DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2011, n. 79

Codice della normativa statale in tema di ordinamento e  mercato  del
turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28  novembre  2005,  n.
246, nonche' attuazione  della  direttiva  2008/122/CE,  relativa  ai
contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti  per  le
vacanze di lungo  termine,  contratti  di  rivendita  e  di  scambio.
(11G0123) 
 
 Vigente al: 18-11-2014  
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Vista la legge 28  novembre  2005,  n.  246,  ed,  in  particolare,
l'articolo 14, commi 14, 15 e 18; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2005,  n.  206,  recante
codice del consumo, a norma dell'articolo 7  della  legge  29  luglio
2003, n. 229; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  luglio   2006,   n   233,   recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei  Ministeri,  ed  in
particolare l'articolo 1, comma 19-bis; 
  Visto il decreto legislativo 1°  dicembre  2009,  n.  179,  recante
disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui
si ritiene indispensabile la permanenza in vigore; 
  Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, ed, in  particolare,
gli articoli 1 e 2, e l'allegato B; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 19 ottobre 2010; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza  del
13 gennaio 2011; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 18 novembre 2010; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e preso atto che la
Commissione parlamentare per la semplificazione non  ha  espresso  il
parere nei termini prescritti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 5 maggio 2011; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro  per  il  turismo,  del  Ministro  per  la   semplificazione
normativa e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con  i
Ministri dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle  finanze,
per la pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  per  i  beni  e  le   attivita'
culturali, del lavoro e delle politiche sociali e per i rapporti  con
le regioni e per la coesione territoriale; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Approvazione  del  codice  della  normativa  statale   in   tema   di
                  ordinamento e mercato del turismo 
 
  1. E' approvato il  codice  della  normativa  statale  in  tema  di
ordinamento e mercato del turismo, di cui all'allegato 1. 
                                                                ((2)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 5 aprile 2012, n. 80  (in
G.U. 1a s.s.  11/4/2012,  n.  15),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 1, comma 1, del decreto  legislativo  23
maggio 2011, n.  79  (Codice  della  normativa  statale  in  tema  di
ordinamento e mercato del turismo, a  norma  dell'articolo  14  della
legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche'  attuazione  della  direttiva
2008/122/CE, relativa  ai  contratti  di  multiproprieta',  contratti
relativi ai prodotti per le vacanze di lungo  termine,  contratti  di
rivendita e di scambio), nella parte in  cui  dispone  l'approvazione
dell'art. 1,  limitatamente  alle  parole  «necessarie  all'esercizio
unitario  delle  funzioni  amministrative»  e  «ed  altre  norme   in
materia», nonche' degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma  1,  12,  13,
14, 15, 16, 18, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1,  68  e
69 dell'allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011". 
                               Art. 2 
 
Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre  2005,  n.  206,  in
  attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa  ai  contratti  di
  multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le  vacanze  di
  lungo termine, contratti di rivendita e di scambio 
 
  1. Il titolo IV, capo I, del decreto legislativo 6 settembre  2005,
n. 206, recante codice del consumo, e' sostituito dal seguente: 
 
                             "TITOLO IV 
 
             DISPOSIZIONI RELATIVE AI SINGOLI CONTRATTI 
 
                               CAPO I 
 
CONTRATTI DI MULTIPROPRIETA', CONTRATTI RELATIVI AI PRODOTTI  PER  LE
  VACANZE DI LUNGO TERMINE, CONTRATTI DI RIVENDITA E DI SCAMBIO 
 
                               ART. 69 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente capo, si intende per: 
    a)  "contratto  di  multiproprieta'":  un  contratto  di   durata
superiore a un anno tramite il  quale  un  consumatore  acquisisce  a
titolo oneroso il diritto di godimento su uno o piu' alloggi  per  il
pernottamento per piu' di un periodo di occupazione; 
    b) "contratto relativo a un prodotto  per  le  vacanze  di  lungo
termine": un contratto di durata superiore a un  anno  ai  sensi  del
quale un consumatore acquisisce a titolo  oneroso  essenzialmente  il
diritto di ottenere sconti  o  altri  vantaggi  relativamente  ad  un
alloggio, separatamente o unitamente al viaggio o ad altri servizi; 
    c) "contratto di rivendita": un contratto ai sensi del  quale  un
operatore assiste a titolo oneroso un  consumatore  nella  vendita  o
nell'acquisto di una multiproprieta' o di un prodotto per le  vacanze
di lungo termine; 
    d) "contratto di scambio": un contratto ai  sensi  del  quale  un
consumatore partecipa a titolo oneroso a un sistema  di  scambio  che
gli consente l'accesso all'alloggio per il pernottamento o  ad  altri
servizi in cambio della concessione ad altri dell'accesso  temporaneo
ai vantaggi che risultano dai diritti derivanti dal suo contratto  di
multiproprieta'; 
    e) "operatore": il "professionista", di cui all'articolo 3, comma
1, lettera c); 
    f) "consumatore": la persona fisica, di cui all'articolo 3, comma
1, lettera a); 
    g) "contratto accessorio": un contratto ai  sensi  del  quale  il
consumatore   acquista   servizi   connessi   a   un   contratto   di
multiproprieta' o a un  contratto  relativo  a  un  prodotto  per  le
vacanze di lungo termine e forniti dall'operatore o da un terzo sulla
base di un accordo tra il terzo e l'operatore; 
    h) "supporto  durevole":  qualsiasi  strumento  che  permetta  al
consumatore  o  all'operatore  di  memorizzare  informazioni  a   lui
personalmente dirette in  modo  che  possano  essere  utilizzate  per
riferimento futuro per un periodo di tempo adeguato ai fini cui  sono
destinate le informazioni e che  consenta  la  riproduzione  immutata
delle informazioni memorizzate; 
    i) "codice di condotta": un accordo o un insieme  di  regole  che
definisce  il  comportamento  degli  operatori  che  si  impegnano  a
rispettare tale codice in relazione a una o piu' pratiche commerciali
o ad uno o piu' settori d'attivita' specifici; 
    l) "responsabile del codice":  qualsiasi  soggetto,  compresi  un
operatore o un gruppo di operatori, responsabile dell'elaborazione  e
della  revisione  di  un  codice  di   condotta   o   del   controllo
dell'osservanza del codice da parte di coloro che si sono impegnati a
rispettarlo. 
  2. Nel calcolo della durata di un contratto di multiproprieta' o di
un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo  termine,
quale definito al comma 1, rispettivamente alle lettere a) e  b),  si
tiene conto di qualunque disposizione del contratto che  ne  consenta
il rinnovo tacito o la proroga. 
 
                               ART. 70 
 
                             Pubblicita' 
 
  1. Se un contratto di multiproprieta', un contratto relativo  a  un
prodotto per le vacanze di lungo termine o un contratto di  rivendita
o di scambio viene offerto al consumatore in persona  nell'ambito  di
una promozione o di  un'iniziativa  di  vendita,  l'operatore  indica
chiaramente nell'invito lo scopo commerciale e la natura dell'evento.
Le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, sono a  disposizione
del consumatore in qualsiasi momento durante l'evento. 
  2.  E'  fatto  obbligo  all'operatore  di   specificare   in   ogni
pubblicita' la  possibilita'  di  ottenere  le  informazioni  di  cui
all'articolo 71, comma  1,  e  di  indicare  le  modalita'  sul  come
ottenerle. 
  3. Una multiproprieta' o  un  prodotto  per  le  vacanze  di  lungo
termine non sono commercializzati o venduti come investimenti. 
 
                               ART. 71 
 
                    Informazioni precontrattuali 
 
  1. In tempo utile prima che il  consumatore  sia  vincolato  da  un
contratto o da un'offerta, l'operatore fornisce  al  consumatore,  in
maniera chiara e comprensibile, informazioni accurate e  sufficienti,
secondo le seguenti modalita': 
    a) nel caso  di  un  contratto  di  multiproprieta',  tramite  il
formulario informativo di cui all'allegato II- bis e le  informazioni
elencate nella parte 3 di detto formulario; 
    b) nel caso di un contratto relativo a un prodotto per le vacanze
di  lungo  termine,  tramite  il  formulario   informativo   di   cui
all'allegato II-ter e le informazioni elencate nella parte 3 di detto
formulario; 
    c) nel caso di un contratto di rivendita, tramite  il  formulario
informativo di cui all'allegato II-quater e le informazioni  elencate
nella parte 3 di detto formulario; 
    d) nel caso di un contratto di  scambio,  tramite  il  formulario
informativo  di  cui  all'allegato  II-quinquies  e  le  informazioni
elencate nella parte 3 di detto formulario. 
  2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite a titolo gratuito
dall'operatore  su  carta  o  altro  supporto   durevole   facilmente
accessibile al consumatore. 
  3. Le informazioni di cui al comma 1,  sono  redatte  nella  lingua
italiana e in una delle lingue dello Stato dell'Unione europea in cui
il consumatore risiede oppure  di  cui  e'  cittadino,  a  scelta  di
quest'ultimo, purche' si tratti di una lingua ufficiale della  Unione
europea. 
 
                               ART. 72 
 
                       Requisiti del contratto 
 
  
  1. Il contratto  deve  essere  redatto  per  iscritto,  a  pena  di
nullita', su carta o altro supporto durevole, nella lingua italiana e
in una delle  lingue  dello  Stato  dell'Unione  europea  in  cui  il
consumatore risiede oppure di cui e' cittadino, a sua scelta, purche'
si tratti di una lingua ufficiale della Unione europea. 
  2. Nel caso di un contratto di multiproprieta' relativo a  un  bene
immobile specifico, e' fatto  obbligo  all'operatore  di  fornire  al
consumatore anche una traduzione conforme del contratto nella  lingua
dello Stato dell'Unione europea in cui e' situato l'immobile. 
  3. In ogni caso, per qualsiasi tipo di contratto  disciplinato  dal
presente Capo, all'operatore  che  svolge  la  propria  attivita'  di
vendita nel territorio nazionale  e'  fatto  obbligo  di  fornire  al
consumatore il relativo contratto anche nella lingua italiana. 
  4. Le informazioni di cui all'articolo 71, comma  1,  costituiscono
parte integrante e sostanziale del contratto  e  non  possono  essere
modificate salvo qualora  vi  sia  l'accordo  esplicito  delle  parti
oppure qualora le modifiche siano causate da circostanze  eccezionali
e imprevedibili, indipendenti dalla volonta' dell'operatore,  le  cui
conseguenze non avrebbero potuto essere evitate neanche con la dovuta
diligenza. Tali modifiche, indicate espressamente nel contratto, sono
comunicate al consumatore su carta o altro supporto  durevole  a  lui
facilmente accessibile, prima della conclusione del contratto. 
  5.  Il  contratto  contiene,  oltre  alle   informazioni   di   cui
all'articolo 71, comma 1, i seguenti ulteriori elementi: 
    a) l'identita', il luogo di residenza  e  la  firma  di  ciascuna
delle parti; 
    b) la data e il luogo di conclusione del contratto. 
  6. Prima della conclusione del  contratto  l'operatore  informa  il
consumatore sulle clausole contrattuali concernenti  l'esistenza  del
diritto  di  recesso,  la  durata  del  periodo  di  recesso  di  cui
all'articolo 73 e il divieto di versare acconti durante il periodo di
recesso di cui all'articolo 76, le quali devono  essere  sottoscritte
separatamente dal consumatore. Il  contratto  include  un  formulario
separato di recesso, come riportato nell'allegato  II-sexies,  inteso
ad agevolare  l'esercizio  del  diritto  di  recesso  in  conformita'
all'articolo 73. 
  7. Il consumatore riceve una  copia  o  piu'  copie  del  contratto
all'atto della sua conclusione. 
 
                             ART. 72-bis 
 
     Obbligo di fideiussione per i contratti di multiproprieta' 
 
  
  1. L'operatore  non  avente  la  forma  giuridica  di  societa'  di
capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a 5.500.000
euro e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio  dello
Stato  e'  obbligato  a  prestare  idonea  fideiussione  bancaria   o
assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto. 
  2. L'operatore e' in ogni caso obbligato  a  prestare  fideiussione
bancaria o assicurativa allorquando l'alloggio oggetto del  contratto
di  multiproprieta'  sia  in  corso  di   costruzione,   a   garanzia
dell'ultimazione dei lavori. 
  3. Delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto di
multiproprieta' a pena di nullita'. 
  4. Le garanzie di cui ai  commi  1  e  2  non  possono  imporre  al
consumatore la preventiva esclusione dell'operatore. 
 
                               ART. 73 
 
                         Diritto di recesso 
 
  1. Al consumatore e' concesso un  periodo  di  quattordici  giorni,
naturali e consecutivi, per recedere, senza  specificare  il  motivo,
dal contratto di multiproprieta', dal contratto relativo  a  prodotti
per le vacanze di lungo termine, dal  contratto  di  rivendita  e  di
scambio. 
  2. Il periodo di recesso si calcola: 
    a) dal giorno della conclusione del contratto  definitivo  o  del
contratto preliminare; 
    b)  dal  giorno  in  cui  il  consumatore  riceve  il   contratto
definitivo o il contratto preliminare, se posteriore alla data di cui
alla lettera a). 
  3. Il periodo di recesso scade: 
    a) dopo un anno e quattordici giorni a decorrere  dalla  data  di
cui al comma 2 del presente articolo  se  il  formulario  di  recesso
separato previsto all'articolo 72, comma 4, non  e'  stato  compilato
dall'operatore e consegnato al consumatore per iscritto, su  carta  o
altro supporto durevole; 
    b) dopo tre mesi e quattordici giorni a partire dalla data di cui
al  comma  2  del  presente  articolo  se  le  informazioni  di   cui
all'articolo  71,  comma  1,  incluso   il   formulario   informativo
applicabile di cui agli allegati da III a VI, non sono state  fornite
al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole. 
  4. Se il formulario separato di recesso previsto  all'articolo  72,
comma  4,  e'  stato  compilato  dall'operatore   e   consegnato   al
consumatore per iscritto, su carta o altro supporto  durevole,  entro
un anno dalla data di cui  al  comma  2  del  presente  articolo,  il
periodo  di  recesso  inizia  a  decorrere  dal  giorno  in  cui   il
consumatore riceve tale formulario. Analogamente, se le  informazioni
di cui all'articolo 71, comma 1, incluso  il  formulario  informativo
applicabile di cui agli allegati da III a VI, sono state  fornite  al
consumatore per iscritto, su carta o altro supporto  durevole,  entro
tre mesi dal giorno di cui al  comma  2  del  presente  articolo,  il
periodo  di  recesso  inizia  a  decorrere  dal  giorno  in  cui   il
consumatore riceve tali informazioni. 
  5. Nel  caso  in  cui  il  contratto  di  scambio  sia  offerto  al
consumatore contestualmente al contratto di multiproprieta',  ai  due
contratti si applica un unico periodo  di  recesso  conformemente  al
comma 1. Il periodo di recesso  per  i  due  contratti  e'  calcolato
secondo le disposizioni del comma 2. 
 
                               ART. 74 
 
      Modalita' di esercizio ed effetti del diritto di recesso 
 
  1. Il diritto di recesso  da  parte  del  consumatore  si  esercita
dandone comunicazione scritta, su carta o altro supporto durevole che
assicuri la  prova  della  spedizione  anteriore  alla  scadenza  del
periodo di  recesso,  alla  persona  indicata  nel  contratto  o,  in
mancanza, all'operatore. 
  2. All'uopo,  il  consumatore  puo'  utilizzare  il  formulario  di
recesso di  cui  all'allegato  VII  fornito  dall'operatore  a  norma
dell'articolo 72, comma 4. 
  3. L'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore, nei
modi indicati al comma  1,  pone  fine  all'obbligo  delle  parti  di
eseguire il contratto. 
  4. Il consumatore che esercita il diritto di recesso, non  sostiene
alcuna spesa, non  e'  tenuto  a  pagare  alcuna  penalita',  ne'  e'
debitore del valore corrispondente all'eventuale servizio reso  prima
del recesso. 
 
                               ART. 75 
 
                               Acconti 
 
  1. Per i contratti di multiproprieta', relativi a prodotti  per  le
vacanze di lungo termine e di scambio e' vietato qualunque versamento
di  danaro  a   titolo   di   acconto,   prestazione   di   garanzie,
l'accantonamento di denaro  sotto  forma  di  deposito  bancario,  il
riconoscimento esplicito di debito od ogni altro onere da parte di un
consumatore a favore dell'operatore o di un terzo  prima  della  fine
del periodo di recesso in conformita' dell'articolo 73. 
  2. Per i contratti di  rivendita  e'  vietata  qualunque  forma  di
versamento di denaro a titolo di acconto,  prestazione  di  garanzie,
l'accantonamento di denaro  sotto  forma  di  deposito  bancario,  il
riconoscimento esplicito del debito od ogni altro onere da  parte  di
un consumatore a favore dell'operatore o di un  terzo  prima  che  la
vendita abbia effettivamente luogo o che sia posta fine in altro modo
al contratto di rivendita. 
 
                               ART. 76 
 
Disposizioni specifiche concernenti i contratti relativi  a  prodotti
                   per le vacanze di lungo termine 
 
  1. Per i contratti relativi a prodotti  per  le  vacanze  di  lungo
termine, il pagamento e' effettuato secondo scadenze  periodiche.  E'
vietato qualsiasi pagamento del prezzo specificato nel contratto  che
non sia conforme  al  piano  di  pagamento  periodico  concordato.  I
pagamenti, comprese le quote di affiliazione, sono ripartiti in  rate
annuali, ciascuna di pari  valore,  fermo  restando  gli  adeguamenti
riferiti  ai  sistemi  di  indicizzazione   previsti   dalla   legge.
L'operatore invia una richiesta scritta  di  pagamento,  su  carta  o
altro  supporto  durevole,  almeno  quattordici  giorni,  naturali  e
consecutivi, prima di ciascuna data di esigibilita'. 
  2. Fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  73,  a  partire  dal
secondo  pagamento  rateale,  il  consumatore  puo'  porre  fine   al
contratto senza incorrere in  penali  dando  preavviso  all'operatore
entro quattordici giorni, naturali  e  consecutivi,  dalla  ricezione
della richiesta di pagamento per ciascuna rata. 
 
                               ART. 77 
 
                 Risoluzione dei contratti accessori 
 
  
  1. L'esercizio da parte del consumatore del diritto di recesso  dal
contratto di multiproprieta' o dal contratto relativo a  un  prodotto
per le vacanze di lungo  termine  comporta  automaticamente  e  senza
alcuna spesa per il consumatore la risoluzione di tutti  i  contratti
di  scambio  ad  esso  accessori  e  di  qualsiasi  altro   contratto
accessorio. 
  2.  Fatto  salvo  quanto  previsto   dagli   articoli   125-ter   e
125-quinquies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  in
materia di contratti di credito  ai  consumatori,  se  il  prezzo  e'
interamente  o  parzialmente  coperto  da  un  credito  concesso   al
consumatore dall'operatore o da un terzo in base a un accordo fra  il
terzo e l'operatore, il contratto di credito e' risolto  senza  costi
per il consumatore qualora il  consumatore  eserciti  il  diritto  di
recesso dal contratto di multiproprieta', dal  contratto  relativo  a
prodotti per  le  vacanze  di  lungo  termine,  o  dal  contratto  di
rivendita o di scambio. 
 
                               ART. 78 
 
Carattere  imperativo  delle  disposizioni  e  applicazione  in  casi
                           internazionali 
 
  
  1. Sono nulle le  clausole  contrattuali  o  i  patti  aggiunti  di
rinuncia del consumatore ai diritti previsti dal presente capo  o  di
limitazione delle responsabilita' previste a carico dell'operatore. 
  2. Per le controversie  derivanti  dall'applicazione  del  presente
capo, la competenza territoriale  inderogabile  e'  del  giudice  del
luogo di residenza o di domicilio del  consumatore,  se  ubicati  nel
territorio dello Stato. 
  3. Ove le parti abbiano scelto di applicare ai contratti di cui  al
presente capo,  una  legislazione  diversa  da  quella  italiana,  al
consumatore devono comunque  essere  riconosciute  le  condizioni  di
tutela previste dal presente capo. 
  4.  Ove   la   legge   applicabile   sia   quella   di   un   paese
extracomunitario, i consumatori  non  possono  essere  privati  della
tutela garantita dal presente codice, nel caso di: 
    a) uno qualsiasi dei beni immobili  interessati  e'  situato  sul
territorio nazionale o di uno Stato dell'Unione europea; 
    b) nel caso di un contratto non  direttamente  collegato  a  beni
immobili, l'operatore svolga attivita' commerciali o professionali in
Italia o in uno Stato dell'Unione europea o  diriga  tali  attivita',
con qualsiasi mezzo, verso l'Italia o uno Stato dell'Unione europea e
il contratto rientri nell'ambito di dette attivita'. 
 
                               ART. 79 
 
               Tutela amministrativa e giurisdizionale 
 
  
  1. Al fine di garantire il rispetto  delle  disposizioni  contenute
nel presente capo da parte degli  operatori,  i  consumatori  possono
utilizzare gli strumenti specifici di cui agli articoli 27, 139,140 e
140-bis del presente Codice. 
  2. E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario. 
 
                               ART. 80 
 
      Informazioni per i consumatori e ricorso extragiudiziale 
 
  1. L'operatore puo' adottare appositi codici di  condotta,  secondo
le modalita' di cui all'articolo 27-bis. 
  2.  Per  la  risoluzione  delle  controversie   sorte   dall'esatta
applicazione  dei  contratti  disciplinati  dal  presente   capo   e'
possibile ricorrere alle procedure di mediazione, di cui  al  decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28. E' fatta salva  la  possibilita'  di
utilizzare le  procedure  di  negoziazione  volontaria  e  paritetica
previste dall'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 4
marzo 2010, n. 28. 
 
                               ART. 81 
 
                              Sanzioni 
 
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   reato,   l'operatore   che
contravviene alle norme di cui agli articoli 70, commi 1 e 2, 71, 72,
72-bis, 75, 76 e 77, e' punito, per ogni singola violazione,  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro. 
  2.  Si  applica  la  sanzione   amministrativa   accessoria   della
sospensione dall'esercizio dell'attivita' da 30  giorni  a  sei  mesi
all'operatore  che  abbia  commesso  una  ripetuta  violazione  delle
disposizioni di cui al comma 1. 
  3. Ai fini dell'accertamento  dell'infrazione  e  dell'applicazione
della sanzione, si applica l'articolo 62, comma 3. 
 
                             ART. 81-bis 
 
                Tutela in base ad altre disposizioni 
 
  1. Le disposizioni del presente capo non escludono, ne' limitano  i
diritti  che  sono  attribuiti  al   consumatore   da   altre   norme
dell'ordinamento giuridico. 
  2. Per quanto non previsto  dal  presente  capo,  si  applicano  le
disposizioni del codice civile in tema di contratti.". 
  2. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono aggiunti i
seguenti allegati: 
 
                                                     "ALLEGATO II-bis 
                                 (di cui all'articolo 71,  comma 1, e 
                                all'articolo 73, commi 3, lettera b), 
                                                                 e 4) 
 
      FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI MULTIPROPRIETA' 
 
Parte 1: 
  Identita', luogo di residenza e stato  giuridico  dell'operatore  o
degli operatori che saranno parti del contratto: 
  Breve descrizione del prodotto (ad  esempio  descrizione  del  bene
immobile): 
  Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti: 
  Indicazione  precisa  del  periodo  entro  il  quale  puo'   essere
esercitato il diritto oggetto del contratto ed eventualmente  la  sua
durata: 
  Data a partire dalla quale  il  consumatore  potra'  esercitare  il
diritto oggetto del contratto: 
  Se il contratto riguarda un bene immobile specifico in costruzione,
data  in  cui   l'alloggio   e   i   servizi/le   strutture   saranno
completati/disponibili: 
  Prezzo che il consumatore deve corrispondere per l'acquisizione del
diritto o dei diritti: 
  Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori  imposti  dal
contratto; tipo di costi e  indicazione  degli  importi  (ad  esempio
quote annuali, altre quote  ricorrenti,  prelievi  speciali,  imposte
locali): 
  Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore (ad
esempio elettricita', acqua, manutenzione,  raccolta  di  rifiuti)  e
indicazione dell'importo che il  consumatore  deve  pagare  per  tali
servizi: 
  Sintesi delle strutture a disposizione del consumatore (ad  esempio
piscina o sauna): 
  Tali strutture sono incluse nei costi indicati in precedenza? 
  In caso negativo, specificare quelli inclusi e quelli a pagamento: 
  E' possibile aderire ad un sistema di scambio? 
  In caso affermativo, specificare il nome del sistema di scambio: 
  Indicazione dei costi di affiliazione/scambio: 
  L'operatore ha sottoscritto uno o piu' codici di condotta? In  caso
affermativo, dove possono essere reperiti? 
  
Parte 2: 
Informazioni generali: 
  Il consumatore ha il  diritto  di  recedere  dal  contratto,  senza
indicarne le  ragioni,  entro  quattordici  giorni  di  calendario  a
decorrere dalla conclusione del contratto o  di  qualsiasi  contratto
preliminare  vincolante  ovvero  dalla  data  di  ricezione  di  tali
contratti se posteriore. 
  Durante il periodo di recesso e' vietato  qualsiasi  versamento  di
denaro a titolo di acconto  da  parte  del  consumatore.  Il  divieto
riguarda qualsiasi onere, incluso il  pagamento,  la  prestazione  di
garanzie,  l'accantonamento  di  denaro  sotto  forma   di   deposito
bancario, il riconoscimento esplicito di debito,  ecc.,  e  comprende
non solo il pagamento a favore dell'operatore, bensi' anche di terzi. 
  Il consumatore non dovra' sostenere costi od  obblighi  diversi  da
quelli stabiliti nel contratto. 
  In conformita' del diritto  internazionale  privato,  il  contratto
puo' essere disciplinato da una legge diversa da quella  dello  Stato
membro di  residenza  o  domicilio  abituale  del  consumatore  e  le
eventuali   controversie   possono   essere   deferite   ad    organi
giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di  residenza  o
domicilio abituale del consumatore. 
  Firma del consumatore:                             
Parte 3: 
  Informazioni  supplementari  cui  ha  diritto  il   consumatore   e
indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad  esempio  indicazione
del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso: 
1) INFORMAZIONI IN MERITO AI DIRITTI ACQUISITI 
  Condizioni poste a disciplina dell'esercizio  del  diritto  oggetto
del contratto sul territorio dello Stato membro o degli Stati  membri
in cui il bene o i beni interessati sono situati, indicazione se tali
condizioni siano state rispettate o meno e, in caso  negativo,  quali
condizioni debbano  ancora  essere  rispettate,qualora  il  contratto
conferisca il diritto ad occupare un alloggio da selezionare tra  una
serie di alloggi, informazioni sulle  restrizioni  alle  possibilita'
del consumatore di  occupare  in  qualsiasi  momento  uno  di  questi
alloggi. 
2) INFORMAZIONI SUI BENI 
  Se il contratto riguarda un bene immobile specifico, la descrizione
accurata e dettagliata di tale bene e della  sua  ubicazione;  se  il
contratto riguarda una serie di beni (multilocalita'), la descrizione
appropriata dei  beni  e  della  loro  ubicazione;  se  il  contratto
riguarda una sistemazione diversa da quella in un bene  immobile,  la
descrizione appropriata della sistemazione e delle strutture, 
  servizi (ad esempio elettricita', acqua, manutenzione, raccolta  di
rifiuti) cui il consumatore ha o avra' accesso e relative condizioni, 
  eventuali strutture comuni, quali  piscina,  sauna,  ecc.,  cui  il
consumatore ha o potra' avere accesso e relative condizioni. 
3) NORME AGGIUNTIVE  RIGUARDANTI  GLI  ALLOGGI  IN  COSTRUZIONE  (ove
applicabile) 
  Stato di completamento dell'alloggio e dei servizi che  lo  rendono
pienamente  fruibile  (gas,  elettricita',   acqua   e   collegamenti
telefonici) e qualsiasi struttura cui il consumatore avra' accesso, 
  termine di completamento dell'alloggio e dei servizi che lo rendono
pienamente  fruibile  (gas,  elettricita',   acqua   e   collegamenti
telefonici) e una stima ragionevole del termine di  completamento  di
qualsiasi struttura cui il consumatore avra' accesso, 
  numero  della  licenza  edilizia  e  nome  e   indirizzo   completi
dell'autorita' o delle autorita' competenti, 
  garanzia quanto al completamento dell'alloggio  o  al  rimborso  di
ogni pagamento effettuato qualora l'alloggio non  sia  completato  ed
eventuali  condizioni  che  disciplinano  il  funzionamento  di  tali
garanzie. 
4) INFORMAZIONI SUI COSTI 
  Descrizione accurata e appropriata di tutti  i  costi  connessi  al
contratto di multiproprieta'; di come tali  costi  saranno  ripartiti
fra i consumatori e di come e quando tali costi possano aumentare; il
metodo di calcolo dell'ammontare delle spese relative all'occupazione
del bene, le spese obbligatorie (ad esempio imposte  e  tasse)  e  le
spese amministrative generali (ad esempio per gestione,  manutenzione
e riparazioni), 
  eventuali informazioni relative  a  spese,  ipoteche,  privilegi  o
altri gravami registrati sul bene. 
5) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
  Eventuali informazioni sulle disposizioni  per  la  risoluzione  di
contratti accessori e sulle conseguenze di tale risoluzione, 
  condizioni di risoluzione del  contratto,  relative  conseguenze  e
informazioni  su  qualsiasi  responsabilita'  del   consumatore   per
eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa. 
6) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 
  Informazioni  sulle  modalita'  con   cui   sono   organizzate   la
manutenzione e le riparazioni del bene e l'amministrazione e gestione
dello stesso, specificando se e come i consumatori possono influire e
partecipare alle decisioni in materia, 
  informazioni sulla possibilita' o meno di aderire a un sistema  per
la rivendita  dei  diritti  contrattuali,  informazioni  sul  sistema
pertinente e indicazione dei costi connessi con la rivendita mediante
tale sistema, 
  indicazione della lingua o delle lingue che si possono usare per le
comunicazioni con l'operatore per quanto riguarda  il  contratto,  ad
esempio in relazione alle decisioni gestionali, all'aumento dei costi
e al trattamento di richieste e reclami, 
  eventuale  possibilita'  di   risoluzione   extragiudiziale   delle
controversie. 
  Conferma della ricezione delle informazioni. 
  Firma del consumatore. 
 
                                                      ALLEGATO II-ter 
                        (di cui all'articolo 71, comma 1, lettera b), 
                         e all'articolo 73, commi 3, lettera b), e 4) 
  
 
     FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI RELATIVI A PRODOTTI 
                   PER LE VACANZE DI LUNGO TERMINE 
 
Parte 1: 
  Identita', luogo di residenza e stato  giuridico  dell'operatore  o
degli operatori che saranno parti del contratto. 
  Breve descrizione del prodotto. 
  Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti. 
  Indicazione  precisa  del  periodo  entro  il  quale  puo'   essere
esercitato il diritto  oggetto  del  contratto  ed  eventualmente  la
durata del regime instaurato. 
  Data a partire dalla quale  il  consumatore  potra'  esercitare  il
diritto oggetto del contratto. 
  Prezzo che il consumatore deve corrispondere per l'acquisizione del
diritto o dei diritti, inclusi i costi ricorrenti che il  consumatore
dovra' presumibilmente sostenere in conseguenza del  suo  diritto  di
ottenere accesso all'alloggio,  del  viaggio  e  di  qualsiasi  altro
prodotto o servizio connesso come specificato. 
  Piano di pagamento scaglionato  che  stabilisce  le  rate  di  pari
importo per ciascun anno di durata del contratto  per  il  prezzo  in
questione e date in cui devono essere versate. 
  Dopo il primo anno, gli importi successivi possono essere  adeguati
per assicurare che sia mantenuto il valore reale  di  tali  rate,  ad
esempio per tenere conto dell'inflazione. 
  Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori  imposti  dal
contratto; tipo di costi e  indicazione  degli  importi  (ad  esempio
quote annuali di affiliazione). 
  Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore (ad
esempio soggiorni in albergo e voli scontati). 
  Sono inclusi nei costi indicati in precedenza? 
  In caso negativo, specificare quelli inclusi e quelli  a  pagamento
(ad esempio soggiorno di tre notti incluso  nella  quota  annuale  di
affiliazione; qualsiasi  altra  sistemazione  deve  essere  pagata  a
parte). 
  L'operatore ha sottoscritto uno o piu' codici di condotta? In  caso
affermativo, dove possono essere reperiti? 
Parte 2: 
Informazioni generali: 
  Il consumatore ha il  diritto  di  recedere  dal  contratto,  senza
indicarne le  ragioni,  entro  quattordici  giorni  di  calendario  a
decorrere dalla conclusione del contratto o  di  qualsiasi  contratto
preliminare  vincolante  ovvero  dalla  data  di  ricezione  di  tali
contratti se posteriore. 
  Durante il periodo di recesso e' vietato  qualsiasi  versamento  di
denaro a titolo di acconto  da  parte  del  consumatore.  Il  divieto
riguarda qualsiasi onere, incluso il  pagamento,  la  prestazione  di
garanzie,  l'accantonamento  di  denaro  sotto  forma   di   deposito
bancario, il riconoscimento esplicito di debito,  ecc.,  e  comprende
non solo il pagamento a favore dell'operatore, bensi' anche di terzi. 
  Il consumatore ha il diritto  di  porre  fine  al  contratto  senza
incorrere in penali dando preavviso all'operatore  entro  quattordici
giorni di calendario dalla ricezione della richiesta di pagamento per
ciascuna rata annuale. 
  Il consumatore non dovra' sostenere spese od  obblighi  diversi  da
quelli specificati nel contratto. 
  In conformita' del diritto  internazionale  privato,  il  contratto
puo' essere disciplinato da una legge diversa da quella  dello  Stato
membro di  residenza  o  domicilio  abituale  del  consumatore  e  le
eventuali   controversie   possono   essere   deferite   ad    organi
giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di  residenza  o
domicilio abituale del consumatore. 
  Firma del consumatore. 
Parte 3: 
Informazioni  supplementari  cui  ha   diritto   il   consumatore   e
indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad  esempio  indicazione
del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso: 
1) INFORMAZIONI SUI DIRITTI ACQUISITI 
  Descrizione appropriata e corretta  degli  sconti  disponibili  per
future prenotazioni, illustrata con una serie di  esempi  di  offerte
recenti, 
  informazioni sulle restrizioni alla possibilita' del consumatore di
godere dei diritti, quali la disponibilita'  limitata  o  le  offerte
proposte in base all'ordine  di  arrivo  o  i  termini  previsti  per
promozioni particolari e sconti speciali. 
2) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
  Eventuali  informazioni  sulle  modalita'  per  la  risoluzione  di
contratti accessori e sulle conseguenze di tale risoluzione, 
  condizioni di risoluzione del  contratto,  relative  conseguenze  e
informazioni  su  qualsiasi  responsabilita'  del   consumatore   per
eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa. 
3) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 
  Indicazione  della  lingua  o  delle  lingue  che  possono   essere
utilizzate per le comunicazioni con l'operatore per  quanto  riguarda
il contratto, ad esempio in relazione al trattamento di  richieste  e
reclami, 
  eventuale  possibilita'  di   risoluzione   extragiudiziale   delle
controversie. 
  Conferma della ricezione delle informazioni. 
  Firma del consumatore. 
  
 
                                                   ALLEGATO-II quater 
                        (di cui all'articolo 71, comma 1, lettera c), 
                          e all'articolo 73, commi 3, lettera b) e 4) 
 
         FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI RIVENDITA 
 
Parte 1: 
  Identita', luogo di residenza e stato  giuridico  dell'operatore  o
degli operatori che saranno parti del contratto. 
  Breve descrizione dei servizi (ad esempio commercializzazione). 
  Durata del contratto. 
  Prezzo che il consumatore deve  corrispondere  per  l'acquisto  dei
servizi. 
  Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori  imposti  dal
contratto; tipo di costi e  indicazione  degli  importi  (ad  esempio
imposte locali, parcelle notarili, costi inerenti alla pubblicita'). 
  L'operatore ha sottoscritto uno o piu' codici di condotta? In  caso
affermativo, dove possono essere reperiti? 
Parte 2: 
Informazioni generali: 
  Il consumatore ha il  diritto  di  recedere  dal  contratto,  senza
indicarne le  ragioni,  entro  quattordici  giorni  di  calendario  a
decorrere dalla conclusione del contratto o  di  qualsiasi  contratto
preliminare  vincolante  ovvero  dalla  data  di  ricezione  di  tali
contratti se posteriore. 
  E' vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo  di  acconto  da
parte del consumatore  fino  al  momento  in  cui  la  vendita  abbia
effettivamente avuto luogo o  sia  stata  altrimenti  posta  fine  al
contratto di rivendita. Il divieto riguarda qualsiasi onere,  incluso
il pagamento, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di  denaro
sotto forma di deposito  bancario,  il  riconoscimento  esplicito  di
debito,  ecc.,  e  comprende  non  solo   il   pagamento   a   favore
dell'operatore, bensi' anche di terzi. 
  Il consumatore non dovra' sostenere costi od  obblighi  diversi  da
quelli specificati nel contratto. 
  In conformita' del diritto  internazionale  privato,  il  contratto
puo' essere disciplinato da una legge diversa da quella  dello  Stato
membro di  residenza  o  domicilio  abituale  del  consumatore  e  le
eventuali   controversie   possono   essere   deferite   ad    organi
giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di  residenza  o
domicilio abituale del consumatore. 
  Firma del consumatore. 
Parte 3: 
Informazioni  supplementari  cui  ha   diritto   il   consumatore   e
indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad  esempio  indicazione
del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso: 
  condizioni di risoluzione del  contratto,  relative  conseguenze  e
informazioni  su  qualsiasi  responsabilita'  del   consumatore   per
eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa, 
  indicazione  della  lingua  o  delle  lingue  che  possono   essere
utilizzate per le comunicazioni con l'operatore per  quanto  riguarda
il contratto, ad esempio in relazione al trattamento di  richieste  e
reclami, 
  eventuale  possibilita'  di   risoluzione   extragiudiziale   delle
controversie. 
  Conferma della ricezione delle informazioni. 
  Firma del consumatore. 
 
                                                ALLEGATO II-quinquies 
                        (di cui all'articolo 71, comma 1, lettera d), 
                         e all'articolo 73, commi 3, lettera b), e 4) 
 
          FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI SCAMBIO 
 
Parte 1: 
  Identita', luogo di residenza e stato  giuridico  dell'operatore  o
degli operatori che saranno parti del contratto: 
  Breve descrizione del prodotto. 
  Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti. 
  Indicazione  precisa  del  periodo  entro  il  quale  puo'   essere
esercitato il diritto  oggetto  del  contratto  ed  eventualmente  la
durata del regime instaurato. 
  Data a partire dalla quale  il  consumatore  potra'  esercitare  il
diritto oggetto del contratto. 
  Prezzo che il consumatore deve corrispondere per lo  scambio  delle
quote di affiliazione. 
  Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori  imposti  dal
contratto; tipo dei costi e indicazione  degli  importi  (ad  esempio
quote di rinnovo, altre quote ricorrenti, prelievi speciali,  imposte
locali). 
  Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore. 
  Sono inclusi nei costi indicati in precedenza? 
  In caso contrario, specificare quelli inclusi e quelli a  pagamento
(tipologia dei costi e indicazione  degli  importi;  ad  esempio  una
stima del prezzo dovuto per singole operazioni di  scambio,  comprese
eventuali spese aggiuntive). 
  L'operatore ha sottoscritto uno o piu' codici di condotta? In  caso
affermativo, dove possono essere reperiti? 
Parte 2: 
Informazioni generali: 
  Il consumatore ha il  diritto  di  recedere  dal  contratto,  senza
indicarne le  ragioni,  entro  quattordici  giorni  di  calendario  a
decorrere dalla conclusione del contratto o  di  qualsiasi  contratto
preliminare  vincolante  ovvero  dalla  data  di  ricezione  di  tali
contratti se posteriore. Nel caso in cui il contratto di scambio  sia
offerto   congiuntamente   e   contestualmente   al   contratto    di
multiproprieta', ai due contratti si  applica  un  unico  periodo  di
recesso. 
  Durante il periodo di recesso e' vietato  qualsiasi  versamento  di
denaro a titolo di acconto  da  parte  del  consumatore.  Il  divieto
riguarda qualsiasi onere, incluso il  pagamento,  la  prestazione  di
garanzie,  l'accantonamento  di  denaro  sotto  forma   di   deposito
bancario, il riconoscimento esplicito di debito,  ecc.,  e  comprende
non solo il pagamento a favore dell'operatore, bensi' anche di terzi. 
  Il consumatore non dovra' sostenere costi od  obblighi  diversi  da
quelli specificati nel contratto. 
  In conformita' del diritto  internazionale  privato,  il  contratto
puo' essere disciplinato da una legge diversa da quella  dello  Stato
membro di  residenza  o  domicilio  abituale  del  consumatore  e  le
eventuali   controversie   possono   essere   deferite   ad    organi
giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di  residenza  o
domicilio abituale del consumatore. 
  Firma del consumatore. 
Parte 3: 
Informazioni  supplementari  cui  ha   diritto   il   consumatore   e
indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad  esempio  indicazione
del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso: 
1) INFORMAZIONI SUI DIRITTI ACQUISITI 
  Spiegazione del funzionamento del sistema di scambio;  possibilita'
e modalita'  di  scambio;  indicazione  del  valore  attribuito  alla
multiproprieta' del consumatore nel  sistema  di  scambio;  serie  di
esempi di possibilita' concrete di scambio, 
  indicazione del numero di  localita'  disponibili  e  numero  degli
aderenti al sistema di scambio, comprese eventuali limitazioni quanto
alla disponibilita' di alloggi particolari scelti dal consumatore, ad
esempio a  motivo  di  periodi  di  picco  della  domanda,  eventuale
necessita' di prenotare con molto anticipo,  nonche'  indicazioni  di
eventuali restrizioni dei diritti di multiproprieta' del  consumatore
previsti dal sistema di scambio. 
2) INFORMAZIONI SUI BENI 
  Descrizione breve e appropriata dei beni e della  loro  ubicazione;
se il contratto riguarda  un  alloggio  diverso  dai  beni  immobili,
descrizione appropriata dell'alloggio e delle strutture;  indicazione
di dove il consumatore puo' ottenere informazioni supplementari. 
3) INFORMAZIONI SUI COSTI 
  Informazioni  sull'obbligo  dell'operatore  di  fornire  per   ogni
scambio proposto, prima di organizzare lo scambio stesso, dettagli in
merito a qualsiasi costo  aggiuntivo  a  carico  del  consumatore  in
relazione allo scambio. 
4) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
  Eventuali informazioni sulle disposizioni  per  la  risoluzione  di
contratti accessori e sulle conseguenze di tale risoluzione, 
  condizioni di risoluzione del  contratto,  relative  conseguenze  e
informazioni  su  qualsiasi  responsabilita'  del   consumatore   per
eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa. 
5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 
  Indicazione  della  lingua  o  delle  lingue  che  possono   essere
utilizzate per le comunicazioni con l'operatore per  quanto  riguarda
il contratto, ad esempio in relazione al trattamento di  richieste  e
reclami, 
  eventuale  possibilita'  di   risoluzione   extragiudiziale   delle
controversie. 
  Conferma della ricezione delle informazioni. 
  Firma del consumatore. 
 
                                                   ALLEGATO II-sexies 
                                    (di cui all'articolo 72, comma 6, 
                                          e all'articolo 74, comma 2) 
 
      FORMULARIO SEPARATO PER FACILITARE IL DIRITTO DI RECESSO 
 
                         Diritto di recesso 
 
  Il consumatore ha il  diritto  di  recedere  dal  contratto,  senza
indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di calendario. 
  Il diritto di recesso ha inizio a decorrere dal ... (da compilare a
cura  dell'operatore  prima   di   trasmettere   il   formulario   al
consumatore). 
  Qualora il consumatore non abbia ricevuto il  presente  formulario,
il periodo di recesso ha inizio una volta che il consumatore  l'abbia
ricevuto, ma scade in ogni caso dopo un anno e quattordici giorni  di
calendario. 
  Qualora il consumatore non abbia  ricevuto  tutte  le  informazioni
richieste,  il  periodo  di  recesso  ha  inizio  una  volta  che  il
consumatore le abbia ricevute, ma scade in ogni caso dopo tre mesi  e
quattordici giorni di calendario. 
  Al fine  di  esercitare  il  diritto  di  recesso,  il  consumatore
comunica  la  propria  decisione  all'operatore  usando  il  nome   e
l'indirizzo sotto indicati su supporto durevole (ad  esempio  lettera
scritta inviata per posta  o  messaggio  di  posta  elettronica).  Il
consumatore puo' utilizzare il formulario  in  appresso,  ma  non  e'
obbligato a farlo. 
  Qualora il consumatore eserciti il  diritto  di  recesso,  non  gli
viene imputato alcun costo. 
  Oltre al diritto  di  recesso,  norme  del  diritto  dei  contratti
nazionale possono prevedere il diritto del consumatore,  ad  esempio,
di porre fine al contratto in caso di omissione di informazioni. 
  Divieto di acconti. 
  Durante il periodo di recesso, e' vietato qualsiasi  versamento  di
denaro a titolo di acconto da parte  del  consumatore.  Tale  divieto
riguarda qualsiasi onere, inclusi  i  pagamenti,  la  prestazione  di
garanzie,  l'accantonamento  di  denaro  sotto  forma   di   deposito
bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc. 
  Tale  divieto  include  non   soltanto   i   pagamenti   a   favore
dell'operatore, ma anche di terzi. 
  Notifica di recesso 
  A (nome e indirizzo dell'operatore) (*) 
  Il/I (**) sottoscritto/i comunica/no con la  presente  di  recedere
dal contratto 
  Data di conclusione del contratto (*) 
  Nome del consumatore/dei consumatori (***) 
  Indirizzo del consumatore/dei consumatori (***) 
  Firma  del  consumatore/dei  consumatori  (solo  se   il   presente
formulario e' inviato su carta) (***) 
  Data (***) 
  (*) Da compilare a cura  dell'operatore  prima  di  trasmettere  il
formulario al consumatore 
  (**) Cancellare la dicitura inutile 
  (***) Da compilare a cura del consumatore/dei consumatori nel  caso
in cui  sia  utilizzato  il  presente  formulario  per  recedere  dal
contratto 
  Conferma della ricezione delle informazioni 
  Firma del consumatore". 
                               Art. 3 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
abrogati: 
  a) il decreto del Presidente della Repubblica  4  agosto  1957,  n.
918; 
  b) la legge 4 marzo 1958, n. 174, ad esclusione del titolo III ; 
  c) la legge 21 marzo 1958, n. 326; 
  d) la legge 12 marzo 1968, n. 326; 
  f) la legge 25 agosto 1991, n. 284; 
  g) l'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266; 
  h) il decreto-legge  4  novembre  1988,  n.  465,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre, 1988, n. 556; 
  i) il decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392; 
  l) la legge 29 marzo 2001, n. 135; 
  m) gli articoli 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94,
95, 96, 97, 98, 99 e 100 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206; 
  n) il comma 4 dell'articolo 10 del  decreto-legge  31  gennaio  del
2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40; 
  o) l'articolo 83 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. 
  2. La legge 27 dicembre 1977, n. 1084, che  ha  reso  esecutiva  la
Convenzione internazionale sul contratto  di  viaggio  (CCV)  del  23
aprile 1970, e' abrogata a  decorrere  dal  momento  in  cui  diviene
efficace  la  denuncia  dello  Stato   italiano   della   Convenzione
internazionale sul contratto  di  viaggio  del  23  aprile  1970,  in
conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima. 
  3. Resta in ogni caso fermo quanto stabilito dalla legge 6 dicembre
1991, n. 394. 
                               Art. 4 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Le disposizioni di cui  al  presente  decreto  legislativo  sono
attuate nell'ambito delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 23 maggio 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
                                Brambilla, Ministro per il turismo 
 
                                Calderoli,    Ministro     per     la
                                semplificazione normativa 
 
                                Romani,   Ministro   dello   sviluppo
                                economico 
 
                                Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente
                                e della tutela del territorio  e  del
                                mare 
 
                                Frattini,   Ministro   degli   affari
                                esteri 
 
                                Alfano, Ministro della giustizia 
 
                                Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
                                Brunetta, Ministro  per  la  pubblica
                                amministrazione e l'innovazione 
 
                                Gelmini,  Ministro   dell'istruzione,
                                dell'universita' e della ricerca 
 
                                Galan,  Ministro  per  i  beni  e  le
                                attivita' culturali 
 
                                Sacconi, Ministro del lavoro e  delle
                                politiche sociali 
 
                                Fitto, Ministro per i rapporti con le
                                regioni    e    per    la    coesione
                                territoriale 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
DEI PRINCIPI GENERALI

                                                           ALLEGATO 1 
                                           (previsto dall'articolo 1) 

 
CODICE DELLA NORMATIVA STATALE IN TEMA DI ORDINAMENTO E  MERCATO  DEL
TURISMO 

 
 

 
                               ART. 1 

 
                      (Ambito di applicazione) 

 
  1. Il presente codice reca, nei limiti consentiti dalla  competenza
statale,  norme  necessarie  all'esercizio  unitario  delle  funzioni
amministrative in  materia  di  turismo  ed  altre  nome  in  materia
riportabili alle competenze dello Stato, provvedendo al riordino,  al
coordinamento  e  all'integrazione  delle  disposizioni   legislative
statali vigenti, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea  e
delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali. 
                                                                ((2)) 

 
------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 5 aprile 2012, n. 80  (in
G.U. 1a s.s.  11/4/2012,  n.  15),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 1, comma 1, del decreto  legislativo  23
maggio 2011, n.  79  (Codice  della  normativa  statale  in  tema  di
ordinamento e mercato del turismo, a  norma  dell'articolo  14  della
legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche'  attuazione  della  direttiva
2008/122/CE, relativa  ai  contratti  di  multiproprieta',  contratti
relativi ai prodotti per le vacanze di lungo  termine,  contratti  di
rivendita e di scambio), nella parte in  cui  dispone  l'approvazione
dell'art. 1,  limitatamente  alle  parole  «necessarie  all'esercizio
unitario  delle  funzioni  amministrative»  e  «ed  altre  norme   in
materia», nonche' degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma  1,  12,  13,
14, 15, 16, 18, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1,  68  e
69 dell'allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011". 
                               ART. 2 

 
    (Principi sulla produzione del diritto in materia turistica) 

 
1. L'intervento legislativo dello Stato nella materia del turismo  e'
consentito quando il suo oggetto principale costituisce esercizio  di
una autonoma competenza legislativa statale esclusiva o concorrente. 
2. L'intervento legislativo dello Stato in  materia  di  turismo  e',
altresi',  consentito  quando  sussistono  le  seguenti  esigenze  di
carattere unitario: 
a) valorizzazione, sviluppo e competitivita', a  livello  interno  ed
internazionale, del settore turistico quale fondamentale risorsa  del
Paese; 
b) riordino e unitarieta' dell'offerta turistica italiana. 
3. Le funzioni amministrative, esercitate dallo Stato di cui ai commi
1 e 2, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri o  al
Ministro delegato. 
                                                                ((2)) 

 
------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 5 aprile 2012, n. 80  (in
G.U. 1a s.s.  11/4/2012,  n.  15),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 1, comma 1, del decreto  legislativo  23
maggio 2011, n.  79  (Codice  della  normativa  statale  in  tema  di
ordinamento e mercato del turismo, a  norma  dell'articolo  14  della
legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche'  attuazione  della  direttiva
2008/122/CE, relativa  ai  contratti  di  multiproprieta',  contratti
relativi ai prodotti per le vacanze di lungo  termine,  contratti  di
rivendita e di scambio), nella parte in  cui  dispone  l'approvazione
dell'art. 1,  limitatamente  alle  parole  «necessarie  all'esercizio
unitario  delle  funzioni  amministrative»  e  «ed  altre  norme   in
materia», nonche' degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma  1,  12,  13,
14, 15, 16, 18, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1,  68  e
69 dell'allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011". 
                               ART. 3 

 
              (Principi in tema di turismo accessibile) 

 
1. In attuazione dell'articolo 30  della  Convenzione  delle  Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilita', fatta a New York  il
13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con la  legge  3  marzo
2009, n. 18,  lo  Stato  assicura  che  le  persone  con  disabilita'
motorie,  sensoriali  e  intellettive  possano  fruire   dell'offerta
turistica in modo completo  e  in  autonomia,  ricevendo  servizi  al
medesimo livello di qualita' degli altri fruitori senza  aggravi  del
prezzo.  Tali  garanzie  sono  estese  agli  ospiti  delle  strutture
ricettive che soffrono di temporanea mobilita' ridotta. 
2. Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  lo  Stato  promuove  la  fattiva
collaborazione tra  le  autonomie  locali,  gli  enti  pubblici,  gli
operatori turistici, le associazioni delle persone con disabilita'  e
le organizzazioni del turismo sociale. 
3. E' considerato atto  discriminatorio  impedire  alle  persone  con
disabilita' motorie, sensoriali e intellettive, di  fruire,  in  modo
completo ed in autonomia, dell'offerta turistica, esclusivamente  per
motivi comunque connessi o riferibili alla loro disabilita'. 
                                                                ((2)) 

 
------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 5 aprile 2012, n. 80  (in
G.U. 1a s.s.  11/4/2012,  n.  15),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 1, comma 1, del decreto  legislativo  23
maggio 2011, n.  79  (Codice  della  normativa  statale  in  tema  di
ordinamento e mercato del turismo, a  norma  dell'articolo  14  della
legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche'  attuazione  della  direttiva
2008/122/CE, relativa  ai  contratti  di  multiproprieta',  contratti
relativi ai prodotti per le vacanze di lungo  termine,  contratti  di
rivendita e di scambio), nella parte in  cui  dispone  l'approvazione
dell'art. 1,  limitatamente  alle  parole  «necessarie  all'esercizio
unitario  delle  funzioni  amministrative»  e  «ed  altre  norme   in
materia», nonche' degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma  1,  12,  13,
14, 15, 16, 18, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1,  68  e
69 dell'allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011". 

CAPO II
IMPRESE TURISTICHE

                               ART. 4 

 
                        (Imprese turistiche) 

 
  1. Ai fini del presente decreto legislativo sono imprese turistiche
quelle  che  esercitano  attivita'  economiche,  organizzate  per  la
produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e  la  gestione
di prodotti, di  servizi,  tra  cui  gli  stabilimenti  balneari,  di
infrastrutture e di esercizi,  compresi  quelli  di  somministrazione
facenti  parte  dei  sistemi  turistici  locali,   concorrenti   alla
formazione dell'offerta turistica. 
  2. L'iscrizione al registro delle imprese, di  cui  alla  legge  29
dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e con le modalita'
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.
581, e successive modificazioni, ovvero al repertorio  delle  notizie
economiche   e   amministrative   laddove   previsto,   costituiscono
condizione per usufruire delle agevolazioni,  dei  contributi,  delle
sovvenzioni, degli incentivi e dei benefici di qualsiasi genere ed  a
qualsiasi titolo riservate all'impresa turistica. 
  3. Fermi restando i limiti previsti dall'Unione europea in  materia
di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi i
contributi, le  agevolazioni,  le  sovvenzioni,  gli  incentivi  e  i
benefici  di  qualsiasi  generi  previsti  dalle  norme  vigenti  per
l'industria,  cosi'  come  definita  dall'articolo  17  del   decreto
legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  nei  limiti  delle   risorse
finanziarie a tal fine  disponibili  ed  in  conformita'  ai  criteri
definiti dalla normativa vigente. 
  4.  Le  imprese  turistiche  non  costituite   conformemente   alla
legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea o di  uno  Stato
AELS (EFTA) possono essere autorizzate a stabilirsi e  ad  esercitare
le loro attivita' in Italia, secondo il  principio  di  reciprocita',
previa iscrizione nel registro di cui al comma 2, ed a condizione che
posseggano i requisiti richiesti dalle  leggi  statali  e  regionali,
nonche'  dalle  linee  guida  di  cui  all'articolo  44  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 
                               ART. 5 

 
              (Imprese turistiche senza scopo di lucro) 

 
1. Le associazioni che operano nel settore del  turismo  giovanile  e
per  finalita'  ricreative,  culturali,  religiose,  assistenziali  o
sociali,  sono  autorizzate  ad  esercitare  le  attivita'   di   cui
all'articolo 4, nel rispetto  delle  medesime  regole  e  condizioni,
esclusivamente  per  gli  associati,   anche   se   appartenenti   ad
associazioni straniere aventi finalita' analoghe e legate fra di loro
da accordi di collaborazione. 
2. Le associazioni di cui al  comma  1  assicurano  il  rispetto  dei
diritti  del  turista  tutelati  dall'ordinamento  internazionale   e
dell'Unione europea. 

TITOLO II
PROFESSIONI E FORMAZIONE NEL SETTORE TURISTICO

CAPO I
PROFESSIONI TURISTICHE

                               ART. 6 

 
                            (Definizione) 

 
  1. Sono professioni turistiche quelle attivita', aventi ad  oggetto
la prestazione di servizi  di  promozione  dell'attivita'  turistica,
nonche' servizi di ospitalita', assistenza, accompagnamento e  guida,
diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione del  viaggio  e
della vacanza, anche sotto il profilo  della  conoscenza  dei  luoghi
visitati. 

CAPO II
MERCATO DEL LAVORO

                               ART. 7 

 
                        (Percorsi formativi) 

 
  1.  Allo  scopo  di  realizzare  percorsi   formativi   finalizzati
all'inserimento lavorativo nel  settore  del  mercato  turistico  dei
giovani  laureati  o  diplomati,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  o  il  Ministro  delegato,  di  concerto  con  i   Ministri
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del lavoro e delle
politiche sociali e  della  gioventu',  d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, e'  autorizzato,  nell'ambito  delle
risorse allo scopo disponibili a legislazione  vigente,  a  stipulare
accordi   o   convenzioni   con   istituti   di   istruzione,   anche
universitaria,  con  altri  enti  di  formazione  e  con  gli  ordini
professionali per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione
dei giovani operatori. 

TITOLO III
MERCATO DEL TURISMO

CAPO I
STRUTTURE RICETTIVE E ALTRE FORME DI RICETTIVITA'

                               ART. 8 

 
                          (Classificazione) 

 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto   legislativo,   nonche',   in
particolare, ai fini dell'esercizio del potere amministrativo statale
di cui all'articolo 10 e strutture ricettive si suddividono in: 
    a) strutture ricettive alberghiere e paralberghiere; 
    b) strutture ricettive extralberghiere; 
    c) strutture ricettive all'aperto; 
    d) strutture ricettive di mero supporto. 
  2. Per attivita' ricettiva  si  intende  l'attivita'  diretta  alla
produzione di servizi per l'ospitalita'  esercitata  nelle  strutture
ricettive. Nell'ambito di tale attivita' rientra altresi', unitamente
alla prestazione  del  servizio  ricettivo,  la  somministrazione  di
alimenti e bevande alle persone  alloggiate,  ai  loro  ospiti  ed  a
coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva  in  occasione  di
manifestazioni  e  convegni  organizzati,  nonche'  la  fornitura  di
giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e  di  registrazione
audiovisiva o strumenti informatici,  cartoline  e  francobolli  alle
persone alloggiate, nonche' la gestione, ad uso  esclusivo  di  dette
persone, attrezzature e strutture  a  carattere  ricreativo,  per  le
quali e' fatta salva la vigente disciplina in materia  di  sicurezza.
Nella licenza di esercizio di attivita' ricettiva e' ricompresa anche
la licenza per la somministrazione  di  alimenti  e  bevande  per  le
persone non alloggiate nella  struttura  nonche',  nel  rispetto  dei
requisiti previsti dalla normativa vigente, per le  attivita'  legate
al benessere della persona o all'organizzazione congressuale. 
  3. E' fatto  divieto  ai  soggetti  che  non  svolgono  l'attivita'
ricettiva, disciplinata dalle  previsioni  di  cui  al  comma  2,  di
utilizzare nella ragione e nella denominazione sociale,  nell'insegna
e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche  telematica,
parole e locuzioni, anche in  lingua  straniera,  idonee  ad  indurre
confusione sulla legittimazione allo svolgimento della stessa. Per le
violazioni a tale divieto le Regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano stabiliscono una sanzione amministrativa pecuniaria. 
                                                                ((2)) 

 
------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 5 aprile 2012, n. 80  (in
G.U. 1a s.s.  11/4/2012,  n.  15),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 1, comma 1, del decreto  legislativo  23
maggio 2011, n.  79  (Codice  della  normativa  statale  in  tema  di
ordinamento e mercato del turismo, a  norma  dell'articolo  14  della
legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche'  attuazione  della  direttiva
2008/122/CE, relativa  ai  contratti  di  multiproprieta',  contratti
relativi ai prodotti per le vacanze di lungo  termine,  contratti  di
rivendita e di scambio), nella parte in  cui  dispone  l'approvazione
dell'art. 1,  limitatamente  alle  parole  «necessarie  all'esercizio
unitario  delle  funzioni  amministrative»  e  «ed  altre  norme   in
materia», nonche' degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma  1,  12,  13,
14, 15, 16, 18, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1,  68  e
69 dell'allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011". 
                               ART. 9 

 
         (Strutture ricettive alberghiere e paralberghiere) 

 
1. Sono strutture ricettive alberghiere e paralberghiere: 
a) gli alberghi; 
b) i motels; 
c) i villaggi-albergo; 
d) le residenze turistico alberghiere; 
e) gli alberghi diffusi; 
f) le residenze d'epoca alberghiere; 
g) i bed and breakfast organizzati in forma imprenditoriale; 
h) le residenze della salute - beauty farm; 
i) ogni altra struttura  turistico-ricettiva  che  presenti  elementi
ricollegabili a uno o piu' delle precedenti categorie. 
2. Gli  alberghi  sono  esercizi  ricettivi  aperti  al  pubblico,  a
gestione unitaria, che forniscono alloggio,  eventualmente  vitto  ed
altri servizi accessori, secondo  quanto  previsto  dall'articolo  8,
comma 2, in camere ubicate in uno  o  piu'  stabili  o  in  parti  di
stabile. 
3. I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la  sosta  e
l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni,  che  assicurano
alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento di carburanti. 
4. I villaggi albergo sono gli esercizi dotati dei  requisiti  propri
degli alberghi e/o degli alberghi residenziali, caratterizzati  dalla
centralizzazione dei servizi in  funzione  di  piu'  stabili  facenti
parte di uno stesso complesso e inseriti in area  attrezzata  per  il
soggiorno e lo svago della clientela. 
5. Le residenze turistico alberghiere, o alberghi residenziali,  sono
esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione  unitaria,  ubicate
in uno o piu' stabili o parti di  stabili,  che  offrono  alloggio  e
servizi accessori in unita' abitative arredate, costituite da  uno  o
piu' locali, dotate di servizio autonomo di cucina. 
6. Gli alberghi diffusi sono strutture ricettive  caratterizzati  dal
fornire alloggi in stabili separati, vicini tra loro, ubicati per  lo
piu' in centri storici e, comunque, collocati a breve distanza da  un
edificio centrale nel quale  sono  offerti  servizi  di  ricevimento,
portineria e gli altri eventuali servizi accessori. 
7. Le residenze  d'epoca  alberghiere  sono  le  strutture  ricettive
alberghiere ubicate in complessi immobiliari  di  particolare  pregio
storico-architettonico, dotate  di  mobili  e  arredi  d'epoca  o  di
particolare livello artistico,  idonee  ad  un'accoglienza  altamente
qualificata. 
8. I bed  and  breakfast  in  forma  imprenditoriale  sono  strutture
ricettive  a  conduzione  ed  organizzazione  familiare,  gestite  da
privati in  modo  professionale,  che  forniscono  alloggio  e  prima
colazione utilizzando parti della stessa unita'  immobiliare  purche'
funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi. 
9. Le residenze della salute o beauty farm sono esercizi  alberghieri
dotati di particolari strutture di  tipo  specialistico  proprie  del
soggiorno finalizzato a cicli di trattamenti  terapeutici,  dietetici
ed estetici. 
                                                                ((2)) 

 
------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 5 aprile 2012, n. 80  (in
G.U. 1a s.s.  11/4/2012,  n.  15),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 1, comma 1, del decreto  legislativo  23
maggio 2011, n.  79  (Codice  della  normativa  statale  in  tema  di
ordinamento e mercato del turismo, a  norma  dell'articolo  14  della
legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche'  attuazione  della  direttiva
2008/122/CE, relativa  ai  contratti  di  multiproprieta',  contratti
relativi ai prodotti per le vacanze di lungo  termine,  contratti  di
rivendita e di scambio), nella parte in  cui  dispone  l'approvazione
dell'art. 1,  limitatamente  alle  parole  «necessarie  all'esercizio
unitario  delle  funzioni  amministrative»  e  «ed  altre  norme   in
materia», nonche' degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma  1,  12,  13,
14, 15, 16, 18, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1,  68  e
69 dell'allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011". 
                               ART. 10 

 
               (Classificazione standard qualitativi) 

 
1. Gli standard minimi nazionali per le imprese turistiche ricettive,
escluse le strutture agrituristiche che sono  disciplinate  ai  sensi
della  legge  20   febbraio   2006,   n.   96,   recante   disciplina
dell'agriturismo, sono disciplinati con decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, previa consultazione
delle associazioni di categoria e dei rappresentanti delle regioni  e
delle province autonome di Trento e di Bolzano e  acquisita  l'intesa
con la Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato, le regioni  e
le province autonome di Trento e di Bolzano. 
2. Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
introducono, ove ritenuto opportuno, livelli di standard migliorativi
rispetto a  quelli  minimi  definiti  in  ambito  nazionale,  nonche'
provvedono a differenziare la declinazione di dettaglio  dei  servizi
previsti  con  indicazioni  che  piu'  aderiscano  alle  specificita'
territoriali, climatiche o culturali dei loro territori. 
3. Al fine di accrescere la competitivita' di promozione  commerciale
internazionale e di  garantire  il  massimo  livello  di  tutela  del
turista, viene istituito ed introdotto, su base nazionale, un sistema
di rating, associabile alle stelle, che consenta la misurazione e  la
valutazione della qualita' del  servizio  reso  ai  clienti.  A  tale
sistema aderiscono, su  base  volontaria,  i  singoli  alberghi.  Per
qualita' del servizio reso ai  clienti  si  intende  l'insieme  delle
attivita', dei processi  e  dei  servizi,  misurabili  e  valutabili,
rivolti alla soddisfazione  dei  clienti.  Il  sistema  nazionale  di
rating e' organizzato tenendo conto della tipologia delle  strutture.
Al fine di accrescere gli standards di sicurezza e  di  garantire  la
massima tutela  del  turista  si  tiene  conto  della  presenza,  ove
necessaria,  di  appositi  strumenti  salvavita.  Con   decreto   del
Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro  delegato,
d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sentite le associazioni dei
consumatori  e  di  categoria,  vengono  definiti  i   parametri   di
misurazione e  valutazione  della  qualita'  del  servizio  turistico
nonche' individuati i criteri e le  modalita'  per  l'attuazione  del
sistema di rating. 
                                                                ((2)) 

 
------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 5 aprile 2012, n. 80  (in
G.U. 1a s.s.  11/4/2012,  n.  15),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 1, comma 1, del decreto  legislativo  23
maggio 2011, n.  79  (Codice  della  normativa  statale  in  tema  di
ordinamento e mercato del turismo, a  norma  dell'articolo  14  della
legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche'  attuazione  della  direttiva
2008/122/CE, relativa  ai  contratti  di  multiproprieta',  contratti
relativi ai prodotti per le vacanze di lungo  termine,  contratti  di
rivendita e di scambio), nella parte in  cui  dispone  l'approvazione
dell'art. 1,  limitatamente  alle  parole  «necessarie  all'esercizio
unitario  delle  funzioni  amministrative»  e  «ed  altre  norme   in
materia», nonche' degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma  1,  12,  13,
14, 15, 16, 18, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1,  68  e
69 dell'allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011". 
                               ART. 11 

 
                (art. 1 legge 25 agosto 1991, n. 284) 

 
                      (Pubblicita' dei prezzi) 

 
1. I prezzi dei servizi di cui al presente  titolo  sono  liberamente
determinati dai singoli operatori turistici, fatto salvo l'obbligo di
comunicare i  prezzi  praticati  secondo  quanto  disciplinato  dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. ((2)) 
2. Le leggi regionali regolano la corretta informazione e pubblicita'
dei prezzi stabiliti, prevedendo sanzioni  in  caso  di  inosservanza
degli obblighi di comunicazione alle  regione,  nonche'  i  controlli
sulla effettiva applicazione delle tariffe comunicate. 

 
------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 5 aprile 2012, n. 80  (in
G.U. 1a s.s.  11/4/2012,  n.  15),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 1, comma 1, del decreto  legislativo  23
maggio 2011, n.  79  (Codice  della  normativa  statale  in  tema  di
ordinamento e mercato del turismo, a  norma  dell'articolo  14  della
legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche'  attuazione  della  direttiva
2008/122/CE, relativa  ai  contratti  di  multiproprieta',  contratti
relativi ai prodotti per le vacanze di lungo  termine,  contratti  di
rivendita e di scambio), nella parte in  cui  dispone  l'approvazione
dell'art. 1,  limitatamente  alle  parole  «necessarie  all'esercizio
unitario  delle  funzioni  amministrative»  e  «ed  altre  norme   in
materia», nonche' degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma  1,  12,  13,
14, 15, 16, 18, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1,  68  e
69 dell'allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011". 

CAPO II
ALTRE STRUTTURE RICETTIVE

                               ART. 12 

 
                (Strutture ricettive extralberghiere) 

 
  1. Ai fini  del  presente  decreto  legislativo,  nonche'  ai  fini
dell'esercizio del potere amministrativo statale di cui  all'articolo
15, sono strutture ricettive extralberghiere: 
    a) gli esercizi di affittacamere; 
    b) le attivita'  ricettive  a  conduzione  familiare  -  bed  and
breakfast; 
    c) le case per ferie; 
    d) le unita' abitative ammobiliate ad uso turistico; 
    e) le strutture ricettive - residence; 
    f) gli ostelli per la gioventu'; 
    g) le attivita' ricettive in esercizi di ristorazione; 
    h) gli alloggi nell'ambito dell'attivita' agrituristica; 
    i) attivita' ricettive in residenze rurali; 
    l) le foresterie per turisti; 
    m) i centri soggiorno studi; 
    n) le residenze d'epoca extralberghiere; 
    o) i rifugi escursionistici; 
    p) i rifugi alpini; 
    q) ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi
ricollegabili a uno o piu' delle precedenti categorie. 
  2. Gli esercizi di affittacamere sono strutture ricettive  composte
da camere ubicate  in  piu'  appartamenti  ammobiliati  nello  stesso
stabile, nei quali sono forniti  alloggio  ed  eventualmente  servizi
complementari. 
  3. I bed and breakfast sono strutture  ricettive  a  conduzione  ed
organizzazione  familiare,  gestite   da   privati   in   forma   non
imprenditoriale,  che   forniscono   alloggio   e   prima   colazione
utilizzando   parti   della   stessa   unita'   immobiliare   purche'
funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi. 
  4. Le case per ferie sono strutture  ricettive  attrezzate  per  il
soggiorno di persone o gruppi e  gestite,  al  di  fuori  di  normali
canali commerciali, da enti pubblici, operanti senza  fine  di  lucro
per il conseguimento di finalita' sociali, culturali, assistenziali o
sportive, nonche' da enti o  aziende  per  il  soggiorno  dei  propri
dipendenti e loro familiari. Nelle case per  ferie  possono  altresi'
essere ospitati dipendenti e relativi familiari, di altre  aziende  o
assistiti dagli enti di cui al presente comma con i quali  sia  stata
stipulata apposita convenzione. 
  5. Le unita' abitative ammobiliate ad uso  turistico  sono  case  o
appartamenti, arredati e dotati  di  servizi  igienici  e  di  cucina
autonomi, dati in locazione ai turisti,  nel  corso  di  una  o  piu'
stagioni, con contratti aventi validita' non inferiore a sette giorni
e non superiore a sei mesi consecutivi senza la prestazione di  alcun
servizio di tipo alberghiero. Le unita' abitative ammobiliate  a  uso
turistico possono essere gestite: 
    a) in forma imprenditoriale; 
    b)  in  forma  non  imprenditoriale,  da  coloro  che  hanno   la
disponibilita' fino ad un massimo di quattro unita' abitative,  senza
organizzazione  in  forma  di  impresa.  La  gestione  in  forma  non
imprenditoriale viene attestata  mediante  dichiarazione  sostitutiva
dell'atto di notorieta' ai sensi del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante  il  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, da parte di coloro che hanno la disponibilita'  delle
unita' abitative di cui al presente articolo; 
    c) con gestione non diretta, da parte di  agenzie  immobiliari  e
societa' di gestione immobiliare  turistica  che  intervengono  quali
mandatarie o  sub-locatrici,  nelle  locazioni  di  unita'  abitative
ammobiliate ad uso turistico sia  in  forma  imprenditoriale  che  in
forma non imprenditoriale, alle quali si rivolgono i  titolari  delle
unita' medesime che non intendono gestire  tali  strutture  in  forma
diretta;  l'esercizio  dell'attivita'   di   mediazione   immobiliare
relativamente a tali  immobili  e'  compatibile  con  l'esercizio  di
attivita'  imprenditoriali  e  professionali  svolte  nell'ambito  di
agenzie di servizi o di gestione dedicate alla locazione. 
  6. Le  strutture  ricettive  -  residence  sono  complessi  unitari
costituiti da uno o piu' immobili comprendenti appartamenti  arredati
e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, gestiti  in  forma
imprenditoriale, dati in locazione ai turisti, con  contratti  aventi
validita' non inferiore a tre giorni. 
  7. Gli ostelli per la gioventu' sono  strutture  ricettive  per  il
soggiorno e il pernottamento, per periodi limitati, dei giovani e dei
loro accompagnatori, gestite, in forma diretta o indiretta, da enti o
associazioni. 
  8. Le attivita' ricettive  in  esercizi  di  ristorazione  sono  le
strutture composte da camere, ciascuna con accesso indipendente dagli
altri  locali,  gestite  in  modo  complementare   all'esercizio   di
ristorazione  dallo  stesso  titolare  e   nello   stesso   complesso
immobiliare. 
  9. Gli alloggi  nell'ambito  delle  attivita'  agrituristiche  sono
locali siti in fabbricati rurali gestiti da imprenditori agricoli  ai
sensi della  legge  20  febbraio  2006,  n.  96,  recante  disciplina
dell'agriturismo. 
  10. Le attivita' ricettive in residenze rurali o country house sono
le strutture localizzate in ville padronali o  fabbricati  rurali  da
utilizzare per l'animazione sportivo-ricreativa  composte  da  camere
con  eventuale  angolo  cottura,  che  dispongono  di   servizio   di
ristorazione aperto al pubblico. 
  11. Le foresterie per turisti sono strutture ricettive  normalmente
adibite a collegi, convitti, istituti  religiosi,  pensionati  e,  in
genere, tutte le altre strutture pubbliche o private,  gestite  senza
finalita' di lucro che secondo quanto stabilito dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano e, per quelle gestite  dagli
Enti parco nazionali e  dalle  aree  marine  protette,  dal  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  con  proprio
decreto, offrono ospitalita' a persone singole e a gruppi organizzati
da enti e associazioni che operano nel campo del  turismo  sociale  e
giovanile, per il  conseguimento  di  finalita'  sociali,  culturali,
assistenziali, religiose e sportive, al di fuori dei  normali  canali
commerciali. 
  12.I centri soggiorno studi sono le strutture ricettive, gestite da
enti  pubblici,  associazioni,  organizzazioni  sindacali,   soggetti
privati operanti nel settore della formazione dedicati ad ospitalita'
finalizzata  all'educazione  e  formazione  in  strutture  dotate  di
adeguata  attrezzatura  per  l'attivita'  didattica  e  convegnistica
specializzata, con camere per il soggiorno degli ospiti. 
  13. Le residenze d'epoca sono strutture  ricettive  extralberghiere
ubicate in complessi immobiliari  di  particolare  pregio  storico  e
architettonico, dotate di mobili e arredi d'epoca  o  di  particolare
livello artistico, idonee ad una accoglienza altamente qualificata. 
  14. I rifugi escursionistici sono  strutture  ricettive  aperte  al
pubblico idonee ad offrire ospitalita' e ristoro ad escursionisti  in
zone montane ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni,  servite  da
strade o da altri mezzi di trasporto ordinari, anche  in  prossimita'
di centri abitati ed anche  collegate  direttamente  alla  viabilita'
pubblica. 
  15. I rifugi alpini sono strutture ricettive ubicate  in  montagna,
ad alta  quota,  fuori  dai  centri  urbani.  I  rifugi  alpini  sono
predisposti per il ricovero, il ristoro e per il  soccorso  alpino  e
devono essere custoditi e aperti al  pubblico  per  periodi  limitati
nelle stagioni turistiche. Durante i periodi  di  chiusura  i  rifugi
alpini devono disporre di un  locale  per  il  ricovero  di  fortuna,
convenientemente dotato, sempre  aperto  e  accessibile  dall'esterno
anche in caso di abbondanti nevicate e durante il periodo di apertura
stagionale il servizio di ricovero deve essere comunque garantito per
l'intero arco della giornata. 
  16. I requisiti minimi per l'esercizio delle attivita'  di  cui  al
presente articolo, sono stabiliti  dalle  Regioni  e  dalle  Province
autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto della  disposizione  di
cui all'articolo 15, comma 1. 
                                                                ((2)) 

 
------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 5 aprile 2012, n. 80  (in
G.U. 1a s.s.  11/4/2012,  n.  15),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 1, comma 1, del decreto  legislativo  23
maggio 2011, n.  79  (Codice  della  normativa  statale  in  tema  di
ordinamento e mercato del turismo, a  norma  dell'articolo  14  della
legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche'  attuazione  della  direttiva
2008/122/CE, relativa  ai  contratti  di  multiproprieta',  contratti
relativi ai prodotti per le vacanze di lungo  termine,  contratti  di
rivendita e di scambio), nella parte in  cui  dispone  l'approvazione
dell'art. 1,  limitatamente  alle  parole  «necessarie  all'esercizio
unitario  delle  funzioni  amministrative»  e  «ed  altre  norme   in
materia», nonche' degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma  1,  12,  13,
14, 15, 16, 18, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1,  68  e
69 dell'allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011". 
                               ART. 13 

 
                  (Strutture ricettive all'aperto) 

 
1.  Ai  fini  del  presente  decreto  legislativo,  nonche'  ai  fini
dell'esercizio del potere amministrativo statale di cui  all'articolo
15, sono strutture ricettive all'aperto: 
a) i villaggi turistici; 
b) i campeggi; 
c) i campeggi nell'ambito delle attivita' agrituristiche; 
d) i parchi di vacanza. 
2. Sono villaggi turistici le strutture ricettive aperte al pubblico,
a gestione  unitaria,  allestite  ed  attrezzate  su  aree  recintate
destinate alla sosta ed  al  soggiorno  di  turisti  in  allestimenti
minimi,  in  prevalenza  sprovvisti  di  propri   mezzi   mobili   di
pernottamento. 
3. I  villaggi  turistici  possono  anche  disporre  di  piazzole  di
campeggio  attrezzate  per  la  sosta  ed  il  soggiorno  di  turisti
provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. 
4. Sono  campeggi  le  strutture  ricettive  aperte  al  pubblico,  a
gestione  unitaria,  allestite  ed  attrezzate  su   aree   recintate
destinate alla  sosta  ed  al  soggiorno  di  turisti  in  prevalenza
provvisti di propri mezzi mobili  di  pernottamento.  In  alternativa
alla dizione di campeggio puo' essere usata quella di camping. 
5. I campeggi possono anche  disporre  di  unita'  abitative  mobili,
quali tende, roulotte o caravan, mobilhome o maxicaravan, autocaravan
o camper, e di unita' abitative fisse, per la sosta ed  il  soggiorno
di turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. 
6. I campeggi nell'ambito delle attivita' agrituristiche sono aree di
ricezione all'aperto gestite da imprenditori agricoli ai sensi  della
legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante disciplina dell'agriturismo. 
7. Sono parchi di vacanza i campeggi, a gestione unitaria, in cui  e'
praticato  l'affitto  della  piazzola  ad  un  unico  equipaggio  per
l'intera durata del periodo di apertura della struttura. 
8. Le strutture ricettive all'aperto sono  classificate  in  base  ai
requisiti e alle caratteristiche posseduti  secondo  le  prescrizioni
previste dalle regioni e dalle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano. 
9. Nelle strutture ricettive all'aperto sono assicurati: 
a) la sorveglianza  continua  della  struttura  ricettiva  durante  i
periodi di apertura; 
b) la continua presenza all'interno  della  struttura  ricettiva  del
responsabile o di un suo delegato; 
c) la copertura assicurativa per i rischi di responsabilita' civile a
favore dei clienti. 
                                                                ((2)) 

 
------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 5 aprile 2012, n. 80  (in
G.U. 1a s.s.  11/4/2012,  n.  15),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 1, comma 1, del decreto  legislativo  23
maggio 2011, n.  79  (Codice  della  normativa  statale  in  tema  di
ordinamento e mercato del turismo, a  norma  dell'articolo  14  della
legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche'  attuazione  della  direttiva
2008/122/CE, relativa  ai  contratti  di  multiproprieta',  contratti
relativi ai prodotti per le vacanze di lungo  termine,  contratti  di
rivendita e di scambio), nella parte in  cui  dispone  l'approvazione
dell'art. 1,  limitatamente  alle  parole  «necessarie  all'esercizio
unitario  delle  funzioni  amministrative»  e  «ed  altre  norme   in
materia», nonche' degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma  1,  12,  13,
14, 15, 16, 18, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1,  68  e
69 dell'allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011". 
                               ART. 14 

 
               (Strutture ricettive di mero supporto) 

 
1.  Ai  fini  del  presente  decreto  legislativo,  nonche'  ai  fini
dell'esercizio  del  potere  statale  di  cui  all'articolo  15,   si
definiscono di mero supporto le strutture ricettive  allestite  dagli
enti locali per coadiuvare il campeggio itinerante, escursionistico e
locale. 
2. Si intendono per aree di sosta le strutture ricettive, a  gestione
unitaria, aperte al  pubblico  destinate  alla  sosta  temporanea  di
turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomo. 
                                                                ((2)) 

 
------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 5 aprile 2012, n. 80  (in
G.U. 1a s.s.  11/4/2012,  n.  15),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 1, comma 1, del decreto  legislativo  23
maggio 2011, n.  79  (Codice  della  normativa  statale  in  tema  di
ordinamento e mercato del turismo, a  norma  dell'articolo  14  della
legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche'  attuazione  della  direttiva
2008/122/CE, relativa  ai  contratti  di  multiproprieta',  contratti
relativi ai prodotti per le vacanze di lungo  termine,  contratti  di
rivendita e di scambio), nella parte in  cui  dispone  l'approvazione
dell'art. 1,  limitatamente  alle  parole  «necessarie  all'esercizio
unitario  delle  funzioni  amministrative»  e  «ed  altre  norme   in
materia», nonche' degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma  1,  12,  13,
14, 15, 16, 18, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1,  68  e
69 dell'allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011". 

CAPO III
DISPOSIZIONI COMUNI PER LE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE

                               ART. 15 

 
                       (Standard qualitativi) 

 
  1. Fatta  salva  la  competenza  delle  regioni  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano,  al  fine  di  uniformare  l'offerta
turistica nazionale, il Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  il
Ministro delegato fissa gli standard minimi nazionali dei  servizi  e
delle dotazioni per la classificazione delle strutture  ricettive  di
cui agli articoli 8, 9, 12,  13  e  14,  acquisita  l'intesa  con  la
Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato e  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano.  La  classificazione  delle
strutture ricettive agrituristiche e'  disciplinata  ai  sensi  della
legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante disciplina dell'agriturismo. 
  2. Restano salve le  competenze  delle  regioni  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano di  cui  all'articolo  11,  comma  2,
nonche' la relativa disciplina sanzionatoria prevista dalla normativa
vigente. 
                                                                ((2)) 

 
------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 5 aprile 2012, n. 80  (in
G.U. 1a s.s.  11/4/2012,  n.  15),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 1, comma 1, del decreto  legislativo  23
maggio 2011, n.  79  (Codice  della  normativa  statale  in  tema  di
ordinamento e mercato del turismo, a  norma  dell'articolo  14  della
legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche'  attuazione  della  direttiva
2008/122/CE, relativa  ai  contratti  di  multiproprieta',  contratti
relativi ai prodotti per le vacanze di lungo  termine,  contratti  di
rivendita e di scambio), nella parte in  cui  dispone  l'approvazione
dell'art. 1,  limitatamente  alle  parole  «necessarie  all'esercizio
unitario  delle  funzioni  amministrative»  e  «ed  altre  norme   in
materia», nonche' degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma  1,  12,  13,
14, 15, 16, 18, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1,  68  e
69 dell'allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011". 
                               ART. 16 

 
(Semplificazione degli  adempimenti  amministrativi  delle  strutture
                       turistico - ricettive) 

 
1. L'avvio e l'esercizio delle strutture turistico -  ricettive  sono
soggetti a segnalazione certificata di inizio attivita' nei limiti  e
alle condizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990,  n.
241. 
2. L'attivita' oggetto della segnalazione, di cui al  comma  1,  puo'
essere iniziata dalla data  della  presentazione  della  segnalazione
all'amministrazione competente. 
3.  L'avvio  e  l'esercizio  delle  attivita'  in  questione  restano
soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie,  ambientali,
di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi,  igienico-sanitarie  e
di  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro,   nonche'   quelle   relative
all'efficienza energetica e delle disposizioni contenute  nel  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22
gennaio 2004, n. 42. 
4. Restano fermi i parametri dettati ai sensi dell'articolo 2,  comma
193, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
5. Nel caso di  chiusura  dell'esercizio  ricettivo  per  un  periodo
superiore agli otto giorni, il titolare dell'esercizio  e'  tenuto  a
darne comunicazione all'autorita' competente. 
6. L'esercizio delle strutture ricettive e' subordinato  al  possesso
dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del  regio  decreto  18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. 
                                                                ((2)) 

 
------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 5 aprile 2012, n. 80  (in
G.U. 1a s.s.  11/4/2012,  n.  15),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 1, comma 1, del decreto  legislativo  23
maggio 2011, n.  79  (Codice  della  normativa  statale  in  tema  di
ordinamento e mercato del turismo, a  norma  dell'articolo  14  della
legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche'  attuazione  della  direttiva
2008/122/CE, relativa  ai  contratti  di  multiproprieta',  contratti
relativi ai prodotti per le vacanze di lungo  termine,  contratti  di
rivendita e di scambio), nella parte in  cui  dispone  l'approvazione
dell'art. 1,  limitatamente  alle  parole  «necessarie  all'esercizio
unitario  delle  funzioni  amministrative»  e  «ed  altre  norme   in
materia», nonche' degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma  1,  12,  13,
14, 15, 16, 18, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1,  68  e
69 dell'allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011". 
                               ART. 17 

 
                          (Sportello unico) 

 
1. Al fine di garantire l'applicazione dei principi  di  trasparenza,
uniformita',  celerita'   del   procedimento   ovvero   la   maggiore
accessibilita' del mercato si applicano  alle  imprese  del  presente
capo  le  disposizioni  relative  allo   Sportello   unico   di   cui
all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e del  relativo
regolamento attuativo, fatte salve le forme di  semplificazione  piu'
avanzata previste dalle specifiche discipline regionali. 

TITOLO IV
AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

CAPO I
AGENZIE E ORGANIZZATORI DI VIAGGI

                               ART. 18 

 
                            (Definizioni) 

 
  1. Le agenzie di viaggio e turismo sono le imprese  turistiche  che
esercitano congiuntamente o disgiuntamente attivita'  di  produzione,
organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni  altra
forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano essi  di
accoglienza che  di  assistenza,  con  o  senza  vendita  diretta  al
pubblico, ivi compresi i compiti di assistenza e  di  accoglienza  ai
turisti, in conformita' al decreto legislativo 6 settembre  2005,  n.
206. 
  2. Sono,  altresi',  considerate  agenzie  di  viaggio  le  imprese
esercenti  in  via  principale  l'organizzazione  dell'attivita'   di
trasporto terrestre, marittimo,  aereo,  lacuale  e  fluviale  quando
assumono direttamente l'organizzazione di viaggi, crociere,  gite  ed
escursioni comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi  rispetto  a
quelli strettamente necessari al trasporto  ed  altresi'  quelle  che
esercitano attivita' locali e territoriali di noleggio, nonche'  ogni
altra impresa che svolge attivita' ricollegabili alle precedenti. 
  3. Sono escluse le mere attivita' di  distribuzione  di  titoli  di
viaggio. 
  4.  Fatta  salva  l'ulteriore  competenza  delle  regioni  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano, al fine  di  uniformare  il
regime delle cauzioni eventualmente richieste alle agenzie di viaggio
delle organizzazioni e  delle  associazioni  che  svolgono  attivita'
similare e di evitare l'alterazione del mercato,  il  Presidente  del
Consiglio dei Ministri  o  il  Ministro  delegato,  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e  di  Bolzano,  definisce  gli  standard
minimi comuni, nonche' il livello minimo e massimo  da  applicare  ad
eventuali cauzioni. 
  5. Le agenzie di viaggio e turismo adottano denominazioni o ragioni
sociali, anche in lingua straniera, che non traggano  in  inganno  il
consumatore sulla legittimazione allo svolgimento  dell'attivita'  di
agenzia di viaggio e turismo. 
  6. E' vietato l'uso, nella ragione o nella denominazione sociale ai
soggetti che non svolgono  l'attivita'  di  cui  al  comma  1,  o  in
qualsiasi  comunicazione  al  pubblico,  delle  parole:  'agenzia  di
viaggio',  'agenzia  di  turismo',  'tour  operator',  'mediatore  di
viaggio  ovvero  di  altre  parole  e  locuzioni,  anche  in   lingua
straniera, idonee ad indurre  confusione  sulla  legittimazione  allo
svolgimento dell'attivita' di cui al comma 1. 
  7. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui  al  comma  6  e'
punito con la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  stabilita  dalle
regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano competenti. 
  8. I soggetti che, alla data di entrata in  vigore  della  presente
decreto, utilizzano parole o locuzioni vietate ai sensi dei commi 5 e
6, sono tenuti ad adeguarsi entro un anno da tale data, eliminando  o
integrando  la  ragione  o  denominazione   sociale,   nonche'   ogni
pubblicita' o comunicazione al pubblico, in modo  da  non  ingenerare
equivoci in ordine alle attivita' effettivamente svolte. 
  9. Non rientrano nella nozione di agenzia di viaggio e turismo,  di
intermediario, di venditore o di organizzatore di viaggio, e pertanto
ad esse non si applicano  le  relative  disposizioni  ed  i  relativi
obblighi, le persone fisiche o giuridiche che effettuano la vendita e
la distribuzione dei cofanetti, o voucher, regalo che  permettono  di
usufruire di servizi turistici anche disaggregati.  La  qualifica  di
agenzia di viaggio e turismo compete esclusivamente a  chi  emette  e
produce i predetti cofanetti, o voucher, regalo. 
                                                                ((2)) 

 
------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 5 aprile 2012, n. 80  (in
G.U. 1a s.s.  11/4/2012,  n.  15),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 1, comma 1, del decreto  legislativo  23
maggio 2011, n.  79  (Codice  della  normativa  statale  in  tema  di
ordinamento e mercato del turismo, a  norma  dell'articolo  14  della
legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche'  attuazione  della  direttiva
2008/122/CE, relativa  ai  contratti  di  multiproprieta',  contratti
relativi ai prodotti per le vacanze di lungo  termine,  contratti  di
rivendita e di scambio), nella parte in  cui  dispone  l'approvazione
dell'art. 1,  limitatamente  alle  parole  «necessarie  all'esercizio
unitario  delle  funzioni  amministrative»  e  «ed  altre  norme   in
materia», nonche' degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma  1,  12,  13,
14, 15, 16, 18, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1,  68  e
69 dell'allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011". 
                               ART. 19 

 
                     (Obbligo di assicurazione) 

 
1. Per lo svolgimento della loro attivita', le agenzie di  viaggio  e
turismo stipulano congrue polizze assicurative a garanzia dell'esatto
adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con  il  contratto
di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti. 
                               ART. 20 

 
                         (Direttore tecnico) 

 
1. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del
Ministro delegato sono fissati i requisiti  professionali  a  livello
nazionale dei direttori tecnici delle agenzia di viaggio  e  turismo,
previo intesa con la Conferenza permanente per  il  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
2. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie
gia' legittimate ad operare non richiede la nomina  di  un  direttore
tecnico per ciascun punto di erogazione del servizio. ((2)) 

 
------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 5 aprile 2012, n. 80  (in
G.U. 1a s.s.  11/4/2012,  n.  15),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 1, comma 1, del decreto  legislativo  23
maggio 2011, n.  79  (Codice  della  normativa  statale  in  tema  di
ordinamento e mercato del turismo, a  norma  dell'articolo  14  della
legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche'  attuazione  della  direttiva
2008/122/CE, relativa  ai  contratti  di  multiproprieta',  contratti
relativi ai prodotti per le vacanze di lungo  termine,  contratti  di
rivendita e di scambio), nella parte in  cui  dispone  l'approvazione
dell'art. 1,  limitatamente  alle  parole  «necessarie  all'esercizio
unitario  delle  funzioni  amministrative»  e  «ed  altre  norme   in
materia», nonche' degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma  1,  12,  13,
14, 15, 16, 18, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1,  68  e
69 dell'allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011". 
                               ART. 21 

 
(Semplificazione  degli  adempimenti  amministrativi  relativi   alle
                    agenzie di viaggi e turismo) 

 
1.  L'apertura,  il  trasferimento   e   le   modifiche   concernenti
l'operativita' delle agenzie di viaggi e turismo, sono soggette,  nel
rispetto dei requisiti professionali, di  onorabilita'  e  finanziari
previsti dalle leggi delle  regioni  e  delle  province  autonome  di
Trento e Bolzano, alla segnalazione certificata di  inizio  attivita'
nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 19  della  legge  7
agosto 1990, n. 241. 
2. L'attivita' oggetto della segnalazione, di cui al  comma  1,  puo'
essere iniziata dalla data  della  presentazione  della  segnalazione
all'amministrazione competente. 
3. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie
gia'  legittimate  a  operare,  non  e'   soggetta   a   segnalazione
certificata autonoma ma  a  comunicazione  alla  provincia  ove  sono
ubicati,  nonche'  alla  provincia  a  cui  e'   stata   inviata   la
segnalazione di inizio attivita'. 
                                                                ((2)) 

 
------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 5 aprile 2012, n. 80  (in
G.U. 1a s.s.  11/4/2012,  n.  15),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 1, comma 1, del decreto  legislativo  23
maggio 2011, n.  79  (Codice  della  normativa  statale  in  tema  di
ordinamento e mercato del turismo, a  norma  dell'articolo  14  della
legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche'  attuazione  della  direttiva
2008/122/CE, relativa  ai  contratti  di  multiproprieta',  contratti
relativi ai prodotti per le vacanze di lungo  termine,  contratti  di
rivendita e di scambio), nella parte in  cui  dispone  l'approvazione
dell'art. 1,  limitatamente  alle  parole  «necessarie  all'esercizio
unitario  delle  funzioni  amministrative»  e  «ed  altre  norme   in
materia», nonche' degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma  1,  12,  13,
14, 15, 16, 18, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1,  68  e
69 dell'allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011". 

TITOLO V
TIPOLOGIE DI PRODOTTI TURISTICI E RELATIVI CIRCUITI NAZIONALI DI ECCELLENZA

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

                               ART. 22 
 
 
(Circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e
                         del sistema Italia) 
 
 
  1. Al fine di superare la frammentazione della promozione  e  della
strutturazione dell'offerta  per  promuovere  circuiti  virtuosi,  in
grado di collegare tutta l'Italia e di contribuire strategicamente  a
creare un'offerta tematica idonea a soddisfare le molteplici esigenze
dei turisti nazionali e internazionali, sono  realizzati  i  circuiti
nazionali di  eccellenza  a  sostegno  dell'offerta  e  dell'immagine
turistica dell'Italia, corrispondenti ai contesti turistici  omogenei
o rappresentanti realta' analoghe e costituenti eccellenze  italiane,
nonche' veri e propri itinerari tematici lungo  tutto  il  territorio
nazionale. 
  2. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  o  del
Ministro delegato, di concerto con i Ministri  degli  affari  esteri,
dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, dello  sviluppo
economico, per i beni  e  le  attivita'  culturali,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, della gioventu' e per  le  politiche
europee, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  si
definiscono  i  circuiti  nazionali  di  eccellenza,  i  percorsi,  i
prodotti e gli itinerari  tematici  omogenei  che  collegano  regioni
diverse lungo tutto il  territorio  nazionale,  anche  tenendo  conto
della capacita' ricettiva dei luoghi interessati ((e della promozione
di forme di turismo accessibile, mediante accordi con  le  principali
imprese turistiche  operanti  nei  territori  interessati  attraverso
pacchetti a condizioni vantaggiose per i giovani, gli  anziani  e  le
persone con disabilita', senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza
pubblica)). Essi sono individuati come segue: 
    a) turismo della montagna; 
    b) turismo del mare; 
    c) turismo dei laghi e dei fiumi; 
    d) turismo della cultura; 
    e) turismo religioso; 
    f) turismo della natura e faunistico; 
    g) turismo dell'enogastronomia; 
    h) turismo termale e del benessere; 
    i) turismo dello sport e del golf; 
    l) turismo congressuale; 
    m) turismo giovanile; 
    n)  turismo  del  made  in  Italy  e  della  relativa   attivita'
industriale ed artigianale; 
    o) turismo delle arti e dello spettacolo. 
  3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro  delegato
promuove i circuiti nazionali di eccellenza nel contesto nazionale ed
internazionale, anche con la partecipazione degli enti locali,  delle
regioni, delle associazioni di categoria e dei  soggetti  pubblici  e
privati interessati che concorrono alla formazione dell'offerta. 
                               ART. 23 

 
                     (Sistemi turistici locali) 

 
1. Si definiscono  sistemi  turistici  locali  i  contesti  turistici
omogenei o integrati, comprendenti ambiti  territoriali  appartenenti
anche a regioni diverse,  caratterizzati  dall'offerta  integrata  di
beni culturali, ambientali e di  attrazioni  turistiche,  compresi  i
prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale,  o  dalla
presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate. ((2)) 
2.  Gli  enti  locali  o  soggetti  privati,  singoli  o   associati,
promuovono  i  sistemi   turistici   locali   attraverso   forme   di
concertazione  con  gli  enti  funzionali,  con  le  associazioni  di
categoria che  concorrono  alla  formazione  dell'offerta  turistica,
nonche' con i soggetti pubblici e privati interessati. ((2)) 
3. Nell' ambito  delle  proprie  funzioni  di  programmazione  e  per
favorire l'integrazione tra politiche  del  turismo  e  politiche  di
governo  del  territorio  e  di  sviluppo   economico,   le   regioni
provvedono, ai sensi del capo V del titolo II della parte I del testo
unico delle leggi sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e  del  titolo  II,  capo
III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a  riconoscere  i
sistemi turistici locali di cui al presente articolo. 

 
------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 5 aprile 2012, n. 80  (in
G.U. 1a s.s.  11/4/2012,  n.  15),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 1, comma 1, del decreto  legislativo  23
maggio 2011, n.  79  (Codice  della  normativa  statale  in  tema  di
ordinamento e mercato del turismo, a  norma  dell'articolo  14  della
legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche'  attuazione  della  direttiva
2008/122/CE, relativa  ai  contratti  di  multiproprieta',  contratti
relativi ai prodotti per le vacanze di lungo  termine,  contratti  di
rivendita e di scambio), nella parte in  cui  dispone  l'approvazione
dell'art. 1,  limitatamente  alle  parole  «necessarie  all'esercizio
unitario  delle  funzioni  amministrative»  e  «ed  altre  norme   in
materia», nonche' degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma  1,  12,  13,
14, 15, 16, 18, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1,  68  e
69 dell'allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011". 

CAPO II
TURISMO CULTURALE

                               ART. 24 

 
(Incentivazione di iniziative  di  promozione  turistica  finalizzate
alla valorizzazione del patrimonio storico - artistico, archeologico,
              architettonico e paesaggistico italiano) 

 
  1. Nel rispetto dell'articolo 9 della Costituzione e del codice dei
beni culturali e del paesaggio  di  cui  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, il Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  il
Ministro delegato, di concerto con  il  Ministro  per  i  beni  e  le
attivita'  culturali,  promuove  la   realizzazione   di   iniziative
turistiche  finalizzate  ad   incentivare   la   valorizzazione   del
patrimonio  storico  -  artistico,  archeologico,  architettonico   e
paesaggistico  presente  sul  territorio  italiano,  utilizzando   le
risorse umane e strumentali disponibili,  senza  nuovi  ed  ulteriori
oneri per la finanza pubblica. 
                               ART. 25 

 
               (Strumenti di programmazione negoziale) 

 
1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo  22,
le  amministrazioni  interessate,  statali,   regionali   e   locali,
promuovono ed utilizzano gli strumenti di programmazione negoziale di
cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n.  662.
In sede di Conferenza Stato-regioni vengono stabiliti i tempi per  la
conclusione degli accordi, che devono comunque essere stipulati entro
i successivi sessanta giorni. 
2. Gli strumenti di  programmazione  negoziale  di  cui  al  comma  1
prevedono misure finalizzate a: 
a) promuovere, in chiave turistica, iniziative di valorizzazione  del
patrimonio  storico  -  artistico,  archeologico,  architettonico   e
paesaggistico  presente  sul  territorio  italiano,  con  particolare
attenzione ai borghi, ai piccoli comuni ed a tutte le realta'  minori
che ancora non  hanno  conosciuto  una  adeguata  valorizzazione  del
proprio patrimonio a fini turistici; 
b) garantire,  ai  fini  dell'incremento  dei  flussi  turistici,  in
particolare dall'estero, che il predetto patrimonio sia completamente
accessibile al pubblico dei visitatori anche al fine di  incrementare
gli introiti e di destinare maggiori risorse al  finanziamento  degli
interventi di recupero e di restauro dello stesso; 
c) assicurare la effettiva fruibilita', da  parte  del  pubblico  dei
visitatori,  in  particolare  di  quelli  stranieri,   del   predetto
patrimonio attraverso la  predisposizione  di  materiale  informativo
redatto obbligatoriamente nelle lingue inglese, francese  e  tedesco,
e, preferibilmente, in lingua cinese. 
                               ART. 26 

 
                     (Funzioni di monitoraggio) 

 
1. Le funzioni di monitoraggio delle attivita', elencate all'articolo
22, comma 2, sono svolte dal Comitato permanente  di  promozione  del
turismo in Italia, nel rispetto delle  funzioni  e  delle  competenze
degli uffici del Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali  e
tenendo  conto  dei  contratti  relativi  ai  sevizi  di   assistenza
culturale e ospitalita' per il pubblico, utilizzando le risorse umane
e strumentali disponibili, senza nuovi  ed  ulteriori  oneri  per  la
finanza pubblica. 

CAPO III
TURISMO SOCIALE

                               ART. 27 
 
 
                        (Fondo buoni vacanze) 
 
 
  1. Presso il Dipartimento per  lo  sviluppo  e  competitivita'  del
turismo opera il Fondo di cui alla disciplina prevista  dall'articolo
2, comma 193, della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  di  seguito
denominato: "Fondo buoni vacanze". Ad esso affluiscono: 
    a) risparmi  costituiti  da  individui,  imprese,  istituzioni  o
associazioni   private   quali   circoli   aziendali,    associazioni
non-profit, banche, societa' finanziarie; 
    b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni  e  liberalita',
erogati da soggetti pubblici o privati; 
    c) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N.  5  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35)). 
  2. Allo scopo di favorire la crescita competitiva dell'offerta  del
sistema turistico nazionale  con  appositi  decreti,  di  natura  non
regolamentare, del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del
Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, sentito il Dipartimento per  le  politiche  della  famiglia,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono  definite
le modalita' per  l'erogazione  di  buoni  vacanza  da  destinare  ad
interventi di solidarieta' in favore delle fasce sociali piu' deboli,
anche per la soddisfazione delle esigenze di destagionalizzazione dei
flussi turistici ed anche ai fini della valorizzazione delle aree che
non abbiano ancora conosciuto una adeguata fruizione turistica. 

CAPO IV
ALTRI SETTORI

                               ART. 28 

 
                  (Turismo termale e del benessere) 

 
  1. Il turismo termale e' disciplinato dalla legge 24 ottobre  2000,
n. 323, e successive modificazioni. 
  2. Il turismo del benessere segue la disciplina prevista dal titolo
III del presente Codice. 
                               ART. 29 

 
                 (Turismo della natura e faunistico) 

 
1.  L'agriturismo  e'  disciplinato  dall'articolo  3   del   decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e dalla legge 20  febbraio  2006,
n. 96. 
2. Il turismo della natura comprende  le  attivita'  di  ospitalita',
ricreative, didattiche,  culturali  e  di  servizi  finalizzate  alla
corretta   fruizione   e   alla    valorizzazione    delle    risorse
naturalistiche,  del  patrimonio  faunistico  e  acquatico  e   degli
itinerari di recupero delle ippovie  e  delle  antiche  trazzere  del
Paese. Per quanto non  specificamente  previsto  dalle  normative  di
settore, e' disciplinato dal titolo III del presente Codice. 
                               ART. 30 

 
                  (Turismo con animali al seguito) 

 
1. Al fine di aumentare la competitivita' del settore e l'offerta dei
servizi   turistici   a   favore   dei   visitatori   nazionali    ed
internazionali, lo Stato promuove ogni iniziativa volta ad  agevolare
e favorire l'accesso ai servizi  pubblici  e  nei  luoghi  aperti  al
pubblico dei turisti con animali domestici al seguito. ((2)) 
2. Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  lo  Stato  promuove  la  fattiva
collaborazione tra  le  autonomie  locali,  gli  enti  pubblici,  gli
operatori turistici, le associazioni di tutela del settore. 

 
------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 5 aprile 2012, n. 80  (in
G.U. 1a s.s.  11/4/2012,  n.  15),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 1, comma 1, del decreto  legislativo  23
maggio 2011, n.  79  (Codice  della  normativa  statale  in  tema  di
ordinamento e mercato del turismo, a  norma  dell'articolo  14  della
legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche'  attuazione  della  direttiva
2008/122/CE, relativa  ai  contratti  di  multiproprieta',  contratti
relativi ai prodotti per le vacanze di lungo  termine,  contratti  di
rivendita e di scambio), nella parte in  cui  dispone  l'approvazione
dell'art. 1,  limitatamente  alle  parole  «necessarie  all'esercizio
unitario  delle  funzioni  amministrative»  e  «ed  altre  norme   in
materia», nonche' degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma  1,  12,  13,
14, 15, 16, 18, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1,  68  e
69 dell'allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011". 
                               ART. 31 

 
                          (Turismo nautico) 

 
1. Ferma restando l'osservanza della normativa statale in materia  di
tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale e dei regolamenti  di
fruizione  delle  aree  naturali  protette,  la  realizzazione  delle
strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica  da
diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c),  del  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n.
509, ivi compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale,  pur
se ricorrente, mediante impianti di  ancoraggio  con  corpi  morti  e
catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di  servizi
complementari, per la quale sia stata assentita, nel  rispetto  della
disciplina  paesaggistica   e   ambientale,   concessione   demaniale
marittima o  lacuale,  anche  provvisoria,  non  necessita  di  alcun
ulteriore titolo abilitativo edilizio e demaniale, ferma restando  la
quantificazione del canone in base  alla  superficie  occupata.  Sono
comunque fatte salve le competenze regionali in  materia  di  demanio
marittimo, lacuale e fluviale. 

TITOLO I
CONTRATTI

CAPO I
CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO

                               ART. 32 

 
                      (Ambito di applicazione) 

 
  1. Le disposizioni del presente  capo  di  applicano  ai  pacchetti
turistici definiti dall'articolo 34, venduti od offerti in vendita  a
chiunque    nel    territorio    nazionale    dall'organizzatore    o
dall'intermediario, di cui all'articolo 33. 
  2. Il presente capo si  applica  altresi'  ai  pacchetti  turistici
negoziati al di fuori dai locali commerciali o  a  distanza.  Restano
ferme le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67 del  decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Il tale caso il  professionista
e' obbligato a comunicare per iscritto l'esclusione  del  diritto  di
recesso. L'omessa comunicazione in merito all'inesistenza del diritto
di recesso determina l'applicabilita' degli articoli 64, 65, 66 e  67
del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 
  3. Per quanto non previsto  dal  presente  capo,  si  applicano  le
disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 
                               ART. 33 

 
                            (Definizioni) 

 
1. Ai fini del presente capo si intende per: 
a) organizzatore di viaggio: il soggetto  che  si  obbliga,  in  nome
proprio  e  verso  corrispettivo  forfetario,  a  procurare  a  terzi
pacchetti turistici, realizzando la combinazione  degli  elementi  di
cui all'articolo 34, o offrendo al turista, anche tramite un  sistema
di  comunicazione  a  distanza,   la   possibilita'   di   realizzare
autonomamente ed acquistare tale combinazione; 
b) intermediario: il soggetto  che,  anche  non  professionalmente  e
senza scopo di lucro,  vende,  o  si  obbliga  a  procurare  a  terzi
pacchetti turistici realizzati ai sensi  dell'articolo  34  verso  un
corrispettivo forfetario o singoli servizi turistici disaggregati; 
c) turista: l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico  o
qualunque persona  anche  da  nominare,  purche'  soddisfi  tutte  le
condizioni richieste per la fruizione del servizio, per  conto  della
quale  il  contraente  principale  si  impegna  ad  acquistare  senza
remunerazione un pacchetto turistico. 
2. L'organizzatore puo' vendere pacchetti  turistici  direttamente  o
tramite un venditore o tramite un intermediario. 
                               ART. 34 

 
                        (Pacchetti turistici) 

 
1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i  viaggi,  le  vacanze,  i
circuiti tutto compreso, le  crociere  turistiche,  risultanti  dalla
combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di  almeno
due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita
ad un prezzo forfetario: 
  a) trasporto; 
  b) alloggio; 
  c) servizi turistici non accessori al trasporto o  all'alloggio  di
cui all'articolo 36, che costituiscano, per  la  soddisfazione  delle
esigenze ricreative del turista, parte  significativa  del  pacchetto
turistico. 
2. La fatturazione separata degli elementi di  uno  stesso  pacchetto
turistico non sottrae l'organizzatore o il  venditore  agli  obblighi
del presente capo. 
                               ART. 35 

 
                   (Forma dei contratti turistici) 

 
1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici e' redatto in forma
scritta  in  termini  chiari  e  precisi.  Al  turista  deve   essere
rilasciata  una  copia  del  contratto   stipulato   e   sottoscritto
dall'organizzatore o venditore. 
2. Il venditore che si obbliga a procurare  a  terzi,  anche  in  via
telematica,  un  servizio  turistico  disaggregato,   e'   tenuto   a
rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio portanti
la sua firma,  anche  elettronica.  Questi  documenti  o  la  fattura
relativa riportano la somma pagata per il servizio. 
                               ART. 36 

 
     (Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici) 

 
1. Il contratto contiene i seguenti elementi: 
a) destinazione, durata, data d'inizio  e  conclusione,  qualora  sia
previsto un soggiorno frazionato, durata del  medesimo  con  relative
date di inizio e fine; 
b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell'autorizzazione
all'esercizio dell'organizzatore o dell'intermediario che sottoscrive
il contratto; 
c) prezzo del pacchetto turistico,  modalita'  della  sua  revisione,
diritti e tasse sui servizi di atterraggio,  sbarco  ed  imbarco  nei
porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del turista; 
d) importo, comunque non  superiore  al  venticinque  per  cento  del
prezzo, da versarsi all'atto della prenotazione, nonche'  il  termine
per il pagamento del saldo; il suddetto importo e' versato  a  titolo
di caparra ma gli effetti di cui all'articolo 1385 del codice  civile
non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non
imputabile, ovvero sia giustificato  dal  grave  inadempimento  della
controparte; 
e)  estremi  della  copertura  assicurativa  obbligatoria   e   delle
ulteriori polizze convenute con il turista; 
f) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora,  luogo
della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato; 
g) ove il pacchetto turistico includa il trasporto aereo, il nome del
vettore e la sua  eventuale  non  conformita'  alla  regolamentazione
dell'Unione europea; 
h) ove il pacchetto turistico includa  la  sistemazione  in  albergo,
l'ubicazione,  la  categoria  turistica,  il   livello,   l'eventuale
idoneita' all'accoglienza di persone disabili, nonche' le  principali
caratteristiche, la conformita'  alla  regolamentazione  dello  Stato
membro ospitante, i pasti forniti; 
i)  itinerario,  visite,  escursioni  o  altri  servizi  inclusi  nel
pacchetto turistico, ivi compresa la  presenza  di  accompagnatori  e
guide turistiche; 
l)   termine   entro   cui   il   turista   deve   essere   informato
dell'annullamento del viaggio per  la  mancata  adesione  del  numero
minimo dei partecipanti eventualmente previsto; 
m)  accordi  specifici  sulle  modalita'  del  viaggio  espressamente
convenuti tra l'organizzatore  o  l'intermediario  e  il  turista  al
momento della prenotazione; 
n) eventuali spese poste a carico del turista  per  la  cessione  del
contratto ad un terzo; 
o) termine entro il quale il  turista  deve  presentare  reclamo  per
l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del contratto; 
p) termine entro il quale  il  turista  deve  comunicare  la  propria
scelta in relazione alle modifiche delle condizioni  contrattuali  di
cui all'articolo 41. 
                               ART. 37 

 
                     (Informazione del turista) 

 
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione  del
contratto, l'intermediario o l'organizzatore forniscono per  iscritto
informazioni  di  carattere  generale   concernenti   le   condizioni
applicabili ai cittadini dello Stato membro  dell'Unione  europea  in
materia di passaporto e visto con l'indicazione dei  termini  per  il
rilascio, nonche' gli obblighi sanitari e le relative formalita'  per
l'effettuazione del viaggio e del soggiorno. 
2. Prima dell'inizio del viaggio  l'organizzatore  e  l'intermediario
comunicano al turista per iscritto le seguenti informazioni: 
  a) orari, localita' di sosta intermedia e coincidenze; 
  b) generalita' e recapito telefonico  di  eventuali  rappresentanti
locali  dell'organizzatore  o  dell'intermediario  ovvero  di  uffici
locali contattatili dal turista in caso di difficolta'; 
  c)  recapito  telefonico  dell'organizzatore  o  dell'intermediario
utilizzabile in caso di  difficolta'  in  assenza  di  rappresentanti
locali; 
  d) per i viaggi ed i soggiorni di  minorenne  all'estero,  recapiti
telefonici per stabilire un contatto diretto  con  questi  o  con  il
responsabile locale del suo soggiorno; 
  e) la facolta' di sottoscrivere un  contratto  di  assicurazione  a
copertura delle spese sostenute dal turista  per  l'annullamento  del
contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia. 
3. Quando il contratto e' stipulato nell'imminenza della partenza, le
indicazioni   contenute   nel   comma   1   devono   essere   fornite
contestualmente alla stipula del contratto. 
4. E' fatto comunque  divieto  di  fornire  informazioni  ingannevoli
sulle modalita' del  servizio  offerto,  sul  prezzo  e  sugli  altri
elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette
informazioni vengono comunicate al turista. 
                               ART. 38 

 
                       (Opuscolo informativo) 

 
1. L'opuscolo indica in modo chiaro e preciso: 
a) la destinazione, il mezzo, il  tipo,  la  categoria  di  trasporto
utilizzato; 
b) la sistemazione in albergo o  altro  tipo  di  alloggio,  l'esatta
ubicazione con particolare riguardo alla  distanza  dalle  principali
attrazioni turistiche del luogo, la  categoria  o  il  livello  e  le
caratteristiche principali con  particolare  riguardo  agli  standard
qualitativi offerti, la  sua  approvazione  e  classificazione  dello
Stato ospitante; 
c) i pasti forniti; 
d) l'itinerario; 
e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino  di
uno Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto
con indicazione dei termini per il  rilascio,  nonche'  gli  obblighi
sanitari e le relative formalita' da  assolvere  per  l'effettuazione
del viaggio e del soggiorno; 
f) l'importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e  le
scadenze per il versamento del saldo; 
g) l'indicazione del  numero  minimo  di  partecipanti  eventualmente
necessario per l'effettuazione  del  viaggio  tutto  compreso  e  del
termine  entro  il   quale   il   turista   deve   essere   informato
dell'annullamento del pacchetto turistico; 
h) i termini, le modalita', il soggetto nei cui riguardi si  esercita
il diritto di recesso ai sensi degli articoli da 64 a 67 del  decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nel caso di contratto negoziato
fuori dei locali commerciali o a distanza; 
i) gli  estremi  della  copertura  assicurativa  obbligatoria,  delle
eventuali polizze assicurative facoltative a  copertura  delle  spese
sostenute dal turista per  l'annullamento  del  contratto  o  per  il
rimpatrio in caso di incidente o malattia,  nonche'  delle  eventuali
ulteriori polizze assicurative sottoscritte dal turista in  relazione
al contratto. 
2. Le informazioni contenute nell'opuscolo vincolano  l'organizzatore
e l'intermediario in relazione  alle  rispettive  responsabilita',  a
meno che  le  modifiche  delle  condizioni  ivi  indicate  non  siano
comunicate per iscritto  al  turista  prima  della  stipulazione  del
contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico
accordo scritto, successivamente alla stipulazione. 
3. Sono  parificati  all'opuscolo  le  informazioni  ed  i  materiali
illustrativi divulgati su supporto elettronico o per via telematica. 
                               ART. 39 

 
                      (Cessione del contratto) 

 
1. Il turista puo' sostituire a se' un terzo che  soddisfi  tutte  le
condizioni per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti  dal
contratto,   ove   comunichi   per   iscritto   all'organizzatore   o
all'intermediario, entro e non oltre quattro giorni lavorativi  prima
della partenza, di  trovarsi  nell'impossibilita'  di  usufruire  del
pacchetto turistico e le generalita' del cessionario. 
2. Il cedente  ed  il  cessionario  sono  solidamente  obbligati  nei
confronti dell'organizzatore o dell'intermediario  al  pagamento  del
prezzo  e  delle  spese  ulteriori  eventualmente   derivanti   dalla
cessione. 
                               ART. 40 

 
                       (Revisione del prezzo) 

 
1. La  revisione  del  prezzo  forfetario  di  vendita  di  pacchetto
turistico convenuto dalle parti e'  ammessa  solo  quando  sia  stata
espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione  delle
modalita' di calcolo, in conseguenza della variazione del  costo  del
trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle  di
atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti  o  negli  aeroporti,  del
tasso di  cambio  applicato.  I  costi  devono  essere  adeguatamente
documentati dal venditore. 
2. La revisione al rialzo non puo' in ogni caso essere  superiore  al
dieci per cento del prezzo nel suo originario ammontare. 
3. Quando l'aumento del prezzo supera la percentuale di cui al  comma
2, l'acquirente puo' recedere dal contratto,  previo  rimborso  delle
somme gia' versate alla controparte. 
4. Il prezzo non puo' in ogni caso essere aumentato nei venti  giorni
che precedono la partenza. 
                               ART. 41 

 
              (Modifiche delle condizioni contrattuali) 

 
1. Prima della partenza l'organizzatore o l'intermediario  che  abbia
necessita' di modificare in modo significativo uno  o  piu'  elementi
del contratto, ne da' immediato avviso in forma scritta  al  turista,
indicando il tipo di modifica e  la  variazione  del  prezzo  che  ne
consegue, ai sensi dell'articolo 40. 
2. Ove non accetti la proposta di modifica di  cui  al  comma  1,  il
turista puo' recedere, senza pagamento di penali,  ed  ha  diritto  a
quanto previsto nell'articolo 42. 
3.  Il  turista  comunica  la  propria  scelta  all'organizzatore   o
all'intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in  cui  ha
ricevuto l'avviso indicato al comma 2. 
4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti
dal contratto non puo' essere effettuata, l'organizzatore  predispone
adeguate  soluzioni  alternative  per  la  prosecuzione  del  viaggio
programmato non comportanti oneri di  qualsiasi  tipo  a  carico  del
turista, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza tra
le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il
risarcimento del danno. 
5. Se non e' possibile alcuna soluzione alternativa o il turista  non
l'accetta per un giustificato motivo,  l'organizzatore  gli  mette  a
disposizione un mezzo di trasporto  equivalente  per  il  ritorno  al
luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e  gli  restituisce  la
differenza tra il costo delle prestazioni  previste  e  quello  delle
prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato. 
                               ART. 42 

 
(Diritti del turista in caso di recesso o annullamento del servizio) 

 
1. Quando il turista recede dal contratto  nei  casi  previsti  dagli
articoli 40 e 41, o il pacchetto  turistico  viene  cancellato  prima
della partenza  per  qualsiasi  motivo,  tranne  che  per  colpa  del
turista, questi  ha  diritto  di  usufruire  di  un  altro  pacchetto
turistico di qualita' equivalente o superiore  senza  supplemento  di
prezzo o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore, previa
restituzione della differenza del prezzo, oppure gli  e'  rimborsata,
entro sette  giorni  lavorativi  dal  momento  del  recesso  o  della
cancellazione, la somma di danaro gia' corrisposta. 
2. Nei casi previsti dal comma 1 il  turista  ha  diritto  ad  essere
risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione
del contratto. 
3. Il comma 2 non si applica quando la  cancellazione  del  pacchetto
turistico dipende dal mancato raggiungimento  del  numero  minimo  di
partecipanti  eventualmente  richiesto  ed  il  turista   sia   stato
informato in forma scritta  almeno  venti  giorni  prima  della  data
prevista per la partenza, oppure da causa di forza maggiore,  escluso
in ogni caso l'eccesso di prenotazioni. 
                               ART. 43 

 
                  (Mancato o inesatto adempimento) 

 
1. Fermo restando gli obblighi previsti dall'articolo 42 in  caso  di
mancato o inesatto adempimento  delle  obbligazioni  assunte  con  la
vendita del pacchetto turistico,  l'organizzatore  e  l'intermediario
sono  tenuti  al  risarcimento  del  danno,  secondo  le   rispettive
responsabilita'. Si considerano inesatto adempimento  le  difformita'
degli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati. 
2.  L'organizzatore  o  l'intermediario  che  si  avvale   di   altri
prestatori di  servizi  e'  comunque  tenuto  a  risarcire  il  danno
sofferto  dal  turista,  salvo  il  diritto  di  rivalersi  nei  loro
confronti. 
                               ART. 44 

 
              (Responsabilita' per danni alla persona) 

 
1. Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dall'inesatta
esecuzione  delle  prestazioni  che  formano  oggetto  del  pacchetto
turistico e' risarcibile secondo le norme stabilite dalle convenzioni
internazionali, di cui sono parte l'Italia o  l'Unione  europea,  che
disciplinano le singole prestazioni che formano oggetto del pacchetto
turistico, cosi' come recepite nell'ordinamento italiano. 
2. Il diritto al risarcimento del danno  si  prescrive  in  tre  anni
dalla data del rientro del turista nel luogo di  partenza,  salvo  il
termine   di   diciotto   o   dodici   mesi   per   quanto    attiene
all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel  pacchetto
turistico per le quali si applica l'articolo 2951 del codice civile. 
3. E' nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento per  i
danni di cui al comma 1. 
                               ART. 45 

 
     (Responsabilita' per danni diversi da quelli alla persona) 

 
1. Le parti contraenti possono  convenire  in  forma  scritta,  fatta
salva  in  ogni  caso  l'applicazione  delle  norme  sulle   clausole
vessatorie, limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal  danno
alla persona, derivante dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione
delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. 
2. La limitazione di cui al comma  1  non  puo'  essere,  a  pena  di
nullita', comunque inferiore  a  quanto  previsto  dalle  convenzioni
internazionali che disciplinano le prestazioni  che  formano  oggetto
del pacchetto turistico e dagli  articoli  1783  e  1784  del  codice
civile. 
3. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un  anno  dal
rientro del turista nel luogo della partenza. 
                               ART. 46 

 
                    (Esonero di responsabilita') 

 
1. Fatte salve le ipotesi di responsabilita' oggettiva,  previste  da
norme speciali,  l'organizzatore  e  l'intermediario  sono  esonerati
dalla responsabilita' di cui agli articoli 43,  44  e  45  quando  la
mancata o inesatta esecuzione del contratto e' imputabile al  turista
o e' dipesa dal  fatto  di  un  terzo  a  carattere  imprevedibile  o
inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore. 
2. L'organizzatore o  l'intermediario  apprestano  con  sollecitudine
ogni rimedio utile al soccorso del turista al fine di consentirgli la
prosecuzione  del  viaggio,  salvo  in  ogni  caso  il   diritto   al
risarcimento del danno nel caso in  cui  l'inesatto  adempimento  del
contratto sia a questo ultimo imputabile. 
                               ART. 47 

 
                     (Danno da vacanza rovinata) 

 
1. Nel caso  in  cui  l'inadempimento  o  inesatta  esecuzione  delle
prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico  non  sia  di
scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice  civile,  il
turista puo' chiedere, oltre ed indipendentemente  dalla  risoluzione
del contratto, un  risarcimento  del  danno  correlato  al  tempo  di
vacanza inutilmente trascorso ed  all'irripetibilita'  dell'occasione
perduta. 
2. Ai fini della prescrizione si applicano  i  termini  di  cui  agli
articoli 44 e 45. 
                               ART. 48 

 
                      (Diritto di surrogazione) 

 
1. L'organizzatore o l'intermediario che hanno risarcito  il  turista
sono surrogati, nei limiti del risarcimento corrisposto, in  tutti  i
diritti e le azioni di quest'ultimo verso i terzi responsabili. 
2. Il turista fornisce all'organizzatore o all'intermediario tutti  i
documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso  utili  per
l'esercizio del diritto di surroga. 
                               ART. 49 

 
                              (Reclamo) 

 
1. Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata
dal turista, mediante tempestiva presentazione di  reclamo  affinche'
l'organizzatore, il suo rappresentante locale o  l'accompagnatore  vi
pongano tempestivamente rimedio. 
2. Il turista puo' altresi'  sporgere  reclamo  mediante  l'invio  di
raccomandata o di altri mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto
ricevimento,  all'organizzatore  o  all'intermediario,  entro   dieci
giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza. 
3. La mancata presentazione del reclamo puo' essere valutata ai  fini
dell'articolo 1227 del codice civile. 
                               ART. 50 

 
                           (Assicurazione) 

 
1.  L'organizzatore  e  l'intermediario  devono  essere  coperti   da
contratto di assicurazione per la responsabilita' civile a favore del
turista per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 44,  45  e
47. 
2. In ogni caso i contratti di  turismo  organizzato  possono  essere
assistiti da polizze  assicurative  che,  per  i  viaggi  all'estero,
garantiscano il rientro immediato del turista a  causa  di  emergenze
imputabili   o   meno   al   comportamento    dell'organizzatore    o
dell'intermediario, e che assicurino al turista assistenza  anche  di
tipo economico. Tali polizze possono altresi' garantire, nei casi  di
insolvenza o fallimento dell'intermediario o  dell'organizzatore,  il
rimborso del prezzo versato per l'acquisto del  pacchetto  turistico.
Qualora le spese per l'assistenza e per il rimpatrio siano  sostenute
o anticipate dall'amministrazione pubblica competente, l'assicuratore
e' tenuto ad effettuare il rimborso direttamente nei suoi confronti. 
3. Gli  organizzatori  e  gli  intermediari  possono  costituirsi  in
consorzi   o   altre   forme   associative   idonee   a    provvedere
collettivamente, anche mediante la costituzione di un apposito fondo,
per la copertura dei rischi di cui  al  comma  2.  Le  finalita'  del
presente  comma  possono  essere   perseguite   anche   mediante   il
coinvolgimento diretto nei consorzi e nelle altre  forme  associative
di imprese e associazioni  di  categoria  del  settore  assicurativo,
anche prevedendo forme di riassicurazione. 
4. L'obbligo, di cui al comma 1, non sussiste per  il  prestatore  di
uno Stato membro dell'Unione europea che si stabilisce sul territorio
nazionale se sussistono le condizioni  di  cui  all'articolo  33  del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. 
5. In ogni caso, il Ministero degli affari esteri puo' chiedere  agli
interessati il rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per
il soccorso e il rimpatrio delle persone che,  all'estero,  si  siano
esposte  deliberatamente,   salvi   giustificati   motivi   correlati
all'esercizio di attivita'  professionali,  a  rischi  che  avrebbero
potuto conoscere con l'uso della normale diligenza. 
6. E' fatta salva  la  facolta'  di  stipulare  anche  altre  polizze
assicurative di assistenza al turista. 
                               ART. 51 
 
 
                    (Fondo nazionale di garanzia) 
 
 
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
lo sviluppo e la competitivita' del turismo opera il fondo  nazionale
di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza  o  di  fallimento
del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed
il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi  all'estero,  nonche'
per fornire una immediata disponibilita' economica in caso di rientro
forzato  di  turisti  da  Paesi  extracomunitari  in   occasione   di
emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore. 
((2. Il fondo nazionale di garanzia, di cui al comma 1, e' alimentato
annualmente da una quota pari  al  4  per  cento  dell'ammontare  del
premio  delle  polizze   di   assicurazione   obbligatoria   di   cui
all'articolo 50, comma 1, che e'  versata  all'entrata  del  bilancio
dello  Stato  per  essere  riassegnata,  con  decreto  del   Ministro
dell'economia e delle  finanze,  al  predetto  fondo,  anche  per  la
eventuale stipula di  contratti  assicurativi  in  favore  del  fondo
stesso)). 
3. Il fondo interviene, per le finalita'  di  cui  al  comma  1,  nei
limiti dell'importo corrispondente alla quota cosi' come  determinata
ai sensi del comma 2. 
4. Le istanze di rimborso al fondo non sono soggette ad alcun termine
di decadenza, fatta salva comunque la  prescrizione  del  diritto  al
rimborso. 
5. Il fondo potra' avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del
soggetto inadempiente. 
6. Le modalita'  di  gestione  e  di  funzionamento  del  fondo  sono
determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o
con decreto del  Ministro  delegato,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministero  dello  sviluppo
economico. 

CAPO II
DELLE LOCAZIONI TURISTICHE

                               ART. 52 

 
          (Locazioni di interesse turistico e alberghiere) 

 
  1. All'articolo 27 della legge 27 luglio 1978,  n.  392,  il  primo
comma e' sostituito dal seguente: 
  "La durata delle locazioni e sublocazioni di  immobili  urbani  non
puo' essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad  una
delle  attivita'  appresso  indicate   industriali,   commerciali   e
artigianali di  interesse  turistico,  quali  agenzie  di  viaggio  e
turismo, impianti sportivi e  ricreativi,  aziende  di  soggiorno  ed
altri organismi di promozione turistica e simili.". 
  2. All'articolo 27 della legge 27 luglio 1978,  n.  392,  il  terzo
comma e' sostituito dal seguente: 
  "La durata della locazione non puo' essere inferiore a nove anni se
l'immobile urbano, anche se  ammobiliato,  e'  adibito  ad  attivita'
alberghiere,   all'esercizio   di   imprese   assimilate   ai   sensi
dell'articolo 1786 del codice civile  o  all'esercizio  di  attivita'
teatrali.". 
                               ART. 53 

 
        (Locazioni ad uso abitativo per finalita' turistiche) 

 
1. Gli alloggi locali esclusivamente  per  finalita'  turistiche,  in
qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del  codice
civile in tema di locazione. 

TITOLO VII
ORDINAMENTO

CAPO I
ORGANIZZAZIONE

                               ART. 54 

 
(Funzioni di indirizzo e vigilanza dello Stato in materia di turismo) 

 
  1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro  delegato
adotta atti di indirizzo ed esercita la vigilanza su ACI  e  CAI,  in
modo da istituire forme di collaborazione nell'ambito dei  rispettivi
settori di competenza. 
                               ART. 55 

 
  (Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo) 

 
1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo e'
la struttura  di  supporto  delle  politiche  del  Governo  nell'area
funzionale relativa al settore turismo. 
2. Il Dipartimento per lo  svolgimento  delle  proprie  attivita'  si
avvale degli altri organismi costituiti e delle societa' partecipate. 
                               ART. 56 

 


 
                 (Conferenza nazionale del turismo) 

 


 
  1. La Conferenza nazionale del turismo e'  indetta  dal  Presidente
del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato  almeno  ogni  due
anni ed e' organizzata d'intesa con la Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano. 
  2.  Sono  convocati  per  la  Conferenza:  i  rappresentanti  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato,  della
Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome  di
Trento  e  di  Bolzano,  ((del  Sindaco   di   Roma   capitale,))   i
rappresentanti  dell'Associazione  nazionale  dei   comuni   italiani
(ANCI), dell'Unione  delle  province  d'Italia  (UPI)  e  dell'Unione
nazionale  comuni  comunita'  enti  montani  (UNCEM),  del  Consiglio
nazionale  dell'economia  e  del  lavoro  (CNEL),   di   UNIONCAMERE,
dell'ISTAT e delle  altre  autonomie  territoriali  e  funzionali,  i
rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative  degli
imprenditori turistici, dei consumatori, del turismo  sociale,  delle
associazioni pro  loco,  delle  associazioni  senza  scopo  di  lucro
operanti nel settore del turismo, delle associazioni ambientaliste  e
animaliste, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. 
  3. La Conferenza esprime orientamenti  per  la  definizione  e  gli
aggiornamenti del documento  contenente  le  linee  guida  del  piano
strategico nazionale. 
  ((3-bis.  Il  documento  contenente  le  linee  guida   del   piano
strategico  nazionale  contiene,  altresi',  una   sezione   per   la
valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico di Roma  capitale.
Le connesse linee guida sono attuate dal  Sindaco  di  Roma  capitale
d'intesa con il Ministro  con  delega  al  turismo  e  le  competenti
amministrazioni dello Stato e delle Regioni, sentite le  associazioni
di cui al comma 2.)) 
  4. La Conferenza, inoltre, ha lo scopo di  verificare  l'attuazione
delle  linee  guida,  con  particolare  riferimento  alle   politiche
turistiche e a quelle  intersettoriali  riferite  al  turismo,  e  di
favorire il confronto tra le  istituzioni  e  le  rappresentanze  del
settore. Gli atti conclusivi di ciascuna  Conferenza  sono  trasmessi
alle Commissioni parlamentari competenti. 
  5. Agli oneri  derivanti  dal  funzionamento  della  Conferenza  si
provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti  di  bilancio  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri afferenti il  Dipartimento  per
lo sviluppo e la competitivita' del  turismo,  con  le  risorse  allo
scopo trasferite ai sensi del decreto-legge 18 maggio 2006,  n.  181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. 
                               ART. 57 

 
          (Ente nazionale italiano del turismo (E.N.I.T.) - 
                   Agenzia nazionale del turismo) 

 
1. L'E.N.I.T., Agenzia nazionale del turismo, e' un  ente  dotato  di
personalita' giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria,
regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di  gestione,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile  2006,  n.
207, e successive modificazioni. 
2. L'Agenzia  svolge  tutte  le  funzioni  di  promozione  all'estero
dell'immagine  unitaria  dell'offerta  turistica   nazionale   e   ne
favorisce  la  commercializzazione  anche   al   fine   di   renderla
competitiva sui mercati internazionali. 
3. L'Agenzia e' sottoposta alla  diretta  attivita'  di  indirizzo  e
vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  o  del  Ministro
delegato. 
                               ART. 58 

 
      (Comitato permanente di promozione del turismo in Italia) 

 
  1. Al fine di promuovere un'azione coordinata dei diversi soggetti,
che  operano  nel  settore  del  turismo,  con  la  politica   e   la
programmazione nazionale, con decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri o del Ministro delegato, da adottarsi, d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  e'  istituito  il
Comitato permanente di promozione del turismo in Italia,  di  seguito
denominata  Comitato.  Con  il  medesimo  decreto  sono  regolati  il
funzionamento e l'organizzazione del Comitato. 
  2. Il Comitato e' presieduto,  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri o dal Ministro delegato, che puo' all'uopo delegare  un  suo
rappresentante. Il decreto di istituzione del  Comitato  assicura  la
rappresentanza di tutti i soggetti pubblici e  privati  operanti  nel
settore turistico. 
  3. Il Comitato promuove le azioni relative ai seguenti ambiti: 
    a) identificazione omogenea delle strutture pubbliche dedicate  a
garantire i servizi del turista; 
    b)  accordi  di  programma  con  le  regioni  e  sviluppo   della
strutturazione  turistica  sul  territorio  progetti  di   formazione
nazionale al fine di promuovere lo sviluppo turistico; 
    c)  sostegno  ed  assistenza  alle  imprese  che   concorrono   a
riqualificare l'offerta turistica nazionale; 
    d) promozione dell'immagine dell'Italia, nel  settore  turistico,
all'interno confini nazionali, con particolare  riguardo  ai  sistemi
turistici di eccellenza, garantendo sul territorio pari  opportunita'
di propaganda ed una comunicazione unitaria; 
    e)  organizzazione  dei  momenti  e  degli  eventi  di  carattere
nazionale, ad impulso turistico che coinvolgano  territori,  soggetti
pubblici e privati; 
    f) raccordo e cooperazione tra regioni, province e  comuni  e  le
istituzioni di governo; 
    g) promozione a fini turistici del marchio Italia. 
  4. L'istituzione ed il funzionamento del  Comitato  non  comportano
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e la relativa partecipazione
e' a titolo gratuito. 

CAPO II
PROMOZIONE DELL'ECCELLENZA TURISTICA ITALIANA

                               ART. 59 

 
(Attestazione di eccellenza turistica nel settore enogastronomico  ed
                            alberghiero) 

 
  1. Al fine di promuovere l'offerta turistica italiana, e' istituita
l'attestazione di eccellenza turistica, denominata Maestro di  cucina
italiana, da attribuire, ogni anno, alle imprese  della  ristorazione
italiana che, con la propria attivita', abbiano contribuito  in  modo
significativo e  protrattosi  nel  tempo,  per  l'alta  qualita',  la
ricerca e la professionalita', alla formazione  di  un'eccellenza  di
offerta  tale  da  promuovere  l'immagine   dell'Italia   favorendone
l'attrattiva turistica nel mondo e la caratterizzazione  e  tipicita'
della relativa  offerta.  Ai  medesimi  fini  e'  altresi'  istituita
l'attestazione   di   eccellenza   turistica,   denominata    Maestro
dell'ospitalita' italiana, da attribuire,  ogni  anno,  alle  imprese
alberghiere  italiane  che,  con  la   propria   attivita',   abbiano
contribuito in modo significativo e protrattosi nel tempo, per l'alta
qualita', la  ricerca  e  la  professionalita',  alla  formazione  di
un'eccellenza di offerta tale da  promuovere  l'immagine  dell'Italia
favorendone l'attrattiva turistica nel mondo e la caratterizzazione e
tipicita' della relativa offerta. 
  2. Ai fini di cui al comma  1,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri o il Ministro delegato e' autorizzato  a  disciplinare,  con
proprio decreto, sul quale e' acquisito il  parere  della  Conferenza
unificata di cui agli articoli 8  e  9  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281, le modalita' organizzative e procedurali  idonee
al conferimento  della  'attestazione  di  eccellenza  turistica,  da
rilasciare   sulla   base   di   criteri   oggettivi    di    agevole
verificabilita'. Con il medesimo decreto viene individuato il  numero
massimo di imprese da premiare ogni anno, comunque  non  superiore  a
venti per ciascuna onorificenza. 
  3. L'impresa di ristorazione ed alberghiera  alla  quale  e'  stata
attribuita l'attestazione di eccellenza turistica  puo'  utilizzarla,
per un biennio, anche a fini promozionali o  pubblicitari.  Trascorso
il biennio il titolare dell'autorizzazione  conserva  il  diritto  di
indicarla  nel  proprio  logo  e  nella  propria  insegna,   con   la
precisazione del biennio di riferimento. 
  4. E' autorizzata la realizzazione di vetrofanie ed altri  oggetti,
con sopra riprodotto il  simbolo  della  attestazione  di  eccellenza
turistica con l'indicazione del biennio  di  conferimento,  idonei  a
segnalare adeguatamente il possesso della  predetta  attestazione  da
parte dell'impresa di ristorazione. 
  5. E' autorizzato l'inserimento delle denominazioni delle  imprese,
cui sia stata attribuita l'attestazione di  eccellenza  turistica  di
cui ai commi che precedono nel portale Italia.it. 
                               ART. 60 

 
(Attestazione Medaglia al merito del turismo  per  la  valorizzazione
                     dell'immagine dell'Italia) 

 
1. E' istituita l'attestazione della Medaglia al merito  del  turismo
per  la  valorizzazione  dell'immagine   dell'Italia,   destinata   a
tributare un giusto riconoscimento alle  persone  che,  per  il  loro
impegno e valore professionale, nonche' per la qualita' e durata  dei
servizi resi,  hanno  efficacemente  contribuito  allo  sviluppo  del
settore turistico ed alla valorizzazione e  diffusione  dell'immagine
dell'Italia nel mondo. 
2. A tali fini,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  il
Ministro delegato  disciplina,  con  proprio  decreto  sul  quale  e'
acquisito il parere della Conferenza unificata di cui agli articoli 8
e 9 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  le  modalita'
organizzative e procedurali idonee al conferimento dell'attestazione,
da  rilasciare  sulla  base   di   criteri   oggettivi   di   agevole
verificabilita' individuati con riferimento ai parametri  di  cui  al
comma 1. Con il medesimo decreto viene individuato il numero  massimo
di imprese da premiare ogni anno. 
                               ART. 61 

 
                 (Caratteristiche dell'attestazione) 

 
1. L'attestazione  di  cui  all'articolo  60  comprende  tre  livelli
crescenti: stella di bronzo, stella d'argento e stella d'oro. 
2. Ciascuna medaglia e' raffigurata secondo il disegno approvato  con
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro
delegato. 
3. Il contingente annuale di attestazioni e' fissato in  10  medaglie
d'oro, 25 medaglie d'argento e 50 medaglie di bronzo. 
                               ART. 62 

 
                     (Modalita' di attribuzione) 

 
1. Le attestazioni sono conferite nel giorno della giornata  mondiale
del turismo - 27 settembre - con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri,  su  proposta  del  Ministro  delegato,  sul  quale  e'
acquisito il parere della Conferenza unificata di cui agli articoli 8
e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
2. L'accertamento dei titoli per il conferimento dell'attestazione e'
fatto da una Commissione nominata  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei  Ministri  o  del  Ministro  dallo  stesso  delegato  e
composta: 
a) dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato,
che la presiede; 
b) dal Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita'  del
turismo o da un suo delegato; 
c) dal Coordinatore della  Struttura  di  missione  per  il  rilancio
dell'immagine dell'Italia, ove esistente; 
d) dal Presidente dell'Agenzia nazionale per il turismo - ENIT  o  da
un suo delegato; 
e) da tre membri, scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri  o
dal Ministro delegato fra persone in possesso di adeguata  esperienza
nel settore turistico. 
3. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 2, e' a  titolo
gratuito. 
                               ART. 63 

 
(Istituzione della Medaglia al merito del turismo  per  gli  italiani
                             all'estero) 

 
1. E' istituita l'attestazione della Medaglia al merito  del  turismo
per  gli  italiani  all'estero,  destinata  a  tributare  un   giusto
riconoscimento alle persone  operanti  all'estero  che  per  il  loro
impegno e valore professionale, nonche' per la qualita' e durata  dei
servizi resi  hanno  illustrato  il  Made  in  Italy  in  modo  tanto
esemplare da divenire promotori turistici per il nostro Paese. 
                               ART. 64 

 
                 (Caratteristiche dell'attestazione) 

 
1. L'attestazione  di  cui  all'articolo  63  comprende  tre  livelli
crescenti: medaglia di bronzo, medaglia d'argento e medaglia d'oro. 
2. Ciascuna medaglia e' raffigurata secondo il disegno approvato  con
decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro
delegato. 
3. Il contingente annuale di attestazione e' fissato in  10  medaglie
d'oro, 25 medaglie d'argento e 50 medaglie di bronzo. 
                               ART. 65 

 
                     (Modalita' di attribuzione) 

 
1. Le attestazioni sono conferite nel giorno della giornata  mondiale
del turismo - 27 settembre - con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri su proposta del Ministro delegato, di  concerto  con  il
Ministro degli affari esteri. 
2. L'accertamento dei titoli per il conferimento  delle  attestazioni
e' fatto da una Commissione nominata con decreto del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato e composta: 
a) dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro  delegato
che la presiede; 
b) dal Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita'  del
turismo o da un suo delegato; 
c) dal Coordinatore della  Struttura  di  missione  per  il  rilancio
dell'immagine dell'Italia; 
d) dal Presidente dell'Agenzia nazionale per il turismo-ENIT o da  un
suo delegato; 
e) da tre membri, scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri  o
dal Ministro delegato fra persone in possesso di elevata esperienza e
professionalita' nel settore turistico; 
f) da un membro designato  dal  Ministero  degli  affari  esteri  fra
persone in possesso di  elevata  esperienza  e  professionalita'  nel
settore turistico. 
3. La partecipazione alla Commissione, di cui al comma 2, e' a titolo
gratuito. 

CAPO III
LA QUALITA' DEL SERVIZIO E LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
CARTA DEI SERVIZI

                               ART. 66 

 
(Standard dell'offerta di servizi turistici pubblici  sul  territorio
                             nazionale) 

 
  1. Al fine di aumentare la qualita' e la competitivita' dei servizi
turistici pubblici sul territorio nazionale le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, nell'ambito delle attivita' istituzionali adottano la carta  dei
servizi turistici da esse erogati. 
  2. Le  carte  definiscono  quali  servizi  turistici  si  intendono
erogare,  con  quali  modalita'  e  quali  standard  di  qualita'  si
intendono garantire. 
  3. Le carte dei servizi di cui  al  comma  1  sono  trasmesse  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo  sviluppo
e la competitivita' del turismo. 
  4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato,
previa intesa con la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
determina con proprio decreto i livelli essenziali delle  prestazioni
dei servizi turistici concernenti i diritti civili e  sociali,  sulla
base di parametri stabiliti con legge dello Stato. 
                               ART.67 

 
       (Composizione delle controversie in materia di turismo) 

 
1. La procedura di mediazione, finalizzata alla  conciliazione  delle
controversie in materia  di  turismo,  e'  disciplinata  dal  decreto
legislativo  4  marzo  2010,  n.  28,  e  costituisce  condizione  di
procedibilita' della  domanda  giudiziale  o  arbitrale  se  cio'  e'
previsto da una clausola del contratto di fornitura dei servizi. Tale
clausola  deve  essere  specificamente  approvata  per  iscritto  dal
turista. 
2. Resta salva la facolta' del turista di ricorrere  a  procedure  di
negoziazione  volontaria   o   paritetica   o   alla   procedura   di
conciliazione innanzi alle commissioni arbitrali o  conciliative  per
la risoluzione delle controversie tra imprese e consumatori ed utenti
inerenti la  fornitura  di  servizi  turistici,  istituite  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29  dicembre  1993,
n. 580. Nella procedura di conciliazione i turisti hanno facolta'  di
avvalersi delle  associazioni  dei  consumatori.  Tale  procedura  di
conciliazione e' disciplinata dagli articoli 140 e  141  del  decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 
                               ART. 68 

 
                       (Assistenza al turista) 

 
  1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo,
nell'ambito delle attivita' istituzionali, assicura  l'assistenza  al
turista, anche attraverso  call  center.  E'  altresi'  istituito  lo
sportello del turista, attivo ai recapiti e negli  orari,  comunicati
sul  sito  istituzionale,  presso  il  quale  le  persone  fisiche  e
giuridiche, nonche' gli enti esponenziali per la rappresentanza degli
interessi dei turisti possono proporre istanze, richieste reclami nei
confronti  di  imprese  ed  operatori  turistici  per  l'accertamento
dell'osservanza delle disposizioni previste nel presente codice. 
  2. Ai fini di assistenza il  Dipartimento  per  lo  sviluppo  e  la
competitivita' del turismo assicura l'omogeneita' di informazioni  in
ordine ai diversi servizi previsti per i  turisti,  anche  attraverso
l'individuazione  di  denominazioni  standard,   da   attribuirsi   a
strutture pubbliche che operano in tale settore. E'  fatta  salva  la
possibilita' di utilizzare le procedure di negoziazione volontaria  e
paritetica previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo
4 marzo 2010, n. 28. 
  3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
prevedere la istituzione di sportelli del  turista  la  cui  gestione
puo' essere delegata agli enti locali. 
                                                                ((2)) 

 
------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 5 aprile 2012, n. 80  (in
G.U. 1a s.s.  11/4/2012,  n.  15),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 1, comma 1, del decreto  legislativo  23
maggio 2011, n.  79  (Codice  della  normativa  statale  in  tema  di
ordinamento e mercato del turismo, a  norma  dell'articolo  14  della
legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche'  attuazione  della  direttiva
2008/122/CE, relativa  ai  contratti  di  multiproprieta',  contratti
relativi ai prodotti per le vacanze di lungo  termine,  contratti  di
rivendita e di scambio), nella parte in  cui  dispone  l'approvazione
dell'art. 1,  limitatamente  alle  parole  «necessarie  all'esercizio
unitario  delle  funzioni  amministrative»  e  «ed  altre  norme   in
materia», nonche' degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma  1,  12,  13,
14, 15, 16, 18, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1,  68  e
69 dell'allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011". 
                               ART. 69 

 
                       (Gestione dei reclami) 

 
  1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo,
ricevuta l'istanza  di  cui  all'articolo  68,  avvia  senza  ritardo
l'attivita' istruttoria, informando  contestualmente  il  reclamante,
l'impresa o l'operatore turistico interessato, entro  il  termine  di
quindici giorni dal ricevimento dell'istanza. 
  2. Nel corso dell'istruttoria il Dipartimento per e lo  sviluppo  e
la  competitivita'  del  turismo  puo'  richiedere  dati,  notizie  o
documenti ai soggetti  proponenti  il  reclamo,  alle  imprese,  agli
operatori turistici e ai soggetti sui quali  esercita  la  vigilanza,
che rispondono nel termine di trenta  giorni  dalla  ricezione  della
richiesta. In tale caso il procedimento e' sospeso fino alla scadenza
del suddetto termine. 
  3. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del  turismo
comunica ai  soggetti  di  cui  al  comma  2  l'esito  dell'attivita'
istruttoria entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione
del reclamo, fatti salvi i casi di sospensione dovuti alla  richiesta
di informazioni o all'acquisizione di dati. 
  4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro  delegato
disciplina con regolamento  la  procedura  di  gestione  reclami,  da
svolgere nell'ambito delle attivita' istituzionali, che  si  conclude
entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del reclamo. 
                                                                ((2)) 

 
------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 5 aprile 2012, n. 80  (in
G.U. 1a s.s.  11/4/2012,  n.  15),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 1, comma 1, del decreto  legislativo  23
maggio 2011, n.  79  (Codice  della  normativa  statale  in  tema  di
ordinamento e mercato del turismo, a  norma  dell'articolo  14  della
legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche'  attuazione  della  direttiva
2008/122/CE, relativa  ai  contratti  di  multiproprieta',  contratti
relativi ai prodotti per le vacanze di lungo  termine,  contratti  di
rivendita e di scambio), nella parte in  cui  dispone  l'approvazione
dell'art. 1,  limitatamente  alle  parole  «necessarie  all'esercizio
unitario  delle  funzioni  amministrative»  e  «ed  altre  norme   in
materia», nonche' degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma  1,  12,  13,
14, 15, 16, 18, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1,  68  e
69 dell'allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011".