DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 2001, n. 430

Regolamento  concernente  la  revisione organica della disciplina dei
concorsi e delle operazioni a premio, nonche' delle manifestazioni di
sorte  locali,  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma  4,  della legge
27 dicembre 1997, n. 449.
 
 Vigente al: 30-7-2019  
 

Titolo I
MANIFESTAZIONI A PREMIO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli da 39 a 62 del regio decreto-legge 19 ottobre

1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, concernenti la disciplina delle lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza, nonche' dei concorsi e delle operazioni a premio;

Visti gli articoli da 78 a 145 del regio decreto 25 luglio 1940, n.

1077, concernenti il regolamento in materia di lotterie, tombole, concorsi ed operazioni a premio;

Visto l'articolo 15, secondo comma, della legge 2 agosto 1982, n.

528, il quale prevede che l'autorizzazione a svolgere lotterie, tombole, e pesche o banchi di beneficenza possa essere rilasciata anche ai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali;

Visto l'articolo 7, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 30

settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, il quale stabilisce che non sono soggette alle disposizioni sulle operazioni a premio le manifestazioni i cui premi sono costituiti da sconti di prezzo o da quantita' aggiuntive del prodotto propagandato;

Visto l'articolo 8 della legge 26 marzo 1990, n. 62, recante la

disciplina delle tombole e pesche o banchi di beneficenza promosse in occasione di feste o sagre a carattere locale, nonche' delle sottoscrizioni o offerte di denaro con estrazione di premi promosse dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali;

Visto l'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,

il quale stabilisce che con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive e con il Ministro dell'interno, si procede alla revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonche' delle manifestazioni di sorte locali;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma

dell'organizzazione di Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, resi dalla sezione

consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 12 aprile 1999 e del 15 gennaio 2001;

Visto il parere espresso dalla Conferenza unificata in data 27

settembre 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 12 ottobre 2001;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di

concerto con i Ministri delle attivita' produttive, dell'interno e per la funzione pubblica;


Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito applicativo

1. I concorsi e le operazioni a premio di ogni specie, consistenti

in promesse di premi al pubblico dirette a favorire, nel territorio dello Stato, la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne o marchi o la vendita di determinati prodotti o la prestazione di servizi, aventi, comunque, fini anche in parte commerciali, si effettuano alle condizioni e con le modalita' di cui al presente titolo.

2. Per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari si

applicano le disposizioni degli articoli 1989, 1990 e 1991 del codice civile.

3. I concorsi e le operazioni a premio hanno durata non superiore,

rispettivamente, a uno e a cinque anni dalla data di inizio degli stessi. Nel periodo di durata dei concorsi e delle operazioni a premio sono compresi, rispettivamente, le fasi relative all'individuazione dei vincitori e il termine ultimo per richiedere il premio. I premi messi in palio sono consegnati agli aventi diritto entro il termine di sei mesi dalla conclusione della manifestazione o dalla data di richiesta dei premi stessi. Se il regolamento della manifestazione prevede termini di consegna inferiori a sei mesi, in caso di ritardo e' data comunicazione agli interessati, mediante lettera raccomandata, dei motivi ostativi al sollecito adempimento dell'obbligazione.

4. I concorsi e le operazioni a premio possono essere svolti a

favore dei consumatori finali o di altri soggetti quali i rivenditori, gli intermediari, i concessionari, i collaboratori e i lavoratori dipendenti.

5. La partecipazione ai concorsi e alle operazioni a premio e'

gratuita, salvo le ordinarie spese di spedizione o telefoniche necessarie ai fini della partecipazione stessa. E' vietata la diretta maggiorazione del prezzo del prodotto o servizio promozionato.

6. Le attivita' relative allo svolgimento delle manifestazioni a

premio sono effettuate nel territorio dello Stato ad eccezione delle attivita' connesse al confezionamento dei prodotti realizzate al di fuori del detto territorio.

Art. 2.

Concorsi a premio

1. Sono considerati concorsi a premio le manifestazioni

pubblicitarie in cui l'attribuzione dei premi offerti, ad uno o piu' partecipanti ovvero a terzi, anche senza alcuna condizione di acquisto o vendita di prodotti o servizi, dipende:

a) dalla sorte, sia che l'estrazione dei vincitori sia

organizzata appositamente, sia che si faccia riferimento ad altra estrazione o ad altra designazione che dipende comunque dalla sorte;

b) da qualsiasi congegno, macchina od altro, le cui

caratteristiche consentano di affidare unicamente all'alea la designazione del vincitore o dei vincitori dei premi promessi;

c) dall'abilita' o dalla capacita' dei concorrenti chiamati ad

esprimere giudizi o pronostici relativi a determinate manifestazioni sportive, letterarie, culturali in genere o a rispondere a quesiti o ad eseguire lavori la cui valutazione e' riservata a terze persone o a speciali commissioni;

d) dall'abilita' o dalla capacita' dei concorrenti di adempiere

per primi alle condizioni stabilite dal regolamento, purche' le modalita' dell'assegnazione dei premi siano oggettivamente riscontrabili e i concorrenti che non risultino vincitori possano partecipare all'assegnazione di ulteriori premi.

Art. 3.

Operazioni a premio

1. Sono considerate operazioni a premio, anche se il destinatario

del premio e' un soggetto diverso dall'acquirente il prodotto o

servizio promozionato, le manifestazioni pubblicitarie che

prevedono:

a) le offerte di premi a tutti coloro che acquistano o vendono un

determinato quantitativo di prodotti o di servizi e ne offrono la documentazione raccogliendo e consegnando un certo numero di prove documentali di acquisto, anche su supporto magnetico;

b) le offerte di un regalo a tutti coloro che acquistano o

vendono un determinato prodotto o servizio.

2. Sono considerate operazioni a premio anche quelle nelle quali,

all'acquirente di uno o piu' prodotti o servizi promozionati, viene offerta in premio la possibilita' di ottenere, dietro presentazione di un numero predeterminato di prove di acquisto e mediante un contributo di spesa, un diverso prodotto o servizio a prezzo scontato. Il contributo richiesto non deve essere superiore al 75 per cento del costo del prodotto o servizio, sostenuto dalla ditta promotrice, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il premio consiste nello sconto di prezzo rappresentato dalla differenza tra il valore normale del bene offerto e il contributo richiesto.

Art. 4.

P r e m i

1. I premi messi in palio consistono in beni, servizi, sconti di

prezzo e documenti di legittimazione di cui all'articolo 2002 del codice civile, suscettibili di valutazione economica, assoggettati all'imposta sul valore aggiunto o alla relativa imposta sostitutiva, escluso il denaro, i titoli dei prestiti pubblici e privati, i titoli azionari, le quote di capitale societario e dei fondi comuni di investimento e le polizze di assicurazione sulla vita. I premi, inoltre, sono costituiti anche da giocate del lotto o da biglietti delle lotterie nazionali.

2. I soggetti promotori di manifestazioni i cui premi sono

costituiti da giocate del lotto effettuano le giocate stesse presso le ricevitorie del lotto e consegnano direttamente le bollette ai promissari. I soggetti stessi possono, altresi', offrire in premio il rimborso, totale o parziale, delle giocate del lotto gia' effettuate e non risultate vincenti.

3. Se i premi sono costituiti da biglietti delle lotterie nazionali

gestite dallo Stato, i soggetti promotori offrono i biglietti interi ai promissari, non essendo consentito di frazionare il prezzo dei biglietti stessi. L'assegnazione dei biglietti interi puo' essere effettuata anche mediante estrazione a sorte o con altri sistemi analoghi.

Art. 5.

Soggetti promotori delle manifestazioni a premio

1. I concorsi e le operazioni a premio sono effettuati soltanto da

imprese produttrici o commerciali fornitrici o distributrici dei beni o dei servizi promozionati e dalle organizzazioni rappresentative dell'associazionismo economico tra imprese costituite sotto forma di consorzi e di societa' anche cooperative.

2. I concorsi e le operazioni a premio sono effettuati anche da

imprese non residenti nel territorio nazionale, per il tramite di un rappresentante residente nel territorio dello Stato, nominato con le modalita' e gli effetti di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. I soggetti promotori possono delegare agenzie di promozione od

operatori professionali a rappresentarli in tutti gli adempimenti relativi alle manifestazioni, compresa la domiciliazione e la conservazione di tutta la documentazione nel territorio dello Stato, nonche' a prestare la cauzione di cui all'articolo 7.

4. In caso di manifestazione effettuata da due o piu' soggetti, gli

stessi sono responsabili in solido per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari e per il pagamento delle sanzioni dovute. La responsabilita' solidale non si estende ai rivenditori dei prodotti o dei servizi promozionati che non hanno concorso all'organizzazione della manifestazione.

Art. 6

Esclusioni


1. Non si considerano concorsi e operazioni a premio:

a) i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonche' per la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o industriale, nei quali il conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d'opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d'incoraggiamento nell'interesse della collettivita';

b) le manifestazioni nelle quali e' prevista l'assegnazione di premi da parte di emittenti radiotelevisive a spettatori presenti esclusivamente nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse, sempreche' l'iniziativa non sia svolta per promozionare prodotti o servizi di altre imprese ; per le emittenti radiofoniche si considerano presenti alle manifestazioni anche gli ascoltatori che intervengono alle stesse attraverso collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza;

c) le operazioni a premio con offerta di premi o regali costituiti da sconti sul prezzo dei prodotti e dei servizi dello stesso genere di quelli acquistati o da sconti su un prodotto o servizio di genere diverso rispetto a quello acquistato, a condizione che gli sconti non siano offerti al fine di promozionare quest'ultimo, o da quantita' aggiuntive di prodotti dello stesso genere;

((c-bis) le manifestazioni nelle quali, a fronte di una determinata spesa, con o senza soglia d'ingresso, i premi sono costituiti da buoni da utilizzare su una spesa successiva nel medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita facente parte della stessa insegna o ditta));

d) le manifestazioni nelle quali i premi sono costituiti da oggetti di minimo valore, sempreche' la corresponsione di essi non dipenda in alcun modo dalla natura o dall'entita' delle vendite alle quali le offerte stesse sono collegate;

e) le manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore di enti od istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalita' eminentemente sociali o benefiche.

Art. 7.

Cauzione

1. Al fine di garantire l'effettiva corresponsione dei premi

promessi, i soggetti che intendono svolgere una manifestazione a premio prestano cauzione in misura pari:

a) in caso di concorsi, al valore complessivo dei premi promessi

determinato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o della relativa imposta sostitutiva o sulla base del prezzo dei biglietti delle lotterie nazionali e delle giocate del lotto;

b) in caso di operazioni, al 20 per cento del valore complessivo

dei premi di cui alla lettera a); la cauzione non e' dovuta qualora il premio sia corrisposto all'atto dell'acquisto del prodotto o del servizio promozionato.

2. Nei casi in cui non sia possibile stabilire sin dall'origine il

valore complessivo dei premi da assegnare, lo stesso e' determinato in via presuntiva sulla base dei risultati di analoghe manifestazioni effettuate in precedenza e della stima delle vendite attese dei beni o dei servizi promozionati e delle adesioni dei promissari calcolate in base a criteri statistici. La cauzione prestata va adeguata qualora, in base all'andamento della manifestazione, l'importo originario si riveli non sufficiente a garantire la corresponsione dei premi.

3. La cauzione e' prestata a favore del Ministero delle attivita'

produttive ed ha scadenza non inferiore ad un anno dalla conclusione della manifestazione. La cauzione e' prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la tesoreria provinciale ovvero mediante fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fidejussore. Se entro il detto termine di scadenza non e' richiesto dal Ministero delle attivita' produttive l'incameramento della cauzione, la stessa si intende svincolata. Per i concorsi a premio la cauzione si intende svincolata, anche prima del termine di scadenza, trascorsi centottanta giorni dalla data di trasmissione al Ministero delle attivita' produttive del processo verbale di chiusura della manifestazione, di cui all'articolo 9.

4. Il Ministero delle attivita' produttive dispone l'incameramento

della cauzione qualora:

a) in caso di concorsi, dal verbale redatto dal notaio o dal

funzionario di cui all'articolo 9, risultino commesse violazioni relative alla consegna dei premi;

b) in caso di operazioni, accerti, d'ufficio o a seguito di

denuncia presentata dai partecipanti, la mancata corresponsione dei premi promessi.

Art. 8.

Manifestazioni vietate

1. Non e' consentito lo svolgimento di manifestazioni a premio,

quando:

a) il congegno dei concorsi e delle operazioni a premio non

garantisce la pubblica fede e la parita' di trattamento e di opportunita' per tutti i partecipanti, in quanto consente al soggetto promotore o a terzi di influenzare l'individuazione dei vincitori oppure rende illusoria la partecipazione alla manifestazione stessa;

b) vi e' elusione del monopolio statale dei giochi e delle

scommesse per la mancanza di reali scopi promozionali, in quanto il prezzo richiesto e' superiore al valore commerciale del bene il cui acquisto costituisce il presupposto per la partecipazione alla manifestazione a premio;

c) vi e' turbamento della concorrenza e del mercato in relazione

ai principi comunitari;

d) vi e' lo scopo di favorire la conoscenza o la vendita di

prodotti per i quali sono previsti, da disposizioni legislative, divieti alla pubblicita' o altre forme di comunicazione commerciale. Per i beni e servizi la cui pubblicita' e' vincolata, da disposizioni legislative, ad autorizzazioni o comunicazioni preventive, le manifestazioni a premio sono svolte solo dopo aver ottenuto il provvedimento di autorizzazione ovvero sono state effettuate le comunicazioni preventive;

e) vi sono violazioni delle disposizioni contenute nel presente

regolamento, tranne quelle di cui all'articolo 10, comma 1.

2. In caso di svolgimento di manifestazioni a premio vietate ai

sensi del comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 124, comma 1, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come sostituito dall'articolo 19, comma 5, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 124, commi 2 e 3, del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938.

Art. 9.

Individuazione dei vincitori dei concorsi a premio

1. Nei concorsi a premio ogni fase dell'assegnazione dei premi e'

effettuata, con relativo onere a carico dei soggetti promotori, alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, o di un suo delegato; se il congegno utilizzato per l'assegnazione dei premi richiede particolari conoscenze tecniche, il notaio o il pubblico ufficiale e' affiancato da un esperto che rende apposita perizia.

2. In caso di inserimento di tagliandi o altri elementi vincenti

tra quelli non vincenti, i soggetti promotori rendono una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestando che la detta operazione e' effettuata in conformita' a quanto previsto nel regolamento del concorso.

3. Il notaio o il funzionario verifica la prestazione della

cauzione e attesta l'autenticita' delle firme apposte sulle dichiarazioni dei soggetti delegati a rappresentare le ditte promotrici, relative all'effettiva consegna dei premi ai vincitori e alla eventuale devoluzione degli stessi alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

4. Il notaio o il responsabile della tutela del consumatore e della

fede pubblica redige processo verbale delle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3; detto processo verbale, compilato secondo lo schema tipo predisposto dal Ministero delle attivita' produttive, e' trasmesso allo stesso Ministero.

Art. 10.

Adempimenti dei promotori

1. I soggetti che intendono svolgere un concorso a premio ne danno

comunicazione, prima dell'inizio, al Ministero delle attivita' produttive mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo, dallo stesso predisposto, fornendo altresi' il regolamento del concorso nonche' la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione. Se il concorso e' effettuato da due o piu' soggetti, la comunicazione e' presentata da uno solo di essi o da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 3.

2. Eventuali modifiche al regolamento dei concorsi sono notificate

al Ministero delle attivita' produttive con le stesse modalita' della comunicazione del regolamento medesimo. E' vietato pubblicizzare e svolgere concorsi a premio in difformita' dal regolamento, e sue eventuali modifiche, depositato presso il Ministero delle attivita' produttive.

3. I soggetti che intendono svolgere una operazione a premio

redigono un apposito regolamento, autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal rappresentante legale della ditta promotrice, che e' conservato presso la sede di quest'ultima per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione. Le stesse modalita' sono osservate in caso di eventuali modifiche al regolamento.

4. In caso di concorsi e operazioni a premio, la promessa resa nota

al pubblico puo' essere modificata se le modifiche non ledono i diritti acquisiti dai promissari e sono portate a conoscenza degli interessati con le stesse modalita' della promessa originaria o in forme equivalenti.

5. Nei concorsi a premio, i premi non richiesti o non assegnati,

diversi da quelli rifiutati, sono devoluti a organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 11.

Regolamento delle manifestazioni a premio e materiale pubblicitario

1. Il regolamento delle operazioni e dei concorsi a premio e' messo

a disposizione del consumatore per una corretta informazione. Esso contiene l'indicazione del soggetto o dei soggetti promotori, della durata, dell'ambito territoriale, delle modalita' di svolgimento della manifestazione, della natura e del valore indicativo dei singoli premi messi in palio, del termine della consegna degli stessi, nonche' delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10, comma 5, alle quali devolvere i premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati.

2. Il materiale promozionale o informativo della manifestazione, se

non contiene o non e' accompagnato dal regolamento della manifestazione, riporta almeno le condizioni di partecipazione, la durata della manifestazione nonche', per i concorsi a premio, il valore complessivo dei premi messi in palio.

3. Sono consentiti messaggi pubblicitari che, in relazione alle

diverse caratteristiche dei mezzi audiovisivi e degli spazi utilizzati, non contengono tutte le indicazioni richieste, fatto salvo l'obbligo di rinvio specifico al regolamento, con indicazione delle modalita' di acquisizione o di consultazione dello stesso da parte dei promissari.

Art. 12.

Controllo delle manifestazioni a premio

1. Il Ministero delle attivita' produttive esercita l'attivita' di

controllo sui concorsi e sulle operazioni a premio. Tale attivita' e' svolta d'ufficio a campione, ovvero su segnalazione di soggetti interessati.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di sanzioni

dall'articolo 124 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e modificato dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, se vengono segnalate o individuate manifestazioni in corso che si presumono in sede istruttoria vietate ai sensi dell'articolo 8, il Ministero delle attivita' produttive assegna al soggetto promotore quindici giorni di tempo per presentare le proprie controdeduzioni. Entro sessanta giorni dalla predetta richiesta il Ministero, se ravvisa la sussistenza di una o piu' violazioni, adotta, con decreto motivato, un provvedimento di immediata cessazione della manifestazione.

Titolo II
MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI

Art. 13.

Ambito applicativo

1. E' vietata ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o

banco di beneficenza, nonche' ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche. Ferma restando la vigente disciplina in materia di lotterie nazionali, sono, tuttavia, consentite:

a) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza,

promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;

b) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza,

organizzate dai partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, purche' svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui alla lettera a);

c) le tombole effettuate in ambito familiare e privato,

organizzate per fini prettamente ludici.

2. Ai fini della disposizione di cui alla lettera a) del comma 1:

a) per lotterie s'intende la manifestazione di sorte effettuata

con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o piu' premi secondo l'ordine di estrazione. La lotteria e' consentita se la vendita dei biglietti e' limitata al territorio della provincia, l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69, e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive;

b) per tombola s'intende la manifestazione di sorte effettuata

con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantita' di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola e' consentita se la vendita delle cartelle e' limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non e' limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di lire 25.000.000, pari ad euro 12.911,42;

c) per pesche o banchi di beneficenza s'intendono le

manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali e' abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti e' limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69.

3. E' vietata la vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di

ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi. I premi delle manifestazioni di cui alle lettere a) e c) del comma 2, consistono solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.

Art. 14.

Adempimenti dei promotori e controlli

1. I rappresentanti legali degli enti organizzatori delle

manifestazioni ne danno comunicazione, almeno trenta giorni prima, al Prefetto competente e al Sindaco del comune in cui e' effettuata l'estrazione. Eventuali variazioni delle modalita' di svolgimento della manifestazione sono comunicate ai predetti organi in tempo utile per consentire l'effettuazione dei controlli.

2. Alla comunicazione di cui al comma 1, va allegata la seguente

documentazione:

a) per le lotterie, il regolamento nel quale sono indicati la

quantita' e la natura dei premi, la quantita' ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;

b) per le tombole:

1) il regolamento con la specificazione dei premi e con

l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella;

2) la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della

cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi. La cauzione e' prestata a favore del comune nel cui territorio la tombola si estrae ed ha scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. La cauzione e' prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale o mediante fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fidejussore.

3. Per le pesche o banchi di beneficenza l'ente organizzatore

indica nella comunicazione di cui al comma 1 il numero dei biglietti che intende emettere ed il relativo prezzo.

4. Il Prefetto vieta lo svolgimento delle manifestazioni in

mancanza:

a) delle condizioni previste dal presente regolamento;

b) della necessita' di ricorrere allo svolgimento della

manifestazione per far fronte alle esigenze finanziarie dell'ente promotore, diverso dai partiti e movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2.

5. I comuni effettuano il controllo sul regolare svolgimento delle

manifestazioni di sorte locali e sono l'autorita' competente a ricevere il rapporto e a cui pervengono i proventi delle sanzioni. Alle manifestazioni di sorte locali si applicano le sanzioni di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, da ultimo modificato dall'articolo 19, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

6. La serie e la numerazione progressiva dei biglietti e delle

cartelle e' indicata nella fattura di acquisto rilasciata dallo stampatore.

7. L'estrazione della lotteria e della tombola e' pubblica; le

modalita' della stessa sono portate a conoscenza del pubblico presso tutti i comuni interessati alla manifestazione. Nell'avviso sono indicati gli estremi della comunicazione fatta ai predetti organi, il programma della lotteria e della tombola, le finalita' che ne motivano lo svolgimento nonche' la serie e la numerazione dei biglietti e delle cartelle messe in vendita.

8. Per le lotterie e per le tombole un rappresentante dell'ente

organizzatore provvede prima dell'estrazione a ritirare tutti i registri, nonche' i biglietti o le cartelle rimaste invendute e verifica che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d'acquisto. I biglietti e le cartelle non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del gioco; di tale circostanza si da' atto al pubblico prima dell'estrazione. L'estrazione e' effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco. Di dette operazioni e' redatto processo verbale del quale una copia e' inviata al Prefetto ed un'altra consegnata all'incaricato del Sindaco.

9. Per le pesche o banchi di beneficenza un responsabile dell'ente

promotore controlla il numero dei biglietti venduti e procede, alla presenza di un incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni redigendo il relativo processo verbale del quale una copia e' inviata al Prefetto e un'altra consegnata all'incaricato del Sindaco.

10. Per le tombole, entro trenta giorni dall'estrazione, l'ente

organizzatore presenta all'incaricato del sindaco la documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori. Detto incaricato, verificata la regolarita' della documentazione prodotta, dispone l'immediato svincolo della cauzione. Il comune dispone l'incameramento della cauzione in caso di mancata consegna dei premi ai vincitori nel termine di cui al presente comma.

11. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle

di cui ai commi 4 e 5, si applicano con riferimento alle manifestazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a).

Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 15.

Adeguamento delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche del Ministero delle attivita' produttive

1. Per l'esercizio delle funzioni attribuite dal presente

regolamento al Ministero delle attivita' produttive, le dotazioni organiche dello stesso sono adeguate in sede di rideterminazione periodica ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, a valere sulle risorse finanziarie utilizzate dall'Agenzia delle entrate per l'esercizio delle funzioni trasferite. Alla copertura delle vacanze derivanti da tale aumento di dotazione organica si provvede prioritariamente attraverso mobilita' volontaria del personale che svolge presso l'Agenzia delle entrate le funzioni oggetto di trasferimento.

2. Fino alla completa attuazione del comma 1, la Direzione generale

per l'armonizzazione e la tutela del mercato del Ministero delle attivita' produttive, si avvale di un contingente fino a quaranta unita' di personale in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, da individuare, con precedenza assoluta, tra quello gia' utilizzato dall'Agenzia delle entrate per l'esercizio della funzione trasferita.

3. Ai medesimi fini di cui al comma 1 ed anche in relazione alle

disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero delle attivita' produttive puo' concludere accordi con l'Unioncamere per stabilire un rapporto di collaborazione con le Camere di commercio.

Art. 16.

Abrogazioni

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente

regolamento, si intendono abrogati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

a) l'articolo 39 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n.

1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 122; gli articoli 40, 42, 43, 44, 46, 50, primo comma, 51, 54, 56, primo comma, 57, 58, 59 e 61 del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938; l'articolo 42-bis del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938, introdotto dalla legge 15 luglio 1950, n. 585; gli articoli 53, 55, 60 e 62 del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938;

b) l'articolo 7, commi 1 e 4, terzo periodo, del decreto-legge 30

settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384;

c) l'articolo 15 della legge 2 agosto 1982, n. 528;

d) l'articolo 8 della legge 26 marzo 1990, n. 62;

e) gli articoli da 78 a 145 del regolamento dei servizi del

lotto, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077;

f) ogni altra disposizione incompatibile con quelle recate dal

presente regolamento.

2. I riferimenti alle disposizioni indicate nel comma 1, contenuti

in ogni altro atto normativo, si intendono fatti agli articoli da 1 a 14 del presente regolamento.

Art. 17.

Regime transitorio

1. Le disposizioni del presente regolamento, non si applicano ai

concorsi e alle operazioni a premio, nonche' alle manifestazioni di sorte locali la cui domanda di autorizzazione e' presentata entro la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, escluse le disposizioni di cui

all'articolo 15, entra in vigore il centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del presente regolamento

entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto munito dei sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 26 ottobre 2001

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e

delle finanze

Marzano, Ministro delle attivita'

produttive

Scajola, Ministro dell'interno

Frattini, Ministro per la funzione

pubblica

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2001

Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro

n. 2 Economia e finanze, foglio n. 205