LEGGE 15 gennaio 1992, n. 21

Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.
 
 Vigente al: 21-2-2019  
 

  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                  Autoservizi pubblici non di linea 
 
  1. Sono definiti autoservizi  pubblici  non  di  linea  quelli  che
provvedono al trasporto collettivo od  individuale  di  persone,  con
funzione complementare e integrativa rispetto ai  trasporti  pubblici
di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei,  e
che  vengono  effettuati,  a  richiesta   dei   trasportati   o   del
trasportato, in modo non continuativo o  periodico,  su  itinerari  e
secondo orari stabiliti di volta in volta. 
  2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea: 
    a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta,  natante
e veicoli a trazione animale; 
    b)  il  servizio  di  noleggio  con  conducente  e   autovettura,
motocarrozzetta,  ((velocipede,))  natante  e  veicoli   a   trazione
animale. 
                               Art. 2. 
                          Servizio di taxi 
  1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare  le  esigenze  del
trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si  rivolge  ad
una  utenza  indifferenziata;  lo  stazionamento  avviene  in   luogo
pubblico;  le  tariffe  sono  determinate  amministrativamente  dagli
organi competenti, che stabiliscono anche le modalita' del  servizio;
il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio  del  servizio  avvengono
all'interno dell'area comunale o comprensoriale. 
  2. All'interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma
1  la  prestazione  del  servizio   e'   obbligatoria.   Le   regioni
stabiliscono idonee sanzioni  amministrative  per  l'inosservanza  di
tale obbligo. 
  3. Il servizio pubblico  di  trasporto  di  persone  espletato  con
natanti per il cui stanzionamento sono previste apposite  aree  e  le
cui tariffe sono soggette a disciplina comunale  e'  assimilato,  ove
possibile,  al  servizio  di  taxi,  per  cui  non  si  applicano  le
disposizioni di competenza dell'autorita' marittima portuale o  della
navigazione interna, salvo che  per  esigenze  di  coordinamento  dei
traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le  pro-
cedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa. 
  ((3-bis. E' consentito ai comuni di prevedere  che  i  titolari  di
licenza per il servizio taxi  possano  svolgere  servizi  integrativi
quali  il  taxi  ad  uso  collettivo  o  mediante  altre   forme   di
organizzazione del servizio)). 
                               Art. 3 
               (Servizio di noleggio con conducente). 
 
  1. Il servizio di noleggio con  conducente  si  rivolge  all'utenza
specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta
per una determinata prestazione a tempo e/o  viaggio  anche  mediante
l'utilizzo di strumenti tecnologici.((9)) 
  2. Lo stazionamento  dei  mezzi  deve  avvenire  all'interno  delle
rimesse o presso i pontili di attracco. 
  ((3. La sede operativa del vettore  e  almeno  una  rimessa  devono
essere  situate  nel  territorio  del  comune   che   ha   rilasciato
l'autorizzazione. E' possibile per il vettore disporre  di  ulteriori
rimesse nel territorio di altri comuni  della  medesima  provincia  o
area metropolitana in cui ricade il  territorio  del  comune  che  ha
rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti,
salvo diversa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata  entro
il 28 febbraio 2019. In deroga a quanto previsto dal presente  comma,
in  ragione  delle  specificita'   territoriali   e   delle   carenze
infrastrutturali,  per   le   sole   regioni   Sicilia   e   Sardegna
l'autorizzazione rilasciata in un  comune  della  regione  e'  valida
sull'intero  territorio  regionale,  entro  il  quale  devono  essere
situate la sede operativa e almeno una rimessa)). 
                                                     (2)(3)(4)(6) (8) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni  dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, nel modificare l'art. 29, comma 1-quater del
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla  L.
27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1)  che
"Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla  legge
15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di  persone  mediante
autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze
attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni  ed
agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma  1-quater,  del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e'  sospesa  fino
al 30 giugno 2009". 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni  dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall'art. 23,  comma  2  del
D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni  dalla  L.  3
agosto 2009, n. 102, nel modificare l'art.  29,  comma  1-quater  del
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla  L.
27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1)  che
"Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla  legge
15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di  persone  mediante
autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze
attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni  ed
agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma  1-quater,  del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e'  sospesa  fino
al 31 dicembre 2009". 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni  dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall'art.  5,  comma  3  del
D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla  L.
26 febbraio 2010, n. 25, nel modificare l'art. 29, comma 1-quater del
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla  L.
27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1)  che
"Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla  legge
15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di  persone  mediante
autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze
attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni  ed
agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma  1-quater,  del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e'  sospesa  fino
al 31 marzo 2010". 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 30 dicembre 2016,  n.  244,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, nel modificare l'art. 7-bis,  comma
1 del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, che a sua volta modifica  l'art.  29,  comma
1-quater  del  D.L.  30  dicembre  2008,  n.  207,   convertito   con
modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14,  ha  conseguentemente
disposto  (con  l'art.  9,  comma  3)   che   "Conseguentemente,   la
sospensione dell'efficacia disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende  prorogata  fino  al  31
dicembre 2017". 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205, nel modificare l'art. 7-bis,  comma
1 del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, che a sua volta modifica  l'art.  29,  comma
1-quater  del  D.L.  30  dicembre  2008,  n.  207,   convertito   con
modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14,  ha  conseguentemente
disposto (con l'art. 1, comma 1136, lettera b)) che  "la  sospensione
dell'efficacia   disposta   dall'articolo   7-bis,   comma   1,   del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende  prorogata  fino  al  31
dicembre 2018". 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.L. 14 dicembre 2018, n.  135,  convertito  con  modificazioni,
dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ha  disposto  (con  l'art.  10-bis,
comma 1, lettera a)) che "Alla legge 15 gennaio  1992,  n.  21,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 3, comma 1, le parole:  "presso  la  rimessa"  sono
sostituite dalle seguenti: "presso la  sede  o  la  rimessa"  e  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche mediante l'utilizzo  di
strumenti tecnologici"". 
                               Art. 4.
                        Competenze regionali
  1. Le regioni esercitano le loro competenze in materia di trasporto
di persone mediante autoservizi pubblici non di linea  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e nel
quadro dei principi fissati dalla presente legge.
  2.  Le  regioni,  stabiliti i criteri cui devono attenersi i comuni
nel redigere i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi  pubblici
non  di  linea,  delegano agli enti locali l'esercizio delle funzioni
amministrative attuative  di  cui  al  comma  1,  al  fine  anche  di
realizzare  una visione integrata del trasporto pubblico non di linea
con gli altri modi di  trasporto,  nel  quadro  della  programmazione
economica e territoriale.
  3.  Nel  rispetto  delle  norme regionali, gli enti locali delegati
all'esercizio  delle  funzioni  amministrative  di  cui  al  comma  1
disciplinano  l'esercizio  degli  autoservizi pubblici non di linea a
mezzo di specifici regolamenti, anche  uniformati  comprensorialmente
per ottenere una maggiore razionalita' ed efficienza.
  4.  Presso  le  regioni  e  i  comuni  sono  costituite commissioni
consultive che operano in riferimento all'esercizio  del  servizio  e
all'applicazione   dei   regolamenti.   In   dette   commissioni   e'
riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni
di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e  alle
associazioni degli utenti.
  5.  Per  le  zone caratterizzate da intensa conurbazione le regioni
possono stabilire norme speciali  atte  ad  assicurare  una  gestione
uniforme  e  coordinata  del  servizio, nel rispetto delle competenze
comunali.
  6. Sono fatte salve  le  competenze  proprie  nella  materia  delle
regioni  a  statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano.
                               Art. 5.
                         Competenze comunali
  1. I comuni, nel predisporre  i  regolamenti  sull'esercizio  degli
autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono:
    a)  il  numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad
ogni singolo servizio;
    b) le modalita' per lo svolgimento del servizio;
    c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il  servizio
di taxi;
    d)  i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per
l'esercizio  del  servizio  di  taxi  e  della   autorizzazione   per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
                             Art. 5-bis 
              (Accesso nel territorio di altri comuni). 
 
  1. Per il servizio di noleggio  con  conducente  i  comuni  possono
prevedere la regolamentazione dell'accesso  nel  loro  territorio  o,
specificamente, all'interno delle  aree  a  traffico  limitato  dello
stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate  da  altri
comuni,  mediante  la  preventiva   comunicazione   contenente,   con
autocertificazione, l'osservanza e la titolarita'  dei  requisiti  di
operativita' della presente legge e  dei  dati  relativi  al  singolo
servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento  di  un
importo di accesso. 
  1-bis.  Per  il  servizio  di  taxi   e'   consentito   l'esercizio
dell'attivita' anche al di fuori del territorio dei comuni che  hanno
rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai  sindaci
dei comuni interessati. 
                                                   (2)(3)(4)(6) ((8)) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni  dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, nel modificare l'art. 29, comma 1-quater del
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla  L.
27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1)  che
"Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla  legge
15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di  persone  mediante
autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze
attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni  ed
agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma  1-quater,  del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e'  sospesa  fino
al 30 giugno 2009". 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni  dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall'art. 23,  comma  2  del
D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni  dalla  L.  3
agosto 2009, n. 102, nel modificare l'art.  29,  comma  1-quater  del
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla  L.
27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1)  che
"Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla  legge
15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di  persone  mediante
autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze
attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni  ed
agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma  1-quater,  del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e'  sospesa  fino
al 31 dicembre 2009". 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni  dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall'art.  5,  comma  3  del
D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla  L.
26 febbraio 2010, n. 25, nel modificare l'art. 29, comma 1-quater del
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla  L.
27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1)  che
"Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla  legge
15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di  persone  mediante
autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze
attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni  ed
agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma  1-quater,  del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e'  sospesa  fino
al 31 marzo 2010". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 30 dicembre 2016,  n.  244,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, nel modificare l'art. 7-bis,  comma
1 del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, che a sua volta modifica  l'art.  29,  comma
1-quater  del  D.L.  30  dicembre  2008,  n.  207,   convertito   con
modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14,  ha  conseguentemente
disposto  (con  l'art.  9,  comma  3)   che   "Conseguentemente,   la
sospensione dell'efficacia disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende  prorogata  fino  al  31
dicembre 2017". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (8) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205, nel modificare l'art. 7-bis,  comma
1 del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, che a sua volta modifica  l'art.  29,  comma
1-quater  del  D.L.  30  dicembre  2008,  n.  207,   convertito   con
modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14,  ha  conseguentemente
disposto (con l'art. 1, comma 1136, lettera b)) che  "la  sospensione
dell'efficacia   disposta   dall'articolo   7-bis,   comma   1,   del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende  prorogata  fino  al  31
dicembre 2018". 
                               Art. 6.
              Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti
            adibiti ad autoservizi pubblici non di linea
  1.  Presso  le  camere  di  commercio,  industria,  artigianato   e
agricoltura e' istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti
adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
  2.  E'  requisito  indispensabile  per  l'iscrizione  nel  ruolo il
possesso  del  certificato  di  abilitazione  professionale  previsto
dall'ottavo  e  dal nono comma dell'articolo 80 del testo unico delle
norme sulla disciplina della  circolazione  stradale,  approvato  con
decreto  del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come
sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio  1974,  n.  62,  e
successivamente modificato dall'articolo 2 della legge 18 marzo 1988,
n. 111, e dall'articolo 1 della legge 24 marzo 1988, n.  112.
  3. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita
commissione   regionale   che   accerta   i  requisiti  di  idoneita'
all'esercizio  del  servizio,  con   particolare   riferimento   alla
conoscenza geografica e toponomastica.
  4.  Il ruolo e' istituito dalle regioni entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Entro lo  stesso  termine  le
regioni  costituiscono le commissioni di cui al comma 3 e definiscono
i criteri per l'ammissione nel ruolo.
  5. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile  per
il  rilascio  della  licenza  per  l'esercizio del servizio di taxi e
dell'autorizzazione per l'esercizio  del  servizio  di  noleggio  con
conducente.
  6.  L'iscrizione  nel  ruolo  e'  altresi'  necessaria per prestare
attivita' di conducente di veicoli o natanti adibiti  ad  autoservizi
pubblici  non  di  linea  in qualita' di sostituto del titolare della
licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito  e/o  un  viaggio
determinato,  o  in  qualita' di dipendente di impresa autorizzata al
servizio  di  noleggio  con  conducente  o  di  sostituto   a   tempo
determinato del dipendente medesimo.
  7. I soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo, risultino
gia'  titolari  di  licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di
autorizzazione  per  l'esercizio  del  servizio   di   noleggio   con
conducente sono iscritti di diritto nel ruolo.
                               Art. 7.
                          Figure giuridiche
  1. I titolari di licenza per l'esercizo del servizio di taxi  o  di
autorizzazione   per   l'esercizio   del  servizio  di  noleggio  con
conducente, al fine del libero  esercizio  della  propria  attivita',
possono:
    a)  essere  iscritti,  nella  qualita'  di  titolari  di  impresa
artigiana di trasporto, all'albo  delle  imprese  artigiane  previsto
dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
    b)  associarsi  in cooperative di produzione e lavoro, intendendo
come tali quelle a proprieta' collettiva, ovvero  in  cooperative  di
servizi,   operanti   in   conformita'   alle   norme  vigenti  sulla
cooperazione;
    c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in  tutte  le
altre forme previste dalla legge;
    d)  essere  imprenditori  privati  che svolgono esclusivamente le
attivita' di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1.
  2. Nei casi di cui al comma 1 e' consentito conferire la licenza  o
l'autorizzazione  agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso
della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso
di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
  3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza
o l'autorizzazione non potra' essere ritrasferita al socio conferente
se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
                               Art. 8 
   Modalita' per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni 
 
  1.  La  licenza  per   l'esercizio   del   servizio   di   taxi   e
l'autorizzazione  per  l'esercizio  del  servizio  di  noleggio   con
conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso
bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprieta' o la
disponibilita' in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle
in forma singola o associata. 
  2. La licenza  e  l'autorizzazione  sono  riferite  ad  un  singolo
veicolo o natante. Non e' ammesso, in capo ad un  medesimo  soggetto,
il cumulo di piu' licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero
il cumulo della licenza  per  l'esercizio  del  servizio  di  taxi  e
dell'autorizzazione per l'esercizio  del  servizio  di  noleggio  con
conducente. E' invece ammesso il  cumulo,  in  capo  ad  un  medesimo
soggetto, di piu' autorizzazioni  per  l'esercizio  del  servizio  di
noleggio con conducente. E' inoltre ammesso, in capo ad  un  medesimo
soggetto, il cumulo della licenza per  l'esercizio  del  servizio  di
taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio  di  noleggio
con conducente, ove eserciti  con  natanti.  Le  situazioni  difformi
devono essere regolarizzate entro due anni dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge. 
  3.  Per  poter  conseguire  e  mantenere  l'autorizzazione  per  il
servizio   di   noleggio   con   conducente   e'   obbligatoria    la
disponibilita', in base a valido titolo giuridico, di  una  sede,  di
una rimessa o di un pontile di attracco situati  nel  territorio  del
comune che ha rilasciato l'autorizzazione. (2)(3)(4)(6) ((8)) 
  4. L'avere esercito servizio di taxi in qualita' di sostituto  alla
guida del titolare della licenza per un periodo di tempo  complessivo
di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa  di
noleggio con conducente per il medesimo periodo,  costituisce  titolo
preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio  del
servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio  del  servizio
di noleggio con conducente. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni  dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, nel modificare l'art. 29, comma 1-quater del
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla  L.
27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1)  che
"Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla  legge
15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di  persone  mediante
autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze
attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni  ed
agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma  1-quater,  del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e'  sospesa  fino
al 30 giugno 2009". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni  dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall'art. 23,  comma  2  del
D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni  dalla  L.  3
agosto 2009, n. 102, nel modificare l'art.  29,  comma  1-quater  del
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla  L.
27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1)  che
"Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla  legge
15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di  persone  mediante
autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze
attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni  ed
agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma  1-quater,  del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e'  sospesa  fino
al 31 dicembre 2009". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni  dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall'art.  5,  comma  3  del
D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla  L.
26 febbraio 2010, n. 25, nel modificare l'art. 29, comma 1-quater del
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla  L.
27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1)  che
"Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla  legge
15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di  persone  mediante
autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze
attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni  ed
agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma  1-quater,  del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e'  sospesa  fino
al 31 marzo 2010". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 30 dicembre 2016,  n.  244,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, nel modificare l'art. 7-bis,  comma
1 del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, che a sua volta modifica  l'art.  29,  comma
1-quater  del  D.L.  30  dicembre  2008,  n.  207,   convertito   con
modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14,  ha  conseguentemente
disposto  (con  l'art.  9,  comma  3)   che   "Conseguentemente,   la
sospensione dell'efficacia disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende  prorogata  fino  al  31
dicembre 2017". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (8) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205, nel modificare l'art. 7-bis,  comma
1 del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, che a sua volta modifica  l'art.  29,  comma
1-quater  del  D.L.  30  dicembre  2008,  n.  207,   convertito   con
modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14,  ha  conseguentemente
disposto (con l'art. 1, comma 1136, lettera b)) che  "la  sospensione
dell'efficacia   disposta   dall'articolo   7-bis,   comma   1,   del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende  prorogata  fino  al  31
dicembre 2018". 
                               Art. 9.
                    Trasferibilita' delle licenze
  1.  La  licenza  per   l'esercizio   del   servizio   di   taxi   e
l'autorizzazione   per  l'esercizio  del  servizio  di  noleggio  con
conducente sono trasferite, su  richiesta  del  titolare,  a  persona
dallo   stesso   designata,   purche'   iscritta  nel  ruolo  di  cui
all'articolo 6 ed in possesso dei  requisiti  prescritti,  quando  il
titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
    a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
    b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di eta';
    c)  sia  divenuto  permanentemente inabile o inidoneo al servizio
per malattia, infortunio o per ritiro  definitivo  della  patente  di
guida.
  2.  In  caso  di  morte  del titolare la licenza o l'autorizzazione
possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti  al  nucleo
familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti,
ovvero  possono  essere  trasferite,  entro il termine massimo di due
anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad  altri,  designati  dagli
eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purche' iscritti
nel  ruolo  di  cui  all'articolo  6  ed  in  possesso  dei requisiti
prescritti.
  3. Al titolare che abbia trasferito la licenza  o  l'autorizzazione
non  puo'  esserne  attribuita altra per concorso pubblico e non puo'
esserne trasferita altra se non dopo cinque  anni  dal  trasferimento
della prima.
                              Art. 10. 
                       Sostituzione alla guida 
  1. I titolari di licenza  per  l'esercizio  del  servizio  di  taxi
possono essere sostituiti alla guida, nell'ambito  orario  del  turno
integrativo o nell'orario del turno assegnato, da  chiunque  abbia  i
requisiti di professionalita' e moralita' richiesti  dalla  normativa
vigente. 
  2. Gli eredi minori del titolare di  licenza  per  l'esercizio  del
servizio di taxi possono  farsi  sostituire  alla  guida  da  persone
iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti
prescritti fino al raggiungimento della maggiore eta'. 
  ((2-bis. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi
o di autorizzazione per l'esercizio  del  servizio  di  noleggio  con
conducente di autovettura ovvero di natante,  in  caso  di  malattia,
invalidita' o sospensione della patente, intervenute  successivamente
al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, possono mantenere la
titolarita' della licenza o  dell'autorizzazione,  a  condizione  che
siano sostituiti  alla  guida  dei  veicoli  o  alla  conduzione  dei
natanti,   per   l'intero   periodo   di   durata   della   malattia,
dell'invalidita' o della sospensione della  patente,  da  persone  in
possesso  dei  requisiti  professionali  e  morali   previsti   dalla
normativa vigente)). 
  ((3. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida e'  regolato
con contratto di lavoro stipulato in  base  alle  norme  vigenti.  Il
rapporto con il sostituto alla guida puo' essere  regolato  anche  in
base ad un contratto di gestione)). 
  4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e  di
autorizzazione  per  l'esercizio  del  servizio   di   noleggio   con
conducente possono avvalersi, nello svolgimento del  servizio,  della
collaborazione di familiari, sempreche' iscritti  nel  ruolo  di  cui
all'articolo 6, conformemente a quanto  previsto  dall'articolo  230-
bis del codice civile. 
  5. Entro un anno dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge il regime delle sostituzioni alla guida  in  atto  deve  essere
uniformato a quello stabilito dalla presente legge. 
                               Art. 11 
Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi
e di autorizzazione per l'esercizio  del  servizio  di  noleggio  con
                             conducente 
 
  1. I  veicoli  o  natanti  adibiti  al  servizio  di  taxi  possono
circolare  e  sostare  liberamente  secondo  quanto   stabilito   dai
regolamenti comunali. 
  2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio  del  servizio  sono
effettuati con partenza dal territorio del comune che  ha  rilasciato
la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del  conducente
per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale,  fatto
salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4. 
  3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a  mezzo  di
autovetture, e' vietata la sosta in  posteggio  di  stazionamento  su
suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio  di  taxi.  In
detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con  conducente
possono   sostare,   a   disposizione   dell'utenza,   esclusivamente
all'interno della rimessa.  I  comuni  in  cui  non  e'  esercito  il
servizio taxi possono autorizzare  i  veicoli  immatricolati  per  il
servizio di  noleggio  con  conducente  allo  stazionamento  su  aree
pubbliche destinate  al  servizio  di  taxi.  Ai  veicoli  adibiti  a
servizio di noleggio con conducente e' consentito l'uso delle  corsie
preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione  previste
per i taxi e gli altri servizi pubblici. (2) (3) (4) (6) (8) 
  ((4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di  noleggio  con
conducente sono  effettuate  presso  la  rimessa  o  la  sede,  anche
mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio ed il  termine
di ogni singolo servizio di noleggio con conducente  devono  avvenire
presso le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3,  con  ritorno  alle
stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono
avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area  metropolitana
in  cui  ricade  il  territorio  del   comune   che   ha   rilasciato
l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente e' previsto
l'obbligo di compilazione e tenuta da  parte  del  conducente  di  un
foglio di servizio in formato elettronico,  le  cui  specifiche  sono
stabilite dal Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  con
proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero  dell'interno.
Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare: a) targa
del veicolo; b) nome del conducente; c) data, luogo e  chilometri  di
partenza e arrivo; d)  orario  di  inizio  servizio,  destinazione  e
orario di fine servizio; e) dati  del  fruitore  del  servizio.  Fino
all'adozione del decreto di cui  al  presente  comma,  il  foglio  di
servizio elettronico e' sostituito da  una  versione  cartacea  dello
stesso,  caratterizzata  da  numerazione  progressiva  delle  singole
pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per  quello
in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del  veicolo
per un periodo non inferiore a quindici giorni,  per  essere  esibito
agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa)). 
  ((4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4,  l'inizio  di  un
nuovo servizio puo' avvenire senza il rientro in rimessa, quando  sul
foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla  rimessa
o dal pontile d'attracco, piu'  prenotazioni  di  servizio  oltre  la
prima, con partenza o  destinazione  all'interno  della  provincia  o
dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha
rilasciato l'autorizzazione. Per quanto riguarda le regioni Sicilia e
Sardegna, partenze e destinazioni  possono  ricadere  entro  l'intero
territorio regionale. 
  4-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, e' in ogni  caso
consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del  cliente
che  ha  effettuato  la  prenotazione  del  servizio  e   nel   corso
dell'effettiva prestazione del servizio stesso)). 
  5. I comuni in cui non e' esercito  il  servizio  di  taxi  possono
autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di  noleggio  con
conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio
di taxi. 
  6.  I  comuni,  ferme  restando  le  attribuzioni  delle  autorita'
competenti  in  materia  di  circolazione  negli   ambiti   portuali,
aeroportuali e  ferroviari,  ed  in  accordo  con  le  organizzazioni
sindacali  di  categoria  dei  comparti  del  trasporto  di  persone,
possono, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 3,
purche' la sosta avvenga in  aree  diverse  da  quelle  destinate  al
servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte,  delimitate
e individuate come rimessa. 
  7. Il servizio di taxi, ove esercito, ha comunque la precedenza nei
varchi prospicienti il transito dei passeggeri. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni  dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, nel modificare l'art. 29, comma 1-quater del
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla  L.
27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1)  che
"Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla  legge
15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di  persone  mediante
autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze
attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni  ed
agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma  1-quater,  del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e'  sospesa  fino
al 30 giugno 2009". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni  dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall'art. 23,  comma  2  del
D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni  dalla  L.  3
agosto 2009, n. 102, nel modificare l'art.  29,  comma  1-quater  del
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla  L.
27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1)  che
"Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla  legge
15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di  persone  mediante
autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze
attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni  ed
agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma  1-quater,  del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e'  sospesa  fino
al 31 dicembre 2009". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni  dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall'art.  5,  comma  3  del
D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla  L.
26 febbraio 2010, n. 25, nel modificare l'art. 29, comma 1-quater del
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla  L.
27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1)  che
"Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla  legge
15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di  persone  mediante
autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze
attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni  ed
agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma  1-quater,  del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e'  sospesa  fino
al 31 marzo 2010". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 30 dicembre 2016,  n.  244,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, nel modificare l'art. 7-bis,  comma
1 del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, che a sua volta modifica  l'art.  29,  comma
1-quater  del  D.L.  30  dicembre  2008,  n.  207,   convertito   con
modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14,  ha  conseguentemente
disposto  (con  l'art.  9,  comma  3)   che   "Conseguentemente,   la
sospensione dell'efficacia disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende  prorogata  fino  al  31
dicembre 2017". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (8) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205, nel modificare l'art. 7-bis,  comma
1 del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, che a sua volta modifica  l'art.  29,  comma
1-quater  del  D.L.  30  dicembre  2008,  n.  207,   convertito   con
modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14,  ha  conseguentemente
disposto (con l'art. 1, comma 1136, lettera b)) che  "la  sospensione
dell'efficacia   disposta   dall'articolo   7-bis,   comma   1,   del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende  prorogata  fino  al  31
dicembre 2018". 
                             Art. 11-bis 
                             (Sanzioni). 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86  del  decreto
legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e  dalle  rispettive  leggi
regionali, l'inosservanza da parte dei conducenti  di  taxi  e  degli
esercenti il servizio di noleggio con conducente di  quanto  disposto
dagli articoli 3 e 11 della presente legge e' punita: 
    a) con un mese di sospensione dal ruolo  di  cui  all'articolo  6
alla prima inosservanza; 
    b) con due mesi di sospensione dal ruolo di  cui  all'articolo  6
alla seconda inosservanza; 
    c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di  cui  all'articolo  6
alla terza inosservanza; 
    d) con la cancellazione dal ruolo  di  cui  all'articolo  6  alla
quarta inosservanza. 
                                       (2) (3) (4) (6) (8) (10) ((9)) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni  dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, nel modificare l'art. 29, comma 1-quater del
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla  L.
27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1)  che
"Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla  legge
15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di  persone  mediante
autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze
attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni  ed
agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma  1-quater,  del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e'  sospesa  fino
al 30 giugno 2009". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni  dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall'art. 23,  comma  2  del
D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni  dalla  L.  3
agosto 2009, n. 102, nel modificare l'art.  29,  comma  1-quater  del
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni  dalla  L
27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1)  che
"Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla  legge
15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di  persone  mediante
autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze
attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni  ed
agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma  1-quater,  del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e'  sospesa  fino
al 31 dicembre 2009". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni  dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall'art.  5,  comma  3  del
D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla  L.
26 febbraio 2010, n. 25, nel modificare l'art. 29, comma 1-quater del
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla  L.
27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1)  che
"Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla  legge
15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di  persone  mediante
autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze
attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni  ed
agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma  1-quater,  del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e'  sospesa  fino
al 31 marzo 2010". 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 30 dicembre 2016,  n.  244,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, nel modificare l'art. 7-bis,  comma
1 del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, che a sua volta modifica  l'art.  29,  comma
1-quater  del  D.L.  30  dicembre  2008,  n.  207,   convertito   con
modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14,  ha  conseguentemente
disposto  (con  l'art.  9,  comma  3)   che   "Conseguentemente,   la
sospensione dell'efficacia disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende  prorogata  fino  al  31
dicembre 2017". 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205, nel modificare l'art. 7-bis,  comma
1 del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, che a sua volta modifica  l'art.  29,  comma
1-quater  del  D.L.  30  dicembre  2008,  n.  207,   convertito   con
modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14,  ha  conseguentemente
disposto (con l'art. 1, comma 1136, lettera b)) che  "la  sospensione
dell'efficacia   disposta   dall'articolo   7-bis,   comma   1,   del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende  prorogata  fino  al  31
dicembre 2018". 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L. 29 dicembre 2018, n. 143 ha disposto (con l'art.  1,  comma
4) che "Le sanzioni di cui all'articolo 11-bis della legge 15 gennaio
1992, n. 21, per l'inosservanza degli articoli 3 ed 11 della medesima
legge, come modificati dal comma 1,  si  applicano  a  decorrere  dal
novantesimo giorno successivo alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. Parimenti rimangono sospese per la stessa durata le
sanzioni previste dall'articolo 85,  commi  4  e  4-bis  del  decreto
legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  limitatamente  ai  soggetti
titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio  di  noleggio
con conducente". 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.L. 14 dicembre 2018,  n.  135,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ha  disposto  (con  l'art.  10-bis,
comma 4) che "Le sanzioni di cui all'articolo 11-bis della  legge  15
gennaio 1992, n. 21, per l'inosservanza degli articoli 3 e  11  della
medesima legge, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si
applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data  di
entrata in vigore del presente decreto. Parimenti  rimangono  sospese
per la stessa durata le sanzioni previste dall'articolo 85, commi 4 e
4-bis, del codice della strada, di  cui  al  decreto  legislativo  30
aprile  1992,  n.  285,  limitatamente  ai   soggetti   titolari   di
autorizzazione  per  l'esercizio  del  servizio   di   noleggio   con
conducente". 
                              Art. 12.
                  Caratteristiche delle autovetture
  1. Le autovetture adibite  al  servizio  di  taxi  sono  munite  di
tassametro  omologato,  attraverso  la  sola  lettura  del  quale  e'
deducibile il corrispettivo da pagare.
  2. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario e'  portata
a  conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti
sul cruscotto dell'autovettura.
  3. Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto  un
contrassegno luminoso con la scritta "taxi".
  4.  Ad  ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati
un numero d'ordine ed una targa con  la  scritta  in  nero  "servizio
pubblico" del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente.
  5.  Le  autovetture  adibite al servizio di noleggio con conducente
portano,  all'interno  del  parabrezza  anteriore   e   sul   lunotto
posteriore,  un  contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate
di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile,  dello
stemma  del  comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero
progressivo.
  6. Il Ministro dei trasporti, entro sei mesi dalla data di  entrata
in  vigore  della  presente  legge,  stabilisce  con  proprio decreto
l'obbligo di adottare un colore uniforme  per  tutte  le  autovetture
adibite  al  servizio  di taxi immatricolate a partire dal 1› gennaio
successivo alla data di pubblicazione del decreto medesimo.
  7.  A  partire  dal  1›   gennaio   1992   i   veicoli   di   nuova
immatricolazione  adibiti  al  servizio  di  taxi  o  al  servizio di
noleggio  con  conducente  dovranno   essere   muniti   di   marmitte
catalitiche   o  di  altri  dispositivi  atti  a  ridurre  i  carichi
inquinanti. Tali dispositivi sono individuati  con  apposito  decreto
del  Ministro  dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
                              Art. 13.
                            T a r i f f e
  1. Il  servizio  di  taxi  si  effettua  a  richiesta  diretta  del
trasportato  o  dei  trasportati dietro pagamento di un corrispettivo
calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe  determinate
dalle competenti autorita' amministrative.
  2.  La  tariffa  e' a base multipla per il servizio urbano e a base
chilometrica per il servizio extra urbano.
  3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di  noleggio  con
conducente  e' direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il
trasporto  puo'  essere  effettuato  senza  limiti  territoriali;  la
prestazione del servizio non e' obbligatoria.
  4.  Il  Ministro  dei  trasporti emana, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge,  disposizioni  concernenti  i
criteri  per  la  determinazione  di un tariffa chilometrica minima e
massima per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
                              Art. 14.
                      Disposizioni particolari
  1. I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono  accessibili
a tutti i soggetti portatori di handicap.
  2.  I  comuni,  nell'ambito  dei regolamenti di cui all'articolo 5,
dettano norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per  il
trasporto  di  soggetti portatori di handicap, nonche' il numero e il
tipo di veicoli gia' esistenti da attrezzare anche  al  trasporto  di
soggetti portatori di handicap di particolare gravita', in attuazione
della  legge  30  marzo 1971, n. 118, e del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
  3. Nei comuni di minori dimensioni, determinati per ogni  provincia
dalla  camera  di  commercio,  industria,  artigianato e agricoltura,
previo parere del competente ufficio  compartimentale  o  provinciale
della  motorizzazione  civile e dei trasporti in concessione, in base
ai  criteri  della  popolazione,  della  estensione  territoriale   e
dell'intensita'  del  movimento turistico, di cura o di soggiorno, le
autovetture adibite al servizio di taxi sono  esonerate  dall'obbligo
del   tassametro.   E'   inoltre   consentito   che   le  autovetture
immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente
siano utilizzate anche per l'esercizio del servizio di taxi.
  4.  Restano  salve   le   agevolazioni   fiscali   previste   dalla
legislazione   statale   e   le   altre   agevolazioni   previste  da
provvedimenti adottati dalle regioni.
                              Art. 15.
                        Abrogazione di norme
  1.  Sono  abrogate  tutte  le  disposizioni  incompatibili  con  la
presente legge.
  2.  I  regolamenti  comunali  in vigore devono essere resi conformi
alle norme della presente legge entro due anni dalla data  della  sua
entrata in vigore.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 15 gennaio 1992
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
 Visto, il Guardasigilli: MARTELLI