DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5

Disposizioni urgenti in materia di  semplificazione  e  di  sviluppo.
(12G0019) 
 
 Vigente al: 22-10-2012  
 

Titolo I

Disposizioni in materia di semplificazioni


Capo I

Disposizioni generali in materia di semplificazioni

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per  la  semplificazione  e  lo  sviluppo,  al  fine  di
assicurare,   nell'attuale   eccezionale    situazione    di    crisi
internazionale e nel rispetto del principio di equita', una riduzione
degli oneri  amministrativi  per  i  cittadini  e  le  imprese  e  la
crescita, dando sostegno e impulso al sistema produttivo del Paese; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 gennaio e del 3 febbraio 2012; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro per la pubblica amministrazione e  la  semplificazione,  del
Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti e del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare, il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, il Ministro delle politiche agricole alimentari  e
forestali e il Ministro per i beni e le attivita' culturali; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di  conclusione
                del procedimento e poteri sostitutivi 
 
  1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i commi 8 e  9
sono sostituiti dai seguenti: 
  "8. La  tutela  in  materia  di  silenzio  dell'amministrazione  e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo  ((,  di  cui  al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104)). Le  sentenze  passate  in
giudicato che accolgono  il  ricorso  proposto  avverso  il  silenzio
inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica,
alla Corte dei conti. 
  9. La  mancata  o  tardiva  emanazione  del  provvedimento  ((...))
costituisce elemento di valutazione  della  performance  individuale,
nonche' di responsabilita'  disciplinare  e  amministrativo-contabile
del dirigente e del funzionario inadempiente. 
  9-bis. L'organo di  governo  individua,  nell'ambito  delle  figure
apicali dell'amministrazione, il soggetto cui  attribuire  il  potere
sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione
il potere sostitutivo si considera attribuito al  dirigente  generale
o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o  in  mancanza  al
funzionario di piu' elevato livello presente nell'amministrazione. 
  9-ter. Decorso  inutilmente  il  termine  per  la  conclusione  del
procedimento o quello superiore di cui al comma 7,  il  privato  puo'
rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis  perche',  entro  un
termine pari alla meta' di quello originariamente previsto,  concluda
il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di
un commissario. 
  9-quater. Il responsabile individuato ai  sensi  del  comma  9-bis,
entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di  governo,  i
procedimenti, suddivisi  per  tipologia  e  strutture  amministrative
competenti,  nei  quali  non  e'  stato  rispettato  il  termine   di
conclusione  ((previsto))  dalla  legge   o   dai   regolamenti.   Le
Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza  di
parte ((sono espressamente indicati)) il termine previsto dalla legge
o dai regolamenti ((...)) e quello effettivamente impiegato.". 
  2. Le disposizioni del  presente  articolo  non  si  applicano  nei
procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, per  i  quali
restano ferme le particolari norme che li disciplinano. 
                               Art. 2 
 
    Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA 
 
  1. All'articolo 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma  1,
dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000,  n.  445,  nonche'"  sono  inserite   le   seguenti:   ",   ove
espressamente previsto dalla normativa vigente,". 
                               Art. 3 
 
Riduzione degli  oneri  amministrativi  e  disposizioni  in  tema  di
         verifica dell'impatto della regolamentazione - VIR 
 
  1. All'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, il comma  2
e' sostituito dai seguenti: 
  "2. Entro il 31 gennaio di ogni anno,  le  amministrazioni  statali
trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una  relazione
sul bilancio complessivo degli  oneri  amministrativi,  a  carico  di
cittadini e imprese, introdotti e eliminati con  gli  atti  normativi
approvati nel corso dell'anno  precedente  ((,  ivi  compresi  quelli
introdotti con atti di recepimento di direttive  dell'Unione  europea
che determinano livelli di  regolazione  superiori  a  quelli  minimi
richiesti dalle direttive medesime)), come  valutati  nelle  relative
analisi di impatto della regolamentazione (AIR),  in  conformita'  ai
criteri di cui all'articolo 6, comma 3. Per gli  atti  normativi  non
sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano i  medesimi  criteri
per  la  stima  e  la  quantificazione  degli  oneri   amministrativi
introdotti o eliminati. Per oneri amministrativi si intendono i costi
degli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei  confronti
delle  pubbliche   amministrazioni   nell'ambito   del   procedimento
amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante  raccolta,
elaborazione,   trasmissione,   conservazione   e    produzione    di
informazioni e documenti alla pubblica amministrazione. 
  2-bis. Sulla base delle relazioni di cui al comma 2 verificate, per
quanto di competenza, dal Dipartimento per  gli  affari  giuridici  e
legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  il
Dipartimento  della  funzione   pubblica   predispone,   sentite   le
associazioni  imprenditoriali  e  le  associazioni  dei   consumatori
rappresentative a livello nazionale ai sensi del decreto  legislativo
6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo,  una  relazione
complessiva,   contenente   il   bilancio   annuale    degli    oneri
amministrativi introdotti e eliminati, che evidenzia il risultato con
riferimento a ciascuna amministrazione. La relazione e' comunicata al
DAGL e pubblicata nel sito istituzionale  del  Governo  entro  il  31
marzo di ciascun anno. 
  2-ter. Per ciascuna Amministrazione, quando  gli  oneri  introdotti
sono superiori a quelli eliminati, il Governo, ai fini  del  relativo
pareggio, adotta,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della relazione di
cui al comma 2-bis, uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  per  la  riduzione  di
oneri amministrativi di  competenza  statale  previsti  da  leggi.  I
regolamenti sono adottati, su proposta dei Ministri per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e dello sviluppo  economico,  di
concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni  di  cui
al  comma  2-bis,  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
    a)  proporzionalita'  degli   adempimenti   amministrativi   alle
esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti in relazione ai
diversi soggetti destinatari, nonche' alla dimensione dell'impresa  e
al settore di attivita'; 
    b) eliminazione di dichiarazioni,  attestazioni,  certificazioni,
comunque denominati, nonche' degli adempimenti amministrativi e delle
procedure non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici
in relazione ai soggetti destinatari e alle attivita' esercitate; 
    c) utilizzo delle autocertificazioni  e,  ove  necessario,  delle
attestazioni e delle  asseverazioni  dei  tecnici  abilitati  nonche'
delle  dichiarazioni  di  conformita'  da  parte  dell'Agenzia  delle
imprese; 
    d)  informatizzazione  degli  adempimenti   e   delle   procedure
amministrative,    secondo     la     disciplina     del     ((codice
dell'amministrazione digitale, di  cui  al))  decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82; 
    e) coordinamento delle attivita' di controllo al fine di  evitare
duplicazioni  e  sovrapposizioni,  assicurando  la   proporzionalita'
((delle stesse)) in relazione alla tutela  degli  interessi  pubblici
coinvolti. 
  2-quater. Per la riduzione  di  oneri  amministrativi  previsti  da
regolamenti si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma  2-ter,
con regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma  1,  della
legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su  proposta  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e la  semplificazione,  del  Ministro  dello
sviluppo  economico  e  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, di  concerto  con  i  Ministri  competenti  e  sentite  le
associazioni di cui al comma 2-bis. 
  2-quinquies. Per la riduzione di oneri amministrativi  previsti  da
regolamenti ministeriali, si procede, nel rispetto dei criteri di cui
comma 2-ter, con decreti del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988,  n.  400,  sulla  proposta  del  Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e la semplificazione,  del  Ministro  dello  sviluppo
economico  e  dei  Ministri  competenti  per  materia,   sentite   le
associazioni di cui al comma 2-bis. 
  2-sexies.  Alle  attivita'  di  cui  al   presente   articolo,   le
amministrazioni  provvedono  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2-septies. Le disposizioni del presente articolo non  si  applicano
con riferimento agli atti normativi in materia tributaria, creditizia
e di giochi pubblici.". 
  2. All'articolo 14, comma 4, della legge 28 novembre 2005, n.  246,
il secondo ed il terzo periodo sono soppressi. 
  3. All'articolo 15, comma 2, lettera a), della  legge  12  novembre
2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole "dopo il comma 5" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"dopo il comma 5- bis"; 
    b) le parole "5- bis." sono sostituite  dalle  seguenti:  "5-ter.
"." 
  ((3-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e'  adottato,  con  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in  sede  di
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n.281, il programma 2012-2015 per la riduzione  degli
oneri amministrativi gravanti sulle amministrazioni  pubbliche  nelle
materie di competenza statale. Per la riduzione relativa alle materie
di competenza regionale, si provvede ai  sensi  dell'articolo  20-ter
della legge 15 marzo 1997, n.59, e dei successivi accordi attuativi. 
  3-ter. Il programma di cui al comma  3-bis  individua  le  aree,  i
tempi e le metodologie di intervento garantendo la  partecipazione  e
la  consultazione,  anche  attraverso  strumenti  telematici,   delle
amministrazioni  ai  fini   dell'individuazione   degli   adempimenti
amministrativi da semplificare e dell'elaborazione delle  conseguenti
proposte. Per l'attuazione del programma si applicano le disposizioni
di cui ai commi da 2 a 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno
2008, n.112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n.133, e successive modificazioni. 
  3-quater. Sulla base  degli  esiti  delle  attivita'  definite  nel
programma di cui al  comma  3-bis  il  Governo  emana,  entro  il  31
dicembre  di  ciascun  anno,  uno  o  piu'   regolamenti   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 2, della  legge  23  agosto  1988,  n.400,  e
successive modificazioni, per la riduzione di  oneri  amministrativi,
previsti  da  leggi  dello  Stato,  gravanti  sulle   amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n.165, e successive  modificazioni.  I  regolamenti  sono
adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
decreto   legislativo   28   agosto   1997,   n.281,   e   successive
modificazioni,   su   proposta   del   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e la  semplificazione,  di  concerto  con  gli  altri
Ministri competenti per materia, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi: 
    a) eliminazione o riduzione degli adempimenti  ridondanti  e  non
necessari rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici; 
    b)  eliminazione  o  riduzione  degli  adempimenti  eccessivi   e
sproporzionati rispetto  alle  esigenze  di  tutela  degli  interessi
pubblici; 
    c) eliminazione delle duplicazioni e  riduzione  della  frequenza
degli adempimenti; d) informatizzazione  degli  adempimenti  e  delle
procedure. 
  3-quinquies. Per la riduzione degli oneri amministrativi  derivanti
da regolamenti o atti amministrativi statali  si  procede  attraverso
l'attuazione di appositi piani, adottati su proposta del Ministro per
la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con gli
altri  Ministri  competenti  per  materia,  sentita   la   Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n.281, e successive modificazioni, nei quali sono  indicate  le
misure  normative,  organizzative   e   tecnologiche   da   adottare,
assegnando i relativi obiettivi ai dirigenti titolari dei  centri  di
responsabilita' amministrativa. 
  3-sexies. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  25  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n.133,  e  successive  modificazioni,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa
intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo  9  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e'  adottato,  nel  quadro
delle indicazioni e delle raccomandazioni  dei  competenti  organismi
dell'Unione europea, il programma 2012-2015 per la misurazione  e  la
riduzione dei tempi dei procedimenti  amministrativi  e  degli  oneri
regolatori gravanti su imprese e su cittadini, ivi inclusi gli  oneri
amministrativi.  Il  programma  e'  ispirato   al   principio   della
proporzionalita' degli oneri alla tutela  degli  interessi  pubblici,
tiene conto  dei  risultati  delle  attivita'  di  misurazione  e  di
riduzione gia' realizzate e individua, in raccordo con  il  programma
di cui al  comma  3-bis,  le  aree  di  regolazione,  i  tempi  e  le
metodologie di intervento  nonche'  gli  strumenti  di  verifica  dei
risultati, assicurando la consultazione dei cittadini, delle  imprese
e delle loro associazioni. Per la riduzione degli oneri nelle materie
di competenza regionale si provvede  ai  sensi  dell'articolo  20-ter
della legge 15 marzo 1997, n.59, e dei successivi accordi attuativi. 
  3-septies. Per l'attuazione del programma di cui al comma  3-sexies
si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a  7  dell'articolo
25  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.112,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.133,  e  successive
modificazioni. 
  3-octies. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro  per  la
pubblica amministrazione e  la  semplificazione  rende  comunicazioni
alle Camere  sullo  sviluppo  e  sui  risultati  delle  politiche  di
semplificazione  nell'anno  precedente,  con   particolare   riguardo
all'attuazione del  presente  decreto  e  dei  programmi  di  cui  al
presente articolo)). 

Capo II

Semplificazioni per i cittadini

                               Art. 4 
 
Semplificazioni in materia  di  documentazione  per  le  persone  con
disabilita' ((e  patologie  croniche))  e  partecipazione  ai  giochi
                             paralimpici 
 
  1.  I  verbali  delle  commissioni   mediche   integrate   di   cui
all'articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche
l'esistenza dei requisiti sanitari  necessari  per  la  richiesta  di
rilascio del contrassegno invalidi di cui al  comma  2  dell'articolo
381 del ((regolamento  di  cui  al))  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 dicembre 1992,  n.  495,  e  successive  modificazioni,
nonche' per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti  per
le persone con disabilita'. 
  2.  Le  attestazioni  medico  legali  richieste  per  l'accesso  ai
benefici di cui al comma 1  possono  essere  sostituite  dal  verbale
della commissione medica integrata. Il verbale e' presentato in copia
con  dichiarazione  sostitutiva   dell'atto   di   notorieta'   sulla
conformita' all'originale, resa dall'istante ai  sensi  dell'articolo
19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in
materia di  documentazione  amministrativa  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  che  dovra'
altresi' dichiarare che quanto ivi attestato non e'  stato  revocato,
sospeso o modificato. 
  ((2-bis. Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro della  salute,  previo  parere
della  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive  modificazioni,  sono
disciplinate le modalita' per il riconoscimento  della  validita'  su
tutto il territorio nazionale del contrassegno  invalidi  di  cui  al
comma 2 dell'articolo 381 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,  n.495,  e  successive
modificazioni)). 
  3. Il Governo e' autorizzato ad emanare uno o piu'  regolamenti  ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
volti ad individuare gli ulteriori benefici per l'accesso ai quali  i
verbali delle commissioni mediche integrate di  cui  all'articolo  20
del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 attestano  l'esistenza
dei requisiti sanitari,  nonche'  le  modalita'  per  l'aggiornamento
delle procedure informatiche e  per  lo  scambio  dei  dati  per  via
telematica. 
  4. I regolamenti di cui al comma 3 sono  emanati  su  proposta  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del  Ministro  per  la
pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione  e   dei   Ministri
interessati, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e  con  il  Ministro  della  salute,  previa  intesa  con  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del  decreto  legislativo
28 agosto  1997,  n.  281,  sentito  l'Osservatorio  nazionale  sulla
condizione delle persone con disabilita', di cui alla legge  3  marzo
2009, n. 18. 
  ((4-bis. Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi  per  le
persone  affette  dalle  malattie  croniche  e  invalidanti  di   cui
all'articolo 5, comma 1,  lettera  a),  del  decreto  legislativo  29
aprile 1998, n.124, ed eliminare oneri  di  accertamento  impropri  a
carico della pubblica amministrazione, entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, e' definito, con decreto del Ministro della  salute,  previo
accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  il  periodo
minimo di validita' dell'attestato di esenzione dalla  partecipazione
al costo  delle  prestazioni  sanitarie  in  relazione  alle  diverse
patologie e alla possibilita' di miglioramento, valutata in base alle
evidenze scientifiche)). 
  5. Al fine di dare continuita'  all'attivita'  di  preparazione  in
vista della partecipazione ai giochi paralimpici di Londra  2012,  e'
autorizzata in favore del Comitato italiano paralimpico la spesa di 6
milioni di euro per  l'anno  2012.  Al  relativo  onere  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione ((di spesa)) di
cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, relativa al Fondo per  interventi  urgenti  ed  indifferibili,
((come integrata, da ultimo,)) dall'articolo 33, comma 1, della legge
12 novembre 2011, n. 183. 
                               Art. 5 
 
                 Cambio di residenza in tempo reale 
 
  1. Le dichiarazioni anagrafiche di cui all'articolo  13,  comma  1,
lettere a), b)  e  c),  del  ((regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica)) 30 maggio 1989, n. 223, sono  rese  nel
termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i  fatti
utilizzando una modulistica conforme a  quella  pubblicata  sul  sito
istituzionale  del  Ministero  dell'interno.  Nella  modulistica   e'
inserito il richiamo alle  sanzioni  previste  dall'articolo  76  del
((testo unico di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, in caso di false dichiarazioni. 
  2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese e  sottoscritte  di
fronte all'ufficiale di anagrafe ovvero inviate con le  modalita'  di
cui all'articolo 38, del decreto del Presidente della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
  3. Fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del ((testo unico  di
cui al)) decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,  l'ufficiale
d'anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi  alla  presentazione
delle dichiarazioni di cui al comma 1, effettua ((...)) le iscrizioni
anagrafiche. Gli effetti giuridici delle iscrizioni  anagrafiche  ((e
delle  corrispondenti  cancellazioni))  decorrono  dalla  data  della
dichiarazione. 
  4. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano
le disposizioni previste dagli articoli  75  e  76  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ove  nel  corso
degli accertamenti svolti entro il termine di cui al comma 5 emergano
discordanze  con  la  dichiarazione  resa,  l'ufficiale  di  anagrafe
segnala quanto  e'  emerso  alla  competente  autorita'  di  pubblica
sicurezza ((e al comune di provenienza)). 
  5. Entro il termine di cui al comma 6, con regolamento adottato, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della  legge  23  agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto  con
il Ministro per la pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione,
sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio
1989, n. 223, le modifiche necessarie per semplificarne la disciplina
e adeguarla alle disposizioni introdotte con  il  presente  articolo,
anche  con  riferimento  al  ripristino  della  posizione  anagrafica
precedente in caso di accertamenti negativi o di  verificata  assenza
dei  requisiti,  prevedendo  altresi'  che,   se   nel   termine   di
quarantacinque giorni dalla dichiarazione resa o inviata ai sensi del
comma 2 non e' stata effettuata la comunicazione di cui  all'articolo
10-bis della legge 7 agosto 1990, n.  241,  con  l'indicazione  degli
eventuali requisiti mancanti o degli accertamenti  svolti  con  esito
negativo, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione  di
fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell'articolo
20 della stessa legge n. 241 del 1990. 
  ((5-bis. In occasione di consultazioni elettorali  o  referendarie,
qualora l'ufficiale di anagrafe proceda al ripristino della posizione
anagrafica precedente ai sensi del comma 5 in tempi non utili ai fini
degli adempimenti di cui all'articolo 32, primo comma, numero 4), del
testo unico delle leggi per la disciplina  dell'elettorato  attivo  e
per la tenuta e la  revisione  delle  liste  elettorali,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica  20  marzo  1967,  n.223,  le
conseguenti variazioni alle liste elettorali sono apportate non oltre
il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione)). 
  6. Le  disposizioni  del  presente  articolo  acquistano  efficacia
decorsi novanta giorni dalla data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
ufficiale del presente decreto. 
                               Art. 6 
 
    Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni 
 
  1.  Sono  effettuate  esclusivamente  in  modalita'  telematica  in
conformita' alle  disposizioni  ((del  codice))  di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni: 
    a) le comunicazioni e le trasmissioni tra comuni  di  atti  e  di
documenti previsti dai regolamenti di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e al decreto del  Presidente
della Repubblica 30 maggio 1989, n.  223,  nonche'  dal  testo  unico
delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la  tenuta
e la  revisione  delle  liste  elettorali,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223; 
    b)  le  comunicazioni  tra  comuni  e   questure   previste   dai
regolamenti di cui al regio decreto 6  maggio  1940,  n.  635,  e  al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; 
    c) le comunicazioni inviate ai comuni dai  notai  ai  fini  delle
annotazioni delle convenzioni matrimoniali  a  margine  dell'atto  di
matrimonio ai sensi dell'articolo 162 del codice civile; 
    d) le trasmissioni e l'accesso alle  liste  di  cui  all'articolo
1937 del ((codice dell'ordinamento  militare,  di  cui  al))  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
  2. Con uno o piu' decreti del Ministro  dell'interno,  di  concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  da  emanare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono disciplinati le modalita' e i termini per  l'attuazione
del comma 1, lettere a), b) e c). 
  3. Con uno o piu' decreti del Ministro  dell'interno,  di  concerto
con il Ministro della difesa, da  emanare  entro  centottanta  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   sono
disciplinati le modalita' e i termini per l'attuazione del  comma  1,
lettera d). 
  ((3-bis. All'articolo 99 del codice delle leggi antimafia  e  delle
misure di prevenzione, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
2011, n.159, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
    "2-bis. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma  1,  le
amministrazioni acquisiscono d'ufficio la certificazione antimafia  e
la certificazione camerale con la dicitura antimafia")). 
                             Art. 6-bis 
 
(( (Disposizioni per il  pagamento  dell'imposta  di  bollo  per  via
                             telematica) 
 
  1. Al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per via
telematica a tutti gli obblighi connessi all'invio  di  un'istanza  a
una  pubblica  amministrazione  o  a  qualsiasi  ente   o   autorita'
competente, con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
di concerto con il Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione, da emanare entro centottanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono stabilite le  modalita'  per  il  calcolo  e  per  il  pagamento
dell'imposta di bollo per via telematica, anche attraverso l'utilizzo
di carte di credito, di debito o prepagate, per tutti i casi  in  cui
questa e' dovuta.)) 
                             Art. 6-ter 
 
(( (Modifica all'articolo 5 del codice di cui al decreto  legislativo
7  marzo  2005,  n.82,  in  materia  di  pagamenti   alle   pubbliche
             amministrazioni con modalita' informatiche) 
 
  1.  All'articolo  5,  comma  1,  del  codice   dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal fine sono tenute: 
    a) a pubblicare nei propri siti istituzionali e  sulle  richieste
di pagamento i codici identificativi dell'utenza bancaria sulla quale
i privati possono effettuare i pagamenti mediante bonifico; 
    b) a specificare i dati e i codici da indicare  obbligatoriamente
nella causale di versamento". 
    2. Gli obblighi introdotti per le amministrazioni  pubbliche  con
le disposizioni di  cui  al  comma  1  acquistano  efficacia  decorsi
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto.)) 
                               Art. 7 
 
Disposizioni in materia di scadenza dei documenti  d'identita'  e  di
                           riconoscimento 
 
  1. I documenti di identita' e di riconoscimento di cui all'articolo
1, comma 1, lettere c), d) ed e),  del  ((testo  unico  di  cui  al))
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
sono  rilasciati  o  rinnovati  con   validita'   fino   alla   data,
corrispondente  al  giorno  e   mese   di   nascita   del   titolare,
immediatamente  successiva  alla  scadenza  che  sarebbe   altrimenti
prevista per il documento medesimo. 
  2. La disposizione di cui  al  comma  1  si  applica  ai  documenti
rilasciati o  rinnovati  dopo  l'  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  3. Le tessere di riconoscimento  rilasciate  dalle  amministrazioni
dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  28
luglio 1967, n. 851, hanno durata decennale. 
                               Art. 8 
 
Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e  prove  selettive,
  nonche' norme sulla composizione della Commissione per l' esame  di
  avvocato 
 
  1. Le domande ((e i relativi allegati))  per  la  partecipazione  a
selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni
centrali  banditi  a  decorrere  dal  30  giugno  2012  sono  inviate
esclusivamente  per  via  telematica  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 65 del ((codice di cui al)) decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82. Sono nulle le clausole dei bandi  in  contrasto  con  la
presente  disposizione.  Le  amministrazioni  provvedono   a   quanto
previsto dal presente comma  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Le Regioni adeguano i propri ordinamenti a quanto  previsto  nel
comma 1. 
  3. L'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  "3. Nei casi in cui non sia intervenuta una  disciplina  ((adottata
al livello dell'Unione europea)),  all'equiparazione  dei  titoli  di
studio e professionali  provvede  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca.  ((Secondo  le
disposizioni del primo periodo e' altresi' stabilita))  l'equivalenza
tra  i  titoli  accademici  e   di   servizio   rilevanti   ai   fini
dell'ammissione al concorso e della nomina.". 
  4. All'articolo 22, comma 3, del regio  decreto-legge  27  novembre
1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  gennaio
1934, n. 36, le parole: "un titolare ed un supplente sono  professori
ordinari o associati  di  materie  giuridiche  presso  un'universita'
della Repubblica ovvero presso un istituto superiore" sono sostituite
dalle  seguenti:  "un  titolare  ed  un  supplente  sono   professori
ordinari, professori associati o ricercatori  di  materie  giuridiche
presso un'universita' della  Repubblica  ovvero  presso  un  istituto
superiore.". 
                               Art. 9 
 
      Dichiarazione unica di conformita' degli impianti ((...)) 
 
  1. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo  economico  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' approvato il modello
di dichiarazione unica di conformita' che sostituisce  i  modelli  di
cui agli allegati I e II del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 22 gennaio 2008, n. 37, ((e, con riferimento agli  impianti
termici rientranti nell'ambito di applicazione  dell'articolo  1  del
predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico n.37 del 2008,
la dichiarazione di cui)) all'articolo 284, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152. 
  2. La  dichiarazione  unica  di  conformita'  e  la  documentazione
allegata sono conservate presso la sede dell'interessato ed  esibite,
a richiesta dell'amministrazione, per  i  relativi  controlli.  Resta
fermo l'obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato
di agibilita' da parte del comune o in caso di allacciamento  di  una
nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua. 
                               Art. 10 
 
                       Parcheggi pertinenziali 
 
  1. L'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo  1989,  n.  122,  e'
sostituito dal seguente: 
  "5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  41-sexies,  della
legge  17  agosto  1942,  n.  1150,  e  successive  modificazioni,  e
l'immodificabilita'  dell'esclusiva  destinazione  a  parcheggio,  la
proprieta' dei parcheggi realizzati a norma del comma 1  puo'  essere
trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che
ha legittimato la costruzione e nei  successivi  atti  convenzionali,
solo  con  contestuale  destinazione  del  parcheggio  trasferito   a
pertinenza di altra unita' immobiliare sita nello  stesso  comune.  I
parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 non possono  essere  ceduti
separatamente dall'unita'  immobiliare  alla  quale  sono  legati  da
vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione sono nulli ((, ad
eccezione  di  espressa  previsione   contenuta   nella   convenzione
stipulata con il comune, ovvero quando quest'ultimo abbia autorizzato
l'atto di cessione)).". 
                               Art. 11 
 
Semplificazioni in materia  di  circolazione  stradale,  abilitazioni
  alla guida, affidamento del  servizio  informazioni  sul  traffico,
  "bollino blu" e apparecchi di controllo della velocita' 
 
  1. Al decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  e  successive
modificazioni, recante "Nuovo Codice  della  strada",  e  di  seguito
denominato  "Codice  della  strada",  sono  apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 115,  l'abrogazione  del  comma  2-bis,  disposta
dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile  2011,  n.  59,  e'
anticipata alla data di entrata in vigore del presente decreto; 
    b)  all'articolo  119,  comma  4,  l'alinea  e'  sostituito   dal
seguente: "4. L'accertamento  dei  requisiti  psichici  e  fisici  e'
effettuato da commissioni mediche locali, costituite  dai  competenti
organi regionali ovvero  dalle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano  che  provvedono  altresi'   alla   nomina   dei   rispettivi
presidenti, nei riguardi:"; 
    c)  all'articolo  119,  comma  4,  la  lettera  b-bis),  inserita
dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile  2011,  n.  59,  e'
soppressa; 
    d) all'articolo 122, comma 2, l'ultimo periodo e' soppresso; 
    e)  all'articolo  126,  comma  6,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 18 aprile 2011, n. 59,  le  parole:  ",  previa  verifica
della  sussistenza  dei  requisiti  fisici  e  psichici  presso   una
commissione medica locale,  ai  sensi  dell'articolo  119,  comma  4,
lettera b-bis " sono soppresse. 
  2. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35)). 
  3. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2011,  n.  59,  fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 115, comma  2,  del  Codice  della  strada,  i
titolari di certificato  di  idoneita'  alla  guida  del  ciclomotore
ovvero di patente di guida, al compimento  dell'ottantesimo  anno  di
eta', rinnovano la validita' dei predetti titoli abilitativi ogni due
anni. 
  4. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente  decreto,  provvede  a  modificare  l'articolo  330  del
regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,  n.
495, in conformita' alle modifiche introdotte ((dalla lettera b)  del
comma 1 del presente articolo)). 
  5. All'articolo 7,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 dicembre 1992,  n.  495,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) alla lettera b), le parole: "in aggiunta  a  quelli  festivi;"
sono sostituite dalle seguenti: "in aggiunta  a  quelli  festivi,  da
individuarsi  in  modo  da  contemperare  le  esigenze  di  sicurezza
stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli
effetti che i divieti determinano sulla  attivita'  di  autotrasporto
nonche' sul sistema economico produttivo nel suo complesso." ; 
    b) la lettera c) e' ((abrogata)).". 
  6. Ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009,
sono dispensate dalla frequenza di uno specifico corso di  formazione
preliminare per l'esame di idoneita'  professionale  le  persone  che
hanno  assolto  all'obbligo  scolastico  e  superato  un   corso   di
istruzione secondaria di secondo grado;  sono  dispensate  dall'esame
per la dimostrazione  dell'idoneita'  professionale  le  persone  che
dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa,  l'attivita'  in
una  o  piu'  imprese  di  trasporto  italiane  o  ((di  altro  Stato
dell'Unione europea)) da almeno dieci anni precedenti il  4  dicembre
2009 e siano in attivita' alla data di entrata in vigore del presente
decreto. ((Restano ferme  le  disposizioni  concernenti  i  corsi  di
formazione)) previsti ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 5 e 6,  del
regolamento (CE) n. 1071/2009. 
  ((6-bis. Sono incluse nell'ambito di applicazione  del  regolamento
(CE) n.1071/2009 le imprese che esercitano o che intendono esercitare
la professione di trasportatore di merci su  strada  con  veicoli  di
massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5  tonnellate,  o  con
complessi formati da questi veicoli. Le condizioni da rispettare  per
i requisiti per l'esercizio della  professione  di  trasportatore  su
strada di cui all'articolo 3 del regolamento  (CE)  n.1071/2009  sono
quelle previste dal regolamento stesso, come individuate nel  decreto
del Capo del dipartimento  per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i
sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n.277 del 28 novembre 2011. Per le imprese di trasporto di  merci  su
strada per conto di terzi che  esercitano  la  professione  solo  con
veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, il
requisito di idoneita' professionale  e'  soddisfatto  attraverso  la
frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare  e  di  un
corso  di  formazione  periodica  ogni  dieci  anni,  organizzati   e
disciplinati ai sensi dell'articolo 8, comma 8,  del  citato  decreto
dipartimentale 25 novembre 2011. 
  6-ter. Le imprese di trasporto su strada  gia'  in  attivita'  alla
data del 4 dicembre 2011 e autorizzate provvisoriamente all'esercizio
della professione, ove non soddisfino i requisiti per l'accesso  alla
professione entro i termini stabiliti ai sensi dell'articolo  12  del
decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione  ed
i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.277 del 28 novembre 2011, sono cancellate, a cura del  Dipartimento
per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi   informativi   e
statistici, dal Registro  elettronico  nazionale  delle  imprese  che
esercitano la professione di autotrasportatore su strada  e,  per  le
imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi, dall'Albo
nazionale  delle  persone  fisiche  e   giuridiche   che   esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi. Le imprese  di  trasporto
di merci su strada per conto di terzi che esercitano  la  professione
solo con veicoli di massa complessiva  a  pieno  carico  fino  a  3,5
tonnellate devono dimostrare di soddisfare i requisiti per  l'accesso
alla professione entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. 
  6-quater. I soggetti  che  svolgono  le  funzioni  di  gestore  dei
trasporti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE)
n.  1071/2009,  in  possesso  dei  requisiti  di  onorabilita'  e  di
idoneita' professionale, possono essere  designati  a  svolgere  tali
funzioni presso una sola impresa e  non  possono  essere  chiamati  a
svolgere le medesime funzioni ai sensi del  paragrafo  2  del  citato
articolo.  I  soggetti  che  svolgono  le  funzioni  di  gestore  dei
trasporti ai sensi della lettera b) del paragrafo 2  dell'articolo  4
del regolamento (CE) n.1071/2009 possono essere designati da una sola
impresa con un parco complessivo massimo di cinquanta veicoli  e  non
possono avere legami  con  nessuna  altra  impresa  di  trasporto  su
strada. 
  6-quinquies. Le  imprese  di  trasporto  di  merci  su  strada  che
intendono  esercitare  la  professione  solo  con  veicoli  di  massa
complessiva a pieno carico fino a 3,5  tonnellate,  per  accedere  al
mercato del trasporto di merci per conto di terzi, devono  essere  in
possesso dei requisiti per  l'accesso  alla  professione  e  iscritte
all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che  esercitano
l'autotrasporto  di  cose  per  conto  di  terzi,  e  sono  tenute  a
dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra  impresa
di autotrasporto, o l'intero parco  veicolare,  purche'  composto  di
veicoli di categoria non inferiore a Euro 5,  da  altra  impresa  che
cessa l'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi, oppure
di aver acquisito e  immatricolato  almeno  due  veicoli  adibiti  al
trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5. 
  6-sexies. All'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre  2007,
n.244, le parole: "Euro 3", ovunque ricorrono, sono sostituite  dalle
seguenti: "Euro 5")). 
  7. Il centro di  coordinamento  delle  informazioni  sul  traffico,
sulla viabilita' e sulla sicurezza stradale di  cui  all'articolo  73
del ((regolamento di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, e' autorizzato ad affidare in  concessione,
ai  sensi  ((dell'articolo  30  del  codice  di  cui   al))   decreto
legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  i  servizi  di  produzione,
distribuzione e trasmissione, sul canale  radiofonico  e  televisivo,
delle informazioni sul traffico  e  sulla  viabilita',  nonche'  ogni
altro servizio utile  al  proprio  funzionamento,  qualora  da  detto
affidamento derivi un minor onere per il bilancio dello Stato. 
  8. A decorrere dall'anno 2012  il  controllo  obbligatorio  ((delle
emissioni dei gas di scarico)) degli autoveicoli e dei motoveicoli e'
effettuato esclusivamente al  momento  della  revisione  obbligatoria
periodica del mezzo. 
  9. Gli apparecchi di controllo sui veicoli adibiti al trasporto  su
strada disciplinati dal regolamento (CEE) n.  3821/85,  e  successive
modificazioni,  sono  controllati  ogni  due  anni   dalle   officine
autorizzate alla riparazione degli apparecchi stessi.  L'attestazione
di avvenuto controllo biennale deve essere esibita in occasione della
revisione periodica prevista  dall'articolo  80  del  ((Codice  della
strada)). 
  10. All'articolo 10 del  decreto-legge  6  febbraio  1987,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30  marzo  1987,  n.  132,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 1 e 4 sono abrogati; 
    b) al comma 2, dopo le parole: "Le  officine"  sono  inserite  le
seguenti: "autorizzate alla riparazione dei tachigrafi" e le  parole:
"di cui al comma 1" sono soppresse. 
                            Art. 11-bis. 
 
(((Disciplina  sanzionatoria  per  le  esercitazioni  di   guida   in
          autostrada o su strade extraurbane principali).)) 
 
  ((1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione  del  presente  decreto,  sono  disciplinate  le
condizioni alle quali il minore conducente, ai sensi del  regolamento
di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
11 novembre 2011, n.213, puo' esercitarsi alla guida in autostrada  o
su strade extraurbane principali, ovvero  in  condizione  di  visione
notturna,  prevedendo  in  particolare  che,  nelle  autostrade   con
carreggiate a tre o piu' corsie, sia vietato al  predetto  minore  di
impegnare altre corsie all'infuori delle due  piu'  vicine  al  bordo
destro della carreggiata. Si applica, in tal caso, la sanzione di cui
all'articolo 176, comma 21, del Codice  della  strada,  e  successive
modificazioni. 
  2. Fermo restando quanto prescritto dall'articolo 122, comma 5-bis,
del Codice della strada, la  disposizione  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo si applica anche al titolare di  autorizzazione  ad
esercitarsi alla guida,  di  cui  al  citato  articolo  122,  che  si
eserciti in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero  in
condizioni di visione notturna.  In  tal  caso,  al  di  fuori  delle
esercitazioni con un'autoscuola, sul veicolo non puo' prendere posto,
oltre al conducente, un'altra persona che non  sia  l'accompagnatore.
Si applica la sanzione di cui al medesimo articolo 122, comma 9,  del
Codice della strada, e successive modificazioni)). 

Capo III

Semplificazioni per le imprese


Sezione I

Semplificazioni in materia di autorizzazioni per l'esercizio delle
attivita' economiche e di controlli sulle imprese

                               Art. 12 
 
((Semplificazione  procedimentale  per   l'esercizio   di   attivita'
economiche e segnalazione certificata di inizio attivita' in caso  di
esercizio  congiunto   dell'attivita'   di   estetista,   anche   non
            prevalente, con altre attivita' commerciali)) 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dalle norme  di  liberalizzazione
delle attivita' economiche e di riduzione degli oneri  amministrativi
per le imprese e tenendo conto anche dei risultati  del  monitoraggio
di cui all'articolo 11, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 7 settembre  2010,  n.  160,  le  Regioni,  le  Camere  di
commercio industria agricoltura e artigianato, i  comuni  e  le  loro
associazioni, le agenzie per le  imprese  ove  costituite,  le  altre
amministrazioni competenti e le organizzazioni e le  associazioni  di
categoria interessate ((, comprese le organizzazioni  dei  produttori
di cui al decreto legislativo  18  maggio  2001,  n.  228,))  possono
stipulare convenzioni, su  proposta  dei  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e  per  lo  sviluppo  economico,
sentita la Conferenza unificata Stato regioni  ed  autonomie  locali,
per attivare percorsi sperimentali di semplificazione  amministrativa
per gli impianti  produttivi  e  le  iniziative  ed  attivita'  delle
imprese sul territorio,  in  ambiti  delimitati  e  a  partecipazione
volontaria, anche mediante deroghe alle procedure ed ai  termini  per
l'esercizio delle competenze facenti esclusivamente capo ai  soggetti
partecipanti, dandone preventiva ed adeguata informazione pubblica. 
  2.  Nel  rispetto  del   principio   costituzionale   di   liberta'
dell'iniziativa economica privata in condizioni di piena  concorrenza
e pari opportunita' tra tutti i soggetti ((. . . )), che ammette solo
i limiti, i programmi e i controlli necessari  ad  evitare  possibili
danni  alla  salute,  all'ambiente,  al  paesaggio,   al   patrimonio
artistico e culturale, alla sicurezza, alla liberta',  alla  dignita'
umana e possibili contrasti  con  l'utilita'  sociale,  con  l'ordine
pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari  ed
internazionali  della  Repubblica,  il  Governo  adotta  uno  o  piu'
regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, al fine di semplificare i  procedimenti  amministrativi
concernenti l'attivita' di  impresa  ((,compresa  quella  agricola,))
secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
    a)   semplificazione   e   razionalizzazione   delle    procedure
amministrative, anche mediante  la  previsione  della  conferenza  di
servizi telematica ed aperta a tutti gli  interessati,  e  anche  con
modalita' asincrona; 
    b)  previsione  di  forme  di  coordinamento,  anche  telematico,
attivazione ed implementazione delle banche dati consultabili tramite
i siti degli sportelli unici comunali, mediante convenzioni fra Anci,
Unioncamere, Regioni ((, agenzie per le imprese)) e Portale nazionale
impresa  in  un  giorno,  in  modo  che   sia   possibile   conoscere
contestualmente gli oneri, le prescrizioni ed  i  vantaggi  per  ogni
intervento, iniziativa ed attivita' sul territorio; 
    c)  individuazione  delle   norme   da   abrogare   a   decorrere
dall'entrata in  vigore  dei  regolamenti  e  di  quelle  tacitamente
abrogate  ai  sensi   della   vigente   normativa   in   materia   di
liberalizzazione delle attivita'  economiche  e  di  riduzione  degli
oneri amministrativi sulle imprese; 
    ((c-bis) definizione delle modalita' operative per l'integrazione
dei dati telematici tra le diverse amministrazioni)). 
  3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati entro il  31  dicembre
2012, tenendo conto dei risultati della  sperimentazione  di  cui  al
comma 1 e di quanto previsto dai regolamenti di cui  all'articolo  1,
comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1,  su  proposta  dei
Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dello
sviluppo  economico,  sentita  la   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
previo parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato
che si intende reso in senso favorevole decorsi trenta  giorni  dalla
richiesta. 
  4.  Con  i  regolamenti  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,   del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,  sono  altresi'  individuate  le
attivita' sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di
inizio  di  attivita'  (SCIA)  con  asseverazioni  o  a  segnalazione
certificata di inizio di attivita' (SCIA) senza asseverazioni  ovvero
a mera comunicazione e quelle del tutto libere. 
  ((4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al  comma  2
dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2  aprile  2007,  n.40,  e  successive
modificazioni, si applicano anche  in  caso  di  esercizio  congiunto
dell'attivita'  di  estetista  con  altra  attivita'  commerciale,  a
prescindere dal criterio della prevalenza)). 
  5. Le Regioni ((e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano)),
nell'esercizio della loro potesta' normativa, disciplinano la materia
oggetto  del  presente  articolo  nel  rispetto  di  quanto  previsto
dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1990 n.  241,  dall'articolo  3
del  decreto-legge  13  agosto  2011,   n.   138,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e  dall'articolo
34 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tale fine,  il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
promuovono  anche  sulla  base  delle  migliori  pratiche   e   delle
iniziative sperimentali  statali,  regionali  e  locali,  accordi,  o
intese ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15  marzo  1997,  n.
59. 
  6. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i
servizi  finanziari,  come  definiti  dall'articolo  4  del   decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nonche' i procedimenti tributari  e
in materia di giochi pubblici ((e di tabacchi lavorati,)) per i quali
restano ferme le particolari norme che li disciplinano. 
                             Art. 12-bis 
 
(((Riduzione degli oneri delle comunicazioni a carico dei comuni).)) 
 
  ((1.  Al  fine  di  semplificare   l'attivita'   dei   responsabili
finanziari  degli  enti  locali  e  ridurre  la  duplicazione   delle
comunicazioni dei  dati  correlati  alla  gestione  contabile,  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,   con   decreto   del   Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione, sono adottate nuove modalita' per  le  comunicazioni
obbligatorie di dati a carico  dei  comuni  nei  confronti  di  altre
amministrazioni  pubbliche,  finalizzate  all'utilizzo  di  un  unico
modulo per la trasmissione dei dati da comunicare a soggetti  diversi
appartenenti alla pubblica amministrazione. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica)). 
                               Art. 13 
 
((Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di  cui
              al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)) 
 
  1. Al regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 13, primo comma, le parole: "un anno,  computato"
sono sostituite dalle seguenti: "tre anni, computati"; 
    b) all'articolo  42,  terzo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "((La licenza, la cui durata non  sia  diversamente
stabilita dalla legge, ha validita' annuale))"; 
    c) all'articolo 51, primo comma, le parole: "durano  fino  al  31
dicembre dell'anno in cui furono rilasciate"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "((hanno validita' di tre anni dalla data del rilascio))"; 
    d) all'articolo 75-bis, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso; 
    e) all'articolo 99, primo comma, le parole:  "agli  otto  giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "ai trenta giorni"; 
    f) all'articolo 115: 
      1) al primo comma, le parole: "senza licenza del Questore" sono
sostituite dalle seguenti: "senza darne comunicazione al Questore"; 
      2) al secondo e  al  quarto  comma,  la  parola:  "licenza"  e'
sostituita dalla seguente: "comunicazione"; 
      3) il sesto comma e' sostituito dal seguente: "Le attivita'  di
recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono  soggette
alla licenza del Questore. A esse si  applica  il  quarto  comma  del
presente articolo e la licenza del questore abilita allo  svolgimento
delle attivita' di recupero senza limiti territoriali,  osservate  le
prescrizioni  di  legge  o   di   regolamento   e   quelle   disposte
dall'autorita'."; 
    g) gli articoli 12, primo comma, 86,  secondo  comma,  107,  115,
terzo comma, sono abrogati. 
  2. Gli articoli 121, 123, secondo comma, 124, secondo  comma,  159,
173 e 184 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono abrogati. 
                               Art. 14 
 
             Semplificazione dei controlli sulle imprese 
 
  1. La disciplina dei controlli sulle imprese, comprese  le  aziende
agricole,  e'  ispirata,  fermo  quanto  previsto   dalla   normativa
((dell'Unione  europea)),  ai  principi  della   semplicita',   della
proporzionalita' dei controlli  stessi  e  dei  relativi  adempimenti
burocratici  alla  effettiva  tutela   del   rischio,   nonche'   del
coordinamento  dell'azione  svolta  dalle  amministrazioni   statali,
regionali e locali. 
  2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute  a  pubblicare
sul     proprio     sito      istituzionale      e      sul      sito
www.impresainungiorno.gov.it  la  lista  dei  controlli  a  cui  sono
assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore  di
attivita', indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalita' di
svolgimento delle relative attivita'. 
  3. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema  produttivo  e  la
competitivita' delle imprese e di assicurare la migliore tutela degli
interessi pubblici, il Governo  e'  autorizzato  ad  adottare,  anche
sulla  base  delle  attivita'  di  misurazione  degli  oneri  di  cui
all'articolo  25,  del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno
o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto  1988,  n.  400,  volti  a  razionalizzare,   semplificare   e
coordinare i controlli sulle imprese. 
  4. I regolamenti sono emanati  su  proposta  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e la  semplificazione,  del  Ministro  dello
sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite  le
associazioni  imprenditoriali   ((e   le   organizzazioni   sindacali
comparativamente piu' rappresentative su base nazionale,)) in base ai
seguenti  principi  e  criteri  direttivi,  nel  rispetto  di  quanto
previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter,  della  legge  15  marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni: 
    a) proporzionalita' dei  controlli  e  dei  connessi  adempimenti
amministrativi al rischio inerente all'attivita' controllata, nonche'
alle esigenze di tutela degli interessi pubblici; 
    b) eliminazione di attivita' di controllo non necessarie rispetto
alla tutela degli interessi pubblici; 
    c) coordinamento e programmazione dei controlli  da  parte  delle
amministrazioni  in  modo  da  assicurare  la  tutela  dell'interesse
pubblico evitando duplicazioni  e  sovrapposizioni  e  da  recare  il
minore intralcio al normale esercizio delle  attivita'  dell'impresa,
definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle  verifiche  e
delle ispezioni gia' effettuate; 
    d) collaborazione ((. . . )) con i soggetti controllati  al  fine
di prevenire rischi e situazioni di irregolarita'; 
    e)  informatizzazione  degli  adempimenti   e   delle   procedure
amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale; 
    f) ((razionalizzazione, anche mediante riduzione  o  eliminazione
di  controlli  sulle  imprese,  tenendo   conto   del   possesso   di
certificazione del sistema di gestione per la qualita' ISO)) o  altra
appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate,  da
un  organismo  di  certificazione   accreditato   da   un   ente   di
accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione  europea  ai
sensi  del  Regolamento  2008/765/CE,  o  firmatario  degli   Accordi
internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA). 
  5. Le regioni ((, le province autonome di Trento e di  Bolzano))  e
gli enti locali, nell'ambito dei propri  ordinamenti,  conformano  le
attivita' di controllo di loro competenza ai principi di cui al comma
4. A tale fine, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto, sono adottate apposite Linee  guida
mediante intesa in sede di Conferenza unificata. 
  6. Le disposizioni  del  presente  articolo  non  si  applicano  ai
controlli ((in materia fiscale, finanziaria e di salute  e  sicurezza
sui luoghi di lavoro,)) per i quali continuano a trovare applicazione
le disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia. 
  ((6-bis. Nell'ambito dei lavori pubblici e  privati  dell'edilizia,
le amministrazioni  pubbliche  acquisiscono  d'ufficio  il  documento
unico  di  regolarita'  contributiva  con   le   modalita'   di   cui
all'articolo 43 del testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.445,  e
successive modificazioni)). 

Sezione II

Semplificazioni in materia di lavoro

                               Art. 15 
 
Misure di semplificazione in relazione all'astensione anticipata  dal
               lavoro delle lavoratrici in gravidanza 
 
  1. A decorrere dal 1° aprile  2012,  all'articolo  17  del  decreto
legislativo 26  marzo  2001,  n.  151,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 2  e'  sostituito  dal  seguente:  "2.  La  Direzione
territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto  previsto
dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato
di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla  lettera  a),
comma 1, dell'articolo 16 o fino ai  periodi  di  astensione  di  cui
all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno  o  piu'
periodi, la cui durata sara' determinata dalla Direzione territoriale
del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi: a) nel  caso  di  gravi
complicanze della gravidanza o di persistenti forme  morbose  che  si
presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando
le condizioni di lavoro o ambientali siano  ritenute  pregiudizievoli
alla salute della donna e del bambino; c) quando la  lavoratrice  non
possa essere spostata ad  altre  mansioni,  secondo  quanto  previsto
dagli articoli 7 e 12."; 
    b) al comma 3, le parole: "e' disposta dal servizio ispettivo del
Ministero del lavoro" sono sostituite dalle  seguenti:  "e'  disposta
dall'azienda sanitaria locale, con  modalita'  definite  con  Accordo
sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,"; 
    c) al comma 4, le parole:  "puo'  essere  disposta  dal  servizio
ispettivo del Ministero del lavoro" sono sostituite  dalle  seguenti:
"e' disposta dalla Direzione territoriale del  lavoro".  Al  medesimo
comma la parola: "constati" e' sostituita dalla seguente: "emerga"; 
    d) al comma 5, le parole: "dei servizi ispettivi" sono soppresse. 
                               Art. 16 
 
Misure per la semplificazione dei flussi informativi  in  materia  di
  interventi e servizi sociali,  del  controllo  della  fruizione  di
  prestazioni  sociali  agevolate,  per  lo  scambio  dei  dati   tra
  Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale 
 
  1. Al fine di semplificare e  razionalizzare  lo  scambio  di  dati
volto a migliorare il monitoraggio, la programmazione e  la  gestione
delle politiche sociali, gli enti erogatori di interventi  e  servizi
sociali inviano ((all'INPS le informazioni sui beneficiari unitamente
a  quelle))  sulle  prestazioni  concesse,   raccordando   i   flussi
informativi di cui all'articolo 21, della legge 8 novembre  2000,  n.
328, agli articoli 13 e 38 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
nonche' all'articolo 5, del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.
Lo scambio di dati avviene telematicamente, senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle  disposizioni  del
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, secondo  modalita'  definite  con
provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
  2. Le comunicazioni di  cui  al  comma  1,  integrate  con  i  dati
relativi alle condizioni economiche dei beneficiari, nonche' con  gli
altri dati pertinenti presenti negli archivi dell'INPS, alimentano il
Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010, n. 122. Le informazioni di cui  al  periodo  precedente,
unitamente alle altre informazioni  sulle  prestazioni  assistenziali
presenti nel Casellario, sono utilizzate e  scambiate,  nel  rispetto
delle disposizioni del codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  con
le amministrazioni competenti per fini di  gestione,  programmazione,
monitoraggio della spesa  sociale  e  valutazione  dell'efficienza  e
dell'efficacia degli interventi e per elaborazioni a fini statistici,
di ricerca e di studio. In particolare, le informazioni raccolte sono
trasmesse in forma individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, nonche', con riferimento al  proprio  ambito
territoriale di azione, alle  regioni  e  province  autonome  ((,  ai
comuni)) e agli altri enti pubblici responsabili della programmazione
di prestazioni  e  di  servizi  sociali  e  socio-sanitari,  ai  fini
dell'alimentazione del Sistema informativo dei  servizi  sociali,  di
cui all'articolo 21, della  legge  8  novembre  2000,  n.  328.  ((Il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta, entro  il  28
febbraio di ogni anno, alla  Commissione  parlamentare  di  controllo
sull'attivita' degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza
e assistenza sociale, di cui all'articolo  56  della  legge  9  marzo
1989, n.88, una relazione sullo stato di completamento del Casellario
dell'assistenza nonche' sulla fruibilita' dei dati da parte di  tutte
le   istituzioni   pubbliche   ai   sensi   del   presente   comma.))
Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  3. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, nonche' al fine  di
poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad  analisi  e
studi mirati  alla  elaborazione  e  programmazione  integrata  delle
politiche socio-sanitarie e di rendere piu' efficiente ed efficace la
relativa  spesa  e   la   presa   in   carico   della   persona   non
autosufficiente, le informazioni di cui al comma 2, anche  sensibili,
trasmesse dagli enti pubblici responsabili  dell'erogazione  e  della
programmazione di prestazioni e di servizi sociali  e  socio-sanitari
attivati a favore delle persone non autosufficienti sono, senza nuovi
o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  integrate  e  coordinate
dall'INPS con quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario
e dagli altri sistemi informativi dell'INPS. Le informazioni raccolte
ai sensi  del  presente  comma  sono  trasmesse  dall'INPS  in  forma
individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali e al Ministero della  salute,  nonche',  con  riferimento  al
proprio ambito  territoriale  di  azione,  alle  regioni  e  province
autonome ((, ai comuni)) e  agli  altri  enti  pubblici  responsabili
della  programmazione  di  prestazioni  e  di   servizi   sociali   e
socio-sanitari.((L'INPS rende note  le  informazioni  cosi'  raccolte
all'interno del bilancio sociale annuale,  nel  quale  devono  essere
distinte le  entrate  e  le  uscite  attinenti  rispettivamente  alla
previdenza e all'assistenza. Al fine di una  migliore  programmazione
delle politiche sociali e a supporto delle scelte legislative,  entro
il 31 marzo di ogni anno, il Ministro del lavoro  e  delle  politiche
sociali presenta alle Camere una relazione sulle politiche sociali  e
assistenziali, riferita all'anno precedente)). 
  ((4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il
Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza  unificata
ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
281, sono disciplinate le modalita' di attuazione  del  comma  3  del
presente articolo)). 
  5. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al secondo  periodo  la  parola  "INPS"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "ente erogatore"; 
    b) il terzo periodo e' soppresso; 
    c) al quarto periodo,  le  parole  "discordanza  tra  il  reddito
dichiarato ai fini fiscali  e  quello  indicato  nella  dichiarazione
sostitutiva unica" sono sostituite dalle seguenti:  "discordanza  tra
il  reddito  dichiarato  ai   fini   fiscali   o   altre   componenti
((dell'indicatore della situazione  economica  equivalente  (ISEE))),
anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria  e  quanto
indicato nella dichiarazione sostitutiva unica"; 
    d) sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  "In  caso  di
discordanza rilevata,  l'INPS  comunica  gli  esiti  delle  verifiche
all'ente che ha  erogato  la  prestazione,  nonche'  il  valore  ISEE
ricalcolato sulla base degli elementi  acquisiti  dall'Agenzia  delle
Entrate. L'ente erogatore accerta se, in esito alle risultanze  della
verifica effettuata, il beneficiario  non  avrebbe  potuto  fruire  o
avrebbe fruito  in  misura  inferiore  della  prestazione.  Nei  casi
diversi dall'accertamento del maggior reddito in via definitiva,  per
il quale la sanzione e' immediatamente irrogabile,  l'ente  erogatore
invita il soggetto interessato a chiarire  i  motivi  della  rilevata
discordanza,  ai  sensi  della  normativa  vigente.  In  assenza   di
osservazioni  da  parte  dell'interessato  o  in  caso   di   mancato
accoglimento  delle  stesse,  la  sanzione  e'  irrogata  in   misura
proporzionale  al  vantaggio  economico  indebitamente  conseguito  e
comunque nei limiti di cui al primo periodo.". 
  6. All'articolo 7, comma 2, lettera h), del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
2011, n. 106, dopo le parole: "in via telematica," sono  inserite  le
seguenti:"nel rispetto dei principi di cui agli articoli 20, commi  2
e 4, e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,"  e,  alla
medesima lettera,  dopo  le  parole:  "informazioni  personali"  sono
inserite le seguenti: ", anche sensibili". 
  ((6-bis. All'articolo 20, comma 12,  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n.112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n.133, dopo la parola: "relative" sono  inserite  le  seguenti:
"alle cancellazioni dall'anagrafe  della  popolazione  residente  per
irreperibilita',")). 
  7. Al fine di favorire  la  modernizzazione  e  l'efficienza  degli
strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi
derivanti dalla gestione del  denaro  contante  e  degli  assegni,  a
decorrere dal 1° maggio 2012 per i  pagamenti  effettuati  presso  le
sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale  si  utilizzano
esclusivamente strumenti di pagamento elettronici bancari o  postali,
ivi comprese le carte di  pagamento  prepagate  e  le  carte  di  cui
all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  8. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dopo  il
comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Con  decreto  del  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, sono individuate le  fattispecie  e  i
termini entro i quali, su proposta del Presidente dell'INPS  motivata
da obiettive ragioni di carattere organizzativo  e  funzionale  anche
relative   alla   tempistica   di   acquisizione   delle   necessarie
informazioni da parte dell' Amministrazione finanziaria,  il  termine
del recupero di cui al comma 2 e' prorogato, in ogni caso, non  oltre
il secondo anno successivo a quello della verifica."; 
    b) all'articolo 16, comma 6, dopo il terzo periodo sono  inseriti
i seguenti:"Le domande, gli  atti  e  ogni  altra  documentazione  da
allegare ai sensi e per gli effetti del presente comma  sono  inviate
all'Ente mediante l'utilizzo dei  sistemi  di  cui  all'articolo  38,
comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.  Con  le  medesime
modalita' l'Ente comunica gli atti e gli esiti dei  procedimenti  nei
confronti dei richiedenti ovvero degli  intermediari  abilitati  alla
trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale e degli
istituti di patronato e di assistenza sociale. Agli effetti di  tutto
quanto  sopra  previsto,  nonche'  di  quanto  stabilito  dal  citato
articolo 38, l'obbligo della conservazione di documenti in  originale
resta  in  capo  ai  beneficiari  della  prestazione   di   carattere
previdenziale o assistenziale.". 
  9. All'articolo 10, comma 6, terzo periodo,  del  decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248, le parole: "limitatamente al giudizio di primo
grado" sono sostituite dalle seguenti: "con esclusione  del  giudizio
di cassazione". 
  10. Dall'attuazione  del  comma  9  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                               Art. 17 
 
Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra  UE  ((e
        di documentazione amministrativa per gli immigrati)) 
 
  1. La comunicazione obbligatoria di cui all'articolo  9-bis,  comma
2, del  decreto-legge  1°  ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, assolve, a tutti
gli effetti di legge, anche  agli  obblighi  di  comunicazione  della
stipula del contratto di soggiorno per  lavoro  subordinato  concluso
direttamente tra le parti per l'assunzione di lavoratore in  possesso
di permesso di soggiorno, in corso di  validita',  che  abiliti  allo
svolgimento di attivita' di lavoro subordinato  di  cui  all'articolo
5-bis del testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
  2. All'articolo 24 del testo unico delle  disposizioni  concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Qualora lo sportello unico per  l'immigrazione,  decorsi  i
venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro  il
proprio diniego, la richiesta si intende accolta,  nel  caso  in  cui
ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: 
    a) la richiesta riguardi uno straniero  gia'  autorizzato  l'anno
precedente a prestare lavoro stagionale presso lo  stesso  datore  di
lavoro richiedente; 
    b)  il  lavoratore  stagionale  nell'anno  precedente  sia  stato
regolarmente assunto dal datore  di  lavoro  e  abbia  rispettato  le
condizioni indicate nel permesso di soggiorno.». 
    b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui  al  comma  3,
l'autorizzazione al lavoro  stagionale  si  intende  prorogato  e  il
permesso  di  soggiorno  puo'  essere  rinnovato  in  caso  di  nuova
opportunita' di lavoro stagionale offerta dallo  stesso  o  da  altro
datore di lavoro.». 
  3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ((di cui agli articoli  38
e 38-bis del regolamento di cui al))  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, puo' essere concessa, nel rispetto
dei limiti temporali minimi e massimi di cui all'articolo  24,  comma
3, del testo unico, anche a piu' datori di lavoro,  oltre  al  primo,
che impiegano lo stesso lavoratore straniero per  periodi  di  lavoro
successivi  ed  e'  rilasciata  a  ciascuno  di  essi,  ancorche'  il
lavoratore, a partire  dal  secondo  rapporto  di  lavoro,  si  trovi
legittimamente  presente  nel   territorio   nazionale   in   ragione
dell'avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro  stagionale.
In tale ipotesi, il lavoratore e' esonerato dall'obbligo  di  rientro
nello Stato di provenienza per il  rilascio  di  ulteriore  visto  da
parte dell'autorita' consolare e il permesso di soggiorno per  lavoro
stagionale deve essere rinnovato, nel rispetto dei  limiti  temporali
minimi e massimi di cui all'articolo 24, comma 3,  del  testo  unico,
fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale. 
  4. Al comma 3 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, dopo l'ultimo periodo e'  aggiunto
il  seguente:  "La  richiesta  di  assunzione,  per   le   annualita'
successive alla prima, puo' essere effettuata da un datore di  lavoro
anche diverso dal datore di  lavoro  che  ha  ottenuto  il  nullaosta
triennale al lavoro stagionale.". 
  ((4-bis. All'articolo 3, comma 2, del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445,  le  parole:
", fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi  e  nei
regolamenti  concernenti  la  disciplina   dell'immigrazione   e   la
condizione dello straniero" sono soppresse. 
  4-ter. All'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394,  e  successive
modificazioni, le parole: ", fatte salve le  disposizioni  del  testo
unico o del presente regolamento  che  prevedono  l'esibizione  o  la
produzione di specifici documenti" sono soppresse. 
  4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter  acquistano
efficacia a far data dal 1º gennaio 2013. 
  4-quinquies. Con decreto del  Ministro  dell'interno,  da  adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione,  sono  individuate  le
modalita' per l'acquisizione d'ufficio dei certificati del casellario
giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali
in corso sul territorio nazionale, dei dati  anagrafici  e  di  stato
civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste  di
collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle
necessarie per il rinnovo del permesso di  soggiorno  per  motivi  di
studio  nonche'  le  misure   idonee   a   garantire   la   celerita'
nell'acquisizione della documentazione)). 
                               Art. 18 
 
Semplificazione  in  materia  di   assunzioni   e   di   collocamento
                            obbligatorio 
 
  1.  All'articolo   9-bis,   comma   2,   terzo   periodo,   ((del))
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le  parole:  "Nel  settore
turistico" sono inserite le seguenti: "e dei pubblici esercizi". 
  ((1-bis. All'articolo 9-bis  del  decreto-legge  1º  ottobre  1996,
n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  novembre  1996,
n. 608, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis  e'  inserito
il seguente: 
    "2-ter. In caso di assunzione contestuale di due  o  piu'  operai
agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di  lavoro,
l'obbligo  di  cui  al  comma  2   e'   assolto   mediante   un'unica
comunicazione contenente le generalita' del datore di  lavoro  e  dei
lavoratori, la data di inizio e di cessazione della  prestazione,  le
giornate di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale")). 
  ((2. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6  settembre
2001, n.368, il secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "La
comunicazione dell'assunzione deve essere effettuata  al  centro  per
l'impiego entro il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di
lavoro")). 
  3. All'articolo 4 del decreto del Presidente  della  Repubblica  10
ottobre 2000, n. 333, sono apportate le seguenti modifiche: 
    ((a) al comma 1, le parole: "al competente servizio  provinciale"
sono sostituite dalle  seguenti:  "al  servizio  provinciale  per  il
collocamento mirato competente sul territorio dove si trova  la  sede
legale dell'impresa")); 
    ((b) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "In
caso di unita' produttive ubicate in  piu'  province,  l'ufficio  del
collocamento mirato competente sul territorio dove si trova  la  sede
legale dell'impresa  provvede  ad  istruire  la  pratica  e  provvede
d'ufficio alla comunicazione dovuta ai  servizi  provinciali  per  il
collocamento competenti sui territori dove  sono  ubicate  le  unita'
produttive dell'impresa procedente)); 
    (( c)  al  comma  3,  primo  periodo,  le  parole:  "al  servizio
provinciale competente" sono sostituite dalle seguenti: "al  servizio
provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove
si trova la sede legale dell'impresa")). 
                               Art. 19 
 
        Semplificazione in materia di libro unico del lavoro 
 
  1. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, dopo il primo periodo, ((e' inserito il seguente)): "Ai fini del
primo periodo, la nozione di omessa registrazione si  riferisce  alle
scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui
manchi la registrazione e la nozione  di  infedele  registrazione  si
riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2  diverse
rispetto alla  qualita'  o  quantita'  della  prestazione  lavorativa
effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate.". 

Sezione III

Semplificazioni in materia di appalti pubblici

                               Art. 20 
 
 Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ((. . . )) 
 
  1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente: 
  "Art. 6-bis (Banca dati nazionale dei contratti pubblici). - 1. Dal
1° gennaio  2013,  la  documentazione  comprovante  il  possesso  dei
requisiti   di   carattere   generale,    tecnico-organizzativo    ed
economico-finanziario   per   la   partecipazione   alle    procedure
disciplinate dal presente Codice e' acquisita presso  la  Banca  dati
nazionale  dei  contratti  pubblici,  istituita  presso   l'Autorita'
dall'articolo 62-bis del ((codice dell'amministrazione  digitale,  di
cui al)) decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, della  quale  fanno
parte i dati previsti dall'articolo 7 del presente codice. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Autorita'  stabilisce  con
propria deliberazione, i dati concernenti la partecipazione alle gare
e la valutazione delle offerte in relazione ai quali e'  obbligatoria
l'inclusione della documentazione nella Banca dati, nonche' i termini
e  le  regole  tecniche  per  l'acquisizione,  l'aggiornamento  e  la
consultazione dei predetti dati contenuti nella Banca dati. 
  3. Le stazioni appaltanti e gli enti  aggiudicatori  verificano  il
possesso dei requisiti di cui al comma 1  esclusivamente  tramite  la
Banca dati nazionale dei contratti pubblici.  Ove  la  disciplina  di
gara richieda il possesso di requisiti economico finanziari o tecnico
organizzativi diversi da quelli di cui e' prevista l'inclusione nella
Banca dati ai sensi del comma 2, il possesso  di  tali  requisiti  e'
verificato dalle stazioni appaltanti  mediante  l'applicazione  delle
disposizioni previste dal presente codice e dal  regolamento  di  cui
all'articolo 5 in materia di verifica del possesso dei requisiti. 
  4. A tal fine, i soggetti pubblici e privati che detengono i dati e
la documentazione relativi ai requisiti di cui al comma 1 sono tenuti
a metterli a disposizione dell'Autorita' entro i termini e secondo le
modalita' previste dalla stessa Autorita'. Con le medesime modalita',
gli operatori economici sono tenuti altresi' ad integrare i  dati  di
cui al comma 1, contenuti nella Banca dati  nazionale  dei  contratti
pubblici. 
  5. Fino alla data di cui al comma 1, le stazioni appaltanti  e  gli
enti aggiudicatori verificano il possesso dei  requisiti  secondo  le
modalita' previste dalla normativa vigente. 
  6. Per i dati scambiati a fini  istituzionali  con  la  banca  dati
unitaria delle amministrazioni pubbliche istituita  dall'articolo  13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si  applica  l'articolo  6,
comma 10, del presente decreto."; 
    b) all'articolo 26 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, dopo  le  parole:  "spese  dello  sponsor"  sono
inserite le seguenti: "per importi superiori a quarantamila euro"; 
      2) dopo il  comma  2,  e'  aggiunto  il  seguente:  "2-bis.  Ai
contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e  forniture  aventi
ad oggetto beni  culturali  si  applicano  altresi'  le  disposizioni
dell'articolo 199-bis del presente codice."; 
    c) all'articolo 27, comma 1, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: "L'affidamento  dei  contratti  di  finanziamento,  comunque
stipulati,  dai   concessionari   di   lavori   pubblici   che   sono
amministrazioni  aggiudicatrici  o  enti  aggiudicatori  avviene  nel
rispetto dei  principi  di  cui  al  presente  comma  e  deve  essere
preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti."; 
    d) all'articolo 38, comma 1-ter, le parole: "per un periodo di un
anno" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un anno"; 
    e)  all'articolo  42,  al  comma  3-bis,  le  parole:   «prevista
dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di cui all'articolo 6-bis del presente Codice»; 
    f) all'articolo 48, comma 1, le parole:  «prevista  dall'articolo
62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono sostituite dalle seguenti:  «di
cui all'articolo 6-bis del presente Codice»; 
    g) all'articolo  189,  comma  3,  nono  periodo,  le  parole:  "i
certificati  sono  redatti  in  conformita'   al   modello   di   cui
all'allegato XXII" sono sostituite  dalle  seguenti:  "i  certificati
sono redatti in conformita' ai modelli definiti dal regolamento."; 
    h) dopo l'articolo 199, e' inserito il seguente: 
  "Art. 199-bis (Disciplina  delle  procedure  per  la  selezione  di
sponsor). - 1. Al fine di assicurare  il  rispetto  dei  principi  di
economicita',  efficacia,  imparzialita',  parita'  di   trattamento,
trasparenza,   proporzionalita',   di   cui   all'articolo   27,   le
amministrazioni aggiudicatrici competenti per la realizzazione  degli
interventi  relativi  ai  beni  culturali  integrano   il   programma
triennale dei lavori di cui all'articolo 128 con un apposito allegato
che indica i lavori, i servizi e le forniture in relazione  ai  quali
intendono ricercare sponsor per il finanziamento o  la  realizzazione
degli interventi. A tal fine  provvedono  a  predisporre  i  relativi
studi di fattibilita', anche semplificati, o i progetti  preliminari.
In tale allegato possono essere altresi' inseriti gli interventi  per
i quali siano pervenute dichiarazioni  spontanee  di  interesse  alla
sponsorizzazione. La ricerca dello  sponsor  avviene  mediante  bando
pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione procedente per
almeno trenta giorni. Di detta pubblicazione e' dato avviso su almeno
due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' per contratti di importo
superiore  alle  soglie  di  cui  all'articolo  28,  nella   Gazzetta
Ufficiale  dell'Unione  europea.  L'avviso  contiene   una   sommaria
descrizione di ciascun intervento, con l'indicazione  del  valore  di
massima e dei tempi di realizzazione, con la richiesta di offerte  in
aumento sull'importo del finanziamento minimo  indicato.  Nell'avviso
e' altresi' specificato se si intende acquisire una  sponsorizzazione
di  puro  finanziamento,  anche  mediante  accollo,  da  parte  dello
sponsor,  delle   obbligazioni   di   pagamento   dei   corrispettivi
dell'appalto dovuti dall'amministrazione, ovvero una sponsorizzazione
tecnica,  consistente  in  una  forma  di  partenariato  estesa  alla
progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l'intervento a
cura e a spese dello sponsor. Nel bando, in caso di  sponsorizzazione
tecnica, sono indicati gli elementi e i criteri di valutazione  delle
offerte. Nel bando e  negli  avvisi  e'  stabilito  il  termine,  non
inferiore a sessanta giorni, entro il quale  i  soggetti  interessati
possono far pervenire offerte  impegnative  di  sponsorizzazione.  Le
offerte pervenute sono  esaminate  direttamente  dall'amministrazione
aggiudicatrice o, in caso di interventi  il  cui  valore  stimato  al
netto dell'imposta sul valore aggiunto sia superiore a un milione  di
euro e nei casi di particolare complessita', mediante una commissione
giudicatrice. L'amministrazione  procede  a  stilare  la  graduatoria
delle  offerte  e  puo'  indire  una  successiva   fase   finalizzata
all'acquisizione di ulteriori  offerte  migliorative,  stabilendo  il
termine ultimo per i rilanci. L'amministrazione procede, quindi, alla
stipula del contratto di sponsorizzazione  con  il  soggetto  che  ha
offerto il finanziamento maggiore, in caso di sponsorizzazione  pura,
o ha proposto l'offerta realizzativa giudicata migliore, in  caso  di
sponsorizzazione tecnica. 
  2. Nel caso in cui non sia  stata  presentata  nessuna  offerta,  o
nessuna offerta appropriata, ovvero tutte le offerte presentate siano
irregolari ovvero inammissibili, in  ordine  a  quanto  disposto  dal
presente codice in relazione ai requisiti  degli  offerenti  e  delle
offerte,  o  non  siano  rispondenti  ai  requisiti   formali   della
procedura, la stazione appaltante  puo',  nei  successivi  sei  mesi,
ricercare di propria iniziativa  lo  sponsor  con  cui  negoziare  il
contratto  di  sponsorizzazione,  ferme  restando  la  natura  e   le
condizioni   essenziali    delle    prestazioni    richieste    nella
sollecitazione pubblica. I progetti per i quali  non  sono  pervenute
offerte utili,  ai  sensi  del  precedente  periodo,  possono  essere
nuovamente  pubblicati  nell'allegato  del  programma  triennale  dei
lavori dell'anno successivo. 
  3. Restano fermi i presupposti  e  i  requisiti  di  compatibilita'
stabiliti dall'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio  2004,
n. 42,  e  successive  modificazioni,  recante  il  codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, nonche' i requisiti di  partecipazione  di
ordine generale  dei  partecipanti  stabiliti  nell'articolo  38  del
presente codice, nonche', per i soggetti incaricati  di  tutta  o  di
parte della realizzazione degli interventi, i requisiti di  idoneita'
professionale, di qualificazione per  eseguire  lavori  pubblici,  di
capacita'  economica  e  finanziaria,  tecnica  e  professionale  dei
fornitori e dei prestatori di servizi, di cui agli articoli 39, 40 41
e 42, oltre ai requisiti speciali e ulteriori di cui all'articolo 201
del presente codice.". 
  2. In materia di contratti  di  sponsorizzazione,  resta  fermo  il
disposto dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31  marzo  2011,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011,  n.
75. 
  3. Al decreto del Presidente della Repubblica 5  ottobre  2010,  n.
207, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 73, comma 3,  alinea,  ((dopo  le  parole)):  "In
aggiunta alla sanzione pecuniaria," sono inserite  le  seguenti:  "in
caso  di  violazioni   commesse,   secondo   valutazione   da   parte
dell'Autorita', con dolo o colpa grave,"; 
    b) l'articolo 84 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 84 (Criteri di  accertamento  e  di  valutazione  dei  lavori
eseguiti all'estero). -  1.  Per  i  lavori  eseguiti  all'estero  da
imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce alla SOA la
certificazione di esecuzione dei lavori, corredata  dalla  copia  del
contratto, da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove
emesso, dal certificato di collaudo. 
  2. La certificazione e' rilasciata, su richiesta  dell'interessato,
da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero  degli  affari
esteri, con spese  a  carico  del  medesimo  interessato((;  da  essa
risultano)) i lavori eseguiti secondo le diverse categorie,  il  loro
ammontare,  i  tempi  di  esecuzione,  indicazioni   utili   relative
all'incidenza  dei  subappalti  per  ciascuna  categoria  nonche'  la
dichiarazione che i lavori sono stati  eseguiti  regolarmente  e  con
buon esito. I relativi importi sono inseriti nel certificato  con  le
indicazioni necessarie per la  completa  individuazione  dell'impresa
subappaltatrice, del periodo di  esecuzione  e  della  categoria  dei
lavori eseguiti. La  certificazione  e'  rilasciata  secondo  modelli
semplificati, individuati dall'Autorita', sentito  il  Ministero  per
gli affari esteri per gli aspetti di competenza ed e'  soggetta,  ove
necessario, a  legalizzazione  da  parte  delle  autorita'  consolari
italiane all'estero. 
  3.  Per  i  soli  lavori  subappaltati  ad  imprese   italiane,   i
subappaltatori,  ai  fini  del  conseguimento  della  qualificazione,
possono utilizzare il certificato rilasciato  all'esecutore  italiano
ai  sensi  del  comma  2  e,  qualora   non   sia   stato   richiesto
dall'esecutore, il certificato puo' essere richiesto direttamente dal
subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto comma. 
  4. La certificazione e' prodotta in lingua italiana ovvero,  se  in
lingua  diversa  dall'italiano,  e'  corredata  da   una   traduzione
certificata   conforme   in   lingua   italiana   rilasciata    dalla
rappresentanza diplomatica  o  consolare  ovvero  una  traduzione  in
lingua italiana eseguita da un  traduttore  ufficiale.  Il  consolato
italiano all'estero,  una  volta  conseguita  la  certificazione,  la
trasmette alla competente  struttura  centrale  del  Ministero  degli
affari esteri che provvede ad inserirla nel casellario informatico di
cui all'articolo 8, con le modalita' stabilite dall'Autorita' secondo
i modelli semplificati sopra citati. 
  5. Qualora l'interessato abbia ultimato i  lavori  e  non  disponga
piu'  di  propria  rappresentanza  nel  Paese  di  esecuzione  o   la
rappresentanza non sia in  grado  di  svolgere  a  pieno  le  proprie
funzioni a causa di palesi difficolta' nel medesimo Paese, puo'  fare
riferimento alla struttura  competente  del  Ministero  degli  affari
esteri.". 
  4. A quanto previsto dall'articolo 6-bis del decreto legislativo n.
163 del 2006, introdotto  dal  comma  1,  lettera  a),  del  presente
articolo, le amministrazioni provvedono con le  risorse  finanziarie,
umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 21 
 
               Responsabilita' solidale negli appalti 
 
  1. L'articolo 29, comma 2, del  decreto  legislativo  10  settembre
2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: 
  "2. In caso di appalto  di  opere  o  di  servizi,  il  committente
imprenditore  o  datore  di  lavoro  e'  obbligato  in   solido   con
l'appaltatore, nonche' con ciascuno  degli  eventuali  subappaltatori
entro  il  limite  di  due  anni  dalla  cessazione  dell'appalto,  a
corrispondere ai lavoratori i trattamenti  retributivi,  comprese  le
quote  di  trattamento  di  fine  rapporto,  nonche'   i   contributi
previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione  al  periodo
di esecuzione del contratto di appalto,  restando  escluso  qualsiasi
obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo  il  responsabile
dell'inadempimento. ((Ove convenuto  in  giudizio  per  il  pagamento
unitamente all'appaltatore, il committente imprenditore o  datore  di
lavoro  puo'  eccepire,  nella  prima  difesa,  il  beneficio   della
preventiva escussione del patrimonio  dell'appaltatore  medesimo.  In
tal caso il giudice accerta la responsabilita' solidale  di  entrambi
gli obbligati,  ma  l'azione  esecutiva  puo'  essere  intentata  nei
confronti del committente imprenditore o datore di lavoro  solo  dopo
l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore. L'eccezione
puo' essere sollevata anche se l'appaltatore non e'  stato  convenuto
in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o  datore  di
lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell'appaltatore sui quali
il  lavoratore   puo'   agevolmente   soddisfarsi.   Il   committente
imprenditore o datore di lavoro che ha  eseguito  il  pagamento  puo'
esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo
le regole generali))". 
                               Art. 22 
 
Modifiche alla normativa per l'adozione delle delibere CIPE  e  norme
  di salvaguardia  delle  procedure  in  corso  per  la  stipula  dei
  contratti di programma con le Societa' di gestione aeroportuali 
 
  1. All'articolo 41, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole:  "delle  opere  pubbliche"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "dei progetti e dei programmi di intervento pubblico"; 
    b) le parole: "relativamente ai progetti di opere pubbliche" sono
soppresse; 
    c) le parole: "il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti"
sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro proponente,  sentito  il
Segretario del CIPE,". 
  2. Il recepimento della direttiva 2009/12/CE in materia di  diritti
aeroportuali,  di  cui  al  Capo  II,  articoli  da  71  a  82,   del
decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  fa   comunque   salvo   il
completamento  delle  procedure  in  corso  volte  alla  stipula  dei
contratti di programma con le societa' di gestione  aeroportuali,  ai
sensi degli articoli 11-nonies del decreto-legge 30  settembre  2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,
n. 248, e 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102.
Tali procedure devono concludersi entro e non oltre  il  31  dicembre
2012 e, comunque, la durata  dei  contratti  di  programma  stipulati
secondo quanto disposto nel primo periodo  e'  fissata  nel  rispetto
della normativa nazionale e comunitaria in materia e  dei  rispettivi
modelli tariffari. 
  3. La misura dei diritti aeroportuali stabilita  nei  contratti  di
programma  stipulati  anteriormente   all'entrata   in   vigore   del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, puo' essere determinata  secondo
le modalita' di cui al capo II del decreto medesimo alla scadenza dei
contratti stessi. 

Sezione IV

Semplificazioni in materia ambientale

                               Art. 23 
 
Autorizzazione unica in materia ambientale per  le  piccole  e  medie
                               imprese 
 
  1. Ferme restando le  disposizioni  in  materia  di  autorizzazione
integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare le procedure  e  ridurre
gli oneri per le PMI ((e per gli impianti non  soggetti  alle  citate
disposizioni in materia  di  autorizzazione  integrata  ambientale)),
anche sulla base dei risultati delle attivita' di  misurazione  degli
oneri amministrativi di cui  all'articolo  25  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008,  n.  133,  il  Governo  e'  autorizzato  ad  emanare  un
regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente ((e della tutela
del  territorio))  e  del  mare,  del  Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e la semplificazione e del  Ministro  dello  sviluppo
economico,  sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui  al   decreto
legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   volto   a   disciplinare
l'autorizzazione unica ambientale e a  semplificare  gli  adempimenti
amministrativi delle piccole e medie imprese ((e degli  impianti  non
soggetti alle disposizioni in  materia  di  autorizzazione  integrata
ambientale)), in base ai seguenti principi e criteri  direttivi,  nel
rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni: 
    a)  l'autorizzazione  sostituisce  ogni  atto  di  comunicazione,
notifica ed autorizzazione previsto  dalla  legislazione  vigente  in
materia ambientale; 
    b) l'autorizzazione unica ambientale e' rilasciata  da  un  unico
ente; 
    c)  il  procedimento  deve  essere  improntato  al  principio  di
proporzionalita' degli adempimenti amministrativi in  relazione  alla
dimensione  dell'impresa  e  al   settore   di   attivita',   nonche'
all'esigenza  di  tutela  degli  interessi  pubblici  e  non   dovra'
comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese. 
  2. Il regolamento di cui al comma 1 e' emanato entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore  del  presente  decreto  e  dalla  data  di
entrata in vigore  del  medesimo  regolamento  sono  identificate  le
norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti che sono
abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento. 
  ((2-bis. La realizzazione  delle  infrastrutture  di  ricarica  dei
veicoli elettrici e' sottoposta alla  disciplina  della  segnalazione
certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge  7
agosto 1990, n.241, e successive modificazioni)). 
                               Art. 24 
 
Modifiche  alle  norme  in  materia  ambientale  di  cui  al  decreto
                  legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 6, comma  17,  sesto  periodo,  dopo  le  parole:
"titoli abilitativi gia' rilasciati alla stessa data"  sono  inserite
le seguenti: ", anche ai fini delle eventuali relative proroghe"; 
    b)  all'articolo  10,  comma  1,  secondo  periodo,   la   parola
"richiesta" e' sostituita dalla seguente: "rilasciata"; 
    c) all'articolo 29-decies, comma 1,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "Per gli impianti localizzati in  mare,  l'Istituto
superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca  ambientale  esegue  i
controlli di  cui  al  comma  3,  coordinandosi  con  gli  uffici  di
vigilanza del Ministero dello sviluppo economico."; 
    d) all'articolo 109 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 2, le parole da: "e'  rilasciata"  a:  "smaltimento
alternativo" sono sostituite dalle  seguenti:  "e'  rilasciata  dalla
regione,  fatta  eccezione  per  gli  interventi  ricadenti  in  aree
protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982,  n.  979  e  6
dicembre 1991, n. 394,  per  i  quali  e'  rilasciata  dal  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,"; 
      2) al comma 3, dopo la parola "autorizzazione" e'  inserita  la
seguente "regionale"; 
  ((d-bis) all'articolo 194,  comma  3,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente  periodo:  "Le   imprese   che   effettuano   il   trasporto
transfrontaliero di rifiuti,  fra  i  quali  quelli  da  imballaggio,
devono allegare per ogni spedizione una dichiarazione  dell'autorita'
del Paese di destinazione dalla quale risulti che nella  legislazione
nazionale non vi siano  norme  ambientali  meno  rigorose  di  quelle
previste dal diritto dell'Unione europea, ivi incluso un  sistema  di
controllo sulle  emissioni  di  gas  serra,  e  che  l'operazione  di
recupero nel Paese  di  destinazione  sia  effettuata  con  modalita'
equivalenti, dal punto di vista ambientale, a quelle  previste  dalla
legislazione in materia di rifiuti del Paese di provenienza")). 
    e) all'articolo 216-bis,  comma  7,  dopo  il  primo  periodo  e'
inserito il seguente: "Nelle more dell'emanazione del decreto di  cui
al primo periodo, le autorita' competenti  possono  autorizzare,  nel
rispetto della normativa ((dell'Unione europea)),  le  operazioni  di
rigenerazione degli oli usati anche in deroga all'allegato A, tabella
3, del decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392, fermi restando  i
limiti stabiliti dalla predetta tabella  in  relazione  al  parametro
PCB/PCT."; 
    f) all'articolo 228, dopo il comma 3, e'  inserito  il  seguente:
"3-bis . I produttori e gli  importatori  di  pneumatici  o  le  loro
eventuali forme associate  determinano  annualmente  l'ammontare  del
rispettivo contributo necessario per l'adempimento, nell'anno  solare
successivo, degli obblighi di cui al comma 1 e lo  comunicano,  entro
il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e  del  mare  anche  specificando  gli  oneri  e  le
componenti di costo che giustificano l'ammontare del  contributo.  Il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  se
necessario, richiede integrazioni e chiarimenti al fine  di  disporre
della completezza delle informazioni da divulgare anche a  mezzo  del
proprio portale informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno.
E' fatta salva la facolta' di procedere  nell'anno  solare  in  corso
alla rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori di
pneumatici o le rispettive forme associate, del contributo  richiesto
per l'anno solare in corso."; 
  ((f-bis) all'articolo 242, comma 7,  dopo  il  secondo  periodo  e'
inserito  il  seguente:  "Nell'ambito  dell'articolazione   temporale
potra'  essere  valutata  l'adozione  di  tecnologie  innovative,  di
dimostrata efficienza ed  efficacia,  a  costi  sopportabili,  resesi
disponibili  a  seguito  dello   sviluppo   tecnico-scientifico   del
settore")). 
    g) all'articolo 268, comma 1, ((...)) alla lettera p)  le  parole
da:  "per  le  piattaforme"  alle  parole  "gas  naturale  liquefatto
off-shore;" sono soppresse; 
    h) ((all'articolo 281, il comma 5 e' sostituito  dal  seguente:))
"((5)) Le integrazioni e le modifiche degli allegati  alle  norme  in
materia di tutela dell'aria e  della  riduzione  delle  emissioni  in
atmosfera del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare , di  concerto
con  il  Ministro  della  salute,  con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico  e,  per  quanto  di  competenza,  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la  Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281."; 
    i) all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, dopo il  punto  1.4  e'  inserito  il  seguente:
"1.4-bis terminali di rigassificazione e altri  impianti  localizzati
in mare su piattaforme off-shore;". 

Sezione V

Semplificazioni in materia di agricoltura

                               Art. 25 
 
          Misure di semplificazione per le imprese agricole 
 
  1.  Al  fine  di   semplificare   e   accelerare   i   procedimenti
amministrativi per  l'erogazione  agli  aventi  diritto  di  aiuti  o
contributi previsti dalla normativa dell'Unione  europea  nell'ambito
della Politica  agricola  comune,  l'Agenzia  per  le  erogazioni  in
agricoltura (AGEA), per l'acquisizione delle informazioni necessarie,
utilizza ((, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica)),
secondo i  protocolli  standard  previsti  nel  sistema  pubblico  di
connettivita', anche le banche dati informatiche  dell'Agenzia  delle
entrate,  dell'INPS  e  delle   Camere   di   commercio,   industria,
artigianato ed agricoltura. Le modalita' di applicazione delle misure
di semplificazione previste dal  presente  comma  sono  definite  con
apposite convenzioni tra l'AGEA e le amministrazioni  sopra  indicate
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. I dati relativi alla azienda agricola  contenuti  nel  fascicolo
aziendale  elettronico  di  cui  all'articolo  9  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e  all'articolo
13, del decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  99,  fanno  fede  nei
confronti delle pubbliche  amministrazioni  per  i  rapporti  che  il
titolare della azienda agricola  instaura  ed  intrattiene  con  esse
((anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza  agricola
di cui all'articolo 3-bis del decreto  legislativo  27  maggio  1999,
n.165,  e  successive  modificazioni,  che  ne  curano  la  tenuta  e
l'aggiornamento)). Le modalita' operative per  la  consultazione  del
fascicolo   aziendale   elettronico   da   parte   delle    pubbliche
amministrazioni  sono  definite  con  decreto  del   Ministro   delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il
Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  da  adottarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto. 
  3. All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 9 settembre
2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  novembre
2005, n.  231,  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  "Gli  organismi
pagatori, al fine  della  compiuta  attuazione  del  presente  comma,
predispongono e mettono a disposizione  degli  utenti  le  procedure,
anche informatiche, e le circolari applicative correlate.". 
                               Art. 26 
 
          Definizione di bosco e di arboricoltura da legno 
 
  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001,  n.  227,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, lettera c), dopo le parole:  "la  continuita'  del
bosco" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "non identificabili  come
pascoli, prati e pascoli arborati"; 
    b) al comma 6,  dopo  le  parole:  "i  castagneti  da  frutto  in
attualita'  di  coltura   e   gli   impianti   di   frutticoltura   e
d'arboricoltura da  legno  di  cui  al  comma  5"  sono  inserite  le
seguenti:  "ivi  comprese,  le  formazioni   forestali   di   origine
artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione  a
misure  agro  ambientali  promosse  nell'ambito  delle  politiche  di
sviluppo rurale dell'Unione europea  una  volta  scaduti  i  relativi
vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di  interesse
storico  coinvolti  da   processi   di   forestazione,   naturale   o
artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi" e, in fine,  sono
aggiunte le seguenti:  "non  identificabili  come  pascoli,  prati  o
pascoli arborati ((o come tartufaie coltivate)).". 
                               Art. 27 
 
             Esercizio dell'attivita' di vendita diretta 
 
  1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228, il primo periodo e' sostituito dal seguente: 
  "2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e'
soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di
produzione e puo' essere effettuata a decorrere dalla data  di  invio
della medesima comunicazione.". 
                               Art. 28 
 
Modifiche relative alla movimentazione aziendale  dei  rifiuti  e  al
                         deposito temporaneo 
 
  1. All'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
dopo il comma 9 e' inserito il seguente:  «9-bis.  La  movimentazione
dei rifiuti tra fondi appartenenti alla  medesima  azienda  agricola,
ancorche'  ((effettuata))  percorrendo  la  pubblica  via,   non   e'
considerata trasporto ai fini del presente  decreto  qualora  risulti
comprovato da elementi  oggettivi  ed  univoci  che  sia  finalizzata
unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei  rifiuti
in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore  a
dieci  chilometri.  Non  e'   altresi'   considerata   trasporto   la
movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore  agricolo  di
cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito  che
sia nella disponibilita' giuridica della cooperativa agricola di  cui
e' socio, qualora sia  finalizzata  al  raggiungimento  del  deposito
temporaneo.». 
  2. All'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «nel luogo in cui  gli  stessi
sono prodotti» sono inserite le seguenti: «o,  per  gli  imprenditori
agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso  il  sito
che sia nella disponibilita' giuridica della cooperativa agricola  di
cui gli stessi sono soci». 
                               Art. 29 
 
       Disposizioni a favore del settore bieticolo-saccarifero 
 
  1. I progetti di riconversione del comparto bieticolo  saccarifero,
ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006,
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  marzo  2006,  n.
81,  e  successivamente  approvati  dal  Comitato   interministeriale
istituito in base all'articolo 2, comma 1, del  citato  decreto-legge
n. 2 del 2006, rivestono carattere di interesse  nazionale  anche  ai
fini  della  definizione   e   del   perfezionamento   dei   processi
autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio. 
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Comitato interministeriale di cui al comma 1  dispone  le
norme idonee nel quadro  delle  competenze  amministrative  regionali
atte a garantire l'esecutivita' dei progetti  suddetti,  nomina,  nei
casi di  particolare  necessita',  ai  sensi   dell'articolo  20  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un  commissario  ad
acta per l'attuazione degli accordi definiti in  sede  regionale  con
coordinamento del  Comitato  interministeriale.  Al  Commissario  non
spettano compensi e  ad  eventuali  rimborsi  di  spese  si  provvede
nell'ambito delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti. 

Sezione VI

Disposizioni di semplificazione in materia di ricerca

                               Art. 30 
 
Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale  e  di
                         ricerca industriale 
 
  1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: 
  "3-bis. Ai fini della semplificazione dei rapporti istruttori e  di
gestione dei progetti di ricerca, per ciascun progetto i partecipanti
possono individuare tra di loro un soggetto capofila.  Il  ricorso  a
tale soluzione  organizzativa  e'  incentivato  secondo  modalita'  e
criteri fissati ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  2.  Il  soggetto
capofila assolve i seguenti compiti: 
    a) rappresenta le imprese ed enti partecipanti nei  rapporti  con
l'amministrazione  che  concede  le  agevolazioni,  anche   ai   fini
dell'avvalimento e della garanzia dei requisiti; 
    b) ai fini  dell'accesso  alle  agevolazioni,  presenta  in  nome
proprio e per conto delle altre  imprese  ed  enti  partecipanti,  la
proposta o progetto  di  ricerca  e  le  eventuali  variazioni  degli
stessi; 
    c) richiede, in nome proprio e per conto delle  imprese  ed  enti
che realizzano i progetti e gli interventi, le erogazioni  per  stato
di avanzamento, attestando la  regolare  esecuzione  dei  progetti  e
degli investimenti stessi nonche' delle eventuali variazioni; 
    d) effettua  il  monitoraggio  periodico  sullo  svolgimento  del
programma. 
  3-ter. E' consentita la variazione non rilevante  dei  progetti  di
ricerca industriale, in termini soggettivi nel limite del  venti  per
cento dei soggetti che rappresentano il raggruppamento proponente, in
qualsiasi forma giuridica organizzato e fatto salvo il minimo di uno,
oppure in termini oggettivi di rappresentanza partecipativa  fino  al
limite del venti per cento  del  valore  del  progetto,  in  fase  di
valutazione  preventiva  degli  stessi  ai  fini  dell'ammissione  al
finanziamento, nel caso  in  cui  altri  soggetti  partecipanti  alla
compagine dimostrino di poter surrogare il soggetto  rinunciatario  o
escluso per  motivazioni  di  carattere  economico-finanziario  senza
alterare  la  qualita'  e  il  valore  del  progetto,  garantendo  il
raggiungimento degli obiettivi dichiarati. 
  3-quater.  Nella  fase  attuativa   del   progetto,   il   comitato
tecnico-scientifico  di  cui  all'articolo   7   puo'   valutare   la
rimodulazione  del  progetto  medesimo  per   variazioni   rilevanti,
superiori al predetto limite del venti per cento e non  eccedenti  il
cinquanta  per  cento,  in  caso  di   sussistenza   di   motivazioni
tecnico-scientifiche    o    economico-finanziarie    di    carattere
straordinario. 
  3-quinquies.  Sulle  richieste  di  rimodulazione  di  elementi   o
contenuti progettuali di secondaria  entita',  non  rientranti  nelle
ipotesi  di  cui  ai   commi   3-ter   e   3-quater,   il   Ministero
dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca    provvede
direttamente, acquisito il parere dell'esperto  incaricato  nei  casi
piu' complessi. 
  3-sexies. La domanda di rimodulazione del  progetto,  nel  caso  di
indicazione di sostituzione nelle attivita' facenti capo al  soggetto
rinunciatario  o  escluso,  e'  presentata  dai  partecipanti  o  dal
soggetto capofila entro trenta giorni dall'accertamento  formale,  da
parte del Ministero, della rinuncia o esclusione per  motivazioni  di
carattere economico-finanziario. 
  3-septies. Sono inoltre considerati soggetti ammissibili i soggetti
individuati come tali dai regolamenti comunitari, relativamente  alle
attivita' svolte nel quadro di programmi  dell'Unione  europea  o  di
accordi internazionali. 
  3-octies.  Le  variazioni  del  progetto  senza  aumento  di  spesa
approvate in ambito comunitario o internazionale sono automaticamente
recepite in ambito nazionale."; 
    b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), sono inserite,
in fine,  le  seguenti  parole:",  nonche'  sulla  base  di  progetti
cofinanziati dall'Unione europea a seguito di bandi internazionali di
ricerca industriale"; 
    c) all'articolo 6: 
      1) al comma  2,  dopo  le  parole:  "spese  ammissibili,"  sono
inserite le seguenti: "ivi  comprese,  con  riferimento  ai  progetti
svolti nel quadro di  programmi  dell'Unione  europea  o  di  accordi
internazionali, quelle per la disseminazione dei risultati ottenuti e
per il coordinamento generale del progetto,"; 
      2) al comma 4 e' aggiunto in fine  il  seguente  periodo:  "Una
quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilita'  complessive
del Fondo agevolazioni ricerca e' comunque destinata al finanziamento
degli interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o
di accordi internazionali."; 
    d) all'articolo 7, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: 
  "4-bis. La valutazione ex ante  degli  aspetti  tecnico-scientifici
dei progetti o programmi presentati di cui al comma 1 e il parere  di
cui al comma 2 non sono richiesti per i progetti gia' selezionati nel
quadro di programmi dell'Unione europea o di  accordi  internazionali
cofinanziati anche dalla stessa a seguito di bandi internazionali  di
ricerca.  I  progetti  sono  ammessi  al  finanziamento   fino   alla
concorrenza delle risorse disponibili  nell'ambito  del  riparto  del
Fondo agevolazioni ricerca. 
  4-ter. Al fine di accelerare l'iter di valutazione dei progetti  di
ricerca  industriale  presentati  ai  sensi  del   presente   decreto
legislativo e di snellire le procedure di controllo e  di  spesa,  le
imprese industriali, anche nelle forme associate di cui  all'articolo
4, possono, in alternativa alle procedure ordinarie  e  con  oneri  a
proprio carico, verificare e attestare il possesso dei  requisiti  di
affidabilita'    economico-finanziaria,    ovvero     la     regolare
rendicontazione  amministrativo-contabile  delle  attivita'   svolte,
attraverso  una  relazione  tecnica  e  un'attestazione   di   merito
rilasciata in  forma  giurata  e  sotto  esplicita  dichiarazione  di
responsabilita' da soggetti iscritti nel registro dei revisori legali
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del  decreto  legislativo
27 gennaio 2010,  n.  39.  Su  tali  relazioni  e  attestazioni  sono
effettuate verifiche a campione. 
  4-quater. Al fine  di  favorire  la  realizzazione  di  progetti  e
attivita' di ricerca, in un'ottica di merito di progetto, in caso  di
insufficiente possesso dei previsti requisiti economico-finanziari da
parte delle imprese proponenti, ((l'ammissione)) alle agevolazioni e'
comunque possibile sulla base della  produzione  di  una  polizza  di
garanzia a copertura dell'intero  ammontare  dell'agevolazione  e  di
specifici accordi con una o piu' imprese ((utilizzatrici finali)) dei
risultati del progetto ovvero nelle forme  dell'avvalimento  concesso
da  altro  soggetto  partecipante  alla  compagine  in  possesso  dei
necessari requisiti. In tal caso, la certificazione della rispondenza
deve  riguardare  le  sole  imprese  indicate  per  lo   sfruttamento
industriale dei risultati della ricerca. 
  4-quinquies. Nell'ipotesi di cui al comma  4-quater,  la  relazione
tecnica   contiene   una   compiuta    analisi    delle    principali
caratteristiche del progetto, con specifici approfondimenti  dedicati
alle prospettive industriali dello stesso e degli  accordi  stipulati
tra il soggetto proponente e gli utilizzatori  finali  del  risultato
della ricerca. 
  4-sexies. Nelle procedure in cui la concessione degli incentivi  e'
anche  subordinata  al  positivo  esito  di  sopralluoghi  presso  il
soggetto richiedente, detto  adempimento  puo'  avvenire  nella  fase
successiva  all'ammissione  alle  agevolazioni,  ed  ai  fini   della
procedura  valutativa  l'amministrazione   si   avvale   delle   sole
risultanze documentali, nel caso in cui le erogazioni  siano  coperte
da polizza di garanzia. L'esito negativo di tali verifiche successive
assume natura di condizione  risolutiva  del  rapporto  e  di  revoca
dell'agevolazione, con recupero del finanziamento concesso. 
  4-septies.    Con    decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  sono   definite   modalita'   di
attuazione degli interventi previsti nel presente articolo.". 
                               Art. 31 
 
       Misure di semplificazione in materia di ricerca di base 
 
  1. Nelle more del riordino del sistema di valutazione, al  fine  di
assicurare la semplificazione e l'accelerazione  delle  procedure  di
gestione dei progetti di ricerca di base, le verifiche  scientifiche,
amministrative e contabili relative ai risultati e alle attivita' dei
progetti sono effettuate esclusivamente al termine degli  stessi.  Il
costo delle valutazioni scientifiche ex post  grava  per  intero  sui
fondi destinati al finanziamento dei progetti, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010,  n.
240, ((senza nuovi o maggiori oneri)) per la finanza pubblica. 
  2. I commi 313, 314 e 315 dell'articolo 2 della legge  24  dicembre
2007, n. 244, sono abrogati. 
  3. All'articolo 20, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n.  240,
il periodo da "Restano ferme le norme" fino alla fine  del  comma  e'
sostituito dal seguente: "Una percentuale del  dieci  per  cento  del
Fondo per gli investimenti nella ricerca  scientifica  e  tecnologica
(FIRST), di cui all'articolo 1 comma 870,  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, e' destinata a interventi in favore di  ricercatori  di
eta' inferiore a 40 anni, secondo procedure stabilite con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.". 
                            Art. 31-bis. 
 
((  (Scuola  sperimentale  di  dottorato  internazionale  Gran  Sasso
                    Science Institute - GSSI). )) 
 
  ((1. Al fine di rilanciare lo sviluppo  dei  territori  terremotati
dell'Abruzzo mediante la  ricostituzione  e  il  rafforzamento  delle
capacita' del  sistema  didattico,  scientifico  e  produttivo  e  di
realizzare  un  polo  di  eccellenza   internazionale   grazie   alla
valorizzazione di competenze  e  strutture  altamente  specialistiche
gia' esistenti nel territorio, nonche' di  favorire  l'attrazione  di
risorse di alto livello prevalentemente nel campo  delle  scienze  di
base, e' istituita la Scuola sperimentale di dottorato internazionale
denominata Gran Sasso Science Institute (GSSI). 
  2. La scuola ha come soggetto attivatore  l'Istituto  nazionale  di
fisica nucleare (INFN) e opera in via sperimentale per un triennio  a
decorrere dall'anno accademico 2013-2014. L'INFN,  sulla  base  delle
risultanze del lavoro del comitato ordinatore  di  cui  al  comma  4,
coinvolge universita' e ove necessario altri enti di ricerca. 
  3. La scuola ha l'obiettivo di attrarre  competenze  specialistiche
di   alto   livello   nel   campo   delle   scienze   di    base    e
dell'intermediazione tra ricerca  e  impresa  (fisica,  matematica  e
informatica,   gestione    dell'innovazione    e    dello    sviluppo
territoriale),  attraverso  attivita'  didattica  post-laurea,  e  di
formare ricercatori altamente qualificati.  A  tal  fine,  la  scuola
attiva, ai sensi  e  per  gli  effetti  della  vigente  normativa  in
materia, secondo quanto previsto dalla legge 3  luglio  1998,  n.210,
come da ultimo modificata dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, corsi
di dottorato di ricerca, con  particolare  riguardo  alla  dimensione
internazionale e  al  rapporto  con  le  imprese  ad  alto  contenuto
scientifico e tecnologico, e cura altresi'  attivita'  di  formazione
post-dottorato. 
  4. Il piano strategico, che individua le istituzioni  universitarie
da  coinvolgere,  lo  statuto  e  i  regolamenti  della  scuola  sono
elaborati in  fase  di  costituzione  da  un  comitato  ordinatore  e
approvati dal Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze.
Il  comitato  ordinatore,  nominato   con   decreto   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  e'  composto  da
cinque esperti di  elevata  professionalita'.  Il  comitato  opera  a
titolo  gratuito,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  5. Fino al completamento del triennio di sperimentazione di cui  al
comma 2,  per  il  finanziamento  delle  attivita'  della  scuola  e'
autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
2013, 2014 e 2015, cui si fa fronte,  quanto  a  6  milioni  di  euro
annui, a valere sui fondi per la ricostruzione  dell'Abruzzo  di  cui
all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge  28  aprile  2009,  n.39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,  n.77,  e,
quanto a 6 milioni di euro annui, a valere  sulle  risorse  destinate
alla regione Abruzzo nell'ambito del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione di cui all'articolo 4  del  decreto  legislativo  31  maggio
2011, n. 88. 
  6.  Allo  scadere  del  triennio,  previo  reperimento  di   idonea
copertura finanziaria, con  apposito  provvedimento  legislativo,  la
scuola  puo'  assumere  carattere  di  stabilita'  a  seguito   della
valutazione  dei  risultati  da  parte  dell'Agenzia   nazionale   di
valutazione del  sistema  universitario  e  della  ricerca,  mediante
decreto   di   riconoscimento    e    approvazione    del    Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   di
bilancio)). 
                               Art. 32 
 
Misure di semplificazione delle procedure istruttorie, valutative, di
           spesa e di controllo nel settore della ricerca 
 
  1. Al fine di finanziare con risorse nazionali progetti a esclusiva
ricaduta nazionale valutati positivamente in sede comunitaria ma  non
ammessi al  relativo  finanziamento,  il  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sulla base di un avviso pubblico di
presentazione di specifiche domande  di  finanziamento  e  fino  alla
concorrenza delle risorse stanziate per tali finalita',  prende  atto
dei  risultati  delle  valutazioni  effettuate  e  delle  graduatorie
adottate in sede  comunitaria.  Nel  predetto  avviso  pubblico  puo'
essere definita la priorita' degli  interventi,  anche  in  relazione
alla coerenza degli stessi con le strategie nazionali. 
  2. Al fine di consentire  la  semplificazione  delle  procedure  di
utilizzazione  del  Fondo  per   gli   investimenti   nella   ricerca
scientifica e tecnologica, all'articolo 1  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 872 e' sostituito dal seguente: 
  "872. In coerenza con gli indirizzi del Programma  nazionale  della
ricerca,  il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al  comma
870 tra gli strumenti previsti nel  decreto  di  cui  al  comma  873,
destinando  una  quota  non  inferiore  al   15   per   cento   delle
disponibilita'  complessive  del   fondo   al   finanziamento   degli
((interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o
di   accordi   internazionali.".   Il   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca,  con  proprio  decreto  da  emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto, provvede a  fissare  i  criteri  di
selezione  dei  progetti,  prevedendo  misure  premiali  per   quelli
presentati da piccole e medie imprese)); 
    b) il comma 873 e' sostituito dal seguente: 
  "873.  Il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'   e   della
ricerca, con decreto ((adottato ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400)), definisce i criteri di  accesso
e le modalita' di utilizzo e gestione del fondo cui al comma 870  per
la concessione delle agevolazioni per la ricerca  di  competenza  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, al  fine
di garantire la massima efficacia  e  omogeneita'  degli  interventi,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". 
  ((3. Gli oneri derivanti dalla  costituzione  e  dal  funzionamento
delle commissioni tecnico-scientifiche o professionali di valutazione
e controllo dei progetti di ricerca, compresi i compensi a favore  di
esperti di alta qualificazione  tecnico-scientifica,  sono  a  carico
delle  risorse  del  Fondo  per  gli   investimenti   nella   ricerca
scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1,  comma  870,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ai medesimi progetti, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica)). 
                               Art. 33 
 
((Aspettativa per l'attribuzione di borse di studio, assegni o  altre
forme similari di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali  e
                  semplificazioni per la ricerca)) 
 
  1. Il personale dipendente inquadrato  nel  ruolo  dei  ricercatori
degli enti pubblici di ricerca e delle universita' che, ((in  seguito
all'attribuzione di borse di studio, assegni o altre  forme  similari
di sovvenzione dell'Unione  europea  o  internazionali)),  svolga  la
relativa attivita' di  ricerca  presso  l'ente  di  appartenenza,  e'
collocato in aspettativa senza assegni su richiesta, ((per il periodo
massimo di durata della  borsa  di  studio,  assegno  o  altra  forma
similare di sovvenzione)). ((Lo svolgimento dell'attivita' di ricerca
inerente alla borsa di studio, assegno  o  altra  forma  similare  di
sovvenzione)) e la relativa retribuzione vengono  regolati  dall'ente
mediante un contratto di lavoro a tempo determinato. La  retribuzione
massima spettante al ricercatore ((rimane a  carico  della  borsa  di
studio, assegno o altra forma  similare  di  sovvenzione  dell'Unione
europea o internazionale)) e non puo' eccedere quella prevista per il
livello apicale, appartenente alla fascia di ricercatore piu' elevata
del profilo di ricercatore degli enti pubblici di ricerca. 
  2. Al personale dipendente inquadrato  nel  ruolo  dei  ricercatori
degli enti pubblici di ricerca e delle universita' che, ((in  seguito
all'attribuzione di borse di studio, assegni o altre  forme  similari
di sovvenzione dell'Unione  europea  o  internazionali)),  svolga  la
relativa attivita' di ricerca presso soggetti e organismi pubblici  o
privati, nazionali o internazionali si applica l'articolo 23-bis  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni. 

Sezione VII

Altre disposizioni di semplificazione

                               Art. 34 
 
Riconoscimento dell'abilitazione delle imprese esercenti attivita' di
  installazione, ampliamento  e  manutenzione  degli  impianti  negli
  edifici 
 
  1. L'abilitazione delle imprese di cui all'articolo 3, del  decreto
del Ministro  dello  sviluppo  economico  22  gennaio  2008,  n.  37,
concerne, alle condizioni ivi indicate, tutte le tipologie di edifici
indipendentemente dalla destinazione d'uso. 
                               Art. 35 
 
Disposizioni in materia di controllo societario e di trasferimento  e
           conferimento di funzioni ai magistrati ordinari 
 
  ((1. Il  terzo  comma  dell'articolo  2397  del  codice  civile  e'
abrogato)). 
  2. All'articolo 2477 del codice civile: 
    a) il primo comma e' sostituito dal seguente: "L'atto costitutivo
puo' prevedere, determinandone le  competenze  ((e  i  poteri)),  ivi
compresa la revisione legale dei conti, la nomina  di  un  organo  di
controllo o di un revisore. Se lo statuto non  dispone  diversamente,
l'organo di controllo e' costituito da un solo membro effettivo."; 
    b) al secondo, terzo, quarto  e  sesto  comma,  le  parole:  "del
sindaco" sono sostituite dalle seguenti: "dell'organo di controllo  o
del revisore"; 
    c) il quinto comma e'  sostituito  dal  seguente:  "Nel  caso  di
nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano  le
disposizioni sul collegio sindacale  previste  per  le  societa'  per
azioni.". 
  ((2-bis. La disposizione  di  cui  all'articolo  6,  comma  2,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n.78,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel  senso  che  il
carattere onorifico della partecipazione  agli  organi  collegiali  e
della  titolarita'  di  organi  degli  enti  che  comunque   ricevono
contributi a carico della finanza pubblica e' previsto per gli organi
diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori
dei conti)). 
  3. Salvo quanto stabilito dall'articolo 195 del  regio  decreto  30
gennaio 1941, n. 12, e per il conferimento delle  funzioni  direttive
apicali  di  legittimita',  la  disposizione  dell'articolo  194  del
medesimo regio decreto si interpreta nel senso che  il  rispetto  del
termine ivi  previsto  e'  richiesto  per  tutti  i  trasferimenti  o
conferimenti di funzioni,  anche  superiori  o  comunque  diverse  da
quelle ricoperte, dei magistrati ordinari. 
  4. L'articolo 195 del regio decreto 30  gennaio  1941,  n.  12,  e'
sostituito dal  seguente:  "Art.195  -  (Disposizioni  speciali).  Le
disposizioni degli articoli 192 e 194 non si applicano al  presidente
aggiunto della corte  di  cassazione,  al  presidente  del  tribunale
superiore delle acque pubbliche,  al  procuratore  generale  aggiunto
presso la corte di cassazione, ai presidenti di sezione  della  corte
di cassazione, agli avvocati generali della corte di  cassazione,  ai
presidenti e ai procuratori generali di corte di appello.". 
                               Art. 36 
 
            Privilegio dei crediti dell'impresa artigiana 
 
  1. All'articolo 2751-bis, primo comma, del codice civile, il numero
5) e' sostituito dal seguente: 
  "5) i crediti  dell'impresa  artigiana,  definita  ai  sensi  delle
disposizioni legislative vigenti,  nonche'  delle  societa'  ed  enti
cooperativi di produzione e lavoro per i  corrispettivi  dei  servizi
prestati e della vendita dei manufatti;" . 
                               Art. 37 
 
Comunicazione dell'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  al
                       registro delle imprese 
 
  ((1. Dopo il comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n.2, e' inserito il seguente: 
    "6-bis. L'ufficio del  registro  delle  imprese  che  riceve  una
domanda di iscrizione da parte  di  un'impresa  costituita  in  forma
societaria  che  non  ha  iscritto  il  proprio  indirizzo  di  posta
elettronica certificata, in  luogo  dell'irrogazione  della  sanzione
prevista dall'articolo 2630 del codice civile,  sospende  la  domanda
per tre mesi, in attesa che essa sia  integrata  con  l'indirizzo  di
posta elettronica certificata")). 
                               Art. 38 
 
 Semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas medicinali 
 
  1. All'articolo 101, comma 2, del  decreto  legislativo  24  aprile
2006, n. 219, dopo le parole: «La persona responsabile  di  cui  alla
lettera b) del comma 1» sono inserite le seguenti: «e di cui al comma
2-bis» e il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Con  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del  Ministero
della  salute,  sentita  l'AIFA,  possono  essere  stabilite,  per  i
depositi che  trattano  esclusivamente  gas  medicinali,  deroghe  al
disposto di cui al primo periodo.». 
  2. All'articolo 101, del decreto legislativo  24  aprile  2006,  n.
219, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. In deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2, le funzioni di
persona responsabile di  depositi  che  trattano  esclusivamente  gas
medicinali possono essere svolte dal soggetto che possieda almeno uno
dei seguenti requisiti: 
    a) abbia conseguito una laurea specialistica, di cui  al  decreto
del  Ministro  dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o una laurea magistrale, di  cui
al decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle  classi  di
seguito specificate: 
      I. classe  LM-8  Classe  dei  corsi  di  laurea  magistrale  in
biotecnologie industriali; 
      II. classe LM-9  Classe  dei  corsi  di  laurea  magistrale  in
biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; 
      III. classe LM-21 Classe dei  corsi  di  laurea  magistrale  in
ingegneria chimica; 
    b) abbia conseguito una laurea di cui  al  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999,  n.  509,  e   al   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  22   ottobre   2004,   n.   270,
appartenente a una delle classi di seguito specificate, a  condizione
che siano stati superati gli  esami  di  chimica  farmaceutica  e  di
legislazione farmaceutica: 
      I. classe L-2 Classe dei corsi di laurea in biotecnologie; 
      II. classe  L-9  Classe  dei  corsi  di  laurea  in  ingegneria
industriale; 
      III. classe L-27 Classe  dei  corsi  di  laurea  in  scienze  e
tecnologie chimiche; 
      IV. classe L-29  Classe  dei  corsi  di  laurea  in  scienze  e
tecnologie farmaceutiche; 
    c) abbia svolto, per almeno cinque anni, anche non  continuativi,
successivamente all'entrata in  vigore  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 538, funzioni di direttore tecnico di magazzino  di
distribuzione all'ingrosso o di deposito di gas medicinali; 
  2-ter. Sono comunque fatte salve le situazioni regolarmente in atto
alla data di entrata in vigore ((della presente disposizione)), anche
in mancanza dei requisiti previsti dal comma 1,  lettera  b),  e  dal
comma 2-bis).". 
                               Art. 39 
 
Soppressione  del  requisito  di   idoneita'   fisica   per   avviare
            l'esercizio dell'attivita' di autoriparazione 
 
  1. All'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, la
lettera c) e' ((abrogata)). 
                               Art. 40 
 
Soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e  festiva
  per le imprese di panificazione di natura produttiva 
 
  1. Il secondo periodo dell'articolo 11, comma  13,  della  legge  3
agosto 1999, n. 265, e' soppresso. 
                               Art. 41 
 
Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti
                              e bevande 
 
  1. L'attivita' temporanea di somministrazione di alimenti e bevande
in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose,  tradizionali
e  culturali  o  eventi  locali  straordinari,  e'   avviata   previa
segnalazione certificata di inizio attivita' priva  di  dichiarazioni
asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7  agosto  1990,  n.
241, e non e' soggetta al possesso dei requisiti previsti ((dal comma
6 dell'articolo 71)) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. 
                               Art. 42 
 
Razionalizzazione  delle  misure  di  sostegno  finanziario  per  gli
             interventi conservativi sui beni culturali 
 
  1. All'articolo 31 del ((codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al)) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma
2 e'  aggiunto  il  seguente:  "2-bis.  L'ammissione  dell'intervento
autorizzato ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37  e'
disposta dagli organi  del  Ministero  in  base  all'ammontare  delle
risorse   disponibili,   determinate    annualmente    con    decreto
ministeriale, adottato di concerto con il Ministero  dell'economia  e
delle finanze.". 
                               Art. 43 
 
Semplificazioni  in  materia  di  verifica  dell'interesse  culturale
  nell'ambito  delle  procedure   di   dismissione   del   patrimonio
  immobiliare pubblico 
 
  1. Al fine di accelerare i processi di dismissione e valorizzazione
del patrimonio immobiliare pubblico di cui all'articolo 6 della legge
12 novembre 2011,  n.  183,  all'articolo  66  del  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, all'articolo  27  del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, e agli articoli 307,  comma  10,  e  314  del  ((codice
dell'ordinamento militare, di cui al)) decreto legislativo  15  marzo
2010, n. 66, nel rispetto delle esigenze  di  tutela  del  patrimonio
culturale, con decreto non avente natura regolamentare  del  Ministro
per i beni e le attivita' culturali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da  adottarsi  entro  sessanta  giorni
((dalla data di  entrata  in  vigore))  del  presente  decreto,  sono
definite modalita' tecniche operative, anche informatiche, idonee  ad
accelerare le procedure di verifica dell'interesse culturale  di  cui
all'articolo 12, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  e
successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e  del
paesaggio. 
  2.  Le  Amministrazioni  provvedono  all'attuazione  del   presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica. 
                               Art. 44 
 
      Semplificazioni in materia di interventi di lieve entita' 
 
  1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,  comma  2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro  un  anno  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro  per
i  beni  e  le  attivita'  culturali,  d'intesa  con  la   Conferenza
unificata,  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  3   del   decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  sono  dettate  disposizioni
modificative e integrative al regolamento di  cui  all'articolo  146,
comma 9, quarto periodo, ((del codice di cui al  decreto  legislativo
22 gennaio 2004, n.42)), e successive  modificazioni,  ((al  fine  di
precisare)) le ipotesi di interventi di lieve entita',  nonche'  allo
scopo di operare  ulteriori  semplificazioni  procedimentali,  ferme,
comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma
4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 
  2. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35)). 
                               Art. 45 
 
            Semplificazioni in materia di dati personali 
 
  1. ((Al codice in materia di protezione dei dati personali, di  cui
al decreto legislativo)) 30 giugno 2003, n. 196,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 21 dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari e'  altresi'  consentito
quando e' effettuato in attuazione  di  protocolli  d'intesa  per  la
prevenzione e il contrasto dei fenomeni di  criminalita'  organizzata
stipulati  con  il  Ministero  dell'interno  o  con  i  suoi   uffici
periferici di cui all'articolo 15, comma 2, del  decreto  legislativo
30 luglio 1999, n. 300, ((previo parere del Garante per la protezione
dei dati personali,)) che specificano la tipologia dei dati  trattati
e delle operazioni eseguibili.»; 
    b) all'articolo 27, comma 1, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: "Si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-bis."; 
    c) all'articolo 34 e' soppressa la lettera g) del comma 1  ed  e'
abrogato il comma 1-bis; 
    d) nel disciplinare  tecnico  in  materia  di  misure  minime  di
sicurezza di cui all'allegato B sono soppressi i paragrafi  da  19  a
19.8 e 26. 
                               Art. 46 
 
Disposizioni in materia di enti pubblici non economici  vigilati  dal
Ministero della difesa e di Consiglio  nazionale  dei  consumatori  e
                            degli utenti 
 
  1. Con uno o piu' regolamenti  da  emanare,  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge  23
agosto 1988, n.  400,  su  proposta  del  Ministro  della  difesa  di
concerto  con  i  Ministri  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione  e  dell'economia  e  delle   finanze,   sentite   le
organizzazioni  sindacali  in   relazione   alla   destinazione   del
personale, si puo'  procedere  alla  trasformazione  in  soggetti  di
diritto privato secondo quanto previsto dell'articolo 2,  comma  634,
lettere b) ed f), della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  degli  enti
pubblici non economici vigilati dal  Ministero  della  difesa,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2. Anche al fine di assicurare il  necessario  coordinamento  delle
associazioni dei consumatori ed utenti in merito all'attuazione delle
disposizioni di semplificazione procedimentale  e  documentale  nelle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 136, comma  4,  lettera
h), del ((codice del consumo,  di  cui  al))  decreto  legislativo  6
settembre 2005, n. 206, al  Consiglio  Nazionale  dei  Consumatori  e
degli Utenti, di cui  al  medesimo  articolo,  non  si  applicano  le
vigenti norme in materia di soppressione degli organi collegiali e di
riduzione dei relativi componenti, fatti salvi i  risparmi  di  spesa
gia' conseguiti ed il carattere gratuito dei relativi incarichi. 

Titolo II

Disposizioni in materia di sviluppo


Capo I

Norme in materia di agenda digitale e sviluppo dei settori della
innovazione, ricerca e istruzione, turismo e infrastrutture
energetiche


Sezione I

Innovazione tecnologica

                               Art. 47 
 
                      Agenda digitale italiana 
 
  1. Nel quadro delle indicazioni dell'agenda  digitale  europea,  di
cui alla comunicazione  della  Commissione  europea  COM  (2010)  245
definitivo/2 del 26 agosto  2010,  il  Governo  persegue  l'obiettivo
prioritario  della  modernizzazione   dei   rapporti   tra   pubblica
amministrazione, cittadini e imprese,  attraverso  azioni  coordinate
dirette a favorire lo  sviluppo  di  domanda  e  offerta  di  servizi
digitali innovativi, a potenziare l'offerta di connettivita' a  larga
banda, a incentivare cittadini  e  imprese  all'utilizzo  di  servizi
digitali e a promuovere la crescita di capacita' industriali adeguate
a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi. 
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
il   Ministro   per   la   coesione   territoriale,    il    Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, e' istituita  ((...))  una  cabina  di
regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, coordinando gli
interventi  pubblici  volti  alle  medesime  finalita'  da  parte  di
regioni, province autonome ed enti  locali.  ((All'istituzione  della
cabina di regia di cui al presente comma si provvede con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)). 
  ((2-bis. La cabina  di  regia  di  cui  al  comma  2,  nell'attuare
l'agenda digitale  italiana  nel  quadro  delle  indicazioni  sancite
dall'agenda digitale europea, persegue i seguenti obiettivi: 
    a) realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e  immateriali
al  servizio  delle  "comunita'  intelligenti"  (smart  communities),
finalizzate a soddisfare la crescente domanda di servizi digitali  in
settori quali la  mobilita',  il  risparmio  energetico,  il  sistema
educativo, la sicurezza, la sanita', i servizi sociali e la cultura; 
    b) promozione del paradigma dei dati  aperti  (open  data)  quale
modello di valorizzazione del  patrimonio  informativo  pubblico,  al
fine di creare strumenti e servizi innovativi; 
    c) potenziamento delle applicazioni di  amministrazione  digitale
(e-government) per il miglioramento dei servizi ai cittadini  e  alle
imprese, per favorire la partecipazione attiva degli stessi alla vita
pubblica e per realizzare un'amministrazione aperta e trasparente; 
    d) promozione della diffusione e del controllo di architetture di
cloud  computing  per  le  attivita'  e  i  servizi  delle  pubbliche
amministrazioni; 
    e) utilizzazione  degli  acquisti  pubblici  innovativi  e  degli
appalti pre-commerciali al fine di stimolare la  domanda  di  beni  e
servizi innovativi basati su tecnologie digitali; 
    f) infrastrutturazione per favorire l'accesso alla rete  internet
in grandi spazi pubblici collettivi quali scuole, universita',  spazi
urbani e locali pubblici in genere; 
    g)  investimento  nelle  tecnologie  digitali  per   il   sistema
scolastico e universitario, al fine di rendere l'offerta educativa  e
formativa coerente con i cambiamenti in atto nella societa'; 
    h) consentire l'utilizzo dell'infrastruttura di cui  all'articolo
81, comma 2-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, anche al fine  di  consentire
la  messa  a  disposizione  dei  cittadini  delle  proprie  posizioni
debitorie nei confronti dello Stato da parte delle banche dati  delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del  citato
codice di cui al decreto legislativo  n.82  del  2005,  e  successive
modificazioni; 
    i) individuare i criteri, i tempi e  le  relative  modalita'  per
effettuare  i  pagamenti  con  modalita'  informatiche   nonche'   le
modalita' per  il  riversamento,  la  rendicontazione  da  parte  del
prestatore dei servizi di pagamento e l'interazione tra i sistemi e i
soggetti coinvolti nel pagamento, anche individuando  il  modello  di
convenzione che il  prestatore  di  servizi  deve  sottoscrivere  per
effettuare il pagamento. 
  2-ter. Le disposizioni di cui al  comma  2-bis  si  applicano,  ove
possibile tecnicamente e senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza
pubblica, ovvero direttamente o indirettamente  aumenti  di  costi  a
carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all'esercizio
di attivita' amministrative. 
  2-quater. Al fine di favorire le azioni di cui al comma 1 e al fine
di  garantire  la  massima  concorrenzialita'   nel   mercato   delle
telecomunicazioni, in linea con  quanto  previsto  dall'articolo  34,
comma 3, lettera g), del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
l'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni,  entro  centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto,  secondo  le  procedure  previste  dalla  direttiva
2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo  2002,
come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 25 novembre 2009, individua le misure idonee a: 
    a)  assicurare  l'offerta  disaggregata   dei   prezzi   relativi
all'accesso all'ingrosso alla rete fissa e ai servizi  accessori,  in
modo che il prezzo del servizio di  accesso  all'ingrosso  alla  rete
fissa indichi separatamente il costo della  prestazione  dell'affitto
della linea e il costo delle attivita' accessorie, quali il  servizio
di attivazione della linea  stessa  e  il  servizio  di  manutenzione
correttiva; 
    b) rendere possibile, per gli  operatori  richiedenti,  acquisire
tali servizi anche da imprese terze operanti in regime di concorrenza
sotto la vigilanza e secondo  le  modalita'  indicate  dall'Autorita'
medesima, assicurando,  comunque,  il  mantenimento  della  sicurezza
della rete)). 
                            Art. 47-bis. 
 
        (( (Semplificazione in materia di sanita' digitale). 
 
  1. Nei  limiti  delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente, nei piani di sanita' nazionali  e
regionali  si  privilegia  la  gestione  elettronica  delle  pratiche
cliniche, attraverso l'utilizzo della cartella  clinica  elettronica,
cosi' come i sistemi di prenotazione elettronica per  l'accesso  alle
strutture da  parte  dei  cittadini  con  la  finalita'  di  ottenere
vantaggi in termini di accessibilita' e contenimento dei costi, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.)) 
                            Art. 47-ter. 
 
              (( (Digitalizzazione e riorganizzazione). 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.82,  sono
aggiunti i seguenti: 
  "3-bis. Le funzioni  legate  alle  tecnologie  dell'informazione  e
della comunicazione, di seguito denominate 'funzioni ICT', nei comuni
sono  obbligatoriamente  ed  esclusivamente   esercitate   in   forma
associata, secondo le forme  previste  dal  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, da parte  dei  comuni  con
popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio
coincide integralmente con quello di una o piu' isole e il comune  di
Campione d'Italia. 
   3-ter. Le funzioni ICT  di  cui  al  comma  3-bis  comprendono  la
realizzazione e la  gestione  di  infrastrutture  tecnologiche,  rete
dati, fonia, apparati,  di  banche  dati,  di  applicativi  software,
l'approvvigionamento  di  licenze  per  il  software,  la  formazione
informatica e la consulenza nel settore dell'informatica. 
   3-quater. La medesima funzione ICT non puo' essere svolta da  piu'
di una forma associativa. 
   3-quinquies.  Il  limite  demografico  minimo  che  l'insieme  dei
comuni, che sono tenuti  ad  esercitare  le  funzioni  ICT  in  forma
associata, deve raggiungere e'  fissato  in  30.000  abitanti,  salvo
quanto disposto dal comma 3-sexies. 
   3-sexies. Entro due mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, nelle materie di cui all'articolo  117,  commi
terzo e quarto, della Costituzione, la regione individua con  propria
legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito  del
Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale
e  omogenea  per  area  geografica  per  lo  svolgimento,  in   forma
obbligatoriamente  associata  da  parte  dei  comuni  con  dimensione
territoriale inferiore ai 5.000 abitanti, delle funzioni  di  cui  al
comma 3-ter, secondo i principi di economicita', di efficienza  e  di
riduzione delle spese, fermo  restando  quanto  stabilito  dal  comma
3-bis del presente articolo. 
   3-septies. A partire dalla data fissata  dal  decreto  di  cui  al
comma  3-octies,  i  comuni  non   possono   singolarmente   assumere
obbligazioni inerenti alle funzioni e ai  servizi  di  cui  ai  commi
3-bis e 3-ter. Per tale scopo, all'interno della gestione  associata,
i comuni individuano un'unica stazione appaltante. 
   3-octies. Le funzioni di cui al comma 3-bis e i relativi tempi  di
attuazione sono definiti con decreto del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e  la  semplificazione,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, da emanare entro  sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".)) 
                           Art. 47-quater. 
 
    (( (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni). 
 
  1. Il comma 3 dell'articolo 57-bis del codice  dell'amministrazione
digitale, di cui al  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.82,  e'
sostituito dal seguente: 
  "3. Le amministrazioni  aggiornano  gli  indirizzi  e  i  contenuti
dell'indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno  semestrale
secondo le indicazioni di DigitPA.  La  mancata  comunicazione  degli
elementi  necessari  al  completamento   dell'indice   e   del   loro
aggiornamento e' valutata ai fini della responsabilita'  dirigenziale
e dell'attribuzione della  retribuzione  di  risultato  ai  dirigenti
responsabili".)) 
                         Art. 47-quinquies. 
 
        (( (Organizzazione e finalita' dei servizi in rete). 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 63 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.82,  sono
aggiunti i seguenti: 
  "3-bis. A partire dal 1º gennaio 2014, allo scopo di incentivare  e
favorire  il  processo  di  informatizzazione  e  di  potenziare   ed
estendere i servizi telematici, i soggetti  di  cui  all'articolo  2,
comma 2, utilizzano esclusivamente i canali e i  servizi  telematici,
ivi inclusa la posta  elettronica  certificata,  per  l'utilizzo  dei
propri servizi, anche a  mezzo  di  intermediari  abilitati,  per  la
presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e
garanzie  fideiussorie,  per  l'esecuzione  di  versamenti   fiscali,
contributivi, previdenziali, assistenziali  e  assicurativi,  nonche'
per la richiesta di attestazioni e certificazioni. 
   3-ter. A partire dal 1º gennaio 2014 i soggetti indicati al  comma
3-bis  utilizzano  esclusivamente  servizi  telematici  o  la   posta
elettronica certificata anche per gli  atti,  le  comunicazioni  o  i
servizi dagli stessi resi. 
   3-quater. I soggetti indicati  al  comma  3-bis,  almeno  sessanta
giorni prima della data della loro entrata in vigore, pubblicano  nel
sito web istituzionale l'elenco dei provvedimenti adottati  ai  sensi
dei commi 3-bis e 3-ter, nonche' termini e modalita' di utilizzo  dei
servizi  e  dei  canali  telematici   e   della   posta   elettronica
certificata. 
   3-quinquies.  Con  decreto  del  Presidente  del   Consiglio   dei
Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
decreto   legislativo   28   agosto   1997,   n.281,   e   successive
modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione, sono stabilite le  deroghe  e  le
eventuali limitazioni al principio di esclusivita' indicato dal comma
3-bis, anche al fine di escludere l'insorgenza di  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica".)) 
                           Art. 47-sexies. 
 
(( (Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni
                        per via telematica). 
 
  1.  La  lettera  a)  del  comma  1  dell'articolo  65  del   codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n.82, e' sostituita dalla seguente: 
  "a)  se  sottoscritte  mediante  la  firma  digitale  o  la   firma
elettronica qualificata, il  cui  certificato  e'  rilasciato  da  un
certificatore accreditato;")). 

Sezione II

Disposizioni in materia di universita'

                               Art. 48 
 
     Dematerializzazione di procedure in materia di universita' 
 
  1. Alla legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo l'articolo 5, e' inserito
il seguente: 
  "Art. 5-bis. 1. Le procedure di iscrizione  alle  universita'  sono
effettuate  esclusivamente   per   via   telematica.   Il   Ministero
dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca   cura   la
costituzione  e  l'aggiornamento  di  un  portale  unico,  almeno  in
italiano e in inglese, tale da consentire il reperimento di ogni dato
utile per l'effettuazione della scelta da parte degli studenti. 
  ((1-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del comma 1 e
in relazione a  quanto  previsto  dall'articolo  15  della  legge  12
novembre 2011, n.183,  in  materia  di  certificati  e  dichiarazioni
sostitutive, le universita' possono accedere  all'anagrafe  nazionale
degli studenti di cui  all'articolo  3  del  decreto  legislativo  15
aprile 2005, n. 76, e successive  modificazioni,  per  verificare  la
veridicita' dei titoli autocertificati)). 
  2. A decorrere dall'anno accademico 2013-2014, la verbalizzazione e
la registrazione degli esiti degli esami, di profitto  e  di  laurea,
sostenuti   dagli    studenti    universitari    ((sono    eseguite))
esclusivamente con modalita'  informatiche  senza  nuovi  o  maggiori
oneri a  carico  della  finanza  pubblica.  Le  universita'  adeguano
conseguentemente i propri regolamenti.". 
((1-bis. L'anagrafe nazionale degli studenti di  cui  all'articolo  3
del  decreto  legislativo  15  aprile  2005,   n.76,   e   successive
modificazioni, e' utilizzata, oltre che ai fini di cui agli  articoli
1  e  2  dello  stesso  decreto  legislativo  n.76  del   2005,   per
l'assolvimento    dei    compiti    istituzionali    del    Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  nonche'  come
supporto  del  sistema   nazionale   di   valutazione   del   sistema
scolastico)). 
  2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                               Art. 49 
 
 Misure di semplificazione e funzionamento in materia di universita' 
 
  1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2: 
      1) al comma 1, lettera m),  secondo  periodo,  tra  la  parola:
"durata"  e  la  parola:  "quadriennale"  e'  inserita  la  seguente:
"massima"; 
      2) al comma 1, lettera p), le  parole:  "uno  effettivo  e  uno
supplente  scelti  dal  Ministero  tra  dirigenti  e  funzionari  del
Ministero stesso" sono sostituite dalle seguenti:  "uno  effettivo  e
uno supplente designati dal Ministero ((. . .))"; 
      3) al comma  9:  al  primo  periodo,  tra  le  parole:  "organi
collegiali" e: "delle universita'"  sono  inserite  le  seguenti:  "e
quelli monocratici elettivi"; 
  ((a-bis) all'articolo 4, comma 3, la lettera o) e' abrogata)); 
    b) all'articolo 6: 
      1) al comma 4 le parole: ", nonche' compiti di  tutorato  e  di
didattica integrativa" sono soppresse; 
      2) al comma 12 il quinto periodo e' soppresso; 
    c) all'articolo 7: 
      1) al comma 3 il secondo periodo e' soppresso; 
      2)  al  comma  5  le  parole:  "corsi  di  laurea  ((o))"  sono
soppresse; 
    d) all'articolo 10, comma 5, le parole: "trasmissione degli  atti
al consiglio di  amministrazione"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"avvio del procedimento stesso"; 
    e) all'articolo 12, comma 3, le  parole  da:  "individuate"  fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:  "che  sono  gia'
inserite tra le  universita'  non  statali  legalmente  riconosciute,
subordinatamente  al  mantenimento   dei   requisiti   previsti   dai
provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere a) e
b)"; 
    f) all'articolo 15, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "agli
articoli" e' inserita la seguente: "16,"; 
  ((f-bis) all'articolo 16, comma 3, lettera e), la parola: ", anche"
e' soppressa)); 
    g) all'articolo 16, comma 4, le parole: "dall'articolo  18"  sono
sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6"; 
    h) all'articolo 18: 
      1) al comma 1, lettera a), dopo  le  parole:  "procedimento  di
chiamata" sono inserite le seguenti: "sulla Gazzetta Ufficiale,"; 
      2) al comma 1, lettera b), dopo  le  parole:  "per  il  settore
concorsuale" sono inserite le seguenti: "ovvero per uno  dei  settori
concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore" e sono soppresse le
seguenti parole: "alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge"; 
      3) al comma 3 le parole da: "di durata" e fino  alla  fine  del
comma sono sostituite dalle seguenti: "di importo  non  inferiore  al
costo  quindicennale  per  i  posti  di  professore  di  ruolo  e  di
ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera  b),  ovvero  di
importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti  di
ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a)"; 
      4) al comma 5, lettera e), sono soppresse le parole:  "a  tempo
indeterminato" e dopo  la  parola:  "universita'"  sono  aggiunte  le
seguenti: "e a soggetti esterni"; 
      5) al comma 5, lettera f), le parole: "da tali amministrazioni,
enti o imprese, purche'" sono soppresse; 
    i) all'articolo 21: 
      1) al comma 2  le  parole:  "valutazione  dei  risultati"  sono
sostituite dalle seguenti: "selezione e valutazione dei  progetti  di
ricerca"; 
      2) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  ",
purche' nell'elenco predetto sia  comunque  possibile  ottemperare  a
quanto previsto dal comma 1, secondo periodo. In  caso  contrario  si
procede a costituire un nuovo elenco con le modalita' di cui al comma
1.  L'elenco  ha  validita'  biennale  e  scaduto  tale  termine   e'
ricostituito con le modalita' di cui al comma 1."; 
      3) al comma 5 le parole: "tre componenti che durano  in  carica
tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due componenti che  durano
in carica quattro anni"; 
    l) all'articolo 23, comma 1: 
      1) al primo periodo, dopo la parola: "oneroso" sono inserite le
seguenti: "((di importo non inferiore a quello fissato con il decreto
di cui al comma 2))", dopo le  parole:  "attivita'  di  insegnamento"
sono inserite le seguenti: "di alta qualificazione" e  le  parole  da
"che siano dipendenti" fino alla fine del periodo sono soppresse; 
      2) il terzo periodo e' soppresso; 
    m) all'articolo 24: 
      1) al comma 2, lettera a), dopo  le  parole:  "pubblicita'  dei
bandi" sono inserite le seguenti: "sulla Gazzetta Ufficiale,"; 
      2) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: 
  "9-bis. Per tutto il periodo di durata  dei  contratti  di  cui  al
presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche  sono
collocati,  senza  assegni  ne'   contribuzioni   previdenziali,   in
aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in  cui  tale
posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza."; 
    n) all'articolo 29: 
      1) al comma 9, dopo le  parole:  "della  presente  legge"  sono
inserite le seguenti: "e di cui all'articolo 1, comma 9, della  legge
4 novembre 2005, n. 230"; 
      2) al comma 11, lettera c), dopo la parola "commi" e'  inserita
la seguente: "7,". 
  2. All'articolo 4, comma 78, primo periodo, della legge 12 novembre
2011, n. 183, le parole da: "al medesimo" fino a: "decennio  e"  sono
soppresse. 
  3. Dalle disposizioni di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
((3-bis. A valere sulle risorse previste dall'articolo 29, comma  19,
della legge 30 dicembre 2010, n.240, e limitatamente  all'anno  2012,
e' riservata una quota non superiore a 11  milioni  di  euro  per  le
finalita' di cui all'articolo 5, comma 3, lettera g), della  medesima
legge)). 

Sezione III

Disposizioni per l'istruzione

                               Art. 50 
 
                   (( (Attuazione dell'autonomia). 
 
  1.  Allo  scopo  di  consolidare  e  sviluppare  l'autonomia  delle
istituzioni scolastiche, potenziandone l'autonomia gestionale secondo
criteri di flessibilita'  e  valorizzando  la  responsabilita'  e  la
professionalita' del personale della scuola, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, entro sessanta giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, nel rispetto dei principi e degli obiettivi di  cui
all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e  successive
modificazioni, linee guida per conseguire le seguenti finalita': 
    a) potenziamento dell'autonomia  delle  istituzioni  scolastiche,
anche  attraverso  l'eventuale  ridefinizione,  nel  rispetto   della
vigente normativa contabile, degli aspetti connessi ai  trasferimenti
delle risorse  alle  medesime,  previo  avvio  di  apposito  progetto
sperimentale; 
    b)  definizione,  per  ciascuna  istituzione  scolastica,  di  un
organico   dell'autonomia,   funzionale    all'ordinaria    attivita'
didattica, educativa,  amministrativa,  tecnica  e  ausiliaria,  alle
esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e
sostegno  agli  alunni  con   bisogni   educativi   speciali   e   di
programmazione dei fabbisogni di personale scolastico, anche ai  fini
di una estensione del tempo scuola; 
    c) costituzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.281,  e
successive  modificazioni,  di  reti  territoriali  tra   istituzioni
scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse
umane, strumentali e finanziarie; 
    d) definizione di un organico di rete per  le  finalita'  di  cui
alla lettera c) nonche' per l'integrazione degli alunni  con  bisogni
educativi  speciali,  la  formazione   permanente,   la   prevenzione
dell'abbandono e il contrasto dell'insuccesso scolastico e  formativo
e dei fenomeni di bullismo,  specialmente  per  le  aree  di  massima
corrispondenza tra poverta' e dispersione scolastica; 
    e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e  d),  nei
limiti previsti dall'articolo 64 del citato decreto-legge  25  giugno
2008, n.112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008,  n.133,  e  successive  modificazioni,  sulla  base  dei  posti
corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilita' per almeno un
triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole  e  sugli  ambiti
provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve  le  esigenze
che ne determinano la rimodulazione annuale. 
  2.  Gli  organici   di   cui   al   comma   1   sono   determinati,
complessivamente, nel rispetto dell'articolo 64 del decreto-legge  25
giugno 2008, n.112, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n.133, e successive modificazioni, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio  2011,
n.98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,
n.111,  e  fatto  salvo  anche  per  gli  anni  2012   e   successivi
l'accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi  per  i
posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA). 
  3. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, con cadenza triennale, nei  limiti  dei  risparmi  di  spesa
accertati con la procedura di cui al comma  9  dell'articolo  64  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e' definita la consistenza numerica
massima degli organici delle autonomie e di  rete  sulla  base  della
previsione  dell'andamento  demografico  della  popolazione  in  eta'
scolare. In sede di prima applicazione, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, e' adottato il decreto di cui al presente comma per gli anni
scolastici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016.  A  decorrere  dall'anno
scolastico 2012-2013,  continua  ad  applicarsi  il  citato  comma  9
dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  per  le
finalita' di cui all'articolo  8,  comma  14,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n.78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e successive  modificazioni,  con  le  modalita'
previste, per le necessita' dell'organico  dell'autonomia  e  per  le
finalita' dell'organico di rete. 
  4. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze  -  Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, entro centottanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente  decreto,  verifica
la possibilita' di emanare, in analogia  con  la  previsione  di  cui
all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre  1996,  n.  662,  e
successive modificazioni, misure in materia di giochi pubblici  utili
al fine di assicurare maggiori entrate. A decorrere  dall'anno  2013,
le  eventuali  maggiori  entrate  derivanti   dall'attuazione   delle
disposizioni di cui al  presente  comma,  accertate  annualmente  con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate
allo   stato   di   previsione   del    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca per essere destinate alle  finalita'
di cui al presente articolo. 
  5. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica)). 
                               Art. 51 
 
         Potenziamento del sistema nazionale di valutazione 
 
  1. Nelle more della definizione di un sistema organico e  integrato
di valutazione delle istituzioni scolastiche, dell'universita', della
ricerca e  dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e  coreutica,
l'INVALSI  assicura,  oltre  allo  svolgimento  dei  compiti  di  cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.  213,  e
all'articolo 1, comma 613, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  il
coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione di  cui
all'articolo 2, comma 4-undevicies,  del  decreto-legge  29  dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2011, n. 10. A tale fine, in via sperimentale,  l'Invalsi  si  avvale
dell'Agenzia per la diffusione di tecnologie  per  l'innovazione.  Le
Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  2. Le istituzioni scolastiche partecipano, come attivita' ordinaria
d'istituto, alle  rilevazioni  nazionali  degli  apprendimenti  degli
studenti, di  cui  all'articolo  1,  comma  5,  del  decreto-legge  7
settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
ottobre 2007, n. 176. 
                               Art. 52 
 
Misure    di    semplificazione    e    promozione    dell'istruzione
   tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori - ITS 
 
((1. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, adottato di concerto con  il  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo  economico  e
con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  d'intesa  con  la
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida  per  conseguire  i
seguenti  obiettivi,  a  sostegno  dello   sviluppo   delle   filiere
produttive del territorio e dell'occupazione dei giovani: 
    a) realizzare un'offerta coordinata, a livello territoriale,  tra
i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e  di
quelli di istruzione e formazione professionale di  competenza  delle
regioni; 
    b) favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007,  n.7,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40; 
    c) promuovere la realizzazione di percorsi in  apprendistato,  ai
sensi dell'articolo 3 del testo unico di cui al  decreto  legislativo
14 settembre 2011, n. 167, anche per il  rientro  in  formazione  dei
giovani. 
  2. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo  economico,
con il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  adottato  d'intesa  con  la
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee guida per: 
    a) realizzare un'offerta coordinata di  percorsi  degli  istituti
tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo  da  valorizzare
la collaborazione multiregionale e  facilitare  l'integrazione  delle
risorse disponibili con la costituzione di non piu'  di  un  istituto
tecnico superiore in ogni regione per la medesima area tecnologica  e
relativi ambiti; 
    b)   semplificare   gli   organi   di   indirizzo,   gestione   e
partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS; 
    c) prevedere, nel rispetto del principio di  sussidiarieta',  che
le deliberazioni del consiglio di indirizzo degli ITS possano  essere
adottate con voti di diverso peso  ponderale  e  con  diversi  quorum
funzionali e strutturali)). 
  3.  Le  Amministrazioni  provvedono  all'attuazione  del   presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica. 
                               Art. 53 
 
Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei
consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia 
 
  1.  Al  fine  di  garantire  su  tutto  il   territorio   nazionale
l'ammodernamento e la razionalizzazione  del  patrimonio  immobiliare
scolastico, anche in modo da  conseguire  una  riduzione  strutturale
delle spese correnti di  funzionamento,  il  CIPE,  su  proposta  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e   con   il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva  un  Piano  nazionale  di
edilizia scolastica ((sulla  base  delle  indicazioni  fornite  dalle
regioni, dalle  province  e  dai  comuni,  tenendo  conto  di  quanto
stabilito dagli articoli 3 e 4 della legge 11 gennaio 1996,  n.23,  e
successive modificazioni)). La proposta di Piano  e'  trasmessa  alla
Conferenza unificata entro 30 giorni dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto e il Piano e' approvato entro  i  successivi  60
giorni. 
((1-bis. Il Piano di cui al comma 1 comprende la verifica dello stato
di attuazione degli interventi  e  la  ricognizione  sullo  stato  di
utilizzazione delle risorse precedentemente stanziate)). 
  2. Il Piano di cui al comma 1 ha ad  oggetto  la  realizzazione  di
interventi di ammodernamento e  recupero  del  patrimonio  scolastico
esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, e di
costruzione  e  completamento  di  nuovi   edifici   scolastici,   da
realizzare, in un'ottica di razionalizzazione  e  contenimento  delle
spese  correnti  di  funzionamento,  nel  rispetto  dei  criteri   di
efficienza energetica e  di  riduzione  delle  emissioni  inquinanti,
favorendo il coinvolgimento di  capitali  pubblici  e  privati  anche
attraverso i seguenti interventi: 
    a)  la  ricognizione   del   patrimonio   immobiliare   pubblico,
costituito da aree ed edifici non piu' utilizzati, che possano essere
destinati alla realizzazione degli interventi previsti  dal  presente
articolo, sulla base di accordi  tra  il  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, l'Agenzia del demanio, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero  della  difesa  in
caso di aree ed edifici non  piu'  utilizzati  a  fini  militari,  le
regioni e gli enti locali; 
    b) la costituzione di uno o piu' fondi immobiliari destinati alla
valorizzazione  e  razionalizzazione   del   patrimonio   immobiliare
scolastico ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari
innovativi, articolati anche in  un  sistema  integrato  nazionale  e
locale,  per  l'acquisizione  e  la  realizzazione  di  immobili  per
l'edilizia scolastica; 
    c) la  messa  a  disposizione  di  beni  immobili  di  proprieta'
pubblica  a  uso  scolastico   suscettibili   di   valorizzazione   e
dismissione in  favore  di  soggetti  pubblici  o  privati,  mediante
permuta, anche parziale, con immobili gia' esistenti o da edificare e
da destinare a nuove scuole; 
    d) le  modalita'  di  compartecipazione  facoltativa  degli  enti
locali. 
  ((d-bis)  la  promozione  di  contratti  di  partenariato  pubblico
privato, come definiti dall'articolo 3, comma 15-ter, del  codice  di
cui al decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,  e  successive
modificazioni)). 
  3. In coerenza con le indicazioni contenute nel Piano, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente  e  della
tutela del  territorio  e  del  mare  promuovono,  congiuntamente  la
stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con  decreto
dei medesimi Ministri, al fine di concentrare  gli  interventi  sulle
esigenze  dei  singoli  contesti  territoriali  e  sviluppare   utili
sinergie, promuovendo e valorizzando la  partecipazione  di  soggetti
pubblici e privati. 
  4. Nella delibera CIPE di cui al comma 1 sono inoltre  disciplinate
le modalita' e i termini per la  verifica  periodica  delle  fasi  di
realizzazione del Piano, in base al cronoprogramma approvato  e  alle
esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di
scostamenti,  la  diversa  allocazione  delle   risorse   finanziarie
pubbliche verso modalita' di attuazione piu' efficienti. 
  5. Nelle more della definizione e approvazione del Piano,  al  fine
di  assicurare  il  tempestivo  avvio  di  interventi  prioritari   e
immediatamente realizzabili di edilizia scolastica coerenti  con  gli
obiettivi di cui ai commi 1 e 2: 
    a)  il  CIPE,   su   proposta   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e del Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano di
messa  in  sicurezza  degli  edifici  scolastici   esistenti   e   di
costruzione di nuovi edifici scolastici, anche  favorendo  interventi
diretti al risparmio energetico e all'eliminazione delle locazioni  a
carattere oneroso, nell'ambito delle risorse assegnate  al  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  dall'articolo  33,
comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a  cento  milioni
di euro per l'anno 2012. 
    b) le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 626, della  legge
27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche nel triennio  2012/2014,
con estensione dell'ambito di applicazione  alle  scuole  primarie  e
dell'infanzia, subordinatamente al rispetto dei saldi strutturali  di
finanza pubblica. 
  6. Al fine di semplificare le procedure relative alle operazioni di
cui al presente articolo, il vincolo di destinazione a uso scolastico
e' acquisito automaticamente per i  nuovi  edifici  con  il  collaudo
dell'opera e cessa per gli edifici scolastici oggetto di permuta  con
l'effettivo trasferimento delle attivita' scolastiche presso la nuova
sede; 
  7. Al fine di adeguare la normativa tecnica vigente  agli  standard
europei e alle piu' moderne concezioni  di  realizzazione  e  impiego
degli  edifici  scolastici,  perseguendo  altresi',  ove   possibile,
soluzioni protese al contenimento dei costi, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  da  emanare
entro 60 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,
sono adottate le norme tecniche-quadro, contenenti gli indici  minimi
e  massimi  di  funzionalita'  urbanistica,   edilizia,   anche   con
riferimento alle tecnologie in  materia  di  efficienza  e  risparmio
energetico e produzione da fonti energetiche rinnovabili, e didattica
indispensabili  a  garantire  indirizzi  progettuali  di  riferimento
adeguati e omogenei sul territorio nazionale. 
  8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede nei limiti delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  9.  Gli  enti  proprietari  di  edifici   adibiti   a   istituzioni
scolastiche, le universita'  e  gli  enti  di  ricerca  vigilati  dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottano
entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
misure  di  gestione,  conduzione  e  manutenzione   degli   immobili
finalizzate al contenimento dei consumi di energia  e  alla  migliore
efficienza  degli  usi  finali  della  stessa,  anche  attraverso  il
ricorso, in deroga all'articolo 12 del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98, ai contratti  di  servizio  energia  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 agosto  1993,  n.  412  e  al  decreto
legislativo  30  maggio  2008,  n.  115,  secondo  le   linee   guida
predisposte dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca, di concerto con il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare, con il Ministero dello sviluppo  economico
e il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 

Sezione IV

Altre disposizioni in materia di universita'

                               Art. 54 
 
                    Tecnologi a tempo determinato 
 
  1. Al fine di potenziare le attivita' di ricerca degli atenei anche
nello svolgimento  di  progetti  di  ricerca  finanziati  dall'Unione
europea e degli altri enti e organismi pubblici e privati, alla legge
30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente: 
  "Art. 24-bis (Tecnologi a  tempo  determinato).  -  1.  Nell'ambito
delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di  svolgere
attivita' di supporto tecnico  e  amministrativo  alle  attivita'  di
ricerca,  le  universita'  possono  stipulare  contratti  di   lavoro
subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso  almeno  del
titolo  di   laurea   ((e   di   una))   particolare   qualificazione
professionale in relazione alla tipologia di attivita'  prevista.  Il
contratto stabilisce,  sulla  base  dei  regolamenti  di  ateneo,  le
modalita' di svolgimento delle attivita' predette. 
  2. I destinatari  dei  contratti  sono  scelti  mediante  procedure
pubbliche di selezione disciplinate dalle universita', fermi restando
l'obbligo di pubblicita' dei bandi, in italiano  e  in  inglese,  sul
sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione Europea.  Il
bando  deve  contenere  informazioni  dettagliate  sulle   specifiche
funzioni,  i  diritti  e  i  doveri  e  il  trattamento  economico  e
previdenziale, nonche' sui requisiti di  qualificazione  richiesti  e
sulle modalita' di valutazione delle candidature. 
  3. I contratti hanno durata minima di 18 mesi  e  sono  prorogabili
per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La  durata
complessiva degli stessi non puo' in ogni  caso  essere  superiore  a
cinque  anni  con  la  medesima   universita'.   Restano   ferme   le
disposizioni del decreto legislativo 6  settembre  2001,  n.  368,  e
successive modificazioni. 
  4. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei  contratti
di cui al comma 1, in relazione ai titoli di studio  e  all'eventuale
qualificazione   professionale   richiesta,   e'   stabilito    dalle
universita' ed e' determinato, in base ai requisiti richiesti, tra un
importo  minimo  e  massimo  pari  rispettivamente   al   trattamento
complessivo attribuito  al  personale  della  categoria  D  posizione
economica 3 ed EP posizione  economica  3  dei  ruoli  del  personale
tecnico-amministrativo delle  universita'.  L'onere  del  trattamento
economico e' posto  a  carico  dei  fondi  relativi  ai  progetti  di
ricerca. 
  5. I contratti di cui  al  presente  articolo  non  danno  luogo  a
diritti in ordine all'accesso ai ruoli  del  personale  accademico  o
tecnico-amministrativo delle universita'.". 
                               Art. 55 
 
    Misure di semplificazione in materia di ricerca universitaria 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 11, della legge  30
dicembre 2010, n. 240, si applicano anche ai rapporti tra universita'
ed enti pubblici di ricerca e tra questi ultimi,  fermo  restando  il
trattamento economico e  previdenziale  del  ((personale  di  ruolo))
degli enti di ricerca stessi. 

Sezione V

Disposizioni per il turismo

                               Art. 56 
 
         Disposizioni per il settore turistico e per l'EXPO 
 
  1. ((Al codice della normativa statale in  tema  di  ordinamento  e
mercato del turismo, di cui al decreto legislativo)) 23 maggio  2011,
n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 22, comma 2, al primo periodo sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: "e della promozione  di  forme  di  turismo
accessibile, mediante accordi con le  principali  imprese  turistiche
operanti nei territori interessati attraverso pacchetti a  condizioni
vantaggiose per i giovani, gli anziani e le persone  con  disabilita'
((, senza nuovi o maggiori oneri)) per la finanza pubblica"; 
    b) all'articolo 27, comma 1, la lettera c) e' ((abrogata)). 
  2.  I  beni  immobili  confiscati  alla  criminalita'  organizzata,
individuati  dall'Agenzia  nazionale  per  l'amministrazione   e   la
destinazione dei beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'
organizzata, che hanno caratteristiche tali  da  consentirne  un  uso
agevole per scopi  turistici  possono  essere  dati  in  concessione,
((secondo le modalita' previste dall'articolo 48,  comma  3,  lettera
c), del codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione,
di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  alle
comunita', agli enti, alle associazioni e alle organizzazioni di  cui
al medesimo articolo 48, comma 3,  lettera  c),  del  citato  codice,
attribuendo un titolo di preferenza alle cooperative o ai consorzi di
cooperative sociali  di  giovani  di  eta'  inferiore  a  35  anni)).
((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35)).  Per  l'avvio  e
per la  ristrutturazione  a  scopi  turistici  dell'immobile  possono
essere promossi dal Ministro per gli affari regionali, il  turismo  e
lo sport accordi e convenzioni con banche ed istituti di credito  per
finanziamenti a condizioni vantaggiose ((,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri)) per la finanza pubblica. 
  3. All'articolo 54, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, le parole: "al 4" sono sostituite dalle seguenti: "all'11". 

Sezione VI

Disposizioni per le infrastrutture energetiche e la metanizzazione

                               Art. 57 
 
Disposizioni  per  le  infrastrutture  energetiche  strategiche,   la
       metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio 
 
  1. Al fine di garantire il contenimento dei costi  e  la  sicurezza
degli approvvigionamenti petroliferi, nel quadro delle misure volte a
migliorare l'efficienza e la competitivita' nel settore  petrolifero,
sono individuati, quali infrastrutture e insediamenti  strategici  ai
sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i),  della  legge  23  agosto
2004, n. 239: 
    a) gli  stabilimenti  di  lavorazione  e  di  stoccaggio  di  oli
minerali; 
    b)  i  depositi  costieri   di   oli   minerali   come   definiti
dall'articolo 52 del Codice della navigazione; 
    c) i depositi di carburante per aviazione  siti  all'interno  del
sedime aeroportuale; 
    d)  i  depositi  di  stoccaggio  di  prodotti   petroliferi,   ad
esclusione del G.P.L., di capacita' autorizzata non inferiore a metri
cubi 10.000; 
    e) i depositi di stoccaggio di G.P.L.  di  capacita'  autorizzata
non inferiore a tonnellate 200; 
    f) gli oleodotti di cui all'articolo  1,  comma  8,  lettera  c),
numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239. 
    ((f-bis) gli impianti per l'estrazione di energia  geotermica  di
cui al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22)). 
  2. Fatte salve le competenze delle regioni  a  statuto  speciale  e
delle province autonome di Trento e di  Bolzano  e  le  normative  in
materia ambientale, per le infrastrutture e  insediamenti  strategici
di cui al comma 1, le autorizzazioni previste all'articolo  1,  comma
56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero
dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministero   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti   ((limitatamente   agli   impianti
industriali  strategici  e  relative   infrastrutture,   disciplinati
dall'articolo 52 del Codice  della  Navigazione)),  d'intesa  con  le
Regioni interessate. 
  3. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' rilasciata a seguito di un
procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel
rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge  7  agosto
1990, n. 241. Il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e'
coordinato con i tempi sopra indicati. 
  4.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  26  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  le  autorizzazioni,  concessioni,
concerti, intese,  nulla  osta  pareri  o  assensi  ((previsti  dalla
legislazione ambientale)) per le modifiche  di  cui  all'articolo  1,
comma 58, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono  rilasciati  entro
il termine di ((novanta giorni)). 
  5. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n.
84, e' inserito il seguente: "4-bis. Le concessioni per l'impianto  e
l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui  all'articolo  52  del
codice   della   navigazione   e   delle   opere    necessarie    per
l'approvvigionamento degli stessi,  dichiarati  strategici  ai  sensi
della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale." 
  6. La disposizione di cui al comma 5 non  trova  applicazione  alle
concessioni gia' rilasciate  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  7. Al fine di ridurre gli oneri  sulle  imprese  e  migliorarne  la
competitivita'   economica    sui    mercati    internazionali,    la
semplificazione degli adempimenti, anche di natura ambientale, di cui
ai commi 3 e 4, nonche' assicurare la coerenza dei  vincoli  e  delle
prescrizioni con gli standard comunitari, il Ministero dello sviluppo
economico, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare,  promuove  accordi  di  programma  con   le
amministrazioni competenti, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza  pubblica,  per  la  realizzazione  delle   modifiche   degli
stabilimenti esistenti e per gli interventi di bonifica e  ripristino
nei siti in esercizio, necessari al mantenimento della competitivita'
dell'attivita' produttiva degli  stabilimenti  di  lavorazione  e  di
stoccaggio  di  oli  minerali  strategici  per   l'approvvigionamento
energetico del Paese e degli impianti industriali. 
  8. Nel caso di trasformazione di stabilimenti di lavorazione  e  di
stoccaggio  di  oli  minerali  in  depositi  di  oli   minerali,   le
autorizzazioni ambientali gia' rilasciate  ai  gestori  dei  suddetti
stabilimenti,  in  quanto  necessarie  per  l'attivita'   autorizzata
residuale, mantengono la loro validita' fino alla naturale scadenza. 
  8-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano  anche
alla lavorazione e allo stoccaggio di oli vegetali destinati  ad  uso
energetico. 
  ((9. Nel  caso  di  attivita'  di  reindustrializzazione  dei  siti
contaminati, anche  di  interesse  nazionale,  nonche'  nel  caso  di
chiusura  di  impianti  di  raffinazione  e  loro  trasformazione  in
depositi, i sistemi di  sicurezza  operativa  gia'  in  atto  possono
continuare  a  essere  eserciti   senza   necessita'   di   procedere
contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto  di
riutilizzo delle aree interessate, attestante la  non  compromissione
di  eventuali   successivi   interventi   di   bonifica,   ai   sensi
dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e
successive modificazioni)). 
  10.  La  durata  delle  nuove  concessioni  per  le  attivita'   di
bunkeraggio a mezzo bettoline, di  cui  all'articolo  66  del  Codice
della navigazione e all'articolo 60 del regolamento per  l'esecuzione
del medesimo codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.  328,
e' fissata in almeno dieci anni. 
  11. E' abrogato il decreto del Ministro delle finanze 6 marzo 1997,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 64 del 18 marzo  1997  recante
"Disposizioni in materia di sostituzione del  tracciante  acetofenone
nella benzina super senza piombo con colorante verde". 
  12. Per gli interventi di metanizzazione di  cui  all'articolo  23,
comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n.  51,  i  quali  siano
ancora in corso di esecuzione e non collaudati  decorsi  dodici  mesi
dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i termini
di cui allo stesso comma  4  decorrono  dalla  entrata  in  esercizio
dell'impianto. 
  13. Sono fatte salve  le  disposizioni  tributarie  in  materia  di
accisa. 
  14. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane,  da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto, e' consentito: 
    a) la detenzione promiscua di piu' parti  del  medesimo  prodotto
destinato per distinte operazioni di rifornimento; 
    b) l'utilizzo della bolletta doganale mensile  che  riepiloga  le
operazioni di bunkeraggio; 
    c) di effettuare le operazioni di  rifornimento  nell'arco  delle
ventiquattro ore con controllo a posteriori su base documentale. 
  15. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  ((15-bis. Al Titolo V, Parte IV del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, all'articolo 252,
comma 4, sono aggiunte, infine, le  seguenti  parole:  «il  Ministero
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  adotta
procedure semplificate per le operazioni di  bonifica  relative  alla
rete di distribuzione carburanti.)) 
                            Art. 57-bis. 
 
(Individuazione  delle  infrastrutture  energetiche  strategiche  nei
           settori dell'elettricita' e del gas naturale). 
 
  1. Al fine di garantire il contenimento dei costi  e  la  sicurezza
degli approvvigionamenti di gas naturale e di energia elettrica,  nel
quadro  delle  misure  volte   a   migliorare   l'efficienza   e   la
competitivita'  nei  mercati  di  riferimento,  in  sede   di   prima
attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n.
93, sono individuati, con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, gli impianti  e  1e  infrastrutture
energetiche ricadenti nel territorio nazionale e di  interconnessione
con l'estero identificati  come  prioritari,  anche  in  relazione  a
progetti di interesse comune di cui  alle  decisioni  del  Parlamento
europeo e del Consiglio  in  materia  di  orientamenti  per  le  reti
transeuropee  nel  settore  dell'energia  e   al   regolamento   (CE)
n.663/2009 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  13  luglio
2009. 
  2. L'individuazione degli impianti e delle infrastrutture di cui al
comma 1 e' aggiornata con periodicita' almeno  biennale,  nell'ambito
delle procedure di cui all'articolo  3  del  decreto  legislativo  1º
giugno 2011, n. 93. 
                                                                ((2)) 
 
    
----------------


    
AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 36,  comma  5)  che
"Dopo  l'articolo  57  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.  35,  e'
inserito il seguente articolo aggiuntivo: 
  «Art.  57-bis  (Semplificazione  amministrativa   in   materia   di
infrastrutture strategiche, impianti di produzione a ciclo continuo e
impianti  per  la  fornitura  di  servizi  essenziali).   -   1.   Le
periodicita' di cui alle Tabelle A e B del  decreto  ministeriale  1°
dicembre 2004 n. 329 non si applicano agli impianti di  produzione  a
ciclo  continuo  nonche'  a  quelli  per  la  fornitura  di   servizi
essenziali, monitorati in continuo e ricadenti, ambedue le tipologie,
nel campo di applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo  17
agosto 1999, n. 334 e successive modifiche e  interazioni.  Sotto  la
responsabilita'  dell'utilizzatore  deve  essere  accertata,  da   un
organismo  notificato  per  la  direttiva  97/23/CE  in  materia   di
attrezzature   a   pressione,   la   sostenibilita'   della   diversa
periodicita'  in   relazione   alla   situazione   esistente   presso
l'impianto. Sulla base dell'accertamento, qualora  le  condizioni  di
sicurezza accertate  lo  consentano,  potra'  essere  utilizzata  una
periodicita' incrementale non superiore ad anni 3 rispetto  a  quelle
previste per legge. La documentazione  di  accertamento  deve  essere
conservata dall'utilizzatore per essere presentata, a richiesta, agli
Enti preposti alle verifiche periodiche di  sicurezza  espletate  dai
competenti organi territoriali. 
  2. Per le infrastrutture e insediamenti strategici  individuati  ai
sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i),  della  legge  23  agosto
2004, n. 239, per gli impianti a ciclo  continuo  e  per  quelli  che
rivestono carattere di pubblica utilita' o  servizio  essenziale,  in
presenza di  difetti  che  possono  pregiudicare  la  continuita'  di
esercizio di un'attrezzatura, a giudizio e sotto  la  responsabilita'
dell'utilizzatore, possono essere effettuati interventi temporanei di
riparazione, anche  con  attrezzatura  in  esercizio,  finalizzati  a
mantenere la stabilita' strutturale dell'attrezzatura e garantire  il
contenimento delle  eventuali  perdite  per  il  tempo  di  ulteriore
esercizio  fino  alla  data  di  scadenza  naturale  della   verifica
periodica successiva alla  temporanea  riparazione.  Tali  temporanee
riparazioni sono effettuate secondo le specifiche  tecniche  previste
ai sensi dall'articolo 3 del citato decreto ministeriale 1º  dicembre
2004, n. 329, o norme tecniche internazionali riconosciute»." 
                               Art. 58 
 
       Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 
 
  1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 45,  comma  6,  dopo  le  parole:  "comma  3  del
presente articolo" sono aggiunte le seguenti: ", nonche', i  casi  in
cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di  avvio  del
procedimento  sanzionatorio,  possono   essere   adottate   modalita'
procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie."; 
    b) all'articolo 45, dopo il comma 6,  e'  inserito  il  seguente:
"6-bis. Nei casi di particolare  urgenza  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas puo', d'ufficio, deliberare,  con  atto  motivato,
l'adozione  di  misure  cautelari,   anche   prima   dell'avvio   del
procedimento sanzionatorio.". 

Capo II

Disposizioni per le imprese e i cittadini meno abbienti

                               Art. 59 
 
            Disposizioni in materia di credito d'imposta 
 
  1.  All'articolo  2  del  decreto-legge  13  maggio   2011,   n.70,
convertito, con modificazioni, dalla legge  12  luglio  2011,  n.106,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 il secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
"L'assunzione deve essere operata nei  ventiquattro  mesi  successivi
alla data di entrata in vigore del presente decreto"; 
    b) al comma 2 le parole: "nei dodici mesi successivi alla data di
entrata in  vigore  del  presente  decreto,"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "nei ventiquattro mesi successivi alla data di  entrata  in
vigore del presente decreto"; 
    c) al comma 3 le parole: "alla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del  presente  decreto"  sono  sostituite  dalle
seguenti:"alla data di assunzione."; 
    d)  al  comma  6  le  parole:  "entro  tre  anni  dalla  data  di
assunzione" sono sostituite dalle seguenti:  "entro  due  anni  dalla
data di assunzione"; 
    e) al comma 7, lettera a), le parole: "alla data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto"   sono
sostituite dal seguente testo "alla data di assunzione"; 
    f)  dopo  il  comma  8   e'   inserito   il   seguente:   "8-bis.
All'attuazione del presente articolo si provvede nel  limite  massimo
delle  risorse  come  individuate  ai  sensi   del   comma   9;   con
provvedimento dell'Agenzia  delle  entrate  sono  dettati  termini  e
modalita' di fruizione del credito di imposta al  fine  del  rispetto
del previsto limite di spesa."; 
    g) al comma 9, al primo periodo  le  parole:  "comma  precedente"
sono sostituite dalle seguenti: "comma 8" e sono soppressi gli ultimi
tre periodi. 
  2. Le modifiche introdotte con il comma  1  hanno  effetto  dal  14
maggio 2011, data di entrata in vigore del  decreto-legge  13  maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
2011, n. 106. 
  3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede nei limiti delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 60 
 
Sperimentazione  finalizzata  alla  proroga  del   programma   "carta
                              acquisti" 
 
  1.  Al  fine  di  favorire  la  diffusione  della  carta  acquisti,
istituita dall'articolo 81, comma 32,  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, tra le fasce di popolazione in condizione  di  maggiore
bisogno, anche al fine di  valutarne  la  possibile  generalizzazione
come strumento di contrasto alla poverta' assoluta,  e'  avviata  una
sperimentazione nei comuni con piu' di 250.000 abitanti. 
  2. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto,  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono stabiliti: 
    a) i nuovi criteri di  identificazione  dei  beneficiari  per  il
tramite dei Comuni, con riferimento  ai  ((cittadini  italiani  e  di
altri Stati dell'Unione europea ovvero ai cittadini di Stati esteri))
in possesso del permesso di soggiorno CE per  soggiornanti  di  lungo
periodo; 
    b) l'ammontare della disponibilita' sulle singole carte acquisto,
in funzione del nucleo familiare; 
    c) le modalita' con cui i comuni adottano la carta  acquisti  ((,
anche attraverso l'integrazione o evoluzione del Sistema di  gestione
delle  agevolazioni  sulle  tariffe   energetiche   (SGATE),))   come
strumento all'interno del sistema integrato di interventi  e  servizi
sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328; 
    d) le caratteristiche del progetto  personalizzato  di  presa  in
carico, volto al reinserimento lavorativo e  all'inclusione  sociale,
anche attraverso il condizionamento del godimento del beneficio  alla
partecipazione al progetto; 
    e) la decorrenza della sperimentazione, la cui  durata  non  puo'
superare i dodici mesi; 
    f) i flussi informativi da parte dei Comuni sul cui territorio e'
attivata  la  sperimentazione,  anche  con  riferimento  ai  soggetti
individuati come gruppo di controllo ai fini della valutazione  della
sperimentazione stessa. 
((2-bis. I comuni, anche attraverso l'utilizzo  della  base  di  dati
SGATE relativa ai soggetti gia' beneficiari del bonus gas e del bonus
elettrico, possono, al fine di incrementare  il  numero  di  soggetti
beneficiari della carta acquisti, adottare strumenti di comunicazione
personalizzata in favore della cittadinanza)). 
  3. Per le risorse necessarie alla sperimentazione si provvede,  nel
limite massimo di 50 milioni di euro,  a  valere  sul  Fondo  di  cui
all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che
viene corrispondentemente ridotto. 
  4. I commi 46,  47  e  48  dell'articolo  2  del  decreto-legge  29
dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla  legge  26
febbraio 2011, n. 10, sono abrogati. 

Titolo III

Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore

                               Art. 61 
 
Norme transitorie e disposizioni in materia  di  atti  amministrativi
                         sottoposti a intesa 
 
  1. Il Ministro per i beni e le  attivita'  culturali  approva,  con
proprio decreto da adottarsi entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, norme tecniche e linee  guida
applicative delle disposizioni contenute  nell'articolo  199-bis  del
decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  nonche'  di  quelle
contenute nell'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio  2004,
n. 42, e successive modificazioni, anche in funzione di coordinamento
rispetto a fattispecie analoghe  o  collegate  di  partecipazione  di
privati  al  finanziamento  o  alla  realizzazione  degli  interventi
conservativi su beni culturali, in particolare mediante  l'affissione
di  messaggi  promozionali  sui  ponteggi  e  sulle  altre  strutture
provvisorie di cantiere e la vendita o concessione dei relativi spazi
pubblicitari. 
  2.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  delle   disposizioni
regolamentari attuative dell'articolo 189, comma 3, nono periodo, del
decreto  legislativo  12  aprile   2006,   n.   163,   e   successive
modificazioni, come modificato dall'articolo 20 del presente decreto,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al medesimo  articolo
189, comma 3, nono periodo, del decreto legislativo 12  aprile  2006,
n. 163, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del
presente decreto,  fatta  salva  la  possibilita'  di  definire,  con
provvedimento dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti  pubblici
di lavori,  servizi  e  forniture  d'intesa  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, modelli per  la  predisposizione  dei
certificati di esecuzione lavori del contraente generale. A decorrere
dalla medesima data di cui al primo periodo, e'  abrogato  l'allegato
XXII al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
  3. Fatta salva la competenza legislativa esclusiva  delle  Regioni,
in caso di mancato raggiungimento dell'intesa  richiesta  con  una  o
piu' Regioni per l'adozione di un atto amministrativo da parte  dello
Stato, il Consiglio dei Ministri, ove  ricorrano  gravi  esigenze  di
tutela della  sicurezza,  della  salute,  dell'ambiente  o  dei  beni
culturali ovvero per evitare un  grave  danno  all'Erario  puo',  nel
rispetto  del   principio   di   leale   collaborazione,   deliberare
motivatamente l'atto medesimo, anche senza  l'assenso  delle  Regioni
interessate, nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine
per la sua adozione da  parte  dell'organo  competente.  Qualora  nel
medesimo termine e' comunque raggiunta  l'intesa,  il  Consiglio  dei
Ministri  delibera  l'atto  motivando  con  esclusivo  riguardo  alla
permanenza dell'interesse pubblico. 
  4. La disposizione di cui al comma 3 non  si  applica  alle  intese
previste dalle leggi costituzionali, alle Regioni a Statuto  speciale
e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. 
                               Art. 62 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. A far data dal  sessantesimo  giorno  successivo  alla  data  di
entrata in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto
sono  o  restano  abrogate  le  disposizioni  elencate  nell'allegata
Tabella A. 
                            Art. 62-bis. 
 
                   (( (Clausola di salvaguardia). 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle  regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e  di  Bolzano
compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle  relative
norme di attuazione, anche con riferimento alla legge  costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3)). 
                               Art. 63 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 9 febbraio 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
                              Monti,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri  e  Ministro  dell'economia  e
                              delle finanze 
 
                              Patroni   Griffi,   Ministro   per   la
                              pubblica    amministrazione    e     la
                              semplificazione 
 
                              Passera,   Ministro   dello    sviluppo
                              economico e delle infrastrutture e  dei
                              trasporti 
 
                              Profumo,   Ministro    dell'istruzione,
                              dell'universita' e della ricerca 
 
                              Cancellieri, Ministro dell'interno 
 
                              Clini, Ministro dell'ambiente  e  della
                              tutela del territorio e del mare 
 
                              Fornero, Ministro del  lavoro  e  delle
                              politiche sociali 
 
                              Catania,   Ministro   delle   politiche
                              agricole alimentari e forestali 
 
                              Ornaghi,  Ministro  per  i  beni  e  le
                              attivita' culturali 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino  

                                                            Tabella A 
                                            (( (articolo 62, comma 1) 
    

---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |                  |   Disposizioni
   |Tipo atto|Numero|   Data   |      Titolo      |     abrogate
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |APPROVAZIONE DEL  |
   |         |      |          |REGOLAMENTO       |
   |         |      |          |ORGANICO PER LA   |
   |         |      |          |REGIA GUARDIA DI  |
1  |R.D.     |126   |03/01/1926|FINANZA.          |articolo 4
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |STATO GIURIDICO   |
   |         |      |          |DEI VICEBRIGADIERI|
   |         |      |          |E DEI MILITARI DI |
   |         |      |          |TRUPPA DELLA      |commi primo,
   |         |      |          |GUARDIA DI        |secondo e terzo
2  |L.       |833   |03/08/1961|FINANZA.          |dell'articolo 7
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI AL  |
   |         |      |          |D.P.R. 29 DICEMBRE|
   |         |      |          |1964, N. 1593,    |
   |         |      |          |CONCERNENTE       |
   |         |      |          |L'ORDINAMENTO     |
   |         |      |          |DEGLI STUDI       |
   |         |      |          |DELL'ACCADEMIA DEL|
   |         |      |          |CORPO DELLE       |
   |         |      |          |GUARDIE DI        |
   |         |      |          |PUBBLICA          |
3  |D.P.R.   |63    |14/01/1970|SICUREZZA.        |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |NUOVI TERMINI PER |
   |         |      |          |LA PRESENTAZIONE  |
   |         |      |          |DEI PIANI DI      |
   |         |      |          |STUDIO            |
4  |D.L.     |4     |20/01/1970|UNIVERSITARI.     |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |NORME CONCERNENTI |
   |         |      |          |LA CARRIERA DEGLI |
   |         |      |          |APPUNTATI DI      |
   |         |      |          |PUBBLICA SICUREZZA|
   |         |      |          |PROVENIENTI DAI   |
   |         |      |          |SOTTUFFICIALI     |
   |         |      |          |ASSUNTI IN        |
   |         |      |          |SERVIZIO          |
   |         |      |          |TEMPORANEO DI     |
   |         |      |          |POLIZIA AI SENSI  |
   |         |      |          |DEL D.LGS. 20     |
   |         |      |          |GENNAIO 1948, N.  |
5  |L.       |57    |14/02/1970|15.               |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI ALLO|
   |         |      |          |STATUTO DELLA     |
   |         |      |          |LIBERA UNIVERSITA'|
   |         |      |          |ABRUZZESE "G.     |
   |         |      |          |D'ANNUNZIO" DI    |
6  |D.P.R.   |441   |09/03/1970|CHIETI.           |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |RIDUZIONE DEL     |
   |         |      |          |CARICO            |
   |         |      |          |CONTRIBUTIVO, PER |
   |         |      |          |L'ANNO 1969, A    |
   |         |      |          |FAVORE DEGLI      |
   |         |      |          |ARMATORI E DEI    |
   |         |      |          |MARITTIMI DEI     |
   |         |      |          |PESCHERECCI       |
   |         |      |          |OPERANTI NEL      |
7  |D.P.R.   |804   |23/03/1970|MEDITERRANEO.     |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |APPROVAZIONE DEL  |
   |         |      |          |NUOVO STATUTO     |
   |         |      |          |DELL'ISTITUTO DI  |
   |         |      |          |DIRITTO AGRARIO   |
   |         |      |          |INTERNAZIONALE E  |
   |         |      |          |COMPARATO, CON    |
8  |D.P.R.   |1468  |26/03/1970|SEDE IN FIRENZE.  |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONE     |
   |         |      |          |DELL'ART. 13 DEL  |
   |         |      |          |REGOLAMENTO       |
   |         |      |          |APPROVATO CON R.D.|
   |         |      |          |4 GIUGNO 1938, N. |
   |         |      |          |1269, SUGLI       |
   |         |      |          |STUDENTI, I TITOLI|
   |         |      |          |ACCADEMICI, GLI   |
   |         |      |          |ESAMI DI STATO E  |
   |         |      |          |L'ASSISTENZA      |
   |         |      |          |SCOLASTICA NELLE  |
   |         |      |          |UNIVERSITA' E     |
   |         |      |          |NEGLI ISTITUTI    |
9  |D.P.R.   |825   |26/03/1970|SUPERIORI.        |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICHE AGLI    |
   |         |      |          |ARTICOLI 2 E 9    |
   |         |      |          |DELLA L. 13 GIUGNO|
   |         |      |          |1969, N. 282,     |
   |         |      |          |RIGUARDANTE IL    |
   |         |      |          |CONFERIMENTO DEGLI|
   |         |      |          |INCARICHI E DELLE |
   |         |      |          |SUPPLENZE NEGLI   |
   |         |      |          |ISTITUTI DI       |
   |         |      |          |ISTRUZIONE        |
10 |D.L.     |368   |19/06/1970|SECONDARIA        |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |AUMENTO DI SPESA  |
   |         |      |          |PER L'ATTRIBUZIONE|
   |         |      |          |DEGLI ASSEGNI DI  |
   |         |      |          |STUDIO            |
   |         |      |          |UNIVERSITARI E    |
   |         |      |          |DELLE BORSE DI    |
   |         |      |          |ADDESTRAMENTO     |
   |         |      |          |DIDATTICO E       |
11 |D.L.     |369   |19/06/1970|SCIENTIFICO.      |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |NORME PER GLI     |
   |         |      |          |SCRUTINI FINALI E |
   |         |      |          |GLI ESAMI NELLE   |
   |         |      |          |SCUOLE E NEGLI    |
   |         |      |          |ISTITUTI DI       |
   |         |      |          |ISTRUZIONE        |
   |         |      |          |SECONDARIA ED     |
12 |D.L.     |384   |23/06/1970|ARTISTICA.        |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICHE AL D.L. |
   |         |      |          |23 GIUGNO 1970, N.|
   |         |      |          |384, CONCERNENTE  |
   |         |      |          |NORME PER GLI     |
   |         |      |          |SCRUTINI FINALI E |
   |         |      |          |GLI ESAMI NELLE   |
   |         |      |          |SCUOLE E NEGLI    |
   |         |      |          |ISTITUTI DI       |
   |         |      |          |ISTRUZIONE        |
   |         |      |          |SECONDARIA ED     |
13 |D.L.     |393   |27/06/1970|ARTISTICA.        |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICHE         |
   |         |      |          |ALL'ARTICOLO 14   |
   |         |      |          |DELLA L. 31       |
   |         |      |          |OTTOBRE 1966, N.  |
   |         |      |          |942, SUL TRASPORTO|
   |         |      |          |GRATUITO DEGLI    |
   |         |      |          |ALUNNI DELLA      |
   |         |      |          |SCUOLA            |
14 |L.       |599   |07/07/1970|DELL'OBBLIGO.     |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI ALLO|
   |         |      |          |STATUTO           |
   |         |      |          |DELL'UNIVERSITA'  |
   |         |      |          |DEGLI STUDI DI    |
15 |D.P.R.   |725   |14/07/1970|ROMA.             |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICHE DELLE   |
   |         |      |          |NORME CONCERNENTI |
   |         |      |          |IL PERSONALE      |
   |         |      |          |ASSUNTO A         |
   |         |      |          |CONTRATTO DALLE   |
   |         |      |          |RAPPRESENTANZE    |
   |         |      |          |DIPLOMATICHE E    |
   |         |      |          |DAGLI UFFICI      |
16 |L.       |569   |17/07/1970|CONSOLARI.        |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |CONVERSIONE IN    |
   |         |      |          |LEGGE DEL D.L. 27 |
   |         |      |          |GIUGNO 1970, N.   |
   |         |      |          |393, CHE APPORTA  |
   |         |      |          |MODIFICAZIONI AL  |
   |         |      |          |D.L. 23 GIUGNO    |
   |         |      |          |1970, N. 384,     |
   |         |      |          |CONCERNENTE NORME |
   |         |      |          |PER GLI SCRUTINI  |
   |         |      |          |FINALI E GLI ESAMI|
   |         |      |          |NELLE SCUOLE E    |
   |         |      |          |NEGLI ISTITUTI DI |
   |         |      |          |ISTRUZIONE        |
   |         |      |          |SECONDARIA ED     |
17 |L.       |573   |26/07/1970|ARTISTICA.        |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |CONVERSIONE IN    |
   |         |      |          |LEGGE DEL D.L. 19 |
   |         |      |          |GIUGNO 1970, N.   |
   |         |      |          |368, CONCERNENTE  |
   |         |      |          |MODIFICHE AGLI    |
   |         |      |          |ARTICOLI 2 E 9    |
   |         |      |          |DELLA L. 13 GIUGNO|
   |         |      |          |1969, N. 282,     |
   |         |      |          |RIGUARDANTE IL    |
   |         |      |          |CONFERIMENTO DEGLI|
   |         |      |          |INCARICHI E DELLE |
   |         |      |          |SUPPLENZE NEGLI   |
   |         |      |          |ISTITUTI DI       |
   |         |      |          |ISTRUZIONE        |
18 |L.       |575   |26/07/1970|SECONDARIA.       |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI ALLO|
   |         |      |          |STATUTO DEL LIBERO|
   |         |      |          |ISTITUTO          |
   |         |      |          |UNIVERSITARIO DI  |
   |         |      |          |MEDICINA E        |
   |         |      |          |CHIRURGIA DI      |
19 |D.P.R.   |800   |06/08/1970|L'AQUILA.         |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |PROVVIDENZE A     |
   |         |      |          |FAVORE DEI        |
   |         |      |          |CITTADINI ITALIANI|
   |         |      |          |RIMPATRIATI DALLA |
   |         |      |          |LIBIA,            |
   |         |      |          |INTEGRAZIONI DELLE|
   |         |      |          |DISPOSIZIONI PER  |
   |         |      |          |L'ASSISTENZA AI   |
   |         |      |          |PROFUGHI, NONCHE' |
   |         |      |          |DISPOSIZIONI IN   |
   |         |      |          |MATERIA           |
   |         |      |          |PREVIDENZIALE A   |
   |         |      |          |FAVORE DEI        |
   |         |      |          |CITTADINI ITALIANI|
   |         |      |          |CHE HANNO SVOLTO  |
   |         |      |          |ATTIVITA'         |
   |         |      |          |LAVORATIVA IN     |
   |         |      |          |LIBIA E DEI LORO  |
20 |D.L.     |622   |28/08/1970|FAMILIARI.        |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |DISCIPLINA        |
   |         |      |          |DELL'ORA LEGALE   |
21 |D.P.R.   |1061  |22/12/1970|PER L'ANNO 1971.  |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |ESTENSIONE        |
   |         |      |          |DELL'APPLICAZIONE |
   |         |      |          |DELLE NORME       |
   |         |      |          |PREVISTE DALLA L. |
   |         |      |          |28 MARZO 1968, N. |
   |         |      |          |359, CONCERNENTE  |
   |         |      |          |L'IMMISSIONE NEI  |
   |         |      |          |RUOLI DEGLI       |
   |         |      |          |ISTITUTI STATALI  |
   |         |      |          |DI ISTRUZIONE     |
   |         |      |          |ARTISTICA DEGLI   |
   |         |      |          |INSEGNANTI NON DI |
   |         |      |          |RUOLO IN POSSESSO |
   |         |      |          |DI PARTICOLARI    |
22 |L.       |77    |03/02/1971|REQUISITI.        |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI ALLE|
   |         |      |          |TABELLE DEI       |
   |         |      |          |PASSAGGI DI       |
   |         |      |          |PRESIDENZA        |
   |         |      |          |APPROVATE CON     |
   |         |      |          |REGIO DECRETO 11  |
   |         |      |          |OTTOBRE 1934, N.  |
23 |D.P.R.   |603   |03/02/1971|2107.             |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |NORME DI          |
   |         |      |          |ESECUZIONE DELLA  |
   |         |      |          |L. 22 DICEMBRE    |
   |         |      |          |1969, N. 1010,    |
   |         |      |          |SULLE PROVVIDENZE |
   |         |      |          |PER LA DIFFUSIONE |
   |         |      |          |DELLA CULTURA     |
   |         |      |          |ITALIANA          |
24 |D.P.R.   |215   |22/02/1971|ALL'ESTERO.       |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |REGOLAMENTO PER   |
   |         |      |          |L'ESECUZIONE DELLA|
   |         |      |          |L. 13 LUGLIO 1966,|
   |         |      |          |N. 615, RECANTE   |
   |         |      |          |PROVVEDIMENTI     |
   |         |      |          |CONTRO            |
   |         |      |          |L'INQUINAMENTO    |
   |         |      |          |ATMOSFERICO,      |
   |         |      |          |LIMITATAMENTE AL  |
   |         |      |          |SETTORE DELLE     |
25 |D.P.R.   |322   |15/04/1971|INDUSTRIE.        |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |RIDUZIONE DEL     |
   |         |      |          |CARICO            |
   |         |      |          |CONTRIBUTIVO, PER |
   |         |      |          |L'ANNO 1970, A    |
   |         |      |          |FAVORE DELLA PESCA|
26 |D.P.R.   |1110  |03/05/1971|MEDITERRANEA.     |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI ALLO|
   |         |      |          |STATUTO DEL LIBERO|
   |         |      |          |ISTITUTO SUPERIORE|
   |         |      |          |DI SCIENZE SOCIALI|
27 |D.P.R.   |626   |03/05/1971|DI TRENTO.        |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |ISTITUZIONE DEL   |
   |         |      |          |CORSO DI LAUREA IN|
   |         |      |          |PSICOLOGIA PRESSO |
   |         |      |          |LA FACOLTA' DI    |
   |         |      |          |LETTERE E         |
   |         |      |          |FILOSOFIA E DI    |
   |         |      |          |MAGISTERO         |
   |         |      |          |DELL'UNIVERSITA'  |
   |         |      |          |DEGLI STUDI DI    |
28 |D.P.R.   |452   |11/05/1971|ROMA.             |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI ALLO|
   |         |      |          |STATUTO DEL LIBERO|
   |         |      |          |ISTITUTO          |
   |         |      |          |UNIVERSITARIO DI  |
   |         |      |          |MEDICINA E        |
   |         |      |          |CHIRURGIA DI      |
29 |D.P.R.   |624   |19/05/1971|L'AQUILA.         |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI ALLO|
   |         |      |          |STATUTO DEL LIBERO|
   |         |      |          |ISTITUTO          |
   |         |      |          |UNIVERSITARIO DI  |
30 |D.P.R.   |754   |16/07/1971|L'AQUILA.         |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |APPROVAZIONE NEL  |
   |         |      |          |NUOVO STATUTO     |
   |         |      |          |DELL'ISTITUTO     |
   |         |      |          |SUPERIORE         |
   |         |      |          |PAREGGIATO DI     |
   |         |      |          |EDUCAZIONE FISICA |
31 |D.P.R.   |1446  |04/08/1971|DI PALERMO.       |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI     |
   |         |      |          |ALL'ART. 3 DEL    |
   |         |      |          |REGOLAMENTO PER   |
   |         |      |          |GLI ESAMI DI      |
   |         |      |          |AMMISSIONE E DI   |
   |         |      |          |PROMOZIONE NEI    |
   |         |      |          |RUOLI DEL         |
   |         |      |          |PERSONALE         |
   |         |      |          |DELL'AMMINI-      |
   |         |      |          |STRAZIONE DELLA   |
   |         |      |          |PUBBLICA          |
32 |D.P.R.   |1274  |07/09/1971|SICUREZZA.        |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |NORME SUL         |
   |         |      |          |RECLUTAMENTO E    |
   |         |      |          |SULL'AVANZAMENTO  |
   |         |      |          |DEGLI UFFICIALI   |
   |         |      |          |MEDICI DI POLIZIA |
   |         |      |          |DEL CORPO DELLE   |
   |         |      |          |GUARDIE DI        |
   |         |      |          |PUBBLICA          |
33 |D.P.R.   |1286  |07/09/1971|SICUREZZA.        |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |APPROVAZIONE DELLO|
   |         |      |          |STATUTO           |
   |         |      |          |DELL'UNIVERSITA'  |
   |         |      |          |DEGLI STUDI DI    |
34 |D.P.R.   |1330  |04/10/1971|ANCONA.           |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI ALLO|
   |         |      |          |STATUTO           |
   |         |      |          |DELL'UNIVERSITA'  |
   |         |      |          |DEGLI STUDI DI    |
35 |D.P.R.   |1440  |30/10/1971|LECCE.            |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICA DELL'ART.|
   |         |      |          |123 DEL TESTO     |
   |         |      |          |UNICO DELLE LEGGI |
   |         |      |          |DI PUBBLICA       |
   |         |      |          |SICUREZZA,        |
   |         |      |          |APPROVATO CON     |
   |         |      |          |REGIO DECRETO 18  |
   |         |      |          |GIUGNO 1931, N.   |
   |         |      |          |773, RELATIVA     |
   |         |      |          |ALL'INSEGNAMENTO  |
36 |L.       |1051  |01/12/1971|DELLO SCI.        |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |APPROVAZIONE DELLO|
   |         |      |          |STATUTO           |
   |         |      |          |DELL'UNIVERSITA'  |
   |         |      |          |DEGLI STUDI DELLA |
37 |D.P.R.   |1329  |01/12/1971|CALABRIA.         |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |DISCIPLINA        |
   |         |      |          |DELL'ORA LEGALE   |
38 |D.P.R.   |1126  |15/12/1971|PER L'ANNO 1972.  |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |REGOLAMENTO PER IL|
   |         |      |          |CONCORSO DI       |
   |         |      |          |AMMISSIONE ALLA   |
   |         |      |          |CARRIERA DI       |
   |         |      |          |CONCETTO DEGLI    |
   |         |      |          |ASSISTENTI        |
   |         |      |          |COMMERCIALI       |
   |         |      |          |DELL'AMMINI-      |
   |         |      |          |STRAZIONE DEGLI   |
39 |D.P.R.   |1270  |30/12/1971|AFFARI ESTERI.    |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |REGOLAMENTO PER IL|
   |         |      |          |CONCORSO DI       |
   |         |      |          |AMMISSIONE ALLA   |
   |         |      |          |CARRIERA DIRETTIVA|
   |         |      |          |AMMINISTRATIVA    |
   |         |      |          |DELL'AMMINI-      |
   |         |      |          |STRAZIONE DEGLI   |
40 |D.P.R.   |1271  |30/12/1971|AFFARI ESTERI.    |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |REGOLAMENTO PER IL|
   |         |      |          |CONCORSO DI       |
   |         |      |          |AMMISSIONE ALLA   |
   |         |      |          |CARRIERA ESECUTIVA|
   |         |      |          |DELL'AMMINI-      |
   |         |      |          |STRAZIONE DEGLI   |
41 |D.P.R.   |194   |12/04/1972|AFFARI ESTERI.    |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI ALLO|
   |         |      |          |STATUTO DEL LIBERO|
   |         |      |          |ISTITUTO          |
   |         |      |          |UNIVERSITARIO DI  |
   |         |      |          |MEDICINA E        |
   |         |      |          |CHIRURGIA DI      |
42 |D.P.R.   |449   |11/05/1972|L'AQUILA.         |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |ABOLIZIONE DEL    |
   |         |      |          |CORSO DEL DIPLOMA |
   |         |      |          |DI FARMACIA       |
   |         |      |          |DALL'ORDINAMENTO  |
   |         |      |          |DIDATTICO         |
43 |D.P.R.   |524   |18/07/1972|UNIVERSITARIO.    |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |NUOVE NORME PER   |
   |         |      |          |L'APERTURA        |
   |         |      |          |DELL'ANNO         |
   |         |      |          |SCOLASTICO        |
   |         |      |          |1972-1973 E PER   |
   |         |      |          |ALTRE NECESSITA'  |
   |         |      |          |STRAORDINARIE ED  |
44 |D.L.     |504   |06/09/1972|URGENTI.          |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI ALLO|
   |         |      |          |STATUTO DEL LIBERO|
   |         |      |          |ISTITUTO          |
   |         |      |          |UNIVERSITARIO DI  |
   |         |      |          |MEDICINA E        |
   |         |      |          |CHIRURGIA DI      |
45 |D.P.R.   |890   |17/10/1972|L'AQUILA.         |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |FONDO SPECIALE PER|
   |         |      |          |IL RISANAMENTO DEI|
   |         |      |          |BILANCI DEI COMUNI|
46 |D.P.R.   |651   |26/10/1972|E DELLE PROVINCE. |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |APPROVAZIONE DELLO|
   |         |      |          |STATUTO           |
   |         |      |          |DELL'ISTITUTO     |
   |         |      |          |UNIVERSITARIO     |
   |         |      |          |STATALE DI        |
   |         |      |          |ARCHITETTURA DI   |
47 |D.P.R.   |1073  |28/10/1972|REGGIO CALABRIA.  |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI ALLO|
   |         |      |          |STATUTO DEL LIBERO|
   |         |      |          |ISTITUTO          |
   |         |      |          |UNIVERSITARIO DI  |
   |         |      |          |MEDICINA E        |
   |         |      |          |CHIRURGIA         |
48 |D.P.R.   |1008  |31/10/1972|DELL'AQUILA.      |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |RIORDINAMENTO     |
   |         |      |          |DIDATTICO DEL     |
   |         |      |          |CORSO DI LAUREA IN|
49 |D.P.R.   |847   |31/10/1972|STORIA.           |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |APPROVAZIONE DELLO|
   |         |      |          |STATUTO DELLA     |
   |         |      |          |LIBERA UNIVERSITA'|
   |         |      |          |DEGLI STUDI DI    |
50 |D.P.R.   |974   |31/10/1972|TRENTO.           |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |DETERMINAZIONE    |
   |         |      |          |DELLE DATE DI     |
   |         |      |          |INIZIO E DI       |
   |         |      |          |CESSAZIONE        |
   |         |      |          |DELL'ORA LEGALE   |
51 |D.P.R.   |811   |27/11/1972|PER L'ANNO 1973.  |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |AUMENTO DEL       |
   |         |      |          |CONTRIBUTO DELLO  |
   |         |      |          |STATO A FAVORE    |
   |         |      |          |DELL'AZIENDA DI   |
   |         |      |          |STATO PER LE      |
   |         |      |          |FORESTE DEMANIALI |
   |         |      |          |PER               |
   |         |      |          |L'AMMINISTRAZIONE |
   |         |      |          |DEL PARCO         |
   |         |      |          |NAZIONALE DELLO   |
52 |L.       |814   |06/12/1972|STELVIO.          |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |APPROVAZIONE DEL  |
   |         |      |          |NUOVO STATUTO     |
   |         |      |          |DELL'ISTITUTO     |
   |         |      |          |SUPERIORE DI      |
   |         |      |          |EDUCAZIONE FISICA |
53 |D.P.R.   |367   |01/02/1973|DI L'AQUILA.      |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |DISPOSIZIONI IN   |
   |         |      |          |MATERIA DI        |
   |         |      |          |DENUNCIA DEI      |
   |         |      |          |TERRENI VITATI, DI|
   |         |      |          |SMALTIMENTO DELLE |
   |         |      |          |GIACENZE E DI     |
   |         |      |          |MODIFICA DI TALUNE|
   |         |      |          |CARATTERISTICHE   |
54 |D.P.R.   |      |27/03/1973|DEI VINI.         |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI ALLO|
   |         |      |          |STATUTO           |
   |         |      |          |DELL'UNIVERSITA'  |
   |         |      |          |DEGLI STUDI DI    |
55 |D.P.R.   |354   |16/04/1973|VENEZIA.          |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI ALLO|
   |         |      |          |STATUTO           |
   |         |      |          |DELL'UNIVERSITA'  |
   |         |      |          |DEGLI STUDI DI    |
56 |D.P.R.   |909   |07/08/1973|ANCONA.           |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICHE AL      |
   |         |      |          |D.P.R. 26 OTTOBRE |
   |         |      |          |1972, N. 651,     |
   |         |      |          |RELATIVO AL FONDO |
   |         |      |          |SPECIALE PER IL   |
   |         |      |          |RISANAMENTO DEI   |
   |         |      |          |BILANCI DEI COMUNI|
57 |D.P.R.   |606   |29/09/1973|E DELLE PROVINCE. |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |APPROVAZIONE DEL  |
   |         |      |          |NUOVO STATUTO     |
   |         |      |          |DELL'ISTITUTO     |
   |         |      |          |SUPERIORE         |
   |         |      |          |PAREGGIATO DI     |
   |         |      |          |EDUCAZIONE FISICA |
58 |D.P.R.   |973   |16/10/1973|DI BOLOGNA.       |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |APPROVAZIONE DEL  |
   |         |      |          |NUOVO STATUTO     |
   |         |      |          |DELL'ISTITUTO     |
   |         |      |          |SUPERIORE         |
   |         |      |          |PAREGGIATO DI     |
   |         |      |          |EDUCAZIONE FISICA |
59 |D.P.R.   |980   |16/10/1973|DI FIRENZE.       |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI ALLO|
   |         |      |          |STATUTO DEL LIBERO|
   |         |      |          |ISTITUTO          |
   |         |      |          |UNIVERSITARIO DI  |
   |         |      |          |MEDICINA E        |
   |         |      |          |CHIRURGIA DI      |
60 |D.P.R.   |1112  |23/10/1973|L'AQUILA.         |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI ALLO|
   |         |      |          |STATUTO DEL LIBERO|
   |         |      |          |ISTITUTO          |
   |         |      |          |UNIVERSITARIO DI  |
61 |D.P.R.   |1109  |31/10/1973|L'AQUILA          |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |APPROVAZIONE DEL  |
   |         |      |          |NUOVO STATUTO DEL |
   |         |      |          |POLITECNICO DI    |
62 |D.P.R.   |1145  |31/10/1973|TORINO.           |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |DETERMINAZIONE    |
   |         |      |          |DELLE DATE DI     |
   |         |      |          |INIZIO E DI       |
   |         |      |          |CESSAZIONE        |
   |         |      |          |DELL'ORA LEGALE   |
63 |D.P.R.   |849   |08/11/1973|PER L'ANNO 1974.  |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |ISTITUZIONE DI    |
   |         |      |          |ALCUNI            |
   |         |      |          |CONSERVATORI DI   |
64 |D.P.R.   |1178  |18/12/1973|MUSICA.           |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |APPROVAZIONE DEL  |
   |         |      |          |NUOVO STATUTO     |
   |         |      |          |DELLA LIBERA      |
   |         |      |          |UNIVERSITA'       |
   |         |      |          |INTERNAZIONALE    |
   |         |      |          |DEGLI STUDI       |
   |         |      |          |SOCIALI PRO DEO DI|
65 |D.P.R.   |464   |22/02/1974|ROMA.             |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI     |
   |         |      |          |ALL'ORDINAMENTO   |
   |         |      |          |DIDATTICO         |
   |         |      |          |UNIVERSITARIO     |
   |         |      |          |DELLA FACOLTA' DI |
66 |D.P.R.   |175   |05/03/1974|MAGISTERO.        |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |TRASFORMAZIONE    |
   |         |      |          |DEGLI ISTITUTI    |
   |         |      |          |MUSICALI          |
   |         |      |          |PAREGGIATI DI     |
   |         |      |          |GENOVA E PERUGIA  |
   |         |      |          |IN CONSERVATORI DI|
67 |L.       |111   |22/03/1974|MUSICA DI STATO.  |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |PROVVEDIMENTI     |
   |         |      |          |URGENTI PER LA    |
68 |L.       |118   |18/04/1974|ZOOTECNIA.        |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONE ALLO|
   |         |      |          |STATUTO DEL LIBERO|
   |         |      |          |ISTITUTO          |
   |         |      |          |UNIVERSITARIO DI  |
   |         |      |          |MEDICINA E        |
   |         |      |          |CHIRURGIA         |
69 |D.P.R.   |717   |18/06/1974|DELL'AQUILA.      |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI ALLO|
   |         |      |          |STATUTO           |
   |         |      |          |DELL'UNIVERSITA'  |
   |         |      |          |DEGLI STUDI DI    |
70 |D.P.R.   |518   |10/07/1974|ANCONA.           |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI ALLO|
   |         |      |          |STATUTO           |
   |         |      |          |DELL'UNIVERSITA'  |
   |         |      |          |DEGLI STUDI DI    |
71 |D.P.R.   |519   |10/07/1974|ANCONA.           |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |DISPOSIZIONI      |
   |         |      |          |RELATIVE AI       |
   |         |      |          |FUNZIONARI DI     |
   |         |      |          |PUBBLICA SICUREZZA|
   |         |      |          |DIRETTIVI E       |
72 |L.       |360   |14/08/1974|DIRIGENTI.        |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |SOPPRESSIONE DELLA|
   |         |      |          |DELEGAZIONE PRESSO|
   |         |      |          |L'AMBASCIATA      |
   |         |      |          |ITALIANA A        |
   |         |      |          |WASHINGTON E      |
   |         |      |          |DELL'ANNESSA      |
73 |L.       |683   |14/10/1974|SEZIONE ACQUISTI. |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI ALLO|
   |         |      |          |STATUTO DEL LIBERO|
   |         |      |          |ISTITUTO          |
   |         |      |          |UNIVERSITARIO DI  |
   |         |      |          |MEDICINA E        |
   |         |      |          |CHIRURGIA         |
74 |D.P.R.   |719   |30/10/1974|DELL'AQUILA.      |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI ALLO|
   |         |      |          |STATUTO           |
   |         |      |          |DELL'UNIVERSITA'  |
   |         |      |          |DEGLI STUDI       |
75 |D.P.R.   |838   |31/10/1974|DELL'AQUILA.      |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |DETERMINAZIONE    |
   |         |      |          |DELLE DATE DI     |
   |         |      |          |INIZIO E DI       |
   |         |      |          |CESSAZIONE        |
   |         |      |          |DELL'ORA LEGALE   |
76 |D.P.R.   |643   |01/11/1974|PER IL 1975.      |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |REGOLAMENTO DEL   |
   |         |      |          |CONCORSO, PER     |
   |         |      |          |TITOLI, PER IL    |
   |         |      |          |POSTO DI DIRETTORE|
   |         |      |          |DELLA BIBLIOTECA  |
   |         |      |          |DEL MINISTERO     |
   |         |      |          |DEGLI AFFARI      |
77 |D.P.R.   |173   |15/01/1975|ESTERI.           |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |RIDUZIONE         |
   |         |      |          |DELL'ONERE        |
   |         |      |          |CONTRIBUTIVO PER  |
   |         |      |          |L'ANNO 1974 IN    |
   |         |      |          |FAVORE DELLA PESCA|
78 |D.P.R.   |544   |23/01/1975|NEL MEDITERRANEO. |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |TUTELA DELLA      |
   |         |      |          |DENOMINAZIONE DEI |
   |         |      |          |VINI "RECIOTO" E  |
79 |L.       |46    |01/03/1975|"AMARONE".        |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |FINANZIAMENTO     |
   |         |      |          |DELLE COMUNITA'   |
   |         |      |          |MONTANE ISTITUITE |
   |         |      |          |CON L. 3 DICEMBRE |
   |         |      |          |1971, N. 1102, E  |
   |         |      |          |PROVVEDIMENTI PER |
80 |L.       |72    |11/03/1975|LE ZONE MONTANE.  |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |AUMENTO DEL       |
   |         |      |          |FINANZIAMENTO     |
   |         |      |          |DELLA L. 15       |
   |         |      |          |DICEMBRE 1971, N. |
   |         |      |          |1222, SULLA       |
   |         |      |          |COOPERAZIONE      |
   |         |      |          |TECNICA CON I     |
   |         |      |          |PAESI IN VIA DI   |
81 |L.       |195   |19/05/1975|SVILUPPO.         |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI ALLO|
   |         |      |          |STATUTO           |
   |         |      |          |DELL'UNIVERSITA'  |
   |         |      |          |DEGLI STUDI DELLA |
82 |D.P.R.   |927   |31/10/1975|CALABRIA.         |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICHE ALLA L. |
   |         |      |          |3 APRILE 1958, N. |
   |         |      |          |460, SULLO STATO  |
   |         |      |          |GIURIDICO E SUL   |
   |         |      |          |SISTEMA DI        |
   |         |      |          |AVANZAMENTO A     |
   |         |      |          |SOTTUFFICIALE DEL |
   |         |      |          |CORPO DELLE       |
   |         |      |          |GUARDIE DI        |
   |         |      |          |PUBBLICA          |
83 |L.       |634   |28/11/1975|SICUREZZA.        |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |DETERMINAZIONE    |
   |         |      |          |DELLE DATE DI     |
   |         |      |          |INIZIO E DI       |
   |         |      |          |CESSAZIONE        |
   |         |      |          |DELL'ORA LEGALE   |
84 |D.P.R.   |682   |05/12/1975|PER L'ANNO 1976.  |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |RIDUZIONE         |
   |         |      |          |DELL'ONERE        |
   |         |      |          |CONTRIBUTIVO PER  |
   |         |      |          |L'ANNO 1975 IN    |
   |         |      |          |FAVORE DEL SETTORE|
   |         |      |          |DELLA PESCA       |
85 |D.P.R.   |1037  |22/12/1975|MEDITERRANEA.     |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONE ALLO|
   |         |      |          |STATUTO           |
   |         |      |          |DELL'ISTITUTO     |
   |         |      |          |UNIVERSITARIO DI  |
   |         |      |          |MEDICINA E        |
   |         |      |          |CHIRURGIA         |
86 |D.P.R.   |63    |14/01/1976|DELL'AQUILA.      |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI AL  |
   |         |      |          |REGOLAMENTO PER IL|
   |         |      |          |CONCORSO DI       |
   |         |      |          |AMMISSIONE ALLA   |
   |         |      |          |CARRIERA ESECUTIVA|
   |         |      |          |DELL'AMMINI-      |
   |         |      |          |STRAZIONE DEGLI   |
87 |D.P.R.   |486   |03/05/1976|AFFARI ESTERI.    |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |APPLICAZIONE DEGLI|
   |         |      |          |ARTICOLI 139,     |
   |         |      |          |PRIMO COMMA, E 47,|
   |         |      |          |SETTIMO COMMA, DEL|
   |         |      |          |D.P.R. 28 DICEMBRE|
   |         |      |          |1970, N. 1077, AI |
   |         |      |          |FUNZIONARI DELLA  |
   |         |      |          |CARRIERA          |
88 |L.       |327   |19/05/1976|DIPLOMATICA.      |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI ALLO|
   |         |      |          |STATUTO DEL LIBERO|
   |         |      |          |ISTITUTO          |
   |         |      |          |UNIVERSITARIO DI  |
   |         |      |          |MEDICINA E        |
   |         |      |          |CHIRURGIA         |
89 |D.P.R.   |577   |09/06/1976|DELL'AQUILA.      |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |FINANZIAMENTO     |
   |         |      |          |DEGLI INTERVENTI  |
   |         |      |          |PER LA            |
   |         |      |          |COOPERAZIONE      |
   |         |      |          |TECNICA CON I     |
   |         |      |          |PAESI IN VIA DI   |
90 |D.L.     |453   |03/07/1976|SVILUPPO.         |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |REGOLAMENTO DI    |
   |         |      |          |ESECUZIONE DELLA  |
   |         |      |          |L. 15 DICEMBRE    |
   |         |      |          |1971, N. 1222,    |
   |         |      |          |SULLA COOPERAZIONE|
   |         |      |          |TECNICA CON I     |
   |         |      |          |PAESI IN VIA DI   |
91 |D.P.R.   |1068  |18/10/1976|SVILUPPO.         |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI ALLO|
   |         |      |          |STATUTO DEL LIBERO|
   |         |      |          |ISTITUTO          |
   |         |      |          |UNIVERSITARIO DI  |
   |         |      |          |MEDICINA E        |
   |         |      |          |CHIRURGIA         |
92 |D.P.R.   |954   |30/10/1976|DELL'AQUILA.      |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI ALLO|
   |         |      |          |STATUTO DEL LIBERO|
   |         |      |          |ISTITUTO          |
   |         |      |          |UNIVERSITARIO DI  |
   |         |      |          |MEDICINA E        |
   |         |      |          |CHIRURGIA         |
93 |D.P.R.   |985   |30/10/1976|DELL'AQUILA.      |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |DISPOSIZIONI      |
   |         |      |          |TRANSITORIE SULLA |
   |         |      |          |COOPERAZIONE      |
   |         |      |          |TECNICA CON I     |
   |         |      |          |PAESI IN VIA DI   |
94 |D.L.     |875   |30/12/1976|SVILUPPO.         |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |ASSISTENZA        |
   |         |      |          |STRAORDINARIA IN  |
   |         |      |          |FAVORE DEI        |
   |         |      |          |CONNAZIONALI      |
   |         |      |          |RIMPATRIATI       |
   |         |      |          |DALL'ETIOPIA NEL  |
95 |D.L.     |876   |30/12/1976|1975 E NEL 1976.  |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI ALLO|
   |         |      |          |STATUTO DEL LIBERO|
   |         |      |          |ISTITUTO          |
   |         |      |          |UNIVERSITARIO DI  |
   |         |      |          |MEDICINA E        |
   |         |      |          |CHIRURGIA         |
96 |D.P.R.   |865   |19/01/1977|DELL'AQUILA.      |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONE ALLO|
   |         |      |          |STATUTO DELLA     |
   |         |      |          |SCUOLA SUPERIORE  |
   |         |      |          |DI STUDI          |
   |         |      |          |UNIVERSITARI E DI |
   |         |      |          |PERFEZIONAMENTO DI|
97 |D.P.R.   |166   |10/02/1977|PISA.             |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |CONVERSIONE IN    |
   |         |      |          |LEGGE, CON        |
   |         |      |          |MODIFICAZIONI, DEL|
   |         |      |          |D.L. 30 DICEMBRE  |
   |         |      |          |1976, N. 875,     |
   |         |      |          |CONCERNENTE       |
   |         |      |          |DISPOSIZIONI      |
   |         |      |          |TRANSITORIE SULLA |
   |         |      |          |COOPERAZIONE      |
   |         |      |          |TECNICA CON I     |
   |         |      |          |PAESI IN VIA DI   |
98 |L.       |43    |23/02/1977|SVILUPPO.         |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONE ALLO|
   |         |      |          |STATUTO DEL LIBERO|
   |         |      |          |ISTITUTO          |
   |         |      |          |UNIVERSITARIO DI  |
   |         |      |          |MEDICINA E        |
   |         |      |          |CHIRURGIA DE      |
99 |D.P.R.   |528   |12/05/1977|L'AQUILA.         |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |NUOVA DISCIPLINA  |
   |         |      |          |DEL FONDO DI      |
   |         |      |          |ANTICIPAZIONE PER |
   |         |      |          |LE SPESE URGENTI  |
   |         |      |          |DEL MINISTERO     |
   |         |      |          |DEGLI AFFARI      |
   |         |      |          |ESTERI E DEGLI    |
   |         |      |          |UFFICI DIPLOMATICI|
   |         |      |          |E CONSOLARI DI CUI|
   |         |      |          |AGLI ARTICOLI DA  |
   |         |      |          |64 A 69 DEL D.P.R.|
   |         |      |          |5 GENNAIO 1967, N.|
100|L.       |322   |03/06/1977|18.               |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |REGOLAMENTO       |
   |         |      |          |CONCERNENTE IL    |
   |         |      |          |CONCORSO DI       |
   |         |      |          |AMMISSIONE AL     |
   |         |      |          |RUOLO DI CONCETTO |
   |         |      |          |DEGLI INTERPRETI  |
   |         |      |          |PER LE LINGUE     |
   |         |      |          |STRANIERE         |
   |         |      |          |DELL'AMMINI-      |
   |         |      |          |STRAZIONE DEGLI   |
101|D.P.R.   |810   |05/09/1977|AFFARI ESTERI.    |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI ALLO|
   |         |      |          |STATUTO           |
   |         |      |          |DELL'ISTITUTO     |
   |         |      |          |SUPERIORE DI      |
   |         |      |          |EDUCAZIONE FISICA |
102|D.P.R.   |1034  |07/10/1977|DI L'AQUILA.      |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |AMMISSIONE AI     |
   |         |      |          |CONCORSI PER      |
   |         |      |          |L'AMMINISTRAZIONE |
   |         |      |          |DEGLI AFFARI      |
   |         |      |          |ESTERI, DI CUI    |
   |         |      |          |ALL'ARTICOLO 3    |
   |         |      |          |DELLA LEGGE 17    |
   |         |      |          |LUGLIO 1970, N.   |
   |         |      |          |569, DEGLI        |
   |         |      |          |IMPIEGATI EX      |
   |         |      |          |CONTRATTISTI      |
   |         |      |          |ENTRATI NEI RUOLI |
   |         |      |          |ORGANICI CON IL   |
   |         |      |          |CONCORSO DI CUI AL|
   |         |      |          |DECRETO DEL       |
   |         |      |          |PRESIDENTE DELLA  |
   |         |      |          |REPUBBLICA 5      |
   |         |      |          |GENNAIO 1967, N.  |
103|L.       |811   |14/10/1977|18.               |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI ALLO|
   |         |      |          |STATUTO           |
   |         |      |          |DELL'ISTITUTO     |
   |         |      |          |SUPERIORE DI      |
   |         |      |          |EDUCAZIONE FISICA |
   |         |      |          |PAREGGIATO DI     |
104|D.P.R.   |1195  |26/10/1977|BOLOGNA.          |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI ALLO|
   |         |      |          |STATUTO DELLA     |
   |         |      |          |LIBERA UNIVERSITA'|
   |         |      |          |DEGLI STUDI DI    |
105|D.P.R.   |1199  |31/10/1977|TRENTO.           |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONE ALLO|
   |         |      |          |STATUTO DEL LIBERO|
   |         |      |          |ISTITUTO SUPERIORE|
   |         |      |          |DI MEDICINA E     |
   |         |      |          |CHIRURGIA         |
106|D.P.R.   |1224  |31/10/1977|DELL'AQUILA.      |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |INTEGRAZIONE      |
   |         |      |          |DELL'ART. 5 DEL   |
   |         |      |          |REGIO DECRETO 23  |
   |         |      |          |GIUGNO 1938, N.   |
   |         |      |          |1224, CONCERNENTE |
   |         |      |          |IL REGOLAMENTO PER|
   |         |      |          |I SERVIZI DI      |
   |         |      |          |RAGIONERIA DEI    |
   |         |      |          |PROVVEDITORATI    |
107|D.P.R.   |1094  |03/12/1977|AGLI STUDI.       |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |FINANZIAMENTO     |
   |         |      |          |DEGLI INTERVENTI  |
   |         |      |          |PER LA            |
   |         |      |          |COOPERAZIONE      |
   |         |      |          |TECNICA CON I     |
   |         |      |          |PAESI IN VIA DI   |
108|D.L.     |945   |29/12/1977|SVILUPPO.         |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |SVOLGIMENTO DELLE |
   |         |      |          |ELEZIONI DELLE    |
   |         |      |          |RAPPRESENTANZE    |
   |         |      |          |STUDENTESCHE NEGLI|
   |         |      |          |ORGANI DI GOVERNO |
109|D.L.     |10    |16/01/1978|UNIVERSITARIO.    |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |SOPPRESSIONE DELLA|
   |         |      |          |RAPPRESENTANZA    |
   |         |      |          |PERMANENTE        |
   |         |      |          |D'ITALIA PRESSO   |
   |         |      |          |L'UFFICIO DELLE   |
   |         |      |          |NAZIONI UNITE PER |
   |         |      |          |LE ATTIVITA' ED I |
   |         |      |          |PROBLEMI RELATIVI |
   |         |      |          |AL DISARMO IN     |
   |         |      |          |GINEVRA E         |
   |         |      |          |TRASFERIMENTO     |
   |         |      |          |DELLE RELATIVE    |
   |         |      |          |FUNZIONI ALLA     |
   |         |      |          |RAPPRESENTANZA    |
   |         |      |          |PERMANENTE        |
   |         |      |          |D'ITALIA PRESSO LE|
   |         |      |          |ORGANIZZAZIONI    |
   |         |      |          |INTERNAZIONALI IN |
110|D.P.R.   |302   |31/01/1978|GINEVRA.          |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |APPROVAZIONE DEL  |
   |         |      |          |NUOVO STATUTO     |
   |         |      |          |DELL'UNIVERSITA'  |
   |         |      |          |ITALIANA PER      |
   |         |      |          |STRANIERI DI      |
111|D.P.R.   |1032  |22/03/1978|PERUGIA.          |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONE ALLO|
   |         |      |          |STATUTO DEL LIBERO|
   |         |      |          |ISTITUTO SUPERIORE|
   |         |      |          |DI MEDICINA E     |
   |         |      |          |CHIRURGIA         |
112|D.P.R.   |407   |22/03/1978|DELL'AQUILA.      |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |RETTIFICA AL      |
   |         |      |          |D.P.R. 31 OTTOBRE |
   |         |      |          |1974, N. 838,     |
   |         |      |          |CONCERNENTE       |
   |         |      |          |MODIFICAZIONI ALLO|
   |         |      |          |STATUTO           |
   |         |      |          |DELL'UNIVERSITA'  |
   |         |      |          |DEGLI STUDI       |
113|D.P.R.   |453   |10/04/1978|DELL'AQUILA.      |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONE ALLO|
   |         |      |          |STATUTO DEL LIBERO|
   |         |      |          |ISTITUTO SUPERIORE|
   |         |      |          |DI MEDICINA E     |
   |         |      |          |CHIRURGIA         |
114|D.P.R.   |424   |02/06/1978|DELL'AQUILA.      |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI ALLO|
   |         |      |          |STATUTO DEL LIBERO|
   |         |      |          |ISTITUTO SUPERIORE|
   |         |      |          |DI MEDICINA E     |
   |         |      |          |CHIRURGIA         |
115|D.P.R.   |648   |06/07/1978|DELL'AQUILA.      |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI ALLO|
   |         |      |          |STATUTO DEL LIBERO|
   |         |      |          |ISTITUTO SUPERIORE|
   |         |      |          |DI MEDICINA E     |
   |         |      |          |CHIRURGIA         |
116|D.P.R.   |704   |06/07/1978|DELL'AQUILA.      |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |REGOLAMENTO DEL   |
   |         |      |          |CONCORSO DI       |
   |         |      |          |AMMISSIONE AL     |
   |         |      |          |RUOLO DI CONCETTO |
   |         |      |          |DEI PERITI TECNICI|
   |         |      |          |DELL'AMMINI-      |
   |         |      |          |STRAZIONE DEGLI   |
117|D.P.R.   |656   |08/08/1978|AFFARI ESTERI.    |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI ALLO|
   |         |      |          |STATUTO DEL LIBERO|
   |         |      |          |ISTITUTO SUPERIORE|
   |         |      |          |DI MEDICINA E     |
   |         |      |          |CHIRURGIA         |
118|D.P.R.   |1080  |12/09/1978|DELL'AQUILA       |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI ALLO|
   |         |      |          |STATUTO DEL LIBERO|
   |         |      |          |ISTITUTO          |
   |         |      |          |UNIVERSITARIO DI  |
   |         |      |          |MEDICINA E        |
   |         |      |          |CHIRURGIA         |
119|D.P.R.   |951   |30/10/1978|DELL'AQUILA.      |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |RINVIO DELLE      |
   |         |      |          |ELEZIONI DELLE    |
   |         |      |          |RAPPRESENTANZE    |
   |         |      |          |STUDENTESCHE NEGLI|
   |         |      |          |ORGANI DI GOVERNO |
120|D.L.     |691   |10/11/1978|UNIVERSITARIO.    |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONE ALLO|
   |         |      |          |STATUTO DEL LIBERO|
   |         |      |          |ISTITUTO          |
   |         |      |          |UNIVERSITARIO DI  |
   |         |      |          |MEDICINA E        |
   |         |      |          |CHIRURGIA         |
121|D.P.R.   |37    |08/01/1979|DELL'AQUILA.      |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |APPROVAZIONE DELLO|
   |         |      |          |STATUTO DELLA     |
   |         |      |          |SCUOLA DI LINGUA E|
   |         |      |          |CULTURA ITALIANA  |
   |         |      |          |PER STRANIERI DI  |
122|D.P.R.   |230   |26/01/1979|SIENA.            |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI     |
   |         |      |          |ALL'ORDINAMENTO   |
   |         |      |          |DIDATTICO         |
123|D.P.R.   |309   |24/02/1979|UNIVERSITARIO.    |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI     |
   |         |      |          |ALL'ORDINAMENTO   |
   |         |      |          |DIDATTICO         |
124|D.P.R.   |282   |11/05/1979|UNIVERSITARIO.    |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |DISCIPLINA DEL    |
   |         |      |          |RAPPORTO DI LAVORO|
   |         |      |          |DEL PERSONALE     |
125|D.P.R.   |191   |01/06/1979|DEGLI ENTI LOCALI.|intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONE ALLO|
   |         |      |          |STATUTO DEL LIBERO|
   |         |      |          |ISTITUTO          |
   |         |      |          |UNIVERSITARIO DI  |
   |         |      |          |MEDICINA E        |
   |         |      |          |CHIRURGIA         |
126|D.P.R.   |337   |04/06/1979|DELL'AQUILA.      |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |APPROVAZIONE DELLO|
   |         |      |          |STATUTO           |
   |         |      |          |DELL'UNIVERSITA'  |
   |         |      |          |DEGLI STUDI DI    |
127|D.P.R.   |298   |11/06/1979|UDINE.            |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI     |
   |         |      |          |ALL'ART. 57 DEL   |
   |         |      |          |REGOLAMENTO       |
   |         |      |          |APPROVATO CON     |
   |         |      |          |REGIO DECRETO 2   |
   |         |      |          |DICEMBRE 1929, N. |
   |         |      |          |2262, CONCERNENTE |
   |         |      |          |I CONSIGLI DI     |
   |         |      |          |AMMINISTRAZIONE   |
   |         |      |          |DEL FONDO PER IL  |
   |         |      |          |CULTO E DEL FONDO |
   |         |      |          |SPECIALE PER USI  |
   |         |      |          |DI BENEFICENZA E  |
   |         |      |          |DI RELIGIONE DELLA|
128|D.P.R.   |364   |04/07/1979|CITTA' DI ROMA.   |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONE ALLO|
   |         |      |          |STATUTO DEL LIBERO|
   |         |      |          |ISTITUTO          |
   |         |      |          |UNIVERSITARIO DI  |
   |         |      |          |MEDICINA E        |
   |         |      |          |CHIRURGIA         |
129|D.P.R.   |343   |19/07/1979|DELL'AQUILA.      |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI     |
   |         |      |          |ALL'ORDINAMENTO   |
   |         |      |          |DIDATTICO         |
130|D.P.R.   |586   |03/10/1979|UNIVERSITARIO.    |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI ALLO|
   |         |      |          |STATUTO           |
   |         |      |          |DELL'UNIVERSITA'  |
   |         |      |          |DEGLI STUDI DI    |
131|D.P.R.   |587   |03/10/1979|UDINE.            |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |NORME SULLE ZONE  |
   |         |      |          |DI VINIFICAZIONE  |
   |         |      |          |DEI VINI A        |
   |         |      |          |DENOMINAZIONE DI  |
   |         |      |          |ORIGINE           |
   |         |      |          |CONTROLLATA E A   |
   |         |      |          |DENOMINAZIONE DI  |
   |         |      |          |ORIGINE           |
   |         |      |          |CONTROLLATA E     |
132|D.P.R.   |      |31/10/1979|GARANTITA.        |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONE ALLO|
   |         |      |          |STATUTO DEL LIBERO|
   |         |      |          |ISTITUTO          |
   |         |      |          |UNIVERSITARIO DI  |
   |         |      |          |MEDICINA E        |
   |         |      |          |CHIRURGIA         |
133|D.P.R.   |900   |31/10/1979|DELL'AQUILA.      |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |AUMENTO           |
   |         |      |          |DELL'INDENNITA'   |
   |         |      |          |PER AMMINISTRATORI|
   |         |      |          |E CONSIGLIERI DI  |
134|L.       |632   |18/12/1979|COMUNI E PROVINCE.|intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |ABROGAZIONE DEL   |
   |         |      |          |D.L. 3 OTTOBRE    |
   |         |      |          |1968, N. 1007,    |
   |         |      |          |CONVERTITO, CON   |
   |         |      |          |MODIFICAZIONI,    |
   |         |      |          |NELLA L. 19       |
   |         |      |          |NOVEMBRE 1968, N. |
   |         |      |          |1188, RECANTE     |
   |         |      |          |NORME SUL DIVIETO |
   |         |      |          |DEI RAPPORTI      |
   |         |      |          |ECONOMICI CON LA  |
   |         |      |          |RHODESIA DEL SUD E|
   |         |      |          |SUL DIVIETO DI    |
   |         |      |          |ATTIVITA' INTESE A|
   |         |      |          |PROMUOVERE        |
   |         |      |          |L'EMIGRAZIONE     |
   |         |      |          |VERSO LA RHODESIA |
135|D.L.     |675   |30/12/1979|DEL SUD.          |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |RIDUZIONE         |
   |         |      |          |DELL'ONERE        |
   |         |      |          |CONTRIBUTIVO PER  |
   |         |      |          |L'ANNO 1978 IN    |
   |         |      |          |FAVORE DEL SETTORE|
   |         |      |          |DELLA PESCA       |
   |         |      |          |MEDITERRANEA ED   |
136|D.P.R.   |283   |09/01/1980|OLTRE GLI STRETTI.|intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI     |
   |         |      |          |ALL'ORDINAMENTO   |
   |         |      |          |DIDATTICO DEL     |
   |         |      |          |CORSO DI STUDI PER|
   |         |      |          |IL CONSEGUIMENTO  |
   |         |      |          |DELLA LAUREA IN   |
137|D.P.R.   |280   |14/01/1980|STORIA.           |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI ALLO|
   |         |      |          |STATUTO DEL LIBERO|
   |         |      |          |ISTITUTO          |
   |         |      |          |UNIVERSITARIO DI  |
   |         |      |          |MEDICINA E        |
   |         |      |          |CHIRURGIA         |
138|D.P.R.   |64    |14/01/1980|DELL'AQUILA.      |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |REGOLAMENTO PER I |
   |         |      |          |CONCORSI DI CUI   |
   |         |      |          |ALL'ART. 167 DEL  |
   |         |      |          |D.P.R. 5 GENNAIO  |
   |         |      |          |1967, N. 18,      |
   |         |      |          |RISERVATI AGLI    |
   |         |      |          |IMPIEGATI A       |
   |         |      |          |CONTRATTO DEL     |
   |         |      |          |MINISTERO DEGLI   |
   |         |      |          |AFFARI ESTERI PER |
   |         |      |          |L'AMMISSIONE ALLE |
   |         |      |          |CARRIERE DI       |
   |         |      |          |CONCETTO,         |
   |         |      |          |ESECUTIVA ED      |
139|D.P.R.   |138   |21/01/1980|AUSILIARIA.       |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI ALLO|
   |         |      |          |STATUTO DEL LIBERO|
   |         |      |          |ISTITUTO          |
   |         |      |          |UNIVERSITARIO DI  |
   |         |      |          |MEDICINA E        |
   |         |      |          |CHIRURGIA         |
140|D.P.R.   |578   |20/02/1980|DELL'AQUILA.      |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI AL  |
   |         |      |          |QUADRO B DELLA    |
   |         |      |          |TABELLA III       |
   |         |      |          |DELL'ALLEGATO II  |
   |         |      |          |AL D.P.R. 30      |
   |         |      |          |GIUGNO 1972, N.   |
   |         |      |          |748, CONCERNENTE  |
   |         |      |          |LA DOTAZIONE      |
   |         |      |          |ORGANICA DEI      |
   |         |      |          |DIRIGENTI DEI     |
   |         |      |          |SERVIZI DI        |
   |         |      |          |RAGIONERIA DEL    |
   |         |      |          |MINISTERO         |
141|D.P.R.   |207   |28/02/1980|DELL'INTERNO.     |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |APPROVAZIONE DELLO|
   |         |      |          |STATUTO           |
   |         |      |          |DELL'UNIVERSITA'  |
   |         |      |          |STATALE DELLA     |
142|D.P.R.   |549   |01/07/1980|TUSCIA.           |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |ASSUNZIONE DI     |
   |         |      |          |IMPIEGATI A       |
   |         |      |          |CONTRATTO PER LE  |
   |         |      |          |ESIGENZE DELLE    |
   |         |      |          |RAPPRESENTANZE    |
   |         |      |          |DIPLOMATICHE E    |
   |         |      |          |DEGLI UFFICI      |
143|L.       |462   |13/08/1980|CONSOLARI.        |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONE     |
   |         |      |          |ALL'ORDINAMENTO   |
   |         |      |          |DIDATTICO         |
144|D.P.R.   |934   |05/09/1980|UNIVERSITARIO.    |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI ALLO|
   |         |      |          |STATUTO DEL LIBERO|
   |         |      |          |ISTITUTO          |
   |         |      |          |UNIVERSITARIO DI  |
   |         |      |          |MEDICINA E        |
   |         |      |          |CHIRURGIA         |
145|D.P.R.   |682   |25/09/1980|DELL'AQUILA.      |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI     |
   |         |      |          |ALL'ORDINAMENTO   |
   |         |      |          |DEGLI STUDI DELLE |
   |         |      |          |SCUOLE DI         |
146|D.P.R.   |1029  |27/09/1980|OSTETRICIA.       |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICHE ALLE    |
   |         |      |          |NORME SUL         |
   |         |      |          |RECLUTAMENTO DEGLI|
   |         |      |          |UFFICIALI IN      |
   |         |      |          |SERVIZIO          |
   |         |      |          |PERMANENTE DEL    |
   |         |      |          |CORPO DELLE       |
   |         |      |          |GUARDIE DI        |
   |         |      |          |PUBBLICA          |
147|L.       |634   |09/10/1980|SICUREZZA.        |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI     |
   |         |      |          |ALL'ORDINAMENTO   |
   |         |      |          |DIDATTICO         |
148|D.P.R.   |1209  |16/10/1980|UNIVERSITARIO.    |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |APPROVAZIONE DELLO|
   |         |      |          |STATUTO DELLA     |
   |         |      |          |SECONDA           |
   |         |      |          |UNIVERSITA' DEGLI |
149|D.P.R.   |1137  |29/10/1980|STUDI DI ROMA.    |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI     |
   |         |      |          |ALL'ORDINAMENTO   |
   |         |      |          |DIDATTICO         |
150|D.P.R.   |1210  |05/12/1980|UNIVERSITARIO.    |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |APPROVAZIONE DELLO|
   |         |      |          |STATUTO DELLA     |
   |         |      |          |SCUOLA            |
   |         |      |          |INTERNAZIONALE    |
   |         |      |          |SUPERIORE DI STUDI|
   |         |      |          |AVANZATI, IN      |
   |         |      |          |TRIESTE, PRESSO   |
   |         |      |          |L'UNIVERSITA'     |
   |         |      |          |DEGLI STUDI DI    |
151|D.P.R.   |1244  |20/12/1980|TRIESTE.          |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |STANZIAMENTI      |
   |         |      |          |AGGIUNTIVI PER    |
   |         |      |          |L'AIUTO PUBBLICO A|
   |         |      |          |FAVORE DEI PAESI  |
   |         |      |          |IN VIA DI         |
152|L.       |7     |03/01/1981|SVILUPPO.         |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |COPERTURA         |
   |         |      |          |FINANZIARIA DEI   |
   |         |      |          |DECRETI DEL       |
   |         |      |          |PRESIDENTE DELLA  |
   |         |      |          |REPUBBLICA CIRCA  |
   |         |      |          |MODIFICHE AL      |
   |         |      |          |DECRETO DEL       |
   |         |      |          |PRESIDENTE DELLA  |
   |         |      |          |REPUBBLICA 5      |
   |         |      |          |MAGGIO 1975, N.   |
   |         |      |          |146, PER IL       |
   |         |      |          |REGOLAMENTO DI    |
   |         |      |          |ATTUAZIONE        |
   |         |      |          |DELL'ARTICOLO 4   |
   |         |      |          |DELLA LEGGE 15    |
   |         |      |          |NOVEMBRE 1973, N. |
   |         |      |          |734, CONCERNENTE  |
   |         |      |          |LA CORRESPONSIONE |
   |         |      |          |DI INDENNITA' DI  |
   |         |      |          |RISCHIO AL        |
   |         |      |          |PERSONALE CIVILE, |
   |         |      |          |DI RUOLO E NON DI |
   |         |      |          |RUOLO, ED AGLI    |
   |         |      |          |OPERAI DELLO STATO|
   |         |      |          |E CORRESPONSIONE  |
   |         |      |          |DI UNA INDENNITA' |
   |         |      |          |DI VOLO AGLI      |
   |         |      |          |ELICOTTERISTI DEL |
   |         |      |          |CORPO NAZIONALE   |
   |         |      |          |DEI VIGILI DEL    |
153|L.       |44    |28/02/1981|FUOCO.            |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |PROROGA PER GLI   |
   |         |      |          |ANNI 1978, 1979,  |
   |         |      |          |1980 E 1981       |
   |         |      |          |DELL'INDENNITA'   |
   |         |      |          |MENSILE A FAVORE  |
   |         |      |          |DEI SEGRETARI     |
   |         |      |          |COMUNALI CHE      |
   |         |      |          |PRESTANO SERVIZIO |
   |         |      |          |NEI COMUNI, NELLE |
   |         |      |          |COMUNITA' MONTANE |
   |         |      |          |E NELLA COMUNITA' |
   |         |      |          |COLLINARE DELLE   |
   |         |      |          |ZONE TERREMOTATE  |
154|L.       |49    |04/03/1981|DEL FRIULI.       |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |CORRESPONSIONE    |
   |         |      |          |DELL'INDENNITA' DI|
   |         |      |          |VOLO AGLI         |
   |         |      |          |ELICOTTERISTI DEL |
   |         |      |          |CORPO NAZIONALE   |
   |         |      |          |DEI VIGILI DEL    |
155|D.P.R.   |141   |06/03/1981|FUOCO.            |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONE ALLO|
   |         |      |          |STATUTO DEL LIBERO|
   |         |      |          |ISTITUTO          |
   |         |      |          |UNIVERSITARIO DI  |
   |         |      |          |MEDICINA E        |
   |         |      |          |CHIRURGIA DI      |
156|D.P.R.   |474   |24/03/1981|L'AQUILA.         |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |ATTUAZIONE        |
   |         |      |          |DELL'ACCORDO      |
   |         |      |          |CONTRATTUALE      |
   |         |      |          |TRIENNALE RELATIVO|
   |         |      |          |AI SEGRETARI      |
   |         |      |          |COMUNALI E        |
157|D.P.R.   |508   |23/08/1981|PROVINCIALI.      |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |CONFERIMENTO DI   |
   |         |      |          |POSTI DISPONIBILI |
   |         |      |          |NEGLI ORGANICI DEL|
   |         |      |          |MINISTERO DEGLI   |
   |         |      |          |AFFARI ESTERI AI  |
   |         |      |          |CANDIDATI         |
   |         |      |          |RISULTATI IDONEI  |
   |         |      |          |NEI CONCORSI      |
   |         |      |          |BANDITI A PARTIRE |
   |         |      |          |DAL 1° GIUGNO     |
   |         |      |          |1977, PER LE      |
   |         |      |          |CARRIERE ESECUTIVA|
158|L.       |550   |01/10/1981|ED AUSILIARIA.    |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |ORDINAMENTO DELLA |
   |         |      |          |BANDA MUSICALE    |
   |         |      |          |DELLA POLIZIA DI  |
159|D.P.R.   |742   |25/10/1981|STATO.            |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI ALLO|
   |         |      |          |STATUTO DEL LIBERO|
   |         |      |          |ISTITUTO          |
   |         |      |          |UNIVERSITARIO DI  |
   |         |      |          |MEDICINA E        |
   |         |      |          |CHIRURGIA DI      |
160|D.P.R.   |1128  |26/10/1981|L'AQUILA.         |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI     |
   |         |      |          |ALL'ORDINAMENTO   |
   |         |      |          |DIDATTICO         |
161|D.P.R.   |1089  |31/10/1981|UNIVERSITARIO.    |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |APPROVAZIONE DELLO|
   |         |      |          |STATUTO           |
   |         |      |          |DELL'UNIVERSITA'  |
   |         |      |          |DEGLI STUDI DI    |
162|D.P.R.   |1122  |31/10/1981|CASSINO.          |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONE ALLO|
   |         |      |          |STATUTO DEL LIBERO|
   |         |      |          |ISTITUTO          |
   |         |      |          |UNIVERSITARIO DI  |
   |         |      |          |MEDICINA E        |
   |         |      |          |CHIRURGIA DI      |
163|D.P.R.   |1130  |31/10/1981|L'AQUILA.         |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |APPROVAZIONE DEL  |
   |         |      |          |NUOVO STATUTO     |
   |         |      |          |DELLA LIBERA      |
   |         |      |          |UNIVERSITA'       |
   |         |      |          |INTERNAZIONALE    |
   |         |      |          |DEGLI STUDI       |
164|D.P.R.   |1131  |31/10/1981|SOCIALI DI ROMA.  |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI ALLO|
   |         |      |          |STATUTO DEL LIBERO|
   |         |      |          |ISTITUTO          |
   |         |      |          |UNIVERSITARIO DI  |
   |         |      |          |MEDICINA E        |
   |         |      |          |CHIRURGIA DI      |
165|D.P.R.   |1157  |31/10/1981|L'AQUILA.         |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONE ALLO|
   |         |      |          |STATUTO           |
   |         |      |          |DELL'UNIVERSITA'  |
   |         |      |          |DEGLI STUDI DELLA |
166|D.P.R.   |919   |31/10/1981|CALABRIA.         |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI ALLO|
   |         |      |          |STATUTO           |
   |         |      |          |DELL'ISTITUTO     |
   |         |      |          |UNIVERSITARIO DI  |
   |         |      |          |MEDICINA E        |
   |         |      |          |CHIRURGIA         |
167|D.P.R.   |955   |31/10/1981|DELL'AQUILA.      |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI AGLI|
   |         |      |          |ARTICOLI 5 E 7 DEL|
   |         |      |          |D.P.R. 30 DICEMBRE|
   |         |      |          |1971, N. 1252     |
   |         |      |          |(REGOLAMENTO PER I|
   |         |      |          |CONCORSI DI       |
   |         |      |          |AMMISSIONE ALLA   |
   |         |      |          |CARRIERA          |
168|D.P.R.   |855   |25/11/1981|DIPLOMATICA).     |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI ALLO|
   |         |      |          |STATUTO DEL LIBERO|
   |         |      |          |ISTITUTO          |
   |         |      |          |UNIVERSITARIO DI  |
   |         |      |          |MEDICINA E        |
   |         |      |          |CHIRURGIA DI      |
169|D.P.R.   |230   |06/01/1982|L'AQUILA.         |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI ALLO|
   |         |      |          |STATUTO           |
   |         |      |          |DELL'I.S.E.F. DI  |
170|D.P.R.   |245   |05/02/1982|PALERMO.          |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI     |
   |         |      |          |ALL'ORDINAMENTO   |
   |         |      |          |DIDATTICO         |
171|D.P.R.   |299   |19/04/1982|UNIVERSITARIO.    |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |AUMENTO           |
   |         |      |          |DELL'INDENNITA' DI|
   |         |      |          |RISCHIO IN FAVORE |
   |         |      |          |DEL PERSONALE DEL |
   |         |      |          |CORPO NAZIONALE   |
   |         |      |          |DEI VIGILI DEL    |
   |         |      |          |FUOCO,            |
   |         |      |          |DELL'INDENNITA' DI|
   |         |      |          |RISCHIO PER GLI   |
   |         |      |          |OPERATORI         |
   |         |      |          |SUBACQUEI E       |
   |         |      |          |DELL'INDENNITA'   |
   |         |      |          |ORARIA DI VOLO PER|
   |         |      |          |GLI ELICOTTERISTI,|
   |         |      |          |APPARTENENTI AL   |
   |         |      |          |MEDESIMO CORPO,   |
   |         |      |          |CON DECORRENZA 1° |
172|D.P.R.   |366   |07/06/1982|GENNAIO 1982.     |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |COPERTURA         |
   |         |      |          |FINANZIARIA DEL   |
   |         |      |          |DECRETO DEL       |
   |         |      |          |PRESIDENTE DELLA  |
   |         |      |          |REPUBBLICA DI     |
   |         |      |          |ATTUAZIONE        |
   |         |      |          |DELL'ACCORDO      |
   |         |      |          |CONCERNENTE       |
   |         |      |          |L'AUMENTO         |
   |         |      |          |DELL'INDENNITA' DI|
   |         |      |          |RISCHIO IN FAVORE |
   |         |      |          |DEL PERSONALE DEL |
   |         |      |          |CORPO NAZIONALE   |
   |         |      |          |DEI VIGILI DEL    |
   |         |      |          |FUOCO,            |
   |         |      |          |DELL'INDENNITA' DI|
   |         |      |          |RISCHIO PER GLI   |
   |         |      |          |OPERATORI         |
   |         |      |          |SUBACQUEI E       |
   |         |      |          |DELL'INDENNITA' DI|
   |         |      |          |VOLO PER GLI      |
   |         |      |          |ELICOTTERISTI     |
   |         |      |          |APPARTENENTI AL   |
173|L.       |321   |07/06/1982|CORPO STESSO.     |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |ISTITUZIONE PRESSO|
   |         |      |          |IL MINISTERO      |
   |         |      |          |DELL'INTERNO DEL  |
   |         |      |          |RUOLO SPECIALE    |
   |         |      |          |PREVISTO DALL'ART.|
   |         |      |          |24-QUINQUIES DEL  |
   |         |      |          |D.L. 30 DICEMBRE  |
   |         |      |          |1979, N. 663,     |
   |         |      |          |CONVERTITO, CON   |
   |         |      |          |MODIFICAZIONI,    |
   |         |      |          |NELLA L. 29       |
   |         |      |          |FEBBRAIO 1980, N. |
   |         |      |          |33, E RELATIVA    |
   |         |      |          |DOTAZIONE         |
174|D.P.R.   |1121  |10/07/1982|ORGANICA.         |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |REVISIONE DELLA   |
   |         |      |          |DISCIPLINA SULLA  |
   |         |      |          |DESTINAZIONE DEL  |
   |         |      |          |PERSONALE DI RUOLO|
   |         |      |          |DELLO STATO ALLE  |
   |         |      |          |ISTITUZIONI       |
   |         |      |          |SCOLASTICHE E     |
   |         |      |          |CULTURALI ITALIANE|
   |         |      |          |FUNZIONANTI       |
   |         |      |          |ALL'ESTERO NONCHE'|
   |         |      |          |AI CONNESSI       |
   |         |      |          |SERVIZI DEL       |
   |         |      |          |MINISTERO DEGLI   |
175|L.       |604   |25/08/1982|AFFARI ESTERI.    |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI     |
   |         |      |          |ALL'ORDINAMENTO   |
   |         |      |          |DIDATTICO         |
176|D.P.R.   |806   |09/09/1982|UNIVERSITARIO.    |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |RETTIFICA AL      |
   |         |      |          |D.P.R. 20 DICEMBRE|
   |         |      |          |1980, N. 1244,    |
   |         |      |          |RECANTE           |
   |         |      |          |APPROVAZIONE DELLO|
   |         |      |          |STATUTO DELLA     |
   |         |      |          |SCUOLA            |
   |         |      |          |INTERNAZIONALE    |
   |         |      |          |SUPERIORE DI STUDI|
   |         |      |          |AVANZATI IN       |
177|D.P.R.   |1023  |11/10/1982|TRIESTE.          |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODALITA' DI      |
   |         |      |          |PAGAMENTO AI      |
   |         |      |          |COMUNI E ALLE     |
   |         |      |          |PROVINCE DEI      |
   |         |      |          |CONTRIBUTI        |
   |         |      |          |ERARIALI PER GLI  |
178|D.L.     |767   |21/10/1982|ANNI 1981 E 1982. |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONE ALLO|
   |         |      |          |STATUTO DEL LIBERO|
   |         |      |          |ISTITUTO          |
   |         |      |          |UNIVERSITARIO DI  |
   |         |      |          |MEDICINA E        |
   |         |      |          |CHIRURGIA         |
179|D.P.R.   |1025  |28/10/1982|DELL'AQUILA.      |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONE ALLO|
   |         |      |          |STATUTO DELLA     |
   |         |      |          |SECONDA           |
   |         |      |          |UNIVERSITA' DEGLI |
180|D.P.R.   |1069  |08/11/1982|STUDI DI ROMA.    |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI     |
   |         |      |          |ALL'ORDINAMENTO   |
   |         |      |          |DIDATTICO         |
181|D.P.R.   |1143  |22/12/1982|UNIVERSITARIO.    |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI ALLO|
   |         |      |          |STATUTO DELLA     |
   |         |      |          |SCUOLA NORMALE    |
182|D.P.R.   |1159  |22/12/1982|SUPERIORE DI PISA.|intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |DIFFERIMENTO DEL  |
   |         |      |          |TERMINE RELATIVO  |
   |         |      |          |ALLA PRESTAZIONE  |
   |         |      |          |DEL SERVIZIO      |
   |         |      |          |ANTINCENDI IN     |
183|L.       |942   |23/12/1982|TALUNI AEROPORTI. |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |FISSAZIONE DELLE  |
   |         |      |          |DATE DI INIZIO E  |
   |         |      |          |DI CESSAZIONE     |
   |         |      |          |DELL'ORA LEGALE   |
184|D.P.R.   |951   |27/12/1982|PER L'ANNO 1983.  |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |NORME RISULTANTI  |
   |         |      |          |DALLA DISCIPLINA  |
   |         |      |          |PREVISTA          |
   |         |      |          |DALL'ACCORDO DEL  |
   |         |      |          |29 APRILE 1983 PER|
   |         |      |          |IL PERSONALE      |
   |         |      |          |DIPENDENTE DAGLI  |
185|D.P.R.   |347   |25/06/1983|ENTI LOCALI.      |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |APPROVAZIONE DELLO|
   |         |      |          |STATUTO           |
   |         |      |          |DELL'UNIVERSITA'  |
   |         |      |          |DEGLI STUDI DELLA |
186|D.P.R.   |412   |27/06/1983|BASILICATA.       |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI     |
   |         |      |          |ALL'ORDINAMENTO   |
   |         |      |          |DIDATTICO         |
187|D.P.R.   |484   |22/07/1983|UNIVERSITARIO.    |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONE AL  |
   |         |      |          |DISCIPLINARE DI   |
   |         |      |          |PRODUZIONE DEL    |
   |         |      |          |VINO A            |
   |         |      |          |DENOMINAZIONE DI  |
   |         |      |          |ORIGINE           |
   |         |      |          |CONTROLLATA       |
188|D.P.R.   |      |01/08/1983|"FRASCATI".       |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI ALLO|
   |         |      |          |STATUTO DELLA     |
   |         |      |          |SECONDA           |
   |         |      |          |UNIVERSITA' DEGLI |
   |         |      |          |STUDI DI ROMA "TOR|
189|D.P.R.   |641   |02/09/1983|VERGATA".         |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |APPROVAZIONE DELLO|
   |         |      |          |STATUTO DELLA     |
   |         |      |          |UNIVERSITA' DEGLI |
190|D.P.R.   |766   |06/09/1983|STUDI DI VERONA.  |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI ALLO|
   |         |      |          |STATUTO           |
   |         |      |          |DELL'UNIVERSITA'  |
   |         |      |          |DEGLI STUDI DI    |
191|D.P.R.   |563   |29/09/1983|UDINE.            |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |DETERMINAZIONE    |
   |         |      |          |DELLE DATE DI     |
   |         |      |          |INIZIO E DI       |
   |         |      |          |CESSAZIONE        |
   |         |      |          |DELL'ORA LEGALE   |
192|D.P.R.   |699   |20/10/1983|PER L'ANNO 1984.  |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |APPROVAZIONE DELLO|
   |         |      |          |STATUTO           |
   |         |      |          |DELL'UNIVERSITA'  |
   |         |      |          |DEGLI STUDI DI    |
193|D.P.R.   |1240  |27/10/1983|REGGIO CALABRIA.  |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |APPROVAZIONE DELLO|
   |         |      |          |STATUTO           |
   |         |      |          |DELL'UNIVERSITA'  |
   |         |      |          |STATALE DEGLI     |
   |         |      |          |STUDI "G.         |
   |         |      |          |D'ANNUNZIO" DI    |
194|D.P.R.   |1273  |27/10/1983|CHIETI.           |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |APPROVAZIONE DELLO|
   |         |      |          |STATUTO           |
   |         |      |          |DELL'UNIVERSITA'  |
   |         |      |          |DEGLI STUDI       |
195|D.P.R.   |837   |27/10/1983|DELL'AQUILA.      |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |APPROVAZIONE DELLO|
   |         |      |          |STATUTO           |
   |         |      |          |DELL'UNIVERSITA'  |
   |         |      |          |DEGLI STUDI DI    |
196|D.P.R.   |844   |27/10/1983|BRESCIA.          |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI     |
   |         |      |          |ALL'ORDINAMENTO   |
   |         |      |          |DIDATTICO         |
197|D.P.R.   |946   |28/10/1983|UNIVERSITARIO.    |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI ALLA|
   |         |      |          |TABELLA ALLEGATA  |
   |         |      |          |AL DECRETO DEL    |
   |         |      |          |PRESIDENTE DELLA  |
   |         |      |          |REPUBBLICA 10     |
   |         |      |          |LUGLIO 1982, N.   |
   |         |      |          |1121, CONCERNENTE |
   |         |      |          |L'ISTITUZIONE     |
   |         |      |          |PRESSO IL         |
   |         |      |          |MINISTERO         |
   |         |      |          |DELL'INTERNO DEL  |
   |         |      |          |RUOLO SPECIALE    |
   |         |      |          |PREVISTO DALL'ART.|
   |         |      |          |24-QUINQUIES DEL  |
   |         |      |          |DECRETO-LEGGE 30  |
   |         |      |          |DICEMBRE 1979, N. |
   |         |      |          |663, CONVERTITO,  |
   |         |      |          |CON MODIFICAZIONI,|
   |         |      |          |NELLA LEGGE 29    |
   |         |      |          |FEBBRAIO 1980, N. |
   |         |      |          |33, E LA RELATIVA |
   |         |      |          |DOTAZIONE         |
198|D.P.R.   |1026  |13/01/1984|ORGANICA.         |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI ALLO|
   |         |      |          |STATUTO DELLA     |
   |         |      |          |SCUOLA NORMALE    |
199|D.P.R.   |386   |13/03/1984|SUPERIORE DI PISA.|intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |APPROVAZIONE DELLO|
   |         |      |          |STATUTO DELLA     |
   |         |      |          |UNIVERSITA'       |
   |         |      |          |STATALE DEGLI     |
200|D.P.R.   |487   |26/04/1984|STUDI DI TRENTO.  |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |APPROVAZIONE DEL  |
   |         |      |          |NUOVO STATUTO     |
   |         |      |          |DELLA SCUOLA DI   |
   |         |      |          |LINGUA E CULTURA  |
   |         |      |          |ITALIANA PER      |
   |         |      |          |STRANIERI DI      |
201|D.P.R.   |744   |11/05/1984|SIENA.            |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |INTERVENTI URGENTI|
   |         |      |          |IN FAVORE DELLE   |
   |         |      |          |POPOLAZIONI       |
   |         |      |          |COLPITE DAI       |
   |         |      |          |MOVIMENTI SISMICI |
   |         |      |          |DEL 29 APRILE 1984|
   |         |      |          |IN UMBRIA E DEL 7 |
   |         |      |          |ED 11 MAGGIO 1984 |
   |         |      |          |IN ABRUZZO,       |
   |         |      |          |MOLISE, LAZIO E   |
202|D.L.     |159   |26/05/1984|CAMPANIA.         |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |NORME RISULTANTI  |
   |         |      |          |DALLA DISCIPLINA  |
   |         |      |          |PREVISTA DAL      |
   |         |      |          |PROTOCOLLO        |
   |         |      |          |AGGIUNTIVO DEL 23 |
   |         |      |          |FEBBRAIO 1984     |
   |         |      |          |CONCERNENTE I     |
   |         |      |          |SEGRETARI         |
203|D.P.R.   |531   |31/05/1984|COMUNALI.         |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI ALLO|
   |         |      |          |STATUTO           |
   |         |      |          |DELL'UNIVERSITA'  |
   |         |      |          |DEGLI STUDI "G.   |
   |         |      |          |D'ANNUNZIO" DI    |
204|D.P.R.   |678   |12/06/1984|CHIETI.           |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |CONVERSIONE IN    |
   |         |      |          |LEGGE, CON        |
   |         |      |          |MODIFICAZIONI, DEL|
   |         |      |          |D.L. 26 MAGGIO    |
   |         |      |          |1984, N. 159,     |
   |         |      |          |RECANTE INTERVENTI|
   |         |      |          |URGENTI IN FAVORE |
   |         |      |          |DELLE POPOLAZIONI |
   |         |      |          |COLPITE DAI       |
   |         |      |          |MOVIMENTI SISMICI |
   |         |      |          |DEL 29 APRILE 1984|
   |         |      |          |IN UMBRIA E DEL 7 |
   |         |      |          |E 11 MAGGIO 1984  |
   |         |      |          |IN ABRUZZO,       |
   |         |      |          |MOLISE, LAZIO E   |
205|L.       |363   |24/07/1984|CAMPANIA.         |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |DETERMINAZIONE    |
   |         |      |          |DELLE DATE DI     |
   |         |      |          |INIZIO E DI       |
   |         |      |          |CESSAZIONE        |
   |         |      |          |DELL'ORA LEGALE   |
206|D.P.R.   |764   |28/09/1984|PER L'ANNO 1985.  |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI     |
   |         |      |          |ALL'ORDINAMENTO   |
   |         |      |          |DIDATTICO         |
   |         |      |          |UNIVERSITARIO     |
   |         |      |          |RELATIVAMENTE AL  |
   |         |      |          |CORSO DI STUDI PER|
   |         |      |          |IL CONSEGUIMENTO  |
   |         |      |          |DELLA LAUREA IN   |
207|D.P.R.   |936   |11/10/1984|SCIENZE FORESTALI.|intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONE ALLO|
   |         |      |          |STATUTO DELLA     |
   |         |      |          |SCUOLA NORMALE    |
208|D.P.R.   |173   |06/02/1985|SUPERIORE DI PISA.|intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI     |
   |         |      |          |ALL'ORDINAMENTO   |
   |         |      |          |DIDATTICO         |
   |         |      |          |UNIVERSITARIO     |
   |         |      |          |RELATIVAMENTE AL  |
   |         |      |          |CORSO DI STUDI PER|
   |         |      |          |IL CONSEGUIMENTO  |
   |         |      |          |DELLA LAUREA IN   |
209|D.P.R.   |216   |06/02/1985|PSICOLOGIA.       |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONE ALLO|
   |         |      |          |STATUTO           |
   |         |      |          |DELL'UNIVERSITA'  |
   |         |      |          |DEGLI STUDI "G.   |
   |         |      |          |D'ANNUNZIO" DI    |
210|D.P.R.   |349   |26/03/1985|CHIETI.           |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |ADEGUAMENTO DEGLI |
   |         |      |          |ONORARI DEI       |
   |         |      |          |COMPONENTI GLI    |
   |         |      |          |UFFICI ELETTORALI |
211|D.P.R.   |169   |22/04/1985|DI SEZIONE.       |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONE ALLO|
   |         |      |          |STATUTO           |
   |         |      |          |DELL'UNIVERSITA'  |
   |         |      |          |DEGLI STUDI       |
212|D.P.R.   |569   |07/06/1985|DELL'AQUILA.      |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |APPROVAZIONE DEL  |
   |         |      |          |REGOLAMENTO       |
   |         |      |          |RECANTE LE        |
   |         |      |          |MODALITA' DEI     |
   |         |      |          |CONCORSI INTERNI, |
   |         |      |          |RISERVATI ALLE    |
   |         |      |          |ASSISTENTI DEL    |
   |         |      |          |DISCIOLTO CORPO   |
   |         |      |          |DELLA POLIZIA     |
   |         |      |          |FEMMINILE E AI    |
   |         |      |          |SOTTUFFICIALI E   |
   |         |      |          |GUARDIE DEL       |
   |         |      |          |DISCIOLTO CORPO   |
   |         |      |          |DELLE GUARDIE DI  |
   |         |      |          |PUBBLICA          |
   |         |      |          |SICUREZZA, PER    |
   |         |      |          |L'ACCESSO AL RUOLO|
   |         |      |          |DEI COMMISSARI    |
   |         |      |          |DELLA POLIZIA DI  |
213|D.P.R.   |454   |06/08/1985|STATO.            |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |DETERMINAZIONE    |
   |         |      |          |DELLE DATE DI     |
   |         |      |          |INIZIO E DI       |
   |         |      |          |CESSAZIONE        |
   |         |      |          |DELL'ORA LEGALE   |
214|D.P.R.   |731   |09/10/1985|PER L'ANNO 1986.  |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI     |
   |         |      |          |ALL'ORDINAMENTO   |
   |         |      |          |DIDATTICO         |
   |         |      |          |UNIVERSITARIO     |
   |         |      |          |RELATIVAMENTE AL  |
   |         |      |          |CORSO DI LAUREA IN|
   |         |      |          |SCIENZE DELLE     |
   |         |      |          |PREPARAZIONI      |
215|D.P.R.   |1027  |31/10/1985|ALIMENTARI.       |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |APPROVAZIONE DELLA|
   |         |      |          |TABELLA PER       |
   |         |      |          |L'EROGAZIONE DEL  |
   |         |      |          |CONTRIBUTO        |
   |         |      |          |ORDINARIO ANNUALE |
   |         |      |          |DELLO STATO PER IL|
   |         |      |          |TRIENNIO 1986-88 A|
   |         |      |          |FAVORE DEGLI ENTI |
   |         |      |          |A CARATTERE       |
   |         |      |          |INTERNAZIO-       |
   |         |      |          |NALISTICO         |
   |         |      |          |SOTTOPOSTI ALLA   |
   |         |      |          |VIGILANZA DEL     |
   |         |      |          |MINISTERO DEGLI   |
216|D.P.R.   |971   |17/12/1985|AFFARI ESTERI.    |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |PROVVEDIMENTI     |
   |         |      |          |URGENTI IN MATERIA|
   |         |      |          |DI OPERE E SERVIZI|
   |         |      |          |PUBBLICI, NONCHE' |
   |         |      |          |DI CALAMITA'      |
217|D.L.     |791   |30/12/1985|NATURALI.         |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI     |
   |         |      |          |ALL'ORDINAMENTO   |
   |         |      |          |DIDATTICO         |
   |         |      |          |UNIVERSITARIO     |
   |         |      |          |RELATIVAMENTE AL  |
   |         |      |          |CORSO DI LAUREA IN|
   |         |      |          |MEDICINA E        |
218|D.P.R.   |95    |28/02/1986|CHIRURGIA.        |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |CONVERSIONE IN    |
   |         |      |          |LEGGE, CON        |
   |         |      |          |MODIFICAZIONI, DEL|
   |         |      |          |D.L. 30 DICEMBRE  |
   |         |      |          |1985, N. 791,     |
   |         |      |          |CONCERNENTE       |
   |         |      |          |PROVVEDIMENTI     |
   |         |      |          |URGENTI IN MATERIA|
   |         |      |          |DI OPERE E SERVIZI|
   |         |      |          |PUBBLICI, NONCHE' |
   |         |      |          |DI CALAMITA'      |
219|L.       |46    |28/02/1986|NATURALI.         |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONE ALLO|
   |         |      |          |STATUTO           |
   |         |      |          |DELL'UNIVERSITA'  |
   |         |      |          |DEGLI STUDI "G.   |
   |         |      |          |D'ANNUNZIO" DI    |
220|D.P.R.   |433   |09/04/1986|CHIETI.           |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |APPROVAZIONE DEL  |
   |         |      |          |NUOVO STATUTO     |
   |         |      |          |DELLA SCUOLA      |
   |         |      |          |SUPERIORE DI STUDI|
   |         |      |          |UNIVERSITARI E DI |
   |         |      |          |PERFEZIONAMENTO DI|
221|D.P.R.   |606   |09/04/1986|PISA.             |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONE ALLO|
   |         |      |          |STATUTO           |
   |         |      |          |DELL'UNIVERSITA'  |
   |         |      |          |DEGLI STUDI "G.   |
   |         |      |          |D'ANNUNZIO" DI    |
222|D.P.R.   |515   |02/05/1986|CHIETI.           |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONE ALLO|
   |         |      |          |STATUTO           |
   |         |      |          |DELL'UNIVERSITA'  |
   |         |      |          |DEGLI STUDI "G.   |
   |         |      |          |D'ANNUNZIO" DI    |
223|D.P.R.   |711   |13/05/1986|CHIETI.           |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONE ALLO|
   |         |      |          |STATUTO           |
   |         |      |          |DELL'UNIVERSITA'  |
   |         |      |          |DEGLI STUDI DI    |
224|D.P.R.   |477   |15/05/1986|UDINE.            |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MISURE URGENTI PER|
   |         |      |          |FAR FRONTE ALLA   |
   |         |      |          |CRISI DI MERCATO  |
   |         |      |          |NEL SETTORE       |
   |         |      |          |AGRICOLO          |
   |         |      |          |CONSEGUENTE       |
   |         |      |          |ALL'INCIDENTE ALLA|
   |         |      |          |CENTRALE          |
   |         |      |          |ELETTRONUCLEARE DI|
225|D.L.     |319   |02/07/1986|CHERNOBYL.        |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |ASSUNZIONE        |
   |         |      |          |STRAORDINARIA     |
   |         |      |          |PRESSO LE         |
   |         |      |          |RAPPRESENTANZE    |
   |         |      |          |DIPLOMATICHE E GLI|
   |         |      |          |UFFICI CONSOLARI  |
   |         |      |          |DI PRIMA CATEGORIA|
   |         |      |          |DI PERSONALE      |
   |         |      |          |TEMPORANEO A      |
   |         |      |          |CONTRATTO, PER    |
   |         |      |          |L'ELEZIONE DEI    |
   |         |      |          |COMITATI DELLA    |
   |         |      |          |EMIGRAZIONE       |
226|L.       |344   |05/07/1986|ITALIANA.         |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI     |
   |         |      |          |ALL'ORDINAMENTO   |
   |         |      |          |DIDATTICO         |
   |         |      |          |UNIVERSITARIO     |
   |         |      |          |RELATIVAMENTE AL  |
   |         |      |          |CORSO DI LAUREA IN|
   |         |      |          |SCIENZE DELLA     |
   |         |      |          |PRODUZIONE        |
227|D.P.R.   |994   |19/07/1986|ANIMALE.          |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |NORME SUL         |
   |         |      |          |CALENDARIO        |
228|L.       |467   |09/08/1986|SCOLASTICO.       |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI ALLO|
   |         |      |          |STATUTO           |
   |         |      |          |DELL'UNIVERSITA'  |
   |         |      |          |DEGLI STUDI DI    |
229|D.P.R.   |734   |29/08/1986|L'AQUILA.         |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI     |
   |         |      |          |ALL'ORDINAMENTO   |
   |         |      |          |DIDATTICO         |
   |         |      |          |UNIVERSITARIO     |
   |         |      |          |RELATIVAMENTE AL  |
   |         |      |          |CORSO DI LAUREA IN|
   |         |      |          |MEDICINA          |
230|D.P.R.   |947   |29/08/1986|VETERINARIA.      |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |RETTIFICA AL      |
   |         |      |          |D.P.R. 19 APRILE  |
   |         |      |          |1982, N. 299,     |
   |         |      |          |RECANTE           |
   |         |      |          |MODIFICAZIONI     |
   |         |      |          |ALL'ORDINAMENTO   |
   |         |      |          |DIDATTICO         |
   |         |      |          |UNIVERSITARIO     |
   |         |      |          |RELATIVAMENTE AL  |
   |         |      |          |CORSO DI LAUREA IN|
231|D.P.R.   |1056  |04/10/1986|SCIENZE AGRARIE.  |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |DETERMINAZIONE    |
   |         |      |          |DELLE DATE DI     |
   |         |      |          |INIZIO E DI       |
   |         |      |          |CESSAZIONE        |
   |         |      |          |DELL'ORA LEGALE   |
232|D.P.R.   |782   |11/10/1986|PER L'ANNO 1987.  |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI ALLO|
   |         |      |          |STATUTO           |
   |         |      |          |DELL'UNIVERSITA'  |
   |         |      |          |DEGLI STUDI DI    |
233|D.P.R.   |937   |31/10/1986|L'AQUILA.         |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |CONTRIBUTI DOVUTI |
   |         |      |          |ALLE UNIVERSITA'  |
   |         |      |          |NON STATALI PER   |
   |         |      |          |L'ANNO ACCADEMICO |
234|D.L.     |834   |09/12/1986|1985-86.          |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |NORME SULLA       |
   |         |      |          |COMPOSIZIONE DEL  |
   |         |      |          |CONSIGLIO DI      |
   |         |      |          |AMMINISTRAZIONE   |
   |         |      |          |DEL MINISTERO     |
235|L.       |903   |13/12/1986|DELL'INTERNO.     |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |PROROGA DI TERMINI|
   |         |      |          |IN MATERIA DI     |
   |         |      |          |OPERE E SERVIZI   |
   |         |      |          |PUBBLICI, DI      |
   |         |      |          |PROTEZIONE CIVILE |
   |         |      |          |E SERVIZIO        |
   |         |      |          |ANTINCENDI IN     |
236|D.L.     |1     |03/01/1987|TALUNI AEROPORTI. |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |CONVERSIONE IN    |
   |         |      |          |LEGGE DEL D.L. 3  |
   |         |      |          |GENNAIO 1987, N.  |
   |         |      |          |1, RECANTE PROROGA|
   |         |      |          |DI TERMINI IN     |
   |         |      |          |MATERIA DI OPERE E|
   |         |      |          |SERVIZI PUBBLICI, |
   |         |      |          |DI PROTEZIONE     |
   |         |      |          |CIVILE E SERVIZIO |
   |         |      |          |ANTINCENDI IN     |
237|L.       |64    |06/03/1987|TALUNI AEROPORTI. |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI     |
   |         |      |          |ALL'ORDINAMENTO   |
   |         |      |          |DIDATTICO         |
   |         |      |          |UNIVERSITARIO     |
   |         |      |          |RELATIVAMENTE AL  |
   |         |      |          |CORSO DI LAUREA IN|
   |         |      |          |SCIENZE           |
238|D.P.R.   |234   |03/04/1987|BIOLOGICHE.       |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |NORME RISULTANTI  |
   |         |      |          |DALLA DISCIPLINA  |
   |         |      |          |PREVISTA          |
   |         |      |          |DALL'ACCORDO      |
   |         |      |          |SINDACALE, PER IL |
   |         |      |          |TRIENNIO          |
   |         |      |          |1985-1987,        |
   |         |      |          |RELATIVO AL       |
   |         |      |          |COMPARTO DEL      |
   |         |      |          |PERSONALE DEGLI   |
239|D.P.R.   |268   |13/05/1987|ENTI LOCALI.      |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |APPROVAZIONE DEL  |
   |         |      |          |REGOLAMENTO       |
   |         |      |          |CONCERNENTE LA    |
   |         |      |          |COMPOSIZIONE E LA |
   |         |      |          |NOMINA DELLE      |
   |         |      |          |COMMISSIONI       |
   |         |      |          |ESAMINATRICI E LE |
   |         |      |          |MODALITA' DI      |
   |         |      |          |SVOLGIMENTO DELLE |
   |         |      |          |PROVE PRATICHE PER|
   |         |      |          |L'INQUADRAMENTO   |
   |         |      |          |NEI RUOLI DI CUI  |
   |         |      |          |ALL'ART. 1 DEL    |
   |         |      |          |D.P.R. 24 APRILE  |
   |         |      |          |1982, N. 337, DEL |
   |         |      |          |PERSONALE         |
   |         |      |          |PROVENIENTE DAI   |
   |         |      |          |RUOLI DELLA       |
   |         |      |          |POLIZIA DI STATO  |
   |         |      |          |CHE SVOLGE        |
   |         |      |          |FUNZIONI DI       |
   |         |      |          |POLIZIA E PER IL  |
   |         |      |          |TRASFERIMENTO DI  |
   |         |      |          |PERSONALE         |
   |         |      |          |PROVENIENTE DA    |
   |         |      |          |ALTRE             |
   |         |      |          |AMMINISTRAZIONI,  |
   |         |      |          |CHE SVOLGE        |
   |         |      |          |ATTIVITA'         |
240|D.P.R.   |490   |06/10/1987|TECNICHE.         |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONE     |
   |         |      |          |ALL'ORDINAMENTO   |
   |         |      |          |DIDATTICO         |
   |         |      |          |UNIVERSITARIO     |
   |         |      |          |RELATIVAMENTE AL  |
   |         |      |          |CORSO DI LAUREA IN|
   |         |      |          |CONSERVAZIONE DEI |
241|D.P.R.   |582   |30/10/1987|BENI CULTURALI.   |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |RETTIFICA AL      |
   |         |      |          |D.P.R. 11 OTTOBRE |
   |         |      |          |1984, N. 936,     |
   |         |      |          |CONCERNENTE       |
   |         |      |          |MODIFICAZIONI     |
   |         |      |          |ALL'ORDINAMENTO   |
   |         |      |          |DIDATTICO         |
   |         |      |          |UNIVERSITARIO     |
   |         |      |          |RELATIVAMENTE AL  |
   |         |      |          |CORSO DI LAUREA IN|
242|D.P.R.   |583   |30/10/1987|SCIENZE FORESTALI.|intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |DETERMINAZIONE    |
   |         |      |          |DELLE DATE DI     |
   |         |      |          |INIZIO E DI       |
   |         |      |          |CESSAZIONE        |
   |         |      |          |DELL'ORA LEGALE   |
243|D.P.R.   |518   |01/12/1987|PER L'ANNO 1988.  |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |CONCESSIONE DI UN |
   |         |      |          |CONTRIBUTO        |
   |         |      |          |ALL'ASSOCIAZIONE  |
   |         |      |          |CULTURALE VILLA   |
   |         |      |          |VIGONI DI         |
244|L.       |89    |16/03/1988|MENAGGIO.         |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |AGGIORNAMENTO     |
   |         |      |          |DEGLI ONORARI DEI |
   |         |      |          |COMPONENTI GLI    |
   |         |      |          |UFFICI ELETTORALI |
245|D.P.R.   |168   |08/04/1988|DI SEZIONE.       |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONE     |
   |         |      |          |ALL'ORDINAMENTO   |
   |         |      |          |DIDATTICO         |
   |         |      |          |UNIVERSITARIO     |
   |         |      |          |RELATIVAMENTE AL  |
   |         |      |          |CORSO DI LAUREA IN|
   |         |      |          |SCIENZE           |
246|D.P.R.   |286   |26/04/1988|AMBIENTALI.       |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI ALLA|
   |         |      |          |TABELLA XVIII-BIS |
   |         |      |          |DELL'ORDINAMENTO  |
   |         |      |          |DIDATTICO         |
   |         |      |          |UNIVERSITARIO     |
   |         |      |          |CONCERNENTE IL    |
   |         |      |          |CORSO DI LAUREA IN|
   |         |      |          |ODONTOIATRIA E    |
247|D.P.R.   |      |27/10/1988|PROTESI DENTARIA. |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONE     |
   |         |      |          |ALL'ORDINAMENTO   |
   |         |      |          |DIDATTICO         |
   |         |      |          |UNIVERSITARIO     |
   |         |      |          |RELATIVAMENTE AL  |
   |         |      |          |CORSO DI STUDI PER|
   |         |      |          |IL CONSEGUIMENTO  |
   |         |      |          |DELLA LAUREA IN   |
   |         |      |          |MEDICINA E        |
248|D.P.R.   |      |21/12/1988|CHIRURGIA.        |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI     |
   |         |      |          |ALL'ORDINAMENTO   |
   |         |      |          |DIDATTICO         |
   |         |      |          |UNIVERSITARIO     |
   |         |      |          |RELATIVAMENTE AI  |
   |         |      |          |CORSI DI LAUREA IN|
   |         |      |          |LINGUE E          |
   |         |      |          |LETTERATURE       |
   |         |      |          |STRANIERE E IN    |
   |         |      |          |LINGUE E          |
   |         |      |          |LETTERATURE       |
249|D.P.R.   |      |03/02/1989|STRANIERE MODERNE.|intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |NORME PER LA      |
   |         |      |          |DEFINIZIONE DEI   |
   |         |      |          |PROFILI           |
   |         |      |          |PROFESSIONALI DEL |
   |         |      |          |PERSONALE DI      |
   |         |      |          |TALUNI RUOLI DEL  |
   |         |      |          |MINISTERO         |
250|D.L.     |240   |26/06/1989|DELL'INTERNO.     |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |REGOLAMENTO PER I |
   |         |      |          |LAVORI, LE        |
   |         |      |          |SOMMINISTRAZIONI, |
   |         |      |          |I SERVIZI E LE    |
   |         |      |          |SPESE CHE POSSONO |
   |         |      |          |FARSI IN ECONOMIA |
   |         |      |          |DA PARTE          |
   |         |      |          |DELL'AMMINI-      |
   |         |      |          |STRAZIONE CENTRALE|
   |         |      |          |DEGLI AFFARI      |
   |         |      |          |ESTERI, DEGLI     |
   |         |      |          |ISPETTORATI DI    |
   |         |      |          |FRONTIERA, NONCHE'|
   |         |      |          |DELLE             |
   |         |      |          |RAPPRESENTANZE    |
   |         |      |          |DIPLOMATICHE E    |
   |         |      |          |DEGLI UFFICI      |
251|D.P.R.   |116   |27/01/1990|CONSOLARI.        |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |REGOLAMENTO PER IL|
   |         |      |          |RECEPIMENTO DELLE |
   |         |      |          |NORME RISULTANTI  |
   |         |      |          |DALLA DISCIPLINA  |
   |         |      |          |PREVISTA          |
   |         |      |          |DALL'ACCORDO DEL  |
   |         |      |          |23 DICEMBRE 1989  |
   |         |      |          |CONCERNENTE IL    |
   |         |      |          |PERSONALE DEL     |
   |         |      |          |COMPARTO DELLE    |
   |         |      |          |REGIONI E DEGLI   |
   |         |      |          |ENTI PUBBLICI NON |
   |         |      |          |ECONOMICI DA ESSE |
   |         |      |          |DIPENDENTI, DEI   |
   |         |      |          |COMUNI, DELLE     |
   |         |      |          |PROVINCE, DELLE   |
   |         |      |          |COMUNITA' MONTANE,|
   |         |      |          |LORO CONSORZI O   |
   |         |      |          |ASSOCIAZIONI, DI  |
   |         |      |          |CUI ALL'ARTICOLO 4|
   |         |      |          |DEL D.P.R. 5 MARZO|
252|D.P.R.   |333   |03/08/1990|1986, N. 68.      |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |NUOVE NORME IN    |
   |         |      |          |MATERIA DI        |
   |         |      |          |PROCEDIMENTO      |
   |         |      |          |AMMINISTRATIVO E  |
   |         |      |          |DI DIRITTO DI     |comma 1-ter
   |         |      |          |ACCESSO AI        |dell'articolo
253|L.       |241   |07/08/1990|DOCUMENTI.        |21-quinquies
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |REGOLAMENTO       |
   |         |      |          |RECANTE           |
   |         |      |          |MODIFICAZIONI AL  |
   |         |      |          |D.P.R. 23 DICEMBRE|
   |         |      |          |1983, N. 904, CON |
   |         |      |          |IL QUALE E' STATO |
   |         |      |          |APPROVATO IL      |
   |         |      |          |REGOLAMENTO SUI   |
   |         |      |          |REQUISITI         |
   |         |      |          |PSICO-FISICI      |
   |         |      |          |ATTITUDINALI DI   |
   |         |      |          |CUI DEVONO ESSERE |
   |         |      |          |IN POSSESSO GLI   |
   |         |      |          |APPARTENENTI AI   |
   |         |      |          |RUOLI DELLA       |
   |         |      |          |POLIZIA DI STATO  |
   |         |      |          |CHE ESPLETANO     |
   |         |      |          |FUNZIONI DI       |
   |         |      |          |POLIZIA ED I      |
   |         |      |          |CANDIDATI AI      |
   |         |      |          |CONCORSI PER      |
   |         |      |          |L'ACCESSO AI RUOLI|
   |         |      |          |DEL PERSONALE     |
   |         |      |          |DELLA POLIZIA DI  |
   |         |      |          |STATO CHE ESPLETA |
   |         |      |          |FUNZIONI DI       |
254|D.P.R.   |273   |24/08/1990|POLIZIA.          |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |CONTRIBUTI ALLE   |
   |         |      |          |UNIVERSITA' NON   |
255|D.L.     |390   |21/12/1990|STATALI.          |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |DISPOSIZIONI      |
   |         |      |          |URGENTI IN FAVORE |
   |         |      |          |DELLE COMUNITA'   |
256|D.L.     |413   |29/12/1990|MONTANE.          |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |PROVVIDENZE A     |
   |         |      |          |FAVORE DEI        |
   |         |      |          |FAMILIARI A CARICO|
   |         |      |          |DEI CITTADINI     |
   |         |      |          |ITALIANI          |
   |         |      |          |TRATTENUTI IN IRAQ|
257|L.       |429   |29/12/1990|O IN KUWAIT.      |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |REGOLAMENTO       |
   |         |      |          |RECANTE           |
   |         |      |          |MODIFICAZIONI AL  |
   |         |      |          |D.P.R. 30 DICEMBRE|
   |         |      |          |1971, N. 1252,    |
   |         |      |          |CONCERNENTE IL    |
   |         |      |          |REGOLAMENTO PER IL|
   |         |      |          |CONCORSO DI       |
   |         |      |          |AMMISSIONE ALLA   |
   |         |      |          |CARRIERA          |
258|D.P.R.   |51    |30/01/1991|DIPLOMATICA.      |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |DISPOSIZIONI A    |
   |         |      |          |FAVORE DEI        |
   |         |      |          |CONNAZIONALI      |
   |         |      |          |COINVOLTI DALLA   |
   |         |      |          |CRISI DEL GOLFO   |
259|L.       |337   |19/10/1991|PERSICO.          |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICAZIONI ALLA|
   |         |      |          |L. 6 FEBBRAIO     |
   |         |      |          |1948, N. 29, SULLA|
   |         |      |          |ELEZIONE DEL      |
   |         |      |          |SENATO DELLA      |
260|L.       |33    |23/01/1992|REPUBBLICA.       |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |DISCIPLINA DEL    |
   |         |      |          |FERMO TEMPORANEO  |
   |         |      |          |OBBLIGATORIO DELLE|
261|L.       |71    |05/02/1992|UNITA' DI PESCA.  |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MODIFICHE         |
   |         |      |          |ALL'ORGANIZZAZIONE|
   |         |      |          |DEGLI ISTITUTI    |
   |         |      |          |REGIONALI DI      |
   |         |      |          |RICERCA,          |
   |         |      |          |SPERIMENTAZIONE E |
   |         |      |          |AGGIORNAMENTO     |
   |         |      |          |EDUCATIVI, DEL    |
   |         |      |          |CENTRO EUROPEO    |
   |         |      |          |DELL'EDUCAZIONE E |
   |         |      |          |DELLA BIBLIOTECA  |
   |         |      |          |DI DOCUMENTAZIONE |
262|L.       |146   |11/02/1992|PEDAGOGICA.       |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |DISPOSIZIONI PER  |
   |         |      |          |IL CONFERIMENTO   |
   |         |      |          |DELLE SUPPLENZE   |
   |         |      |          |NELLE ACCADEMIE E |
   |         |      |          |NEI CONSERVATORI  |
   |         |      |          |DI MUSICA         |
   |         |      |          |NELL'ANNO         |
   |         |      |          |SCOLASTICO        |
263|D.L.     |423   |30/10/1992|1992-1993.        |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |NORME PER IL      |
   |         |      |          |FUNZIONAMENTO     |
   |         |      |          |DEGLI ISTITUTI    |
   |         |      |          |SUPERIORI PER LE  |
   |         |      |          |INDUSTRIE         |
   |         |      |          |ARTISTICHE DI     |
   |         |      |          |FAENZA, FIRENZE,  |
264|L.       |318   |12/08/1993|ROMA E URBINO.    |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |DISPOSIZIONI      |
   |         |      |          |URGENTI PER       |
   |         |      |          |FRONTEGGIARE IL   |
   |         |      |          |RISCHIO DI INCENDI|
   |         |      |          |NELLE AREE        |
265|D.L.     |332   |30/08/1993|PROTETTE.         |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |ATTUAZIONE DEL    |
   |         |      |          |FERMO TEMPORANEO  |
   |         |      |          |OBBLIGATORIO DELLE|
   |         |      |          |UNITA' DA PESCA   |
266|D.L.     |355   |10/09/1993|PER IL 1993.      |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |CONVERSIONE IN    |
   |         |      |          |LEGGE, CON        |
   |         |      |          |MODIFICAZIONI, DEL|
   |         |      |          |D.L. 30 AGOSTO    |
   |         |      |          |1993, N. 332,     |
   |         |      |          |RECANTE           |
   |         |      |          |DISPOSIZIONI      |
   |         |      |          |URGENTI PER       |
   |         |      |          |FRONTEGGIARE IL   |
   |         |      |          |RISCHIO DI INCENDI|
   |         |      |          |NELLE AREE        |
267|L.       |428   |29/10/1993|PROTETTE.         |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |NUOVE NORME CONTRO|
   |         |      |          |IL MALTRATTAMENTO |
268|L.       |473   |22/11/1993|DEGLI ANIMALI.    |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |ORGANIZZAZIONE E  |
   |         |      |          |FINANZIAMENTO     |
   |         |      |          |DELLA PRESIDENZA  |
   |         |      |          |ITALIANA DEL      |
   |         |      |          |GRUPPO DEI SETTE  |
   |         |      |          |PAESI PIU'        |
   |         |      |          |INDUSTRIALIZZATI, |
   |         |      |          |DELL'INIZIATIVA   |
   |         |      |          |CENTROEUROPEA E   |
   |         |      |          |DELLA CONFERENZA  |
   |         |      |          |SULLA SICUREZZA E |
   |         |      |          |LA COOPERAZIONE IN|
269|D.L.     |556   |30/12/1993|EUROPA (CSCE).    |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |DISPOSIZIONI      |
   |         |      |          |URGENTI PER       |
   |         |      |          |L'ORGANIZZAZIONE  |
   |         |      |          |DELLA PRIMA FASE  |
   |         |      |          |DELLA PRESIDENZA  |
   |         |      |          |ITALIANA DELLA    |
   |         |      |          |CONFERENZA SULLA  |
   |         |      |          |SICUREZZA E LA    |
   |         |      |          |COOPERAZIONE IN   |
270|D.L.     |5     |07/01/1994|EUROPA (CSCE).    |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |DISPOSIZIONI      |
   |         |      |          |URGENTI PER       |
   |         |      |          |GARANTIRE IL      |
   |         |      |          |PROSEGUIMENTO     |
   |         |      |          |DEGLI INTERVENTI  |
   |         |      |          |IN FAVORE DEGLI   |
   |         |      |          |SFOLLATI DAI      |
   |         |      |          |TERRITORI DELLA EX|
   |         |      |          |JUGOSLAVIA, DEI   |
   |         |      |          |MINORI SOGGETTI A |
   |         |      |          |RISCHIO DI        |
   |         |      |          |COINVOLGIMENTO IN |
   |         |      |          |ATTIVITA'         |
   |         |      |          |CRIMINOSE E DELLE |
   |         |      |          |ATTIVITA' DI      |
271|D.L.     |318   |27/05/1994|VOLONTARIATO.     |articoli 2 e 3
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |DISPOSIZIONI      |
   |         |      |          |URGENTI PER       |
   |         |      |          |FRONTEGGIARE GLI  |
   |         |      |          |INCENDI BOSCHIVI  |
   |         |      |          |SUL TERRITORIO    |
272|D.L.     |377   |15/06/1994|NAZIONALE.        |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |ATTUAZIONE DEL    |
   |         |      |          |FERMO TEMPORANEO  |
   |         |      |          |OBBLIGATORIO PER  |
   |         |      |          |IL 1994 DELLE     |
273|D.L.     |424   |30/06/1994|IMPRESE DI PESCA. |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |CONVERSIONE IN    |
   |         |      |          |LEGGE, CON        |
   |         |      |          |MODIFICAZIONI, DEL|
   |         |      |          |D.L. 15 GIUGNO    |
   |         |      |          |1994, N. 377,     |
   |         |      |          |RECANTE           |
   |         |      |          |DISPOSIZIONI      |
   |         |      |          |URGENTI PER       |
   |         |      |          |FRONTEGGIARE GLI  |
   |         |      |          |INCENDI BOSCHIVI  |
   |         |      |          |SUL TERRITORIO    |
274|L.       |497   |08/08/1994|NAZIONALE.        |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |DISPOSIZIONI      |
   |         |      |          |URGENTI           |
   |         |      |          |CONCERNENTI IL    |
   |         |      |          |CONSIGLIO         |
   |         |      |          |UNIVERSITARIO     |
275|D.L.     |4     |07/01/1995|NAZIONALE.        |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MISURE URGENTI PER|
   |         |      |          |LA RIPRESA DELLA  |
   |         |      |          |PESCA E           |
   |         |      |          |DELL'ACQUACOLTURA |
   |         |      |          |COLPITE           |
   |         |      |          |DALL'EMERGENZA    |
   |         |      |          |AMBIENTALE        |
276|D.L.     |30    |31/01/1995|DELL'OTTOBRE 1994.|intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |ATTUAZIONE DEL    |
   |         |      |          |FERMO BIOLOGICO   |
   |         |      |          |DELLA PESCA NEL   |
277|D.L.     |16    |16/01/1996|1995.             |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |CONVERSIONE IN    |
   |         |      |          |LEGGE, CON        |
   |         |      |          |MODIFICAZIONI, DEL|
   |         |      |          |D.L. 16 GENNAIO   |
   |         |      |          |1996, N. 16,      |
   |         |      |          |RECANTE ATTUAZIONE|
   |         |      |          |DEL FERMO         |
   |         |      |          |BIOLOGICO DELLA   |
278|L.       |107   |28/02/1996|PESCA NEL 1995.   |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |DISPOSIZIONI      |
   |         |      |          |URGENTI PER       |
   |         |      |          |PREVENIRE E       |
   |         |      |          |FRONTEGGIARE GLI  |
   |         |      |          |INCENDI BOSCHIVI  |
   |         |      |          |SUL TERRITORIO    |
   |         |      |          |NAZIONALE, NONCHE'|
   |         |      |          |INTERVENTI IN     |
   |         |      |          |MATERIA DI        |
   |         |      |          |PROTEZIONE CIVILE,|
   |         |      |          |AMBIENTE E        |
279|D.L.     |130   |19/05/1997|AGRICOLTURA.      |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |CONVERSIONE IN    |
   |         |      |          |LEGGE, CON        |
   |         |      |          |MODIFICAZIONI, DEL|
   |         |      |          |D.L. 19 MAGGIO    |
   |         |      |          |1997, N. 130,     |
   |         |      |          |RECANTE           |
   |         |      |          |DISPOSIZIONI      |
   |         |      |          |URGENTI PER       |
   |         |      |          |PREVENIRE E       |
   |         |      |          |FRONTEGGIARE GLI  |
   |         |      |          |INCENDI BOSCHIVI  |
   |         |      |          |SUL TERRITORIO    |
   |         |      |          |NAZIONALE, NONCHE'|
   |         |      |          |INTERVENTI IN     |
   |         |      |          |MATERIA DI        |
   |         |      |          |PROTEZIONE CIVILE,|
   |         |      |          |AMBIENTE E        |
280|L.       |228   |16/07/1997|AGRICOLTURA.      |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |REGOLAMENTO       |
   |         |      |          |RECANTE DISCIPLINA|
   |         |      |          |DELLE PROCEDURE   |
   |         |      |          |PER IL            |
   |         |      |          |CONSEGUIMENTO DEL |
   |         |      |          |TITOLO DI DOTTORE |
281|D.P.R.   |387   |03/10/1997|DI RICERCA.       |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |PARTECIPAZIONE    |
   |         |      |          |ITALIANA PER      |
   |         |      |          |L'ORGANIZZAZIONE  |
   |         |      |          |ED IL             |
   |         |      |          |FINANZIAMENTO     |
   |         |      |          |DELL'ESPOSIZIONE  |
   |         |      |          |INTERNAZIONALE DI |
282|L.       |343   |08/10/1997|LISBONA DEL 1998. |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |INTERVENTI URGENTI|
   |         |      |          |A FAVORE DELLE    |
   |         |      |          |ZONE COLPITE DA   |
   |         |      |          |RIPETUTI EVENTI   |
   |         |      |          |SISMICI NELLE     |
   |         |      |          |REGIONI MARCHE E  |
283|D.L.     |364   |27/10/1997|UMBRIA.           |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |CONVERSIONE IN    |
   |         |      |          |LEGGE, CON        |
   |         |      |          |MODIFICAZIONI, DEL|
   |         |      |          |D.L. 27 OTTOBRE   |
   |         |      |          |1997, N. 364,     |
   |         |      |          |RECANTE INTERVENTI|
   |         |      |          |URGENTI A FAVORE  |
   |         |      |          |DELLE ZONE COLPITE|
   |         |      |          |DA RIPETUTI EVENTI|
   |         |      |          |SISMICI NELLE     |
   |         |      |          |REGIONI MARCHE E  |
284|L.       |434   |17/12/1997|UMBRIA.           |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |INIZIATIVE E      |
   |         |      |          |MANIFESTAZIONI PER|
   |         |      |          |LA CELEBRAZIONE   |
   |         |      |          |DEL 50°           |
   |         |      |          |ANNIVERSARIO DELLA|
   |         |      |          |DICHIARAZIONE     |
   |         |      |          |UNIVERSALE DEI    |
285|L.       |240   |16/07/1998|DIRITTI DELL'UOMO.|intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |DISPOSIZIONI PER  |
   |         |      |          |L'ORGANIZZAZIONE  |
   |         |      |          |ED IL             |
   |         |      |          |FINANZIAMENTO DEL |
   |         |      |          |SEMESTRE DI       |
   |         |      |          |PRESIDENZA        |
   |         |      |          |ITALIANA          |
   |         |      |          |DELL'UNIONE       |
   |         |      |          |DELL'EUROPA       |
286|L.       |262   |03/08/1998|OCCIDENTALE (UEO).|intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |DISPOSIZIONI      |
   |         |      |          |RELATIVE ALLA     |
   |         |      |          |PARTECIPAZIONE    |
   |         |      |          |ITALIANA          |
   |         |      |          |ALL'ESPOSIZIONE   |
   |         |      |          |UNIVERSALE DI     |
287|L.       |36    |28/02/2000|HANNOVER DEL 2000.|intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |CONCESSIONE DI UN |
   |         |      |          |CONTRIBUTO AL     |
   |         |      |          |SERVIZIO SOCIALE  |
   |         |      |          |INTERNAZIONALE -  |
   |         |      |          |SEZIONE ITALIANA, |
288|L.       |94    |13/04/2000|CON SEDE IN ROMA. |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |DISPOSIZIONI PER  |
   |         |      |          |L'ORGANIZZAZIONE  |
   |         |      |          |ED IL             |
   |         |      |          |FINANZIAMENTO     |
   |         |      |          |DELLA PRIMA       |
   |         |      |          |CONFERENZA DEGLI  |
   |         |      |          |ITALIANI NEL      |
289|L.       |138   |24/05/2000|MONDO.            |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |ULTERIORE         |
   |         |      |          |FINANZIAMENTO PER |
   |         |      |          |LA PRIMA          |
   |         |      |          |CONFERENZA DEGLI  |
   |         |      |          |ITALIANI NEL      |
290|L.       |13    |13/02/2001|MONDO.            |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |MISURE URGENTI PER|
   |         |      |          |L'INTERRUZIONE    |
   |         |      |          |TECNICA           |
   |         |      |          |DELL'ATTIVITA' DI |
291|D.L.     |342   |04/09/2001|PESCA NEL 2001.   |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |CONVERSIONE IN    |
   |         |      |          |LEGGE DEL D.L. 3  |
   |         |      |          |AGOSTO 2001, N.   |
   |         |      |          |312, RECANTE      |
   |         |      |          |PROROGA DEL       |
   |         |      |          |TERMINE PER LA    |
   |         |      |          |RILEVAZIONE DEI   |
   |         |      |          |CITTADINI ITALIANI|
   |         |      |          |RESIDENTI         |
292|L.       |358   |01/10/2001|ALL'ESTERO.       |intero testo
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   |         |      |          |CONVERSIONE IN    |
   |         |      |          |LEGGE, CON        |
   |         |      |          |MODIFICAZIONI, DEL|
   |         |      |          |D.L. 4 SETTEMBRE  |
   |         |      |          |2001, N. 342,     |
   |         |      |          |RECANTE MISURE    |
   |         |      |          |URGENTI PER       |
   |         |      |          |L'INTERRUZIONE    |
   |         |      |          |TECNICA           |
   |         |      |          |DELL'ATTIVITA' DI |
293|L.       |394   |25/10/2001|PESCA NEL 2001.   |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |DISPOSIZIONI      |
   |         |      |          |INTEGRATIVE IN    |
   |         |      |          |MATERIA DI        |
   |         |      |          |IMPIEGATI A       |
   |         |      |          |CONTRATTO IN      |
   |         |      |          |SERVIZIO PRESSO LE|
   |         |      |          |RAPPRESENTANZE    |
   |         |      |          |DIPLOMATICHE, GLI |
   |         |      |          |UFFICI CONSOLARI E|
   |         |      |          |GLI ISTITUTI      |
   |         |      |          |ITALIANI DI       |
   |         |      |          |CULTURA           |
294|L.       |442   |21/12/2001|ALL'ESTERO.       |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |REGOLAMENTO       |
   |         |      |          |CONCERNENTE LE    |
   |         |      |          |GESTIONI DEI      |
   |         |      |          |CONSEGNATARI E DEI|
   |         |      |          |CASSIERI DELLE    |articolo 26, commi
   |         |      |          |AMMINISTRAZIONI   |4 e 6; articolo
295|D.P.R.   |254   |04/09/2002|DELLO STATO.      |27, comma 2
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |CORREZIONE DI     |
   |         |      |          |ERRORI MATERIALI  |
   |         |      |          |NEI DECRETI       |
   |         |      |          |LEGISLATIVI 9     |
   |         |      |          |LUGLIO 2003, N.   |
   |         |      |          |215 E N. 216,     |
   |         |      |          |CONCERNENTI       |
   |         |      |          |DISPOSIZIONI PER  |
   |         |      |          |LA PARITA' DI     |
   |         |      |          |TRATTAMENTO TRA LE|
   |         |      |          |PERSONE           |
   |         |      |          |INDIPENDENTEMENTE |
   |         |      |          |DALLA RAZZA E     |
   |         |      |          |DALL'ORIGINE      |
   |         |      |          |ETNICA, NONCHE' IN|
   |         |      |          |MATERIA DI        |
   |         |      |          |OCCUPAZIONE E DI  |
   |         |      |          |CONDIZIONI DI     |
296|D.Lgs.   |256   |02/08/2004|LAVORO.           |intero testo
---------------------------------------------------------------------
   |         |      |          |PROROGA DI TERMINI|
   |         |      |          |PREVISTI DA       |
   |         |      |          |DISPOSIZIONI      |
   |         |      |          |LEGISLATIVE E DI  |
   |         |      |          |INTERVENTI URGENTI|
   |         |      |          |IN MATERIA        |
   |         |      |          |TRIBUTARIA E DI   |
   |         |      |          |SOSTEGNO ALLE     |articolo 2, commi
   |         |      |          |IMPRESE E ALLE    |5-quater e
297|D.L.     |225   |29/12/2010|FAMIGLIE.         |5-quinquies
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))