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Novità attività agrituristiche - nuovo regolamento regionale

12-04-2017   

La regione Toscana ritocca il regolamento regionale per l'esercizio delle attività agrituristiche con il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 marzo 2017, n. 14/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana”), che entra in vigore il 15/04/2017.

La legge regionale (LR 30/2003) resta invariata.

Numerose sono le novità, tra cui se ne evidenziano alcune:

- Nuovo sistema di classificazione per uniformarsi alle regole statali atte a garantire uniformità a livello nazionale.
Dalle "spighe" si passa ai "girasoli". Ai sensi del DM 13/02/2013 e poi del DM 03/06/2014 la classificazione è espressa con 1 fino a 5 girasoli. Tutte le strutture avranno di diritto ad 1 girasole con la presentazione della SCIA. Come da DM 13/02/2013, solo gli agriturismi con pernottamento potranno aumentare i girasoli e arrivare fino a 5. Per il calcolo si rimanda al nuovo allegato B. Le strutture esistenti si devono adeguare entro il 31/12/2017 presentando dichiarazione al SUAP (quelle con pernottamento). Oltre al logo / targa identificativa con obbligo di esposizione, vedere la questione del "marchio": nuovo art. 6-bis e http://www.agriturismoitalia.gov.it.

- Le tabelle delle ore lavoro e dei valori della produzione lorda stabilite in relazione alle colture, agli allevamenti e alle attività agrituristiche vengono tolte dall'allegato A e sono demandate a future deliberazioni della Giunta regionale.

- Vengono introdotte alcune modifiche in materia di presentazione della SCIA agrituristica, tenendo di conto dello sviluppo dell’interoperabilità tra il sistema telematico di accettazione regionale (STAR) Regione e l’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA). Vedere il nuovo art. 30-quinquies relativamente alle fattorie didattiche, e nuovo allegato C.

- Sono state introdotte disposizioni più dettagliate in merito ai prodotti da utilizzare per il completamento dell’offerta gastronomica - vedere art. 13, nuovi commi 3 e 6

- E' riscritto l'art. 23 rubricato: "macellazione di animali allevati in azienda ai fini della somministrazione di pasti, di alimenti e di bevande, di degustazioni e di assaggio e di organizzazione di eventi promozionali nel rispetto del sistema della filiera corta". In particolare vengono introdotte delle disposizioni specifiche sull'uso dei locali aziendali, ivi compresa la "macellazione nella cucina dell'azienda" di pollame e lagomorfi. Viene eliminata la disposizione sulla gestione degli scarti della macellazione.

-  E' introdotta la possibilità di ospitalità gratuita per camper (max 24 ore) presso le aziende agricole.
Per tale sosta breve/gratuita non è prevista l'applicazione dei requisiti per la normale ospitalità in spazi aperti né l'obbligo di classificazione, fermo restando il rispetto di alcune condizioni. L'attività è comunque sottoposta a DUA + SCIA.

Per maggiori dettagli e approfondimenti: http://www.regione.toscana.it/imprese/agricoltura/agriturismo

Allegato nuovo_DPGR_14R-17_modifiche_DPGR_46R-04_agriturismo.pdf (366,49 KB)
Allegato testo coordinato aggiornato regolamento.giunta_2004_46R_ (111,13 KB)

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