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Vendita di cose antiche e usate: registri da tenere, riconosciuta l'autovidimazione.

05-04-2018   

Con l'abrogazione dell'art. 126 TULPS, dal 11.12.2016 non c'è più alcuna "presa d'atto" da inoltrare al Comune.

Il commerciante di cose antiche e usate provvede all'autovidimazione del registro delle operazioni compiute giornalmente, la cui tenuta è ancora obbligatoria, come da parere del Consiglio di Stato reso a Ministero dell'Interno del 2 marzo 2018, n. 545.

La sentenza infatti chiarisce che "per effetto dell’abrogazione espressa dell’art. 126 del TULPS, non deve ritenersi implicitamente abrogato anche il successivo art. 128, con il conseguente venir meno, per i soggetti che erano indicati nell’abrogato art. 126, dell’obbligo di tenere un registro per coloro che esercitano l’attività (liberalizzata) del commercio di cose antiche o usate".

Allegato Consulta il parere del Ministero dell'Interno. (133,36 KB)
Allegato Modello per autovidimazione (44,91 KB)
Allegato circolare ministeriale con sentenza consiglio di stato (5,88 MB)

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