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Unione Valdera

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IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI

 

DL 52 del 22 aprile 2021

Competizioni ed eventi sportivi

A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le disposizioni previste per gli spettacoli si applicano anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali.

La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso.

E’ possibile inoltre, anche prima del 1° giugno, autorizzare lo svolgimento di eventi sportivi di particolare rilevanza. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico

Centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

Per effetto della legge di conversione n.29 del 12 marzo 2021 al  decreto legge n.2/2021 i circoli associativi e gli enti del Terzo settore,  quindi organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps) e Onlus possono somministrare alimenti e bevande alle stesse condizioni dei servizi per la ristorazione.

Questo è possibile, ovviamente, solo nelle Regioni in cui la stessa attività di somministrazione sia permessa dall’istituzione delle zone “gialle”, “arancione” o “rosse”.

In particolare, la sospensione delle attività dei centri sociali, culturali e ricreativi, a seguito delle misure adottate sul territorio nazionale per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, non determina la cessazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte degli stessi enti. 

La disposizione si applica fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.

 

Consulta le Linee Guida del 2 dicembre 2021