LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447

  Legge quadro sull'inquinamento acustico.
 
 Vigente al: 22-10-2012  
 

   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
                       (Finalita' della legge)
   1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia
di   tutela   dell'ambiente   esterno   e   dell'ambiente   abitativo
dall'inquinamento  acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
117 della Costituzione.
   2.  I  principi   generali   desumibili   dalla   presente   legge
costituiscono  per  le  regioni  a statuto speciale e per le province
autonome di  Trento  e  di  Bolzano  norme  fondamentali  di  riforma
economico-sociale della Repubblica.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n.  1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
                               Art. 2.
                            (Definizioni)
   1. Ai fini della presente legge si intende per:
     a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente
abitativo  o  nell'ambiente  esterno  tale  da  provocare  fastidio o
disturbo  al  riposo  ed alle attivita' umane, pericolo per la salute
umana,  deterioramento  degli  ecosistemi,  dei  beni  materiali, dei
monumenti,  dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da
interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
     b)  ambiente  abitativo:  ogni  ambiente  interno ad un edificio
destinato alla permanenza di persone o di comunita' ed utilizzato per
le   diverse  attivita'  umane,  fatta  eccezione  per  gli  ambienti
destinati  ad  attivita'  produttive  per  i  quali  resta  ferma  la
disciplina  di  cui  al  decreto  legislativo 15 agosto 1991, n. 277,
salvo  per  quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore
esterne ai locali in cui si svolgono le attivita' produttive;
     c)  sorgenti  sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e
le  altre  installazioni unite agli immobili anche in via transitoria
il  cui  uso  produca  emissioni  sonore; le infrastrutture stradali,
ferroviarie,   aeroportuali,   marittime,  industriali,  artigianali,
commerciali  ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti
di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone
e merci; le aree adibite ad attivita' sportive e ricreative;
     d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese
nella lettera c);
     e)  valori  limite di emissione: il valore massimo di rumore che
puoessere  emesso  da  una  sorgente  sonora, misurato in prossimita'
della sorgente stessa;
     f)  valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che
puo'  essere  immesso  da  una  o  piu' sorgenti sonore nell'ambiente
abitativo  o  nell'ambiente  esterno,  misurato  in  prossimita'  dei
ricettori;
     g)  valori  di  attenzione:  il  valore di rumore che segnala la
presenza  di  un  potenziale  rischio  per  la  salute  umana  o  per
l'ambiente;
     h)  valori  di  qualita':  i  valori di rumore da conseguire nel
breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche
di  risanamento  disponibili,  per realizzare gli obiettivi di tutela
previsti dalla presente legge.
   2.  I  valori  di  cui  al  comma 1, lettere e), f), g) e h), sono
determinati  in  funzione della tipologia della sorgente, del periodo
della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere.
   3. I valori limite di immissione sono distinti in:
     a)  valori  limite  assoluti,  determinati  con  riferimento  al
livello equivalente di rumore ambientale;
     b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla
differenza  tra  il  livello  equivalente  di rumore ambientale ed il
rumore residuo.
   4.  Restano  ferme  le  altre definizioni di cui all'allegato A al
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri 1 marzo 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991.
   5.  I provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore sono
di   natura   amministrativa,   tecnica,  costruttiva  e  gestionale.
Rientrano in tale ambito:
     a)  le  prescrizioni  relative ai livelli sonori ammissibili, ai
metodi  di  misurazione  del  rumore,  alle  regole  applicabili alla
fabbricazione;
     b) le procedure di collaudo, di omologazione e di certificazione
che  attestino la conformita' dei prodotti alle prescrizioni relative
ai  livelli  sonori  ammissibile;  la  marcatura  dei  prodotti e dei
dispositivi attestante l'avvenuta omologazione;
     c)   gli   interventi  di  riduzione  del  rumore,  distinti  in
interventi  attivi di riduzione delle emissioni sonore delle sorgenti
e in interventi passivi, adottati nei luoghi di immissione o lungo la
via  di  propagazione  dalla  sorgente  al  ricettore o sul ricettore
stesso;
     d)  i piani dei trasporti urbani ed i piani urbani del traffico;
i piani dei trasporti provinciali o regionali ed i piani del traffico
per  la  mobilita'  extraurbana;  la  pianificazione  e  gestione del
traffico stradale, ferroviario, aeroportuale e marittimo;
     e)    la   pianificazione   urbanistica,   gli   interventi   di
delocalizzazione di attivita' rumorose o di ricettori particolarmente
sensibili.
   6.  Ai fini della presente legge e' definito tecnico competente la
figura  professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare
l'ottemperanza  ai  valori  definiti  dalle vigenti norme, redigere i
piani  di  risanamento  acustico,  svolgere  le relative attivita' di
controllo.  Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma
di  scuola  media  superiore  ad  indirizzo  tecnico  o  del  diploma
universitario  ad  indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea
ad indirizzo scientifico.
   7.  L'attivita'  di  tecnico  competente puo' essere svolta previa
presentazione   di   apposita   domanda   all'assessorato   regionale
competente   in   materia   ambientale  corredata  da  documentazione
comprovante  l'aver  svolto  attivita',  in modo non occasionale, nel
campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomi e
da  almeno  due  anni  per  i  laureati  o  per i titolari di diploma
universitario.
   8.  Le  attivita' di cui al comma 6 possono essere svolte altresi'
da  coloro  che,  in  possesso del diploma di scuola media superiore,
siano  in  servizio  presso  le strutture pubbliche territoriali e vi
svolgano  la  propria  attivita'  nel campo dell'acustica ambientale,
alla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge ((nonche' da
coloro che, a prescindere dal titolo di studio, possano dimostrare di
avere  svolto,  alla  data di entrata in vigore della presente legge,
per  almeno cinque anni, attivita' nel campo dell'acustica ambientale
in modo non occasionale)).
   9.  I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da
quelli  che  svolgono le attivita' sulle quali deve essere effettuato
il controllo.
                               Art. 3
                      (Competenze dello Stato)

  1. Sono di competenza dello Stato:
a) la  determinazione,  ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e
   successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio
   dei  ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto
   con  il  Ministro della sanita' e sentita la Conferenza permanente
   per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
   Trento e di Bolzano, dei valori di cui all'articolo 2;
b) il  coordinamento  dell'attivita' e la definizione della normativa
   tecnica generale per il collaudo, l'omologazione la certificazione
   e  la  verifica  periodica dei prodotti ai fini del contenimento e
   dell'abbattimento  del  rumore;  il  ruolo e la qualificazione dei
   soggetti  preposti  a  tale attivita' nonche', per gli aeromobili,
   per  i  natanti e per i veicoli circolanti su strada, le procedure
   di  verifica  periodica dei valori limite di emissione relativa ai
   prodotti  medesimi.  Tale  verifica,  per  i veicoli circolanti su
   strada,  avviene  secondo  le modalita' di cui all'articolo 80 del
   decreto   legislativo   30  aprile  1992,  n.  285,  e  successive
   modificazioni;
c) la  determinazione,  ai  sensi  del  decreto  del Presidente della
   Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616,  con  decreto del Ministro
   dell'ambiente,  di  concerto  con  il  Ministro  della  sanita' e,
   secondo  le  rispettive  competenze,  con  il  Ministro dei lavori
   pubblici,  con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con
   il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato,
   delle  tecniche  di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento
   acustico, tenendo conto delle peculiari caratteristiche del rumore
   emesso dalle infrastrutture di trasporto;
d) il  coordinamento  dell'attivita'  di  ricerca, di sperimentazione
   tecnico-scientifica  ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e
   successive   modificazioni,   e  dell'attivita'  di  raccolta,  di
   elaborazione  e  di diffusione dei dati. Al coordinamento provvede
   il   Ministro   dell'ambiente,   avvalendosi   a  tal  fine  anche
   dell'Istituto  superiore di sanita', del Consiglio nazionale delle
   ricerche  (CNR),  dell'Ente  per  le nuove tecnologie, l'energia e
   l'ambiente   (ENEA),  dell'Agenzia  nazionale  per  la  protezione
   dell'ambiente (ANPA), dell'Istituto superiore per la prevenzione e
   la  sicurezza del lavoro (ISPESL), del Centro superiore ricerche e
   prove   autoveicoli  e  dispositivi  (CSRPAD)  del  Ministero  dei
   trasporti  e  della  navigazione,  nonche'  degli  istituti  e dei
   dipartimenti universitari;
e) la   determinazione,   fermo   restando  il  rispetto  dei  valori
   determinati  ai sensi della lettera a), con decreto del Presidente
   del   Consiglio   dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
   dell'ambiente,  di  concerto  con  il  Ministro  della  sanita' e,
   secondo  le  rispettive  competenze,  con  il  Ministro dei lavori
   pubblici,   con   il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
   dell'artigianato   e   con  il  Ministro  dei  trasporti  e  della
   navigazione,  dei  requisiti  acustici delle sorgenti sonore e dei
   requisiti  acustici  passivi  degli edifici e dei loro componenti,
   allo  scopo  di  ridurre l'esposizione umana al rumore. Per quanto
   attiene  ai  rumori  originali  dai  veicoli a motore definiti dal
   titolo  III  del  decreto  legislativo  30  aprile 1992, n. 285, e
   successive   modificazioni,  restano  salve  la  competenza  e  la
   procedura  di  cui  agli  articoli  71,  72,  75 e 80 dello stesso
   decreto legislativo; ((3))
f) l'indicazione,   con   uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  delle
   infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con  il Ministro
   dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del mare, dei
   criteri  per  la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione
   delle  costruzioni  edilizie e delle infrastrutture dei trasporti,
   ai fini della tutela dall'inquinamento acustico));
g) la  determinazione,  con  decreto  del  Ministro dell'ambiente, di
   concerto   con   il   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
   dell'artigianato   e   con  il  Ministro  dei  trasporti  e  della
   navigazione,  dei  requisiti acustici dei sistemi di allarme anche
   antifurto  con  segnale  acustico e dei sistemi di refrigerazione,
   nonche'  la  disciplina  della installazione, della manutenzione e
   dell'uso  dei sistemi di allarme anche antifurto e anti-intrusione
   con  segnale acustico installato su sorgenti mobili e fisse, fatto
   salvo quanto previsto dagli articoli 71, 72, 75, 79, 155 e 156 del
   decreto   legislativo   30  aprile  1992,  n.  285,  e  successive
   modificazioni;
h) la  determinazione, con le procedure previste alla lettera e), dei
   requisiti   acustici   delle   sorgenti   sonore   nei  luoghi  di
   intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo;
i) l'adozione   di   piani  pluriennali  per  il  contenimento  delle
   emissioni  sonore  prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici
   essenziali  quali  linee  ferroviarie, metropolitane, autostrade e
   strade statali entro i limiti stabiliti per ogni specifico sistema
   di  trasporto,  ferme  restando le competenze delle regioni, delle
   province e dei comuni, e tenendo comunque conto delle disposizioni
   di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
   285, e successive modificazioni;
l) la  determinazione,  con  decreto  del  Ministro dell'ambiente, di
   concerto  con  il  Ministro dei trasporti e della navigazione, dei
   criteri  di  misurazione  del  rumore  emesso  da  imbarcazioni di
   qualsiasi  natura  e della relativa disciplina per il contenimento
   dell'inquinamento acustico;
m) la  determinazione,  con  decreto  del  Ministro dell'ambiente, di
   concerto  con  il  Ministro dei trasporti e della navigazione, dei
   criteri  di misurazione del rumore emesso dagli aeromobili e della
   relativa   disciplina   per   il   contenimento  dell'inquinamento
   acustico, con particolare riguardo:
   1)  ai  criteri  generali  e  specifici per la definizione di pro-
   cedure di abbattimento del rumore valevoli per tutti gli aeroporti
   e   all'adozione   di   misure   di   controllo   e  di  riduzione
   dell'inquinamento  acustico  prodotto  da  aeromobili civili nella
   fase di decollo e di atterraggio;
   2)  ai criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione
   al livello di inquinamento acustico;
   3)  alla  individuazione  delle  zone di rispetto per le aree e le
   attivita'  aeroportuali  e  ai  criteri  per  regolare l'attivita'
   urbanistica  nelle  zone  di  rispetto.  Ai  fini  della  presente
   disposizione  per  attivita' aeroportuali si intendono sia le fasi
   di decollo o di atterraggio, sia quelle di manutenzione, revisione
   e prove motori degli aeromobili;
   4)  ai  criteri  per la progettazione e la gestione dei sistemi di
   monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico
   in prossimita' degli aeroporti;
n) la   predisposizione,  con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente,
   sentite  le  associazioni di protezione ambientale riconosciute ai
   sensi  dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonche'
   le  associazioni  dei consumatori maggiormente rappresentative, di
   campagne   di   informazione   del  consumatore  e  di  educazione
   scolastica.
  2.  I  decreti di cui al comma 1, lettera a), c), e), h) e l), sono
emanati  entro  nove  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
presente  legge.  I  decreti  di cui al comma 1, lettere f), g) e m),
sono  emanati  entro  diciotto  mesi  dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
  3.  I  provvedimenti  previsti dal comma 1, lettere a), c), d), e),
f),  g),  h), i), l) e m), devono essere armonizzati con le direttive
dell'Unione  europea  recepite  dallo  Stato italiano e sottoposti ad
aggiornamento  e verifica in funzione di nuovi elementi conoscitivi o
di nuove situazioni.
  4.   I  provvedimenti  di  competenza  dello  Stato  devono  essere
coordinati  con  quanto  previsto  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  1  marzo  1991,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991.

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AGGIORNAMENTO (3)
  La  L. 7 luglio 2009, n. 88, come modificata dall'art. 15, comma 1,
lettera c) della L. 4 giugno 2010, n. 96, ha disposto (con l'art. 11,
comma  5)  che  "In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di
cui  al  comma  1,  l'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26
ottobre  1995,  n.  447,  si  interpreta  nel senso che la disciplina
relativa  ai  requisiti  acustici  passivi  degli  edifici e dei loro
componenti  non  trova  applicazione  nei  rapporti tra privati e, in
particolare,  nei  rapporti  tra costruttori-venditorie acquirenti di
alloggi,  fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali
passate  in  giudicato  e  la corretta esecuzione dei lavori a regola
d'arte asseverata da un tecnico abilitato".
                               Art. 4.
                     (Competenze delle regioni)
   1.  Le  regioni, entro il termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, definiscono con legge:
     a) i criteri in base ai quali i comuni, ai  sensi  dell'articolo
6, comma 1, lettera a), tenendo conto delle preesistenti destinazioni
d'uso  del  territorio  ed  indicando  altresi'  aree da destinarsi a
spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile,  ovvero  all'aperto
procedono  alla  classificazione  del  proprio  territorio nelle zone
previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori  di
qualita'  di  cui  all'articolo 2, comma 1, lettera h), stabilendo il
divieto di contatto diretto di  aree,  anche  appartenenti  a  comuni
confinanti,  quando tali valori si discostano in misura superiore a 5
dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali
stabiliti dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  1
marzo  1991,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo
1991.    Qualora  nell'individuazione  delle  aree  nelle  zone  gia'
urbanizzate  non  sia  possibile  rispettare  tale vincolo a causa di
preesistenti destinazioni d'uso, si prevede l'adozione dei  piani  di
risanamento di cui all'articolo 7;
     b)  i  poteri  sostitutivi in caso di inerzia dei comuni o degli
enti competenti ovvero di conflitto tra gli stessi;
     c)   modalita',   scadenze   e   sanzioni   per   l'obbligo   di
classificazione delle zone ai sensi della lettera a) per i comuni che
adottano nuovi strumenti urbanistici generali o particolareggiati;
     d)  fermo  restando l'obbligo di cui all'articolo 8, comma 4, le
modalita' di controllo del rispetto della  normativa  per  la  tutela
dall'inquinamento  acustico  all'atto  del rilascio delle concessioni
edilizie relative a  nuovi  impianti  ed  infrastrutture  adibiti  ad
attivita' produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi
commerciali  polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano
alla utilizzazione dei medesimi immobili ed  infrastrutture,  nonche'
dei  provvedimenti  di  licenza  o di autorizzazione all'esercizio di
attivita' produttive;
     e) le procedure e  gli  eventuali  ulteriori  criteri,  oltre  a
quelli  di cui all'articolo 7, per la predisposizione e l'adozione da
parte dei comuni di piani di risanamento acustico;
     f) i criteri e le condizioni per l'individuazione, da parte  dei
comuni   il   cui   territorio   presenti   un   rilevante  interesse
paesaggistico-ambientale e turistico, di valori  inferiori  a  quelli
determinati  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma 1, lettera a), della
presente legge; tali riduzioni non si applicano ai  servizi  pubblici
essenziali di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n.  146;
     g) le modalita' di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo
svolgimento  di  attivita'  temporanee  e  di manifestazioni in luogo
pubblico o aperto al pubblico  qualora  esso  comporti  l'impiego  di
macchinari o di impianti rumorosi;
     h)  le  competenze  delle  province  in  materia di inquinamento
acustico ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142;
     i) l'organizzazione nell'ambito  del  territorio  regionale  dei
servizi di controllo di cui all'articolo 14;
     l) i criteri da seguire per la redazione della documentazione di
cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4;
     m)  i  criteri  per la identificazione delle priorita' temporali
degli interventi di bonifica acustica del territorio.
   2.  Le  regioni,  in  base  alle   proposte   pervenute   e   alle
disponibilita'  finanziarie  assegnate  dallo  Stato,  definiscono le
priorita' e predispongono un piano regionale triennale di  intervento
per la bonifica dall'inquinamento acustico, fatte salve le competenze
statali relative ai piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i),
per  la  redazione  dei  quali  le  regioni  formulano  proposte  non
vincolanti. I comuni adeguano i singoli piani di risanamento acustico
di cui all'articolo 7 al piano regionale.
                               Art. 5.
                     (Competenze delle province)
   1. Sono di competenza delle province:
     a)   le  funzioni  amministrative  in  materia  di  inquinamento
acustico previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142;
     b) le funzioni ad esse assegnate dalle leggi  regionali  di  cui
all'articolo 4;
     c)  le  funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'articolo
14, comma 1.
                               Art. 6.
                       (Competenze dei comuni)
   1.  Sono  di  competenza  dei  comuni,  secondo le leggi statali e
regionali e i rispettivi statuti:
     a) la classificazione del territorio comunale secondo i  criteri
previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a);
     b)  il  coordinamento degli strumenti urbanistici gia'  adottati
con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a);
     c) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7;
     d) il controllo, secondo le modalita'  di  cui  all'articolo  4,
comma  1,  lettera  d),  del  rispetto  della normativa per la tutela
dall'inquinamento acustico all'atto del  rilascio  delle  concessioni
edilizie  relative  a  nuovi  impianti  ed  infrastrutture adibiti ad
attivita' produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi
commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che  abilitano
alla  utilizzazione  dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonche'
dei provvedimenti di licenza o  di  autorizzazione  all'esercizio  di
attivita' produttive;
     e)  l'adozione  di regolamenti per l'attuazione della disciplina
statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
     f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte
dai veicoli,  fatte  salve  le  disposizioni  contenute  nel  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 258, e successive modificazioni;
     g) i controlli di cui all'articolo 14, comma 2;
     h)  l'autorizzazione,  anche  in  deroga ai valori limite di cui
all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attivita' temporanee e
di manifestazioni in luogo  pubblico  o  aperto  al  pubblico  e  per
spettacoli  a  carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle
prescrizioni indicate dal comune stesso.
   2. Al fine di cui al comma 1, lettera e), i comuni, entro un  anno
dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, adeguano i
regolamenti   locali di igiene e sanita'  o  di  polizia  municipale,
prevedendo   apposite   norme  contro  l'inquinamento  acustico,  con
particolare   riferimento   al   controllo,   al    contenimento    e
all'abbattimento  delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione
degli  autoveicoli  e  dall'esercizio  di  attivita'  che   impiegano
sorgenti sonore.
   3.  I  comuni  il  cui  territorio presenti un rilevante interesse
paesaggistico-ambientale  e   turistico,   hanno   la   facolta'   di
individuare  limiti  di  esposizione  al  rumore  inferiori  a quelli
determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1,  lettera  a),  secondo
gli  indirizzi  determinati  dalla  regione di appartenenza, ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettera f). Tali riduzioni non si applicano
ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della  legge  12
giugno 1990, n. 146.
     4. Sono fatte salve le azioni espletate dai comuni ai sensi, del
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri 1 marzo 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8  marzo  1991,  prima
della  data  di  entrata  in  vigore della presente legge. Sono fatti
salvi altresi' gli interventi di risanamento acustico gia' effettuati
dalle imprese  ai  sensi  dell'articolo  3  del  citato  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 1 marzo 1991.  Qualora detti
interventi risultino inadeguati rispetto  ai  limiti  previsti  dalla
classificazione   del  territorio  comunale,  ai  fini  del  relativo
adeguamento viene concesso alle imprese un periodo di  tempo  pari  a
quello  necessario  per  completare  il  piano  di ammortamento degli
interventi  di  bonifica  in  atto,  qualora  risultino  conformi  ai
principi  di  cui  alla  presente  legge  ed ai criteri dettati dalle
regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a).
                               Art. 7.
                   (Piani di risanamento acustico)
   1.  Nel  caso  di  superamento  dei  valori  di  attenzione di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera  g),  nonche'  nell'ipotesi  di  cui
all'articolo  4,  comma  1,  lettera  a),  ultimo  periodo,  i comuni
provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando
il coordinamento con il piano urbano del traffico di cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e con
i  piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale. I
piani di risanamento sono approvati dal consiglio comunale.  I  piani
comunali  di  risanamento  recepiscono  il contenuto dei piani di cui
all'articolo 3, comma 1,  lettera i), e all'articolo 10, comma 5.
   2. I piani di risanamento  acustico  di  cui  al  comma  1  devono
contenere:
     a)  l'individuazione  della  tipologia  ed  entita'  dei  rumori
presenti,  incluse  le  sorgenti  mobili,  nelle  zone  da   risanare
individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a);
     b) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
     c)  l'indicazione  delle  priorita', delle modalita' e dei tempi
per il risanamento;
     d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
     e) le eventuali misure cautelari a carattere  d'urgenza  per  la
tutela dell'ambiente e della salute pubblica.
   3.  In  caso  di  inerzia  del  comune  ed  in presenza di gravi e
particolari problemi di inquinamento acustico, all'adozione del piano
si provvede, in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4,  comma  1,
lettera b).
   4. Il piano di risanamento di cui al presente articolo puo' essere
adottato da comuni diversi da quelli di cui al comma 1, anche al fine
di perseguire i valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h).
   5.  Nei  comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti
la giunta comunale  presenta  al  consiglio  comunale  una  relazione
biennale  sullo  stato  acustico  del  comune.  Il consiglio comunale
approva la relazione e la trasmette alla regione  ed  alla  provincia
per  le  iniziative di competenza. Per i comuni che adottano il piano
di risanamento di cui al comma 1, la prima relazione e'  allegata  al
piano  stesso.  Per  gli altri comuni, la prima relazione e' adottata
entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
                               Art. 8. 
                      (Disposizioni in materia 
                         di impatto acustico) 
   1. I progetti sottoposti a valutazione di  impatto  ambientale  ai
sensi dell'articolo 6 della  legge  8  luglio  1986,  n.  349,  ferme
restando le  prescrizioni  di  cui  ai  decreti  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  10  agosto  1988,  n.  377,  e   successive
modificazioni,  e  27  dicembre  1988,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale  n.  4  del  5  gennaio  1989,  devono  essere  redatti  in
conformita' alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico  delle
popolazioni interessate. 
   2. Nell'ambito delle procedure  di  cui  al  comma  1,  ovvero  su
richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei  progetti  o
delle opere predispongono  una  documentazione  di  impatto  acustico
relativa alla realizzazione, alla modifica o al  potenziamento  delle
seguenti opere: 
     a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti; 
     b)  strade  di  tipo  A  (autostrade),  B  (strade   extraurbane
principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade  urbane  di
scorrimento), E (strade urbane di quartiere)  e  F  (strade  locali),
secondo la classificazione di cui al decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni; 
     c) discoteche; 
     d) circoli privati  e  pubblici  esercizi  ove  sono  installati
macchinari o impianti rumorosi; 
     e) impianti sportivi e ricreativi; 
     f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia. 
   3. E' fatto obbligo di produrre una valutazione  previsionale  del
clima  acustico  delle  aree  interessate  alla  realizzazione  delle
seguenti tipologie di insediamenti: 
     a) scuole e asili nido; 
     b) ospedali; 
     c) case di cura e di riposo; 
     d) parchi pubblici urbani ed extraurbani; 
     e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al
comma 2. 
   ((3-bis. Nei comuni che hanno  proceduto  al  coordinamento  degli
strumenti  urbanistici  di  cui  alla  lettera   b)   del   comma   1
dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini
dell'esercizio  dell'attivita'  edilizia  ovvero  del  rilascio   del
permesso di costruire, la relazione acustica  e'  sostituita  da  una
autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto  dei
requisiti di  protezione  acustica  in  relazione  alla  zonizzazione
acustica di riferimento)). 
   4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie  relative  a
nuovi impianti ed infrastrutture  adibiti  ad  attivita'  produttive,
sportive  e  ricreative  e  a  postazioni  di   servizi   commerciali
polifunzionali,  dei  provvedimenti  comunali  che   abilitano   alla
utilizzazione dei medesimi immobili  ed  infrastrutture,  nonche'  le
domande di licenza o di  autorizzazione  all'esercizio  di  attivita'
produttive devono  contenere  una  documentazione  di  previsione  di
impatto acustico. 
   5. La documentazione di cui  ai  commi  2,  3  e  4  del  presente
articolo  e'  resa,  sulla  base  dei  criteri  stabiliti  ai   sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettera l), della presente  legge,  con  le
modalita' di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 
   6. La domanda di licenza o di autorizzazione  all'esercizio  delle
attivita' di cui al comma 4 del presente  articolo,  che  si  prevede
possano produrre valori di emissione superiori a  quelli  determinati
ai sensi  dell'articolo  3,  comma  1,  lettera  a),  deve  contenere
l'indicazione delle  misure  previste  per  ridurre  o  eliminare  le
emissioni sonore causate dall'attivita' o dagli impianti. La relativa
documentazione  deve  essere  inviata  all'ufficio   competente   per
l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta. 
                               Art. 9.
                 (Ordinanze contingibili ed urgenti)
   1.  Qualora  sia richiesta da eccezionali ed urgenti necessita' di
tutela  della  salute  pubblica  o  dell'ambiente  il   sindaco,   il
presidente  della provincia, il presidente della giunta regionale, il
prefetto,  il  Ministro  dell'ambiente,  -  secondo  quanto  previsto
dall'articolo  8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del
Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze,  con
provvedimento  motivato,  possono  ordinare  il  ricorso temporaneo a
speciali forme di contenimento  o  di  abbattimento  delle  emissioni
sonore,   inclusa  l'inibitoria  parziale  o  totale  di  determinate
attivita'. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facolta'  e'
riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri.
   2.  Restano  salvi  i poteri degli organi dello Stato preposti, in
base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.
                              Art. 10.
                      (Sanzioni amministrative)
   1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  650  del codice
penale,   chiunque  non  ottempera  al  provvedimento  legittimamente
adottato  dall'autorita'  competente  ai  sensi  dell'articolo  9, e'
punito  con  la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 2.000.000 a lire 20.000.000.
   2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o
mobile  di emissioni sonore, (( supera i valori limite di emissione o
di  immissione  ))  di  cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f),
fissati  in conformita' al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera
a),  e'  punito  con  la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.
   3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo
11  e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge
dallo  Stato,  dalle  regioni, dalle province e dai comuni, e' punita
con  la  sanzione  amministrativa  del pagamento di una somma da lire
500.000 a lire 20.000.000.
   4.  Il  70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle
sanzioni  di  cui  ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e' versato
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per essere riassegnato, con
decreto  del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica,  ad  apposita  unita'  previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente, per essere devoluto ai comuni
per  il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'articolo 7,
con incentivi per il raggiungimento dei valori di cui all'articolo 2,
comma 1, lettere f) e h).
   5.  In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le societa' e
gli  enti  gestori  di servizi pubblici di trasporto o delle relative
infrastrutture,  ivi  comprese le autostrade, nel caso di superamento
dei  valori  di  cui  al  comma  2,  hanno l'obbligo di predisporre e
presentare  al  comune  piani  di  contenimento  ed  abbattimento del
rumore,  secondo  le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente con
proprio  decreto  entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente  legge. Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalita'
e  costi  e  sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota
fissa non inferiore al 7 per cento dei fondi di bilancio previsti per
le  attivita' di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture
stesse  per  l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento
del   rumore.  Per  quanto  riguarda  l'ANAS  la  suddetta  quota  e'
determinata  nella  misura  del  2,5  per cento dei fondi di bilancio
previsti  per  le  attivita'  di  manutenzione.  Nel caso dei servizi
pubblici  essenziali,  i  suddetti piani coincidono con quelli di cui
all'articolo  3, comma 1, lettera i); il controllo del rispetto della
loro attuazione e' demandato al Ministero dell'ambiente.
                              Art. 11.
                     (Regolamenti di esecuzione)
   1.  Entro  un  anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  con  decreto  del   Presidente   della   Repubblica,   previa
deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente  di  concerto,  secondo  le   materie   di   rispettiva
competenza,   con  i  Ministri  della  sanita',  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione,  dei
lavori   pubblici   e  della  difesa,  sono  emanati  regolamenti  di
esecuzione,  distinti  per   sorgente   sonora   relativamente   alla
disciplina  dell'inquinamento  acustico  avente  origine dal traffico
veicolare, ferroviario, marittimo ed  aereo,  avvalendosi  anche  del
contributo   tecnico-scientifico  degli  enti  gestori  dei  suddetti
servizi, dagli autodromi, dalle piste motoristiche  di  prova  e  per
attivita'  sportive, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura,
nonche' dalle nuove localizzazioni aeroportuali.
   2. I regolamenti di cui al comma 1 devono essere  armonizzati  con
le direttive dell'Unione europea recepite dallo Stato italiano.
   3.   La   prevenzione   e  il  contenimento  acustico  nelle  aree
esclusivamente  interessate  da  installazioni   militari   e   nelle
attivita' delle Forze armate sono definiti mediante specifici accordi
dai  comitati  misti  paritetici di cui all'articolo 3 della legge 24
dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni.
                              Art. 12.
                       (Messaggi pubblicitari)
   1. All'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo il comma
2, e' inserito il seguente:
   "2-bis.  E'  fatto  divieto  alla  concessionaria  pubblica  e  ai
concessionari privati per la radiodiffusione sonora e  televisiva  di
trasmettere   sigle   e  messaggi  pubblicitari  con  potenza  sonora
superiore a quella ordinaria dei programmi".
   2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dodici  mesi  dopo
la  data di entrata in vigore della presente legge. La vigilanza e le
sanzioni sono disposte ai sensi del decreto  legislativo  25  gennaio
1992, n. 74.
                              Art. 13.
                    (Contributi agli enti locali)
   1.  Le  regioni  nell'ambito  dei propri bilanci possono concedere
contributi in conto interessi ed in conto capitale per  le  spese  da
effettuarsi  dai  comuni  e  dalle  province per l'organizzazione del
sistema di  monitoraggio  e  di  controllo,  nonche'  per  le  misure
previste nei piani di risanamento.
   2.  Nella  concessione dei contributi ai comuni, di cui al comma 1
del presente articolo,  e'  data  priorita'  ai  comuni  che  abbiano
adottato i piani di risanamento di cui all'articolo 7.
                              Art. 14.
                             (Controlli)
   1.  Le  amministrazioni  provinciali,  al  fine  di  esercitare le
funzioni di controllo e di vigilanza per l'attuazione della  presente
legge  in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di piu' comuni
ricompresi nella circoscrizione provinciale, utilizzano le  strutture
delle  agenzie  regionali  dell'ambiente  di  cui  al decreto-legge 4
dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
gennaio 1994, n. 61.
   2.  Il  comune  esercita  le  funzioni  amministrative relative al
controllo sull'osservanza:
     a)    delle    prescrizioni    attinenti     il     contenimento
dell'inquinamento  acustico  prodotto  dal traffico veicolare e dalle
sorgenti fisse;
     b)  della  disciplina  stabilita  all'articolo   8,   comma   6,
relativamente  al  rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da
attivita' svolte all'aperto;
     c) della  disciplina  e  delle  prescrizioni  tecniche  relative
all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6;
     d)  della  corrispondenza  alla  normativa vigente dei contenuti
della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5.
   3. Il personale  incaricato  dei  controlli  di  cui  al  presente
articolo  ed  il  personale  delle  agenzie  regionali dell'ambiente,
nell'esercizio delle medesime funzioni di controllo e  di  vigilanza,
puo'   accedere   agli   impianti  ed  alle  sedi  di  attivita'  che
costituiscono fonte di rumore, e richiedere i dati, le informazioni e
i documenti necessari  per  l'espletamento  delle  proprie  funzioni.
Tale  personale  e'  munito di documento di riconoscimento rilasciato
dall'ente o dall'agenzia di appartenenza. Il segreto industriale  non
puo'  essere  opposto  per  evitare  od  ostacolare  le  attivita' di
verifica o di controllo.
                              Art. 15.
                        (Regime transitorio)
   1. Nelle materie oggetto dei provvedimenti di competenza statale e
dei  regolamenti  di  esecuzione  previsti dalla presente legge, fino
all'adozione  dei  provvedimenti  e  dei  regolamenti   medesimi   si
applicano,  per  quanto  non  in  contrasto con la presente legge, le
disposizioni contenute nel decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri  1  marzo  1991,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 57
dell'8  marzo  1991,  fatta  eccezione  per  le  infrastrutture   dei
trasporti, limitatamente al disposto di cui agli articoli 2, comma 2,
e 6, comma 2.
   2.  Ai  fini  del  graduale raggiungimento degli obiettivi fissati
dalla presente legge, le imprese interessate devono presentare il pi-
ano di risanamento acustico di cui all'articolo 3 del citato  decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri 1 marzo 1991, entro il
termine di sei mesi dalla  classificazione  del  territorio  comunale
secondo  i  criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della
presente legge. Nel piano di risanamento dovra' essere  indicato  con
adeguata  relazione  tecnica  il  termine  entro  il quale le imprese
prevedono di adeguarsi ai limiti previsti dalle  norme  di  cui  alla
presente legge.
   3.  Le  imprese  che non presentano il piano di risanamento devono
adeguarsi  ai  limiti  fissati  dalla  suddivisione  in  classi   del
territorio  comunale  entro  il termine previsto per la presentazione
del piano stesso.
   4. Con decreto del Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei
mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono
stabiliti   i   criteri  e  le  modalita'  per  l'applicazione  delle
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del citato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991.
                              Art. 16.
                       (Abrogazione di norme)
   1.   Con   decreto   del   Presidente   della  Repubblica,  previa
deliberazione del  Consiglio  dei  ministri,  e'  emanato,  ai  sensi
dell'articolo  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
su  proposta  del  Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
competenti, un apposito regolamento con il quale sono individuati gli
atti normativi incompatibili con la presente legge, che sono abrogati
con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
                              Art. 17.
                         (Entrata in vigore)
   1.  La  presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 26 ottobre 1995
                              SCALFARO
                        DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: DINI