DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 marzo 2020
Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarieta' comunale 2020. (20A01920)(GU n.83 del 29-3-2020)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, il Fondo di solidarieta' comunale che e' alimentato con
una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei
comuni, di cui all'art. 1, commi 738 e seguenti della legge 27
dicembre 2019, n. 160, definita con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo
accordo da sancire presso la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali;
Visto l'art. 1, comma 448, della legge n. 232 del 2016, secondo il
quale la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma
380-ter dell'art. 1 della citata legge n. 228 del 2012, al netto
dell'eventuale quota dell'imposta municipale propria (IMU) di
spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti
finanziari, e' stabilita in euro 6.213.684.364,87 a decorrere
dall'anno 2020, di cui 2.768.800.000 assicurata attraverso una quota
dell'IMU, di spettanza dei comuni, eventualmente variata della quota
derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la
metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso;
Visto l'art. 1, comma 850, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il
quale dispone che, a decorrere dall'anno 2020, la dotazione del Fondo
di solidarieta' comunale di cui al comma 448 dell'art. 1 della legge
11 dicembre 2016, n. 232, e' ridotta di 14,171 milioni di euro annui
in conseguenza della minore esigenza di ristoro ai comuni delle
minori entrate TASI di cui ai commi da 738 a 783 dell'art. 1 della
legge n. 160 del 2019;
Visto l'art. 1, comma 449, lettere da a) a d-ter), della legge n.
232 del 2016, in base al quale che il Fondo di solidarieta' comunale
di cui al comma 448 e':
a) ripartito, quanto a euro 3.753.279.000 tra i comuni
interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e del tributo
per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno 2015 derivante
dall'applicazione dei commi da 10 a 16, e dei commi 53 e 54 dell'art.
1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) ripartito, nell'importo massimo di 66 milioni di euro, tra i
comuni per i quali il riparto dell'importo di cui alla lettera a) non
assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI
sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. Tale importo
e' ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui al
precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI
sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base;
c) destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente
incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e
della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni
connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle
regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e
il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, da distribuire tra i
predetti comuni sulla base della differenza tra le capacita' fiscali
e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i
fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a
quello di riferimento. La quota di cui al periodo precedente e'
incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere
il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030. Ai fini della
determinazione della predetta differenza la Commissione tecnica per i
fabbisogni standard, di cui alla legge n. 208 del 2015, propone la
metodologia per la neutralizzazione della componente rifiuti, anche
attraverso l'esclusione della predetta componente dai fabbisogni e
dalle capacita' fiscali standard. Tale metodologia e' recepita nel
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451
dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016. L'ammontare complessivo
della capacita' fiscale perequabile dei comuni delle regioni a
statuto ordinario e' determinata in misura pari al 50 per cento
dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale da perequare sino
all'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020 la predetta quota e'
incrementata del 5 per cento annuo, sino a raggiungere il valore del
100 per cento a decorrere dall'anno 2029. La restante quota, sino
all'anno 2029, e', invece, distribuita assicurando a ciascun comune
un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del
Fondo di solidarieta' comunale dell'anno precedente, eventualmente
rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della
quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo
periodo;
d) destinato, per euro 464.091.019,18, eventualmente incrementati
della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota
dell'IMU di spettanza dei comuni dovuta alla regolazione dei rapporti
finanziari, ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna. Tale importo
e' ripartito assicurando a ciascun comune una somma pari
all'ammontare algebrico del medesimo Fondo di solidarieta' comunale
dell'anno precedente, eventualmente rettificato, variata in misura
corrispondente alla variazione del Fondo di solidarieta' comunale
complessivo;
d-bis) per gli anni dal 2018 al 2021, ripartito, nel limite
massimo di 25 milioni di euro annui, tra i comuni che presentano,
successivamente all'attuazione del correttivo di cui al comma 450
dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, una variazione negativa
della dotazione del Fondo di solidarieta' comunale per effetto
dell'applicazione dei criteri perequativi di cui alla lettera c), in
misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa;
d-ter) destinato, nel limite massimo di euro 5.500.000 annui a
decorrere dall'anno 2020, ai comuni fino a 5.000 abitanti che,
successivamente all'applicazione dei criteri di cui alle lettere da
a) a d-bis), presentino un valore negativo del Fondo di solidarieta'
comunale. Il contributo di cui al periodo precedente e' attribuito
sino a concorrenza del valore negativo del Fondo di solidarieta'
comunale, al netto della quota di alimentazione del fondo stesso, e,
comunque, nel limite massimo di euro 50.000 per ciascun comune. In
caso di insufficienza delle risorse il riparto avviene in misura
proporzionale al valore negativo del Fondo di solidarieta' comunale
considerando come valore massimo ammesso a riparto l'importo negativo
di euro 100.000. L'eventuale eccedenza delle risorse e' destinata a
incremento del correttivo di cui alla lettera d-bis);
Visto che l'art. 1, comma 551, della legge n. 160 del 2019, dispone
che, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, il Fondo di
solidarieta' comunale e' incrementato di 2 milioni di euro annui e
che si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge,
a stabilire le misure di attuazione dello stesso comma al fine di
ridurre per i comuni montani con popolazione inferiore a 5.000
abitanti, nei limiti del predetto stanziamento, l'importo che gli
stessi hanno l'obbligo di versare per alimentare il Fondo di
solidarieta' comunale mediante una quota dell'imposta municipale
propria;
Visto che, ai sensi dell'art. 1, comma 783, della citata legge n.
160 del 2019, ai fini del riparto del Fondo di solidarieta' comunale
resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 449, lettera a), della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di ristoro ai comuni per
il mancato gettito IMU e TASI derivante dall'applicazione dei commi
da 10 a 16, 53 e 54 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
e che restano altresi' fermi gli effetti delle previgenti
disposizioni in materia di IMU e TASI sul Fondo di solidarieta'
comunale;
Visto, altresi', che i commi 848 e 849, dell'art. 1 della legge n.
160 del 2019 dispongono che la dotazione del Fondo di solidarieta'
comunale di cui al comma 448 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016,
tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 8 dell'art. 47 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' incrementata di 100 milioni di
euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel
2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a
decorrere dal 2024, destinati a specifiche esigenze di correzione nel
riparto del Fondo di solidarieta' comunale e che, per l'anno 2020, i
comuni beneficiari nonche' i criteri e le modalita' di riparto delle
risorse sono stabiliti con un apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro il 31 gennaio 2020 previa intesa in Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali;
Visti i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per
i fabbisogni standard nella seduta del 24 luglio 2019;
Considerata la metodologia di neutralizzazione della componente
«raccolta e smaltimento rifiuti» nel calcolo del Fondo di
solidarieta' comunale 2020 approvata nella seduta del 15 ottobre 2019
dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30
ottobre 2018 concernente l'adozione della stima delle capacita'
fiscali 2019 per singolo comune delle regioni a statuto ordinario,
rideterminata tenendo conto dei mutamenti normativi intervenuti, del
tax gap nonche' della variabilita' dei dati assunti a riferimento;
Visto l'art. 1, comma 450, della legge n. 232 del 2016 il quale
stabilisce che: «Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, nel caso in cui l'applicazione dei criteri di riparto di
cui alla lettera c) del comma 449 determini una variazione delle
risorse di riferimento, tra un anno e l'altro, superiore a +4 per
cento o inferiore a -4 per cento rispetto all'ammontare delle risorse
storiche di riferimento, si puo' applicare un correttivo finalizzato
a limitare le predette variazioni. Le risorse di riferimento sono
definite dai gettiti dell'IMU e della TASI, entrambi valutati ad
aliquota di base, e dalla dotazione netta del Fondo di solidarieta'
comunale. Per il calcolo delle risorse storiche di riferimento la
dotazione netta del Fondo di solidarieta' comunale e' calcolata
considerando pari a zero la percentuale di applicazione della
differenza tra capacita' fiscali e fabbisogni standard di cui alla
lettera c) del comma 449. Ai fini di cui al primo periodo,
nell'ambito del Fondo di solidarieta' comunale, e' costituito un
accantonamento alimentato dai comuni che registrano un incremento
delle risorse complessive rispetto all'anno precedente superiore al 4
per cento. I predetti enti contribuiscono in modo proporzionale
all'accantonamento in misura non superiore all'eccedenza di risorse
rispetto alla soglia del 4 per cento e, comunque, nel limite
complessivo delle risorse necessarie per ridurre le variazioni
negative dei comuni con una perdita superiore al 4 per cento. Il
predetto accantonamento e' ripartito proporzionalmente tra i comuni
che registrano una riduzione delle risorse complessive rispetto
all'anno precedente superiore al 4 per cento nei limiti delle risorse
accantonate.»;
Visto l'art. 1, comma 451, della legge n. 232 del 2016 il quale
prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere
tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita
ai sensi dell'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire
in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il 15
ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento e da emanare
entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento,
sono stabiliti i criteri di riparto del Fondo di solidarieta'
comunale di cui al comma 449. In caso di mancato accordo, il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al periodo
precedente e', comunque, emanato entro il 15 novembre dell'anno
precedente a quello di riferimento;
Visto l'art. 1, comma 452, della legge n. 232 del 2016 il quale
prevede che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui al comma 451, puo' essere previsto un accantonamento sul Fondo
di solidarieta' comunale nell'importo massimo di 15 milioni di euro,
da destinare per eventuali conguagli a singoli comuni derivanti da
rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto del fondo. Le
rettifiche decorrono dall'anno di riferimento del Fondo di
solidarieta' comunale cui si riferiscono. Gli accantonamenti di cui
al primo periodo non utilizzati sono destinati all'incremento dei
contributi straordinari di cui all'art. 15, comma 3, del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante il
versamento all'entrata del bilancio dello Stato e la successiva
riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'interno;
Visto l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali l'11 dicembre 2019, ai sensi del comma 451 dell'art.
1 della legge n. 232 del 2016;
Visto il parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni
standard del 9 gennaio 2020;
Vista l'informativa resa dal Ministero dell'interno in seno alla
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 27
febbraio 2020;
Vista la legge 5 dicembre 2017, n. 182, che prevede che il Comune
di Sappada e' distaccato dalla Regione Veneto e aggregato alla
Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della Provincia di Udine a
decorrere dalla data del 16 dicembre 2017;
Considerato, pertanto, che nei confronti del Comune di Sappada, a
decorrere dalla predetta data del 16 dicembre 2017, al pari di tutti
i comuni ricadenti nel territorio della Regione Friuli-Venezia
Giulia, non trova applicazione il quadro normativo relativo al Fondo
di solidarieta' comunale:
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'interno;
Decreta:
Art. 1
Composizione del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2020
1. Per l'anno 2020 il Fondo di solidarieta' comunale e' composto:
a) dalla quota assicurata attraverso una quota dell'imposta
municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, pari a
2.768.800.000,00 euro incrementata dell'ulteriore quota dell'IMU
derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la
metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso;
b) dalla quota di cui all'art. 1, comma 449, lettera d-bis),
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di euro
25.000.000;
c) dalla quota di cui all'art. 1, comma 449, lettera a), della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari ad euro 3.753.279.000;
d) dalla quota di cui l'art. 1, comma 449, lettera d-ter), della
citata legge n. 232 del 2016, pari a euro 5.500.000;
2. Per l'anno 2020 a valere sulla quota di cui al comma 1, lettera
a) e' prededotto il contributo, sino all'importo massimo di euro
64.740.376,50, destinato alle finalita' di cui all'art. 1, comma 449,
lettera b), della legge n. 232 del 2016.
Art. 2
Determinazione della dotazione del Fondo di solidarieta' comunale per
l'anno 2020
1. Il Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2020, di cui
all'art. 1, comma 1, al netto della quota di cui all'art. 7, comma 2
del presente decreto, e' stabilito nel complessivo importo di euro
6.199.513.364,88. Tale importo e' integrato di euro 332.031.465,41
derivanti dall'ulteriore quota dell'IMU di spettanza dei comuni
dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari dei comuni di cui
all'art. 8, comma 5, di cui euro 250.000.000 gia' iscritti in
bilancio sul capitolo 1365 dello stato di previsione del Ministero
dell'interno e la restante quota da riassegnare al medesimo capitolo
di bilancio, previo versamento all'entrata delle somme recuperate
dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 1, comma 129 della
legge di stabilita' 24 dicembre 2012, n. 228.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 380-ter, lettera a), della legge n.
228 del 2012, ed ai fini della formazione del Fondo di solidarieta'
comunale, l'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione - versa al
capitolo 3697 dell'entrata del bilancio dello Stato una quota
dell'IMU di spettanza dei comuni delle regioni a statuto ordinario,
della Regione siciliana e della Regione Sardegna pari,
complessivamente, a euro 2.768.800.000,00 - inclusa la quota
recuperata ai sensi dell'art. 7, comma 2, del presente decreto -
determinata per ciascun comune in proporzione alle stime di gettito
dell'IMU valide per l'anno 2015, come comunicate dal Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze. Il valore
relativo a ciascun comune e' indicato nell'allegato 1 al presente
decreto.
Art. 3
Riparto della quota del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno
2020 per i comuni delle regioni a statuto ordinario
1. Il riparto della quota del Fondo di solidarieta' comunale
spettante per l'anno 2020 ai comuni delle regioni a statuto ordinario
e' effettuato prendendo come valore di riferimento per ciascun comune
il valore del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2019, come
definito ai sensi dell'art. 1, comma 921, della legge 30 dicembre
2018, n. 145. Il valore di cui al periodo precedente e' rettificato
degli importi derivanti:
a) dagli effetti, per l'anno 2019, delle correzioni puntuali di
cui ai decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze del 21 dicembre 2018 e dell'11 aprile
2019;
b) dall'applicazione per l'anno 2020 delle disposizioni di cui
all'art. 1, commi 436-bis e 436-ter, della legge 23 dicembre 2014, n.
190;
2. In applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della
legge n. 232 del 2016, il 50 per cento della quota del Fondo di
solidarieta' comunale relativa, per l'anno 2020, ai comuni delle
regioni a statuto ordinario, come determinata in base al comma 1 del
presente articolo, e' accantonato e redistribuito ai medesimi comuni
sulla base della differenza tra le capacita' fiscali, considerate
nella misura del 55 per cento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2018 ed i fabbisogni
standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni
standard nella seduta del 24 luglio 2019, ed assoggettati alla
metodologia di neutralizzazione della componente «raccolta e
smaltimento rifiuti» approvata nella seduta della medesima
Commissione del 15 ottobre 2019.
3. Al risultato di cui al comma precedente si applica il correttivo
di cui al comma 450 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016.
4. Per l'anno 2020 l'importo risultante dall'applicazione dei commi
2 e 3 e' rettificato con l'applicazione del correttivo di cui al
comma 449, lettera d-bis) dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016.
5. Per i singoli comuni delle regioni a statuto ordinario il valore
risultante dalle operazioni di calcolo di cui ai commi da 1 a 4 e'
riportato nell'allegato 2.
6. Per i comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dal 2020
i dati di cui al presente articolo si intendono riferiti ai comuni
preesistenti.
Art. 4
Riparto della quota del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno
2020 per i comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna
1. Il riparto della quota del Fondo di solidarieta' comunale
spettante per l'anno 2020 ai comuni della Regione siciliana e della
Regione Sardegna e' effettuato prendendo come valore di riferimento
per ciascun comune il valore del Fondo di solidarieta' comunale per
l'anno 2019, come definito ai sensi dell'art. 1, comma 921, della
legge n. 145 del 2018, rettificato degli importi derivanti:
a) dagli effetti, per l'anno 2019, delle correzioni puntuali di
cui ai decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze del 21 dicembre 2018 e dell'11 aprile
2019;
b) dall'applicazione per l'anno 2020 delle disposizioni di cui
all'art. 1, commi 436-bis e 436-ter, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.
2. Per i singoli comuni della Regione siciliana e della Regione
Sardegna il valore risultante dalle operazioni di calcolo di cui al
comma 1 e' riportato nell'allegato 2.
Art. 5 Riparto della quota del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2020 di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) e attribuzione della quota del Fondo di solidarieta' comunale di cui all'art. 1, comma 2 1. La quota del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2020 di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), pari a 3.753.279.000 euro e' ripartita tra i comuni delle regioni a statuto ordinario e tra i comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna secondo gli importi di cui all'allegato 3, colonne 1, 2, 3 e 4. 2. La quota del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2020 di cui all'art. 1, comma 2, e' attribuita ai comuni beneficiari in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 449, lettera b), della legge n. 232 del 2016, secondo gli importi di cui all'allegato 3, colonna 5.
Art. 6
Disposizioni per il comune di Mappano
1. A seguito dell'istituzione del comune di Mappano (TO) la quota
del Fondo di solidarieta' comunale spettante per l'anno 2020 a tale
ente locale e' calcolata rideterminando la quota del Fondo di
solidarieta' comunale spettante in base agli articoli 3 e 5 ai comuni
di Caselle Torinese, Borgaro Torinese, Settimo Torinese e Leini.
2. La rideterminazione di cui al comma 1 e' effettuata ripartendo
tra il comune di Mappano ed i singoli comuni interessati la quota di
Fondo per il 90 per cento sulla base dei dati della popolazione
residente e per il 10 per cento in base all'estensione territoriale.
Art. 7
Accantonamento per l'anno 2020
1. Per l'anno 2020 e' costituito un accantonamento di euro
7.000.000,00 sul Fondo di solidarieta' comunale.
2. L'accantonamento di cui al comma 1 e' prioritariamente destinato
alla compensazione del mancato recupero a carico del comune di
Sappada delle somme di cui agli allegati 1 e 2 al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018.
3. L'accantonamento, al netto delle somme di cui al comma 2, e'
destinato a eventuali conguagli ai singoli comuni derivanti da
rettifiche dei valori ai fini del presente decreto. Le assegnazioni
sono disposte con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
4. La quota da imputare ai singoli comuni ai fini
dell'accantonamento e' calcolata per ciascun comune in modo
proporzionale alle risorse di riferimento valide per l'anno 2020, di
cui all'art. 3, comma 1 ed all'art. 4, comma 1.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 452, della legge n. 232 del 2016, le
rettifiche di cui al comma 3 decorrono dall'anno 2020 e
l'accantonamento di cui al comma 1, al netto delle somme di cui al
comma 2, non utilizzato e' destinato all'incremento dei contributi
straordinari di cui all'art. 15, comma 3, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 8
Determinazione della quota del Fondo di solidarieta' per l'anno 2020
relativa ai singoli comuni
1. Per i singoli comuni delle regioni a statuto ordinario, della
Regione siciliana e della Regione Sardegna, la somma algebrica del
valore di cui all'allegato 2, colonna 5 e del valore di cui
all'allegato 3, colonna 6, e' riportata nell'allegato 4, colonna 1.
2. Il contributo di cui alla lett. d-ter) del comma 449 dell'art. 1
della legge n. 232 del 2016 destinato, nel limite massimo di euro
5.500.000 annui ai comuni fino a 5.000 abitanti, e' ripartito come
riportato nell'allegato 4, colonna 2.
3. Gli importi risultanti per i singoli comuni in base ai commi 1 e
2 sono corretti in relazione all'accantonamento di cui all'art. 7, i
cui valori per singolo ente sono riportati nell'allegato 4, colonna
3.
4. Il risultato positivo della somma algebrica dei valori di cui
all'allegato 4, colonne 1, 2 e 3 determina per i singoli comuni
l'importo spettante per l'anno 2020 a titolo di Fondo di solidarieta'
comunale, riportato nell'allegato 4, colonna 4.
5. Il risultato negativo della somma algebrica dei valori di cui
all'allegato 4, colonne 1, 2 e 3 determina per i singoli comuni
un'ulteriore quota di imposta municipale propria di spettanza dei
comuni dovuta per l'anno 2020 a titolo di alimentazione del Fondo di
solidarieta' comunale, il cui importo e' riportato nell'allegato 4,
colonna 5. In tal caso l'Agenzia delle entrate - Struttura di
gestione versa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei
singoli comuni pari al predetto importo.
6. Ove l'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione non riesca a
procedere, in tutto o in parte, ai recuperi di cui al comma 4, i
comuni interessati sono tenuti a versare la somma residua
direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando
comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno. In caso di
mancato versamento da parte del comune entro il 31 dicembre 2020
l'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione provvede al recupero
negli anni successivi a valere sui versamenti di entrata a qualunque
titolo dovuti al comune.
Art. 9
Compensazioni finanziarie per l'anno 2020
1. Per l'anno 2020 sugli importi a credito o a debito relativi ai
singoli comuni risultanti dall'applicazione dell'art. 8, sono
applicate le detrazioni conseguenti all'applicazione dell'art. 7,
comma 31-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Art. 10
Erogazioni di risorse per l'anno 2020
1. Per l'anno 2020, il Ministero dell'interno, Direzione Centrale
della finanza locale, provvede a erogare a ciascun comune quanto
attribuito a titolo di Fondo di solidarieta' comunale in base
all'art. 8, al netto delle detrazioni di cui all'art. 9, in due rate
da corrispondere entro i mesi di maggio e ottobre 2020, di cui la
prima pari al 66 per cento, comunque nei limiti della disponibilita'
di cassa del capitolo 1365, relativo al Fondo di solidarieta'
comunale, iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell'interno.
Art. 11
Operazioni da parte dell'Agenzia delle entrate
1. Per l'anno 2020 gli importi dovuti dai singoli comuni, come
indicati nell'allegato 1 e nell'allegato 4, colonna 5, o derivanti
dall'applicazione dell'art. 9 sono comunicati dal Ministero
dell'interno all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, la
quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale
propria riscossa tramite il sistema dei versamenti unitari, di cui
all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La
trattenuta da parte dell'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione
e' effettuata in due rate di pari importo a valere sulle somme
versate in relazione alle scadenze tributarie del 16 giugno e del 16
dicembre 2020. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle
entrate-Struttura di gestione sono versati ad appositi capitoli
dell'entrata del bilancio dello Stato. Ai predetti importi si applica
quanto previsto dall'art. 2 del presente decreto.
Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 marzo 2020
Il Presidente del Consiglio dei ministri
Conte
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Gualtieri
Il Ministro dell'interno
Lamorgese
Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 566
Allegato 1
QUOTA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 2020 TRATTENUTA
DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE AI COMUNI DELLE REGIONI
A STATUTO ORDINARIO, DELLA REGIONE SARDEGNA E DELLA
REGIONE SICILIANA PER ALIMENTARE IL FONDO DI SOLIDARIETA'
COMUNALE 2020 Art. 2, comma 2, D.P.C.M.
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
QUOTA DEL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2020 RISULTANTE DALL'ART. 3,
COMMA 5, DEL D.P.C.M. PER I COMUNI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO
E DALL'ART. 4, COMMA 2, PER I COMUNI DELLA REGIONE SARDEGNA
E DELLA REGIONE SICILIANA
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 3
QUOTA DEL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2020
DESTINATA A RISTORARE I COMUNI DEI MINORI GETTITI IMU E TASI
ART. 5, COMMI 1 E 2, DEL D.P.C.M.
Parte di provvedimento in formato grafico
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Allegato 4
IMPORTO FINALE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2020
PER SINGOLO COMUNE Art. 8 del D.P.C.M.
Parte di provvedimento in formato grafico
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