DECRETO LEGISLATIVO 8 agosto 1994, n. 490

  Disposizioni attuative della legge  17  gennaio  1994,  n.  47,  in
materia  di  comunicazioni  e certificazioni previste dalla normativa
antimafia ((, nonche'  disposizioni concernenti i poteri del prefetto in materia di contrasto alla criminalita' organizzata)).
 
 Vigente al: 22-10-2012  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 17 gennaio 1994, n. 47, recante  delega  al  Governo
per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di comunicazioni  e
certificazioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 5 agosto 1994; 
  Sulla proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro di grazia e giustizia; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                       Ambito di applicazione 
  1. Le disposizioni del presente decreto  legislativo  si  applicano
alle pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici, agli enti e alle
aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e alle societa'
o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico. 
((5)) 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha disposto  (con  l'art.  120,
comma 2, lettera b)) che  dalla  data  di  entrata  in  vigore  delle
disposizioni del libro II,capi I, II, III e IV del medesimo  decreto,
e' abrogato il D.lgs. 8 agosto 1994, n. 490. 
                               Art. 2. 
         ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 GIUGNO 1998, N. 252. ((5)) 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha disposto  (con  l'art.  120,
comma 2, lettera b)) che  dalla  data  di  entrata  in  vigore  delle
disposizioni del libro II,capi I, II, III e IV del medesimo  decreto,
e' abrogato il D.lgs. 8 agosto 1994, n. 490. 
                               Art. 3. 
         ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 GIUGNO 1998, N. 252. ((5)) 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha disposto  (con  l'art.  120,
comma 2, lettera b)) che  dalla  data  di  entrata  in  vigore  delle
disposizioni del libro II,capi I, II, III e IV del medesimo  decreto,
e' abrogato il D.lgs. 8 agosto 1994, n. 490. 
                               Art. 4. 
Informazioni del prefetto - lettera d) dell'art.  1  comma  1,  della
                    legge 17 gennaio 1994, n. 47 
  1. Le pubbliche amministrazioni, gli  enti  pubblici  e  gli  altri
soggetti di cui all'art. 1, devono acquisire le informazioni  di  cui
al comma 4 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti  e
subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire le  concessioni
o erogazioni indicati nell'allegato 3, il cui valore sia: 
    a)  pari  o  superiore  a  quello  determinato  dalla  legge   in
attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere  e  lavori
pubblici, servizi pubblici e pubbliche  forniture,  indipendentemente
dai casi di esclusione ivi indicati; 
    b) superiore a 300 milioni di lire per le  concessioni  di  acque
pubbliche o  di  beni  demaniali  per  lo  svolgimento  di  attivita'
imprenditoriali,   ovvero   per   la   concessione   di   contributi,
finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso
tipo per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali; 
    c) superiore a  200  milioni  di  lire  per  l'autorizzazione  di
subcontratti, cessioni o cottimi,  concernenti  la  realizzazione  di
opere o lavori pubblici o  la  prestazione  di  servizi  o  forniture
pubbliche. 
  2. E' vietato, a pena di nullita', il frazionamento dei  contratti,
delle concessioni o delle erogazioni compiuto allo scopo  di  eludere
l'applicazione del presente articolo. 
  3. Ai fini di cui al comma  1,  la  richiesta  di  informazioni  e'
inoltrata al prefetto della provincia nella quale hanno  residenza  o
sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le societa' o i
consorzi interessati ai contratti e subcontratti di  cui  al  comma1,
lettere a) e c), o che siano destinatari degli atti di concessione  o
erogazione di  cui  alla  lettera  b)  dello  stesso  comma  1.  Tale
richiesta deve contenere gli elementi di cui all'allegato 4. 
  4. Il prefetto  trasmette  alle  amministrazioni  richiedenti,  nel
termine massimo di quindici giorni dalla ricezione  della  richiesta,
le informazioni concernenti la sussistenza o meno, a  carico  di  uno
dei soggetti indicati nelle lettere d) ed e) dell'allegato  4,  delle
cause  di  divieto  o  di  sospensione  dei   procedimenti   indicate
nell'allegato  1,  nonche'  le  informazioni  relative  ad  eventuali
tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le  scelte
e gli indirizzi delle societa' o imprese interessate. A tal  fine  il
prefetto, anche avvalendosi dei poteri di accesso e  di  accertamento
delegati dal Ministro dell'interno, dispone le  necessarie  verifiche
nell'ambito della provincia e,  ove  occorra,  richiede  ai  prefetti
competenti che le stesse siano effettuate nelle rispettive province. 
  5. Quando le verifiche disposte  a  norma  del  comma  4  siano  di
particolare complessita', il  prefetto  ne  da'  comunicazione  senza
ritardo all'amministrazione interessata e  fornisce  le  informazioni
acquisite entro i successivi trenta giorni.  Nel  caso  di  lavori  o
forniture di somma urgenza, fatto salvo quanto previsto dal comma  6,
le amministrazioni possono procedere dopo aver inoltrato al  prefetto
la richiesta di informazioni di cui al comma 3. Anche fuori del  caso
di lavori o forniture di somma urgenza,  le  amministrazioni  possono
procedere  qualora  le  informazioni  non  pervengano   nei   termini
previsti. In tal caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni
e le altre erogazioni di  cui  al  comma  1  sono  corrisposti  sotto
condizione risolutiva. 
  6. Quando, a seguito delle verifiche disposte a norma del comma  4,
emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle
societa' o imprese interessate, le amministrazioni cui  sono  fornite
le  relative  informazioni  dal  prefetto,  non  possono   stipulare,
approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, ne'  autorizzare,
rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni.  Nel
caso di lavori o forniture di  somma  urgenza  di  cui  al  comma  5,
qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'allegato
1 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa  siano
accertati  successivamente   alla   stipula   del   contratto,   alla
concessione  dei  lavori  o  all'autorizzazione   del   subcontratto,
l'amministrazione interessata puo' revocare le  autorizzazioni  e  le
concessioni o recedere dai contratti, fatto salvo  il  pagamento  del
valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese  sostenute
per  l'esecuzione  del   rimanente,   nei   limiti   delle   utilita'
conseguite.(3) ((5)) 
    
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 ha disposto (con l'art.  10,  comma
1) che "Salvo quanto previsto dall'articolo  1,  ed  in  deroga  alle
disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 8  agosto  1994,
n. 490, fatto salvo il divieto di frazionamento di cui al comma 2 del
predetto articolo, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici  e
gli altri  soggetti  di  cui  all'articolo  1,  devono  acquisire  le
informazioni di cui al  comma  2  del  presente  articolo,  prima  di
stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero
prima di rilasciare o consentire le concessioni o erogazioni indicati
nell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,  il  cui  valore
sia: 
    a)  pari  o  superiore  a  quello  determinato  dalla  legge   in
attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere  e  lavori
pubblici, servizi pubblici e pubbliche  forniture,  indipendentemente
dai casi di esclusione ivi indicati; 
    b) superiore a 300 milioni di lire per le  concessioni  di  acque
pubbliche o  di  beni  demaniali  per  lo  svolgimento  di  attivita'
imprenditoriali,   ovvero   per   la   concessione   di   contributi,
finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso
tipo per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali; 
    c) superiore a  300  milioni  di  lire  per  l'autorizzazione  di
subcontratti, cessioni o cottimi,  concernenti  la  realizzazione  di
opere o lavori pubblici o  la  prestazione  di  servizi  o  forniture
pubbliche". 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha disposto  (con  l'art.  120,
comma 2, lettera b)) che  dalla  data  di  entrata  in  vigore  delle
disposizioni del libro II,capi I, II, III e IV del medesimo  decreto,
e' abrogato il D.lgs. 8 agosto 1994, n. 490. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 116, comma 4) che  "Dalla  data  di
entrata in vigore delle disposizioni del libro II, capi I, II, III  e
IV, i richiami agli articoli 1-septies del decreto-legge 6  settembre
1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge  12  ottobre
1982, n. 726, e 4 e 5-bis del decreto legislativo 8 agosto  1994,  n.
490 nonche'  quelli  alle  disposizioni  contenute  nel  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 e nel  decreto  del
Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150, ovunque  presenti,
si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute  nel
presente decreto". 
                               Art. 5. 
         ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 GIUGNO 1998, N. 252. ((5)) 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha disposto  (con  l'art.  120,
comma 2, lettera b)) che  dalla  data  di  entrata  in  vigore  delle
disposizioni del libro II,capi I, II, III e IV del medesimo  decreto,
e' abrogato il D.lgs. 8 agosto 1994, n. 490. 
                             Art. 5-bis 
          (Poteri di accesso e accertamento del prefetto). 
 
  1.  Per   l'espletamento   delle   funzioni   volte   a   prevenire
infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il prefetto puo'  dispone
accessi  ed  accertamenti  nei  cantieri  delle  imprese  interessate
all'esecuzione di lavori  pubblici,  avvalendosi,  a  tal  fine,  dei
gruppi interforze di cui all'articolo 5, comma  3,  del  decreto  del
Ministro  dell'interno  14  marzo  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004. 
  2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,  comma  2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  tre  mesi  dalla  data  di
entrata in  vigore  della  presente  disposizione,  su  proposta  del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la  pubblica
amministrazione  e  l'innovazione,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro dello sviluppo
economico e il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  sono
definite, nel quadro delle norme previste dal regolamento di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno  1998,  n.  252,  le
modalita'  di  rilascio  delle  comunicazioni  e  delle  informazioni
riguardanti gli  accessi  e  gli  accertamenti  effettuati  presso  i
cantieri di cui al comma 1. ((5)) 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha disposto  (con  l'art.  120,
comma 2, lettera b)) che  dalla  data  di  entrata  in  vigore  delle
disposizioni del libro II,capi I, II, III e IV del medesimo  decreto,
e' abrogato il D.lgs. 8 agosto 1994, n. 490. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 116, comma 4) che  "Dalla  data  di
entrata in vigore delle disposizioni del libro II, capi I, II, III  e
IV, i richiami agli articoli 1-septies del decreto-legge 6  settembre
1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge  12  ottobre
1982, n. 726, e 4 e 5-bis del decreto legislativo 8 agosto  1994,  n.
490 nonche'  quelli  alle  disposizioni  contenute  nel  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 e nel  decreto  del
Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150, ovunque  presenti,
si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute  nel
presente decreto". 
                               Art. 6. 
                          Entrata in vigore 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana.
((5)) 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 8 agosto 1994 
                              SCALFARO 
                                           BERLUSCONI, Presidente del 
                                  Consiglio dei Ministri 
                                  MARONI, Ministro dell'interno 
                                         BIONDI, Ministro di grazia e 
                                  giustizia 
Visto, il Guardasigilli: BIONDI 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha disposto  (con  l'art.  120,
comma 2, lettera b)) che  dalla  data  di  entrata  in  vigore  delle
disposizioni del libro II,capi I, II, III e IV del medesimo  decreto,
e' abrogato il D.lgs. 8 agosto 1994, n. 490. 
                             ALLEGATO 1 
   I) Cause di divieto ad ottenere le  licenze,  le  concessioni,  le
iscrizioni, le erogazioni e gli altri provvedimenti ed atti,  nonche'
a concludere i contratti e subcontratti indicati nell'art. 10,  commi
1 e 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575: 
     a) provvedimento definitivo di applicazione  di  una  misura  di
prevenzione (art. 10, comma 2, legge n. 575/1965); 
     b) sentenza definitiva di condanna, o sentenza  di  primo  grado
confermata in grado di appello, per uno dei delitti di  cui  all'art.
51, comma 3-bis, del codice  di  procedura  penale  (art.  10,  comma
5-ter, legge n. 575/1965); 
     c) provvedimento del tribunale che dispone in via provvisoria  i
divieti nel corso del  procedimento  di  prevenzione,  se  sussistono
motivi di particolare gravita' (art. 10, commi 3 e  5-bis,  legge  n.
575/1965); 
     d) provvedimento del tribunale che dispone che i divieti operino
anche nei confronti di chiunque conviva con la persona  sottoposta  a
misura  di   prevenzione,   nonche'   nei   confronti   di   imprese,
associazioni, societa' e consorzi di  cui  la  persona  sottoposta  a
misura di prevenzione sia amministratore  o  determini  in  qualsiasi
modo scelte e indirizzi (art. 10, comma 4, legge n. 575/1965). 
   II) Causa di sospensione dell'efficacia  delle  iscrizioni,  delle
erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di  cui  all'art.  10,
commi 1 e 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575: 
     a) provvedimento del tribunale che in via  provvisoria  sospende
l'efficacia  delle  iscrizioni,  delle  erogazioni  e   degli   altri
provvedimenti ed atti di cui all'art. 10, commi 1 e 2, della legge n. 
575/1965 (art. 10, commi 3 e 5-bis, legge n. 575/1965). 
   III) Cause di decadenza di diritto dalle licenze,  autorizzazioni,
concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di  cui  all'art.
10, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575: 
     a) provvedimento definitivo di applicazione  di  una  misura  di
prevenzione (art. 10, comma 2, legge n. 575/1965); 
     b) sentenza definitiva di condanna, o sentenza  di  primo  grado
confermata in grado di appello, per uno dei delitti di  cui  all'art.
51, comma 3-bis, del codice  di  procedura  penale  (art.  10,  comma
5-ter, legge n. 575/1965); 
     c) provvedimento del tribunale  che  dispone  che  le  decadenze
operino anche nei  confronti  di  chiunque  conviva  con  la  persona
sottoposta a misura di prevenzione, nonche' nei confronti di imprese,
associazioni, societa' e consorzi di  cui  la  persona  sottoposta  a
misura di prevenzione sia amministratore  o  determini  in  qualsiasi
modo scelte e indirizzi (art. 10, comma 4, legge n. 575/1965). 
   IV)  Causa  di   sospensione   del   procedimento   amministrativo
concernente i provvedimenti, gli atti, i contratti e subcontratti  di
cui all'art. 10, commi 1 e 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575: 
     a)  procedimento  di   prevenzione   in   corso   e   preventiva
comunicazione  al  giudice  competente  da   parte   della   pubblica
amministrazione interessata (art. 10,  comma  5-bis,  seconda  parte,
legge n. 575/1965). ((5)) 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha disposto  (con  l'art.  120,
comma 2, lettera b)) che  dalla  data  di  entrata  in  vigore  delle
disposizioni del libro II,capi I, II, III e IV del medesimo  decreto,
e' abrogato il D.lgs. 8 agosto 1994, n. 490. 
                             ALLEGATO 2 
    a) Attivita' private, sottoposte  a  regime  autorizzatorio,  che
possono essere intraprese su denuncia di inizio da parte del  privato
alla pubblica amministrazione competente (casi e condizioni  indicati
nell'art. 19, comma 1, della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  come
sostituito dall'art. 2, comma 10, della legge 24  dicembre  1993,  n.
537). 
    b)   Attivita'   private   sottoposte   alla    disciplina    del
silenzio-assenso (art.  20  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241),
indicate nella tabella C annessa al regolamento governativo approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992,  n.  300.
((5)) 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha disposto  (con  l'art.  120,
comma 2, lettera b)) che  dalla  data  di  entrata  in  vigore  delle
disposizioni del libro II,capi I, II, III e IV del medesimo  decreto,
e' abrogato il D.lgs. 8 agosto 1994, n. 490. 
                             ALLEGATO 3 
    a) Licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio. 
    b) Concessioni di acque pubbliche  e  diritti  ad  esse  inerenti
nonche' concessioni di beni demaniali allorche' siano  richieste  per
l'esercizio di attivita' imprenditoriali. 
    c) Concessioni di costruzione, nonche' di costruzione e  gestione
di opere riguardanti la pubblica  amministrazione  e  concessioni  di
servizi pubblici. 
    d) Iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di  opere,
beni e servizi riguardanti la pubblica  amministrazione  e  nell'albo
nazionale dei costruttori, nei registri della Camera di commercio per
l'esercizio  del   commercio   all'ingrosso   e   nei   registri   di
commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso. 
    e) Altre iscrizioni o provvedimenti a  contenuto  autorizzatorio,
concessorio,  o  abilitativo  per   lo   svolgimento   di   attivita'
imprenditoriali, comunque denominati. 
    f)  Contributi,  finanziamenti  o  mutui   agevolati   ed   altre
erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati
da parte dello Stato,  di  altri  enti  pubblici  o  delle  Comunita'
europee, per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali. 
    g) Contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di  fornitura  di
opere, beni o  servizi  riguardanti  la  pubblica  amministrazione  e
relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a
caldo e le forniture con posa in opera. ((5)) 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha disposto  (con  l'art.  120,
comma 2, lettera b)) che  dalla  data  di  entrata  in  vigore  delle
disposizioni del libro II,capi I, II, III e IV del medesimo  decreto,
e' abrogato il D.lgs. 8 agosto 1994, n. 490. 
                             ALLEGATO 4 
    a) Denominazione dell'amministrazione, ente, azienda, societa'  o
impresa che procede all'appalto, concessione o erogazione  o  che  e'
tenuta ad autorizzare il subcontratto, la cessione o il cottimo. 
    b) Oggetto e valore del contratto,  subcontratto,  concessione  o
erogazione. 
    c) Estremi della deliberazione dell'appalto o  della  concessione
ovvero del titolo che legittima l'erogazione. 
    d)  Complete  generalita'  dell'interessato  o,  se  trattasi  di
societa' impresa associazione  o  consorzio,  denominazione  e  sede,
nonche' complete generalita' degli altri soggetti di cui  all'art.  5
del decreto e del direttore tecnico dell'impresa. 
    e) Complete generalita', in relazione ai soggetti indicati  nella
lettera d), dei familiari, anche di fatto, conviventi nel  territorio
dello Stato. ((5)) 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha disposto  (con  l'art.  120,
comma 2, lettera b)) che  dalla  data  di  entrata  in  vigore  delle
disposizioni del libro II,capi I, II, III e IV del medesimo  decreto,
e' abrogato il D.lgs. 8 agosto 1994, n. 490. 
                             ALLEGATO 5 
    a) Le societa'. 
    b)  Per  le  societa'  di  capitali  anche  consortili  ai  sensi
dell'art. 2615-ter del codice civile, per le societa' cooperative, di
consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al  libro  V,  titolo  X,
capo II, sezione II, del codice civile, il  legale  rappresentante  e
gli eventuali altri componenti l'organo di  amministrazione,  nonche'
ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle societa' consortili
detenga una partecipazione superiore al 10 per cento,  ed  i  soci  o
consorziati per conto dei quali le societa' consortili o  i  consorzi
operino   in   modo   esclusivo   nei   confronti   della    pubblica
amministrazione. 
    c) Per i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile, chi  ne
ha la rappresentanza e gli imprenditori o societa' consorziate. 
    d) Per le societa' in nome collettivo, tutti i soci. 
    e) Per le societa' in accomandita semplice, i soci accomandatari.
    f) Per le societa' di cui all'art. 2506 del codice civile, coloro
    che le rappresentano  stabilmente  nel  territorio  dello  Stato.
    ((5)) 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha disposto  (con  l'art.  120,
comma 2, lettera b)) che  dalla  data  di  entrata  in  vigore  delle
disposizioni del libro II,capi I, II, III e IV del medesimo  decreto,
e' abrogato il D.lgs. 8 agosto 1994, n. 490.