  comma  8,
raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi e' esclusa:
     a) a seguito del conferimento di rifiuti al servizio pubblico di
raccolta previa convenzione;
     b) a seguito del conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati
alle attivita' di recupero o di  smaltimento,  a  condizione  che  il
produttore sia in possesso del formulario  di  cui  all'articolo  193
controfirmato e datato in arrivo  dal  destinatario  entro  tre  mesi
dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero  alla
scadenza del predetto termine abbia provveduto a  dare  comunicazione
alla  provincia  della  mancata  ricezione  del  formulario.  Per  le
spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine e' elevato a  sei
mesi e la comunicazione e' effettuata alla regione.
    4. Gli enti o le  imprese  che  provvedono  alla  raccolta  o  al
trasporto dei rifiuti a titolo professionale, conferiscono i  rifiuti
raccolti e trasportati agli impianti autorizzati  alla  gestione  dei
rifiuti ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216  e  nel
rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 177, comma 4.
    5.  I  costi  della  gestione  dei  rifiuti  sono  sostenuti  dal
produttore iniziale dei rifiuti, dai  detentori  del  momento  o  dai
detentori precedenti dei rifiuti.))
                                                               ((41))

-------------
AGGIORNAMENTO (41)
  Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l'art. 16, comma
2)  che  "Le  disposizioni  del presente articolo entrano in vigore a
decorrere  dal  giorno  successivo  alla  scadenza del termine di cui
all'articolo  12,  comma  2  del decreto del Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  e  del mare in data 17 dicembre 2009,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010,
e successive modificazioni".
                          Articolo 188-bis 
           (( (Controllo della tracciabilita' dei rifiuti) 
 
    1. In attuazione di quanto stabilito all'articolo 177,  comma  4,
la tracciabilita'  dei  rifiuti  deve  essere  garantita  dalla  loro
produzione sino alla loro destinazione finale. 
    2. A tale fine, la gestione dei rifiuti deve avvenire: 
     a) nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso  il  sistema
di  controllo  della  tracciabilita'  dei  rifiuti  (SISTRI)  di  cui
all'articolo  14-bis  del  decreto-legge  1°   luglio   2009,   n.78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  e
al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e 
del mare in data 17 dicembre 2009; oppure 
     b) nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri
di carico e scarico nonche' del formulario di identificazione di  cui
agli articoli 190 e 193. 
    3. Il  soggetto  che  aderisce  al  sistema  di  controllo  della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2, lett. a),  non
e' tenuto  ad  adempiere  agli  obblighi  relativi  alla  tenuta  dei
registri di carico e scarico di cui  all'articolo  190,  nonche'  dei
formulari di identificazione dei rifiuti  di  cui  all'articolo  193.
Durante il trasporto effettuato da enti  o  imprese  i  rifiuti  sono
accompagnati dalla copia cartacea della scheda di movimentazione  del
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
al comma 2,  lett.  a).  Il  registro  cronologico  e  le  schede  di
movimentazione del predetto sistema di controllo della tracciabilita'
dei rifiuti (SISTRI) sono resi disponibili all'autorita' di controllo
in qualsiasi momento ne faccia richiesta e sono conservate in formato
elettronico da parte del soggetto obbligato per almeno tre anni dalla
rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti,  ad
eccezione dei quelli relativi  alle  operazioni  di  smaltimento  dei
rifiuti  in  discarica,  che  devono  essere   conservati   a   tempo
indeterminato ed al termine dell'attivita' devono  essere  consegnati
all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione. Per gli impianti di
discarica, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo  13
gennaio 2003, n. 36, il registro cronologico deve  essere  conservato
fino  al  termine  della  fase  di  gestione  post  operativa   della
discarica. 
    4. Il soggetto che non aderisce al  sistema  di  controllo  della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2, lett. a), deve
adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e
scarico  di  cui  all'articolo  190,   nonche'   dei   formulari   di
identificazione dei  rifiuti  nella  misura  stabilita  dall'articolo
193.)) 
                               ((41)) 
 
    
-------------

    
AGGIORNAMENTO (41) 
  Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l'art. 16, comma
2) che "Le disposizioni del presente articolo  entrano  in  vigore  a
decorrere dal giorno successivo alla  scadenza  del  termine  di  cui
all'articolo 12, comma 2 del decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare  in  data  17  dicembre  2009,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010,
e successive modificazioni". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 39, comma 1) che "Le  sanzioni  del
presente   decreto   relative   al   sistema   di   controllo   della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2,
lett. a), si applicano a partire dal giorno successivo alla  scadenza
del termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  in  data  17
dicembre 2009 e successive modificazioni". 
                          Articolo 188-ter 
(( (Sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) ) 
 
    1.  Sono  tenuti  ad  aderire  al  sistema  di  controllo   della
tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all´articolo  188-bis,
comma 2, lett. a): 
     a)  gli  enti  e  le  imprese  produttori  di  rifiuti  speciali
pericolosi - ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8; 
     b) le imprese e gli enti  produttori  di  rifiuti  speciali  non
pericolosi, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) con
piu'  di  dieci  dipendenti,  nonche'  le  imprese  e  gli  enti  che
effettuano operazioni di smaltimento o  recupero  di  rifiuti  e  che
producano per effetto  di  tale  attivita'  rifiuti  non  pericolosi,
indipendentemente dal numero di dipendenti; 
     c) i commercianti e gli intermediari di rifiuti; 
     d) i consorzi istituiti per il  recupero  o  il  riciclaggio  di
particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di  tali
rifiuti per conto dei consorziati; 
     e) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o
smaltimento di rifiuti; 
     f) gli enti e le imprese che raccolgono  o  trasportano  rifiuti
speciali a  titolo  professionale.  Nel  caso  di  trasporto  navale,
l'armatore o  il  noleggiatore  che  effettuano  il  trasporto  o  il
raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile  1977,  n.  135,
delegato per gli  adempimenti  relativi  al  SISTRI  dall'armatore  o
noleggiatore medesimi; 
     g) in caso di trasporto intermodale, i soggetti  ai  quali  sono
affidati i rifiuti speciali in attesa della  presa  in  carico  degli
stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa  che
effettua il successivo trasporto. 
    2. Possono aderire al sistema di controllo  della  tracciabilita'
dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett.  a),
su base volontaria: 
     a) le imprese e gli enti  produttori  di  rifiuti  speciali  non
pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g)  che
non hanno piu' di dieci dipendenti; 
     b) gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano  i  propri
rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8; 
     c) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice
civile che producono rifiuti speciali non pericolosi; 
     d) le imprese e gli enti  produttori  di  rifiuti  speciali  non
pericolosi  derivanti  da  attivita'  diverse  da   quelle   di   cui
all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g); 
     e) i comuni, i centri di raccolta e le  imprese  di  raccolta  e
trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di regioni diverse  dalla
regione Campania. 
    3. Ai fini del presente articolo  il  numero  dei  dipendenti  e'
calcolato  con  riferimento  al   numero   delle   persone   occupate
nell'unita' locale dell'ente o  dell'impresa  con  una  posizione  di
lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno,  a  tempo  parziale,
con contratto di apprendistato o contratto di inserimento), anche  se
temporaneamente assenti (per servizio, ferie,  malattia,  sospensione
dal lavoro, cassa  integrazione  guadagni,  eccetera).  I  lavoratori
stagionali sono considerati come frazioni di unita' lavorative  annue
con riferimento alle giornate effettivamente retribuite. 
    4.  Sono  tenuti  ad  aderire  al  sistema  di  controllo   della
tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all´articolo  188-bis,
comma 2, lett. a), i comuni e le imprese  di  trasporto  dei  rifiuti
urbani del territorio della regione Campania. 
    5. Con uno o piu' decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  delle
infrastrutture e dei  trasporti,  puo'  essere  esteso  l'obbligo  di
iscrizione al sistema di controllo della tracciabilita'  dei  rifiuti
(SISTRI) di  cui  all´articolo  188-bis,  comma  2,  lett.  a),  alle
categorie di soggetti di cui al comma  2  ai  produttori  di  rifiuti
speciali pericolosi che non sono inquadrati in  un'organizzazione  di
ente o di impresa, nonche' ai soggetti di  cui  al  decreto  previsto
dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 2005,
n. 151, recante modalita' semplificate di  gestione  dei  rifiuti  di
apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche  (RAEE)  da  parte  dei
distributori e degli installatori di  apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche (AEE), nonche' dei  gestori  dei  centri  di  assistenza
tecnica di tali apparecchiature. 
    6. Con uno o piu' decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di  entrata
in vigore della presente disposizione, sono stabiliti,  nel  rispetto
delle norme comunitarie, i criteri e le condizioni per l'applicazione
del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di
cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), alle procedure  relative
alle spedizioni di rifiuti di cui al regolamento 8CE) n. 1013/2006, e
successive modificazioni, ivi compresa l'adozione di  un  sistema  di
interscambio di dati previsto  dall'articolo  26,  parafrafo  4,  del
predetto regolamento. Nelle more dell'adozione dei predetti  decreti,
sono fatti salvi gli obblighi  stabiliti  dal  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  in  data  17
dicembre  2009,  relativi  alla  tratta  del   territorio   nazionale
interessata dal trasporto transfrontaliero. 
    7. Con uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo  17,  comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e'
effettuata la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle del
presente decreto, le quali, a decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore dei predetti decreti ministeriali, sono abrogate. 
    8. In relazione alle esigenze  organizzative  e  operative  delle
Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, connesse, rispettivamente, alla difesa  e  alla  sicurezza
militare dello Stato,  alla  tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza
pubblica, al soccorso pubblico e alla difesa civile, le  procedure  e
le  modalita'  con  le  quali   il   sistema   di   controllo   della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) si  applica  alle  corrispondenti
Amministrazioni centrali sono individuate con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro
dell'economia e delle finanze e, per quanto di rispettiva competenza,
del Ministro della difesa e del Ministro  dell'interno,  da  adottare
entro 120 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione. 
    9. Con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare  potranno   essere   individuate   modalita'
semplificate per l'iscrizione dei produttori di rifiuti pericolosi al
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a). 
    10. Nel caso di produzione accidentale di rifiuti  pericolosi  il
produttore e' tenuto a procedere alla richiesta di adesione al SISTRI
entro tre giorni lavorativi dall'accertamento della pericolosita' dei
rifiuti.)) 
                               ((41)) 
 
    
-------------

    
AGGIORNAMENTO (41) 
  Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l'art. 16, comma
2) che "Le disposizioni del presente articolo  entrano  in  vigore  a
decorrere dal giorno successivo alla  scadenza  del  termine  di  cui
all'articolo 12, comma 2 del decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare  in  data  17  dicembre  2009,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010,
e successive modificazioni". 
                            Articolo 189
                      (( (Catasto dei rifiuti)

    1.  Il  catasto  dei  rifiuti,  istituito  dall'articolo  3   del
decreto-legge   9   settembre   1988,   n.   397,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e' articolato  in
una  Sezione  nazionale,  che  ha  sede  in  Roma  presso  l'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca  ambientale  (ISPRA),  e  in
Sezioni regionali o delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano
presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle province  autonome
per la protezione dell'ambiente.
    2.  Il  Catasto  assicura  un  quadro  conoscitivo   completo   e
costantemente aggiornato dei dati acquisiti  tramite  il  sistema  di
controllo  della  tracciabilita'  dei   rifiuti   (SISTRI)   di   cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e delle informazioni di  cui
al comma 3, anche ai fini della  pianificazione  delle  attivita'  di
gestione dei rifiuti.
    3. I comuni o loro consorzi e  le  comunita'  montane  comunicano
annualmente  alle  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura, secondo le modalita' previste  dalla  legge  25  gennaio
1994 n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente:
     a)  la  quantita'  dei  rifiuti  urbani  raccolti  nel   proprio
territorio;
     b)  la  quantita'  dei  rifiuti  speciali  raccolti nel  proprio
territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici  o
privati;
     c) i soggetti che hanno provveduto  alla gestione  dei  rifiuti,
specificando le operazioni svolte, le tipologie e  la  quantita'  dei
rifiuti gestiti da ciascuno;
     d) i costi di gestione e di ammortamento  tecnico  e finanziario
degli investimenti per le attivita' di gestione dei rifiuti,  nonche'
i proventi della tariffa  di  cui  all'articolo  238  ed  i proventi
provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;
     e) i dati relativi alla raccolta differenziata;
     f) le quantita' raccolte, suddivise per materiali, in attuazione
degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.
    4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano  ai  comuni
della regione Campania, tenuti ad aderire  al  sistema  di  controllo
della  tracciabilita'  dei  rifiuti  (SISTRI)  di  cui   all'articolo
188-bis, comma 2, lett. a).  Le  informazioni  di  cui  al  comma  3,
lettera  d),  sono  trasmesse  all'ISPRA,  tramite   interconnessione
diretta tra il Catasto dei rifiuti e il sistema di tracciabilita' dei
rifiuti nella regione Campania di cui all'articolo  2,  comma  2-bis,
del  decreto-legge  6  novembre  2008,  n.   172,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30  dicembre  2008,  n.  210  (SITRA).  Le
attivita' di cui al presente  comma  sono  svolte  nei  limiti  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
    5. Le disposizioni di cui al comma  3,  fatta  eccezione  per  le
informazioni di cui alla lettera d), non  si  applicano  altresi'  ai
comuni di cui all´articolo 188-ter, comma 2, lett. e) che  aderiscono
al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI)  di
cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a).
    6. Le sezioni regionali  e  provinciali  del  Catasto  provvedono
all'elaborazione dei dati di cui al comma 188-ter, commi 1  e  2,  ed
alla successiva trasmissione, entro  trenta  giorni  dal  ricevimento
degli stessi, alla Sezione  nazionale  che  provvede,  a  sua  volta,
all'invio alle amministrazioni regionali e provinciali competenti  in
materia rifiuti. L'Istituto superiore per la protezione e la  ricerca
ambientale (ISPRA) elabora  annualmente  i  dati  e  ne  assicura  la
pubblicita'.   Le   Amministrazioni   interessate   provvedono   agli
adempimenti  di  cui  al  presente  comma  con  le   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
    7. Per le comunicazioni relative ai  rifiuti  di  imballaggio  si
applica quanto previsto dall'articolo 220, comma 2.))
                                                               ((41))

-------------
AGGIORNAMENTO (41)
  Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l'art. 16, comma
2)  che  "Le  disposizioni  del presente articolo entrano in vigore a
decorrere  dal  giorno  successivo  alla  scadenza del termine di cui
all'articolo  12,  comma  2  del decreto del Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  e  del mare in data 17 dicembre 2009,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010,
e successive modificazioni".
                            Articolo 190 
                   (Registri di carico e scarico) 
 
    1. ((Fatto salvo quanto stabilito al comma 1-bis,)) I soggetti di
cui all'articolo 188-ter, comma 2, lett.  a)  e  b),  che  non  hanno
aderito su base volontaria al sistema di tracciabilita'  dei  rifiuti
(SISTRI) di cui  all'articolo  188-bis,  comma  2,  lett.  a),  hanno
l'obbligo di tenere un registro di carico e  scarico  su  cui  devono
annotare  le  informazioni  sulle   caratteristiche   qualitative   e
quantitative dei rifiuti. Le  annotazioni  devono  essere  effettuate
almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del  rifiuto  e
dallo scarico del medesimo. 
  ((1-bis. Sono esclusi dall'obbligo di  tenuta  di  un  registro  di
carico e scarico gli imprenditori agricoli di cui  all'articolo  2135
del codice civile che  raccolgono  e  trasportano  i  propri  rifiuti
speciali non pericolosi di cui all'art.  212,  comma  8,  nonche'  le
imprese e gli enti che, ai sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e
trasportano  i  propri  rifiuti  speciali  non  pericolosi   di   cui
all'articolo 184, comma 3, lettera b).)) 
    2. I registri  di  carico  e  scarico  sono  tenuti  presso  ogni
impianto di produzione o, nel caso in cui cio' risulti eccessivamente
oneroso, nel sito di produzione,  e  integrati  con  i  formulari  di
identificazione  di  cui  all'articolo  193,  comma  1,  relativi  al
trasporto dei rifiuti, o con la copia della  scheda  del  sistema  di
controllo  della  tracciabilita'  dei   rifiuti   (SISTRI)   di   cui
all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), trasmessa  dall'impianto  di
destinazione dei rifiuti stessi,  sono  conservati  per  cinque  anni
dalla data dell'ultima registrazione. 
    3. I soggetti di cui al comma  1,  la  cui  produzione  annua  di
rifiuti non eccede le dieci tonnellate  di  rifiuti  non  pericolosi,
possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di  carico  e
scarico dei rifiuti anche  tramite  le  associazioni  imprenditoriali
interessate o societa' di servizi di diretta emanazione delle stesse,
che provvedono ad annotare  i  dati  previsti  con  cadenza  mensile,
mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. 
    4. Le informazioni contenute nel registro  di  carico  e  scarico
sono rese disponibili in qualunque momento all'autorita' di controllo
qualora ne faccia richiesta. 
    5. I registri di carico  e  scarico  sono  numerati,  vidimati  e
gestiti con le procedure e le modalita' fissate dalla  normativa  sui
registri IVA. Gli obblighi  connessi  alla  tenuta  dei  registri  di
carico e scarico si intendono correttamente adempiuti  anche  qualora
sia utilizzata carta formato A4, regolarmente  numerata.  I  registri
sono numerati e vidimati dalle Camere di  commercio  territorialmente
competenti. 
    6. La disciplina di carattere nazionale relativa ai  registri  di
carico  e  scarico  e'  quella  di  cui  al  decreto   del   Ministro
dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come modificato dal comma 7. 
    7. Nell'Allegato C1, sezione III, lettera  c),  del  decreto  del
Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, dopo  le  parole:  "in
litri" la congiunzione: "e" e' sostituita dalla disgiunzione: "o". 
    8. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati  in
un'organizzazione di ente o impresa, sono soggetti all'obbligo  della
tenuta del registro di carico e scarico e vi adempiono attraverso  la
conservazione, in ordine cronologico, delle copie  delle  schede  del
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all´articolo  188-bis,  comma  2,  lett.  a),  relative  ai   rifiuti
prodotti, rilasciate dal trasportatore dei rifiuti stessi. 
    9. Le operazioni di  gestione  dei  centri  di  raccolta  di  cui
all'articolo 183, comma 1, lettera mm), sono escluse  dagli  obblighi
del presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per  i
rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello  scarico  puo'
essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei  rifiuti
stessi dal centro di raccolta e in  maniera  cumulativa  per  ciascun
codice dell'elenco dei rifiuti. 
                                                                 (41) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (41) 
  Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l'art. 16, comma
2) che "Le disposizioni del presente articolo  entrano  in  vigore  a
decorrere dal giorno successivo alla  scadenza  del  termine  di  cui
all'articolo 12, comma 2 del decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare  in  data  17  dicembre  2009,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010,
e successive modificazioni". 
                                Art. 191
          Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi

  1.  Ferme  restando  le  disposizioni  vigenti in materia di tutela
ambientale,  sanitaria  e  di  pubblica  sicurezza,  con  particolare
riferimento   alle  disposizioni  sul  potere  di  ordinanza  di  cui
all'articolo  5  della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del
servizio  nazionale  della  protezione civile, qualora si verifichino
situazioni  di  eccezionale  ed  urgente  necessita'  di tutela della
salute   pubblica   e   dell'ambiente,  e  non  si  possa  altrimenti
provvedere,  il  Presidente  della  Giunta  regionale o il Presidente
della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle
rispettive   competenze,   ordinanze   contingibili  ed  urgenti  per
consentire  il  ricorso  temporaneo  a speciali forme di gestione dei
rifiuti,  anche  in  deroga  alle disposizioni vigenti, garantendo un
elevato  livello  di  tutela  della  salute  e  dell'ambiente.  Dette
ordinanze  sono  comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri,
al  ((Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del
mare)),  al  Ministro  della  salute,  al  Ministro  delle  attivita'
produttive,  al  Presidente della regione e all'autorita' d'ambito di
cui  all'articolo  201  entro  tre  giorni  dall'emissione  ed  hanno
efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
  2.  Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al
comma  1,  il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le
iniziative  necessarie  per  garantire  la raccolta differenziata, il
riutilizzo,  il  riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di
inutile decorso del termine e di accertata inattivita', il ((Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare ))diffida il
Presidente  della  Giunta  regionale  a  provvedere  entro un congruo
termine  e, in caso di protrazione dell'inerzia, puo' adottare in via
sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.
  3.  Le  ordinanze  di  cui  al  comma  1 indicano le norme a cui si
intende  derogare  e  sono  adottate su parere degli organi tecnici o
tecnico-sanitari  locali,  che si esprimono con specifico riferimento
alle conseguenze ambientali.
  4.  Le  ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un
periodo  non  superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione
dei  rifiuti.  Qualora ricorrano comprovate necessita', il Presidente
della regione d'intesa con il ((Ministro dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e  del  mare))  puo'  adottare,  dettando specifiche
prescrizioni,  le  ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti
termini.
  5.  Le  ordinanze  di  cui  al  comma  1  che consentono il ricorso
temporaneo  a  speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono
comunicate dal ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare )) alla Commissione dell'Unione europea.
                              ART. 192
                       (divieto di abbandono)

   1.  L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e
nel suolo sono vietati.
   2.  a'  altresi'  vietata  l'immissione  di  rifiuti  di qualsiasi
genere,  allo  stato  solido  o  liquido,  nelle acque superficiali e
sotterranee.
   3.  Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli
255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 e' tenuto a
procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei
rifiuti  ed  al  ripristino  dello  stato dei luoghi in solido con il
proprietario  e  con  i  titolari  di  diritti  reali  o personali di
godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo
di   dolo   o   colpa,  in  base  agli  accertamenti  effettuati,  in
contraddittorio  con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al
controllo.  Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine
necessarie  ed  il  termine  entro  cui  provvedere, decorso il quale
procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero
delle somme anticipate.
   4. Qualora la responsabilita' del fatto illecito sia imputabile ad
amministratori  o  rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per
gli  effetti  del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica
ed  i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa,
secondo  le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
in   materia   di   responsabilita'   amministrativa   delle  persone
giuridiche, delle societa' e delle associazioni.
                            Articolo 193 
                       (Trasporto dei rifiuti) 
 
    1. Per gli enti e le  imprese  che  raccolgono  e  trasportano  i
propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, e che
non aderiscono su base  volontaria  al  sistema  di  controllo  della
tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all´articolo  188-bis,
comma 2,  lett.  a)  i  rifiuti  devono  essere  accompagnati  da  un
formulario di identificazione dal quale  devono  risultare  almeno  i
seguenti dati: 
      a)  nome  ed  indirizzo  del  produttore  dei  rifiuti  e   del
detentore; 
      b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto; 
      c) impianto di destinazione; 
      d) data e percorso dell'istradamento; 
      e) nome ed indirizzo del destinatario. 
    2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere
redatto  in  quattro  esemplari,  compilato,  datato  e  firmato  dal
produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che  in  tal
modo da' atto di aver ricevuto i rifiuti. Una  copia  del  formulario
deve rimanere presso il produttore e le altre  tre,  controfirmate  e
datate  in  arrivo  dal  destinatario,   sono   acquisite   una   dal
destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una
al predetto produttore dei rifiuti. Le copie  del  formulario  devono
essere conservate per cinque anni. 
    3. Il trasportatore non e' responsabile per quanto indicato nella
Scheda  SISTRI  -   Area   movimentazione   o   nel   formulario   di
identificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore  dei
rifiuti e per le eventuali difformita' tra la descrizione dei rifiuti
e la loro effettiva natura e  consistenza,  fatta  eccezione  per  le
difformita' riscontrabili con la  diligenza  richiesta  dalla  natura
dell'incarico . 
    4. Durante la raccolta  ed  il  trasporto  i  rifiuti  pericolosi
devono essere imballati ed  etichettati  in  conformita'  alle  norme
vigenti in materia di  imballaggio  e  etichettatura  delle  sostanze
pericolose. 
    5. Fatto salvo quanto previsto per  i  comuni  e  le  imprese  di
trasporto dei rifiuti urbani nel territorio della  regione  Campania,
tenuti ad aderire al sistema di controllo  della  tracciabilita'  dei
rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo  188-bis,  comma  2,  lett.  a),
nonche' per i comuni e le imprese di trasporto di rifiuti  urbani  in
regioni diverse dalla regione Campania di cui  all´articolo  188-ter,
comma 2, lett. e), che  aderiscono  al  sistema  di  controllo  della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI), le disposizioni di cui al  comma
1 non si applicano al trasporto  di  rifiuti  urbani  effettuato  dal
soggetto che gestisce il  servizio  pubblico,  ne'  ai  trasporti  di
rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti  stessi,
in modo occasionale e saltuario, che non  eccedano  la  quantita'  di
trenta chilogrammi o di trenta litri, ne'  al  trasporto  di  rifiuti
urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri  di  raccolta
di cui  all'articolo  183,  comma  1,  lett.  mm).  Sono  considerati
occasionali  e  saltuari   i   trasporti   di   rifiuti,   effettuati
complessivamente per non piu' di quattro volte l'anno non eccedenti i
trenta chilogrammi o trenta litri al  giorno  e,  comunque,  i  cento
chilogrammi o cento litri l'anno. 
    6. In ordine alla definizione del modello  e  dei  contenuti  del
formulario di identificazione, si applica  il  decreto  del  Ministro
dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145. 
    7. I  formulari  di  identificazione  devono  essere  numerati  e
vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o  dalle  Camere  di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  o  dagli  uffici
regionali e provinciali competenti in materia  di  rifiuti  e  devono
essere  annotati  sul  registro  Iva  acquisti.  La  vidimazione  dei
predetti formulari di identificazione e' gratuita e non  e'  soggetta
ad alcun diritto o imposizione tributaria. 
    8. Per le imprese che raccolgono e trasportano i  propri  rifiuti
non pericolosi che non aderiscono su base volontaria  al  sistema  di
controllo  della  tracciabilita'  dei   rifiuti   (SISTRI)   di   cui
all´articolo  188-bis,  comma  2,  lett.   a),   il   formulario   di
identificazione e' validamente sostituito, per i rifiuti  oggetto  di
spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti  dalla  normativa
comunitaria di cui all'articolo 194, anche con riguardo  alla  tratta
percorsa su territorio nazionale. 
    9. La scheda  di  accompagnamento  di  cui  all'articolo  13  del
decreto   legislativo   27   gennaio   1992,    n.    99,    relativa
all'utilizzazione  dei  fanghi  di  depurazione  in  agricoltura,  e'
sostituita dalla Scheda  SISTRI  -  Area  movimentazione  di  cui  al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare in  data  17  dicembre  2009  o,  per  le  imprese  che  non
aderiscono  su  base  volontaria  al  sistema  di   controllo   della
tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all´articolo  188-bis,
comma 2, lett. a), dal formulario di identificazione di cui al  comma
1. Le specifiche informazioni di cui all'allegato  IIIA  del  decreto
legislativo n. 99  del  1992  devono  essere  indicate  nello  spazio
relativo  alle  annotazioni  della  medesima  Scheda  SISTRI  -  Area
movimentazione o nel formulario di identificazione. La movimentazione
dei  rifiuti  esclusivamente  all'interno  di  aree  private  non  e'
considerata  trasporto  ai  fini  della  parte  quarta  del  presente
decreto. 
  9-bis. La movimentazione dei rifiuti tra  fondi  appartenenti  alla
medesima  azienda  agricola,  ancorche'  effettuata  percorrendo   la
pubblica via, non e'  considerata  trasporto  ai  fini  del  presente
decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi  ed  univoci
che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a
dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra  i  fondi
non sia superiore a dieci chilometri.  Non  e'  altresi'  considerata
trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata  dall'imprenditore
agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri  fondi
al sito che sia  nella  disponibilita'  giuridica  della  cooperativa
agricola ((, ivi compresi i  consorzi  agrari,))  di  cui  e'  socio,
qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo. 
    10. La microraccolta dei rifiuti,  intesa  come  la  raccolta  di
rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso piu'
produttori o detentori svolta con lo stesso  automezzo,  deve  essere
effettuata nel piu' breve tempo tecnicamente possibile. Nelle  schede
del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di
cui  all´articolo  188-bis,  comma  2,  lett.   a),   relative   alla
movimentazione dei rifiuti, e nei formulari  di  identificazione  dei
rifiuti devono essere indicate, nello spazio  relativo  al  percorso,
tutte le tappe intermedie previste.  Nel  caso  in  cui  il  percorso
dovesse  subire  delle  variazioni,  nello   spazio   relativo   alle
annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso
realmente effettuato. 
    11. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto,
nonche' le  soste  tecniche  per  le  operazioni  di  trasbordo,  ivi
compreso quelle effettuate con cassoni e dispositivi  scarrabili  non
rientrano nelle attivita' di  stoccaggio  di  cui  all'articolo  183,
comma 1, lettera v), purche' le stesse siano dettate da  esigenze  di
trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i
giorni interdetti alla circolazione. 
    12. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attivita' di
carico e scarico, di trasbordo, nonche' le soste tecniche all'interno
dei porti e degli scali ferroviari,  degli  interporti,  impianti  di
terminalizzazione e scali merci  non  rientrano  nelle  attivita'  di
stoccaggio di cui all'articolo 183,  comma  1,  lettera  aa)  purche'
siano effettuate nel  piu'  breve  tempo  possibile  e  non  superino
comunque,  salvo  impossibilita'  per  caso  fortuito  o  per   forza
maggiore, il termine massimo di sei giorni a decorrere dalla data  in
cui  hanno  avuto  inizio  predette  attivita'.  Ove   si   prospetti
l'impossibilita' del rispetto del predetto termine per caso  fortuito
o per forza maggiore, il detentore del rifiuto ha l'obbligo di  darne
indicazione nello spazio relativo  alle  annotazioni  della  medesima
Scheda SISTRI - Area movimentazione  e  informare,  senza  indugio  e
comunque prima della scadenza del predetto termine, il  comune  e  la
provincia territorialmente competente  indicando  tutti  gli  aspetti
pertinenti alla situazione. Ferme restando le competenze degli organi
di controllo, il detentore del rifiuto dovra' adottare, senza indugio
e a propri costi e spese, tutte le iniziative opportune per prevenire
eventuali pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana.
La decorrenza del termine massimo di sei giorni resta sospesa durante
il periodo in cui perduri l'impossibilita' per caso  fortuito  o  per
forza maggiore.  In  caso  di  persistente  impossibilita'  per  caso
fortuito o per forza maggiore per un periodo superiore a 30 giorni  a
decorrere dalla data in cui ha avuto inizio  l'attivita'  di  cui  al
primo periodo del presente comma,  il  detentore  del  rifiuto  sara'
obbligato a conferire, a propri  costi  e  spese,  i  rifiuti  ad  un
intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che  effettua
le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o
privato addetto  alla  raccolta  dei  rifiuti,  in  conformita'  agli
articoli 177 e 179. 
    13. La copia cartacea della scheda del sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all´articolo  188-bis,
comma 2, lett. a), relativa alla  movimentazione  dei  rifiuti  e  il
formulario  di  identificazione  di  cui  al  comma   1   costituisce
documentazione  equipollente  alla  scheda  di   trasporto   di   cui
all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e
al decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  30
giugno 2009. 
                                                                 (41) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (41) 
  Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l'art. 16, comma
2) che "Le disposizioni del presente articolo  entrano  in  vigore  a
decorrere dal giorno successivo alla  scadenza  del  termine  di  cui
all'articolo 12, comma 2 del decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare  in  data  17  dicembre  2009,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010,
e successive modificazioni". 
                            Articolo 194 
                    (Spedizioni transfrontaliere) 
  
    1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti  sono  disciplinate
dai regolamenti comunitari che regolano  la  materia,  dagli  accordi
bilaterali di cui agli articoli 41  e  43  del  regolamento  (CE)  n.
1013/2006 e dal decreto di cui al comma 4. 
    2. Sono fatti  salvi,  ai  sensi  degli  articoli  41  e  43  del
regolamento (CE) n. 1013/2006 gli accordi  in  vigore  tra  lo  Stato
della  Citta'  del  Vaticano,  la  Repubblica  di  San  Marino  e  la
Repubblica italiana. Alle importazioni di rifiuti urbani e assimilati
provenienti dallo Stato della Citta' del Vaticano e dalla  Repubblica
di San Marino non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42
del predetto regolamento. 
    3.  Fatte  salve  le  norme   che   disciplinano   il   trasporto
internazionale di merci,  le  imprese  che  effettuano  il  trasporto
transfrontaliero  nel  territorio  italiano  sono  iscritte  all'Albo
nazionale gestori ambientali di cui  all'articolo  212.  L'iscrizione
all'Albo, qualora effettuata per  il  solo  esercizio  dei  trasporti
transfrontalieri, non e' subordinata alla prestazione delle  garanzie
finanziarie di cui al comma 10 del medesimo articolo  212.  ((PERIODO
ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 2012, N. 16, CONVERTITO  CON  MODIFICAZIONI
DALLA L. 26 APRILE 2012, N. 44)). 
    4. Con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo
economico,  della  salute,  dell'economia  e  delle  finanze,   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  nel  rispetto  delle  norme   del
regolamento (CE) n. 1013/2006 sono disciplinati: 
     a) i criteri per il calcolo degli importi minimi delle  garanzie
finanziarie da  prestare  per  le  spedizioni  dei  rifiuti,  di  cui
all'articolo 6 del predetto regolamento; tali garanzie  sono  ridotte
del cinquanta per cento  per  le  imprese  registrate  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 marzo 2001, e del quaranta per cento nel caso  di  imprese  in
possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni  En
Iso 14001; 
     b) le spese amministrative poste a carico  dei  notificatori  ai
sensi dell'articolo 29, del regolamento; 
     c) le specifiche modalita' per il trasporto  dei  rifiuti  negli
Stati di cui al comma 2. 
    5. Sino all'adozione del decreto di cui al comma 4, continuano ad
applicarsi  le  disposizioni  di  cui   al   decreto   del   Ministro
dell'ambiente 3 settembre 1998, n. 370. 
    6. Ai sensi e per gli effetti del regolamento (CE) n. 1013/2006: 
     a) le autorita' competenti di spedizione e di destinazione  sono
le regioni e le province autonome; 
     b) l'autorita' di transito e' il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare; 
     c) corrispondente e' il Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare. 
    7. Le regioni e le province autonome comunicano  le  informazioni
di cui all'articolo 56 del regolamento (CE)  1013/2006  al  Ministero
dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare  per  il
successivo inoltro alla  Commissione  dell'Unione  europea,  nonche',
entro il 30  settembre  di  ogni  anno,  i  dati,  riferiti  all'anno
precedente, previsti dall'articolo 13, comma 3, della Convenzione  di
Basilea, ratificata con legge 18 agosto 1993, n. 340. 

CAPO II

COMPETENZE


                              Art. 195 
                       Competenze dello Stato 
 
  1. Ferme restando  le  ulteriori  competenze  statali  previste  da
speciali  disposizioni,  anche  contenute  nella  parte  quarta   del
presente decreto, spettano allo Stato: 
    a)  le  funzioni  di   indirizzo   e   coordinamento   necessarie
all'attuazione della parte quarta del presente decreto, da esercitare
ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti
di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 6, della  legge  5  giugno
2003, n. 131; 
    b) la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la
gestione integrata dei rifiuti,; 
  b-bis): la  definizione  di  linee  guida,  sentita  la  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, sui contenuti minimi delle autorizzazioni rilasciate ai
sensi degli artt. 208, 215 e 216; 
    b-ter) la definizione  di  linee  guida,  sentita  la  Conferenza
Unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, per le attivita' di recupero energetico dei rifiuti; 
    c) l'individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire
e limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito  cauzionale
sui beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti,  nonche'  per
ridurne la pericolosita'; 
    d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti
con piu' elevato  impatto  ambientale,  che  presentano  le  maggiori
difficolta' di smaltimento o particolari possibilita' di recupero sia
per le sostanze impiegate nei prodotti  base  sia  per  la  quantita'
complessiva dei rifiuti medesimi; 
    e) l'adozione di criteri generali per la redazione  di  piani  di
settore  per  la   riduzione,   il   riciclaggio,   il   recupero   e
l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti; 
    f)   l'individuazione,   nel    rispetto    delle    attribuzioni
costituzionali  delle  regioni,  degli  impianti  di  recupero  e  di
smaltimento di preminente interesse nazionale da  realizzare  per  la
modernizzazione e lo sviluppo del paese; l'individuazione e' operata,
sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, adottato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,  e
inserito nel Documento di programmazione  economico-finanziaria,  con
indicazione degli stanziamenti necessari per la  loro  realizzazione.
Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti  strategici  di
cui al  presente  comma  il  Governo  procede  secondo  finalita'  di
riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il
Governo  indica  nel  disegno   di   legge   finanziaria   ai   sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, le risorse necessarie, anche ai  fini  del  l'erogazione  dei
contributi compensativi a favore degli enti locali, che  integrano  i
finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili; 
    g) la definizione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali
delle regioni, di un piano nazionale di comunicazione e di conoscenza
ambientale.  La  definizione  e'  operata,  sentita   la   Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, a mezzo di un  Programma,  formulato  con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, inserito  nel
Documento di programmazione  economico-finanziaria,  con  indicazione
degli stanziamenti necessari per la realizzazione; 
    h)  l'indicazione  delle   misure   atte   ad   incoraggiare   la
razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei
rifiuti; 
    i)  l'individuazione  delle  iniziative  e  delle  azioni,  anche
economiche, per favorire il riciclaggio e il recupero di dai rifiuti,
nonche' per  promuovere  il  mercato  dei  materiali  recuperati  dai
rifiuti ed il loro impiego da parte delle pubbliche amministrazioni e
dei soggetti economici, anche ai sensi dell'articolo  52,  comma  56,
lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8  maggio  2003,
n. 203; 
    l) l'individuazione di  obiettivi  di  qualita'  dei  servizi  di
gestione dei rifiuti; 
    m) la determinazione di criteri  generali,  differenziati  per  i
rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, ai fini  della  elaborazione
dei  piani  regionali  di  cui  all'articolo  199   con   particolare
riferimento alla determinazione, d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
delle linee guida per la  individuazione  degli  Ambiti  territoriali
ottimali, da  costituirsi  ai  sensi  dell'articolo  200,  e  per  il
coordinamento dei piani stessi; 
    n)  la  determinazione,  relativamente   all'assegnazione   della
concessione del servizio  per  la  gestione  integrata  dei  rifiuti,
d'intesa con la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, delle linee guida per  la
definizione delle gare d'appalto, ed in particolare dei requisiti  di
ammissione delle  imprese,  e  dei  relativi  capitolati,  anche  con
riferimento agli elementi economici relativi agli impianti esistenti; 
    o) la determinazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  delle
linee guida inerenti le forme ed i modi della  cooperazione  fra  gli
enti locali, anche con riferimento alla riscossione della tariffa sui
rifiuti urbani ricadenti nel medesimo ambito  territoriale  ottimale,
secondo   criteri   di   trasparenza,   efficienza,   efficacia    ed
economicita'; 
    p)   l'indicazione   dei   criteri   generali    relativi    alle
caratteristiche delle  aree  non  idonee  alla  localizzazione  degli
impianti di smaltimento dei rifiuti; 
    q) l'indicazione dei criteri generali , ivi inclusa  l'emanazione
di specifiche linee guida, per l'organizzazione e l'attuazione  della
raccolta differenziata dei rifiuti urbani; 
    r) la determinazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  delle
linee guida, dei criteri generali e degli standard  di  bonifica  dei
siti inquinati, nonche' la determinazione dei criteri per individuare
gli interventi di bonifica che, in relazione al rilievo  dell'impatto
sull'ambiente connesso  all'estensione  dell'area  interessata,  alla
quantita'  e  pericolosita'  degli  inquinanti  presenti,   rivestono
interesse nazionale; 
    s)  la  determinazione  delle  metodologie  di   calcolo   e   la
definizione di materiale  riciclato  per  l'attuazione  dell'articolo
196, comma 1, lettera p); 
    t) l'adeguamento della parte quarta  del  presente  decreto  alle
direttive, alle decisioni ed ai regolamenti dell'Unione europea. 
  2. Sono inoltre di competenza dello Stato: 
    a) l'indicazione dei  criteri  e  delle  modalita'  di  adozione,
secondo principi di unitarieta', compiutezza e  coordinamento,  delle
norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi  e
di specifiche tipologie di rifiuti, con riferimento anche ai relativi
sistemi di accreditamento e di certificazione ai sensi  dell'articolo
178, comma 5; 
    b) l'adozione delle norme e delle condizioni  per  l'applicazione
delle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216, ivi
comprese le linee guida contenenti la specificazione della  relazione
da allegare alla comunicazione prevista da tali articoli; 
    c)  la  determinazione  dei  limiti  di  accettabilita'  e  delle
caratteristiche chimiche, fisiche e  biologiche  di  talune  sostanze
contenute nei rifiuti in relazione a specifiche  utilizzazioni  degli
stessi; 
    d) la determinazione e la disciplina delle attivita' di  recupero
dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto,
mediante decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con
il Ministro delle attivita' produttive; 
    e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi
per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento,  dei
rifiuti speciali e dei rifiuti urbani.((PERIODO ABROGATO DAL  D.L.  6
DICEMBRE 2011, N. 201,  CONVERTITO  CON  MODIFICAZIONI  DALLA  L.  22
DICEMBRE 2011, N. 214)). ((PERIODO ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011,
N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22  DICEMBRE  2011,  N.
214)).  ((PERIODO  ABROGATO  DAL  D.L.  6  DICEMBRE  2011,  N.   201,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22  DICEMBRE  2011,  N.  214)).
((PERIODO ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214)). ((PERIODO ABROGATO
DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI  DALLA
L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214)). Con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, d'intesa  con  il  Ministro
dello sviluppo economico,  sono  definiti,  entro  nvanta  giorni,  i
criteri per l'assimilabilita' ai rifiuti urbani. ((55)) 
  f) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard  per
il campionamento e l'analisi dei rifiuti; 
    g) la determinazione dei requisiti e delle capacita'  tecniche  e
finanziarie per l'esercizio delle attivita' di gestione dei  rifiuti,
ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle  garanzie
finanziarie in favore delle regioni, con  particolare  riferimento  a
quelle  dei  soggetti  obbligati  all'iscrizione  all'Albo   di   cui
all'articolo 212, secondo la modalita' di cui al comma 9 dello stesso
articolo; 
    h) la definizione del modello e dei contenuti del  formulario  di
cui all'articolo 193 e la regolamentazione del trasporto dei rifiuti; 
    i) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate
ragioni tecniche, ambientali ed economiche  possono  essere  smaltiti
direttamente in discarica; 
    l)  l'adozione  di  un  modello  uniforme  del  registro  di  cui
all'articolo 190 e la definizione delle  modalita'  di  tenuta  dello
stesso,   nonche'   l'individuazione   degli   eventuali    documenti
sostitutivi del registro stesso; 
    m) l'individuazione dei rifiuti elettrici ed elettronici, di  cui
all'articolo 227, comma 1, lettera a); 
    n) l'aggiornamento degli Allegati alla parte quarta del  presente
decreto; 
    o) l'adozione delle  norme  tecniche,  delle  modalita'  e  delle
condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto  mediante  compostaggio,
con   particolare   riferimento    all'utilizzo    agronomico    come
fertilizzante, ai sensi del decreto legislativo 29  aprile  2010,  n.
75, e del prodotto di  qualita'  ottenuto  mediante  compostaggio  da
rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata; 
    p) l'autorizzazione  allo  smaltimento  di  rifiuti  nelle  acque
marine,  in  conformita'  alle  disposizioni  stabilite  dalle  norme
comunitarie e dalle convenzioni internazionali  vigenti  in  materia,
rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, su proposta dell'autorita'  marittima  nella  cui  zona  di
competenza si trova il porto piu' vicino al luogo  dove  deve  essere
effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da  cui  parte  la
nave con il carico di rifiuti da smaltire; 
    q) l'individuazione della  misura  delle  sostanze  assorbenti  e
neutralizzanti,  previamente  testate  da  universita'   o   istituti
specializzati, di cui devono  dotarsi  gli  impianti  destinati  allo
stoccaggio,  ricarica,  manutenzione,  deposito  e  sostituzione   di
accumulatori, al fine di  prevenire  l'inquinamento  del  suolo,  del
sottosuolo e di evitare danni alla salute  e  all'ambiente  derivanti
dalla fuoriuscita di  acido,  tenuto  conto  della  dimensione  degli
impianti, del numero degli accumulatori e del rischio di  sversamento
connesso alla tipologia dell'attivita' esercitata; 
    r) l'individuazione e la disciplina,  nel  rispetto  delle  norme
comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della  parte  quarta
del presente decreto, di forme di semplificazione  degli  adempimenti
amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie
di rifiuti destinati  al  recupero  e  conferiti  direttamente  dagli
utenti finali dei beni che originano  i  rifiuti  ai  produttori,  ai
distributori, a coloro  che  svolgono  attivita'  di  istallazione  e
manutenzione presso  le  utenze  domestiche  dei  beni  stessi  o  ad
impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2,
R3, R4, R5, R6 e R9 dell'Allegato C alla parte  quarta  del  presente
decreto, da adottarsi con decreto del Ministro dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente disciplina; 
    s) la riorganizzazione del Catasto dei rifiuti; 
    t) predisposizione di linee guida  per  l'individuazione  di  una
codifica omogenea per le operazioni  di  recupero  e  smaltimento  da
inserire nei provvedimenti autorizzativi  da  parte  delle  autorita'
competenti, anche in conformita' a  quanto  disciplinato  in  materia
dalla direttiva 2008/12/CE, e sue modificazioni; 
    u) individuazione dei contenuti tecnici minimi  da  inserire  nei
provvedimenti autorizzativi di cui agli articoli 208, 209, 211; 
    v) predisposizione di  linee  guida  per  l'individuazione  delle
procedure  analitiche,  dei  criteri  e  delle  metodologie  per   la
classificazione dei rifiuti pericolosi ai sensi dell'allegato D della
parta quarta del presente decreto. 
  3. Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte  quarta  del
presente decreto, le funzioni di cui al comma 1  sono  esercitate  ai
sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, su  proposta  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con  i  Ministri  delle  attivita'   produttive,   della   salute   e
dell'interno, sentite la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano. 
  4. Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte  quarta  del
presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2
sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma  3,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, di concerto con  i  Ministri  delle
attivita' produttive, della salute e dell'interno, nonche', quando le
predette norme riguardino i rifiuti  agricoli  ed  il  trasporto  dei
rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri delle politiche
agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti. 
  5. Fatto salvo quanto previsto dal  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 112, ai fini della sorveglianza  e  dell'accertamento  degli
illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti  nonche'
della repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti  illegali
dei  rifiuti  provvedono  il  Comando  carabinieri  tutela   ambiente
(C.C.T.A.) e il Corpo  delle  Capitanerie  di  porto;  puo'  altresi'
intervenire il Corpo forestale dello Stato e  possono  concorrere  la
Guardia di finanza e la Polizia di Stato. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (55) 
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con  modificazioni  dalla
L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art.  14,  comma  46)
che "A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti  i  vigenti
prelievi relativi alla gestione dei rifiuti  urbani,  sia  di  natura
patrimoniale sia di natura  tributaria,  compresa  l'addizionale  per
l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza." 
                                ART. 196
                       (competenze delle regioni)

  1.  Sono  di  competenza  delle  regioni, nel rispetto dei principi
previsti  dalla  normativa  vigente e dalla parte quarta del presente
decreto, ivi compresi quelli di cui all'articolo 195:
    a)  la  predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le
province,  i  comuni  e le Autorita' d'ambito, dei piani regionali di
gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 199;
    b)  la  regolamentazione delle attivita' di gestione dei rifiuti,
ivi  compresa  la  raccolta  differenziata  dei rifiuti urbani, anche
pericolosi,  secondo  un criterio generale di separazione dei rifiuti
di  provenienza  alimentare  e  degli  scarti  di prodotti vegetali e
animali o comunque ad alto tasso di umidita' dai restanti rifiuti;
    c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per
la bonifica di aree inquinate di propria competenza;
    d)  l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione
dei  rifiuti,  anche  pericolosi,  e  l'autorizzazione alle modifiche
degli  impianti  esistenti,  fatte salve le competenze statali di cui
all'articolo 195, comma 1, lettera f);
    e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento
e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;
    f)  le  attivita'  in  materia di spedizioni transfrontaliere dei
rifiuti  che  il  regolamento  (CEE)  n.  259/93 del 1° febbraio 1993
attribuisce   alle   autorita'   competenti   di   spedizione   e  di
destinazione;
    g)  la  delimitazione, nel rispetto delle linee guida generali di
cui  all'articolo 195, comma 1, lettera m), degli ambiti territoriali
ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
    h)   la   redazione   di   linee   guida  ed  i  criteri  per  la
predisposizione  e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa
in  sicurezza,  nonche'  l'individuazione delle tipologie di progetti
non  soggetti  ad  autorizzazione,  nel  rispetto  di quanto previsto
all'articolo 195, comma 1, lettera r);
    i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti;
    l)  l'incentivazione  alla riduzione della produzione dei rifiuti
ed al recupero degli stessi;
    m)  la  specificazione  dei contenuti della relazione da allegare
alla comunicazione di cui agli articoli 214, 215, e 216, nel rispetto
di linee guida elaborate ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera
b);
    n) la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle
province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di
smaltimento  e  di  recupero  dei  rifiuti,  nel rispetto dei criteri
generali indicati nell'articolo 195, comma 1, lettera p);
    o)  la  definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o
impianti  idonei  allo  smaltimento e la determinazione, nel rispetto
delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di
disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;
    p)  l'adozione, sulla base di metodologia di calcolo e di criteri
stabiliti  da  apposito  decreto del ((Ministro dell'ambiente e della
tutela  del territorio e del mare)), di concerto con i Ministri delle
attivita'  produttive  e  della  salute,  sentito il Ministro per gli
affari  regionali,  da  emanarsi  entro sessanta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  della  parte  quarta del presente decreto, delle
disposizioni  occorrenti  affinche' gli enti pubblici e le societa' a
prevalente  capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano
il  proprio  fabbisogno  annuale  di  manufatti  e beni, indicati nel
medesimo  decreto,  con  una  quota di prodotti ottenuti da materiale
riciclato  non  inferiore  al 30 per cento del fabbisogno medesimo. A
tal  fine  i  predetti  soggetti  inseriscono  nei bandi di gara o di
selezione  per  l'aggiudicazione  apposite  clausole di preferenza, a
parita'  degli  altri requisiti e condizioni. Sino all'emanazione del
predetto  decreto  continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al
decreto  del  Ministro dell'ambiente e della tu tela del territorio 8
maggio  2003,  n.  203, e successive circolari di attuazione. Restano
ferme, nel frattempo, le disposizioni regionali esistenti.
  2.  Per  l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le regioni si
avvalgono   anche   delle   Agenzie   regionali   per  la  protezione
dell'ambiente.
  3.   Le  regioni  privilegiano  la  realizzazione  di  impianti  di
smaltimento   e   recupero   dei   rifiuti   in   aree   industriali,
compatibilmente   con   le   caratteristiche   delle  aree  medesime,
incentivando  le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non
si applica alle discariche.
                              ART. 197
                     (competenze delle province)

   1.  In  attuazione  dell'articolo  19  del  decreto legislativo 18
agosto  2000,  n.  267,  alle province competono in linea generale le
funzioni    amministrative    concernenti    la   programmazione   ed
organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello
provinciale,  da  esercitarsi  con  le  risorse  umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare:
    a)  il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il
monitoraggio ad essi conseguenti;
    b)  il  controllo periodico su tutte le attivita' di gestione, di
intermediazione   e   di   commercio   dei   rifiuti,   ivi  compreso
l'accertamento  delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte
quarta del presente decreto;
    c)  la  verifica  ed  il  controllo  dei  requisiti  previsti per
l'applicazione  delle procedure semplificate, con le modalita' di cui
agli articoli 214, 215, e 216;
    d)  l'individuazione,  sulla  base  delle  previsioni  del  piano
territoriale  di  coordinamento  di cui all'articolo 20, comma 2, del
decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n. 267, ove gia' adottato, e
delle  previsioni  di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h),
nonche'  sentiti  l'Autorita' d'ambito ed i comuni, delle zone idonee
alla  localizzazione  degli  impianti  di  smaltimento  dei  rifiuti,
nonche'  delle  zone  non  idonee  alla localizzazione di impianti di
recupero e di smaltimento dei rifiuti.
   2.  Ai  fini  dell'esercizio  delle  proprie  funzioni le province
possono   avvalersi,  mediante  apposite  convenzioni,  di  organismi
pubblici,   ivi  incluse  le  Agenzie  regionali  per  la  protezione
dell'ambiente (ARPA), con specifiche esperienze e competenze tecniche
in  materia, fermo restando quanto previsto dagli articoli 214, 215 e
216 in tema di procedure semplificate.
   3.  Gli  addetti  al  controllo  sono  autorizzati  ad  effettuare
ispezioni,   verifiche   e   prelievi   di  campioni  all'interno  di
stabilimenti,  impianti  o  imprese  che  producono  o  che  svolgono
attivita'  di  gestione  dei rifiuti. Il segreto industriale non puo'
essere  opposto  agli  addetti  al controllo, che sono, a loro volta,
tenuti  all'obbligo  della  riservatezza  ai  sensi  della  normativa
vigente.
   4.   Il  personale  appartenente  al  Comando  carabinieri  tutela
ambiente  (C.C.T.A.)  e'  autorizzato ad effettuare le ispezioni e le
verifiche  necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui
all'articolo  8  della  legge  8  luglio 1986, n. 349, istitutiva del
Ministero dell'ambiente.
   5.  Nell'ambito  delle  competenze  di cui al comma 1, le province
sottopongono  ad adeguati controlli periodici ((gli enti e le imprese
che  producono  rifiuti  pericolosi,  le  imprese  che  raccolgono  e
trasportano  rifiuti  a titolo professionale,)) gli stabilimenti e le
imprese   che   smaltiscono   o   recuperano   rifiuti,  curando,  in
particolare,  che  vengano  effettuati  adeguati  controlli periodici
sulle  attivita'  sottoposte  alle procedure semplificate di cui agli
articoli 214, 215, e 216 e che i controlli concernenti la raccolta ed
il  trasporto  di  rifiuti  pericolosi  riguardino,  in  primo luogo,
l'origine e la destinazione dei rifiuti.
 ((5-bis.   Le  province,  nella  programmazione  delle  ispezioni  e
controlli  di  cui  al presente articolo, possono tenere conto, nella
determinazione  della  frequenza  degli  stessi,  delle registrazioni
ottenute  dai  destinatari  nell'ambito  del  sistema  comunitario di
ecogestione e audit (EMAS).))
   6.  Restano  ferme  le  altre  disposizioni  vigenti in materia di
vigilanza e controllo previste da disposizioni speciali.
                              ART. 198
                       (competenze dei comuni)

   1.  I  comuni  concorrono,  nell'ambito  delle  attivita' svolte a
livello  degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e
con  le  modalita'  ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati.    Sino   all'inizio   delle   attivita'   del   soggetto
aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorita'
d'ambito  ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione
dei  rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento
in regime di privativa nelle forme di cui al l'articolo 113, comma 5,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
   2.  I  comuni  concorrono  a  disciplinare la gestione dei rifiuti
urbani  con  appositi  regolamenti  che, nel rispetto dei principi di
trasparenza,  efficienza, efficacia ed economicita' e in coerenza con
i  piani  d'ambito  adottati  ai  sensi  dell'articolo  201, comma 3,
stabiliscono in particolare:
    a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte
le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
    b)  le modalita' del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti
urbani;
    c)  le modalita' del conferimento, della raccolta differenziata e
del  trasporto  dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire
una  distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere
il recupero degli stessi;
    d)  le  norme  atte a garantire una distinta ed adeguata gestione
dei  rifiuti  urbani  pericolosi  e  dei  rifiuti  da  esumazione  ed
estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);
    e)  le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento,
raccolta  e  trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia
con   altre  frazioni  merceologiche,  fissando  standard  minimi  da
rispettare;
    f)  le  modalita'  di  esecuzione della pesata dei rifiuti urbani
prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
    g)   l'assimilazione,  per  qualita'  e  quantita',  dei  rifiuti
speciali  non  pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui
all'articolo  195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni
di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).
   3.  I comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla provincia ed
alle  Autorita'  d'ambito  tutte  le  informazioni sulla gestione dei
rifiuti urbani da esse richieste.
   4. I comuni sono altresi' tenuti ad esprimere il proprio parere in
ordine  all'approvazione  dei progetti di bonifica dei siti inquinati
rilasciata dalle regioni.

CAPO III

SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI


                            Articolo 199
                        (( (Piani regionali)

    1. Le regioni, sentite  le  province,  i  comuni  e,  per  quanto
riguarda i rifiuti urbani, le Autorita' d'ambito di cui  all'articolo
201, nel rispetto dei principi e delle finalita' di cui agli articoli
177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis ed in conformita'  ai  criteri
generali stabiliti dall'articolo 195,  comma  1,  lettera  m),  ed  a
quelli previsti dal presente articolo, predispongono e adottano piani
regionali di gestione  dei  rifiuti.  Per  l'approvazione  dei  piani
regionali si applica la procedura di cui alla Parte II  del  presente
decreto in materia di VAS. Presso i medesimi uffici sono inoltre rese
disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al
procedimento  e  alle  motivazioni  sulle  quali  si  e'  fondata  la
decisione, anche in relazione alle osservazioni scritte presentate.
    2. I piani di gestione dei rifiuti di cui al comma 1  comprendono
l'analisi della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico
interessato,  le  misure  da  adottare  per  migliorare   l'efficacia
ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti,  nonche'
una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione
degli obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del  presente
decreto.
    3. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre:
     a) tipo, quantita' e fonte dei rifiuti prodotti all'interno  del
territorio, suddivisi per ambito  territoriale  ottimale  per  quanto
riguarda  i  rifiuti  urbani,  rifiuti  che  saranno  prevedibilmente
spediti  da  o  verso   il   territorio   nazionale   e   valutazione
dell'evoluzione futura dei flussi di rifiuti, nonche'  la  fissazione
degli obiettivi di raccolta differenziata da  raggiungere  a  livello
regionale, fermo restando quanto disposto dall'articolo 205;
     b) i sistemi di raccolta dei rifiuti e impianti di smaltimento e
recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati,
rifiuti pericolosi o flussi di rifiuti disciplinati da una  normativa
comunitaria specifica;
     c) una  valutazione  della  necessita'  di  nuovi   sistemi   di
raccolta,  della chiusura degli impianti esistenti per i rifiuti,  di
ulteriori   infrastrutture   per   gli  impianti  per  i  rifiuti  in
conformita' del principio di autosufficienza  e  prossimita'  di  cui
agli articoli  181, 182 e 182-bis e se necessario  degli investimenti
correlati;
     d) informazioni sui criteri di riferimento per  l'individuazione
dei siti e la capacita' dei futuri  impianti  di  smaltimento  o  dei
grandi impianti di recupero, se necessario;
     e) politiche   generali   di   gestione   dei  rifiuti,  incluse
tecnologie e metodi di gestione  pianificata  dei  rifiuti,  o  altre
politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione;
     f) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale
sul territorio regionale, nel  rispetto  delle  linee  guida  di  cui
all'articolo 195, comma 1, lettera m);
     g) il complesso delle attivita' e dei fabbisogni  degli impianti
necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo  criteri
di trasparenza, efficacia, efficienza, economicita' e autosufficienza
della gestione dei  rifiuti  urbani  non  pericolosi  all'interno  di
ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo  200,
nonche' ad assicurare  lo  smaltimento  e  il  recupero  dei  rifiuti
speciali in luoghi  prossimi  a  quelli  di  produzione  al  fine  di
favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;
     h)  la  promozione  della  gestione  dei   rifiuti   per  ambiti
territoriali  ottimali,  attraverso  strumenti  quali  una   adeguata
disciplina delle  incentivazioni,  prevedendo  per  gli  ambiti  piu'
meritevoli, tenuto conto delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente, una maggiorazione di  contributi;  a  tal  fine  le  regioni
possono costituire nei propri bilanci un apposito fondo;
     i)  la  stima  dei  costi  delle  operazioni  di  recupero e  di
smaltimento dei rifiuti urbani;
     l) i criteri per  l'individuazione,  da  parte  delle  province,
delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di  recupero
e smaltimento dei rifiuti nonche' per  l'individuazione  dei luoghi o
impianti adatti  allo  smaltimento  dei  rifiuti,  nel  rispetto  dei
criteri generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p);
     m) le iniziative volte a favorire, il riutilizzo, il riciclaggio
ed il recupero dai rifiuti di materiale ed energia,  ivi  incluso  il
recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne derivino;
     n)  le  misure  atte  a  promuovere  la  regionalizzazione della
raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani:
     o) la determinazione, nel rispetto delle norme  tecniche  di cui
all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni  speciali  per
specifiche tipologie di rifiuto;
     p) le prescrizioni in materia di  prevenzione  e  gestione degli
imballaggi e rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225, comma 6;
     q) il programma per la riduzione dei  rifiuti  biodegradabili da
collocare in discarica di cui all'articolo 5 del decreto  legislativo
13 gennaio 2003, n. 36;
     r) un programma di  prevenzione  della  produzione  dei rifiuti,
elaborato sulla base  del  programma  nazionale  di  prevenzione  dei
rifiuti di cui all'art. 180, che descriva le  misure  di  prevenzione
esistenti e fissi ulteriori misure adeguate. Il programma fissa anche
gli  obiettivi  di  prevenzione.  Le  misure  e  gli  obiettivi  sono
finalizzati  a  dissociare  la  crescita  economica   dagli   impatti
ambientali connessi alla produzione dei rifiuti.  Il  programma  deve
contenere specifici  parametri  qualitativi  e  quantitativi  per  le
misure di prevenzione al fine di monitorare e  valutare  i  progressi
realizzati, anche mediante la fissazione di indicatori.
    4. Il piano di gestione dei rifiuti puo' contenere, tenuto  conto
del  livello  e  della  copertura  geografica  dell'area  oggetto  di
pianificazione, i seguenti elementi:
     a) aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti;
     b) valutazione  dell'utilita'  e  dell'idoneita'  del  ricorso a
strumenti economici e di altro tipo per la soluzione di problematiche
riguardanti i rifiuti, tenuto conto della necessita' di continuare ad
assicurare il buon funzionamento del mercato interno;
     c) campagne di sensibilizzazione  e  diffusione  di informazioni
destinate al  pubblico  in  generale  o  a  specifiche  categorie  di
consumatori.
    5. Il piano regionale di gestione dei rifiuti e'  coordinato  con
gli  altri  strumenti  di  pianificazione  di  competenza   regionale
previsti dalla normativa vigente.
    6. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per
la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:
     a) l'ordine di priorita' degli interventi, basato su un criterio
di valutazione del rischio elaborato dall'Istituto Superiore  per  la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
     b)   l'individuazione   dei   siti   da   bonificare   e   delle
caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
     c) le  modalita'  degli  interventi  di  bonifica  e risanamento
ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego  di  materiali
provenienti da attivita' di recupero di rifiuti urbani;
     d) la stima degli oneri finanziari;
     e) le modalita' di smaltimento dei materiali da asportare.
    7. L'approvazione del piano regionale o  il  suo  adeguamento  e'
requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali.
    8. La regione approva o adegua il  piano  entro  il  12  dicembre
2013. Fino a tale  momento,  restano  in  vigore  i  piani  regionali
vigenti.
    9. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 8 e  di
accertata  inattivita'  nell'approvare  o  adeguare  il   piano,   il
Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'ambiente  e  tutela  del  territorio  e  del  mare,   ai   sensi
dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
112, diffida gli organi regionali competenti a  provvedere  entro  un
congruo termine e, in caso  di  ulteriore  inerzia,  adotta,  in  via
sostitutiva,  i   provvedimenti   necessari   alla   elaborazione   e
approvazione o adeguamento del piano regionale.
    10. Le regioni, sentite le  province  interessate,  d'intesa  tra
loro o singolarmente, per le finalita' di cui alla parte  quarta  del
presente decreto provvedono alla valutazione della  necessita'  dell'
aggiornamento  del  piano  almeno  ogni  sei   anni,   nonche'   alla
programmazione degli interventi attuativi occorrenti  in  conformita'
alle procedure e nei limiti delle risorse  previste  dalla  normativa
vigente.
    11. Le regioni e le province autonome comunicano  tempestivamente
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
l'adozione o la revisione dei piani di gestione e  dei  programmi  di
prevenzione dei rifiuti di cui al  presente  articolo,  al  fine  del
successivo invio degli stessi alla Commissione europea.
    12. Le regioni e le province autonome assicurano la pubblicazione
dei piani  e  dei  programmi  di  cui  al  presente  articolo,  anche
attraverso l'inserimento degli stessi sul sito WEB  della  regione  o
della provincia autonoma.
    13. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))

-------------
AGGIORNAMENTO (26)
  La  Corte  Costituzionale, con sentenza 16 - 24 luglio 2009, n. 249
(in  G.U.  1a  s.s. 29/07/2009, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  del  comma 9 del presente articolo nella parte in cui
attribuisce  al Ministro dell'ambiente il potere sostitutivo nel caso
in  cui  "le  autorita'  competenti  non  realizzino  gli  interventi
previsti  dal piano regionale" di gestione dei rifiuti "nei termini e
con le modalita' stabiliti e tali omissioni possano arrecare un grave
pregiudizio all'attuazione del piano medesimo".
                              ART. 200
              (organizzazione territoriale del servizio
di gestione integrata dei rifiuti urbani)

   1.  La  gestione  dei  rifiuti urbani e' organizzata sulla base di
ambiti  territoriali  ottimali,  di  seguito  anche  denominati  ATO,
delimitati  dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto
delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed
o), e secondo i seguenti criteri:

    a)  superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un
servizio di gestione integrata dei rifiuti;
    b)  conseguimento  di  adeguate  dimensioni  gestionali, definite
sulla  base  di  parametri  fisici, demografici, tecnici e sulla base
delle ripartizioni politico-amministrative;
    c)  adeguata  valutazione  del  sistema stradale e ferroviario di
comunicazione   al   fine  di  ottimizzare  i  trasporti  all'interno
dell'ATO;
    d) valorizzazione di esigenze comuni e affinita' nella produzione
e gestione dei rifiuti;
    e)   ricognizione   di  impianti  di  gestione  di  rifiuti  gia'
realizzati e funzionanti;
    f)  considerazione  delle  precedenti  delimitazioni  affinche' i
nuovi  ATO  si  discostino dai precedenti solo sulla base di motivate
esigenze di efficacia, efficienza ed economicita'.
    2.  Le  regioni,  sentite  le  province  ed i comuni interessati,
nell'ambito  delle attivita' di programmazione e di pianificazione di
loro  competenza,  entro il termine di sei mesi dalla data di entrata
in  vigore  della  parte quarta del presente decreto, provvedono alla
delimitazione  degli ambiti territoriali ottimali, nel rispetto delle
linee  guida  di  cui  all'articolo  195,  comma  1,  lettera  m). Il
provvedimento e' comunicato alle province ed ai comuni interessati.
   3.  Le  regioni interessate, d'intesa tra loro, delimitano gli ATO
qualora essi siano ricompresi nel territorio di due o piu' regioni.
   4.   Le   regioni   disciplinano  il  controllo,  anche  in  forma
sostitutiva,   delle   operazioni  di  gestione  dei  rifiuti,  della
funzionalita' dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle
prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.
   5.  Le  citta' o gli agglomerati di comuni, di dimensioni maggiori
di  quelle  medie  di  un  singolo  ambito,  possono essere suddivisi
tenendo conto dei criteri di cui al comma 1.
   6. I singoli comuni entro trenta giorni dalla comunicazione di cui
al  comma  2  possono  presentare motivate e documentate richieste di
modifica  all'assegnazione  ad uno specifico ambito territoriale e di
spostamento  in un ambito territoriale diverso, limitrofo a quello di
assegnazione.
   7.  Le regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al
modello  degli  Ambiti Territoriali Ottimali laddove predispongano un
piano  regionale  dei  rifiuti  che  dimostri  la propria adeguatezza
rispetto  agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente,
con  particolare  riferimento  ai criteri generali e alle linee guida
riservati, in materia, allo Stato ai sensi dell'articolo 195.
                              ART. 201 
 (disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani) 
 
  1. Al fine dell'organizzazione del servizio di  gestione  integrata
dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e  di
Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore
della parte quarta del presente decreto, disciplinano le  forme  e  i
modi della cooperazione tra gli enti locali  ricadenti  nel  medesimo
ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorita'
d'ambito di cui al comma 2, alle quali e' demandata, nel rispetto del
principio  di   coordinamento   con   le   competenze   delle   altre
amministrazioni  pubbliche,  l'organizzazione,  l'affidamento  e   il
controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti. 
  2. L'Autorita' d'ambito e' una  struttura  dotata  di  personalita'
giuridica  costituita  in  ciascun   ambito   territoriale   ottimale
delimitato dalla competente  regione,  alla  quale  gli  enti  locali
partecipano obbligatoriamente ed alla quale e' trasferito l'esercizio
delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti. 
  3. L'Autorita' d'ambito  organizza  il  servizio  e  determina  gli
obiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo criteri di
efficienza, di efficacia, di economicita' e  di  trasparenza;  a  tal
fine adotta un  apposito  piano  d'ambito  in  conformita'  a  quanto
previsto dall'articolo 203, comma 3. 
  4. Per la gestione ed erogazione del servizio di gestione integrata
e per il perseguimento  degli  obiettivi  determinati  dall'Autorita'
d'ambito, sono affidate, ai sensi dell'articolo 202  e  nel  rispetto
della normativa comunitaria e nazionale  sull'evidenza  pubblica,  le
seguenti attivita': 
    a) la realizzazione, gestione ed erogazione dell'intero servizio,
comprensivo  delle  attivita'  di  gestione  e  realizzazione   degli
impianti; 
    b) la raccolta,  raccolta  differenziata,  commercializzazione  e
smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati  prodotti
all'interno dell'ATO. 
  5. In ogni ambito: 
    a) e' raggiunta, nell'arco di cinque anni dalla sua costituzione,
l'autosufficienza di smaltimento  anche,  ove  opportuno,  attraverso
forme di cooperazione e collegamento con altri  soggetti  pubblici  e
privati; 
    b) e' garantita la presenza di almeno un impianto di  trattamento
a tecnologia complessa, compresa una discarica di servizio. 
  6. La durata della gestione da parte dei soggetti  affidatari,  non
inferiore a quindici anni, e' disciplinata dalle regioni in  modo  da
consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed
economicita'. 
                                                          (35) ((47)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (35) 
  La L. 23 dicembre 2009, n. 191, come modificata dal D.L. 25 gennaio
2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 26 marzo  2010,  n.
42, ha disposto (con l'art. 2, comma 186-bis) che  "Decorso  un  anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono  soppresse
le Autorita' d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni  atto  compiuto  dalle
Autorita' d'ambito territoriale e' da considerarsi  nullo.  Entro  un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni
attribuiscono con legge le funzioni gia' esercitate dalle  Autorita',
nel rispetto  dei  principi  di  sussidiarieta',  differenziazione  e
adeguatezza. Le disposizioni di cui  agli  articoli  148  e  201  del
citato decreto legislativo n.152 del 2006 sono efficaci  in  ciascuna
regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale  di
cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati
decorso un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (47) 
  Il D.L. 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, nel modificare la  L.  23  dicembre
2009, n. 191, come  modificata  dal  D.L.  25  gennaio  2010,  n.  2,
convertito con modificazioni dalla  L.  26  marzo  2010,  n.  42,  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1), in relazione ai commi 186-bis e 250
del presente articolo, che "E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di
scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella  1
allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011." 
                              ART. 202
                     (affidamento del servizio)

   1.   L'Autorita'   d'ambito  aggiudica  il  servizio  di  gestione
integrata  dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi
e  dalle  disposizioni  comunitarie, secondo la disciplina vigente in
tema  di  affidamento  dei  servizi pubblici locali in conformita' ai
criteri  di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18
agosto  2000,  n.  267,  nonche'  con  riferimento  all'ammontare del
corrispettivo  per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di
carattere  tecnico  e  delle  precedenti  esperienze  specifiche  dei
concorrenti,  secondo  modalita'  e  termini definiti con decreto dal
Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare nel
rispetto delle competenze regionali in materia. ((41))
   2.  I  soggetti  partecipanti  alla  gara  devono  formulare,  con
apposita   relazione   tecnico-illustrativa   allegata   all'offerta,
proposte   di   miglioramento  della  gestione,  di  riduzione  delle
quantita'  di  rifiuti  da  smaltire  e  di miglioramento dei fattori
ambientali,   proponendo   un   proprio   piano   di   riduzione  dei
corrispettivi   per   la  gestione  al  raggiungimento  di  obiettivi
autonomamente definiti.
   3.   Nella   valutazione   delle  proposte  si  terra'  conto,  in
particolare,  del  peso  che  gravera'  sull'utente  sia  in  termini
economici, sia di complessita' delle operazioni a suo carico.
   4.  Gli  impianti  e le altre dotazioni patrimoniali di proprieta'
degli  enti  locali  gia'  esistenti al momento dell'assegnazione del
servizio  sono  conferiti  in  comodato  ai  soggetti  affidatari del
medesimo servizio.
   5.  I  nuovi  impianti vengono realizzati dal soggetto affidatario
del servizio o direttamente, ai sensi dell'articolo 113, comma 5-ter,
del  decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia in possesso
dei  requisiti  prescritti  dalla  normativa  vigente,  o mediante il
ricorso  alle  procedure  di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109,
ovvero  secondo  lo  schema  della  finanza  di  progetto di cui agli
articoli 37 bis e seguenti della predetta legge n. 109 del 1994.
   6.  Il  personale  che,  alla data del 31 dicembre 2005 o comunque
otto  mesi  prima  dell'affidamento  del  servizio,  appartenga  alle
amministrazioni   comunali,   alle   aziende   ex  municipalizzate  o
consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel
settore  dei  servizi  comunali  per  la  gestione  dei rifiuti sara'
soggetto,  ferma  restando  la risoluzione del rapporto di lavoro, al
passaggio   diretto  ed  immediato  al  nuovo  gestore  del  servizio
integrato   dei   rifiuti,   con  la  salvaguardia  delle  condizioni
contrattuali,   collettive  e  individuali,  in  atto.  Nel  caso  di
passaggio   di   dipendenti   di   enti  pubblici  e  di  ex  aziende
municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative,
al  gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, si applica, ai
sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
la   disciplina   del  trasferimento  del  ramo  di  azienda  di  cui
all'articolo 2112 del codice civile.
-------------
AGGIORNAMENTO (41)
  Il  D.P.R.  7  settembre  2010,  n. 168 ha disposto (con l'art. 12,
comma  1,  lettera  c))  l'abrogazione dell'articolo 202, comma 1 "ad
eccezione  della  parte in cui individua la competenza dell'Autorita'
d'ambito per l'affidamento e l'aggiudicazione".
                              ART. 203
               (schema tipo di contratto di servizio)

   1.  I  rapporti  tra le Autorita' d'ambito e i soggetti affidatari
del  servizio  integrato  sono  regolati da contratti di servizio, da
allegare  ai capitolati di gara, conformi ad uno schema tipo adottato
dalle  regioni  in  conformita'  ai  criteri ed agli indirizzi di cui
all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o).
   2. Lo schema tipo prevede:
    a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
    b)      l'obbligo      del     raggiungimento     dell'equilibrio
economico-finanziario della gestione;
    c)  la durata dell'affidamento, comunque non inferiore a quindici
anni;
    d)  i  criteri per definire il piano economico-finanziario per la
gestione integrata del servizio;
    e) le modalita' di controllo del corretto esercizio del servizio;
    f)  i  principi  e  le regole generali relativi alle attivita' ed
alle  tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio ed
al  corrispettivo,  le  modalita',  i  termini  e le procedure per lo
svolgimento  del  controllo  e  le  caratteristiche  delle  strutture
organizzative all'uopo preposte;
    g)   gli  obblighi  di  comunicazione  e  trasmissione  di  dati,
informazioni e documenti del gestore e le relative sanzioni;
    h)  le  penali,  le  sanzioni  in  caso  di  inadempimento  e  le
condizioni  di  risoluzione  secondo  i  principi  del codice civile,
diversificate a seconda della tipologia di controllo;
    i)  il  livello  di efficienza e di affidabilita' del servizio da
assicurare  all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli
impianti;
    l) la facolta' di riscatto secondo i principi di cui al titolo I,
capo  II,  del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902;
    m)  l'obbligo  di  riconsegna delle opere, degli impianti e delle
altre  dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio
in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
    n) idonee garanzie finanziarie e assicurative;
    o)  i  criteri  e  le  modalita'  di  applicazione  delle tariffe
determinate  dagli  enti  locali  e del loro aggiornamento, anche con
riferimento alle diverse categorie di utenze.
    ((p)  l'obbligo  di  applicazione al personale, non dipendente da
amministrazioni   pubbliche,   da  parte  del  gestore  del  servizio
integrato  dei  rifiuti, del contratto collettivo nazionale di lavoro
del  settore  dell'igiene  ambientale, stipulato dalle Organizzazioni
Sindacali comparativamente piu' rappresentative, anche in conformita'
a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.))
   3.  Ai  fini  della definizione dei contenuti dello schema tipo di
cui  al  comma 2, le Autorita' d'ambito operano la ricognizione delle
opere  ed  impianti  esistenti,  trasmettendo alla regione i relativi
dati. Le Autorita' d'ambito inoltre, ai medesimi fini, definiscono le
procedure   e  le  modalita',  anche  su  base  pluriennale,  per  il
conseguimento   degli  obiettivi  previsti  dalla  parte  quarta  del
presente  decreto  ed  elaborano,  sulla  base  dei  criteri  e degli
indirizzi  fissati dalle regioni, un piano d'ambito comprensivo di un
programma  degli  interventi  necessari,  accompagnato  da  un  piano
finanziario  e  dal  connesso modello gestionale ed organizzativo. Il
piano  finanziario  indica,  in  particolare, le risorse disponibili,
quelle  da  reperire,  nonche' i proventi derivanti dall'applicazione
della tariffa sui rifiuti per il periodo considerato.
                              ART. 204
                        (gestioni esistenti)

   1.  I soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla
data  di  entrata  in vigore della parte quarta del presente decreto,
continuano  a  gestirlo  fino  alla  istituzione e organizzazione del
servizio  di  gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorita'
d'ambito.
   2.  In  relazione alla scadenza del termine di cui al comma 15-bis
dell'articolo  113  del  decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
l'Autorita'  d'ambito dispone i nuovi affidamenti, nel rispetto delle
disposizioni  di  cui  alla  parte quarta del presente decreto, entro
nove mesi dall'entrata in vigore della medesima parte quarta.
   3.  Qualora  l'Autorita' d'ambito non provveda agli adempimenti di
cui  ai  commi  1  e 2 nei termini ivi stabiliti, il Presidente della
Giunta   regionale  esercita,  dandone  comunicazione  al  ((Ministro
dell'ambiente   e   della  tutela  del  territorio  e  del  mare))  e
all'Autorita'  di  vigilanza  sulle  risorse idriche e sui rifiuti, i
poteri  sostitutivi,  nominando  un  commissario  "ad acta" che avvia
entro quarantacinque giorni le procedure di affidamento, determinando
le  scadenze  dei  singoli  adempimenti  procedimentali.  Qualora  il
commissario  regionale  non  provveda  nei  termini  cosi' stabiliti,
spettano  al ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del  mare))  i  poteri sostitutivi preordinati al completamento della
procedura di affidamento.(26)
   4.  Alla  scadenza,  ovvero  alla  anticipata  risoluzione,  delle
gestioni  di cui al comma 1, i beni e gli impianti delle imprese gia'
concessionarie   sono   trasferiti   direttamente   all'ente   locale
concedente   nei   limiti  e  secondo  le  modalita'  previste  dalle
rispettive convenzioni di affidamento.
---------------
AGGIORNAMENTO (26)
  La  Corte  Costituzionale, con sentenza 16 - 24 luglio 2009, n. 249
(in  G.U.  1a  s.s. 29/07/2009, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  del comma 3 del presente articolo "nella parte in cui
disciplina  l'esercizio  del  potere sostitutivo del Presidente della
Giunta  regionale  in  tema  di  gestioni  esistenti  del servizio di
gestione dei rifiuti".
                              ART. 205
         (misure per incrementare la raccolta differenziata)

  1.  ((Fatto  salvo quanto previsto al comma 1-bis, in ogni ambito))
territoriale   ottimale   deve   essere   assicurata   una   raccolta
differenziata  dei  rifiuti  urbani  pari  alle  seguenti percentuali
minime di rifiuti prodotti:
    a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;
    b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;
    c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.
((1-bis.  Nel  caso in cui, dal punto di vista tecnico, ambientale ed
economico,  non  sia realizzabile raggiungere gli obiettivi di cui al
comma  1, il comune puo' richiedere al Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e  del  mare  una  deroga  al rispetto degli
obblighi  di  cui  al medesimo comma 1. Verificata la sussistenza dei
requisiti  stabiliti  al  primo  periodo, il Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del territorio e del mare puo' autorizzare la predetta
deroga,  previa  stipula  senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica  di  un  accordo di programma tra Ministero, regione ed enti
locali interessati, che stabilisca:
    a) le modalita' attraverso le quali il comune richiedente intende
conseguire  gli  obiettivi  di  cui  all'articolo  181,  comma  1. Le
predette  modalita'  possono  consistere  in  compensazioni  con  gli
obiettivi raggiunti in altri comuni;
    b)  la  destinazione a recupero di energia della quota di rifiuti
indifferenziati  che  residua  dalla  raccolta  differenziata  e  dei
rifiuti   derivanti   da   impianti   di   trattamento   dei  rifiuti
indifferenziati, qualora non destinati al recupero di materia;
    c)  la  percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani,
da  destinare  al  riciclo,  che  il comune richiedente si obbliga ad
effettuare.
  1-ter.  L'accordo  di  programma  di  cui  al comma precedente puo'
stabilire  obblighi,  in  linea  con  le disposizioni vigenti, per il
comune  richiedente  finalizzati  al perseguimento delle finalita' di
cui  alla  parte  quarta,  titolo  I,  del  presente  decreto nonche'
stabilire  modalita'  di accertamento dell'adempimento degli obblighi
assunti   nell'ambito  dell'accordo  di  programma  e  prevedere  una
disciplina  per  l'eventuale  inadempimento.  I  piani  regionali  si
conformano  a  quanto  previsto  dagli accordi di programma di cui al
presente articolo.))
  2. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4.
  3.  Nel  caso  in cui a livello di ambito territoriale ottimale non
siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo,
e'  applicata  un'addizionale  del  venti  per  cento  al  tributo di
conferimento   dei  rifiuti  in  discarica  a  carico  dell'Autorita'
d'ambito,  istituito  dall'articolo  3,  comma  24,  della  legge  28
dicembre  1995, n. 549, che ne ripartisce l'onere tra quei comuni del
proprio  territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste
dal  comma  1  sulla  base  delle  quote  di  raccolta  differenziata
raggiunte nei singoli comuni.
  4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio  e  del  mare  di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono stabilite la
metodologia  e i criteri di calcolo delle percentuali di cui ai commi
1 e 2, nonche' la nuova determinazione del coefficiente di correzione
di  cui  all'articolo  3,  comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n.
549,  in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1
e 2.
  5.  Sino  all'emanazione  del decreto di cui al comma 4 continua ad
applicarsi la disciplina attuativa di cui all'articolo 3, commi da 24
a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
  6.  Le  regioni  tramite  apposita  legge,  e  previa intesa con il
Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare,
possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e recupero. (26)

-------------
AGGIORNAMENTO (26)
  La  Corte  Costituzionale, con sentenza 16 - 24 luglio 2009, n. 249
(in  G.U.  1a  s.s. 29/07/2009, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  del comma 6 del presente articolo "nella parte in cui
assoggetta  ad  una  previa  intesa  con  il  Ministro  dell'ambiente
l'adozione  delle  leggi con cui le Regioni possono indicare maggiori
obiettivi di riciclo e di recupero dei rifiuti".
                              Art. 206
             Accordi, contratti di programma, incentivi

  1.  Nel  rispetto  dei  principi  e degli obiettivi stabiliti dalle
disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto al fine di
perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure,
con   particolare  riferimento  alle  piccole  imprese,  il  Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare e le altre
autorita'  competenti  possono stipulare appositi accordi e contratti
di  programma  con  enti  pubblici,  con imprese di settore, soggetti
pubblici  o  privati  ed  associazioni di categoria. Gli accordi ed i
contratti di programma hanno ad oggetto: a) l'attuazione di specifici
piani  di  settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi
di  rifiuti;  b) la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo
sviluppo di processi produttivi e distributivi e di tecnologie pulite
idonei  a  prevenire  o  ridurre  la produzione dei rifiuti e la loro
pericolosita'  e  ad  ottimizzare  il  recupero  dei  rifiuti;  c) lo
sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi di
produzione  di  beni  con  impiego  di  materiali  meno  inquinanti e
comunque  riciclabili;  d)  le  modifiche  del  ciclo produttivo e la
riprogettazione  di componenti, macchine e strumenti di controllo; e)
la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati,
confezionati  e  messi in commercio in modo da ridurre la quantita' e
la  pericolosita'  dei  rifiuti  e  i  rischi  di inquinamento; f) la
sperimentazione,   la  promozione  e  l'attuazione  di  attivita'  di
riutilizzo,  riciclaggio  e  recupero  di  rifiuti;  g) l'adozione di
tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell'impianto
di produzione; h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di
controllo  per l'eliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose
contenute nei rifiuti; i) l'impiego da parte dei soggetti economici e
dei   soggetti  pubblici  dei  materiali  recuperati  dalla  raccolta
differenziata   dei  rifiuti  urbani;  l)  l'impiego  di  sistemi  di
controllo del recupero e della riduzione di rifiuti.
  2.  Il  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare   puo'  altresi'  stipulare  appositi  accordi  e  contratti  di
programma  con  soggetti  pubblici e privati o con le associazioni di
categoria  per:  a)  promuovere  e favorire l'utilizzo dei sistemi di
certificazione ambientale di cui al regolamento (Cee) n. 761/2001 del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del 19 marzo 2001; b) attuare
programmi  di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di
utilita' ai fini del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero.
  ((3.  Gli  accordi  e  i  contratti di programma di cui al presente
articolo  non  possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e
possono prevedere semplificazioni amministrative.))
  4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio  e  del  mare,  di  concerto con i Ministri dello sviluppo
economico  e  dell'economia  e  delle  finanze,  sono  individuate le
risorse   finanziarie   da   destinarsi,   sulla   base  di  apposite
disposizioni   legislative  di  finanziamento,  agli  accordi  ed  ai
contratti  di  programma  di  cui  ai  commi  1 e 2 e sono fissate le
modalita' di stipula dei medesimi.
  5.  Ai  sensi della comunicazione 2002/412 del 17 luglio 2002 della
Commissione  delle  Comunita' europee e' inoltre possibile concludere
accordi  ambientali  che  la  Commissione puo' utilizzare nell'ambito
della    autoregolamentazione,    intesa   come   incoraggiamento   o
riconoscimento dei medesimi accordi, oppure della coregolamentazione,
intesa  come  proposizione  al legislatore di utilizzare gli accordi,
quando opportuno.
                            ART. 206-bis
               ((Osservatorio nazionale sui rifiuti))
((1.  Al fine di garantire l'attuazione delle norme di cui alla parte
quarta   del   presente  decreto  con  particolare  riferimento  alla
prevenzione  della  produzione  della quantita' e della pericolosita'
dei  rifiuti  ed  all'efficacia,  all'efficienza  ed all'economicita'
della  gestione  dei  rifiuti,  degli  imballaggi  e  dei  rifiuti di
imballaggio,   nonche'   alla   tutela   della   salute   pubblica  e
dell'ambiente,  e'  istituito,  presso  il  Ministero dell'ambiente e
della  tutela del territorio e del mare, l'Osservatorio nazionale sui
rifiuti,  in appresso denominato Osservatorio. L'Osservatorio svolge,
in particolare, le seguenti funzioni:
    a)  vigila  sulla  gestione  dei  rifiuti, degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio;
    b)  provvede  all'elaborazione ed all'aggiornamento permanente di
criteri  e  specifici obiettivi d'azione, nonche' alla definizione ed
all'aggiornamento  permanente  di  un  quadro  di  riferimento  sulla
prevenzione   e   sulla   gestione   dei  rifiuti,  anche  attraverso
l'elaborazione di linee guida sulle modalita' di gestione dei rifiuti
per  migliorarne  efficacia, efficienza e qualita', per promuovere la
diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili
per  la  prevenzione,  le  raccolte  differenziate,  il  riciclo e lo
smaltimento dei rifiuti;
    c)  predispone  il  Programma  generale  di  prevenzione  di  cui
all'articolo  225  qualora  il  Consorzio  nazionale  imballaggi  non
provveda nei termini previsti;
    d)   verifica   l'attuazione   del   Programma  generale  di  cui
all'articolo  225  ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e
di riciclaggio;
    e)  verifica  i  costi  di  gestione  dei  rifiuti, delle diverse
componenti  dei  costi  medesimi  e  delle  modalita'  di gestione ed
effettua  analisi  comparative  tra  i  diversi  ambiti  di gestione,
evidenziando eventuali anomalie;
    f) verifica livelli di qualita' dei servizi erogati;
    g)  predispone,  un  rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti,
degli   imballaggi  e  dei  rifiuti  di  imballaggio  e  ne  cura  la
trasmissione  al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare.
  2. L'Osservatorio nazionale sui rifiuti e' composto da nove membri,
scelti  tra  persone,  esperte  in  materia  di  rifiuti,  di elevata
qualificazione  giuridico/amministrativa  e  tecnico/scientifica  nel
settore  pubblico  e  privato,  nominati,  nel rispetto del principio
dell'equilibrio  di  genere, con decreto del Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, di cui:
    a)  tre  designati  dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di cui uno con funzione di Presidente;
    b)  due  designati  dal Ministro dello sviluppo economico, di cui
uno con funzioni di vice-presidente;
    c) uno designato dal Ministro della salute;
    d) uno designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali;
    e) uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;
    f) uno designato dalla Conferenza Stato-regioni.
  3.   La  durata  in  carica  dei  componenti  dell'Osservatorio  e'
disciplinata  dal  decreto  del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007,    n.    90.    Il   trattamento   economico   dei   componenti
dell'Osservatorio   e'   determinato   con   decreto   del   Ministro
dell'economia   e   delle   finanze,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  4. Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, l'Osservatorio
si  avvale  di  una  segreteria  tecnica,  costituita con decreto del
Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del mare,
utilizzando  allo  scopo  le  risorse umane strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
  5.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio  e  del  mare  da  emanarsi  entro  sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore  del presente decreto, sono definite le modalita'
organizzative  e di funzionamento dell'Osservatorio, nonche' gli enti
e le agenzie di cui esso puo' avvalersi.
  6.  All'onere  derivante  dalla  costituzione  e  dal funzionamento
dell'Osservatorio  nazionale  sui rifiuti e della Segreteria tecnica,
pari  a  due  milioni  di  euro,  aggiornato  annualmente al tasso di
inflazione,   provvedono,   tramite   contributi   di   pari  importo
complessivo,  il  Consorzio  Nazionale Imballaggi di cui all'articolo
224, i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) e i
Consorzi  di  cui  agli  articoli  233,  234, 235, 236 nonche' quelli
istituiti   ai   sensi   degli   articoli  227  e  228.  Il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto da
emanarsi  entro  novanta  giorni  dall'entrata in vigore del presente
provvedimento  e  successivamente  entro  il 31 gennaio di ogni anno,
determina l'entita' del predetto onere da porre in capo ai Consorzi e
soggetti  predetti.  Dette somme sono versate dal Consorzio Nazionale
Imballaggi e dagli altri soggetti e Consorzi all'entrata del bilancio
dello   Stato  per  essere  riassegnate,  con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  della  finanze, ad apposito capitolo dello stato di
previsione  del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare.))
                              Art. 207
   ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2006, N. 284)) ((2))
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 ha disposto (con l'art. 1, comma
5) che "il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e
l'Osservatorio  nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed esercitano
le relative funzioni".

CAPO IV - AUTORIZZAZIONI E ISCRIZIONI


                              ART. 208
             (autorizzazione unica per i nuovi impianti
              di smaltimento e di recupero dei rifiuti)

   1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di
smaltimento  o  di  recupero  di  rifiuti,  anche  pericolosi, devono
presentare  apposita  domanda alla regione competente per territorio,
allegando  il  progetto  definitivo dell'impianto e la documentazione
tecnica  prevista  per  la  realizzazione  del  progetto stesso dalle
disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di
salute  di  sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto
debba  essere  sottoposto  alla  procedura  di valutazione di impatto
ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda e' altresi'
allegata  la  comunicazione  del progetto all'autorita' competente ai
predetti  fini;  i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino
all'acquisizione  della  pronuncia sulla compatibilita' ambientale ai
sensi della parte seconda del presente decreto.
   2.   Resta  ferma  l'applicazione  della  normativa  nazionale  di
attuazione  della  direttiva  96/61/CE  relativa  alla  prevenzione e
riduzione  integrate  dell'inquinamento,  per gli impianti rientranti
nel campo di applicazione della medesima, con particolare riferimento
al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
   3.  Entro  trenta  giorni  dal ricevimento della domanda di cui al
comma  1,  la  regione  individua  il responsabile del procedimento e
convoca  apposita  conferenza di servizi. Alla conferenza dei servizi
partecipano,  con  un  preavviso  di almeno 20 giorni, i responsabili
degli  uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autorita'
d'ambito  e  degli  enti  locali  sul  cui  territorio  e' realizzato
l'impianto,   nonche'   il  richiedente  l'autorizzazione  o  un  suo
rappresentante   al  fine  di  acquisire  documenti,  informazioni  e
chiarimenti.  Nel medesimo termine di 20 giorni, la documentazione di
cui  al comma 1 e' inviata ai componenti della conferenza di servizi.
La  decisione della conferenza dei servizi e' assunta a maggioranza e
le  relative  determinazioni  devono fornire una adeguata motivazione
rispetto   alle   opinioni  dissenzienti  espresse  nel  corso  della
conferenza.
   4.  Entro  novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di
servizi:
    a) procede alla valutazione dei progetti;
    b)   acquisisce   e  valuta  tutti  gli  elementi  relativi  alla
compatibilita'  del  progetto  con quanto previsto dall'articolo 177,
comma 4;
    c)   acquisisce,   ove   previsto  dalla  normativa  vigente,  la
valutazione di compatibilita' ambientale;
    d)  trasmette  le  proprie  conclusioni  con i relativi atti alla
regione.
   5.  Per  l'istruttoria  tecnica  della  domanda le regioni possono
avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.
   6.  Entro  30  giorni  dal  ricevimento  delle  conclusioni  della
Conferenza  dei  servizi,  valutando  le  risultanze della stessa, la
regione,  in  caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la
realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce
ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi
regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante
allo  strumento  urbanistico  e comporta la dichiarazione di pubblica
utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori.
   7.  Nel  caso  in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi
del  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n. 42, si applicano le
disposizioni   dell'articolo  146  di  tale  decreto  in  materia  di
autorizzazione.
   8.  L'istruttoria  si  conclude  entro centocinquanta giorni dalla
presentazione  della  domanda  di  cui  al  comma  1  con il rilascio
dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa.
   9.  I  termini  di  cui  al  comma 8 sono interrotti, per una sola
volta,  da eventuali richieste istruttorie fatte dal responsabile del
procedimento  al  soggetto interessato e ricominciano a decorrere dal
ricevimento degli elementi forniti dall'interessato.
   10.  Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilita'
ai  sensi  della  normativa  vigente,  ove  l'autorita competente non
provveda a concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione
unica  entro  i  termini  previsti  al  comma 8, si applica il potere
sostitutivo  di  cui  all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.
   11.  L'autorizzazione  individua  le  condizioni e le prescrizioni
necessarie   per   garantire   l'attuazione   dei   principi  di  cui
all'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi:
    a)  i  tipi  ed  i  quantitativi  di  rifiuti  che possono essere
trattati;
    b)  Per  ciascun  tipo  di  operazione  autorizzata,  i requisiti
tecnici  con  particolare  riferimento  alla compatibilita' del sito,
alle  attrezzature  utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di
rifiuti  e alla modalita' di verifica, monitoraggio e controllo della
conformita' dell'impianto al progetto approvato;
    c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;
    d) la localizzazione dell'impianto autorizzato;
    e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;
    f)  le  disposizioni  relative alla chiusura e agli interventi ad
essa successivi che si rivelino necessarie;
    g)  le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate
solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; le
garanzie  finanziarie  per  la gestione della discarica, anche per la
fase   successiva   alla   sua  chiusura,  dovranno  essere  prestate
conformemente   a   quanto   diposto  dall'articolo  14  del  decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;((45))
    h)  la  data  di scadenza dell'autorizzazione, in conformita' con
quanto previsto al comma 12;
    i)  i  limiti  di  emissione  in  atmosfera  per  i  processi  di
trattamento  termico  dei  rifiuti,  anche  accompagnati  da recupero
energetico.
   11-bis.   Le   autorizzazioni  concernenti  l'incenerimento  o  il
coincenerimento   con  recupero  di  energia  sono  subordinate  alla
condizione  che  il  recupero  avvenga  con  un  livello  elevato  di
efficienza   energetica,   tenendo   conto  delle  migliori  tecniche
disponibili.
   12.  L'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per un periodo
di  dieci  anni  ed  e'  rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta
giorni   prima   della   scadenza  dell'autorizzazione,  deve  essere
presentata  apposita  domanda  alla  regione  che  decide prima della
scadenza  dell'autorizzazione  stessa.  In ogni caso l'attivita' puo'
essere  proseguita  fino  alla  decisione espressa, previa estensione
delle     garanzie     finanziarie    prestate.    Le    prescrizioni
dell'autorizzazione  possono  essere modificate, prima del termine di
scadenza  e  dopo  almeno  cinque  anni  dal  rilascio,  nel  caso di
condizioni  di  criticita'  ambientale, tenendo conto dell'evoluzione
delle  migliori  tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie
procedimentali di cui alla legge n. 241 del 1990.
   13. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui
al  titolo  VI  della  parte  quarta del presente decreto, in caso di
inosservanza   delle   prescrizioni  dell'autorizzazione  l'autorita'
competente procede, secondo la gravita' dell'infrazione:
    a)  alla  diffida,  stabilendo  un  termine entro il quale devono
essere eliminate le inosservanze;
    b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per
un  tempo  determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per
la salute pubblica e per l'ambiente;
    c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento
alle  prescrizioni  imposte  con  la  diffida  e in caso di reiterate
violazioni  che  determinino  situazione  di  pericolo  per la salute
pubblica e per l'ambiente.
   14.  Il  controllo  e l'autorizzazione delle operazioni di carico,
scarico,  trasbordo,  deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali
sono  disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28
gennaio  1994,  n. 84 e di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003,
n.  182 di attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti
sulle  navi  e  dalle  altre  disposizioni  previste in materia dalla
normativa vigente. Nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti,
l'autorizzazione  delle  operazioni  di  imbarco e di sbarco non puo'
essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato
agli  adempimenti  di  cui  all'articolo  193,  comma 1, del presente
decreto.
   15.  Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli
impianti  mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati
da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo
depurativo  presso  il  quale  operano,  ed  esclusi i casi in cui si
provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni
estranee,  sono  autorizzati,  in  via  definitiva, dalla regione ove
l'interessato  ha la sede legale o la societa' straniera proprietaria
dell'impianto  ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle
singole    campagne    di   attivita'   sul   territorio   nazionale,
l'interessato,   almeno   sessanta  giorni  prima  dell'installazione
dell'impianto,  deve  comunicare  alla  regione nel cui territorio si
trova  il  sito  prescelto  le  specifiche  dettagliate relative alla
campagna di attivita', allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e
l'iscrizione   all'Albo   nazionale   gestori   ambientali,   nonche'
l'ulteriore   documentazione  richiesta.  La  regione  puo'  adottare
prescrizioni integrative oppure puo' vietare l'attivita' con provvedi
mento  motivato  qualora  lo svolgimento della stessa nello specifico
sito  non  sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute
pubblica.
   16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
ai  procedimenti  in corso alla data di entrata in vigore della parte
quarta   del  presente  decreto,  eccetto  quelli  per  i  quali  sia
completata la procedura di valutazione di impatto ambientale.
   17.  Fatti  salvi  l'obbligo  di  tenuta  dei registri di carico e
scarico  da  parte dei soggetti di cui all'articolo 190 ed il divieto
di miscelazione di cui all'articolo 187, le disposizioni del presente
articolo  non  si  applicano  al  deposito  temporaneo effettuato nel
rispetto  delle  condizioni  stabilite  dall'articolo  183,  comma 1,
lettera m).
   17-bis.  L'autorizzazione  di cui al presente articolo deve essere
comunicata,  a cura dell'amministrazione competente al rilascio della
stessa,  al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 attraverso il
Catasto  telematico  e  secondo gli standard concordati con ISPRA che
cura  l'inserimento  in un elenco nazionale, accessibile al pubblico,
dei  seguenti  elementi  identificativi, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica:
    a) ragione sociale;
    b) sede legale dell'impresa autorizzata;
    c) sede dell'impianto autorizzato;
    d) attivita' di gestione autorizzata;
    e) i rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione;
    f) quantita' autorizzate;
    g) scadenza dell'autorizzazione.
   17-ter.  La  comunicazione  dei  dati  di cui al comma 17-bis deve
avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica
tra   i   sistemi  informativi  regionali  esistenti,  e  il  Catasto
telematico secondo standard condivisi.
   18.  In  caso di eventi incidenti sull'autorizzazione, questi sono
comunicati,  previo avviso all'interessato, al Catasto dei rifiuti di
cui all'articolo 189.
   19.  Le  procedure  di cui al presente articolo si applicano anche
per  la  realizzazione  di varianti sostanziali in corso d'opera o di
esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti
non sono piu' conformi all'autorizzazione rilasciata.
   20. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205.
------------
AGGIORNAMENTO (45)
  Il  D.L.  26  novembre  2010,  n. 196, convertito con modificazioni
dalla  L.  24  gennaio  2011,  n. 1, ha disposto (con l'art. 3, comma
2-bis)  che  "A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, e' ridotto del 50 per cento, per
le  imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del
Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e
del  40  per  cento,  per  quelle  in  possesso  della certificazione
ambientale  ai  sensi  della  norma UNI EN ISO 14001, l'importo delle
garanzie  finanziarie  di cui all'articolo 208, comma 11, lettera g),
del   decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive
modificazioni".
                              ART. 209
             (rinnovo delle autorizzazioni alle imprese
              in possesso di certificazione ambientale)

 ((1.   Nel   rispetto   delle  normative  comunitarie,  in  sede  di
espletamento   delle   procedure   previste   per  il  rinnovo  delle
autorizzazioni  all'esercizio  di  un  impianto ovvero per il rinnovo
dell'iscrizione  all'Albo  di  cui  all'articolo  212, le imprese che
risultino  registrate  ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del
Parlamento   europeo   e   del   Consiglio,  del  25  novembre  2009,
sull'adesione   volontaria   delle   organizzazioni   a   un  sistema
comunitario  di  ecogestione e audit , che abroga il regolamento (CE)
n.   761/2001   e   le  decisioni  della  Commissione  2001/681/CE  e
2006/193/CE  o  certificati Uni En Iso 14001, possono sostituire tali
autorizzazioni con autocertificazione resa alle autorita' competenti,
ai   sensi   del   testo   unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.))
   2. L'autocertificazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata
da  una  copia  conforme del certificato di registrazione ottenuto ai
sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al medesimo
comma  1,  nonche'  da  una denuncia di prosecuzione delle attivita',
attestante  la  conformita'  dell'impresa, dei mezzi e degli impianti
alle  prescrizioni  legislative  e  regolamentari,  con  allegata una
certificazione  dell'esperimento  di  prove  a  cio'  destinate,  ove
previste.
   3.  L'autocertificazione e i relativi documenti, di cui ai commi 1
e   2,  sostituiscono  a  tutti  gli  effetti  l'autorizzazione  alla
prosecuzione,  ovvero  all'esercizio  delle  attivita' previste dalle
norme  di  cui  al  comma  1  e  ad  essi  si  applicano,  in  quanto
compatibili,  le  disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  26  aprile  1992,  n.  300.  Si  applicano,  altresi', le
disposizioni  sanzionatorie  di  cui  all'articolo  21  della legge 7
agosto 1990, n. 241.
   4.   L'autocertificazione   e   i  relativi  documenti  mantengono
l'efficacia  sostitutiva di cui al comma 3 fino ad un periodo massimo
di   centottanta   giorni   successivi  alla  data  di  comunicazione
all'interessato  della  decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della
registrazione  ottenuta  ai  sensi  dei  regolamenti e degli standard
parametrici di cui al comma 1.
   5.  Salva  l'applicazione delle sanzioni specifiche e salvo che il
fatto  costituisca  piu'  grave  reato, in caso di accertata falsita'
delle  attestazioni  contenute nell'autocertificazione e dei relativi
documenti,  si applica l'articolo 483 del codice penale nei confronti
di  chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui ai commi 1 e
2.
 ((6.  Resta  ferma  l'applicazione  del  titolo  II-bis  della parte
seconda  del  presente decreto, relativo alla prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di
applicazione del medesimo.))
   7.  I titoli abilitativi di cui al presente articolo devono essere
comunicati,    a   cura   dell'amministrazione   che   li   rilascia,
((all'ISPRA))   che   cura  l'inserimento  in  un  elenco  nazionale,
accessibile   al  pubblico,  degli  elementi  identificativi  di  cui
all'articolo  ((208,  comma 17,)) senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
 ((7-bis.  La  comunicazione dei dati di cui al comma 7 deve avvenire
senza  nuovi  e  maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i
sistemi  informativi  regionali  esistenti,  e  il Catasto telematico
secondo standard condivisi.))
                              ART. 210
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205))
                              ART. 211
    (autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione)

   1.  I  termini  di  cui  agli articoli 208 e 210 sono ridotti alla
meta'  per  l'autorizzazione  alla  realizzazione ed all'esercizio di
impianti  di ricerca e di sperimentazione qualora siano rispettate le
seguenti condizioni:
    a)  le  attivita' di gestione degli impianti non comportino utile
economico;
    b)  gli  impianti  abbiano  una  potenzialita'  non superiore a 5
tonnellate  al  giorno,  salvo  deroghe giustificate dall'esigenza di
effettuare  prove  di  impianti  caratterizzati  da  innovazioni, che
devono pero' essere limitate alla durata di tali prove.
   2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 e' di due anni,
salvo  proroga  che  puo' essere concessa previa verifica annuale dei
risultati raggiunti e non puo' comunque superare altri due anni.
   3.  Qualora il progetto o la realizzazione dell'impianto non siano
stati  approvati  e  autorizzati  entro il termine di cui al comma 1,
l'interessato  puo'  presentare  istanza  al Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, che si esprime nei successivi
sessanta giorni di concerto con i Ministri delle attivita' produttive
e  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca. La garanzia
finanziaria in tal caso e' prestata a favore dello Stato.
   4. In caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze sconosciute
e pericolose dal punto di vista sanitario, l'autorizzazione di cui al
comma  1 e' rilasciata dal ((Ministero)) dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e  del  mare, che si esprime nei successivi sessanta
giorni,  di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, della
salute e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
   5.  L'autorizzazione  di  cui  al  presente  articolo  deve essere
comunicata,    a   cura   dell'amministrazione   che   la   rilascia,
((all'ISPRA))   che   cura  l'inserimento  in  un  elenco  nazionale,
accessibile   al  pubblico,  degli  elementi  identificativi  di  cui
all'articolo  ((208,  comma  16)) senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
 ((5-bis.  La  comunicazione dei dati di cui al comma 5 deve avvenire
senza  nuovi  e  maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i
sistemi  informativi  regionali  esistenti,  e  il Catasto telematico
secondo standard condivisi.))
                              Art. 212
                  Albo nazionale gestori ambientali

  1.  E' costituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e  del mare, l'Albo nazionale gestori ambientali, di
seguito  denominato  Albo,  articolato  in un Comitato nazionale, con
sede  presso  il  medesimo  Ministero,  ed  in  Sezioni  regionali  e
provinciali,  istituite  presso  le  Camere  di commercio, industria,
artigianato  e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province
autonome  di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale
e delle Sezioni regionali e provinciali durano in carica cinque anni.
((2.  Con  decreto  del  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del
territorio  e  del  mare sono istituite sezioni speciali del Comitato
nazionale per ogni singola attivita' soggetta ad iscrizione all'Albo,
senza  nuovi  o  maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ne
vengono  fissati  composizione  e  competenze.  Il Comitato nazionale
dell'Albo  ha  potere deliberante ed e' composto da diciannove membri
effettivi  di comprovata e documentata esperienza tecnico-economica o
giuridica  nelle materie ambientali nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente   e   della   tutela   del   territorio   e   designati
rispettivamente:
    a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di cui uno con funzioni di Presidente;
    b)  uno  dal  Ministro  dello sviluppo economico, con funzioni di
vice-Presidente;
    c) uno dal Ministro della salute;
    d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze
    e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
    f) uno dal Ministro dell'interno;
    g) tre dalle regioni;
    h)  uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio industria,
artigianato e agricoltura;
    i)   otto   dalle   organizzazioni  imprenditoriali  maggiormente
rappresentative  delle  categorie  economiche interessate, di cui due
dalle    organizzazioni   rappresentative   della   categoria   degli
autotrasportatori  e  due  dalle  organizzazioni  che rappresentano i
gestori  dei rifiuti e uno delle organizzazioni rappresentative delle
imprese  che  effettuano attivita' di bonifica dei siti e di bonifica
di  beni contenenti amianto. Per ogni membro effettivo e' nominato un
supplente.))
  3.  Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo sono istituite con
decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e sono composte:
    a)   dal   Presidente   della  Camera  di  commercio,  industria,
artigianato  e  agricoltura  o  da  un  membro del Consiglio camerale
all'uopo designato dallo stesso, con funzioni di Presidente;
    b)  da  un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella
materia   ambientale   designato  dalla  regione  o  dalla  provincia
autonoma, con funzioni di vice-Presidente;
    c)  da  un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella
materia  ambientale, designato dall'Unione regionale delle province o
dalla provincia autonoma;
    d)   da   un  esperto  di  comprovata  esperienza  nella  materia
ambientale,  designato  dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
    e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4;
    f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4.
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205)).
((5.  L'iscrizione  all'Albo  e'  requisito  per lo svolgimento delle
attivita'  di  raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti,
di   bonifica   dei   beni   contenenti   amianto,  di  commercio  ed
intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono
esonerati  dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di
cui  agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233,
234, 235 e 236, al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e al
decreto   legislativo   25   luglio   2005,   n.  151,  limitatamente
all'attivita'  di  intermediazione  e  commercio  senza detenzione di
rifiuti   oggetto  previste  nei  citati  articoli.  Per  le  aziende
speciali,i  consorzi  di comuni e le societa' di gestione dei servizi
pubblici  ci  cui  al  decreto  legislativo  18  agosto  2000, n.267,
l'iscrizione  all'Albo  e'  effettuata con apposita comunicazione del
comune   o   del   consorzio   di   comuni   alla  sezione  regionale
territorialmente  competente  ed  e' valida per i servizi di gestione
dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui
al  presente  comma,  gia'  effettuate alla data di entrata in vigore
della  presente  disposizione,  rimangono  efficaci  fino  alla  loro
naturale scadenza.
  6.   L'iscrizione   deve   essere  rinnovata  ogni  cinque  anni  e
costituisce  titolo  per  l'esercizio delle attivita' di raccolta, di
trasporto,  di  commercio  e  di  intermediazione dei rifiuti; per le
altre attivita' l'iscrizione abilita allo svolgimento delle attivita'
medesime.
  7.  Gli  enti  e  le  imprese iscritte all'Albo per le attivita' di
raccolta   e   trasporto   dei   rifiuti  pericolosi  sono  esonerate
dall'obbligo  di  iscrizione per le attivita' di raccolta e trasporto
dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attivita' non
comporti  variazione  della  classe  per  la  quale  le  imprese sono
iscritte.
  8.  I  produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano
operazioni  di  raccolta  e  trasporto  dei propri rifiuti, nonche' i
produttori  iniziali  di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni
di  raccolta  e  trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantita'
non  eccedenti  trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono
soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che
tali   operazioni   costituiscano   parte  integrante  ed  accessoria
dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.
Detti  soggetti  non  sono  tenuti  alla  prestazione  delle garanzie
finanziarie  e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base
alla  presentazione  di  una  comunicazione  alla sezione regionale o
provinciale  dell'Albo  territorialmente  competente  che rilascia il
relativo  provvedimento  entro  i  successivi  trenta  giorni. Con la
comunicazione  l'interessato attesta sotto la sua responsabilita', ai
sensi  dell'articolo  21  della  legge  n.  241  del 1990: a) la sede
dell'impresa,  l'attivita'  o  le attivita' dai quali sono prodotti i
rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;c) gli
estremi identificativi e l'idoneita' tecnica dei mezzi utilizzati per
il  trasporto  dei  rifiuti,  tenuto  anche  conto delle modalita' di
effettuazione  del  trasporto  medesimo; d) l'avvenuto versamento del
diritto  annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi
dell'articolo  21  del  decreto  del Ministro dell'ambiente 28 aprile
1998,  n.  406.  L'iscrizione  deve  essere  rinnovata ogni 10 anni e
l'impresa   e'   tenuta  a  comunicare  ogni  variazione  intervenuta
successivamente  all'iscrizione.  Le  iscrizioni  di  cui al presente
comma,  effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti
della  normativa  vigente  a  quella data, dovranno essere aggiornate
entro  un  anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente
disposizione.
  9.  Le  imprese  di cui ai commi 5 e 8 tenute ad aderire sistema di
controllo   della   tracciabilita'   dei   rifiuti  (SISTRI)  di  cui
all´articolo  188-bis,  comma  2, lett. a), procedono, in relazione a
ciascun  autoveicolo  utilizzato  per  la raccolta e il trasporto dei
rifiuti,  all'adempimento  degli  obblighi stabiliti dall'articolo 3,
comma  6,  lettera c), del decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare in data in data 17 dicembre 2009. La
Sezione  regionale  dell'Albo  procede, in sede di prima applicazione
entro  due  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
disposizione,  alla sospensione d'ufficio dall'Albo degli autoveicoli
per  i  quali  non  e' stato adempiuto l'obbligo di cui al precedente
periodo.  Trascorsi tre mesi dalla sospensione senza che l'obbligo di
cui  sopra  sia  stato  adempiuto,  l'autoveicolo e' di diritto e con
effetto immediato cancellato dall'Albo.
  10.  L'iscrizione all'Albo per le attivita' di raccolta e trasporto
dei  rifiuti  pericolosi,  per  l'attivita'  di  intermediazione e di
commercio  dei  rifiuti senza detenzione dei medesimi, e' subordinata
alla  prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato
i  cui  importi e modalita' sono stabiliti con uno o piu' decreti del
Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare, di
concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Tali
garanzie  sono  ridotte  del  cinquanta  per  cento  per  le  imprese
registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, e del quaranta
per  cento  nel  caso  di  imprese  in  possesso della certificazione
ambientale  ai  sensi della norma Uni En Iso 14001. Fino alla data di
entrata  in  vigore  dei predetti decreti si applicano la modalita' e
gli importi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 8
ottobre  1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio
1997,  come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente in data
23  aprile  1999,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26
giugno 1999.
  11.  Le  imprese che effettuano le attivita' di bonifica dei siti e
di  bonifica  dei  beni  contenenti  amianto  devono  prestare idonee
garanzie   finanziarie   a   favore  della  regione  territorialmente
competente  per  ogni intervento di bonifica nel rispetto dei criteri
generali  di cui all'articolo 195, comma 2, lettera g). Tali garanzie
sono  ridotte  del  cinquanta  per cento per le imprese registrate ai
sensi  del regolamento (CE) n. 761/2001, e del quaranta per cento nel
caso  di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi
della norma Uni En Iso 14001.
  12.  Sono  iscritti  all'Albo  le imprese e gli operatori logistici
presso  le  stazioni  ferroviarie,  gli  interporti,  gli impianti di
terminalizzazione,  gli  scali  merci e i porti ai quali, nell'ambito
del  trasporto  intermodale,  sono  affidati  rifiuti in attesa della
presa  in  carico  degli  stessi  da parte dell'impresa ferroviaria o
navale  o dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso
di trasporto navale, il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4
aprile  1977,  n.  135, e' delegato dall'armatore o noleggiatore, che
effettuano  il  trasporto, per gli adempimenti relativi al sistema di
controllo   della   tracciabilita'   dei   rifiuti  (SISTRI)  di  cui
all´articolo  188-bis,  comma  2,  lett. a). L'iscrizione deve essere
rinnovata  ogni  cinque  anni  e  non e' subordinata alla prestazione
delle garanzie finanziarie.
  13.  L'iscrizione  all'Albo  ed  i provvedimenti di sospensione, di
revoca,  di  decadenza  e  di  annullamento  dell'iscrizione, nonche'
l'accettazione,  la  revoca  e lo svincolo delle garanzie finanziarie
che devono essere prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla
Sezione   regionale  dell'Albo  della  regione  ove  ha  sede  legale
l'impresa  interessata,  in  base  alla  normativa  vigente  ed  alle
direttive emesse dal Comitato nazionale.
  14.  Avverso  i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo gli
interessati  possono  proporre,  nel  termine  di decadenza di trenta
giorni  dalla  notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato
nazionale dell'Albo
  15.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e della tutela del
territorio  e  del  mare,  di  concerto con i Ministri dello sviluppo
economico  e  delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere
del  Comitato  nazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data
di  entrata  in  vigore della parte quarta del presente decreto, sono
definite  le  attribuzioni  e le modalita' organizzative dell'Albo, i
requisiti  tecnici  e  finanziari  delle  imprese,  i  requisiti  dei
responsabili  tecnici  delle  medesime,  i  termini e le modalita' di
iscrizione,  i  diritti  annuali  d'iscrizione. Fino all'adozione dei
predetto  decreto,  continuano ad applicarsi, per quanto compatibili,
le  disposizioni  del  decreto  del  Ministro dell'ambiente 28 aprile
1998, n. 406, e delle deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo.
Il decreto di cui al presente comma si informa ai seguenti principi:
    a) individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte
le sezioni, al fine di uniformare le procedure;
    b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul
trasporto  ferroviario,  sul  trasporto via mare e per via navigabile
interna, in coerenza con la finalita' di cui alla lettera a);
    c)  effettiva  copertura  delle  spese  attraverso  i  diritti di
segreteria e i diritti annuali di iscrizione;
    d)  ridefinizione  dei diritti annuali d'iscrizione relativi alle
imprese  di trasporto dei rifiuti iscritte all'Albo nazionale gestori
ambientali;
    e)   interconnessione   e   interoperabilita'  con  le  pubbliche
amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri;
    f)    riformulazione   del   sistema   disciplinare-sanzionatorio
dell'Albo e delle cause di cancellazione dell'iscrizione;
    g)  definizione  delle  competenze  e  delle  responsabilita' del
responsabile tecnico.
  16.  Nelle  more  dell'emanazione  dei  decreti  di cui al presente
articolo,  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni disciplinanti
l'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti
vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  parte quarta del
presente  decreto,  la  cui abrogazione e' differita al momento della
pubblicazione dei suddetti decreti.
  17.  Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle
Sezioni  regionali e provinciali si provvede con le entrate derivanti
dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo
le  previsioni,  anche  relative  alle  modalita'  di versamento e di
utilizzo,   che   saranno   determinate   con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare, di concerto
con  il Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'adozione del
citato  decreto,  si  applicano le disposizioni di cui al decreto del
Ministro  dell'ambiente  in  data  29  dicembre  1993,  e  successive
modificazioni,  e  le  disposizioni  di  cui  al decreto del Ministro
dell'ambiente  in  data  13  dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  51  del  1° marzo 1995. Le somme di cui all'articolo 7
comma  7,  del decreto del Ministro dell'ambiente 29 in data dicembre
1993  sono  versate  al  Capo  XXXII,  capitolo  2592,  articolo  04,
dell'entrata  del  Bilancio  dello Stato, per essere riassegnate, con
decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze, al Capitolo 7082
dello  stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare.
  18.   I  compensi  da  corrispondere  ai  componenti  del  Comitato
nazionale   dell'Albo   e  delle  Sezioni  regionali  dell'Albo  sono
determinati  ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  5,  del decreto del
Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, 406.
  19.  La  disciplina  regolamentare  dei casi in cui, ai sensi degli
articoli  19  e  20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio di
un'attivita' privata puo' essere intrapreso sulla base della denuncia
di  inizio dell'attivita' non si applica alle domande di iscrizione e
agli atti di competenza dell'Albo.))
  20. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205)).
  21. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205)).
  22. ((IL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE
DEL PRESENTE COMMA)).
  23. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205)).
  24. ((IL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE
DEL PRESENTE COMMA)).
  25. ((IL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE
DEL PRESENTE COMMA)).
  26. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205)).
  27. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205)).
  28. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205)).
                              ART. 213
                (autorizzazioni integrate ambientali)

   1.  Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del
decreto  legislativo  18  febbraio 2005, n. 59, sostituiscono ad ogni
effetto, secondo le modalita' ivi previste:
    a) le autorizzazioni di cui al presente capo;
    b)  la  comunicazione di cui all'articolo 216, limitatamente alle
attivita' non ricadenti nella categoria 5 dell'Allegato I del decreto
legislativo  18  febbraio  2005,  n.  59, che, se svolte in procedura
semplificata,  sono escluse dall'autorizzazione ambientale integrata,
ferma  restando  la  possibilita'  di  utilizzare  successivamente le
procedure semplificate previste dal capo V.
   2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205)).

CAPO V

PROCEDURE SEMPLIFICATE


                            Articolo 214
     (( (Determinazione delle attivita' e delle caratteristiche
      dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate)

    1. Le procedure semplificate  di  cui  al  presente  capo  devono
garantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale  e
controlli efficaci  ai  sensi  e  nel  rispetto  di  quanto  disposto
dall'articolo 177, comma 4.
    2. Con decreti del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo
economico, della salute e, per i rifiuti agricoli e le attivita'  che
generano i fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole  e
forestali, sono adottate per ciascun tipo di attivita' le norme,  che
fissano i tipi e le quantita' di rifiuti e le condizioni in base alle
quali  le  attivita'  di  smaltimento  di  rifiuti   non   pericolosi
effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e  le
attivita' di recupero di cui all'Allegato C  alla  parte  quarta  del
presente decreto sono sottoposte alle procedure semplificate  di  cui
agli articoli 215 e  216.  Con  la  medesima  procedura  si  provvede
all'aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni.
    3. Le norme e le condizioni di cui al  comma  2  e  le  procedure
semplificate devono garantire che i tipi o le quantita' di rifiuti ed
i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero  siano  tali  da
non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e  da  non  recare
pregiudizio  all'ambiente.  In   particolare,   ferma   restando   la
disciplina del decreto legislativo 11  maggio  2005,  n.  133  ,  per
accedere alle procedure semplificate,  le  attivita'  di  trattamento
termico e di  recupero  energetico  devono,  inoltre,  rispettare  le
seguenti condizioni:
      a) siano  utilizzati  combustibili  da  rifiuti  urbani  oppure
rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;
      b) i limiti di emissione non siano superiori a quelli stabiliti
per gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti dalla
normativa vigente, con particolare riferimento al decreto legislativo
11 maggio 2005, n. 133;
      c)  sia  garantita  la  produzione  di  una   quota minima   di
trasformazione del potere calorifico dei  rifiuti  in  energia  utile
calcolata su base annuale;
      d) siano  rispettate le  condizioni,  le  norme tecniche  e  le
prescrizioni specifiche di cui agli articoli 215, commi 1 e 2, e 216,
commi 1, 2 e 3.
    4. Sino all'adozione dei decreti di cui al comma 2  relativamente
alle attivita' di recupero continuano ad applicarsi  le  disposizioni
di cui  ai  decreti  del  Ministro  dell'ambiente  5  febbraio  1998,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile  1998
e 12 giugno 2002, n. 161.
    5. L'adozione delle norme e delle condizioni di cui  al  comma  2
deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde
di cui all'Allegato III del regolamento (CE), n. 1013/2006.
    6. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 215, comma  3,
e 216, comma  3,  e  per  l'effettuazione  dei  controlli  periodici,
l'interessato e' tenuto a  versare  alla  provincia  territorialmente
competente un diritto di iscrizione annuale determinato  con  decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e
delle finanze. Nelle more dell'emanazione del  predetto  decreto,  si
applicano  le  disposizioni  di   cui   al   decreto   del   Ministro
dell'ambiente 21  luglio  1998,  n.  350.All'attuazione  dei  compiti
indicati dal presente comma le Province  provvedono  con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
    7. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto
delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai
commi 2 e 3 e' disciplinata dalla normativa nazionale  e  comunitaria
in materia di qualita' dell'aria e  di  inquinamento  atmosferico  da
impianti industriali e  dalle  altre  disposizioni  che  regolano  la
costruzione di impianti industriali.
    L'autorizzazione   all'esercizio   nei   predetti   impianti   di
operazioni di recupero  di  rifiuti  non  individuati  ai  sensi  del
presente articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni di  cui
agli articoli 208, 209 e 211.
    8. Alle denunce, alle comunicazioni e alle  domande  disciplinate
dal  presente  capo  si  applicano,   in   quanto   compatibili,   le
disposizioni  relative  alle  attivita'   private   sottoposte   alla
disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n.  241.
Si applicano, altresi', le disposizioni di cui all'articolo 21  della
legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione  che  siano  rispettate  le
condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni  specifiche  adottate
ai sensi dei commi 1, 2 e  3  dell'articolo  216,  l'esercizio  delle
operazioni di recupero dei rifiuti  puo'  essere  intrapresa  decorsi
novanta giorni  dalla  comunicazione  di  inizio  di  attivita'  alla
provincia.
    9.  Le  province  comunicano  al  catasto  dei  rifiuti  di   cui
all'articolo 189, attraverso il  Catasto  telematico  e  secondo  gli
standard concordati con ISPRA, che cura l'inserimento  in  un  elenco
nazionale,   accessibile   al   pubblico,   dei   seguenti   elementi
identificativi delle  imprese  iscritte  nei  registri  di  cui  agli
articoli 215, comma 3, e 216, comma 3:
      a) ragione sociale;
      b) sede legale dell'impresa;
      c) sede dell'impianto;
      d) tipologia di rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione;
      e) relative quantita';
      f) attivita' di gestione;
      g) data di iscrizione nei registri  di cui  agli  articoli 215,
comma 3, e 216, comma 3.
    10. La comunicazione dei dati di cui al  comma  9  deve  avvenire
senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza  pubblica  tra  i
sistemi informativi regionali  esistenti,  e  il  Catasto  telematico
secondo standard condivisi.
    11. Con uno o piu' decreti, emanati ai  sensi  dell'articolo  17,
comma  2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   e   successive
modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della  tutela
del territorio  e  del  mare,  sentito  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, sono individuate le condizioni alle quali l'utilizzo di un
combustibile alternativo, in parziale sostituzione  dei  combustibili
fossili tradizionali, in impianti soggetti al regime di cui al Titolo
III-bis  della  Parte  II,  dotati  di  certificazione  di   qualita'
ambientale, sia da qualificarsi, ad ogni effetto, come  modifica  non
sostanziale. I  predetti  decreti  possono  stabilire,  nel  rispetto
dell'articolo 177, comma 4, le opportune modalita' di integrazione ed
unificazione delle procedure, anche presupposte, per  l'aggiornamento
dell'autorizzazione integrata ambientale, con effetto di assorbimento
e sostituzione  di  ogni  altro  prescritto  atto  di  assenso.  Alle
strutture  eventualmente  necessarie,  ivi  incluse  quelle  per   lo
stoccaggio e l'alimentazione del combustibile alternativo, realizzate
nell'ambito del sito dello stabilimento qualora non gia'  autorizzate
ai sensi del precedente periodo, si applica il  regime  di  cui  agli
articoli 22 e 23 del testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.))
                          Articolo 214-bis
                      (( (Sgombero della neve)

    1. Le attivita' di sgombero della neve effettuate dalle pubbliche
amministrazioni  o  da  loro  delegati,  dai  concessionari  di  reti
infrastrutturali  o infrastrutture non costituisce detenzione ai fini
della lettera a) comma 1 dell'articolo 183.))
                              ART. 215
                          (autosmaltimento)

   1.  A  condizione  che  siano  rispettate  le  norme tecniche e le
prescrizioni  specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, ((e
siano tenute in considerazione le migliori tecniche disponibili,)) le
attivita'  di  smaltimento  di  rifiuti non pericolosi effettuate nel
luogo  di  produzione  dei  rifiuti  stessi possono essere intraprese
decorsi  novanta  giorni  dalla  comunicazione di inizio di attivita'
alla provincia territorialmente competente, (( . . . )).
   2. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in particolare:
    a)  il  tipo,  la  quantita'  e le caratteristiche dei rifiuti da
smaltire;
    b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;
    c)  le  condizioni  per  la  realizzazione  e  l'esercizio  degli
impianti;
    d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;
    e)   la   qualita'   delle  emissioni  e  degli  scarichi  idrici
nell'ambiente.
   3.  La  provincia  iscrive  in un apposito registro le imprese che
effettuano  la  comunicazione  di  inizio  di  attivita'  ed entro il
termine  di  cui  al  comma  1  verifica d'ufficio la sussistenza dei
presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione
di   inizio   di   attivita',   a  firma  del  legale  rappresentante
dell'impresa, e' allegata una relazione dalla quale deve risultare:
    a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche
di cui al comma 1;
    b)  il  rispetto  delle  norme  tecniche  di  sicurezza  e  delle
procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.
   4. Qualora la provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle
norme  tecniche  e  delle  condizioni  di cui al comma 1, dispone con
provvedimento  motivato  il  divieto di inizio ovvero di prosecuzione
dell'attivita',  salvo  che  l'interessato  non provveda a conformare
alla  normativa  vigente  detta  attivita' ed i suoi effetti entro il
termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.
   5.  La  comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni
cinque  anni  e,  comunque,  in  caso  di  modifica sostanziale delle
operazioni di autosmaltimento.
   6.  Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 208,
209,  210 e 211 le attivita' di autosmaltimento di rifiuti pericolosi
e la discarica di rifiuti.
                              ART. 216
                      (operazioni di recupero)

   1.  A  condizione  che  siano  rispettate  le  norme tecniche e le
prescrizioni  specifiche  di  cui  all'articolo  214, commi 1, 2 e 3,
l'esercizio  delle  operazioni  di  recupero  dei rifiuti puo' essere
intrapreso  decorsi  novanta  giorni dalla comunicazione di inizio di
attivita'  alla  provincia  territorialmente  competente (( . . . )).
Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici di cui all'articolo
227,  comma  1,  lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'articolo
227,  comma  1, lettera c), e di impianti di coincenerimento, l'avvio
delle  attivita'  e'  subordinato  all'effettuazione  di  una  visita
preventiva,  da  parte  della provincia competente per territorio, da
effettuarsi  entro sessanta giorni dalla presentazione della predetta
comunicazione.
   2.  Le  condizioni  e  le  norme  tecniche  di  cui al comma 1, in
relazione a ciascun tipo di attivita', prevedono in particolare:
    a) per i rifiuti non pericolosi:
     1) le quantita' massime impiegabili;
     2)  la  provenienza,  i  tipi  e  le caratteristiche dei rifiuti
utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle quali le attivita'
medesime  sono  sottoposte  alla  disciplina  prevista  dal  presente
articolo;
     3)  le  prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione
ai  tipi  o  alle  quantita'  dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i
rifiuti   stessi  siano  recuperati  senza  pericolo  per  la  salute
dell'uomo  e  senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare
pregiudizio all'ambiente;
    b) per i rifiuti pericolosi:
     1) le quantita' massime impiegabili;
     2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti;
     3)  le  condizioni  specifiche  riferite  ai  valori  limite  di
sostanze  pericolose  contenute  nei  rifiuti,  ai  valori  limite di
emissione  per  ogni  tipo  di  rifiuto  ed al tipo di attivita' e di
impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti
in sito;
     4) gli altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di
recupero;
     5)  le  prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione
al  tipo  ed  alle  quantita'  di  sostanze  pericolose contenute nei
rifiuti  ed  ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati
senza  pericolo  per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e
metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
   3.  La  provincia  iscrive  in un apposito registro le imprese che
effettuano  la  comunicazione  di  inizio  di  attivita'  e, entro il
termine  di  cui  al  comma  1, verifica d'ufficio la sussistenza dei
presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione
di   inizio   di   attivita',   a  firma  del  legale  rappresentante
dell'impresa, e' allegata una relazione dalla quale risulti:
    a) il rispetto delle nonne tecniche e delle condizioni specifiche
di cui al comma 1;
    b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione
dei rifiuti;
    c) le attivita' di recupero che si intendono svolgere;
    d)  lo  stabilimento,  la  capacita'  di  recupero  e il ciclo di
trattamento  o  di  combustione  nel  quale  i  rifiuti  stessi  sono
destinati  ad  essere  recuperati,  nonche'  l'utilizzo  di eventuali
impianti mobili;
    e)  le  caratteristiche  merceologiche dei prodotti derivanti dai
cicli di recupero.
   4.  Qualora  la  competente Sezione regionale dell'Albo accerti il
mancato  rispetto  delle  norme tecniche e delle condizioni di cui al
comma  1, la medesima sezione propone alla provincia di disporre, con
provvedimento  motivato,  il divieto di inizio ovvero di prosecuzione
dell'attivita',  salvo  che  l'interessato  non provveda a conformare
alla  normativa  vigente  detta  attivita' ed i suoi effetti entro il
termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.(10)
   5.  La  comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni
cinque  anni  e  comunque  in  caso  di  modifica  sostanziale  delle
operazioni di recupero.
   6.   La   procedura  semplificata  di  cui  al  presente  articolo
sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative
delle  emissioni  determinate  dai  rifiuti  individuati  dalle norme
tecniche  di cui al comma 1 che gia' fissano i limiti di emissione in
relazione  alle  attivita' di recupero degli stessi, l'autorizzazione
di   cui   all'articolo   269   in   caso   di  modifica  sostanziale
dell'impianto.
 ((7.  Alle  attivita'  di  cui  al  presente  articolo  si applicano
integralmente  le  norme  ordinarie  per il recupero e lo smaltimento
qualora  i  rifiuti  non  vengano  destinati  in  modo  effettivo  al
recupero.))
   8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera
di  cui  all'articolo  214,  comma  4, lettera b), e dei limiti delle
altre  emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti e fatta
salva  l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari
e  ambientali,  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della  parte quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
delle  attivita' produttive, determina modalita', condizioni e misure
relative   alla  concessione  di  incentivi  finanziari  previsti  da
disposizioni  legislative  vigenti  a  favore  dell'utilizzazione dei
rifiuti in via prioritaria in operazioni di riciclaggio e di recupero
per  ottenere  materie,  sostanze, oggetti, nonche' come combustibile
per  produrre  energia  elettrica,  tenuto anche conto del prevalente
interesse  pubblico  al recupero energetico nelle centrali elettriche
di  rifiuti  urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento
finalizzate  alla produzione di combustibile da rifiuti ((e di quanto
previsto  dal  decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387,  e
successive  modificazioni, nonche' dalla direttiva 2009/28/CE e dalle
relative disposizioni di recepimento)).
 ((8-bis.  Le  operazioni  di messa in riserva dei rifiuti pericolosi
individuati  ai  sensi  del  presente  articolo  sono sottoposte alle
procedure  semplificate  di comunicazione di inizio di attivita' solo
se  effettuate  presso  l'impianto  dove  avvengono  le operazioni di
riciclaggio  e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato
C alla parte quarta del presente decreto.
   8-ter.  Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, le norme tecniche
di   cui   ai   commi  1,  2  e  3  stabiliscono  le  caratteristiche
impiantistiche  dei  centri  di  messa  in  riserva  di  rifiuti  non
pericolosi  non  localizzati presso gli impianti dove sono effettuate
le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1
a  R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto, nonche'
le  modalita'  di  stoccaggio  e  i  termini  massimi entro i quali i
rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni.))
   9. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4.
   10. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4.
   11. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205)).
   12. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205)).
   13. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205)).
   14. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205)).
   15. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205)).

-------------
AGGIORNAMENTO (10)
  Il  D.Lgs.  16  gennaio 2008, n. 4 ha disposto (con l'art. 2, comma
38)  che  "All'articolo  216,  comma  4,  le  parole  da: "La sezione
regionale   dell'Albo"   fino  a  "disporre"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "  La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle
norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone"".
                          Articolo 216-bis 
                             (Oli usati) 
 
    1. Fatti salvi gli obblighi riguardanti la gestione  dei  rifiuti
pericolosi, gli oli usati sono gestiti in base  alla  classificazione
attribuita ad essi ai sensi e per gli effetti dell´articolo 184,  nel
rispetto delle disposizioni della parte IV del presente decreto e, in
particolare, secondo l´ordine di priorita' di cui  all'articolo  179,
comma 1. 
    2.  Fermo  quanto  previsto  dall'articolo   187,   il   deposito
temporaneo,  la  raccolta  e  il  trasporto  degli  oli  usati   sono
realizzati in modo  da  tenere  costantemente  separate,  per  quanto
tecnicamente possibile, tipologie di oli usati da destinare,  secondo
l´ordine di priorita' di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di
trattamento diversi fra loro. E' fatto comunque divieto di miscellare
gli oli minerali usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze. 
    3. Gli oli usati devono essere gestiti: 
      a)  in  via  prioritaria,  tramite  rigenerazione   tesa   alla
produzione di basi lubrificanti; 
      b) in via sussidiaria e, comunque, nel rispetto dell´ordine  di
priorita' di cui all'articolo 179, comma 1, qualora la  rigenerazione
sia  tecnicamente  non  fattibile  ed  economicamente  impraticabile,
tramite combustione, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo
III-bis della parte II del presente decreto e al decreto  legislativo
11 maggio 2005, n. 133; 
      c) in via residuale, qualora le modalita' di trattamento di cui
alle precedenti lettere a) e b) non siano tecnicamente praticabili  a
causa della composizione  degli  oli  usati,  tramite  operazioni  di
smaltimento di cui all'Allegato B della parte IV 
del presente decreto. 
    4. Al fine di dare priorita' alla rigenerazione degli oli  usati,
le spedizioni transfrontaliere di oli usati dal  territorio  italiano
verso impianti di incenerimento e  coincenerimento  collocati  al  di
fuori del territorio nazionale, sono  escluse  nella  misura  in  cui
ricorrano le condizioni di cui agli articoli 11 e 12 del  regolamento
(CE) n. 1013/2006. Si applicano i principi di cui agli articoli 177 e
178, nonche' il principio di prossimita'. 
    5. Le spedizioni transfrontaliere di  oli  usati  dal  territorio
italiano verso impianti di rigenerazione collocati al  di  fuori  del
territorio nazionale sono valutate ai sensi del regolamento  (CE)  n.
1013/2006  e,  in  particolare,   dell'articolo   12   del   predetto
regolamento. 
    6. Ai fini di cui al comma 5, il Ministro dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare puo'  individuare  con  uno  o  piu'
decreti gli elementi da valutare secondo le  facolta'  concesse  alle
autorita' di spedizione o di transito nell'esercizio delle competenze
di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1013/2006. 
    7. Con uno o piu' regolamenti del Ministro dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare da adottarsi, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto  con  il
Ministro dello sviluppo economico,  entro  centottanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono  definite
le norme tecniche per la gestione  di  oli  usati  in  conformita'  a
quanto disposto dal presente  articolo.((Nelle  more  dell'emanazione
del decreto di cui al primo periodo, le autorita' competenti  possono
autorizzare, nel rispetto della  normativa  dell'Unione  europea,  le
operazioni  di  rigenerazione  degli  oli  usati  anche   in   deroga
all'allegato A, tabella 3, del decreto ministeriale 16  maggio  1996,
n. 392, fermi restando i limiti stabiliti dalla predetta  tabella  in
relazione al parametro PCB/PCT.)) 
    8. I composti usati fluidi o liquidi solo parzialmente formati di
olio minerale o sintetico, compresi i residui oleosi di  cisterna,  i
miscugli di acqua e olio, le emulsioni ed altre miscele  oleose  sono
soggette alla disciplina sugli oli usati. 
                          Articolo 216-ter
             (( (Comunicazioni alla Commissione europea)

    1. I piani di gestione ed  i  programmi  di  prevenzione  di  cui
all'articolo 199, commi 1  e  3,  lettera  r)  e  le  loro  eventuali
revisioni sostanziali, sono comunicati al Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del  territorio  e  del  mare,  utilizzando  il  formato
adottato in sede comunitaria, per  la  successiva  trasmissione  alla
Commissione europea.
    2. Con cadenza triennale,  il  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare comunica alla Commissione europea le
informazioni sull'applicazione della direttiva  2008/98/CE,  inviando
una relazione settoriale in formato  elettronico  sulla  base  di  un
questionario o di uno schema inviato dalla Commissione europea stessa
sei  mesi  prima  del  periodo  contemplato  dalla  citata  relazione
settoriale.
    3. La relazione di cui al comma 2, trasmessa la prima volta  alla
Commissione europea entro nove  mesi  dalla  fine  del  triennio  che
decorre dal 12 dicembre 2010, prevede, tra l'altro,  le  informazioni
sulla   gestione   degli   oli   usati,   sui   progressi    compiuti
nell'attuazione dei programmi di  prevenzione  dei  rifiuti,  di  cui
all'articolo 199, comma  3,  lettera  r),  e  sulla  misure  previste
dall'eventuale attuazione del principio della responsabilita'  estesa
del produttore, di cui all'articolo 178-bis, comma 1, lettera a).
    4.  Gli  obiettivi  di  cui  all'articolo   181   relativi   alla
preparazione per il riutilizzo e  al  riciclaggio  di  rifiuti,  sono
comunicati alla Commissione  europea  con  i  tempi  e  le  modalita'
descritte nei commi 2 e 3.
    5. La parte quarta del presente decreto nonche'  i  provvedimenti
inerenti la gestione dei rifiuti, sono  comunicati  alla  Commissione
europea.))

TITOLO II

GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI


                              ART. 217
                      (ambito di applicazione)

   1.  Il  presente  titolo disciplina la gestione degli imballaggi e
dei  rifiuti  di  imballaggio  sia per prevenirne e ridurne l'impatto
sull'ambiente   ed   assicurare   un   elevato   livello   di  tutela
dell'ambiente,  sia  per  garantire  il  funzionamento  del  mercato,
nonche'  per  evitare  discriminazioni  nei  confronti  dei  prodotti
importati,   prevenire   l'insorgere   di   ostacoli  agli  scambi  e
distorsioni  della  concorrenza  e  garantire  il  massimo rendimento
possibile   degli   imballaggi  e  dei  rifiuti  di  imballaggio,  in
conformita'  alla  direttiva  94/62/CE  del  Parlamento europeo e del
Consiglio  del  20  dicembre  1994, come integrata e modificata dalla
direttiva  2004/12/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui
la   parte   quarta  del  presente  decreto  costituisce  recepimento
nell'ordinamento  interno. I sistemi di gestione devono essere aperti
alla partecipazione degli operatori economici interessati.
   2.  La  disciplina di cui al comma 1 riguarda la gestione di tutti
gli  imballaggi immessi sul mercato nazionale e di tutti i rifiuti di
imballaggio  derivanti  dal  loro  impiego,  utilizzati o prodotti da
industrie,  esercizi  commerciali,  uffici,  negozi,  servizi, nuclei
domestici,  a  qualsiasi  titolo,  qualunque siano i materiali che li
compongono.  Gli  operatori delle rispettive filiere degli imballaggi
nel   loro   complesso   garantiscono,   secondo   i  principi  della
"responsabilita'   condivisa",   che   l'impatto   ambientale   degli
imballaggi  e  dei  rifiuti  di  imballaggio  sia  ridotto  al minimo
possibile per tutto il ciclo di vita.
   3.  Restano fermi i vigenti requisiti in materia di qualita' degli
imballaggi,  come  quelli  relativi  alla  sicurezza, alla protezione
della  salute e all'igiene dei prodotti imballati, nonche' le vigenti
disposizioni in materia di trasporto e sui rifiuti pericolosi.
                              ART. 218
                            (definizioni)

  1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo si intende per:
    a)  imballaggio:  il prodotto, composto di materiali di qualsiasi
natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai
prodotti  finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e
la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad
assicurare  la  loro  presentazione,  nonche'  gli articoli a perdere
usati allo stesso scopo;
    b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio
concepito  in  modo da costituire, nel punto di vendita, un'unita' di
vendita per l'utente finale o per il consumatore;
    c)  imballaggio  multiplo  o  imballaggio secondario: imballaggio
concepito   in   modo   da  costituire,  nel  punto  di  vendita,  il
raggruppamento   di   un   certo   numero   di   unita'  di  vendita,
indipendentemente  dal  fatto  che  sia  venduto come tale all'utente
finale  o  al  consumatore,  o  che  serva  soltanto  a facilitare il
rifornimento  degli  scaffali  nel punto di vendita. Esso puo' essere
rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
    d)   imballaggio   per  il  trasporto  o  imballaggio  terziario:
imballaggio  concepito  in  modo da facilitare la manipolazione ed il
trasporto  di  merci,  dalle  materie prime ai prodotti finiti, di un
certo  numero  di unita' di vendita oppure di imballaggi multipli per
evitare  la  loro  manipolazione  ed  i  danni connessi al trasporto,
esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed
aerei;
    e)   imballaggio  riutilizzabile:  imballaggio  o  componente  di
imballaggio  che  e'  stato concepito e progettato per sopportare nel
corso  del  suo  ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni
all'interno di un circuito di riutilizzo;
    f)  rifiuto  di  imballaggio:  ogni  imballaggio  o  materiale di
imballaggio,   rientrante   nella   definizione  di  rifiuto  di  cui
all'articolo  183,  comma  1,  lettera  a),  esclusi  i residui della
produzione;
    g)  gestione dei rifiuti di imballaggio: le attivita' di gestione
di cui all'articolo 183, comma 1, lettera d);
    h)  prevenzione: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo
di  prodotti  e di tecnologie non inquinanti, della quantita' e della
nocivita'   per   l'ambiente  sia  delle  materie  e  delle  sostanze
utilizzate  negli  imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli
imballaggi  e  rifiuti  di  imballaggio  nella  fase  del processo di
produzione,   nonche'  in  quella  della  commercializzazione,  della
distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post-consumo;
    i)  riutilizzo:  qualsiasi  operazione  nella quale l'imballaggio
concepito  e  progettato  per poter compiere, durante il suo ciclo di
vita,  un  numero  minimo  di  spostamenti o rotazioni e' riempito di
nuovo  o  reimpiegato  per  un  uso identico a quello per il quale e'
stato  concepito,  con  o  senza  il  supporto  di prodotti ausiliari
presenti  sul  mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio
stesso;  tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio
quando cessa di essere reimpiegato;
    l)  riciclaggio:  ritrattamento  in un processo di produzione dei
rifiuti  di  imballaggio  per la loro funzione originaria o per altri
fini, incluso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di
energia;
    m) recupero dei rifiuti generati da imballaggi: le operazioni che
utilizzano   rifiuti   di  imballaggio  per  generare  materie  prime
secondarie,   prodotti   o   combustibili,   attraverso   trattamenti
meccanici,  termici,  chimici  o biologici, inclusa la cernita, e, in
particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta
del presente decreto;
    n) recupero di energia: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio
combustibili    quale    mezzo    per   produrre   energia   mediante
termovalorizzazione  con  o  senza  altri  rifiuti ma con recupero di
calore;
    o) riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio) o
anaerobico   (biometanazione),   ad   opera  di  microrganismi  e  in
condizioni  controllate,  delle  parti  biodegradabili dei rifiuti di
imballaggio,  con  produzione  di residui organici stabilizzanti o di
biogas  con  recupero  energetico, ad esclusione dell'interramento in
discarica,  che  non puo' essere considerato una forma di riciclaggio
organico;
    p)   smaltimento:   ogni   operazione   finalizzata  a  sottrarre
definitivamente  un  imballaggio  o  un  rifiuto  di  imballaggio dal
circuito  economico  e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni
previste nell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto;
    q)   operatori  economici:  i  produttori,  gli  utilizzatori,  i
recuperatori,   i   riciclatori,  gli  utenti  finali,  le  pubbliche
amministrazioni e i gestori;
    r)  produttori:  i  fornitori  di  materiali  di  imballaggio,  i
fabbricanti,  i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e
di materiali di imballaggio;
    s)  utilizzatori:  i commercianti, i distributori, gli addetti al
riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi
pieni;
    t) pubbliche amministrazioni e gestori: i soggetti e gli enti che
provvedono  alla organizzazione, controllo e gestione del servizio di
raccolta,  trasporto,  recupero e smaltimento di rifiuti urbani nelle
forme   di  cui  alla  parte  quarta  del  presente  decreto  o  loro
concessionari;
    u)  utente  finale:  il  soggetto  che  nell'esercizio  della sua
attivita'  professionale  acquista, come beni strumentali, articoli o
merci imballate;
    v)  consumatore:  il  soggetto  che  fuori  dall'esercizio di una
attivita'   professionale   acquista   o   importa  per  proprio  uso
imballaggi, articoli o merci imballate;
    z)  accordo  volontario:  accordo  formalmente  concluso  tra  le
pubbliche   amministrazioni   competenti   e   i   settori  economici
interessati,  aperto a tutti i soggetti interessati, che disciplina i
mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui
all'articolo 220;
    aa)  filiera: organizzazione economica e produttiva che svolge la
propria  attivita',  dall'inizio del ciclo di lavorazione al prodotto
finito di imballaggio, nonche' svolge attivita' di recupero e riciclo
a fine vita dell'imballaggio stesso;
    bb)  ritiro:  l'operazione  di ripresa dei rifiuti di imballaggio
primari  o  comunque  conferiti  al  servizio  pubblico,  nonche' dei
rifiuti  speciali  assimilati, gestita dagli operatori dei servizi di
igiene urbana o simili;
    cc)  ripresa: l'operazione di restituzione degli imballaggi usati
secondari  e  terziari  dall'utilizzatore o utente finale, escluso il
consumatore,  al  fornitore  della merce o distributore e, a ritroso,
lungo  la  catena  logistica  di  fornitura  fino al produttore dell'
imballaggio stesso;
    dd)  imballaggio  usato:  imballaggio secondario o terziario gia'
utilizzato e destinato ad essere ritirato o ripreso.
  2.  La  definizione  di imballaggio di cui alle lettere da a) ad e)
del  comma  1  e'  inoltre basata sui criteri interpretativi indicati
nell'articolo  3  della  direttiva  94/62/CEE,  cosi' come modificata
dalla  direttiva  2004/12/CE  e  sugli  esempi illustrativi riportati
nell'Allegato E alla parte quarta del presente decreto.
                              ART. 219
           (criteri informatori dell'attivita' di gestione
                     dei rifiuti di imballaggio)

   1.  L'attivita'  di  gestione  degli  imballaggi  e dei rifiuti di
imballaggio si informa ai seguenti principi generali:
    a) incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della
quantita'  e della pericolosita' nella fabbricazione degli imballaggi
e  dei  rifiuti  di  imballaggio,  soprattutto attraverso iniziative,
anche  di  natura  economica  in  conformita' ai principi del diritto
comunitario, volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite ed a
ridurre  a  monte  la  produzione e l'utilizzazione degli imballaggi,
nonche'  a  favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili ed il
loro concreto riutilizzo;
    b)  incentivazione  del  riciclaggio  e  del  recupero di materia
prima,   sviluppo   della   raccolta   differenziata  di  rifiuti  di
imballaggio  e promozione di opportunita' di mercato per incoraggiare
l'utilizzazione  dei  materiali  ottenuti  da  imballaggi riciclati e
recuperati;
    c) riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo
smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero;
    d) applicazione di misure di prevenzione consistenti in programmi
nazionali  o  azioni analoghe da adottarsi previa consultazione degli
operatori economici interessati.
   2.  Al  fine di assicurare la responsabilizzazione degli operatori
economici  conformemente  al  principio "chi inquina paga" nonche' la
cooperazione  degli  stessi secondo i principi della "responsabilita'
condivisa",  l'attivita'  di  gestione  dei rifiuti di imballaggio si
ispira, inoltre, ai seguenti principi:
    a)  individuazione degli obblighi di ciascun operatore economico,
garantendo   che   il   costo  della  raccolta  differenziata,  della
valorizzazione  e  dell'eliminazione  dei  rifiuti di imballaggio sia
sostenuto  dai  produttori  e  dagli utilizzatori in proporzione alle
quantita'  di  imballaggi  immessi  sul  mercato  nazionale  e che la
pubblica amministrazione organizzi la raccolta differenziata;
    b)  promozione di forme di cooperazione tra i soggetti pubblici e
privati;
    c) informazione agli utenti degli imballaggi ed in particolare ai
consumatori secondo le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto
2005,  n.  195,  di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso
del pubblico all'informazione ambientale;
    d) incentivazione della restituzione degli imballaggi usati e del
conferimento  dei rifiuti di imballaggio in raccolta differenziata da
parte del consumatore.
   3.  Le  informazioni di cui alla lettera c) del comma 2 riguardano
in particolare:
    a)   i  sistemi  di  restituzione,  di  raccolta  e  di  recupero
disponibili;
    b)  il  ruolo  degli  utenti  di imballaggi e dei consumatori nel
processo  di  riutilizzazione,  di  recupero  e  di riciclaggio degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
    c)  il  significato  dei marchi apposti sugli imballaggi quali si
presentano sul mercato;
    d)  gli  elementi significativi dei programmi di gestione per gli
imballaggi  ed  i  rifiuti  di  imballaggio, di cui all'articolo 225,
comma  1,  e  gli  elementi significativi delle specifiche previsioni
contenute nei piani regionali ai sensi dell'articolo 225, comma 6.
    4.  In  conformita' alle determinazioni assunte dalla Commissione
dell'Unione europea, con decreto del ((Ministro dell'ambiente e della
tutela  del territorio e del mare)) di concerto con il Ministro delle
attivita' produttive, sono adottate le misure tecniche necessarie per
l'applicazione   delle   disposizioni   del   presente   titolo,  con
particolare  riferimento agli imballaggi pericolosi, anche domestici,
nonche' agli imballaggi primari di apparecchiature mediche e prodotti
farmaceutici,  ai  piccoli  imballaggi  ed  agli imballaggi di lusso.
Qualora  siano  coinvolti  aspetti  sanitari,  il predetto decreto e'
adottato di concerto con il Ministro della salute.
   5.  Tutti  gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati
secondo   le   modalita'   stabilite   con   decreto  del  ((Ministro
dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare)) di concerto
con  il  Ministro  delle  attivita'  produttive  in  conformita' alle
determinazioni  adottate  dalla  Commissione dell'Unione europea, per
facilitare  la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio
degli  imballaggi,  nonche'  per  dare  una  corretta informazione ai
consumatori  sulle  destinazioni finali degli imballaggi. Il predetto
decreto  dovra'  altresi'  prescrivere l'obbligo di indicare, ai fini
della  identificazione  e  classificazione  dell'imballaggio da parte
dell'industria  interessata,  la  natura dei materiali di imballaggio
utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.
                              Art. 220
               Obiettivi di recupero e di riciclaggio

  1.   Per  conformarsi  ai  principi  di  cui  all'articolo  219,  i
produttori  e gli utilizzatori devono conseguire gli obiettivi finali
di   riciclaggio   e  di  recupero  dei  rifiuti  di  imballaggio  in
conformita' alla disciplina comunitaria indicati nell'Allegato E alla
parte quarta del presente decreto.
  2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di
riciclaggio e di recupero, il Consorzio nazionale degli imballaggi di
cui  all'articolo  224 acquisisce da tutti i soggetti che operano nel
settore  degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi i dati relativi
al riciclaggio e al recupero degli stessi e comunica annualmente alla
Sezione  nazionale  del  Catasto  dei rifiuti, utilizzando il modello
unico  di  dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio
1994, n. 70, i dati, riferiti all'anno solare precedente, relativi al
quantitativo  degli  imballaggi  per  ciascun materiale e per tipo di
imballaggio  immesso  sul mercato, nonche', per ciascun materiale, la
quantita'  degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio
riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale. Le predette
comunicazioni   possono   essere   presentate  dai  soggetti  di  cui
all'articolo  221, comma 3, lettere a) e c), per coloro i quali hanno
aderito ai sistemi gestionali ivi previsti ed inviate contestualmente
al Consorzio nazionale imballaggi. I rifiuti di imballaggio esportati
dalla    Comunita'    sono   presi   in   considerazione,   ai   fini
dell'adempimento  degli  obblighi e del conseguimento degli obiettivi
di cui al comma 1, solo se sussiste idonea documentazione comprovante
che  l'operazione  di recupero e/o di riciclaggio e' stata effettuata
con  modalita'  equivalenti  a  quelle  previste  al  riguardo  dalla
legislazione  comunitaria. L'Autorita' di cui all'articolo 207, entro
centoventi  giorni  dalla sua istituzione, redige un elenco dei Paesi
extracomunitari  in  cui le operazioni di recupero e/o di riciclaggio
sono  considerate  equivalenti  a  quelle  previste al riguardo dalla
legislazione  comunitaria, tenendo conto anche di eventuali decisioni
e orientamenti dell'Unione europea in materia.
  3. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4
  4.  Le  pubbliche  amministrazioni  e  i  gestori incoraggiano, ove
opportuno,  l'uso  di  materiali  ottenuti  da rifiuti di imballaggio
riciclati  per  la  fabbricazione  di  imballaggi  e  altri  prodotti
mediante:
    a)   il  miglioramento  delle  condizioni  di  mercato  per  tali
materiali;
    b)  la  revisione  delle norme esistenti che impediscono l'uso di
tali materiali.
  5.  Fermo  restando  quanto  stabilito  dall'articolo 224, comma 3,
lettera  e),  qualora  gli  obiettivi complessivi di riciclaggio e di
recupero dei rifiuti di imballaggio come fissati al comma 1 non siano
raggiunti  alla  scadenza  prevista,  con  decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del ((Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare)) e del Ministro delle attivita' produttive,
alle  diverse  tipologie  di  materiali  di imballaggi sono applicate
misure    di    carattere   economico,   proporzionate   al   mancato
raggiungimento  di  singoli  obiettivi,  il  cui  introito e' versato
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere riassegnato con
decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  ad apposito
capitolo  del ((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e  del  mare)).  Dette  somme  saranno  utilizzate  per promuovere la
prevenzione,  la raccolta differenziata, il riciclaggio e il recupero
dei rifiuti di imballaggio.
  6.  Gli  obiettivi  di  cui  al comma 1 sono riferiti ai rifiuti di
imballaggio  generati  sul  territorio  nazionale,  nonche' a tutti i
sistemi  di  riciclaggio  e  di recupero al netto degli scarti e sono
adottati  ed aggiornati in conformita' alla normativa comunitaria con
decreto  del ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare)) di concerto con il Ministro delle attivita' produttive.
  7.  Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare))  e  il  Ministro  delle  attivita'  produttive notificano alla
Commissione  dell'Unione  europea, ai sensi e secondo le modalita' di
cui agli articoli 12, 16 e 17 della direttiva 94/62/CE del Parlamento
europeo   e   del  Consiglio  del  20  dicembre  1994,  la  relazione
sull'attuazione  delle  disposizioni del presente titolo accompagnata
dai dati acquisiti ai sensi del comma 2 e i progetti delle misure che
si intendono adottare nell'ambito del titolo medesimo.
  8.  Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare))   e   il   Ministro   delle  attivita'  produttive  forniscono
periodicamente  all'Unione  europea  e agli altri Paesi membri i dati
sugli  imballaggi  e  sui rifiuti di imballaggio secondo le tabelle e
gli  schemi  adottati  dalla  Commissione  dell'Unione europea con la
decisione 2005/270/CE del 22 marzo 2005.
                              Art. 221 
            Obblighi dei produttori e degli utilizzatori 
 
  1. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta
ed efficace gestione ambientale degli imballaggi  e  dei  rifiuti  di
imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti. 
  2. Nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 205 e 220 e del
Programma di cui all'articolo 225, i produttori e  gli  utilizzatori,
su richiesta del gestore  del  servizio  e  secondo  quanto  previsto
dall'accordo di programma di cui all'articolo 224, comma 5, adempiono
all'obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o  comunque
conferiti al servizio pubblico della stessa natura e raccolti in modo
differenziato. A tal fine, per garantire il necessario  raccordo  con
l'attivita' di raccolta  differenziata  organizzata  dalle  pubbliche
amministrazioni e per le altre finalita' indicate nell'articolo  224,
i produttori e gli utilizzatori partecipano  al  Consorzio  nazionale
imballaggi, salvo il caso in cui venga adottato uno  dei  sistemi  di
cui al comma 3, lettere a) e c) del presente articolo. 
  3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonche'
agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e  della  raccolta
dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private,
e  con  riferimento  all'obbligo  del  ritiro,  su  indicazione   del
Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224,  dei  rifiuti
di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i produttori  possono
alternativamente: 
  ((a) organizzare  autonomamente,  anche  in  forma  collettiva,  la
gestione dei propri rifiuti  di  imballaggio  sull'intero  territorio
nazionale)); 
    b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223; 
    c) attestare sotto la propria responsabilita' che e' stato  messo
in atto un sistema di restituzione dei  propri  imballaggi,  mediante
idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema, nel
rispetto dei criteri e delle modalita' di cui ai commi 5 e 6. 
  4. Ai fini di cui  al  comma  3  gli  utilizzatori  sono  tenuti  a
consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i  rifiuti  di
imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta  organizzato
dai produttori e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori  possono
tuttavia conferire al  servizio  pubblico  i  suddetti  imballaggi  e
rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai  criteri  determinati
ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera  e).  Periodo  soppresso
dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. 
  5. I produttori che non intendono aderire  al  Consorzio  Nazionale
Imballaggi  e  a  un  Consorzio  di  cui  all'articolo  223,   devono
presentare all'Osservatorio nazionale sui  rifiuti  il  progetto  del
sistema di  cui  al  comma  3,  lettere  a)  o  c)  richiedendone  il
riconoscimento sulla base di idonea documentazione.  Il  progetto  va
presentato entro novanta giorni dall'assunzione  della  qualifica  di
produttore ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera  r)  o  prima
del recesso da uno dei suddetti Consorzi.  Il  recesso  e',  in  ogni
caso,  efficace   solo   dal   momento   in   cui,   intervenuto   il
riconoscimento, l'Osservatorio accerti il funzionamento del sistema e
ne dia comunicazione al Consorzio, permanendo  fino  a  tale  momento
l'obbligo  di  corrispondere  il   contributo   ambientale   di   cui
all'articolo 224, comma 3, lettera h). Per ottenere il riconoscimento
i produttori devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo
criteri di efficienza, efficacia  ed  economicita',  che  il  sistema
sara' effettivamente ed autonomamente  funzionante  e  che  sara'  in
grado  di  conseguire,  nell'ambito  delle  attivita'   svolte,   gli
obiettivi di recupero e di riciclaggio di  cui  all'articolo  220.  I
produttori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti
finali degli imballaggi siano informati sulle modalita'  del  sistema
adottato.  L'Osservatorio,  ((acquisiti  i))  necessari  elementi  di
valutazione forniti dal Consorzio nazionale  imballaggi,  si  esprime
entro novanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel
termine   sopra   indicato,   l'interessato   chiede   al    Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione dei
relativi  provvedimenti  sostitutivi  da  emanarsi   nei   successivi
sessanta  giorni.  L'Osservatorio  sara'  tenuto  a  presentare   una
relazione  annuale  di  sintesi  relativa  a  tutte  le   istruttorie
esperite. Sono fatti salvi i riconoscimenti  gia'  operati  ai  sensi
della previgente normativa. ((Alle domande disciplinate dal  presente
comma si applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  relative
alle attivita' private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e
20 della legge  7  agosto  1990,  n.  241.  A  condizione  che  siano
rispettate  le  condizioni,  le  norme  tecniche  e  le  prescrizioni
specifiche adottate ai sensi del presente articolo, le  attivita'  di
cui al comma 3 lettere a) e  c)  possono  essere  intraprese  decorsi
novanta giorni dallo scadere del termine per l'esercizio  dei  poteri
sostitutivi da parte del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare come indicato nella presente norma.)) 
  6. I produttori di cui  al  comma  5  elaborano  e  trasmettono  al
Consorzio nazionale imballaggi di cui  all'articolo  224  un  proprio
Programma specifico  di  prevenzione  che  costituisce  la  base  per
l'elaborazione del programma generale di cui all'articolo 225. 
  7. Entro il 30 settembre di ogni anno i produttori di cui al  comma
5 presentano all'Autorita' prevista dall'articolo 207 e al  Consorzio
nazionale imballaggi un piano specifico  di  prevenzione  e  gestione
relativo all'anno solare successivo, che sara' inserito nel programma
generale di prevenzione e gestione di cui all'articolo 225. 
  8. Entro il 31 maggio di ogni anno, i produttori di cui al comma  5
sono inoltre tenuti a presentare all'Autorita' prevista dall'articolo
207 ed al Consorzio nazionale imballaggi una relazione sulla gestione
relativa all'anno  solare  precedente,  comprensiva  dell'indicazione
nominativa degli utilizzatori che, fino al  consumo,  partecipano  al
sistema di cui al comma 3, lettere a) o c), del programma specifico e
dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo  dei  rifiuti  di
imballaggio; nella stessa  relazione  possono  essere  evidenziati  i
problemi inerenti il raggiungimento degli scopi  istituzionali  e  le
eventuali proposte di adeguamento della normativa. 
  9. Il mancato riconoscimento del sistema ai sensi del comma 5, o la
revoca  disposta  dall'Autorita',  previo   avviso   all'interessato,
qualora i risultati ottenuti siano insufficienti per  conseguire  gli
obiettivi di cui all'articolo 220  ovvero  siano  stati  violati  gli
obblighi previsti dai commi  6  e  7,  comportano  per  i  produttori
l'obbligo di partecipare ad uno dei consorzi di cui all'articolo  223
e, assieme ai propri utilizzatori di ogni livello fino al consumo, al
consorzio previsto dall'articolo 224. I provvedimenti  dell'Autorita'
sono comunicati ai produttori interessati e  al  Consorzio  nazionale
imballaggi.  L'adesione  obbligatoria   ai   consorzi   disposta   in
applicazione del presente comma ha effetto retroattivo ai  soli  fini
della corresponsione del contributo ambientale previsto dall'articolo
224, comma 3, lettera h),  e  dei  relativi  interessi  di  mora.  Ai
produttori  e  agli  utilizzatori  che,  entro  novanta  giorni   dal
ricevimento della comunicazione  dell'Autorita',  non  provvedano  ad
aderire ai consorzi e a versare le somme a essi dovute  si  applicano
inoltre le sanzioni previste dall'articolo 261. 
  10. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori: 
    a) i costi per il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei
rifiuti di imballaggio secondari e terziari; 
    b) il corrispettivo per i maggiori oneri relativi  alla  raccolta
differenziata  dei  rifiuti  di  imballaggio  conferiti  al  servizio
pubblico per i  quali  l'Autorita'  d'ambito  richiede  al  Consorzio
nazionale imballaggi o per esso ai soggetti di  cui  al  comma  3  di
procedere al ritiro; 
    c) i costi per il riutilizzo degli imballaggi usati; 
    d) i costi per il  riciclaggio  e  il  recupero  dei  rifiuti  di
imballaggio; 
    e)  i  costi  per  lo  smaltimento  dei  rifiuti  di  imballaggio
secondari e terziari. 
  11.  La  restituzione  di  imballaggi  usati  o   di   rifiuti   di
imballaggio, ivi compreso il  conferimento  di  rifiuti  in  raccolta
differenziata,  non  deve   comportare   oneri   economici   per   il
consumatore. 
 
                              ART. 222
 (raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione)

   1.  La  pubblica amministrazione deve organizzare sistemi adeguati
di  raccolta  differenziata  in  modo da permettere al consumatore di
conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai
rifiuti  domestici  e  da  altri  tipi  di rifiuti di imballaggio. In
particolare:
    a)  deve essere garantita la copertura omogenea del territorio in
ciascun  ambito  territoriale  ottimale,  tenuto  conto  del contesto
geografico;
    b)   la   gestione   della  raccolta  differenziata  deve  essere
effettuata  secondo criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza
e  l'economicita'  del  servizio,  nonche'  il  coordinamento  con la
gestione di altri rifiuti.
   2. Nel caso in cui l'Autorita' di cui all'articolo 207 accerti che
le pubbliche amministrazioni non abbiano attivato sistemi adeguati di
raccolta  differenziata  dei  rifiuti  di  imballaggio,  anche per il
raggiungimento  degli  obiettivi  di  cui  all'articolo  205,  ed  in
particolare  di  quelli di recupero e riciclaggio di cui all'articolo
220, puo' richiedere al Consorzio nazionale imballaggi di sostituirsi
ai  gestori  dei servizi di raccolta differenziata, anche avvalendosi
di  soggetti  pubblici  o privati individuati dal Consorzio nazionale
imballaggi  medesimo  mediante  procedure trasparenti e selettive, in
via  temporanea  e d'urgenza, comunque per un periodo non superiore a
ventiquattro  mesi,  sempre  che  cio'  avvenga all'interno di ambiti
ottimali   opportunamente   identificati,  per  l'organizzazione  e/o
integrazione   del   servizio   ritenuto  insufficiente.  Qualora  il
Consorzio  nazionale  imballaggi,  per  raggiungere  gli obiettivi di
recupero  e riciclaggio previsti dall'articolo 220, decida di aderire
alla  richiesta,  verra'  al  medesimo  corrisposto  il  valore della
tariffa  applicata per la raccolta dei rifiuti urbani corrispondente,
al  netto  dei  ricavi  conseguiti  dalla vendita dei materiali e del
corrispettivo  dovuto  sul  ritiro dei rifiuti di imballaggio e delle
frazioni   merceologiche   omogenee.   Ove   il  Consorzio  nazionale
imballaggi  non  dichiari  di  accettare  entro quindici giorni dalla
richiesta,  l'Autorita',  nei  successivi quindici giorni, individua,
mediante procedure trasparenti e selettive, un soggetto di comprovata
e  documentata  affidabilita'  e capacita' a cui affidare la raccolta
differenziata  e conferire i rifiuti di imballaggio in via temporanea
e  d'urgenza,  fino  all'espletamento  delle  procedure  ordinarie di
aggiudicazione del servizio e comunque per un periodo non superiore a
dodici  mesi,  prorogabili  di  ulteriori  dodici  mesi  in  caso  di
impossibilita' oggettiva e documentata di aggiudicazione.(10)
   3.  Le  pubbliche  amministrazioni  incoraggiano,  ove  opportuno,
l'utilizzazione  di  materiali  provenienti da rifiuti di imballaggio
riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti.
   4. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare))   e   il   Ministro   delle  attivita'  produttive  curano  la
pubblicazione  delle  misure e degli obiettivi oggetto delle campagne
di informazione di cui all'articolo 224, comma 3, lettera g).
   5. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare)) di concerto con il Ministro delle attivita' produttive cura la
pubblicazione   delle   norme  nazionali  che  recepiscono  le  norme
armonizzate  di cui all'articolo 226, comma 3, e ne da' comunicazione
alla Commissione dell'Unione europea.
---------------
AGGIORNAMENTO (10)
  Il  D.Lgs.  16  gennaio  2008, n.4 ha disposto (con l'art. 2, comma
30-terbis)  che  "Al comma 2, dell'articolo 222, sostituire le parole
"all'autorita' di cui all'articolo 207" con le seguenti "osservatorio
nazionale sui rifiuti"".
                              ART. 223
                             (consorzi)

   1.  I  produttori  che  non provvedono ai sensi dell'articolo 221,
comma  3,  lettere  a)  e  c), costituiscono un Consorzio per ciascun
materiale di imballaggio di cui all'allegato E della parte quarta del
presente  decreto,  operante  su  tutto  il  territorio nazionale. Ai
Consorzi possono partecipare i recuperatori, ed i riciclatori che non
corrispondono  alla  categoria dei produttori, previo accordo con gli
altri consorziati ed unitamente agli stessi.
   2.  I  consorzi  di cui al comma 1 hanno personalita' giuridica di
diritto  privato  senza  fine  di  lucro  e sono retti da uno statuto
adottato  in  conformita'  ad uno schema tipo, redatto dal ((Ministro
dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare)) di concerto
con  il  Ministro  delle  attivita'  produttive,  da pubblicare nella
Gazzetta  Ufficiale entro centottatta giorni dalla data di entrata in
vigore  della  parte  quarta  del  presente decreto, conformemente ai
principi  del  presente  decreto  e,  in  particolare,  a  quelli  di
efficienza,  efficacia, economicita' e trasparenza, nonche' di libera
concorrenza  nelle  attivita'  di  settore.  Lo  statuto  adottato da
ciascun  consorzio  e'  trasmesso entro quindici giorni al ((Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e del mare)) che lo
approva nei successivi novanta giorni, con suo provvedimento adottato
di  concerto  con  il  Ministro  delle  attivita'  produttive. Ove il
Ministro ritenga di non approvare lo statuto trasmesso, per motivi di
legittimita' o di merito, lo ritrasmette al consorzio richiedente con
le  r elative osservazioni. Entro il 31 dicembre 2008 i Consorzi gia'
riconosciuti  dalla  previgente normativa adeguano il proprio statuto
in  conformita'  al  nuovo  schema  tipo  e ai principi contenuti nel
presente   decreto   ed  in  particolare  a  quelli  di  trasparenza,
efficacia,  efficienza ed economicita', nonche' di libera Concorrenza
nelle  attivita' di settore, ai sensi dell'articolo 221, comma 2. Nei
consigli di amministrazione dei consorzi il numero dei consiglieri di
amministrazione  in rappresentanza dei riciclatori e dei recuperatori
deve  essere  uguale  a  quello dei consiglieri di amministrazione in
rappresentanza  dei  produttori  di  materie prime di imballaggio. Lo
statuto  adottato  da  ciascun  Consorzio e' trasmesso entro quindici
giorni  al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare,  che  lo  approva  di  concerto  con il Ministro dello sviluppo
economico  e  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze, salvo
motivate  osservazioni  cui  i  Consorzi sono tenuti ad adeguarsi nei
successivi  sessanta  giorni.  Qualora i Consorzi non ottemperino nei
termini  prescritti,  le  modifiche  allo  statuto sono apportate con
decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e
del  mare,  di  concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Il
decreto  ministeriale  di  approvazione dello statuto dei consorzi e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.(10)
   3.  I  consorzi  di  cui  al  comma  1 e 2 sono tenuti a garantire
l'equilibrio  della  propria gestione finanziaria. A tal fine i mezzi
finanziari  per  il  funzionamento dei predetti consorzi derivano dai
contributi  dei consorziati e dai versamenti effettuati dal Consorzio
nazionale imballaggi ai sensi dell'articolo 224, comma 3, lettera h),
secondo  le  modalita'  indicate  dall'articolo  224,  comma  8,  dai
proventi  della cessione, nel rispetto dei principi della concorrenza
e  della corretta gestione ambientale, degli imballaggi e dei rifiuti
di  imballaggio  ripresi,  raccolti  o  ritirati,  nonche'  da  altri
eventuali proventi e contributi di consorziati o di terzi.
   4.  Ciascun  Consorzio  mette  a  punto  e  trasmette  al  CONAI e
all'Osservatorio   nazionale   sui   rifiuti   un  proprio  programma
pluriennale  di prevenzione della produzione di rifiuti d'imballaggio
entro il 30 settembre di ogni anno.
   5.  Entro  il  30  settembre  di  ogni  anno  i consorzi di cui al
presente articolo presentano all'Autorita' prevista dall'articolo 207
e al Consorzio nazionale imballaggi un piano specifico di prevenzione
e  gestione  relativo  all'anno solare successivo, che sara' inserito
nel programma generale di prevenzione e gestione.(10)
   6.  Entro il 31 maggio di ogni anno, i consorzi di cui al presente
articolo  sono inoltre tenuti a presentare all'Osservatorio nazionale
sui  rifiuti ed al Consorzio nazionale imballaggi una relazione sulla
gestione  relativa  all'anno precedente, con l'indicazione nominativa
dei consorziati, il programma specifico ed i risultati conseguiti nel
recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio.
---------------
AGGIORNAMENTO (10)
  Il  D.Lgs.  16  gennaio 2008, n. 4 ha disposto (con l'art. 2, comma
30-quater,  lettera  b))  che al comma 2 sono sostituite le parole da
"180  giorni" fino a "presente decreto" con le seguenti: "31 dicembre
2008";  (con  l'art.  2,  comma 30-quater, lettera f)) che al comma 5
sono sostituite le parole "all'Autorita' di cui all'articolo 207" con
le seguenti: "all'Osservatorio nazionale sui rifiuti".
                              Art. 224
                   Consorzio nazionale imballaggi

  1.  Per  il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di
riciclaggio    e    per   garantire   il   necessario   coordinamento
dell'attivita'   di   raccolta  differenziata,  i  produttori  e  gli
utilizzatori,  nel  rispetto  di  quanto  previsto dall'articolo 221,
comma  2,  partecipano  in  forma  paritaria  al  Consorzio nazionale
imballaggi,   in   seguito  denominato  CONAI,  che  ha  personalita'
giuridica  di  diritto privato senza fine di lucro ed e' retto da uno
statuto  approvato  con  decreto del ((Ministro dell'ambiente e della
tutela  del territorio e del mare)) di concerto con il Ministro delle
attivita' produttive.
  2.  Entro  il 30 giugno 2008, il CONAI adegua il proprio statuto ai
principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di
trasparenza, efficacia, efficienza ed economicita', nonche' di libera
concorrenza  nelle  attivita' di settore, ai sensi dell'articolo 221,
comma  2.  Lo  statuto adottato e' trasmesso entro quindici giorni al
((Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare))
che   lo   approva  di  concerto  con  il  Ministro  delle  attivita'
produttive,  salvo  motivate  osservazioni  cui il CONAI e' tenuto ad
adeguarsi  nei  successivi  sessanta  giorni.  Qualora  il  CONAI non
ottemperi  nei  termini  prescritti,  le  modifiche allo statuto sono
apportate con decreto del ((Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  e del mare)), di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive.
  3. Il CONAI svolge le seguenti funzioni:
    a)  definisce,  in  accordo  con  le  regioni  e con le pubbliche
amministrazioni  interessate,  gli ambiti territoriali in cui rendere
operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione
e  il  trasporto  dei materiali selezionati a centri di raccolta o di
smistamento;
    b)  definisce,  con  le pubbliche amministrazioni appartenenti ai
singoli  sistemi  integrati  di  cui  alla  lettera a), le condizioni
generali  di  ritiro  da parte dei produttori dei rifiuti selezionati
provenienti dalla raccolta differenziata;
    c)  elabora  ed  aggiorna,  valutati  i  programmi  specifici  di
prevenzione  di  cui  agli  articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, il
Programma  generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi
e dei rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225;
    d)  promuove accordi di programma con gli operatori economici per
favorire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio e ne
garantisce l'attuazione;
    e)  assicura  la  necessaria  cooperazione  tra i consorzi di cui
all'articolo  223,  i  soggetti  di  cui  all'articolo  221, comma 3,
lettere  a) e c) e gli altri operatori economici, anche eventualmente
destinando  una  quota  del  contributo ambientale CONAI, di cui alla
lettera  h),  ai consorzi che realizzano percentuali di recupero o di
riciclo superiori a quelle minime indicate nel Programma generale, al
fine  del conseguimento degli obiettivi globali di cui all'Allegato E
alla   parte  quarta  del  presente  decreto.  Ai  consorzi  che  non
raggiungono  i  singoli obiettivi di recupero e' in ogni caso ridotta
la quota del contributo ambientale ad essi riconosciuto dal Conai;
    f)   indirizza   e  garantisce  il  necessario  raccordo  tra  le
amministrazioni   pubbliche,   i   consorzi  e  gli  altri  operatori
economici;
    g)  organizza,  in  accordo  con le pubbliche amministrazioni, le
campagne  di  informazione ritenute utili ai fini dell'attuazione del
Programma generale;
    h)   ripartisce   tra   i   produttori   e  gli  utilizzatori  il
corrispettivo  per  i  maggiori oneri della raccolta differenziata di
cui  all'articolo 221, comma 10, lettera b), nonche' gli oneri per il
riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio conferiti al
servizio  di  raccolta  differenziata,  in proporzione alla quantita'
totale,  al  peso  ed  alla  tipologia  del  materiale di imballaggio
immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantita' di imballaggi
usati  riutilizzati  nell'anno  precedente  per ciascuna tipologia di
materiale.  A tal fine determina e pone a carico dei consorziati, con
le   modalita'   individuate   dallo  statuto,  anche  in  base  alle
utilizzazioni  e  ai  criteri  di  cui  al  comma  8,  il  contributo
denominato contributo ambientale CONAI;
    i)  promuove  il  coordinamento  con la gestione di altri rifiuti
previsto  dall'articolo  222,  comma 1, lettera b), anche definendone
gli ambiti di applicazione;
    l)  promuove la conclusione, su base volontaria, di accordi tra i
consorzi  di  cui  all'articolo  223 e i soggetti di cui all'articolo
221,  comma 3, lettere a) e c), con soggetti pubblici e privati. Tali
accordi   sono  relativi  alla  gestione  ambientale  della  medesima
tipologia  di  materiale  oggetto  dell'intervento  dei  consorzi con
riguardo  agli  imballaggi,  esclusa in ogni caso l'utilizzazione del
contributo ambientale CONAI;
    m)  fornisce i dati e le informazioni richieste dall'Autorita' di
cui  all'articolo  207  e  assicura  l'osservanza  degli indirizzi da
questa tracciati.
    n)  acquisisce  da enti pubblici o privati, nazionali o esteri, i
dati  relativi  ai flussi degli imballaggi in entrata e in uscita dal
territorio nazionale e i dati degli operatori economici coinvolti. Il
conferimento  di  tali  dati al CONAI e la raccolta, l'elaborazione e
l'utilizzo degli stessi da parte di questo si considerano, ai fini di
quanto  previsto  dall'articolo  178, comma 1, di rilevante interesse
pubblico  ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
  4.  Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e
riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dal CONAI e
dai  consorzi  di  cui  all'articolo 223 nelle riserve costituenti il
loro  patrimonio  netto non concorrono alla formazione del reddito, a
condizione  che  sia  rispettato  il  divieto di distribuzione, sotto
qualsiasi  forma,  ai  consorziati  ed agli aderenti di tali avanzi e
riserve,   anche   in  caso  di  scioglimento  dei  predetti  sistemi
gestionali, dei consorzi e del CONAI.
  5.  Il  CONAI puo' stipulare un accordo di programma quadro su base
nazionale  con  l'Associazione  nazionale Comuni italiani (ANCI), con
l'Unione delle province italiane (UPI) o con le Autorita' d'ambito al
fine  di  garantire  l'attuazione del principio di corresponsabilita'
gestionale  tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni.
In particolare, tale accordo stabilisce:
    a) l'entita' dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei
rifiuti  di  imballaggio,  di cui all'articolo 221, comma 10, lettera
b), da versare alle competenti pubbliche amministrazioni, determinati
secondo  criteri di efficienza, efficacia, economicita' e trasparenza
di  gestione  del servizio medesimo, nonche' sulla base della tariffa
di  cui  all'articolo  238,  dalla  data  di  entrata in vigore della
stessa;
    b)  gli  obblighi  e  le  sanzioni  posti  a  carico  delle parti
contraenti;
    c)  le  modalita'  di  raccolta  dei  rifiuti  da  imballaggio in
relazione alle esigenze delle attivita' di riciclaggio e di recupero.
  6.   L'accordo  di  programma  di  cui  al  comma  5  e'  trasmesso
all'Autorita'  di cui all'articolo 207, che puo' richiedere eventuali
modifiche ed integrazioni entro i successivi sessanta giorni.
  7.  Ai fini della ripartizione dei costi di cui al comma 3, lettera
h),  sono  esclusi  dal calcolo gli imballaggi riutilizzabili immessi
sul mercato previa cauzione.
  8.  Il  contributo  ambientale  del  Conai  e'  utilizzato  in  via
prioritaria  per  il  ritiro  degli  imballaggi  primari  o  comunque
conferiti   al   servizio   pubblico   e,   in  via  accessoria,  per
l'organizzazione  dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio dei
rifiuti  di  imballaggio  secondari  e  terziari.  A  tali fini, tale
contributo   e'   attribuito   dal  Conai,  sulla  base  di  apposite
convenzioni, ai soggetti di cui all'articolo 223, in proporzione alla
quantita'  totale,  al  peso  ed  alla  tipologia  del  materiale  di
imballaggio  immessi  sul mercato nazionale, al netto delle quantita'
di  imballaggi  usati  riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna
tipologia  di  materiale.  Il  CONAI  provvede  ai  mezzi  finanziari
necessari  per  lo  svolgimento delle proprie funzioni con i proventi
dell'attivita',  con i contributi dei consorziati e con una quota del
contributo  ambientale  CONAI,  determinata nella misura necessaria a
far  fronte  alle spese derivanti dall'espletamento, nel rispetto dei
criteri  di  contenimento  dei  costi e di efficienza della gestione,
delle  funzioni  conferitegli  dal presente titolo. nonche' con altri
contributi  e proventi di consorziati e di terzi, compresi quelli dei
soggetti  di  cui all'articolo 221, lettere a) e c), per le attivita'
svolte in loro favore in adempimento alle prescrizioni di legge.
  9.   L'applicazione   del   contributo   ambientale  CONAI  esclude
l'assoggettamento  del  medesimo  bene  e  delle materie prime che lo
costituiscono  ad  altri contributi con finalita' ambientali previsti
dalla  parte  quarta  del  presente  decreto  o comunque istituiti in
applicazione del presente decreto.
  10. Al Consiglio di amministrazione del CONAI partecipa con diritto
di  voto  un  rappresentante  dei consumatori indicato dal ((Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del mare)) e dal
Ministro delle attivita' produttive.
  11. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4.
  12.  In  caso  di  mancata  stipula dell'accordo di cui al comma 5,
entro  novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio e del mare
invita  le parti a trovare un'intesa entro sessanta giorni, decorsi i
quali  senza  esito  positivo,  provvede  direttamente,  d'intesa con
Ministro dello sviluppo economico, a definire il corrispettivo di cui
alla  lettera  a)  del  comma  5.  L'accordo  di  cui  al  comma 5 e'
sottoscritto,  per  le  specifiche  condizioni tecniche ed economiche
relative  al  ritiro  dei rifiuti di ciascun materiale d'imballaggio,
anche  dal  competente Consorzio di cui all'articolo 223. Nel caso in
cui  uno  di  questi Consorzi non lo sottoscriva e/o non raggiunga le
intese  necessarie  con  gli  enti  locali  per il ritiro dei rifiuti
d'imballaggio,  il Conai subentra nella conclusione delle convenzioni
locali  al  fine  di  assicurare il raggiungimento degli obiettivi di
recupero e di riciclaggio previsti dall'articolo 220.
  13.  Nel  caso  siano  superati, a livello nazionale, gli obiettivi
finali  di  riciclaggio  e  di  recupero  dei  rifiuti di imballaggio
indicati  nel  programma  generale  di  prevenzione  e gestione degli
imballaggi  di  cui  all'articolo  225,  il CONAI adotta, nell'ambito
delle   proprie  disponibilita'  finanziarie,  forme  particolari  di
incentivo  per  il  ritiro  dei  rifiuti  di  imballaggi  nelle  aree
geografiche  che  non  abbiano  ancora  raggiunto  gli  obiettivi  di
raccolta  differenziata  di  cui  all'articolo  205, comma 1, entro i
limiti  massimi  di  riciclaggio  previsti dall'Allegato E alla parte
quarta del presente decreto.
                              ART. 225
          (programma generale di prevenzione e di gestione
   degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio)

   1.  Sulla  base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli
articoli  221,  comma 6, e 223, comma 4, il CONAI elabora annualmente
un Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e
dei  rifiuti  di  imballaggio  che  individua,  con  riferimento alle
singole   tipologie  di  materiale  di  imballaggio,  le  misure  per
conseguire i seguenti obiettivi:
    a) prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio;
    b)  accrescimento della proporzione della quantita' di rifiuti di
imballaggio  riciclabili  rispetto  alla  quantita' di imballaggi non
riciclabili;
    c)  accrescimento della proporzione della quantita' di rifiuti di
imballaggio  riutilizzabili rispetto alla quantita' di imballaggi non
riutilizzabili;
    d)  miglioramento  delle  caratteristiche  dell'imballaggio  allo
scopo  di  permettere ad esso di sopportare piu' tragitti o rotazioni
nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili;
    e) realizzazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio.
   2. Il Programma generale di prevenzione determina, inoltre:
    a)  la  percentuale  in  peso di ciascuna tipologia di rifiuti di
imballaggio  da  recuperare ogni cinque anni e, nell'ambito di questo
obiettivo  globale,  sulla base della stessa scadenza, la percentuale
in  peso  da  riciclare  delle  singole  tipologie  di  materiali  di
imballaggio, con un minimo percentuale in peso per ciascun materiale;
    b)  gli  obiettivi  intermedi  di recupero e riciclaggio rispetto
agli obiettivi di cui alla lettera a).
   3.   Entro  il  30  novembre  di  ogni  anno  il  CONAI  trasmette
all'Osservatorio   nazionale   sui  rifiuti  un  piano  specifico  di
prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, che sara'
inserito nel programma generale di prevenzione e gestione.
   4.  La  relazione  generale  consuntiva  relativa  all'anno solare
precedente   e'   trasmessa   per  il  parere  all'Autorita'  di  cui
all'articolo  207,  entro  il 30 giugno di ogni anno. Con decreto del
((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) e
del  Ministro  delle attivita' produttive, d'intesa con la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome   di   Trento  e  di  Bolzano  e  l'ANCI  si  provvede  alla
approvazione  ed  alle  eventuali  modificazioni  e  integrazioni del
Programma  generale  di  prevenzione e di gestione degli imballaggi e
dei rifiuti di imballaggio.
   5.  Nel  caso in cui il Programma generale non sia predisposto, lo
stesso   e'  elaborato  in  via  sostitutiva  dall'Autorita'  di  cui
all'articolo 207. In tal caso gli obiettivi di recupero e riciclaggio
sono  quelli  massimi  previsti dall'allegato E alla parte quarta del
presente decreto.(10)
   6.  I  piani  regionali di cui all'articolo 199 sono integrati con
specifiche  previsioni per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti
di imballaggio sulla base del programma di cui al presente articolo.
---------------
AGGIORNAMENTO (10)
  Il  D.Lgs.  16  gennaio  2008, n.4 ha disposto (con l'art. 2, comma
30-quinquiesbis)  che "Ai commi 3 e 5 dell'articolo 225 sostituire le
parole  "all'Autorita'  di  cui  all'articolo  207"  con le seguenti:
"all'Osservatorio nazionale sui rifiuti"".
                              ART. 226
                              (divieti)

   1.  E'  vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei
contenitori  recuperati,  ad  eccezione  degli scarti derivanti dalle
operazioni   di   selezione,   riciclo  e  recupero  dei  rifiuti  di
imballaggio.
   2.  Fermo  restando quanto previsto dall'articolo 221, comma 4, e'
vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani
imballaggi   terziari   di  qualsiasi  natura.  Eventuali  imballaggi
secondari   non   restituiti  all'utilizzatore  dal  commerciante  al
dettaglio  possono  essere  conferiti  al  servizio  pubblico solo in
raccolta  differenziata,  ove la stessa sia stata attivata nei limiti
previsti dall'articolo 221, comma 4.
   3.  Possono  essere  commercializzati  solo imballaggi rispondenti
agli standard europei fissati dal Comitato europeo normalizzazione in
conformita'  ai  requisiti essenziali stabiliti dall'articolo 9 della
direttiva  94/62/CE  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio del 20
dicembre  1994.  Con  decreto  del  ((Ministro  dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare)), di concerto con il Ministro delle
attivita'  produttive  sono  aggiornati  i  predetti standard, tenuto
conto  della  comunicazione  della  Commissione europea 2005/C44/ 13.
Sino all'emanazione del predetto decreto si applica l'Allegato F alla
parte quarta del presente decreto.
   4.  E'  vietato  immettere  sul mercato imballaggi o componenti di
imballaggio,  ad eccezione degli imballaggi interamente costituiti di
cristallo,  con livelli totali di concentrazione di piombo, mercurio,
cadmio  e cromo esavalente superiore a 100 parti per milione (ppm) in
peso. Per gli imballaggi in vetro si applica la decisione 2001/171/CE
del  19  febbraio 2001 e per gli imballaggi in plastica si applica la
decisione 1999/177/CE del 8 febbraio 1999.
   5.  Con  decreto  del  ((Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  e del mare)), di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive   sono   determinate,   in   conformita'   alle  decisioni
dell'Unione europea:
    a) le condizioni alle quali i livelli di concentrazione di cui al
comma  4  non  si  applicano  ai materiali riciclati e ai circuiti di
produzione localizzati in una catena chiusa e controllata;
    b)  le tipologie di imballaggio esonerate dal requisito di cui al
comma 4.

TITOLO III

GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI


                              ART. 227
        (rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari,
          veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto)

   1. Restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie
relative  alle  altre  tipologie di rifiuti, ed in particolare quelle
riguardanti:
    a)   rifiuti  elettrici  ed  elettronici:  direttiva  2000/53/CE,
direttiva  2002/95/CE  e  direttiva  2003/108/CE  e  relativo decreto
legislativo  di attuazione 25 luglio 2005, n. 151. Relativamente alla
data  di  entrata  in  vigore  delle  singole disposizioni del citato
provvedimento,   nelle   more   dell'entrata   in   vigore   di  tali
disposizioni,   continua   ad   applicarsi   la   disciplina  di  cui
all'articolo 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
    b)  rifiuti  sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15
luglio 2003, n. 254;
    c)  veicoli fuori uso: direttiva 2000/53/CE e decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 209, ferma restando la ripartizione degli oneri, a
carico  degli  operatori  economici,  per il ritiro e trattamento dei
veicoli  fuori  uso in conformita' a quanto previsto dall'articolo 5,
comma 4, della citata direttiva 2000/53/CE;
    d)  recupero  dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto:
decreto ministeriale 29 luglio 2004, n. 248.
                              ART. 228 
                       (pneumatici fuori uso) 
 
   1. Fermo restando il disposto di cui  al  decreto  legislativo  24
giugno 2003, n. 209, nonche' il disposto di cui agli articoli  179  e
180 del presente decreto, al fine di garantire  il  perseguimento  di
finalita'  di  tutela  ambientale  secondo   le   migliori   tecniche
disponibili,  ottimizzando,  anche  tramite  attivita'  di   ricerca,
sviluppo e formazione, il recupero dei pneumatici  fuori  uso  e  per
ridurne la formazione anche  attraverso  la  ricostruzione  e'  fatto
obbligo ai produttori e  importatori  di  pneumatici  di  provvedere,
singolarmente o in forma associata e con periodicita' almeno annuale,
alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari  a  quelli
dai medesimi  immessi  sul  mercato  e  destinati  alla  vendita  sul
territorio nazionale , provvedendo anche  ad  attivita'  di  ricerca,
sviluppo e formazione finalizzata  ad  ottimizzare  la  gestione  dei
pneumatici fuori uso nel rispetto dell'articolo 177, comma 1. 
   2. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, da emanarsi nel termine di giorni centoventi  dalla  data
di entrata in vigore della parte quarta del  presente  decreto,  sono
disciplinati i tempi e le modalita' attuative dell'obbligo di cui  al
comma 1. In tutte le fasi della commercializzazione dei pneumatici e'
indicato in fattura  il  contributo  a  carico  degli  utenti  finali
necessario, anche in relazione alle diverse tipologie di  pneumatici,
per far fronte agli oneri derivanti dall'obbligo di cui al comma 1. 
   3. Il trasferimento all'eventuale struttura  operativa  associata,
da parte dei produttori e importatori  di  pneumatici  che  ne  fanno
parte, delle somme corrispondenti  al  contributo  per  la  gestione,
calcolato  sul  quantitativo  di  pneumatici  immessi   sul   mercato
nell'anno precedente costituisce adempimento dell'obbligo di  cui  al
comma 1 con esenzione del produttore o importatore da  ogni  relativa
responsabilita'. 
   ((3-bis . I produttori e gli importatori di pneumatici o  le  loro
eventuali forme associate  determinano  annualmente  l'ammontare  del
rispettivo contributo necessario per l'adempimento, nell'anno  solare
successivo, degli obblighi di cui al comma 1 e lo  comunicano,  entro
il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e  del  mare  anche  specificando  gli  oneri  e  le
componenti di costo che giustificano l'ammontare del  contributo.  Il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  se
necessario, richiede integrazioni e chiarimenti al fine  di  disporre
della completezza delle informazioni da divulgare anche a  mezzo  del
proprio portale informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno.
E' fatta salva la facolta' di procedere  nell'anno  solare  in  corso
alla rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori di
pneumatici o le rispettive forme associate, del contributo  richiesto
per l'anno solare in corso.)) 
   4. I produttori e gli importatori di pneumatici inadempienti  agli
obblighi di  cui  al  comma  1  sono  assoggettati  ad  una  sanzione
amministrativa     pecuniaria     proporzionata     alla     gravita'
dell'inadempimento, comunque non superiore al doppio  del  contributo
incassato per il periodo considerato. 
                              Art. 229
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205))
                              ART. 230
(rifiuti derivanti da attivita' di manutenzione delle infrastrutture)

   1.  Il  luogo  di produzione dei rifiuti derivanti da attivita' di
manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore
dell'infrastruttura  a  rete  e  degli  impianti  per l'erogazione di
forniture  e  servizi  di  interesse  pubblico  o tramite terzi, puo'
coincidere   con  la  sede  del  cantiere  che  gestisce  l'attivita'
manutentiva  o  con  la  sede locale del gestore della infrastruttura
nelle  cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata
dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove
il  materiale  tolto  d'opera  viene  trasportato  per  la successiva
valutazione  tecnica,  finalizzata  all'individuazione  del materiale
effettivamente,  direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza
essere sottoposto ad alcun trattamento.
   1-bis.  I  rifiuti derivanti dalla attivita' di raccolta e pulizia
delle  infrastrutture autostradali, con esclusione di quelli prodotti
dagli  impianti  per l'erogazione di forniture e servizi di interesse
pubblico  o da altre attivita' economiche, sono raccolti direttamente
dal  gestore della infrastruttura a rete che provvede alla consegna a
gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani.
   2.  La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui
al  comma  1  e'  eseguita  non  oltre  sessanta giorni dalla data di
ultimazione  dei  lavori. La documentazione relativa alla valutazione
tecnica  e'  conservata,  unitamente ai registri di carico e scarico,
per cinque anni.
   3.  Le  disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai rifiuti
derivanti   da  attivita'  manutentiva,  effettuata  direttamente  da
gestori  erogatori  di pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi e
degli impianti fruitori delle infrastrutture di cui al comma 1.
   4.  Fermo  restando  quanto previsto nell'articolo 190, comma 3, i
registri  di  carico  e  scarico  relativi  ai  rifiuti  prodotti dai
soggetti e dalle attivita' di cui al presente articolo possono essere
tenuti  nel  luogo  di produzione dei rifiuti cosi' come definito nel
comma 1.
 ((5.  I  rifiuti  provenienti dalle attivita' di pulizia manutentiva
delle  reti  fognarie  di  qualsiasi  tipologia,  sia  pubbliche  che
asservite  ad  edifici  privati, si considerano prodotti dal soggetto
che  svolge l'attivita' di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno
essere  conferiti  direttamente ad impianti di smaltimento o recupero
o,  in  alternativa,  raggruppati  temporaneamente  presso  la sede o
unita'   locale  del  soggetto  che  svolge  l'attivita'  di  pulizia
manutentiva. I soggetti che svolgono attivita' di pulizia manutentiva
delle   reti   fognarie   aderiscono   al  sistema  SISTRI  ai  sensi
dell'articolo dell'art. 188-ter, comma 1, lettera f). Il soggetto che
svolge   l'attivita'   di  pulizia  manutentiva  e'  comunque  tenuto
all'iscrizione    all'Albo    dei    gestori   ambientali,   prevista
dall'articolo  212,  comma  5,  per lo svolgimento delle attivita' di
raccolta e trasporto di rifiuti.))
                              ART. 231
               (veicoli fuori uso non disciplinati dal
             decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209)

   1.  Il  proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con
esclusione  di  quelli disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno
2002,  n.  209,  che  intenda procedere alla demolizione dello stesso
deve  consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza,
la   demolizione,  il  recupero  dei  materiali  e  la  rottamazione,
autorizzato  ai  sensi  degli articoli 208, 209 e 210. Tali centri di
raccolta  possono  ricevere  anche  rifiuti  costituiti  da  parti di
veicoli a motore.
   2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio di cui
al  comma  1  destinato alla demolizione puo' altresi' consegnarlo ai
concessionari  o  alle  succursali  delle  case  costruttrici  per la
consegna  successiva  ai  centri  di  cui al comma 1, qualora intenda
cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro.
   3.  I veicoli a motore o i rimorchi di cui al comma 1 rinvenuti da
organi  pubblici  o  non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti
per  occupazione  ai  sensi  degli  articoli  927, 928, 929 e 923 del
codice  civile sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1
nei  casi  e  con  le  procedure determinate con decreto del Ministro
dell'interno,  di  concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e delle
finanze,   dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti. Fino all'adozione di tale decreto,
trova applicazione il decreto 22 ottobre 1999, n. 460.
   4.  I  centri  di  raccolta ovvero i concessionari o le succursali
delle  case costruttrici rilasciano al proprietario del veicolo o del
rimorchio consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve
risultare la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del
centro,   le   generalita'   del   proprietario   e  gli  estremi  di
identificazione  del  veicolo,  nonche'  l'assunzione,  da  parte del
gestore  del  centro  stesso ovvero del concessionario o del titolare
della   succursale,   dell'impegno  a  provvedere  direttamente  alle
pratiche  di  cancellazione  dal  Pubblico  registro  automobilistico
(PRA).
   5.  La  cancellazione dal PRA dei veicoli e dei rimorchi avviati a
demolizione  avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di
raccolta  o  del concessionario o del titolare della succursale senza
oneri  di  agenzia  a  carico  del  proprietario  del  veicolo  o del
rimorchio.  A  tal  fine,  entro  novanta  giorni  dalla consegna del
veicolo  o  del  rimorchio  da parte del proprietario, il gestore del
centro  di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale
deve  comunicare l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e
consegnare  il  certificato di proprieta', la carta di circolazione e
le  targhe  al competente Ufficio del PRA che provvede ai sensi e per
gli  effetti  dell'articolo  103, comma 1, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.
   6.  Il  possesso  del  certificato  di  cui  al  comma 4 libera il
proprietario  del  veicolo  dalla  responsabilita'  civile,  penale e
amministrativa connessa con la proprieta' dello stesso.
   7.  I gestori dei centri di raccolta, i concessionari e i titolari
delle  succursali  delle  case costruttrici di cui ai commi 1 e 2 non
possono  alienare,  smontare  o  distruggere  i  veicoli a motore e i
rimorchi  da  avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in
rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5.
   8.  Gli  estremi  della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna
delle  targhe  e  dei  documenti agli uffici competenti devono essere
annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da
tenersi   secondo   le  norme  del  regolamento  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
   9.  Agli  stessi  obblighi  di  cui ai commi 7 e 8 sono soggetti i
responsabili  dei  centri  di  raccolta o altri luoghi di custodia di
veicoli rimossi ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 30
aprile  1992,  n.  285,  nel caso di demolizione del veicolo ai sensi
dell'articolo 215, comma 4 del predetto decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.
   10.  E' consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate
dalla  demolizione  dei veicoli a motore o dei rimorchi ad esclusione
di  quelle  che  abbiano  attinenza  con  la  sicurezza  dei veicoli.
L'origine delle parti di ricambio immesse alla vendita deve risultare
dalle fatture e dalle ricevute rilasciate al cliente.
   11. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli sono
cedute solo agli esercenti l'attivita' di autoriparazione di cui alla
legge  5  febbraio  1992,  n.  122,  e,  per poter essere utilizzate,
ciascuna   impresa   di  autoriparazione  e'  tenuta  a  certificarne
l'idoneita' e la funzionalita'.
   12.  L'utilizzazione  delle parti di ricambio di cui ai commi 10 e
11 da parte delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione deve
risultare dalle fatture rilasciate al cliente.
   13.  Entro  sei  mesi  dalla data di entrata in vigore della parte
quarta  del  presente  decreto,  il  ((Ministro dell'ambiente e della
tutela  del territorio e del mare)), di concerto con i Ministri delle
attivita' produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, emana le
norme  tecniche  relative  alle  caratteristiche  degli  impianti  di
demolizione,    alle    operazioni    di   messa   in   sicurezza   e
all'individuazione  delle parti di ricambio attinenti la sicurezza di
cui  al  comma  11. Fino all'adozione di tale decreto, si applicano i
requisiti   relativi   ai  centri  di  raccolta  e  le  modalita'  di
trattamento dei veicoli di cui all'Allegato I del decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 209.
                              ART. 232
          (rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico)

   1.  La  disciplina  di  carattere  nazionale  relativa  ai rifiuti
prodotti  dalle navi ed ai residui di carico e' contenuta nel decreto
legislativo 24 giugno 2003 n. 182.
   2. Gli impianti che ricevono acque di sentina gia' sottoposte a un
trattamento  preliminare  in  impianti  autorizzati  ai  sensi  della
legislazione  vigente possono accedere alle procedure semplificate di
cui  al  decreto  17  novembre  2005,  n.  269, fermo restando che le
materie   prime   e   i   prodotti   ottenuti   devono  possedere  le
caratteristiche  indicate al punto 6.6.4 dell'Allegato 3 del predetto
decreto, come modificato dal comma 3 del presente articolo.
   3.  Ai  punti  2.4  dell'allegato  1  e  6.6.4 dell'Allegato 3 del
decreto  17  novembre  2005, n. 269 la congiunzione: "e" e' sosituita
dalla disgiunzione: "o".
                              ART. 233
           (Consorzio nazionale di raccolta e trattamento
         degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti)

   1.  Al fine di razionalizzare ed organizzare la gestione degli oli
e  dei  grassi  vegetali e animali esausti, tutti gli operatori della
filiera  costituiscono  un  Consorzio. I sistemi di gestione adottati
devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 237.
   2.  il  Consorzio  di  cui  al  comma  1,  gia' riconosciuto dalla
previgente  normativa,  ha  personalita' giuridica di diritto privato
senza  scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformita' allo
schema  tipo  approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare,  di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico,  entro  centoventi  giorni dalla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale,  e  ai  principi  contenuti  nel  presente  decreto  ed in
particolare   a  quelli  di  trasparenza,  efficacia,  efficienza  ed
economicita',  nonche'  di  libera  concorrenza  nelle  attivita'  di
settore. Nel consiglio di amministrazione del Consorzio il numero dei
consiglieri  di  amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e
dei   riciclatori  dei  rifiuti  deve  essere  uguale  a  quello  dei
consiglieri  di  amministrazione  in rappresentanza dei produttori di
materie  prime.  Lo statuto adottato dal consorzio e' trasmesso entro
quindici   giorni  al  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare,  che lo approva di concerto con il Ministro
dello   sviluppo   economico,  salvo  motivate  osservazioni  cui  il
Consorzio  e'  tenuto  ad  adeguarsi  nei successivi sessanta giorni.
Qualora  il  Consorzio  non  ottemperi  nei  termini  prescritti,  le
modifiche  allo  statuto  sono  apportate  con  decreto  del Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare, di concerto
con  il Ministro dello sviluppo economico; il decreto ministeriale di
approvazione dello statuto del Consorzio e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
   3.  I  Consorzio  svolgono  per  tutto  il  territorio nazionale i
seguenti compiti:
    a)  assicurano  la raccolta presso i soggetti di cui al comma 12,
il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il recupero degli oli e
dei grassi vegetali e animali esausti;
    b) assicurano, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia
di  inquinamento,  lo  smaltimento di oli e grassi vegetali e animali
esausti  raccolti  dei  quali  non  sia  possibile  o  conveniente la
rigenerazione;
    c) promuovono lo svolgimento di indagini di mercato e di studi di
settore  al  fine  di  migliorare,  economicamente e tecnicamente, il
ciclo  di  raccolta,  trasporto,  stoccaggio,  trattamento e recupero
degli oli e grassi vegetali e animali esausti.
   4.  Le  deliberazioni  degli  organi  dei  Consorzio,  adottate in
relazione alle finalita' della parte quarta del presente decreto ed a
norma   dello   statuto,   sono   vincolanti  per  tutte  le  imprese
partecipanti.
   5. Partecipano ai Consorzio:
    a)  le  imprese che producono, importano o detengono oli e grassi
vegetali ed animali esausti;
    b)  le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali e
animali esausti;
    c)  le  imprese  che  effettuano  la  raccolta, il trasporto e lo
stoccaggio di oli e grassi vegetali e animali esausti;
    d)  eventualmente,  le  imprese che abbiano versato contributi di
riciclaggio ai sensi del comma 10, lettera d).
   6.  Le  quote  di  partecipazione ai Consorzio sono determinate in
base al rapporto tra la capacita' produttiva di ciascun consorziato e
la  capacita'  produttiva  complessivamente  sviluppata  da  tutti  i
consorziati appartenenti alla medesima categoria.
   7.  La  determinazione  e  l'assegnazione  delle  quote compete al
consiglio   di   amministrazione   dei   Consorzio  che  vi  provvede
annualmente secondo quanto stabilito dallo statuto.
   8.  Nel  caso di incapacita' o di impossibilita' di adempiere, per
mezzo  delle  stesse  imprese consorziate, agli obblighi di raccolta,
trasporto,  stoccaggio,  trattamento  e  riutilizzo  degli  oli e dei
grassi  vegetali  e  animali esausti stabiliti dalla parte quarta del
presente   decreto,   il  consorzio  puo',  nei  limiti  e  nei  modi
determinati  dallo  statuto,  stipulare  con  le  imprese pubbliche e
private contratti per l'assolvimento degli obblighi medesimi.
   9.  Gli operatori che non provvedono ai sensi del comma 1 possono,
entro  centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dello  Statuto  tipo ai sensi del comma 2, organizzare autonomamente,
la gestione degli oli e grassi vegetali e animali esausti su tutto il
territorio  nazionale.  In  tale  ipotesi gli operatori stessi devono
richiedere all'Autorita' di cui all'articolo 207, previa trasmissione
di  idonea  documentazione, il riconoscimento del sistema adottato. A
tal  fine  i predetti operatori devono dimostrare di aver organizzato
il  sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicita',
che  il  sistema e' effettivamente ed autonomamente funzionante e che
e'  in  grado  di conseguire, nell'ambito delle attivita' svolte, gli
obiettivi fissati dal presente articolo. Gli operatori devono inoltre
garantire  che  gli  utilizzatori e gli utenti finali siano informati
sulle   modalita'   del  sistema  adottato.  L'Autorita',  dopo  aver
acquisito  i  necessari  elementi  di  valutazione,  si esprime entro
novanta  giorni  dalla  richiesta.  In  caso  di mancata risposta nel
termine   sopra   indicato,   l'interessato   chiede   al  ((Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare)) l'adozione
dei  relativi  provvedimenti  sostitutivi  da emanarsi nei successivi
sessanta  giorni.  L'Autorita'  e'  tenuta a presentare una relazione
annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite.
   10. I Consorzio sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria
gestione  finanziaria.  Le  risorse  finanziarie  dei  Consorzio sono
costituite:
    a) dai proventi delle attivita' svolte dai Consorzio;
    b) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile;
    c) dalle quote consortili;
    d)  dal  contributo  ambientale  a  carico dei produttori e degli
importatori  di  oli  e  grassi vegetali e animali per uso alimentare
destinati  al  mercato interno e ricadenti nelle finalita' consortili
di cui al comma 1, determinati annualmente con decreto del ((Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)), di concerto
con  il  Ministro  delle  attivita'  produttive, al fine di garantire
l'equilibrio di gestione dei Consorzio.
   11.  I Consorzio di cui al comma 1 ed i soggetti di cui al comma 9
trasmettono  annualmente  al  ((Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare)) ed al Ministro delle attivita' produttive
i  bilanci  preventivo  e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro
approvazione; inoltre, entro il 31 maggio di ogni anno, tali soggetti
presentano  agli stessi Ministri una relazione tecnica sull'attivita'
complessiva  sviluppata  dagli  stessi  e  dai  loro singoli aderenti
nell'anno solare precedente.
   12.  Decorsi  novanta  giorni  dalla  data  di pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  del decreto di approvazione dello Statuto di cui
al   comma   2,   chiunque,   in   ragione  della  propria  attivita'
professionale,  detiene  oli  e  grassi vegetali e animali esausti e'
obbligato  a conferirli ai Consorzio direttamente o mediante consegna
a  soggetti  incaricati dai Consorzio, fermo restando quanto previsto
al  comma 9. L'obbligo di conferimento non esclude la facolta' per il
detentore  di  cedere  oli  e  grassi  vegetali  e animali esausti ad
imprese di altro Stato membro della Comunita' europea.
   13.  Chiunque, in ragione della propria attivita' professionale ed
in attesa del conferimento ai Consorzio, detenga oli e grassi animali
e  vegetali  esausti  e'  obbligato a stoccare gli stessi in apposito
contenitore   conforme   alle  disposizioni  vigenti  in  materia  di
smaltimento.
   14.  Restano ferme le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti
in materia di prodotti, sottoprodotti e rifiuti di origine animale.
   15.  I  soggetti  giuridici  appartenenti alle categorie di cui al
comma 5 che vengano costituiti o inizino comunque una delle attivita'
proprie  delle  categorie  medesime  successivamente  all'entrata  in
vigore  della parte quarta del presente decreto aderiscono ad uno dei
Consorzio  di cui al comma 1 o adottano il sistema di cui al comma 9,
entro  sessanta  giorni  dalla data di costituzione o di inizio della
propria attivita'. PERIODO SOPPRESSO DAL D.Lgs. 16 GENNAIO 2008, N.4.
                              ART. 234
    (Consorzio Nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in
                            Polietilene)

  1. Al fine di razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta e
   il  trattamento  dei rifiuti di beni in polietilene destinati allo
smaltimento, e' istituito il Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti
di  beni  in  polietilene, esclusi gli imballaggi di cui all'articolo
218, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e dd), i beni, ed i relativi
rifiuti,  di  cui  agli articoli 227, comma 1, lettere a), b) e c), e
231,.  I  sistemi di gestione adottati devono conformarsi ai principi
di cui all'articolo 237.
   2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  delle  tutela  del
territorio  e  del  mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico,   sono   definiti,   entro   novanta  giorni,  i  beni  in
polietilene,   che   per   caratteristiche  ed  usi,  possono  essere
considerati  beni  di lunga durata per i quali deve essere versato un
contributo  per  il  riciclo  in  misura ridotta in ragione del lungo
periodo  di  impiego  o  per  i  quali  non  deve essere versato tale
contributo   in   ragione   di   una   situazione  di  fatto  di  non
riciclabilita'  a  fine  vita. In attesa di tale decreto tali beni di
lunga durata restano esclusi dal versamento di tale contributo.
   3.  Il  consorzio  di  cui  al  comma  1,  gia' riconosciuto dalla
previgente  normativa,  ha  personalita' giuridica di diritto privato
senza  scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformita' allo
schema  tipo  approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare,  di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico,  entro  centoventi  giorni dalla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale,  e  ai  principi  contenuti  nel  presente  decreto  ed in
particolare   a  quelli  di  trasparenza,  efficacia,  efficienza  ed
economicita',  nonche'  di  libera  concorrenza  nelle  attivita'  di
settore.  Nei consigli di amministrazione del consorzio il numero dei
consiglieri  di' amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e
dei   riciclatori  dei  rifiuti  deve  essere  uguale  a  quello  dei
consiglieri  di  amministrazione in rappresentanza dei produttori con
materie  prime.  Lo statuto adottato dal consorzio e' trasmesso entro
quindici   giorni  al  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare,  che lo approva di concerto con il Ministro
dello   sviluppo   economico,  salvo  motivate  osservazioni  cui  il
consorzio  e'  tenuto  ad  adeguarsi  nei successivi sessanta giorni.
Qualora  il  consorzio  non  ottemperi  nei  termini  prescritti,  le
modifiche  allo  statuto  sono  apportate  con  decreto  del Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare, di concerto
con  il Ministro dello sviluppo economico; Il decreto ministeriale di
approvazione dello statuto del consorzio e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
   4. Ai Consorzio partecipano:
    a) i produttori e gli importatori di beni in polietilene;
    b) gli utilizzatori e i distributori di beni in polietilene;
    c)  i  riciclatori  e  i  recuperatori  di  rifiuti  di  beni  in
polietilene.
   5. Ai Consorzio possono partecipare in qualita' di soci aggiunti i
produttori  ed  importatori  di  materie  prime in polietilene per la
produzione  di  beni  in  polietilene  e le imprese che effettuano la
raccolta,  il  trasporto  e lo stoccaggio dei beni in polietilene. Le
modalita'   di  partecipazione  vengono  definite  nell'ambito  dello
statuto di cui al comma 3.
   6.  I  soggetti  giuridici  appartenenti  alle categorie di cui al
comma 4 che vengano costituiti o inizino comunque una delle attivita'
proprie  delle  categorie  medesime  successivamente  all'entrata  in
vigore  della parte quarta del presente decreto aderiscono ad uno dei
Consorzio  di cui al comma 1 o adottano il sistema di cui al comma 7,
entro  sessanta  giorni  dalla data di costituzione o di inizio della
propria attivita'. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4
   7.  Gli  operatori che non provvedono ai sensi del comma 1 possono
entro  centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dello Statuto tipo ai sensi del comma 2:
    a)  organizzare autonomamente, la gestione dei rifiuti di beni in
polietilene su tutto il territorio nazionale;
    b) mettere in atto un sistema di raccolta e restituzione dei beni
in  polietilene  al termine del loro utilizzo, con avvio al riciclo o
al  recupero, previo accordi con aziende che svolgono tali attivita',
con quantita' definite e documentate;
   Nelle  predette  ipotesi  gli  operatori  stessi devono richiedere
all'osservatorio nazionale sui Rifiuti, previa trasmissione di idonea
documentazione,  il riconoscimento del sistema adottato. A tal fine i
predetti  operatori  devono dimostrare di aver organizzato il sistema
secondo  criteri  di  efficienza,  efficacia  ed economicita', che il
sistema  e'  effettivamente  ed autonomamente funzionante e che e' in
grado   di   conseguire,  nell'ambito  delle  attivita'  svolte,  gli
obiettivi fissati dal presente articolo. Gli operatori devono inoltre
garantire  che  gli  utilizzatori e gli utenti finali siano informati
sulle   modalita'   del  sistema  adottato.  L'Autorita',  dopo  aver
acquisito  i  necessari  elementi  di  valutazione,  si esprime entro
novanta  giorni  dalla  richiesta.  In  caso  di mancata risposta nel
termine   sopra   indicato,   l'interessato   chiede   al  ((Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare)) l'adozione
dei  relativi  provvedimenti  sostitutivi  da emanarsi nei successivi
sessanta  giorni.  L'Autorita' presenta una relazione annuale di sint
esi relativa a tutte le istruttorie esperite.
   8.  I  Consorzio  di  cui  al comma 1 si propongono come obiettivo
primario  di  favorire  il  ritiro  dei beni a base di polietilene al
termine   del   ciclo  di  utilita'  per  avviarli  ad  attivita'  di
riciclaggio  e di recupero. A tal fine i Consorzio svolgono per tutto
il territorio nazionale i seguenti compiti:
    a)  promuovono  la  gestione  del  flusso  dei  beni  a  base  di
polietilene;
    b)  assicurano  la  raccolta,  il riciclaggio e le altre forme di
recupero dei rifiuti di beni in polietilene;
    c) promuovono la valorizzazione delle frazioni di polietilene non
riutilizzabili;
    d)  promuovono  l'informazione  degli utenti, intesa a ridurre il
consumo  dei  materiali ed a favorire forme corrette di raccolta e di
smaltimento;
    e)  assicurano  l'eliminazione dei rifiuti di beni in polietilene
nel  caso  in  cui  non sia possibile o economicamente conveniente il
riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento.
   9.  Nella  distribuzione dei prodotti dei consorziati, i Consorzio
possono ricorrere a forme di deposito cauzionale.
   10. I Consorzio sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria
gestione  finanziaria.  I  mezzi  finanziari per il funzionamento del
Consorzio sono costituiti:
    a) dai proventi delle attivita' svolte dai Consorzio;
    b) dai contributi dei soggetti partecipanti;
    c) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile;
    d) dall'eventuale contributo percentuale di riciclaggio di cui al
comma 13.
   11.  Le  deliberazioni  degli  organi  dei  Consorzio, adottate in
relazione alle finalita' della parte quarta del presente decreto ed a
norma   dello   statuto,   sono   vincolanti  per  tutti  i  soggetti
partecipanti.
   12.  I Consorzio di cui al comma 1 ed i soggetti di cui al comma 7
trasmettono  annualmente  al  ((Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare)) ed al Ministro delle attivita' produttive
il  bilancio preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro
approvazione.  I  Consorzio di cui al comma 1 ed i soggetti di cui al
comma  7,  entro  il 31 maggio di ogni anno, presentano una relazione
tecnica sull'attivita' complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro
singoli aderenti nell'anno solare precedente.
   13.  Il  ((Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e
del  mare))  di  concerto  con il Ministro delle attivita' produttive
determina  ogni  due anni con proprio decreto gli obiettivi minimi di
riciclaggio  e,  in  caso  di  mancato  raggiungimento  dei  predetti
obiettivi, puo' stabilire un contributo percentuale di riciclaggio da
applicarsi  sull'importo  netto  delle  fatture  emesse dalle imprese
produttrici  ed  importatrici  di  beni di polietilene per il mercato
interno.  Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del  mare))  di  concerto  con il Ministro delle attivita' produttive
determina  gli obiettivi di riciclaggio a valere per il primo biennio
entro  novanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della parte
quarta del presente decreto.
   14.  Decorsi  novanta  giorni  dalla  pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale  del  decreto di approvazione dello statuto di cui al comma
3,  chiunque,  in ragione della propria attivita', detiene rifiuti di
beni  in  polietilene  e'  obbligato a conferirli a uno dei Consorzio
riconosciuti o direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati
dai  Consorzio stessi, fatto comunque salvo quanto previsto dal comma
7. L'obbligo di conferimento non esclude la facolta' per il detentore
di  cedere i rifiuti di bene in polietilene ad imprese di altro Stato
membro della Comunita' europea.
                              Art. 235
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 20 NOVEMBRE 2008, N. 188))
                              Art. 236
                Consorzio nazionale per la gestione,
           raccolta e trattamento degli oli minerali usati

  1.  Al  fine  di razionalizzare e organizzare la gestione degli oli
minerali  usati, da avviare obbligatoriamente alla rigenerazione tesa
alla  produzione  di  oli  base,  le  imprese di cui al comma 4, sono
tenute  a  partecipare all'assolvimento dei compiti previsti al comma
12  tramite  adesione al consorzio di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, . I consorzio adottano sistemi di
gestione conformi ai principi di cui all'articolo 237.
  2.  Il  consorzio  di  cui  al  comma  1,  gia'  riconosciuto dalla
previgente  normativa,  ha  personalita' giuridica di diritto privato
senza  scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformita' allo
schema  tipo  approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare,  di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico,  entro  centoventi  giorni dalla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale  e  ai  principi  contenuti  nel  presente  decreto  ed  in
particolare   a  quelli  di  trasparenza,  efficacia,  efficienza  ed
economicita',  nonche'  di  libera  concorrenza  nelle  attivita'  di
settore.  Nei consigli di amministrazione del consorzio il numero dei
consiglieri  di  amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e
dei   riciclatori  dei  rifiuti  deve  essere  uguale  a  quello  dei
consiglieri  di  amministrazione in rappresentanza dei produttori. Lo
statuto  adottato dal consorzio e' trasmesso entro quindici giorni al
Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che
lo  approva  di  concerto  con  il Ministro dello sviluppo economico,
salvo  motivate  osservazioni cui il consorzio e' tenuto ad adeguarsi
nei  successivi  sessanta  giorni. Qualora il consorzio non ottemperi
nei  termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con
decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e
del  mare,  di  concerto con il Ministro dello sviluppo economico; Il
decreto  ministeriale  di approvazione dello statuto del consorzio e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
  3.  PERIODO  SOPPRESSO  DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4. Le imprese
che  eliminano  gli  oli  minerali  usati  tramite  co-combustione  e
all'uopo  debitamente  autorizzate  e  gli  altri consorzio di cui al
presente   articolo  sono  tenute  a  fornire  al  Consorzio  di  cui
all'articolo  11  del  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, i
dati tecnici di cui al comma 12, lettera h), affinche' tale consorzio
comunichi  annualmente  tutti  i  dati  raccolti su base nazionale ai
Ministeri  che  esercitano  il  controllo, corredati da una relazione
illustrativa.  Alla  violazione dell'obbligo si applicano le sanzioni
di   cui  all'articolo  258  per  la  mancata  comunicazione  di  cui
all'articolo 189, comma 3.
  4.  Ai  consorzio  partecipano in forma Paritetica tutte le imprese
che:
    a) le imprese che producono, importano o mettono in commercio oli
base vergini;
    b)  le  imprese  che  producono  oli base mediante un processo di
rigenerazione;
    c)  le imprese che effettuano il recupero e la raccolta degli oli
usati;
    d)  le  imprese che effettuano la sostituzione e la vendita degli
oli lubrificanti.
  5.  Le  quote  di partecipazione ai consorzio sono ripartite fra le
categorie  di  imprese di cui al comma 4 e nell'ambito di ciascuna di
esse  sono  attribuite in proporzione delle quantita' di lubrificanti
prodotti, commercializzati rigenerati o recuperati.
  6.  Le  deliberazioni  degli  organi  del  consorzio,  adottate  in
relazione alle finalita' della parte quarta del presente decreto ed a
norma dello statuto, sono vincolanti per tutti i consorziati. PERIODO
SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4.
  7.  I  consorzio  determinano annualmente, con riferimento ai costi
sopportati  nell'anno  al  netto  dei ricavi per l'assolvimento degli
obblighi  di  cui al presente articolo, il contributo per chilogrammo
dell'olio   lubrificante   che   sara'   messo  a  consumo  nell'anno
successivo.  Ai  fini  della  parte  quarta  del  presente decreto si
considerano  immessi al consumo gli oli lubrificanti di base e finiti
all'atto del pagamento dell'imposta di consumo.
  8.  Le  imprese  partecipanti  sono tenute a versare al consorzio i
contributi  dovuti  da  ciascuna  di  esse  secondo le modalita' ed i
termini fissati ai sensi del comma 9.
  9.  Le  modalita'  e  i  termini  di  accertamento,  riscossione  e
versamento  dei  contributi  di  cui  al  comma 8, sono stabiliti con
decreto  del Ministro della economia e delle finanze, di concerto con
i  Ministri  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio e delle
attivita'  produttive,  da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro
un mese dall'approvazione dello statuto del consorzio.
  10.  Il  consorzio  di  cui  al  comma 1 trasmettono annualmente al
((Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare))
ed  al  Ministro  delle  attivita'  produttive i bilanci preventivo e
consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione. I consorzio
di  cui  al  comma  1, entro il 31 maggio di ogni anno, presentano al
((Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare))
ed  al  Ministro  delle  attivita'  produttive  una relazione tecnica
sull'attivita' complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro singoli
aderenti nell'anno solare precedente.
  11.  Lo  statuto  di  cui  al comma 2, prevede, in particolare, gli
organi dei consorzio e le relative modalita' di nomina.
  12.  I  consorzio  svolgono  per  tutto  il  territorio nazionale i
seguenti compiti:
    a)  promuovere  la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle
tematiche della raccolta;
    b)   assicurare  ed  incentivare  la  raccolta  degli  oli  usati
ritirandoli dai detentori e dalle imprese autorizzate;
    c)  espletare  direttamente  la  attivita'  di raccolta degli oli
usati  dai  detentori  che ne facciano richiesta nelle aree in cui la
raccolta risulti difficoltosa o economicamente svantaggiosa;
    d)  selezionare gli oli usati raccolti ai fmi della loro corretta
eliminazione tramite rigenerazione, combustione o smaltimento;
    e) cedere gli oli usati raccolti:
      1)  in via prioritaria, alla rigenerazione tesa alla produzione
di oli base;
      2)  in  caso  ostino  effettivi  vincoli  di  carattere tecnico
economico e organizzativo, alla combustione o coincenerimento;
      3)  in  difetto  dei  requisiti  per l'avvio agli usi di cui ai
numeri  precedenti, allo smaltimento tramite incenerimento o deposito
permanente;
    f)  perseguire  ed incentivare lo studio, la sperimentazione e la
realizzazione   di   nuovi  processi  di  trattamento  e  di  impiego
alternativi;
    g)  operare  nel  rispetto dei principi di concorrenza, di libera
circolazione  dei beni, di economicita' della gestione, nonche' della
tutela  della  salute e dell'ambiente da ogni inquinamento dell'aria,
delle acque e del suolo;
    h)  annotare  ed  elaborare  tutti  i  dati tecnici relativi alla
raccolta ed eliminazione degli oli usati e comunicarli annualmente al
Consorzio  di  cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio
1992,  n.  95, affinche' tale Consorzio li trasmetta ai Ministeri che
esercitano il controllo, corredati da una relazione illustrativa;
    i)   concordare   con   le  imprese  che  svolgono  attivita'  di
rigenerazione  i  parametri  tecnici per la selezione degli oli usati
idonei per l'avvio alla rigenerazione;
    l) incentivare la raccolta di oli usati rigenerabili;
    l-bis) cedere gli oli usati rigenerabili raccolti alle imprese di
rigenerazione  che  ne facciano richiesta in ragione del rapporto fra
quantita'  raccolte  e  richieste,  delle  capacita' produttive degli
impianti  previste  dalle relative autorizzazioni e, per gli impianti
gia'  in  funzione,  della  pregressa produzione di basi lubrificanti
rigenerate di qualita' idonea per il consumo;
    l-ter)   corrispondere   alle   imprese   di   rigenerazione   un
corrispettivo  a fronte del trattamento determinato in funzione della
situazione  corrente  del mercato delle basi lubrificanti rigenerate,
dei  costi  di  raffinazione e del prezzo ricavabile dall'avvio degli
oli usati al riutilizzo tramite combustione; tale corrispettivo sara'
erogato  con riferimento alla quantita' di base lubrificante ottenuta
per  tonnellata  di  olio usato, di qualita' idonea per il consumo ed
effettivamente ricavata dal processo di rigenerazione degli oli usati
ceduti dal consorzio all'impresa stessa;
    l-quater) assicurare l'avvio alla combustione dell'olio usato non
rigenerabile  ma  riutilizzabile  ovvero  dell'olio  rigenerabile non
ritirato  dalle  imprese  di rigenerazione e lo smaltimento dell'olio
usato  non  riutilizzabile  nel  rispetto  delle  disposizioni contro
l'inquinamento.
  13.   I   consorzio   possono  svolgere  le  proprie  funzioni  sia
direttamente che tramite mandati conferiti ad imprese per determinati
e  limitati  settori  di  attivita'  o determinate aree territoriali.
L'attivita'   dei  mandatari  e'  svolta  sotto  la  direzione  e  la
responsabilita' dei consorzio stessi.
  14.  I  soggetti  giuridici  appartenenti  alle categorie di cui al
comma 4 che vengano costituiti o inizino comunque una delle attivita'
proprie  delle  categorie  medesime  successivamente  all'entrata  in
vigore  della parte quarta del presente decreto aderiscono ad uno dei
consorzio  di  cui  al  comma  1, entro sessanta giorni dalla data di
costituzione  o  di inizio della propria attivita'. PERIODO SOPPRESSO
DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4
  15.  Decorsi  novanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  del decreto di approvazione dello statuto di cui
al  comma  2,  chiunque  detiene oli minerali esausti e' obbligato al
loro  conferimento  ai  consorzio  di  cui al comma 1, direttamente o
mediante  consegna a soggetti incaricati del consorzio o autorizzati,
in base alla normativa vigente, a esercitare le attivita' di gestione
di  tali  rifiuti.  L'obbligo di conferimento non esclude la facolta'
per  il  detentore  di  cedere gli oli minerali esausti ad imprese di
altro Stato membro della Comunita' europea.
  16. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e
riciclaggio,   gli  eventuali  avanzi  di  gestione  accantonati  dai
consorzio  di  cui al comma 1 nelle riserve costituenti il patrimonio
netto  non  concorrono  alla formazione del reddito, a condizione che
sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai
consorziati  di  tali avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento
dei consorzi medesimi.
                              ART. 237
             (criteri direttivi dei sistemi di gestione)

   1.  I  sistemi  di  gestione adottati devono, in ogni caso, essere
aperti alla partecipazione di tutti gli operatori e concepiti in modo
da assicurare il principio di trasparenza, di non discriminazione, di
non  distorsione della concorrenza, di libera circolazione nonche' il
massimo rendimento possibile.

TITOLO IV

TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI


                              Art. 238
             Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

  1.  Chiunque  possegga  o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree
scoperte  ad  uso  privato  o  pubblico  non costituenti accessorio o
pertinenza  dei  locali  medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti
nelle  zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, e'
tenuto  al  pagamento  di  una  tariffa.  La  tariffa  costituisce il
corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e
smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani e ricomprende anche i costi
indicati dall'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.
36.  La  tariffa  di  cui  all'articolo  49 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e' soppressa a decorrere dall'entrata in vigore
del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.
  2.  La  tariffa  per  la  gestione  dei rifiuti e' commisurata alle
quantita'  e  qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita'
di  superficie,  in  relazione agli usi e alla tipologia di attivita'
svolte,  sulla  base  di parametri, determinati con il regolamento di
cui  al  comma  6,  che  tengano  anche  conto  di  indici reddituali
articolati per fasce di utenza e territoriali.
  3.  La tariffa e' determinata, entro tre mesi dalla data di entrata
in  vigore del decreto di cui al comma 6, dalle Autorita' d'ambito ed
e'  applicata  e  riscossa  dai  soggetti  affidatari del servizio di
gestione  integrata sulla base dei criteri fissati dal regolamento di
cui  al  comma  6.  Nella determinazione della tariffa e' prevista la
copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti
urbani  quali,  ad  esempio,  le  spese  di spazzamento delle strade.
Qualora  detti  costi vengano coperti con la tariffa cio' deve essere
evidenziato   nei   piani  finanziari  e  nei  bilanci  dei  soggetti
affidatari del servizio.
  4.  La  tariffa  e'  composta da una quota determinata in relazione
alle  componenti  essenziali  del  costo  del  servizio,  riferite in
particolare   agli   investimenti   per   le  opere  ed  ai  relativi
ammortamenti,  nonche'  da  una  quota  rapportata  alle quantita' di
rifiuti  conferiti,  al  servizio  fornito e all'entita' dei costi di
gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi
di investimento e di esercizio.
  5.  Le  Autorita'  d'ambito approvano e presentano all'Autorita' di
cui  all'articolo  207  il  piano finanziario e la relativa relazione
redatta  dal soggetto affidatario del servizio di gestione integrata.
Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui  al  comma  6,  dovra' essere gradualmente assicurata l'integrale
copertura dei costi.
  6.  Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare)),  di  concerto  con  il  Ministro  delle attivita' produttive,
sentiti  la Conferenza Stato regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici
e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche
ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, con apposito
regolamento  da  emanarsi  entro  sei  mesi  dalla data di entrata in
vigore  della  parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle
disposizioni  di  cui  al presente articolo, i criteri generali sulla
base  dei  quali  vengono  definite  le  componenti dei costi e viene
determinata  la  tariffa,  anche con riferimento alle agevolazioni di
cui  al  comma  7,  garantendo  comunque  l'assenza  di  oneri per le
autorita' interessate.
  7.  Nella  determinazione  della  tariffa  possono  essere previste
agevolazioni  per  le  utenze  domestiche e per quelle adibite ad uso
stagionale  o non continuativo, debitamente documentato ed accertato,
che  tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di
utenza  e  territoriali. In questo caso, nel piano finanziario devono
essere  indicate  le  risorse  necessarie  per  garantire l'integrale
copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni, secondo i
criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6.
  8.  Il  regolamento  di  cui  al  comma  6  tiene conto anche degli
obiettivi  di  miglioramento della produttivita' e della qualita' del
servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
  9.   L'eventuale   modulazione  della  tariffa  tiene  conto  degli
investimenti  effettuati dai comuni o dai gestori che risultino utili
ai fini dell'organizzazione del servizio.
  10.   Alla  tariffa  e'  applicato  un  coefficiente  di  riduzione
proporzionale  alle quantita' di rifiuti assimilati che il produttore
dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata
dal soggetto che effettua l'attivita' di recupero dei rifiuti stessi.
  11.  Sino  alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino
al  compimento  degli  adempimenti  per  l'applicazione della tariffa
continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.
  12.  La riscossione volontaria e coattiva della tariffa puo' essere
effettuata  secondo  le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  mediante  convenzione con
l'Agenzia delle entrate. (6) (36)
-------------
AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.L.  11 maggio 2007, n. 61, convertito con modificazioni dalla
L.  5 luglio 2007, n. 87, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "in
deroga  al  presente  articolo  238,  i comuni della regione Campania
adottano  immediatamente  le iniziative urgenti per assicurare che, a
decorrere  dal  1°  gennaio  2008 e per un periodo di cinque anni, ai
fini  della  determinazione  della  tassa  di smaltimento dei rifiuti
solidi urbani e della tariffa igiene ambientale (TIA) siano applicate
misure  tariffarie per garantire la copertura integrale dei costi del
servizio   di   gestione  dei  rifiuti  indicati  in  appositi  piani
economico-finanziari  redatti  tenendo  conto anche delle indicazioni
contenute  nei  piani  di  cui  all'articolo  4.  Ai  comuni  che non
provvedono  nei  termini  previsti  si  applicano  le sanzioni di cui
all'articolo   141,   comma   1,   del   testo   unico   delle  leggi
sull'ordinamento  degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, previa diffida ad adempiere e successiva nomina,
in  caso  di  inottemperanza, di un apposito commissario da parte del
prefetto per l'approvazione delle delibere necessarie".
-------------
AGGIORNAMENTO (36)
  Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
L.  30  luglio 2010, n. 122 ha disposto (con l'art. 14, comma 33) che
"Le  disposizioni  di  cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3
aprile  2006,  n.  152, si interpretano nel senso che la natura della
tariffa ivi prevista non e' tributaria. Le controversie relative alla
predetta  tariffa,  sorte  successivamente  alla  data  di entrata in
vigore   del   presente   decreto,   rientrano   nella  giurisdizione
dell'autorita' giudiziaria ordinaria".

TITOLO V

BONIFICA DI SITI CONTAMINATI


                              ART. 239
                 (principi e campo di applicazione)

   1.  Il  presente  titolo  disciplina  gli interventi di bonifica e
ripristino  ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure,
i  criteri  e  le  modalita'  per  lo  svolgimento  delle  operazioni
necessarie  per  l'eliminazione  delle  sorgenti  dell'inquinamento e
comunque   per   la   riduzione   delle  concentrazioni  di  sostanze
inquinanti,  in  armonia  con  i  principi e le norme comunitari, con
particolare riferimento al principio "chi inquina paga".
   2.  Ferma  restando la disciplina dettata dal titolo I della parte
quarta  del presente decreto, le disposizioni del presente titolo non
si applicano:
    a)  all'abbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte quarta del
presente  decreto.  In  tal  caso qualora, a seguito della rimozione,
avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in
modo   incontrollato,   si  accerti  il  superamento  dei  valori  di
attenzione,  si  dovra' procedere alla caratterizzazione dell'area ai
fini  degli  eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale
da effettuare ai sensi del presente titolo;
    b) agli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali, se
non nei limiti di quanto espressamente richiamato dalle medesime o di
quanto dalle stesse non disciplinato.
   3.  Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree
caratterizzate   da  inquinamento  diffuso  sono  disciplinati  dalle
regioni  con appositi piani, fatte salve le competenze e le procedure
previste  per  i  siti  oggetto  di bonifica di interesse nazionale e
comunque nel rispetto dei criteri generali di cui al presente titolo.
                              ART. 240 
                            (definizioni) 
 
   1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, si definiscono: 
    a)  sito:  l'area  o  porzione  di  territorio,   geograficamente
definita e  determinata,  intesa  nelle  diverse  matrici  ambientali
(suolo ((, materiali di riporto)), sottosuolo ed acque sotterranee) e
comprensiva  delle  eventuali  strutture  edilizie  e  impiantistiche
presenti; 
    b) concentrazioni soglia di contaminazione (CSC):  i  livelli  di
contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono  valori  al
di sopra dei quali e' necessaria  la  caratterizzazione  del  sito  e
l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'Allegato 5
alla parte quarta del presente decreto.  Nel  caso  in  cui  il  sito
potenzialmente contaminato sia  ubicato  in  un'area  interessata  da
fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il  superamento
di una o piu' concentrazioni soglia di contaminazione, queste  ultime
si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti  i  parametri
superati; 
    c)  concentrazioni  soglia  di  rischio  (CSR):  i   livelli   di
contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso
con  l'applicazione  della  procedura  di  analisi  di  rischio  sito
specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato  1  alla  parte
quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del  piano  di
caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in  sicurezza
e  la  bonifica.  I  livelli   di   concentrazione   cosi'   definiti
costituiscono i livelli di accettabilita' per il sito; 
    d) sito potenzialmente contaminato: un sito nel quale uno o  piu'
valori di concentrazione delle  sostanze  inquinanti  rilevati  nelle
matrici ambientali risultino superiori ai  valori  di  concentrazione
soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le  operazioni
di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario  e  ambientale
sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o  meno  di
contaminazione sulla base  delle  concentrazioni  soglia  di  rischio
(CSR); 
    e)  sito  contaminato:  un  sito  nel  quale   i   valori   delle
concentrazioni   soglia   di   rischio   (CSR),    determinati    con
l'applicazione  della  procedura  di  analisi  di  rischio   di   cui
all'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base  dei
risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati; 
    f) sito non contaminato: un  sito  nel  quale  la  contaminazione
rilevata nelle matrice ambientali  risulti  inferiore  ai  valori  di
concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure,  se  superiore,
risulti comunque inferiore ai  valori  di  concentrazione  soglia  di
rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario
e ambientale sito specifica; 
    g) sito con attivita' in esercizio: un sito nel  quale  risultano
in esercizio attivita' produttive  sia  industriali  che  commerciali
nonche'  le  aree  pertinenziali  e  quelle  adibite   ad   attivita'
accessorie economiche, ivi comprese le attivita'  di  mantenimento  e
tutela  del  patrimonio  ai  fini  della  successiva  ripresa   delle
attivita'; 
    h) sito dismesso: un  sito  in  cui  sono  cessate  le  attivita'
produttive; 
    i) misure  di  prevenzione:  le  iniziative  per  contrastare  un
evento, un atto o un'omissione che ha creato una  minaccia  imminente
per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio  sufficientemente
probabile che si verifichi un danno  sotto  il  profilo  sanitario  o
ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire  o  minimizzare
il realizzarsi di tale minaccia; 
    l) misure di riparazione:  qualsiasi  azione  o  combinazione  di
azioni, tra cui  misure  di  attenuazione  o  provvisorie  dirette  a
riparare, risanare o sostituire risorse naturali e/o servizi naturali
danneggiati, oppure  a  fornire  un'alternativa  equivalente  a  tali
risorse o servizi; 
    m) messa in sicurezza d'emergenza: ogni intervento immediato o  a
breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di  emergenza  di
cui alla lettera t) in caso di eventi di contaminazione repentini  di
qualsiasi natura, atto  a  contenere  la  diffusione  delle  sorgenti
primarie di contaminazione, impedirne il contatto con  altre  matrici
presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa  di  eventuali  ulteriori
interventi  di  bonifica  o  di  messa  in  sicurezza   operativa   o
permanente; 
    n) messa  in  sicurezza  operativa:  l'insieme  degli  interventi
eseguiti in un sito con attivita' in esercizio atti  a  garantire  un
adeguato livello di sicurezza per le persone  e  per  l'ambiente,  in
attesa di ulteriori interventi di messa  in  sicurezza  permanente  o
bonifica  da  realizzarsi  alla   cessazione   dell'attivita'.   Essi
comprendono   altresi'   gli   interventi   di   contenimento   della
contaminazione  da  mettere  in  atto   in   via   transitoria   fino
all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza  permanente,
al fine di evitare la  diffusione  della  contaminazione  all'interno
della stessa matrice o tra matrici differenti. In  tali  casi  devono
essere predisposti idonei  piani  di  monitoraggio  e  controllo  che
consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate; 
    o) messa in sicurezza permanente: l'insieme degli interventi atti
a isolare in  modo  definitivo  le  fonti  inquinanti  rispetto  alle
matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e  definitivo
livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente.  In  tali  casi
devono  essere  previsti  piani  di  monitoraggio   e   controllo   e
limitazioni  d'uso   rispetto   alle   previsioni   degli   strumenti
urbanistici; 
    p) bonifica: l'insieme degli  interventi  atti  ad  eliminare  le
fonti di inquinamento  e  le  sostanze  inquinanti  o  a  ridurre  le
concentrazioni delle stesse presenti  nel  suolo,  nel  sottosuolo  e
nelle acque sotterranee ad un livello uguale o  inferiore  ai  valori
delle concentrazioni soglia di rischio (CSR); 
    q)  ripristino  e  ripristino  ambientale:  gli   interventi   di
riqualificazione  ambientale  e  paesaggistica,   anche   costituenti
complemento  degli  interventi  di  bonifica  o  messa  in  sicurezza
permanente, che consentono di recuperare il  sito  alla  effettiva  e
definitiva  fruibilita'  per  la  destinazione  d'uso  conforme  agli
strumenti urbanistici; 
    r) inquinamento  diffuso:  la  contaminazione  o  le  alterazioni
chimiche, fisiche o biologiche delle matrici  ambientali  determinate
da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine; 
    s) analisi di rischio  sanitario  e  ambientale  sito  specifica:
analisi sito specifica degli effetti  sulla  salute  umana  derivanti
dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti  nelle
matrici ambientali  contaminate,  condotta  con  i  criteri  indicati
nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto; 
    t) condizioni di emergenza: gli eventi al verificarsi  dei  quali
e' necessaria l'esecuzione  di  interventi  di  emergenza,  quali  ad
esempio: 
     1) concentrazioni attuali  o  potenziali  dei  vapori  in  spazi
confinati prossime ai livelli di  esplosivita'  o  idonee  a  causare
effetti nocivi acuti alla salute; 
     2) presenza di  quantita'  significative  di  prodotto  in  fase
separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda; 
     3) contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per  scopi
agricoli; 
     4) pericolo di incendi ed esplosioni. 
                              ART. 241
                     (regolamento aree agricole)

   1. Il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino
ambientale   e  di  messa  in  sicurezza,  d'emergenza,  operativa  e
permanente,   delle   aree   destinate  alla  produzione  agricola  e
all'allevamento  e' adottato con decreto del ((Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare)) di concerto con i Ministri
delle attivita' produttive, della salute e delle politiche agricole e
forestali. (25a)
-------------
AGGIORNAMENTO (25a)
  La  Corte Costituzionale con sentenza 16-24 luglio 2009, n. 247 (in
G.U.  1a  s.s.  29/07/2009  n.  30)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale  del  presente articolo nella parte in cui non prevede
che,  prima  dell'adozione  del regolamento da esso disciplinato, sia
sentita  la  Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281
del 1997.
                              ART. 242 
               (procedure operative ed amministrative) 
 
   1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado  di
contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera
entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e  ne  da'
immediata  comunicazione  ai  sensi  e  con  le  modalita'   di   cui
all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica  all'atto
di individuazione  di  contaminazioni  storiche  che  possano  ancora
comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione. 
   2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure
di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla  contaminazione,
un'indagine preliminare sui parametri  oggetto  dell'inquinamento  e,
ove  accerti  che  il  livello   delle   concentrazioni   soglia   di
contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede  al  ripristino
della   zona   contaminata,    dandone    notizia,    con    apposita
autocertificazione,  al  comune  ed  alla  provincia  competenti  per
territorio    entro    quarantotto    ore    dalla     comunicazione.
L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica di  cui  al
presente articolo, ferme restando  le  attivita'  di  verifica  e  di
controllo da  parte  dell'autorita'  competente  da  effettuarsi  nei
successivi quindici giorni. Nel caso in cui  l'inquinamento  non  sia
riconducibile ad un singolo evento, i parametri  da  valutare  devono
essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e
delle attivita' ivi svolte nel tempo. 
   3. Qualora l'indagine  preliminare  di  cui  al  comma  2  accerti
l'avvenuto superamento delle CSC anche  per  un  solo  parametro,  il
responsabile dell'inquinamento ne da' immediata notizia al comune  ed
alle province competenti per  territorio  con  la  descrizione  delle
misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza  adottate.
Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni,
nonche'  alla  regione  territorialmente  competente  il   piano   di
caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato  2  alla  parte
quarta del presente decreto. Entro  i  trenta  giorni  successivi  la
regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza  il  piano  di
caratterizzazione    con    eventuali    prescrizioni    integrative.
L'autorizzazione regionale costituisce assenso  per  tutte  le  opere
connesse  alla  caratterizzazione,  sostituendosi   ad   ogni   altra
autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla  osta  da  parte
della pubblica amministrazione. 
   4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito e'
applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica  per  la
determinazione  delle  concentrazioni  soglia  di  rischio  (CSR).  I
criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono
stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo
economico e  della  salute  entro  il  30  giugno  2008.  Nelle  more
dell'emanazione del predetto decreto, i  criteri  per  l'applicazione
della procedura di analisi di rischio sono riportati nell'Allegato  1
alla  parte   quarta   del   presente   decreto.   Entro   sei   mesi
dall'approvazione  del  piano  di  caratterizzazione,   il   soggetto
responsabile  presenta  alla  regione  i  risultati  dell'analisi  di
rischio. La conferenza di servizi convocata dalla regione, a  seguito
dell'istruttoria  svolta   in   contraddittorio   con   il   soggetto
responsabile, cui e'  dato  un  preavviso  di  almeno  venti  giorni,
approva il documento di analisi di rischio entro  i  sessanta  giorni
dalla ricezione dello stesso. Tale documento e' inviato ai componenti
della conferenza di servizi almeno  venti  giorni  prima  della  data
fissata per la conferenza e, in caso di decisione a  maggioranza,  la
delibera di adozione fornisce una adeguata ed  analitica  motivazione
rispetto  alle  opinioni  d  issenzienti  espresse  nel  corso  della
conferenza. 
   5 Qualora  gli  esiti  della  procedura  dell'analisi  di  rischio
dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti  nel  sito
e' inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei
servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi  del  rischio,
dichiara concluso positivamente  il  procedimento.  In  tal  caso  la
conferenza di servizi puo' prescrivere lo svolgimento di un programma
di monitoraggio sul sito circa la  stabilizzazione  della  situazione
riscontrata  in  relazione  agli  esiti  dell'analisi  di  rischio  e
all'attuale destinazione d'uso del sito.  A  tal  fine,  il  soggetto
responsabile, entro sessanta giorni dall'approvazione di  cui  sopra,
invia alla provincia ed alla regione  competenti  per  territorio  un
piano di monitoraggio nel quale sono individuati: 
    a) i parametri da sottoporre a controllo; 
    b) la frequenza e la durata del monitoraggio. 
   6  La  regione,  sentita  la  provincia,  approva  il   piano   di
monitoraggio  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  dello  stesso.
L'anzidetto termine puo'  essere  sospeso  una  sola  volta,  qualora
l'autorita' competente ravvisi la necessita' di richiedere,  mediante
atto   adeguatamente    motivato,    integrazioni    documentali    o
approfondimenti del  progetto,  assegnando  un  congruo  termine  per
l'adempimento. In questo caso il termine per  l'approvazione  decorre
dalla ricezione del progetto integrato. Alla scadenza del periodo  di
monitoraggio il  soggetto  responsabile  ne  da'  comunicazione  alla
regione ed alla provincia, inviando una relazione tecnica riassuntiva
degli esiti del monitoraggio svolto. Nel caso in cui le attivita'  di
monitoraggio  rilevino  il  superamento   di   uno   o   piu'   delle
concentrazioni soglia di rischio,  il  soggetto  responsabile  dovra'
avviare la procedura di bonifica di cui al comma 7. 
   7. Qualora gli  esiti  della  procedura  dell'analisi  di  rischio
dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti  nel  sito
e' superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR),  il
soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi
dall'approvazione del documento di analisi di  rischio,  il  progetto
operativo degli interventi di  bonifica  o  di  messa  in  sicurezza,
operativa o permanente, e, ove necessario,  le  ulteriori  misure  di
riparazione e di ripristino ambientale,  al  fine  di  minimizzare  e
ricondurre ad accettabilita' il  rischio  derivante  dallo  stato  di
contaminazione presente nel sito. Nel caso di interventi di  bonifica
o di messa in sicurezza di cui al periodo precedente, che  presentino
particolari complessita' a causa della natura  della  contaminazione,
degli  interventi,  delle  dotazioni  impiantistiche   necessarie   o
dell'estensione dell'area interessata dagli interventi  medesimi,  il
progetto puo' essere articolato per fasi progettuali distinte al fine
di rendere possibile la realizzazione degli  interventi  per  singole
aree o per fasi temporali successive.((Nell'ambito dell'articolazione
temporale potra' essere valutata l'adozione di tecnologie innovative,
di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi  sopportabili,  resesi
disponibili  a  seguito  dello   sviluppo   tecnico-scientifico   del
settore))  La  regione,  acquisito  il  parere  del  comune  e  della
provincia interessati  mediante  apposita  conferenza  di  servizi  e
sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con  eventuali
prescrizioni  ed  integrazioni  entro   sessanta   giorni   dal   suo
ricevimento. Tale termine puo' essere sospeso una sola volta, qualora
la  regione  ravvisi  la  necessita'  di  richiedere,  mediante  atto
adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al
progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In  questa
ipotesi il termine per  l'approvazione  del  progetto  decorre  dalla
presentazione  del   progetto   integrato.   Ai   soli   fini   della
realizzazione e dell'esercizio degli impianti  e  delle  attrezzature
necessarie all'attuazione del  progetto  operativo  e  per  il  tempo
strettamente  necessario  all'attuazione  medesima,  l'autorizzazione
regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le
autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla  osta,
i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente  compresi,
in  particolare,  quelli  relativi  alla   valutazione   di   impatto
ambientale, ove necessaria, alla gestione  delle  terre  e  rocce  da
scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed  allo  scarico
delle  acque  emunte  dalle  falde.   L'autorizzazione   costituisce,
altresi', variante urbanistica e comporta dichiarazione  di  pubblica
utilita', di urgenza  ed  indifferibilita'  dei  lavori.  Con  il  pr
ovvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi
di  esecuzione,  indicando   altresi'   le   eventuali   prescrizioni
necessarie per l'esecuzione dei lavori ed e' fissata l'entita'  delle
garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per  cento
del costo stimato dell'intervento,  che  devono  essere  prestate  in
favore della regione per la corretta esecuzione ed  il  completamento
degli interventi medesimi. 
   8. I criteri per la selezione e l'esecuzione degli  interventi  di
bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza  operativa  o
permanente, nonche' per l'individuazione delle migliori  tecniche  di
intervento a  costi  sostenibili  (B.A.T.N.E.E.C.  -  Best  Available
Technology Not Entailing Excessive Costs) ai  sensi  delle  normative
comunitarie sono riportati nell'Allegato  3  alla  parte  quarta  del
presente decreto. 
   9. La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti contaminati
, garantisce  una  adeguata  sicurezza  sanitaria  ed  ambientale  ed
impedisce un'ulteriore propagazione dei contaminanti. I  progetti  di
messa in sicurezza operativa sono accompagnati da accurati  piani  di
monitoraggio dell'efficacia delle  misure  adottate  ed  indicano  se
all'atto della cessazione dell'attivita' si  rendera'  necessario  un
intervento  di  bonifica  o  un  intervento  di  messa  in  sicurezza
permanente.Possono  essere   altresi'   autorizzati   interventi   di
manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza  degli
impianti e delle reti  tecnologiche,  purche'  non  compromettano  la
possibilita' di effettuare o completare gli  interventi  di  bonifica
che siano condotti adottando appropriate misure  di  prevenzione  dei
rischi. 
   10. Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in sicurezza  e
ripristino ambientale di siti con attivita' in esercizio, la regione,
fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela della salute pubblica  e
dell'ambiente, in sede di approvazione del progetto  assicura  che  i
suddetti interventi  siano  articolati  in  modo  tale  da  risultare
compatibili con la prosecuzione della attivita'. 
   11. Nel caso  di  eventi  avvenuti  anteriormente  all'entrata  in
vigore della parte quarta del presente  decreto  che  si  manifestino
successivamente a tale data  in  assenza  di  rischio  immediato  per
l'ambiente e per la salute pubblica, il soggetto interessato comunica
alla regione, alla provincia e al comune  competenti  l'esistenza  di
una   potenziale    contaminazione    unitamente    al    piano    di
caratterizzazione del sito,  al  fine  di  determinarne  l'entita'  e
l'estensione con riferimento  ai  parametri  indicati  nelle  CSC  ed
applica le procedure di cui ai commi 4 e seguenti. 
   12.  Le  indagini  ed  attivita'  istruttorie  sono  svolte  dalla
provincia,  che  si  avvale  della  competenza  tecnica  dell'Agenzia
regionale per la protezione dell'ambiente e si coordina con le  altre
amministrazioni. 
   13. La procedura di approvazione  della  caratterizzazione  e  del
progetto di bonifica si svolge in  Conferenza  di  servizi  convocata
dalla  regione  e  costituita  dalle  amministrazioni  ordinariamente
competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni  per
la realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel  progetto.
La relativa documentazione e' inviata ai componenti della  conferenza
di servizi almeno venti  giorni  prima  della  data  fissata  per  la
discussione e, in caso di decisione a  maggioranza,  la  delibera  di
adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione  rispetto
alle opinioni  dissenzienti  espresse  nel  corso  della  conferenza.
Compete alla  provincia  rilasciare  la  certificazione  di  avvenuta
bonifica.  Qualora  la  provincia  non  provveda  a  rilasciare  tale
certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera  di
adozione, al rilascio provvede la regione. 
                              Art. 243
                           Acque di falda

  1.  Le  acque  di falda emunte dalle falde sotterranee, nell'ambito
degli  interventi  di  bonifica  ((o messa in sicurezza)) di un sito,
possono essere scaricate, direttamente o dopo essere state utilizzate
in  cicli  produttivi  in esercizio nel sito stesso, nel rispetto dei
limiti di emissione di acque reflue industriali in acque superficiali
di cui al presente decreto.
  2.  In  deroga  a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104, ai
soli  fini della bonifica dell'acquifero, e' ammessa la reimmissione,
previo  trattamento,  delle  acque  sotterranee  nella  stessa unita'
geologica  da  cui  le  stesse  sono  state  estratte,  indicando  la
tipologia di trattamento, le caratteristiche quali-quantitative delle
acque reimmesse, le modalita' di reimmissione e le misure di messa in
sicurezza  della  porzione  di  acquifero  interessato dal sistema di
estrazione/reimmissione.  Le  acque  reimmesse  devono  essere  state
sottoposte ad un trattamento finalizzato alla bonifica dell'acquifero
e  non  devono  contenere  altre  acque  di  scarico o altre sostanze
pericolose  diverse,  per  qualita'  e  quantita', da quelle presenti
nelle acque prelevate.
                              ART. 244
                             (ordinanze)

   1.  Le  pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie
funzioni  individuano  siti  nei  quali  accertino  che  i livelli di
contaminazione  sono  superiori ai valori di concentrazione soglia di
contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e
al comune competenti.
   2. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo
aver   svolto   le   opportune  indagini  volte  ad  identificare  il
responsabile  dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida
con    ordinanza    motivata   il   responsabile   della   potenziale
contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo.
   3.  L'ordinanza  di cui al comma 2 e' comunque notificata anche al
proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253.
   4.  Se  il responsabile non sia individuabile o non provveda e non
provveda il proprietario del sito ne' altro soggetto interessato, gli
interventi  che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di
cui  al presente titolo sono adottati dall'amministrazione competente
in conformita' a quanto disposto dall'articolo 250.
                              ART. 245
     (obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti
          non responsabili della potenziale contaminazione)

   1.  Le  procedure  per  gli  interventi  di messa in sicurezza, di
bonifica  e di ripristino ambientale disciplinate dal presente titolo
possono  essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non
responsabili.
   2.  Fatti  salvi  gli  obblighi  del responsabile della potenziale
contaminazione  di cui all'articolo 242, il proprietario o il gestore
dell'area  che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale
del  superamento  delle concentrazione soglia di contaminazione (CSC)
deve  darne  comunicazione  alla regione, alla provincia ed al comune
territorialmente  competenti  e  attuare  le  misure  di  prevenzione
secondo la procedura di cui all'articolo 242. La provincia, una volta
ricevute le comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il comune,
per  l'identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso
agli interventi di bonifica. E' comunque riconosciuta al proprietario
o  ad  altro  soggetto  interessato  la  facolta'  di  intervenire in
qualunque   momento   volontariamente   per  la  realizzazione  degli
interventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in proprieta' o
disponibilita'.
   3. Qualora i soggetti interessati procedano ai sensi dei commi 1 e
2  entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta
del  presente decreto, ovvero abbiano gia' provveduto in tal senso in
precedenza, la decorrenza dell'obbligo di bonifica di siti per eventi
anteriori  all'entrata  in  vigore  della  parte  quarta del presente
decreto  verra' definita dalla regione territorialmente competente in
base  alla  pericolosita' del sito, determinata in generale dal piano
regionale  delle bonifiche o da suoi eventuali stralci, salva in ogni
caso la facolta' degli interessati di procedere agli interventi prima
del suddetto termine.
                              ART. 246
                       (accordi di programma)

  1.  I  soggetti obbligati agli interventi di cui al presente titolo
ed  i  soggetti  altrimenti  interessati  hanno  diritto  di definire
modalita'  e  tempi  di esecuzione degli interventi mediante appositi
accordi  di programma stipulati, entro sei mesi dall'approvazione del
documento  di  analisi  di  rischio  di  cui all'articolo 242, con le
amministrazioni  competenti  ai  sensi  delle  disposizioni di cui al
presente titolo.
  2. Nel caso in cui vi siano soggetti che intendano o siano tenuti a
provvedere  alla  contestuale  bonifica di una pluralita' di siti che
interessano  il territorio di piu' regioni, i tempi e le modalita' di
intervento  possono essere definiti con appositi accordi di programma
stipulati,  entro  dodici  mesi  dall'approvazione  del  documento di
analisi   di   rischio  di  cui  all'articolo  242,  con  le  regioni
interessate.
  3. Nel caso in cui vi siano soggetti che intendano o siano tenuti a
provvedere  alla  contestuale  bonifica  di  una  pluralita'  di siti
dislocati  su  tutto il territorio nazionale o vi siano piu' soggetti
interessati alla bonifica di un medesimo sito di interesse nazionale,
i  tempi  e  le  modalita'  di intervento possono essere definiti con
accordo   di   programma   da   stipularsi,   entro   diciotto   mesi
dall'approvazione   del  documento  di  analisi  di  rischio  di  cui
all'articolo  242, con il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare))  di concerto con i Ministri della salute e
delle attivita' produttive, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.
                              ART. 247
                     (siti soggetti a sequestro)

   1.  Nel  caso  in  cui il sito inquinato sia soggetto a sequestro,
l'autorita' giudiziaria che lo ha disposto puo' autorizzare l'accesso
al  sito  per  l'esecuzione  degli  interventi di messa in sicurezza,
bonifica  e  ripristino  ambientale  delle  aree,  anche  al  fine di
impedire  l'ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente
peggioramento della situazione ambientale.
                              ART. 248
                             (controlli)

   1. La documentazione relativa al piano della caratterizzazione del
sito   e   al   progetto   operativo,  comprensiva  delle  misure  di
riparazione, dei monitoraggi da effettuare, delle limitazioni d'uso e
delle  prescrizioni eventualmente dettate ai sensi dell'articolo 242,
comma  4,  e' trasmessa alla provincia e all'Agenzia regionale per la
protezione  dell'ambiente  competenti  ai fini dell'effettuazione dei
controlli sulla conformita' degli interventi ai progetti approvati.
   2.  Il  completamento  degli  interventi  di bonifica, di messa in
sicurezza  permanente  e  di messa in sicurezza operativa, nonche' la
conformita'  degli  stessi al progetto approvato sono accertati dalla
provincia   mediante   apposita  certificazione  sulla  base  di  una
relazione   tecnica   predisposta   dall'Agenzia   regionale  per  la
protezione dell'ambiente territorialmente competente.
   3.  La  certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per lo
svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7.
                              ART. 249
              (aree contaminate di ridotte dimensioni)

   1.  Per  le aree contaminate di ridotte dimensioni si applicano le
procedure  semplificate  di intervento riportate nell'Allegato 4 alla
parte quarta del presente decreto.
                              ART. 250
              (bonifica da parte dell'amministrazione)

   1.  Qualora  i  soggetti  responsabili  della  contaminazione  non
provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo
ovvero  non  siano individuabili e non provvedano ne' il proprietario
del   sito  ne'  altri  soggetti  interessati,  le  procedure  e  gli
interventi  di  cui  all'articolo  242  sono realizzati d'ufficio dal
comune  territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla
regione,  secondo  l'ordine  di priorita' fissati dal piano regionale
per  la  bonifica  delle  aree  inquinate, avvalendosi anche di altri
soggetti  pubblici  o  privati,  individuati  ad  esito  di  apposite
procedure  ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme per i
predetti  interventi  le  regioni  possono  istituire  appositi fondi
nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio.
                              ART. 251
           (censimento ed anagrafe dei siti da bonificare)

   1.  Le  regioni,  sulla  base dei criteri definiti dall'((Istituto
superiore  per la protezione e la ricerca ambientale)) ( ((ISPRA)) ),
predispongono   l'anagrafe   dei  siti  oggetto  di  procedimento  di
bonifica, la quale deve contenere:
    a)  l'elenco  dei  siti  sottoposti  ad  intervento di bonifica e
ripristino  ambientale  nonche'  degli interventi realizzati nei siti
medesimi;
    b) l'individuazione dei soggetti cui compete la bonifica;
    c) gli enti pubblici di cui la regione intende avvalersi, in caso
di  inadempienza  dei  soggetti  obbligati,  ai  fini dell'esecuzione
d'ufficio,   fermo  restando  l'affidamento  delle  opere  necessarie
mediante gara pubblica ovvero il ricorso alle procedure dell'articolo
242.
   2. Qualora, all'esito dell'analisi di rischio sito specifica venga
accertato  il  superamento  delle  concentrazioni  di  rischio,  tale
situazione   viene   riportata   dal   certificato   di  destinazione
urbanistica,  nonche'  dalla  cartografia  e  dalle norme tecniche di
attuazione  dello  strumento  urbanistico generale del comune e viene
comunicata all'Ufficio tecnico erariale competente.
   3.  Per  garantire  l'efficacia della raccolta e del trasferimento
dei   dati  e  delle  informazioni,  l'((Istituto  superiore  per  la
protezione  e  la  ricerca  ambientale))  ( ((ISPRA)) ) definisce, in
collaborazione   con  le  regioni  e  le  agenzie  regionali  per  la
protezione  dell'ambiente,  i  contenuti  e  la  struttura  dei  dati
essenziali   dell'anagrafe,   nonche'   le   modalita'   della   loro
trasposizione  in sistemi informativi collegati alla rete del Sistema
informativo nazionale dell'ambiente (SINA).
                              ART. 252 
                    (siti di interesse nazionale) 
 
  1. I siti di interesse nazionale,  ai  fini  della  bonifica,  sono
individuabili  in  relazione  alle  caratteristiche  del  sito,  alle
quantita' e  pericolosita'  degli  inquinanti  presenti,  al  rilievo
dell'impatto  sull'ambiente  circostante  in   termini   di   rischio
sanitario ed ecologico, nonche' di pregiudizio per i  beni  culturali
ed ambientali. 
  2. All'individuazione dei siti di interesse nazionale  si  provvede
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, d'intesa con le regioni interessate, secondo  i  seguenti
principi e criteri direttivi: 
    a) gli interventi di bonifica devono riguardare aree e territori,
compresi i corpi idrici, di particolare pregio ambientale; 
    b) la bonifica deve riguardare aree e territori tutelati ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
    c) il rischio sanitario ed ambientale  che  deriva  dal  rilevato
superamento delle concentrazioni soglia  di  rischio  deve  risultare
particolarmente elevato in ragione della densita' della popolazione o
dell'estensione dell'area interessata; 
    d) l'impatto socio economico causato dall'inquinamento  dell'area
deve essere rilevante; 
    e) la contaminazione deve costituire un rischio  per  i  beni  di
interesse storico e culturale di rilevanza nazionale; 
    f) gli interventi da attuare devono riguardare siti compresi  nel
territorio di piu' regioni. 
    ((f-bis) l'insistenza, attualmente o in passato, di attivita'  di
raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie)). 
  ((2-bis. Sono in ogni caso  individuati  quali  siti  di  interesse
nazionale, ai fini della bonifica, i siti  interessati  da  attivita'
produttive ed estrattive di amianto)). 
  3. Ai fini della perimetrazione del sito sono sentiti i comuni,  le
province,  le  regioni  e  gli  altri  enti  locali,  assicurando  la
partecipazione dei responsabili nonche' dei proprietari delle aree da
bonificare, se diversi dai soggetti responsabili. 
  4. La procedura di bonifica di cui all'articolo  242  dei  siti  di
interesse nazionale  e'  attribuita  alla  competenza  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentito  il
Ministero delle attivita' produttive. Il  Ministero  dell'ambiente  e
della  tutela  del  territorio  e  del  mare  puo'  avvalersi   anche
dell'Istituto superiore per la protezione  e  la  ricerca  ambientale
(ISPRA), delle Agenzie  regionali  per  la  protezione  dell'ambiente
delle  regioni  interessate  e  dell'Istituto  superiore  di  sanita'
nonche'  di  altri  soggetti  qualificati  pubblici  o  privati  ((il
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
adotta procedure semplificate per le operazioni di bonifica  relative
alla rete di distribuzione carburanti.)) 
  5. Nel  caso  in  cui  il  responsabile  non  provveda  o  non  sia
individuabile  oppure  non  provveda   il   proprietario   del   sito
contaminato ne'  altro  soggetto  interessato,  gli  interventi  sono
predisposti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, avvalendosi dell'Istituto superiore per la  protezione  e
la ricerca ambientale (ISPRA), dell'Istituto superiore di  sanita'  e
dell'E.N.E.A.  nonche'  di  altri  soggetti  qualificati  pubblici  o
privati. 
  6.  L'autorizzazione  del  progetto  e  dei   relativi   interventi
sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni,  i
concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e  gli  assensi  previsti
dalla  legislazione  vigente,  ivi  compresi,  tra  l'altro,   quelli
relativi alla realizzazione e all'esercizio degli  impianti  e  delle
attrezzature  necessarie  alla  loro   attuazione.   L'autorizzazione
costituisce, altresi', variante urbanistica e comporta  dichiarazione
di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori. 
  7. Se il progetto prevede la realizzazione di  opere  sottoposte  a
procedura di valutazione di impatto  ambientale,  l'approvazione  del
progetto di bonifica comprende anche tale valutazione. 
  8.   In   attesa   del   perfezionamento   del   provvedimento   di
autorizzazione di cui ai commi precedenti,  completata  l'istruttoria
tecnica, il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del  mare  puo'  autorizzare  in  via   provvisoria,   su   richiesta
dell'interessato,  ove  ricorrano  motivi  d'urgenza  e  fatta  salva
l'acquisizione   della   pronuncia   positiva   del    giudizio    di
compatibilita' ambientale, ove prevista, l'avvio dei  lavori  per  la
realizzazione  dei  relativi  interventi  di  bonifica,  secondo   il
progetto valutato positivamente, con  eventuali  prescrizioni,  dalla
conferenza di servizi convocata dal Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela  del  territorio  e  del  mare.  L'autorizzazione  provvisoria
produce gli effetti di cui all'articolo 242, comma 7. 
  9. E' qualificato  sito  di  interesse  nazionale  ai  sensi  della
normativa  vigente  l'area  interessata  dalla  bonifica   della   ex
discarica delle Strillaie  (Grosseto).  Con  successivo  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  si
provvedera' alla perimetrazione della predetta area. 
                            ART. 252-bis
    ((Siti di preminente interesse pubblico per la riconversione
                             Industriale

  1.  Con  uno o piu' decreti del Ministro per lo sviluppo economico,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare e previa intesa con la Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra  lo Stato, le Regioni e le province autonome di
Trento  e  Bolzano,  sono individuati i siti di interesse pubblico ai
fini  dell'attuazione  di  programmi  ed  interventi di riconversione
industriale e di sviluppo economico produttivo, contaminati da eventi
antecedenti  al  30  aprile  2006,  anche  non compresi nel Programma
Nazionale  di  bonifica  di  cui al decreto ministeriale 18 settembre
2001,  n.  468  e  successive  modifiche  ed integrazioni, nonche' il
termine,  compreso  fra  novanta  e  trecentosessanta  giorni, per la
conclusione  delle  conferenze  di servizi di cui al comma 5. In tali
siti  sono  attuati progetti di riparazione dei terreni e delle acque
contaminate  assieme  ad  interventi  mirati  allo sviluppo economico
produttivo.  Nei siti con aree demaniali e acque di falda contaminate
tali   progetti  sono  elaborati  ed  approvati,  entro  dodici  mesi
dall'adozione  del  decreto  di  cui  al presente comma, con appositi
accordi di programma stipulati tra i soggetti interessati, i Ministri
per   lo   sviluppo  economico,  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare e della salute e il Presidente della Regione
territorialmente  competente, sentiti il Presidente della Provincia e
il  Sindaco del Comune territorialmente competenti. Gli interventi di
riparazione  sono  approvati  in deroga alle procedure di bonifica di
cui alla parte IV del titolo V del presente decreto.
  2.  Gli  oneri  connessi  alla  messa  in sicurezza e alla bonifica
nonche'   quelli  conseguenti  all'accertamento  di  ulteriori  danni
ambientali   sono   a   carico   del   soggetto   responsabile  della
contaminazione,  qualora  sia  individuato, esistente e solvibile. Il
proprietario  del  sito  contaminato  e' obbligato in via sussidiaria
previa escussione del soggetto responsabile dell'inquinamento.
  3.  Gli  accordi  di  programma  assicurano  il coordinamento delle
azioni  per  determinarne  i tempi, le modalita', il finanziamento ed
ogni  altro  connesso  e funzio-nale adempimento per l'attuazione dei
programmi di cui al comma 1 e disciplinano in particolare:
    a) gli obiettivi di reindustrializzazione e di sviluppo economico
produttivo  e  il  piano  economico finanziario degli investimenti da
parte  di  ciascuno  dei  proprietari  delle  aree  comprese nel sito
contaminato al fine di conseguire detti obiettivi;
    b)  il  coordinamento  delle  risultanze  delle caratterizzazioni
eseguite e di quelle che si intendono svolgere;
    c)  gli  obiettivi  degli interventi di bonifica e riparazione, i
relativi   obblighi  dei  responsabili  della  contaminazione  e  del
proprietario  del sito, l'eventuale costituzione di consorzi pubblici
o a partecipazione mista per l'attuazione di tali obblighi nonche' le
iniziative  e le azioni che le pubbliche amministrazioni si impegnano
ad assumere ed a finanziare;
    d)  la  quantificazione  degli  effetti  temporanei in termini di
perdita di risorse e servizi causati dall'inquinamento delle acque;
    e) le azioni idonee a compensare le perdite temporanee di risorse
e  servizi, sulla base dell'Allegato II della direttiva 2004/35/CE; a
tal   fine   sono   preferite   le   misure  di  miglioramento  della
sostenibilita'  ambientale degli impianti esistenti, sotto il profilo
del   miglioramento  tecnologico  produttivo  e  dell'implementazione
dell'efficacia  dei  sistemi  di  depurazione  e  abbattimento  delle
emissioni.
    f)  la  prestazione  di  idonee garanzie finanziarie da parte dei
privati per assicurare l'adempimento degli impegni assunti;
    g)  l'eventuale  finanziamento  di  attivita'  di  ricerca  e  di
sperimentazione  di tecniche e metodologie finalizzate al trattamento
delle   matrici   ambientali  contaminate  e  all'abbattimento  delle
concentrazioni di contaminazione, nonche' ai sistemi di misurazione e
analisi  delle sostanze contaminanti e di monitoraggio della qualita'
ecologica del sito;
    h) le modalita' di monitoraggio per il controllo dell'adempimento
degli impegni assunti e della realizzazione dei progetti.
  4.  La stipula dell'accordo di programma costituisce riconoscimento
dell'interesse  pubblico  generale alla realizzazione degli impianti,
delle  opere  e  di  ogni altro intervento connesso e funzionale agli
obiettivi di risanamento e di sviluppo economico e produttivo.
  5.  I provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma 3 sono
approvati  ai  sensi del comma 6 previo svolgimento di due conferenze
di   servizi,  aventi  ad  oggetto  rispettivamente  l'intervento  di
bonifica  e  l'intervento  di reindustrializzazione. La conferenza di
servizi  relativa all'intervento di bonifica e' indetta dal Ministero
dell'ambiente   e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  che
costituisce  l'amministrazione  procedente.  La conferenza di servizi
relativa  all'intervento  di  reindustrializzazione  e'  indetta  dal
Ministero dello sviluppo economico, che costituisce l'amministrazione
procedente.  Le  due  conferenze  di  servizi  sono  indette ai sensi
dell'articolo  14  e  seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ad
esse  partecipano  i  soggetti  pubblici  coinvolti  nell'accordo  di
programma  di cui al comma 1 e i soggetti privati proponenti le opere
e  gli  interventi  nei  siti  di  cui al medesimo comma 1. L'assenso
espresso  dai  rappresentanti  degli  enti  locali,  sulla base delle
determinazioni a provvedere degli organi competenti, sostituisce ogni
atto  di  pertinenza degli enti medesimi. Alle conferenze dei servizi
sono  ammessi gli enti, le associazioni e le organizzazioni sindacali
interessati alla realizzazione del programma.
  6. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di valutazione
di  impatto  ambientale  e  di  autorizzazione  ambientale integrata,
all'esito  delle  due conferenze di servizi, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro
dello  sviluppo  economico,  d'intesa  con la regione interessata, si
autorizzano  la bonifica e la eventuale messa in sicurezza nonche' la
costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere annesse.
  7.  In  considerazione  delle  finalita'  di  tutela  e  ripristino
ambientale  perseguite  dal  presente articolo, l'attuazione da parte
dei   privati  degli  impegni  assunti  con  l'accordo  di  programma
costituisce  anche  attuazione  degli  obblighi di cui alla direttiva
2004/35/CE  e  delle  relative disposizioni di attuazione di cui alla
parte VI del presente decreto.
  8. Gli obiettivi di bonifica dei suoli e delle acque sono stabiliti
dalla  Tabella  I  dell'Allegato  5 al titolo V del presente decreto.
Qualora  il progetto preliminare dimostri che tali limiti non possono
essere  raggiunti nonostante l'applicazione, secondo i principi della
normativa  comunitaria, delle migliori tecnologie disponibili a costi
sopportabili,   la   Conferenza  di  Servizi  indetta  dal  Ministero
dell'Ambiente   e  della  Tutela  del  Territorio  e  del  Mare  puo'
autorizzare interventi di bonifica e ripristino ambientale con misure
di  sicurezza  che  garantiscano,  comunque,  la  tutela ambientale e
sanitaria  anche  se  i valori di concentrazione residui previsti nel
sito   risultano   superiori  a  quelli  stabiliti  dalla  Tabella  I
dell'Allegato  5  al  titolo  V  del presente decreto. Tali valori di
concentrazione residui sono determinati in base ad una metodologia di
analisi di rischio riconosciuta a livello internazionale.
  9.  In  caso  di mancata partecipazione all'accordo di programma di
cui  al  comma 1 di uno o piu' responsabili della contaminazione, gli
interventi    sono   progettati   ed   effettuati   d'ufficio   dalle
amministrazioni  che  hanno  diritto  di  rivalsa  nei  confronti dei
soggetti  che hanno determinato l'inquinamento, ciascuno per la parte
di  competenza.  La presente disposizione si applica anche qualora il
responsabile della contaminazione non adempia a tutte le obbligazioni
assunte in base all'accordo di programma.
  10.  Restano ferme la titolarita' del procedimento di bonifica e le
altre  competenze  attribuite alle Regioni per i siti contaminati che
non  rientrano  fra quelli di interesse nazionale di cui all'articolo
252.))
                              ART. 253
                 (oneri reali e privilegi speciali)

   1.  Gli  interventi  di cui al presente titolo costituiscono onere
reale    sui    siti   contaminati   qualora   effettuati   d'ufficio
dall'autorita'  competente  ai sensi dell'articolo 250. L'onere reale
viene  iscritto a seguito della approvazione del progetto di bonifica
e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica.
   2.  Le  spese  sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono
assistite  da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice
civile.  Detto privilegio si puo' esercitare anche in pregiudizio dei
diritti acquistati dai terzi sull'immobile.
   3.  Il  privilegio  e  la  ripetizione  delle spese possono essere
esercitati,  nei  confronti  del  proprietario  del  sito incolpevole
dell'inquinamento  o  del pericolo di inquinamento, solo a seguito di
provvedimento motivato dell'autorita' competente che giustifichi, tra
l'altro,  l'impossibilita'  di  accertare  l'identita'  del  soggetto
responsabile  ovvero  che  giustifichi l'impossibilita' di esercitare
azioni  di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro
infruttuosita'.
   4.    In    ogni    caso,   il   proprietario   non   responsabile
dell'inquinamento  puo'  essere  tenuto  a  rimborsare, sulla base di
provvedimento  motivato  e con l'osservanza delle disposizioni di cui
alla  legge 7 agosto 1990, n. 241, le spese degli interventi adottati
dall'autorita'  competente  soltanto nei limiti del valore di mercato
del  sito  determinato  a  seguito  dell'esecuzione  degli interventi
medesimi.   Nel   caso   in  cui  il  proprietario  non  responsabile
dell'inquinamento  abbia  spontaneamente provveduto alla bonifica del
sito   inquinato,   ha   diritto   di  rivalersi  nei  confronti  del
responsabile   dell'inquinamento   per   le  spese  sostenute  e  per
l'eventuale maggior danno subito.
   5.  Gli  interventi  di bonifica dei siti inquinati possono essere
assistiti,   sulla  base  di  apposita  disposizione  legislativa  di
finanziamento,  da  contributi  pubblici  entro il limite massimo del
cinquanta   per   cento   delle  relative  spese  qualora  sussistano
preminenti   interessi   pubblici  connessi  ad  esigenze  di  tutela
igienico-sanitaria   e   ambientale   o  occupazionali.  Ai  predetti
contributi  pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi
1 e 2.

TITOLO VI

SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


CAPO I

SANZIONI


                              ART. 254
                          (norme speciali)

   1. Restano ferme le sanzioni previste da norme speciali vigenti in
materia.
                              ART. 255
                       (abbandono di rifiuti)

   1.  Fatto  salvo  quanto  disposto  dall'articolo  256,  comma  2,
chiunque,  in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192,
commi  1  e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita
rifiuti  ovvero  li immette nelle acque superficiali o sotterranee e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria ((da trecento euro a
tremila  euro)).  ((Se  l'abbandono  riguarda  rifiuti pericolosi, la
sanzione amministrativa e' aumentata fino al doppio.))
   2.  Il  titolare  del  centro  di raccolta, il concessionario o il
titolare  della  succursale  della  casa  costruttrice  che  viola le
disposizioni  di  cui  all'articolo  231,  comma  5, e' punito con la
sanzione  amministrativa  pecuniaria  da euro duecentosessanta a euro
millecinquecentocinquanta.
   3.  Chiunque  non  ottempera  all'ordinanza  del  Sindaco,  di cui
all'articolo   192,  comma  3,  o  non  adempie  all'obbligo  di  cui
all'articolo 187, comma 3, e' punito con la pena dell'arresto fino ad
un  anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi
dell'articolo  444 del codice di procedura penale, il beneficio della
sospensione  condizionale  della  pena  puo'  essere subordinato alla
esecuzione  di  quanto  disposto  nella ordinanza di cui all'articolo
192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo
187, comma 3.
                              ART. 256
         (attivita' di gestione di rifiuti non autorizzata)

   1.   Chiunque  effettua  una  attivita'  di  raccolta,  trasporto,
recupero,  smaltimento,  commercio  ed  intermediazione di rifiuti in
mancanza  della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione
di  cui  agli  articoli  208,  209,  210, 211, 212, 214, 215 e 216 e'
punito:
    a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda
da  duemilaseicento  euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti
non pericolosi;
    b)  con  la  pena  dell'arresto  da  sei  mesi  a  due anni e con
l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di
rifiuti pericolosi.
   2.  Le  pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese
ed  ai  responsabili  di  enti  che  abbandonano o depositano in modo
incontrollato  i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali
o  sotterranee  in  violazione  del  divieto di cui all'articolo 192,
commi 1 e 2.
   3.  Chiunque  realizza o gestisce una discarica non autorizzata e'
punito  con  la  pena  dell'arresto  da  sei  mesi  a  due anni e con
l'ammenda  da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la
pena   dell'arresto  da  uno  a  tre  anni  e  dell'ammenda  da  euro
cinquemiladuecento   a  euro  cinquantaduemila  se  la  discarica  e'
destinata,  anche  in  parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.
Alla   sentenza   di   condanna  o  alla  sentenza  emessa  ai  sensi
dell'articolo  444  del  codice  di  procedura  penale,  consegue  la
confisca  dell'area sulla quale e' realizzata la discarica abusiva se
di  proprieta'  dell'autore  o del compartecipe al reato, fatti salvi
gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
   4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della meta' nelle
ipotesi  di  inosservanza  delle  prescrizioni contenute o richiamate
nelle  autorizzazioni, nonche' nelle ipotesi di carenza dei requisiti
e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
   5.  Chiunque,  in  violazione del divieto di cui all'articolo 187,
effettua  attivita'  non  consentite  di  miscelazione di rifiuti, e'
punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
   6.  Chiunque  effettua  il  deposito temporaneo presso il luogo di
produzione  di  rifiuti  sanitari  pericolosi,  con  violazione delle
disposizioni  di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), e' punito
con  la  pena  dell'arresto  da  tre  mesi  ad  un anno o con la pena
dell'ammenda  da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica
la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  duemilaseicento  euro a
quindicimilacinquecento  euro  per  i  quantitativi  non  superiori a
duecento litri o quantita' equivalenti.
   7.  Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7,
8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, e' punito con la sanzione
amministrativa     pecuniaria     da    duecentosessanta    euro    a
millecinquecentocinquanta euro.
   8.  I  soggetti  di  cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non
adempiono  agli  obblighi  di partecipazione ivi previsti sono puniti
con  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  ottomila  euro  a
quarantacinquemila   euro,   fatto   comunque   salvo   l'obbligo  di
corrispondere  i  contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto
di  cui  all'articolo  234,  comma  2, le sanzioni di cui al presente
comma  non  sono  applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo
234.
   9  Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della meta' nel caso
di  adesione  effettuata  entro il sessantesimo giorno dalla scadenza
del  termine  per  adempiere agli obblighi di partecipazione previsti
dagli articoli 233, 234, 235 e 236.
                              ART. 257
                         (bonifica dei siti)

   1.  Chiunque  cagiona  l'inquinamento  del  suolo, del sottosuolo,
delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento
delle  concentrazioni  soglia  di  rischio  e'  punito  con  la  pena
dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento
euro   a   ventiseimila  euro,  se  non  provvede  alla  bonifica  in
conformita'   al   progetto   approvato   dall'autorita'   competente
nell'ambito  del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In
caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo
242, il trasgressore e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi a
un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.
   2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena
dell'ammenda  da  cinquemiladuecento  euro a cinquantaduemila euro se
l'inquinamento e' provocato da sostanze pericolose.
   3.  Nella  sentenza  di  condanna per la contravvenzione di cui ai
commi  1  e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del
codice   di   procedura   penale,   il  beneficio  della  sospensione
condizionale della pena puo' essere subordinato alla esecuzione degli
interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.
   4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242
e  seguenti  costituisce  condizione  di  non punibilita' per i reati
ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la
stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.
                              ART. 258
            (violazione degli obblighi di comunicazione,
         di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

 ((1.  I  soggetti  di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano
aderito  al  sistema  di  controllo  della tracciabilita' dei rifiuti
(SISTRI)  di  cui  all´articolo  188-bis,  comma  2,  lett. a), e che
omettano  di  tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di
carico  e  scarico  di  cui  al medesimo articolo, sono puniti con la
sanzione   amministrativa   pecuniaria   da  duemilaseicento  euro  a
quindicimilacinquecento euro.
   2.  I  produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in
un'organizzazione  di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo
della tenuta del registro di carico e scarico con le modalita' di cui
all'articolo  1,  comma  1,  della  legge  25  gennaio 2006, n. 29, e
all'articolo  6,  comma  1  del  decreto del Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  e  del mare in data 17 dicembre 2009,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010,
sono   puniti   con   la   sanzione   amministrativa   pecuniaria  da
quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.))
   3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unita' lavorative
inferiore  a  15  dipendenti,  le  misure  minime e massime di cui al
((comma  1))  sono  ridotte  rispettivamente  da millequaranta euro a
seimiladuecento  euro  (( . . . )). Il numero di unita' lavorative e'
calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente
a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e
quelli  stagionali rappresentano frazioni di unita' lavorative annue;
ai  predetti  fini  l'anno  da  prendere  in considerazione e' quello
dell'ultimo  esercizio  contabile approvato, precedente il momento di
accertamento dell'infrazione.
 ((4.  Le  imprese  che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non
pericolosi  di  cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su
base  volontaria,  al  sistema  di controllo della tracciabilita' dei
rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed
effettuano  il  trasporto  di  rifiuti  senza  il  formulario  di cui
all'articolo   193   ovvero   indicano  nel  formulario  stesso  dati
incompleti  o  inesatti  sono  puniti  con la sanzione amministrativa
pecuniaria  da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica
la  pena  di  cui  all'articolo  483  del  codice penale a chi, nella
predisposizione  di  un  certificato  di analisi di rifiuti, fornisce
false   indicazioni   sulla   natura,   sulla  composizione  e  sulle
caratteristiche  chimico-fisiche  dei  rifiuti  e  a chi fa uso di un
certificato falso durante il trasporto.))
   5.  Se  le  indicazioni  di  cui  ai  commi 1 e 2 sono formalmente
incomplete  o  inesatte  ma  i  dati riportati nella comunicazione al
catasto,   nei  registri  di  carico  e  scarico,  nei  formulari  di
identificazione  dei  rifiuti  trasportati  e  nelle  altre scritture
contabili  tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni
dovute,   si   applica   la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
duecentosessanta  euro  a  millecinquecentocinquanta  euro. La stessa
pena  si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente
incomplete   o   inesatte   ma  contengono  tutti  gli  elementi  per
ricostruire  le  informazioni  dovute  per legge, nonche' nei casi di
mancato  invio  alle  autorita' competenti e di mancata conservazione
dei  registri  di  cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di
cui all'articolo 193 ((da parte dei soggetti obbligati)).
 ((5-bis.  I  soggetti  di  cui  all'articolo  220,  comma 2, che non
effettuino  la  comunicazione  ivi prescritta ovvero la effettuino in
modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se
la  comunicazione  e'  effettuata  entro il sessantesimo giorno dalla
scadenza  del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994,
n.  70,  si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei
euro a centosessanta euro.
   5-ter.  Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di
cui  all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto
o  inesatto,  e'  punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
duemilaseicento   euro   a   quindicimilacinquecento   euro;   se  la
comunicazione  e'  effettuata  entro  il  sessantesimo  giorno  dalla
scadenza  del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994,
n.  70,  si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei
euro a centosessanta euro.))
                              ART. 259
                   (traffico illecito di rifiuti)

   1.   Chiunque  effettua  una  spedizione  di  rifiuti  costituente
traffico  illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1°
febbraio  1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati
nell'Allegato  II  del citato regolamento in violazione dell'articolo
1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso e' punito
con   la   pena  dell'ammenda  da  millecinquecentocinquanta  euro  a
ventiseimila  euro  e  con  l'arresto  fino  a  due  anni. La pena e'
aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
   2.  Alla  sentenza  di  condanna,  o  a  quella  emessa  ai  sensi
dell'articolo  444  del  codice  di  procedura  penale,  per  i reati
relativi  al  traffico  illecito  di  cui  al  comma 1 o al trasporto
illecito   di  cui  agli  articoli  256  e  258,  comma  4,  consegue
obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.
                              ART. 260
     (attivita' organizzate per il traffico illecito di rifiuti)

   1.  Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con piu'
operazioni   e   attraverso   l'allestimento  di  mezzi  e  attivita'
continuative  organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa,
o  comunque  gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e'
punito con la reclusione da uno a sei anni.
   2.  Se  si  tratta di rifiuti ad alta radioattivita' si applica la
pena della reclusione da tre a otto anni.
   3.  Alla  condanna  conseguono  le  pene  accessorie  di  cui agli
articoli   28,  30,  32-bis  e  32-ter  del  codice  penale,  con  la
limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.
   4.  Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai
sensi  dell'articolo  444  del  codice di procedura penale, ordina il
ripristino   dello   stato   dell'ambiente   e  puo'  subordinare  la
concessione     della    sospensione    condizionale    della    pena
all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.
                          Articolo 260-bis 
 (Sistema informatico di controllo della tracciabilita' dei rifiuti) 
 
    1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al  sistema  di
controllo  della  tracciabilita'  dei   rifiuti   (SISTRI)   di   cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini  previsti,  sono
puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da  duemilaseicento
euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di  rifiuti  pericolosi,
si   applica    una    sanzione    amministrativa    pecuniaria    da
quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. 
    2. I soggetti obbligati che omettono, nei  termini  previsti,  il
pagamento del contributo per l'iscrizione  al  sistema  di  controllo
della  tracciabilita'  dei  rifiuti  (SISTRI)  di  cui   all'articolo
188-bis,  comma  2,  lett.  a),  sono   puniti   con   una   sanzione
amministrativa    pecuniaria    da     duemilaseicento     euro     a
quindicimilacinquecento euro.  In  caso  di  rifiuti  pericolosi,  si
applica     una     sanzione     amministrativa     pecuniaria     da
quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.  All'accertamento
dell'omissione   del   pagamento   consegue   obbligatoriamente,   la
sospensione immediata dal servizio fornito dal  predetto  sistema  di
controllo della tracciabilita' nei  confronti  del  trasgressore.  In
sede di rideterminazione del  contributo  annuale  di  iscrizione  al
predetto sistema di tracciabilita' occorre tenere conto dei  casi  di
mancato pagamento disciplinati dal presente comma. 
    3. Chiunque omette di compilare  il  registro  cronologico  o  la
scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure  e
le modalita' stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al
comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete,
o inesatte, altera fraudolentemente  uno  qualunque  dei  dispositivi
tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o
comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  duemilaseicento
euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino
un numero di unita' lavorative  inferiore  a  quindici  dipendenti,si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a
seimiladuecento. Il numero di  unita'  lavorative  e'  calcolato  con
riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno
durante un anno, mentre  i  lavoratori  a  tempo  parziale  e  quelli
stagionali rappresentano frazioni  di  unita'  lavorative  annue;  ai
predetti  fini  l'anno  da  prendere  in  considerazione  e'   quello
dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il  momento  di
accertamento  dell'infrazione.  Se  le  indicazioni   riportate   pur
incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilita' dei rifiuti,
si  applica   la   sanzione   amministrativa   pecuniaria   da   euro
duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta. 
    4. Qualora le condotte di cui  al  comma  3  siano  riferibili  a
rifiuti pericolosi si applica la sanzione  amministrativa  pecuniaria
da euro quindicimilacinquecento ad euro  novantatremila,  nonche'  la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a  un
anno  dalla  carica  rivestita  dal  soggetto  cui  l'infrazione   e'
imputabile   ivi   compresa   la   sospensione   dalla   carica    di
amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di  unita'
lavorative inferiore  a  quindici  dipendenti,  le  misure  minime  e
massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente  da
duemilasettanta euro a  dodicimilaquattrocento  euro  per  i  rifiuti
pericolosi. Le modalita' di calcolo dei numeri di dipendenti  avviene
nelle modalita' di cui al comma 3. Se le  indicazioni  riportate  pur
incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilita' dei rifiuti,
si  applica   la   sanzione   amministrativa   pecuniaria   da   euro
cinquecentoventi ad euro tremilacento. 
    5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i  soggetti
che si rendono  inadempienti  agli  ulteriori  obblighi  su  di  loro
incombenti  ai  sensi  del  predetto  sistema  di   controllo   della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per  ciascuna  delle
suddette violazioni, con la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
euro duemilaseicento ad  euro  quindicimilacinquecento.  In  caso  di
rifiuti pericolosi si applica la sanzione  amministrativa  pecuniaria
da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila. 
    6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a  colui  che,
nella predisposizione  di  un  certificato  di  analisi  di  rifiuti,
utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della  tracciabilita'
dei  rifiuti  fornisce  false   indicazioni   sulla   natura,   sulla
composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e  a
chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini  della
tracciabilita' dei rifiuti. 
    7. Il trasportatore che omette di accompagnare il  trasporto  dei
rifiuti  con  la  copia  cartacea  della   scheda   SISTRI   -   AREA
MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa  vigente,
con  la  copia  del   certificato   analitico   che   identifica   le
caratteristiche dei rifiuti e' punito con la sanzione  amministrativa
pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si  applica  la  pena  di  cui
all'art. 483 del codice  penale  in  caso  di  trasporto  di  rifiuti
pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il
trasporto fa uso di un certificato di analisi di  rifiuti  contenente
false  indicazioni  sulla  natura,   sulla   composizione   e   sulle
caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. 
    8. Il trasportatore che accompagna il trasporto  di  rifiuti  con
una  copia  cartacea  della  scheda  SISTRI  -  AREA   Movimentazione
fraudolentemente  alterata  e'  punito  con  la  pena  prevista   dal
combinato disposto degli articoli 477 e 482  del  codice  penale.  La
pena e' aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. 
    9. Se  le  condotte  di  cui  al  comma  7  non  pregiudicano  la
tracciabilita' dei rifiuti, si  applica  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria      da      euro      duecentosessanta      ad       euro
millecinquecentocinquanta. 
    ((9-bis.  Chi  con   un'azione   od   omissione   viola   diverse
disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  ovvero  commette  piu'
violazioni  della  stessa   disposizione   soggiace   alla   sanzione
amministrativa prevista per la violazione piu' grave, aumentata  sino
al doppio. La stessa sanzione si applica a chi  con  piu'  azioni  od
omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in  tempi
diversi piu' violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui
al presente articolo. 
    9-ter. Non risponde delle violazioni  amministrative  di  cui  al
presente articolo chi, entro  trenta  giorni  dalla  commissione  del
fatto, adempie agli obblighi previsti  dalla  normativa  relativa  al
sistema informatico di controllo di cui al comma 1.  Nel  termine  di
sessanta giorni dalla contestazione immediata o  dalla  notificazione
della violazione, il  trasgressore  puo'  definire  la  controversia,
previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il  pagamento  di
un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce
l'irrogazione delle sanzioni accessorie.)) 
                          Articolo 260-ter 
           (Sanzioni amministrative accessorie. Confisca) 
 
    1. All'accertamento delle violazioni di cui ai commi  ((7  e  8))
dell'articolo  260-bis,  consegue   obbligatoriamente   la   sanzione
accessoria  del  fermo  amministrativo  del  veicolo  utilizzato  per
l'attivita' di trasporto dei rifiuti di mesi 12, nel caso in  cui  il
responsabile si trovi nelle situazioni di  cui  all'art.  99  c.p.  o
all'articolo 8-bis della legge 24 novembre  1981,  n.  689,  o  abbia
commesso in precedenza illeciti amministrativi con  violazioni  della
stessa indole o comunque abbia violato norme in materia di rifiuti. 
    2. Si applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  di  cui
agli articoli 213, 214, 214 bis e 224-ter del decreto legislativo  30
aprile 1992, n. 285, e relative norme di attuazione. 
    3.  All'accertamento  delle  violazioni  di  cui   al   comma   1
dell'articolo 260-bis, consegue  la  sanzione  accessoria  del  fermo
amministrativo di mesi 12 del veicolo utilizzato  dal  trasportatore.
In  ogni  caso  restituzione  del   veicolo   sottoposto   al   fermo
amministrativo non puo' essere disposta in mancanza dell'  iscrizione
e del correlativo versamento del contributo. 
    4. In caso di trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi, e'
sempre disposta la confisca del veicolo e di  qualunque  altro  mezzo
utilizzato per il trasporto del rifiuto, ai sensi dell'articolo  240,
secondo  comma,  del  codice  penale,  salvo  che  gli   stessi   che
appartengano, non fittiziamente a persona estranea al reato. 
    5. Il fermo di cui al comma 1 e la confisca di  cui  al  comma  4
conseguono obbligatoriamente anche all'accertamento delle  violazioni
di cui al comma 1 dell'articolo 256. 
                              ART. 261 
                            (imballaggi) 
 
   1. I produttori e gli utilizzatori che non  adempiano  all'obbligo
di raccolta di cui all'articolo 221, comma  2,  o  non  adottino,  in
alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo  articolo  221,
comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione  amministrativa
pecuniaria  ((da  10.000  a  60.000  euro)),  fatto  comunque   salvo
l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. 
   2. I produttori di imballaggi che non provvedono ad organizzare un
sistema per l'adempimento degli obblighi  di  cui  all'articolo  221,
comma 3, e non aderiscono ai consorzi di cui  all'articolo  223,  ne'
adottano un sistema di restituzione dei propri  imballaggi  ai  sensi
dell'articolo 221, comma 3, lettere a)  e  c),  sono  puniti  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro  a
quarantaseimilacinquecento euro.  La  stessa  pena  si  applica  agli
utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui  ali'  all'articolo
221, comma 4. 
   3. La violazione dei divieti di cui all'articolo 226, commi 1 e 4,
e'   punita   con   la   sanzione   amministrativa   pecuniaria    da
cinquemiladuecento euro  a  quarantamila  euro.  La  stessa  pena  si
applica a chiunque immette nel mercato interno imballaggi  privi  dei
requisiti di cui all'articolo 219, comma 5. 
   4. La violazione del disposto di cui all'articolo 226, comma 3, e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  duemilaseicento
euro a quindicimilacinquecento euro. 
                              ART. 262 
                    (competenza e giurisdizione) 
 
   1. Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981,
n. 689 in materia  di  accertamento  degli  illeciti  amministrativi,
all'irrogazione delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  previste
dalla parte quarta del presente decreto provvede la provincia nel cui
territorio e'  stata  commessa  la  violazione,  ad  eccezione  delle
sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto
di cui all'articolo 226, comma 1,  per  le  quali  e'  competente  il
comune. 
   2.  Avverso  le  ordinanze-ingiunzione  relative   alle   sanzioni
amministrative di cui  al  comma  1  e'  esperibile  il  giudizio  di
opposizione ((previsto dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981,
n. 689)). ((53)) 
   3. Per i procedimenti penali pendenti  alla  data  di  entrata  in
vigore  della  parte  quarta   del   presente   decreto   l'autorita'
giudiziaria, se non  deve  pronunziare  decreto  di  archiviazione  o
sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti  agli
Enti indicati al comma 1 ai  fini  dell'applicazione  delle  sanzioni
amministrative. 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (53) 
  Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150  ha  disposto  (con  l'art.  36,
commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto  si  applicano  ai
procedimenti instaurati  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso. 
  2. Le norme abrogate o modificate dal presente  decreto  continuano
ad applicarsi alle controversie pendenti  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso." 
                              ART. 263
         (proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)

   1.  I  proventi  delle  sanzioni  amministrative pecuniarie per le
violazioni  di  cui alle disposizioni della parte quarta del presente
decreto  sono  devoluti  alle province e sono destinati all'esercizio
delle  funzioni  di  controllo  in  materia ambientale, fatti salvi i
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo
261,  comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma
1, che sono devoluti ai comuni.

CAPO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


                              ART. 264 
                       (abrogazione di norme) 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della  parte  quarta
del presente decreto restano o sono abrogati, escluse le disposizioni
di cui il presente decreto prevede l'ulteriore vigenza: 
    a) la legge 20 marzo 1941, n. 366; 
    b) il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre  1982,
n. 915; 
    c) il decreto-legge 9 settembre 1988,  n.  397,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre  1988,  n.  475,  ad  eccezione
dell'articolo 9 e  dell'articolo  9-quinquies  come  riformulato  dal
presente decreto. Al  fine  di  assicurare  che  non  vi  sia  alcuna
soluzione di continuita' nel passaggio dalla preesistente normativa a
quella  prevista  dalla  parte  quarta  del   presente   decreto,   i
provvedimenti attuativi dell'articolo 9-quinquies, del  decreto-legge
9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla  legge
9 novembre 1988, n, 475, continuano ad applicarsi sino alla  data  di
entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti
dalla parte quarta del presente decreto; 
    d) il decreto-legge 31  agosto  1987,  n.  361,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre  1987,  n.  441,  ad  eccezione
degli articoli 1, 1-bis, I-ter, 1-quater e 1-quinquies; 
    e) il decreto-legge 14 dicembre 1988,  n.  527,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1988, n. 45; 
    f) l'articolo 29-bis del decreto-legge 30 agosto  1993,  n.  331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; 
    g) i commi 3, 4 e  5,  secondo  periodo,  dell'articolo  103  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
    h) l'articolo 5,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.  251
del 26 ottobre 1994; 
    i) il decreto legislativo 5 febbraio 1997,  n.  22.  Al  fine  di
assicurare che  non  vi  sia  alcuna  soluzione  di  continuita'  nel
passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla  parte
quarta del presente decreto, i  provvedimenti  attuativi  del  citato
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad  applicarsi
sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti  provvedimenti
attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto; 
    l) l'articolo  14  del  decreto-legge  8  luglio  2002,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dall'articolo 14 della legge 8  agosto
2002, n. 178; 
    m) l'articolo 9, comma 2-bis, della legge 21  novembre  2000,  n.
342, ultimo periodo, dalle parole: "i soggetti di cui all'artico  38,
comma 3, lettera a)" sino alla parola: "CONAI"; 
    n) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4 (10) 
    o) gli articoli 4, 5, 8, 12, 14 e 15 del decreto  legislativo  27
gennaio 1992, n. 95. Restano valide ai fini della gestione degli  oli
usati, fino al conseguimento o diniego di quelle richieste  ai  sensi
del presente decreto e per un periodo comunque non  superiore  ad  un
triennio  dalla  data  della  sua  entrata  in   vigore,   tutte   le
autorizzazioni concesse, alla data di entrata in vigore  della  parte
quarta del presente decreto, ai sensi della  normativa  vigente,  ivi
compresi il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.  22,  il  decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e il decreto 16 maggio  1996,  n.
392, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25  luglio  1996.
Al fine di assicurare che non vi sia  soluzione  di  continuita'  nel
passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla  parte
quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi  dell'articolo
11 del decreto legislativo 27 gennaio  1992,  n.  95,  continuano  ad
applicarsi sino alla data di entrata  in  vigore  dei  corrispondenti
provvedimenti attuativi p revisti dalla  parte  quarta  del  presente
decreto; 
    p) l'articolo 19 della legge 23 marzo 2001, n. 93. 
  2. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della  legge  23
agosto 1988, n. 400, adotta, entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in  vigore  della  parte  quarta  del  presente  decreto,  su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare di concerto con  il  Ministro  delle  attivita'  produttive,
previo parere  delle  competenti  Commissioni  parlamentari,  che  si
esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione del relativo  schema
alle Camere, apposito regolamento con il quale sono  individuati  gli
ulteriori atti normativi incompatibili con  le  disposizioni  di  cui
alla parte quarta del presente decreto, che sono abrogati con effetto
dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. 
  ((2-bis. Le integrazioni e le modifiche degli allegati  alle  norme
in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei  siti  inquinati
del  presente  decreto  sono  adottate  con  decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro  della  salute  e  con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, previo parere dell'ISPRA, sentita la Conferenza  unificata
di cui all'articolo 8 del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.
281)). 
------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4 ha disposto che  "All'articolo  264,
comma 1, la lettera n) e' soppressa. E' fatta salva,  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione del tributo di
cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504." 
                          Articolo 264-bis
           (( (Abrogazioni e modifiche di disposizioni del
                decreto del Presidente del Consiglio
                dei Ministri in data 27 aprile 2010)

    1.   All'Allegato   "Articolazione   del  MUD"  del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in  data  27  aprile 2010,
pubblicato  nel  Supplemento  Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 98
del 28 aprile 2010, sono apportate le seguenti modificazioni:
      a)  al  capitolo  1  -  Rifiuti, al punto "4. Istruzione per la
compilazione   delle   singole  sezioni"  la  "Sezione  comunicazione
semplificata"  e'  abrogata  e  sono  abrogati  il  punto 6 " Sezione
rifiuti" e il punto 8 " Sezione intermediari e commercio";
      b)   i   capitoli  2  e  3  sono  abrogati  a  decorrere  dalla
dichiarazione relativa al 2011.))
                          Articolo 264-ter
           (( (Abrogazioni e modifiche di disposizioni del
             decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209)

    1.  All'articolo  11  del  decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
209,  il  comma  3  e'  sostituito  dal seguente: "3. A decorrere dal
giorno  successivo  alla scadenza del termine di cui all'articolo 12,
comma  2  del  decreto  del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare  in  data  17  dicembre  2009,  e successive
modificazioni,  i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti
materiali  e  componenti  sottoposti  a  trattamento,  nonche' i dati
relativi  ai  materiali,  ai  prodotti  ed  ai componenti ottenuti ed
avviati  al  reimpiego,  al  riciclaggio  e al recupero, sono forniti
attraverso  il  sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
(SISTRI)   di   cui  all´articolo  188-bis,  comma  2,  lett.  a),  e
all'articolo   14-bis  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.".))
                         Articolo 264-quater
           (( (Abrogazioni e modifiche di disposizioni del
             decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151)

    1. All'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,
il  comma  4 e' sostituito dal seguente: "4. Al fine di verificare il
raggiungimento  degli  obiettivi  di  cui al comma 2, a decorrere dal
giorno  successivo  alla scadenza del termine di cui all'articolo 12,
comma  2  del  decreto  del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare  in  data  17  dicembre  2009,  e successive
modificazioni,  i  dati  relativi  ai  RAEE esportati, trattati ed ai
materiali  derivanti  da  essi ed avviati al recupero ed al reimpiego
sono  forniti attraverso il sistema di controllo della tracciabilita'
dei  rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a e
all'articolo  14-bis del decreto-legge n.78 del 2009, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge  n.  102  del  2009.  Le  informazioni
specificano  la  categoria  di appartenenza secondo l'allegato 1A, il
peso o, se non rilevabile, il numero di pezzi degli stessi RAEE.".))
                              ART. 265 
                     (disposizioni transitorie) 
 
  1. Le vigenti norme regolamentari e tecniche  che  disciplinano  la
raccolta, il trasporto il  recupero  e  lo  smaltimento  dei  rifiuti
restano in vigore sino all'adozione delle  corrispondenti  specifiche
norme adottate in attuazione della parte quarta del presente decreto.
Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di  continuita'
nel passaggio dalla preesistente normativa a  quella  prevista  dalla
parte quarta del  presente  decreto,  le  pubbliche  amministrazioni,
nell'esercizio delle rispettive competenze,  adeguano  la  previgente
normativa di attuazione alla disciplina contenuta nella parte  quarta
del presente decreto, nel rispetto di quanto stabilito  dall'articolo
264, comma 1, lettera i).  Ogni  riferimento  ai  rifiuti  tossici  e
nocivi continua ad intendersi riferito ai rifiuti pericolosi. 
  2. In attesa delle specifiche norme  regolamentari  e  tecniche  in
materia di trasporto dei rifiuti, di cui all'articolo 195,  comma  2,
lettera 1), e fermo restando quanto previsto dall'articolo 188-ter  e
dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 in materia di  rifiuti
prodotti dalle navi e residui di carico, i  rifiuti  sono  assimilati
alle merci per quanto concerne il  regime  normativo  in  materia  di
trasporti via mare  e  la  disciplina  delle  operazioni  di  carico,
scarico,  trasbordo,  deposito  e  maneggio  in  aree  portuali.   In
particolare  i  rifiuti  pericolosi  sono   assimilati   alle   merci
pericolose. 
  3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del
mare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e con il Ministro delle attivita' produttive, individua
con apposito decreto le forme di promozione e di  incentivazione  per
la ricerca e per lo sviluppo di nuove tecnologie di  bonifica  presso
le universita', nonche' presso le imprese e i loro consorzi. (25a) 
  4. Fatti salvi gli interventi realizzati alla data  di  entrata  in
vigore della parte quarta del  presente  decreto,  entro  centottanta
giorni da tale data, puo' essere presentata all'autorita'  competente
adeguata relazione tecnica al fine di  rimodulare  gli  obiettivi  di
bonifica gia' autorizzati sulla base dei criteri definiti dalla parte
quarta  del  presente  decreto.  L'autorita'  competente  esamina  la
documentazione e dispone le varianti al progetto necessarie. 
  5. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012,  N.  1,  CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27)). 
  6. Le aziende siderurgiche e metallurgiche operanti  alla  data  di
entrata  in  vigore  della  parte  quarta  del  presente  decreto   e
sottoposte alla disciplina di cui al decreto legislativo 18  febbraio
2005,  n.  59,  sono   autorizzate   in   via   transitoria,   previa
presentazione della  relativa  domanda,  e  fino  al  rilascio  o  al
definitivo  diniego  dell'autorizzazione  medesima,  ad   utilizzare,
impiegandoli  nel  proprio  ciclo  produttivo,  i   rottami   ferrosi
individuati dal codice GA  430  dell'Allegato  II  (lista  verde  dei
rifiuti) del regolamento (CE) 1° febbraio 1993, n. 259  e  i  rottami
non ferrosi individuati da codici equivalenti del medesimo Allegato. 
  6-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto svolgono attivita' di  recupero  di  rottami  ferrosi  e  non
ferrosi che erano da considerarsi escluse dal campo  di  applicazione
della parte quarta del medesimo  decreto  n.  152  del  2006  possono
proseguire le attivita' di gestione in essere alle condizioni di  cui
alle disposizioni previgenti fino al  rilascio  o  al  diniego  delle
autorizzazioni necessarie allo svolgimento  di  dette  attivita'  nel
nuovo regime. Le relative istanze di autorizzazione o iscrizione sono
presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (25a) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 16-24 luglio 2009, n. 247  (in
G.U.  1a  s.s.  29/07/2009  n.  30)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo comma 3, nella parte in cui  non
prevede che, prima dell'adozione del  decreto  ministeriale  da  esso
disciplinato, sia sentita la Conferenza unificata di cui  all'art.  8
del d.lgs. n. 281 del 1997. 
                              ART. 266
                        (disposizioni finali)

  1.  Nelle  attrezzature  sanitarie  di cui all'articolo 4, comma 2,
lettera g), della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono ricomprese le
opere,  le  costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al
riciclaggio   o   alla  distruzione  dei  rifiuti  urbani,  speciali,
pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
  2.  Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla parte quarta del
presente  decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri o minori
entrate a carico dello Stato.
  3.  Le  spese  per  l'indennita' e per il trattamento economico del
personale  di  cui all'articolo 9 del decreto-legge 9 settembre 1988,
n.  397,  convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988,
n. 475, restano a carico del ((Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e  del  mare)),  salvo  quanto  previsto dal periodo
seguente.  Il  trattamento economico resta a carico delle istituzioni
di  appartenenza,  previa  intesa con le medesime, nel caso in cui il
personale svolga attivita' di comune interesse.
  4.  I rifiuti provenienti da attivita' di manutenzione o assistenza
sanitaria  si  considerano prodotti presso la sede o il domicilio del
soggetto che svolge tali attivita'.
  5.  Le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 non si
applicano   alle   attivita'  di  raccolta  e  trasporto  di  rifiuti
effettuate  dai  soggetti  abilitati allo svolgimento delle attivita'
medesime  in  forma  ambulante,  limitatamente ai rifiuti che formano
oggetto del loro commercio.
  6.  Fatti salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati
con atti definitivi, dalla data di pubblicazione del presente decreto
non  trovano applicazione le disposizioni recanti gli obblighi di cui
agli articoli 48, comma 2, e 51, comma 6-ter, del decreto legislativo
5  febbraio  1997,  n.  22,  nonche'  le  disposizioni  sanzionatorie
previste  dal medesimo articolo 51, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies,
anche  con  riferimento  a  fattispecie verificatesi dopo il 31 marzo
2004.
  7.  Con successivo decreto, adottato dal ((Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del territorio e del mare)) di concerto con i Ministri
delle  infrastrutture  e  dei trasporti, delle attivita' produttive e
della  salute,  e'  dettata  la  disciplina  per  la  semplificazione
amministrativa  delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le
terre  e  le  rocce  da  scavo,  provenienti  da  cantieri di piccole
dimensioni  la  cui  produzione  non  superi  i seimila metri cubi di
materiale nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia.

PARTE QUINTA

NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA
E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA


TITOLO I

PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI
IN ATMOSFERA DI IMPIANTI E ATTIVITA'


                              ART. 267
                       (campo di applicazione)

  1.   Il   presente  titolo,  ai  fini  della  prevenzione  e  della
limitazione  dell'inquinamento atmosferico, si applica agli impianti,
inclusi  gli  impianti termici civili non disciplinati dal titolo II,
ed alle attivita' che producono emissioni in atmosfera e stabilisce i
valori  di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di
analisi  delle  emissioni  ed  i  criteri  per  la  valutazione della
conformita' dei valori misurati ai valori limite.
  ((2.  Per  gli  impianti  di  incenerimento e coincenerimento e gli
altri  impianti di trattamento termico dei rifiuti i valori limite di
emissione  e altre prescrizioni sono stabiliti nell'autorizzazione di
cui  all'articolo  208.  I  valori  limite  e  le  prescrizioni  sono
stabiliti, per gli impianti di incenerimento e coincenerimento, sulla
base  del  decreto  legislativo  11  maggio 2005, n. 133, e dei piani
regionali  di  qualita'  dell'aria  e,  per  gli  altri  impianti  di
trattamento  termico dei rifiuti, sulla base degli articoli 270 e 271
del  presente  titolo. Resta ferma l'applicazione del presente titolo
per  gli  altri  impianti  e le altre attivita' presenti nello stesso
stabilimento,  nonche'  nei casi previsti dall'articolo 214, comma 8.
3.  Resta  fermo,  per  gli  impianti  sottoposti  ad  autorizzazione
integrata  ambientale, quanto previsto dal Titolo III-bis della parte
seconda  del  presente  decreto;  per  tali impianti l'autorizzazione
integrata  ambientale  sostituisce  l'autorizzazione  alle  emissioni
prevista  dal  presente  titolo  ai  fini  sia  della costruzione che
dell'esercizio.))
  4.   Al  fine  di  consentire  il  raggiungimento  degli  obiettivi
derivanti dal Protocollo di Kyoto e di favorire comunque la riduzione
delle  emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti, la normativa di
cui  alla  parte  quinta  del  presente  decreto  intende determinare
l'attuazione  di  tutte  le  piu' opportune azioni volte a promuovere
l'impiego  dell'energia  elettrica prodotta da impianti di produzione
alimentati  da fonti rinnovabili ai sensi della normativa comunitaria
e  nazionale  vigente e, in particolare, della direttiva 2001/77/CE e
del  decreto  legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, determinandone il
dispacciamento prioritario. In particolare:
    a)  potranno essere promosse dal ((Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio e del mare)) di concerto con i Ministri delle
attivita'  produttive  e  per  lo sviluppo e la coesione territoriale
misure  atte  a  favorire  la produzione di energia elettrica tramite
fonti  rinnovabili  ed  al  contempo sviluppare la base produttiva di
tecnologie pulite, con particolare riferimento al Mezzogiorno;
    b)  con  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  di
concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e
dell'economia  e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla
data  di  entrata  in vigore della parte quinta del presente decreto,
sono  determinati  i compensi dei componenti dell'Osservatorio di cui
all'articolo  16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, da
applicarsi a decorrere dalla data di nomina, nel limite delle risorse
di  cui  all'articolo 16, comma 6, del medesimo decreto legislativo e
senza  che  ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica;
    c)  i  certificati verdi maturati a fronte di energia prodotta ai
sensi  dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239,
possono   essere   utilizzati   per   assolvere  all'obbligo  di  cui
all'articolo  11  del  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, solo
dopo che siano stati annullati tutti i certificati verdi maturati dai
produttori  di  energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili cosi'
come  definite  dall'articolo  2,  comma  1,  lettera a), del decreto
legislativo n. 387 del 2003;
    d)  al fine di prolungare il periodo di validita' dei certificati
verdi,  all'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 29 dicembre
2003,  n.  387,  le  parole  "otto anni" sono sostituite dalle parole
"dodici anni".
                              ART. 268 
                            (definizioni) 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  titolo  si   applicano   le   seguenti
definizioni: 
    a)  inquinamento  atmosferico:   ogni   modificazione   dell'aria
atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una  o  di  piu'
sostanze in quantita' e con  caratteristiche  tali  da  ledere  o  da
costituire un  pericolo  per  la  salute  umana  o  per  la  qualita'
dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o  compromettere
gli usi legittimi dell'ambiente; 
    b)  emissione:  qualsiasi  sostanza  solida,  liquida  o  gassosa
introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento  atmosferico
e, per le attivita' di cui all'articolo 275, qualsiasi scarico di COV
nell'ambiente; 
    c) emissione  convogliata:  emissione  di  un  effluente  gassoso
effettuata attraverso uno o piu' appositi punti; 
    d) emissione diffusa: emissione diversa da quella ricadente nella
lettera c); per le lavorazioni di cui all'articolo 275  le  emissioni
diffuse includono anche i COV contenuti negli  scarichi  idrici,  nei
rifiuti e nei prodotti, fatte salve le diverse indicazioni  contenute
nella parte III dell'Allegato III  alla  parte  quinta  del  presente
decreto; 
    e) emissione tecnicamente convogliabile:  emissione  diffusa  che
deve  essere  convogliata  sulla   base   delle   migliori   tecniche
disponibili o in presenza di situazioni o di zone che richiedono  una
particolare tutela; 
    f) emissioni totali: la somma delle  emissioni  diffuse  e  delle
emissioni convogliate; 
    g) effluente gassoso: lo scarico  gassoso,  contenente  emissioni
solide,  liquide  o  gassose;  la  relativa  portata  volumetrica  e'
espressa in  metri  cubi  all'ora  riportate  in  condizioni  normali
(Nm3/ora), previa detrazione del tenore  di  vapore  acqueo,  se  non
diversamente stabilito dalla parte quinta del presente decreto; 
    h)  stabilimento:  il  complesso  unitario  e  stabile,  che   si
configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al  potere
decisionale di un unico gestore, in cui  sono  presenti  uno  o  piu'
impianti o  sono  effettuate  una  o  piu'  attivita'  che  producono
emissioni attraverso, per  esempio,  dispositivi  mobili,  operazioni
manuali, deposizioni  e  movimentazioni.  Si  considera  stabilimento
anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di  una  o  piu'
attivita'; 
    i) stabilimento anteriore al 1988:  uno  stabilimento  che,  alla
data del 1° luglio 1988, era in esercizio o costruito in tutte le sue
parti o autorizzato ai sensi della normativa  previgente,  e  che  e'
stato autorizzato ai sensi degli articoli 12 e  13  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203; 
    i-bis) stabilimento anteriore al 2006: uno  stabilimento  che  e'
stato autorizzato ai sensi  dell'articolo  6  o  dell'articolo  11  o
dell'articolo 15, comma 1, lettera b),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, purche' in funzione o  messo
in funzione entro il 29 aprile 2008; 
    i-ter) stabilimento nuovo: uno stabilimento che non ricade  nelle
definizioni di cui alle lettere i) e i-bis); 
    l)  impianto:  il  dispositivo  o  il  sistema  o  l'insieme   di
dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in  modo  autonomo
una specifica attivita', anche nell'ambito di un ciclo piu' ampio; 
    m) modifica dello stabilimento: installazione di  un  impianto  o
avvio di una attivita' presso  uno  stabilimento  o  modifica  di  un
impianto o  di  una  attivita'  presso  uno  stabilimento,  la  quale
comporti una variazione di  quanto  indicato  nel  progetto  o  nella
relazione   tecnica   di   cui   all'articolo   269,   comma   2,   o
nell'autorizzazione di cui all'articolo 269, comma 3, o nella domanda
di adesione all'autorizzazione generale di cui  all'articolo  272,  o
nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203,  o  nei  documenti  previsti
dall'articolo 12 di tale decreto; ricadono nella definizione anche le
modifiche relative alle modalita'  di  esercizio  o  ai  combustibili
utilizzati; 
    m-bis) modifica sostanziale: modifica che comporta un  aumento  o
una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni
di convogliabilita' tecnica delle stesse; per  le  attivita'  di  cui
all'articolo 275 valgono le definizioni di cui ai commi 21 e  22  del
medesimo; 
    n)  gestore:  la  persona  fisica  o  giuridica  che  ha   potere
decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento  e
che e' responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni
disciplinate nel presente decreto; 
    o) autorita' competente: la regione o la provincia autonoma o  la
diversa autorita' indicata  dalla  legge  regionale  quale  autorita'
competente  al  rilascio   dell'autorizzazione   alle   emissioni   e
all'adozione degli altri provvedimenti previsti dal presente  titolo;
per le piattaforme off-shore, l'autorita' competente e' il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare;  per  gli
stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale e  per
gli adempimenti a questa connessi, l'autorita' competente  e'  quella
che rilascia tale autorizzazione; 
    p) autorita' competente per il controllo: l'autorita'  a  cui  la
legge regionale attribuisce il compito di eseguire in via ordinaria i
controlli circa il rispetto dell'autorizzazione e delle  disposizioni
del presente titolo, ferme restando le  competenze  degli  organi  di
polizia  giudiziaria;   in   caso   di   stabilimenti   soggetti   ad
autorizzazione alle emissioni tale autorita' coincide, salvo  diversa
indicazione della legge regionale, con quella di cui alla lettera o);
per stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale  e
per i controlli a questa  connessi,  l'autorita'  competente  per  il
controllo e' quella prevista  dalla  normativa  che  disciplina  tale
autorizzazione; 
    q) valore limite  di  emissione:  il  fattore  di  emissione,  la
concentrazione, la percentuale o  il  flusso  di  massa  di  sostanze
inquinanti nelle emissioni che non devono essere superati.  I  valori
di limite di emissione espressi come  concentrazione  sono  stabiliti
con riferimento al funzionamento dell'impianto  nelle  condizioni  di
esercizio piu' gravose e, salvo diversamente  disposto  dal  presente
titolo o  dall'autorizzazione,  si  intendono  stabiliti  come  media
oraria. 
    r)  fattore  di  emissione:  rapporto  tra  massa   di   sostanza
inquinante emessa e unita' di  misura  specifica  di  prodotto  o  di
servizio; 
    s) concentrazione: rapporto  tra  massa  di  sostanza  inquinante
emessa  e  volume  dell'effluente  gassoso;  per  gli   impianti   di
combustione  i  valori  di  emissione  espressi  come  concentrazione
(mg/Nm3) sono calcolati considerando, se non  diversamente  stabilito
dalla parte quinta del presente decreto,  un  tenore  volumetrico  di
ossigeno di riferimento del 3  per  cento  in  volume  dell'effluente
gassoso per i combustibili liquidi e gassosi,  del  6  per  cento  in
volume per i combustibili solidi e del 15 per cento in volume per  le
turbine a gas; 
    t) percentuale: rapporto tra massa di sostanza inquinante  emessa
e massa della stessa sostanza  utilizzata  nel  processo  produttivo,
moltiplicato per cento; 
    u) flusso di massa:  massa  di  sostanza  inquinante  emessa  per
unita' di tempo; 
    v) soglia di  rilevanza  dell'emissione:  flusso  di  massa,  per
singolo inquinante o per singola classe di  inquinanti,  calcolato  a
monte di eventuali sistemi di abbattimento,  e  nelle  condizioni  di
esercizio piu' gravose dell'impianto, al di sotto del  quale  non  si
applicano i valori limite di emissione; 
    z) condizioni  normali:  una  temperatura  di  273,15  K  ed  una
pressione di 101,3 kPa; 
    aa) migliori tecniche disponibili: la piu' efficiente ed avanzata
fase  di  sviluppo  di  attivita'  e  relativi  metodi  di  esercizio
indicanti l'idoneita' pratica  di  determinate  tecniche  ad  evitare
ovvero, se cio' risulti impossibile, a ridurre le  emissioni;  a  tal
fine, si intende per: 
      1) tecniche: sia le tecniche impiegate,  sia  le  modalita'  di
progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura  degli
impianti e delle attivita'; 
      2) disponibili: le tecniche sviluppate  su  una  scala  che  ne
consenta l'applicazione in condizioni economicamente  e  tecnicamente
valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo  in
considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto  che
siano o meno applicate o prodotte in  ambito  nazionale,  purche'  il
gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli; 
      3) migliori: le tecniche piu' efficaci per ottenere un  elevato
livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; 
    bb)   periodo   di   avviamento:   salva   diversa   disposizione
autorizzativa, il tempo in cui l'impianto, a seguito  dell'erogazione
di energia, combustibili o materiali, e' portato  da  una  condizione
nella quale non  esercita  l'attivita'  a  cui  e'  destinato,  o  la
esercita in situazione di carico  di  processo  inferiore  al  minimo
tecnico, ad una condizione nella quale tale attivita'  e'  esercitata
in situazione di carico  di  processo  pari  o  superiore  al  minimo
tecnico; 
    cc) periodo di arresto: salva diversa disposizione autorizzativa,
il   tempo   in   cui   l'impianto,   a   seguito   dell'interruzione
dell'erogazione di energia, combustibili o materiali, non  dovuta  ad
un  guasto,  e'  portato  da  una  condizione  nella  quale  esercita
l'attivita' a cui e' destinato in situazione di  carico  di  processo
pari o superiore al minimo tecnico ad una condizione nella quale tale
funzione e' esercitata in situazione di carico di processo  inferiore
al minimo tecnico o non e' esercitata; 
    dd) carico di processo:  il  livello  percentuale  di  produzione
rispetto alla potenzialita' nominale dell'impianto; 
    ee) minimo tecnico: il carico minimo di processo compatibile  con
l'esercizio dell'attivita' cui l'impianto e' destinato; 
    ff) impianto di combustione: qualsiasi dispositivo tecnico in cui
sono ossidati combustibili al fine  di  utilizzare  il  calore  cosi'
prodotto; 
    gg) grande impianto di combustione: impianto  di  combustione  di
potenza  termica  nominale  non  inferiore  a  50MW;  L'impianto   di
combustione si considera anteriore al 1988, anteriore al 2006 o nuovo
sulla base dei criteri previsti dalle lettere i), i-bis) e i-ter); 
    hh)  potenza  termica  nominale  dell'impianto  di   combustione:
prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile  utilizzato
e della portata massima di combustibile bruciato al singolo  impianto
di combustione, cosi' come dichiarata dal  costruttore,  espressa  in
Watt termici o suoi multipli; 
    ii)  composto  organico:  qualsiasi  composto  contenente  almeno
l'elemento carbonio e uno o piu' degli elementi  seguenti:  idrogeno,
alogeni, ossigeno, zolfo, fosforo,  silicio  o  azoto,  ad  eccezione
degli ossidi di carbonio e dei carbonati e bicarbonati inorganici; 
    ll) composto organico volatile (COV): qualsiasi composto organico
che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore,
oppure  che  abbia  una  volatilita'  corrispondente  in   condizioni
particolari di uso. Ai fini della parte quinta del presente  decreto,
e' considerata come COV la frazione di creosoto che alla  temperatura
di 293,15 K ha una pressione di vapore superiore a 0,01 kPa; 
    mm)  solvente  organico:  qualsiasi  COV  usato  da  solo  o   in
combinazione con altri agenti al fine di  dissolvere  materie  prime,
prodotti o rifiuti, senza subire  trasformazioni  chimiche,  o  usato
come agente  di  pulizia  per  dissolvere  contaminanti  oppure  come
dissolvente,  mezzo  di  dispersione,   correttore   di   viscosita',
correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante; 
    nn) capacita' nominale: la massa giornaliera massima di  solventi
organici utilizzati per le attivita' di cui all'articolo 275,  svolte
in  condizioni  di  normale  funzionamento  ed  in   funzione   della
potenzialita' di prodotto per cui le attivita' sono progettate; 
    oo) consumo di  solventi:  il  quantitativo  totale  di  solventi
organici utilizzato in uno  stabilimento  per  le  attivita'  di  cui
all'articolo 275 per anno civile ovvero per qualsiasi  altro  periodo
di dodici mesi, detratto qualsiasi COV recuperato per riutilizzo; 
    pp) consumo massimo teorico di solventi: il consumo  di  solventi
calcolato sulla  base  della  capacita'  nominale  riferita,  se  non
diversamente stabilito dall'autorizzazione, a  trecentotrenta  giorni
all'anno in caso  di  attivita'  effettuate  su  tutto  l'arco  della
settimana ed a duecentoventi giorni all'anno per le altre attivita'; 
    qq) riutilizzo  di  solventi  organici:  l'utilizzo  di  solventi
organici prodotti da una attivita' e  successivamente  recuperati  al
fine di essere alla stessa destinati per qualsiasi finalita'  tecnica
o commerciale, ivi compreso l'uso come combustibile; 
    rr) soglia  di  consumo:  il  consumo  di  solvente  espresso  in
tonnellate/anno stabilito dalla parte II dell'Allegato III alla parte
quinta del presente decreto, per le attivita' ivi previste; 
    ss) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128; 
    ((tt) impianti di distribuzione: impianti in  cui  il  carburante
viene erogato ai  serbatoi  dei  veicoli  a  motore  da  impianti  di
deposito; ai fini dell'applicazione dell'articolo 277 si  considerano
esistenti gli impianti di distribuzione di benzina gia'  costruiti  o
la cui costruzione ed il cui  esercizio  sono  autorizzati  ai  sensi
della vigente normativa prima del 1° gennaio 2012  e  si  considerano
nuovi gli impianti di distribuzione di benzina la cui costruzione  ed
il cui esercizio sono autorizzati ai sensi  della  vigente  normativa
dal 1° gennaio 2012; sono equiparati agli impianti nuovi gli impianti
distribuzione che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono  oggetto  di
una ristrutturazione  completa,  intesa  come  il  totale  rinnovo  o
riposizionamento dei serbatoi e delle relative tubazioni;)) 
    ((tt-bis)    distributore:    ogni    apparecchio     finalizzato
all'erogazione  di  benzina;  il  distributore  degli   impianti   di
distribuzione di benzina  deve  essere  dotato  di  idonea  pompa  di
erogazione in grado di prelevare  il  carburante  dagli  impianti  di
deposito  o,  in  alternativa,  essere  collegato  a  un  sistema  di
pompaggio centralizzato; 
    tt-ter) sistema di recupero dei vapori di benzina: 
      1) ai fini dell'articolo 276, l'attrezzatura per il recupero di
benzina dai vapori durante le  operazioni  di  caricamento  presso  i
terminali; 
      2) ai fini dell'articolo 277, l'attrezzatura  per  il  recupero
dei vapori di benzina  spostati  dal  serbatoio  del  carburante  del
veicolo durante il rifornimento presso un impianto di distribuzione; 
    tt-quater) sistema di recupero di fase II:  sistema  di  recupero
dei vapori di benzina che prevede  il  trasferimento  dei  vapori  di
benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione
o  il  riconvogliamento  degli  stessi   al   distributore   per   la
reimmissione in commercio; 
    tt-quinquies) flusso: quantita' totale annua di benzina scaricata
da  cisterne  mobili  di  qualsiasi  capacita'  in  un  impianto   di
distribuzione;)) 
    uu) benzina: ogni derivato del petrolio, con  o  senza  additivi,
corrispondente ai seguenti codici doganali: NC 2710 1131 - 2710  1141
- 2710 1145 - 2710 1149 - 2710 1151 -  2710  1159  o  che  abbia  una
tensione di vapore Reid pari o superiore a  27,6  kilopascal,  pronto
all'impiego quale carburante per veicoli a motore, ad  eccezione  del
gas di petrolio liquefatto (GPL); 
    ((uu-bis) vapori di benzina: composti gassosi che evaporano dalla
benzina;)) 
    vv) terminale: ogni  struttura  adibita  al  caricamento  e  allo
scaricamento di  benzina  in/da  veicolo-cisterna,  carro-cisterna  o
nave-cisterna, ivi compresi gli impianti  di  deposito  presenti  nel
sito della struttura; 
    ((zz) impianto di deposito: ogni  serbatoio  fisso  adibito  allo
stoccaggio di combustibile; ai fini  dell'applicazione  dell'articolo
277 si fa riferimento ai serbatoi fissi adibiti  allo  stoccaggio  di
benzina presso gli impianti di distribuzione;)) 
    aaa) impianto di caricamento: ogni impianto di un  terminale  ove
la benzina puo' essere caricata in cisterne mobili. Gli  impianti  di
caricamento per i veicoli-cisterna comprendono una o  piu'  torri  di
caricamento; 
    bbb)  torre  di  caricamento:  ogni  struttura  di  un  terminale
mediante la quale  la  benzina  puo'  essere,  in  un  dato  momento,
caricata in un singolo veicolo-cisterna; 
    ccc) deposito temporaneo di vapori:  il  deposito  temporaneo  di
vapori in un impianto di deposito a tetto fisso presso  un  terminale
prima del  trasferimento  e  del  successivo  recupero  in  un  altro
terminale. Il trasferimento dei vapori da un impianto di deposito  ad
un  altro  nello  stesso  terminale  non  e'   considerato   deposito
temporaneo di  vapori  ai  sensi  della  parte  quinta  del  presente
decreto; 
    ddd) cisterna mobile: una cisterna di capacita'  superiore  ad  1
m3, trasportata su strada,  per  ferrovia  o  per  via  navigabile  e
adibita al trasferimento di benzina da un terminale ad un altro o  da
un terminale ad un impianto di distribuzione di carburanti; 
    eee) veicolo-cisterna: un veicolo adibito al trasporto su  strada
della benzina che comprenda una o piu' cisterne montate stabilmente o
facenti  parte  integrante  del  telaio  o  una   o   piu'   cisterne
rimuovibili. 
                              ART. 269
                        ((Autorizzazione alle
            emissioni in atmosfera per gli stabilimenti))

   ((1.  Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3,
dal  comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5,
per  tutti  gli  stabilimenti  che  producono  emissioni  deve essere
richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente
decreto.   L'autorizzazione   e'   rilasciata  con  riferimento  allo
stabilimento.  I  singoli  impianti  e  le singole attivita' presenti
nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni.))
   2.  Il gestore che intende installare ((uno stabilimento)) nuovo o
trasferire  ((uno  stabilimento))  da  un  luogo ad un altro presenta
all'autorita' competente una domanda di autorizzazione, accompagnata:
    ((a)  dal  progetto  dello stabilimento in cui sono descritti gli
impianti  e  le  attivita',  le  tecniche  adottate  per  limitare le
emissioni  e  la  quantita'  e  la  qualita'  di  tali  emissioni, le
modalita'  di  esercizio, la quota dei punti di emissione individuata
in  modo  da  garantire  l'adeguata  dispersione  degli inquinanti, i
parametri che caratterizzano l'esercizio e la quantita', il tipo e le
caratteristiche  merceologiche  dei  combustibili  di  cui si prevede
l'utilizzo,  nonche', per gli impianti soggetti a tale condizione, il
minimo  tecnico  definito  tramite  i  parametri  di  impianto che lo
caratterizzano;
    b)  da  una  relazione  tecnica che descrive il complessivo ciclo
produttivo  in  cui  si  inseriscono  gli  impianti e le attivita' ed
indica  il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e
la messa a regime degli impianti.))
   3.  ((Per  il  rilascio  dell'autorizzazione  all'installazione di
stabilimenti  nuovi)),  l'autorita'  competente  indice, entro trenta
giorni  dalla ricezione della richiesta, una conferenza di servizi ai
sensi  ((dell'articolo  14,  comma 3,)) della legge 7 agosto 1990, n.
241,  nel  corso della quale si procede anche, in via istruttoria, ad
un  contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti
amministrativi  e, in particolare, nei procedimenti svolti dal comune
ai  sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, e del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. ((Per il rinnovo
e  per  l'aggiornamento  dell'autorizzazione  l'autorita' competente,
previa  informazione al comune interessato il quale puo' esprimere un
parere  nei  trenta giorni successivi, avvia un autonomo procedimento
entro  trenta  giorni  dalla  ricezione  della  richiesta. In sede di
conferenza   di   servizi   o  di  autonomo  procedimento,  eventuali
integrazioni  della  domanda  devono  essere  trasmesse all'autorita'
competente   entro  trenta  giorni  dalla  relativa  richiesta));  se
l'autorita'  competente  non  si  pronuncia  in  un  termine  pari  a
centoventi  giorni  o,  in  caso  di  integrazione  della  domanda di
autorizzazione,  pari  a  centocinquanta giorni dalla ricezione della
domanda  stessa, il gestore puo', entro i successivi sessanta giorni,
richiedere  al ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e   del  mare))  di  provvedere,  notificando  tale  richiesta  anche
all'autorita'  competente. Il Ministro si esprime sulla richiesta, di
concerto  con  i  Ministri della salute e delle attivita' produttive,
sentito  il  comune  interessato,  entro  novanta  giorni o, nei casi
previsti  dall'articolo  281,  comma  1,  entro centocinquanta giorni
dalla  ricezione della stessa; ((in caso di richiesta di integrazioni
tali  termini  sono  sospesi  fino  alla  ricezione  delle  stesse e,
comunque,  per  un periodo non superiore a trenta giorni;)) ((decorsi
tali  termini)),  si applica l'articolo 2, ((comma 8)), della legge 7
agosto 1990, n. 241.
   4. L'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271:
    a)  per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le
modalita' di captazione e di convogliamento;
    b)  per  le  emissioni  convogliate o di cui e' stato disposto il
convogliamento,  i  valori  limite  di  emissione, le prescrizioni, i
metodi  di  campionamento  e di analisi, i criteri per la valutazione
della   conformita'  dei  valori  misurati  ai  valori  limite  e  la
periodicita' dei controlli di competenza del gestore ((, la quota dei
punti di emissione individuata tenuto conto delle relative condizioni
tecnico-economiche,  il  minimo  tecnico  per gli impianti soggetti a
tale  condizione  e  le portate di progetto tali da consentire che le
emissioni  siano  diluite  solo nella misura inevitabile dal punto di
vista  tecnologico  e  dell'esercizio;  devono  essere specificamente
indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione,
le prescrizioni ed i relativi controlli.))
    c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad
assicurarne il contenimento.
   ((5.  In  aggiunta a quanto previsto dal comma 4, l'autorizzazione
puo'  stabilire,  per  ciascun inquinante, valori limite di emissione
espressi  come  flussi  di  massa annuali riferiti al complesso delle
emissioni,  eventualmente  incluse  quelle  diffuse, degli impianti e
delle  attivita'  di  uno  stabilimento.  Per  gli  impianti  di  cui
all'allegato  XII alla parte seconda del presente decreto, in tutti i
casi  in  cui sia tecnicamente possibile individuare valori limite di
emissione  espressi  come  concentrazione, l'autorizzazione integrata
ambientale,  fatto  salvo quanto disposto dall'articolo 275, comma 2,
non  puo'  stabilire  esclusivamente  valori  espressi come flusso di
massa fattore di emissione o percentuale.))
   ((6.  L'autorizzazione stabilisce il periodo che deve intercorrere
tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto. La messa
in  esercizio  deve essere comunicata all'autorita' competente con un
anticipo  di  almeno  quindici giorni. L'autorizzazione stabilisce la
data  entro  cui  devono essere comunicati all'autorita' competente i
dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di
marcia  controllata  decorrente  dalla messa a regime, e la durata di
tale periodo, nonche' il numero dei campionamenti da realizzare; tale
periodo  deve  avere una durata non inferiore a dieci giorni, salvi i
casi  in  cui  il  progetto di cui al comma 2, lettera a) preveda che
l'impianto  funzioni  esclusivamente per periodi di durata inferiore.
L'autorita'   competente   per   il   controllo   effettua  il  primo
accertamento  circa  il  rispetto  dell'autorizzazione entro sei mesi
dalla  data  di messa a regime di uno o piu' impianti o dall'avvio di
una o piu' attivita' dello stabilimento autorizzato.))
   7.  L'autorizzazione  rilasciata ai sensi del presente articolo ha
una  durata  di  quindici  anni.  La  domanda  di rinnovo deve essere
presentata   almeno   un   anno  prima  della  scadenza.  Nelle  more
dell'adozione    del   provvedimento   sulla   domanda   di   rinnovo
dell'autorizzazione   rilasciata  ai  sensi  del  presente  articolo,
l'esercizio  dell'impianto  puo'  continuare  anche  dopo la scadenza
dell'autorizzazione  in  caso  di  mancata  pronuncia  in termini del
((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) a
cui  sia  stato  richiesto  di  provvedere  ai  sensi  del  comma  3.
((L'autorita'  competente puo' imporre il rinnovo dell'autorizzazione
prima  della  scadenza  ed  il rinnovo delle autorizzazioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, prima
dei  termini  previsti  dall'articolo  281,  comma 1, se una modifica
delle  prescrizioni  autorizzative risulti necessaria al rispetto dei
valori limite di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa.
Il  rinnovo  dell'autorizzazione comporta il decorso di un periodo di
quindici anni.))
   8.   ((Il  gestore  che  intende  effettuare  una  modifica  dello
stabilimento  ne  da' comunicazione all'autorita' competente o, se la
modifica  e'  sostanziale,  presenta, ai sensi del presente articolo,
una  domanda  di autorizzazione. Se la modifica per cui e' stata data
comunicazione   e'  sostanziale,  l'autorita'  competente  ordina  al
gestore  di  presentare  una  domanda  di autorizzazione ai sensi del
presente   articolo.   Se  la  modifica  e'  sostanziale  l'autorita'
competente   aggiorna   l'autorizzazione   dello   stabilimento   con
un'istruttoria  limitata  agli  impianti e alle attivita' interessati
dalla  modifica  o,  a  seguito di eventuale apposita istruttoria che
dimostri  tale  esigenza in relazione all'evoluzione della situazione
ambientale  o  delle  migliori  tecniche  disponibili, la rinnova con
un'istruttoria   estesa   all'intero   stabilimento.))((...))  Se  la
modifica  non  e'  sostanziale,  l'autorita' competente provvede, ove
necessario,  ad  aggiornare  l'autorizzazione in atto. Se l'autorita'
competente  non  si  esprime  entro sessanta giorni, il gestor e puo'
procedere  all'esecuzione  della modifica non sostanziale comunicata,
fatto  salvo  il  potere  dell'autorita'  competente  ((di provvedere
successivamente.))  Per  modifica  sostanziale  si intende quella che
comporta  un  aumento  o una variazione qualitativa delle emissioni o
che  altera  le  condizioni di convogliabilita' tecnica delle stesse.
((E'  fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo 275, comma 11. Il
rinnovo      dell'autorizzazione      comporta,      a     differenza
dell'aggiornamento,  il decorso di un nuovo periodo di quindici anni.
Con apposito decreto da adottare ai sensi dell'articolo 281, comma 5,
si  provvede ad integrare l'allegato I alla parte quinta del presente
decreto con indicazione degli ulteriori criteri per la qualificazione
delle modifiche sostanziali di cui all'articolo 268, comma 1, lettera
m  bis), e con l'indicazione modifiche di cui all'articolo 268, comma
1,  lettera  m)  per  le  quali  non vi e' l'obbligo di effettuare la
comunicazione.))
   9.  L'autorita'  competente  per  il  controllo  e' autorizzata ad
effettuare  presso  gli  impianti  tutte  le  ispezioni  che  ritenga
necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.
   ((10.  Non  sono  sottoposti  ad  autorizzazione  gli  impianti di
deposito  di  oli minerali, compresi i gas liquefatti. I gestori sono
comunque   tenuti  ad  adottare  apposite  misure  per  contenere  le
emissioni   diffuse   ed   a  rispettare  le  ulteriori  prescrizioni
eventualmente  disposte,