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Strutture turistico-ricettive in aria aperta e rifugi alpini: regola tecnica di prevenzione incendi

17-03-2014   

Strutture turistico-ricettive in aria aperta e rifugi alpini: regola tecnica di prevenzione incendi

Approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al D.M. 28 febbraio 2014 del Ministero dell'interno.

Le disposizioni contenute nel D.M. 28 febbraio 2014 si applicano per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta, quali campeggi, villaggi-turistici e simili, con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

Viene, inoltre, pubblicato nella G.U. n. 62 del 2014, il D.M. 3 marzo 2014 del Ministero dell'interno recante modifica alla regola tecnica di prevenzione incendi per i rifugi alpini (art. 1).

D.M. 28 febbraio 2014 del Ministero dell'interno (G.U. 14 marzo 2014, n. 61) Allegato Regola Tecnica

D.M. 3 marzo 2014 del Ministero dell'interno (G.U. 15 marzo 2014, n. 62)

 

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